DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375
Articolo 58 Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali. Invii con ricevuta di ritorno 1. Le Amministrazioni postali rispondono solo della perdita degli invii con ricevuta dl ritorno.. La loro responsabilita' e impegnata sia per gli invii trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in dispacci chiusi. 2. La manomissione o avaria totale del contenuto degli invii con ricevuta di ritorno e' assimilata alla perdita, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto come sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto contro rischi di furto o di avaria. 3. In caso di perdita di un invio con ricevuta di ritorno il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate,
Convenzione - art. 59
Articolo 59 Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato 1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita della manomissione e dell'avaria di lettere con valore dichiarato, salvo nei casi previsti all'articolo 61. La loro responsabilita' e impegnata sia per le lettere trasportate aperte che per quelle inoltrate in dispacci chiusi. 2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili, nei confronti dei mittenti di lettere impostate nel loro paese, di perdite, manomissioni o avarie dovute a caso di forza maggiore che si verificano durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine. 3. Il mittente ha diritto ad un'indennita' corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni diretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questa indennita' non puo' in alcun caso superare l'importo in DTS del valore dichiarato. In caso di rispedizione o di rinvio all'origine per via di superficie di una lettera via aerea con valore dichiarato, la responsabilita' e' limitata, per il secondo percorso, a quella applicabile agli invii inoltrati tramite questo canale. 4. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna una lettera con valore dichiarato manomessa o avariata. 5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzi correnti l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi. 6. Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di una lettera con valore dichiarato, il mittente o, in applicazione del paragrafo 4, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine. 7. Il mittente ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti dal paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti previsti dal paragrafo 4 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' qualora la loro legislazione interna lo consenta
Convenzione - art. 60
Articolo 60 Non responsabilita' delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati ed invii con ricevuta di ritorno 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati e degli invii con ricevuta di ritorno di cui hanno effettuato la consegna sia alle condizioni prescritte dal loro regolamento per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all'articolo 12 paragrafo 3. La responsabilita' tuttavia rimane se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio raccomandato e degli invii con ricevuta di ritorno o se, qualora cio' sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi e' un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato; 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: (1) dello smarrimento di invii raccomandati o di invii con ricevuta di ritorno; a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento e' avvenuto, deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questo smarrimento e dovuto a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilita' sussiste in caso di smarrimento di invii raccomandati nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 57, paragrafo 2); b) se, la prova della loro responsabilita' non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a seguito della distruzione dei documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore; c) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro il termine previsto all'articolo 47 del paragrafo 1; (2) degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno i quali in base alla notifica dell'Amministrazione del paese di destinazione sono stati trattenuti o sequestrati in virtu' della legislazione di questo paese; (3) degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno confiscati o distrutti dall'Autorita' competente qualora si tratti di invii il cui contenuto. e soggetto ai divieti di cui all'articolo 41, paragrafi 2, 3 lettera b) e 4; (4) degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno avariati a seguito della natura del contenuto dell'invio. 3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per via delle dichiarazioni doganali,in qualunque forma siano effettuate e delle decisioni adottate dai servizi doganali in conformita' con l'Articolo 41, paragrafo 4, lettera f) all'atto della verifica degli invii di corrispondenza postale soggetti al controllo doganale.
Convenzione - art. 61
Articolo 61 Non-responsabilita' delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili delle lettere con valore dichiarato di cui hanno effettuato il recapito sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all'articolo 12 paragrafo 3; la responsabilita' tuttavia rimane: a) se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio o se, qualora cio' sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi e un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato; b) se il destinatario, o in caso di rinvio all'origine, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata dichiara senza ritardo all'Amministrazione che gli aveva recapitato l'invio di aver constatato un danno ed amministra la prova che la defraudazione o l'avaria non si sono verificate dopo il recapito. 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: (1) dello smarrimento, della defraudazione o dell'avaria di lettere con valore dichiarato: a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento, la defraudazione o l'avaria hanno luogo deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questa perdita, defraudazione o avaria e' dovuta a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilita' sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 59, paragrafo 2); b) se, la prova della loro responsabilita' non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore; c) se il danno e stato causato da colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto dell'invio; d) se si tratta di invii il cui contenuto e' soggetto ai divieti previsti all'articolo 41, paragrafo 4 e sempre che questi invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorita' competente in ragione del loro contenuto; e) se si tratta di invii che sono stati oggetto di una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto; f) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro un anno a decorrere dall'indomani del giorno di deposito dell'invio; (2) delle lettere con valore dichiarato confiscate in virtu' della legislazione del paese di destinazione; (3) in materia di trasporto marittimo o aereo qualora abbiano fatto sapere che non erano in misura di accettare la responsabilita' di valori a bordo di navi o di aerei che esse utilizzano; esse assumono tuttavia per il transito di lettere con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilita' prevista per gli invii raccomandati. 3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.
Convenzione - art. 62
Articolo 62 Responsabilita' del mittente 1. Il mittente di un invio di corrispondenza postale e responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse, di tutti i danni casati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione, a condizione che non vi sia stato ne dolo ne negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori. 2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di tale invio non esonera il mittente dalla sua responsabilita'. 3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto alla colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui appartiene di intentare, se del caso, un procedimento contro il mittente.
Convenzione - art. 63
Articolo 63 Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali. Invii raccomandati 1. Fino a prova del contrario, la responsabilita' per la perdita di un invio raccomandato incombe all'Amministrazione postale la quale avendo ricevuto l'invio senza formulare osservazioni e pur essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione non e in grado di determinare ne il recapito al destinatario ne, se del caso, la trasmissione regolare ad un'altra Amministrazione. 2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione e', fino a prova del contrario e sotto riserva del paragrafo 4, esonerata da ogni responsabilita': a) se si e conformata all'articolo 4 nonche' alle disposizioni relative alla verifica dei pieghi ed alla constatazione delle irregolarita'; b) se e in grado di far valere che e stata adita del reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, essendo scaduto il termine di custodia previsto all'articolo 107 del regolamento; questa riserva non pregiudica i diritti dell'appellante; c) se, in caso di registrazione individuale degli invii raccomandati, il recapito regolare dell'invio ricercato non puo' essere effettuato l'Amministrazione di origine non essendosi conformata all'articolo 161, paragrafo 1 del Regolamento relativo all'iscrizione dettagliata degli invii raccomandati nel foglio di avvertenza C12 o nelle liste speciali C13. 3. Se la perdita si e' verificata nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto secondo l'articolo 88, paragrafo 1 e tenuta a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Spetta a tale Amministrazione rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Spetta a quest'ultima ricuperare tale importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla compagnia aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa societa'. 4. Tuttavia se la perdita ha avuto luogo durante il trasporto senza che sia possibile determinare su quale territorio o sua quale servizio di quale paese il fatto e' avvenuto, le Amministrazioni interessate si fanno carico dei danni in parti uguali. 5. Se un invio raccomandato e stato smarrito in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione sul di cui territorio o nel cui servizio la perdita ha avuto luogo sara' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di invio solo se entrambe i paesi prendono a carico i rischi derivanti dal caso di forza maggiore. 6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita. 7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e subrogata fino a concorrenza dell'importo di detto indennizzo, nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Convenzione - art. 64
Articolo 64 Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali. Lettera con valore dichiarato. 1. Salvo se diversamente dimostrato, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale la quale, avendo ricevuto l'invio senza formulare osservazioni ed essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'indagine, non e' in grado di effettuare ne la consegna al destinatario ne, se del caso la trasmissione regolare ad un'altra Amministrazione. 2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione e' fino a prova del contrario e sotto riserva dei paragrafi 4, 7,e 8, esonerata da ogni responsabilita': a) se si e conformata con le disposizioni dell'articolo 170 del Regolamento relative al controllo individuale delle lettre con valore dichiarato; b) se e' in grado di far valere che e' stata adita di un reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, il termine di custodia previsto all'articolo 107 del Regolamento essendo scaduto; tale riserva non pregiudica i diritti del richiedente. 3. Salvo se diversamente dimostrata, l'Amministrazione che ha trasmesso una lettera con valore dichiarato ad un'altra Amministrazione e' esonerata da ogni responsabilita' se l'Ufficio di scambio cui l'invio e' stato recapitato non ha fatto pervenire con il primo corriere utilizzabile dopo il controllo, all'Amministrazione mittente un processo verbale che accerti l'assenza o l'alterazione sia del pacchetto intero dei valori dichiarati, sia dell'invio stesso. 4. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono verificate durante il trasporto senza che sia possibile determinare in quale territorio o nel servizio di quale paese il fatto e' avvenuto, le Amministrazioni in causa si fanno carico del danno in parti uguali; tuttavia, se la defraudazione o l'avaria e' stata constatata nel paese di destinazione o in caso di rinvio al mittente, nel paese di origine, spetta all'Amministrazione di questo paese di provare: a) che ne il pacco, la busta o il sacco e la sua chiusura, ne l'imballaggio e la chiusura dell'invio presentavano tracce apparenti di defraudazione o di avaria; b) che il peso accertato all'atto della spedizione non e cambiato. Dopo che tale prova e' stata esperita dall'Amministrazione di destinazione o, se del caso, dall'Amministrazione di origine, nessuna delle altre Amministrazioni in causa puo' declinare la sua parte di responsabilita', appellandosi al fatto di avere consegnato l'invio senza che l'Amministrazione successiva abbia formulato obiezioni. 5. La responsabilita' di una Amministrazione nei confronti delle altre Amministrazioni non puo' in alcun caso essere impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore da essa stabilita. 6. Se una lettera con valore dichiarato e' stata smarrita, defraudata o avariata in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione nella cui competenza territoriale o nei cui servizi e avvenuta la perdita, la defraudazione o l'avaria sara' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di origine solo se entrambe le Amministrazioni si assumono i rischi derivanti dal caso di forza maggiore. 7. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute sul territorio o nell'ambito del servizio di una Amministrazione intermedia che non effettua il servizio di lettere con valore dichiarato o che ha stabilito un massimo inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo 3, e del paragrafo 5 del presente articolo. 8. La regola prevista al paragrafo 7 e altresi' applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria e' avvenuta nell'ambito del servizio di un'Amministrazione che non accetta la responsabilita' (articolo 61, paragrafo 2, ordinale 3). 9. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, saranno a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 10. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennizzo e surrogata fino a concorrenza dell'importo di tale indennizzo, nei diritti della persona che lo ha ricevuto per quanto riguarda ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.
