DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30/6/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna il 10 luglio 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XIX Congresso dell'UPU;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla modifica degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli; CONSO Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 19

Regolamento

Union Postale universelle Documents du Congres de Washington 1989 Tome III Premier volume Texte definitif des Actes signes a' Washington Decisions autres que celles modifiant les Actes Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Regolamento - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE UNIONE POSTALE UNIVERSALE DOCUMENTI DEL CONGRESSO DI WASHINGTON 1989 TOMO III PRIMO VOLUME REGOLAMENTI DI ESECUZIONE STABILITI DAL CONSIGLIO ESECUTIVO, DEGLI ATTI FIRMATI A WASHINGTON Indice delle abbreviazioni (sigle, simboli ecc.) e segni utilizzati nelle Decisioni del Congresso di Washington 1989 A. Abbreviazioni, ecc. correnti Administration Amministrazione postale (questa abbreviazione tuttavia non e utilizzata quando sembra indicato precisare al fine di evitare ogni dubbio che si tratta di una Amministrazione postale e non di altra amministrazione) Arr. Accordo art. articolo c centesimo CCEP Consiglio consultivo degli studi postali CE Consiglio esecutivo cf. conferire (nel senso di paragonare due cose per giudicare in che cosa sono concordi e in che cosa differiscono) Assegni Accordo relativo al servizio degli assegni postali cm centimetro col. colonna Colis Accordo relativo ai pacchi postali Constitution Costituzione dell'Unione postale universale Conv.o Convenzione Convenzione postale universale d.... Lettera da completare a seconda dei casi, come segue: d', di, dei, del (questa sigla e utilizzata principalmente nei moduli) dm decimetro Doc Documenti (del Congresso, delle Commissioni, ecc.) DTS Diritto di tiraggio speciale Form. modulo fr franco g grammo h ora id. idem kg chilogrammo km chilometro lb (16 oncie) libbra avoirdupois (453,59 grammi) M... da completare a seconda dei casi, come segue: Signor, Signora, Signorina o l'indirizzo (questa sigla e utilizzata soprattutto nei moduli) M. Signor MM. Signori M.lle Signorina Mme Signora m metro Mandats Accordo concernente i vaglia postali max. massimo miglio marino 1852 metri min. minimo mm millimetro mn minuto (di tempo) N. o n. numero ONU organizzazione delle Nazioni Unite oz oncia (28,3465 grammi) (16a parte della libbra avoirdupois) p. pagina p.ex. per esempio Prot./ Protocole Protocollo finale (dell'Aiuto rispettivo) Regl. Regolamento di esecuzione Regl.gen. ovvero Regolamento generale dell'Unione postale Reglement general universale Rimborsi Accordo relativo agli invii con assegno s secondo (di tempo) t tonnellata (1000 chilogrammi) t-km tonnellata-chilometro o tonnellata chilometrica (unita' utilizzata in materia di trasporto) UPU o Unione Unione postale universale B. Abbreviazioni relative ai moduli (Queste abbreviazioni sono sempre seguite dal numero d'ordine del modulo) AV Corrispondenze aeree C Convenzione CP Pacchi MP Vaglia R Rimborsi VD Valori VP Assegni C. Altre abbreviazioni convenzionali specificate negli Atti AI avviso d'iscrizione AO altri oggetti o invii diversi dagli LC A.R. avviso di ricevimento BT bollettino di transito F foglio di avviso o foglio di via LC lettere e cartoline postali o lettere, aero- grammi, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso, valori da ricuperare, lettere con valore dichiarato, avviso di pagamento, avviso d'iscrizione ed avviso di ricevimento M (sacchi) sacco speciale contenente stampe indirizzate allo stesso destinatario e per la stessa destinazione PP porto pagato R raccomandato S.A.L. Corriere di superficie trasportato per via aerea SV sacco vuoto T tassa da pagare t.m. transito marittimo TP tassa riscossa t.t. transito territoriale V valore dichiarato XP via espresso (indicazione di servizio tassata telegraficamente) COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE (1) PREAMBOLO In vista di sviluppare le comunicazioni tra i popoli mediante un efficace funzionamento dei servizi postali e di contribuire al raggiungimento del fine elevato della collaborazione internazionale nell'ambito culturale, sociale ed economico, i plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica la presente Costituzione. Articolo primo Portata e scopo dell'Unione 1. I paese che adottano la presente Costituzione formano, sotto la denominazione di Unione postale Universale un solo territorio postale per lo scambio reciproco degli invii della corrispondenza postale. E' garantita la liberta' di transito in tutto il territorio dell'Unione. 2. L'Unione ha come scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo settore, lo sviluppo della collaborazione internazionale. 3. L'Unione partecipa nella misura delle sue possibilita', all'assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi-membri.

Regolamento - art. 2

Articolo 2 Membri dell'Unione Sono paesi membri dell'Unione: a) i paesi che hanno qualita' di membro alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione; b) i paesi divenuti membri in conformita' con l'articolo 11. ---------------------------- (1) La costituzione dell'Unione postale universale firmata a Washington nel 1964 e modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo del 1969, di Losanna del 1974, di Amburgo del 1984 e di Washington del 1989 e riprodotta per memoria nel presente volume ma non fa parte degli Atti firmati a Washington. ---------------------------- (1) Modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984 e di Washington 1989.

Regolamento - art. 3

Articolo 3 Giurisdizione dell'Unione Dipendono dalla giurisdizione dell'Unione: a) i territori dei Paesi membri; b) gli uffici postali istituiti dai Paesi membri in territori non compresi nell'Unione; c) i territori che, senza essere membri dell'Unione, sono compresi nell'Unione perche' dipendono, dal punto di vista postale, dalla giurisdizione dei Paesi membri.

Regolamento - art. 4

Articolo 4 Relazioni eccezionali Le Amministrazioni postali che servono territori non compresi nell'Unione sono tenute a fare da tramite alle altre Amministrazioni. Le disposizioni della Convenzione e del Regolamento relativo sono applicabili a tali relazioni eccezionali.

Regolamento - art. 5

Articolo 5 Sede dell'Unione La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e fissata a Berna.

Regolamento - art. 6

Articolo 6 La lingua ufficiale dell'Unione e' la lingua francese.

Regolamento - art. 7

Articolo 7 (1) Unita' monetaria L'unita' monetaria utilizzata negli atti dell'Unione e l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).

Regolamento - art. 8

Articolo 8 Unioni ristrette. Accordi speciali 1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, in quanto la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare fra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale, a condizione pero' di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti di cui sono parti i Paesi membri interessati. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989 2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai congressi, Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio esecutivo nonche' al Consiglio consultivo degli studi postali. (1) 3. L'Unione puo' inviare osservatori ai congressi, Conferenze e riunioni delle Unioni ristrette.

Regolamento - art. 9

Articolo 9 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sono regolate dagli Accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.

Regolamento - art. 10

Articolo 10 Relazioni con le organizzazioni internazionali Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale l'Unione puo' collaborare con le organizzazioni internazionali aventi interessi ed attivita' connesse.

Regolamento - art. 11

Articolo 11 Adesione o ammissione all'Unione. Procedura 1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' aderire all'Unione. 2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere la sua ammissione in qualita' di Paese membro dell'Unione. 3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e' indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri riguardo alla domanda di ammissione. (2) ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 ---------------------------- (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989 4. Il paese non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e considerato come ammesso in qualita' di Paese membro se la sua domanda e approvata da almeno i due terzi dei Paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto entro un termine di quattro mesi sono considerati come astenuti. 5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Essa ha effetto a decorrere dalla data di questa notifica (1).

Regolamento - art. 12

Articolo 12 Uscita dall'Unione. Procedura (2) 1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione notificata dal Governo del paese interessato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale e da questi ai Governi dei Paesi membri. 2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva allo scadere di un anno a decorrere dal giorno del ricevimento della denuncia prevista al paragrafo 1, da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

Regolamento - art. 13

Articolo 13 Organi dell'Unione 1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio esecutivo, il Consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale (2). 2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio esecutivo, il consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale.

Regolamento - art. 14

Articolo 14 Congresso 1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione. 2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri. --------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989 (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Amburgo 1984

Regolamento - art. 15

Articolo 15 Congressi straordinari Un Congresso straordinario puo' essere convocato a domanda o con il consenso di due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.

Regolamento - art. 16

Articolo 16 Conferenze amministrative (Soppresso (1))

Regolamento - art. 17

Articolo 17 Consiglio esecutivo 1. Tra due Congressi, il Consiglio esecutivo (CE) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione in conformita' con le disposizioni degli Atti dell'Unione. 2. I membri del Consiglio esecutivo esercitano le loro funzioni a nome e nell'interesse dell'Unione.

