DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-15
State In force
Source Normattiva
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Raccomandazione 1 Logotipo EMS Si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1 di utilizzare le specifiche tecniche del logotipo EMS che figura nel Manuale EMS ai fini della commercializzazione e della gestione del loro servizio EMS, compresa l'eventuale elaborazione di un sistema di imballaggio uniformizzato per gli invii EMS; 2 di adottare i provvedimenti necessari al fine di proteggere a livello nazionale il nome ed il logotipo EMS. Raccomandazione 2 Identificazione unica degli invii Si raccomanda alle Amministrazioni postali di utilizzare la specifica in appresso per l'identificazione unica degli invii EMS e dei sacchi, dei contenitori o dei recipienti contenenti invii EMS. Specifica concernente l'identificazione degli invii EMS Numero dei caratteri: 13 Disposizione a partire dalla sinistra: - posizioni 1 e 2: sia i caratteri "EE" per indicare un invio EMS, sia i caratteri "ES" per indicare un sacco/contenitore/recipiente EMS; - posizioni 3 a 10 compresa: numeri d'ordine; - posizione 11: cifra di controllo generato da ordinatore, conforme al "mod. 11" oppure, se tale carattere non e' desiderato, il carattere alfabetico "X" senza significato; - posizioni 12 e 13: Codice ISO Alfa 2 per designare l'Amministrazione di origine (Vedere annesso 2) Esempio: Parte di provvedimento in formato grafico Quando si utilizzata un codice a barre per rappresentare un mezzo d'individuazione unico di un invio o di un sacco internazionale questo Codice deve essere il codice 39, di densita' di 5,4 caratteri/pollice al quale e incorporato nella posizione 11 (a partire dalla sinistra), una cifra di controllo elaborata da un computer e conforme al "mod. 11". Se questo carattere non e incorporato, deve essere prevista nel Codice a barre, l'inclusione del carattere alfabetico "X" senza significato rispetto a questa posizione. Le lettere e le cifre del codice d'identificazione a 13 caratteri devono anche essere stampati nella loro forma abituale accanto al codice a barre. Annesso 1 alla Raccomandazione 2 Caratteristiche del codice 39 1. Nel codice 39, le barre e gli spazi sono codificati in maniera binaria in larghezza; le barre/spazi stretti sono interpretati come un valore binario 0 (zero) e le barre/spazi larghi sono interpretati come un valore binario 1. 2. Ciascun carattere si compone di nove elementi: cinque barre e quattro spazi. Tre di questi elementi sono larghi e sei sono stretti, donde il nome del codice 39 (3 di 9). La figura in appresso illustra la struttura dei caratteri. 3. L'algoritmo primario e' binario: si applica contemporaneamente alle barre ed agli spazi del Codice. Le barre o spazi stretti sono interpretati come un valore binario 0 (zero), le barre o spazi larghi come un valore binario 1. Parte di provvedimento in formato grafico Formula e modulo internazionale 11 La formula e la seguente: 1 applicare i fattori di ponderazione ai numeri di base utilizzando le cifre seguenti: 86423597; 2 calcolare la somma di questi numeri; 3 dividere questa somma per 11 (undici) 4 se il resto e uguale a 0 (zero), utilizzare 5 (cinque) come cifra di controllo. Se il resto e' 1 (uno) utilizzare 0 (zero) come cifra di controllo; 5 se del caso, detrarre il resto di 11. La cifra ottenuta corrisponde alla cifra di controllo. Esempio: Parte di provvedimento in formato grafico Annesso 2 alla raccomandazione 2 Codice ISO ALfa-2 dei paesi e territori compresi nell'ambito dell'Unione --------------------------------------------------------------------- Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2 --------------------------------------------------------------------- Afghanistan AF Cile CL Albania AL Cina(Rep.pop.) CN Algeria DZ Cipro CY America(Stati Uniti) US Colombia CO - Guam GU Comores KM - Porto Rico PR Congo(Rep.pop.) CG - Samoa AS Corea (Rep.) KR - Isole Vergini VI Costa Rica CR degli Stati Uniti Costa d'Avorio(Rep.) CI d'America Cuba CU - Isole del Pacifico PC Danimarca DK (Marshall, Caroline, - Isole Feroe FO Marianne) - Groenlandia GL Andorre (1) AD Djibouti DJ Angola AO Dominicana(Rep.) DO Arabia Saudita SA Dominique DM Argentina AR Egitto EG Australia AU El Salvador SV Emirati arabi Uniti AE - Christmas (isola) CX Equador EC - Cocos (Keeling) CC Etiopia ET (isole) Fidji FJ Filippine PH - Norfolk(isola) NF Finlandia(comprese Austria AT le isole Aland) Bahamas BS Francia FR Bahrein BH - Dipartimenti francesi Bangladesh BD di oltremare: Barbados BB - Guadalupa GP Belgio BE (compreso S.Bartolomeo Belize BZ e S.Martino) GF Benin BJ - Guiana francese GF Bhoutan BT - Martinica MQ Bielorussia BY - Reunione RE Bolivia BO - Collettivita' terri- PM Botswana BW toriale di S.Pietro Brasile BR e Miquelon Brunei Darussalam BN - Collettivita' terri- - Bulgaria(Rep.pop) BG toriale di Mayotte Burkina Faso BF - Territori francesi Burundi BI di oltremare Cameroun CM Canada CA Capo-Verde CV Ciad TD Cecoslovacchia CS Centrafrica CF (1) Le valli d'Andorra servite dalle Amministrazioni francese e spagnola, sono altresi' considerate come appartenenti all'Unione. --------------------------------------------------------------------- Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2 --------------------------------------------------------------------- - Polinesia francese PF Grecia GR (compreso l'isolotto Granada GD di Clipperton) Guatemala GT - Wallis e Futuna WF Guinea GN - Terre australi e TF Guinea Bissau GW antartiche Guinea equatoriale GQ francesi Guiana GY - Isole sparse RE Haiti HT (Bassa da India, Honduras(Rep.) HN Europa, Juan de India IN Nova, Glorieuses, Indonesia ID Tromelin) Iran (Rep.islamica) IR Gabon GA Iraq IQ Gambia GM Irlanda IE Ghana GH Giamaica JM Giappone JP Giordania JO Islanda IS Gran-Bretagna: Israele IL - Regno Unito di Gran GB Italia IT Bretagna e d'Irlanda Iugoslavia YU del Nord Jamahiriya libica LY - Guernesey GB Kenya Kampuchea democratica KH - Isola di Man GB KE - Jersey GB Kiribati KI Territori d'oltremare Kuwait KW le cui relazioni inter- Lao (Rep.dem.pop.) LA nazionali sono assicu- Lesotho LS rate dal Governo del Liberia LR Regno Unito di Gran Liechtenstein LI Bretagna e d'Irlanda Lussemburgo LU del Nord: Madagascar MG - Anguilla - Malesia MY - Ascensione SH Malawi MW - Bermude BM Maldive MV - Cayman(isole) KY Mali ML - Falkland(Malvine) FK Malta MT (isole) e dipendenze Marocco MA Georgia del Sud e Mauritius MU Sandwich del Sud) Mauritania MR - Gibilterra GI Messico MX - Hong-Kong HK Monaco MC - Montserrat MS Mongolia (Rep.pop.) MN - Pitcairn(isole) PN Mozambico MZ Henderson, Ducie Myanmar MM(1) et Oeno) Nauru NR - Sant'Elena SH Nepal NP - Nuova Caledonia NC - Tristan da Cunha SH - Turks and Kaikos TC - Vergini (isole) VG - Territori britannici dell'Antartico (compresa la Terra di Graham,le Shetlands del Sud e le Orcadi del Sud ----------------------- 1) Il codice per Myanmar (anticamente Birmania) e' attribuito provvisoriamente --------------------------------------------------------------------- Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2 --------------------------------------------------------------------- Nicaragua NI Suriname SR Niger NE Swaziland SZ Nigeria NG Siria(Rep.araba) SY Tailandia TH Norvegia NO Tanzania (Rep. unita) TZ Togo TG Tonga TO Trinita e Tobago TT Nuova Zelanda NZ Tunisia TN (compresa la Turchia TR dipendenza di Rosa) Tuvalu TV Uganda UG Ukraina UA - Isole Cook CK Unione Repubbliche - Niue (isola) NU socialiste sovietiche SU Ungheria HU - Tokelau(isola) TK Uruguay UY Oman OM Vanuatu VU Pakistan PK Vaticano VA Panama(Rep.) PA Venezuela VE Papuasia - Nuova Guinea PG Viet Nam VN Paraguay PY Yemen (Rep.arabe) YE Paesi Bassi NL Yemen (Rep.dem.pop.) YD -Antille olandesi AN Zaire ZR -Aruba AW Zambie ZM Peru PE Zimbabwe ZW Polonia (Rep.pop.) PL Portogallo (1) PT - Macao MO Paese indipendente la cui situazione nei confronti dell'UPU Qatar QA non e' ancora saldata: Rep.dem.tedesca DD Rep.pop.dem.di Antigua e Barbuda AG Corea KP Romania (Rep.Soc.) RO Paese che dipende Rwanda RW direttamente dalla S.Cristoforo e responsabilita' dell'ONU Nevis KN Santa Lucia LC Namibia NA S. Marino SM S.Vincenzo e Gra- VC Territorio in una parti- nadine colare situazione: (1) Compresa Madeira e le Azzorre --------------------------------------------------------------------- Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2 --------------------------------------------------------------------- Salomon(isole) SB Somalia SO Samoa occidentale WS Sudan SD Sao Tome' e Sri Lanka LK Principe ST Spagna ES Senegal SN Svezia SE Seychelles SC Svizzera CH Sierra Leone SL Timor orientale TP Singapore SG Raccomandazione 3 Etichettatura Oltre a quanto stabilito all'articolo 103 del Regolamento quadro EMS, si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1- di numerare ciascuna casella utilizzata per le etichette EMS secondo il sistema indicato in appresso; 2- di prendere nota della posizione delle caselle numerate che figurano sul modulo E allegato; 3- di utilizzare le etichette EMS "manifold" in modo da disporre di copie sufficienti per soddisfare alle esigenze di sdoganamento, di controllo e di localizzazione e di conferma e di prova della distribuzione. Sistema di numerazione delle caselle per le etichette EMS --------------------------------------------------------------------- Numero Designazione --------------------------------------------------------------------- 1 - Logotipo EMS - Nome dell'Amministrazione di origine - Nome del servizio EMS nazionale (a scelta) 2 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri sotto forma di codice a barre 2 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri a caratteri di stampa 3 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri a caratteri di stampa 4 Data di impostazione 5 Ora di impostazione 6 Numero di conto del mittente 7 Numero telefonico del mittente 9 Codice postale del mittente 10 Numero di conto del destinatario 11 Numero di telefono del destinatario 12 Nome e indirizzo del destinatario 13 Punto di scambio (da utilizzare solo quando una Amministrazione prevede una distinzione tra un numero di conto ed il numero che serve ad individuare un dato collegamento) 14 Codice postale del destinatario 15 Numero degli articoli nell'invio 16 Numero di questo articolo 17 Tipo del prodotto 18 Modalita' di pagamento 19 Diritti di assicurazione 20 Tassa di spedizione 21 Descrizione del contenuto (si raccomanda vivamente di utilizzare il numero della dogana) 22 Regalo (oppure) 23 campione di merce 24 Valore del contenuto 25 Peso in kg. Cifra arrotondata al mezzo chilogrammo (ad esempio 3,2 kg diventa 3,5 kg) 26 Direttive speciali 27 Nome a carattere di stampa della persona che riceve l'invio 28 Firma 29 Data della consegna 30 Ora della consegna 31 Nome dell'Ufficio di origine 32 Distribuito o tentativo di consegna 33 Numero dell'autorizzazione (trasporto pagato in anticipo in contanti) 34 Numero di serie (trasporto pagato in anticipo in contanti) 35 Diritti di