Convenzione - art. 65
Articolo 65 Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono prodotte nel servizio di una impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto in base all'articolo 88, paragrafo 1, e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 3 e dell'articolo 64 paragrafo 5, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Essa ha facolta' di ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa societa'.
Convenzione - art. 66
Articolo 66 Pagamento dell'indennizzo. Invii raccomandati e lettere con valore dichiarato. 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennizzo incombe sia all'Amministrazione di origine sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 5 ed all'articolo 54, paragrafo 7. 2. Questo pagamento deve aver luogo il prima possibile ed al piu' tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo. 3. Se l'Amministrazione a cui spetta il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore e se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita e' dovuta ad un caso di fattispecie non e' ancora stata risolta, essa puo' a titolo eccezionale dilazionare il pagamento dell'indennizzo per un ulteriore periodo di tre mesi. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, e' autorizzata ad indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendo stata regolarmente adita ha lasciato che tre mesi trascorressero: - senza dare una soluzione definitiva alla questione oppure - senza aver fatto sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi che la perdita era presumibilmente dovuta ad un caso di forza maggiore o che l'invio era stato confiscato o distrutto dall'Autorita' competente a causa del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione. 5. Le Amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale della Convenzione postale universale che esse non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione, per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo in un termine di tre mesi,devono comunicare un termine entro il quale esse risolveranno definitivamente la questione. 6. Il rinvio del modulo C9 non completato secondo le condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento non puo' essere considerato come una soluzione definitiva.
Convenzione - art. 67
Articolo 67 Restituzione delle imposte. invii con ricevuta di ritorno. 1. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine. 2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al piu' tardi entro quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo.
Convenzione - art. 68
Articolo 68 Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento. 1. L'Amministrazione responsabile o per conto della,quale viene effettuato il pagamento in conformita' con l'articolo 66 e' tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento e che e' denominata Assicurazione pagatrice, l'importo dell'indennita' corrisposta all'avente diritto secondo i limiti stabiliti all'articolo 57 paragrafo 3; questo versamento deve aver luogo entro un termine di quattro mesi dall'invio della notificazione del pagamento. 2. Se l'onere dell'indennita' deve essere sopportato da piu' Amministrazioni in conformita' con gli articoli 63 e 64, l'intera indennita' dovuta deve essere corrisposta all'Amministrazione pagante, nel termine indicato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione che, avendo debitamente ricevuto l'invio reclamato, non puo' stabilirne l'inoltro regolare al servizio corrispondente. Spetta a questa Amministrazione ricuperare dalle altre Amministrazioni responsabili la quota parte eventualmente dovuta da ciascuno di esse per il risarcimento all'avente diritto. 3. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono accordarsi per lasciare in toto l'onere del danno all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto. 4. il rimborso all'Amministrazione creditrice e' effettuato secondo le norme di pagamento di cui all'articolo 13. 5. Se la responsabilita' e stata riconosciuta, come pure nel caso previsto all'articolo 66, paragrafo 4, l'importo dell'indennita' puo' ugualmente essere ricuperato d'ufficio dall'Amministrazione responsabile per mezzo di un qualsiasi conto, sia direttamente, sia per il tramite un'Amministrazione che scambia regolarmente conti con l'Amministrazione responsabile. 6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennita', l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Se, un anno dopo la data di spedizione dell'autorizzazione di pagamento dell'indennita', l'Amministrazione pagatrice non ha comunicato la data e l'importo del pagamento o non ha addebitato il conto dell'Amministrazione responsabile, l'autorizzazione e' considerata senza effetto e l'Amministrazione che l'ha ricevuta non ha piu' il diritto di reclamare il rimborso dell'indennita' eventualmente pagata. 7. L'Amministrazione la cui responsabilita' sia stata regolarmente accertata, e che ha in un primo tempo rifiutato il pagamento dell'indennita', deve sopportare tutte le spese accessorie risultanti dal ritardo non giustificato arrecato al pagamento. 8. Le Amministrazioni possono accordarsi per liquidare periodicamente le indennita' pagate ai mittenti e per le quali hanno dato il benestare.
Convenzione - art. 69
Articolo 69 Ricupero eventuale dell'indennita' presso il mittente o il destinatario 1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un invio raccomandato o una lettera con valore dichiarato, oppure una parte di questo invio o lettera precedentemente considerati come smarriti sono ritrovati, il mittente, o, in attuazione dell'articolo 57, paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 59, paragrafo 7, il destinatario, vengono informati che l'invio e' custodito a loro disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennita' ricevuta. Viene loro chiesto, al contempo a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non risposta nei termini prescritti, la stessa richiesta viene rivolta al destinatario o al mittente a seconda dei casi. 2. Se il mittente o il destinatario ritirano l'oggetto mediante rimborso dell'importo dell'indennita', tale importo viene restituito all'Amministrazione o, se del caso alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno entro il termine di un anno a decorrere dalla data del rimborso. 3. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 1. Le spese di transito previste all'articolo 71, paragrafo 1, sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella in appresso. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le distanze che valgono a determinare le spese di transito in base alla tabella del paragrafo 1 sono ricavate dalla lista delle distanze chilometriche attinenti di percorsi territoriali dei plichi in transito, di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera c) numero 1, del Regolamento per quanto concerne i percorsi territoriali.
Convenzione - art. 73
Articolo 73 Spese terminali 1. Sotto riserva dell'articolo 75, ciascuna Amministrazione che riceve nei suoi scambi per via aerea e di superficie con un'altra Amministrazione un quantitativo di invii di corrispondenza postale superiore a quello che spedisce ha diritto di riscuotere dall'Amministrazione mittente a titolo di compensazione, un corrispettivo per le spese causate dal corriere internazionale in sopranumero. 2. Il corrispettivo previsto al paragrafo 1 e' stabilito come segue: a) se due Amministrazioni scambiano tra di loro per via aerea e di superficie (S.A.L. compreso), un peso totale di corrispondenza LC/AO inferiore o pari a 150 tonnellate l'anno in ciascun senso, il tasso applicato al kg. e di 2,940 DTS per gli invii LC/AO (tasso uniforme) ad esclusione delle stampe inviate con sacchi speciali di cui all'articolo 20, paragrafo 30 (sacchi M); b) se due Amministrazioni scambiano tra di loro, per via aerea e di superficie (S.A.L. compreso) un peso totale di corriere LC/AO superiore a 150 tonnellate l'anno in ciascun senso, il tasso applicato per kg e' di 8, 115 DTS per gli invii LC e di 2,058 DTS per gli invii AO (tasso separato per ciascuna categoria) ed esclusione delle stampe spedite con sacchi speciali di cui all'articolo 20 paragrafo 10 (sacchi M); c) se il massimale di 150 tonnellate l'anno e' superata in un solo senso, l'Amministrazione destinataria di questo traffico superiore a 150 tonnellate puo' scegliere, per la contabilizzazione delle spese terminali relative alla corrispondenza ricevuta, l'uno o l'altro dei due sistemi di retribuzione illustrati alle lettere a) e b) sopra. A meno di un accordo bilaterale, il corriere trasmesso dall'Amministrazione che invia meno di 150 tonnellate l'anno rimane in ogni caso contabilizzato secondo il tasso unico stabilito alla lettera a) d) Per le stampe spedite in sacchi M, il tasso da applicare e di 0,653 DTS al chilo, indipendentemente dal peso annuale della corrispondenza scambiata tra due Amministrazioni. 3. Qualora in un dato rapporto, un'Amministrazione che e retribuita secondo le tariffe di spese terminali differenziate LC e AO indicate al paragrafo 2 accerti che il numero medio di invii (LC o AO) contenuto in un chilogrammo di corrispondenza postale ricevuta e' superiore alla media mondiale che e di 48 invii LC e di 5,6 invii AO, essa puo' ottenere la revisione delle tariffe corrispondenti,se, in relazione a questa media mondiale: - il numero degli invii LC e' superiore di oltre il 15 per cento (ossia piu' di 55 invii) c/o - il numero degli invii AO e' superiore di oltre il 25 per cento (ossia piu' di 7 invii). In questo caso, l'importo delle spese terminali che l'Amministrazione debitrice deve versare e' pari alla differenza tra le somme dovute da ciascuna Amministrazione per il flusso totale della sua corrispondenza dopo l'applicazione di opportune tariffe. Questa revisione e effettuata secondo le condizioni precisate all'articolo 187 del Regolamento di esecuzione. 4. Ogni Amministrazione puo' rinunciare totalmente o parzialmente alla retribuzione prevista al paragrafo 1. 5 Le Amministrazioni interessate possono, per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, applicare altri sistemi di retribuzioni per il regolamento dei conti a titolo delle spese terminali.
