DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
3.Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell'arte e del costume.
4.Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del costume.
5.Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a). (41) ((96)) ---------------- AGGIORNAMENTO (41) Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Art. 209
Insegnamento delle materie artistiche
1.L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e' impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente. (41)((96))
Art. 210
Insegnamento delle materie di cultura
1.Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita' di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque. (41)((96))
Art. 211
Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica
1.Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia. (41)((96))
Art. 212
Direttore
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3.L'incarico puo' essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
Art. 213
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 214
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 215
Scuole operaie e scuole libere del nudo
1.Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 216
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Capo II ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
Art. 217
Istituti superiori per le industrie artistiche
1.Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica.
2.A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3.Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.
4.Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti. (41) ((96))
Capo III ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218
Finalita'
1.L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.
2.Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3.Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a). (41) ((96))
Art. 219
Ammissione all'Accademia
1.Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di esame. (41)((96))
Art. 220
Direttore
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5.Il Ministro puo' in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona cosi' nominata.
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
Art. 221
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 222
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 223
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 224
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
1.Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Art. 225
Corsi e finalita' dell'Accademia
1.L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni.
2.Il corso normale e' diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.
3.L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.
Art. 226
Ammissione ai corsi
1.Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare.
2.Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.
Art. 227
Attestati e diplomi
1.A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
2.A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo e' rilasciato il diploma di danzatore.
3.A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento e' rilasciato il relativo diploma.
4.A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di avviamento coreutico e' rilasciato il relativo attestato.
5.Il collegio docenti puo' proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.
Art. 228
Direttore
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
7.Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona cosi' nominata.
Art. 229
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 230
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 231
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 232
Materie di insegnamento
1.Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali: Corso normale (otto anni): Inferiore (3 anni): tecnica della danza; Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell'arte, 5› e 6› anno; storia della musica, 5› e 6› anno. Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; solfeggio; Corso di perfezionamento (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; storia della danza e del costume; pianoforte (facoltativo).
2.Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.
3.Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 233
Obblighi scolastici degli allievi
1.E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore.
2.Coloro che gia' frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1 del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria gia' superati.
3.Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
Art. 234
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 235
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 236
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 237
S o v v e n z i o n i
1.Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonche' per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sara' provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.
Art. 238
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato
1.Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
2.Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria.
3.Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovra' uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.
Capo IV CONSERVATORI DI MUSICA
Art. 239
Finalita'
1.I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale. (41)((96))
2.Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3.I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
5.Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. (41)((96))
6.Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Art. 240
Insegnamento nei conservatori di musica
1.L'insegnamento nei conservatori di musica e' disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
2.All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola di chitarra.
3.Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
Nota all'art. 240: - Per il R.D. n. 1945/1930, si veda nota precedente.
Art. 241
Direttore
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
5.Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il personale cosi' nominato.
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
Art. 242
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 243
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 244
Conservatori di musica statizzati
1.I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione: "G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248); "Nicolo' Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111); "F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi" di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara, "G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663); "V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473); (( "S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).))
((
2.I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6.
))
Art. 245
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 246
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale
1.Nessuno puo' esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2.Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento. ((96))
4.Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
5.Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.
6.Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne' ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita' ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, ne' ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7.Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8.Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione. ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il comma 2 del presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 247
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali
1.Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali e' la nota "La", la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
2.E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3.Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, e' fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4.I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5.L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
6.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.
7.All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 248
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Capo V ALUNNI, ESAMI E TASSE
Art. 249
A l u n n i
1.Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero.
2.Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.
Art. 250
Privatisti
1.Non puo' presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.
2.I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3.Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di eta'.
4.All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti. (41) ((96))
Art. 251
Orari e programmi
1.(( Gli orari di insegnamento e i programmi )) di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del ministro.
Art. 252
Esami
1.Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma.
2.Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3.Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneita'.
4.L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5.Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6.Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7.Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8.Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. (41) ((96))
Art. 253
Tasse scolastiche
1.Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti: A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse): tassa di esame di ammissione; tassa di immatricolazione; tassa di frequenza di ciascuno anno; tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze. B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza: tassa di esame di ammissione alle varie scuole; tassa di immatricolazione; tassa di frequenza di ciascun anno; tassa di diploma.
2.Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3.Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4.Sono dispensati dal pagamento delle tasse: gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturita'; gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie; gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.
5.Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
6.Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti.
7.Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
Note all'art. 253: - Il D.L. n. 90/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti). - Per la tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 si veda la nota all'art. 200. - Per l'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986, si veda la nota all'art. 200.
Capo VI DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.
Art. 254
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 255
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 256
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 257
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
Art. 258
Esercizio finanziario
1.L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
2.Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidita' che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.
3.Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.
4.Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione.
5.A decorrere dal 1› gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.
Art. 259
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 260
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Capo VII DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 261
Iniziative di promozione
1.Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate.
