DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-15
State In force
Source Normattiva
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Articolo 12 Lingue per le deliberazioni 1. Con riserva del paragrafo 2, le lingua francese, inglese, russa e spagnola sono ammesse per le deliberazioni grazie ad un sistema d'interpretazione simultanea o consecutiva. 2. Le deliberazioni della Commissione di redazione si svolgono in lingua francese. 3. Altre lingue sono ugualmente autorizzate per le deliberazioni di cui al paragrafo 1. La lingua del paese ospite ha al riguardo un diritto di precedenza. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 1, sia con un sistema di interpretazione simultanea che puo' ricevere modifiche a carattere tecnico, sia avvalendosi di interpreti particolari. 4. Le spese di installazione e di manutenzione delle attrezzature tecniche sono a carico dell'Unione. 5. Le spese relative al servizi di interpretazione sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione della loro contribuzione alle spese dell'Unione.

Regolamento - art. 13

Articolo 13 Lingue di redazione dei documenti del Congresso 1. I documenti elaborati durante il Congresso compresi i progetti di decisione sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso. 2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in questa lingua, sia direttamente, sia tramite i servizi di traduzione annessi al Segretariato del Congresso. 3. Questi servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le norme corrispondenti del Regolamento generale possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro lingue rispettive.

Regolamento - art. 14

Articolo 14 Proposte 1. Tutte le questioni presentate al Congresso sono oggetto di proposte. 2. Tutte le proposte pubblicate dall'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso sono considerate come essendo state presentate al Congresso. 3. Due mesi prima dell'apertura del Congresso, nessuna proposta sara' presa in considerazione, tranne quelle aventi come oggetto l'emendamento di proposte precedenti. 4. E' considerata come emendamento ogni proposta di modifica la quale, senza alterare il merito della proposta, comporta una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta. Nessuna proposta di modifica sara' considerata come un emendamento se e' incompatibile con il senso o con l'intento della proposta originale. In caso di ambiguita', incombe al Congresso o alla Commissione di decidere la questione. 5. Gli emendamenti presentati al Congresso riguardo a proposte gia' effettuate devono essere consegnati per iscritto in lingua francese al Segretariato prima di mezzogiorno fante vigilia del giorno in cui sono iscritte per la deliberazione in modo da poter essere distribuite ai delegati lo stesso giorno. Questo termine non si applica agli emendamenti che risultano direttamente dai dibattiti del Congresso o della Commissione. In questo ultimo caso, qualora cio' sia richiesto, l'autore dell'emendamento deve presentare il suo testo per iscritto in lingua francese o, in caso di difficolta', in ogni altra lingua di dibattito. Il Presidente interessato ne dara' o ne fara' dare lettura. 6. La procedura di cui al paragrafo 5 si applica altresi' alla presentazione di proposte che non richiedono la modifica del testo degli Atti (progetti di risoluzione, di raccomandazione, di auspicio ecc.), 7. Ogni proposta o emendamento deve essere redatta nella forma definitiva del testo da inserire negli Atti dell'Unione, con riserva beninteso di una eventuale messa a punto da parte della Commissione di redazione.

Regolamento - art. 15

Articolo 15 Esame delle proposte al Congresso e nelle commissioni. 1. Le proposte di carattere redazionale (il cui numero e' seguito dalla lettera R) sono assegnate alla Commissione di redazione sia direttamente se per quanto riguarda l'Ufficio internazionale non vi sono dubbi riguardo alla loro natura (Un elenco di siffatte proposte e' compilato dall'ufficio internazionale all'intenzione della Commissione di redazione), sia se, secondo l'Ufficio internazionale vi sono dubbi sulla loro natura, ancorche' le altre Commissioni ne abbiano confermato il carattere strettamente redazionale (Una lista anche di queste proposte e compilata ad intenzione delle Commissioni interessate). Tuttavia, se queste proposte sono collegate ad altre proposte sul merito che devono essere trattate dal Congresso o da altre commissioni, la commissione di redazione procede al loro esame solo dopo che il Congresso o le commissioni si siano pronunciate riguardo alle proposte sul merito corrispondenti. Le proposte il cui numero non e' seguito dalla lettera R, ma che, secondo il parere dell'Ufficio internazionale sono proposte di carattere redazionale, sono direttamente deferite alle Commissioni che si occupano delle proposte di merito corrispondenti. Queste Commissioni decidono, all'apertura dei loro lavori, quali di queste proposte saranno direttamente assegnate alla commissione di redazione. Un elenco di queste proposte e' compilato dall'Ufficio internazionale per le Commissioni pertinenti. 2. In linea di massima le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che sono la conseguenza delle proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi sono trattate dalla Commissione pertinente, a meno che questa non decida sul loro rinvio al Consiglio esecutivo dietro proposta del suo Presidente o di una delegazione se questo rinvio e stato oggetto di una obiezione, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 3. Al contrario, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che non sono la conseguenza di proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi vengono rinviate al consiglio esecutivo, a meno che la Commissione non decida di esaminarle al congresso su proposta del Presidente o di una delegazione. Se tale proposta e oggetto di un'obiezione, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 4. Se una stessa questione e oggetto di piu' proposte, il Presidente decide il loro ordine di dibattito iniziando, di regola con la proposta che maggiormente si discosta dal testo di base e che comporta il cambiamento piu' profondo rispetto allo statu quo. 5. Se una proposta puo' essere suddivisa in piu' parti ciascuna di loro puo', con l'accordo dell'autore della proposta o dell'Assemblea, essere esaminata e messa ai voti separatamente. 6. Ogni proposta ritirata, in fase di Congresso o di Commissione dal suo autore puo' essere ripresa dalla delegazione di un altro Paese membro. Allo stesso modo se un emendamento ad una proposta e' accettato dall'autore di quest'ultima, un'altra delegazione puo' ricuperare la proposta originale non emendata. 7. Ogni emendamento ad una proposta, accettato dalla delegazione che presenta questa proposta, e' immediatamente incorporato nel testo della proposta. Se l'autore della proposta originale non accetta un emendamento il Presidente decide se si deve votare per primo l'emendamento o la proposta partendo dalla formulazione che si discosta maggiormente dal senso o dall'intenzione del testo di base, e che comporta il cambiamento piu' profondo rispetto allo statu quo. 8. La procedura di cui al paragrafo 7 si applica altresi' qualora siano presentati piu' emendamenti ad una stessa proposta. 9. Il Presidente del Congresso ed i Presidenti delle Commissioni fanno consegnare alla commissione di redazione, dopo ogni seduta il testo scritto delle proposte, emendamenti o decisioni adottate. 10. Al termine dei loro lavori le Commissioni compilano, riguardo ai Regolamenti di esecuzioni che li concernono, una risoluzione in due parti che contengono: 1 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio esecutivo per esame; 2 - i numeri delle proposte rinviate al consiglio esecutivo per esame con le direttive del congresso, In quanto alle proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione adottate da una commissione e successivamente trasmesse alla Commissione di redazione, esse sono oggetto di una Risoluzione che comprende in annesso il testo definitivo delle proposte selezionate.

Regolamento - art. 16

Articolo 16 Deliberazioni 1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della Riunione. E' raccomandato loro di parlare senza fretta e distintamente. Il presidente deve lasciare ai delegati la possibilita' di esprimere liberamente e completamente il loro parere sull'argomento in discussione, sempre che cio' sia compatibile con il normale svolgimento delle deliberazioni. 2. Salvo decisione contraria adottata alla maggioranza dei membri presenti e votanti, i discorsi non possono superare cinque minuti. Il Presidente e' autorizzato ad interrompere ogni oratore che supera detto tempo di parola. Egli puo' anche esortare il delegato a non allontanarsi dal tema. 3. Durante il dibattito il Presidente puo', con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti dichiarare chiusa la lista degli oratori, dopo averne data lettura, Quando la lista e' terminata, egli annuncia la chiusura del dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, anche dopo la chiusura della lista, il diritto di rispondere ad ogni discorso pronunciato. 4. Il Presidente puo' anche con l'accordo della maggioranza dei membri presenti numero degli interventi di una stessa delegazione su una proposta o un determinato gruppo di proposte, dovendo tuttavia essere concessa all'autore della proposta la possibilita' di presentare detta proposta e di intervenire ulteriormente se lo domanda, in modo da apportare elementi nuovi in risposta gli interventi delle altre delegazioni, in modo tale da poter avere la parola per ultimo se la domanda. 5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, il Presidente puo' limitare il numero degli interventi su una proposta o su un determinato gruppo di proposte; tale restrizione non puo' essere inferiore a cinque a favore e cinque contro la proposta in discussione.

Regolamento - art. 17

Articolo 17 Mozioni d'ordine e mozioni di procedura 1. Una delegazione puo', durante la discussione di ogni questione ed anche, se del caso, dopo la chiusura del dibattito, sollevare una mozione d'ordine in vista di domandare: - chiarimenti sullo svolgimento dei dibattiti: - l'osservanza del Regolamento interno; - la modifica dell'ordine di discussione delle proposte suggerito dal Presidente. La mozione d'ordine ha precedenza su tutte le questioni, comprese le mozioni di procedura menzionate al paragrafo 3. 2. Il Presidente fornisce immediatamente le precisazioni desiderate oppure preside la decisione che ritiene opportuna riguardo alla mozione d'ordine. In caso di obiezione, la decisione del Presidente e' messa ai voti. 3. Inoltre, durante 21 dibattito di una questione, una delegazione puo' presentare una mozione di procedura volta a proporre: a) la sospensione della seduta; b) la fine della seduta; c) il rinvio del dibattito sulla questione in discussione; d) la chiusura del dibattito sulla questione in discussione; Le mozioni di procedura hanno precedenza, nell'ordine stabilito sopra, su tutte le altre proposte tranne le mozioni d'ordine di cui al paragrafo 1. 4. Le mozioni intese a sospendere o a porre fine alla seduta non vengono dibattute ma sono immediatamente messe ai voti. 5. Se una delegazione propone il rinvio o la chiusura del dibattito su una questione in discussione la parola e' accordata solo a due oratori contrari al rinvio o alla chiusura del dibattito, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 6. La delegazione che presenta una mozione d'ordine o di procedura non puo' trattare il merito della questione in discussione nel suo intervento. L'autore di una mozione di procedura puo' ritirarla prima che sia messa ai voti ed ogni mozione della fattispecie, emendata o non, eventualmente ritirata, puo' essere ripresa da un'altra delegazione.

