DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375
Entrata in vigore del decreto: 30/6/1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna il 10 luglio 1964;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XIX Congresso dell'UPU;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla modifica degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli; CONSO Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 19
Regolamento
Union Postale universelle Documents du Congres de Washington 1989 Tome III Premier volume Texte definitif des Actes signes a' Washington Decisions autres que celles modifiant les Actes Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE UNIONE POSTALE UNIVERSALE DOCUMENTI DEL CONGRESSO DI WASHINGTON 1989 TOMO III PRIMO VOLUME REGOLAMENTI DI ESECUZIONE STABILITI DAL CONSIGLIO ESECUTIVO, DEGLI ATTI FIRMATI A WASHINGTON Indice delle abbreviazioni (sigle, simboli ecc.) e segni utilizzati nelle Decisioni del Congresso di Washington 1989 A. Abbreviazioni, ecc. correnti Administration Amministrazione postale (questa abbreviazione tuttavia non e utilizzata quando sembra indicato precisare al fine di evitare ogni dubbio che si tratta di una Amministrazione postale e non di altra amministrazione) Arr. Accordo art. articolo c centesimo CCEP Consiglio consultivo degli studi postali CE Consiglio esecutivo cf. conferire (nel senso di paragonare due cose per giudicare in che cosa sono concordi e in che cosa differiscono) Assegni Accordo relativo al servizio degli assegni postali cm centimetro col. colonna Colis Accordo relativo ai pacchi postali Constitution Costituzione dell'Unione postale universale Conv.o Convenzione Convenzione postale universale d.... Lettera da completare a seconda dei casi, come segue: d', di, dei, del (questa sigla e utilizzata principalmente nei moduli) dm decimetro Doc Documenti (del Congresso, delle Commissioni, ecc.) DTS Diritto di tiraggio speciale Form. modulo fr franco g grammo h ora id. idem kg chilogrammo km chilometro lb (16 oncie) libbra avoirdupois (453,59 grammi) M... da completare a seconda dei casi, come segue: Signor, Signora, Signorina o l'indirizzo (questa sigla e utilizzata soprattutto nei moduli) M. Signor MM. Signori M.lle Signorina Mme Signora m metro Mandats Accordo concernente i vaglia postali max. massimo miglio marino 1852 metri min. minimo mm millimetro mn minuto (di tempo) N. o n. numero ONU organizzazione delle Nazioni Unite oz oncia (28,3465 grammi) (16a parte della libbra avoirdupois) p. pagina p.ex. per esempio Prot./ Protocole Protocollo finale (dell'Aiuto rispettivo) Regl. Regolamento di esecuzione Regl.gen. ovvero Regolamento generale dell'Unione postale Reglement general universale Rimborsi Accordo relativo agli invii con assegno s secondo (di tempo) t tonnellata (1000 chilogrammi) t-km tonnellata-chilometro o tonnellata chilometrica (unita' utilizzata in materia di trasporto) UPU o Unione Unione postale universale B. Abbreviazioni relative ai moduli (Queste abbreviazioni sono sempre seguite dal numero d'ordine del modulo) AV Corrispondenze aeree C Convenzione CP Pacchi MP Vaglia R Rimborsi VD Valori VP Assegni C. Altre abbreviazioni convenzionali specificate negli Atti AI avviso d'iscrizione AO altri oggetti o invii diversi dagli LC A.R. avviso di ricevimento BT bollettino di transito F foglio di avviso o foglio di via LC lettere e cartoline postali o lettere, aero- grammi, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso, valori da ricuperare, lettere con valore dichiarato, avviso di pagamento, avviso d'iscrizione ed avviso di ricevimento M (sacchi) sacco speciale contenente stampe indirizzate allo stesso destinatario e per la stessa destinazione PP porto pagato R raccomandato S.A.L. Corriere di superficie trasportato per via aerea SV sacco vuoto T tassa da pagare t.m. transito marittimo TP tassa riscossa t.t. transito territoriale V valore dichiarato XP via espresso (indicazione di servizio tassata telegraficamente) COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE (1) PREAMBOLO In vista di sviluppare le comunicazioni tra i popoli mediante un efficace funzionamento dei servizi postali e di contribuire al raggiungimento del fine elevato della collaborazione internazionale nell'ambito culturale, sociale ed economico, i plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica la presente Costituzione. Articolo primo Portata e scopo dell'Unione 1. I paese che adottano la presente Costituzione formano, sotto la denominazione di Unione postale Universale un solo territorio postale per lo scambio reciproco degli invii della corrispondenza postale. E' garantita la liberta' di transito in tutto il territorio dell'Unione. 2. L'Unione ha come scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo settore, lo sviluppo della collaborazione internazionale. 3. L'Unione partecipa nella misura delle sue possibilita', all'assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi-membri.