Regolamento - art. 18

Articolo 18 Consiglio consultivo degli studi postali Il consiglio consultivo degli studi postali (CCEP) e' incaricato di effettuare studi e di formulare pareri su questioni tecniche, di gestione ed economiche che riguardano il servizio postale. (2)

Regolamento - art. 19

Articolo 19 Commissioni speciali (Soppresso (1))

Regolamento - art. 20

Articolo 20 Ufficio internazionale(3) Un Ufficio centrale che funziona presso la sede dell'Unione con la denominazione dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale, diretta da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio esecutivo, serve da organo di collegamento, di informazione e di consultazione per le Amministrazioni postali. ---------------------------- (1) Dal Congresso di Amburgo 1984 (2) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 (3) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984

Regolamento - art. 21

Articolo 21 Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri (4) 1. Ciascun Congresso determina l'ammontare massimo che puo' essere raggiunto: a) annualmente, dalle spese dell'Unione; b) dalle spese relative alla riunione del Congresso successivo. 2. L'ammontare massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere oltrepassato qualora richiesto dalle circostanze, sotto riserva che siano osservate le disposizioni relative del Regolamento generale. 3. Le spese dell'Unione, comprese se del caso le spese di cui al paragrafo 2, sono sostentate in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun paese membro sceglie la classe di contribuzione nella quale intende essere classificato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione ai sensi dell'articolo 11, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione nella quale desidera essere classificato per quanto riguarda la ripartizione delle spese dell'Unione. ---------------------------- (4) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989

Regolamento - art. 22

Articolo 22 Atti dell'Unione 1. La Costituzione e l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. Esso e obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo regolamento di esecuzione contengono le norme comuni applicabili al servizio postale internazionale nonche' le disposizioni relative ai servizi della posta lettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i rispettivi Regolamenti di esecuzione regolano i servizi diversi da quello della postalettere tra i Paesi Membri che ne sono parti. Essi sono obbligatori solo per questi Paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono determinati dal consiglio esecutivo, in considerazione delle decisioni adottate dal Congresso (1). 6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.

Regolamento - art. 23

Articolo 23 Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali (1). 1. Ogni paese puo' dichiarare in ogni momento che la sua accettazione degli Atti dell'Unione comprende tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali, ovvero solo alcuni di essi. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'ufficio internazionale. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989 3. Ogni Paese membro puo' in ogni tempo indicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notifica in vista di denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali ha reso una dichiarazione in base al paragrafo 1. Questa notificazione produce i suoi effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e le notificazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che possiedono qualita' di membro dell'Unione e di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.

Regolamento - art. 24

Articolo 24 Legislazioni nazionali Le stipulazioni degli Atti dell'Unione non recano pregiudizio alla legislazione di ciascun Paese membro in tutto cio' che non e espressamente previsto da questi Atti.

Regolamento - art. 25

Articolo 25 Firma, autenticazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione (1). 1. Gli Atti dell'Unione risultanti dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio Esecutivo. 3. La Costituzione e ratificata il prima possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e regolata dai regolamenti costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Se un paese non ratifica la costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti sono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989

Regolamento - art. 26

Articolo 26 Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali ad essa ed eventualmente dell'approvazione degli altri Atti dell'Unione sono depositati nel piu' breve termine presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale che notifica questi depositi ai Governi dei Paesi membri (1).

Regolamento - art. 27

Articolo 27 Adesione ad un Accordo 1. I Paesi membri possono in ogni tempo, aderire ad una o piu' negli Accordi previste all'articolo 22, paragrafo 4. 2. L'adesione dei Paesi membri agli Accordi e' notificata in conformita' con l'articolo 11 paragrafo 3.

Regolamento - art. 28

Articolo 28 Denuncia di un Accordo Ciascun Paese membro ha facolta' di porre fine alla propria partecipazione a uno o piu' Accordi, alle condizioni stipulate all'articolo 12.

Regolamento - art. 29

Articolo 29 Presentazione delle proposte 1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha diritto di presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell'Unione ai quali il suo paese e Parte. 2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.

Regolamento - art. 30

Articolo 30 Modifica della Costituzione 1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione. ---------------------------- (1) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989 2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un protocollo addizionale e salvo decisione contraria di questo Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati nel corso dello stesso Congresso. Esse sono ratificare il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti du questa ratifica sono trattati secondo la norma prevista all'articolo 26.

Regolamento - art. 31

Articolo 31 Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi (1) 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni cui e' subordinata l'approvazione delle proposte che le riguardano. 2. Gli atti di cui al paragrafo 1 diventano esecutivi simultaneamente, ed hanno la stessa durata. Gli Atti corrispondenti al Congresso precedente sono abrogati a decorrere dal giorno stabilito dal Congresso per l'entrata in vigore di detti Atti.

Regolamento - art. 32

Articolo 32 Arbitrati In caso di dissenso tra due o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri circa l'interpretazione degli Atti dell'Unione o la responsabilita' derivante ad un'Amministrazione postale dall'applicazione di tali Atti, la questione controversa viene risolta con giudizio arbitrale. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984

Regolamento - art. 33

Articolo 33 Entrata in vigore e durata della Costituzione La presente Costituzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata. In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del paese sede dell'Unione. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del congresso. Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964 Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 18 a 33

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO FINALE DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE All'atto di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo unico Adesione alla Costituzione I Paesi-membri dell'Unione che non hanno firmato la Costituzione possono aderirvi in ogni tempo. Lo strumento di adesione e indirizzato per via diplomatica al Governo del paese sede dell'Unione e tramite quest'ultimo, ai Governi dei Paesi membri dell'Unione. In fede di che, i Plenipotenziari di cui sopra hanno redatto il presente Protocollo che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo stesso della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del paese sede dell'Unione. Un esemplare ne sara' consegnato a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Vienna,il 10 luglio 1964. Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 35 a 40.

Protocollo - art. I

QUARTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE I plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in congresso a Washington, visto l'articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata a Vienna il 10 luglio 1964 hanno adottato con riserva di ratifica, le seguenti modifiche a detta Costituzione. Articolo I (Articolo 7 modificato) Unita' monetaria L'unita' monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale (FMI)

Protocollo - art. II

Articolo II (Articolo II modificato) Adesione o ammissione all'Unione. Procedura 1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni unite puo' aderire all'Unione. 2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere di essere ammesso come Paese-membro dell'Unione. 3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di ammissione. 4. Il paese non membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite e considerato come ammesso in qualita' di Paese membro se la sua domanda e' approvata da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto entro quattro mesi sono considerati come astenuti. 5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e' notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi-membri. Essa entra in vigore a decorrere dalla data di questa notifica.

Protocollo - art. III

Articolo III (Articolo 12 modificato) Uscita dall'Unione. Procedura 1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione data dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e da questi ai Governi dei Paesi membri. 2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva dopo la scadenza di un anno a decorrere dal giorno in cui il Direttore generale dell'Ufficio internazionale riceve la denuncia di cui al paragrafo 1.

Protocollo - art. IV

Articolo IV (Articolo 21 modificato) Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri 1. Ciascun congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere: a) annualmente, le spese dell'Unione; b) le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo. 2. L'importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere superato qualora le circostanze lo esigano, sotto riserva che siano osservate le disposizioni relative del. Regolamento generale. 3. Le spese dell'Unione, comprese se del caso le spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun Paese membro sceglie la classe di contribuzione nella quale intende essere classificato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtu' dell'articolo il, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione nella quale desidera essere classificato per quanto riguarda la ripartizione delle spese dell'Unione.

Protocollo - art. V

Articolo V (Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione 1. La Costituzione e l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale comporta le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. Esso e obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro Regolamenti di esecuzione regolano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Essi sono obbligatori solo per questi paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione, che contengono le misure di applicazione necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio esecutivo, in considerazione delle decisioni adottate dal Congresso. 6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.

Protocollo - art. VI

Articolo VI (Articolo 23 modificato) Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali 1. Ogni paese puo' dichiarare in qualsiasi momento che l'accettazione da parte sua degli Atti dell'Unione include tutti i territori di cui assicura le relazioni internazionali, o solamente alcuni di essi. 2. La dichiarazione prevista al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 3. Ogni Paese membro puo' in qualsiasi momento indirizzare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notifica in vista di denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali ha pronunciato al dichiarazione prevista al paragrafo 1. Questa notifica produce i suoi effetti un anno dopo la data alla quale e ricevuta dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e notifiche previste ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell'Unione e le cui relazioni internazionali sono curate da un Paese membro.

Protocollo - art. VII

Articolo VII (Articolo 25 modificato) Firma autenticazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione. 1. Gli Atti dell'Unione risultanti dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio esecutivo. 3. La costituzione e ratificata il prima possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e regolata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Quando un paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti da esso firmati, la Costituzione e gli altri Atti non perdono tuttavia la loro validita' per i paesi che li hanno ratificati o approvati.

Protocollo - art. VIII

Articolo VIII (Articolo 26 modificato) Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione. Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali ad essa e se del caso di approvazione degli altri Atti dell'Unione sono depositati quanto prima presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale che notifica questi depositi ai Governi dei Paesi membri.

Protocollo - art. IX

Articolo IX Notifica dell'adesione ai Protocolli addizionali alla Costituzione dell'Unione postale universale. A decorrere dall'entrata in vigore degli Atti del Congresso di Washington 1989, gli strumenti di adesione al Protocollo addizionale di Tokyo 1969, al secondo Protocollo addizionale di Losanna 1974 ed al terzo Protocollo addizionale di Amburgo 1984 devono essere indirizzati al Direttore generale dell'ufficio internazionale. Quest'ultimo notifica questo deposito ai Governi dei Paesi membri.

Protocollo - art. X

Articolo X Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione 1. I Paesi membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderivi in qualsiasi momento. 2. I Paesi membri che sono parti agli Atti rinnovati dal Congresso ma che non li hanno firmati sono tenuti ad aderirvi quanto prima. 3. Gli strumenti di adesione relativi ai casi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere indirizzati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Quest'ultimo notifica questo deposito ai Governi dei Paesi membri.

