DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375

Type DPR
Publication 1994-04-13
Ultimo aggiornamento 1994-06-15
State In force
Source Normattiva
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Raccomandazione C 74/1989 Formazione di fasci di buste "piatte" Il Congresso, notando che la maggior parte delle Amministrazioni inseriscono le buste "piatte" tali e quali nei sacchi, il che comporta una lunga preparazione del corriere sul luogo di destinazione, sapendo che quando gli invii di cui sopra sono confezionati in fasci da parte dell'Amministrazione di spedizione, ne viene migliorata la qualita' globale del servizio, raccomanda alle Amministrazioni di assemblare correttamente in fasci le buste "piatte" a destinazione dell'estero. (Proposta 2000.7. Commissione 4, 8a seduta) Raccomandazione C 75/1989 Utilizzazione di un adeguato materiale per confezionare i fasci Il Congresso sapendo che alcuni materiali per il confezionamento di fasci - come lo spago scivoloso - non sono adatti, in particolare questo tipo di spago che alla lunga si consuma per via dello strofinio e si spezza, il che comporta una lunga preparazione del corriere nel paese di destinazione, raccomanda alle Amministrazioni di utilizzare un materiale piu' appropriato, per confezionare i fasci, (Proposta 2000.8 Commissione 4, 8 seduta) Raccomandazione C 76/1989 Maggiore uso di contenitori per il corriere Il Congresso, prendendo nota dei risultati dello studio 626 del CCEP (CCEP 1988/C 2- Doc 3.6a) riconoscendo che le prove bilaterali hanno effettivamente dimostrato i. vantaggi di recipienti diversi da sacchi (come i contenitori) per gli scambi di pieghi, chiede con urgenza alle Amministrazioni di fare ogni sforzo per introdurre ed utilizzare questo tipo di recipienti nel loro servizio tanto nel regime internazionale che nel regime interno, raccomanda alle Amministrazioni che hanno un programma di utilizzazione di contenitori in fase di realizzazione o di elaborazione, di ricercare attivamente la conclusione di accordi bilaterali a favore dell'utilizzazione di questi recipienti nel loro servizio internazionale. (Proposta 2000.9. Commissione 4. 8 seduta) Raccomandazione C 77/1989 Riserve al capitolo III della Convenzione postale universale e al titolo III dell'Accordo sui pacchi postali che trattano della responsabilita' Il Congresso, constatando che sono state formulate riserve riguardo alle disposizioni del capitolo III della Convenzione postale universale ed al titolo III dell'Accordo concernente i pacchi postali che trattano della responsabilita', preoccupato per il fatto che queste riserve nuocciono non solo alle Amministrazioni postali danneggiando gli interessi di queste ultime ma soprattutto e direttamente agli utenti della posta nei confronti dei quali queste Amministrazioni sono debitrici, riconoscendo il diritto sovrano dei paesi di presentare riserve agli Atti, in conformita' con gli usi seguiti in materia dall'UPU, tenendo a mente che malgrado questo diritto sovrano, i paesi devono sforzarsi di astenersi dal formulare questo tipo di riserva, consapevoli del fatto che tali riserve sono dettate da contingenze interne o da disposizioni della legislazione dei paesi, che le presentano; considerando la raccomandazione C 51/ Tokyo 1969, la raccomandazione C 70/ Losanna 1974, la decisione C 20/Rio de Janeiro 1979 e la Risoluzione C 73/ Amburgo 1984, raccomanda 1 - alle Amministrazioni delle Poste di astenersi dal presentare riserve relative alle disposizioni del capitolo III della Convenzione postale universale e del titolo III dell'Accordo relativo ai pacchi postali che trattano della responsabilita'; 2 - alle Amministrazioni delle Poste che mantengono le loro riserve a dette disposizioni, di fare tutto il possibile presso le autorita' nazionali competenti affinche' risolvano i loro problemi interni o adattino la loro legislazione nazionale che da' luogo alla presentazione di tali riserve in modo che queste ultime possano essere riconsiderate e ritirate dai Protocolli finali degli Atti dell'UPU. (Proposta 2000.11, Commissione 4, 6a seduta) Raccomandazione C/78/1989 Riserva degli incassi delle spese terminali per il miglioramento della qualita' dei servizi postali Il Congresso, considerando - che la Costituzione dell'UPU e' l'Atto fondamentale dell'Unione; - che l'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione stabilisce che l'Unione ha come scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali; - che il Congresso dell'UPU riunito a Tokyo nel 1969 ha stabilito il principio della remunerazione delle spese terminali a titolo di compensazione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni destinatarie per gestire squilibri del traffico; - che tale corrispettivo comporta implicitamente l'obbligo per le Amministrazioni postali di mirare a conseguire i massimi livelli di qualita' del servizio; - che, di conseguenza i costi di gestione degli squilibri del traffico devono incorporare la realizzazione di programmi di organizzazione, di estensione e di miglioramento del servizio postale nel suo insieme; - che e' necessario adoperarsi ancora affinche' gli incassi derivanti dall'applicazione del sistema delle spese terminali siano stanziati per il compimento degli obiettivi che hanno determinato la creazione di tale sistema; raccomanda ai Governi dei Paesi membri dell'Unione: - di riconoscere il principio che prevede che l'importo degli incassi derivanti dalle spese terminali sia integralmente destinato al servizio postale del paese di destinazione, a prescindere dal fatto che questo servizio sia dotato o meno di personalita' giuridica, di un patrimonio indipendente e di una autonomia di gestione piu' o meno ampia, e, di conseguenza, di destinare gli incassi derivanti dalle spese terminali esclusivamente ai rimborsi ed al costi del trattamento ed alla costituzione di fondi di riserva necessari per la sostituzione ed il miglioramento delle infrastrutture postali dei paesi: - di instaurare procedure che consentano di effettuare con la massima celerita' possibile il trasferimento della totalita' degli incassi delle spese terminali sul bilancio del loro servizio postale, dopo che siano stati espletati gli adempimenti richiesti nel loro ordinamento interno. (Proposta 3000.4, Commissione 5, 5 seduta) Raccomandazione C79/1989 Messaggi elettronici standardizzati concernenti i pieghi Il Congresso, riconoscendo l'interesse di ricevere ed utilizzare in anticipo le informazioni relative ai pieghi per migliorare le operazioni di trattamento, di trasbordo, di ricevimento e di controllo dei pieghi postali effettuate sia dalle Amministrazioni delle Poste che dalle compagnie aeree, desiderando definire forme tipo standardizzate di messaggi elettronici per comunicare i dati relativi ai pieghi scambiati tra le Amministrazioni delle Poste e le compagnie aeree, notando che il frequente mancato ricevimento delle distinte di consegna sul luogo di destinazione finale comporta spese superflue in materia di personale addetto al ricevimento del corriere e per quanto riguarda lo svolgimento di indagini, raccomanda l'impiego della norma IATA "IMP Cargo" come forma standard provvisoria per la trasmissione elettronica dei messaggi relativi ai pieghi, fino a quando norme di messaggi del sistema EDIFACT dell'ONU non siano state elaborate ed approvate, incarica il Consiglio Esecutivo di procedere alla definitiva elaborazione di forme tipo standardizzate di messaggi., in base alle raccomandazioni del Comitato di contatto IATA/UPU e di garantirne la divulgazione da parte dell'Ufficio internazionale. Le forme tipo standardizzate di messaggi