DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Nota all'art. 588: - Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del D. Lg. C.P.S. n. 207/1947, e' il seguente: "Art. 2. Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, puo' ottenere dal capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento normale". "Art. 3. Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'amministrazione, al personale non di ruolo e' mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se abbia un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni. Durante il periodo di assenza verra' corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla meta' per altri due mesi". "Art. 4. Per la nomina ad impiego non di ruolo e' necessario il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento del personale dell'amministrazione nella quale avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di ruolo".
Art. 589
Modelli viventi
1.Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Titolo IV NORME COMUNI AL PERSONALE Capo I DIRITTI SINDACALI
Art. 590
Liberta' sindacali
1.Le liberta' sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2.Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma 8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .] cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 591
Aspettative sindacali e trattamento economico
1.I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2.Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.
3.Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
5.Sono altresi' annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
6.Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all' indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7.Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
8.Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
9.I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
10.L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
11.Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.
12.Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma 8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .] cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 592
Permessi sindacali
1.Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 262.
2.Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.
3.L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma 8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .] cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 593
Spazi e sedi
1.Nelle sedi delle istituzioni scolastiche e' concesso alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l' affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
2.A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 594
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE)).
Art. 595
Trattenute per scioperi brevi
1.Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all' effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
2.Il comma 1 non puo' trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attivita' integrate, lo sciopero limitato ad una o piu' ore lavorative produca effetti superiori o piu' prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
3.Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.
4.Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.
Art. 596
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
1.Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2.In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Note all'art. 596: - La legge n. 300/1970 reca: Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavori e norme sul collocamento. - Il D.Lgs. n. 29/1993 riguarda la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge n. 146/1990 reca: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
Art. 597
Commissioni provinciali e regionali
1.Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2.Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilita' di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure di conferimento delle supplenze.
3.La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
4.I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
5.Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
6.Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7.Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.
Nota all'art. 597: - Il testo dell'art. 48 del D.Lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 48. (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati".
Capo II TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
Art. 598
Trattamento di quiescenza
1.Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 599
Trattamento di previdenza
1.Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini.
Art. 600
Competenze in materia di quiescenza
1.La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonche' in materia di trattamento di previdenza, e' stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 601
Tutela dei soggetti portatori di handicap
1.Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2.Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'.
Nota all'art. 601: - Il testo degli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e' il seguente: "Art. 21. (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda". "Art. 33. (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita' parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo concenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in sistuazione di gravita'".
Capo III TRATTAMENTO DI SERVIZIO
Art. 602
Trattamento economico
1.Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario e' disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Nota all'art. 602: - Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. n. 29/1/993 e' il seguente: "Art. 49. (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. 4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti economici accessori. 5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri".
TITOLO V VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO. Capo I NORMA FINALE
Art. 603
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 604
R i n v i o
1.Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Parte Quarta ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE. TITOLO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE
Art. 605
Competenze del Ministero della pubblica istruzione
1.Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
3.Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.
Art. 606
Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
(( 1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605, ))
Art. 607
M i n i s t r o
1.Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2.Il Ministro esercita altresi' i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
Nota all'art. 607: - Il testo dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29/1993 come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 470/1993 e dell'art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1993 e' il seguente: "Art. 3. (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite". "Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativo e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
Art. 608
Sottosegretari di Stato
1.I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 609
Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
1.Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980 n. 312.
Art. 610
D i r i g e n t i
1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2.Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti legislativi.
3.L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni sono disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Note all'art. 610: - Il capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni (sezione I) e di accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione (sezione II). - Il D.P.R. n. 748/1972 (decreto legislativo) reca la Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 6. (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita', l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita' degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza, i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
Art. 611
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
Art. 612
Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare
1.Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e' costituito il consiglio di amministrazione.
2.La composizione del consiglio di amministrazione e' modificata secondo quanto disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.
3.Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Note all'art. 612: - Il testo degli articoli 48 e 59 del D.Lgs. n. 29/1993, e' il seguente: "Art. 48. (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati". "Art. 59. (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipedente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
Art. 613
Ufficio scolastico regionale
1.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
3.Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.(29) (37)((47))
Art. 614
Provveditorato agli studi
1.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
4.L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi. (29) (37)((47))
Art. 615
Personale
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )).