Regolamento - art. 18

Articolo 18 Quorum 1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al congresso ed aventi diritto di voto. 2. Per le votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'unione. 3. Per quanto concerne gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum richiesto per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' di Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione,e che hanno diritto di voto. 4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare non sono considerate assenti in vista della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.

Regolamento - art. 19

Articolo 19 Principio e procedura di voto. 1. Le questioni che non possono essere risolte di comune accordo sono decise mediante votazione. 2. Le votazioni si svolgono secondo il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. In linea di massima esse hanno luogo con il dispositivo elettronico se quest'ultimo e' a disposizione dell'assemblea. Tuttavia, si puo' far ricorso al sistema tradizionale per una votazione segreta se la domanda presentata in tal senso da una delegazione, e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 3. Secondo il sistema tradizionale le procedure di voto sono le seguenti: a) a mano alzata: se il risultato di tale votazione da' adito a dubbi, il Presidente puo', a suo piacimento o a domanda di una delegazione far procedere immediatamente ad un voto con appello nominale sullo stesso punto; b) per appello nominale: a domanda di una delegazione o a piacimento del Presidente. L'appello si effettua seguendo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati cominciando dal paese il cui nome e' sorteggiato dal Presidente. Il risultato del voto, con l'elenco del paesi in base alla natura del voto, e riportato per iscritto nel processo-verbale della seduta: c) per scrutinio segreto: con una scheda di voto a domanda di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire che il voto sia segreto. 4. Con il dispositivo elettronico le procedure di voto sono le seguenti: a) voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata: b) voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale: tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede e se questa proposta e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti; c) voto segreto: sostituisce uno scrutinio segreto con schede di voto. 5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura di voto. 6. Dopo che la votazione ha avuto inizio nessuna delegazione puo' interromperla salvo se si tratta di una mozione d'ordine relativa alle modalita' con cui si svolge la votazione. 7. Dopo la votazione il presidente puo' autorizzare i delegati a spiegare il loro voto.

Regolamento - art. 20

Articolo 20 Condizioni di approvazione delle proposte 1. Per essere adottate le proposte volte a modificare gli Atti devono essere approvate: a) per la Costituzione, da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione; b) per il Regolamento generale, dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso: c) per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti; d) dagli Accordi e dai loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi. 2. Le questioni di procedure che non possono essere risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso dicasi per le decisioni che non vertono sulla modificazione degli Atti a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. 3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti, si intendono i Paesi membri che votano "a favore" o "contro" le astensioni non essendo prese in considerazione nel conto dei voti necessari per costituire una maggioranza, come pure del resto le schede bianche o nulle in caso di voto con scrutinio segreto. 4. In caso di uguaglianza di voti, la proposta e' considerata come respinta. 5. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la meta' del numero dei voti espressi (favorevoli, contrari astensioni) l'esame della questione e' rinviato ad una successiva seduta durante la quale non si terra' piu' conto delle astensioni nonche' delle schede bianche o nulle.

Regolamento - art. 21

Articolo 21 Elezione dei membri del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali. In vista di effettuare uno spareggio tra i paesi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti alle elezioni dei membri del Consiglio esecutivo o del Consiglio consultivo degli studi postali, il Presidente procede al sorteggio.

Regolamento - art. 22

Articolo 22 Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto successivamente in una o piu' sedute che hanno luogo lo stesso giorno. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero necessario di scrutini affinche' un candidato ottenga la maggioranza. 2. Sono considerati come Paesi membri presenti e votanti quelli che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese i considerazione nel conto dei voti necessari per costituire la maggioranza e neanche le schede bianche o nulle. 3. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la meta' del numero dei voti espressi in conformita' con il paragrafo 2, l'elezione e' rinviata ad una ulteriore seduta durante la quale non si terra' conto delle astensioni e delle schede bianche o nulle. 4. Il candidato che ad un giro di scrutinio ha ottenuto il numero minore di voti, e eliminato. 5. In caso di uguaglianza dei voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare, per tentare di spareggiare i candidati ex aequo, la votazione vertente unicamente su questi candidati. Se il risultato e negativo, decide la sorte. Il sorteggio e effettuato dal Presidente.

Regolamento - art. 23

Articolo 23 Processi verbali 1. I processi verbali delle sedute del Congresso e delle commissioni riportano lo svolgimento delle sedute riassumono brevemente gli interventi, menzionano le proposte ed il risultato delle deliberazioni. Sono compilati processi verbali per le sedute plenarie e processi verbali sommari per le sedute delle Commissioni. 2. I processi verbali delle sedute di una commissione possono essere sostituiti da rapporti indirizzati al Congresso se il Consiglio esecutivo decide in tal modo. In linea di massima, i Gruppi di lavoro compilano un rapporto ad intenzione dell'organo che li ha istituiti. 3. Tuttavia ciascun delegato ha diritto di chiedere l'inserimento analitico o per estenso nel processo verbale o nel rapporto di ogni dichiarazione che ha effettuato, a condizione di consegnare il testo francese al Segretariato non oltre due ore dopo la fine della seduta. 4. A partire dal momento in cui la bozza del processo verbale o del rapporto e stata distribuita, i delegati dispongono di un termine di ventiquattro ore per presentare le loro osservazioni al Segretariato che, se del caso, serve da intermediario tra l'interessato ed il Presidente della seduta in questione. 5, In linea di massima e con riserva del paragrafo 4, all'inizio delle sedute del Congresso, il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale di una seduta precedente. Altrettanto dicasi per le commissioni le cui deliberazioni sono oggetto di un processo verbale o di un rapporto. I processi-verbali o i rapporti delle ultime sedute che non avrebbero potuto essere approvate al Congresso o in Commissione sono approvate dai rispettivi Presidenti di queste riunioni. L'Ufficio internazionale terra' altresi' conto di eventuali osservazioni che i delegati dei Paesi membri gli comunicheranno nel termine di quaranta giorni dopo l'invio di detti processi verbali. 6. L'Ufficio internazionale e autorizzato a rettificare nei processi verbali o nei rapporti delle sedute del Congresso e delle Commissioni gli errori materiali che non siano stati individuati all'atto della loro approvazione in conformita' con il paragrafo 5.

Regolamento - art. 24

Articolo 24 Approvazione da parte del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni, ecc.) 1. In linea di massima, ciascun progetto di Atto presentato dalla. Commissione di redazione e esaminato articolo per articolo. Puo' essere considerato come adottato solo dopo un voto d'insieme favorevole. L'articolo 20, paragrafo 1, e applicabile a questo voto. 2. Durante questo esame, ciascuna delegazione puo' riprendere una proposta che e' stata adottata o respinta dalla Commissione. L'appello concernente tali proposte e' subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione in oggetto del progetto di Atto sara' sottoposta all'approvazione del Congresso. 3. Tuttavia e sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il seguito dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima dell'esame dei progetti di Atti presentati dalla commissione di redazione. 4. Quando una proposta e' stata adottata o respinta dal Congresso, essa puo' essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello e' stato appoggiato da almeno dieci delegazioni ed approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Questa facolta' e' limitata alle proposte direttamente presentate alle sedute plenarie, rimanendo inteso che una stessa questione non puo' dar luogo a piu' di un appello. 5. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare negli Atti definitivi, gli errori materiali che non sarebbero stati individuati durante l'esame dei progetti di Atti, la numerazione degli articoli e dei paragrafi nonche' i riferimenti. 6. I paragrafi 2 a 5 sono anche applicabili ai progetti di decisioni diversi dai progetti di Atti (Risoluzioni, auspici ecc.)

Regolamento - art. 25

Articolo 25 Assegnazione degli studi al Consiglio esecutivo ed al consiglio consultivo degli studi postali Su raccomandazione del suo Ufficio, il Congresso assegna, secondo le seguenti modalita', gli studi al consiglio esecutivo ed al consiglio consultivo degli studi postali, in considerazione della composizione e delle rispettive competenze di questi due organi: a) di regola al Consiglio esecutivo, quando riguardano la struttura, l'organizzazione e l'amministrazione generale dell'Unione. Altrettanto dicasi per le questioni aventi importanti incidenze finanziarie (tasse, spese di transito, tassi di base del trasporto aereo, quote territoriali dei pacchi postali ecc.) e che possono dar luogo ad una modificazione degli Atti; b) al Consiglio consultivo degli studi postali quando questi studi vertono su problemi tecnici, di gestione, economici. e di cooperazione tecnica

Regolamento - art. 26

Articolo 26 Riserve agli Atti Le riserve devono essere presentate per iscritto in lingua francese (proposte relative al Protocollo finale) in modo da poter essere esaminate dal Congresso prima della firma degli Atti.

Regolamento - art. 27

Articolo 27 Firma degli Atti Gli Atti definitivamente approvati dal Congresso sono soggetti alla firma dei Plenipotenziari.

Regolamento - art. 28

Articolo 28 Modifiche al Regolamento 1. Ciascun congresso puo' modificare il regolamento interno. Le proposte di modificazione del presente Regolamento per essere messe in deliberazione, se non sono presentate da un organo dell'UPU abilitato a presentare proposte, devono essere appoggiate al Congresso da almeno dieci delegazioni. 2. Per essere adottate le proposte di modificazione del presente Regolamento debbono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso.

