DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373
Art. 3
Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET
2.Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettere a), b), e), f), h), i), m), n), e 3 della legge n. 186/1991 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET): "Art. 2. (Omissis). a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale; b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni; (Omissis); e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici e di societa', che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi gia' adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET; f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti; (Omissis); h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformita' dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole; i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovra' indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; e' conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245; (Omissis); m) valuta la conformita' dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici; n) formula proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto. (Omissis). 3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilita' vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi gia' operanti, ad eccezione dei piani gia' formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 26/1987 (Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali): "Art. 1. - 1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalita' di trasporto, il loro assetto complessivo e' riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986. 2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. (Omissis). 4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorche' prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie e delle organizzazioni sindacali di settore. 5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'art. 34, legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, e' integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo. 6. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonche' di riassetto delle relative gestioni, e' prorogato al 31 dicembre 1987. La stessa commissione formulera' proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. 7. Per la finalita' di cui al comma 6, nonche' per gli studi in materia di programmazione portuali, e' autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Norme in materia di programmazione portuale". 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'): "Art. 2. - 1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di primo e di secondo livello di rilevanza nazionale; per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti. 2. Lo schema di piano e' trasmesso alla Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari. 3. Il piano e' adottato con decreto del Ministro dei trasporti, Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il piano e' modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni e' adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perche' sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso".
Art. 4
Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale): "Art. 1. - Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attivita' economica dell'Italia nei confronti dell'estero, e' costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esso e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 212/1992 (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale): "Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). 2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunita' economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresi' gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'"Iniziativa Esagonale" nonche' i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale. 3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la polotica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale. 4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese: a) determina la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale: b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5. 5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione. 6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317". - La legge n. 100/1990 reca: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero". - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria): "Art. 17. - Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per: a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-minerallurgico: b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita'; c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria; d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata. 2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso. 3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche. 4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attivita' mineraria all'estero. 5. La commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonche' la congruita' delle spese sostenute. 6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".
Art. 5
Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP
3.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto gia' del CIP.
4.Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5.I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e' soppressa.
6.Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1962, n. 1527.
7.E' attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.
Art. 6
Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD CIEM e CICS
1.Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresi' attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
2.Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
3.Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonche' quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.
4.Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento): "Capo II ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO Art. 6 (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). 2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati. 3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attivita' degli organi preposti all'applicazione della legge stessa. 4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento. 5. Spetta altresi' al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6. 6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c), della legge n. 222/1992 (Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia): "Art. 4 (Controllo e coordinamento dello Stato). - 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge. 2. Spetta inoltre al Comitato: a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie; b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito; c) determinare modifiche delle modalita' di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2; d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attivita' svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, e' predisposta secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 64/1976 (Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione - C.I.Em.): "Art. 1 (Scopi e compiti del Comitato). - E' istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di piu' Ministeri. Il Comitato elabora proposte e da' direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresi' proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri Paesi della Comunita' europea e per assicurare i piu' efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero. Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge numero 540/1987 (Indizione della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione): "Art. 3 (Comitato organizzatore). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, e' costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da: a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione; b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno; c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio; d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; e) sette rappresentanti delle regioni; f) sette rappresentanti designati dalle piu' importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione; g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici; h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative; i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato; l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali piu' rappresentative; m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1984; o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530. 2. I rappresentanti di cui alle lettere e ), f ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri. (Omissis)". - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 49/1987, gia' citata: Art. 3 (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri. 2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). 3. Il CICS e' presieduto dal Ministero degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed e' composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS. 4. Su richiesta del suo presidente il comitato di volta in volta puo' essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresi' il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge. 5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno. 6. Il CICS: a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'art. 11; b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame); c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attivita' di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli Paesi, sulla tipologia dei programmi sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonche' di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria". "Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo). - 1. A valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi. 2. Il CICS stabilira': a) la quota del fondo di rotazione che potra' annualmente essere impiegata a tale scopo; b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale; c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. 3. La quota, di cui al comma primo, del fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e' affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 559/1993 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato): "Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia' destinati al 'Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo' di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1. 3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma. 4. L'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo. 5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: 'del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo'. 6., 7., 8. (Omissis). 9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse. 10., 11. (Omissis). 12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: 'del Fondo speciale di cui all'art. 14' sono sostituite dalle seguenti: 'dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)'. 14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: 'sul Fondo di cooperazione' sono sostituite dalle seguenti: 'sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)'; e l'ultimo periodo e' soppresso. 16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15. 17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere. 18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. 19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995".
CAPO III DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.
Art. 7
Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile
1.Sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 996/1970 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile): "Art. 3. - Ai fini di cui al precedente articolo e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita'. Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti: a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamita' naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo; b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento; c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonche' quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza; d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile. Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi. Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati. La composizione della commissione di cui al precedente comma e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione e' presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi".
Art. 8
Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS
1.Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 135/1990 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS): "Art. 8. (Omissis). 2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV".
Art. 9
Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia
1.Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia.
Art. 10
Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi educazione e informazione sanitaria.
1.Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi per l'educazione e l'informazione sanitaria di cui all'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 67/1988, gia' citata nelle note all'art. 2: "Art. 19. - 1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo' essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e' elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con proprio decreto la materia. 2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma primo e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989. 3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma primo debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale. 4. Le specialita' medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanita', a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi: a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale; b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalita' d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista; c) farmaci di automedicazione; d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale. 5. Il prontuario terapeutico e' costituito, quanto alle specialita' medicinali, dai farmaci di cui alla lettera a) del comma quarto. Al prontuario e' allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera b) del medesimo comma quarto. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma quarto, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialita', l'indicazione della classe di appartenenza nonche' il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del citato comma quarto, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanita'. 7. Alla commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti: a) valutare la rispondenza delle specialita' medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE; b) proporre la collocazione delle specialita' medicinali in una delle classi, di cui al comma quarto, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario; c) effettuare la revisione di ogni specialita' medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera; d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici. 8. Il Ministero della sanita', su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata commissione consultiva del farmaco dispone con continuita' l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o gia' noti. 9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario. 10. La commissione di cui al comma settimo, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma quarto, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita' sono adottati gli atti conseguenti. 11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza della autorizzazione medesima. Per i farmaci gia' autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'art. 10, comma terzo, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' determinata in L. 2.000 per ricetta. 14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma quarto, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto. 15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le competenti commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrativo delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici. 16. I benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 17. E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi alla attuazione dei programmi previsti nel presente comma. 18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita' sanitarie locali. 19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessita', nonche' al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'art. 102, comma settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo. 20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalita' previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730".
Art. 11
Funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.
1.Sono attribuite al Ministro delle finanze le funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito con legge 29 gennaio 1992, n. 35.
Nota all'art. 11: - Si riporta il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge n. 386/1991, convertito con legge n. 35/1992 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica): "Art. 2. (Omissis). 6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, e' costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure".
Art. 12
Funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
1.Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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