includeranno i seguenti elementi: - Amministrazione di origine dell'AV 7; - Ufficio di scambio di origine dell'AV 7; - Ufficio di scambio di destinazione dell'AV 7; - numero dell'AV 7 (meccanismo di controllo informatizzato); - informazione sul trasporto e le vie di avviamento: - trasportatore(i) (aereo(i); - numero (i) di volo; - data; - origine/destinazione/ luoghi di trasbordo; - dettagli concernenti i pieghi: - numero del piego; - Ufficio di origine del piego; - Ufficio di destinazione del piego; - numero del sacco (assegnato con sistema informatico); - categoria d'invii e categoria speciale; - peso del sacco; - numero totale dei sacchi per categoria; - peso totale per categoria, incarica inoltre il Consiglio esecutivo di determinare e di precisare i dati che dovrebbero essere inclusi ne: a) i messaggi scambiati tra le Amministrazioni postali di origine e le compagnie aeree; b) i messaggi scambiati tra le Amministrazioni postali di origine, di transito e di destinazione, Proposta 4000.2 e 4000.5, Commissione 6, 2a seduta Raccomandazione C 80/1989 Deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri dell'UPU Il Congresso, facendo riferimento - all'articolo 9 della Convenzione che stabilisce le condizioni di emissione dei francobolli postali; - all'articolo 192 del Regolamento della Convenzione che precisa le caratteristiche dei francobolli postali, tenendo conto dell'intento dell'Unione e dell'obiettivo prefissato cosi' come sono espressi nel preambolo e nell'articolo primo della Costituzione, constatando - che i francobolli postali ed i prodotti postali hanno un determinato valore nel loro normale uso postale; - che possono anche avere un valore commerciale per quanto riguarda la loro destinazione filatelica, riconoscendo che il valore filatelico dei francobolli e dei prodotti postali dipende: - dai diritti esclusivi delle Amministrazioni postali di emettere francobolli, come cio' e' riconosciuto dall'Unione postale universale; - dal rispetto da parte delle Amministrazioni, degli Atti pertinenti dell'Unione; - dell'applicazione da parte delle Amministrazioni, di procedure postali corrette nei loro servizi, in considerazione del desiderio espresso a piu' riprese dalle Amministrazioni postali di disporre di un codice generalmente accettato da applicare per l'emissione e la fornitura di francobolli e di prodotti a destinazione filatelica, raccomanda alle Amministrazioni dei Paesi membri dell'UPU, quando emettono e forniscono francobolli o se sono all'origine di prodotti postali a destinazione filatelica, di rispettare le procedure descritte nella deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri illustrata nell'annesso. (Proposta 2000.18/Rev 1, commissione 4, 2a seduta) Deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri dell'UPU La deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri comprende le seguenti raccomandazioni: 1. Le Amministrazioni che creano prodotti filatelici devono vigilare affinche' l'utilizzazione di francobolli e di altri mezzi di affrancatura non comporti la creazione di prodotti postali che non sarebbero soggetti all'applicazione di normali procedure postali. Sono ammessi come prodotti filatelici che rientrano nella portata di questo codice le: - cartoline "maximum" - le buste "primo giorno"; - bustine e album; - buste con francobolli in rilievo o interi; - timbri per occasioni ed eventi particolari e relativi prodotti; - marche con sovrattassa in conformita' con le disposizioni dell'articolo 192 del Regolamento della convenzione; 2. Le Amministrazioni non devono autorizzare l'utilizzazione di mezzi di obliterazione come stampigliature, timbri o altri marchi ufficiali, informativi o di utilizzazione che non sono soggetti all'applicazione di normali procedure postali. 2.1 Le Amministrazioni non devono consentire che persone diverse dai loro impiegati utilizzino questi mezzi di obliterazione o di marcatura 2.2 in taluni casi eccezionali ed a patto che un controllo diretto sia effettuato dai loro impiegati, le Amministrazioni possono concedere l'utilizzazione di questi mezzi di obliterazione e di marcatura a persone diverse dai loro impiegati. 2.3 Quando le Amministrazioni subappaltano una parte della loro attivita' di gestione ed in particolare l'obliterazione, il contratto deve specificare che gli strumenti di obliterazione e di marcatura saranno utilizzati unicamente a fini di servizio ed in maniera strettamente conforme alle normali procedure postali dell'Amministrazione interessata, la quale deve assicurarsi che questa regola sia rigorosamente rispettata. 3. Trattandosi di prodotti a destinazione filatelica che comprendono francobolli, le Amministrazioni devono assicurarsi che il trattamento del francobollo nonche' l'utilizzazione di stampigliature, bolli inchiostrati, timbri ed altri mezzi di obliterazione siano conformi alle loro rispettive procedure postali. 4. Per ciascuna emissione, le Amministrazioni devono accertarsi che sia stampato un sufficiente quantitativo di francobolli per rispondere alla potenziale domanda dei servizi ed alle prevedibili esigenze filateliche. Nell'utilizzare stampigliature, bolli inchiostrati e timbri che contrassegnano occasioni o eventi particolari le Amministrazioni devono accertarsi della disponibilita' di un numero sufficiente di prodotti filatelici per soddisfare la domanda. 5. Le Amministrazioni non devono consentire o agevolare la vendita al pubblico di francobolli o di prodotti filatelici che comprendono francobolli nel paese di emissione ad un prezzo diverso dal loro valore nominale. Allo stesso modo questi francobolli non saranno venduti in altri territori diversi da quelle di emissione ad un prezzo inferiore al loro valore nominale. 6. Le Amministrazioni si accertano in tutta la misura del possibile che vi sia sufficiente disponibilita' di prodotti ad uso filatelico che includono francobolli per soddisfare la richiesta della generalita' delle persone che desiderano acquistarli. 7. Se le Amministrazioni non possono esercitare alcun controllo sulla destinazione dei francobolli o degli oggetti affidati al servizio postale per scopi postali o filatelici dopo essere stati venduti, esse devono tuttavia: 7.1 Non appoggiare o tollerare artifizi destinati ad accrescere la vendita dei loro francobolli o prodotti che includono francobolli, artifizi che lasciano presupporre una possibile scarsita' dei prodotti in questione. 7.2 Evitare ogni azione che potrebbe essere interpretata nel senso di approvare o di conferire uno status ufficiale a prodotti di origine non ufficiale che comportano francobolli postali. 7.3 Se si avvalgono di intermediari per la commercializzazione dei loro prodotti filatelici, esigere da tali intermediari che si conformino alle stesse procedure e prassi di quelle delle Amministrazioni stesse. Le Amministrazioni non possono autorizzare tali intermediari filatelici ad applicare o modificare le normali procedure postali ne' autorizzarli ad esercitare un controllo sulle procedure nel settore filatelico. 7.4 Vietare specificamente agli- intermediari di vendere o cedere i loro francobolli o prodotti che comprendono francobolli ad una tariffa inferiore al loro valore normale. Per quanto concerne la retribuzione dei loro intermediari, le Amministrazioni faranno in modo nella misura del possibile, che questi ultimi non debbano vendere i francobolli o i prodotti filatelici comprendenti francobolli ad un prezzo superiore al loro valore nominale. Le Amministrazioni possono tener conto di variazioni nazionali o locali in materia di tasse sulla vendita e di altre imposizioni se del caso applicabili.

