DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-15
State In force
Source Normattiva
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Articolo 26 Regole generali per il recapito. Termini di custodia 1. Come, regola generale, i pacchi sono recapitati ai destinatari nel piu' breve termine possibile, in conformita' con le disposizioni in vigore nel paese di destinazione. Se i pacchi non sono recapitati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimenti, essere informati senza indugio del loro arrivo. 2. Ogni pacco il cui arrivo e' stato notificato al destinatario e conservato a sua disposizione per quindici giorni o al massimo un mese a decorrere dal giorno successivo alla spedizione dell'avviso: questo termine puo' eccezionalmente essere portato a due mesi se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente. Il termine di custodia previsto in questo paragrafo e rinnovato se il mittente ha chiesto in base all'articolo 29 paragrafo 1, capoversi a), c), numero 2 e d) che il destinatario sia avvisato una seconda volta. 3. Se l'arrivo del pacco non ha potuto essere notificato al destinatario, il termine di custodia e' quello prescritto dalla regolamentazione del paese di destinazione; questo termine applicabile anche al pacchi indirizzati fermo posta, decorre dal giorno successivo al giorno in cui il pacco e' conservato a disposizione del destinatario e non puo' in linea di massima superare due mesi; il rinvio del pacco al mittente deve avvenire entro un termine piu' breve se quest'ultimo ha fatto richiesta in tal senso in una lingua nota nel paese di destinazione. 4. I termini di custodia previsti ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili in caso di rispedizione, ai pacchi che devono essere distribuiti dal nuovo Ufficio di destinazione.

Accordo - art. 27

Articolo 27 Recapito dei pacchi espresso 1. Il recapito, mediante corriere speciale, di un pacco espresso o dell'avviso di arrivo e' esperito una sola volta. 2. Se il tentativo e' infruttuoso, il pacco cessa di essere considerato espresso.

Accordo - art. 28

Articolo 28 Avviso di ricevimento Il mittente di un pacco puo' chiedere un avviso di ricevimento secondo i criteri stabiliti all'articolo 55 della Convenzione. Tuttavia, le Amministrazioni possono limitare questo servizio ai colli con valore dichiarato se tale limitazione e prevista nel loro regime interno.

Accordo - art. 29

Articolo 29 Mancato recapito al destinatario 1. Dopo il ricevimento dell'avviso di mancato recapito di cui all'articolo 23, paragrafo 2, capoversi a) e b), spetta al mittente o alla persona in esso menzionata di impartire istruzioni che possono essere unicamente quelle autorizzate dal predetto articolo, paragrafo 2, capoversi c) a g) e inoltre una delle seguenti: a) avvisare nuovamente il destinatario; b) rettificare o completare l'indirizzo; c) se si tratta di un pacco contrassegno: 1 - consegnarlo ad una persona diversa dal destinatario contro rimborso dell'importo indicato 2 - consegnarlo al destinatario originario o ad altro destinatario senza rimborso o contro rimborso di un importo inferiore all'importo originario. d) consegnare il pacco in franchigia di tasse e di diritti sia al destinatario originario sia ad un altro destinatario. 2. L'invio delle istruzioni di cui al paragrafo 1 puo' essere soggetto all'imposizione, sia nei confronti del mittente, sia di una terza persona, della tassa di cui all'articolo 14, lettera f); se l'avviso concerne piu' pacchi depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente con l'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e riscossa una sola volta. In caso di trasmissione per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, viene aggiunta la tassa corrispondente. 3. L'Amministrazione di destinazione, fino a quando non ha ricevuto istruzioni da parte del mittente o da terze persone, e autorizzata sia a consegnare il pacco al destinatario originariamente designato, sia, se del caso, ad un altro destinatario ulteriormente designato, oppure a rispedire il pacco ad un nuovo indirizzo. Ricevute le nuove istruzioni, esse solo sono valevoli ed esecutorie.

Accordo - art. 30

Articolo 30 Restituzione al mittente dei pacchi non recapitati 1. Ogni pacco che non ha potuto esser recapitato e rinviato al paese di domicilio del mittente: a) immediatamente, se: 1 - il mittente ha fatto richiesta in tal senso in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c); 2 - il mittente (o la persona terza di cui all'articolo 23, paragrafo 2, capoverso b)) ha formulato una richiesta non autorizzata; 3 - Il mittente o la persona terza rifiutano di pagare la tassa autorizzata dall'articolo 29, paragrafo 2; 4 - le istruzioni del mittente o di terzi non hanno ottenuto il risultato desiderato, a prescindere dal fatto che tali direttive siano state impartite al momento del deposito o successivamente al ricevimento dell'avviso di mancato recapito; b) immediatamente dopo la scadenza: 1 - del termine eventualmente stabilito dal mittente in attuazione dell'articolo 23, paragrafo 2, capoverso d); 2 - dei termini di custodia previsti all'articolo 26, se il mittente non si e conformato all'articolo 23. Tuttavia in questo caso, possono essergli domandate direttive sul da farsi; 3 - di un termine di due mesi a decorrere dalla spedizione dell'avviso di mancato recapito, qualora l'Ufficio che ha inviato l'avviso non ha ricevuto direttive sufficienti da parte del mittente o da terzi, o se queste direttive non sono pervenute al predetto Ufficio. 2. Il pacco e' rinviato per la via normalmente utilizzata per la spedizione dei pieghi. Esso puo' essere rinviato via aerea solo se il mittente ha garantito il pagamento delle soprattasse aeree. 3. Ogni pacco rinviato al mittente in applicazione del presente articolo e soggetto: a) alle quote che derivano dal nuovo inoltro; b) alle tasse ed ai diritti non annullati che comportano uno scoperto per l'Amministrazione di destinazione al momento del rinvio al mittente, sotto riserva degli articoli 10, paragrafo 2, ultima frase e 15, paragrafo 1 tabella, colonna 3 capoversi e) i) e j); c) Tali quote, tasse e diritti sono riscossi presso il mittente. 5. I pacchi rinviati al mittente e che non possono essergli recapitati sono trattati dall'Amministrazione interessata secondo la sua legislazione.

Accordo - art. 31

Articolo 31 Rifiuto da parte del mittente di un pacco non recapitato Se il mittente ha rifiutato un pacco che non ha potuto essere recapitato al destinatario, questo pacco e' trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione.

Accordo - art. 32

Articolo 32 Rispedizione a seguito di un cambiamento di residenza del destinatario o a seguito di modifica o di rettifica di indirizzo 1. La rispedizione a seguito di un cambiamento di residenza del destinatario o a seguito di modifica o di rettifica di indirizzo effettuata in attuazione dell'articolo 38 puo' aver luogo sia all'interno del paese di destinazione, sia fuori da questo paese. 2. Il rinvio all'interno del paese di destinazione puo' essere effettuato a richiesta sia del mittente sia del destinatario, o d'ufficio se la regolamentazione di questo paese lo consente. 3. La rispedizione fuori dal paese di destinazione puo' essere effettuata solo a richiesta del mittente o del destinatario; in questo caso il pacco deve essere conforme ai requisiti prescritti per la nuova trasmissione. 4. La rispedizione alle condizioni sopra enunciate puo' anche essere effettuata per via aerea se e richiesta dal mittente o dal destinatario, a patto che sia garantito il pagamento delle soprattasse aeree inerenti alla nuova trasmissione. 5. Il mittente puo' vietare ogni rispedizione. 6. Per la prima rispedizione o per ogni ulteriore eventuale rispedizione di ciascun pacco, possono essere percepite: a) le tasse autorizzate per tale rispedizione dalla regolamentazione dell'Amministrazione interessata, nel caso di rinvio all'interno del paese di destinazione; b) i contributi e le soprattasse aeree causate dalla nuova trasmissione in caso di rinvio fuori del paese di destinazione; c) le tasse ed i diritti di cui le precedenti Amministrazioni di destinazione non hanno accettato l'annullamento, sotto riserva degli articoli 10, paragrafo 2, ultima frase, e 15, paragrafo 1, tabella, colonna 3, lettere e), l) e j). 7. Le quote, tasse e diritti di cui al paragrafo 6 sono riscosse a carico del destinatario.

Accordo - art. 33

Articolo 33 Pacchi pervenuti ad erronea destinazione e da rispedire 1. Ogni pacco pervenuto ad erronea destinazione a seguito di un errore imputabile al mittente o all'Amministrazione di invio e rispedito verso la sua destinazione reale tramite la via piu' diretta utilizzata dall'Amministrazione alla quale il pacco e' pervenuto. 2. Ogni pacco aereo pervenuto ad erronea destinazione deve obbligatoriamente essere rinviato per via aerea. 3. Ogni pacco rispedito in applicazione del presente articolo e soggetto ai contributi derivanti dall'inoltro verso la sua reale destinazione ed alle tasse ed ai diritti menzionati all'articolo 32 paragrafo 6, Lettera C). 4. Tali quote, tasse e diritti sono riscosse presso l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di scambio che ha inoltrato il pacco verso un'erronea destinazione. Tale Amministrazione si rivarra', se del caso, sul mittente.

Accordo - art. 34

Articolo 34 Restituzione al mittente dei pacchi erroneamente accettati 1. Ogni pacco erroneamente accettato e rinviato al mittente e soggetto alle quote, alle tasse ed ai diritti previsti all'articolo 30, paragrafo 3. 2. Tali quote, tasse e diritti sono a carico: a) del mittente, se il pacco e stato erroneamente accettato a seguito di un errore di quest'ultimo o se rientra nella portata di uno dei divieti dell'articolo 2v; b) dell'Amministrazione responsabile dell'errore, se il pacco e' stato erroneamente ammesso a seguito di un errore imputabile al servizio postale. In questo caso, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate. 3. Se le quote che sono state attribuite all'Amministrazione che rinvia il pacco sono insufficienti a coprire le quote, le tasse ed i diritti di cui. al paragrafo 1, le rimanenti spese dovute sono ricuperate presso l'Amministrazione del paese di domicilio del mittente. 4. In caso di eccedenza, l'Amministrazione che rinvia il pacco restituisce all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente il saldo delle quote per rimborsare il mittente possa essere rimborsato.

