DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 41 della legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attivita' delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. 2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali e' obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. 3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. 4. Il Comitato e' composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, nonche' dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei Ministri del disegno di legge finanziaria. 6. Il Comitato si avvale di: a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8; b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali; c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attivita' di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate. 8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione e' presentata entro il 30 ottobre. 9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione e' presieduta dal responsabile dell'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali".
CAPO IV NORME FINALI
Art. 13
Norma finale
1.Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, gia' attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonche' i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale.
2.Sono, altresi, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore.
3.Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali.
4.A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento.
5.Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa nelle relative materie, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 30
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo n. 418/1989 reca: "Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dei commi 21 e 24 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 537/1993: "Art. 1. (Omissis). 21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i Comitati di cui al comma 25, gli altri Comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati. (Omissis). 24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie; b) utilizzazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita' regionali; c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali; d) attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse; e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori".
Elenco A
ELENCO A Legge 18 marzo 1976, n. 64. Legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 8, comma 1. Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 1. Legge 18 marzo 1976, n. 64, art. 1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 13, comma 4. Legge 27 febbraio 1992, n. 222, art. 4, comma 2, lettera d), e art. 8, comma 2.
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