Decisioni

Decisione C 81/1989 Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Washington 1989 Il Congresso decide di fissare la data di entrata in vigore degli Atti del XX Congresso al 1 gennaio 1991 (Proposta 08, 11a seduta plenaria) Decisione C 82/1989 Etichettatura dei pieghi Il Congresso incarica il Consiglio consultivo degli studi postali di esaminare le proposte 2562.7,2562.10,2555.4 nel quadro dell'esame dell'insieme delle questioni relative alla sicurezza. (Proposte 2562.7,2562.10,2555.4, Commissione 4,8a seduta) Decisione C 83/1989 Consegna dei pieghi Il Congresso incarica Il Consiglio esecutivo dello studio della proposta 2564.2 (Proposta 2564.2, Commissione 4, 8a seduta) Decisione C 84/1989 Studio sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU Il Congresso decide di affidare al Consiglio esecutivo: a) l'esame delle proposte 4903,1,4903.2,4907.1/Rev 1,4617.1,4624.1,4625.1; b) uno studio generale volto alla razionalizzazione dei moduli dell'UPU avente come obiettivo: - la limitazione del loro numero; - la loro semplificazione; - il loro adattamento alle nuove tecnologie (Proposte 4903.1, 4903.2, 4907.1/Rev.1, 4617.1, 4624.1,4625.1, Commissione 6, 2a e 5a seduta) Decisione C 85/1989 Spese di transito del corriere allo scoperto Il Congresso, avendo, nella sua Risoluzione C 59 (Proposta 3000.2) incaricato il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio sulle spese di transito del corriere allo scoperto, incarica il Consiglio esecutivo nell'ambito di detto studio di tener conto delle proposte 3062.1 e 3067.4 (Proposte 3062.1 e 3067.4, Commissione 5.5a seduta) Decisione C86/1989 Conseguenze dell'utilizzazione del DTS come unita' di conto Il Congresso, avendo preso atto dei risultati dello studio sulle conseguenze dell'utilizzazione del DTS come unita' di conto, incarica il Consiglio esecutivo di tener conto nel quadro di tutti i futuri studi economici, delle conseguenze dell'utilizzazione del DTS come unita' di conto (Congres - Doc 57, Commissione 5, la seduta) Decisione C87/1989 Compilazione e regolamenti dei conti Il Congresso, avendo, con le risoluzioni C68 e C70 (proposte 3500.1 e 2000.12) incaricato il consiglio esecutivo di intraprendere due studi vertenti sulle disposizioni che disciplinano la compilazione ed il regolamento dei conti e l'ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale, incarica il consiglio esecutivo, nel quadro dei suoi lavori, di tener conto delle proposte 2501.3, 2501.4, 2501.6, 2501.2, 2503.1, 2598.1, 2919.91, 2931.1, 2931.2,3572.7/Rev. 1,3572.3,3570.5,3582.3, 3921.1,3921.2, 4621.1 e 4622.1 Proposte 2501.3,2501.4,2501.6,2501.2,2503.1,2598.1,2919.91, 2931.1,2931.2,3572.7/Rev1,3572.3,3570.5,3582.3,3921.1,3921.2, Commissione 5, 8a e 9a seduta e proposte 4621.1, 4622.1, Commissione 6, 5a seduta) Decisione C 88/1989 Ri-impostazione Il Congresso, avendo preso atto dei risultati dei lavori svolti dal Consiglio esecutivo sulla questione della ri-impostazione, incarica il consiglio esecutivo di proseguire questo studio (Congres - Doc 56 e Add.1, Commissione 5, 4a seduta) Decisione C 89/1989 Revisione dell'Accordo relativo ai pacchi postali risultante dal Congresso di Washington - Riferimenti alla convenzione Il Congresso, visto che un certo numero di Amministrazioni postali assicurano o intendono assicurare un servizio di pacchi postali autonomo nei confronti di altre attivita' postali, ritenendo che una regolamentazione indipendente in materia di pacchi postali ed in particolare la riproduzione nell'Accordo concernente i pacchi postali e nel suo Regolamento di esecuzione dei testi della Convenzione che fungono attualmente da riferimento, contribuira' a semplificare ed a migliorare l'efficacia del lavoro dei servizi dei pacchi postali, considerando inoltre che tale arrangiamento autonomo evitera' inoltre di perder tempo per cercare riferimenti altrove, con tutte le complicazioni che cio' implica, e semplifichera' le operazioni di formazione professionale dei funzionari in materia di pacchi postali, incarica il consiglio esecutivo di tener conto, nell'esame di ogni proposta vertente su modifiche da apportare all'Accordo sui pacchi postali e al suo Regolamento di esecuzione, dell'interesse di evitare per quanto possibile, ogni riferimento alla Convenzione, riproducendo invece i testi corrispondenti, incarica l'Ufficio internazionale, nell'annotare l'Accordo relativo ai pacchi postali ed al suo Regolamento di esecuzione risultanti dal Congresso di Washington di riprodurre i testi della Convenzione che fungono abitualmente da riferimento, in modo da contribuire a rendere l'Accordo relativo ai pacchi postali ed il suo Regolamento di esecuzione il piu' autonomi possibili. (Congres (C 7 - Rapp 6/ Annesso 2, Commissione 7, 6a seduta) Decisione C 90/1989 servizio corrispondenza commerciale - risposta internazionale Il Congresso, riconoscendo che i metodi UPU classici che consentono ai clienti di unire invii pre-affrancati alla loro corrispondenza sono onerosi, poco pratici ed inadeguati alle esigenze della moderna clientela di affari, consapevole del fatto - che un certo numero di Amministrazioni offrono servizi di corrispondenza commerciale-risposta nei loro servizi interni; - che esiste una notevole domanda da parte della clientela di affari per lo sviluppo di questi servizi nel servizio postale internazionale, riconoscendo che un certo numero di Amministrazioni della CEPT si sono gia' sforzate di soddisfare a questa richiesta istituendo fin dal 1986 con successo un servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CORI) basato sulle disposizioni che figurano nell'annesso, constatando che la domanda di questo servizio ha spinto taluni rappresentanti della concorrenza, tra i quali uno almeno a livello internazionale, a introdurre un analogo sistema, decide che le Amministrazioni che intendono instaurare il servizio CORI dovranno farlo in conformita' con le disposizioni figuranti in annesso, domanda a tutte le Amministrazioni di prevedere la possibilita' di partecipare a questo servizio al fine di farne un servizio internazionale in tutta la misura del possibile, incarica il consiglio esecutivo di esaminare, modificare ed aggiornare le disposizioni che figurano in annesso e di adattarle, se del caso, ad altri sviluppi contemperati alle esigenze della clientela o a procedure migliorate di utilizzazione e di conto. (Proposta 2000.16, Commissione 4, 3 seduta) Introduzione di un servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CORI) Documento esplicativo preparato dalla Gran Bretagna Riassunto 1. Un servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CORI) e' necessario per soddisfare la domanda della clientela di affari per quanto riguarda l'aggiunta agli invii di cartoline e di buste-risposta pre-affrancate destinate ai clienti 2. I sistemi tradizionali ammessi dall'UPU che consentono agli utenti di includere nei loro invii mezzi di affrancatura preliminare come buoni risposta internazionali o cartoline affrancate con francobolli, sono onerosi poco pratici e poco adatti alle esigenze dei moderni clienti d'affari. 