Accordo - art. 35

Articolo 35 Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio Il rinvio di un pacco al mittente a seguito di una sospensione di servizio e gratuito; le quote riscosse per il tragitto di andata e non attribuite sono accreditate all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente affinche' quest'ultimo sia rimborsato.

Accordo - art. 36

Articolo 36 Inosservanza da parte di una Amministrazione delle istruzioni impartite 1. Se l'Amministrazione di destinazione o una Amministrazione intermedia non ha osservato le istruzioni impartite sia al momento del deposito, sia successivamente, essa e' tenuta ad assumersi a carico le quote di trasporto (andata e ritorno) e le altre tasse o eventuali diritti che non siano stati annullati; tuttavia le spese pagate all'andata rimangono a carico del mittente se quest'ultimo, all'atto del deposito o successivamente, ha dichiarato che in caso di mancato recapito egli avrebbe rifiutato il pacco. 2. L'Amministrazione del paese di domicilio del mittente e' autorizzata ad addebitare d'ufficio le spese di cui al paragrafo 1 all'Amministrazione che non ha osservato le istruzioni impartite e che, regolarmente investita del caso, ha lasciato che tre mesi trascorressero a decorrere dal giorno in cui e' stata informata, senza risolvere definitivamente la questione o senza aver reso noto all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente che l'inosservanza appariva dovuta ad un caso di forza maggiore o che il pacco era stato trattenuto, sequestrato o confiscato in virtu' della regolamentazione interna del paese di destinazione.

Accordo - art. 37

Articolo 37 Colli contenenti oggetti suscettibili di rapido deterioramento o avaria Possono essere venduti immediatamente anche durante il percorso di andata o di ritorno, senza avviso preliminare e senza formalita' giudiziarie, ed a beneficio dell'avente diritto unicamente gli oggetti contenuti in pacchi ed il cui prossimo deterioramento o avaria sono da temere; qualora la vendita sia impossibile per un qualsiasi motivo, gli oggetti deteriorati o avariati sono distrutti.

Accordo - art. 38

Articolo 38 Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo 1. Il mittente di un pacco puo', alle condizioni stabilite all'articolo 38 della Convenzione, chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, sotto riserva di garantire il pagamento degli importi esigibili per ogni successivo inoltro, ai sensi degli articoli 30, paragrafo 3 e 32, paragrafo 6. 2. Tuttavia le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le domande di cui al paragrafo 1 se la loro accettazione non e prevista in base al regime interno nel loro regime interno.

Accordo - art. 39

Articolo 39 Reclami 1. Ciascuna Amministrazione e tenuta ad accettare i reclami relativi ad ogni pacco depositato nei servizi di altre Amministrazioni. 2. I reclami degli utenti sono ammessi solo entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al deposito del pacco. 3. Salvo se il mittente ha interamente pagato la tassa di avviso di ricevimento prevista all'articolo 14, lettera k, ciascun reclamo da' luogo alla riscossione di una "tassa di reclamo" al tasso stabilito all'articolo 15, capoverso m) 4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami distinti. Se il reclamo riguarda piu' pacchi della stessa categoria depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente all'indirizzo dello stesso destinatario e spedite tramite lo stesso canale, la tassa sara' percepita una volta sola. 5. La tassa di reclamo e' restituita se il reclamo e motivato da un errore di servizio.

Accordo - art. 40

Articolo 40 Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi, salvo nei casi di cui all'articolo 41. La loro responsabilita' e impegnata sia per i pacchi trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in pieghi chiusi. 2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi eventualmente derivanti da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili nei confronti dei mittenti dei pacchi depositati nel loro paese, delle perdite, manomissioni o avarie dovute ad un caso di forza maggiore che sopravvengono durante tutto il percorso dei pacchi, compreso eventualmente il percorso di rispedizione o di rinvio al mittente. 3. Il mittente ha diritto ad una indennita' che corrisponde in linea di massima all'importo reale della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni indiretti o i benefici non realizzati non saranno presi in considerazione. Tuttavia questa indennita' non deve in alcun caso superare: a) per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; in caso di rinvio o di restituzione al mittente, via terra di un pacco aereo con valore dichiarato, la responsabilita' e' limitata per il secondo percorso a quella applicata ai colli inoltrati per questa via. Tuttavia le Amministrazioni di origine possono assumere a proprio carico i danni non coperti nel secondo percorso; b) per gli altri pacchi, i seguenti importi: 44,10 DTS per pacco fino a 5 chilogrammi: 65,34 DTS per pacco sopra 5 fino a 10 chilogrammi; 88,21 DTS per pacco sopra 10 fino a 15 chilogrammi; 111,07 DTS per pacco sopra 15 fino a 20 chilogrammi; sopra 20 chilogrammi 22,87 per pacco e per gradazione o frazione di 5 chilogrammi. 4. In deroga al paragrafo 3, capoverso b) le Amministrazioni possono convenire di applicare nelle loro reciproche relazioni l'importo massimo di 111,07 DTS per pacco a prescindere dal peso. 5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS delle merci di stessa natura, nel luogo e all'epoca in cui il pacco e' stato accettato alla partenza; in mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi. 6. Se un'indennita' e' dovuta per la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco, il mittente, o, in applicazione del paragrafo 8, il destinatario hanno diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione; altrettanto dicasi per gli invii rifiutati dal destinatario a causa delle loro pessime condizioni, qualora queste ultime siano imputabili al servizio postale e ne impegnino la responsabilita'. 7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale risultano da un caso di forza maggiore che non da' luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate ad eccezione della tassa di assicurazione. 8. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo aver preso in consegna un pacco manomesso o avariato nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, capoversi. a) e b). 9. Il mittente ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti al paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti al paragrafo 8 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' qualora la legislazione interna lo consenta. 10. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese, per i pacchi senza valore dichiarato, le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii analoghi a condizione che tali indennita' non siano inferiori a quelle fissate al paragrafo 3 lettera b). La stessa cosa si applica all'Amministrazione di destinazione se l'indennita' e' pagata al destinatario in virtu' del paragrafo 8. Gli importi di cui al paragrafo 3, capoverso b) rimangono tuttavia applicabili: 1. in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 2. Se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.

Accordo - art. 41

Articolo 41 Non-responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili dei colli di cui hanno effettuato la consegna sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per invii analoghi, sia alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione; la responsabilita' tuttavia rimane: a) se una manomissione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna, sia all'atto della consegna di un pacco o se, qualora la regolamentazione interna lo consenta, il destinatario, se del caso il mittente, in caso di rinvio a quest'ultimo, formulano riserve nel prendere in consegna un pacco manomesso o avariato; b) se il destinatario (o il mittente in caso di rinvio a quest'ultimo), nonostante quietanza regolarmente rilasciata, dichiara senza indugio all'Amministrazione che ha consegnato il pacco, di aver constatato un danno e fornisce la prova che la manomissione o l'avaria non si sono verificate dopo la consegna. 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1. della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi: a) in caso di forza maggiore. L'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate, deve decidere in base alla legislazione del suo paese, se tale perdita, tale manomissione o avaria sono dovute a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; esse sono rese note all'Amministrazione del paese di origine qualora quest'ultima lo richieda. Tuttavia la responsabilita' sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese di invio che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 40, paragrafo 2); b) se, non essendo diversamente stata fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto dei pacchi a seguito della distruzione dei documenti di servizio a causa di una circostanza di forza maggiore; c) se il danno e' stato causato da dolo o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto del pacco; d) qualora si tratti di pacchi che sono stati oggetto di una dichiarazione di valore fraudolenta, superiore al valore reale del contenuto; e) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro i termini previsti all'articolo 39, paragrafo 2. f) se si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e di internati civili. 2 - di colli sequestrati in virtu' della legislazione del Paese di destinazione; 3- di colli confiscati o distrutti dall'Autorita' competente se si tratta di pacchi il cui contenuto e' oggetto dei divieti di cui all'articolo 20, capoverso a) numeri 2, 4 a 8 e capoverso b); 4 - in materia di trasporto marittimo o aereo, se hanno fatto sapere che esse non erano in grado di accettare la responsabilita' dei pacchi con valore dichiarato a bordo delle navi o degli aerei che esse utilizzano; tuttavia esse assumono, per il transito di pacchi con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilita' prevista per i pacchi aventi lo stesso peso senza valore dichiarato. 3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni doganali sotto qualsiasi forma esse siano effettuate, nonche' le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica dei pacchi sottoposti al controllo doganale.

Accordo - art. 42

Articolo 42 Responsabilita' del mittente 1. Il mittente di un pacco e' responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione a patto che non vi sia stata ne' colpa, ne' negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori. 2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di un siffatto pacco non libera il mittente dalla sua responsabilita'. 3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto a colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui spetta intentare se de caso un procedimento contro il mittente.

