DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Art. 441
Istituzione delle cattedre e posti orario
1.Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purche' nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.
2.A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi (( e classi di altri istituti funzionanti )) sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonche' le ore disponibili dei corsi serali.
Art. 442
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo sono continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 443
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))
Art. 444
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
1.Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2.I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo.
3.Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalita' e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 445
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 ))
Art. 446
Organici del personale educativo
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81 )).
2.A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52.
3.I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.
4.Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5.La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
6.Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Capo III DIRITTI E DOVERI Sezione I: Congedi e aspettative
Art. 447
Disciplina contrattuale
1.In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.
2.Resta comunque ferma la garanzia della liberta' di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica.
Nota all'art. 447: - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'art. 404.
Art. 448
Valutazione del servizio del personale docente
1.Il personale docente puo' chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo trennio.
2.Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3.La valutazione e' motivata tenendo conto delle qualita' intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attivita' di aggiornamento, della partecipazione ad attivita' di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche' di attivita' speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, ne' analitico, ne' sintetico e non e' traducibile in punteggio.
4.Avverso la valutazione del servizio e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
Art. 449
Congedo ordinario
1.Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo (( a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.))
2.Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile.
3.Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attivita' didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
4.La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
6.Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica.
Art. 450
Congedi straordinari e aspettative
1.Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2.Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario e' computato per anno scolastico.
3.Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di congedi straordinari per attivita' artistiche e sportive.
4.Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, e' impiegato nella scuola di titolarita' per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa e' ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
Note all'art. 450: - Per il D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 417. - L'art. 3 della legge n. 537/1993 ai suoi commi 37 e seguenti cosi' recita: "(Omissis). 37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 'In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni'. 38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 'Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straoardinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario'. 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1› febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 41. Le disposizioni di cui commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - L'art. 71 del D.Lgs. n. 29/1993 cosi' recita: "Art. 71. - 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. 5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 451
Organi competenti a disporre congedi e aspettative
1.I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
2.Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
Art. 452
Proroga eccezionale dell'aspettativa
1.L'organo competente a concedere l'aspettativa puo' eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravita', una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
3.Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
Nota all'art. 452: - L'art. 70 del D.P.R. n. 3/1957 cosi' recita: "Art. 70. (Cumulo di aspettative) - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni della durata non superiore a sei mesi".
Art. 453
Incarichi e borse di studio
1.Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2.((Per la pertecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico)).
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
4.Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5.Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
6.Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
7.Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.
8.Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 e' disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.
9.((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). Possono essere autorizzati altresi' incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 454
Attivita' artistiche e sportive
1.Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
(( 2. Il Ministero della pubblica istruzione ))
3.Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
4.Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
5.I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Art. 455
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
1.L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attivita' previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita' previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione e' consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
3.Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
4.In caso di eccedenza detto personale e' utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
5.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.
6.Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7.Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorita' indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento, nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari.
8.I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
9.Per tali attivita', ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purche' nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
10.Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia e' determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.
11.L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 e' disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
12.E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui e' stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.
13.Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti e' effettuata dai provveditori agli studi secondo modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.
Nota all'art. 455: - L'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 prevede la possibilita' da parte delle universita' di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza.
Art. 456
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 10.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 11.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purche' con oneri a loro carico. 13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unita'. E' fatto altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste. 14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresi' ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 15.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 16.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )). 17.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
Art. 457
Scambio di docenti con altri paesi
1.Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunita' europea.
2.L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento.
Art. 458
Mantenimento ad esaurimento
1.Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e' mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.
2.Dalla data del 1› gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
Note all'art. 458: - La legge n. 270/1982 reca la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, la ristrutturazione degli organici e norme di sistemazione del personale precario; le norme di carattere permanente che essa contiene e che sono tuttora in vigore sono riportate nel testo unico; qui e' citata soltanto per il riferimento temporale alla sua data di entrata in vigore, cui si collega la posizione del personale preso in considerazione dal comma. - Per la legge n. 1213/1967 si veda la nota all'art. 456; in particolare l'art. 5 prevede l'assegnazione di insegnanti elementari di ruolo o direttori didattici ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Art. 459
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Sezione III: Mobilita' del personale direttivo e docente Paragrafo I: Norme generali
Art. 460
Trasferimenti a domanda e d'ufficio
1.I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.
Art. 461
Norme procedurali
1.Non si da' luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2.I provvedimenti che comportino movimenti di personale gia' in attivita' di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.
Art. 462
Trasferimenti
1.I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2.I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3.I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4.Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5.I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6.Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7.Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilita' e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.
Art. 463
Tabella di valutazione
1.I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo e' valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2.Nella tabella di valutazione e' previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3.L'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E' altresi' attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
4.Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianita' relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.
Art. 464
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
1.I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art. 465
Trasferimenti provinciali e interprovinciali
1.Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2.I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3.Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4.Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
((
5.Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresi' per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo.
))
Art. 466
Trasferimenti annuali
1.I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
2.I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.
3.Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo' essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga puo' essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.
4.Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
5.I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
Art. 467
Trasferimenti d'ufficio
1.Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
2.In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu' siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianita' di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.
3.Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 e' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede.
4.Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5.I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.
Art. 468
(( (Trasferimento per incompatibilita' ambientale) ))
((
1.Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto))
Art. 469
Organi competenti
((
1.Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento.
))
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2007, N. 147 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)).
