DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Type Decreto legislativo
Publication 1994-04-16
Ultimo aggiornamento 2026-02-20
State In force
Source Normattiva
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Capo III ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO Sezione I: Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Art. 64

Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita'

Art. 65

Convitto - scuole annesse - strutture

1.All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e' annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di personalita' giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.

Art. 66

Funzionamento. Ammissione. Personale

1.Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.

3.I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.

4.Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche: preside; docente di pedagogia; docente di tirocinio; assistente di tirocinio; docente di didattica musicale; istruttore tecnico pratico; assistenti; docenti di scuola materna; personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

5.Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.

6.Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto Romagnoli".

7.Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.

8.Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell' educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto.

9.Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.

10.Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico-pratici.

11.I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali.

12.Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.

Nota all'art. 66: - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all'art. 27.

Art. 67

Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti

1.L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e' stabilito con regolamento governativo.

2.Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322.

3.L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.

4.Detti concorsi si svolgono secondo le modalitastabilite dal presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.

5.Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso ((annuale)) teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonche' presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6.L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturita' magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

7.Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico.

8.Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 e' riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.

Art. 68

Scuola nazionale professionale di massofisioterapia Ammissione - Titoli

1.Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze e' istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

2.Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di scuola media.

3.L'ammissione e' subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69.

4.La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia e' di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanita'.

5.Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita' per l'ammissione al terzo corso.

6.Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

Art. 69

Regolamento

1.Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Nota all'art. 69: - Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400/1988 si veda nota all'art. 27.

Art. 70

Organico

1.L'organico della scuola e' costituito secondo la seguente tabella: Personale docente: Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali. Incaricato - 1 Cultura medica professionale Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze Incaricato - 1 Lingue straniere Incaricato - 1 Educazione fisica Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione. Non si da' luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto professionale. Personale amministrativo e tecnico: Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.

2.E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

3.L'insegnamento medico professionale e' conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.

4.I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario puoessere affidato - a giudizio della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.

5.Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.

Art. 71

Rinvio

1.Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche' quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

Nota all'art. 71: - Il R.D. n. 1449/1941 reca: Riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi.

Capo IV FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

Art. 72

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 ))

Art. 73

Piano concernente il rapporto allievi-classi

1.Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformita' al disposto dell'articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nota all'art. 73: - Il testo dell'art. 5, comma 6, della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 5 (Assunzioni nel pubblico impiego). - 6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano e' la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio". - Per l'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda nota all'art. 3.

Capo V CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 74

Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado

1.Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.

2.Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'.

3.Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. (68)

4.L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5.Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami.

6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 352.

7.Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

7-bis.La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festivita' di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1. ((78))

Art. 75

Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche

1.Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti istituti. (41)((96))

TITOLO III REGIONI Capo I TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE

Art. 76

Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario

1.Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.

Note all'art. 76: - Il D.P.R. n. 3/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici. - Il D.P.R. n. 4/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici. - Il D.P.R. n. 8/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici. - Il D.P.R. n. 10/1972 reca: Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale. - Il D.P.R. n. 616/1977 reca: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 77

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione

1.La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione (( dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979 )) n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.

Art. 78

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione

1.La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.

Note all'art. 78: - Il D.P.R. n. 480/1975 reca: Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna. - Il D.P.R. n. 348/1979 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 79

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione

1.La regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, (( della legge 16 maggio 1978 n. 196, )) del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 433.

Art. 80

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione

1.La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469.

2.Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresi' disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.

Note all'art. 80: - Il D.P.R. n. 902/1975 reca: Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. - Il D.P.R. n. 469/1987 reca: Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. - La legge n. 1012/1961 reca: Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. - La legge n. 932/1973 reca: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.

Art. 81

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione

1.La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

2.La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.

3.La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Note all'art. 81: - Il D.P.R. n. 689/1973 reca: Norme di attuazione dello statuto sociale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica. - Il D.P.R. n. 526/1987 reca: Estensione alla regione TrentinoAlto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. - Il D.Lgs. n. 266/1992 reca: norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e di coordinamento. - Il D.Lgs. n. 267/1992 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale per il il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate. - Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. - Il D.P.R. n. 115/1973 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione. - Il D.P.R. n. 301/1988 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno. - Il D.Lgs. n. 265/1/992 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano. - Il D.P.R. n. 667/1976 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento. - Il D.P.R. n. 405/1988 reca: norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento. - Il D.Lgs. n. 592/1993 reca: Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.

Capo II FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO

Art. 82

Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico

1.A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, a cui compete altresi' il conferimento del titolo. (42) ((42a))

2.Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96. (42) ((42a))

3.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

4.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

5.In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (42) ((42a)) ------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. ------------- AGGIORNAMENTO (42a) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."

TITOLO IV EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 83

Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica

1.Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.

2.Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.

Art. 84

Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica

1.A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.

2.A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.

3.A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.

4.A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

Note all'art. 84: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/1985 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione) e' il seguente: "Art. 1. - Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonche' in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana. Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonche', fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del consiglio nazionale della pubblica istruzione. Sono, altresi', comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana. Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attivita' promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione centrale". - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 348/1979 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e' il seguente: "Art. 1. - Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto. Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione autonoma della Sardegna la sola parola 'regione'". - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 902/1975 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 26. - Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' il seguente: "Art. 1. - Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere di cui all'art. 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 687/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica) e' il seguente: "Art. 5. - Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle provincie di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la realizzazione. I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarieta'".

