DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-15
State In force
Source Normattiva
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Articolo 12 Rilascio di postassegni 1. Ciascuna Amministrazione puo' rilasciare postassegni ai suoi correntisti postali. 2. Inoltre sara' rilasciata ai titolari di conti correnti postali nei quali sono stati versati postassegni, una carta di garanzia "assegni postali". 3. L'importo massimo garantito e stampato a tergo di ciascun postassegno, o su un allegato, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti. 4. Salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento l'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento. 5. L'Amministrazione di emissione puo' riscuotere una tassa a carico del traente di un postassegno. 6. Se del caso, la durata di validita' dei postassegni e' fissata dall'Amministrazione di emissione. Essa e' indicata sul postassegno internazionale mediante stampigliatura dell'ultima data di validita'. In mancanza di tale indicazione, la validita' dei postassegni e illimitata.

Accordo Assegni - art. 13

Articolo 13 Pagamento 1. L'importo dei postassegni e versato al beneficiario nella moneta legale del paese pagatore presso gli sportelli degli uffici postali. 2. L'importo massimo che puo' essere pagato con un postassegno e stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.

Accordo Assegni - art. 14

Articolo 14 Responsabilita' 1. L'Amministrazione di pagamento e' esonerata da qualsiasi responsabilita' quando puo' provare che il pagamento e stato effettuato alle condizioni di cui agli articoli RE 1301 e RE 1302. 2. L'Amministrazione emittente non e tenuta ad onorare i postassegni falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine di cui. all'articolo RE 1303 paragrafo 4.

Accordo Assegni - art. 15

Articolo 15 Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio dei postassegni stabiliscono di comune accordo l'importo del corrispettivo destinato all'Amministrazione di pagamento.

Accordo Assegni - art. 16

Articolo 16 Disposizioni varie 1. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero 1.1 In caso di richiesta di apertura di un conto corrente postale in un Paese con il quale il paese di residenza del richiedente ha scambi di giroposta, l'Amministrazione di questo paese e' tenuta, ai fini della verifica della domanda, a dare assistenza all'Amministrazione incaricata di tenere il conto. 1.2 Le Amministrazioni si impegnano ad effettuare questa verifica con la cura e la diligenza dovute, senza che vi sia tuttavia l'obbligo di assumere responsabilita' a tal titolo. 1.3 A richiesta dell'Amministrazione che tiene il conto, anche l'Amministrazione del paese di residenza interviene, per quanto possibile, per la verifica di informazioni vertenti su qualsiasi modifica della capacita' giuridica dell'affiliato. 2. Franchigia postale 2.1 I pieghi contenenti estratti conto indirizzati dagli Uffici di assegni postali ai correntisti sono inviati tramite il mezzo piu' rapido (per via aerea o per via di superficie) e recapitati in franchigia in ogni paese dell'Unione. 2.2 La rispedizione di tali pieghi in qualunque paese dell'Unione non li depriva in alcun caso del beneficio della franchigia.

Accordo Assegni - art. 17

Articolo 17 Disposizioni finali 1. La Convenzione; l'Accordo relativo ai vaglia postali nonche' il suo Regolamento di esecuzione sono applicabili, se del caso, e per analogia, a tutto cio' che non e espressamente regolamentato dal presente Accordo. 2. L'articolo 4 della costituzione non e' applicabile alla presente Intesa. 3. Criteri di approvazione delle proposte relative alla presente Intesa. 3.1 Al fine di divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi-membri presenti e votanti che sono Parti dell'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto. 3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo, che sono state rinviate per decisione dal Congresso al Consiglio esecutivo o presentato nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo parti dell'Accordo. 3.3 Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi concernenti il presente Accordo devono riscuotere: a) l'unanimita' dei voti, trattandosi di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti, trattandosi di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; c) la maggioranza dei voti, trattandosi dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, salvo i casi di controversie da sottoporre ad arbitrato, come previsto all'articolo 32 della costituzione. 4. Il presente Accordo diventera' esecutivo il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'entrata in vigore degli atti del Congresso successivo. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia ne sara' consegnata ad ogni parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989

Accordo - art. 1

ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO (1) I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-Membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stipulato il seguente Accordo: Articolo primo Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Definizione del servizio 1. Alcuni invii della corrispondenza postale e della corrispondenza per pacchi possono essere spediti con assegno. 2. Le somme destinate al mittente degli invii possono essergli inviate: a) con un vaglia di rimborso il cui importo e pagato in contanti nel paese di origine dell'invio; tale importo puo' tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consenta, essere versato in un conto corrente postale tenuto in questo paese; b) con un vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere accreditato in un conto corrente postale esistente nel paese di origine dell'invio, quando il regolamento dell'Amministrazione di questo Paese lo consente; c) con un postagiro o versamento in un conto corrente tenuto sia nel Paese di riscossione sia nel paese di origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettono tali procedimenti.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Funzione dell'Ufficio di impostazione degli invii 1. Salvo intesa speciale, l'importo del rimborso e' espresso nella moneta del paese di origine dell'invio; ------------------ (1) (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e' stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984. tuttavia, in caso di versamento o di bonifico del rimborso in un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione tale importo e espresso nella moneta di questo paese. 2. Se il pagamento del rimborso e effettuato con un vaglia di rimborso, l'importo di quest'ultimo non puo' superare il massimo adottato nel paese di destinazione per l'emissione di vaglia destinati al paese di origine dell'invio. Invece, se il pagamento del mittente e stato effettuato con un vaglia di versamento-rimborso o mediante postagiro, l'importo massimo puo' adeguarsi a quello stabilito per i vaglia di versamento o per i postagiro. In entrambi i casi, puo' essere convenuto di comune accordo un massimale piu' elevato. 3. L'Amministrazione di origine dell'invio determina liberamente la tassa che il mittente deve versare, oltre alle tasse postali applicabili alla categoria cui appartiene l'invio, se il pagamento e eseguito per mezzo di un vaglia di rimborso o di un mandato di versamento-rimborso. La tassa applicabile ad un invio con assegno pagato con un vaglia di versamento-rimborso deve essere inferiore a quella eventualmente applicabile ad un invio dello stesso importo pagato con un vaglia di rimborso. 4. Il mittente di un invio con assegno puo' alle condizioni stabilite all'articolo 38 della Convenzione chiedere sia uno sgravio fiscale totale o parziale, sia l'aumento dell'importo del rimborso. In caso di aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per la maggiorazione, la tassa di cui al paragrafo 3 di cui sopra: questa tassa non e riscossa quando l'importo e accreditato su un conto corrente postale con un bollettino di versamento o un avviso di versamento o di bonifico. 5. Se l'importo del rimborso deve essere pagato con un bollettino di versamento o avviso di versamento da accreditarsi su un conto corrente postale sia nel paese di destinazione, sia nel paese di origine dell'invio, e' riscossa a carico del mittente una tassa fissa di 0,16 DTS come massimo.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Fatte salve le riserve previste al Regolamento di esecuzione, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo relativo al vaglia postali. 2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio tramite la via piu' rapida (via aerea o via di superficie) all'Ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricato di metterli in conto. 3. Inoltre, per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'Amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse: a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo; b) se del caso, la tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione; c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale aperto nel paese di origine dell'invio.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Spedizione dei vaglia di rimborso La spedizione dei vaglia di rimborso puo', a scelta delle Amministrazioni, essere effettuata sia direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento sia per mezzo di liste.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Pagamento del mittente dell'invio 1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti alle condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio. 2. L'importo di un vaglia di rimborso che, per un motivo qualunque non e' stato pagato al beneficiario e' conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; esso diviene definitivamente di proprieta' di questa Amministrazione allo scadere del termine legale di prescrizione in vigore in detto paese. Se, per un qualsiasi motivo, il versamento o il postagiro in un conto corrente postale richiesto in conformita' con l'articolo 2, lettera b) non puo' essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi predispone un vaglia di rimborso per un importo corrispondente a quanto dovuto al mittente dell'invio.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Retribuzione. Contabilita' e pagamenti 1. L'Amministrazione di origine dell'invio assegna all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse da essa riscosse in attuazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4,e 5, un corrispettivo il cui importo e' stabilito a 0,98 DTS. 2. Gli invii con assegno pagati con un vaglia di versamento-rimborso beneficiano dell'assegnazione della stessa retribuzione di quella stanziata quando il pagamento e' effettuato con un vaglia di rimborso.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Responsabilita' 1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi riscossi fino a quando il vaglia di rimborso non e regolarmente pagato o fino alla regolare iscrizione a credito sul conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza Incasso di fondi o contro riscossione di un importo inferiore all'ammontare del rimborso. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nell'incasso e nell'invio dei fondi. 2. Nessuna indennita' e dovuta a titolo dell'importo del rimborso: a) se la mancata riscossione deriva da un errore o da una negligenza del mittente: b) se l'invio non e' stato consegnato in quanto e' oggetto dei divieti stabiliti sia dalla Convenzione (articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b)) sia dall'intesa relativa ai pacchi postali (articolo 19, lettere a) numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, e b) e articolo 23): c) se nessun reclamo e' stato depositato entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 1 della Convenzione. 3. L'obbligo di pagare l'indennita' incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa pub esercitare il suo diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, la quale e' tenuta a rimborsarle, alle condizioni fissate dall'articolo 68 della Convenzione, gli importi anticipati per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennita' ha un diritto di ricorrere, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', contro il destinatario, contro il mittente o contro terzi. L'articolo 66 della Convenzione relativo ai termini di pagamento dell'indennita' per la perdita di un invio raccomandato si applica, per tutte le categorie di invii in contrassegno, al pagamento delle somme incassate o dell'indennita'. 4. L'Amministrazione di destinazione non e' responsabile delle irregolarita' commesse qualora essa possa: a) provare che la colpa e dovuta alla inosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine: b) stabilire che, al momento della trasmissione nel suo servizio, l'invio e, trattandosi di un pacco postale il bollettino di spedizione inerente non recavano le disposizioni regolamentari. Se la responsabilita' non puo' essere chiaramente imputata ad una delle due Amministrazioni, queste si assumono l'onere del danno in pari misura. 5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli e stato consegnato senza riscossione dell'importo del rimborso, il mittente e avvisato che puo' ritirarlo entro un termine di tre mesi, a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. Se il mittente prende in consegna l'invio, l'importo rimborsato e restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che hanno subito il danno. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o delle Amministrazioni che hanno subito il danno.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali e l'Accordo relativo al servizio degli assegni postali nonche' l'Accordo relativa ai pacchi postali sono applicabili, se del caso a tutto cio' che non e in contrasto con la presente Intesa. 2. condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo e del suo Regolamento di esecuzione. 2.1 Per divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto. 2.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio Esecutivo per decisione o che sono presentate entro due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo che sono parti all'Accordo. 2.3 Per divenire esecutorie, le proposte presentate tra due Congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere: a) l'unanimita' dei voti, trattandosi dell'aggiunta di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti trattandosi di modifiche alle disposizioni della presente Intesa; c) la maggioranza dei voti, trattandosi dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, tranne in caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione. 3. Il presente Accordo diventera' esecutivo il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989 Decisioni diverse da quelle che modificano gli Atti Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco

ELENCO DELLE RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC. (IN ORDINE NUMERICO) --------------------------------------------------------------------- Natura e numero Titolo della decisione --------------------------------------------------------------------- Risoluzione C1 Applicazione immediata delle nuove competenze legislative del CE Risoluzione C2 Seconda fase del trasferimento al CE di una parte della funzione legislativa del Congresso Risoluzione C3 Accordi dei servizi finanziari postali ed abbonamenti a giornali e scritti periodici soppressi. Possibilita' del loro mantenimento o del loro ripristino Risoluzione C4 Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione Risoluzione C5 Controllo permanente della qualita' del servizio su scala mondiale Risoluzione C6 Priorita' e principi di azioni dell'UPU in materia di assistenza tecnica Risoluzione C7 Finanziamento delle attivita' di assisten- za tecnica dell'UPU Risoluzione C8 Ulteriore miglioramento della gestione del lavoro dell'Unione Risoluzione C9 Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni 1984 a 1988 Risoluzione C10 Regolamentazione delle stampe Risoluzione C11 Ricostituzione del comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doga- nale/Unione postale universale) e creazione di comitati di contatto nazionali posta/ dogana Risoluzione C12 Azione per rafforzare la sicurezza del corriere internazionale e preservarne l'integrita' Risoluzione C13 Logotipo universale per identificare i servizi postali Risoluzione C14 Studio della struttura della Convenzione, degli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione- --------------------------------------------------------------------- Natura e numero Titolo della decisione --------------------------------------------------------------------- Risoluzione C15 Armonizzazione delle condizioni di ammissione e delle prestazioni supplementari fornite nel servizio dei colli postali Risoluzione C16 Introduzione ed estensione del servizio dei pacchi postali Risoluzione C17 Tasso universale per le quote territoriali e marittime Risoluzione C18 Revisione delle quote territoriali e marittime Risoluzione C19 Programma di lavoro del CCEP per il periodo 1989-1994 Risoluzione C20 Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD) Risoluzione C21 Maggiore presenza accresciuta dell'UPU sul territorio in materia di assistenza tecnica Risoluzione C22 Progetto permanente volto a salvaguardare ed a rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale ed a ammodernarlo Risoluzione C23 Aiuto apportato dal Governo della Confederazione Svizzera nel settore delle finanze dell'Unione Risoluzione C24 Collaborazione tra il Consiglio esecutivo ed il Consiglio consultivo degli studi postali in vista dell'introduzione della telematica all'Unione postale Universale Risoluzione C25 Servizio EMS Risoluzione C26 Armonizzazione dei sistemi di contabilita' delle spese di transito dei pieghi chiusi della postalettere di superficie e dei pacchi, postali di superficie Risoluzione C27 Realizzazione di una gamma di prodotti/servizi di pacchi postali adattata alla domanda del mercato internazionale Risoluzione C28 Azione dell'UPU a favore di paesi meno avanzati (PMA) Risoluzione C29 Principi da sottolineare in materia di attivita' di assistenza tecnica dell'UPU Raccomandazione C30 Termine di risposta ai questionari --------------------------------------------------------------------- Natura e numero Titolo della decisione --------------------------------------------------------------------- Raccomandazione C31 Utilizzazione nei servizi postali di carta fabbricata con procedimenti non inqui- nanti (carta l'ecologica") Raccomandazione C32 Invii in franchigia di tasse e di diritti Raccomandazione C33 Conclusione di accordi bilaterali relativi agli obiettivi di servizio Raccomandazione C34 Imballaggi utilizzati per il trasporto degli invii postali Raccomandazione C35 Rinvio all'origine delle corrispondenze per via aerea Raccomandazione C36 Utilizzazione delle regole di sintassi dei messaggi elettronici EDIFACT Raccomandazione C37 Utilizzazione del Repertorio di elementi di dati commerciali dell'ONU Decisione C38 Ammissione della stampa al dibattito generale Decisione C39 Vice-presidenze del XX Congresso Decisione C40 Presidenze e vice-presidenze delle Commis- sioni del XX Congresso Decisione C41 Membri delle Commissioni ristrette Decisione C42 Approvazione del Rapporto sull'insieme del- l'attivita' del Consiglio esecutivo 1984-1989 Decisione C43 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1984-1989 Decisione C44 Approvazione del Rapporto del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale 1985-1989 Decisione C45 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali Decisione C46 Condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni Risoluzione C47 Segnaletica dei colli contenenti merci da non esporre ai controlli con apparecchi radiografici o alla luce --------------------------------------------------------------------- Natura e numero Titolo della decisione --------------------------------------------------------------------- Risoluzione C48 Instaurazione di un dibattito generale Risoluzione C49 Luogo del XXI Congresso postale universale Decisione C50 Applicazione della Dichiarazione sulla con- cessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte di istituzioni specializzate Decisione C51 Telegrammi dei servizi finanziari postali (Postfin) Decisione C52 Compilazione e regolamento dei conti dei pacchi postali Auspicio C53 Rappresentanza dei membri del Consiglio esecutivo Auspicio C54 Pieghi chiusi in transito sospettati di contenere stupefacenti o materie psicotrope Risoluzione C55 Nuova presentazione della Lista degli oggetti vietati Risoluzione C56 Revisione delle tariffe e studio permanente delle spese di transito Risoluzione C57 Studio di una distanza media ponderata per paese per i pieghi in transito territoriale Risoluzione C58 Numero non attribuito Risoluzione C59 Studio sulle spese di transito del corriere allo scoperto Risoluzione C60 Liquidazione dei conti arretrati del vecchio regime di finanziamento Risoluzione C61 Risanamento dei conti arretrati di qualsiasi natura Risoluzione C62 Inno mondiale della posta Risoluzione C63 Utilizzazione di un simbolo per i cecogrammi Risoluzione C64 Indicazione sul modulo di reclamo C9 del motivo della ritardata consegna degli invii Risoluzione C65 Esclusione delle merci pericolose dal cor- riere via aerea --------------------------------------------------------------------- Natura e numero Titolo della decisione --------------------------------------------------------------------- Risoluzione C66 Documenti di base per l'iscrizione dei pesi da prendere in considerazione per il regolamento dei conti del corriere soggetto alle spese di transito ed alle spese terminali Risoluzione C67 Rafforzamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Risoluzione C68 Compilazione e regolamento dei conti Risoluzione C69 Miglioramento dei servizi postali nelle zone rurali Risoluzione C70 Ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale Risoluzione C71 Metodi atti a migliorare il rinvio dei sacchi postali vuoti Risoluzione C72 Studio permanente delle spese terminali Risoluzione C73 Tasso di base del trasporto aereo del corriere Raccomandazione C74 Formazione di fasci di buste "piatte" Raccomandazione C75 Utilizzazione di un adeguato materiale per il confezionamento dei fasci Raccomandazione C76 Maggiore uso dei contenitori per il corriere Raccomandazione C77 Riserve al capitolo III della Convenzione postale universale ed al titolo III dell'Accordo concernente i pacchi postali sulla responsabilita' Raccomandazione C78 Riserva degli incassi delle spese terminali per il miglioramento della qualita' dei servizi postali Raccomandazione C79 Messaggi elettronici standardizzati concernenti i pieghi Raccomandazione C80 Deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri dell'UPU Decisione C81 Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Washington 1989 --------------------------------------------------------------------- Natura e numero Titolo della decisione --------------------------------------------------------------------- Decisione C82 Etichettatura dei pieghi Decisione C83 Consegna dei pieghi Decisione C84 Studio sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU Decisione C85 Spese di transito del corriere allo scoperto Decisione C86 Conseguenze dell'utilizzazione del DTS come unita' di conto Decisione C87 Compilazione e regolamento dei conti Decisione C88 Riimpostazione Decisione C89 Revisione dell'Accordo concernenti i pacchi postali risultante dal Congresso di Washington - Riferimenti alla Convenzione Decisione C90 Servizio di corrispondenza commerciale- risposta internazionale Risoluzione C91 Programma generale di azione di Washington Risoluzione C92 Approvazione dei Regolamenti di esecuzione esaminati dal Congresso Decisione C93 Elezione del Direttore generale e del Vice- Direttore generale dell'Ufficio internazio- nale dell'Unione postale universale Decisione C94 Utilizzazione di altri mezzi di trasmissione di fondi dei servizi finanziari postali