raccoglimento 36 Importo totale delle tasse 37 Firma dell'Ufficiale postale che accetta l'invio 38 Numero dell'ufficio di origine 39 Firma del mittente Ogni casella addizionale se del caso prescelta dal CCEP dovra' essere numerata secondo la sequenza adottata (vale a dire 40,41 ecc.) Il numero corrispondente ad una casella che e stato eliminato cessa di avere efficacia e le altre conservano il loro numero. Raccomandazione 4 Sistemi di controllo e di localizzazione informatizzati Si raccomanda alle Amministrazioni di installare a livello locale un sistema di controllo e di localizzazione EMS informatizzato e di collegarlo al sistema di controllo e di localizzazione internazionale (cassetta postale elettronica) in considerazione delle specifiche in appresso. Specifiche dei sistemi di controllo e di localizzazione EMS A. Obiettivi Mediante la registrazione di informazioni precise sugli eventi verificatisi durante la trasmissione degli invii EMS dall'impostazione fino alla distribuzione, i sistemi di controllo e di localizzazione informatizzati hanno come obiettivo: 1 - di consentire alle Amministrazioni di rispondere alle domande d'informazione ed ai reclami relativi agli invii EMS individuali formulati dai clienti; 2 - di segnalare alle altre Amministrazioni collegate incidenti riguardanti i flussi di traffico, ad esempio scioperi, chiusure d'aeroporto per causa d'intemperie ecc. 3 - di fornire a fini di gestione e di commercializzazione del servizio EMS statistiche relative alla misurazione delle prestazioni del servizio nonche' alla composizione del traffico e della clientela. B. Caratteristiche generali 1. Le Amministrazioni che dispongono di sistemi di controllo e di localizzazione EMS informatizzati collegati alla cassetta postale elettronica possono effettuare ricerche solo per gli invii impostati o distribuiti sul loro territorio. 2 La riservatezza delle informazioni che figurano in questi sistemi e garantita da chiavi di identificazione 1 Questi sistemi devono funzionare ventiquattro ore su ventiquattro. C. Formato per lo scambio dei dati tra le Amministrazioni collegate alla cassetta per la posta elettronica Questo formato e la sintassi dei messaggi sono basati sulla norma EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) dell'ISO. Ogni messaggio e' costituito da segmenti che contengono informazioni relative agli eventi da trasmettere. All'interno di un segmento (descrittore di un avvenimento ( si distinguono tre parti diverse: 1. Identificazione del tipo di evento secondo la lista in appresso an3 2. Dati obbligatori per l'identificazione dell'evento: a) codice d'identificazione dell'invio, compreso il nome del paese an13 b) paese di destinazione a2 c) data e ora dell'evento (YYMMDDHHMM) n10 3. Dati facoltativi. Per ogni tipo di evento possono essere trasnesse informazioni supplementari come specificato nella lista in appresso. Nota a = alfa; an= alfanumerico; n=numerico --------------------------------------------------------------------- Tipo di Descrizione Rubrica Formato evento dell'evento descrittiva --------------------------------------------------------------------- EMA Impostazione/ Identita' dell'Ufficio an..9 raccoglimento di scambio Numero di conto del cliente an..17 Codice postale del mittente an..9 Luogo di origine (mittente) a..6 Codice postale del destinatario an..9 Luogo di destinazione a..6 EMB Arrivo all'Ufficio Identita' dell'Ufficio di scambio a6 di scambio di partenza EMC Partenza dall'Ufficio Identita' dell'ufficio di scambio an..6 di scambio di Numero del piego an..4 partenza Indirizzo del destinatario del piego(2) an..6 Numero del volo (3) an..6 Data di partenza/primo volo n6 EMJ Arrivo all'Ufficio Identita' dell'ufficio di scambio di scambio di transito an..6 di transito Identita' dell'ufficio di scambio di origine an..6 Numero del piego an..4 EMK Partenza dall'Ufficio Identita' dell'Ufficio di scambio an..6 di scambio di transito di transito Numero del piego assegnato dallo ufficio di scambio di transito an..4 Indice del destinatario del piego(2) Numero del volo(3) an..6 Data di partenza/primo volo n6 (1) Il codice di questo formato e' come segue: a= alfa; an= alfanumerico; = n= numerico. Nota: i due punti significano "fino a"; ad esempio an..9 significa "fino a 9 caratteri alfanumerici" (2) Ufficio di scambio di arrivo o di transito (3) Si tratta di un insieme di dati che puo' comprendere fino a sei numeri di voli. --------------------------------------------------------------------- Tipo di Descrizione Rubrica Formato evento dell'evento descrittiva --------------------------------------------------------------------- EMD Arrivo all'Ufficio di Identita' dell'ufficio scambio di arrivo di scambio di arrivo an..6 Identita' dell'ufficio an..6 di scambio di origine o di transito Numero del piego an..4 EME Consegna alla dogana Identita' dell'ufficio an..6 di scambio Codice di ritenzione an..2 quando la dogana trattiene l'invio(1) n2 EMF Partenza dall'Ufficio Identita' dell'ufficio di scambio di arrivo di scambio an..6 Passibile di diritti di al dogana/non passibile di diritti di dogana (D o N) EMG Arrivo all'ufficio Identita' dell'Ufficio di distribuzione di distribuzione an..9 EMH Tentativo di distribuzione Identita' dell'Ufficio infruttuoso di distribuzione an..9 Codice del tentativo di distribuzione infruttuoso(2) an3 EMI Consegna finale Identita' dell'ufficio di distribuzione an..9 Nome del destinatario avente firmato a..17 --------------------------------------------------------------------- EMX Informazione sotto forma libera, alfanumerica --------------------------------------------------------------------- (1) Si puo' trattare di un insieme di dati (vedere annesso 1 a questa raccomandazione) (2) Vedere annesso 2 a questa raccomandazione. D. Funzioni del sistema di ricerca Le funzioni del sistema di ricerca sono le seguenti: 1 - commutazione di messaggi per esigenze di gestione (informazione trasmessa via radio o urgente); 2 - ricerche in base all'identificazione dell'invio (che puo' specificare sia un invio, sia una lista di invii classificati secondo i numeri di identificazione); 3 - ricerche basate sulle caratteristiche dell'invio o dell'evento: queste ricerche sono basate sui valori designati dai seguenti parametri; - numero del piego - luogo di origine - luogo di consegna - data dell'evento; - data e ora del messaggio; - tipo dell'evento sp; 4 trasmissione di dati di massa che consentono un trattamento locale di questi ultimi. Annesso 1 alla Raccomandazione 4 Codice relativo alla ritenzione degli invii EMS a mezzo posta --------------------------------------------------------------------- Codice Ritenzione 19 Oggetti vietati 20 Oggetti la cui importazione e' soggetta a restrizione - Licenza d'importazione necessaria 50 Fattura mancante 51 Fattura irregolare 52 Certificato di origine mancante 53 Certificato di origine inadeguato 54 C 2/CP 3 mancante 55 C 2/CP 3 irregolare 56 Merce di grande valore - Necessita' di dichiarazione doganale ufficiale 57 Impossibilita' di contattare il destinatario per le informazioni relative all'importazione 58 Si attende presentazione del commissionario in dogana 59 Necessario numero IVA o importazione 60 Necessario certificato merci rinviate 61 Richiesta alla banca di modulo di postagiro 62 Spedizione incompleta 99 Varie --------------------------------------------------------------------- Annesso 2 alla raccomandazione 4 Codice relativo alla mancata distribuzione degli invii EMS 1. Provvedimenti adottati --------------------------------------------------------------------- Codice Misura --------------------------------------------------------------------- A Tentativo di consegna effettuato oggi B Tentativo di consegna da effettuarsi il prossimo giorno feriale C Invio confiscato, notifica del destinatario in corso D Mittente contattato, si attende risposta E Invio rinviato al mittente F Invio rispedito G Invio confiscato per ispezione H Invio sequestrato o distrutto a causa della natura del contenuto 2. Motivi della mancata distribuzione --------------------------------------------------------------------- Codice Motivo --------------------------------------------------------------------- 10 Indirizzo inesatto 11 Destinatario introvabile 12 Destinatario non reperibile all'indirizzo indicato; Ufficio del destinatario chiuso 13 Invio rifiutato dal destinatario 14 Il mittente ha chiesto una ulteriore consegna 15 Destinatario in sciopero 16 Mancata distribuzione 17 Invio disguidato 18 Avaria - Invio disguidato 19 Oggetti vietati - Invio non distribuito 20 Importazione soggetta a restrizione - Invio non distribuito 21 Pagamento delle tasse 99 Varie --------------------------------------------------------------------- 3. Possibili combinazioni (1) Parte di provvedimento in formato grafico --------------------------------------------------------------------- (1) Esempio: A 13 significa un tentativo di consegna effettuato in data odierna, ma il cui destinatario ha rifiutato l'invio. Raccomandazione 5 Notifica dei pieghi Si raccomanda alle Amministrazione postali di notificare all'Amministrazione di destinazione l'arrivo di pieghi EMS a mezzo collegamento informatizzato, telefono, telex, telefax o corriere elettronico. Raccomandazione 6 Controllo del trattamento da parte delle compagnie aeree Si raccomanda alle Amministrazioni postali di controllare la qualita' del trattamento degli invii EMS da parte delle compagnie aeree e di adottare se del caso i provvedimenti correttivi necessari a livello locale. Raccomandazione 7 Sdoganamento Le Amministrazioni postali sono incoraggiate ad accelerare lo sdoganamento degli invii EMS con tutti i mezzi a loro disposizione, in particolare: 1 - Comitati di contatto nazionali; 2 - studi approfonditi dell'Organizzazione dei servizi sugli aeroporti in collegamento con i servizi doganali locali, le compagnie aeree e le autorita' aeroportuali; 3 - trasmissione preliminare in particolare sotto forma elettronica, delle informazioni necessarie alle autorita' doganali per effettuare lo sdoganamento degli invii. EMS su manifesto e prima dell'arrivo degli invii. Raccomandazione 8 Distribuzione degli invii 1 - Si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1 - di effettuare la distribuzione degli invii EMS con una rete che consenta di ottenere un livello di rendimento concorrenziale; 2 - di assicurare la distribuzione degli invii EMS in arrivo con un messaggero speciale o regolare Raccomandazione 9 Misura dell'esecuzione del servizio Si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1 - di instaurare un servizio regolare per valutare l'esecuzione del servizio EMS; 2 - di adottare per questo sistema il metodo che meglio conviene, rimanendo inteso che le Amministrazioni dovrebbero adottare di preferenza un sistema di controllo e di localizzazione EMS informatizzato. Centri operativi Si raccomanda alle Amministrazioni postali di elaborare un centro operativo cui poter fare appello, ventiquattro ore su ventiquattro, per risolvere i problemi, compresi i reclami, legati al