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei paesi-membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio postale. Articolo primo Liberta' di transito 1. La liberta' di transito il cui principio e enunciato all'articolo primo della costituzione comporta l'obbligo per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie piu' rapide da essa utilizzate per le sue spedizioni, i plichi chiusi e gli invii postali aperti consegnati da un'altra Amministrazione. Questo obbligo si applica anche alle corrispondenze via aerea a prescindere dal fatto che le Amministrazioni postali intermedie prendano parte o meno al loro successivo inoltro. 2. I paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facolta' di non autorizzare il transito di tali invii aperti attraverso il loro territorio. Lo stesso dicasi per gli invii di cui all'articolo 41, paragrafo 9. 3. I Paesi membri che non provvedono al servizio di lettere con valore dichiarato o che non accettano la responsabilita' di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie piu' rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilita' e' limitata a quella prevista per gli invii raccomandati. 4. La liberta' di transito dei colli postali da inoltrare per via terrestre o marittima e limitata al territorio dei paesi che partecipano a tale servizio. 5. La liberta' di transito dei colli-via aerea e garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi-membri che non sono Parti all'Intesa concernente i colli postali non possono essere obbligati a partecipare all'inoltro via terra di colli via aerea. 6. I paesi membri che sono parte all'Intesa relativa ai colli postali ma che non provvedono al servizio di colli postali con valore dichiarato o non accettano la responsabilita' di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie piu' rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilita' e limitata a quella prevista per colli dello stesso peso senza valore dichiarato.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Inosservanza della liberta' di transito Se un Paese membro non osserva le disposizioni dell'articolo primo della Costituzione. e dell'articolo primo della Convenzione sulla liberta' di transito, le Amministrazioni postali degli altri Paesi membri hanno diritto di sopprimere il servizio postale di questo paese. Esse devono preliminarmente informare di tale misura mediante telegramma o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato le Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Transito territoriale senza partecipazione dei servizi del paese attraversato. Il trasporto in transito di corrispondenza attraverso un paese, senza la partecipazione dei servizi di questo paese, e' subordinato all'autorizzazione preliminare del paese attraversato. Questa forma di transito non impegna in alcun modo la responsabilita' di quest'ultimo paese.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Sospensione temporanea e ripresa di servizi 1. Se, a causa di circostanze straordinarie, un'Amministrazione postale e' costretta a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione di servizi, essa deve darne immediatamente avviso, con ogni mezzo di telecomunicazione appropriato, all'Amministrazione o alle Amministrazioni interessate, indicando, se possibile, la durata probabile della sospensione dei servizi. Essa ha lo stesso obbligo all'atto della ripresa dei servizi sospesi. 2. L'Ufficio internazionale deve essere informato della sospensione o della ripresa dei servizi qualora una notifica generale sia giudicata necessaria. Se del caso, l'Ufficio internazionale deve informarne le Amministrazioni per telegramma o telex. 3. L'Amministrazione di origine ha facolta' di rimborsare al mittente le tasse di affrancatura (articolo 20), le tasse speciali (articolo 26) e le sovrattasse via aerea (articolo 21) se, a causa della sospensione dei servizi, la prestazione connessa al trasporto del suo invio e' stata fornita solo parzialmente o non e' stata fornita affatto.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Appartenenza degli invii postali Ogni invio postale appartiene al mittente fino a quando non e consegnato all'avente diritto, salvo se detto invio e' stato ritirato in attuazione della legislazione del paese di destinazione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Creazione di un nuovo servizio Le Amministrazioni possono di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Utilizzazione di codici a barre e di un sistema unico per l'individuazione di invii, contenitori e documenti connessi. 1. Le Amministrazioni hanno facolta' di utilizzare nel servizio postale internazionale codici a barre generati da un calcolatore elettronico e da un sistema di individuazione unico ai fini del reperimento e della ricerca e di altre esigenze di individuazione. I codici a barre ed il sistema di individuazione unico possono essere utilizzati per individuare ad esempio: - invii singoli - contenitori per corrispondenza (sacchi, contenitori, cassette per lettere ecc.) - documenti connessi (moduli, etichette ecc.) 2. Le Amministrazioni che optano per l'uso di codici a barre nel servizio postale internazionale dovrebbero rispettare le specifiche tecniche definite dal consiglio consultivo di studi postali. Queste specifiche sono notificate a tutte le Amministrazioni dall'Ufficio internazionale. 3. Le Amministrazioni che non applicano un sistema di codici a barre informatizzato non sono tenute a tener conto delle specifiche determinate dal Consiglio consultivo di studi postali. 4. Tuttavia, le Amministrazioni che non utilizzano un sistema di codici a barre informatizzato potranno ritenere utile adottare il sistema unico di individuazione di invii, contenitori e documenti connessi specificati dal Consiglio consultivo di studi postali. Questo sistema potra' essere utilizzato dai paesi che applicano sistemi tradizionali manuali per la numerazione di invii, di contenitori e di documenti nei servizi postali internazionali. 5. I paesi che utilizzano attualmente un sistema di individuazione manuale e che scelgono di applicare il sistema unico dovrebbero conformarsi alle specifiche definite dal consiglio consultivo di studi postali.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella convenzione e nelle Intese. 2. E' vietato percepire tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste nella Convenzione e nelle Intese.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Moneta tipo. Equivalenti 1. L'unita' monetaria prevista all'articolo 7 della costituzione ed utilizzata nella convenzione e nelle intese nonche' i loro regolamenti di esecuzione e' il Diritto di tiraggio speciale (DTS) 2. I paesi membri dell'Unione hanno diritto di scegliere di comune accordo un'altra unita' monetaria o una delle loro monete nazionali per la compilazione ed il pagamento dei conti. 3. I paesi membri dell'Unione il cui corso monetario rispetto al DTS non e stato calcolato dal FMI o che non fanno parte di questa istituzione specializzata sono invitati a dichiarare unilateralmente un equivalente tra le loro monete ed il DTS.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Francobolli postali 1. Solo le Amministrazioni postali emettono i francobolli postali destinati all'affrancatura. 2. I soggetti ed i motivi dei francobolli postali devono essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU ed alle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Moduli 1. Il testo, i colori e le dimensioni dei moduli devono essere quelli prescritti dai regolamenti della Convenzione e dalle intese. 2. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni nei loro reciproci rapporti devono essere redatti in lingua francese con o senza traduzione interlineare a meno che le amministrazioni interessate non dispongano diversamente mediante intesa diretta. 3. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni postali nonche' le loro eventuali copie devono essere compilati in modo tale che le iscrizioni siano perfettamente leggibili. Il modulo originale e' trasmesso all'Amministrazione interessata o alla parte maggiormente interessata. 4. I moduli ad uso del pubblico devono comportare una traduzione inter-lineare in lingua francese se non sono stampati in questa lingua.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Tessere d'identita' postali 1. Ciascuna Amministrazione postale puo' rilasciare alle persone che ne fanno richiesta, tessere d'identita' postali come documenti giustificativi per le operazioni postali effettuate nei Paesi membri che non hanno notificato il loro rifiuto di accettarle. 2. L'Amministrazione che rilascia una tessera e' autorizzata a percepire a questo titolo una tassa che non puo' superare 1,63 DTS. 3. Le Amministrazioni sono sollevate da ogni responsabilita' qualora sia stabilito che la consegna di un invio postale o il pagamento di una somma di denaro abbiano avuto luogo dietro presentazione di una tessera regolamentare, ne non sono responsabili delle conseguenze eventualmente derivanti dalla perdita, sottrazione o uso fraudolento di una tessera regolare. 4. La tessera e' valevole per una durata di dieci anni a decorre dal giorno del suo rilascio. Tuttavia essa cessa di essere valevole: a) se la fisionomia del titolare e' a tal punto modificata da non corrispondere piu' alla fotografia o al dato personale; b) se e danneggiata in modo tale che la verifica di un determinato dato relativo al titolare non e' piu' possibile. d) quando presenta tracce di falsificazione.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Saldo dei conti I pagamenti tra le Amministrazioni postali di conti internazionali relativi al traffico postale possono essere considerati come transazioni correnti ed effettuati in conformita' con gli impegni internazionali correnti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In assenza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformita' con le disposizioni del regolamento.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Impegni relativi a misure penali I Governi dei Paesi membri si impegnano ad adottare o a proporre alle autorita' legislative del loro paese le misure necessarie: a) per reprimere la contraffazione di francobolli, anche ritirati dalla circolazione, di tagliandi postali internazionali e di tessere di riconoscimento postali; b) per reprimere l'uso o l'immissione in circolazione: 1- di francobolli postali contraffatti (anche ritirati dalla circolazione) o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine affrancatrici o di stampanti tipografiche; 2-di tagliandi postali internazionali contraffatti 3-di tessere di riconoscimento postali contraffatte: c) per reprimere l'impiego doloso di tessere di riconoscimento postali regolamentari; d) per vietare e reprimere ogni operazione dolosa di fabbricazione ed immissione in circolazione di bolli e francobolli utilizzati nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con i bolli ed i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri; e) per impedire e, se del caso, reprimere l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonche' di materie esplosive, infiammabili o di altre materie pericolose in spedizioni postali per le quali questo inserimento non e' stato espressamente autorizzato dalla Convenzione e dalle Intese.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Franchigia postale I casi di franchigia postale sono espressamente previsti dalla Convenzione e dalle Intese.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale relativi al servizio postale Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1 sono esonerati da ogni. imposta postale gli invii di corrispondenza via posta relativi al servizio postale se sono a) spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici; b) scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette, tra gli organi di tali Unioni o inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o al loro uffici.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Franchigia postale a favore di invii concernenti i prigionieri di guerra e gli internati civili. 1. Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1, sono esonerati da ogni tassa postale gli invii di corrispondenza, i colli postali e le somme di denaro indirizzate ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente, sia tramite gli uffici di informazione previsti all'articolo 122 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949 e dell'Agenzia centrale di informazioni sui prigionieri di guerra di cui all'articolo 123 della stessa Convenzione. I belligeranti raccolti ed internati in un paese neutro sono assimilati ai prigionieri di guerra veri e propri per quanto concerne l'attuazione delle precedenti disposizioni. 2. Il paragrafo 1 si applica altresi' agli invii di corrispondenza postale, ai colli postali, alle somme di denaro provenienti da altri paesi, indirizzate alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949, o da esse spedite sia direttamente sia tramite gli Uffici informazioni di cui all'articolo 136 e dell'Agenzia centrale di informazioni di cui. all'articolo 140 della stessa Convenzione. 3. Gli Uffici nazionali di informazioni e le Agenzie centrali di informazioni di cui sopra beneficiano altresi' di franchigia postale per gli invii di corrispondenza, i colli postali e le somme di denaro relative alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2, che essi spediscono o ricevono, sia direttamente sia in veste di intermediari alle condizioni previste in detti paragrafi. 4. I colli sono autorizzati in franchigia postale fino ad un peso di 5 chilogrammi. Il limite di peso e elevato a 10 chilogrammi per gli invii il cui contenuto e indivisibile e per quelli che sono indirizzati ad un campo o al suo personale di fiducia per essere distribuiti ai prigionieri.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Franchigia postale a favore dei pieghi per i ciechi Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1, i pieghi per i ciechi sono esonerati dalla tassa di affrancatura, dalle tasse speciali di cui all'articolo 26 paragrafo 1 e dalla tassa di rimborso.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Invii di corrispondenza postale 1. Gli invii di corrispondenza postale includono: a) le lettere e le cartoline postali collettivamente denominate "LC" b) le stampe, i pieghi per i ciechi ed i pacchetti collettivamente denominati "AO" 2. La denominazione "sacchi M" indica i sacchi speciali contenenti giornali, stampe periodiche, libri ed altre stampe, indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione. 3. Gli invii di corrispondenza postale trasportata via aerea con priorita' sono denominati "corrispondenze aeree". 4. Gli invii via terra trasportati per via aerea con precedenza ridotta sono denominati "S.A.L". 5. Secondo la loro velocita' di trattamento gli invii di corrispondenza possono essere ripartiti in: a) invii prioritari; invii trasportati per la via piu' rapida (aerea o di superficie) con priorita'; b) invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno costosa che implica un termine di distribuzione piu' lungo. 6. Le Amministrazioni di transito e di destinazione devono trattare gli invii prioritari come corrispondenze aeree secondo regole stabilite a livello bilaterale, le Amministrazioni possono altresi', concedere lo stesso trattamento agli invii LC di superficie se nessun livello migliore di servizio puo' essere offerto al mittente. Allo stesso modo non si fa differenza tra gli invii non prioritari e gli invii AO di superficie o gli AO di superficie trasportati per via aerea con precedenza ridotta (S.A.L).