3. Numerose Amministrazioni hanno introdotto servizi di corrispondenza commerciale-risposta nei loro servizi interni e sin dal 1986, un certo numero di paesi membri della CEPT offrono con successo un servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale. 4. Il sistema proposto nel quadro dell'UPU come servizio facoltativo e direttamente basato sul servizio della CEPT correttamente svolto. 5. Esso consente alle imprese di unire agli invii oggetti pre-affrancati che i loro clienti stranieri possono rinviare agevolmente senza dover affrancarli. 6. Gli invii CORI: a) possono essere cartoline o buste; b) devono rispettare le condizioni applicabili agli invii standardizzati, con una eccezione: le buste CORI possono pesare fino a 50 g.; c) devono avere una presentazione standardizzata. 7. Le procedure di gestione e di conto del servizio sono semplici: a) e' riscossa dall'impresa commerciale una tassa per ciascun invio CORI rispedito; b) L'Amministrazione che rinvia gli invii CCRI fattura le spese di spedizione, in un conto annuale,all'Amministrazione di destinazione. 8. Tutti gli invii CORI sono trattati come invii di corrispondenza aerea LC al fine di garantire che le risposte siano rinviate celermente. 9. Poiche' la concorrenza internazionale ha gia' elaborato un servizio di corrispondenza commerciale, un servizio postale del predetto tipo sara' un'arma vitale per conservare i nostri clienti. 10. Questo servizio e facoltativo e limitato alle Amministrazioni che intendono applicarlo, ma la sua efficacia e in funzione del numero importante di Amministrazioni partecipanti. 11. Il Congresso e dunque invitato ad approvare la proposta volta ad introdurlo, in considerazione del servizio della CEPT attualmente svolto con successo. 1. Introduzione 1.1 Questo documento spiega la ragione per la, quale la Gran Bretagna ha presentato una proposta appoggiata anche da altre Amministrazioni, in vista dell'introduzione di un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI). 2. Perche' l'UPU ha bisogno di un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale? 2.1 Un gran numero di clienti dei servizi postali internazionali vorrebbero incoraggiare i loro corrispondenti a rispondere. In particolare le imprese commerciali desiderano incoraggiare la clientela locale nonche' i potenziali clienti di altri paesi a rinviare ordinazioni di beni o di prestazioni, a rispondere ad annunci, a questionari ecc. tramite il servizio postale. 2.2 Il modo migliore per sollecitare un corrispondente a rispondere consiste nell'affrancare preliminarmente l'invio-risposta. Un invio risposta pre-affrancato incoraggia positivamente un cliente a rispondere ad una richiesta di informazioni o all'offerta di una impresa straniera. 2.3 Fino ad oggi i clienti della posta internazionale hanno potuto offrire solo due tipi di affrancatura preliminare: a) allegando un buono risposta internazionale; b) allegando una busta o una cartolina affrancata con francobolli in considerazione del paese dove l'invio deve essere impostato. 2.4 Questi sistemi tradizionali possono essere soddisfacenti per gli invii di publiposta ad un numero poco importante di destinatari, o per la corrispondenza individuale e privata e dovrebbero essere mantenuti a tali fini. Sono pero assolutamente inadatti alle esigenze dei moderni clienti di affari in quanto: a) li obbligano a recarsi ad un Ufficio postale per scambiare i buoni risposta contro francobolli: b) per gli invii affrancati con francobolli, i clienti di affari debbono procurarsi un gran numero di francobolli corrispondenti alla tassa in vigore e diversi secondo il paese da cui l'invio risposta deve essere impostato. 2.5 Inoltre i sistemi tradizionali sono molto onerosi per ogni impresa commerciale che desidera effettuare un importante invio di publiposta per corrispondenza. Le imprese commerciali si aspettano normalmente che solo il 5 o 11 10 per cento degli invii risposta sia rinviato; ma, con questi sistemi tradizionali, la societa' deve pagare la francatura di tutti gli invii- risposta siano essi utilizzati o non. 2.6 Il servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI) presenta i seguenti vantaggi: a) la persona che utilizza la cartolina o la busta-risposta puo' rinviarla immediatamente senza dover recarsi ad un Ufficio postale e senza spese; b) questa agevolazione puo' accrescere il tasso di risposta in maniera notevole, in particolare il numero di invii rinviati all'impresa commerciale. 2.7 Il servizio consente alla clientela di affari di fornire ai suoi clienti cartoline o buste-lettere fino a 50 g preliminarmente affrancate con tariffa aerea. Questi invii hanno una presentazione standardizzata(Vedere modulo all'Annesso 1). 2.8 Oltre ai vantaggi particolari del servizio CCRI per la publiposta internazionale di cui ai paragrafi 3.1 e 3.3. esistono anche molti altri usi di questo servizio. Ad esempio, le societa' di studi di mercato possono allegare una busta CORI ai questionari che esse inviano all'estero, per consentire agli interessati di rinviarli debitamente compilate. Gli editori di libri, di riviste e di stampe possono includere cartoline CCRI per consentire ai loro clienti di rinnovare l'abbonamento. Le compagnie internazionali di vendita per corrispondenza possono includere cartoline o buste CCRI affinche' i loro clienti possano trasmetter loro ordinazioni ecc. La publiposta e' un importante settore di utilizzazione del servizio CORI, ma esistono altresi' molti altri vantaggi. 2.9 Un certo numero di paesi gestiscono gia' servizi di corrispondenza commerciale-risposta nella loro rete di corrispondenza postale interna. Il British Post Office ad esempio conta piu' di 90 000 titolari di licenze di utilizzazioni del servizio corrispondenza commerciale-risposta a livello nazionale e distribuisce 435 milioni di invii di corrispondenza commerciale-risposta l'anno. 3. Favorire lo sviluppo della publiposta 3.1 Il servizio CCRI incita i clienti di affari ad intraprendere le loro campagne pubblicitarie tramite il servizio postale. La publiposta diviene attualmente un servizio sempre piu' importante per le Amministrazioni postali. Esso consiste a spedire invii di pubblicita' a persone ed indirizzi accuratamente selezionati. La sua riuscita e' illustrata dalle seguenti statistiche: a) in Gran Bretagna, la publiposta rappresenta piu' del 10 per cento del traffico interno della portalettere; b) nei principali paesi della CEPT, il traffico della publiposta e incrementato del 6 per cento annuo in media durante gli ultimi cinque anni; c) negli Stati Uniti, il numero degli invii di publiposta per abitante e' cinque volte piu' elevato che in Europa. 3.2 I clienti di affari sono particolarmente desiderosi di poter allegare ai loro invii cartoline e buste-risposta commerciali preliminarmente affrancati, in quanto gli invii-risposta: a) incitano i clienti a rispondere piu' di sovente; b) consentono a coloro che effettuano gli annunci di poter farsi un giudizio della riuscita dei loro invii pubblicitari, valutando il tasso di risposta; c) consentono a coloro che effettuano gli annunci di compilare una lista esatta dei clienti stranieri interessati. 3.3. La Gran Bretagna non prevede che il servizio CCRI divenga un servizio fondamentale. Esso costituisce tuttavia un prezioso servizio supplementare destinato ad incoraggiare la pubblicita' internazionale mediante publiposta. La publiposta stessa rappresenta una delle fonti piu' importanti di sviluppo del traffico potenziale della postalettere. 