servizio EMS. Raccomandazione 11 Responsabilita' Si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1 - di assumere la responsabilita' e di corrispondere un'indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria degli invii EMS; 2 - di stabilire eventualmente per questa indennita' un limite massimo, a condizione che tale ammontare massimo non sia inferiore a 19,60 DTS per gli invii contenenti unicamente documenti e a 73,51 DTS per quelli che contengono altri oggetti; 3 - di rimborsare inoltre la totalita' delle tasse postali pagate, sia quando una indennita' e dovuta per perdita, manomissione totale o avaria totale, sia in caso di ritardo nella distribuzione, il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle tasse postali dovendo essere rapidamente effettuati dall'Amministrazione di origine previo accertamento delle irregolarita'; 4 - di ammettere che l'Amministrazione responsabile prenda a carico l'indennita' da versare e le tasse postali da rimborsare al mittente; 5 - di determinare le irregolarita' per mezzo di uno speciale bollettino di verifica conforme al modello E 2 allegato e dar seguito ai reclami in base alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo quadro; 6 di determinare la responsabilita' tra le Amministrazioni, se del caso per analogia con le disposizioni della Convenzione o dell'Accordo relativo ai pacchi postali. Raccomandazione 12 Compensazione degli squilibri degli scambi Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11 dell'Accordo quadro EMS, si raccomanda alle Amministrazioni postali di prevedere una compensazione se lo squilibrio annuale degli scambi e di 100 invii o piu'. Raccomandazione 13 Norme di servizio per la clientela Si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1 - di adottare i seguenti provvedimenti come elementi di servizi per la clientela EMS ritenuti auspicabili per un'adozione a breve termine: Informazione a) pubblicare una guida di servizio EMS b) divulgare materiale di promozione, come "publiposta", opuscoli e stampati c) pubblicare numeri di telefono come punti di contatto per la vendita e l'informazione Accessibilita' d) far si' che gli Uffici postali che accettano l'EMS siano riconoscibili dall'esterno; e) installare speciali sportelli EMS; f) incaricarsi di ritirare gli invii nei locali dei clienti; g) mettere gratuitamente a disposizione del cliente, a sua richiesta, materiale di spedizione come etichette e documenti doganali. Fattibilita' h) sviluppare un sistema rapido e fattibile per il trattamento dei reclami e dei ricorsi; i) fissare norme per la distribuzione che garantiscano il rimborso per quanto riguarda gli invii portanti ritardo; j) confermare la distribuzione a richiesta; k) offrire a richiesta una prova della distribuzione (firma del destinatario) l) pubblicare modalita' e requisiti espliciti per quanto riguarda il trasporto e la responsabilita'; m) introdurre un sistema manuale di controllo e di localizzazione. Atteggiamento nei confronti dei clienti n) promuovere atteggiamenti positivi nei confronti del servizio EMS tra gli addetti agli sportelli, i fattorini ed i dirigenti; 2 - adottare, per quanto possibile i provvedimenti in appresso a titolo di servizi EMS supplementari per l'adozione a medio termine: Informazione o) utilizzare rappresentanti commerciali come punti di contatto per la vendita e l'informazione; Accessibilita' p) tenendo conto degli elementi di sicurezza, prevedere sportelli speciali EMS negli aeroporti per il deposito degli invii EMS all'ultimo minuto; Fattibilita' q) introdurre un sistema informatizzato di controllo e di localizzazione; 3 - prendere nota dei seguenti possibili provvedimenti supplementari in vista di esaminare se questi elementi sono opportuni e fattibili tanto da poter essere adottati nel servizio EMS nazionale: r) fornire tariffe speciale d'introduzione; s) incaricarsi del ritiro nei locali di tutti i clienti; t) collocare cassette postali EMS speciali sulla stessa via o negli immobili dei quartieri di affari; u) procedere al condizionamento del corriere EMS pronto per la spedizione a domanda del cliente sia gratuitamente sia a pagamento; v) mettere in conto mediante fattura, conto mensile o fattura dettagliata; w) fornire al cliente servizi speciali per i casi difficili, come distribuzione a richiesta fuori della zona di servizio, accettazione di dimensioni e di pesi fuori della norma e accordi per il ritiro; 4 - prestare particolare attenzione agli elementi del servizio alla clientela fornito dai concorrenti. Raccomandazione 14 Informazioni sulla clientela Si raccomanda alle Amministrazioni postali: 1 - di creare e di mantenere aggiornati, nella loro raccolta d'informazioni necessaria per l'analisi della concorrenza e della pianificazione delle strategie commerciali, schedari sui clienti EMS esistenti, sia i coloro che impostano che destinatari e potenziali gruppi-bersaglio; 2 - di classificare le informazioni in base al tipo di attivita' ed al volume del traffico; 3 - di mettere, dietro richiesta; informazioni pertinenti a disposizione delle Amministrazioni che cercano di localizzare la potenziale clientela. Parte di provvedimento in formato grafico

Risoluzioni

Risoluzione C 26/1989 Armonizzazione dei sistemi di contabilita' delle spese di transito dei pieghi chiusi della portalettere di superficie e dei pacchi postali di superficie Il Congresso, considerando che il transito di pieghi di superficie e effettuato diversamente da quello dei pieghi della postalettere, consapevoli del fatto che il transito di un sacco della postalettere si svolge analogamente a quello di un sacco di pacchi postali, incarica il consiglio esecutivo di intraprendere uno studio in vista di elaborare un sistema unico applicabile sia alla postalettere che ai pacchi postali. (Proposta 2000.6/Rev 1, Commissione /, 5 seduta) Risoluzione C27/1989 Instaurazione di una gamma di prodotti/servizi di pacchi postali adeguata alla domanda del mercato internazionale Il Congresso, constatando che i concorrenti della posta nel settore dei trasporti di merci leggere effettuano considerevoli incursioni sui mercati tradizionali di quest'ultima, constatando che la gamma dei prodotti della concorrenza risponde in maniera piu' adeguata alle esigenze del mercato e che le tariffe applicate sono considerate ragionevoli (prezzo in funzione del lavoro svolto), considerando che, se le Amministrazioni postali intendono continuare ad essere in futuro trasportatori credibili di merci leggere, occorre che la loro gamma di prodotti e le loro tariffe siano adeguate alla richiesta di mercato, notando che risulta da vari studi che i clienti chiedono che i prodotti siano avviati secondo una delle seguenti varianti: - avviamento J + 1, oppure avviamento il piu' rapido possibile mediante una catena di trasporti compatibile con trasbordi rapidi e se del caso un servizio porta a porta (corrisponde al servizio EMS della posta); - un servizio rapido con il quale sia possibile trasmettere un invio in qualsiasi parte del mondo entro un termine di avviamento garantito da tre a sette giorni secondo la destinazione (la posta offre attualmente il pacco-aereo o, in Europa, l'europacco); - un servizio economico dove la modicita' del prezzo e' piu' importante della rapidita' dell'avviamento (in questa categoria la posta offre attualmente il pacco S.A.L o il pacco di superficie), incarica il Consiglio consultivo degli studi postali: a) di intraprendere con urgenza uno studio volto ad individuare ed a instaurare una gamma di nuovi prodotti/servizi di pacchi postali adattato alla richiesta del mercato internazionale; b) di esaminare in particolar modo in questo studio seguenti punti: - aspetti della commercializzazione del servizio attuale di pacchi postali internazionali e della gamma di nuovi prodotti/servizi proposti in vista di agevolare la loro promozione in quanto servizio concorrenziale, efficace ed assolutamente sicuro; - possibilita' di introdurre norme di qualita' di servizio nella definizione di questi nuovi servizi di colli postali; - possibilita' di fissare i corrispettivi delle Amministrazione e le tasse reclamate alla clientela in base a modalita' diverse da quelle previste nel presente Accordo, se del caso per mezzo di accordo bilaterale o multilaterale; c) di raccomandare alle Amministrazioni postali azioni comuni volte ad introdurre o sviluppare questi servizi per controbattere gli effetti della concorrenza esercitata a livello internazionale dalle imprese private; d) di fare rapporto sulla questione al consiglio esecutivo in modo che quest'ultimo raccomandi, se del caso l'adozione di nuove regolamentazioni e procedure appropriate come previsto dall'articolo 102, paragrafo 6, capoverso r) del Regolamento generale. (Proposta 5000.2/Rev 1, Commissione 7, 4 seduta) Risoluzione C28/1989 Azione dell'UPU a favore dei paesi meno progrediti (PRA (PPG) Il Congresso, visto il rapporto presentato dal consiglio esecutivo riguardo all'azione dell'UPU a favore di paesi meno progrediti (PMA), considerando la risoluzione 36/194 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1981 con la quale e stato adottato il "Nuovo programma sostanziale di azione per gli anni 1980 a favore dei paesi meno progrediti", considerando la Risoluzione 40/205 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 marzo 1986 con la quale e' stata adottata la decisione di organizzare una conferenza sui PMA nel settembre 1990 in vista di esaminare i progressi compiuti dai PMA durante gli anni 1980 e prevedere per gli anni 1990 il miglioramento del processo di sviluppo, rammentando le risoluzioni C 87 del Congresso di Losanna 1974, C 37 del Congresso di Rio de Janeiro 1979 e C 66 del Congresso di Amburgo 1984, Riconoscendo l'importanza del ruolo dei servizi postali nello sviluppo dei PMA e le gravi insufficienze della posta nella maggior parte di questi paesi., tenendo conto della necessita' di rafforzare i servizi postali nei PMA, invita - i paesi meno progrediti a mobilitare tutte le risorse umane, finanziarie e materiali disponibili in loco ed a trarre il massimo profitto dall'aiuto loro fornito nel settore postale; - Le Unioni ristrette ad accrescere l'assistenza fornita ai PMA, incarica Il Consiglio esecutivo: - di adottare i provvedimenti richiesti affinche' l'Unione possa continuare a prestare assistenza allo sviluppo dei servizi postali dei PMA; - di consacrare ai paesi di questa categoria una parte, la piu' importante possibile, delle risorse dell'UPU; - di seguire in maniera continuativa l'evoluzione della situazione generale della posta nei PMA e di presentare al riguardo un rapporto al Congresso successivo, incarica il Direttore generale dell'Ufficio internazionale: - di continuare a concedere un'attenzione prioritaria e piu' determinante alle esigenze postali delle Amministrazioni dei PMA; - di proporre al Consiglio esecutivo un programma di attivita' fondato sui settori prioritari e sulle esigenze specifiche dei paesi considerati; - di aiutare i paesi di questa categoria a preparare ed a presentare alle riunioni