Convenzione - art. 74
Articolo 74 Spese terminali per gli invii prioritari. gli invii non prioritari nonche' gli invii misti 1. Se un tasso uniforme per gli invii LC/AO e utilizzato ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 2, lettere a) e c) questo tasso e' ugualmente applicabile agli invii prioritari, agli invii non prioritari ed agli invii misti. 2. Qualora tassi separati per gli invii LC e gli invii Ao siano utilizzati in virtu' dell'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), il paese di origine ed il paese di destinazione possono, in base ad un. accordo bilaterale, decidere che i tassi applicabili agli invii prioritari ed agli invii non prioritari siano fissati sulla base della effettiva consistenza del traffico. In mancanza d'intesa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73 paragrafi 2, lettere b) e c) e 3. In questo caso, gli invii prioritari sono assimilati ai LC e gli invii non prioritari agli AO. 3. Per quanto riguarda gli invii misti scambiati in virtu' dell'articolo 20, paragrafo 12, le spese terminali sono pagate in, base ad un accordo bilaterale tra i paesi interessati. 4. Se un'Amministrazione decide di non avvalersi piu' del sistema di ripartizione della corrispondenza in LC e AO, preferendo un sistema basato sulla precedenza e che questo sistema produca effetti sulle spese terminali in base ai paragrafo 2, il nuovo sistema potra' essere introdotto solo il 1 gennaio o il 1 luglio a patto che l'Ufficio internazionale ne sia stato informato con almeno tre mesi di anticipo.
Convenzione - art. 75
Articolo 75 Esenzione da spese di transito e spese terminali Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii di corrispondenza postale relativa al servizio postale menzionati all'articolo 16 lettera b) gli invii postali non recapitati rinviati all'origine in pieghi chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.
Convenzione - art. 76
Articolo 76 Servizi straordinari. Trasporto multimodale 1. Le spese di transito specificate all'articolo 72 non si applicano al trasporto per mezzo di servizi straordinari specialmente istituiti o gestiti da una Amministrazione postale a richiesta di una o piu' altre Amministrazioni. Le condizioni di questa categoria di trasporto sono regolate a seconda della convenienza, nei vari casi, di comune accordo tra le Amministrazioni interessate. 2. Se i pieghi di superficie provenienti da una Amministrazione sono nuovamente inoltrati tramite mezzi di trasporto sia territoriali che marittimi, le condizioni di questo inoltro successivo sono oggetto di un accordo particolare tra le Amministrazioni interessate.
Convenzione - art. 77
Articolo 77 Conti delle spese di transito 1. Il conto delle spese di transito del corriere di superficie e calcolata annualmente dall'Amministrazione di transito per ciascuna Amministrazione di origine, in base al peso degli invii di corrispondenza postale ricevuti in transito durante tutto l'anno cui si applicano le tariffe stabilite all'articolo 72. 2. L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese di transito se il saldo annuale fra la due Amministrazioni non supera 163,35 DTS. 3. Ogni Amministrazione e' autorizzata a sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo parere si discostano in maniera eccessiva dalla realta'. Questo arbitrato viene costituito come previsto all'articolo 27 del Regolamento generale. 4. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'importo delle spese di transito da pagare.
Convenzione - art. 78
Articolo 78 Conto delle spese terminali 1. Il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso effettivo dei pieghi di superficie (compresi i pieghi S.A.L) e dei pieghi via aerea ricevuti durante tutto l'anno, cui si applicano i tassi di cui all'articolo 73. 2. Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei pieghi devono indicare in permanenza per ogni piego il peso totale dei sacchi contenenti invii LC/AO da una parte ed il peso totale dei sacchi M, d'altra parte. 3. Qualora risulti necessario determinare separatamente i pesi corrispondenti agli invii LC da una parte ed agli invii AO d'altra parte, questi pesi sono calcolati in attuazione delle proporzioni determinate durante un periodo statistico le cui modalita' sono indicate nel Regolamento di esecuzione. 4. Le Amministrazioni interessate possono convenire di calcolare le spese terminali nelle loro relazioni reciproche con metodi statistici diversi. Esso possono altresi' convenire di una periodicita' diversa da quella prevista nel Regolamento di esecuzione per il periodo di statistica. 5. L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese terminali se il saldo annuale non supera 326,70 DTS. 6. Ogni Amministrazione ha facolta' di sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso si discostano in maniera eccessiva dalla realta'. Questo arbitrato e' costituito coni, come previsto all'articolo 127 del Regolamento generale. 7. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'ammontare delle spese terminali da pagare.
Convenzione - art. 79
Articolo 79 pagamento delle spese di transito 1. Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei pieghi e sono pagabili, sotto riserva del paragrafo 3, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi. 2. Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi, le spese di transito corrispondenti sono pagabili all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima si fa carico dei costi attinenti a questo transito. 3. Le spese di trasporto marittimo dei pieghi in transito possono essere pagati direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei pieghi e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione postale del porto d'imbarco interessato.
Convenzione - art. 80
Articolo 80 Spese di transito dei pieghi deviati o disguidati I pieghi deviati o disguidati sono considerati per quanto concerne il pagamento delle spese di transito, come se avessero seguito il loro iter normale; le Amministrazioni che partecipano al trasporto di tali pieghi non hanno quindi alcun diritto di riscuotere a tal riguardo, abbuoni da parte delle Amministrazioni speditrici, ma queste ultime rimangono debitrici delle relative spese di transito per le Amministrazioni postali del cui tramite si servono regolarmente. Tuttavia nel caso di pieghi deviati o disguidati inoltrati, le Amministrazioni che rispediscono questi pieghi potranno se lo desiderano, reclamare il pagamento delle spese di transito presso l'Amministrazione di origine, che potra' a sua volta farsi rimborsare dall'Amministrazione i cui servizi hanno commesso l'errore nell'inoltro.
Convenzione - art. 81
Articolo 81 Scambio di pieghi chiusi con unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con navi o aerei da guerra 1. Possono essere scambiati pieghi chiusi tra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e tra il comandante di una di queste unita' militari ed il comandante di un'altra unita' militare messa a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi. 2. Uno scambio di pieghi chiusi puo' altresi' essere effettuato tra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionanti all'estero, o tra il comandante di una di queste divisioni navali o aeree o una di queste navi o aerei da guerra ed il comandante di un'altra divisione o di un'altra nave a aereo da guerra dello stesso paese, tramite i servizi territoriali marittimi o aerei di altri paesi. 3. Le corrispondenze di ogni genere incluse nei dispacci di cui ai paragrafi i e 2 devono essere esclusivamente indirizzati o provenire da membri di unita' militari o dagli stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti di pieghi. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o alla quale appartengono le navi o gli aerei. 4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o da cui dipendono le navi o gli aerei da guerra e' debitrice nei confronti delle Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei pieghi calcolati in conformita' con l'articolo 72, delle spese terminali calcolate in conformita' con l'articolo 73 e delle spese di trasporto aereo calcolate in conformita' con l'articolo 85.
Convenzione - art. 82
Articolo 82 Pieghi via aerea I pieghi trasportati via aerea con priorita' sono denominati "pieghi via aerea". I pieghi via aerea possono contenere corrispondenze aeree ed invii prioritari di corrispondenza postale. Le disposizioni relative al trasporto aereo per le corrispondenze aere sono applicabili agli invii prioritari per analogia.
Convenzione - art. 83
Articolo 83 Inoltro delle corrispondenze aeree e dei pieghi via aerea in transito 1. Le Amministrazioni sono tenute ad inoltrare tramite le comunicazioni aere che esse utilizzano per il trasporto delle loro corrispondenze via aeree gli invii della fattispecie che provengono loro da altre Amministrazioni. 2. Le Amministrazioni dei paesi che non dispongono di un servizi aereo inoltrano le corrispondenze via aerea tramite le vie piu' rapide utilizzate dalla posta, lo stesso avviene se, per un motivo qualsiasi, l'inoltro via terra offre vantaggi rispetto all'utilizzazione delle linee aeree. 3. I pieghi via aerea chiusi devono essere inoltrati tramite il volo richiesto dall'Amministrazione del paese di origine, sotto riserva che questo volo sia utilizzato dall'Amministrazione del paese di transito per la trasmissione dei suoi pieghi. Se tale non e' il caso o se il tempo per il trasbordo non e' sufficiente, l'Amministrazione del paese di origine deve esserne avvisata 4. Se l'Amministrazione del paese di origine lo desidera i suoi pieghi sono trasbordati direttamente all'aeroporto di transito tra due diverse societa' aeree sotto riserva che le societa' aeree interessate accettino di assicurare il trasbordo e che l'Amministrazione del paese di transito ne sia preliminarmente informata.
Convenzione - art. 84
Articolo 84 Principi generali 1. Le spese di trasporto lungo tutto il percorso aereo sono: a) quando si tratta di pieghi chiusi, a carico dell'Amministrazione del paese di origine; b) se si tratta di corrispondenze aeree in transito, aperte comprese quelle erroneamente inoltrate, a carico dell'Amministrazione che recapita queste corrispondenze ad un'altra Amministrazione. 2. Le stesse regole sono applicabili ai pieghi via aerea ed alle corrispondenze aeree in transito, aperte, esenti da spese di transito. 3. Le spese di trasporto devono, per lo stesso percorso, essere uniformi per tutte le Amministrazioni che utilizzano questo percorso. 4. ciascuna Amministrazione di destinazione che provvede al trasporto aereo della corrispondenza internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso di costi supplementari derivanti da tale trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati sia superiore a 300 chilometri. Salvo accordo che prevede la gratuita' le spese devono essere uniformi per tutti i pieghi via aerea ed i pieghi con precedenza provenienti dall'estero a prescindere dal fatto se tale corrispondenza e' nuovamente inoltrata o non per via aerea. 5. Salvo intesa speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 72 si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito: a) il trasbordo dei pieghi via aerea tra due aeroporti che disimpegnano la stessa citta'; b) il trasbordo di questi pieghi tra un aeroporto che disimpegna una citta' ed un magazzino situato in questa stessa citta' ed il ritorno di questi stessi pieghi in vista del loro successivo inoltro.
