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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 420

Current text a fecha 1994-06-30

Entrata in vigore del decreto: 27-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione dei pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Ritenuto di non poter aderire ai rilievi pregiudiziali del Consiglio di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, nonche' dalla deliberazione in data odierna; tenuto altresi' conto che i rilievi stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

2.Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 9/1991 reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali". - Il regio decreto-legge n. 1741/1933 reca "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 1933). - Il regio decreto n. 1303/1934 reca "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui".

Art. 2

Opere soggette a concessione

2.Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel e' assimilabile agli oli minerali.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 9/1991 e' il seguente: "Art. 16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori). - 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di: a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste".

Art. 3

Modalita' di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione

1.Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero disciplinera' le modalita' di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione e specifichera' il contenuto delle stesse nonche' i documenti che dovranno essere allegati.

Art. 4

Procedura per il rilascio di concessione

1.Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

2.Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2. Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.

3.Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

4.Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. in particolare, per le attivita' a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105)).

5.Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.

6.Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

7.La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.

8.Il comune esprime una valutazione di conformita' dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

9.Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine e' prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti. Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.

10.Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

11.Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12.Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.

Art. 5

Opere soggette ad autorizzazione

1.Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali stabilita nel decreto di concessione relativo ad uno stabilimento esistente, di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, nonche' le opere di cui all'art. 2, lettere c) e d), di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

2.Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero individua con proprio decreto tutte le opere minori non specificate all'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per le quali, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonche' gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, e' sufficiente l'autorizzazione da parte del Ministero senza richiesta di pareri preventivi alle altre amministrazioni o enti.

3.Nel medesimo decreto di cui al comma 2 sono indicati gli elementi che devono essere contenuti nelle relative domande, i termini per l'adozione dei relativi provvedimenti finali e le semplificazioni procedurali, ivi compresi gli eventuali casi di autorizzazione tacita per mero decorso del termine, di inizio di attivita' a seguito di denuncia, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' i casi di esenzione dal collaudo di cui all'art. 11, comma 1.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 9/1991, si vedano le precedenti note all'art. 2. - Il testo dell'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 537/1993 e' il seguente: "10. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: 'Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa'. 11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali".

Art. 6

Procedure per il rilascio di autorizzazione

1.Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta giorni il parere del Ministero delle finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui ai commi da 3 a 8 del precedente art. 4. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

2.Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4, con i termini ridotti di un terzo.

3.Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi del procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.Il Ministero emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto dal comma 8 dell'art. 4, entro sette mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 si vedano le precedenti note all'art. 4.

Art. 7

Soppressione della commissione petrolifera

1.E' soppressa la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953 e successive modificazioni.

Art. 8

Termini dei procedimenti

1.Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

2.Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 8: - Il decreto ministeriale n. 329/1993 reca "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992). - Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

Art. 9

Autorizzazione per inizio lavori

1.In attesa del perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all'art. 2 o del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, completata la fase istruttoria, il Ministero, su richiesta dell'interessato, puo' autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione o di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), nonche' delle installazioni di gas naturali liquefatti (G.N.L.).

2.Ultimati i lavori di costruzione, il Ministero puo' autorizzare un periodo di prova semestrale, eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.

Art. 10

Esercizio provvisorio

1.Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, puo' autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate.

2.I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero.

3.Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale liquefatto.

Art. 11

Collaudo

1.I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.

2.Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell'art. 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61.

3.Il collaudo e' volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

4.Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorita' competenti in base alle singole specifiche discipline.

Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 61/1986 e' il seguente: "Art. 4. - Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge 19 maggio 1982, n. 308".

Art. 12

Competenza dei prefetti

1.Restano salve le competenze dei prefetti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 327 e 2 febbraio 1973, n. 7, per il rilascio della concessione relativa ai depositi di gas di petrolio liquefatti, e di quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, per il rilascio dell'autorizzazione relativa ai depositi di oli minerali.

Note all'art. 12: - La legge n. 327/1958 reca "Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 16 aprile 1958). - La legge n. 7/1973 reca "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole". - La legge n. 460/1965 reca "Norme per l'attribuzione ai prefetti della competenza in materia di deposito di oli minerali".

Art. 13

Norme transitorie

1.Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, ancorche' la relativa istruttoria sia stata completata. Ove l'istruttoria non sia stata completata, per i pareri non ancora pervenuti a tale data, il termine di cui all'art. 4 comma 9 e all'art. 6 comma 2 decorre dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove disposizioni.