Risoluzioni

DECISIONI DEL CONGRESSO DI WASHINGTON 1989 DIVERSE DA QULLE CHE MODIFICANO GLI ATTI (RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC.) Risoluzione C 1/1989 Applicazione immediata delle nuove competenze legislative del CE Il Congresso, Viste le nuove competenze legislative del CE contenute negli articoli 22, paragrafi 5 e 25, paragrafo 2 della Costituzione; 102 paragrafo 6, 109 paragrafo 2, 120 paragrafo 3, 121, paragrafo 2, 122 paragrafo 2 e 123 del Regolamento generale; 93, paragrafo 2 della Convenzione; 57, paragrafo 2 dell'Accordo relativo ai pacchi postali; 13, paragrafo 3.2 dell'Accordo relativo ai vaglia postali; 17 paragrafo 3.2 dell'Accordo relativo al servizio degli assegni postali: 9 paragrafo 2.2, dell'Accordo relativo agli invii con assegno, tenendo conto della rapida evoluzione delle tecniche e delle esigenze della societa', ritenendo che e' urgente e necessario, per la salvaguardia del servizio postale di replicare in maniera appropriata, il piu' rapidamente ed efficacemente possibile alle sfide della concorrenza aggressiva, considerando che ogni attesa rischierebbe di compromettere l'efficacia delle azioni da svolgere e di rendere le decisioni obsolete decide di mettere immediatamente in vigore le disposizioni relative alle nuove competenze legislative del CE (Proposta 01,8a seduta plenaria) Risoluzione C 2/1989 Seconda fase di trasferimento al CE di una parte della funzione legislativa del Congresso Il Congresso, Avendo esaminato con soddisfazione il risultato dello studio del CE relativo alla regolamentazione postale internazionale, avendo approvato le nuove competenze legislative del Ce in materia di Regolamenti di esecuzione, consapevoli del fatto che si tratta di una prima fase ma che lo scopo da raggiungere e' di riservare al congresso la competenza di legiferare direttamente unicamente sulle questioni costituzionali e sulle questioni fondamentali concernenti il servizio postale internazionale, avendo allo spirito gli orientamenti e la nuova filosofia che deriva dal dibattito generale sulle strategie commerciali ed operative della posta per meglio servire la clientela, incarica il Consiglio esecutivo di proseguire i suoi studi su un modo diverso di concepire e di presentare la regolamentazione internazionale allo scopo di rendere piu' rapida la sua modifica in funzione delle esigenze senza ricorrere al Congresso quando non si tratta di principi fondamentali tenendo conto in particolar modo degli interessi dei paesi non membri del CE. (Proposta 02, Commissione 3, 3a seduta) Risoluzione C 3/1989 Accordi concernenti i servizi finanziari postali ed abbonamenti ai giornali e scritti periodici soppressi. Possibilita' del loro mantenimento o del loro ripristino Il Congresso, constatando che i Paesi membri dell'UPU sia che non partecipino ai servizi di buoni postali di viaggio, di assegni postali di viaggio, dei valori domiciliati negli Uffici di assegni postali dei ricuperi, del risparmio o degli abbonamenti ai giornali e scritti periodici, sia che eseguano questi servizi in base ad accordi bilaterali molto diversi gli uni dagli altri, ritenendo che, in queste condizioni, la regolamentazione di questi servizi da parte dell'UPU non e' piu' giustificata, decide 1- di sopprimere nell'Accordo concernente i vaglia postali le disposizioni concernenti i buoni postali di viaggio; 2- di sopprimere nell'Accordo concernente il servizio degli assegni postali le disposizioni sugli "Assegni postali di viaggio" nonche' quelle relative al "Pagamento mediante bonifico dei valori domiciliati negli Uffici di conti correnti postali"; 3 - di sopprimere l'Accordo concernente i ricuperi, l'Accordo concernente il servizio internazionale di risparmio e l'Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici, 4 - di lasciare tuttavia alle Amministrazioni la possibilita' di mantenere o di ri-introdurre ulteriormente tra di loro tutte o parti delle disposizioni che regolamentano i servizi predetti, incarica di conseguenza l'Ufficio internazionale di divulgare, per mezzo di circolare, qualora se ne senta l'esigenza e a richiesta dei paesi interessati, l'elenco dei paesi che partecipano a questi servizi nonche' alcune informazioni di portata generale. (Proposta 05, Commissione 8, 1 seduta) Risoluzione C 4/1989 Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione Il Congresso visti - la decisione CE 11/1986 con la quale il Consiglio esecutivo ha deciso l'istituzione di un Comitato di coordinamento costituito dal Presidente del CE, dal Presidente del CCEP e dal Segretario generale di questi due organi: - i nuovi orientamenti dell'Unione considerando l'utilita' del ruolo svolto dal Comitato di coordinamento incaricato di seguire e di coordinare i lavori relativi alla Dichiarazione di Amburgo consapevole della necessita' di rafforzare la collaborazione tra gli organi permanenti dell'UPU decide - di conferire un carattere permanente a questo Comitato di coordinamento; - di incaricare questo Comitato di assicurare una concertazione permanente tra il Consiglio. esecutivo, il Consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale. (Proposta 012, l0 seduta plenaria) Risoluzione C 5/1989 Controllo permanente della qualita' del servizio su scala mondiale Il Congresso, constatando - i risultati incoraggianti dei controlli dei termini di avviamento derivanti dalla attuazione della Dichiarazione di Amburgo: - il grande interesse che queste azioni hanno suscitato tra i Paesi membri, considerando che il miglioramento della qualita' e della rapidita' degli avviamenti e degli scambi internazionali rappresenta un obiettivo prioritario per salvaguardare l'immagine della posta presso il pubblico, combattere efficacemente contro la concorrenza dei fattorini privati e far fronte alle imprese di ri-impostazione, convinto della capacita' delle Amministrazioni di ottenere un miglioramento importante e durevole della qualita' dei loro avviamenti grazie ad una maggiore vigilanza nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e ad azioni concertate di controllo, invita con sollecitudine tutte le Amministrazioni delle Poste: - a valutare l'efficacia dei loro vari sistemi di controllo di qualita', nonche' la loro capacita' a fornire risultati soddisfacenti: se del caso a prendere i provvedimenti atti a rafforzare ed a migliorare questi sistemi: - a controllare sistematicamente con i loro mezzi, le scadenze di trattamento nei loro servizi di corriere internazionale (in arrivo ed in partenza) secondo una periodicita' adeguata e regolare; - a partecipare attivamente ai controlli organizzati dall'Ufficio internazionale; - a prendere immediatamente se del caso, ogni misura di risanamento atta a migliorare la qualita' del servizio in vista di assicurare alla posta una posizione piu' forte sul mercato delle comunicazioni. invita le Unioni ristrette a fare tutto il possibile per agevolare la realizzazione dei predetti obiettivi incarica l'Ufficio internazionale: - di continuare ad effettuare regolarmente controlli sulla durata degli avviamenti su scala mondiale; - di sottoporre a tal fine all'approvazione del CCEP una metodologia basata su: - la Dichiarazione di Amburgo; - la vasta esperienza acquisita durante gli ultimi quattro anni dall'UPU, dalle Unioni ristrette e dalle Amministrazioni postali, che consente di pervenire per quanto possibile alla fissazione delle norme di avviamento del corriere internazionale; - di intervenire presso le Amministrazioni o i servizi responsabili dei ritardi e delle insufficienze accertate, affinche' siano adottate senza indugio le misure di risanamento necessarie; - di fornire se del caso il suo appoggio alle Amministrazioni per aiutarle a migliorare la situazione; - di istituire il prima possibile questo sistema di controllo per la rete EMS mondiale. incarica il Consiglio esecutivo ed il Consiglio consultivo degli studi postali di seguire i lavori derivanti da questa risoluzione e di adottare tutte le misure che riterranno necessarie. (Proposta 013,10 seduta plenaria) Risoluzione C 6/ 1989 Priorita' e principi di azione dell'UPU in materia di assistenza tecnica Il Congresso, visti i rapporti presentati dal consiglio esecutivo sull'assistenza tecnica in seno all'UPU, sottolineando l'urgenza per i paesi in via di sviluppo di intraprendere o di intensificare sforzi atti a migliorare la situazione dei loro servizi postali spesso gravemente pregiudicati dagli effetti di una crisi economica persistente, consapevole della necessita' per l'UPU di continuare a fornire a questi paesi un aiuto complementare e d'intensificare le sue azioni di assistenza tecnica in settori prioritari concentrandoli su un numero limitato di paesi per i quali quest'aiuto si rivela necessario ed urgente, preoccupati di assicurare a quest'assistenza tecnica la maggiore efficacia possibile grazie in particolare a provvedimenti speciali stabiliti di comune accordo con i paesi beneficiari, convinto dell'opportunita' di inserire l'aiuto dell'UPU nel quadro generale della strategia delle Nazioni Unite per lo sviluppo e nel quadro particolare di piani o di programmi nazionali o regionali dell'UNDP, decide 1- di stabilire come segue i gruppi dei paesi beneficiari: - paesi meno progrediti: prima priorita' altri paesi a basso reddito e i paesi a reddito intermedio (categoria inferiore);in base alla classifica della Banca mondiale; 2- di riconoscere come prioritarie le azioni miranti a: - ristrutturare la gestione; - realizzare piani e programmi di sviluppo; - migliorare la qualita' del servizio; - migliorare l'avviamento e la distribuzione degli invii per posta a livello internazionale ed interno;, - assicurare la formazione e la specializzazione dei quadri medi e superiori. incarica il Consiglio esecutivo: 1 di intensificare nella misura del possibile le azioni. di assistenza tecnica dell'UPU in base alle priorita' cosi' definite per quanto concerne i paesi beneficiari e le azioni da intraprendere; 2 programmare le azioni di assistenza tecnica dell'UPU ed integrarle in programmi di sviluppo coerenti elaborati e realizzati tra le Amministrazioni beneficiarie; 3 applicare i seguenti principi di azione: - incitare i paesi beneficiari a fare in modo che vi sia coerenza tra i loro piani o programmi nazionali e gli obiettivi regionali; - elaborare per i paesi meno progrediti un programma speciale di cui potrebbero beneficiare, in taluni casi, altri paesi; - svolgere una migliore promozione di cooperazione vista della promozione tecnica tra paesi in via di sviluppo, intraprendendo azioni per appoggiare gli sforzi di questi paesi; - realizzare la decentralizzazione delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU; - sottoporre alla conclusione di un contratto di sviluppo i progetti integrati a carattere pluriannuale finanziati mediante le risorse proprie dell'UPU; - provvedere un migliore coordinamento ed una maggiore mobilitazione di risorse a favore dell'assistenza tecnica; - rafforzare il sistema di valutazione,e di controllo dei progetti; - rinsaldare i legami tra l'UPU e le Unioni ristrette secondo la risoluzione CE 6/1983 adottata dal Consiglio esecutivo nel 1983, gli accordi conclusi con ciascuna Unione ristretta e secondo i principi e le procedure applicate dall'UNDP. - sviluppare le sue relazioni con le Commissioni economiche dell'ONU e studiare i mezzi per concludere accordi con tali istituzioni. incarica il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di proseguire i suoi sforzi in vista