Regolamento - art. 2
Articolo 2 Membri dell'Unione Sono paesi membri dell'Unione: a) i paesi che hanno qualita' di membro alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione; b) i paesi divenuti membri in conformita' con l'articolo 11. ---------------------------- (1) La costituzione dell'Unione postale universale firmata a Washington nel 1964 e modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo del 1969, di Losanna del 1974, di Amburgo del 1984 e di Washington del 1989 e riprodotta per memoria nel presente volume ma non fa parte degli Atti firmati a Washington. ---------------------------- (1) Modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984 e di Washington 1989.
Regolamento - art. 3
Articolo 3 Giurisdizione dell'Unione Dipendono dalla giurisdizione dell'Unione: a) i territori dei Paesi membri; b) gli uffici postali istituiti dai Paesi membri in territori non compresi nell'Unione; c) i territori che, senza essere membri dell'Unione, sono compresi nell'Unione perche' dipendono, dal punto di vista postale, dalla giurisdizione dei Paesi membri.
Regolamento - art. 4
Articolo 4 Relazioni eccezionali Le Amministrazioni postali che servono territori non compresi nell'Unione sono tenute a fare da tramite alle altre Amministrazioni. Le disposizioni della Convenzione e del Regolamento relativo sono applicabili a tali relazioni eccezionali.
Regolamento - art. 5
Articolo 5 Sede dell'Unione La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e fissata a Berna.
Regolamento - art. 6
Articolo 6 La lingua ufficiale dell'Unione e' la lingua francese.
Regolamento - art. 7
Articolo 7 (1) Unita' monetaria L'unita' monetaria utilizzata negli atti dell'Unione e l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).
Regolamento - art. 8
Articolo 8 Unioni ristrette. Accordi speciali 1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, in quanto la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare fra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale, a condizione pero' di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti di cui sono parti i Paesi membri interessati. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989 2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai congressi, Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio esecutivo nonche' al Consiglio consultivo degli studi postali. (1) 3. L'Unione puo' inviare osservatori ai congressi, Conferenze e riunioni delle Unioni ristrette.
Regolamento - art. 9
Articolo 9 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sono regolate dagli Accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.
Regolamento - art. 10
Articolo 10 Relazioni con le organizzazioni internazionali Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale l'Unione puo' collaborare con le organizzazioni internazionali aventi interessi ed attivita' connesse.
Regolamento - art. 11
Articolo 11 Adesione o ammissione all'Unione. Procedura 1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' aderire all'Unione. 2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere la sua ammissione in qualita' di Paese membro dell'Unione. 3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e' indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri riguardo alla domanda di ammissione. (2) ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 ---------------------------- (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989 4. Il paese non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e considerato come ammesso in qualita' di Paese membro se la sua domanda e approvata da almeno i due terzi dei Paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto entro un termine di quattro mesi sono considerati come astenuti. 5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Essa ha effetto a decorrere dalla data di questa notifica (1).
Regolamento - art. 12
Articolo 12 Uscita dall'Unione. Procedura (2) 1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione notificata dal Governo del paese interessato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale e da questi ai Governi dei Paesi membri. 2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva allo scadere di un anno a decorrere dal giorno del ricevimento della denuncia prevista al paragrafo 1, da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
Regolamento - art. 13
Articolo 13 Organi dell'Unione 1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio esecutivo, il Consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale (2). 2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio esecutivo, il consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale.