delle tavole rotonde, progetti postali che possano suscitare l'interesse dei donatori e dei finanziatori; - di continuare ad intervenire presso l'UNDP e gli altri organismi di finanziamento affinche' le domande di aiuto in vista della realizzazione dei progetti postali a favore di PMA abbiano un esito positivo. (Proposta 018, Commissione 9, 5 seduta) Risoluzione C 29/1989 Principi da sottolineare in materia di assistenza tecnica dell'UPU Il Congresso considerando che le risorse dei Paesi membri dell'UPU dovrebbero essere utilizzate nel modo piu' redditizio quando si tratta di reclutare consulenti/esperti per effettuare missioni nell'ambito della cooperazione tecnica, considerando peraltro che la formazione di un solo borsista richiede altrettanti contributi di quella di piu' borsisti, notando che e possibile migliorare i risultati ottenuti nei suddetti settori, chiede ai paesi beneficiari di adottare una politica che favorisca la scelta di controparti locali atte ad appoggiare i consulenti/esperti nei loro lavori ed a proseguire detti lavori, incarica l'Ufficio internazionale di procedere al reclutamento dei consulenti/esperti nonche' al collocamento dei borsisti dell'UPU in base ai principi seguenti: - nel reclutare i consulenti/esperti, considerare l'insieme delle competenze dei candidati ma dare maggiore importanza alle capacita' professionali ed all'esperienza pratica nonche' alla capacita' di trasmettere conoscenze e know-how ad altre persone; - tener conto nella scelta dei consulenti/esperti competenti e qualificati, ricchi di esperienza, dei candidati originari dei paesi in via di sviluppo; - concedere piu' tempo alle Amministrazioni per selezionare i loro candidati; - informare il piu' rapidamente possibile i candidati della decisione adottata al fine di mantenere il loro interesse; - vigilare sul seguito dato alle conclusioni contenute nei rapporti dei consulenti/esperti affinche' siano attuate nella maniera piu' completa possibile; - privilegiare la formazione professionale di gruppo rispetto agli "stages" individuali; - pianificare i soggiorni dei borsisti in stretta cooperazione con l'Amministrazione ospite (Proposta 021, Commissione 9, 5 seduta)

Raccomandazioni

Raccomandazione C30/1989 Termine di risposta ai questionari Il Congresso, in considerazione del ruolo particolarmente importante dei questionari nella raccolta dei dati richiesti nel quadro degli studi svolti mediante inchieste da vari organi dell'Unione ed in vista della pubblicazione di raccolto e statistiche edite dall'Ufficio internazionale, visto che e indispensabile che le informazioni fornite dalle Amministrazioni postali in risposta ai questionari siano il piu' fattibili e complete possibile per garantire un buon risultato nonche' l'efficacia degli studi e delle pubblicazioni interessate, riconoscendo che le Amministrazioni postali dei Paesi membri devono disporre di tempo sufficiente - variabile da un mese per i questionari semplici a tre mesi per i questionari complessi (durata netta calcolata dalla data di ricevimento dei questionari fino a quella del loro rinvio) - per essere in grado di fornire risposte valide ai questionari, invita - gli organi permanenti dell'Unione a tener conto dei tempi minimi summenzionati nello stabilire il calendario delle loro attivita' ogni qualvolta possa rivelarsi necessario di ricorrere al metodo del questionario per chiedere informazioni ad una parte o all'insieme delle Amministrazioni postali dei Paesi membri, - i Paesi membri dell'Unione a rispettare le scadenze fissate nei questionari. incarica L'Ufficio internazionale di vigilare affinche' i termini di risposta ai questionari siano stabiliti in conformita' con i desiderata descritti nella presente Raccomandazione. (Proposta 07, Commissione 3, 3 seduta) Raccomandazione C31/1989 utilizzazione nei servizi postali di carta fabbricata secondo procedimenti non inquinanti (carta "ecologica") Il Congresso, notando che l'utilizzazione della carta da parte delle Amministrazioni postali, considerando che il degrado dell'ambiente si estende nel mondo a causa dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria, riconoscendo che i riversamenti di cloruri causano gravi danni a pesci, alghe, goemoni ed altri organismi marini, consapevole della necessita' di ridurre l'utilizzazione di prodotti la cui fabbricazione e' fonte di inquinamento ad esempio la carta imbiancata con il cloro, raccomanda alle Amministrazioni postali di scegliere per le esigenze dei servizi postali una carta fabbricata secondo i procedimenti meno inquinanti possibili, (Proposta 2000.2, Commissione 4, la seduta) Raccomandazione C 32/1989 Invii in franchigia di tasse e di diritti Il Congresso, considerando che il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti (FTD) e un servizio utile per i clienti di affari importanti della posta i quali possono avvalersi di questo servizio per spedire i loro prodotti ai clienti senza che i destinatari debbano pagare spese doganali e tasse analoghe; notando che, benche' molte Amministrazioni forniscano il servizio FTD per i pacchi postali, non tutte prevedono un servizio di postalettere per i clienti; prendendo in considerazione il fatto che i servizi di postalettere offrono spesso ai loro clienti un servizio piu' rapido e particolarmente semplificato in termini di procedura e di documentazione doganale, riconoscendo di conseguenza che questo servizio di postalettere e un servizio che offre molti vantaggi in particolare per i clienti che desiderano inviare beni il cui valore non supera l'ammontare coperto dall'etichetta verde C 1, raccomanda alle Amministrazioni postali di includere il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti per quanto possibile nella loro gamma di prestazioni della postalettere e nelle loro relazioni con altre Amministrazioni che gia' offrono questo servizio (Proposta 2000.17, commissione 4, 5 seduta) Raccomandazione C 33/1989 Conclusione di accordi bilaterali relativi agli obiettivi di servizio Il Congresso, notando gli sforzi per migliorare la qualita' del servizio postale internazionale derivante dalla Dichiarazione di Amburgo, constatando che il Consiglio esecutivo ha ritenuto utile incorporare gli obiettivi in materia di qualita' di servizio nella Convenzione, consapevole dell'importanza di un trasporto postale rapido ed affidabile per far fronte alla concorrenza. delle compagnie di trasporto privato, raccomanda - alle Amministrazioni di origine e di destinazione di concludere un accordo bilaterale per quanto concerne gli obiettivi di servizio per gli invii della postalettere in base ad una dettagliata analisi degli accordi tra le due Amministrazioni in materia di trasporto e di gestione; - alle Amministrazioni di mettersi d'accordo sulle misure che ciascuna di loro s'impegna ad adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati; - alle Amministrazioni di istituire sistemi di controllo al fine di identificare 1 problemi esistenti; - alle Amministrazioni di rivedere regolarmente gli accordi bilaterali al fine di verificare il grado di realizzazione degli obiettivi stabiliti ed adottare ogni eventuale decisione in caso di necessita' (Proposta 200,21, Commissione 4, 1 seduta) Raccomandazione C 34/1989 Imballaggi utilizzati per il trasporto degli invii postali Il Congresso, vista la decisione C 21 del Congresso di Amburgo 1984 che incarica il Consiglio consultivo degli studi postali di esaminare con l'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) la possibilita' di stabilire norme relative agli imballaggi venduti dalle Amministrazioni postali, considerando le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, capoverso c) della Convenzione postale universale e dell'articolo 113 paragrafo 1, capoverso c) e paragrafo 2 del suo Regolamento di esecuzione (Amburgo 1984), in base ai risultati dello studio 635 effettuato dal CCEP, consapevole della difficolta' di dare alla questione dell'imballaggio una maggiore uniformita' di quanto non sia attualmente il caso, notando le possibilita' offerte alle Amministrazioni di applicare alle Amministrazioni le norme definite dall'ISO, preoccupate di agevolare l'identificazione delle marcature postali nonche' la manutenzione e la spunta di sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, raccomanda alle Amministrazioni postali quanto segue: a) utilizzare per la chiusura dei sacchi d'imballaggio, un dispositivo adesivo o autocollante, soprattutto per proteggere il personale da rischi di incidenti di lavoro; quest'ultimo e' da preferire quando vi e' l'esigenza di poter controllare il contenuto di un invio; b) vigilare affinche' le marcature siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione postale universale e del suo Regolamento di esecuzione per quanto concerne lo spazio riservato all'indirizzo su sacchi, cartoni e scatole di imballaggio; c) prevedere uno spazio riservato all'apposizione di francobolli sui sacchi d'imballaggio, cio' per ragioni tecniche e di metodo di lavoro, in conformita' con le disposizioni del Regolamento di esecuzione della Convenzione postale universale; d) prevedere di comune accordo spazi determinati per i marchi e le impronte su sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, in conformita' con le disposizioni del Regolamento di esecuzione della Convenzione postale universale, vale a dire: - uno spazio specifico per l'apposizione di marchi postali tecnici; - uno spazio specifico per la categoria postale degli invii; e) utilizzare una sola combinazione di colori su sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, combinazione che offra il migliore contrasto possibile tra il colore dell'imballaggio ed il colore delle marcature stampate; f) qualora sia possibile uniformare lo spazio riservato all'indirizzo su sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, studiare un'eventuale utilizzazione di sacchi, di cartoni e di scatole d'imballaggio che non abbiano nessun testo stampato; g) non esigere un imballaggio distinto nel servizio postale internazionale per i cartoni e le scatole d'imballaggio; h) portare a conoscenza degli utenti le raccomandazioni di cui sopra. (Proposta 2500.5, Commissione 4, 1 seduta) Raccomandazione C 35/1989 Rinvio all'origine delle corrispondenze aeree Il Congresso, prendendo nota dei risultati dello studio svolto dal Consiglio esecutivo in attuazione della risoluzione C 82 del Congresso di Amburgo 1984, notando che in base ai risultati di detto studio, la quasi totalita' delle Amministrazioni non incontra particolari difficolta' nell'attuazione delle nuove disposizioni enunciate agli articoli 80, paragrafi 1 e 81, paragrafo 1 della Convenzione, riguardo alla rispedizione delle lettere aeree e delle cartoline postali aeree per la via piu' rapida (aerea o di superficie), constatando peraltro che il costo del rinvio per la stessa via di AO aerei e basso se paragonato al miglioramento del servizio reso alla clientela postale, riconoscendo l'impatto sulla qualita' del servizio postale internazionale rispetto alle pressioni della