Accordo - art. 43

Articolo 43 Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova del contrario la responsabilita' spetta all'Amministrazione postale la quale avendo ricevuto il pacco senza formulare osservazioni ed essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari di inchiesta non e' in grado di effettuare ne' il, recapito al destinatario, ne' se del caso, una regolare riscossione presso un'altra Amministrazione. 2. Una Amministrazione intermedia o di destinazione e', fino a prova del contrario e sotto riserva del paragrafo 4, liberata da ogni responsabilita': a) se ha osservato le disposizioni relative alla verifica dei pieghi e dei pacchi ed- alla constatazione delle irregolarita': b) se puo' dimostrare che e' stata adita del reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi al pacco ricercato, il termine di custodia regolamentare essendo scaduto: questa riserva non pregiudica i diritti del richiedente. 3. Se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese del trasporto secondo l'articolo 33, paragrafo 1 della Convenzione e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 6 della Convenzione e del paragrafo 7 del presente articolo, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennita' nonche' le tasse ed i diritti pagati al mittente. Spetta ad essa ricuperare questi importi presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, della Convenzione, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso di tali importi alla societa'. 4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire su quale territorio o nel servizio di quale paese il fatto e avvenuto, le Amministrazioni in causa prendono a carico i danni in parti uguali; tuttavia, se si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennita' non supera l'importo stabilito all'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), per un pacco fino a 5 kg, questa somma e' a carico in parti uguali, delle Amministrazioni di origine e di destinazione, ad esclusione delle Amministrazioni intermedie. Se la manomissione o l'avaria sono state constatate nel paese di destinazione, o in caso di rinvio al mittente nel paese dove quest'ultimo ha il suo domicilio, incombe all'Amministrazione di questo paese di provare: a) che ne' l'imballaggio ne la chiusura del pacco riportavano tracce apparenti di manomissione o di avaria; b) che, in caso di pacchi con valore dichiarato, il peso accertato all'atto del deposito non e' variato; c) che per i pacchi trasmessi in contenitori chiusi, essi erano intatti come pure la loro chiusura. Se una tale prova e stata fornita dall'Amministrazione di destinazione o se del caso, dall'Amministrazione del paese dove e' domiciliato il mittente, nessuna altra Amministrazione in causa puo' declinare la sua parte di responsabilita' invocando la circostanza di aver consegnato il pacco senza che la successiva Amministrazione abbia formulato obiezioni. 5. Nel caso di invii inoltrati in grande quantita', in attuazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, nessuna delle Amministrazioni in causa puo', allo scopo di declinare la sua parte di responsabilita',obiettare che il numero di pacchi riscontrati nel piego differisce da quello riportato sul foglio di via. 6. Sempre in materia di inoltro globale, le Amministrazioni interessate possono intendersi affinche' la responsabilita' sia condivisa in caso di perdita, di manomissione o di avaria di alcune categorie di pacchi determinate di comune accordo. 7. Per quanto concerne i colli con valore dichiarato, la responsabilita' di una Amministrazione nei confronti delle altre Amministrazioni non e' in alcun modo impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore da essa approvata. 8. Se un pacco e stato perso, manomesso o avariato in circostanze di forza maggiore l'Amministrazione nella cui competenza territoriale o nei cui servizi la perdita, la manomissione o l'avaria hanno avuto luogo e' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di origine solo se le due Amministrazioni si sono assunte i rischi derivanti da casi di forza maggiore. 9. Se la perdita, la manomissione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di una Amministrazione intermediaria che non accetta pacchi con valore dichiarato o che ha approvato una dichiarazione massima di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo e dell'articolo primo, paragrafo 6 della Convenzione. 10. La regola prevista al paragrafo 9 e' altresi' applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilita' prevista per i colli con valore dichiarato (articolo 41, paragrafo 2, numero 4). 11. I diritti doganali e altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria. 12. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' subentra, fino a concorrenza dell'importo di tale indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.

Accordo - art. 44

Articolo 44 Pagamento dell'indennita' 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita' e di restituire le tasse e i diritti incombe sia all'Amministrazione di origine, sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 8. 2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al piu' tardi entro quattro mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo. 3. Se l'Amministrazione alla quale incombe il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore o se, allo scadere del termine previsto al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita, la manomissione o l'avaria sono dovute ad una caso della fattispecie non e' ancora definita, essa puo', a titolo eccezionale rinviare il pagamento dell'indennita' per un ulteriore periodo di tre mesi. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, e' autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto, ed essendo stata regolarmente adita, ha lasciato trascorrere tre mesi: a) senza risolvere definitivamente la questione; b) senza aver reso noto all'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, se la perdita,la manomissione o l'avaria apparivano dovute ad un caso di forza maggiore o se il pacco era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'Autorita' competente a causa del suo contenuto o sequestrato in virtu' della legislazione del paese di destinazione. 5. Trattandosi del paragrafo 4, capoverso a), il rinvio del modulo C 9 non completato secondo la condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento di esecuzione della Convenzione non puo' essere considerato come una soluzione definitiva. 6. Le amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale dell'Intesa relativa ai pacchi postali che non sono tenute ad osservare l'articolo 44, paragrafo 4, dell'Intesa per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo nel termine di tre mesi, devono comunicare la scadenza entro la quale risolveranno definitivamente il caso.

Accordo - art. 45

Articolo 45 Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione responsabile o per conto della quale il pagamento e' effettuato in conformita' dell'articolo 43 e tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo 44 e che e' denominata "Amministrazione pagatrice" l'importo dell'indennita' pagata all'avente diritto entro i limiti dell'articolo 4o, paragrafi 3 e 6: questo versamento deve essere effettuato entro quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica di pagamento. 2. Se l'indennita' e' a carico di diverse Amministrazioni in conformita' dell'articolo 43, il totale dell'indennita' dovuta deve essere corrisposto all'Amministrazione pagatrice,entro il termine menzionato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione la quale avendo debitamente ricevuto il pacco reclamato non puo' effettuarne l'inoltro regolare al servizio corrispondente. Spetta a questa Amministrazione ricuperare presso le altre amministrazioni responsabili la quota eventuale di ciascuna di esse del risarcimento dell'avente diritto. 3. Il rimborso all'Amministrazione creditrice e effettuato secondo le regole di pagamento previste all'articolo 13 della Convenzione. 4. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono intendersi per lasciare in toto l'onere del danno causato a pacchi ordinari all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto. 5. Se la responsabilita' e stata riconosciuta, nonche' nel caso previsto all'articolo 44, paragrafo 4, l'importo dell'indennita' puo' altresi' essere ricuperato d'ufficio presso l'Amministrazione responsabile per mezzo di una detrazione, sia direttamente sia tramite la prima Amministrazione di transito la quale a sua volta si accredita sull'Amministrazione successiva, l'operazione essendo ripetuta fino a che la somma pagata ala stata addebitata all'Amministrazione responsabile: se del caso e opportuno osservare le disposizioni regolamentari relative al calcolo dei conti. 6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennita', l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Essa puo' reclamare il rimborso di questa indennita' solo entro il termine di un anno a decorrere sia dalla data dell'invio della notifica di pagamento, sia, se del caso, dalla data dello scadere del termine previsto all'articolo 44, paragrafo 4. 7. L'Amministrazione la cui responsabilita' e' debitamente dimostrata e che ha in un primo tempo declinato di pagare l'indennita' deve farsi carico di tutte le spese accessorie derivanti dal ritardo non giustificato apportato al pagamento.

Accordo - art. 46

Articolo 46 Eventuale recupero dell'indennita' sul mittente o sul destinatario. 1. Se dopo il pagamento dell'indennita', un pacco o una parte di esso, in un primo tempo- considerato come smarrito, viene ritrovato, il mittente o il destinatario a seconda dei casi e' informato che puo' ritirarlo entro un periodo di tre mesi, rimborsando l'importo dell'indennita' ricevuta. Se entro questo periodo il mittente o se del caso, il destinatario non reclama il pacco, la stessa informazione e' comunicata all'altro interessato. 2. Se il mittente o il destinatario prendono in consegna il pacco o la parte ritrovata di questo pacco mediante rimborso dell'importo dell'indennita', l'importo e restituito all'Amministrazione o, se del caso, alle Amministrazioni che hanno subito il danno entro un anno a decorrere dalla data del rimborso. 3. Se il mittente o il destinatario rinunciano a ritirare il pacco, questo diviene di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 4. Se la prova della consegna e fornita dopo il termine di tre mesi previsto all'articolo 44, paragrafo 4, l'indennita' versata rimane a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione qualora la somma pagata non possa per una ragione qualsiasi essere ricuperata presso il mittente. 5. In caso di ulteriore ritrovamento di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto e' riconosciuto come essendo di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata il mittente o in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, il destinatario devono rimborsare l'importo di questa indennita' dietro consegna del pacco con valore dichiarato, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore di cui all'articolo 24 paragrafo 2.

Accordo - art. 47

Articolo 47 Quota territoriale di partenza e di arrivo 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote territoriali di partenza e di arrivo per ciascun paese e ciascun pacco secondo i tassi indicativi in appresso: --------------------------------------------------------------------- Graduazioni di peso Quota territoriale di partenza e di arrivo Tasso indicativo 1 2 --------------------------------------------------------------------- DTS Fino a 1 kg 2,61 Sopra 1 fino a 3 Kg 3,27 Sopra 3 fino a 5 Kg 3,92 Sopra 5 fino a 10 Kg 4,90 Sopra 10 fino a 15 Kg 5,88 Sopra 15 fino a 20 Kg 6,53 Sopra 20 Kg per ciascuna gradazione o frazione di 5 kg 0,65 --------------------------------------------------------------------- In caso di attribuzione delle quote in conformita' con l'articolo 54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi: - quota territoriale di arrivo e di partenza per pacco: 4 DTS; - quota territoriale di arrivo e di partenza per chilogrammo in peso lordo dei pieghi: 0,40 DTS. Tenendo conto dei tassi indicativi di cui sopra le Amministrazioni fissano le loro quote territoriali di partenza e di arrivo affinche' esse siano in corrispondenza con le spese del loro servizio. Tuttavia, le loro quote territoriali di arrivo non possono superare di oltre il 30 per cento le loro quote di partenza. 2. Le quote territoriali di partenza e di arrivo sono pubblicate dall'Ufficio internazionale nella Raccolta dei pacchi postali. 3. Le quote di cui al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine a meno che la presente Intesa non preveda deroghe a tale principio. 4. Le quote territoriali di partenza e di arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese. 5. Le modifiche delle quote territoriali di arrivo in base al paragrafo i entreranno in vigore solo il 1 gennaio. Per essere applicabili queste modifiche devono essere notificate almeno quattro mesi prima di questa data all'Ufficio internazionale che le comunichera' alle Amministrazioni interessate almeno tre mesi prima della data della loro entrata in vigore. Se questi termini non sono stati rispettati, le modifiche entreranno in vigore solo il primo gennaio dell'anno successivo.