2.Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
Art. 616
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
Art. 617
Regione Valle d'Aosta
1.Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2.Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, il quale e' funzionario della regione.
Nota all'art. 617: - Il testo del D. Lgs. C.P.S. n. 365/1946 e' il seguente: "D.Lgs. C.P.S. n. 365/1946 (Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi). - Art. 1. - Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'amministrazione della Valle d'Aosta. Art. 2. - La Valle d'Aosta provvede mediante concorso alla nomina degli insegnanti per le scuole elementari e medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici. I candidati devono dimostrare la loro conoscenza della lingua francese, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. Art. 3. - L'amministrazione della Valle d'Aosta provvede all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi di istituto. E' ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali e viceversa, secondo le modalita' che saranno stabilite con successivo provvedimento. Art. 4. - Nella prima attuazione del presente decreto gli insegnanti, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i capi di istituto che prestano servizio nella circoscrizione della Valle, possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli regionali, su richiesta del consiglio della Valle. Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero della pubblica istruzione puo', su richiesta dell'amministrazione della Valle, comandare a prestare servizio nella Valle stessa personale dei ruoli statali. Art. 5. - Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'amministrazione della Valle. Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado. Art. 6. - Le funzioni del consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un consiglio regionale nominato dal presidente del consiglio della Valle e cosi' composto: 1) l'assessore all'istruzione pubblica della giunta della Valle, presidente; 2) il sovrintendente agli studi della Valle; 3) un professore dell'istituto magistrale di Aosta designato dai colleghi; 4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi della Valle; 5) un rappresentante del comune di Aosta, designato dalla giunta comunale di Aosta; 6) due rappresentanti per il complesso degli altri comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo le norme che saranno determinate dal consiglio della Valle. Fanno altresi' parte del consiglio scolastico ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza: il medico dirigente i servizi sanitari della Valle; l'ingegnere capo della divisione lavori pubblici, od un suo rappresentante. Art. 7. - I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio. Art. 8. - Il provveditorato provinciale agli studi di Aosta e' soppresso. I servizi dalla legge attribuiti ai provveditorati agli studi sono demandati, nella circoscrizione della Valle d'Aosta, alla sovraintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 9. - Nella prima attuazione del presente decreto coloro che prestano servizio presso il provveditorato provinciale agli studi di Aosta possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli dell'amministrazione della Valle d'Aosta, su richiesta del consiglio della Valle stessa. Art. 10. - E' soppresso un posto di provveditore agli studi di seconda classe (grado 6›), nel ruolo della carriera amministrativa del personale dei provveditorati agli studi. L'eventuale soprannumero che, per effetto da tale soppressione, risultera' nel posto predetto, sara' assorbito con la prima vacanza che si verifichera' nel grado medesimo. Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, le ulteriori riduzioni del ruolo del personale dei provveditorati agli studi nonche' dei ruoli del personale delle scuole di ogni ordine e grado, che passano all'amministrazione della Valle d'Aosta. Art. 11. - I personali dipendenti della Valle d'Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, nonche' gli ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti al Monte predetto anche in deroga alla legge 1› giugno 1942, n. 675. Ad essi si applicano le norme del citato ordinamento e le successive modificazioni. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno seguite le norme degli articoli 19 e 20 dell'ordinamento sopra citato. Gli altri personali insegnanti dipendenti della Valle d'Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni. Per i personali di cui al comma precedente che passano dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione prestato anterioremente o posteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in tal caso si applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali. Art. 12. - Resta salva l'osservanza delle disposizioni che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n.545, e con il presente decreto. Art. 13. - Il presente decreto entra in vigore il trentresimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il D.P.R. n. 861/1975, reca: Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta.
Art. 618
Provincia di Trento
1.Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2.Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3.Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4.Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
5.Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
(( 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 ))
(( Ministero della pubblica istruzione. ))
7.Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 619
Provincia di Bolzano
1.A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2.Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
3.Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
4.Per l'amministrazione delle scuole delle localita' ladine, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Note all'art. 619: - Si riporta l'art. 1 del D.P.R. n. 89/1983: "Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui al successivo art. 12.". - Si riporta l'art. 16 del D.P.R. n. 5/1948 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): "Art. 16. - I presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.".