Art. 85

Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica

1.Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.

2.La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.

3.La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.

4.Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

Art. 86

Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica

Nota all'art. 86: - La legge n. 109/1994 reca: Legge quadro in materia di lavori pubblici.

Art. 87

Patrimonio indisponibile

1.Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 88

Aree per l'edilizia scolastica

1.Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

2.In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.

Nota all'art. 88: - L'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) detta norma sulla scelta delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

Art. 89

Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

2.Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

3.Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu' di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

4.Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

5.Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell' arredamento scolastico.

6.Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

7.A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

Nota all'art. 89: - L'art. 24 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) detta norme per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 90

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))

Art. 91

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))

Art. 92

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))

Art. 93

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))

Art. 94

Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature

1.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).

2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).

3.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).

4.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).

5.Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali attivita' della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e dell'organizzazione dei servizi necessari.

Art. 95

Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni

1.Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96.

2.Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Art. 96

Uso delle attrezzature delle scuole per attivita' diverse da quelle scolastiche

1.Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.

2.A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

3.In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

4.Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita' che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta' di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

5.Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti responsabilita' in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

6.Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose.

Art. 97

Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico

1.Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi stabilite.

Nota all'art. 97: - La legge n. 430/1991 reca: Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

Art. 98

Accesso dei fonogrammi nelle scuole

1.In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.

Nota all'art. 98: - L'art. 8 della legge n. 93/1992 (Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro) e' il seguente: "Art. 8. (Accesso dei fonogrammi nella scuola). - 1. Entro cettottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi amche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati".

Parte II ORDINAMENTO SCOLASTICO TITOLO I LA SCUOLA MATERNA STATALE Capo I FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

Art. 99

Finalita' e caratteri

1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

3.L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza e' gratuita. ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 2 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Art. 100

Requisiti per l'ammissione

1.L'ammissione alla scuola materna e' subordinata al possesso del requisito dell'eta' (( . . . )) e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.

Art. 101

Formazione delle sezioni

1.La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.

2.Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

3.Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

4.Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102

Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1.Ai bambini handicappati e' garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformita' agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103

Direzione della scuola materna statale

1.Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali e' affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 104

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Art. 105

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 106

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 107

Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1.La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

2.Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

3.I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.

4.Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 (( della citata legge n. 1014, del 1960, )) sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Art. 108

Assistenza scolastica

1.L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale e' regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

TITOLO II L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Capo I OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 109

Istruzione obbligatoria

1.In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e' obbligatoria e gratuita.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 2 e 3 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Art. 110

Soggetti all'obbligo scolastico

1.Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta'.

2.Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.

3.L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.

Art. 111

Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico

1.All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2.I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'.

Art. 112

Adempimento dell'obbligo scolastico

1.Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Art. 113

Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

1.Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Art. 114

(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione).

1.Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2.Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)).

4.Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5.In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6.Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8.All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo II DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA' DEI CITTADINI STRANIERI

Art. 115

Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

1.In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia ((che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea,)) sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

2.La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui e' domiciliato l'alunno, la scuola piu' idonea per struttura e disponibilita' a garantire il migliore inserimento.

3.L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e' soggetta a ratifica da parte del Ministero.

4.L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

6.Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.

7.Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

8.Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5.

9.Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

Art. 116

(( IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Capo III CERTIFICAZIONI SANITARIE PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 117

Certificazioni

1.All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneita' o di licenza della scuola dell'obbligo e' presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.

Note all'art. 117: - La legge n. 891/1939 reca: Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica. - La legge n. 419/1968 reca: Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria. - La legge n. 51/1966 reca: Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomelitica. - La legge n. 165/1991 reca: Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B.

Parte II ORDINAMENTO SCOLASTICO TITOLO III LA SCUOLA ELEMENTARE Capo I FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Art. 118

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ------------------ AGGIORNAMENTO (36) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Art. 119

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Art. 120

Circoli e direttori didattici

1.La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e' divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.

2.Al circolo didattico e' preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

Art. 121

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 122

Formazione delle classi

1.Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).

Art. 123

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 124

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 125

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 126

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))

Art. 127

Docenti di sostegno

1.Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e' determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale.

2.I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3.I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4.L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5.Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6.L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 128

Programmazione ed organizzazione didattica

1.La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7. 2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39)) 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 3 e 4 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Art. 129

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.

Art. 130

Progetti formativi di tempo lungo

Art. 131

Orario di insegnamento

1.L'orario di insegnamento per i docenti elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2.Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3.L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4.A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).

6.A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7.Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

Art. 132

Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1.Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Universita' e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2.A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3.Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4.Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5.Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attivita' di aggiornamento.

6.Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Nota all'art. 132: - Il D.P.R. n. 104/1985, reca: Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria.

Art. 133

Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita'

1.Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilita' di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della riforma, predisponendo un apposito piano.

2.Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita' di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3.Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4.Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

5.Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.

6.Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.

7.Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.

8.L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e' abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. Efatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

9.Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

Art. 134

Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

1.Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

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