DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Type Decreto legislativo
Publication 1994-04-16
Ultimo aggiornamento 2026-02-20
State In force
Source Normattiva
articles 681
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" 20 1 3 6

" 24 1 3 7

" 28 1 4 8

" 32 1 4 9

" 36 1 6 9

" 40 1 6 10

" 44 1 7 11

" 48 1 7 12

" 50 1 8 13

Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra il numero degli ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra. Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva. Limitatamente agli istituti tecnici industriali, agrari, nautici ed aeronautici e negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare il numero dei collaboratori amministrativi aumenta - rispetto alla tabella - di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni gruppo. Dopo la ventesima classe essi aumentano di una ulteriore unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla prima di ogni gruppo. Il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di 5 classi a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Negli istituti tecnici femminili, negli istituti tecnici commerciali e per geometri, negli istituti professionali di Stato per "i servizi sociali" e per "i servizi commerciali turistici e della pubblicita'", il numero dei collaboratori amministrativi e degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ma in ogni caso fino al massimo di 6 collaboratori amministrativi e 13 ausiliari. Agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali di Stato per i "servizi alberghieri e della ristorazione" si applicano le tabelle organiche previste per istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali. (a) Secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto, in relazione alle specifiche esigenze, con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282. ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEI LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE SCUOLE MAGISTRALI

Numero delle classi Coordinatori Amministrativi Collaboratori Amministrativi Ausiliari Collaboratori tecnici

fino a 3 1 - 2 1

" 5 1 - 2 1

" 8 1 - 3 1

" 12 1 1 4 1

" 16 1 1 5 1

" 20 1 2 6 1

" 24 1 2 7 1

" 28 1 2 8 1

" 32 1 2 9 1

" 36 1 3 9 1

" 40 1 3 10 1

" 44 1 3 11 1

" 48 1 3 12 1

" 50 1 4 13 1

Negli istituti con numero di classi superiore a 50, il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto o la scuola funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra, il numero degli ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra. Qualora nell'istituto e scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva.

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