Accordo - art. 48

Articolo 48 Quota territoriale di transito 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi di terra di una o piu' Amministrazioni sono soggetti, a vantaggio dei paesi i cui servizi partecipano all'inoltro territoriale, alle quote territoriali di transito in appresso: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1 e' autorizzato a chiedere per ciascun pacco le quote territoriali di transito inerenti al livello di distanza corrispondente alla distanza media ponderata del trasporto dei colli di cui provvede al transito. Questa distanza e' calcolata dall'Ufficio Internazionale. 3. Il successivo inoltro, se del caso dopo immagazzinaggio, da parte dei servizi di un paese intermedio di pieghi e di pacchi allo scoperto, in provenienza ed in partenza da uno stesso porto (transito senza percorso territoriale) e' sottoposto ai paragrafi 1 e 2. 4. Trattandosi di pacchi aerei, la quota territoriale delle Amministrazioni intermedie e' applicabile solo nei casi in cui il pacco utilizza un trasporto territoriale intermedio. 5. Tuttavia per quanto riguarda i pacchi aerei in transito allo scoperto, le Amministrazioni intermedie sono autorizzate a chiedere una quota forfettaria di 0,33 DTS per invio. 6. Se un paese accetta che il suo territorio sia attraversato da un servizio di trasporto straniero senza la partecipazione dei suoi servizi secondo l'articolo 3 della Convenzione, i pacchi in tal modo inoltrati non sono oggetto dell'assegnazione della quota territoriale di transito presso l'Amministrazione postale in causa. 7. Le quote di cui al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.

Accordo - art. 49

Articolo 49 Quota marittima 1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a chiedere le quote marittime di cui alla tabella al paragrafo 2. Tali quote sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota marittima calcolata in conformita' con le indicazioni della tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico In caso di attribuzione delle quote in conformita' all'articolo 54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Se del caso, i livelli di distanza che servono a determinare l'importo della quota marittima da applicare tra due paesi sono calcolati in base ad una distanza media ponderata, determinata in funzione del tonnellaggio dei pieghi trasportati tra i rispettivi porti dei due paesi. 4. Il trasporto marittimo tra due porti di uno stesso paese non puo' essere oggetto di esazione della quota prevista al paragrafo 2 se l'Amministrazione di questo paese riceve gia', per gli stessi pacchi, la retribuzione relativa al trasporto territoriale. 5. Trattandosi di pacchi aerei, la quota marittima delle Amministrazioni o dei servizi intermedi e' applicabile solo se il pacco utilizza un trasporto marittimo intermedio; ogni servizio marittimo fornito dal paese di origine o di destinazione e' considerato a tal fine come servizio intermediario.

Accordo - art. 50

Articolo 50 Riduzione o maggiorazione della quota marittima 1. Le Amministrazioni hanno facolta' di incrementare del 50 per cento al massimo la quota marittima fissata all'articolo 49, paragrafo 2. Possono invece diminuirla a loro piacimento. 2. Questa facolta' e' subordinata alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 5. 3. In caso di maggiorazione, questa deve applicarsi anche ai pacchi originari del paese da cui dipendono i servizi che effettuano il trasporto marittimo; tuttavia questo obbligo non si applica ne' alle relazioni tra un paese ed i territori di detto Paese di cui cura le relazioni internazionali ne' alle relazioni tra questi territori.

Accordo - art. 51

Articolo 51 Applicazione di nuove quote a seguito di imprevedibili modifiche di inoltro. Se, per cause di forza maggiore o a causa di altri fatti imprevedibili, una Amministrazione e' costretta ad utilizzare per il trasporto dei suoi colli, una nuovo percorso che causa spese supplementari di trasporto territoriale o marittimo, essa e tenuta ad informarne immediatamente per le vie telegrafiche, o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione tutte le Amministrazioni i cui pieghi di pacchi o colli allo scoperto vengono inoltrati in transito attraverso il suo paese. A decorrere dal quanto giorno successivo al giorno di spedizione di questa informazione, l'Amministrazione intermedia e' autorizzata ad addebitare all'Amministrazione di origine le quote territoriali e marittime che corrispondono al nuovo percorso.

Accordo - art. 52

Articolo 52 Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo 1. Il tasso di base da applicare al saldo dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei e' fissato a 0.568 millesimo di DTS, per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo tasso e' applicato proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo. 2. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi di pacchi aerei sono calcolate secondo il tasso di base effettivo di cui al paragrafo 1 e le distanze chilometriche menzionate nell'"Elenco delle distanze aerepostali" di cui all'articolo 225, paragrafo 1, capoverso b) del Regolamento di esecuzione della convenzione da una parte, e d'altra parte secondo il peso lordo dei pieghi. 3. Le spese dovute all'Amministrazione intermedia per il trasporto aereo dei pacchi aereo allo scoperto sono fissate in linea di massima come indicato al paragrafo 1 ma relativamente ad ogni mezzo chilogrammo per ciascun paese di destinazione. Tuttavia, se il territorio del paese di destinazione di questi colli e' disimpegnata da una o piu' linee che comportano vari scali su questo territorio, le spese di trasporto sono calcolate in base al tasso medio ponderato, determinato in funzione del peso dei colli sbarcati in ciascun scalo. Le spese da pagare sono calcolate pacco per pacco, il peso di ciascuno essendo arrotondato al mezzo chilogrammo immediatamente superiore. 4. Ciascuna Amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del suo paese nell'ambito del corriere internazionale ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati da questo trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati superi 300 km. Queste spese devono essere uniformi per tutti i pieghi provenienti dall'estero, a prescindere dal fatto che i pacchi aereo siano successivamente inoltrati o meno per via aerea. 5. Le spese di cui al paragrafo 4 sono stabilite sotto forma di un prezzo unitario calcolato per tutti i pacchi aerei a destinazione del paese, in base al tasso effettivamente pagato per il trasporto aereo dei pacchi aerei nel paese di destinazione, meno le spese di trasporto corrispondenti via terra, senza superare il tasso massimo previsto al paragrafo i ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dai pacchi aerei del servizio internazionale nel sistema interno aereo. La distanza media ponderata e' calcolata dall'Officio internazionale in funzione del peso lordo di tutti i pieghi di pacchi aerei che giungono nel paese di destinazione, compresi i pacchi aerei che non sono successivamente inoltrati per via aerea all'interno di questo Paese. 6. Il diritto al rimborso delle spese di cui. al paragrafo 4 e subordinato alle condizioni fissate all'articolo 47, paragrafo 5. 7. Il trasbordo durante il percorso nello stesso aeroporto dei pacchi aerei che utilizzano successivamente un certo numero di servizi aerei distinti avviene senza spese. 8. Nessuna quota territoriale di transito e dovuta per: a) il trasbordo dei pieghi-aerei tra due aeroporti che disimpegnano la stessa citta'; b) il trasporto di questi pieghi tra un aeroporto che disimpegna una citta' ed un deposito situato in questa stessa citta' ed il ritorno di questi stessi pieghi in vista del loro successivo inoltro.

Accordo - art. 53

Articolo 53 Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti In caso di perdita o di distruzione di pacchi aereo a seguito di un incidente di cui l'aeronave e' stato oggetto o di ogni altra causa che impegna la responsabilita' dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione di origine e esonerata da ogni pagamento in qualsiasi tratto del percorso della linea utilizzata, relativamente al trasporto aereo di colli-aereo smarriti o distrutti.

Accordo - art. 54

Articolo 54 Principio generale 1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni interessate e' effettuata in linea di massima per ogni pacco. 2. Tuttavia nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine puo' intendersi con l'Amministrazione di destinazione per l'assegnazione globale di quote in base alla gradazione di peso. 3. Sempre nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine puo' decidere di comune accordo con l'Amministrazione di destinazione e se dei caso con le Amministrazioni intermedie di accreditarle degli importi calcolati per pacco o per chilogrammo di peso lordo dei pieghi in base alle quote territoriali e marittime.

Accordo - art. 55

Articolo 55 Colli di servizio. Colli di prigionieri di guerra e d'internati civili. I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'attribuzione di nessuna quota ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.

Accordo - art. 56

Articolo 56 Attuazione della Convenzione La Convenzione e' applicabile, se del caso,e per analogia, ad ogni fattispecie non espressamente regolata dal presente Accordo.

Accordo - art. 57

Articolo 57 Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione. 1. Per divenire esecutorie le proposte presentate al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi - membri presenti e votanti che sono Parti all'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto. 2. Per divenire esecutorie le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che- sono parti alla presente Intesa. 3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere: a) l'unanimita' dei voti, se hanno come oggetto sia l'aggiunta di nuove disposizioni, sia la modifica di fondo di articoli del presente Accordo e del suo Protocollo finale; b) la maggioranza dei voti, qualora abbiano come oggetto: 1 - l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Protocollo finale; 2 - modifiche di natura redazionale da apportare agli Atti di cui al numero 1.