4 - Sviluppo del servizio CCRI in seno alla CEPT 4. Un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale e stato introdotto nel settembre 1986 a titolo sperimentale, tra un certo numero di paesi della CEPT. Il servizio ha funzionato efficacemente e senza problemi. I paesi partecipanti hanno tutti convenuto di continuare il servizio indefinitamente. 4.2 I seguenti paesi svolgono il servizio CCRI: Belgio Francia Islanda Paesi Bassi Danimarca Gran Bretagna Lussemburgo Portogallo Emirati arabi uniti Grecia Monaco Svezia Finlandia Irlanda Norvegia svizzera Inoltre Cipro e la Spagna svolgono un servizio di rinvio al mittente, pur non fornendo ancora tale servizio ai loro clienti. Il Brasile e la Nuova Zelanda hanno adottato il servizio e lo utilizzeranno prossimamente. Un certo numero di altre Amministrazioni, sia all'interno che all'esterno della CEPT hanno di recente dimostrato interesse per questo servizio. 4.3 Il servizio proposto al Congresso e direttamente basato sul servizio della CEPT che funziona con un esito positivo. 5. Sviluppo di servizi analoghi presso la concorrenza 5.1 Tenendo conto del fatto che il servizio fornito nell'ambito della CEPT ha funzionato sinora con un esito positivo, occorre ora estenderlo al piu' gran numero possibile di Amministrazioni anche in considerazione del fatto che uno dei nostri principali concorrenti, la TNT, ha introdotto un analogo servizio-risposta. 5.2 La Gran Bretagna ritiene che il servizio CCRI dell'UPU proporra' alla clientela un servizio piu' efficiente e piu' semplice di quello del TNT. Tuttavia, il servizio di TNT include gia' un numero di paesi molto piu' importante del servizio attuale della CEPT. Di conseguenza la Gran Bretagna spera che numerose altre Amministrazioni membri dell'UPU siano incoraggiate a partecipare al servizio CCRI proposto. 6. Come funziona il servizio CCRI: relazioni con il cliente (il "titolare della licenza") Nota - Un riassunto semplificato che riporta i punti essenziali di questa parte del documento compare all'Annesso 2. 6.1 Condizioni per la concessione di una licenza CCRI al cliente 6. 1.1.1 Quando un'impresa di un paese (paese A) auspica fornire invii-risposta pre-affrancati ai suoi clienti di un altro paese (paese B) deve fare domanda presso il suo Ufficio postale locale oppure presso la Direzione generale dell'Amministrazione postale per ottenere una licenza CCRI. L'impresa e il "titolare della licenza". 6.1.2 Le condizioni della licenza includono: a) le dimensioni, il peso, la presentazione ed altri requisiti relativi al formato, in conformita' con i regolamenti dell'Amministrazione interessata e dell'UPU; b) l'obbligo per il titolare della licenza di far approvare dal servizio postale la presentazione dell'invio; c) il paese di destinazione del servizio: d) la tassa da pagare all'Amministrazione per ciascun invio - risposta distribuito al titolare della licenza; e) diritti generali di licenza per coprire le spese amministrative legate alla concessione della licenza, (istituzione di un conto clienti, creazione di una procedura di vigilanza del traffico ecc.) 6.2 Specifiche per ali invii CCRI 6.2.1 Affinche' il servizio rimanga semplificato, si intende offrire al cliente due tipi di invii-risposta: - cartoline; - buste che pesano fino a 50 kg. 6.2.2. Tutti gli invii CCRI sono conformi alle specifiche degli invii standardizzati, come definite all'articolo 20 della Convenzione, ad eccezione del limite di peso che e di 50 g per le buste. 6.2.3 Gli invii devono inoltre conformarsi ad una presentazione standardizzata al fine di essere agevolmente identificabili negli uffici di smistamento (Vedere il modello dell'Annesso 1) Le condizioni di presentazione sono specificate all'annesso ibis. 6.2.4 Il limite di peso delle buste CCRI e' stato portato a 50 g, invece che alla prima graduazione di 20 g. affinche' i titolari delle licenze possano allegare questionari di taglia media, buoni di ordinazione o invii analoghi. Tuttavia esso e limitato a 50 g. in quanto: a) non e possibile inserire oltre 50 g. di carta all'interno di una busta standardizzata di dimensioni massime; b) se gli invii superassero 50 g., le procedure di fatturazione e di conto sarebbero troppo macchinose. 6.3 spedizione e rinvio al mittente degli invii al titolare della licenza 6.3.1. Il titolare della licenza stampa le cartoline o le buste secondo il modello approvato dalla sua Amministrazione delle Poste. 6. 3.2. Il titolare della licenza in un paese A spedisce i suoi invii di publiposta ai clienti di uno o piu' altri paesi. B. Ciascun invio di publiposta contiene una busta o una cartolina CORI. Le cartoline e le buste CCRI sono spedite unicamente negli invii della portalettere destinati alle Amministrazioni che partecipano al servizio. 6.3.3. Questa busta o cartolina pre-affrancata puo' essere utilizzata dai clienti del titolare della licenza nel paese B per la risposta. Il rispondente rinvia semplicemente la cartolina/busta al paese A allo stesso modo di un invio ordinario, ma non deve ne' incollare francobolli, ne' pagare tasse di francatura. 6.3.4 L'invio risposta e' avviato al paese A e distribuito al titolare della licenza. Il numero di invii CCRI distribuiti e' registrato in permanenza all'Ufficio di distribuzione del titolare della licenza. Quest'ultimo riceve una fattura dell'Amministrazione postale del paese A, ad intervalli regolari per gli invii distribuiti. 6.4 Fatturazione ai clienti 6.4.1 Le Amministrazioni decidono esse stesse riguardo alle modalita' di fissazione delle loro tariffe per i clienti, sia per quanto riguarda i diritti di licenza che per la tassa su ogni invio rimandato indietro. La Gran Bretagna raccomanda alle Amministrazioni di fare ogni sforzo per non esigere diritti troppo alti nella fase di lancio e di sviluppo del servizio per meglio incoraggiare i clienti ad utilizzarlo. 6.4.2 Tuttavia le Amministrazioni non possono stabilire tariffe CCRI ad un livello inferiore a quelle del loro servizio corrispondenza commerciale-risposta del regime interno. 7. Come funziona il servizio CORI: relazioni tra Amministrazioni partecipanti Nota - Un riassunto semplificato e che riprende i punti essenziali di questa parte del documento compare all'Annesso 3. 7.1. Osservazioni preliminari 7.1.1 Tale servizio essendo completamente nuovo, sara' forse necessario un certo tempo affinche' il volume del traffico raggiunga un livello apprezzabile. Le Amministrazioni potrebbero dunque prevedere, mediante accordi bilaterali, di non esigere conti per il (i due) primo (i) anno(i) di esistenza del servizio o almeno fino a quando la compilazione dei conti non sia giustificata da un volume sufficiente di traffico. 7.1.2 Le Amministrazioni potrebbe peraltro stipulare accordi bilaterali separati volti ad utilizzare sistemi di conto diversi da quelli suggeriti al paragrafo 7.4 in appresso. 7.1.3 Le Amministrazioni desiderose di applicare procedure di conto possono riferirsi alle modalita' in appresso stabilite dalle Amministrazione che svolgono attualmente il servizio. 