2.Ai fini dell'attuazione del comma 1, il riesame dei procedimenti istruttori ancora in corso e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Da tale scadenza decorrono in ogni caso i termini di cui all'art. 4, comma 12, ed all'art. 6, comma 4.

Art. 14

Abrogazione e modificazione di norme

1.Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate.

2.Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonche', limitatamente alle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanita'.

3.Limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione disciplinate dal presente regolamento, non si applicano le norme che prevedono l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, di cui all'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo degli articoli 13, 14, 16, 19, 22, 23, 28, 41 e 46 del regio decreto n. 1303/1934 e' il seguente: "Art. 13. - La domanda di concessione di cui all'articolo precedente deve essere stesa su carta da bollo ed essere indirizzata al Ministero delle corporazioni. In essa devono indicarsi: a) le generalita' e domicilio del richiedente; se trattisi di societa', deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) elementi circa la capacita' tecnica e le disponibilita' finanziarie del richiedente; c) la natura ed il processo delle lavorazioni che si intendono effettuare; d) la localita' dove il richiedente intenda di costruire lo stabilimento; e) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sara' costruito l'opificio; f) la distanza dell'impianto dalla piu' vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalle case di abitazione, scuole, ospedali, monumenti nazionali, e da tutti gli altri fabbricati esterni definiti nelle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge, nonche' dal confine del pubblico demanio marittimo o dei corsi o canali di acqua destinati alla navigazione marittima; infine l'altezza dei singoli fabbricati e dei serbatoi; g) la qualita', la quantita' e possibilmente la provenienza delle materie prime che saranno introdotte annualmente nello stabilimento per essere lavorate; h) la qualita' e la quantita' dei prodotti derivati che si prevede di ottenere; i) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali sara' custodita la scorta di riserva di materie prime e di prodotti petroliferi derivati; l) la quantita' annuale approssimativa dei prodotti derivati che intende esportare; m) i modi ed i mezzi di collocamento dei prodotti ottenuti. Qualora gli opifici debbano sottoporre a lavorazione, contemporaneamente o disgiuntamente, materie prime di provenienza estera e materie prime di origine nazionale, devono indicarsi, agli effetti dell'art. 8 della legge, i mezzi ed i modi per assicurare la separazione delle due lavorazioni". "Art. 14. - La domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa atta a far conoscere i processi e le fasi di lavorazione, da una relazione economica indicante il preventivo di costo dell'impianto, dalla planimetria generale della localita' nella quale sorgera' lo stabilimento e dai piani dei vari impianti. La relazione tecnica deve indicare le percentuali di rendimento che si presumono di ottenere dalle materie prime. Le planimetrie e i piani illustrativi devono essere redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni e devono fornire tutte le indicazioni che il Ministero stesso riterra' necessarie. La domanda di concessione con relative relazioni, planimetrie e piani, deve essere esibita in quattro esemplari, di cui due debitamente bollati". "Art. 15. - Gli impianti devono avere una potenzialita' sufficiente ad assicurare con regolarita' la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria. Al fine di accertare l'effettiva potenzialita' degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facolta' di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi. Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potra' mai discendere al di sotto della meta' della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese e' concesso di trattare". "Art. 16. - La concessione di cui all'art. 4 della legge e' accordata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge stessa e della Commissione suprema di Difesa agli effetti dell'art. 5, lettera a), della legge. La concessione predetta avra' pieno effetto legale dopo che il concessionario avra' rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di concessione. Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il Ministro delle corporazioni ne dara' comunicazione a quello per le finanze". "Art. 19. - Gli impianti ed il processo di lavorazione, in base ai quali fu accordata la concessione, non possono essere variati dal concessionario, ne' durante il periodo di costruzione, ne' durante il periodo di esercizio dell'opificio, salva preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti". "Art. 22. - Per potere ottenere la concessione di impiantare o gestire un desposito, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti, e di carburanti in genere, gli interessati devono presentare al Ministero delle corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti: a) le generalita' e domicilio del richiedente; se trattasi di societa', il nome, cognome e recapito del legale rappresentante; b) lo scopo per il quale viene richiesta la concessione; c) la localita' dove il richiedente intende di eseguire l'impianto; d) la capacita' in metri cubi, il tipo e la destinazione di ciascun serbatoio; e) la quantita', espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti nei magazzini, fabbricati, tettoie, ecc.; f) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sara' eseguito l'impianto; g) la struttura dei fabbricati e le modalita' per la relativa sicurezza; h) la distanza dell'impianto dalla piu' vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalla piu' vicina casa di abitazione, dal confine del pubblico demanio marittimo o dai corsi e canali di acqua destinati alla navigazione marittima, nonche' l'altezza dei singoli fabbricati e serbatoi. Per i macchinari e materiali che saranno impiegati nell'impianto del deposito deve essere indicato se essi sono di fabbricazione nazionale od estera. La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito costiero deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, dalla planimetria generale e dai piani illustrativi redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni. La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito interno deve essere corredata da una succinta relazione tecnica, da un disegno dell'impianto e da una carta topografica alla quale possa rilevarsi l'ubicazione del deposito rispetto alla zona circostante. La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un distributore automatico di carburanti deve indicare, oltre gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del presente articolo, la distanza del progettato impianto dal piu' vicino distributore di carburanti, nonche' gli estremi di approvazione dell'apparecchio automatico da parte del Ministero dell'interno e del competente Ufficio di verifica metrica; deve altresi' indicare se detto apparecchio e' di fabbricazione nazionale od estera. La domanda di concessione per impianti di depositi costieri o interni con relative relazioni, planimetria e piani, deve essere esibita in triplice esemplare, di cui due debitamente bollati. La domanda di concessione per impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti deve essere esibita in unico esemplare". "Art. 23. - Le concessioni per impianto o gestione di depositi di oli minerali, con o senza serbatoi, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono accordate con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge e, dove occorra, della Commissione suprema di difesa. La durata della concessione sara' stabilita nel decreto summenzionato, nel quale sara' indicato altresi' il termine entro il quale il concessionario e' tenuto a porre in esercizio il deposito o l'apparecchio. La concessione avra' pieno effetto legale dopo che il concessionario avra' rilasciato formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole contenute nell'atto di concessione. E' consentito esclusivamente al Ministero delle corporazioni il rilascio di permessi provvisori per impianti di depositi o di apparecchi di distribuzione automatica, a qualunque uso destinati". "Art. 28 - Al concessionario di depositi di oli minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti e' fatto divieto di destinare i singoli serbatoi a prodotti petroliferi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione, salva espressa autorizzazione delle amministrazioni concedenti. E' fatto altresi' divieto al concessionario di apportare variazioni di qualsiasi natura ai piani in base ai quali fu accordata la concessione, senza la preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti". "Art. 41. - I concessionari di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono iniziare la gestione dei propri impianti prima che questi non siano definitivamente collaudati e verificati dagli organi che saranno designati di volta in volta nei decreti di concessione. Copia del verbale di collaudo o di verifica, da cui risultino gli estremi della concessione di cui agli articoli 4 e 11 della legge, deve essere trasmessa, a cura degli organi che eseguono il collaudo o la verifica, al Ministero delle corporazioni. Qualora dalla Commissione suprema di difesa sia richiesta la partecipazione al collaudo delle opere anche dell'Autorita' militare, questa deve essere tempestivamente avvisata". "Art. 46. - Il Ministero delle corporazioni, dopo il preliminare esame delle domande di concessione per impianto di opifici di lavorazione, di depositi di oli minerali, ovvero di distributori di carburanti, trasmette copia delle istanze stesse alle amministrazioni ed agli enti cui compete, a norma di legge o di regolamento, il rilascio di nulla osta o benestare. Copia della istanza, con i relativi progetti, per le concessioni di cui al precedente comma, sara' pure trasmessa al Ministero delle comunicazioni per il suo benestare, quando si tratti di stabilimenti o di depositi interni collegati al mare o a corsi d'acqua e canali destinati alla navigazione marittima, mediante tubazioni fisse o volanti. Detti enti e amministrazioni devono far conoscere al Ministero stesso, entro il termine di un mese, le determinazioni di propria competenza. La determinazione del podesta' deve riflettere la ubicazione dell'impianto, le eventuali condizioni cui lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale ed alla occupazione del suolo comunale. La determinazione negativa deve essere motivata". - Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, si vedano le precedenti note all'art. 4. - Il testo dell'art. 49 del regio decreto n. 773/1931 e' il seguente: "Art. 49 (art. 48 T.U. 1926). - Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza".

Art. 15

Entrata in vigore del regolamento

1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 2