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Tasse di francatura e limiti di peso e di dimensioni. Condizioni generali 1. Le tasse di francatura per il trasporto degli invii di corrispondenza in tutto l'ambito dell'Unione sono stabilite a titolo indicativo in conformita' con le indicazioni delle colonne 1, 2 e 3 della tabella in appresso. I limiti di peso e di dimensioni sono fissati in conformita' con le indicazioni delle colonne 4 e 5 della tabella in appresso. Esse includono salvo l'eccezione prevista all'articolo 27, paragrafo 6, la consegna degli invii al domicilio dei destinatari sempre che questo servizio di distribuzione sia organizzato nel paesi di destinazione per gli invii in questione. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il Consiglio esecutivo e autorizzato a rivedere ed a modificare le tasse di base indicate nella colonna 3 una volta nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la media delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali depositati nel loro paese. Queste tasse entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio esecutivo. 3. A titolo eccezionale i Paesi membri possono modificare la struttura dei livelli di peso indicati al paragrafo 1, sotto riserva delle seguenti condizioni: a) per ciascuna categoria, il livello di peso minimo deve essere quello indicato al paragrafo 1; b) per ciascuna categoria, l'ultimo livello di peso non deve superare il peso massimo indicato al paragrafo 1. 4. I Paesi membri che hanno abolito le cartoline postali, le stampe e/o i pacchetti come categorie distinte di invii di corrispondenza postale nel loro servizio interno possono fare altrettanto per quanto riguarda la corrispondenza per l'estero. 5. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di accettare gli aerogrammi, i.e. lettere via aerea costituite da un foglio di carta, adeguatamente piegato ed i cui lati sono incollati. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, le dimensioni sotto questa forma non devono superare 110 x 220 mm e la lunghezza deve essere almeno uguale alla larghezza moltiplicata per 2 (valore prossimo 1,4) 6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, lettera a), le Amministrazioni postali hanno facolta' di prescrivere per le stampe un primo livello di peso di 50 grammi. 7. Le tasse applicate entro i limiti di cui al paragrafo 1 devono per quanto possibile avere tra di loro lo stesso rapporto delle tasse di base. A titolo eccezionale ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, ciascuna Amministrazione postale e' libera di applicare alle tasse sulle cartoline postali, le stampe o i pacchetti un tasso di maggiorazione o di riduzione diverso da quello che essa applica alle tasse sulle lettere. 8. Ciascuna Amministrazione postale ha facolta' di accordare ai giornali ed alle stampe periodiche pubblicate nel suo paese una riduzione che non puo' superare il 50 per cento della tariffa applicabile alla categoria della corrispondenza postale utilizzata per l'invio, pur riservandosi il diritto di limitare tale riduzione ai giornali ed alle stampe periodiche che soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione interna alle tariffe dei giornali, per la loro circolazione sono esclusi dalla riduzione a prescindere dalla regolarita' della loro pubblicazione gli stampati commerciali come cataloghi, prospetti, prezzi correnti ecc., come pure i volantini pubblicitari allegati ai giornali ed alle stampe periodiche, a meno che non si tratti di elementi pubblicitari distaccati da considerare come parti integranti del giornale o della pubblicazione periodica. 9. Le Amministrazioni possono altresi' concedere un'analoga riduzione per i libri e gli opuscoli, per gli spartiti musicali e per le carte geografiche che non contengono alcuna pubblicita' o inserzioni pubblicitarie diverse da quelle che figurano sulla copertina o sulle prime pagine di tali invii. 10. I giornali, le stampe periodiche i libri ed altre stampe indirizzate allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione possono esser inserite in uno o piu' sacchi speciali (sacchi M). La tassa applicabile a questi sacchi e calcolata in base a livelli di un chilogrammo fino a concorrenza del peso totale di ciascun sacco. Le Amministrazioni hanno facolta' di concedere per tali sacchi una riduzione d'imposta fino al 20 per cento della tassa applicabile alla categoria di invii utilizzata. Questa riduzione puo' essere indipendente dalle riduzioni di cui ai paragrafi 8 e 9. I sacchi M non sono sottoposti ai limiti di peso fissati al paragrafo 1. Tuttavia essi non devono superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco. 11. L'Amministrazione di origine ha facolta' entro i limiti stabiliti al paragrafo 1, di applicare agli invii non normalizzati tasse diverse da quelle applicabili agli invii normalizzati. 12. Il raggruppamento in un solo invio di oggetti passibili di tasse diverse e' autorizzato a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria il cui limite di peso e piu' elevato. La tassa applicabile a tale invio e, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione di origine, quella della categoria la cui tariffa e' piu' elevata oppure la somma delle diverse tasse applicabili a ciascun elemento dell'invio. Tali invii sono contrassegnati con la dicitura "Invii misti". 13. Gli invii di corrispondenza postale di cui all'articolo 16 non devono superare i limiti di peso e di dimensioni stabilite al paragrafo 1. Tuttavia essi non devono superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco. 14. Le Amministrazioni possono applicare agli invii di corrispondenza postale impostati nel loro paese il limite di peso massimo prescritto per gli invii di stessa natura nel loro servizio interno, a patto che tali invii non superino il limite di peso menzionato al paragrafo 1. 15. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di concedere una tassazione ridotta basata sulla loro legislazione interna per gli invii di corrispondenza postale depositati nel loro paese. In particolare esse possono concedere tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un traffico postale importante. Tuttavia queste tariffe preferenziali non possono essere inferiori a quelle applicate nel regime interno agli invii aventi le medesime caratteristiche (categoria, quantitativo, termini di consegna ecc.)