concorrenza, di una generalizzazione del rinvio all'origine per via aerea degli invii aerei, avendo adottato il principio di una sistematica rispedizione per la via piu' rapida, aerea o di superficie delle corrispondenze aeree, raccomanda alle Amministrazioni che non utilizzino gia' sistematicamente il mezzo aereo per il rinvio all'origine degli AO aerei di avvalersi di tale mezzo in tutta la misura del possibile secondo le loro possibilita' economiche (Proposta 4000.1, Commissione 6, 1 seduta) Raccomandazione C36/1989 Utilizzazione delle regole di sintassi dei messaggi elettronici EDIFACT Il Congresso, auspicando agevolare lo scambio internazionale di dati tra le Amministrazioni delle Poste. e la dogana, nonche' tra le Amministrazioni delle Poste ed i trasportatori o altri soci commerciali, considerando che e auspicabile utilizzare in questi scambi di dati commerciali un insieme di regole che disciplinino la struttura dei dati,stabilito di comune accordo a livello internazionale ed universalmente applicabile, notando che la commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite (CEE/ONU) ha elaborato un insieme di regole di sintassi per i messaggi da utilizzare negli scambi elettronici denominato EDIFACT (Scambio di dati informatizzati per l'amministrazione il commercio ed il trasporto), consapevole che le regole di sintassi dei messaggi EDIFACT possono essere utilizzate a prescindere dal loro settore di applicazione e che il loro uso generalizzato nei rapporti internazionali agevolera' notevolmente l'avviamento degli invii postali, notando che EDIFACT e stato accettato dall'Organizzazione internazionale di standardizzazione a titolo di norma internazionale ISO 9735, raccomanda a tutte le Amministrazioni postali dei Paesi membri di applicare le regole di sintassi dei messaggi EDIFACT nonche' gli aggiornamenti che saranno loro apportati successivamente, per la redazione di messaggi elettronici da scambiare tra le Amministrazione delle Poste e la dogana nonche' tra le Amministrazioni delle Poste ed i trasportatori o altri soci commerciali. (Proposta 5000.4, 10a seduta plenaria) Raccomandazione C 37/1989 Utilizzazione del repertorio di elementi di dati commerciali dell'ONO Il Congresso, auspicando agevolare lo scambio internazionale di dati tra le Amministrazioni postali e la dogana nonche' tra le Amministrazioni postali ed i trasportatori o altri soci commerciali, considerando che e auspicabile utilizzare in questi scambi di dati commerciali per quanto riguarda gli elementi di dati, nomi, descrizioni e modi di rappresentazione stabiliti di comune accordo a livello internazionale ed universalmente applicabili, ritenendo che e' auspicabile che tali nomi, descrizioni e modalita' di rappresentazione siano utilizzati per gli elementi di dati a prescindere dal contesto in cui i dati commerciali sono scambiati, constatando che questi elementi di dati normalizzati possono essere utilizzati con tutti i metodi di scambio di informazioni, su carta, come pure con altri mezzi di comunicazione, che possono essere scelti e trasmessi uno per uno o utilizzati nell'ambito di un particolare sistema di norme di scambio come ad esempio la norma EDIFACT (Scambio di dati informatizzati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto), visto che il repertorio e' stato accettato dall'Organizzazione internazionale di standardizzazione come norma internazionale ISO 7372 raccomanda a tutte le Amministrazioni postali dei Paesi membri di utilizzare i nomi, le descrizioni e le modalita' di rappresentazione degli elementi di dati che figurano nel Repertorio di elementi di dati commerciali dell'ONU, nonche' gli aggiornamenti che saranno ulteriormente apportati a detto repertorio, negli scambi di dati con la dogana nonche' con i trasportatori o altri soci commerciali (Proposta 5000.5, 10a seduta plenaria)

Decisioni

Decisione C3811989 Accettazione della stampa al Dibattito Generale Il Congresso decide di ammettere la presenza dei mezzi d'informazione nel Dibattito generale del XX Congresso in qualita' di uditori e senza diritto di intervento. (Proposta 022, 3a seduta plenaria) Decisione C 39/1989 vice-presidenze del XX Congresso Il Congresso decide di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE come suscettibili di assumere le vice-presidenze del Congresso: - Cina (Rep.pop.) - Francia - URSS - Zambia (Proposta 023, la seduta plenaria) Decisione C40/1989 Presidenza e vice presidenze delle Commissioni del XX Congresso Il Congresso decide di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di assumere la presidenza e le vice presidenze delle Commissioni del Congresso: --------------------------------------------------------------------- Commissioni Presidenza Vice-Presidenze --------------------------------------------------------------------- 1. Verifica dei poteri Argentina Nigeria Portogallo Siria (Rep.araba) 2. Finanze Giappone Bolivia Turchia Zaire 3. Affari generali Svizzera Messico Sri Lanka Togo 4. Postalettere- regolamentazione Finlandia Cameroun Pakistan Venezuela 5. Postalettere- India Ghana tariffazione e Italia rimunerazione Cecoslovacchia 6. Posta aerea Nuova Zelanda Barbados Irlanda Polonia (Rep.pop.) 7. Pacchi postali Ungheria (Rep.) Arabia Saudita Bangladesh Paesi Bassi 8. Servizi finanziari postali Austria Cile Gabon Indonesia 9. Cooperazione tecnica Costa d'Avorio Brasile (Rep.) Bulgaria (Rep.pop.) Emirati Arabi Uniti 10. Redazione Algeria Belgio Canada Congo (Rep.pop) --------------------------------------------------------------------- Decisione C41/1989 Membri delle Commissioni ristrette Il Congresso decide di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di essere membri delle seguenti Commissioni ristrette: Commissione 1 (Verifica dei poteri) Presidenza: Argentina Vice-Presidenza: Nigeria, Portogallo, Siria (Rep. araba) Membri: America(Stati Uniti) Centrafrica Islanda, Kenya Kuwait, Singapore Ucraina Commissione l0 (Redazione) Presidenza: Algeria Vice-presidenze: Belgio, Canada Congo (Rep.pop.) Membri: America (Stati Uniti) Benin, Spagna, Francia, Lussemburgo, Madagascar, Senegal, svizzera (Proposta 025/Rev. 1, la seduta plenaria) Decisione C42/1989 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1984-1989 Il Congresso decide di approvare il Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1984-1989 (Congres - Doc 16, 3a seduta plenaria) Decisione C 43/1989 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del consiglio consultivo degli studi postali 1984-1989 Il Congresso decide di approvare il Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1984 - 1989 (Congres-Doc 17, 4a seduta plenaria) Decisione C 44/1989 Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1985-1989 Il Congresso decide di approvare il Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1985-1989 (Congres-Doc 18, 5a seduta plenaria) Decisione C4511989 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali Il Congresso decide - di approvare il Rapporto del Direttore generale sulle relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre Organizzazioni internazionali; - di invitare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale a: a) mantenere le relazioni con l'ONU e con altre organizzazioni internazionali; b) continuare a seguire l'andamento delle questioni menzionate nel Rapporto; c) adottare le misure che riterra' necessarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi membri in considerazione di eventuali istruzioni del Consiglio esecutivo; d) renderne conto ogni anno, in misura appropriata, al Consiglio esecutivo (Congres - Doc 22, 5a seduta plenaria) Decisione C 46/1989 Condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni Il Congresso incarica il Consiglio esecutivo - di effettuare in collaborazione con l'IATA, lo studio della proposta 2518.1 relativa al condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni; - di formulare se del caso le sue proposte, al termine dei lavori, in considerazione delle sue nuove competenze (Proposta 2518.1 Commissione 4, 3a seduta) Decisione C47/1989 Segnaletica dei colli contenenti merci da non esporre a controlli con apparecchi radiografici o alla luce Il Congresso incarica il Consiglio esecutivo - di effettuare, in collaborazione con l'IATA, lo studio della proposta 55051 relativa al condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni; - di formulare se del caso le sue proposte, al termine dei suoi lavori, in considerazione delle sue nuove competenze (Proposta 5505.1, Commissione 7, 5a seduta) Decisione C48/1989 Instaurazione di un dibattito generale Il Congresso decide - di prevedere nel quadro dei lavori di ciascun Congresso, lo svolgimento di un dibattito generale su una o piu' questioni di attualita' relative alla posta; - che al termine di tale dibattito venga adottata una risoluzione che stabilisca orientamenti generali per il successivo periodo quinquennale; incarica Il Consiglio esecutivo di scegliere il tema o i temi di tale dibattito tenendo conto delle preoccupazioni della maggioranza delle Amministrazioni delle Poste e di adottare le necessarie disposizioni per garantirne lo svolgimento nelle migliori condizioni di efficacia, incarica inoltre l'Ufficio internazionale di organizzare tale dibattito in collaborazione con il paese ospite del Congresso (Proposta 011, 10 seduta plenaria) Decisione C 49/1989 Luogo del XX Congresso postale universale Il Congresso decide di accettare l'invito del Ministero delle comunicazioni della Repubblica di Corea affinche' il XXI Congresso si svolga in detto paese nel 1994 (Congres-Doc 74, 10 seduta plenaria) Decisione C50/1989 Applicazione della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte di istituzioni specializzate Il Congresso decide - di approvare il Rapporto del Direttore generale sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte di istituzioni specializzate; - di prendere atto degli sforzi esercitati dall'UPU per aiutare i rifugiati ed i territori non autonomi nonche' i paesi di nuova indipendenza ed i paesi meno avanzati (PMA); - di raccomandare il prosieguo della prassi seguita sino ad. ora e di concedere una particolare attenzione alle possibilita' di assistenza concreta al popolo della Namibia, in particolare durante il periodo di transizione ed immediatamente dopo l'indipendenza. (Congres-Doc 23 e Add. 1 10a seduta plenaria) Decisione C51/1989 Telegrammi dei servizi finanziari postali (POSTFIN) Il Congresso decide di attuare la disposizione dell'articolo RE 303, paragrafo 6 relativo alla indicazione degli importi in cifre, poi in tutte lettere nei telegrammi dei servizi finanziari postali (POSTFIN) il i luglio 1990. (Proposta 6000.2, Commissione 8, 2a seduta) Decisione C52/1989 Compilazione e regolamento dei conti di pacchi postali Il Congresso, basandosi sulla risoluzione C 68 relativa alla compilazione ed al regolamento dei conti incarica il Consiglio esecutivo di includere nell'ambito dello studio che effettuera' "sulla compilazione ed il regolamento dei conti", le relative questioni riguardanti i pacchi postali e di tener conto in particolare delle proposte 5550.1,5550.2/Rev 1,5550.3,5550.4,5550.5,5550.6,5552.1,5552.2 e 5552.3 sottoposte al Congresso di Washington allo scopo di ammodernare le attuali norme per la contabilita' dei pacchi postali. (Proposte 5550.1,5550.2/Rev 1, 5550.3, 5550.4, 5550.5, 5550.6, 5552.1,5552.2, e 5552.3, Commissione 7, 6 seduta)