3.I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. ((96))
4.Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio. ------------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il comma 3 del presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 262
Locali e arredamento
1.I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2.I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3.L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 263
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
1.Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2.Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3.I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
Capo VIII PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI Sezione I: Ruoli e organici
Art. 264
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 265
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 266
Orario di servizio
1.L'orario di servizio e' stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2.Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Nota all'art. 266: - D.Lgs. n. 29/1993 reca: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 267
Cumulo di impieghi
1.Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.
2.L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.
Art. 268
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 269
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 270
((IL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) (72) (75) (80) (83) (87) (94) ((96))
Art. 271
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
Art. 272
Conferimento delle supplenze
1.Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2.Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3.Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4.Le graduatorie hanno carattere permanente.
5.Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.
6.Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
7.Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara' assegnata comunque una unica sede.
8.Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria.
9.Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validita', secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
10.Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza.
11.La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto legge.
12.Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu' di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13.Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica Istruzione.
14.Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale di danza.
15.Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16.Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. ((25))
Art. 273
Contratti di collaborazione
1.I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2.((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)). I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. ((96))
3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96))
4.I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5.Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6.Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7.Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza.
8.Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9.Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
Art. 274
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
1.I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facolta' di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualita' di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2.Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60› anno di eta'.
3.In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4.Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5.Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si daluogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6.Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Art. 275
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124))
TITOLO VII NORME COMUNI Capo I SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Sezione I: Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 277
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 278
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 279
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 280
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 281
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Sezione II: Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente
Art. 282
Criteri generali
1.L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2.L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3.I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.
Art. 283
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
1.Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2.Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3.Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.
Art. 284
Specifiche iniziative di aggiornamento
1.Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
2.In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola e' data priorita' alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3.Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Nota all'art. 284: - L'art. 104 del testo unico e' approvato con D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), detta norme sulla promozione e sul coordinamento a livello nazionale delle attivita' di educazione e di informazione.
Art. 285
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con universita' ed istituti di ricerca
1.Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2.Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L' utilizzazione del predetto personale e' regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3.Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.
4.Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
5.Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
Note all'art. 285: - L'art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) detta norme relative al coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi dell'istruzione. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente: "Art. 8. (Collaborazioni esterne). - 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'art. 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione".
Art. 286
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare
1.Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.
Sezione III : Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 287
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 288
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 289
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 290
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 291
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 292
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 293
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 294
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 295
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Art. 296
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige
1.Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2.Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la Provincia di Bolzano istituisce uno o piu' istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d' intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato.
3.Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.
Note all'art. 296: - Il D.P.R. n. 670/1972 reca: Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali per il Trentino-Alto Adige. - Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 405/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e' il seguente: "Art. 13. - 1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. 2. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".
Art. 297
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
1.Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo' essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2.L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
3.Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione.
4.I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5.I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6.I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7.Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8.La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 294, comma 1.
9.La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale e' comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10.Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11.I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12.Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.
Note all'art. 297: L'art. 33 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) prevede l'istituzione, con legge regionale, di un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta. - Il testo degli articoli 3, lettera g), 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta) e' il seguente: "Art. 3. - La regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie; (Omissis). g) istruzione materna, elementare e media". "Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese e' dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese". "Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali. Tali adattamenti, nonche' la materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite le commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del consiglio della Valle d'Aosta e rappresentanti degli insegnanti".
Art. 298
Disposizioni speciali per la Sicilia
1.Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
Art. 299
Sede degli istituti
1.Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.
Art. 300
Norme transitorie sul personale
1.Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e' assunto, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualita' di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
2.Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianita' richiesti dalla legge stessa sono ridotti a meta' a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
3.Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici e' valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
Note all'art. 300: - La legge n. 477/1973 reca (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato). - Il R.D. n. 100/1937 reca (Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato). - La legge n. 32/1966 reca (Soppressione dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato).
Art. 301
Statuti e norme finali
1.I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2.Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Nota all'art. 301: - Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda la nota all'art. 3.
Capo II ORDINAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA
Art. 302
Organizzazione dell'insegnamento
1.L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).
Art. 303
Esoneri dalle esercitazioni pratiche
1.Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale.
2.L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria locale.
Art. 304
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 122 ))
Art. 305
Sussidi
1.Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
2.La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e' subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e' controllata dal provveditore agli studi.
Art. 306
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
1.Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del C.O.N.I.
2.Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3.Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4.I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Art. 307
(( (Organizzazione e coordinamento periferico) ))
((1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale puo' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento)) ((67))
Art. 308
Ruoli organici e cattedre
1.I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
2.La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra e' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato.
3.Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.
Capo III INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE Sezione I: Insegnamento della religione cattolica
Art. 309
Insegnamento della religione cattolica
1.Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2.Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3.I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4.Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Nota all'art. 309: - Il punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e' trascritto nella nota all'art. 152.
Art. 310
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
1.Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2.All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3.Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media ((e' esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio , dai genitori)) o da chi esercita la potesta' nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
4.Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 311
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
1.La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2.Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3.Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4.Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5.Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7› giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6.Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7.Per l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.
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