DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
4.Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.
Art. 368
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 369
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Capo V SCUOLE DI DANZA
Art. 370
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 371
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 372
Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
1.Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.
2.I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza. (41) ((96))
Art. 373
Denominazione delle scuole di danza
1.Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, puo' assumere o conservare la denominazione di Accademia.
Art. 374
Spese
1.Le spese di viaggio e le indennita' per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola. (41)((96))
Art. 375
Impiego di personale negli spettacoli di danza
1.Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
Capo VI ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Art. 376
Riconoscimento
1.Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (41)((96))
TITOLO IX RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI Capo I RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Art. 377
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero
1.I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e 635.
Art. 378
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale
1.I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all' estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalita' previste dall'articolo 192, comma 3.
2.Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.
Art. 379
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
1.I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito (( in uno Stato diverso dall'Italia )) un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
2.Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l' attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti (( in uno Stato diverso dall'Italia )) dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
3.I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4.I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito (( in uno Stato diverso dall'Italia)) un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
5.Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato.
6.I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
7.Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal provveditore agli studi.
8.La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti (( in uno Stato diverso dall'Italia )) da (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica )), diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
9.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 )).
Art. 380
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 ))
Art. 381
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all' estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.
1.Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all' estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
2.Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3.Le prove di cui all'articolo 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.
Art. 382
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti.
1.I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all' estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
2.A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia e' riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
3.La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e' rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita' consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
Art. 383
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi
1.I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all' articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza coi titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
2.Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e' emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalita', le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
3.Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.
Art. 384
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
1.Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383.
2.I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
3.Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l'articolo 378.
Art. 385
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano.
1.A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute nell'articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2.La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unificato, puo' adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'articolo 379, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
3.Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare finalita' di cui all'articolo 324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.
Art. 386
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia
1.I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.
Art. 387
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine.
1.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.
Art. 388
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino
1.A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.
Nota all'art. 388: - La legge n. 760/1984 reca (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983).
Art. 389
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
1.In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115.
Art. 390
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea.
1.Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n. 102 e le loro successive modificazioni.
2.Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunita' si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro successive modificazioni.
3.Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita' ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4.Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 390: - La legge n. 102/1960 reca: Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957. - La legge n. 577/1965 reca: Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962. - La legge n. 115/1992 reca: Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. - Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 37. (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea). - (Omissis). 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Minsitri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedure si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".
Art. 391
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1996, N. 777 ))
Art. 392
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 777 ))
Art. 393
Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste
1.Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio e' subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame.
Capo II SCAMBI CULTURALI
Art. 394
Scambi culturali
1.Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunita' Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
2.Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.
Parte Terza PERSONALE TITOLO I PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO Capo I FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA
Art. 395
Funzione docente
1.La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalita'.
Art. 396
Funzione direttiva
1.Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
3.Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalita' proprie di dette istituzioni.
5.In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.
Art. 397
Funzione ispettiva
1.La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2.Essa e' esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3.Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche (( ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, )) dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.
4.Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5.Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei servizi.
Capo II RECLUTAMENTO Sezione I: Norme generali
Art. 398
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
1.I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2.I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresi', provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3.I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
Art. 399
Accesso ai ruoli
1.L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2.Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3.Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3-bis.Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3-ter.Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalita' di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonche' l'ordine del punteggio ottenuto ((nelle prove scritte e orali di tali concorsi)).
3-quater.I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo e' considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina e' stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilita' di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non puo' essere anteriore alla data del 1° settembre.
Art. 400
Concorsi per titoli ed esami
01.I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03.I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1.I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2.E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3.Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4.Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5.Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6.Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7.Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8.Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9.Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10.Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11.La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12.Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13.Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14.Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15.La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. ((71))
15-bis.Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16.L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
17.COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107.
18.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
19.Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20.I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21.La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
Art. 401
Graduatorie permanenti
1.Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2.Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2004, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 )).
4.La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5.Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6.La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7.Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8.La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
9.Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative. (32)
Art. 402
Requisiti generali di ammissione
2.Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
3.Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.
4.Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e', altresi', richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5.Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta' previste dalle norme vigenti.
6.Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
Art. 403
Requisito specifico di ammissione
1.Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalita', in aggiunta ai titoli di studio di cui all'articolo 402 e' richiesto il titolo di specializzazione.
Art. 404
Commissioni giudicatrici
1.Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2.Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
3.Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4.Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5.Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6.Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7.Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8.I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9.Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10.Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
11.Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta, con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12.In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
13.Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
14.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
15.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)).