Protocollo - art. XI

Articolo XI Attuazione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione Postale universale Il presente Protocollo addizionale entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state inserite nel testo stesso della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989

Protocollo - Dichiarazioni

DICHIARAZIONI EFFETTUATE ALL'ATTO DELLA FIRMA DEGLI ATTI I A nome della Repubblica Argentina "E' ribadita la riserva formulata all'atto della ratifica della Costituzione dell'Unione postale universale firmata a Vienna (Austria) il 10 luglio 1964, con la quale il Governo argentino ha espressamente fatto rilevare che l'articolo 23 di detta carta organica non riguarda, ne include, le isole Malvine, le isole della Georgia del Sud, le isole Sandwich del Sud e l'Antartide argentina. Di conseguenza la Repubblica argentina ribadisce la sua sovranita' su detti territori che sono parte integrante del suo territorio nazionale. Si ricorda inoltre che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 e 43/25 con le quali si riconosce l'esistenza di una controversia di sovranita' e si chiede ai Governi dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord di iniziare negoziati al fine di risolvere la controversia e di trovare una soluzione pacifica e definitiva ai problemi in sospeso tra i due paesi, comprese tutte le questioni concernenti l'avvenire delle isole Malvine in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite. Inoltre la Repubblica argentina segnala che la disposizione contenuta nell'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione postale universale sulla circolazione di francobolli valevoli nel paese d'origine non sara' considerata obbligatoria per la Repubblica se questi deformano la realta' geografica e giuridica argentina, fatta salva l'applicazione del paragrafo 15 della Dichiarazione comune argentino-britannica del 1 luglio 1971 sulle comunicazioni e sui movimenti tra il territorio continentale argentino e le isole Malvine, approvato con scambio di lettere tra i due Governi il 5 agosto 1971". (Congres -Doc 87) II A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, isole della Manica e isola di Man: "Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto riguarda la sovranita' del Regno Unito sulle isole Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, nonche' sul Territorio britannico antartico. A questo proposito esso richiama l'attenzione sull'articolo IV del trattato dell'Antartico cui il Regno unito e l'Argentina sono parti. Il Governo del Regno Unito non accetta dunque la dichiarazione della Repubblica argentina che pretende di contestare la sovranita' dei territori menzionati sopra, ne accetta la dichiarazione della Repubblica argentina relativa all'articolo 30, paragrafo 1 della Convenzione postale universale. Per quanto concerne le altre questioni di cui nella dichiarazione della Repubblica argentina, il Governo del Regno Unito riserva la sua posizione". (Congres -Doc 90) III A nome della Repubblica dell'Afghanistan, della Repubblica algerina democratica e popolare, del Regno dell'Arabia Saudita, dello Stato di Bahrain, di Brunei Darussalam, della Repubblica di Djibouti, degli Emirati arabi uniti, della Repubblica d'Indonesia, della Repubblica dell'Iraq, della Jamahiriya araba libica popolare socialista, del Regno hashemita di Giordania, del Kuwait, della Repubblica libanese, della Malesia, del Regno del Marocco, della Repubblica islamica di Mauritania, del Sultanato di Oman, della Repubblica islamica del Pakistan, dello Stato del Qatar, della Repubblica araba siriana, della Repubblica tunisina, della Repubblica araba dello Yemen, della Repubblica democratica popolare dello Yemen: "Le summenzionate delegazioni, considerando la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempi di guerra da una parte, e la decisione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 3379 D.30 del 10 novembre 1975, che qualifica il sionismo come forma di razzismo e di discriminazione razziale, d'altra parte, ricordando che il sionismo presenta tutti i caratteri dell'imperialismo per il fatto che e' una forma costante di conflitto e di guerra con i paesi del Medio Oriente (limitrofi), constatando che il sionismo pratica, tenuto conto della sua filosofia fondamentale, un espansionismo dichiarato poiche' occupa territori riconosciuti de facto e de jure come appartenenti a paesi limitrofi indipendenti e membri della comunita' internazionale, consapevoli che il popolo palestinese subisce i tormenti di una guerra che gli e' imposta e che, di conseguenza la difesa di detto popolo e' una causa giusta in quanto mira alla cessazione del suo martirio, al ricupero dei suoi diritti umani e sociali, ed al diritto all'auto-determinazione ed alla edificazione del suo Stato indipendente sul territorio della Palestina, considerando che il denominato Israele e' la punta di lancia di tale filosofia imperialista, espansionista e razzista, confermano la loro dichiarazione n. IX effettuata al congresso di Vienna 1964, la loro dichiarazione n. III effettuata al Congresso di Tokyo 1969, la loro dichiarazione n. III effettuata al Congresso di Losanna 1974, la loro dichiarazione n. V effettuata al Congresso di Rio de Janeiro 1979 e la loro dichiarazione n. XXVII effettuata al Congresso di Amburgo 1984 e ribadiscono che la loro firma di tutti gli Atti dell'Unione postale universale (Congresso di Washington 1989) nonche' l'eventuale ulteriore ratifica di questi Atti da parte dei loro rispettivi governi non sono valide nei confronti del membro iscritto con il nome d'Israele e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento". (Congres: -Doc 90/Add 1/Rev 1) IV A nome d'Israele A "La delegazione d'Israele al XX Congresso dell'Unione postale universale respinge senza riserve e nella loro integralita' tutte le dichiarazioni o riserve effettuate da alcuni Paesi membri dell'Unione al XV Congresso dell'Unione (Vienna 1964), al XVI Congresso (Tokyo 1969), al XVII Congresso (Losanna 1974) al XVIII Congresso (Rio de Janeiro 1979) al XIX Congresso (Amburgo 1984) ed al XX Congresso (Washington 1989) che pretendono di non tener conto dei suoi diritti di membro dell'UPU. Infatti esse sono incompatibili con lo statuto di membro dell'ONU e dell'UPU di Israele. Inoltre queste dichiarazioni sono state effettuate nell'intento di non applicare le disposizioni degli Atti dell'UPU e sono pertanto contrarie alla lettera ed allo spirito della Costituzione, della Convenzione e degli Accordi. Per questo fatto la delegazione d'Israele considera queste dichiarazioni come illegali, nulle e non avvenute" (Congres -Doc 90/Add 2) B "La delegazione d'Israele deplora il tentativo di una certa delegazione al XX Congresso di introdurre a sproposito proposte o questioni di carattere strettamente politico per minare gli sforzi miranti a raggiungere gli obiettivi di collaborazione internazionale dell'UPU nel campo culturale, sociale ed economico. Tale politicizzazione e' contraria allo scopo essenzialmente tecnico e specializzato dell'UPU e reca pregiudizio al ruolo prezioso che l'Unione svolge nella comunita' internazionale. La delegazione d'Israele dichiara di opporsi ad ogni proposta o risoluzione che contravviene al principio di universalita' della qualita' di membro dell'UPU o di ogni altro organismo o istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite" (Congres -Doc 90/Add 3) V A nome del Cile "Tutti gli Uffici postali del Cile sono istituiti sul suo territorio di cui il settore antartico cileno e' parte integrante" (Congres - Doc 90/Add 4) VI A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, isole della Manica e isola di Man "Per quanto riguarda la dichiarazione effettuata dalla delegazione del Cile, il Regno Unito desidera dichiarare che il Governo di Sua Maesta' non ha dubbi riguardo alla propria sovranita' sul Territorio britannico dell'Antartico e desidera attirare l'attenzione sull'articolo 4 del Trattato sull'Antartico del 1959 di cui il Governo cileno ed il Governo di sua Maesta' sono entrambe parti". (Congres - Doc 90/Add 5) VII A nome degli Stati Uniti d'America: "In considerazione della dichiarazione effettuata riguardo agli Uffici postali situati nell'Antartico, gli Stati Uniti d'America dichiarano che riservano la loro posizione e che prendono nota dell'articolo 4 del Trattato del 1959 sull'Antartico". (Congres - Doc 90/Add 6) VIII A nome dell'Australia: "In considerazione della dichiarazione resa dalla delegazione del Cile, l'Australia attira l'attenzione sull'articolo 4 del Trattato sull'Antartico e dichiara che considera i propri Uffici postali situati nel Territorio australiano dell'Antartico come facenti parte del Territorio australiano". (Congres: -Doc 90/Add 7) IX A nome d'Israele: "La delegazione d'Israele si oppone fermamente alla mutata designazione dell'OLP come "Palestina" sul cartello sul quale sono iscritti i nomi dei paesi al XX Congresso. La delegazione d'Israele mantiene la sua obiezione alla concessione all'OLP dello statuto di osservatore, sotto qualsivoglia designazione, per ragioni ben note. La delegazione d'Israele considera questo provvedimento come un'azione che aggrava ulteriormente la situazione". (Congres - Doc 90/Add 8)

