DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Type Decreto legislativo
Publication 1994-04-16
Ultimo aggiornamento 2026-02-20
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 311: - La legge n. 1159/1929 reca: Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 449/1984 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese) e' il seguente: "Art. 9. - La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu, sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto. La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la liberta' di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti". "Art. 10. - La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della societa', assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti". - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7› giorno) e' il seguente: "Art. 11. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato degli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto". "Art. 12. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione". - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 517/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) e' il seguente: "Art. 8. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto". "Art. 9. - 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. 2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti". - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia) e' il seguente: "Art. 11. - 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e di religione e della pari dignita' dei cittadini senza distinzione di religione, come pure e' esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei. 2. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. 3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto. 4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunita'". "Art. 12. - 1. Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289".

Capo IV ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI Sezione I: Alunni handicappati Paragrafo I: Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312

Principi generali

1.L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

Art. 313

Soggetti aventi diritto

1.Epersona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2.L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 314

Diritto all'educazione ed all'istruzione

1.Egarantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2.L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3.L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.

4.All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita' possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

5.Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

6.I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7.Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

8.Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

9.Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Nota all'art. 314: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 5. (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali. - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale".

Art. 315

Integrazione scolastica

2.Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).

4.Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

5.I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 316

Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica

2.Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.

3.L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.

4.Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.

Note all'art. 316: - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) e' il seguente: "Art. 26 Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo docente ed educativo, amministrativo tecnico ed ausiliario). - 1. Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso universita' ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale. 2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturali, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita' formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio sei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore. 3. Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalita' organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio. 4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accorto recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartanente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario". - Per l'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 285. - L'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) riguarda l'ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.

Art. 317

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1.Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2.Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3.I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche' per qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione degli alunni in difficolta' di apprendimento.

4.I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

Note all'art. 317: - La legge n. 104/1992 reca: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. - Il testo degli articoli 39 e 40/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' il seguente: "Art. 39. (Compiti delle regioni). - 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo culturali. 2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio: a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni; b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalita' di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attivita' di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; c) a definire, in collaborazione con le universita' e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalita' organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge; d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attivita' di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonche' la produzione di sussidi didattici e tecnici; e) a definire le modalita' di intervento nel campo delle attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi; f) a disciplinare le modalita' del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale; h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate; i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assitenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni medesime". "Art. 40 (Compiti dei comuni). - 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorita' agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalita' del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso".

Art. 318

Valutazione del rendimento e prove d'esame

1.Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2.Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.

3.Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4.Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Art. 319

Posti di sostegno

1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).

4.Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.

5.L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli e' consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455, comma 12.

Art. 320

Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

1.Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 127.

2.Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonche' interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio.

Art. 321

Programmazione educativa nella scuola media

1.Nell'ambito delle attivita' rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.

2.Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Paragrafo III: Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalita'

Art. 322

Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

1.L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

2.Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalita' di cui all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3.Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente e' iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.

4.Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

5.Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

6.Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche gia' acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.

7.Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalita' di cui all'articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.

8.I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole gia' esistenti.

Art. 323

Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

1.L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

2.Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate gia' gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalita' di cui agli articoli 55 e 56.

3.Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

4.I consigli scolastici provinciali, in accordo, con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.

5.Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.

6.Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.

7.Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

8.Gli immobili di proprieta' dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprieta' ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Art. 324

Scuole con particolari finalita'

1.Sono scuole con particolari finalita', ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

Paragrafo IV: Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.

Art. 325

Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti.

1.Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalita' ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2.Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

3.Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Note all'art. 325: - Per l'art. 9 della legge n.341/1990 si veda la nota all'art. 316. - IL D.P.R. n. 970/1975 reca: Norme in materia di scuole aventi particolari finalita'.

Art. 326

Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

1.A favore dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalita' ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2.Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita' di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.

3.Le attivita' di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

4.Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

6.Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

7.In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

8.Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

9.Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

10.Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita' sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni giovanili.

11.All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell' assistenza del servizio ispettivo tecnico.

12.Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (( Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima)).

13.I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita' lavorativa.

14.Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.

15.Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.

16.L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico -scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 e' valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

17.I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

18.I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anomimato di chi si rivolge al servizio.

19.Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

20.Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

21.La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria.

22.Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilita', indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire.

Capo V NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 327

Interventi

1.Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l' assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati pisco-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

2.Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

3.Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

4.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Nota all'art. 327: - Il testo degli articoli 42, 43 e 45 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 42 (Assistenza scolastica). - Le funzioni amministrative relative alla materia 'assistenza scolastica' concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici: l'erogazione gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari". "Art. 43 (Competenze dello Stato). - Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi". "Art. 45 Attribuzioni ai comuni). - Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42, sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono sopressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978, le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalita' e i criteri per passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel temine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati".

Capo VI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 328

Sanzioni disciplinari

1.Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

7.Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.

8.Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.

9.Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualita' di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.

Capo VII NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGRAMMI

Art. 329

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 330

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 330-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))

TITOLO VIII ISTRUZIONE NON STATALE Capo I SCUOLA MATERNA

Art. 331

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 332

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 333

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 334

Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7)che "l'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62".

Art. 335

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 336

Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea

1.E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l' apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell' Unione Europea. ((40)) --------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 337

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 338

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 339

Sussidi alle scuole materne non statali

1.Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.(( 40 )) --------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 340

Ripartizione dello stanziamento di bilancio

1.Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l' erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficienza.

2.Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. ((40)) --------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 341

Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

1.Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti. ((40)) --------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 342

Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

1.Ai fini di cui all'articolo 339 si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((40)) --------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Capo II ISTRUZIONE ELEMENTARE

Art. 343

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 344

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) che "nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. "

Art. 345

Convenzioni

1.Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo.

2.E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l' apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell' Unione Europea. ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.

Art. 346

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 347

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 348

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 349

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 350

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 351

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Capo III ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 352

Scuole e corsi

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

4.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

5.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

6.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresi' le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.

Art. 353

Soggetto gestore

1.Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2.La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

3.E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l' apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

4.Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformita' a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia.

5.Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo 366. ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.

Art. 354

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 355

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) "nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento."

Art. 356

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) "nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento."

Art. 357

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) "nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento."

Art. 358

Oneri a carico del soggetto gestore

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 2.(( IL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). 3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). 5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187. ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 359

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 360

Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

4.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

5.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

6.Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi e' riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. ((43))

7.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )). --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 250/2005 sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente gia' di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.

Art. 361

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27))

Art. 362

Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche

1.Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall' autorita' ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne da' preventiva notificazione motivata alla medesima autorita'.

2.I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell' idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle discipline giuridiche.

3.Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena validita', a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sede degli esami di Stato. ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 363

Licei linguistici

2.Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3.Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturita' a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

4.La licenza linguistica e' titolo d'istruzione secondaria superiore e da' accesso alle facolta' universitarie. ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 364

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 365

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))

Art. 366

Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

1.Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprieta' o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 353.

3.La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l'esercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4.Il Ministro della pubblica istruzione puo', con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria attivita'. In casi, pero', d'urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio puo' ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.

5.Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita' nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste.((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Capo IV ISTITUTI MUSICALI E SCUOLA DI MUSICA

Art. 367

Istituti musicali pareggiati

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).

3.Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonche' del personale direttivo e docente incaricato e' quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.

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