di sviluppare le attivita' di assistenza tecnica nell'ambito delle priorita' e dei principi stabiliti dal Congresso e secondo le direttive impartite dal Consiglio esecutivo, integrandole il piu' ampiamente possibile nel quadro dell'UNDP. (Proposta 015, Commissione 9, 2 seduta) Risoluzione C7/1989 Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU Il Congresso, visto il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo riguardo all'assistenza tecnica dell'UPU, rammentando il principio secondo il quale l'UNDP deve rimanere la fonte principale di finanziamento del programma di assistenza tecnica dell'UPU, si felicita degli sforzi consentiti da questo organismo per la realizzazione dei progetti di assistenza tecnica nel settore postale, tenendo a mente le esigenze prioritarie dei paesi meno progrediti che non cessano di aumentare, preoccupato dall'inadeguatezza delle risorse complementari di cui dispone l'UPU per coprire i bisogni non soddisfatti a titolo dell'UNDP malgrado gli sforzi di taluni paesi. consapevoli della necessita' di rendere piu' efficace l'aiuto concesso ai paesi beneficiari, tenendo conto dell'evoluzione della politica generale in materia di aiuto allo sviluppo e dei mezzi limitati dell'UPU decide 1 di concentrare risorse a vantaggio dei paesi per i quali l'aiuto allo sviluppo si rivela il piu' urgente e necessario: 2 di lanciare un appello ai paesi in vista dell'accrescimento delle risorse complementari per l'assistenza tecnica dell'UPU; 3 di compensare l'inflazione registrata successivamente al Congresso di Amburgo del 1984, incrementando del l0 per cento almeno i crediti di bilancio stanziati per l'assistenza tecnica; raccomanda 1 - ai paesi beneficiari: a) di assumersi a carico quando possono una parte delle spese inerenti alle attivita' di assistenza tecnica, secondo la prassi dell'UNDP (ripartizione dei costi); b) di assumersi a carico quando possono talune spese inerenti all'assistenza tecnica fornita dall'UPU (spese di viaggio o di soggiorno dei consulenti o dei borsisti, nonche' contribuzioni in natura atte ad agevolare la realizzazione di attivita' di formazione professionale in occasione dell'organizzazione di cicli di studi, corsi o "stages"); 2- a tutti i paesi: a) di partecipare su base pluriannuale all'alimentazione del Fondo speciale UPU mediante contributi volontari il cui ammontare dovrebbe essere aumentato per far fronte a bisogni crescenti in materia di formazione postale; b) di effettuare passi presso le rispettive Autorita' governative in vista di aumentare i crediti stanziati per la cooperazione tecnica affinche' siano messi fondi a disposizione delle loro Amministrazioni sia direttamente sia tramite l'UPU per aiutare i servizi postali dei passi in via di sviluppo c) di concedere a livello bilaterale o multibilaterale assistenza tecnica in natura o mezzi di finanziamento rispondenti alle esigenze prioritarie segnalate dall'UPU. incarica il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale. 1 di avvalersi pienamente dei mezzi offerti dalla decentralizzazione, per raddoppiare i suoi interventi presso le autorita' nazionali e le autorita' dell'UPDP al fine di agevolare l'esito positivo delle domande presentate dalle Amministrazioni postali: 2 di appoggiare le azioni di informazione pubblica intraprese a tal fine dalle Amministrazioni dei paesi in via di sviluppo; 3 di proseguire i suoi sforzi con la collaborazione se del caso delle Unioni ristrette per la ricerca di mezzi di finanziamento complementari, in particolare presso i paesi sviluppati o ricchi, la Banca mondiale e le istituzioni finanziarie sotto-regionali e regionali; 4 di ricercare i mezzi per concludere accordi di cofinanziamento di progetti con altre fonti ed in particolare con i donatori bilaterali e multilaterali. (Proposta 016, Commissione 9, 2 seduta) Risoluzione C 8/1989 Ulteriore miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione Il Congresso, riconoscendo gli ottimi risultati ottenuti dal Consiglio esecutivo per quanto riguarda l'individuazione di mezzi con i quali il lavoro degli organi dell'Unione puo' essere migliorato ed ammodernato, desiderando che altre possibilita' di miglioramento siano individuate e introdotte, visto che diverse Amministrazioni postali sono oggetto di esami fondamentali e di riorganizzazioni al fine di adattarle alle esigenze commerciali ed alle tecniche di gestione piu' efficaci, consapevole che l'Ufficio internazionale deve far fronte a numerose esigenze ed a richieste ed ad obblighi che rendono ancora piu' difficile il compito del Direttore generale, considerando che tali esigenze e richieste dovrebbero essere classificate secondo un ordine di priorita', in modo che le piu' urgenti siano trattate per prime, incarica il Consiglio esecutivo: a) di proseguire la sua azione di ricerca di miglioramenti in tutti gli aspetti della gestione del lavoro dell'Unione: b) di valutare i risultati dell'introduzione delle riforme proposte dal precedente CE e adottate al Congresso di Washington: c) di far esaminare l'organizzazione e gli obiettivi dell'Ufficio internazionale, del CE e del CCEP sia da esperti selezionati tra le Amministrazioni postali, sia da consulenti di gestione aziendale, oppure da un gruppo misto composto da entrambi; d) di applicare il piu' rapidamente possibile le raccomandazioni di tali studi che esigono a suo parere, un'azione immediata; e) di formulare eventuali proposte di riforme per il prossimo Congresso basate sulle risultanze dei suddetti lavori. (Proposta 026, Commissione 3, 4 seduta) Risoluzione C 9/1989 Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni 1984 a 1988 Il Congresso, Visto a) il rapporto del Direttore generale sulle finanze dell'Unione (Congres - Doc 19); b) il rapporto della sua Commissione delle finanze (Congres - Doc 68) approva i conti dell'Unione postale universale degli anni 1984 a 1988 (Congres - Doc 19 e 68, Commissione 2, 1 seduta) Risoluzione C 10/1989 Regolamentazione delle stampe Il Congresso, essendo venuto a conoscenza dei lavori effettuati dal consiglio esecutivo nell'ambito dello studio sulla classifica degli invii della corrispondenza postale, constatando che la maggioranza delle Amministrazioni che hanno partecipato alla consultazione realizzata dalla lettera-circolare n. 3390.2(B) 1491 del 29 maggio 1987 era d'avviso che gli articoli 126 a 128 del Regolamento di esecuzione della Convenzione dovrebbero essere abbreviati e che la soluzione di alcuni dettagli dovrebbe essere a discrezionalita' dell'Amministrazione di origine dell'invio; notando altresi' che l'Unione internazionale degli editori (UIE) e' del parere che l'articolo 19 della Convenzione deve essere modernizzato in modo da ammettere come stampe a tassa ridotta i cataloghi riprodotti su dischi compact CD ROM, dischetti floppy o cassette, come pure le pubblicazioni accompagnate da materiale audio o visivo, incarica il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio volto a rimodernare ed a semplificare la regolamentazione concernente le stampe. (Proposta 2000.1 Commissione 4, 1 seduta) Risoluzione C 11/1989 Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale) e creazione dei comitati di contatto nazionali posta/dogana Il Congresso visto il risultato positivo dei lavori effettuati dal Comitato di contatto CCD/UPU ritenendo che gli sforzi volti ad accelerare ed a semplificare il trattamento doganale degli invii postali devono essere perseguiti, tenendo conto - delle questioni il cui studio deve essere continuato; - dell'interesse offerto dalla creazione di comitati di contatto nazionali posta/dogana. considerando che la collaborazione che si e' instaurata fin dal 1965 tra l'UPU ed il CCD favorisce gli interessi rettamente intesi di ciascuna delle due organizzazioni, invita i Paesi membri a fare ogni sforzo er cr4eare comitati di contatto nazionali posta/dogana al fine di risolvere in maniera piu' adeguata i problemi locali che si presentano. autorizza il Consiglio esecutivo a ricostituire il Comitato di contatto CCD/UPU in vista di proseguire lo studio dei problemi comuni. (Proposta 2000.4, Commissione 4, 5 seduta) Risoluzione C 12/1989 Azione volta a rafforzare la sicurezza del corriere internazionale ed a preservarne l'integrita' Il Congresso, tenendo conto - della fondamentale responsabilita' delle Amministrazioni postali per quanto riguarda la garanzia dell'inviolabilita' degli invii postali; - della necessita' di elaborare politiche, norme e programmi su scala internazionale al fine di aiutare le Amministrazioni ad agire di concerto per assumere questa responsabilita' e preservare l'integrita' del sistema postale internazionale; - dell'opportunita' di un aggiornamento delle misure contenute nella raccomandazione C 63 del Congresso di Losanna; - del ruolo che l'UPU puo' svolgere nel senso di un coordinamento di questo sforzo; - della risoluzione 42/159 dell'Assemblea generale dell'ONU del 1987 che chiede che alcune organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite tra le quali l'UPU studino i provvedimenti da adottare per combattere ed eliminare il terrorismo, considerando - l'aumento degli atti criminali commessi contro il corriere internazionale; - la vulnerabilita' del sistema della posta internazionale nei confronti di reati commessi tramite la posta o contro di essa ( furti, frodi, traffico di droga e di pornografia); - le conoscenze e le particolari tecniche richieste per lottare contro i reati perpetrati a danno della posta e le limitate risorse di cui dispone per combattere queste azioni., consapevole - dell'importanza sociale e commerciale del mantenimento della fiducia del pubblico nei confronti della sicurezza degli invii postali; - dei vantaggi che le Amministrazioni postali che usufruiscono di uno statuto di azienda pubblica imperniata sul servizio pubblico dovrebbero avere in relazione al settore privato che fa loro concorrenza nell'ambito della sicurezza del corriere. notando i recenti sforzi volti ad accrescere la cooperazione internazionale allo scopo di far meglio conoscere i problemi legati alla sicurezza del corriere internazionale come: - lo studio internazionale sui reati postali svolto da Interpol tra il 1984 ed il 1986; - la Conferenza svoltasi a Vienna nel 1987 sul traffico degli stupefacenti con vari mezzi tra cui la posta internazionale, sponsorizzata dal Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di stupefacenti (FNULAD); - gli sforzi congiunti del Consiglio di cooperazione doganale e dell'UPU volti all'Organizzazione di seminari destinati al personale della posta sulla ricerca del traffico di stupefacenti attraverso la posta e lo svolgimento del primo seminario finanziato dal FNULAD a Bangkok in Ottobre 1988; - la Conferenza sulla sicurezza del corriere svoltasi a Messico in agosto-1988, sotto il patrocinio dell'UPAE, la Dichiarazione sulla sicurezza del corriere che ne e' risultata e che e' stata adottata dal Consiglio consultivo ed esecutivo dell'UPAE nel settembre 1988 nonche' la Conferenza di Rio de Janeiro in agosto 1989 sui seguiti dati a quanto sopra. invita con sollecitudine i membri a verificare la compatibilita' delle loro politiche nazionali con la legislazione in vigore relativa alla sicurezza ed all'integrita' del corriere ed a procedere se del caso, alle modifiche necessarie per realizzare progressi in materia. incarica il Consiglio esecutivo (CE) ed il Consiglio consultivo degli studi postali (CCEP), ciascuno nell'ambito della propria competenza