Regolamento generale

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25 paragrafo 3 di detta Costituzione, deciso, nel presente Regolamento generale le seguenti disposizioni assicuranti l'attuazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. CAPITOLO I FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'UNIONE Articolo 101 Organizzazione e riunione dei congressi e dei Congressi straordinari 1. I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione si riuniscono in Congresso al piu' tardi cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore degli Atti del Congresso precedente 2. Ciascun Paese membro si fa rappresentare al Congresso da uno o piu' plenipotenziari muniti dal loro Governo dei poteri necessari. Puo', all'occorrenza farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Paese membro. Tuttavia resta inteso che una delegazione puo' rappresentare un solo paese oltre al proprio. 3. Nelle deliberazioni, ciascun Paese membro dispone di un voto. 4. In linea di massima, ogni Congresso designa il paese in cui il congresso successivo avra' luogo. Se tale designazione si rivela inattuabile, il Consiglio esecutivo e autorizzato a designare il paese in cui il Congresso si svolgera', previa intesa con questo ultimo paese. 5. Previa intesa con l'Ufficio internazionale il Governo invitante stabilisce la data definitiva ed il luogo esatto del Congresso. In linea di massima un anno prima di questa data il Governo che invita, invia un invito al Governo di ciascun Paese membro. Questo invito puo' essere indirizzato sia direttamente, sia tramite un altro Governo, sia tramite il Direttore Generale dell'ufficio internazionale. Il Governo invitante e' altresi' incaricato di notificare a tutti i Governi dei Paesi membri le decisioni adottate dal Congresso. 6. Quando un Congresso deve essere riunito senza che vi sia un Governo che invita, l'Ufficio internazionale, con l'accordo del Consiglio esecutivo e previa intesa con il Governo della Confederazione svizzera, adotta le necessarie disposizioni per convocare ed organizzare il Congresso nel paese sede dell'Unione. In questo caso, l'Ufficio internazionale esercita le funzioni di Governo che invita. 7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario e fissato, previa intesa con l'Ufficio internazionale dai paesi membri che hanno preso l'iniziative di indire il Congresso. 8. Per analogia, i paragrafi 2 a 6 sono applicabili ai congressi straordinari. Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio esecutivo 1. Il Consiglio esecutivo si compone di un Presidente e di trentanove membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che separa due Congressi successivi. 2. La presidenza e' conferita di diritto al Paese ospite del Congresso. Se tale paese rinuncia, esso diviene membro di diritto e per questo fatto, il gruppo geografico cui appartiene dispone di un seggio supplementare al quale non sono applicabili le limitazioni del paragrafo 3. In questo caso, il Consiglio esecutivo elegge alla Presidenza uno dei membri che appartengono al gruppo geografico di cui fa parte il paese ospite. 3. I trentanove membri del Consiglio esecutivo sono eletti dal Congresso in base ad una equa ripartizione geografica. La meta' almeno dei membri dovra' essere rinnovata in occasione di ogni Congresso; nessun Paese membro puo' essere prescelto da tre congressi consecutivi. 4. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo e' designato dall'Amministrazione postale del Paese interessato. Questo rappresentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione delle poste. 5. Le funzioni di membro del Consiglio esecutivo sono gratuite. Le spese di funzionamento di questo Consiglio sono a carico dell'Unione. 6. Il Consiglio esecutivo ha le seguenti attribuzioni: 6.1 coordinare e fare opera di supervisione su tutte le attivita' dell'Unione e nell'intervallo tra i congressi. 6.2 procedere alla revisione dei Regolamenti di esecuzione dell'Unione entro i sei mesi che seguono la chiusura del Congresso, a meno che quest'ultimo non decida diversamente. in caso di urgente necessita', il Consiglio esecutivo puo' anche modificare tali Regolamenti in altre sessioni; 6.3 intraprendere ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale e modernizzarlo; 6.4 favorire, coordinare e fare opera di supervisione su tutte le forme di assistenza tecnica postale nel quadro della cooperazione tecnica internazionale; 6.5 esaminare ed approvare il bilancio ed i conti annuali dell'Unione; 6.6 autorizzare se le circostanze lo richiedono, il superamento del limite massimo di spesa in conformita' con l'articolo 124, paragrafi 3, 4 e 5; 6.7 stabilire il Regolamento finanziario dell'UPU; 6.8 stabilire le norme che regolano il Fondo di riserva; 6.9 stabilire le norme che regolano il Fondo per le attivita' speciali; 6.10 assicurare il controllo dell'attivita' dell'Ufficio internazionale; 6.11 autorizzare, se viene richiesta, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, in conformita' con le condizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 6; 6.12 stabilire lo Statuto del personale e le condizioni di servizio dei funzionari eletti; 6.13 nominare o promuovere i funzionari al grado di Vice-Direttore generale (D 2); 6.14 stabilire il Regolamento del Fondo sociale. 6.15 approvare il rapporto annuale stabilito dall'ufficio internazionale sulle attivita' dell'Unione e presentare se del caso, commenti al riguardo; 6.16 decidere riguardo ai contatti da prendere con le Amministrazioni postali per poter adempiere alle sue funzioni; 6.17 decidere riguardo ai contatti da prendere con le organizzazioni che non sono osservatori di diritto, esaminare ed approvare i rapporti dell'Ufficio internazionale concernenti le relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali, adottare le decisioni che ritiene opportune per la condotta di tali relazioni ed i seguiti da dar loro; designare in tempo utile le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative che devono essere invitate a farsi rappresentare ad un Congresso ed incaricare il Direttore generale dell'ufficio internazionale di inviare gli inviti necessari; 6.18 studiare, a richiesta del Congresso del CCEP o delle Amministrazioni postali, i problemi di carattere amministrativo, legislativo e giuridico che interessano l'Unione o il servizio postale internazionale e comunicare il risultato di questi studi all'organo interessato o alle Amministrazioni postali, a seconda dei casi. Spetta al Consiglio esecutivo decidere se sia opportuno o meno intraprendere gli studi richiesti dalle Amministrazioni postali nell'intervallo tra i Congressi; 6.19 rivedere e modificare nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura prescritta nella Convenzione postale universale le tasse di francatura degli invii della corrispondenza postale; 6.20 formulare proposte che saranno presentate all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali in conformita' con l'articolo 121; 6.21 esaminare a richiesta dell'Amministrazione postale di un Paese membro ogni proposta che questa Amministrazione trasmette all'Ufficio internazionale secondo l'articolo 120, preparando i commenti ed incaricando l'Ufficio di allegare questi ultimi a tale proposta prima di sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali dei Paesi membri; 6.22 raccomandare, se necessario e se del caso dopo consultazione dell'insieme delle Amministrazioni postali l'adozione di una regolamentazione o di una nuova prassi in attesa che il Congresso decida in materia; 6.23 esaminare il rapporto annuale stabilito dal Consiglio consultivo degli studi postali e se del caso le proposte presentate da quest'ultimo; 6.24 presentare progetti di studi all'esame del Consiglio consultivo degli studi postali, in conformita' con l'articolo 104 paragrafo 9.6; 6.25 designare il paese sede del prossimo Congresso nel caso previsto all'articolo 101 paragrafo 4; 6.26 determinare in tempo utile il numero di Commissioni necessarie per svolgere compiutamente i lavori del Congresso e fissare le loro competenze; 6.27 determinare in tempo utile e con riserva dell'approvazione del Congresso i Paesi membri suscettibili: - di assumere le vice-presidenze del Congresso nonche' le presidenze e le vice-presidenze delle Commissioni tenendo conto per quanto possibile di un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri; - di fare parte delle Commissioni ristrette del Congresso; 6.28 decidere sull'opportunita' o meno di sostituire i processi verbali delle sedute di una Commissione del Congresso con dei rapporti. 7. Per nominare i funzionari al grado D 2, il Consiglio esecutivo esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri di cui hanno la nazionalita', e si accerta che gli incarichi dei vicedirettori generali siano per quanto possibile, ricoperti da candidati provenienti da varie regioni e da regioni diverse da quelle da cui provengono il Direttore generale ed il Vice Direttore generale in considerazione della valutazione prevalente dell'efficacita' dell'ufficio internazionale e nel rispetto del regime interno di promozioni dell'Ufficio. 8. Nella sua prima riunione convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio esecutivo elegge tra i suoi membri, quattro Vice-presidenti e determina il suo Regolamento interno. 9. Dietro convocazione del suo Presidente, il consiglio esecutivo si riunisce in linea di massima una volta l'anno presso la sede dell'Unione. 10. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo che partecipa alle sessioni di questo organo, ha diritto, tranne per le riunioni che hanno avuto luogo durante il Congresso, al rimborso sia del prezzo di un biglietto andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario in I classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo a condizione che tale ammontare non superi il prezzo del biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica. 11. Il Presidente del Consiglio consultivo degli studi postali rappresenta quest'ultimo alle sedute del consiglio esecutivo all'ordine del giorno del quale figurano questioni relative all'Organo che dirige. 12. Al fine di assicurare un efficace collegamento tra i lavori dei due organi il Presidente, il Vice Presidente ed i Presidenti delle Commissioni del Consiglio Consultivo degli studi postali possono qualora ne esprimano il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio esecutivo in qualita' di osservatori. 13. L'Amministrazione delle Poste del Paese dove il Consiglio esecutivo si riunisce e invitata a partecipare alle riunioni in qualita' di osservatore se questo paese non e' membro del Consiglio esecutivo. 14. Il Consiglio esecutivo puo' invitare alle sue riunioni senza diritto di voto, ogni organismo internazionale o persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori. Il Consiglio puo' altresi' invitare alle stesse condizioni una o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri interessate a questioni previste dal suo ordine del giorno. Articolo 103 Documentazione sulle attivita' del Consiglio esecutivo 1. Il Consiglio esecutivo indirizza alle Amministrazioni postali dei Paesi membri dell'Unione ed alle unioni ristrette, per informazione, dopo ciascuna sessione: a) un reso conto analitico: b) i "Documenti del Consiglio esecutivo" contenenti i rapporti, le deliberazioni il reso conto analitico nonche' le risoluzioni e decisioni. 