Convenzione - art. 85
Articolo 85 Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai pieghi chiusi. 1. Il tasso di base da applicare al regolamento dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei e fissato a 0,568 millesimi di DTS al massimo per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo tasso e applicato in proporzione alle frazioni di chilogrammo. 2. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi via aerea sono calcolate in base al tasso di base effettivo (inferiore ed al massimo uguale al tasso di base fissato al paragrafo 1) ed alle distanze chilometriche menzionate nella "Lista delle distanze aeropostali" da una parte e d'altra, in base al peso lordo di questi pieghi; non si terra' conto, se del caso, del peso dei sacchi collettori. 3. Le spese dovute per il trasporto aereo all'interno del paese di destinazione sono se del caso, fissate sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo unitario include tutte le spese di trasporto aereo all'interno del paese a prescindere dall'aeroporto di arrivo dei pieghi, meno le spese di trasporto corrispondenti via terra. Esso e' calcolato sulla base dei tassi effettivamente pagati per il trasporto della corrispondenza all'interno del paese di destinazione, senza che sia superato il tasso massimo previsto al paragrafo 1 ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete interna. La distanza media ponderata e' calcolata dall'Ufficio internazionale in funzione del peso lordo totale dei pieghi via aerea che giungono nel paese di destinazione, compresa la corrispondenza che non viene successivamente inoltrata per via aerea all'interno di questo paese. 4. Le spese dovute per il trasporto aereo, tra due aeroporti di uno stesso paese dei pieghi via aerea in transito possono altresi' essere fissate sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo e' calcolato in base al tasso effettivamente pagato per il trasporto aereo del corriere all'interno del paese di transito, senza che sia superato il tasso massimo previsto al paragrafo 1 ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete aerea interna del paese di transito. La distanza media ponderata e' determinata in funzione del peso lordo di tutti i pieghi via aerea che transitano attraverso il paese intermediario. 5. L'importo delle spese di cui ai paragrafi 3 e 4 non puo' superare nell'insieme quelle effettivamente pagate per il trasporto. 6. I prezzi per il trasporto aereo internazionale ed interno, ottenuti moltiplicando il tasso di base effettivo per la distanza e che serve a calcolare le spese di cui ai paragrafi 2,3 e 4, sono arrotondati al decimale superiore se il numero formato dalle cifre dei centesimi e dei millesimi e pari o superiore a 50; essi sono arrotondati al decimale inferiore in caso contrario.
Convenzione - art. 86
Articolo 86 Calcolo e conteggio delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito. aperte 1. Le spese di trasporto aereo relative alle corrispondenze aeree in transito aperte sono calcolate in linea di massima secondo le indicazioni dell'articolo 85 paragrafo 2 ma in base al peso netto di queste corrispondenze. Esse sono stabilite sulla base di un certo numero di tariffe medie che non possono essere superiori a dieci e ciascuna delle quali, relativa ad un gruppo del paese di destinazione, e determinata in funzione del tonnellaggio della corrispondenza sbarcata nei vari punti di destinazione di questo gruppo. L'importo di queste spese che non puo' superare quelle pagate per il trasporto e' maggiorato del 5 per cento. 2. Il conto delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito aperte e' effettuata in linea di massima, in base ai dati delle rilevazioni statistiche effettuate ogni anno in conformita' con le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 1. 3. Il conto e compilato in base al peso effettivo qualora si tratti di corrispondenze disguidate, impostate a bordo di navi o trasmesse a frequenze irregolari o in quantitativi eccessivamente variabili. Tuttavia questo conteggio viene effettuato solo se l'Amministrazione intermediaria chiede di esser retribuita per il trasporto di queste corrispondenze.
Convenzione - art. 87
Articolo 87 Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito, aperte Le modifiche apportate al tassi delle spese di trasporto aereo di cui agli articoli 85 paragrafo 3, ed 86 debbono: a) entrare in vigore esclusivamente il 1 gennaio; b) essere notificate con almeno tre mesi di anticipo, all'Ufficio internazionale che le comunica a tutte le Amministrazioni almeno due mesi prima della data di cui alla lettera a).
Convenzione - art. 88
Articolo 88 Pagamento delle spese di trasporto aereo 1. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi via aerea sono, salvo le eccezioni previste ai paragrafi 2 e 4, pagabili all'Amministrazione del paese da cui dipende il servizio aereo utilizzato. 2. In deroga al paragrafo 1: a) le spese di trasporto possono essere pagate all'Amministrazione del paese dove si trova l'aeroporto nel quale i pieghi-via aerea sono stati presi in carico dall'impresa di trasporto aereo, sotto riserva di un accordo tra questa Amministrazione e quella del paese da cui dipende il servizio aereo interessato; b) L'Amministrazione che consegna pieghi- via aerea ad un'impresa di trasporto puo' pagare direttamente a questa impresa le spese di trasporto per una parte o per la totalita' del percorso. 3 Le spese relative al trasporto aereo di corrispondenze aeree in transito, aperte, sono pagate all'Amministrazione che provvede al successivo inoltro di queste corrispondenze. 4. A meno che altre disposizioni non siano state adottate, le spese di trasporto delle corrispondenze aeree trasbordate direttamente tra due diverse societa' aeree in conformita' con l'articolo 83 paragrafo 4, sono pagate dall'Amministrazione di origine sia direttamente al primo trasportatore che e in questo caso incaricato di retribuire il trasportatore successivo, sia direttamente a ciascun trasportatore che partecipa al trasbordo.
Convenzione - art. 89
Articolo 89 Spese di trasporto aereo di pieghi o di sacchi deviati o erroneamente inoltrati 1. L'Amministrazione di origine di un piego deviato durante il percorso deve pagare le spese di trasporto di questo piego relativamente ai percorsi effettivamente seguiti. 2. Essa paga le spese di trasporto fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di recapito se: - il mezzo d'inoltro reale non e' conosciuto; - le spese per i percorsi effettivamente seguiti non sono ancora stati reclamati; - la deviazione e imputabile alla societa' aerea che ha provveduto al trasporto.
Convenzione - art. 92
Articolo 92 Servizio EMS 1. Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere trasmettere e distribuire in termini estremamente brevi corrispondenze, documenti o merci. 2 Questo servizio si identifica per quanto possibile in un logotipo del modello in appresso composto dai seguenti elementi: - un'ala arancione - lettere EMS in blu - tre striscia orizzontali arancione Il logo tipo puo' essere completato dal nome del servizio nazionale Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le tasse del servizio sono fissate dall'Amministrazione di origine in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Convenzione - art. 93
Articolo 93 Condizioni di approvazione delle proposte relative alla convenzione e del suo Regolamento di esecuzione 2. Per divenire esecutorie, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Meta' almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione. 2. Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo. 3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente convenzione devono includere: a) l'unanimita' dei voti se si tratta di modifiche agli articoli primo a 18 (prima parte), 19 a 25, 26 paragrafo 1, lettere h) p) q) r) e s) 29, 32,41 paragrafi 2, 3 5 e 6, 48 a 55, 57 a 81 (seconda parte), 93 e 94 (quinta parte) della Convenzione a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; b) i due terzi dei voti se si tratta di modifiche riguardo al merito di disposizioni diverse da quelle menzionate alla lettera a); c) la maggioranza dei voti se si tratta: 1. di modifiche di natura redazionale alle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate alla lettera a); 2. dell'interpretazione delle disposizioni della convenzione e del suo Protocollo finale.
Convenzione - art. 94
Articolo 94 Attuazione e durata della convenzione La presente Convenzione sara' attuata il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha la sede. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE All'atto di procedere alla firma della Convenzione postale universale stipulata in data odierna, i Plenipotenziari sottoscritti hanno stabilito di comune accordo quanto segue: Articolo I Appartenenza degli invii postali 1. L'articolo 5 non si applica all'Australia, a Bahrein, a Barbados, al Belize, al Botswana, a Brunei Darussalam, al Canada, a Dominique, all'Egitto, a Fidji, all Gambia, al Ghana, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Granada, alla Guiana, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenya, a Kiribati, al Kuwait, a Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Mauritius, a Nauru, al Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Ginea, a S. Cristoforo e Nevis, a Santa Lucia, a San Vincenzo e Grenadine, alle isole Salomon, alle Samoa occidentali, alle Seychelles, a Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep.Unita), a Trinita' e Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen (Rep. araba) allo Zambia e allo Zimbabwe. 2. Questo articolo non si. applica neppure al Danimarca, la cui legislazione non consente il ritiro o la rettifica di indirizzo degli invii di corrispondenza postale a richiesta del mittente a decorrere dal momento in cui il destinatario e' stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.
