DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Type Decreto legislativo
Publication 1994-04-16
Ultimo aggiornamento 2026-02-20
State In force
Source Normattiva
articles 681
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1.Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, ((e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita')) o persistente insufficiente rendimento.

Art. 513

Organi competenti

1.I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.

2.I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.

3.I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa e' adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 514

Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute

1.Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2.L'utilizzazione di cui al comma 1 e' disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3.Dal 1› gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

Art. 515

Restituzione ai ruoli di provenienza

1.Il personale gia' appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.

2.Il provvedimento di restituzione e' disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

3.Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4.Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 516

Riammissione in servizio

1.Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2.La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3.Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4.Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

5.La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Nota all'art. 516: - Le disposizioni di cui al testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 che riguardano la riammissione in servizio, sono le seguenti: "Art. 132. (Riammissione). - L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione. Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito del matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale".

Art. 517

A p p l i c a b i l i t a'

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

Art. 518

Collocamento fuori ruolo

1.I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Art. 519

Regioni a statuto speciale

1.Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

Capo VI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO Sezione I: Supplenze

Art. 520

Supplenze annuali

1.Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.

2.I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

3.In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, e' consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455.

4.I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5.Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario cosi' formati debbono essere assegnati ad un unico docente.

6.Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

7.Ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica. ((25))

Art. 521

Supplenze temporanee

1.Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita' didattiche.

2.Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresi' conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo 520.

3.Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.

4.I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5.Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. ((25))

Art. 522

Compilazione delle graduatorie provinciali

1.La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazionee al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

3.Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

4.La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

5.Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

6.Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

7.Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili.

8.Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica.

9.I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione di quanto sopra disposto. ((25))

Art. 523

Valutazione dei servizi

1.L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo.

2.Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.

3.Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in universita' straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso universita', istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

4.Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento e' valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico. ((25))

Art. 524

Ricorsi

1.Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525.

2.Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3.Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.

4.Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

5.Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e' ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6.Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell'articolo 272. ((25))

Art. 525

Commissione per i ricorsi

2.La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.

3.Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.

4.Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di ruolo. ((25))

Art. 526

R e t r i b u z i o n e

1.

Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo. 2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d' insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione. Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Nota all'art. 526: - La legge n. 324/1959 reca norme concernenti miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza; in particolare il suo art. 1 prevede una indennita' integrativa suscettibile di variazioni sulla base dell'indice del costo della vita.

Art. 527

Retribuzione supplenze annuali

1.Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e' corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.

2.Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non piu' tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico.

3.Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1› febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico e' corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico e' corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.

Art. 528

Retribuzione supplenze temporanee

1.La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata ((. . .)), spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.

2.Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Art. 529

Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio

1.Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

2.Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall' amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla meta'.

Art. 530

Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio

1.Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Nota all'art. 530: - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'art. 447.

Art. 531

Mandato parlamentare e amministrativo

1.I supplenti annuali, cui e' conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.

Art. 532

Altri congedi

1.I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 533

Computo congedi e assenze

1.Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.

2.Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente e' licenziato.

3.I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

Art. 534

Organo competente

1.I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.

2.I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Art. 535

S a n z i o n i

1.Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'ammonizione; 2) la censura; 3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese; 4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno; 5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni; 6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

2.Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

Art. 536

Applicazione delle sanzioni

1.Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535.

2.Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all' ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo 535.

3.Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Art. 537

Effetti delle sanzioni

1.Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.

2.L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.

Art. 538

P r o c e d u r e

1.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 e' disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta' del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535. 2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all' interessato. 3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, l'autorita' scolastica puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L' autorita' scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina. 4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. 5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

Art. 539

Procedimenti penali

1.Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.

2.Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.

3.Tuttavia l'autorita' scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare puo' provvedere ai sensi del precedente articolo 535.

4.La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilita' per mancanza o irregolarita' di querela.

5.Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.

6.Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto.

7.Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.

8.Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego e' risolto di diritto.

9.In ogni caso, e' fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.

10.La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.

Art. 540

R i c o r s i

1.Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso ((al Ministero )) della pubblica istruzione.

2.Il termine del ricorso ((al Ministero )) e' di 30 giorni.

Art. 541

Norma finale e di rinvio

1.Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, puo' consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.

2.Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.

3.Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresi' al personale educativo non di ruolo.

TITOLO II PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO Capo I AREE FUNZIONALI - RUOLI

Art. 542

Rinvio alla contrattazione

1.Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

2.Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 543

Aree funzionali

1.Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi amministrativi. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 544

Ruoli

1.I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 545

Qualifiche funzionali

1.Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti: Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici. Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo. Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone. Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o con eventuale responsabilita' esterna. Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa, nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 546

Profili professionali

1.Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

3.I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 547

Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali

1.Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali e' la seguente.

