DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 361
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e, in particolare, gli articoli 17 e 18;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 9 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
1.Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2.Esso disciplina, altresi', i procedimenti, ad esso connessi ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di revoca e sospensione dell'autorizzazione delle societa' fiduciarie e di revisione.
3.Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 1966/1939 reca: "Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940). - Il regio decreto n. 531/1940 reca: "Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1940). - Il testo degli artt. 17 e 18 della legge n. 1/1991 e' il seguente: "Art. 17 (Societa' fiduciarie). - 1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le societa' fiduciarie possono svolgere l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, le societa' fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3. 3. Le istanze per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3. 4. Le societa' iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attivita' di cui al comma 1 in via esclusiva. 5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere le attivita' previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e di quella di cui al comma 1 del presente articolo". "Art. 18 (Disposizioni per la prima applicazione). - 1. In sede di prima applicazione, i decreti, i regolamenti e le delibere previsti dal titolo I della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti sulla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro quindici giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio. Per le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici mesi e' differito al 31 dicembre 1992. 4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le societa' al cui capitale sociale partecipi almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di eta' successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o piu' soci che non siano agenti di cambio, societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende e istituti di credito, non potra' comunque superare fino al 31 dicembre 1992 il 40 per cento del capitale sociale. 5. Fino al 31 dicembre 1992 e' sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per raggiungimento del settantesimo anno di eta', inclusi quelli che abbiano raggiunto il limite di eta' successivamente al 31 luglio 1985. 6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, puo' negare l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla societa' istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza. 7. Sono vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di societa' di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano la norma del presente comma sono puniti con la multa da lire 10 milioni a 100 milioni. Tale violazione comporta la nullita' delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti a concorrere alla costituzione di una societa' di intermediazione mobiliare. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito nonche' alle societa' commissionarie, ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano successivamente al 31 dicembre 1992. Le restanti disposizioni del predetto articolo 11 si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Le societa' di intermediazione mobiliare costituite entro il 31 dicembre 1992 e autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attivita', oltre che dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori alle grida di agenti di cambio abilitati di diritto ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2. 10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida agenti di cambio che cessano le attivita' entro il 31 dicembre 1992 trasmettono alla CONSOB all'atto della cessazione delle attivita' un elenco nominativo del personale non direttivo, gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto propria responsabilita' l'esistenza del rapporto di lavoro alla predetta data. I suddetti agenti di cambio, qualora assumano entro il 31 dicembre 1992 una partecipazione in una delle societa' di cui al comma 4 sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo nonche' quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla societa' partecipata. 1. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma 10, la CONSOB istituisce e aggiorna fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo. 12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo gia' dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle societa' di cui al comma 4, nonche' quello gia' dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, e' assunto con priorita' dalle suddette societa', con chiamata nominativa. Le societa' comunicano i nominativi del personale assunto ai sensi del presente comma alla CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui al comma 11. 13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le societa' di intermediazione mobiliare devono assumere fino al 31 dicembre 1992 con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le societa' stesse hanno la propria sede sociale". Nota all'art. 1: - L'elenco n. 4 della legge n. 537/1993 contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge, riportato nelle precedenti note alle premesse.
Art. 2
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione
1.L'esercizio dell'attivita' fiduciaria e l'esercizio dell'attivita' di revisione sono autorizzati dal Ministero.
2.La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4.L'autorizzazione e' rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.
5.Le societa' che intendono esercitare attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle societa' di intermediazione mobiliare - SIM, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attivita' istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della societa' richiedente.
6.Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle societa' di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in materia di vigilanza e di sanzioni.
Note all'art. 2: - Il testo degli artt. 1 e 2 del regio decreto n. 531/1940 e' il seguente: "Art. 1. - Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le societa' fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni. Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1 copia dell'atto costitutivo; 2 copia dello statuto; 3 copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato; 4 dimostrazione specifica degli scopi che la societa' si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna; 5 relazione analitica dell'attivita' svolta dalla societa' a partire dalla sua costituzione; 6 per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professioali, ai sensi dell'art. 4 della legge; 7 per il personale della societa', dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonche' i requisiti di cittadinanza e moralita' richiesti per la iscrizione negli albi stessi". "Art. 2. - Quando la societa' si e' costituita sotto la forma di societa' anonima la domanda di cui al precedente articolo dovra' inoltre essere corredata da documenti atti a provare: 1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed e' investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo; 2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso; 3) che tutti i componenti del collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei revisori dei conti. Quando la societa' e' costituita sotto forma di societa' a garanzia limitata si applicano le norme dei precedenti commi 1) e 2). Quando la societa' e' costituita sotto forma di societa' in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le societa' anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilita' illimitata e' in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della societa'". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e' il seguente: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". - Il testo dell'art. 4 della legge n. 1966/1939 e' il seguente: "Art. 4. - I consigli di amministrazione delle societa' di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere delegato devono essere cittadini italiani. Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il collegio sindacale delle societa' suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti. Se gli amministratori sono piu' di uno, uno almeno dovra' essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti albi. Se il consiglio di amministrazione e' composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti in detti albi devono essere almeno due. Il personale delle societa' di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli albi professionali". - Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge n. 1/1991e' il seguente: "Art. 3. - (Omissis). 2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1 e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge: a) la societa' deve essere costituita nella forma della societa' per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole 'societa' di intermediazione mobiliare' e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attivita' esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono posssedere i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono altresi' avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse agli intirecinti alle grida delle borse valori, o in societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio; c) anche agli effetti dell'articolo 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare; d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti; e) i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. (Omissis)". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5". - Per la legge n. 1/1991 si vedano le precedenti note alle premesse.
Art. 3
Procedimenti sanzionatori
1.Salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6, ove le societa' di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarita', il Ministero, previa contestazione dei fatti, puo' sospendere la societa' dall'esercizio dell'attivita' fiduciaria o di revisione e, nei casi piu' gravi, puo' revocare l'autorizzazione.
2.Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
Art. 4
Modificazione ed abrogazione di norme
1.Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro provvede a modificare il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.
2.Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 329/1993 reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 28 agosto 1993). - Il testo degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba esssere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 1966/1939 e' il seguente: "Art. 2. - Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. (Omissis). - Il testo dell'art. 4 del regio decreto n. 531/1940 e' il seguente: "Art. 4. - Ove la Societa' ometta di inviare al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, o rifiuti di fornire gli altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorra in altra irregolarita', il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia puo' sospendere la Societa' dall'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione dopo avere contestati alla societa' i fatti ad essa addebitati, e nei casi piu' gravi revocare l'autorizzazione".
Art. 5
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 10