DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
2.Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.
Capo II CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,SCARSAMENTE ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO
Art. 135
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1.Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale e' curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
2.Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e' istituito, un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3.I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4.I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5.I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
6.All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72, si provvede in conformita' delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7.I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.
Note all'art. 135: - La legge n. 354/1975, reca: Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della liberta'. - La legge n. 72/1963, reca: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.
Art. 136
Scuole reggimentali
1.I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2.L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
3.Il corso elementare nelle predette scuole e' diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
4.Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
5.I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorita' militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilita' dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.
6.Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 137
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263))
Art. 138
Riconoscimento del grado di cultura
1.Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.
Capo III SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI; SCUOLE SPECIALI; CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO.
Art. 139
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1.Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti.
2.Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.
3.Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalita' previste per le corrispondenti scuole statali.
4.Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5.Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 140
Scuole elementari annesse all'Istituto "Augusto Romagnoli"
1.Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, (( la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi. ))
2.Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.
Art. 141
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
1.Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare e' impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Art. 142
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
((1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori))
2.Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
3.L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica ((alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove e' praticato l'insegnamento con)) il metodo Montessori ((...)), secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e ((alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata)), secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
4.Il personale docente da assegnare alle sezioni ((...)) ed alle classi ((...)) che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
((4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori))
Capo IV ITINERARIO SCOLASTICO
Art. 143
Iscrizione alla prima classe
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
3.All'atto della prima iscrizione e' presentata la certificazione sanitaria di cui all'articolo 117. ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 144
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 145
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 146
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1.Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
Art. 147
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 148
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 149
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi
Art. 150
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Capo V LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Art. 151
Adozione libri di testo
1.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati, secondo modalita' stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.
Art. 152
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1.I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Nota all'art. 152: - Il punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge n. 121/1985 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e' il seguente: "5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puo' essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) Con successiva intesa tra le competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalita' di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e' disciplinata da norme particolari".
Art. 153
Determinazione del prezzo massimo di copertina
1.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2.Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto.
3.Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto. ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (23) La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Art. 154
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
1.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2.Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo' essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
3.Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata. ((23)) ------------------ AGGIORNAMENTO (23) La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4)che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Art. 155
Divieto di adozione libri di testo
1.Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, gia' adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.
2.Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali. ((23)) ------------------ AGGIORNAMENTO (23) La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Art. 156
Fornitura gratuita libri di testo
1.Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. (6)
2.Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione. ((24))
Art. 157
Divieto commercio libri di testo
1.E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2.Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Art. 158
Biblioteche scolastiche
1.Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
2.Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
Capo VI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art. 159
Oneri a carico dei comuni
1.Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139.
2.Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.
Art. 160
Contributi dello Stato
1.Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
TITOLO IV LA SCUOLA MEDIA Capo I FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
Art. 161
Finalita' e durata della scuola media
1.L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media.
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
3.Non e' ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso. ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo, comma 2 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 162
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
1.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2.Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3.Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4.Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 163
Direzione degli istituti
1.Ad ogni istituto e' preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.
Art. 164
Formazione delle classi
1.Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
2.In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
Art. 165
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 166
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 167
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 168
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Capo II CORSI D'ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI, PRIVI DI TITOLO DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO
Art. 169
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263))
Art. 170
Integrazione di corsi di formazione professionale
1.Per le attivita' didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.
Art. 171
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1.Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172
Recupero scolastico di tossicodipendenti
1.I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 172: - Per l'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309/1990 si veda la nota all'art. 326.
Capo III SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI
Art. 173
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1.Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti.
2.A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3.Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.
4.Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 174
Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
1.Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del conservatorio.
2.I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.
Art. 175
Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1.Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media e' impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Capo IV ITINERARIO SCOLASTICO
Art. 176
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 177
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 178
Accesso alle classi successive alla prima
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )).((39)) 3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 3 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi. Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 4) che le disposizioni del comma 2 del presente articolo sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 179
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1.Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
Art. 180
Esami di idoneita'
1.Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione.
2.Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3.Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4.La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181
Norme sullo svolgimento degli esami
1.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di licenza.
2.Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 182
R i p e t e n z a
1.Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2.Agli alunni handicappati puo' essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.
Art. 183
Ammissione all'esame di licenza
1.Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei (( . . . )). 2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza e' presentata certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B. ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo comma 2 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 184
Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1.Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonche', per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.
2.L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3.Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 185
Esame di licenza e commissione esaminatrice
1.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
5.Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
Art. 186
Valore della licenza
1.L'esame di licenza media e' esame di Stato.
2.Il diploma di licenza media da' accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 187
Rilascio diplomi e attestati
1.I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2.Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3.In caso di smarrimento, purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4.I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5.Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6.Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7.Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media e' gratuito.
8.Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.
9.Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita' o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita' e del diploma di licenza, e' del pari gratuito.
10.I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Capo V LIBRI DI TESTO
Art. 188
Adozione dei libri di testo
1.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati secondo modalita' stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Art. 189
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
1.I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.