Art. 620
Regione siciliana
1.Nel territorio della regione siciliana l'ufficio scolastico regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246.
Nota all'art. 620: - Si riporta l'art. 9 del D.P.R. n. 246/1985: "Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale. Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione. L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero. I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.".
Art. 621
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
Art. 622
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
TITOLO II ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 623
Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale
Note all'art. 623: - Si riporta l'art. 146 del D.P.R. n. 3/1957: "Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a) b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo. Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro. Nelle amministrazioni civili il consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri. Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati, delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma. La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma. Il consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio". - Si riporta l'art. 6 della legge n. 1093/1950: "Art. 6. - Il Ministro per la pubblica istruzione fara' le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita: a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione; b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi consigli; c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia; d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono gia' insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1. La commissione dara' parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della commissione stessa. In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la commissione sara' presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere confermati".
Art. 624
Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica
Parte V SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO TITOLO I ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 625
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 626
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Capo II SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI
Art. 627
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 628
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 629
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 630
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 631
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 632
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Capo III SCUOLE NON STATALI
Art. 633
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 634
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 635
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Capo IV INIZIATIVE E ATTIVITA' A FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI E LORO CONGIUNTI
Art. 636
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 637
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 638
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
TITOLO II PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE Capo I DESTINAZIONE ALL'ESTERO
Art. 639
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 640
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 641
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 642
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 643
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 644
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 645
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 646
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 647
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 648
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 649
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 650
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 651
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Capo II SITUAZIONI PARTICOLARI
Art. 652
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 653
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 654
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 655
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 656
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Capo III TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Art. 657
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 658
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 659
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 660
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 661
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 662
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Art. 663
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Art. 664
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 665
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 666
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Art. 667
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Art. 668
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Art. 669
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 670
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 671
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Art. 672
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Art. 673
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Art. 674
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Art. 675
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
Art. 676
Norma di abrogazione
1.Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate. VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione RUSSO JERVOLINO
Allegato - Tabelle