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Sistema tariffario secondo le modalita' di inoltro e/o di velocita' 1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire soprattasse per gli invii per via aerea e ad applicare in questo caso livelli di peso inferiori a quelli fissati all'articolo 20, paragrafo 1. Le soprattasse devono essere in rapporto alle spese del trasporto aereo ed essere uniformi almeno per l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione, a prescindere dalle modalita' di inoltro utilizzate. Per il calcolo della sopratassa applicabile ad un invio per via aerea, le Amministrazioni sono autorizzate a tenere conto del peso di moduli ad uso del pubblico eventualmente allegati. Gli invii relativi al servizio postale di cui all'articolo 16, ad eccezione di quelli che emanano da organi dell'Unione postale universale e dalle Unioni ristrette non pagano le soprattasse aeree. 2. Le Amministrazioni hanno facolta' di percepire per il corriere di terra trasportato via aerea con precedenza ridotta, S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che esse percepiscono per le corrispondenze aeree. 3. Le Amministrazioni che lo preferiscono possono fissare tasse combinate per la francatura delle corrispondenze aeree e della corrispondenza S.A.L., tenendo conto: a) del costo delle loro prestazioni postali; b) delle spese da pagare per il trasporto aereo. 4. Le Amministrazioni sono autorizzate nei limiti stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, a percepire per le corrispondenze prioritarie tasse diverse da quelle degli invii non prioritari. Potra' esser tenuto conto delle spese del trasporto aereo. 5. Le riduzioni d'imposta secondo l'articolo 20, paragrafi 8, 9 e 10 si applicano altresi' agli invii trasportati via aerea ma nessuna riduzione e' concessa alla parte d'imposta destinata a coprire le spese di questo trasporto.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Invii normalizzati 1. Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, sono considerati come normalizzati gli invii di forma rettangolare la cui lunghezza non e' inferiore alla larghezza moltiplicata per 2 (valore prossimo 1,4) e che corrispondono, secondo la loro presentazione, alle seguenti condizioni: a) invii in busta: 1. Invii in busta ordinaria: dimensioni minime: 90 x 140 mm, con una tolleranza di 2 mm; dimensioni massime: 120 x 235 mm, con una tolleranza di 2 mm; peso massimo: 20 g; spessore massimo: 5 mm; inoltre, la soprascritta deve essere apposta sulla busta sul lato uniforme che non e' munito dell'aletta di chiusura e nella zona rettangolare situata ad una distanza minima di: 40 mm dal bordo superiore della busta (tolleranza 2 mm) 15 mm dal bordo laterale destro; 15 mm dal bordo inferiore; e ad una distanza massima di 140 mm. dal bordo laterale destro; 2. Invii in busta con riquadro trasparente: dimensioni, peso e spessore degli invii in busta ordinaria; oltre alle condizioni generali di accettazione fissate nell'articolo 124 del Regolamento, questi invii devono soddisfare alle seguenti condizioni: il riquadro trasparente in cui compare l'indirizzo del destinatario deve essere situato ad una distanza minima di: 40 mm. dal bordo superiore della busta (tolleranza 2 mm); 15 mm. dal bordo laterale destro; 15 mm. dal bordo laterale sinistro; 15 mm. dal bordo inferiore; il riquadro non puo' essere delimitato da una striscia o da una inquadratura colorata; 3. Tutti gli invii in busta: l'indirizzo del mittente, quando compare sul lato frontale, deve essere apposto nell'angolo superiore sinistro; questa localizzazione e inoltre quella prevista per le menzioni o etichette di servizio che possono se del caso essere apposte immediatamente sotto l'indirizzo del mittente; le menzioni di servizio possono inoltre essere apposte immediatamente sopra l'indirizzo del destinatario qualora sia fatto uso di buste con riquadro trasparente; le lettere devono essere chiuse da una incollatura continua dell'aletta di chiusura della busta; b) invii sotto forma di cartoline: gli invii sotto forma di cartoline fino ad un formato di 120 x 235 mm possono essere accettati come invii normalizzati a condizione che siano confezionati in cartone avente una grammatura con rigidita' sufficiente a consentire un trattamento senza difficolta'; c) invii di cui alle lettere a) e b): dalla parte della soprascritta che deve essere apposta nel senso della lunghezza, una zona rettangolare di 40 mm (-2 mm) di altezza a partire dal bordo superiore e di 74 mm di lunghezza a partire dal bordo destro deve essere riservata alla francatura ed alle impronte di annullamento. All'interno di questa zona, i francobolli o impronte di francatura devono essere apposte nell'angolo superiore destro. Nessuna menzione o segno grafico superfluo di qualsiasi genere deve comparire: - sotto l'indirizzo; - a destra dell'indirizzo a partire dalla zona di francatura e di annullamento e fino al bordo inferiore dell'invio; - a sinistra dell'indirizzo in una zona larga almeno 15 mm che va dalla prima riga dell'indirizzo fino al bordo inferiore dell'invio; - in una zona di 15 mm. di altezza a partire dal bordo inferiore dell'invio e di 140 mm. di lunghezza a partire dal bordo destro dell'invio. Questa zona puo' essere tutt'una, anche solo in parte, con quelle definite sopra. 2. Le Amministrazioni che nel loro servizio interno accettano come normalizzati gli invii in busta la cui larghezza non e superiore a 162 mm. con una tolleranza di 2 mm, possono altresi' accettare questi invii come normalizzati nel servizio internazionale. 3. Non sono considerati come invii normalizzati: - i cartoncini piegati - gli invii chiusi per mezzo di agrafes, occhielli metallici o gancetti piegati - le cartoline perforate spedite senza busta - gli invii la cui busta e' confezionata in una materia avente proprieta' fisiche sostanzialmente diverse da quelle della carta (ad eccezione della materia utilizzata per la confezione dei riquadri delle buste ad apertura trasparente); - gli invii contenenti oggetti sporgenti; - le lettere piegate inviate aperte (senza busta) che non sono chiuse su tutti i lati e che non presentano una sufficiente rigidita' per consentire un trattamento meccanico.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Materie biologiche deperibili. Materie radioattive 1. Le materie biologiche deperibili e le materie radioattive confezionate ed imballate secondo le rispettive disposizioni del Regolamento sono sottoposte alla tariffa per lettere e raccomandazioni. La loro accettazione e' limitata ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii sia nelle loro reciproche relazioni sia unilateralmente. Tali materie sono inoltrate per la via piu' rapida, normalmente per via aerea,sotto riserva del pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. 2. Inoltre le materie biologiche deperibili possono essere scambiate solo tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti, mentre le materie radioattive possono essere depositate solo da mittenti debitamente autorizzati.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Invii erroneamente accettati 1. Salvo le eccezioni previste dalla Convenzione e dal suo Regolamento, gli invii. che non soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 20 e 23 e dal regolamento non sono accettati. Tali invii che sono stati ammessi erroneamente devono essere rinviati all'Amministrazione di origine. Tuttavia l'Amministrazione destinataria e' autorizzata a consegnarli ai destinatari. In questo caso essa applica loro, se del caso, le tasse previste per la categoria di invii di corrispondenza postale determinata dalle modalita' di chiusura dei plichi, dal loro contenuto dal loro peso e dalle loro dimensioni. Se inoltre gli invii superano i limiti massimi di peso fissati all'articolo 20, paragrafo 1, l'Amministrazione destinataria puo' tassarli in base al loro peso reale applicando una tassa complementare pari alla tassa di un invio del servizio internazionale avente la stessa categoria di peso corrispondente all'eccedenza constatata. 2. Il paragrafo 1 si applica per analogia agli invii di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3. 3. Gli invii che contengono gli altri oggetti vietati all'articolo 41 e che sono stati erroneamente ammessi alla spedizione sono trattati in base alle disposizioni di tale articolo.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Deposito all'estero di invii di corrispondenza. 1. Nessun Paese membro e' tenuto ad inoltrare o a distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza che mittenti qualsiasi domiciliati sul suo territorio impostano o fanno impostare in un paese estero, in vista di beneficiare di tasse inferiori ivi applicate. Lo stesso dicasi per analoghi invii della fattispecie depositati in grandi quantitativi, a prescindere dal fatto che questi depositi siano effettuati o meno in vista di beneficiare di tasse minori. 2. Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese dove il mittente abita e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii confezionati in un paese estero. 3. L'Amministrazione interessata ha diritto sia di rinviare gli invii. al luogo di origine o di assoggettarli alle sue tasse interne. Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa puo' disporre degli invii in conformita' con la sua legislazione interna. 4. Nessun Paese membro e' tenuto ad accettare, inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza postale che mittenti qualsiasi hanno depositato o fatto depositare in grandi quantitativi in un paese diverso da quello in cui sono domiciliati. Le Amministrazioni interessate hanno diritto di rinviare tali invii all'origine o di restituirli ai mittenti senza restituzione d'imposta.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Tasse speciali 1. Le tasse previste nella Convenzione e che sono percepite oltre alle tasse di affrancatura di cui all'articolo 20 sono denominate "tasse speciali". Il loro importo e' stabilito in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso. Parte di provvedimento in formato grafico 2. I paesi membri che applicano nel loro servizio interno tasse superiori a quelle indicate al paragrafo i sono autorizzate ad applicare queste stesse tasse nel servizio internazionale.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Tassa sul deposito in ultimo limite orario. Tassa di deposito oltre l'orario normali di apertura degli sportelli. Tassa per il prelievo al domicilio del mittente. Tassa di ritiro oltre l'orario normale di apertura degli sportelli. Tassa di fermo posta. Tassa di consegna per pacchetti piccoli. 1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale in base alla loro legislazione, per invii consegnati ai servizi di spedizione di detta Amministrazione in ultimo limite orario. 2. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale, in base alla loro legislazione per gli invii depositati allo sportello oltre l'orario normale di apertura. 3. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale secondo la loro legislazione per gli invii prelevati a domicilio a cura dei loro servizi. 4. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal destinatario una tassa addizionale secondo la loro legislazione per gli invii prelevati allo sportello oltre l'orario di apertura. 5. Gli invii indirizzati fermo posta possono essere assoggettati dalle Amministrazioni dei paesi destinatari alla tassa speciale eventualmente prevista dalla loro legislazione per invii analoghi dipendenti dall'ordinamento interno. 6. Le Amministrazioni dei paesi destinatari sono autorizzate a percepire per ciascun pacchetto recapitato al destinatario, che supera il peso di 500 grammi, la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1 lettera f).