Protocollo - art. II
Articolo II Eccezioni alla franchigia postale a favore dei pieghi per ciechi 1. In deroga all'articolo 18, le Amministrazioni postali di San Vincenzo e Grenadine e della Turchia che non accordano la franchigia postale ai pieghi per ciechi nel loro servizio interno, hanno facolta' di riscuotere le tasse di francatura e le tasse speciali di cui all'articolo 18, che non possono tuttavia superare quelle del loro servizio interno. 2. In deroga all'articolo 18, le Amministrazioni dei Canada, della Germania (Rep. federale), del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti di America hanno facolta' di percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nonche' la tassa di rimborso applicata ai pieghi per ciechi nel loro servizio interno. 3. In deroga agli articoli 18 e 20 della Convenzione ed all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, le Amministrazioni postali della Bielorussia, dell'India, dell'Indonesia, del Libano, del Nepal, dell'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dello Yemen (Rep. araba) e dello Zimbabwe ammettono le registrazioni sonore come pieghi per ciechi solo se sono spedite da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto o da questo inviate.
Protocollo - art. III
Articolo III Equivalenti e tasse speciali. Limiti massimi A titolo eccezionale, i Paesi membri sono autorizzata ad oltrepassare il limite massimo delle tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano applicate o meno nel regime interno, se cio' e' necessario per far corrispondere queste tasse con i costi di gestione dei loro servizi. I Paesi membri desiderosi di applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale non appena possibile.
Protocollo - art. IV
Articolo IV Oncie e libbre avoirdupois In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, tabella 1 Paesi membri che, a causa del loro regime interno non possono adottare il tipo di peso metrico decimale hanno facolta' di sostituire ai livelli di peso previsti all'articolo 20, paragrafo 1, i seguenti equivalenti: fino a 20 g 1 oncia fino a 50 g 2 oncie fino a 100 g 4 oncie fino a 250 g 8 oncie fino a 500 g 1 libbra fino a 1000 g 2 libbre per ogni 1000 g in piu' 2 libbre
Protocollo - art. V
Articolo V Deroga alle dimensioni degli invii in busta 1. Le Amministrazioni del Canada, del Kenia, degli Stati Uniti d'America, dell'Uganda e della Tanzania (Rep. Unita), non sono tenute a scoraggiare l'utilizzo di buste il cui formato supera le dimensioni raccomandate, se queste buste sono ampiamente utilizzate nel loro paese. 2. L'Amministrazione dell'India non e' tenuta a scoraggiare l'impiego di buste di formato superiore o inferiore alle dimensioni raccomandate se tali buste sono ampiamente utilizzate nel suo paese.
Protocollo - art. VI
Articolo VI Pacchetti piccoli 1. L'obbligo' di partecipare allo scambio di pacchetti piccoli non superiori a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni dell'Australia, di Cuba, di Myanmar e della Papuasia-Nuova Guinea che sono impossibilitate a provvedere a tale scambio. 2. L'obbligo di partecipare allo scambio di pacchetti piccoli di peso superiore ad 1 chilogrammo non si applica all'Amministrazione dell'Italia che e' impossibilitata a provvedere a tale scambio.
Protocollo - art. VII
Articolo VII Invii erroneamente ammessi In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, l'Amministrazione postale brasiliana e' autorizzata a trattare gli invii ricevuti in contrasto con gli articoli 19 e 20 secondo le disposizioni della sua legislazione interna.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII Impostazione all'estero di invii di corrispondenza postale L'Amministrazione postale del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva il diritto di riscuotere una tassa in corrispondenza con il costo del lavoro occasionato, per ogni Amministrazione postale la quale in virtu' dell'Articolo 25, paragrafo 4, le rinvia oggetti che non erano, in origine spediti come invii postali dall'Amministrazione postale del Regno Unito.
Protocollo - art. IX
Articolo IX Buoni risposta internazionali emessi anteriormente al 1 gennaio 1975 A decorrere dal 1 gennaio 1979, i buoni risposta internazionali emessi anteriormente al 1 gennaio 1975 non possono essere oggetto di pagamenti tra le Amministrazioni, salvo intesa speciale.
Protocollo - art. X
Articolo X Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo 1. L'articolo 38 non si applica alle Bahamas, a Bahrain, a Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Cecoslovacchia, a Dominique, alle Fidji, alla Gambia, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito,alla Giamaica, a Granada, alla Guiana, all'Iraq, all'Irlanda, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, a PapuasiaNuova Guinea, alla Repubblica popolare democratica di Corea, a San Cristoforo-e-Nevis, a Santa Lucia, a San Vincenzo e Granadine, alle isole Salomon, alle samoa Occidentali, alle Seychelles, a Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep.Unita), a Trinita' e Tobago, a Tuvalu, all'Uganda, a Vanuatu e alla Zambia, la cui legislazione non consente il ritiro o la rettifica di indirizzo della corrispondenza postale a richiesta del mittente. 2. L'articolo 38 si applica all'Australia nella misura in cui. e compatibile con la legislazione interna di questo paese.
Protocollo - art. XI
Articolo XI Tasse speciali In sostituzione della tassa di raccomandazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) i Paesi membri hanno facolta' di applicare per le lettere con valore dichiarato, la tassa corrispondente del loro servizio interno o in via eccezionale, una tassa di 3,27 DTS al massimo.
Protocollo - art. XII
Articolo XII - Divieti 1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Angola, di Cuba, di Djibouti, del Messico e del Pakistan non sono tenute ad osservare le disposizioni previste nell'ultima frase dell'articolo 41, paragrafo 8, secondo la quale "Questa informazione deve indicare in maniera precisa il divieto che si applica all'invio nonche' gli oggetti che hanno dato luogo al sequestro". 2. Le delegazioni dell'Afghanistan, dell'Angola, della Bielorussia, della Bulgaria (Rep.pop.) di Cuba, di Djibouti, della Polonia (Rep. pop.) della Rep. pop. dem. di Corea, del Sudan, dell'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e dello Yemen (Rep.pop.dem.) riservano alle Amministrazioni postali dei loro paesi, il diritto di fornire informazioni sui motivi del sequestro di un invio postale solo entro i limiti delle informazioni provenienti dalle autorita' doganali ed in base alla legislazione interna. 3. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta la lettere raccomandate che contengono monete o banconote o ogni valore al portatore o assegni di viaggio (travelers cheques) o platino, oro o argento, manufatti o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi fissa non e' tenuta ad osservare rigorosamente le disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione per quanto concerne la sua responsabilita' in caso di manomissione o di avaria nonche' per quanto concerne gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili. 4. A titolo occasionale, le amministrazioni postali di Bolivia, della Repubblica popolare della Cina, dell'Iraq e del Nepal non accettano lettere raccomandate contenenti monete, banconote, lettere di cambio o qualsiasi valore al portatore, assegni di viaggio, (travelers cheques) platino oro o argento, manufatti o non, pietre preziose, gioielli ad altri oggetti preziosi.
Protocollo - art. XIII
Articolo XIII Oggetti passibili di diritti doganali 1. Con riferimento all'articolo 41, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere con valore dichiarato contenenti oggetti soggetti a diritti doganali: Bangladesh, El Salvador. 2. Con riferimento all'articolo 41, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti soggetti a diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Bielorussia, Brasile, Bulgaria (Rep.pop.) Centrafrica, Cile, Colombia, El Salvador, Etiopia, Italia, Cambogia dem., Nepal, Panama (Rep.) Peru, Rep.pop.dem.tedesca, Rep.pop.dem. di Corea, San Marino, Ucraina, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Venezuela. 3. Con riferimento all'articolo 41, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie che contengono oggetti soggetti a diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.) Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Senegal, Yemen (Rep.araba). 4. Nonostante i paragrafi 1 a 3, gli invii di siero, di vaccini e gli invii di farmaci per casi di emergenza difficoltosi da procurarsi sono ammessi in tutti i casi. 5. Con riferimento all'articolo 41, l'Amministrazione postale del Nepal non accetta le lettere raccomandate o con valore dichiarato contenenti banconote di piccolo taglio o monete salvo accordo speciale concluso a tal fine.
Protocollo - art. XIV
Articolo XIV Portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazione postali del Bangladesh, del Belgio, del Benin, del Burkina Vaso, del Cile, della Colombia, della Costa d'Avorio (Rep.) di Djibouti, dell'India, del Libano, di Madagascar, del Mali, della Mauritania, del Messico, del Nepal, del Niger, del Senegal, di Togo e della Turchia sono autorizzate a non applicare l'articolo 57 per quanto concerne la responsabilita' in caso di manomissione o di parziale avaria. 2. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non applicare gli articoli 57 e 60, per quanto concerne la responsabilita' in caso di avaria. Inoltre gli articoli 57 e 60 non saranno applicati in caso di manomissione degli invii depositati in contrasto con quanto indicato all'Articolo XIII paragrafo 2 del presente Protocollo finale. 3. In deroga all'articolo 57, paragrafo 1, l'Amministrazione postale della Repubblica popolare di Cina risponde unicamente della perdita e della manomissione totale o dell'avaria totale del contenuto degli invii raccomandati
Protocollo - art. XV
Articolo XV Non responsabilita' delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati. Le Amministrazioni postali della Bolivia, dell'Indonesia e del Messico non sono tenute all'osservanza dell'articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione per quanto riguarda il mantenimento della loro responsabilita' in caso di manomissione o di totale avaria.
Protocollo - art. XVI
Articolo XVI Pagamento dell'indennita' 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, del Gabon, della Guinea, dell'Iraq, del Messico, del Nepal e del Nigeria non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione per quanto riguarda la prescrizione di giungere ad una soluzione definitiva entro un termine di cinque mesi, oppure di informare l'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, che un invio postale e' stato trattenuto, sequestrato o distrutto dall'Autorita' competente in ragione del suo contenuto, oppure e' stato sequestrato ai sensi della sua legislazione interna. 2. Le Amministrazioni postali di Djibouti, del Gabon, della Guinea, dell'Iraq, del Libano, di Madagascar e della Kauritania non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione, per quanto riguarda la prescrizione di giungere ad una soluzione definitiva di un reclamo entro cinque mesi. Esse inoltre non accettano che l'avente diritto sia risarcito, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere di detto termine.