Tabella n. 1 (articolo 197, comma 8) TESTO UNICO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica Maturita'classica 1) Latino sc. (versione dal latino) 2) Greco sc. (versione dal greco) Maturita'scientifica 1) Latino sc. (versione dal latino) 2) Matematica sc. 3) Lingua straniera sc. Maturita'magistrale 1) Latino sc. (versione dal latino) 2) Matematica sc. Maturita'artistica 1) Composizione e sviluppo di un tema architettonico gr. 2) Saggio di figura dal vero gr. Maturita' tecnica Istituti tecnici agrari 1) Agronomia e coltivazioni sc. 2) Estimo sc. 3) Elementi di costruzioni gr. Specializzazione: Viticoltura ed enologia 1) Viticoltura sc. 2) Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico sc. 3) Elementi di costruzioni enologiche rurali gr. 4) Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche sc. Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile 1) Ragioneria sc. 2) Tecnica commerciale sc. 3) Lingua straniera sc. Specializzazione: Commercio con l'estero 1) Ragioneria sc. 2) Tecnica commerciale sc. 3) Seconda lingua straniera sc. 4) Terza lingua straniera sc. Specializzazione: Amministrazione industriale 1) Ragioneria sc. 2) Tecnica Commerciale sc. 3) Lingua straniera sc. 4) Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali sc. Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere 1) Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa sc. 2) Prima lingua straniera sc. 3) Seconda lingua straniera sc. 4) Stenografia gr. Istituti tecnici per geometri 1) Costruzioni e disegno di costruzione gr. 2) Topografia e disegno topografico sc. gr. 3) Estimo sc. Istituti tecnici femminili Indirizzo generale 1) Economia domestica sc. 2) Disegno gr. 3) Lingua straniera sc. 4) Esercitazioni pratiche di lavori femminili gr. Indirizzo: Econome-dietiste 1) Contabilita', matematica finanziaria e statistica sc. 2) Lingua straniera sc. Indirizzo: Dirigenti di comunita' 1) Psicologia e pedagogia sc. 2) Lingua straniera sc. Istituti tecnici nautici Indirizzo: capitani 1) Navigazione sc. 2) Lingua inglese sc. Indirizzo: Macchinisti 1) Macchine sc. 2) Disegno di macchine gr. 3) Lingua inglese sc. Indirizzo: Costruttori 1) Teoria della nave sc. 2) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali gr. 3) Lingua inglese sc. Istituti tecnici per il turismo 1) Tecnica turistica sc. 2) Seconda lingua straniera sc. 3) Terza lingua straniera sc. Istituti tecnici industriali Indirizzo: Arti fotografiche: 1) Disegno applicato all'arte fotografica gr. 2) Tecnologia fotografica e cinematografica sc. Indirizzo: Arti grafiche 1) Disegno applicato alle arti grafiche gr. 2) Impianti grafici e disegno gr. 3) Tecnologia grafica sc. Indirizzo: Chimico conciaria 1) Impianti di conceria e disegno sc.gr. Indirizzo: Chimica industriale 1) Impianti chimici e disegno sc.gr. Indirizzo: Costruzioni areonautiche 1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche sc. 2) Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione sc. gr. Indirizzo: Cronometria 1) Meccanica applicata all'orologeria e disegno sc. gr. Indirizzo: disegnatori di tessuti 1) Disegno tessile gr. 2) Disegno artistico per tessuti gr. 3) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti sc. Indirizzo: Edilizia 1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche sc. gr. 2) Disegno di costruzioni gr. 3) Disegno tecnico gr. 4) Topografia e disegno gr. Indirizzo: Elettronica industriale 1) Elettronica generale e misure elettriche sc. gr. 2) Disegno tecnico gr. Indirizzo: Elettrotecnica 1) Elettrotecnica generale sc. 2) Impianti elettrici e disegno gr. 3) Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno gr. Indirizzo: Energia nucleare 1) Disegno tecnico gr. 2) Elettronica generale e nucleare, misure elettriche sc. Indirizzo: Fisica industriale 1) Impianti industriali e disegno sc. gr. 2) Elettrotecnica sc. Indirizzo: Industrie alimentari 1) Tecnologie, impianti e disegno sc. gr. Indirizzo: Industria cartaria 1) Impianti di cartiere e disegno sc. gr. Indirizzo: Industrie cerealicole 1) Industrie cerealicole sc. 2) Disegno tecnico sc. gr. 3) Meccanica e macchine sc. Indirizzo: Industrie metalmeccaniche 1) Studi di fabbricazione e disegno gr. 2) Tecnologia meccanica sc. Indirizzo: Industria mineraria 1) Arte mineraria sc. 2) Arricchimento dei minerali sc. 3) Topografia e disegno sc. gr. Indirizzo: Industria navalmeccanica 1) Teoria della nave sc. 2) Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione sc. gr. Indirizzo: Industria ottica 1) Ottica sc. 2) Disegno tecnico gr. Indirizzo: Industria tessile 1) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti sc. 2) Disegno tessile gr. Indirizzo: Maglieria 1) Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie sc. 2) Disegno tecnico gr. Indirizzo: Materie plastiche 1) Impianti di materie plastiche e disegno gr. Indirizzo: Meccanica 1) Meccanica applicata alle macchine sc. 2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione gr. Indirizzo: Meccanica di precisione 1) Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione sc. gr. 2) Tecnologia della meccanica fine e di precisione sc. Indirizzo: Metallurgia 1) Metallurgia, siderurgia sc. 2) Impianti metallurgici e disegno gr. 3) Lavorazione dei metalli sc. Indirizzo: Telecomunicazioni 1) Radioelettronica sc. 2) Disegno tecnico gr. Indirizzo: Termotecnica 1) Termotecnica, macchine a fluido sc. 2) Impianti termotecnici e disegno gr. Tabella n. 2 (articolo 472) TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
Ruolo e cattedra da cui e' ammesso il passaggio
Ruolo e cattedra a cui e' ammesso il passaggio
Condizioni
1) Insegnanti di scuola elementare; Scuola media: tutte le cattedre Possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione;
Istituti di istruzione secondaria di 2o grado: tutte le cattedre;
Id.