((
3.Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di criteri di viciniorita' e raggiungibilita'.
))
Art. 470
Mobilita' professionale
1.Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2.Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita'.
3.Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.
Art. 471
Passaggi di cattedra e di presidenza
1.I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
2.La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e' stabilita in sede di contrattazione.
3.I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 472
Passaggi di ruolo
1.I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2.Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3.I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
4.I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5.I passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalita' del presente articolo.
6.L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.
Art. 473
Corsi di riconversione professionale
1.Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2.I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e' comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi. ((25))
3.I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilita' di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4.Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, e' il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5.Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalita' di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra' conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'articolo 405.
6.I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva. --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 11,comma 13) che "l'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo."
Art. 474
Organi competenti
1.I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
Art. 475
Assegnazioni provvisorie di sede
1.Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2.Puo' essere altresi' presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.
3.Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
4.Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
((5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia))
6.La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.
7.Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne' eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Art. 476
Organo competente
1.L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
2.Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande.
Art. 477
Incarichi di presidenza
1.Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
3.Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilita' ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.
Art. 478
Sostituzione docenti assenti
1.Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
2.Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attivita', si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.
Art. 479
Docenti in soprannumero
1.Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonche' delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.
2.Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3.Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero, purche' sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, e' utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui da' accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
4.Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
5.Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarita', purche' sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore puo' essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
6.Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarita'.
7.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non e' possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8.Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche' permanga la situazione di soprannumerarieta' che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9.Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.
Art. 480
Inquadramenti in profili professionali amministrativi
1.Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, puo' essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita', nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.
2.Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3.Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarita', nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4.Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B e' comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.
5.Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianita' di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6.Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica gia' acquisita per stipendio ed indennita' di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale e' inquadrato, una retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione. Qualifica Qualifica funzionale funzionale nella scuola nei Ministeri --- --- Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati . . . . . . . . . . . VII VII Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati. . . . . . . . . . . VI VI Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario . . . . . . . . . . . . . . V VI IV IV III III
7.Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilita' dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
Note all'art. 480: - La legge n. 421/1992 reca delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale; in base ad essa e' stato emanato il piu' volte citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il richiamo serve qui soltanto come riferimento temporale. - Le tabelle a) e b) allegate al D.P.C.M. 27 luglio 1987 definiscono le dotazioni organiche degli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'rt. 447.
Art. 481
S o s t e g n o
1.Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2.Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3.Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale e' stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.
Art. 482
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
1.Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non piu' previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.
2.Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
Art. 483
Mobilita' del personale direttivo e docente privo della vista
1.Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.
2.Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalita', il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti.
3.Detto personale e' impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.
4.A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.
Art. 484
R i c o r s o
1.Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 485
Personale docente
1.Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. ((89))
2.Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3.Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103.
5.Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6.I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7.Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. --------------- Aggiornamento (89) Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024".
Art. 486
Personale direttivo
1.Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della meta', soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.
2.Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3.I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.
4.I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.
Art. 487
Passaggio ad altro ruolo
1.In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Art. 488
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo
1.L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, e' valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Nota all'art. 488: - La legge n. 49/1987 detta la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 489
Periodi di servizio utili al riconoscimento
1.Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2.I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art. 490
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
1.Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2.I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3.I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4.I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5.Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1› luglio 1975.
Art. 491
Orario di servizio dei docenti
1.Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e' determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
3.L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita' educative.
4.L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131.
5.L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore settimanali.
6.Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Note all'art. 491: - Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda la nota all'art. 447. - La legge n. 554/1988 detta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per le amministrazioni statali e pubbliche.
Capo IV DISCIPLINA Sezione I: Sanzioni disciplinari
Art. 492
Sanzioni
1.Fino al riordinamento degli organi collegiali ((. . . )), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
3.Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493
C e n s u r a
1.La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
Art. 495
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 496
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1.La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, e' inflitta per il compimento di uno o piu' atti di particolare gravita' integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall' esercizio della potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali e' inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita' del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.
2.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali e' assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3.In corrispondenza del numero delle unita' di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456, comma 1.
Art. 497
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1.La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2.La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
3.Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4.Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non puo' ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo' altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5.Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e' detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
6.Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498
D e s t i t u z i o n e
La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, e' inflitta: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorita'.
Art. 499
Recidiva
1.In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta (( la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, )) va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata gia' irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa puo' essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500
Assegno alimentare
1.Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2.La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorita' competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501
Riabilitazione
1.Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, puo' chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2.Il termine di cui al comma 1 e' fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
Art. 502
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 503
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 504
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 505
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 506
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 507
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
Art. 508
I n c o m p a t i b i l i t a'
1.Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2.Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3.Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4.Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5.Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6.Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private.
7.L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8.Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9.L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10.Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11.Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si societa' cooperative.
12.Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13.L'ottemperenza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14.Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15.Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di insegnamento e di servizio.
16.Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Capo V CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE Sezione I: Cessazioni
Art. 509
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101 )).
2.Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'.
3.Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'.
4.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351.
5.Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi previsti.
6.Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
Art. 510
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 ))
Art. 511
D e c a d e n z a
1.Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Nota all'art. 511: - Le disposizioni del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, che prevedono la decadenza dall'impiego sono le seguenti: "Art. 127. (Decadenza). Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un temine piu' breve; d) quando sia accertato che l'impiego fu consguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione". "Art. 128. (Effetti della decadenza). - La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza. L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato".
Art. 512
Dispensa dal servizio
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