7.2 Procedure di gestione 7.2.1. Le Amministrazioni desiderose di scambiare conti per il servizio CORI devono controllare il numero di invii ai fini del conteggio tra le Amministrazioni. 7.2.2 Al fine di assicurare un controllo preciso, l'Amministrazione del paese B insacca o riunisce in fasci gli invii CCRI separatamente dal resto del corriere, all'atto della rispedizione degli invii al paese A. Le etichette dei fasci devono indicare leggibilmente l'indicazione CCRI seguita dal numero degli invii: se gli invii CCRI superano 5 kg., essi devono essere posti in un sacco separato. Il termine CCRI deve essere iscritto chiaramente sul dorso dell'etichetta, seguito dal numero degli invii: quest'ultimo deve inoltre essere notificato sul foglio d'avviso C12. I fasci d'invii CCRI sono aggiunti al sacco d'invio. L'Ufficio di scambio di partenza deve tenere un registro permanente degli invii CCRI spediti, registro in base al quale sono effettuate le rilevazioni dei conti. 7.2.3 Il paese ha facolta' di designare un solo ufficio di scambio di arrivo per ricevere le spedizioni che contengono invii CCRI di altri paesi, al fine di agevolarne il controllo. Altre Amministrazioni, in particolare quelle aventi territori geografici, importanti o difficili di accesso, hanno facolta' di designare piu' di un Ufficio di scambio di arrivo. Le Amministrazioni non sono tenute a designare Uffici di scambio di arrivo, ma, se lo fanno, devono esserne informate reciprocamente, e le altre Amministrazioni devono rispettare queste esigenze quando spediscono pieghi che contengono invii CORI. 7.3 Qualita' del servizio 7.3.1 In considerazione delle minacce della concorrenza e dell'introduzione di servizi analoghi, le Amministrazioni devono accertarsi che il rinvio degli invii CCRI da un paese all'altro sia effettuato nei tempi piu' brevi. Tutti gli invii CCRI sono trattati come invii via aerea. Devono essere effettuati quotidianamente dispacci con gli invii rispediti. 7.4 Procedure di conteggio 7.4.1. Come indicato al paragrafo 7.1, le Amministrazioni possono, mediante accordi bilaterali decidere di non applicare le seguenti procedure se esse preferiscono non introdurre procedure di conto o organizzarsi diversamente. 7.4.2 Gli invii CCRI essendo tutti invii. affrancati, l'Amministrazione del paese B non riscuotera' nessuna tassa dai clienti che impostano invii della fattispecie. Il paese B dovra' esigere dal paese A che esso paghi una tassa per ciascun invio che gli e rinviato. 7.4.3 Ciascuna Amministrazione partecipante decide in merito all'importo da chiedere per la rispedizione degli invii CCRI da distribuire al titolare della licenza. Alcuni paesi possono decidere di calcolare i costi specifici sostenuti al momento dello smistamento e della spedizione di un invio CCRI. Altri possono semplicemente decidere di basarsi sulla tassa aerea appropriata tra il paese B ed il paese A oppure stabilire un importo strettamente legato alla tassa di affrancatura. 7.4.4 Si propone che le Amministrazioni esigano: a) sia una sola tassa per ogni invio, applicabile a tutti gli invii CCRI; b) sia due tasse per ogni invio, una applicabile alle cartoline CCRI e l'altra piu' elevata alle buste CCRI che pesano fino a 50 g. 7.4.5 Le tasse richieste da ciascun paese per la rispedizione degli invii. CCRI da distribuire al titolare della licenza, nel paese A, devono essere indicate all'Ufficio internazionale che li pubblica nella Raccolta della Convenzione. 7.4.6 Il paese B tiene nei suoi. uffici di scambio di partenza a fini del conteggio, una rilevazione del numero d'invii CORI spediti a ciascuna Amministrazione. Si propone che le Amministrazioni si inviino trimestralmente avvisi di livelli di traffico e che i regolamenti siano effettuati annualmente. 7.4.7. I regolamenti avvengono annualmente mediante compensazione bilaterale tra Amministrazioni. L'Amministrazione creditrice invia un conto annuale per il regolamento all'Amministrazione debitrice. 8. Come regolamentare il servizio fornito nell'ambito dell'UPU 8.1 Il servizio CCRI essendo un servizio relativamente nuovo ed in pieno sviluppo, l'inclusione negli Atti di disposizioni dettagliate per il servizio non e' ancora appropriato. La ragione invocata e' la stessa di quella che ha portato un gran numero di Amministrazioni a ritardare l'introduzione di regolamenti per il servizio della postalettere accelerata, in modo da dare al servizio ai suoi inizi una sufficiente flessibilita' per consentirgli di svilupparsi e di adattarsi in funzione dei progressi realizzati nel settore operativo e delle esigenze di evoluzione della clientela. Per queste ragioni non e' ancora appropriato inserire negli Atti una dettagliata regolamentazione CCRI. 8.2. La Gran Bretagna presenta dunque tre documenti al Congresso. 8.2.1. Il presente documento spiega come mai un servizio CCRI si e' rivelato necessario e come funziona il servizio attuale della CEPT. 8.2.2. Una proposta volta ad inserire un breve articolo nella Convenzione, indicante che le Amministrazioni possono convenire di svolgere il servizio CCRI a titolo facoltativo e che le procedure relative al servizio saranno specificate dal Consiglio esecutivo. 8.2.3. Una decisione del Congresso in base alla quale le Amministrazioni accettano di introdurre il servizio secondo le procedure descritte nel presente documento ed incaricano inoltre il consiglio esecutivo di esaminare tali procedure e di aggiornarle a seconda delle esigenze. 8.3 Lo scopo e di inserire un breve articolo di "autorizzazione" (proposto come articolo 30bis) nella Convenzione, articolo che - consente alle Amministrazioni di partecipare al servizio CCRI su base facoltativa; - precisa che le disposizioni relative al servizio saranno definite dal Consiglio esecutivo. 8.4 Questo articolo della Convenzione presenta il vantaggio di conferire uno statuto ufficiale al servizio. Esso fornisce alle Amministrazioni che ne sentono la necessita' una base legale per quanto riguarda l'esecuzione del servizio. Inoltre l'esistenza stessa di questo articolo puo' costituire un incoraggiamento per le Amministrazioni che potrebbero voler partecipare al servizio ad una data successiva. 8.5 E' tuttavia necessario definire norme di esecuzione del servizio per le Amministrazioni che desiderano instaurare questo servizio. Di conseguenza si propone che la decisione del Congresso convalidi le procedure generali che servono da quadro al servizio gia' funzionante tra le attuali Amministrazioni partecipanti, come descritto nel presente documento. La decisione del Congresso chiede che queste procedure siano esaminate dal Consiglio esecutivo, poi periodicamente modificate ed aggiornate da quest'ultimo, in funzione di altri sviluppi contemperati alle esigenze dei clienti o di procedure migliorate di gestione e di conto ecc. 9. conclusione 9.1 Il Congresso e invitato a: - prendere nota delle spiegazioni relative al servizio, contenute nel resto di questo documento: - approvare la proposta 2030.91 volta a modificare la Convenzione in modo tale da consentire l'introduzione di un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale CORI) a titolo facoltativo; - approvare la proposta 2000.16 del Congresso che incarica il Consiglio esecutivo di esaminare di modificare e di aggiornare le disposizioni necessarie per la gestione del servizio.