2) Insegnanti di scuola media.
Istituti di istruzione secondaria di 2o grado: tutte le cattedre.
Id.
I passaggi di ruolo possono essere disposti anche da un ruolo ad altro inferiore nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dalla presente tabella. Tabella n. 3 (articolo 548) ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI
Numero del convittori e semiconvittori
Coordinatori amministrativi (a)
Collaboratori amministrativi (a)
Ausiliari (a) (b)
fino a 25 1 2 11
" 50
1
2
14
" 75 1 2 16
" 100
1
3
20
" 125 1 3 21
" 150
1
3
23
" 175 1 4 24
" 200
1
4
27
Numero dei convittori e semiconvittori Guardarobieri Cuochi Aiutanti cuochi Infermieri
fino a 25 2 1 2 1
" 50 2 1 2 1
" 75 2 1 2 1
" 100 3 1 2 1
" 125 3 1 2 1
" 150 3 1 2 1
" 175 3 1 3 1
" 200 3 1 3 1
Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a 200 il numero dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei guardarobieri aumenta di una unita' per ogni gruppo di 50 convittori e semiconvittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri e' aumentato di una unita'. Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze. (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. (b) Nei convitti una unita' di personale in piu' per ogni spazio scoperto di 200 mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unita'; una unita' ulteriore in piu' per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100. ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
Numero delle classi o delle sezioni Coordinatori Collaboratori Ausiliari (a)
fino a 10 1 -
" 15 1 -
" 20 1 -
" 25 1 1
" 30 1 1
((" 35 1 1))
" 40 1 2
" 45 1 2
" 50 1 2
Nei circoli didattici con numero di classi o sezioni superiori a 50 il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di otto classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole materne, il numero delle sezioni si aggiunge a quello delle classi del circolo didattico in cui funzionano le stesse. Le classi di doposcuola o a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei collaboratori e degli ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva. a) a carico dei comuni. ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE MEDIE
Numero delle classi Coordinatori Collaboratori Amministrativi Ausiliari
fino a 3 1 - 2
" 5 1 - 2
" 8 1 - 3
" 12 1 1 4
" 16 1 1 5
" 20 1 2 6
" 24 1 2 7
Qualora la scuola funzioni con numero di classi superiori a 24, il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi di doposcuola o a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva. Qualora la scuola funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione staccata. Nelle scuole fornite di palestra il numero degli ausiliari e' aumentato di 1 o 2 unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a piu' scuole le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati alla scuola che amministra la palestra. ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE
Numero delle classi Coordinatori Amministrativi Collaboratori amministrativi Ausiliari Collaboratori Tecnici
fino a 3 1 2 2 1
" 5 1 2 2 1
" 8 1 2 3 1
" 12 1 2 4 1
" 16 1 3 5 1
" 20 1 3 6 1
" 24 1 3 7 1
" 28 1 4 8 1
" 32 1 4 9 1
" 36 1 5 9 1
" 40 1 5 10 1
" 44 1 6 11 1
" 48 1 6 12 1
" 50 1 7 13 1
Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita' per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l'istituto funzioni in piu' sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra il numero degli ausiliari e' aumentato di una o due unita' a seconda che vi siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu' di 22. Quando la palestra e' comune a piu' istituti le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati all'istituto che amministra la palestra. Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali, nonche' di attivita' di educazione permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli ausiliari e' aumentato di una unita' rispettiva. Negli istituti d'arte il numero dei collaboratori amministrativi aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di 2 sezioni; il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente di una unita' per ogni sezione; il numero dei collaboratori amministrativi aumenta ulteriormente di una unita' per ogni gruppo di 10 classi a partire da 20 classi. Nei licei artistici il numero dei collaboratori amministrativi e quello degli ausiliari aumenta di una unita' per ogni corso completo. ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Numero delle classi Coordinatori Amministrativi Collaboratori Amministrativi Ausiliari Collaboratori tecnici (a)
fino a 3 1 2 2
" 5 1 2 2
" 8 1 2 3
" 12 1 2 4
" 16 1 3 5
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