2. Il Consiglio esecutivo sottopone al Congresso un rapporto sull'insieme della sua attivita' e lo trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. Articolo 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali. 1. Il Consiglio consultivo degli studi postali si compone di trenta-cinque membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo tra due congressi successivi. 2. I membri del Consiglio consultivo sono eletti dal Congresso, in linea di massima in base ad una ripartizione geografica la piu' ampia possibile. 3. Il rappresentante di ogni membro del Consiglio consultivo e designato dall'Amministrazione postale del suo paese. Questo rappresentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale. 4. Le spese di funzionamento del Consiglio consultivo sono a carico dell'Unione. I suoi membri non ricevono alcuna retribuzione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti delle Amministrazioni che partecipano al Consiglio consultivo sono a carico di queste ultime. Tuttavia il rappresentante di ciascuno dei paesi considerati come meno favoriti secondo le liste compilate dalla organizzazione delle Nazioni Unite ha diritto salvo per le riunioni che hanno luogo durante il Congresso, al rimborso sia del prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario in prima classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo a condizione che tale ammontare non superi il prezzo del biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica. 5. Durante la sua prima riunione convocata e aperta dal Presidente del Congresso, il Consiglio consultivo sceglie tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente ed i Presidenti delle Commissioni. 6. Il Consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno. 7. In linea di massima il Consiglio Consultivo si riunisce ogni anno presso la sede dell'Unione. La data ed il luogo della riunione sono fissate dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del consiglio esecutivo e con il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 8. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Presidenti delle Commissioni del Consiglio Consultivo formano il Comitato direttivo. Questo Comitato prepara e dirige i lavori di ogni sessione del Consiglio consultivo e si assume tutti i compiti che quest'ultimo decide di affidargli. 9. Le attribuzioni del Consiglio consultivo sono le seguenti: 9.1 organizzare lo studio dei problemi tecnici, di gestione, economici e di cooperazione tecnica piu' importanti che hanno interesse per le Amministrazioni postali di tutti i Paesi membri dell'Unione ed elaborare informazioni e pareri al riguardo: 9.2 procedere allo studio dei problemi d'insegnamento e di formazione professionale che interessano i paesi nuovi ed in via di sviluppo; 9.3 adottare i provvedimenti necessari in vista di studiare e di divulgare le esperienze ed i progressi effettuati da alcuni paesi nel settore della tecnica, dello sviluppo, dell'economia e della formazione professionale che interessano i servizi postali; 9.4 esaminare la situazione attuale ed i fabbisogni dei servizi postali nei paesi nuovi ed in via di sviluppo ed elaborare raccomandazioni adeguate sulle modalita' ed i mezzi per migliorare i servizi postali in questi paesi; 9.5 prendere, previa intesa con il Consiglio esecutivo, adeguati provvedimenti nel campo della cooperazione tecnica con tutti i Paesi membri dell'Unione, in particolare con i paesi nuovi ed in via di sviluppo; 9.6 esaminare ogni altra questione che gli e' sottoposta da un membro del Consiglio consultivo, dal consiglio esecutivo o da ogni Amministrazione di un Paese membro; 9.7 elaborare e presentare sotto forma di raccomandazione alle Amministrazioni postali norme in materia tecnica, di sviluppo e negli altri settori di sua competenza in cui e' indispensabile una prassi uniforme. Allo stesso modo effettua, se del caso, le modifiche di norme gia' stabilite. 10. I membri del Consiglio consultivo partecipano effettivamente alle sue attivita'. I Paesi membri che non appartengono al Consiglio consultivo possono, se lo richiedono, collaborare agli studi intrapresi. 11. Il Consiglio consultivo formula se del caso proposte all'intenzione del Congresso, direttamente derivanti dalle sue attivita' definite dal presente articolo. Queste proposte sono presentate dal Consiglio consultivo stesso, previa intesa con il Consiglio esecutivo quando si tratta di questioni che dipendono dalla competenza di quest'ultimo. 12. Il Consiglio consultivo predispone nella sessione precedente il Congresso, il progetto di programma di lavoro di base del prossimo Consiglio da sottoporre al Congresso, in considerazione delle richieste dei Paesi membri dell'Unione nonche' del Consiglio esecutivo e dell'Ufficio internazionale. Questo programma di base che comprende un numero limitato di studi su progetti di attualita' e d'interesse comune puo' essere riveduto ogni anno in funzione delle nuove realta' e priorita'. 13. Al fine di assicurare un efficace collegamento tra i lavori dei due organi, il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Presidenti delle Commissioni del Consiglio esecutivo possono, qualora ne esprimano il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio consultivo in qualita' di osservatori. 14. Il Consiglio consultivo puo' invitare alle sue riunioni senza diritto di voto: a) ogni organismo internazionale o ogni persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori; b) Amministrazioni postali dei Paesi membri che non appartengono al Consiglio consultivo. Articolo 105 Documentazione sulle attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1. Dopo ciascuna sessione, il consiglio consultivo degli studi postali indirizza alle Amministrazioni delle Poste dei Paesi membri ed alle Unioni ristrette, per loro informazione: a) un resoconto analitico; b) i "Documenti del Consiglio consultivo degli studi postali" contenenti i rapporti, le deliberazioni ed il resoconto analitico. 2. Il Consiglio consultivo prepara, per il Consiglio esecutivo, un rapporto annuale sulle proprie attivita'. 3. Il Consiglio consultivo prepara, per il Congresso, un rapporto sull'insieme della sua attivita' e la trasmette alle Amministrazioni postali dei Paesi membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. Articolo 106 Regolamento interno dei Congressi 1. Per quanto riguarda l'organizzazione dei suoi lavori e lo svolgimento delle sue deliberazioni il Congresso applica il Regolamento interno dei Congressi, allegato al presente Regolamento generale. 2. Ogni Congresso puo' modificare questo regolamento secondo le condizioni stabilite nel Regolamento interno stesso. Articolo 107 Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio 1. Per la documentazione dell'Unione, sono utilizzate le lingue araba, francese, inglese e spagnola. Sono altresi' utilizzate le lingue cinese, portoghese, russa e tedesca, a condizione che la produzione in queste ultime lingue sia limitata alla documentazione di base piu' importante. Altre lingue sono anche utilizzate a condizione che non ne derivi un incremento delle spese che l'Unione deve sostenere in base al paragrafo 6. 2. Il o i Paesi membri che hanno richiesto una lingua diversa dalla lingua ufficiale costituiscono un gruppo linguistico. Si presume che i Paesi membri che non formulano una richiesta espressa abbiano richiesto la lingua ufficiale. 3. La documentazione e' pubblicata dall'Ufficio internazionale nella lingua ufficiale e nelle lingue dei gruppi linguistici costituiti sia direttamente, sia tramite gli uffici regionali di questi gruppi, in conformita' con le modalita' convenute con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle varie lingue avviene secondo lo stesso modello. 4. La documentazione pubblicata direttamente dall'ufficio internazionale e' in linea di massima distribuita simultaneamente nelle varie lingue richieste. 5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione. 6. Le spese di traduzione verso una lingua diversa dalla lingua ufficiale, comprese quelle derivanti dall'applicazione del paragrafo 5, sono sostenute dal gruppo linguistico che ha richiesto questa lingua. Sono a carico dell'Unione le spese di traduzione nella lingua ufficiale dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua araba, inglese e spagnola, nonche' di tutte le altre spese inerenti alla fornitura dei documenti. Il massimale di spesa a carico dell'Unione per la produzione di documenti in cinese, russo, portoghese e tedesco e' fissato da una Risoluzione del Congresso. 7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite tra i membri di questo gruppo proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione. Queste spese possono essere ripartite tra i membri del gruppo linguistico in base ad un altra chiave di ripartizione alla condizione che gli interessati si accordino al riguardo e notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale tramite il portavoce del gruppo. 8. L'Ufficio internazionale provvede, non oltre un termine di due anni, riguardo ad ogni cambiamento di scelta di lingua richiesto da un Paese membro. 9. Sono ammesse, per le deliberazioni delle riunioni degli organi dell'Unione, le lingue francese, inglese, russa e spagnola, per mezzo di un sistema di interpretazione - con o senza attrezzature elettroniche -, la cui scelta e' lasciata alla valutazione degli organizzatori della riunione, previa consultazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale e dei Paesi membri interessati. 10. Sono anche autorizzate altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate al paragrafo 9. 11. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue di cui al paragrafo 9, sia con il sistema indicato nello stesso paragrafo, qualora possano esservi apportati i necessari adattamenti a carattere tecnico, sia con interpreti particolari. 12. Le spese del servizio d'interpretazione sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione al loro contributo alle spese dell'Unione. Tuttavia le spese d'installazione e di manutenzione dell'impianto tecnico sono a carico dell'Unione. 13. Le Amministrazioni postali possono intendersi per quanto concerne la lingua da utilizzare per la corrispondenza di servizio nelle loro reciproche relazioni. In mancanza di tale accordo, la lingua da utilizzare e' il francese. CAPITOLO II UFFICIO INTERNAZIONALE Articolo 108 Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1. Il Direttore generale ed il Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale sono eletti dal Congresso per il periodo tra due Congressi successivi, la durata minima del loro mandato essendo di cinque anni. Il mandato e rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, la data della loro entrata in funzione e fissata al 1 gennaio dell'anno successivo al Congresso. 