e con l'appoggio dell'Ufficio internazionale, a riunire un gruppo di esperti in materia di sicurezza postale e concepire ed adottare iniziative vertenti sulle politiche,le norme ed i programmi internazionali che possono essere attuati a livello pratico prima del Congresso successivo (Proposta 2000.5, Commissione 4, 1 seduta) Risoluzione C 13/1989 Logotipo universale per identificare i servizi postali Il Congresso, avendo notato - che l'UPU che ha il suo proprio simbolo, lo associa per tradizione all'immagine di questa Unione; - che al contrario, i servizi postali non dispongono di alcuna segnaletica comune moderna tale da suscitare un impatto sul mercato e consentire, alla stregua del servizio EMS, la loro identificazione in qualsiasi regione del mondo. consapevole della necessita' di adottare un simbolo postale unico che associ negli utenti la posta all'idea di rapidita', di sicurezza e di affidabilita'. incarica il consiglio consultivo degli studi postali di realizzare uno studio sull'eventuale creazione di un logotipo universale che consenta di individuare i servizi postali (Proposta 2000.13 Commissione 4, 1 seduta) Risoluzione C 14/1989 Studio sulla struttura della Convenzione degli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione Il Congresso Vista l'esigenza crescente di flessibilita' e di adattabilita' dell'Unione postale universale nelle circostanze attuali e di fronte alle costrizioni esterne, tenendo conto del lavoro gia' effettuato dal Consiglio esecutivo per il miglioramento dei metodi di lavoro dell'Unione, notando l'intento di ulteriormente agire in questo senso, considerando l'esigenza di una regolamentazione, chiara, semplice e flessibile per la gestione dei servizi postali internazionali, convinto che i Regolamenti di esecuzione della convenzione e degli Accordi non rispondono piu' a questa esigenza in maniera adeguata, incarica il Consiglio esecutivo: 1 - di effettuare uno studio sulla Convenzione,gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, al fine di determinare: - le disposizioni essenziali della Convenzione e degli Accordi che vi devono essere mantenute nonche' altre disposizioni che dovrebbero essere situate altrove; - come queste ultime disposizioni ed i Regolamenti di esecuzione potrebbero essere riformulate in un linguaggio chiaro e diretto in manuali di gestione aventi un costrutto logico al fine di agevolare la gestione del servizio postale internazionale; 2 - di decidere se del caso lo statuto giuridico il piu' flessibile possibile da attribuire a tali manuali; 3 - di iniziare immediatamente l'elaborazione di vari manuali di gestione; 4 - di sottoporre al Congresso successivo i risultati di questo lavoro assieme a proposte per quanto riguarda le modalita' di aggiornamento dei manuali. (Proposta 2000.19 Commissione 3, 3a seduta) Risoluzione C 15/1989 Armonizzazione delle condizioni di ammissione e delle prestazioni supplementari fornite nel servizio dei colli postali Il Congresso, constatando le grandi divergenze che esistono attualmente tra le Amministrazioni postali dei Paesi membri per quanto riguarda le condizioni di ammissione e le prestazioni supplementari offerte nel servizio dei colli postali, considerando che queste differenze sono difficilmente comprese dalla clientela, complicano il lavoro dei servizi di sfruttamento e sono fonte di numerosi errori di servizio, consapevole della necessita' per le Amministrazioni postali di adottare d'urgenza ogni misura utile volta a conservare o a ricuperare la loro parte di mercato in un settore di grande concorrenza quale quello del trasporto delle piccole merci, invita le Amministrazioni postali dei Paesi membri ad ammettere, per tutte le categorie di pacchi postali: - un peso massimo di almeno 20 kg: - i limiti di dimensione prescritti all'articolo 20, paragrafo 1 dell'Accordo concernente i pacchi postali (Amburgo 1984) vale a dire 1,50 metri per una qualunque delle dimensioni i 3 metri per la somma della lunghezza e di massimo contorno calcolato in un senso diverso da quello della lunghezza - i pacchi con valore dichiarato: - i pacchi espresso: - corrispondenze e documenti di ogni natura aventi carattere di corrispondenza attuale e personale secondo l'articolo 19 capoverso a) numero 3, terzo comma dell'Accordo concernente i pacchi postali (Amburgo 1984): - l'avviso di ricevimento: - l'invio di un avviso di mancata consegna in conformita' con l'articolo 22, paragrafo 2 capoverso a) o b) dell'Accordo concernente i pacchi postali (Amburgo 1984) (Proposta 5000 1, Commissione 7, 2 seduta) Risoluzione C16/1989 Introduzione ed estensione del servizio dei colli postali Il Congresso, considerando che lo scambio di pacchi postali costituisce uno dei servizi piu' importanti per gli utenti della posta e che, per questo fatto, e' indispensabile che le Amministrazioni postali riservino a tale servizio la massima attenzione al fine di svolgerlo nel migliore dei modi nell'ambito internazionale, in considerazione del fatto che oggi, il servizio dei pacchi postali e' svolto in conformita' con l'Accordo cui hanno aderito 144 Paesi-membri dell'Unione, che solamente 26 Paesi membri non hanno aderito all'Accordo concernente i pacchi postali, visto che i servizi postali devono adottare misure appropriate per poter svolgere un ruolo piu' efficace nell'organizzazione e nella commercializzazione del traffico dei pacchi per partecipare il piu' attivamente possibile al mercato mondiale di questi scambi, auspicando che le Amministrazioni postali siano in grado di offrire ai loro utenti un servizio che garantisca un massimo di sicurezza sia a livello del trattamento che a quello della distribuzione dei pacchi, invita le 26 Amministrazioni dei Paesi membri che non hanno ancora aderito all'Accordo concernente i pacchi postali ad introdurre questo servizio nei loro scambi postali internazionali incarica il Consiglio esecutivo: 1 - di esaminare le difficolta' che impediscono a questi paesi di aderire all'Accordo concernente i pacchi postali e ad esaminare i mezzi che consentano loro di farlo: 2 - di studiare la possibilita' di rendere obbligatorio il servizio dei pacchi postali in seno all'Unione: 3 - di presentare al prossimo Congresso le proposte ad hoc. (Proposta 5000.6 Rev. 1, Commissione 7, 1 seduta) Risoluzione C 17/1989 Tasso universale per le quote territoriali e marittima Il Congresso, avendo adottato le nuove quote territoriali e marittime proposte dal consiglio esecutivo in conclusione dello studio da quest'ultimo effettuato a seguito della risoluzione C 22 adottata dal Congresso di Amburgo 1984, considerando - che i tre metodi attuali per la fissazione delle quote territoriali e marittime, sia per categoria di peso (articoli 46, 47 e 48 dell'Accordo) sia per pacco (articolo 53, paragrafo 3) sia per kg. di peso lordo dei pieghi (articolo 53, paragrafo 3) hanno come conseguenza una tendenza inflazionista sulle tariffe; - che un tasso universale basato su un corrispettivo per oggetto, per tener conto degli oneri fusi e su un corrispettivo in base al peso,per tener conto degli oneri varabili secondo il peso, sarebbe piu' corrispondente alla realta' dei costi,in considerazione in particolar modo della media di questi ultimi nell'insieme dei paesi dell'Unione; - che questo sistema di retribuzione, oltre ad essere un mezzo per evitare tendenze inflazioniste, presenterebbe anche il vantaggio della semplificazione, incarica il Consiglio esecutivo: 1- di svolgere uno studio sulla possibilita' di introdurre un tasso universale combinando il tasso per pacco ed il tasso per kg. di peso lordo dei piego, in base a due elementi: oneri fissi ed oneri. variabili; 2 - di sottoporre se del caso le proposte che risultano da questi studi nel Congresso successivo. (Proposta 5500.2 Commissione 7, 3 seduta) Risoluzione C 18/1989 Revisione delle quote territoriali e marittime Il Congresso, avendo adottato le nuove quote territoriali e marittime proposte dal consiglio esecutivo in conclusione dello studio che deriva dalla Risoluzione C 22 del Congresso di Amburgo 1984, dato - che i tassi indicativi applicabili alle quote territoriali di partenza e di arrivo sono stati stabiliti in modo tale che le quote consentano alle Amministrazioni di coprire le spese di trattamento dei pacchi all'arrivo pur vigilando affinche' il servizio dei pacchi postali rimanga competitivo; - che le quote territoriali di transito e le quote marittime sono state fissate con riferimento alle spese di transito della postalettere secondo il "metodo comparativo postalettere - pacchi postali" descritto nel Congresso - Doc 13 di Tokyo 1969 (Documenti di Tokyo 1969, Volume II pagine 449 a 452); - che queste stesse quote sono state calcolate secondo il metodo detto "des moindres carres (dei quadrati minimi)" da cui risulta una equazione delle curve dei prezzi medi (metodo di Amburgo 1984). incarica il consiglio esecutivo: 1 - di procedere ad un nuovo studio sull'importo dei tassi indicativi applicabili alle quote territoriali di partenza e di arrivo previsto all'articolo 46 dell'Accordo concernente i pacchi postali (Washington 1989); 2 - di ritoccare le quote territoriali di transito e le quote marittime previste agli articoli 47 e 48 dell'Accordo in caso di revisione delle spese di transito della postalettere; 3 - di sottoporre se del caso, le proposte derivanti da questi studi al Congresso successivo. (Proposta 5500.1. Commissione 7, 3 seduta) Risoluzione C 19/1989 Programma di lavoro del CCEP per il periodo 1989-1994 Il Congresso, visto l'articolo 104, paragrafo 12, del Regolamento generale relativo alle attribuzioni del Consiglio consultivo degli studi postali, Vista la consultazione dei Paesi membri dell'Unione e delle Unioni ristrette, effettuata in virtu' dell'articolo 104 paragrafo 12 del Regolamento generale, constatando il numero importante di studi terminati sui settori piu' svariati e gia' pubblicati o in via di esserlo nella Raccolta di studi postali, considerando il desiderio espresso dai membri del Consiglio consultivo degli studi postali di limitare il numero degli studi da effettuare in modo tale che il carico di lavoro corrisponda ai mezzi di cui dispone il CCEP, come garanzia dello svolgimento efficace degli studi, consapevole della necessita' di integrare armoniosamente gli studi del CCEP nel programma di attivita' dell'Unione nel suo insieme, stimando che la capacita' di azione del Consiglio consultiva dovrebbe vertere a titolo prioritario sui settori di attivita' considerati come i piu' importanti dalle Amministrazioni postali, adotta il programma di lavoro del Consiglio consultivo degli studi postali riportato nell'Annesso 1, pur lasciando a questo organo liberta' di valutazione per quanto riguarda gli adattamenti di tale programma in base alla situazione che sara' quella del servizio postale durante il quinquennio. decide di lasciare al Consiglio consultivo la cura: a) di orientare i suoi lavori nella maniera che riterra' piu' opportuna: b) di decidere sugli studi permanenti da rivedere; c) di vigilare acciocche' i risultati ottenuti al termine di taluni studi possano essere ampiamente utilizzati sul territorio a livello pratico a favore dei paesi meno favoriti; d) di apportare se del caso a taluni studi i correttivi necessari al fine di rispondere a scopi precisi ed ottenere la massima efficacia; e) di impiegare i metodi di lavoro meglio adattati agli argomenti da trattare al fine di pervenire ai migliori risultati. (Proposta 020, 9 seduta plenaria)