Regolamento - art. 14
Articolo 14 Congresso 1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione. 2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri. --------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989 (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Amburgo 1984
Regolamento - art. 15
Articolo 15 Congressi straordinari Un Congresso straordinario puo' essere convocato a domanda o con il consenso di due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
Regolamento - art. 16
Articolo 16 Conferenze amministrative (Soppresso (1))
Regolamento - art. 17
Articolo 17 Consiglio esecutivo 1. Tra due Congressi, il Consiglio esecutivo (CE) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione in conformita' con le disposizioni degli Atti dell'Unione. 2. I membri del Consiglio esecutivo esercitano le loro funzioni a nome e nell'interesse dell'Unione.
Regolamento - art. 18
Articolo 18 Consiglio consultivo degli studi postali Il consiglio consultivo degli studi postali (CCEP) e' incaricato di effettuare studi e di formulare pareri su questioni tecniche, di gestione ed economiche che riguardano il servizio postale. (2)
Regolamento - art. 19
Articolo 19 Commissioni speciali (Soppresso (1))
Regolamento - art. 20
Articolo 20 Ufficio internazionale(3) Un Ufficio centrale che funziona presso la sede dell'Unione con la denominazione dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale, diretta da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio esecutivo, serve da organo di collegamento, di informazione e di consultazione per le Amministrazioni postali. ---------------------------- (1) Dal Congresso di Amburgo 1984 (2) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 (3) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984
Regolamento - art. 21
Articolo 21 Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri (4) 1. Ciascun Congresso determina l'ammontare massimo che puo' essere raggiunto: a) annualmente, dalle spese dell'Unione; b) dalle spese relative alla riunione del Congresso successivo. 2. L'ammontare massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere oltrepassato qualora richiesto dalle circostanze, sotto riserva che siano osservate le disposizioni relative del Regolamento generale. 3. Le spese dell'Unione, comprese se del caso le spese di cui al paragrafo 2, sono sostentate in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun paese membro sceglie la classe di contribuzione nella quale intende essere classificato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione ai sensi dell'articolo 11, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione nella quale desidera essere classificato per quanto riguarda la ripartizione delle spese dell'Unione. ---------------------------- (4) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989
Regolamento - art. 22
Articolo 22 Atti dell'Unione 1. La Costituzione e l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. Esso e obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo regolamento di esecuzione contengono le norme comuni applicabili al servizio postale internazionale nonche' le disposizioni relative ai servizi della posta lettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i rispettivi Regolamenti di esecuzione regolano i servizi diversi da quello della postalettere tra i Paesi Membri che ne sono parti. Essi sono obbligatori solo per questi Paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono determinati dal consiglio esecutivo, in considerazione delle decisioni adottate dal Congresso (1). 6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
Regolamento - art. 23
Articolo 23 Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali (1). 1. Ogni paese puo' dichiarare in ogni momento che la sua accettazione degli Atti dell'Unione comprende tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali, ovvero solo alcuni di essi. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'ufficio internazionale. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989 3. Ogni Paese membro puo' in ogni tempo indicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notifica in vista di denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali ha reso una dichiarazione in base al paragrafo 1. Questa notificazione produce i suoi effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e le notificazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che possiedono qualita' di membro dell'Unione e di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.
Regolamento - art. 24
Articolo 24 Legislazioni nazionali Le stipulazioni degli Atti dell'Unione non recano pregiudizio alla legislazione di ciascun Paese membro in tutto cio' che non e espressamente previsto da questi Atti.
Regolamento - art. 25
Articolo 25 Firma, autenticazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione (1). 1. Gli Atti dell'Unione risultanti dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio Esecutivo. 3. La Costituzione e ratificata il prima possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e regolata dai regolamenti costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Se un paese non ratifica la costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti sono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati. ---------------------------- (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989
Regolamento - art. 26
Articolo 26 Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali ad essa ed eventualmente dell'approvazione degli altri Atti dell'Unione sono depositati nel piu' breve termine presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale che notifica questi depositi ai Governi dei Paesi membri (1).
Regolamento - art. 27
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.