2. Al meno sette mesi prima dell'apertura del Congresso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale invia una nota ai Governi dei Paesi membri invitandoli a presentare eventuali candidature per gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale ed indicando al contempo se il Direttore generale o il Vice-Direttore generale in funzione e' interessato al rinnovo eventuale del loro iniziale mandato. Le candidature accompagnate da un curriculum vitae, devono pervenire all'Ufficio internazionale almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. I candidati devono essere cittadini dei Paesi membri che li presentano. L'Ufficio internazionale elabora la documentazione necessaria per il Congresso. L'elezione del Direttore generale e quella del Vice-Direttore generale hanno luogo a scrutinio segreto, la prima elezione vertente sulla nomina del Direttore generale. 3. Qualora l'incarico di Direttore generale sia vacante, il Vice-Direttore generale assume le funzioni di Direttore Generale fino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo; egli e' eleggibile per questo incarico ed ammesso d'ufficio come candidato, con riserva che il suo mandato iniziale in qualita' di Vice Direttore non sia gia' stato rinnovato una volta dal Congresso precedente e che dichiari il suo interesse ad essere considerato come candidato all'incarico di Direttore generale. 4. In caso di vacanza contemporanea degli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale, il Consiglio esecutivo elegge, in base alle candidature ricevute a seguito di concorso, un Vice Direttore generale per il periodo intercorrente fino al Congresso successivo. Per la presentazione delle candidature, si applica per analogia il paragrafo 2. 5. In caso di vacanza dell'incarico di Vice Direttore generale, il Consiglio esecutivo incarica, su proposta del Direttore generale, uno dei Vice-Direttori generali presso l'ufficio internazionale di assumere le funzioni di Vice-Direttore generale fino al Congresso successivo. Articolo 109 Funzioni del Direttore generale 1. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale di cui e rappresentante legale. Egli e competente a classificare gli incarichi dei gradi G 1 a D 1, e a nominare e promuovere i funzionari in questi gradi. Per le nomine nei gradi P 1 a D 1, egli esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri di cui hanno la nazionalita', tenendo conto di una equa ripartizione geografica continentale e delle lingue nonche' di ogni altra relativa considerazione, ancorche' nel rispetto del sistema interno di promozioni dell'Ufficio. Egli tiene anche conto del fatto che in linea di massima le persone che occupano gli incarichi dei gradi D 2, D 1 e P 5 devono essere cittadini dei vari Paesi membri dell'Unione. Egli informa il Consiglio esecutivo una volta l'anno, nel Rapporto sulle attivita' dell'Unione, riguardo alle nomine ed alle promozioni per i gradi P 4 a D 1. 2. Il Direttore generale ha le seguenti competenze: 2.1 svolgere le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e di intermediario nella procedura di adesione e di ammissione all'Unione, nonche' di uscita da quest'ultima. 2.2 notificare all'insieme delle Amministrazioni i Regolamenti di esecuzione decisi o riveduti dal Consiglio esecutivo; 2.3 preparare il progetto di bilancio annuale dell'Unione al livello piu' basso possibile compatibile con le esigenze dell'Unione e sottoporlo in tempo opportuno all'esame del Consiglio esecutivo; comunicare il bilancio ai Paesi membri dell'Unione previa approvazione del Consiglio esecutivo; 2.4 servire da intermediario nelle relazioni tra: - l'UPU e le Unioni ristrette; - l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite; - l'UPU e le Organizzazioni internazionali le cui attivita' presentano un interesse per l'Unione; 2.5 assumere le funzioni di segretario generale degli organi dell'Unione e vigilare a questo titolo, in considerazione delle disposizioni speciali dei presente Regolamento, in particolare: - sulla preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione; - sulla elaborazione, la produzione e la distribuzione dei documenti, rapporti e processi verbali; - sul funzionamento del Segretariato durante le riunioni degli organi dell'Unione; 2.6 assistere alle sedute degli organi dell'Unione e partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto con la possibilita' di farsi rappresentare. Articolo 110 Funzioni del vice-Direttore generale 1. Il Vice Direttore generale assiste il Direttore generale ed e' responsabile davanti a lui. 2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, il Vice-Direttore generale ne esercita i poteri. Altrettanto dicasi in caso di incarico vacante del Direttore generale di cui all'articolo 108, paragrafo 3. Articolo 111 Segretariato degli organi dell'Unione Il segretariato degli organi dell'Unione e' svolto dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilita' del Direttore generale. Esso invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ciascuna sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali dei paesi che, senza essere membri dell'organo, collaborano agli studi intrapresi, alle Unioni ristrette nonche' alle altre Amministrazioni postali dei Paesi membri che ne fanno richiesta. Articolo 112 Elenco dei Paesi membri L'Ufficio internazionale compila e aggiorna l'elenco dei Paesi membri dell'Unione indicando la loro classe di contribuzione, il loro gruppo geografico e la loro situazione in relazione agli Atti dell'Unione. Articolo 113 Informazioni. Pareri. Richieste di interpretazione e di modifica degli Atti. Inchieste. Intervento nella liquidazione dei conti. 1. L'Ufficio internazionale si mantiene in ogni tempo a disposizione del Consiglio esecutivo, del Consiglio consultivo degli studi postali e delle Amministrazioni postali per fornir loro informazioni utili sulle questioni relative al servizio. 2. Esso e' incaricato in particolar modo di riunire, di coordinare, di pubblicare e di distribuire le informazioni di ogni natura che interessano il servizio postale internazionale; di formulare, a domanda delle parti' in causa un parere sulle questioni controverse; di dar seguito alle domande di interpretazione o di modificazione degli Atti dell'Unione e, in linea di massima di procedere agli studi ed ai lavori di redazione o di documentazione che gli sono assegnati in virtu' di tali Atti o di cui fosse interpellato nell'interesse dell'Unione. 3. Esso procede altresi' alle indagini richieste dalle Amministrazioni postali in vista di conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su una determinata questione. Il risultato di un'indagine non ha carattere di voto e non e espressamente vincolante. 4. L'Ufficio internazionale sottopone, ad ogni buon fine, al Presidente del Consiglio consultivo gli studi postali su problemi che sono di competenza di quest'ultimo organo. 5. L'Ufficio internazionale interviene, in qualita' di ufficio di compensazione, nella liquidazione dei conti di qualsiasi specie relative al servizio delle poste internazionali tra le Amministrazioni postali che richiedono tale intervento. Articolo 114 Cooperazione tecnica L'Ufficio internazionale e' incaricato nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme. Articolo 115 Moduli forniti dall'Ufficio internazionale L'Ufficio internazionali e incaricato di far confezionare le tessere postali di riconoscimento ed i buoni risposta internazionali e di rifornire al prezzo di costo le Amministrazioni postali che ne fanno la richiesta. Articolo 116 Atti delle Unioni ristrette e intese speciali 1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli Accordi speciali conclusi in applicazione dell'Articolo 8 della Costituzione devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale dagli uffici di queste Unioni o in mancanza, da una delle parti contraenti. 2. L'Ufficio internazionale vigila affinche' gli Atti delle Unioni ristrette e gli Accordi speciali non prevedano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste negli Atti dell'Unione ed informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e di detti Accordi. Esso segnala al Consiglio esecutivo ogni irregolarita' accertata in virtu' della presente disposizione. Articolo 117 Rivista dell'Unione L'Ufficio internazionale, redige, sulla base dei documenti che sono messi a sua disposizione, una rivista in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola. Articolo 118 Rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione L'Ufficio internazionale prepara un rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione che e comunicato previa approvazione del consiglio esecutivo, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Capitolo III Procedura di presentazione e di esame delle proposte Articolo 119 Procedura di presentazione delle proposte al Congresso 1. Con riserva delle eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 5, la seguente procedura regola la presentazione delle proposte di qualsiasi specie che le Amministrazioni delle poste dei Paesi membri sottopongono al Congresso: a) sono accettate le proposte che pervengono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data stabilita per il Congresso; b) nessuna proposta a carattere redazionale sara' accettata nei sei mesi precedenti la data fissata per il Congresso; c) le proposte sul merito, che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data fissata per il Congresso, sono accettate solo se appoggiate da almeno otto Amministrazioni. Non saranno accettate le proposte pervenute dopo questo termine. d) le proposte sul merito che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra i quattro e i due mesi precedenti la data fissata per il Congresso sono accettate solo se appoggiate da almeno due Amministrazioni; e) le dichiarazioni favorevoli devono pervenire all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle proposte alle quali sono attinenti. 2. Le proposte concernenti la Costituzione o il Regolamento generale devono pervenire all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima dell'apertura del Congresso; quelle che pervengono successivamente a questa data ma prima dell'apertura del Congresso possono essere prese in considerazione solo se il Congresso decide in tal senso a maggioranza dei due terzi dei paesi rappresentati al Congresso, e se le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate. 3. Ciascuna proposta deve avere in linea di massimo un solo obiettivo e contenere unicamente le modifiche giustificate da questo obiettivo. 4. Sulle proposte di carattere redazionale e apposta come intestazione la scritta: "Proposition d'ordre redactionnel (Proposta a carattere redazionale)" da parte delle Amministrazioni che le presentano; esse sono pubblicate dall'Ufficio internazionale con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte non munite di tale indicazione ma che, secondo il parere dell'Ufficio internazionale concernono solo la formulazione, sono pubblicate con una annotazione appropriata; l'Ufficio internazionale stabilisce un elenco di queste proposte ad intenzione del Congresso. 5. La procedura prescritta ai paragrafi 1 e 4 non si applica ne alle proposte sul Regolamento interno dei congressi ne' agli emendamenti a proposte gia' effettuate. Articolo 120 Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi 1. Per esser presa in considerazione ciascuna proposta relativa alla convenzione o agli Accordi e presentata da una Amministrazione postale tra due congressi deve essere appoggiata da almeno altre due Amministrazioni. Tali proposte non hanno seguito se l'Ufficio internazionale non riceve contestualmente le dichiarazioni favorevoli necessarie. 