Annesso 1

Annesso 1 Lista degli argomenti di studio preselezionati per il progetto di programma di lavoro del CCEP (1989-1994) Settore di attivita' n 1: La posta ed i suoi mercati - Pianificazione - Strategie di marketing - Affari commerciali - Introduzione di prodotti nuovi --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- A. Studi principali e sotto-studi 1. Strategie commerciali nei. vari mestieri della pasta: - Corrispondenze - Merci - Pubblicita' - Stampa - Corriere rapido (EMS - Corriere elettronico) - Servizio finanziario Controllo della concorrenza e ri-impostazione Controllo delle esigenze della clientela Segmentazione dei mercati Prodotti nuovi Strategie raccomandate Prospettiva postale Rete di distribuzione ed analisi della clientela 2. Rete di distribuzione ed analisi della clientela 3. Stampa ed edizione B. Colloqui e Comitati di contatto - Prospettiva postale: un colloquio per sessione del CCEP (due sedute) - Comitato di contatto Editori/UPU una riunione per sessione del CCEP (Una seduta) Settore di attivita' n. 2 sviluppo dei servizi rapidi - Sviluppo del servizio nel mondo - Accrescimento dell'efficacia della rapidita' --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- A. Studi principali e sotto-studi A. Servizio EMS - Qualita' del servizio - Estensione geografica - Immagine comune - Controllo degli invii e reclami dei clienti - Compensazione finanziaria tra le Amministrazioni - Prestazioni addizionali - Problemi di dogana 2 Corriere elettronico - Qualita' di servizio - Estensione geografica - Immagine comune - Compensazione finanziaria tra Amministrazioni - Prestazioni addizionali B. Colloqui. Gruppi di lavoro permanenti e Comitati di contatto - Servizio EMS: un colloquio per sessione del CCEP (due sedute) - Corriere elettronico: un colloquio ogni due anni (due sedute) - Comitato di contatto CCEP/CCITT. una riunione ogni due anni (una seduta) - SGT 503: una riunione tutti gli anni (una seduta) Settore di attivita' n 3: Gestione e qualita' del servizio --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- A. Studi principali e sotto studi 1. Miglioramento del sistema postale: - Controllo doganale - Mezzi di avviamento - Documentazione degli invii e dei pieghi - Rapporti tra gli Uffici di scambio - Normalizzazione degli invii postali, dei contenitori postali (sacchi, contenitori ecc.) e dell'indirizzo postale - Normalizzazione delle etichette e dei marchi di affrancatura (sportelli, imprese) 2. Distribuzione del corriere e servizi rurali: mezzi - controllo 3. Norme di avviamento - Controllo della qualita' della rete postale mondiale 4 Misure necessarie per migliorare i servizi postali rurali nei paesi in via di sviluppo: modalita' di applicazione B. Colloqui. Gruppi di lavoro permanenti e Comitati di contatto - Gruppo misto ISO/UPU: Modalita' per indirizzare": una riunione l'anno (una seduta) - Comitato di contatto ISO/UPU: una riunione l'anno (una seduta) Settore di attivita' n. 4: Ammodernamento --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- A. Studi principali e sotto-studi' 1. Automatizzazione ed informatizzazione - Spunta e lettura ottica - Sportelli ed altri servizi - Servizi finanziari - Uffici di scambio ( distinta di consegna AV 7, ecc.) - Paesaggio automatico dei sacchi 2. Codici - Codici a barre - Sistema di controllo dei sacchi degli invii e dei documenti - Altre applicazioni postali del codice a barre 3. Scambio informatizzato di dati tra le Amministrazioni, assieme ai loro soci (dogana, compagnie aeree ecc.) e con i loro clienti (grandi) (telematica) B. Colloqui. Gruppi di lavoro permanenti e Comitati di contatto - Applicazione delle tecnologie alla posta - ricerca e sviluppo: un colloquio che raggruppa i re dei centri o dei servizi di ricerca (due sedute), se del caso annuale - Gruppo normativo di trasmissioni elettroniche: una riunione ad ogni sessione del CCEP (una seduta) Settore di attivita' n. 5: Gestione --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- A. Studi principali e sotto-studi 1. Contabilita' internazionale - Modernizzazione dei sistemi di fatturazione e di regolamento dei conti 2. Indici di produttivita' 3. Sicurezza: - degli invii (droga, terrorismo, furti) - del personale - degli edifici - dei mezzi di trasporto - dei fondi e dei valori B. Colloqui Decentralizzazione - Gestione degli Uffici postali (due sedute) Settore di attivita' n. 6: Risorse umane --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- B. Colloqui Decentralizzazione - Gestione degli Uffici postali (due sedute) Settore di attivita' n. 6: Risorse umane --------------------------------------------------------------------- Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio --------------------------------------------------------------------- A. Studi principali e sotto studi 1. Adattamento delle risorse umane della posta agli imperativi dettati dalla concorrenza ed ai cambiamenti di strutture e di tecnologie: - Gestione - Formazione - Motivazione - Competitivita' 2. Problemi ed ostacoli di formazione nelle Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo B. Colloqui comunicazione interna e misure di incitamento (due sedute) Risoluzione C 20/1989 Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD) Il Congresso, visto il rapporto presentato dal consiglio esecutivo relativo alla cooperazione tecnica tra paesi in via di sviluppo (CTPD) convinto dell'importanza dell'applicazione piu' ampia possibile del concetto di CTPD in conformita' con il Piano di azione adottato dalla Conferenza di Buenos Aires, notando con soddisfazione le iniziative adottate nel settore considerato, considerando che uno sforzo supplementare di sensibilizzazione attiva e' necessario per trarre il massimo profitto dalle possibilita' offerte dalla CTPD, convinto della necessita' per i paesi in via di sviluppo di mobilitare un maggior numero di risorse umane e finanziarie in vista di realizzare pienamente gli obiettivi della CTPD, considerando il ruolo di promozione assegnato dalla Conferenza di Buenos Aires alle organizzazioni internazionali in materia di CTPD, invita - le Amministrazioni dei paesi in via di sviluppo e le Unioni ristrette a mobilitare i mezzi atti a generalizzare la CTPD per tutte le azioni di cooperazione; - le Amministrazione dei paesi beneficiari a ricorrere il piu' largamente possibile alle possibilita' offerte nel quadro della CTPD per le loro esigenze di assistenza tecnica; - le Amministrazioni dei paesi beneficiari della CTPD a fornire i principali apporti necessari, i contributi dei paesi donatori e dell'UPU aventi un effetto catalizzatore; - le Amministrazioni dei paesi industrializzati a continuare a sostenere gli sforzi spiegati nel settore considerato, direttamente o tramite l'UPU incarica il Consiglio esecutivo di fornire gli orientamenti necessari e prendere le iniziative necessarie in vista di generalizzare la CTPD incarica il Direttore generale dell'Ufficio internazionale: - di svolgere una campagna di attiva sensibilizzazione grazie all'organizzazione di incontri regionali e interregionali ed alla installazione di un sistema di scambio di conoscenze e di tecnologie tra i paesi in via di sviluppo, con la collaborazione delle Unioni ristrette. - di promuovere la conclusione di accordi bilaterali di CTPD conformi ai criteri ed ai principi di base adottati in materia; - di valutare periodicamente l'impatto della CTPD sull'efficacia della cooperazione tecnica nel suo insieme e di renderne conto al Consiglio esecutivo. (Proposta 017, Commissione 9, 4 seduta) Risoluzione C 21/1989 Maggiore presenza dell'UPU sul territorio in materia di assistenza tecnica Il Congresso, visto il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sulla maggiore presenza dell'UPU sul territorio in materia di assistenza tecnica (Congres - Doc 55), considerando le risoluzioni C78 del Congresso di, Losanna, C37 del Congresso di Rio de Janeiro e C 38 del Congresso di Amburgo che mettono l'accento sulla decentralizzazione piu' accentuata possibile delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU", consapevole delle difficolta' che hanno le Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo a far prendere in considerazione i servizi postali all'atto della ripartizione delle risorse nazionali, convinto della necessita' di rafforzare l'aiuto fornito in materia di appoggio settoriale e di programmazione dello sviluppo postale, riconoscendo che l'assistenza erogata sul territorio costituisce la migliore garanzia dell'efficacia delle attivita' di assistenza tecnica, notando che la presenza accresciuta dell'UPU sul territorio consentira' di rafforzare la cooperazione con le Unioni postali ristrette e con le altre organizzazioni regionali o sotto regionali interessate ai problemi dello sviluppo postale, incarica il Direttore generale dell'Ufficio internazionale - di assegnare