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Tassa di immagazzinaggio L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire secondo la sua legislazione una tassa di immagazzinaggio per ogni invio di corrispondenza postale che supera il peso di 500 grammi e che non e' stato preso in consegna dal destinatario nel termine entro il quale l'invio e custodito senza spese a sua disposizione. Questa tassa non si applica ai pieghi per ciechi.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Affrancatura 1. Di regola, gli invii di cui. all'articolo 19 ad eccezione di quelli indicati negli articoli da 16 a 18 devono essere completamente affrancati ad opera del mittente. 2. L'Amministrazione del paese di origine ha facolta' di rinviare ai mittenti gli invii di corrispondenza postale non affrancati o insufficientemente affrancati affiche' ne completino l'affrancatura. 3. L'Amministrazione di origine puo' altresi' incaricarsi di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente. 4. Se l'Amministrazione del paese di origine non applica alcuna delle facolta' previste ai paragrafi 2 e 3 oppure se l'affrancamento non puo' essere completato dal mittente, le lettere e cartoline postali non affrancate o insufficientemente affrancate sono sempre inoltrate verso il paese destinatario. Gli altri invii non affrancati o insufficientemente affrancati possono anch'essi essere inoltrati. 5. Le corrispondenze aeree soprattassate, la corrispondenza S.A.L soprattassata e gli invii prioritari la cui regolarizzazione da parte dei mittenti non e' possibile sono trasmessi per via aerea, come S.A.L o come corriere prioritario rispettivamente se le tasse pagate rappresentano almeno l'importo della sopratassa o se del caso, la differenza tra la tassa di un invio via aerea o S.A.L e la tassa di un invio di superficie, oppure la differenza tra la tassa di un invio via aerea o S.A.L e la tassa di un invio di superficie oppure la differenza tra la tassa di un invio prioritario e quella di un invio non prioritario. Tuttavia, l'Amministrazione di origine ha facolta' di trasmettere questi invii per via aerea o prioritaria se le tasse pagate rappresentano almeno il 75 per cento della soprattassa o il 50 per cento della tassa combinata. Sotto questi limiti, gli invii sono inoltrati tramite i mezzi di trasporto normalmente utilizzati per le corrispondenze non soprattassate o gli invii non prioritari. 6. Sono considerati come debitamente affrancati gli invii regolarmente affrancati per il loro primo percorso ed il cui complemento d'imposta e stato pagato prima della rispedizione.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Modalita' di affrancatura 1. L'affrancatura e' effettuata per mezzo di una qualsiasi delle seguenti modalita': a) francobolli stampati o incollati sugli invii e valevoli nel paese di origine b) marche di affrancatura postale rilasciate da distributori automatici installati dalle Amministrazioni postali; c) impronte di macchine affrancatrici ufficialmente adottate e che funzionano sotto il controllo immediato dell'Amministrazione postale; d) impronte di macchine stampanti o altri procedimenti di stampa o di bollatura qualora tali sistemi siano autorizzati dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine; e) menzione indicante che la totalita' dell'affrancatura e' stata pagata ad esempio "Taxe perçue (Tassa percepita)". Questa menzione deve figurare sul lato superiore destro della soprascritta e deve essere convalidata con l'impronta del timbro datario dell'ufficio di origine, oppure nel caso di invii non affrancati o insufficientemente affrancati, dell'ufficio che ha affrancato l'invio o completato l'affrancatura. 2. L'affrancatura di stampe recanti l'indirizzo dello stesso destinatario ed aventi la medesima destinazione inserite in un sacco speciale e effettuata con uno dei mezzi di cui al paragrafo 1 e ed il suo importo totale figura sull'etichetta - indirizzo del sacco.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Affrancatura degli invii di corrispondenza postale a bordo delle navi. 1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la sosta nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere affrancati per mezzo di francobolli ed in base alla tariffa del paese nelle cui acque la nave e' situata. 2. Se l'impostazione a bordo ha luogo in mare aperto, gli invii possono essere affrancati, salvo diversa intesa tra le Amministrazioni interessate, per mezzo di francobolli e secondo la tariffa del paese cui appartiene o da cui dipende detta nave. Gli invii affrancati in queste condizioni devono essere recapitati all'Ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente 1. In caso di affrancatura mancante o insufficiente, l'Amministrazione di origine incaricata di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente e autorizzata a percepire dal mittente anche la tassa di trattamento prevista all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h). 2. Qualora il paragrafo 1 non sia applicato gli invii non affrancati o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente qualora si tratti di invii rinviati, della tassa speciale di cui all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h). 3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati come debitamente affrancati.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale 1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare al servizio corrispondenza commerciale - tagliandi internazionali (CCRI) su base facoltativa. 2. Le Amministrazioni che erogano il servizio dovranno rispettare le disposizioni definite dal Consiglio esecutivo. 3. Le Amministrazioni possono tuttavia, convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di loro.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Buoni risposta internazionali 1. Le Amministrazioni postali possono vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e limitarne la vendita in conformita' con la loro legislazione interna. 2. Il valore del buono di risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a questo valore. 3. I buoni risposta possono essere scambiati in ogni Paese membro contro uno o piu' francobolli postali che costituiscono l'affrancamento minimo di un invio prioritario o di una lettera ordinaria spedita all'estero per via aerea. Salvo se la legislazione interna del paese di cambio vi si oppone, i buoni di risposta postali possono altresi' essere cambiati contro fogli interi di francobolli o contro altri timbri o impronte di affrancatura postale. 4. L'amministrazione di un Paese membro puo' inoltre riservarsi la facolta' di esigere il deposito simultaneo dei buoni risposta e degli invii da affrancare in cambio di questi buoni di risposta.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Invii via espresso 1. Nei paesi le cui. Amministrazioni sono incaricate di questo servizio gli invii di corrispondenza postale sono, a richiesta dei mittenti, distribuiti da un latore speciale il prima possibile dopo il loro arrivo all'Ufficio di distribuzione; tuttavia ogni Amministrazione ha diritto di limitare questo servizio alle corrispondenze aeree agli invii prioritari e quando si tratta del solo mezzo utilizzato tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Per quanto riguarda le lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione destinataria ha facolta', quando la sua regolamentazione lo consente, di far recapitare per via espressa un avviso di arrivo dell'invio e non l'invio stesso. 2. Questi invii qualificati "espresso" sono soggetti, oltre alla tassa di affrancatura, alla tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera 1). Questa tassa deve essere completamente pagata in anticipo. 3. Gli invii "espresso" possono essere trattati secondo modalita' diverse da quelle specificate al paragrafo 1, a condizione che il livello di qualita' generale del servizio fornito al destinatario sia almeno altrettanto elevato di quello ottenuto utilizzando un latore speciale. 4. Se gli invii espresso devono essere sottoposti ad un controllo doganale, le Amministrazioni sono tenute: a) a presentarli alla dogana il prima possibile dopo il loro arrivo; b) ad incoraggiare le autorita' doganali del loro paese ad effettuare il controllo di questi invii con sollecitudine. 5. Se il recapito espresso comporta per l'Amministrazione destinataria particolari obblighi per quanto riguarda sia la localizzazione del domicilio del destinatario,sia il giorno o l'ora di arrivo all'Ufficio destinatario, il recapito dell'invio e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolate da disposizioni relative agli invii aventi uguale carattere di quelle dell'ordinamento interno. 6. Gli invii espresso non completamente affrancati per l'importo totale delle tasse pagabili in anticipo sono distribuiti con i mezzi ordinari a meno di essere stati trattati come "espresso" dall'Ufficio di origine. In quest'ultimo caso, gli invii sono tassati in base all'articolo 32. 7. Le Amministrazioni hanno facolta' di effettuare un solo tentativo di recapito espresso. Se tale tentativo e' infruttuoso, l'invio e trattato come un invio ordinario. 8. Se la regolamentazione dell'Amministrazione destinataria lo consente,i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione che gli invii loro destinati siano distribuiti per mezzo "espresso" al momento del loro arrivo. In questo caso, l'Amministrazione destinataria e' autorizzata a percepire al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Obiettivi in materia di qualita' di servizi 1. Le Amministrazioni destinatarie devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresi' per quanto possibile, fissare un termine per il trattamento degli invii rii superficie e non Prioritari a destinazione del loro paese. 3. Le Amministrazioni di origine devono fissare obiettivi per quanto riguarda la qualita' degli invii prioritari via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni destinatarie.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Priorita' di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli invii prioritari Le Amministrazioni adottano ogni misura utile per: a) garantire nelle migliori condizioni il ricevimento e l'inoltro successivo dei pieghi contenenti corrispondenze aeree ed invii prioritari; b) vigilare sul rispetto degli accordi conclusi con i trasportatori per guanto riguarda la priorita' di tali pieghi; c) accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree e degli invii prioritari a destinazione del loro paese; d) ridurre al minimo indispensabile i termini richiesti per inoltrare nei paesi di destinazione le corrispondenze aeree e gli invii prioritari depositati nel loro paese e per fare distribuire ai destinatari le corrispondenze aeree e gli invii prioritari che giungono dall'estero.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo a richiesta del mittente. 1. Il mittente di un invio di corrispondenza postale puo' farlo ritirare dal servizio, far modificare o correggere l'indirizzo sempre che questo invio: a) non sia stato recapitato al destinatario; b) non sia stato confiscato o distrutto dall'autorita' competente per infrazione all'articolo 41; c) non sia stato sequestrato in virtu' della legislazione del paese di destinazione. 2. La domanda da formulare a tal fine e trasmessa per via postale, telegrafica o con ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato a spese del mittente che deve pagare per ciascuna domanda, la tassa speciale di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera j). Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni, il mittente deve pagare inoltre la tassa relativa a questo servizio. Se l'invio si trova ancora nel paese di origine la richiesta di ritiro, di modifica o di correzione di indirizzo e' trattata secondo la legislazione di questo paese. 3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare le richieste di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo relative ad ogni. invio di corrispondenza postale depositato nei servizi di altre Amministrazioni, se la sua legislazione lo consente. 4. Se, nei rapporti tra due paesi che accettano questa procedura, il mittente desidera essere informato per via di telecomunicazioni delle disposizioni adottate dall'Ufficio destinatario a seguito della sua domanda di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo egli deve pagare a tal fine la tassa relativa. In caso di utilizzazione di telegrammi, la tassa telegrafica e' quella del telegramma con risposta pagata calcolato sulla base di 15 parole. Qualora venga utilizzato il telex, la tassa telegrafica percepita dal mittente ammonta in linea di massima allo stesso importo di quello percepito per trasmettere la domanda via telex. 5. Per ciascuna domanda di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo relativa a vari invii recapitati simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente ed indirizzati allo stesso destinatario, e percepita una sola delle tasse di cui al paragrafo 2. 6. Una semplice correzione di indirizzo (senza modifica del nome o della qualita' del destinatario) puo' essere richiesta direttamente dal mittente all'Ufficio destinatario, vale a dire senza l'adempimento di formalita' e senza il pagamento della tassa speciale prevista al paragrafo 2. 7. Il rinvio all'origine di un invio a seguito di una domanda di ritiro ha luogo per via aerea quando il mittente si impegna a pagare la soprattassa aerea corrispondente. Se un invio e rispedito per via aerea a seguito di una richiesta di modifica o di rettifica di indirizzo, la soprattassa aerea corrispondente al nuovo percorso e percepita dal destinatario e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Rispedizione 1. In caso di cambiamento d'indirizzo del destinatario, gli invii di corrispondenza postale sono rispediti a quest'ultimo immediatamente alle condizioni prescritte nel servizio interno, a meno che il mittente non ne abbia vietato la rispedizione mediante un'annotazione apposta sulla soprascritta in una lingua nota nel paese di destinazione o che l'indirizzo sia redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 113 paragrafo 1, lettera k) del Regolamento. Tuttavia la rispedizione di un paese verso un altro ha luogo solo se gli invii sono conformi alle condizioni previste per l'ulteriore trasporto. 2. Le corrispondenza aerea e gli invii prioritari sono rispediti verso la loro nuova destinazione per la via piu' rapida (aerea o di superficie). 3. Le altre corrispondenze possono essere ulteriormente inoltrate per via aerea su richiesta formale del destinatario, sempre che quest'ultimo si impegni a pagare la soprattasse o le tasse combinate corrispondenti al nuovo percorso aereo o alla nuova trasmissione prioritaria: in questo caso la soprattassa o la tassa combinata e' percepita in linea di massima, all'atto del recapito e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice. Tutte le corrispondente possono altresi' essere inoltrate per la via piu' rapida se le soprattassa o le tasse combinate sono pagate da terzi all'ufficio che effettua l'ulteriore spedizione. La rispedizione di tali invii per mezzo della via piu' sollecita all'interno del paese di destinazione i assoggettata alla regolamentazione interna di questo paese. 4. Le Amministrazioni che applicano tasse combinate possono fissare, per la rispedizione mediante via aerea o prioritaria alla condizioni previste al paragrafo 3, tasse speciali che non devono superare le tasse combinate. 5. Le buste speciali C 6 ed i sacchi utilizzati per la rispedizione collettiva della corrispondenze sono inoltrate verso la nuova destinazione tramite le vie prescritte per gli invii individuali ai paragrafi 2 e 3. 6. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di fissare un termine di rispedizione conforme a quello in vigore nel suo servizio interno. 7. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale. 8. La rispedizione di invii di corrispondenza postale da paese a paese non da' luogo alla riscossione di qualsivoglia supplemento d'imposta, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii di corrispondenza postale del regime internazionale, rispediti nel loro servizio. 9. Gli invii di corrispondenza postale rispediti sono recapitati ai destinatari dietro pagamento delle tasse di cui erano stati gravati alla partenza, all'arrivo o durante il tragitto, a seguito di una rispedizione dopo il primo percorso, fatto salvo il rimborso dei diritti doganali o di altre spese speciali di cui il paese destinatario non consente l'abolizione. 10. In caso di rispedizione verso un altro paese, sono annullate la tassa di fermo posta, la tassa di presentazione alla dogana, la tassa d'immagazzinaggio, la tassa di commissione, la tassa complementare per l'espresso e la tassa per il recapito di pacchetti piccoli ai destinatari.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Invii non recapitabili. Rinvio al paese di origine o al mittente 1. Sono considerati come invii non recapitabili quelli che non hanno potuto essere consegnati ai destinatari per una causa qualunque. 2. Gli invii non recapitabili devono essere rinviati immediatamente al paese di origine. 3. Il termine di consegna degli invii trattenuti in custodia a disposizione dei destinatari o indirizzati fermo posta e' fissato dalla regolamentazione dell'Amministrazione destinataria. Tuttavia questo termine non puo' di regola, superare un mese, salvo in casi particolari in cui l'Amministrazione di destinazione ritenga necessario prolungarlo fino ad un massimo di due mesi. Il rinvio al paese di origine deve aver luogo in un termine piu' breve qualora il mittente lo abbia domandato con una annotazione apposta sulla soprascritta in una lingua nota nel paese destinatario. 4. Gli invii soggetti all'ordinamento interno non recapitabili sono rispediti all'estero, in vista di una loro restituzione ai mittenti ma solo se soddisfano alle condizioni previste per il nuovo trasporto. 5. Le cartoline postali sulle quali non figura l'indirizzo del mittente non sono rinviate. Tuttavia, le caroline postali raccomandate devono sempre essere rinviate. 6. Il rinvio all'origine delle stampe non recapitabili non e obbligatorio salvo se il mittente ne abbia chiesto la restituzione mediante un'annotazione apposta sull'invio in una lingua nota nel paese destinatario. Tuttavia le Amministrazioni fanno ogni sforzo per la restituzione al mittente o lo informano come di convenienza qualora siano stati ripetutamente esperiti infruttuosi tentativi in gran numero di recapiti o d'invii. Le stampe raccomandate ed i libri devono sempre essere rinviati. 7. Se la via terra non e' piu' utilizzata dal paese che fa il rinvio, tale Paese ha l'obbligo di trasmettere gli invii non recapitabili mediante la via piu' adeguata che esso utilizza. 8. Le lettere via aerea, le cartoline postali via aerea e gli invii prioritari da rinviare all'origine, lo sono mediante la via piu' rapida (aerea o di superficie). 9. Le corrispondenze aeree non recapitabili, diverse dalle lettere aeree e dalle cartoline postali via aerea sono rinviate all'origine mediante i mezzi di trasporto normalmente utilizzati dalle corrispondenze non soprattassate (superficie S.A.L. compreso) salvo: a) in caso di interruzione di questi mezzi di trasporto: b) se l'Amministrazione destinataria ha scelto in maniera sistematica la via aerea per il rinvio di queste corrispondenze. 10. Per il rinvio delle corrispondenze all'origine per via aerea o prioritaria a richiesta del mittente, e' applicabile per analogia l'articolo 39, paragrafi 3 e 4. 11. Gli invii di corrispondenza postale non recapitabili rinviati al paese di origine sono consegnati ai mittenti alle condizioni stabilite all'articolo 39, paragrafo 9. Questi invii non danno luogo alla riscossione di nessun supplemento d'imposta, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rinvio nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii di corrispondenza postale del regime internazionale loro rinviati.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Divieti 1. Non sono ammessi gli invii di corrispondenza postale i quali per via della loro confezione, possono presentare pericoli per gli agenti, macchiare o deteriorare gli altri invii o le attrezzature postali. Le graffe metalliche utilizzate per chiudere gli invii non devono essere taglienti ne devono intralciare l'esecuzione del servizio postale. 2. Gli invii diversi dalle lettere raccomandate in busta chiusa e le lettere con valore dichiarato non possono contenere monete, banconote, biglietti, o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio (travelers cheques), platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli, ed altri oggetti preziosi. 3. Salvo le eccezioni di cui al Regolamento, le stampe, ed i pieghi per ciechi: a) non possono riportare alcuna annotazione ne contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; b) non possono contenere francobolli, moduli di affrancatura annullati o non ne' carte-valori. 4. E' vietato l'inserimento negli invii di corrispondenza postale degli oggetti di cui in appresso, quali: a) oggetti che, per la loro natura, possono presentare pericoli e provocare i deterioramenti di cui al paragrafo 1; b) stupefacenti e sostanze psicotrope; c) animali viventi, ad eccezione: 1) di api, sanguisughe e bachi da seta; 2) parasiti e distruttori di insetti nocivi destinati al controllo di questi insetti e scambiati tra istituti ufficialmente riconosciute; tuttavia, le eccezioni di cui ai numeri 1 e 2 non si applicano alle lettere con valore dichiarato; d) le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; non sono tuttavia soggette a questo divieto le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all'articolo 23; e) gli oggetti osceni o immorali; f) gli oggetti la cui importazione e circolazione e' vietata nel paese di destinazione. 5. Ciascuna Amministrazione deve vigilare in tutta la misura del possibile affinche' le informazioni relative ai divieti in vigore nel suo paese di cui al paragrafo 4 lettera f) e comunicate all'Ufficio internazionale in conformita' con il Regolamento di esecuzione, siano enunciate in maniera chiara, precisa e dettagliata e siano mantenute aggiornate. 6. Gli invii che contengono gli oggetti di cui al paragrafo 4 e che sono stati erroneamente ammessi alla spedizione sono trattati secondo la legislazione del paese dell'Amministrazione che ne accerta la presenza. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiati tra persone diverse dal mittente ed il destinatario o le persone che abitano con esse. Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione li tratta secondo la sua legislazione. 7. Gli invii che contengono gli oggetti di cui al paragrafo 4, lettere b) d) ed e) non saranno in alcun caso ne' inoltrati a destinazione ne consegnati ai destinatari o rinviati al mittente. L'Amministrazione di destinazione deve consegnare al destinatario la parte di contenuto che non e oggetto di un divieto. 8. Nei casi in cui un invio erroneamente ammesso alla spedizione non e ne rinviato all'origine, ne consegnato al destinatario, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza ritardo del trattamento applicato all'invio. Questa informazione deve indicare in maniera precisa il divieto applicato all'invio nonche' gli oggetti che sono stati confiscati. Un invio erroneamente accettato e rinviato all'origine deve essere accompagnato da informazioni analoghe. 9. E' del resto riservato il diritto di ogni Paese membro di non-effettuare, sul proprio territorio, il trasporto in transito, aperto, degli invii di corrispondenza postale diversi da lettere, cartoline postali e pieghi per ciechi per i quali non e' stato soddisfatto alle disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o della loro circolazione in questo paese. Questi invii devono essere rinviati all'Amministrazione di origine.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Controllo doganale L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione sono autorizzate a sottoporre a controllo doganale secondo la legislazione di questi paesi, gli invii della corrispondenza postale.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 Tassa di presentazione alla dogana Agli invii soggetti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, puo' essere applicata a titolo postale sia per quanto riguarda la consegna in dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna in dogana, la tassa speciale di cui all'articolo 26 paragrafo 1, lettera m).