Accordo - art. 58

Articolo 58 Pacchi a destinazione di paesi che non partecipano all'Accordo o provenienti da essi. 1. Le Amministrazioni dei paesi che sono parte al presente Accordo e che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti i paesi partecipanti a beneficiare di tali collegamenti. 2. Per quanto riguarda il transito attraverso i servizi terrestri, marittimi ed aerei dei paesi che sono Parte dell'Intesa i pacchi a destinazione o in provenienza da un paese non partecipante sono assimilati, per quanto riguarda l'importo delle quote territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra i paesi partecipanti. Idem per quanto riguarda la responsabilita', ogni qualvolta venga stabilito che il danno e' sopravvenuto nel servizio di uno dei paesi partecipanti e se l'indennita' deve essere versata in un paese partecipante sia al mittente, sia, in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, al destinatario.

Accordo - art. 59

Articolo 59 Attuazione e durata dell'Accordo Il presente Accordo entrera' in vigore il i gennaio 1991 e rimarra' tale fino all'attuazione degli Atti della prossima Conferenza. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede della Conferenza. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989

Protocollo - art. I

PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI All'atto della firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali stipulata in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Quote territoriali di arrivo a titolo eccezionale 1. In deroga all'articolo 47, le Amministrazioni che figurano nell'elenco in appresso si riservano il diritto di fissare le loro quote territoriali di arrivo ad un livello eccedente di oltre il 30 per cento le loro quote territoriali di partenza: Algeria, Angola, Bahrein, Benin, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia, Congo (Rep.pop.) El Salvador, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Giordania, Grecia, Iraq, Israele, Kenia, Libano, Malesia, Mongolia (Rep.pop) Nepal, Pakistan, Papuasia, Nuova Guinea, Rep.dem. tedesca, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Siria (Rep. araba); Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen (Rep. araba) Yemen (Rep.dem.pop.) Zambia, Zimbabwe. 2. In deroga all'articolo 47, l'Amministrazione della Repubblica araba di Egitto si riserva il diritto di riscuotere una quota territoriale di arrivo a titolo eccezionale di 6,53 DTS per pacco, oltre a quelle menzionate all'articolo sopra citato.

Protocollo - art. II

Articolo II Quote territoriali di transito eccezionali A titolo provvisorio, le Amministrazioni che figurano nella tabella in appresso sono autorizzate a riscuotere le quote territoriali di transito a titolo eccezionale indicate nella presente tabella e che si aggiungono alle quote di transito di cui all'articolo 48, paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. III

Articolo III Distanza media ponderata di trasporto di colli in transito L'articolo 48, paragrafo 2, ultima frase si applica ai seguenti paesi ma solo dietro loro richiesta: Bielorussia, Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia Cuba, Mongolia (Rep.pop.) Polonia (Rep.pop.), Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Protocollo - art. IV

Articolo IV Quote marittime L'Argentina, l'Australia, le Bahamas, Bahrein, il Bangladesh, le Barbados, il Belgio, il Belize, il Brasile, Brunei Darussalam, il Canada, il Cile, Cipro, le Comore, il Congo (Rep.pop.) Djbouti, Dominique, gli Emirati arabi uniti, la Finlandia, la Francia, il Gabon, la Gambia, la Germania (Rep.fed.) Giamaica, il Giappone, la Grecia, Granada, la Guiana, l'India, l'Italia, il Kenya, Riribati, la Malesia, Madagascar, Malta, Mauritius, il Nigeria, la Norvegia, Oman, il Pakistan, la Papuasia-Nuova Guinea i Paesi Bassi, il Portogallo, il Qatar,il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, san Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo da Granadine, le isole Salomon, le Seychelles, la Sierra Leone, Singapore, la Spagna, la Svezia, la Tanzania (Rep. Unita) la Tailandia, Trinita' e Tobago,l'Uganda, Tuvalu, Vanuatu, lo Yemen (Rep.dem.pop.) e la Zambia si riservano il diritto di maggiorare del 50 per cento al massimo le quote marittime previste agli articoli 49 e 50.

Protocollo - art. V

Articolo V Fissazione di quote medie In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, dell'Intesa e dell'articolo 150, paragrafo 2 del Regolamento, l'America (Stati Uniti) e autorizzata a fissare quote territoriali e marittime medie per chilogrammo in base alla ripartizione in peso dei colli ricevuti da tutte le Amministrazioni.

Protocollo - art. VI

Articolo VI Quote supplementari 1. Ogni pacco inoltrato per via di superficie o per via aerea a destinazione della Corsica, dei Dipartimenti francesi di oltremare, dei Territori francesi di oltre mare e delle Collettivita' di Mayotte e di S. Pierre e Miquelon e' soggetto ad una quota territoriale di arrivo pari al massimo alla quota francese corrispondente. Se tale pacco e inoltrato in transito attraverso la Francia continentale esso e inoltre sottoposto alla riscossione delle seguenti quote e spese supplementari: a) pacco "via superficie" 1 - la quota territoriale di transito francese: 2 - la quota marittima francese corrispondente al livello di distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei Dipartimenti, Territori e Collettivita' in causa; b) pacco aereo 1 - la quota territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto; 2 - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei Dipartimenti, Territori e Collettivita' in oggetto. 2. Ogni pacco che utilizza i servizi automobilistici trans-desertici Iraq-Siria e' soggetto alla riscossione di una quota supplementare speciale cosi' stabilita: Parte di provvedimento in formato grafico riscuotere una quota supplementare di 0,65 DTS oltre alle quote territoriali di transito di cui all'articolo 4s, paragrafo 1, per ogni pacco in transito dal lago Nasser attraverso lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan). 4. Ogni pacco inoltrato in transito tra la Danimarca e le isole Feroe e soggetto alla riscossione delle seguenti quote supplementari: a) pacco "via superficie" 1 - quota territoriale di transito danese 2 quota marittima danese corrispondente al livello di distanza che divide la Danimarca e le isole Feroe'; b) pacco- aereo - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Danimarca e le isole Feroe'. 5. L'Amministrazione postale del Cile e' autorizzata a percepire una quota supplementare di 2,61 DTS al massimo per chilogrammo per il trasporto dei colli destinati all'isola di Pasqua. 6. Ogni pacco inoltrato per via terra o via superficie, in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madeira e delle Azzorre e' soggetto alla riscossione di quote e delle seguenti spese supplementari: a) pacchi "via superficie" 1 - la quota territoriale di transito portoghese; 2 - la quota marittima portoghese corrispondente al livello di distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa; b) pacchi aerei 1 - la quota territoriale di transito portoghese 2 - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aero-postale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione. 7. I pacchi indirizzati alla province insulari delle Grandi Canarie e di Tenerife, inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale, sono soggetti alla riscossione, oltre alla quota territoriale di arrivo corrispondente, delle seguenti quote supplementari: a) pacchi "via superficie" 1 - la quota territoriale di transito spagnola; 2 - la quota marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marittime; b) pacchi aerei - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle province insulari considerate.

Protocollo - art. VII

Articolo VII Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni del Belgio della Francia e della Norvegia hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote territoriali maggiori di quelle per i pacchi via terra. 2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzato a riscuotere per i colli fino ad 1 chilogrammo la tassa applicabile ai colli sopra 1 fino a 3 kg. 3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.

Protocollo - art. VIII

Articolo VIII Tasse supplementari A titolo eccezionale, le Amministrazioni sono autorizzate ad oltrepassare i limiti superiori delle tasse supplementari di cui agli articoli 10 a 13 e 15 qualora cio' sia necessario per far corrispondere queste tasse con i. costi di gestione dei loro servizi. Tuttavia, in caso di rinvio al mittente (articolo 30, paragrafo 3, lettera b) o di rispedizione (articolo 32, paragrafo 6, lettera c), l'importo delle tasse percepite non puo' superare i tassi stabiliti nell'Intesa. Le Amministrazioni che desiderano applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale il prima possibile.

Protocollo - art. IX

Articolo IX Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi La Bielorussia, la Bulgaria (Rep.pop.), Cuba, la Rep. pop.dem. di Corea, l'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche si riservano il diritto di fornire informazioni sulle ragioni del sequestro di un pacco postale o di parte del suo contenuto solo entro i limiti delle informazioni comunicate dalle autorita' doganali ed in base alla loro legislazione interna.

Protocollo - art. X

Articolo X Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo In deroga all'articolo 38, il Costa Rica, il Salvador, l'Equador, Panama (Rep.) ed il Venezuela, sono autorizzati a non rinviare i pacchi postali dopo che il destinatario ne ha richiesto lo sdoganamento, essendo cio' in contrasto con la loro legislazione doganale.

Protocollo - art. XI

Articolo XI Divieti L'Amministrazione postale del Canada e autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti gli oggetti preziosi di cui all'articolo 20, lettera b), essendo cio' in contrasto con la sua regolamentazione interna.

Protocollo - art. XII

Articolo XII Eccezioni al principio della responsabilita' In deroga all'articolo 40 la Bolivia, la Repubblica dell'Iraq, la Repubblica del Sudan, la Repubblica democratica popolare dello Yemen e la Repubblica dello Zaire sono autorizzate a non pagare alcuna indennita' per l'avaria dei colli originari da tutti i paesi a destinazione della Bolivia, dell'Iraq, del Sudan, dello Yemen (Rep.dem.pop.) o dello Zaire e contenenti liquidi o sostanze facilmente liquefacibili, oggetti di vetro ed articoli di stessa natura fragili o deperibili.