sei consiglieri regionali nelle regioni, in ragione di due in Africa, uno in America latina due in Asia/Pacifico e nei Caraibi ed uno nella regione dei paesi arabi; - di prelevare a tal fine le risorse annuali necessarie sui mezzi finanziari gia' disponibili; - di continuare a studiare le vie ed i mezzi propri ad assicurare la gestione piu' efficace ed economica possibile delle risorse nel settore dell'assistenza tecnica e di fare regolarmente rapporto al Consiglio esecutivo; - di sottoporre alla sessione 1993 del Consiglio esecutivo una valutazione dell'efficacia della presenza dell'UPU sul territorio; - di prendere contatto e di insistere presso i paesi beneficiari affinche' acconsentano a fornire servizi di accoglienza, di segretariato e di comunicazioni; - di garantire che i consiglieri regionali cooperino strettamente con i segretariati delle Unioni postali ristrette, specialmente nella definizione dei programmi regionali di assistenza tecnica. (Proposta 019, Commissione 9, 4 seduta) Risoluzione C 22/1989 Progetto permanente volto a salvaguardare ed a rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale ed a rimodernarlo Il Congresso considerando l'andamento particolarmente rapido del mercato delle comunicazioni sotto l'effetto combinato del progresso tecnico e di una potente concorrenza, notando gli incoraggianti risultati degli sforzi spiegati a seguito della Dichiarazione di Amburgo per migliorare la qualita' degli avviamenti postali, riconoscendo la necessita' per l'Unione di impegnarsi maggiormente in azioni concrete al fine di consentire alla posta di salvaguardare e migliorare la sua posizione sul mercato delle comunicazioni grazie ad una azione incisiva di promozione della qualita' del servizio e di diversificazione delle prestazioni, convinto dell'urgente necessita' per la posta di rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della clientela e di lottare piu' vigorosamente contro la concorrenza, decide l'attuazione di un progetto permanente volto a salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale ed a ammodernarlo, in particolare con le azioni seguenti: - controllo della qualita' degli scambi postali con un'analisi approfondita dei tempi di avviamento e delle azioni svolte sul territorio dai consulenti, in vista di aiutare a risolvere i problemi posti e promuovere iniziative suscettibili di migliorare le prestazioni del servizio postale internazionale; - studi dei flussi di trasporto al fine di razionalizzare ed ammodernare i collegamenti postali; - sviluppo del servizio EKS; - controllo della concorrenza per far fronte in maniera appropriata; - studi di mercato che consentano alle Amministrazioni di adattare le prestazioni alle esigenze dei clienti e di introdurre nuovi servizi; - iniziative varie dettate dall'andamento delle tecniche e delle esigenze incarica il Consiglio esecutivo in collaborazione con il CCEP e l'Ufficio internazionale di adottare i provvedimenti necessari per giungere a risultati significativi nei vari settori coperti dal progetto, e di presentare un rapporto al Congresso successivo. esorta a) i Paesi membri dell'Unione: - a fare tutto il possibile per migliorare la qualita' delle prestazioni postali offerte ed allargarne la gamma in funzione delle esigenze dei clienti; - a cooperare pienamente al progetto destinato a stimolare le loro iniziative ed a trarre il massimo profitto dalla realizzazione delle azioni intraprese; b) i Paesi membri e le Unioni ristrette ad apportare un appoggio attivo alle operazioni intraprese nel quadro del presente progetto, in particolare quelle svolte sul territorio. (Proposta 010, 10 seduta plenaria) Risoluzione C 23/1989 Aiuto fornito dal Governo della Confederazione svizzera nel settore delle finanze dell'Unione Il Congresso, avendo esaminato il rapporto presentato dal Direttore generale sulle finanze dell'Unione (Congres - Doc 19), considerando il ruolo particolarmente prezioso per l'Unione esercitato dal Governo della Confederazione svizzera in materia finanziaria in virtu' dell'articolo 124, paragrafo 10 del Regolamento generale nonche' dalla Risoluzione C 17 del Congresso di Rio de Janeiro 1979. esprime 1 - il suo riconoscimento al Governo della Confederazione svizzera per l'aiuto generoso apportato all'Unione nel settore delle finanze per aver effettuato le anticipazioni di tesoreria nel vecchio regime finanziario dell'Unione, vigilando sullo svolgimento della contabilita' dell'Ufficio internazionale ed essendosi incaricato della revisione esterna dei conti dell'Unione; 2 - la speranza che questa preziosa collaborazione con l'Unione possa essere mantenuta in avvenire (Congres - Doc 19, Commissione 2, 1 seduta) Risoluzione C 24/1989 Collaborazione tra il Consiglio esecutivo ed il Consiglio consultivo degli studi postali in vista dell'introduzione della telematica nell'UPU Il Congresso, constatando che la telematica ha, nella nostra epoca, uno sviluppo straordinario, rappresentando uno degli elementi fondamentali dell'evoluzione della societa' e che il suo ruolo in tale evoluzione sara' sempre crescente in corrispondenza della graduale introduzione nel mondo intero, di materiali informatici al servizio di tutti i settori di attivita' dell'uomo, constatando che le strutture di comunicazione che saranno tra le basi della societa' del XXI secolo si appoggeranno su un uso intensivo della telematica, stimando che, per svolgere un ruolo di primo piano adattato ai tempi, l'UPU deve seguire questa ineluttabile evoluzione al fine di mantenere la sua quota nel mercato delle comunicazioni offrendo servizi moderni e concorrenziali alla clientela della posta, considerando da una parte, l'esistenza della norma ISO 9735 EDIFACT (Scambio dei dati informatizzati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto) elaborata dall'ONU ed adottata dall'ISO considerando d'altra parte, l'adozione di questa norma da parte di organismi soci commerciali dell'UPU (Consiglio di cooperazione doganale (CCD) e Associazione internazionale dei trasportatori aerei (IATA) tra gli altri), considerando l'invito fatto all'UPU dal CCD di istituire interfacce telematiche tra i due organismi, ritenendo che l'UPU deve rispondere positivamente all'invito del CCD e stabilire collegamenti telematici con le dogane, giudicando che, per integrarsi armoniosamente nell'insieme dei collegamenti tra tutti gli organismi interessati, l'UPU deve instaurare negoziati con gli organismi che costituiscono dei soci commerciali abituali, incarica il Consiglio esecutivo, in collaborazione con il Consiglio consultivo degli studi postali, di adottare adeguati provvedimenti per la graduale attuazione di collegamenti telematici con i soci commerciali dell'UPU con i mezzi piu' opportuni, tenendo conto degli interessi di tutte le Amministrazioni postali dei Paesi membri sviluppati o in via di sviluppo (Proposta 5000.3 10 seduta plenaria) Risoluzione C 25/1989 Servizio EMS Il Congresso, notando con soddisfazione 1 - lo sviluppo importante del servizio EMS dopo il Congresso di Amburgo sia dal punto di vista del traffico inoltrato che per la quantita' di Amministrazioni postali che assicurano il servizio; 2 - i lavori compiuti dal Consiglio esecutivo e dal CCEP a seguito della risoluzione C 25 del Congresso di Amburgo relativo a questo servizio; 3 - la flessibilita' e l'efficacia di cui il Consiglio esecutivo ed il CCEP hanno fatto prova nell'esecuzione di questo compito, consapevole: 1 - della sfida rappresentata per le Amministrazioni dalla concorrenza delle societa' di corrieri privati sul mercato del trasporto degli invii urgenti; 2 - della necessita', per far fronte a questa concorrenza di continuare con la massima urgenza ad ampliare ed armonizzare la rete EMS mondiale, assicurandosi che il servizio offerto dalle Amministrazioni abbia la migliore qualita' possibile; prende atto 1 - dell'Accordo quadro EMS allegato alla presente adottato dalla Risoluzione 2/1987 del Consiglio esecutivo; 2 - delle raccomandazioni in annesso risultanti da studi tecnici del CCEP che contengono le disposizioni transitorie che regolamentano il funzionamento del servizio EMS, incarica il CE ed il CCEP di proseguire i loro sforzi in vista di un rapido sviluppo del servizio EMS, da' competenza 1 - al CE di concepire e di modificare;,n considerazione delle proposte del CCEP, la regolamentazione EMS contenuta nell'Accordo quadro EMS ed il suo Regolamento di esecuzione; 2 - al CCEP di formulare raccomandazioni di carattere tecnico concernenti il funzionamento del servizio EMS o di modificare le raccomandazioni esistenti. (Proposte 2000.15, 2000.15/Corr 1, Commissione 4, 4a seduta)

Accordo quadro - art. 1

Accordo quadro relativo agli invii EMS Articolo primo Definizione Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere, trasmettere e distribuire in tempi brevi corrispondenze, documenti o merci.