Annessi

ANNESSO 1 Parte di provvedimento in formato grafico Annesso 1bis Direttive per una presentazione standardizzata degli invii CCRI Il lato dove compare l'indirizzo di ogni invio CCRI deve essere conforme ai seguenti punti: 1 - Il simbolo "Non affrancare" deve essere stampato nell'angolo superiore destro. Deve rappresentare il simbolo del francobollo, con in sovrimpressione una diagonale in neretto e le parole "Ne pas affrancarr". Le Amministrazioni possono altresi' autorizzare un'analoga indicazione in un'altra lingua. 2 - Due sbarre orizzontali aventi uno spessore minimo di 3 mm e distanti 14 mm almeno devono essere stampate sopra l'indirizzo. Due linee di testo devono essere stampate tra queste sbarre. La prima deve essere "REPONSE PAYEE " Il nome del paese di destinazione deve essere stampato sulla seconda linea. Le Amministrazioni possono altresi' autorizzare indicazioni analoghe in un'altra lingua. Le due linee di testo che compaiono tra le sbarre orizzontali devono essere stampate a caratteri maiuscoli. 3 L'indirizzo del titolare della licenza CCRI deve essere stampato sotto le due barre orizzontali. 4 L'indicazione che si tratta di una corrispondenza via aerea deve essere stampata in alto a sinistra, in conformita' con l'articolo 200 del Regolamento della Convenzione. 5 - Se una indicazione del numero di licenza CCRI e' stampata sull'invio essa deve figurare in alto a sinistra. 6) L'insieme del testo e dei simboli deve essere stampato in colore scuro, formando un netto contrasto con la tinta di fondo della busta o della carta. In linea di massima il colore utilizzato dovrebbe essere il nero o l'azzurro scuro,ma le Amministrazioni possono autorizzare altri colori a condizione che in sostanza si ottengano caratteri stampati di colore scuro in netto contrasto con il fondo chiaro. Annesso 2 Come funziona il servizio per il cliente Riassunto Questo riassunto illustra le principali tappe del servizio CCRI quando e' utilizzato dal cliente di affari: spedizione di invii CCRI ai suoi clienti che risiedono all'estero, ricevimento degli invii rispediti dai suoi clienti e fatturazione del servizio da parte della sua Amministrazione postale. 1a tappa: paese A 1.1 Il cliente presenta una domanda per una licenza CCRI all'Amministrazione del paese A e gli sottopone per approvazione un modello degli invii previsti. 1.2 L'Amministrazione verifica se la domanda di licenza del cliente ed il modello d'invio proposto sono conformi alle sue esigenze nonche' a quelle dell'UPU. 1.3 L'Amministrazione concede la licenza e fattura al cliente una tassa annuale relativa al rilascio della licenza. 1.4 Il cliente stampa gli invii-risposta in conformita' con le condizioni definite dalla licenza. 1.5 Tutte le volte che lo desidera, il cliente (il titolare della licenza) spedisce invii di publiposta contenenti invii CCRI pre-affrancati che i destinatari potranno rinviare al titolare della licenza. 2a tappa: paese B 2.1 I destinatari ricevono gli invii che contengono invii CCRI 2.2. I destinatari impostano gli invii CCRI pre-affrancati per il rinvio al paese- A, senza dover affrancarli. 3a tappa: paese A 3.1 Al loro arrivo, l'Ufficio di distribuzione registra tutti gli invii CCRI rinviati al titolare della licenza. 3.2 Gli invii sono distribuiti al titolare della licenza 3.3 L'Amministrazione fattura regolarmente al titolare della licenza il numero di invii rispediti Annesso 3 Procedure di gestione e di conto tra le Amministrazioni Riassunto Questo riassunto descrive le principali tappe delle procedure di gestione e di conto tra le Amministrazioni. Queste possono decidere di non applicare queste procedure di conto o di applicare altri metodi. 1a tappa: paese A 1.1. L'Amministrazione spedisce al paese B gli invii di publiposta del titolare della licenza contenenti invii CCRI pre-affrancati. 2a tappa: paese B 2.1 I destinatari della publiposta in provenienza dal paese A rispediscono gli invii CCRI pre-affrancati al titolare della licenza nel paese A. 2.2 Gli invii CCRI sono identificati negli Uffici di scambio di partenza del paese B e riuniti in fasci o insaccati separatamente. 2.3 Il numero di invii CCRI contenuti in un piego e' indicato sul foglio d'avviso C12. 2.4 Gli Uffici di scambio di partenza annotano il numero di invii CCRI spediti a ciascuna Amministrazione. 2.5 Gli invii CCRI sono spediti al paese A, se del caso all'ufficio di scambio d'entrata specificato. 3a tappa: paese B 3.1 Il paese B determina l'importo da fatturare al paese A per la rispedizione di ciascun invio CCRI a quest'ultimo. Questo importo viene indicato al paese A. 3.2 Il paese B invia al paese A una rilevazione trimestrale del numero di invii CCRI spediti al paese A. 4a tappa 4.1 Il paese creditore invia un conto annuale al paese debitore per il regolamento

Risoluzioni

Risoluzione C 91/1989 Programma generale di azione di Washington Il Congresso, - visto il Dibattito generale di Washington organizzato il 16 novembre sul tema "Per meglio servire la clientela - Strategie commerciale ed operative della posta" considerando - lo sviluppo e la diversificazione del mercato delle comunicazioni e degli scambi commerciali; - l'incidenza della "deregulation" in materia di trasporto e di comunicazioni e la riduzione del monopolio postale in vari Paesi membri; - l'intensificazione della concorrenza sui mercati postali; - l'imperativo categorico di giungere ad una migliore conoscenza del mercato per quanto riguarda la sua composizione, i suoi gruppi di clienti, ed i servizi offerti; - la necessita' di adattarsi rapidamente all'evoluzione dell'offerta e della domanda di servizi a livello commerciale e tecnico; - l'importanza di assicurare una gestione piu' commerciale per poter mantenere e migliorare la qualita' dei servizi tradizionali manifestamente di carattere pubblico; tenendo conto - di tutti gli aspetti della dichiarazione di Amburgo, in particolare dell'azione consistente a sensibilizzare i governi e gli utenti riguardo all'esigenza di far si' che la posta divenga una impresa dinamica che contribuisca ad un buon andamento dell'attivita' economica e di dotarla dei mezzi strutturali e finanziari necessari per la sua trasformazione; - delle decisioni adottate dalle varie Conferenze regionali, in particolare quelle dei ministri e dei direttori generali; - della necessita' di agire a livello internazionale come una sola ed unica impresa postale con riserva della legge applicabile in materia di concorrenza. approva l'allegato Programma generale di azione di Washington, lancia un appello gressante ai Governi affinche' dotino a posta di uno statuto giuridico e di un sistema di gestione moderni che le garantisca una adeguata autonomia e mezzi umani e finanziari adeguati basati sul concetto di redditivita'. esorta le Amministrazioni a fare tutto il possibile per: 1 - conseguire gli obiettivi prioritari in appresso; a) ottenere dal loro governo ed attuare uno statuto giuridico ed un sistema di gestione che consentano loro di disporre dei mezzi umani e finanziari necessari per la gestione di una impresa dinamica; b) approfondire la loro conoscenza del mercato e vigilare sulla concorrenza in vista di incrementare la produttivita' dei prodotti della posta; c) far fronte in maniera piu' adeguata alle esigenze dei