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Diritti doganali ed altri diritti Le Amministrazioni postali sono autorizzate a percepire dai mittenti o destinatari degli invii a seconda dei casi, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 invii in franchigia di tasse e di diritti 1. Nei rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo al riguardo, i mittenti possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalita' delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalita' delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della consegna. Fino a quando un invio non e stato recapitato al destinatario il mittente puo', successivamente al deposito, chiedere che l'invio sia recapitato in franchigia di tasse e di diritti. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'Ufficio di destinazione e, se del caso, versare un congruo deposito cauzionale. 3. L'Amministrazione di origine riscuote sul mittente la tassa di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera n), numero 1, che conserva come retribuzione per i servizi forniti nel paese di origine. 4. In caso di domanda formulata successivamente al deposito, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre la tassa addizionale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera n) cifra 2. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o ogni altro mezzo di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente. 5. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere per ogni invio la tassa di commissione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera n) numero 3. Questa tassa e' indipendente da quella prevista all'articolo 43. Essa e' riscossa dal mittente a favore dell'Amministrazione di destinazione. 6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti agli invii raccomandati ed alle lettere con valore dichiarato.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti Le Amministrazioni postali si impegnano ad intervenire presso i servizi interessati dei loro paesi affinche' i diritti doganali ed altri diritti siano annullati per gli invii rinviati all'origine, distrutti per causa di avaria completa del contenuto o rispediti verso un paese terzo.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 Reclami 1. I reclami degli utenti sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito di un invio. 2. Ciascuna Amministrazione e' tenuta a trattare i reclami nel piu' breve tempo possibile. 3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare i reclami concernenti qualsiasi invio depositato nei servizi di altre Amministrazioni. *** MANCA TESTO SULL'ORIGINALE *** paragrafo 1, lettera o). Se e richiesto l'uso del mezzo telegrafico, la tassa telegrafica di trasmissione del reclamo e sel caso, nei rapporti tra due paesi che ammettono questa procedura, quella di risposta, sono percepite sulla tassa di reclamo. In caso di utilizzazione di telegrammi per la risposta, la tassa telegrafica e quella di un telegramma con risposta pagata, calcolata sulla base di 15 parole. Qualora si faccia uso del telex, la tassa telegrafica percepita dal mittente consiste in linea di massima nello stesso importo di quello percepito per trasmettere il reclamo via telex. In caso di richiesta di trasmissione con altri essi di telecomunicazione o tramite il servizio EMS, le tasse normalmente percepite a titolo di questi servizi possono essere riscosse presso il richiedente. Si puo' rinunciare, a titolo di reciprocita', al ricupero dei costi di una risposta trasmessa con altri mezzi di telecomunicazione o tramite il servizio EMS. 5. Se il reclamo concerne piu' invii depositati contemporaneamente presso lo stesso Ufficio dallo stesso mittente ed indirizzati allo stesso destinatario, e' percepita una sola tassa. Tuttavia, se si tratta di invii raccomandati o di lettere con valore dichiarato che hanno dovuto, a richiesta del mittente essere inoltrati tramite diverse vie, e percepita una tassa per ciascuno dei canali utilizzati. 6. Se il reclamo e stato motivato da un errore di servizio, la tassa speciale di cui al paragrafo 4 e' restituita dall'Amministrazione che l'ha percepita: tuttavia questa tassa non puo' in alcun caso essere rivendicata dall'Amministrazione a cui spetta il pagamento dell'indennizzo.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 Accettazione degli invii raccomandati 1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti sotto forma raccomandata. 2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di un invio raccomandato. 3. Se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, le lettere raccomandate in busta chiusa possono contenere monete,banconote, biglietti o qualsiasi valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli ed altri oggetti preziosi.