16.Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
Art. 405
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
1.Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.
Art. 406
Esclusione
1.L'esclusione dal concorso e' disposta per difetto dei requisiti o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2.L'esclusione e' disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione all'interessato.
Art. 407
Concorsi
1.I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2.Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale.
3.I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
Art. 408
Requisiti di ammissione
1.Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.
2.Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
3.Fermo restando il requisito dell'anzianita' di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.
Art. 409
Scuola materna e scuola elementare
1.Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art. 410
Scuola media
Art. 411
Scuole secondarie superiori
1.Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonche' i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2.Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3.Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attivita' marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
4.I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicate.
Art. 412
Licei artistici ed istituti d'arte
1.Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
2.Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.
Art. 413
Istituti di educazione
1.Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonche' i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresi' ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
2.Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita' nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.
3.Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.
Art. 414
Commissioni giudicatrici
2.I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3.Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'.
4.Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5.L'inclusione negli elenchi e' effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non piu' di tre anni.
6.Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7.Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.
8.Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
9.Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.
Nota all'art. 414: - Il D.P.R. n. 5/1956 determina i compensi per i componenti delle commissione e di altri organi collegiali operanti nelle amministrazioni statali.
Art. 415
Prove di esame e valutazione
1.I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacita' del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2.Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3.Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4.Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5.La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita' formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonche' sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6.La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7.Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1› febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8.Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, puo' disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.
Art. 416
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
Art. 417
Graduatorie
1.Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.
2.Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
3.Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
4.Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
Nota all'art. 417: - Il D.P.R. n. 3/1957, ha approvato lo statuto degli impiegati civili dello Stato; il suo art. 5 stabilisce le preferenze nei casi di parita' di merito nei concorsi di accesso agli impiegi statali.
Art. 418
Esclusioni
1.Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 419
(( (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). ))
((
1.Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato))
Art. 420
Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive
1.L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
6.I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
7-bis.I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione. (76)
Art. 421
Commissioni esaminatrici
((1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso))
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
4.Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. (76)
Art. 422
Prove d'esame
1.I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
((
))
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
6.La prova orale e' intesa ad accertare la capacita' di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonche' sulla legislazione scolastica italiana.
7.La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. (76)
Art. 423
Graduatorie
1.Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del ((dirigente generale)) competente.
2.Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli ((...)).
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
Art. 424
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106))
Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano. Paragrafo I: Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
Art. 425
Reclutamento del personale docente
1.Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.
2.A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
3.Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena e' richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4.Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5.Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6.Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
7.Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, puo' dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
Art. 426
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
1.I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2.Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3.Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.
4.I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.
5.Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'articolo 624, che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
6.Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.
Paragrafo II: Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle localita' ladine della provincia di Bolzano e scuole delle localita' ladine della provincia di Trento.
Art. 427
Reclutamento del personale docente
1.Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
2.A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3.Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine.
4.Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)).
5.Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6.Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
7.Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle localita' ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Art. 428
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
1.I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
2.Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
3.Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4.Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Paragrafo III: Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle localita' ladine.
Art. 429
Reclutamento del personale direttivo
1.Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle localita' ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
2.Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle localita' ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
3.Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
4.Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle localita' ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Nota all'art. 429: - Per il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592/1993 si veda la nota all'art. 427.
Art. 430
Reclutamento del personale ispettivo
1.Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e' riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.
2.Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purche' in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
Art. 431
Prove d'esame e valutazione dei titoli
1.Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
2.Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.
Art. 432
Rinvio
1.Per quanto non e' previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.
2.Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Art. 433
Incompatibilita'
1.Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinita' entro il quarto grado con uno o piu' concorrenti.
Art. 434
Esonero dall'insegnamento
1.Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, puo' essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.
2.Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3.Il posto occupato dal personale esonerato e' conferito come supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.
4.Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Art. 435
Norma comune sulle procedure concorsuali
1.Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, puo' essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
Art. 436
Nomina ed assegnazione della sede
1.Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede e' disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2.Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
3.Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato e' immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.
4.Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5.Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo' chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.
Art. 437
Nomina in prova e decorrenza della nomina
1.((Il personale docente, educativo e direttivo della scuola )) e delle istituzioni educative e' nominato in prova.
2.La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
3.Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che e' valido come periodo di prova.
Art. 438
P r o v a
1.La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente e' valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3.Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.
4.Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5.Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6.I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
Art. 439
Esito sfavorevole della prova
1.In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Art. 440
Anno di formazione
1.Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universita', e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2.L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3.L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.
4.Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
5.Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6.Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.
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Normattiva
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