2.Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.

3.Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.

4.Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

5.Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 548

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 119 ((96))

Art. 549

Consiglio di amministrazione provinciale

1.Presso ogni ufficio scolastico e' istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

2.Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale.

3.I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Capo II RECLUTAMENTO

Art. 550

Disciplina regolamentare

2.In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3.Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 551

(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).

1.L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2.Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4.I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 552

Concorsi per titoli ed esami

01.I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti.

02.All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03.Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti.

1.Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

2.Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

3.Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.

4.Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi e' stabilito con regolamento.

5.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli.

5-bis.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 553

(Graduatorie permanenti).

1.Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2.Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente.

3.Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4.La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5.Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7.Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 554

Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale

1.Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2.Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3.Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4.Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.

5.Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6.I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l' ammissione al concorso.

7.Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8.Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 555

Commissioni

2.Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. e' sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorita' sanitarie.

3.Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

4.Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.

5.Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 556

Norme particolari di accesso

1.Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, e' nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.

2.Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

3.Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

4.Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l' accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 557

(Concorsi riservati)

1.Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita' in appositi concorsi riservati.

2.Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o specialistiche.

3.I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4.Il concorso riservato per la terza qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5.L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6.I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 558

Concorsi per l'estero

1.Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 559

Nomina in ruolo

1.La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 560

Adempimenti degli immessi in ruolo

1.Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalita' dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 444.

2.Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3.Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Capo III DIRITTI E DOVERI Sezione I: Congedi e aspettative

Art. 561

Rinvio alla contrattazione

1.In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 562

Congedo ordinario

1.Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare.

3.Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

4.La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 563

Congedi straordinari e aspettative

1.Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2.I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 564

Proroga eccezionale dell'aspettativa

1.Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.

2.Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 565

Mobilita' professionale nel comparto

1.La mobilita' professionale nel comparto e' disciplinata dai contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 566

Trasferimenti

1.I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.

2.I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

3.I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.

4.I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.

5.Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

6.Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.

7.Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianita' di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.

8.I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste.

9.Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonche' gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 567

Trasferimento d'ufficio

1.Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli e' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede.

2.Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' e' disciplinato dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilita'. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 568

Assegnazione provvisoria

1.Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo' a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2.La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresi' titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

3.La domanda di assegnazione provvisoria di sede puo' essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.

4.Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

5.Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarita'.

6.Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 569

Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

1.Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ((89))

2.Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.

3.Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.

4.I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. --------------- Aggiornamento (89) Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024".

Art. 570

Periodi di servizio utili al riconoscimento

1.Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, e' utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

2.Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della nomina in ruolo.

Art. 571

Orario di servizio

1.Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali.

2.Tale orario puo' essere articolato anche con criteri di flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessita' degli utenti.

3.L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.

4.Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e). ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 572

Tempo parziale

1.Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988 n. 554. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 573

Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale

1.Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attivita' di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2.Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuita' del servizio nelle scuole o istituzioni educative.

3.Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell' attivita' di aggiornamento e di qualificazione, nonche' la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.

4.La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 574

Responsabilita' patrimoniale

1.La responsabilita' patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all' Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

2.La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Capo IV DISCIPLINA

Art. 575

Sanzioni disciplinari

1.In materia di responsabilita' disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2.La tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 576

Procedimento disciplinare

1.Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2.La censura e' inflitta dal provveditore agli studi.

3.Il procedimento per l'irrogazione della censura e' quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4.Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.

5.Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.

6.Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.

7.Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita' della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato.

8.Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 577

Commissione di disciplina provinciale

1.Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 578

Composizione della commissione di disciplina provinciale

1.All'inizio di ogni triennio e' costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.

2.La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta da un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3.Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.

4.Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.

5.Per ciascuno dei membri e per il segretario e' nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

6.Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalita' previste dal presente articolo. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Capo V UTILIZZAZIONE E DIMISSIONI

Art. 579

Utilizzazione in altri compiti o funzioni

1.Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'.

2.L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneita' a nuovi compiti.

3.Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianita'. ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 580

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 ((96)) ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

TITOLO III PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

Art. 581

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))

Art. 582

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))

Art. 583

Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali

1.La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.

2.Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.

Art. 584

Requisiti culturali e deroghe

1.I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l' ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.

2.Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.

Art. 585

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))

Art. 586

(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))

Art. 587

Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

1.Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2.Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.

Nota all'art. 587: - L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 prevede che 'Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali, effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.'

Art. 588

Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo

1.Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.

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