Auspici

Auspicio C 53/1989 Rappresentanza dei membri del consiglio esecutivo Il Congresso, facendo riferimento all'articolo 102 paragrafo 4 del Regolamento generale dell'Unione postale universale secondo la quale il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo "deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione delle Poste". considerando che il Consiglio esecutivo e' stato investito di poteri piu' estesi (nuove competenze legislative, iniziativa di azioni), desiderando che i delegati del CE, mossi da un intento di celerita', possano assumere impegni a nome delle loro Amministrazioni sulla base dei documenti loro presentati ed in vista degli scambi di vedute intervenuti durante la sessione, auspicando che il livello generale della rappresentanza dei membri del Consiglio esecutivo sia il piu' elevato possibile, formula l'augurio che le delegazioni alle sedute del consiglio esecutivo siano effettivamente dirette in tutta la misura del possibile ed almeno durante le sedute plenarie dai responsabili delle Amministrazioni postali. (Proposta 09, Commissione 3, 3a seduta) Auspicio C 54/1989 Pieghi chiusi in transito sospettati di contenere stupefacenti o materie psicotrope Il Congresso, avendo constatato - che il trasporto illecito di stupefacenti e di materie psicotrope avviene sempre di piu' a mezzo posta; - che durante operazioni effettuate per requisizione della dogana, e' stata individuata in pieghi chiusi grazie all'attuazione di nuove tecniche (cani appartenenti alla dogana, raggi X ecc.) la presenza di invii contenenti stupefacenti e materie psicotrope; Visto l'articolo primo della Costituzione dell'Unione e l'articolo primo della Convenzione postale universale che sanciscono la liberta' di transito per gli invii postali avviati in transito in pieghi chiusi o allo scoperto in quanto principio essenziale e fondamentale dell'Unione postale universale, Visto l'articolo 36 della Convenzione postale universale che tratta dei divieti, considerando - che le Amministrazioni delle Poste sono consapevoli dell'importanza da concedere alla lotta contro il traffico di stupefacenti e di materie psicotrope; - che le Amministrazioni delle Poste sono tenute ad agire nel quadro delle norme previste negli Atti dell'Unione postale universale e nella loro legislazione nazionale; - che la cosiddetta tecnica di "consegna sorvegliata" agevola l'identificazione dei responsabili del traffico della droga, invita le Amministrazioni della Posta a: 1 - cooperare nella lotta contro il traffico degli stupefacenti e delle materie psicotrope ogni qualvolta ne siano legittimamente richieste in tal senso dalle loro autorita' nazionali incaricate di questa lotta; - attenersi al rispetto dei principi fondamentali della posta internazionale ed in particolare alla liberta' di transito (articolo primo della Costituzione e della Convenzione); 2 - adottare ogni provvedimento di comune accordo con le disposizioni con le autorita' competenti del loro paese affinche' non si proceda all'apertura dei sacchi di pieghi in transito sospetti di racchiudere invii contenenti stupefacenti ma ne siano avvisate: a) per le vie piu' rapide, su richiesta delle loro autorita' doganali, l'Amministrazione di destinazione affinche' i sacchi controversi siano agevolmente identificati all'arrivo; b) con un bollettino di verifica, l'Amministrazione di origine del piego; 3 - intervenire presso le autorita' legislative in consultazione con i servizi doganali affinche' le leggi ed i regolamenti non ostacolino l'utilizzazione della cosiddetta tecnica di "consegna sorvegliata"; la dogana del paese di transito, se del caso con l'accordo delle autorita' competenti, deve adottare i provvedimenti appropriati in vista di informare le autorita' doganali del paese di destinazione e se del caso, del paese di origine dei pieghi incriminati. (Proposta 2500.2 Commissione 4, 5a seduta)

Risoluzioni

Risoluzione C 55/1989 Nuova presentazione della Lista degli oggetti vietati Il Congresso, avendo esaminato lo studio effettuato dal Consiglio esecutivo a seguito della risoluzione C 54 adottata dal Congresso di Amburgo 1984, notando che i risultati di detto studio hanno consentito di stabilire: - l'assenza di un sistema generale di classifica metodologica dei prodotti naturali o manufatti diverso dal sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci del Consiglio di cooperazione doganale (CCD); - un adeguamento tra il suddetto sistema armonizzato e la necessita' per le Amministrazioni postali di disporre di uno schema direttivo di classifica per classificare in una struttura logica i prodotti soggetti a limitazioni condizionali o totali, negli scambi internazionali, approva l'allegato modello di presentazione della Lista degli oggetti vietati, incarica l'Ufficio internazionale di divulgare detto modello a tutte le Amministrazioni delle Poste, invita le Amministrazioni delle Poste a compilare la lista dei loro oggetti vietati sulla base del suddetto modello e con la partecipazione della loro amministrazione doganale (Proposta 2500.4, Commissione 4, 6a seduta) Nuova presentazione della Lista degli oggetti vietati Testo di presentazione del Sistema armonizzato da inserire nelle pagine di guardia della prossima edizione della Lista degli oggetti vietati Il Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci e un repertorio sistematico delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale nel 1983. La classifica realizzata nel Sistema armonizzato di tipo metodico, e non alfabetico, e' effettuata tenendo conto dell'origine o del regno dei prodotti (regno animale, vegetale o minerale), della materia costitutiva della merce (materia plastica, caucciu', legno) e per le macchine ed apparecchi a seconda dell'industria o del ramo di attivita' che li utilizza. La nomenclatura polivalente del Sistema armonizzato totalizza 1241 posizioni raggruppate in 96 capitoli, essi stessi articolati in 21 sezioni. I prodotti sono identificati da un Codice a 6 cifre: le prime due cifre indicano il numero del capitolo nel quale questa posizione si trova, le due cifre seguenti il rango occupato dalla posizione all'interno di questo capitolo, le ultime due cifre le sotto-posizioni con uno o due trattini (l'assenza di sotto-posizioni essendo contrassegnata da uno zero). Il Sistema armonizzato comprende, oltre alla nomenclatura strutturata, costituita da una lista di posizioni sistematicamente classificate e suddivise, se del caso in sotto- posizioni, delle note di sezioni o di capitoli comprese note di sotto-posizioni nonche' regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato. Tale sistema, entrato in vigore il 1 gennaio 1988 fornisce una classifica metodica per 5019 gruppi distinti di merci il che consente di classificare senza difficolta' gli articoli e le materie soggette a limitazioni di cui la posta deve tener conto. Nota. Le 35 pagine fornite a titolo di modello non sono riprodotte nel presente documento. Esse figurano in annesso alla proposta 2500.4 adottata dalla commissione 4 nella sua 6 seduta Risoluzione C56/1989 Revisione delle tariffe e studio permanente delle spese di transito Il Congresso, avendo esaminato i lavori effettuati dal Consiglio esecutivo per la determinazione dei tariffari delle spese di transito, considerando che il problema di un'equa rimunerazione delle spese di transito fa parte delle principali preoccupazioni dell'Unione, ritenendo che i calcoli da effettuare devono essere basati sui metodi meglio adattati agli scopi prefissati; incarica il Consiglio esecutivo: - di ricalcolare per ciascun Congresso, in base alla data piu' vicina possibile ed al metodo accettato dal precedente Congresso i tariffari delle spese di transito fissati all'articolo 63 della Convenzione; - di proseguire lo studio per il miglioramento della metodologia utilizzata in vista di assicurare un equo corrispettivo alle Amministrazioni che effettuano operazioni di transito; - di presentare se necessario in occasione di ciascun Congresso dei tariffari che tengano conto degli aggiustamenti da apportare al sistema di calcolo derivante dallo studio indicato sopra nonche' se del caso le proposte di modifica degli Atti corrispondenti (Proposta 3000.5, Commissione 5, 5a seduta) Risoluzione C 57/1989 Studio di una distanza media ponderata per ogni paese per i pieghi in transito territoriale Il Congresso, considerando che attualmente le spese di transito territoriale sono calcolate in ogni paese in funzione delle distanze reali di ciascuno dei tragitti percorsi per l'avviamento dei pieghi in transito, tenendo conto del fatto che in gran parte dei paesi i pieghi in transito territoriale sono avviati su diversi percorsi secondo il loro paese di origine ed il loro paese di destinazione, ritenendo che la molteplicita' dei percorsi e delle distanze comporta un lavoro oneroso di calcolo e di compilazione dei conti corrispondenti per quanto riguarda le spese di transito territoriale. incarica il Consiglio esecutivo: - di esaminare la possibilita' di fissare basi e norme comuni affinche' i paesi che offrono un servizio di transito possano fissare una distanza media ponderata fungente da riferimento per il calcolo delle spese di transito territoriale dei pieghi che transitano attraverso ciascun paese; - di presentare al successivo Congresso proposte in tal senso (Proposta 3000.7, Commissione 5, 5a seduta) C 58/1989 (numero non attribuito) Risoluzione C 59/1989 Studio sulle spese di transito del corriere allo scoperto Il Congresso, notando che nessun corrispettivo e previsto a favore delle Amministrazioni in transito negli Atti dell'Unione per coprire le spese di trasporto e le spese postali sostenute dalle Amministrazioni che rispediscono il corriere di superficie LC/AO in transito allo scoperto, mentre tale corrispettivo e' previsto per il corriere aereo e per i pacchi postali aerei e di superficie in transito allo scoperto, Considerando che tali spese possono essere relativamente elevate, in particolare quando il paese di transito spedisce il suo corriere di superficie per via aerea (S.A.L), desiderando che ciascuna Amministrazione possa ricevere una compensazione finanziaria in relazione al costo delle prestazioni fornite a beneficio degli altri Paesi membri, incarica il Consiglio esecutivo: - di studiare, alla stregua di quanto previsto per il corriere aereo, i principi per una eventuale rimunerazione a beneficio dell'Amministrazione di transito per consentire a quest'ultima di far fronte alle spese di rispedizione del corriere di superficie in transito allo scoperto; - di includere, nel quadro di questo studio, la questione del corriere disguidato; - di studiare le modalita' statistiche e contabili da attuare; - di