Protocollo - art. XIII

Articolo XIII Risarcimento 1. In deroga all'articolo 40, l'America (Stati Uniti) l'Angola, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Bolivia, il Botswana, il Brunei Darussalam, il Canada, la Repubblica Dominicana, Dominique, El Salvador, Fidji, la Gambia, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Granada, il Guatemala, la Guiana, Kiribati, il Lesotho, Malawi, Malta Mauritius, Nauru, il Nigeria, l'Uganda, la Papuasia -Nuova Guinea, san Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Granadine le isole Salomon, le Seychelles, Sierra Leone, lo Swaziland, Trinita' e Tobago, la Zambia e lo Zimbabwe hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato persi, manomessi o avariati nel loro servizio. 2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 8, l'America (Stati Uniti) e' autorizzata a conservare il diritto del mittente ad un risarcimento per i colli con valore dichiarato dopo consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario. 3. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non applicare l'articolo 40 per quanto concerne la responsabilita' in caso di avaria, compresi i casi di cui agli articoli 41 e 43. 4. L'America (Stati Uniti) quando opera a titolo di Amministrazione intermediaria, e' autorizzata a non pagare un'indennita' di risarcimento alle altre Amministrazioni in caso di perdita, di manomissione o di avaria dei colli son valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in pieghi chiusi.

Protocollo - art. XIV

Articolo XIV Pagamento dell'Indennita' Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea, del Libano e della Mauritania (Rep. islamica) non sono tenute ad osservare l'articolo 44 paragrafo 4 dell'Intesa per quanto riguarda il raggiungimento della soluzione definitiva di un reclamo entro tre mesi. Esse non accettano inoltre che l'avente diritto sia risarcito per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine sopracitato.

Protocollo - art. XV

Articolo XV Non-responsabilita' dell'Amministrazione postale L'Amministrazione postale del Nepal e autorizzata a non applicare l'articolo 41, paragrafo 1, lettera b).

Protocollo - art. XVI

Articolo XVI Avviso di ricevimento L'Amministrazione postale del Canada e autorizzata a non applicare l'articolo 28, poiche' essa non prevede il servizio di avviso di ricevimento per i pacchi nel suo regime interno. In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nello stesso testo dell'Intesa cui si riferisce e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' trasmessa a ciascuna Parte dal governo del Paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989

Accordo Vaglia - art. 1

ACCORDO RELATIVO AI VAGLIA POSTALI (1) I sottoscritti plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di detta convenzione, stipulato il seguente Accordo: Articolo primo Oggetto dell'Intesa 1. Il presente Accordo regola lo scambio di vaglia postali che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro reciproche relazioni. 2. Organismi non postali possono partecipare tramite l'Amministrazione postale allo scambio regolato dalle norme del presente Accordo. Tali organismi dovranno accordarsi con l'Amministrazione postale del loro Paese al fine di garantire la completa attuazione di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di questo accordo, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali come definite dal presente Accordo; l'Amministrazione postale funge da intermediaria nei loro collegamenti con le Amministrazioni postali degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Accordo Vaglia - art. 2

Articolo 2 Varie categorie di vaglia postali 1. Vaglia ordinari Il mittente versa dei fondi allo sportello di un Ufficio postale o chiede che il suo conto corrente postale sia addebitato,e che il pagamento sia effettuato in contante al beneficiario. Il vaglia ordinario e trasmesso a mezzo posta. Il vaglia ordinario telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni. 2. Mandati di versamento Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale e chiede che l'importo sia accreditato sul conto del beneficiario gestito dall'Ufficio postale. Il mandato di versamento e' trasmesso a mezzo posta. Il mandato di versamento telegrafico e' trasmesso a mezzo di telecomunicazioni. ---------------------------- (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e' stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984 3. Altri servizi Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, di instaurare altri servizi le cui condizioni devono essere definite tra le Amministrazioni interessate.

Accordo Vaglia - art. 3

Articolo 3 Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo) 1. Salvo intesa speciale, l'importo del vaglia e espresso nella valuta del paese di pagamento. 2. L'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di cambio della sua moneta in quella del paese di pagamento. 3. L'importo massimo di un vaglia ordinario e' stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate. 4. L'importo di un vaglia e illimitato. Tuttavia ciascuna Amministrazione ha facolta' di limitare l'importo dei vaglia che ogni depositante puo' ordinare sia nel corso di una giornata, sia durante un determinato periodo. 5. I vaglia telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.

Accordo Vaglia - art. 4

Articolo 4 Tasse 1. L'Amministrazione di emissione determina liberamente sotto riserva delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 in appresso la tassa da riscuotere all'atto dell'emissione. Essa se del caso aggiunge a questa tasse le tasse inerenti a servizi speciali (richiesta di avviso di pagamento o di iscrizione, di recapito espresso ecc.) 2. L'importo della tassa principale su un vaglia ordinario non puo' superare 22,86 DTS. 3. La tassa di un mandato di versamento, deve essere inferiore alla tassa di un vaglia ordinario dello stesso importo. 4. I vaglia scambiati tramite un Paese che e' parte al presente Accordo, tra un paese contraente ed un paese non contraente, possono essere sottoposti dall'Amministrazione intermediaria ad una tassa supplementare e proporzionale dell'1/4 per cento, ammontante come minimo a 0,82 DTS e Come massimo a 1,63 DTS prelevata sull'importo dell'effetto: questa tassa puo' anche essere riscossa a carico del mittente ed assegnata all'Amministrazione del paese intermediario se le Amministrazioni interessate hanno raggiunto un accordo a tal fine. 5. Le seguenti tasse facoltative possono essere riscosse a carico del beneficiario: a) una tassa di recapito, se il pagamento e effettuato a domicilio; b) una tassa, se l'importo e iscritto a credito di un conto corrente postale; c) se del caso una tassa di visto per data di cui all'articolo 6, paragrafo 4; d) la tassa di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera e) della Convenzione se il vaglia e' indirizzato "Fermo posta"; e) se del caso, la tassa complementare espresso. 6. Qualora siano esigibili autorizzazioni di pagamento in virtu' delle disposizioni del Regolamento di attuazione del presente Accordo e se nessuna inadempienza di servizio e stata commessa, una tassa di autorizzazione di pagamento pari a quella prevista dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) della Convenzione puo' essere riscossa presso il mittente o il beneficiario, salvo se questa tassa e' gia' stata riscossa per il reclamo o l'avviso di pagamento. 7. I vaglia, sia all'emissione che al pagamento, non possono essere sottoposti ad alcuna tassa o diritto diversi da quelli previsti dalla presente Intesa. 8. I vaglia relativi al servizio postale inviati alle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione sono esonerati da tutte le tasse.

Accordo Vaglia - art. 5

Articolo 5 Modalita' di scambio 1. Lo scambio tramite posta avviene, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di mandati di versamento, direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste tramite Uffici detti "Uffici di scambio" designati dall'Amministrazione di ciascuno dei paesi contraenti. 2. Lo scambio per via telegrafica avviene per mezzo di un telegramma-vaglia indirizzato direttamente all'Ufficio di pagamento. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono altresi' convenire di utilizzare un mezzo di telecomunicazione diverso dal telegrafo per la trasmissione dei vaglia telegrafici. 3. Le Amministrazioni possono altresi' convenire di un sistema di scambio misto, qualora l'amministrazione interna dei loro rispettivi servizi lo esiga. In questo caso, lo scambio avviene per mezzo di carte-valori direttamente tra gli Uffici postali di una delle Amministrazione e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente. 4. I vaglia di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere inoltrati al paese destinatario su bande magnetiche o ogni altro supporto convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno che configurano i vaglia emessi. Le condizioni di scambio sono fissate in questo caso in particolari Convenzioni adottate dalle Amministrazioni interessate. 5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4.

Accordo Vaglia - art. 6

Articolo 6 Pagamento dei vaglia 1. La validita' dei vaglia ha la seguente durata: a) di regola, fino allo scadere del primo mese successivo a quello dell'emissione; b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino allo scadere del terzo mese successivo a quello dell'emissione. 2. Dopo questi termini, i vaglia direttamente pervenuti agli Uffici di pagamento sono pagati solo se vi e' apposto un determinato "visto per data" da parte del servizio designato dall'Amministrazione di emissione dietro richiesta dell'Ufficio di pagamento. I vaglia pervenuti alle Amministrazioni di destinazione in base all'articolo 5, paragrafo 4, non possono beneficiare del visto per data. 3. Il visto per data conferisce al vaglia, a decorrere dal giorno in cui e' apposto, una nuova validita' la cui durata e' quella di un mandato emesso lo stesso giorno. 4. Se il mancato pagamento prima dello scadere del termine di validita' non e dovuto ad una inadempienza del servizio, puo' essere applicata una tassa detta di "visto per data" pari a quella prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) della Convenzione. 5. Se uno stesso mittente ha fatto emettere lo stesso giorno a vantaggio dello stesso beneficiario diversi vaglia il cui importo totale supera il massimo autorizzato dall'Amministrazione di pagamento questa e' autorizzata a scaglionare il pagamento degli effetti in modo che la somma pagata al beneficiario in uno stesso giorno non superi questo importo. 6. Il pagamento dei vaglia e' effettuato secondo la regolamentazione del paese di pagamento.

Accordo Vaglia - art. 7

Articolo 7 Rispedizione 1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e nei limiti del servizio di vaglia tra il paese che effettua il nuovo invio al mittente ed il paese di nuova destinazione, ogni vaglia puo' essere rispedito per via postale o telegrafica a richiesta sia del mittente, sia del beneficiario. In questo caso l'articolo 39 paragrafi 1, 6 e 7 della Convenzione e applicabile per analogia. 2. In caso di rispedizione, sono annullate la tassa di fermo posta e la tassa complementare di espresso (articolo 39, paragrafo 10, della Convenzione). 3. Non e ammessa la rispedizione di un mandato di versamento ad un altro paese di destinazione.

Accordo Vaglia - art. 8

Articolo 8 Reclami Le disposizioni dell'articolo 47 della Convenzione sono applicabili.