clienti dal punto di vista dei sistema tariffari, della qualita' del servizio della gamma di prestazioni offerte e del servizio alla clientela; d) rafforzare la posta internazionale dal punto di vista della solidarieta', di una legislazione piu' confacente, delle norme di servizio nonche' delle attivita' di appoggio e di cooperazione tecnica; 2 - collaborare in seno all'UPU per fornire in maniera coordinata, prestazioni postali di grande qualita' 3 - realizzare senza indugio le azioni contenute nel Programma generale di azione di Washington, tenendo conto delle priorita' e del calendario fissati dagli organi dell'Unione; 4 -Vigilare costantemente e procedere ad una periodica valutazione del grado di realizzazione del programma di azione, e renderne conto periodicamente al Consiglio esecutivo tramite l'Ufficio internazionale, invita le Unioni ristrette: 1 - a tenere largamente conto del Programma generale di azione di Washington nel loro programma di sviluppo postale, 2 - ad istituire priorita' al loro livello; 3 - a comunicare all'Ufficio internazionale le informazioni relative alle loro iniziative ed ai risultati ottenuti nell'attuazione del programma di azione, incarica il Consiglio esecutivo (CE), il Consiglio consultivo degli studi postali (CCE)P e l'Ufficio internazionale: - di adottare senza ritardo, nell'ambito delle loro competenze, le misure appropriate per conseguire gli obiettivi stabiliti e realizzare le azioni contenute nel Programma generale di azione di Washington; - di vigilare sull'attuazione del programma di azione in particolar modo in occasione delle riunioni del Comitato di coordinamento; - di fare rapporto al Congresso successivo sui risultati e le esperienze ottenute; - di sottoporre proposte pertinenti al Congresso successivo. (Congres - Doc 48.2, 13a seduta plenaria) Annesso 1 XX Congresso dell'UPU - Washington 1898 Programma generale d'azione di Washington 1. Obiettivi principali Il Congresso di Washington, consapevole del fatto che la concorrenza sul mercato delle comunicazioni si e' intensificata e che cio' costituisce un incitamento a migliorare l'efficacia per far fronte al desiderio della nostra clientela di avere prestazioni piu' affidabili ed un migliore rapporto qualita/prezzo, ritiene che le azioni in appresso siano indispensabili alla sopravvivenza di servizi postali efficaci: 1. I Governi sono urgentemente invitati a vigilare affinche' la posta sia munita di uno statuto giuridico nonche' di un sistema di gestione e di risorse autonome, essenziale per poter fornire servizi postali efficaci che corrispondano alle esigenze della clientela. 2. Le Amministrazioni postali devono creare una forma mentis basata sul mercato in cui l'utente esige il massimo rango di priorita'; cio' deve essere preso in considerazione in tutte le decisioni di principio e nelle norme attinenti al funzionamento dei servizi. 3. In concreto tutti i Paesi membri dell'UPU devono prestare la massima attenzione acciocche' tutti i servizi e prodotti postali sano di ottima qualita' sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. 4. L'IPU deve fare tutto quanto in suo potere per incoraggiare i governi e le Amministrazioni a conseguire questi obiettivi, a fornirsi un sostegno reciproco ed a cooperare per giungere a cio'. In concreto e' questa una priorita' che deve occupare un posto preminente nei programmi di lavoro del CE, del CCEP e dell'Ufficio internazionale. Azioni distinte volte a conseguire questi obiettivi figurano nella parte III "Obiettivi ed azioni" di questo programma. II. Fissazione dei ranghi di priorita' di azioni Il Congresso ha convenuto che tutte le azioni convenute nel presente programma di azione sono importanti. Tuttavia le Amministrazioni non potranno eseguirle immediatamente poiche', per alcune di esse, le risorse sono limitate ed altre potranno essere portate a termine solo in un certo arco di tempo. Nel selezionare le attivita' da intraprendere le Amministrazioni devono innanzitutto tenere presente gli obiettivi enumerati nella parte I di questo programma. Se le Amministrazioni non dispongono di risorse sufficienti, diviene in tal caso indispensabile sensibilizzare il governo sulla necessita' di ammodernare e di migliorare il loro statuto giuridico. Cio' puo' richiedere un certo tempo ed e' possibile che le Amministrazioni debbano esercitare una costante pressione sul loro Governo per pervenirvi. Vi sono tuttavia delle azioni che ciascuna Amministrazione puo' rapidamente e con relativamente poca spesa portare a termine per controllare e migliorare la qualita' dei servizi di base. Queste azioni devono occupare in tutte le Amministrazioni il primo rango di priorita'. Altre azioni possono svolgersi contemporaneamente in funzione delle risorse di ciascuna Amministrazione. Occorre soprattutto che tutte le azioni siano basate sul due principi fondamentali seguenti: - rispondere alle esigenze della clientela; - migliorare la qualita' del servizio. Parte di provvedimento in formato grafico Risoluzione C92/1989 Approvazione dei Regolamenti di esecuzione esaminati dal Congresso Il Congresso, Viste le nuove competenze legislative del Consiglio esecutivo, tenendo conto della sua Risoluzione C 1 con la quale ha deciso di far entrare immediatamente in vigore le disposizioni relative alle nuove competenze legislative del Consiglio esecutivo, incarica il Consiglio esecutivo di stabilire definitivamente i Regolamenti di esecuzione da esso esaminati, vale a dire: - Convenzione. Regolamento di esecuzione; - Accordo relativo ai pacchi postali. Regolamento di esecuzione; - Accordo relativo ai vaglia postali. Regolamento di esecuzione e Protocollo finale; - Accordo relativo al servizio degli assegni postali, Regolamento di esecuzione - Accordo relativo agli invii con assegno, Regolamento di esecuzione (Congres - Doc 88, 16a seduta plenaria)

Decisioni

Decisione C93/1989 Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale Il Congresso, Visto l'articolo 108, paragrafo 1, del Regolamento generale: - rielegge all'incarico di Direttore generale dell'Ufficio internazionale il Sig. Adwaldo Cardoso Botto de Barros (Brasile), Direttore generale dell'Ufficio internazionale; - elegge all'incarico di Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale 11 Sig. Jaime Ascandoni R. (Spagna), Vice Direttore generale presso l'Ufficio internazionale La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1990 (Congres - Doc 41, 8a seduta plenaria) Decisione C94/1989 Utilizzazione di altri mezzi di trasmissione di fondi dei servizi finanziari postali Il Congresso incarica il Consiglio esecutivo di effettuare uno studio sulla possibilita' di utilizzare altri mezzi piu' rapidi e meno onerosi per la trasmissione di fondi dei servizi finanziari postali e di comunicare il risultato di questo studio alle Amministrazioni postali a fini di gestione. (Commissione 8, 4a seduta)

Regolamento

Union postale universelle Documents du Congres de Washington 1989 Tome III Deuxieme volume Reglements d'execution, arretes par le Conseil executif, des Actes signes a' Washington Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Regolamento Trad

Traduzione non ufficiale Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

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