Protocollo - art. XVII
Articolo XVII Spese speciali di transito per la Transiberiana ed attraverso il lago Nasser 1. L'Amministrazione postale dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e' autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito di cui all'articolo 72, paragrafo 1,1 Percorsi territoriali, per ciascun chilogrammo di invii di corrispondenza postale trasportato in transito mediante la Transiberiana. 2. Le Amministrazioni postali della Repubblica araba di Egitto e della Repubblica democratica del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito di cui. all'articolo 72, paragrafo 1 per ciascun sacco di corrispondenza postale in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
Protocollo - art. XVIII
Articolo XVIII Condizioni speciali di transito per Panama (Rep.) L'Amministrazione postale di Panama (Rep.) e' autorizzato a riscuotere un supplemento di 0,98 DTS sulle spese di transito di cui all'articolo 72, paragrafo 1, per ciascun sacco di corrispondenza postale in transito attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Ocean Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
Protocollo - art. XIX
Articolo XIX Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficolta' che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.
Protocollo - art. XX
Articolo XX Spese di magazzinaggio speciali a Panama A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale di Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere una tasca di 0,65 DTS per sacco per tutti i pieghi depositati o trasbordati nel porto di Balboa o di Cristobal a condizione che questa Amministrazione non riceva alcun corrispettivo per il transito territoriale o marittimo di questi pieghi.
Protocollo - art. XXI
Articolo XXI Servizi straordinari Sono considerati come servizi straordinari che danno luogo alla riscossione di spese di transito speciale unicamente i servizi automobilistici Siria-Iraq.
Protocollo - art. XXII
Articolo XXII Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, riconosceranno unicamente le spese di trasporto effettuato in conformita' alla norma relativa alla linea indicata sulle etichette dei sacchi (AV 8) del piego aereo e sulle distinte di consegna AV 7.
Protocollo - art. XXIII
Articolo XXIII Inoltro dei pieghi aerei chiusi Per quanto riguarda l'articolo XXII, le Amministrazioni postali della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Senegal e della Tailandia provvederanno all'inoltro dei pieghi aerei chiusi solo alle condizioni previste all'articolo 83, paragrafo 3.
Protocollo - art. XXIV
Articolo XXIV Stampe. Annotazioni ed annessi autorizzati. In deroga all'articolo 129 paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della Convenzione, in mancanza di un accordo bilaterale, le Amministrazioni postali del Canada e degli stati Uniti d'America non accetteranno che siano annessi a spedizioni di stampe cartoline, busta o imballaggi recanti l'indirizzo del mittente o del suo mandatario nel paese di destinazione dell'invio di origine.
Protocollo - art. XXV
Articolo XXV Stampe. Annessi autorizzati In deroga all'articolo 129, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non accetteranno salvo accordo bilaterale, che siano annessi a stampe impostate in grande quantita', cartoline, buste o imballaggi recanti l'indirizzo di un mittente non localizzato nel paese di origine degli invii.
Protocollo - art. XXVI
Articolo XXVI Trasmissione di stampe indirizzate ad uno stesso destinatario. In deroga all'articolo 166 del regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali degli Stati Uniti d'America e del Canada sono autorizzate a non accettare i sacchi speciali raccomandati di stampati indirizzati allo stesso destinatario e a non fornire il servizio riservato agli invii raccomandati, per quanto riguarda i sacchi della fattispecie provenienti da altri paesi.
Protocollo - art. XXVII
Articolo XXVII Sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario. Peso minimo. In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 10 della Convenzione, le Amministrazioni postali dello Australia, del Brasile, degli stati uniti d'America e della Francia non accettano, salvo accordo bilaterale, di ricevere sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario di peso inferiore a 5 kg.
Protocollo - art. XXVIII
Articolo XXVIII Pagamento delle spese di trasporto aereo In deroga all'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) le Amministrazioni postali del Brasile, della Repubblica Democratica Tedesca e della Cecoslovacchia si riservano il diritto di dare il loro accordo al pagamento delle spese di trasporto aereo pagabili al servizio aereo del loro paese.
Protocollo - art. XXIX
Articolo XXIX Spese di trasporto aereo interno In deroga all'articolo 84, paragrafo 4, la Amministrazioni postali della Repubblica Dominicana, di E1 Salvador, del Guatemala, della Papuasia-Nuova Guinea, e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei pieghi internazionali all'interno del paese per via aerea. In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nel testo stesso della Convenzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi Membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di tale Costituzione, stabilito il seguente Accordo: Articolo primo Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo regola lo scambio di pacchi postali tra i Paesi contraenti.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Pacchi postali 1. Gli effetti postali denominati "pacchi postali" il cui peso unitario non puo' superare 20 chilogrammi possono essere scambiati sia direttamente, sia tramite uno o piu' paesi. In base ad accordi bilaterali le Amministrazioni possono scambiare pacchi postali superiori a 20 chilogrammi 2. Lo scambio di pacchi postali superiori a 10 chilogrammi e' opzionale. I paesi che fissano un peso inferiore a 20 chilogrammi accettano tuttavia i pacchi che transitano in sacchi o in altri contenitori chiusi fino al peso di 20 chilogrammi. Per i pacchi aventi un peso superiore a 20 chilogrammi, e' obbligatorio Raccordo dei paesi di transito. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 i pacchi postali relativi al servizio postale di cui all'articolo 17 possono raggiungere il peso massimo di 30 chilogrammi. 4. Nella presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento di esecuzione, l'abbreviazione "pacco" indica tutti i pacchi postali.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Gestione del servizio da parte delle imprese di trasporto 1. Ogni paese la cui amministrazione postale non provvede al trasporto di pacchi e che aderisce all'Accordo, ha facolta' di farne attuare le clausole da parte delle imprese di trasporto. Allo stesso tempo puo' limitare tale servizio ai pacchi in provenienza o a destinazione di localita' disimpegnate da questi stessi servizi. 2. L'Amministrazione postale di questo paese deve intendersi con le imprese di trasporto per garantire la completa attuazione, da parte di queste ultime, di tutte le clausole dell'Intesa in particolare ai fini dell'organizzazione dei servizio di scambi. Essa funge loro da intermediaria per tutte le loro relazioni con le Amministrazioni degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Categorie di pacchi 1. Il "pacco ordinario" e' quello che non e sottoposto ad alcuna formalita' particolare prescritta per le categorie definite ai paragrafi 2 e 3. 2. L'espressione: a) "pacco con valore dichiarato" significa ogni pacco che comporta una dichiarazione di valore; b) "pacco in franchigia di tasse e di diritti", ogni pacco per il quale il mittente chiede di assumersi la totalita' delle tasse postali e dei diritti di cui il pacco puo' essere gravato al recapito; tale domanda puo' essere fatta all'atto dei deposito; essa puo' altresi' essere effettuata successivamente al deposito fino al momento del recapito al destinatario, salvo nei paesi. che non possono accettare questa procedura; c) "pacco contrassegno"" ogni pacco gravato di rimborso e che e oggetto dell'Intesa relativi agli invii in contrassegno; d) "pacca fragile" ogni pacco contenente oggetti che possono rompersi facilmente e la cui manipolazione deve essere effettuata in una cura particolare; e) "pacco ingombrante": 1. Ogni pacco le cui dimensioni superano i limiti fissati all'articolo 21, paragrafo 1 o quelli che le Amministrazioni possono fissare tra di loro; 2. Ogni pacco che, per sua forma o struttura non si presta facilmente ad essere caricato con altri colli o che esige precauzioni particolari; 3. A titolo facoltativo, ogni pacco conforme alle condizioni previste all'articolo 21, paragrafo 4; f) "pacchi di servizio" i pacchi relativi al servizio postale e scambiati alle condizioni previste all'articolo 17; g) "pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili" i pacchi destinati ai prigionieri ed agli enti di cui all'articolo 17 della Convenzione o da essi spediti. 3. Le seguenti espressioni indicano, secondo le modalita' di inoltro o di recapito: a) "pacco aereo", ogni pacco ammesso al trasporto aereo con precedenza tra due paesi; b) "pacco espresso" ogni pacco che, sin dall'arrivo all'Ufficio di destinazione, deve essere recapitato a domicilio da un corriere speciale o che nei paesi in cui le Amministrazioni non provvedono al recapito a domicilio, da' luogo al recapito da parte di uno speciale latore, di un avviso di arrivo o alla trasmissione di un avviso telefonico, telex o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato; tuttavia, se il domicilio del destinatario e situato fuori dalla sfera di distribuzione locale dell'ufficio di arrivo, il recapito tramite corriere speciale non e' obbligatorio. 4. Lo scambio di pacchi"in franchigia di tasse e di diritti" e "con assegno" esige l'accordo preventivo delle Amministrazioni di origine e di destinazione. Trattandosi di colli "con valore dichiarato", "fragili", "ingombranti", "aerei" e "espressi", lo scambio puo' essere effettuato in base alle informazioni che figurano nella Raccolta dei colli postali pubblicata dall'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Graduazioni di peso 1. I colli definiti all'articolo 4 comportano le seguente graduazioni di peso: fino a 1 kg sopra 1 fino a 3 kg sopra 3 fino a 5 kg sopra 5 fino a 10 kg sopra 10 fino a 15 kg sopra 15 fino 20 kg sopra 20 kg 2. I paesi che a causa del loro regime interno non possono adottare il tipo di peso metrico decimale hanno facolta' di sostituire alle graduazioni di peso di cui al paragrafo 1 i seguenti equivalenti (in sterline avoirdupois): fino a 1 kg fino a 2 libbre sopra 1 fino a 3 kg 2-7 libbre sopra 3 fino a 5 kg 7-11 libbre sopra 5 fino a 10 kg 11-22 libbre sopra 10 fino a 15 kg 22-33 libbre sopra 15 fino a 20 kg 33-44 libbre sopra 20 kg 44 libbre e sopra