formulare per il successivo congresso, adeguate proposte; (Proposta 3000.2, Commissione 5, 5a seduta) Risoluzione C 60/1989 Liquidazione dei conti arretrati del vecchio regime di finanziamento Il Congresso, visti i cambiamenti apportati dal 1980 al sistema di finanziamento dell'Unione, viste le somme non ancora rimborsate al Governo svizzero per il periodo anteriore a questa data, viste le agevolazioni di rimborso previste dalla Risoluzione C 17 del Congresso di Rio de Janeiro, consapevole degli obblighi dell'Unione in questo settore, decide 1 - di rimborsare globalmente al Governo svizzero le anticipazioni fatte a titolo del vecchio regime di finanziamento e dovute al 31 dicembre 1990, compresi gli interessi di mora; 2 - di prelevare le somme necessarie sul Fondo di riserva; 3 - di far figurare gli arretrati in questione nel conto Anticipazioni del Fondo di riserva invita tutti i Paesi membri interessati da questi arretrati a rimborsare con la massima diligenza le somme dovute in tempi brevi;qualora la loro situazione finanziaria non consenta loro di pagare rapidamente, a comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale un piano di rimborso mediante annualita', incarica il Consiglio esecutivo di adottare ogni iniziativa che riterra' necessaria per ottenere nei piu' brevi termini il regolamento di tali arretrati ed impartire, se del caso, direttive al Direttore generale dell'Ufficio internazionale per accelerare questi rimborsi. si avvale dell'occasione per esprimere al Governo svizzero i suoi ringraziamenti per le anticipazioni di tesoreria che ha fornito per tanti anni e per la moratoria consentita al fine di attenuare gli effetti del cambiamento del regime di finanziamento dell'UPU. (Proposta 03, Commissione 3, 6a seduta) Risoluzione C61/1989 Risanamento di conti arretrati di ogni natura Il Congresso, visto lo stato dei conti arretrati, considerando che e interesse dell'Unione e dei suoi Paesi membri di risanare le finanze dell'Unione, chiede con sollecitudine ai Paesi membri che hanno conti arretrati di fare ogni sforzo per liquidare questi ultimi in tempi brevi e rammenta loro a tal fine la possibilita' di avvalersi del sistema di compensazione dell'Ufficio internazionale in conformita' con la Raccomandazione C36 del Congresso di Amburgo 1984, informa i Paesi membri che hanno importanti conti arretrati che essi potranno essere classificati nella classe di contribuzione inferiore alla propria, durante il periodo di rimborso, se si impegnano ad ammortizzare i loro debiti nei confronti dell'Unione secondo un piano approvato dal Consiglio esecutivo. decide di trasferire su un conto speciale i debitori che saranno oggetto di una particolare intesa in tal senso, incarica il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di negoziare con i paesi che hanno gli arretrati piu' importanti, progetti di accordi che saranno sottoposti all'approvazione del consiglio esecutivo, incarica il Consiglio esecutivo di approvare i piani di ammortamento negoziati dall'Ufficio internazionale con i paesi che hanno importanti conti arretrati tenendo conto sia della situazione economica dei paesi interessati che degli interessi dell'Unione, invita il Consiglio esecutivo: 1 - ad adottare ogni misura utile per agevolare l'applicazione della presente risoluzione; 2 - a fare rapporto al Congresso successivo sui risultati ottenuti dalla presente risoluzione; (Proposta 04, Commissione 3, 6a seduta) Risoluzione C 62/1989 Inno mondiale della posta Il Congresso, considerando la necessita' di potenziare le azioni volte a riunire in una piu' ampia identita' il personale delle Poste nei territori dell'UPU, ritenendo che questa azione contribuira' in maniera sensibile, se non determinante a consolidare l'identificazione dei dipendenti delle Poste con la loro istituzione ed a riavvicinarsi allo scopo che consiste nel ribadire e proclamare i postulati fondamentali della posta: sicurezza, celerita' e regolarita', incarica il Consiglio esecutivo di esaminare in collaborazione con l'Ufficio internazionale la possibilita' di indire un concorso per la composizione di parole e musica di un inno mondiale della posta. (Proposta 014, Commissione 3, 6a seduta) Risoluzione C63/1989 Utilizzazione di un simbolo per i cecogrammi Il Congresso, consapevole del fatto che l'attuale regolamentazione non prevede un simbolo distinto per i cecogrammi, ritenendo che per questa ragione questi invii non sono sempre trattati nelle migliori condizioni possibili in particolare al momento dello sdoganamento, incarica il Consiglio esecutivo: a) di intraprendere con la partecipazione degli organismi internazionali implicati, uno studio volto a determinare l'opportunita' di adottare un simbolo distinto per i cecogrammi, b) se del caso, di proporre al successivo Congresso un simbolo atto ad assicurare una qualita' di servizio ottimale per i cecogrammi. (Proposta 2000.20, Commissione 4, 7a seduta) Risoluzione C 64/1989 Indicazione sul modulo di reclamo C 9 del motivo della ritardata consegna degli invii Il Congresso, facendo riferimento all'articolo 147, paragrafo 7 del Regolamento di esecuzione della Convenzione postale Universale secondo il quale "l'Ufficio di destinazione o, a seconda dei casi, l'Amministrazione centrale del paese di destinazione o l'Ufficio specialmente designato 6 in grado di fornire informazioni sulla sorte definitiva dell'invio, completa il modulo alla tabella 3. In caso di ritardata consegna, di reclamo o di rinvio all'origine il motivo e sommariamente indicato sul modulo C9", consapevole dell'importanza di segnalare la causa del ritardo della consegna di un invio raccomandato o di una lettera con valore dichiarato sul modulo C 9 al fine di dare una risposta completa e appropriata al reclamante ed evitare i pregiudizi probabili che tale ritardo puo' causargli come pure alle Amministrazione che rischiano di vedere la loro clientela fare appello ad altre imprese che offrono loro un migliore servizio, constatando che e molto frequente ricevere moduli C9 che indicano che l'invio e stato consegnato trenta giorni o piu' dopo la data di spedizione senza che il motivo del ritardo sia stato precisato, considerando che tale mancanza d'informazioni causa un nuovo ritardo in quanto obbliga le Amministrazioni a ricercare il motivo del ritardo e per questo fatto rinvia ulteriormente il momento in cui il reclamante potra' ricevere una risposta completa, raccomanda alle Amministrazioni postali dei Paesi membri di istruire i loro uffici riguardo alla necessita' di compilare tutte le caselle del modulo C 9 ed in particolare di fornire il motivo della consegna ritardata, del reclamo o del rinvio all'origine al fine di informare con precisione il reclamante (Proposta 2500.3, Commissione 4, 7a seduta) Risoluzione C 65/1989 Esclusione di merci pericolose dal corriere aereo Il Congresso, considerando le disposizioni dell'articolo 36 della Convenzione (in particolare il paragrafo 4, lettera d) relative al divieto di trasportare materie pericolose, essendo venuto a conoscenza dei lavori del Comitato di contatto IATA/UPU relativo al trasporto per posta aerea delle merci pericolose, lavori che hanno nuovamente sottolineato la gravita' dei rischi presentati da questo trasporto, prendendo atto delle misure auspicate da detto Comitato di contatto e convalidate dal Consiglio esecutivo in vista di escludere l'inserimento di merci pericolose negli invii postali mediante un'azione educativa ed una maggiore sensibilizzazione nei confronti degli ufficiali postali e degli utenti delle poste in particolare con l'organizzazione di esposizioni, la divulgazione di filmati e la produzione di manifesti aventi ocme oggetto le merci pericolose, consapevole degli sforzi che rimangono da compiere da parte delle Amministrazioni postali nella loro azione di repressione del trasporto delle merci pericolose, chiede con insistenza alle Amministrazioni postali: - di rafforzare i dispositivi volti a prevenire l'inserimento degli oggetti pericolosi negli invii postali e se del caso di identificare al momento dell'impostazione gli invii contenenti questi oggetti: - di elaborare a tal fine misure di tipo educativo adattate alla situazione locale destinate agli utenti ed agli ufficiali delle poste - di vigilare su un'ampia divulgazione di queste misure e su un'adeguata formazione del personale, utilizzando i mezzi tecnici moderni piu' efficaci (audiovisivi o di altra natura), incarica il consiglio esecutivo di continuare a seguire da vicino questa questione durante il periodo quinquennale 1990-1994. (Proposta 4000.3, Commissione 6, 2a seduta) Risoluzione C 66/1989 Documenti di base per l'iscrizione del peso da prendere in considerazione per il regolamento dei conti della corrispondenza postale soggetti a spese di transito ed a spese terminali Il Congresso tenendo conto - che, durante la discussione della Commissione 5 vertente sulla scelta dei moduli di base per la contabilizzazione delle spese di transito e delle spese, terminali, i pareri erano assai divisi; - che un sistema di documenti elaborato a tal fine in base al foglio di avviso C 12 o alle distinte di consegna C 18, 18bis e AV 7 comporta in ciascun caso, vantaggi ed inconvenienti. incarica il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio sulla documentazione di base appropriata per la contabilizzazione delle spese di transito e delle spese terminali sia per via di superficie che per via aerea. Questo studio dovrebbe altresi' tener conto delle relative procedure contabili (Proposta 3000.6, Commissione 5, 6a seduta) Risoluzione C 67/1989 Rafforzamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Il Congresso, preoccupato del livello di spese dell'Unione, stimando necessario rafforzare con urgenza le attivita' prioritarie volte al miglioramento della qualita' del servizio postale internazionale, convinto che in vista di sviluppare le attivita' prioritarie, altre attivita' dovrebbero essere ridotte o soppresse dal consiglio esecutivo a tal fine debitamente abilitato dal Congresso, notando che i limiti delle spese ricorrenti degli anni 1991 a 1995 stabiliti nell'articolo 124 del Regolamento generale tengono ancora conto di attivita' che potrebbero essere ridotte o soppresse. incarica Il Consiglio esecutivo di procedere con diligenza ad un esame critico dell'insieme delle attivita' dell'Unione al fine: a) di identificare le attivita' da abbandonare, ridurre o limitare; b) di esaminare l'opportunita' di sopprimere determinate pubblicazioni, liste o raccolte e di adottare una forma di presentazione piu' economica della rivista "Unione postale"; c) di emendare di conseguenza le disposizioni dei Regolamenti di esecuzione e di sospendere fino al Congresso successivo l'applicazione dell'articolo 117 del Regolamento generale in modo tale che la Rivista "Unione postale" possa essere pubblicata con una presentazione piu' economica per l'Unione, incarica altresi' il Consiglio esecutivo: a) di diminuire i limiti di spese degli anni 1991 a 1995 detraendo il costo delle attivita' che sono state