2. Queste proposte sono indirizzate alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale. 3. Le proposte concernenti i Regolamenti di esecuzione non hanno bisogno di appoggio ma sono prese in considerazione dal consiglio esecutivo solo se quest'ultimo ne approva l'urgente necessita' Articolo 121 Esame delle proposte nell'intervallo tra due Congressi 1. Ogni proposta relativa alla Convenzione, agli Accordi ed ai loro Protocolli finali e' sottoposta alla seguente procedura: le Amministrazioni postali dei Paesi membri hanno un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata mediante una circolare dell'Ufficio internazionale e, se del caso, per far pervenire le loro osservazioni a detto Ufficio. Gli emendamenti non sono ammessi. L'Ufficio internazionale s'incarica di raccogliere le risposte e di comunicarle alle Amministrazioni postali con l'invito ad esprimere un parere favorevole o contrario alla proposta. Le Amministrazioni postali che non hanno fatto pervenire il loro voto entro un termine di due mesi sono considerate come astenute. I termini succitati decorrono dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale. 2. Le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione sono esaminate dal Consiglio esecutivo. 3. Se la proposta riguarda un Accordo o il suo Protocollo finale,possono prendere parte alle operazioni indicate al paragrafo 1 solo le Amministrazioni postali dei Paesi membri che sono parti a detto Accordo. Articolo 122 Notifica delle decisioni adottate nell'intervallo tra due congressi 1. Le modifiche apportate alla Convenzione, agli Accordi ed al Protocolli finali di questi Atti sono sancite da una notifica del Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. 2. Le modifiche apportate dal Consiglio esecutivo ai Regolamenti di esecuzione ed ai loro Protocolli finali sono notificate alle Amministrazioni postali dall'Ufficio internazionale. Altrettanto dicasi delle interpretazioni di cui. all'articolo 93, paragrafo 3, lettera c, numero 2 della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti degli Accordi. Articolo 123 Entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione e delle altre decisioni adottate tra due congressi 1. I Regolamenti di esecuzione entrano in vigore alla stessa data ed hanno la stessa durata degli Atti derivanti dal Congresso. 2. Con riserva del paragrafo 1, le decisioni di modifica degli Atti dell'Unione che sono adottate tra due Congressi sono esecutorie solo dopo almeno tre mesi dalla loro notifica. CAPITOLO IV FINANZE Articolo 124 Fissazione e regolamento delle spese dell'Unione 1. Sotto riserva dei paragrafi 2 a 6 le spese annuali inerenti alle attivita' degli organi dell'Unione non devono superare le somme in appresso per gli anni 1991 e seguenti: 26.070.100 franchi svizzeri per l'anno 1991; 26.586.900 franchi svizzeri per l'anno 1992; 26.800.100 franchi svizzeri per l'anno 1993; 26.773.200 franchi svizzeri per l'anno 1994; 26.935.600 franchi svizzeri per l'anno 1995; Il limite di base per l'anno 1992 si applica anche agli anni successivi se il rapporto del Congresso e previsto per il 1994. 2. Le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo (spostamento del Segretariato, spese di trasporto, spese per l'impianto tecnico di interpretazione simultanea, spese di riproduzione dei documenti durante il Congresso ecc.) non devono superare un massimale di 3.676.000 franchi svizzeri. 3. Il Consiglio esecutivo e' autorizzato a superare i limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di aumenti della scala salariale, dei contributi a fini pensionistici o di indennita', comprese le indennita' di sede ammesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo personale in servizio a Ginevra. 4. Il Consiglio esecutivo e' altresi' autorizzato a ritoccare ogni anno l'importo delle spese diverse da quelle relative al personale in servizio, in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo. 5. In deroga al paragrafo 1, il consiglio esecutivo o in caso di estrema urgenza, il Direttore generale, puo' autorizzare che siano superati i limiti stabiliti se si tratta di far fronte a riparazioni importanti ed impreviste dell'edificio dell'Ufficio internazionale senza peraltro che l'ammontare eccedente superi 65 000 franchi svizzeri l'anno. 6. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti per garantire un buon funzionamento dell'Unione, detti limiti possono essere superati solo con l'approvazione della maggioranza dei Paesi membri dell'Unione. Ogni consultazione deve comportare una relazione completa sui fatti che giustificano tale domanda. 7. I paesi che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualita' di membri dell'Unione nonche' quelli che escono dall'Unione devono pagare la loro quota di contributi per l'intero anno in cui la loro ammissione o la loro uscita divengono effettive. 8. I Paesi membri pagano in anticipo la loro quota di contribuzione alle spese annuali dell'Unione in base al bilancio preventivo stabilito dal Consiglio esecutivo. Queste quote contributive devono essere pagate non oltre il primo giorno dell'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio preventivo. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive di interessi a favore dell'Unione, nella misura del 3 per cento almeno durante i primi sei mesi e del 6% annuale a decorrere dal settimo mese. 9. Per rimediare alle insufficienze di tesoreria dell'Unione, e costituito un Fondo di riserva il cui ammontare e' stabilito dal Consiglio esecutivo. Questo Fondo e' alimentato innanzitutto dalle eccedenze di bilancio. Esso puo' altresi' servire ad equilibrare il bilancio o a ridurre l'ammontare dei contributi dei Paesi membri. 10. Nel caso di insufficienze temporanee di tesoreria, il Governo della Confederazione svizzera fa, a breve termine, le anticipazioni necessarie secondo condizioni da stabilire di comune accordo. Questo Governo controlla, senza spese, la tenuta dei conti finanziari nonche' sulla contabilita' dell'Ufficio internazionale nel limite dei crediti fissati dal Congresso. Articolo 125 Classi di contribuzioni 1. I Paesi membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono. Queste classi sono le seguenti: classe di 50 unita'; classe di 40 unita'; classe di 35 unita'; classe di 20 unita'; classe di 25 unita'; classe di 20 unita'; classe di 15 unita'; classe di 10 unita'; classe di 5 unita'; classe di 3 unita'; classe di 1 unita'; classe di 0,5 unita' riservata ai paesi meno progrediti enumerati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri paesi designati dal Consiglio esecutivo. 2. Oltre alle classi di contribuzione enumerate al paragrafo 1, ogni Paese membro puo' scegliere di pagare un numero di unita' di contribuzione superiore a 50 unita'. 3. I Paesi membri sono classificati in una delle predette classi di contribuzione al momento della loro ammissione o della loro adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 paragrafo 4 della Costituzione. 4. I Paesi membri possono ulteriormente cambiare classe di contribuzione a condizione che questo cambiamento sia notificato all'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso. Questa notifica, che viene portata all'attenzione del Congresso, ha effetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni finanziarie stabilite dal Congresso. 5. I Paesi membri non possono esigere di essere declassati da piu' di una classe per volta. I Paesi membri che non fanno conoscere il loro desiderio di cambiare classe di contribuzione prima dell'apertura del Congresso rimangono nella classe alla quale appartenevano fino a quel momento. 6. Tuttavia in circostanze eccezionali come catastrofi naturali che necessitino di programmi di aiuto internazionale, il Consiglio esecutivo puo' autorizzare il declassamento da una classe di contribuzione, su domanda di un Paese membro se quest'ultimo fornisce la prova che non e' piu' in grado di continuare a versare il suo contributo in base alla classe inizialmente prescelta. 7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, i passaggi ad una classe superiore non sono oggetto di alcuna limitazione. Articolo 126 Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale Le forniture che l'Ufficio internazionale consegna a titolo oneroso alle Amministrazioni postali devono essere pagate nel piu' breve termine possibile, e non oltre sei mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'invio del conto da parte di detto Ufficio. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore dell'Unione nella misura del 5 per cento annuo, a decorrere dal giorno di scadenza di detto termine. CAPITOLO V ARBITRATI Articolo 127 Procedura arbitrale 1. In caso di controversia da risolvere con un giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie una Amministrazione postale di un Paese membro non direttamente interessata alla controversia. Quando piu' Amministrazioni fanno causa comune, esse sono calcolate ai fini dell'applicazione di questa disposizione, come una sola. 2. Se una delle Amministrazioni in causa non da' seguito ad una proposta di arbitrato nel termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se riceve una domanda in tal senso, fa in modo che l'Amministrazione inadempiente designi un arbitro oppure ne designa esso stesso uno, d'ufficio. 3. Le parti in causa possono intendersi per designare un arbitro unico che puo' essere l'Ufficio internazionale. 4. La decisione degli arbitri e' adottata con la maggioranza dei voti. 5. In caso di ripartizione dei voti gli arbitri scelgono per dirimere la controversia un'altra Amministrazione postale parimenti non coinvolta nella controversia. In mancanza di un'intesa sulla scelta, questa Amministrazione e' designata dall'Ufficio internazionale tra Amministrazioni non proposte dagli arbitri. 6. Trattandosi di una controversia concernente uno degli Accordi, non possono essere designati arbitri al di fuori delle Amministrazioni che partecipano a detto Accordo. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 128 Condizioni di approvazione delle proposte concernenti il regolamento generale Per divenire esecutorie, le proposte presentate al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso. I due terzi al meno dei Paesi membri dell'Unione devono essere presenti al momento del voto. Articolo 129 Proposte relative agli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le condizioni di approvazione di cui all'articolo 128 si applicano altresi' alle proposte volte a modificare gli Accordi stipulati tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui questi Accordi non prevedono condizioni di modifica delle disposizioni che contengono. Articolo 130 Entrata in vigore e durata del Regolamento generale Il presente Regolamento generale entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del Congresso successivo. In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare che e' depositato presso il Direttore generale dell'ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove ha sede il Congresso. Fatto a Washington il 14 dicembre 1989