Accordo - art. 6
Articolo 6 Obiettivi in materia di qualita' del servizio 1. Le Amministrazioni di destinazione devono stabilire un termine per il disbrigo e l'invio di colli postali aerei a destinazione del loro paese. Questo termine elevato del tempo normalmente richiesto per lo sdoganamento non deve essere meno favorevole di quello applicato agli effetti postali paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresi' per quanto possibile, stabilire un termine per il disbrigo e l'invio di colli di superficie a destinazione del loro paese. 3 Le Amministrazioni di origine stabiliscono obiettivi qualitativi per i pacchi aerei e per i pacchi di superficie a destinazione estera adottando come punto di riferimento i termini fissati dalle Amministrazioni di destinazione.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Composizione delle tasse e dei diritti 1. Le tasse ed i diritti che le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere presso i mittenti ed i destinatari di colli postali sono costituite dalle tasse principali definite all'articolo 8 e se del caso, da: a) le soprattasse aeree di cui. all'articolo 9; b) le tasse supplementari di cui agli articoli da 10 a 15; c) le tasse ed i diritti di cui agli articoli 30, paragrafo 3 e 32, paragrafo 6; d) i diritti di cui all'articolo 16 2. Salvo i casi previsti dalla presente Intesa, le tasse sono conservate dall'Amministrazione che le ha riscosse.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Tasse principali 1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere presso i mittenti. 2. Le tasse principali devono essere in rapporto con le quote e, in linea di massima, il loro ricavato non deve superare nell'insieme le quote/contributi che le Amministrazioni sono autorizzate ad esigere e che sono previste agli articoli da 47 a 51.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Soprattasse aeree 1. Le Amministrazioni fissano le soprattasse aeree da riscuotere per l'inoltro dei colli via aerea. Esse hanno facolta' di adottare, per la fissazione delle soprattasse, livelli di peso inferiori alla prima gradazione di peso. 2. Le soprattasse devono essere in rapporto con le spese di trasporto aereo. ed in linea di massima, il loro ricavato non deve superare nell'insieme le spese di tale trasporto. 3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso paese di destinazione a prescindere dal sistema d'inoltro utilizzato.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Pacchi espresso 1. I pacchi espresso sono soggetti ad una tassa supplementare denominata "tassa espresso" ed il cui importo e fissato a 1,63 DTS al massimo o all'importo della tassa applicabile nel servizio interno qualora sia piu' elevata. Questa tassa deve essere pagata completamente ed in anticipo all'atto del deposito, anche se il pacco non puo' essere distribuito espresso ma solo con avviso di arrivo. 2. Qualora il recapito espresso comporti per l'Amministrazione di destinazione costrizioni particolari per quanto riguarda sia la situazione del domicilio del destinatario sia il giorno o l'ora di arrivo all'Ufficio di destinazione, il recapito del pacco e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolamentati dalle disposizioni relative ai colli di stessa natura del sistema interno. Questa tassa complementare rimane esigibile anche se il pacco e' rinviato al mittente o rispedito; tuttavia, in questi casi, l'importo della riscossione non puo' superare 1,63 DTS. 3. Qualora la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consenta, i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione, sotto riserva di quanto previsto al paragrafo 1, che i pacchi loro destinati siano recapitati via espresso al momento del loro arrivo. In questo caso l'Amministrazione di destinazione e autorizzata a riscuotere all'atto della distribuzione, una tassa di 1,63 DTS al massimo, oppure la tassa del servizio interno qualora sia piu' elevata.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Pacchi in franchigia di tasse e di diritti 1. I pacchi in franchigia di tasse e di diritti sono soggetti ad una tassa detta "tassa di franchigia al recapito" il cui importo e' fissato a 0,98 DTS per pacco al massimo. Questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione di origine che la conserva come corrispettivo dei servizi forniti nel paese di origine. 2. Se la franchigia al recapito e' richiesta successivamente al deposito del pacco, viene percepita sul mittente una tassa supplementare per la richiesta di franchigia di recapito all'atto della presentazione della domanda. Questa tassa il cui importo e' stabilito a 1,31 DTS al massimo, e' riscossa dall'Amministrazione di origine. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente. 3. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa e indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana di cui all'articolo 15, lettera c). Essa e' richiesta al mittente a vantaggio dell'Amministrazione di destinazione.
Accordo- art. 12
Articolo 12 Pacchi con valore dichiarato 1. Per i pacchi con valore dichiarato si applica la riscossione sul mittente ed il pagamento anticipato delle seguenti tasse: a) tasse autorizzate nel presente titolo; b) a titolo opzionale, una tassa d'invio non superiore alla tassa di raccomandazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p), della Convenzione o ad una tassa corrispondente del servizio interno qualora questa sia piu' elevata o, in via eccezionale, una tassa di 3,27 DTS al massimo; c) tassa ordinaria di assicurazione: al massimo 0,33 DTS per 65,34. DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o 1/2 per cento del livello di valore dichiarato o la tassa di servizio interno se questa e piu' elevata. 2. Inoltre, e' autorizzata la riscossione da parte delle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi eventualmente derivanti da casi di forza maggiore, di una "tassa per rischi di forza maggiore" da stabilirsi in modo tale che la somma totale formata da questa tassa e la tassa ordinaria di assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 1, lettera c). 3. Le Amministrazioni possono inoltre riscuotere presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per i provvedimenti eccezionali di sicurezza adottati per i pacchi con valore dichiarato.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Pacchi fragili. Pacchi ingombranti I pacchi fragili ed i pacchi ingombranti sono soggetti ad una tassa supplementare pari al massimo al 50 per cento della tassa principale o alla tassa del servizio interno se questa e' piu' elevata. Se il pacco e fragile ed ingombrante la tassa supplementare in oggetto e riscossa una sola volta. Tuttavia, le soprattasse aeree relative a questi pacchi non subiscono alcuna maggiorazione.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Tasse supplementari Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le seguenti tasse supplementari: a) tassa di deposito oltre l'orario normale di apertura degli sportelli; b) tassa di presentazione alla dogana, percepita dall'Amministrazione di origine; in linea di massima la riscossione e effettuata all'atto del deposito del pacco; c) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione sia per la consegna alla dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna alla dogana; salvo intesa speciale, la riscossione e' effettuata al momento del recapito del pacco al destinatario; tuttavia, trattandosi di pacchi in franchigia di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana e riscossa dall'Amministrazione di origine a favore dell'Amministrazione di destinazione; d) tassa di prelevamento a domicilio del mittente; questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di origine per i pacchi prelevati a domicilio a cura dei suoi servizi; e) Tassa di recapito: questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione tutte le volte che il pacco e recapitato a domicilio; tuttavia, per i pacchi espresso, essa puo' essere riscossa solo per i recapiti a domicilio susseguenti al primo; f) tassa di risposta ad un avviso di mancato recapito, riscossa alle. condizioni stabilite all'articolo 29 paragrafo 2; g) tassa di arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione qualora cio' sia prescritto dalla sua legislazione e qualora detta Amministrazione non provveda al recapito a domicilio per ogni avviso (primo avviso o avvisi successivi) eventualmente consegnato al domicilio del destinatario, salvo per il primo avviso relativo a pacchi espresso; h) tassa di ri-imballaggio dovuta all'Amministrazione del primo paese sul di cui territorio un pacco ha dovuto essere ri-imballato al fine di proteggerne il contenuto; questa tassa viene ricuperata presso il destinatario o se del caso il mittente. i) tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta; j) tassa di immagazzinaggio, su ogni pacco che non e' stato ritirato nel termini prescritti, a prescindere se questo pacco e' indirizzato fermo posta o a domicilio; questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione che ha effettuato la consegna, a favore delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco e' stato custodito oltre i termini consentiti; k) tassa di avviso di ricevimento se il mittente chiede un avviso di ricevimento in conformita' con l'articolo 28; l) tassa di avviso d'imbarco percepita nell'ambito delle relazioni tra i paesi le cui Amministrazioni accettano di assicurare detto servizio, se il mittente chiede che un avviso di imbarco gli sia fatto pervenire; m) tassa di reclamo di cui all'articolo 39, paragrafo 3: n) tassa di richiesta di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo; o) tassa per rischi di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di risultare da un caso di forza maggiore
Accordo - art. 15