Accordo Vaglia - art. 9

Articolo 9 Responsabilita' i. Principio Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate fino a quando i vaglia sono stati regolarmente pagati. 2. Eccezioni Le Amministrazioni postali sono liberate da ogni responsabilita': a) in caso di ritardi nella trasmissione e nel pagamento dei vaglia; b) se, a seguito della distruzione di documenti di servizio per un caso di forza maggiore esse non possono rendere conto del pagamento di un vaglia, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia stata in altro modo amministrata; c) allo scadere del termine di prescrizione di cui all'articolo RE 612; d) Se si tratta di una contestazione della regolarita' del pagamento allo scadere del termine previsto all'articolo 47 paragrafo 1 della Convenzione. 3. Determinazione della responsabilita' 3.1 Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 in appresso, la responsabilita' incombe all'Amministrazione di emissione. 3.2 La responsabilita' spetta all'Amministrazione di pagamento qualora essa non sia in grado di stabilire che il pagamento ha avuto luogo secondo i requisiti stabiliti dalla sua regolamentazione. 3.3 La responsabilita' incombe all'Amministrazione postale del paese in cui l'errore si e verificato: a) se si tratta di un errore di servizio, compreso un errore di conversione; b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commessa all'interno del paese di emissione o del paese di pagamento. 3.4 La responsabilita' spetta all'Amministrazione di emissione ed all'Amministrazione di pagamento in misura uguale: a) se l'errore e imputabile ad entrambe le Amministrazioni o qualora non sia possibile stabilire in quale paese l'errore si e' verificato; b) se l'errore di trasmissione telegrafica e avvenuto in un paese intermedio; c) se non e possibile determinare in quale paese l'errore di trasmissione e' avvenuto. 3.5 Fatto salvo il paragrafo 3.2., la responsabilita' incombe: a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione del paese nel cui territorio il vaglia e stato introdotto nel servizio postale; b) in caso di pagamento di un mandato il cui importo e' stato maggiorato in maniera fraudolenta, all'Amministrazione del paese in cui il mandato e' stato falsificato, tuttavia il danno sara' a carico in parti uguali delle Amministrazioni di rilascio e di pagamento qualora non sia possibile determinare il paese in cui la falsificazione e avvenuta o qualora non sia possibile ottenere la riparazione di una falsificazione commessa in un paese intermedio che non partecipa al servizio di vaglia sulla base del presente Accordo. 4. Pagamento delle somme dovute. Ricorsi 4.1. L'obbligo di risarcire il ricorrente, incombe all'Amministrazione di pagamento se i fondi sono da consegnare al beneficiario; incombe all'Amministrazione emittente se devono essere restituiti al mittente. 4.2 A prescindere dalla causa del risarcimento, l'importo da rimborsare non puo' superare quello versare. 4.3 L'Amministrazione che ha risarcito il ricorrente ha diritto di presentare ricorso contro l'Amministrazione responsabile del pagamento irregolare. 4.4. L'Amministrazione che ha subito per ultima il danno ha diritto di ricorrere, fino a concorrenza dell'ammontare pagato contro il mittente, contro il beneficiario o contro terzi. 5. Termine di pagamento 5.1 Il versamento delle somme dovute ai ricorrenti deve avvenire il prima possibile, entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo. 5.2 L'Amministrazione che secondo l'articolo 9, paragrafo 4.1 deve risarcire il ricorrente puo' in via eccezionale dilazionare il versamento oltre questo termine se malgrado la diligenza apportata al trattamento del caso, tale termine non e stato sufficiente a consentire di determinare la responsabilita'. 5.3 L'Amministrazione nei confronti della quale il reclamo e' stata presentato, e' autorizzata a risarcire il ricorrente per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, regolarmente adita ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva al reclamo. 6. Rimborso all'Amministrazione richiedente 6.1 L'Amministrazione per conto della quale il ricorrente e stato risarcito e' tenuta a rimborsare all'Amministrazione richiedente l'ammontare degli esborsi da quest'ultima effettuati, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica del pagamento. 6.2 Questo rimborso e' effettuato senza spese per l'Amministrazione creditrice: a) mediante uno dei sistemi di pagamento previsti all'articolo 103, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione della Convenzione; b) sotto riserva di accordo, mediante un'iscrizione a addebito a credito dell'Amministrazione di questo paese, sul conto dei vaglia. Tale iscrizione sara' effettuata d'ufficio se alla domanda di accordo non e' stata data risposta entro il termine di cui al paragrafo 6.1. 6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, l'ammontare dovuto all'Amministrazione creditrice matura interessi nella misura del 6 per cento annuo a decorrere dal giorno di scadenza di tale termine.

Accordo Vaglia - art. 10

Articolo 10 Corrispettivo all'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione emittente assegna all'Amministrazione di pagamento per ciascun vaglia ordinario pagato un corrispettivo il cui tasso e fissato base all'importo medio dei vaglia inclusi in uno stesso conto mensile, a: - 0,65 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,82 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS; - 0,98 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS; - 1,21 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS; - 1,47 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS; - 1,73 DTS oltre 326,69 DTS 2. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono, a domanda dell'Amministrazione di pagamento, stabilire di comune accordo un corrispettivo superiore a quello fissato al paragrafo 1 se la tassa riscossa all'atto dell'emissione e superiore a 8,17 DTS. 3. I mandati di versamento ed i vaglia emessi in franchigia non richiedono nessun corrispettivo. 4. Per quanto riguarda i vaglia emessi per mezzo di liste, oltre al corrispettivo previsto al paragrafo 1, un onere supplementare di 0,16 DTS e' dovuto all'Amministrazione di pagamento. Il paragrafo 2 si applica per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste. 5. L'Amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di pagamento una retribuzione supplementare di 0,13 DTS per ciascun vaglia recapitato personalmente.

Accordo Vaglia - art. 11

Articolo 11 Compilazione di conti 1. Ciascuna Amministrazione di pagamento compila, per ciascuna Amministrazione di emissione, un conto mensile conforme al modello MP 5 allegato degli importi pagati per i vaglia ordinari, oppure un conto mensile MP 15 allegato, per l'importo delle liste ricevute durante il mese per i mandati inviati per mezzo di liste; i conti mensili sono incorporati periodicamente in un conto generale che da' luogo alla determinazione di un saldo. 2. In caso di attuazione del sistema di scambio misto di cui all'articolo RE 503, ciascuna Amministrazione di pagamento compila un conto mensile degli importi pagati, se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente nei suoi uffici di pagamento, oppure un conto mensile per l'importo dei mandati ricevuti durante il mese, se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione all'Ufficio di cambio. 3. Se i mandati sono stati pagati in valute diverse, il titolo di credito piu' debole e convertito nella valuta del titolo di credito piu' forte, adottando come base di conversione il periodo cui il conto fa riferimento; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali. 4. Il saldo dei conti puo' anche essere effettuato sulla base dei conti mensili, senza compensazione.

Accordo Vaglia - art. 12

Articolo 12 Regolamento dei conti 1. Salvo intesa speciale, il pagamento del saldo del conto generale o dell'importo dei conti mensili e' effettuato nella valuta utilizzata dall'Amministrazione creditrice per il pagamento dei vaglia. 2. Ogni Amministrazione puo' mantenere presso l'Amministrazione del paese corrispondente degli averi da cui sono prelevate le somme dovute. 3. Ogni Amministrazione che ha uno scoperto nei confronti di un'altra Amministrazione per un importo superiore ai limiti fissati dal Regolamento ha diritto di reclamare il versamento di un acconto. 4. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal Regolamento, gli importi dovuti maturano un interesse del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini fino al giorno del pagamento. 5. Le disposizioni ciel presente Accordo e del suo Regolamento di esecuzione relative alla istituzione ed al regolamento dei conti non possono essere pregiudicate da alcuna misura unilaterale come moratoria, divieto di trasferimento ecc.

Accordo Vaglia - art. 13

Articolo 13 Disposizioni finali 1. La Convenzione e applicabile se, del caso, per analogia, a tutto quanto non e espressamente regolato dal presente Accordo. 2. L'articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo. 3. Condizioni di approvazione delle proposte relative alla presente Intesa. 3.1 Per divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti dell'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti all'atto del voto. 3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono introdotte tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che sono parti dell'Accordo. 3.3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate tra due Congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere: a) l'unanimita' dei voti in caso di aggiunta di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti, in caso di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; c) la maggioranza dei voti, trattandosi della interpretazione delle disposizioni della presente Intesa, salvo controversie da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione. 4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.

Accordo Assegni - art. 1

ACCORDO RELATIVO AL SERVIZIO DEGLI ASSEGNI POSTALI (1) I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stabilito il seguente Accordo: Articolo primo oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo regolamenta l'insieme delle prestazioni che il servizio degli assegni postali e' in grado di offrire agli utenti dei conti correnti postali e che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti. 2. Allo scambio regolamentato dalle disposizioni del presente Accordo, possono partecipare organismi non postali, grazie al servizio degli assegni postali. Spetta a tali organismi intendersi con l'Amministrazione postale del loro paese al fine di assicurare la completa esecuzione di tutte le clausole dell'Accordo e nell'ambito del presente Accordo, poter esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto organizzazioni postali definite dal presente Accordo. L'Amministrazione postale funge da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Accordo Assegni - art. 2