ridotte, abbandonate o limitate; b) di stabilire il bilancio dell'Unione nell'ambito dei limiti delle spese in tal modo rivedute, incarica inoltre il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di: a) proseguire i suoi sforzi di razionalizzazione dei metodi di lavoro e di dare tutto il suo appoggio a questo nuovo spiegamento dei compiti dell'Unione in vista di intensificare le attivita' di sostegno alle Amministrazioni, b) di attuare nuove misure in materia di risorse umane, compreso il ricorso circostanziato ad assunzioni a tempo determinato per le attivita' speciali e per le attivita' prioritarie esistenti intraprese in seno all'Unione. Incita i Paesi membri a collaborare attivamente ad un esame critico ed al riorientamento delle attivita' dell'Unione in particolare favorendo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato. Questo sistema implica che un funzionario che accetta un incarico a tempo determinato presso l'Ufficio internazionale puo' ritrovare nella sua Amministrazione delle Poste un incarico almeno equivalente a quello che occupava al momento della sua accettazione dell'incarico a tempo determinato in questione. (Congres - Doc 19/Annesso 11/ Rev. Commissione 2, 2a seduta) Risoluzione C 68/2989 Istituzione e regolamento dei conti Il Congresso, tenendo conto dell'importante necessita' che le Amministrazioni siano rimunerate per il servizi che esse rendono, in tempo utile e secondo modalita' efficaci, tenendo conto del fatto che il metodo attuale che consiste a tenere dei conti distinti in funzione dei vari servizi comporta perdite di tempo e di efficacia, essendo a conoscenza delle attuali disposizioni che consentono di consolidare determinati conti inerenti alla posta aerea ed ai pacchi, riconoscendo i vantaggi derivanti dall'attuazione di un sistema contabile piu' razionale in particolare con una maggiore utilizzazione della compensazione, incarica il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio sulle attuali disposizioni che regolano l'istituzione ed il regolamento dei conti, in particolare su: - la possibilita' di attuare un sistema di consolidamento di tutti i conti: - la frequenza della consegna dei conti; - il mantenimento del ruolo dell'Ufficio internazionale nel regolamento dei conti. (Proposta 3500.1, Commissione 5, 7a seduta) Risoluzione C 69/1989 Miglioramento dei servizi postali nelle zone rurali Il Congresso, tenendo conto dell'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione volto ad assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e favorire in questo settore, lo sviluppo della collaborazione internazionale, notando che una cospicua maggioranza della popolazione di vari paesi abita in zone rurali, notando inoltre che i servizi postali delle zone rurali di questi paesi sono lungi d rispondere a cio' che ci si attende da essi, considerando che i servizi postali mondiali non raggiungeranno gli obiettivi prefissati se non si aiutano i servizi postali delle zone rurali dei Paesi membri a far fronte alle esigenze, consapevole dell'urgenza di migliorare i servizi postali delle zone rurali dei Paesi membri, considerando che un gran numero di fattori sostanziali intralciano il miglioramento di questo tipo di servizio postale considerando inoltre che molte di queste difficolta' impediscono spesso le possibilita' di azione di una Amministrazione isolata, riconoscendo che e indispensabile adottare un approccio univoco a livello mondiale per vincere gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi prefissati, incarica il Consiglio consultivo degli studi postali: a) di intraprendere uno studio approfondito della situazione attuale dei servizi postali rurali dei Paesi membri; b) di individuare gli ostacoli al miglioramento dei servizi postali rurali; c) di raccomandare vie e mezzi per sormontare gli ostacoli e realizzare gli obiettivi; d) di presentare proposte a tal fine prima del prossimo Congresso; e) di raccomandare se del caso misure provvisorie al Consiglio esecutivo, per esecuzione (Proposta 2000,3, 11 a seduta plenaria) Risoluzione C 70/1989 Ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio Internazionale Il Congresso, considerando che tranne il caso particolare dei buoni risposta internazionali la compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale si applica unicamente alle spese di transito ed alle spese terminali del corriere di superficie e che si prevede l'estensione di tale compensazione al corriere aereo, constatando l'interesse manifestato dal CE ad uno studio sull'ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale, consapevole del fatto che i Paesi membri non sono firmatari di tutti gli Accordi, preoccupati di rispettare il principio gia' stabilito del pagamento diretto e dell'utilizzazione del Conto generale per un determinato conto previo accordo delle due Amministrazioni dei Paesi membri interessati, desiderosi di utilizzare in maniera ottimale i mezzi attuali dell'Ufficio internazionale, incarica il Consiglio esecutivo di esaminare le modalita' per una compensazione allargata e adattare una adeguata regolamentazione internazionale. (Proposta 2000,12, Commissione 5, 7a seduta) Risoluzione C71/1989 Metodi atti a migliorare il rinvio dei sacchi postali vuoti Il Congresso, riconoscendo che i sacchi postali rimangono e rimarranno probabilmente ancora per un certo tempo il principale mezzo di trasporto del corriere nel mondo, notando che il mancato rinvio di sacchi postali del servizio internazionale puo', per vari paesi sia sviluppati che in via di sviluppo, intralciare il buon funzionamento dei servizi, invita con sollecitudine tutte le Amministrazioni a rinviare in condizioni di efficacia e di celerita' i sacchi postali vuoti ai paesi cui appartengono applicando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 168 del Regolamento di esecuzione della convenzione. invita tutte le Amministrazioni a studiare le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto dello studio 625 svolto dal Consiglio consultivo degli studi postali e che deve essere pubblicato sotto forma i libretto nella Raccolta degli studi postali, raccomanda a) alle Amministrazioni alle quali il mancato invio di sacchi postali crea problemi, di prevedere la realizzazione di sistemi di registrazione semplici ma efficaci per determinare: - la proporzione di sacchi non rinviati; - se questa proporzione puo' essere considerata come accettabile; - le Amministrazioni che possono principalmente essere considerate come responsabili del mancato rinvio dei sacchi; b) alle Amministrazioni che si trovano ad affrontare questo problemi di mettersi in rapporto diretto con le Amministrazioni in questione per ottenere la restituzione dei loro sacchi o in mancanza di applicare le disposizioni dell'articolo 168, paragrafi 6 e 7 al fine di essere rimborsate; c) a tutte le Amministrazioni di esaminare la possibilita' di applicare sistemi di ripartizione o di reciproca utilizzazione dei sacchi postali e di prevedere l'utilizzazione di sacchi da usare una volta sola, al fine di aumentare il numero dei sacchi postali disponibili; d) a tutte le Amministrazioni di studiare la possibilita' di utilizzare piu' ampiamente contenitori per il trasporto di pacchi alla rinfusa, di lettere in vasche o in scatole e di altri tipi analoghi di oggetti che non necessitano l'uso di sacchi postali. (Proposta 2500.1, Commissione 4, 9a seduta) Risoluzione C72/1989 Studio permanente delle spese terminali Il Congresso avendo esaminato i lavori effettuati dal Consiglio esecutivo, considerando che i problemi posti dalla rimunerazione dei servizi resi dai paesi destinatari a vantaggio dei paesi che spediscono corrispondenza postale costituiscono una delle principali preoccupazioni dell'Unione, ritenendo che i rapporti finanziari tra paesi spedizionieri e paesi destinatari dovranno d'ora in poi essere fondati su criteri economici in considerazione non solo dei costi e dei servizi resi ma anche dell'ambiente in cui sono situate le poste in particolare nei confronti della concorrenza, notando che alcune Amministrazioni hanno per questo motivo introdotto nelle loro relazioni reciproche un sistema di spese terminali diverso da quello previsto dalla Convenzione, constatando che tale sistema basato sul principio del calcolo delle spese terminali comprendente due elementi (un tasso per chilo ed un tasso per oggetto), consente, col tener conto dei costi di distribuzione legati al numero degli oggetti, di assicurare una migliore copertura dei costi sostenuti dai paesi destinatari, considerando l'interesse fondamentale di adottare disposizioni che favoriscano lo stanziamento totale degli incassi derivanti dalle spese terminali per il pagamento dei costi di trattamento del corriere nel paese di arrivo, in particolare di quei costi imputabili all'attuazione di programmi di sostituzione e di miglioramento delle infrastrutture postali che costituiscono la base dell'organizzazione e del perfezionamento dei servizi postali nel campo internazionale, in conformita' con l'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione. incarica il consiglio esecutivo: - di proseguire lo studio della questione delle spese terminali in vista di assicurare alle Amministrazioni di destinazione una equa rimunerazione per il trattamento del corriere in provenienza dall'estero, in considerazione degli elementi esposti nei considerando di cui sopra; - di presentare se necessario, in occasione di ciascun Congresso, le sue raccomandazioni sugli adattamenti da apportare al sistema delle spese terminali nonche' le proposte di modifica degli Atti corrispondenti. (Proposte 3000.1 e 3000.3 incorporate, Commissione 5, 5a seduta) Risoluzione C 73/1989 Tasso di base del trasporto aereo della corrispondenza postale Il Congresso, essendo venuto a conoscenza del rapporto del Consiglio esecutivo sui lavori svolti in collaborazione con l'IRTA riguardo al tasso di base di trasporto aereo della corrispondenza postale, constatando che risulta da questi lavori e da quelli svolti durante gli anni precedenti che non e' stato possibile proporre un sistema razionale per la fissazione del tasso di base del trasporto aeropostale, considerando tuttavia la necessita' di mantenere negli Atti dell'Unione, per i regolamenti di conti tra Amministrazioni un tasso di base che tenga conto di dati economici aggiornati relativi al mercato dei trasporti aerei; prendendo nota dell'offerta dell'OACI di aiutare alla elaborazione del concetto di costi della posta aerea, incarica il Consiglio esecutivo: 1 - di riunire alla vigilia di ciascun Congresso, le informazioni finanziarie piu' significative ottenute dall'IRTA e dall'OACI che gli consentano di proporre se del caso, un aggiornamento (in base ad un metodo elaborato dallo stesso Consiglio) del tasso di base del trasporto aereo del corriere; 2 - di presentare in tutti i casi un rapporto sui suoi lavori nonche' se del caso, proposte volte a modificare gli Atti dell'Unione, (Proposta 4000.4/Rev 1, Commissione 6, 3 seduta)

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