Articolo 15 Tariffa 1. La tariffa delle tasse supplementari di cui all'articolo 14 e' fissata in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le Amministrazioni che riscuotono nel loro regime interno tasse supplementari superiori a quelle fissate al paragrafo 1 sono autorizzate, se conservano integralmente queste ultime, ad applicare nel servizio internazionale i tassi del regime interno.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Diritti 1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali di cui sono gravati gli effetti postali nel paese di destinazione. 2. Le Amministrazioni si impegnano ad intervenire presso le autorita' competenti del loro paese affinche' siano annullati i diritti (tra cui i diritti doganali) che riguardano un pacco a) rinviato al mittente; b) rispedito ad un paese terzo: c) abbandonato dal mittente; d) perso nel loro servizio o distrutto per avaria totale del contenuto; e) manomesso o avariato nel loro servizio. In questi casi l'annullamento dei diritti e' richiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Pacchi di servizio 1. Sono esonerati da tutte le tasse postali i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra: a) le Amministrazioni postali; b) le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale; c) gli uffici postali dei paesi membri; d) gli uffici postali e le Amministrazioni postali 2. I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale non pagano soprattasse aeree.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esonerati da ogni tassa in virtu' dell'articolo 17 della Convenzione. Tuttavia i pacchi aerei sono soggetti alle soprattasse aeree stabilite all'articolo 9 del presente Accordo.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Condizioni per l'accettazione Sotto riserva che il contenuto non sia oggetto dei divieti enumerati all'articolo 20 o dei divieti o delle restrizioni applicabili nel territorio di una o piu' Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco per essere ammesso alla spedizione deve: a) appartenere ad una categoria di colli ammessa in attuazione dell'articolo 4; b) avere un imballaggio appropriato alla natura del contenuto ed alle condizioni del trasporto; c) riportare il nome e l'indirizzo del destinatario e del mittente; d) corrispondere ai requisiti relativi al peso ed alle dimensioni di cui agli articoli 2 e 21; e) essere affrancato da ogni tassa esigibile dall'Ufficio di origine per mezzo di francobolli postali o ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Accordo - art. 20
Articolo 20 Divieti E' vietata l'inclusione dei seguenti oggetti: a) in tutte le categorie di pacchi: 1. di oggetti che per loro natura o a causa del loro imballaggio, possono presentare rischi per gli agenti, macchiare o deteriorare gli altri colli o l'equipaggiamento postale; 2. di stupefacenti e sostanze psicotrope; tuttavia questo divieto non si applica agli invii effettuati a scopi medici o scientifici per i paesi che li accettano con la condizione di detta inclusione;; 3. di documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale nonche' di corrispondenze di qualsiasi natura scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario e dalle persone viventi sotto il loro stesso tetto, ad eccezione: - di uno dei documenti in appresso, non chiuso, contenente unicamente un'enunciazione costitutiva ed esclusivamente relativo alle merci trasportate: fattura, distinta o avviso di spedizione, buono di consegna; - dischi fonografici, pellicole e fili sottoposti o non ad una registrazione sonora o visiva, carte meccanografiche, pellicole magnetiche o altri mezzi analoghi e carte QSL, qualora l'Amministrazione di origine ritenga che non abbiano carattere di corrispondenza attuale o personale e siano scambiati tra il mittente ed il destinatario del pacco o delle persone che vivono sotto il loro stesso tetto; - corrispondenze e documenti di ogni genere aventi carattere di corrispondenza attuale e personale, diversi dai precedenti, scambiati tra il mittente ed il destinatario del pacco o persone viventi sotto il loro stesso testo, se la regolamentazione interna delle Amministrazioni interessate lo consente. 4 - animali viventi, a meno che il loro trasporto per posta sia autorizzato dalla regolamentazione postale dei paesi interessati; 5 - materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; 6 - le materie radioattive. Tuttavia, le Amministrazioni possono intendersi per accettare i pacchi contenenti queste materie sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente. In questo caso le materie radioattive sono confezionate ed imballate secondo le disposizioni del Regolamento e sono inoltrate per la via piu' rapida, usualmente per via aerea, fatto salvo il pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. Esse possono essere depositate solo da mittenti debitamente autorizzati; 7 - oggetti osceni o immorali; 8 - oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nei paesi di destinazione; b) nei pacchi senza valore dichiarato scambiati tra due paesi che accettano la dichiarazione di valore: monete, banconote, carte valori o valori qualsivoglia al portatore, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre gioielli ed altre oggetti preziosi. Questa disposizione non e' applicabile se lo scambio di colli tra due Amministrazioni che accettano i colli con valore dichiarato puo' avvenire solo in transito allo scoperto tramite una Amministrazione che non li accetta. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di vietare l'inclusione dell'oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato, in provenienza o a destinazione del suo territorio o inoltrate in transito allo scoperto attraverso il suo territorio, o di limitare il valore reale di tali invii.
Accordo - art. 21
Articolo 21 Limiti di dimensioni 1. Salvo se sono considerati come pacchi ingombranti in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) i colli trasportati via terra o per via aerea non devono superare 1,50 metri per una qualsiasi delle loro dimensioni ne' 3 metri per la somma della lunghezza e del massima circonferenza considerate in un senso diverso da quello della lunghezza. 2. Le Amministrazioni che non sono in grado di accettare per tutti i pacchi o solamente per i pacchi aerei le dimensioni di cui al paragrafo 1 possono adottare in loro vece le seguenti dimensioni: 1,05 metri per una qualunque delle dimensioni, 2 metri per la somma della lunghezza e della massima circonferenza considerata in un senso diverso da quello della lunghezza. 3. A prescindere dalle loro modalita' di trasporto, i pacchi non devono essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime previste per le lettere all'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione. 4. Le Amministrazioni che accettano le dimensioni stabilite al paragrafo 1 hanno facolta' di percepire per i pacchi le cui dimensioni superano i limiti indicati al paragrafo 2, ma il cui peso e' inferiore a 10 kg; una tassa supplementare pari a quella prevista all'articolo 13.
Accordo - art. 22
Articolo 22 Trattamento dei pacchi erroneamente accettati 1. Se i pacchi che contengono gli oggetti di cui all'articolo 20 capoverso a) sono stati erroneamente accettati per la spedizione, essi saranno trattati secondo la legislazione del paese dell'Amministrazione che ne accerta la presenza; tuttavia i pacchi che contengono gli oggetti di cui allo stesso articolo, lettera a) numeri 2, 5 a 7, non sono in alcun caso ne' inoltrati a destinazione, ne recapitati ai destinatari, ne rinviati al mittente. 2. Se si tratta dell'inclusione di una sola corrispondenza non autorizzata ai sensi dell'articolo 20, capoverso a) numero 3, tale corrispondenza sara' trattata nella maniera prescritta all'articolo 32 della Convenzione e per questo motivo il pacco non puo' essere rinviato al mittente. 3. Se un pacco senza valore scambiato tra due Paesi che accettano la dichiarazione di valore, e contenente gli oggetti di cui all'articolo 20, capoverso b) giunge all'Amministrazione di destinazione, questa e' autorizzata a recapitarlo al destinatario alle condizioni stabilite dalla sua regolamentazione. Se questa non accetta la consegna, il pacco deve essere rinviato al mittente in attuazione dell'articolo 34. 4. Il paragrafo 3 e applicabile ai pacchi il cui peso o dimensioni superano sensibilmente i limiti consentiti; tuttavia questi pacchi possono essere consegnati, se del caso al destinatario, qualora questi abbia preventivamente pagato le eventuali tasse. 5. Se un pacco erroneamente ammesso, o parte del suo contenuto non sono ne consegnati al destinatario, ne rinviati al mittente, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza indugio del trattamento applicato a questo pacco, per mezzo di un modulo conforme al modello C 33/CP 10bis allegato. Tale informazione deve indicare in maniera precisa il divieto di cui sono stati oggetto il pacco o gli oggetti sequestrati.
Accordo - art. 23
Articolo 23 Istruzioni del mittente all'atto del deposito 1. All'atto del deposito di un pacco il mittente e' tenuto ad indicare la procedura da seguire in caso non si possa procedere al recapito. 2. Gli e consentito di impartire una sola delle seguenti istruzioni: a) invio di un avviso di mancato recapito a se stesso; b) invio di un avviso di mancato recapito ad un terzo domiciliato nel paese di destinazione; c) immediato rinvio al mittente, per via terra o per via aerea; d) rinvio al mittente, per via terra o via aerea, allo scadere di un determinato termine che non puo' superare il termine di custodia regolamentare nel paese di destinazione; e) recapito ad un altro destinatario, se necessario dopo rispedizione, per via terra o via aerea (e sotto riserva delle particolarita' di cui all'articolo 29, paragrafo 1, capoverso c) numero 2); f) rispedizione, per via terra o via aerea, del pacco, affinche' possa essere recapitato al destinatario originale; g) rifiuto del pacco da parte del mittente. 3. I pacchi possono essere rinviati senza avviso se il mittente non ha dato istruzioni o se queste sono contraddittorie. 4. Le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le istruzioni di cui al paragrafo 2, capoversi a) e b) qualora la loro legislazione o regolamentazione non lo consenta
Accordo - art. 24
Articolo 24 Pacco con valore dichiarato 1. Le seguenti regole regolamentano la dichiarazione di valore dei pacchi con valore dichiarato: a) per le Amministrazioni postali: 1- facolta' per ciascuna Amministrazione di limitare la dichiarazione di valore per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se inferiore a 3266,91 DTS; 2- obbligo nelle relazioni tra Paesi le cui Amministrazioni hanno adottato limiti diversi, di rispettare in entrambe le parti il limite inferiore; b) per i mittenti: 1- divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del contenuto del pacco 2- facolta' di dichiarare solo in parte il valore reale del contenuto del pacco. 2. Ogni dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del pacco e passibile dei procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine. 3. All'atto del deposito sara' rilasciata gratuitamente una ricevuta ad ogni mittente di un pacco con valore dichiarato.
Accordo - art. 25
Articolo 25 Pacchi in franchigia di tasse e di diritti 1. Un pacco in franchigia di tasse e di diritti e' accettato solo se il mittente si impegna a pagare ogni importo che l'ufficio di destinazione potrebbe reclamare a buon diritto al destinatario nonche' la tassa di commissione di cui all'articolo 11. 2. L'ufficio di origine puo' esigere il versamento di un'adeguata caparra.
Accordo - art. 26
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