Capo VI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Art. 190
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1.I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2.Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3.Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
TITOLO V ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Capo I FINALITA' ED ORDINAMENTO
Art. 191
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
1.L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media. (42) (42a)
2.Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte. (42) (42a)
3.Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; ((. . .)); il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; ((. . .)); gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 88)). (42) (42a) ((53))
4.Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali e' stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio. (42) (42a)
5.I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalita' previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facolta' di architettura, se provenienti dalla seconda. (42) (42a)
6.Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonche' negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturita' professionale o, rispettivamente, di maturita' d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalita' sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio. (42) (42a)
7.Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalita' ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8.Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'articolo 396. (42) (42a)
9.Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria superiore". (42) (42a)
Capo II CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Art. 192
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacita' di scelte scolastiche e di iscrizione
1.Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneita'. (42) (42a)
2.Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica. (42) (42a)
3.Subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneita' alla classe cui aspirano.
4.Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta puo' frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo' consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. ((L'alunno o lo studente puo' sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneita' per non piu' di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneita' si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame e' presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita', nonche' le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))
5.E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (42) (42a)
6.L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta puo' presentarsi ad esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purche', nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualita' di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (42) (42a)
7.Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (42) (42a)
8.A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturita', secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (42) (42a)
9.Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10.I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11.La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di eta', contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310, e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 193
Scrutini finali di promozione, esami di idoneita' ed esami integrativi
1.I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione e' conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2.L'ammissione agli esami di idoneita', di cui all'articolo 192, e' subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneita' sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneita' chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3.Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneita'; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale eta' e' abbassata a ventun anni per gli esami di idoneita' nelle scuole magistrali.
4.Gli esami di idoneita' di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.
5.Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. (42) ((42a)) ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 193-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 193-ter
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Capo III ESAMI FINALI
Art. 194
Esami finali nella scuola magistrale
1.Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352 .
2.Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3.I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'.
4.Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5.I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (42) ((42a)) ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 195
Esami di qualifica
1.L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2.Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso da' diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3.Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4.Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui e' conformata la disciplina degli esami di maturita', salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'.
5.Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale. (42) ((42a)) ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 196
Esami di licenza di maestro d'arte
1.Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita', i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352. (42) ((42a)) ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Art. 197
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425)) ((16))
Capo IV NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME
Art. 198
Commissioni di esame
1.La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2.La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e' composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
5.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
6.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
7.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
8.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
9.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16)
10.COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425. (16) (42) ((42a))
Art. 199
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte
1.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323.
3.Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4.I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado.
5.Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6.Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi. (16) (42) ((42a))
Capo V NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Art. 200
Tasse scolastiche e casi di dispensa
2.Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4.Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5.Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche: gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6.Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
8.Alla stessa condizione la dispensa e' concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9.Ai fini della dispensa e' condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10.Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa e' concessa a condizioni di reciprocita'.
11.I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.
Nota all'art. 200: - Si riproduce la tabella E annessa alla legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 1986), con esclusione delle parti relative alle universita': TABELLA E TASSE SCOLASTICHE DENOMINAZIONE IMPOR --- --- B) I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse. 1) Tassa di esame di ammissione. . . . . . . . . 2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . 3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . . II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . 3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . . Scuole secondarie seperiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo. 1) Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . 2) Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . . TASSE SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA B) I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse. 1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze . . . . . . . . . . . . . . . . II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. 1) Tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successi alla scuola dell'obbligo. 1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi. . . . 2) Tassa per esami di idoneita', integrativi, di licenza, di qualifica, di maturita' e di abilitazione. . . . . . . . . . . . . . . . . - Il D.L. n. 90/1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti). - L'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986 stabilisce che sono esenti dalla partecipazione alla spesa, per prestazioni sanitarie, coloro che non superino il reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ai limiti ivi indicati (da rivalutare, poi, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67).
Art. 201
Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore
1.Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale.
Art. 202
Modelli viventi nei licei artistici
1.Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.
Capo VI ISTITUZIONI EDUCATIVE
Art. 203
Convitti nazionali
1.I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2.I predetti istituti hanno personalita' giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
4.Il consiglio di amministrazione del convitto e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5.Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6.Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7.I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
8.I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
9.Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10.Ad ogni convitto nazionale e' concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11.Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12.Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti e' affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purche' cio' non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
Nota all'art. 203: - Il D.P.R. n. 287/1992 reca: Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.
Art. 204
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile
1.Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2.Ai predetti istituti e' attribuita personalita' giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.
3.L'amministrazione di ciascun educandato e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza e' prescritta, ai fini della validita' della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all'autorita' vigilante.
4.Il consiglio di amministrazione dell'educandato e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.
5.Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente e' affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6.Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
7.Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8.Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9.Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10.Ad ogni educandato femminile statale e' concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11.Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12.Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1› ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
13.La direzione dell'Educandato statale di Napoli e' affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.
Nota all'art. 204: - Il R.D. n. 1312/1931 reca: Approvazione delle norme modificative integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.
Capo VII MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
Art. 205
Regolamenti
1.Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2.Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.
((2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio))
3.Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.
4.Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5.Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6.Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.
TITOLO VI ISTRUZIONE ARTISTICA
Art. 206
Istituti di istruzione artistica
2.Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3.Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.
4.Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo. (42) (42a)
TITOLO VI ISTRUZIONE ARTISTICA Capo I ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Art. 207
Finalita'
1.Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all' esercizio dell'arte.
2.Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.
3.I corsi hanno durata di quattro anni.
4.All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.
5.Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione.
6.Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per piu' di cinque anni.
7.I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'articolo 402. (41) ((96))
Art. 208
Insegnamenti
1.Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
2.Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.
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Normattiva
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