Regolamento - art. 1

REGOLAMENTO INTERNO DEI CONGRESSI Articolo primo Disposizioni generali Il presente Regolamento interno, in appresso denominato "il Regolamento", e istituito in attuazione degli Atti dell'Unione ed e' loro subordinato. In caso di divergenza tra una delle sue disposizioni ed una disposizione degli Atti, prevale quest'ultima.

Regolamento - art. 2

Articolo 2 Delegazioni 1. Il termine "delegazione" significa la persona o l'insieme delle persone designate da un Paese membro per partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche' se del caso, di un sostituto del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e se del caso di uno o piu' funzionari addetti (ivi compresi gli esperti, i segretari ecc.) 2. I Capi Delegazione, i loro sostituti, nonche' i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione se sono muniti dei poteri che rispondono alle condizioni fissate all'articolo 3 del presente Regolamento. 3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno diritto di partecipare alle deliberazioni ma non hanno in linea di massima diritto di voto. Tuttavia essi possono essere autorizzati dal loro Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto prima dell'inizio della seduta al Presidente della Commissione in questione.

Regolamento - art. 3

Articolo 3 Poteri dei delegati 1. I poteri dei delegati devono essere firmati dal Capo di Stato o dal Capo del Governo, o dal Ministro degli affari esteri del paese interessato. Essi devono essere redatti in buona e debita forma. I poteri dei delegati abilitati a firmare gli Atti (plenipotenziari) debbono indicare la portata di tale firma (firma con riserva di ratifica, di approvazione, firma "ad referendum", firma definitiva). In mancanza di tale precisazione la firma e' considerata come soggetta a ratifica o ad approvazione. I poteri che autorizzano a firmare gli Atti includono implicitamente il diritto di deliberare e di votare. I delegati cui le Autorita' competenti hanno conferito i pieni poteri senza precisarne la portata sono autorizzati a deliberare, a votare ed a firmare gli Atti a meno che non risulti esplicitamente il contrario dalla formulazione dei poteri. 2. I poteri devono essere depositati sin dall'apertura del congresso presso l'Autorita' designata a tal fine. 3. I delegati non muniti di poteri o che non hanno depositato i loro poteri possono, se sono stati presentati dal loro Governo al Governo del paese invitante, prendere parte alle deliberazioni e votare sin dal momento in cui cominciano a partecipare ai lavori del Congresso. Altrettanto dicasi per quelli i cui poteri sono riconosciuti come viziati di irregolarita'. Questi delegati non saranno piu' autorizzati a votare a partire dal momento in cui il Congresso avra' approvato l'ultimo rapporto della Commissione di verifica dei poteri nel quale viene constatato che i loro poteri fanno difetto oppure sono irregolari e per tutto il tempo in cui la situazione non e regolarizzata. L'ultimo rapporto deve essere approvato dal Congresso prima delle elezioni diverse da quella del Congresso e prima dell'approvazione dei progetti di Atti. 4. I poteri di un Paese membro che si fa rappresentare al Congresso dalla delegazione di un altro Paese membro (procura) debbono avere la stessa forma di quelli che sono menzionati al paragrafo 1. 5. Non sono ammessi poteri e procure indirizzate a mezzo telegramma. Al contrario sono accettato i telegrammi che rispondono ad una richiesta di informazioni relativa ad una questione attinente al poteri. 6. Una delegazione che, dopo aver depositato i suoi poteri e impedita ad assistere a una o piu' sedute ha facolta' di farsi rappresentare dalla delegazione di un altro paese a patto di informarne per iscritto il Presidente della riunione interessata. Tuttavia una delegazione puo' rappresentare, oltre al suo, solo un altro Paese. 7. I delegati dei Paesi membri che non sono parti ad un Accordo, possono partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni del Congresso relative a questo Accordo.

Regolamento - art. 4

Articolo 4 Ordine dei posti 1. Alle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono classificate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati. 2. Il Presidente del Consiglio esecutivo sorteggia in tempo utile, il nome del paese che occupera' i posti davanti alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle commissioni.

Regolamento - art. 5

Articolo 5 Osservatori 1. Possono partecipare rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle deliberazioni del Congresso. 2. Gli osservatori delle organizzazioni internazionali intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni quando sono dibattute questioni che interessano le organizzazioni. Negli stessi casi possono essere ammessi alle sedute delle commissioni gli osservatori delle organizzazioni internazionali se la commissione interessata lo consente. 3. I rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette stabilite secondo l'articolo 8, paragrafo 1 della Costituzione sono altresi' ammessi come osservatori se ne manifestano il desiderio. 4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

Regolamento - art. 6

Articolo 6 Decano del Congresso 1. L'Amministrazione postale del paese sede del Congresso suggerisce la designazione del Decano del Congresso d'intesa con l'Ufficio internazionale. Il consiglio esecutivo procede in tempo utile all'approvazione di questa nomina. 2. All'apertura della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non ha eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento.

Regolamento - art. 7

Articolo 7 Presidenze e vice-presidenti del Congresso e delle commissioni 1. Nella sua prima seduta plenaria, il Congresso elegge, su proposta del Decano, il Presidente del Congresso, poi approva su proposta del Consiglio esecutivo la designazione dei Paesi membri che assumeranno le vice-presidenze del Congresso nonche' le presidenze e le vice-presidenze delle Commissioni. Queste funzioni sono attribuite tenendo conto per quanto possibile di un equa ripartizione geografica dei Paesi membri. 2. I Presidenti aprono e chiudono le sedute che presiedono, dirigono i dibattiti, danno la parola agli oratori, mettono ai voti le proposte e indicano la maggioranza richiesta per le votazioni, annunciano le decisioni e con riserva dell'approvazione del Congresso, forniscono se del caso un'interpretazione di queste decisioni. 3. I Presidenti vigilano sull'osservanza del presente Regolamento e sul mantenimento dell'ordine durante le sedute. 4. Ogni delegazione puo' appellarsi, dinanzi al Congresso o alla Commissione in merito ad una decisione adottata dai Presidenti di tali organi sulla base di una norma del Regolamento o di una interpretazione di quest'ultimo; la decisione del Presidente rimane tuttavia valida se non e' annullata dalla maggioranza dei membri presenti e votanti. 5. Se il Paese membro incaricato della presidenza non e' piu' in grado di svolgere questa funzione, uno dei Vice-Presidenti e' designato dal Congresso o dalla Commissione per sostituirlo

Regolamento - art. 8

Articolo 8 Ufficio del Congresso 1. L'Ufficio e l'organo centrale incaricato di dirigere i lavori del Congresso. Esso e' costituito dal Presidente e dai Vice-presidenti del Congresso nonche' dai Presidenti delle Commissioni Esso si riunisce periodicamente per esaminare l'andamento dei lavori del Congresso e delle sue Commissioni e formulare raccomandazioni volte ad agevolare tale andamento. Esso aiuta il Presidente ad elaborare l'ordine del giorno di ciascuna seduta plenaria e a coordinare i lavori delle Commissioni. Esso formula raccomandazioni relative alla chiusura del Congresso. 2. Il Segretario generale del Congresso ed il Segretario generale aggiunto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, assistono alle riunioni dell'Ufficio.

Regolamento - art. 9

Articolo 9 Membri delle Commissioni 1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima. 2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o piu' degli Accordi facoltativi sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di questi Accordi. Il diritto di voto dei membri di questa o di queste commissioni e' ristretto all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti. 3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione hanno facolta' di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.

Regolamento - art. 10

Articolo 10 Gruppi di lavoro Ciascuna Commissione puo' costituire gruppi di lavoro per lo studio di questioni speciali.

Regolamento - art. 11

Articolo 11 Segretariato del Congresso e delle Commissioni 1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso. 2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso nelle quali partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto. Essi possono anche, nelle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale. 3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante. 4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale assumono le funzioni di Segretario del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della redazione dei processi-verbali o dei rapporti. 5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti. 6. Relatori aventi la padronanza della lingua francese sono incaricati della redazione dei processi verbali del Congresso e delle Commissioni.

Regolamento - art. 12

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