Articolo 2 Varie categorie di prestazioni fornite dal servizio degli assegni postali. 1. Postagiro 1.1 Il correntista postale chiede, mediante addebito del suo conto l'iscrizione a credito di un importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure, in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti. 1.2 Il postagiro ordinario e trasmesso a mezzo posta. 1.3 Il postagiro telegrafico e' trasmesso a mezzo telecomunicazione. ---------------------------- (1) (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984 2. Versamento su un conto corrente postale 2.1 Il mittente consegna fondi presso lo sportello di un Ufficio postale e chiede l'iscrizione a credito dell'importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti. 2.2. Il versamento ordinario e trasmesso a mezzo posta. 2.3 Il versamento telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni. 3. Pagamento tramite vaglia o assegno localizzato 3.1 Il correntista chiede che, mediante addebito sul suo conto, sia effettuato il pagamento di un importo in contanti a favore del beneficiario. 3.2 Il pagamento ordinario e' effettuato a mezzo posta. 3.3 Il pagamento telegrafico e effettuato a mezzo telecomunicazioni. 4. Assegno postale internazionale 4.1 L'assegno postale internazionale e un titolo internazionale che puo' essere rilasciato ai correntisti postali ed e' pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio. 4.2 L'assegno postale internazionale puo' altresi' essere consegnato a terzi come pagamento previa intesa tra le Amministrazioni contraenti. 5. Altre prestazioni Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali di instaurare altre prestazioni le cui modalita' sono da definire tra le Amministrazioni interessate

Accordo Assegni - art. 3

Articolo 3 Condizioni di ammissione e di esecuzione degli ordini di postagiro 1. Salvo intesa speciale, l'importo dei postagiro e' espresso nella valuta del paese di destinazione. 2. L'Amministrazione di origine stabilisce il tasso di conversione della sua valuta in quella del paese di destinazione. 3. L'Amministrazione di emissione determina la tassa che essa riscuote dal traente di un postagiro, e che conserva per intero. 4. L'Amministrazione di destinazione ha facolta' di determinare la tassa che essa riscuote per l'iscrizione di un postagiro a credito di un conto corrente postale. 5. Sono esonerati da ogni tassa i postagiro relativi al servizio postale scambiati alle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione. 6. Gli avvisi di postagiro ordinario sono inviati senza spese ai beneficiari dopo l'iscrizione delle somme bonificate a credito dei loro conti. Se non comportano alcuna particolare comunicazione, essi possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare il traente. 7. I postagiro telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni. oltre alla tassa prevista al paragrafo 3 di cui sopra, il traente di un postagiro telegrafico paga la tassa prevista per la trasmissione a mezzo telecomunicazioni, compresa eventualmente quella di una particolare comunicazione destinata al beneficiario. Per ogni postagiro telegrafico, l'Ufficio degli assegni postali destinatario compila un avviso di arrivo o un avviso di bonifico del servizio interno o internazionale e lo indirizza senza spese al beneficiario. Se il telegramma-bonifico non comporta alcuna particolare comunicazione, l'avviso di arrivo o l'avviso di bonifico puo' essere sostituito da una menzione sull'estratto conto in modo da consentire al beneficiario di identificare il traente.

Accordo Assegni - art. 4

Articolo 4 Responsabilita' 1. Principio e portata della responsabilita' 1.1 Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati sul conto del traente fino alla regolare esecuzione del postagiro. 1.2 Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni erronee fornite dal loro servizio nelle liste di postagiro ordinari o nei postagiro telegrafici. La responsabilita' e estesa agli errori di conversione ed agli errori di trasmissione. 1.3 Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nella trasmissione ed esecuzione dei postagiro. 1.4 le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni. 1.5 Le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilita': a) se, a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti da un caso di forza maggiore, esse non possono rendere conto dell'esecuzione di un postagiro, salvo se la prova della loro responsabilita' non sia stata diversamente amministrata; b) se il traente non ha formulato alcun reclamo entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 1 della convenzione. 2. Determinazione della responsabilita' Sotto riserva dell'articolo 9, paragrafi 3.2 a 3.5 dell'Intesa relativa ai vaglia postali, la responsabilita' incombe all'Amministrazione del paese in cui l'errore si e verificato. 3. Pagamento delle somme dovute. Ricorso 3.1 L'obbligo di risarcire il richiedente incombe all'Amministrazione adita del reclamo. 3.2 A prescindere dalla causa della richiesta di rimborso, l'importo da rimborsare al traente di un postagiro non puo' superare quello che e' stato addebitato sul suo conto. 3.3 L'Amministrazione che ha risarcito il richiedente ha diritto di intentare ricorso nei confronti dell'Amministrazione responsabile. 3.4 L'Amministrazione che per ultima ha subito il danno ha diritto di ricorrere fino a concorrenza della somma pagata, contro la persona beneficiaria di questo errore. 4. Termine di pagamento 4.1 Il versamento degli importi dovuti al richiedente deve avvenire non appena la responsabilita' del servizio e stata stabilita entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo. 4.2 Se l'Amministrazione presumibilmente ritenuta responsabile, regolarmente adita, ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva ad un reclamo, l'Amministrazione presso di cui il reclamo e' stato presentato e autorizzata a risarcire il richiedente per conto dell'altra Amministrazione. 5. Rimborso all'Amministrazione richiedente 5.1 L'Amministrazione responsabile e tenuta a risarcire l'Amministrazione che ha rimborsato il richiedente entro quattro giorni a decorrere dal giorno dell'invio della notifica di rimborso. 5.2 Allo scadere di questo termine, l'importo dovuto all'Amministrazione che ha rimborsato il richiedente matura interessi di mora nella misure del 6 per cento annuo.

Accordo Assegni - art. 5

Articolo 5 Versamenti 1. Le Amministrazioni convengono di adottare per lo scambio di versamenti a mezzo posta i tipi di moduli e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio. 2. Versamenti mediante mandati di versamento. Sotto riserva delle particolari disposizioni degli articoli RE 501 e RE 502, i versamenti mediante mandati di versamento sono effettuati in conformita' con le disposizioni dell'Intesa relativa ai vaglia postali. 3. Versamenti mediante avviso di versamento 3.1 Sotto riserva delle particolari disposizioni in appresso, tutto cio' che e' espressamente previsto per i postagiro si applica altresi' ai versamenti. 3.2 L'Amministrazione emittente determina la tassa che essa riscuote a carico della persona che effettua il versamento e la conserva per intero. Questa tassa non deve superare quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario. 3.3 Una ricevuta e rilasciata gratuitamente al depositante quando versa i fondi.

Accordo Assegni - art. 6

Articolo 6 Modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante vaglia 1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito di conti correnti postali possono essere effettuati mediante mandati ordinari. 2. I vaglia ordinari emessi a titolo delle somme addebitate dei conti correnti postali sono soggetti alle disposizioni dell'Intesa relativa ai vaglia postali.

Accordo Assegni - art. 7

Articolo 7 Emissione di assegni all'ordine 1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito dei conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine. 2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 ai applicano agli assegni all'ordine. 3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che essa riscuote dal traente di un assegno all'ordine. 4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi a mezzo telecomunicazioni, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale mezzo di trasmissione. 5. Gli articoli 3 dell'Accordo e RE402 del Regolamento di esecuzione relativo ai vaglia postali pi applicano agli assegni telegrafici all'ordine.

Accordo Assegni - art. 8

Articolo 8 Pagamento di assegni all'ordine 1. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei pagamenti la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possano utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli assegni all'ordine loro indirizzati. 2. L'Amministrazione di pagamento non e tenuta a provvedere al pagamento a domicilio degli assegni all'ordine il cui importo supera quello dei mandati ordinari solitamente pagati a domicilio. 3. Per quanto concerne la durata di validita', il visto per data, le norme generali di pagamento, il recapito espresso, le tasse eventualmente riscosse sul beneficiario, le disposizioni specifiche del pagamento telegrafico, gli articoli 4, paragrafi 5 e 6 dell'Intesa RE 604, paragrafi 2 a 4 e RE 606 dei Regolamento di. esecuzione relativo ai vaglia postali sono applicabili agli assegni all'ordine sempre che le norme del servizio interno non vi si oppongano.

Accordo Assegni - art. 9

Articolo 9 Responsabilita' 1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati sul conto del traente fino al regolare pagamento dell'assegno all'ordine. 2. Le Amministrazioni sono responsabili di indicazioni erronee riportate dal loro servizio sulle liste degli assegni all'ordine o sugli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilita' include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione. 3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono eventualmente verificarsi nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine. 4. Le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni. 5. L'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica agli assegni all'ordine.

Accordo Assegni - art. 10

Articolo 10 Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di pagamento per ogni assegno all'ordine, una retribuzione il cui tasso e' stabilito, in base all'importo medio degli assegni all'ordine inclusi nelle lettere di accompagnamento inviate ogni mese, nella seguente misura: - 0,59 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,72 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS; - 0,88 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS; - 1,08 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS; - 1,31 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS; - 1,57 DTS oltre 326,69 DTS. 2. Oltre ai tassi previsti al paragrafo 1, le Amministrazioni possono tuttavia convenire di pagare un corrispettivo uniforme in DTS o nella moneta del paese di pagamento a prescindere dall'importo degli assegni all'ordine. 3. La retribuzione dovuta all'Amministrazione di pagamento e' fissata ogni mese, nel modo seguente: a) il tasso del corrispettivo in DTS da applicare per ciascun assegno all'ordine e determinato con una conversione in DTS dell'importo medio degli assegni all'ordine sulla base al valore medio del DTS nella valuta del paese di pagamento come definita all'articolo 104 del Regolamento della Convenzione; b) l'importo totale in DTS ottenuto per la retribuzione relativa a ciascun conto, e convertito nella moneta del paese di pagamento in base al valore reale del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese cui il conto si riferisce; c) Se la retribuzione uniforme prevista al paragrafo 2 e stabilito in DTS la sua conversione nella valuta del paese di pagamento e effettuata come stabilito al capoverso b).

Accordo Assegni - art. 11

Articolo 11 Altri mezzi di pagamento 1. I pagamenti internazionali da effettuare mediante addebito dei conti correnti postali possono altresi' essere effettuati per mezzo di bande magnetiche o di ogni altro supporto stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni. 2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento loro indirizzati. I criteri di scambio sono in tal caso stabiliti in convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate.

Accordo Assegni - art. 12

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