Accordo quadro - art. 2

Articolo 2 Servizio internazionale EMS ai sensi del presente Accordo Le Amministrazioni contraenti possono gestire i seguenti tipi di servizio EMS: - invii programmati - invii a richiesta

Accordo quadro - art. 3

Articolo 3 Invii programmati Gli invii programmati sono accettati in base ad un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di deposito/impostazione ed il mittente. Questo Accordo stabilisce l'orario di deposito e di trasporto degli oggetti EMS nonche' la loro periodicita'.

Accordo quadro - art. 4

Articolo 4 Invii su domanda Gli invii su domanda sono accettati senza accordo contrattuale e senza una periodicita' prevista in anticipo.

Accordo quadro - art. 5

Articolo 5 Merci Salvo parere contrario, gli invii EMS possono contenere merci.

Accordo quadro - art. 6

Articolo 6 Sdoganamento Ciascuna Amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per sdoganare gli invii EMS nel termine piu' breve.

Accordo quadro - art. 7

Articolo 7 Limiti di pesi e di dimensioni Gli invii EMS sono ammessi fino al peso massimo di 20 kg. Essi non devono superare 1,50 m per una qualsiasi delle dimensioni ne 3 mm per la somma della lunghezza e del massimo contorno stabilito in un senso diverso da quello della lunghezza. Le Amministrazioni possono stabilite altri limiti di peso e di dimensioni.

Accordo quadro - art. 8

Articolo 8 Tasse Le tasse sono stabilite e trattenute dall'Amministrazione di deposito degli invii EMS.

Accordo quadro - art. 9

Articolo 9 Oggetti vietati I divieti previsti nella convenzione dell'UPU sono applicabili agli invii EMS, come pure le limitazioni di importazione e di transito che figurano nella lista degli oggetti vietati pubblicata dall'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale. Gli oggetti preziosi definiti nella Convenzione postale universale non sono ammessi.

Accordo quadro - art. 10

Articolo 10 Avviamento Gli invii EMS sono trasmessi con i mezzi di trasporto prestabiliti piu' rapidi a decorrere dal loro deposito (se del caso dal momento del ritiro presso il mittente) fino alla consegna. Le Amministrazioni si consultano al riguardo.

Accordo quadro - art. 11

Articolo 11 Compensazioni in caso di squilibrio degli scambi Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ogni Amministrazione stabilisce in caso di squilibrio degli scambi un tasso di compensazione unitario per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nelle loro reciproche relazioni il quantitativo di Invii in eccedenza successivamente al quale il tasso di compensazione unitario viene riscosso.

Accordo quadro - art. 12

Articolo 12 Responsabilita' All'atto dell'entrata in funzione del servizio, le Amministrazioni si concertano riguardo alla responsabilita'.

Accordo quadro - art. 13

Articolo 13 Invii caduti in rifiuto Un invio rifiutato dal destinatario o un invio caduto in rifiuto deve essere rinviato senza oneri supplementari al mittente dal servizio EMS.

Accordo quadro - art. 14

Articolo 14 Riavviamento degli invii o dei sacchi disguidati Ogni invio o ogni sacco EMS erroneamente ricevuto deve essere riavviato verso la sua destinazione effettiva con i mezzi piu' diretti utilizzati per il servizio EMS dall'Amministrazione che l'ha ricevuto.

Accordo quadro - art. 15

Articolo 15 Inchiesta Ciascuna Amministrazione risponde in tempi brevi alle richieste di informazioni relative agli invii EMS. La risposta deve normalmente essere trasmessa con lo stesso mezzo di quello utilizzato per la richiesta di informazioni corrispondente /vale a dire per telex, per telefono, per EMS, per corriere elettronico, ecc.)

Accordo quadro - art. 16

Articolo 16 Sospensione temporanea dal servizio Se circostanze straordinarie lo giustificano, una Amministrazione puo' sospendere temporaneamente, il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di questa sospensione e della ripresa del servizio, se del caso a mezzo telegramma, telex, corriere elettronico o telefono.

Accordo quadro - art. 17

Articolo 17 Attuazione della Convenzione postale universale La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione sono applicabili per analogia in tutti i casi non espressamente previsti da questo Accordo e dal suo Regolamento quadro.

Regolamento quadro

Regolamento quadro relativo agli invii EMS Articolo 101 Comunicazioni e informazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale Le Amministrazioni devono comunicare all'Ufficio internazionale: a) la denominazione del servizio nel loro paese b) i tipi di servizio disponibili c) se le merci sono accettate d) i limiti massimi di peso e di dimensioni; e) le tasse stabilite; f) i paesi con cui scambiano invii EMS; g) le localita' del loro paese dove il servizio e' assicurato; h) gli Uffici di scambio dove i pieghi possono essere spediti ed il territorio servito da questi Uffici; i) l'orario limite di ricevimento di un invio ai loro Uffici di scambio affinche' sia distribuito: - il giorno stesso; - l'indomani; - il posdomani; j) il tempo necessario per lo sdoganamento degli oggetti: - sottoposti a diritti doganali; - non passibili di diritti doganali; k) l'accettazione di un avviso di ricevimento o di un servizio equivalente; l) l'importo richiesto per ogni invio supplementare in caso di squilibrio degli scambi Articolo 102 Introduzione del servizio degli invii programmati 1. Prima della conclusione di ogni contratto l'Amministrazione di destinazione e' consultata sulle sue possibilita' di assicurare il servizio. L'Amministrazione di origine le procura le informazioni seguenti al meno dieci giorni prima dell'entrata in vigore del servizio: a) i nominativi e gli indirizzi del mittente e del destinatario; b) i giorni di spedizione e le condizioni di avviamento degli invii; c) la data prescelta per la spedizione del primo invio. 2. Ogni modifica sopravvenuta nel funzionamento di uno scambio o la sua cessazione deve essere comunicata alle Amministrazioni interessate. Articolo 103 Etichette-indirizzo speciali Si raccomanda di stampare sull'etichetta il logotipo e l'identificazione unica di 13 caratteri adottati dal CCEP e di prevedere almeno, in tutta la misura del possibile, le seguenti caselle: --------------------------------------------------------------------- Casella (1) Descrizione --------------------------------------------------------------------- 1 Logotipo, nome dell'Amministrazione di origine e nome nazionale del servizio 2 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri sotto forma di codice a barre 3 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri in caratteri di stampa 4 Data del deposito 5 Ora del deposito 8 Nome ed indirizzo del mittente 9 Codice postale del mittente 12 Nome ed indirizzo del destinatario 14 Codice postale del destinatario 20 Tassa di spedizione 21 Descrizione del contenuto 22 Regalo 23 Campione di merce 24 Valore del contenuto 25 Peso in kg. 27 Nome a caratteri di stampa della persona che riceve l'invio 28 Firma 29 Data della consegna 30 Ora della consegna --------------------------------------------------------------------- ---------- (1) I numeri delle caselle corrispondono a quelli che figurano nella Raccomandazione 3 in appresso Articolo 104 Condizioni generali di spedizione 1. Gli invii sono inclusi in sacchi EMS di colore blu e arancione. 2. Ciascun sacco riporta un'etichetta blu e arancione che indica chiaramente l'Ufficio di scambio di destinazione. 3. Un documento speciale o un modulo C12 completato dalla menzione EMS accompagna ogni piego. 4. Ciascun invio o sacco diretto EMS e' iscritto separatamente sul modulo. Articolo 105 Distinta di consegna 1. Una distinta di consegna AV 7 o C 18 a seconda se si tratta della via aerea o della via di superficie accompagna ciascun piego. 2. La distinta di consegna AV 7 o C 18 deve segnalare in maniera chiara che il piego contiene invii EMS. Articolo 106 Verifica dei pieghi Nel ricevere un piego di servizio EMS, l'Amministrazione di destinazione verifica se il piego e' conforme alle indicazioni della distinta di consegna AV 7 o C 18. Articolo 107 Notifica delle irregolarita' Il ricevimento di ogni sacco o invio mancante, disguidato o danneggiato deve essere segnalato senza indugio all'Amministrazione di origine a mezzo telex, telefono, corriere elettronico o telegramma. L'irregolarita' e' confermata per iscritto. Articolo 108 Rinvio degli invii Ogni Amministrazione che rinvia un invio deve indicare il motivo del mancato recapito sull'invio mediante una iscrizione manoscritta, l'impronta di un timbro o una etichetta. Articolo 109 Conteggi e regolamento dei conti La procedura per il conteggio ed il regolamento dei conti per il pagamento di un corrispettivo in caso di squilibrio degli scambi e il seguente: a) ciascuna Amministrazione fissa, secondo una periodicita' prevista in anticipo, un riepilogo degli invii ricevuti; b) L'Amministrazione di destinazione informa l'Amministrazione mittente del numero degli invii ricevuti. Le differenze sono liquidate mediante corrispondenza; c) il conto generale e compilato ogni anno. Il periodo annuale ha inizio alla data convenuta di comune accordo; d) l'Amministrazione creditrice compila un conto dettagliato, che indica: - il numero totale degli invii ricevuti; - il numero totale degli invii spediti; - lo squilibrio; - la tassa dovuta per ogni invio; - l'importo totale dovuto a titolo di compensazione; e) i conti devono essere compilati entro sei mesi. a decorrere dall'ultimo giorno del periodo considerato. Raccomandazioni relative al servizio EMS --------------------------------------------------------------------- Raccomandazione Argomento --------------------------------------------------------------------- 1 Logotipo EMS 2 Identificazione unica degli invii 3 Etichettatura 4 Sistemi informatizzati di controllo e di localizzazione 5 Notifica dei pieghi 6 Controllo del trattamento da parte delle compagnie aeree 7 Sdoganamento 8 Distribuzione degli invii 9 Valutazione dell'esecuzione del servizio 10 Centri operativi 11 Responsabilita' 12 Compensazione degli squilibri degli scambi 13 Norme di servizio per la clientela 14 Informazioni sulla clientela ---------------------------------------------------------------------

Raccomandazioni

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