DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. 394
Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 8, ritenendosi di conservare la disciplina vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Definizione
1.Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge n. 1213/1965 reca: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965).
Art. 2
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' i procedimenti per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
CAPO II PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE
Art. 3
Domande di concessione
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/1948 e' il seguente: "Art. 1. - Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali". - La legge n. 163/1965 reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985). - Per la legge n. 1213/1965 si vedano le precedenti note alle premesse. - La legge n. 800/1967 reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967). - Il testo dell'articolo 19 della legge n. 337/1968 e' il seguente: "Art. 19. - Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione. Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i traporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da reimpiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrono al consolidamento e allo sviluppo del settore. I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consuntiva prevista dall'articolo 3. All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'articolo 1 della legge n. 390/1980 e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi staordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni. Il fondo e' destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti. Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresi' concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337. I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi".
Art. 4
Fase istruttoria
1.L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.
2.L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n. 153.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 del decreto- legge n. 26/1994, come convertito dalla legge n. 153/1994, e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 'Art. 5 (Ammissione ai benefici). - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46. 2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30'". "Art. 8. - 1. I commi secondo e terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti: 'Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano. Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica; c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria. Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente. I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria. Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo. 2. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione'". "Art. 9. - 1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 'Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. 2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione. 3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche' della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale. 4. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana'". "Art. 14. - 1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 'Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematogafica). - 1. Per 'circolo di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per 'associazione nazionale di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematrografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti. 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti; b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi: 1) l'assenza di fini di lucro; 2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1; 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione; 4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci. 3. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico- elettronico-magnetici. 4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute. 5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film'". "Art. 27. - 1. Per il biennio 1994-95 e' istituito presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. 2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi. 3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sara' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunita' europea. I criteri e le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. 5. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993. In sede di assegnazione, si terra' conto delle funzioni esercitate e richieste ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7, della legge 14 agosto 1967, n. 800. 6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo. 7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: ' 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro'; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: ' 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi, tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni'. 8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole 'e di comprovata competenza teatrale' sono aggiunte le seguenti 'o musicologi'".
Art. 5
Decisione
1.Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non puo' essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, cosi' modificato dal decreto legislativo n. 546/1993, e' il seguente: "(Omissis). 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri. (Omissis)".
CAPO III PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 ))
Art. 7
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante
1.Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
2.La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le localita' e le date degli spettacoli.
3.La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.
4.Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 9
Competenze del Ministero dell'interno
1.Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 10
Verifiche periodiche
1.L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2.Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 10: - Per la legge n. 241/1990 si vedano le precedenti note alle premesse. - Per la legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse.
Art. 11
Controlli e sanzioni
1.Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.L'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Note all'art. 11: - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 470/1z993, e' il seguente: Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e del Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". - Per il testo dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'articolo 5. - Il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 546/1993, e' il seguente: "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. 5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentnati dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417". - Per il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo dell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 1213/1965 e' il seguente: "Art. 24 (Adempimenti amministrativi). - Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare: a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a rilasciare entro quarantacinque giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film. Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato. L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'amministrazione rimettera' direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato; b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento. In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potra' essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento; c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso e' stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al film. Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare: d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico; e) per i cortometraggi: 1) una dichiarazione che il film e' stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art. 12; 2) un certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche". - Il testo degli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 337/1968 e' il seguente: "Art. 6. - L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4, e' subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'art. 3. L'autorizzazoine e' concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente. Per ogni attivita' autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovra' essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto. L'autorizzazione e' sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo". "Art. 7. - L'esercizio dei parchi di divertimento e' subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. L'autorizzazione e' rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonche' della capacita' finanziaria e dell'anzianita' di esercizio del richiedente, in relazoine alla categoria del parco da gestire. L'autorizzazione e' sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando l'esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2". "Art. 8. - Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalita' straniera, prima di effettuare tourne'es in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la localita' e la durata della tourne'e stessa. L'autorizzazione e' rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'art. 3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE. Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante".
Art. 12
Norme abrogate
Art. 13
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 28