Convenzione - art. 49

Articolo 49 Accettazione degli invii con ricevuta di ritorno consegna 1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti dal servizio degli invii con ricevuta di ritorno alle Amministrazioni e da parte delle Amministrazioni che consentono di accettarli. 2. All'atto del deposito e' consegnata gratuitamente una ricevuta al mittente di un invio di tal genere.

Convenzione - art. 50

Articolo 50 Tassazione degli invii raccomandati 1. La tassazione degli invii raccomandati deve essere pagata in anticipo. Essa si compone: a) della tassa di affrancatura dell'invio, secondo la sua categoria; b) della tassa fissa per l'invio raccomandato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p). 2. Qualora siano necessarie eccezionali misure di sicurezza, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera p) colonna 3, cifra 2. 3. Le Amministrazioni postali disposte a farsi carico dei rischi che possono risultare da casi di forza maggiore sono autorizzate a percepire la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera r).

Convenzione - art. 51

Articolo 51 Tasse applicabili agli invii con ricevuta di ritorno. La tassa e pagata in anticipo. Essa include: a) la tassa di affrancatura corrispondente alla categoria dell'invio; b) la tassa di ricevuta di ritorno, fissata dall'Amministrazione di origine che deve essere inferiore alla tassa per l'invio raccomandato.

Convenzione - art. 52

Articolo 52 Accettazione delle lettere con valore dichiarato 1. Possono essere scambiate lettere contenenti carte - valori, documenti o oggetti di valore, denominati "lettere con valore dichiarato" con una assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Questo scambio e limitato ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali hanno convenuto di accettare questi invii sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente. 2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di una lettera con valore dichiarato. 3. Le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per fornire nella misura del possibile, il servizio delle lettere con valore dichiarato in tutti gli uffici del loro paese.

Convenzione - art. 53

Articolo 53 Lettere con valore dichiarato. Dichiarazione di valore 1. L'importo della dichiarazione e in linea di massima illimitato. 2. Ciascuna Amministrazione puo' tuttavia limitare la dichiarazione di valore, per cio' che la concerne, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o a un importo almeno uguale a quello adottato nel suo servizio interno se e inferiore a 3266,91 DTS. 3. Nei rapporti tra paesi che hanno adottato massimi diversi, il limite inferiore deve essere osservato da entrambe le parti. 4. La dichiarazione di valore non puo' superare il valore reale del contenuto dell'invio ma e consentito dichiarare una parte solo del loro valore: l'importo della dichiarazione delle carte che costituiscono un valore a causa delle loro spese di formazione non puo' sostituire le eventuali spese per il rimpiazzo di questi documenti in caso di perdita. 5. Ogni dichiarazione fraudolenta avente un valore superiore al valore reale del contenuto di un invio e' passibile di procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.

Convenzione - art. 54

Articolo 54 Tassa delle lettere con valore dichiarato 1. La tassa di lettere con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo. Essa e formata a) dalla tassa di francatura ordinaria b) dalla tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera o): c) dalla tassa di assicurazione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera q) 2. Qualora siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p) colonna 3, numero 2.

Convenzione - art. 55

Articolo 55 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio con recapito certificato o di una lettera con valore dichiarato, puo' domandare un avviso di ricevimento pagando all'atto del deposito la tassa prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera s). Tale avviso di ricevimento gli viene rispedito rinviato al mittente per le vie piu' rapide (aeree o di superficie). 2. Se il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e pervenuto in tempi normali, non viene riscossa ne' un'ulteriore tassa ne la tassa prevista all'articolo 57 per i reclami.

Convenzione - art. 56

Articolo 56 Consegna in mani proprie 1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettere con valore dichiarato sono, su richiesta del mittente, consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilita' solo per gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettre con valore dichiarato, accompagnati da un avviso di ricevimento. Nei tre casi, il mittente paga la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera t). 2. Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare due tentativi per recapitare questi invii solo se si presume che il secondo tentativo abbia possibilita' di riuscire e qualora la regolamentazione interna lo consenta.

Convenzione - art. 57

ARTICOLO 57 Principi e competenza delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati 1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria di invii raccomandati. La loro responsabilita' e impegnata sia per gli invii trasportati aperti che per quelli inoltrati in busta chiusa. 2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili nei confronti dei mittenti, degli invii depositati nel loro paese, di perdite dovute ad un caso di forza maggiore verificatesi durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine. 3. In caso di smarrimento di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad una indennizzo il cui importo e fissato a 24,50 DTS per invio; questo importo puo' essere elevato a 122,51 DTS per ciascuno dei sacchi speciali contenenti gli stampati di cui all'articolo 20, paragrafo lo e spediti sotto forma raccomandata. 4. In caso di manomissione o di avaria di un invio raccomandato e sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto adeguato a garantire con efficacia il contenuto da rischi eventuali di manomissione o di avaria, il mittente ha diritto ad una indennizzo corrispondente in linea di massima all'importo-reale del danno; i danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questo indennizzo non puo' in alcun caso superare l'importo fissato al paragrafo 3. 5. Il mittente ha facolta' di rinunciare a questo diritto a favore del destinatario. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere un'indennita' qualora la legislazione interna lo consenta. 6. In deroga al paragrafo 4 il destinatario ha diritto all'indennita' dopo aver preso, in consegna un invio manomesso o avariato. Puo' rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. 7. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere al mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelli fissati al paragrafo 3. Lo stesso dicasi per l'Amministrazione di destinazione se l'indennizzo e' pagato al destinatario in virtu' del paragrafo 6. Gli importi fissati al paragrafo 3 rimangono tuttavia applicabili: 1- in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 2- se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o diversamente.

Convenzione - art. 58

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