DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 441
Entrata in vigore del decreto: 29-7-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Capo I FUNZIONI
Art. 1
Compiti ed attribuzioni
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 (Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - Si trascrive l'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268: "Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e' l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'. 2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. 4. L'Istituto svolge le seguenti attivita': a) consulenza nelle elaborazioni dei Piani sanitari nazionali e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del Paese, nonche' consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati; b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori; c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; d) assistenza alle imprese; e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali; f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza; g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario; h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale; i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici". - Si riporta l'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (Istituzione dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro): "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto: a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi; b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine l'Istituto: 1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati; 2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; 3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature; 4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita': le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione; le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto); le determinazioni di cui al precedente punto b); 5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti; 6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza". - Si trascrive l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro): "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere dal 10 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti industriali di serie al tipo omologato. Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale. Le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti". - Il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183". Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 14 e 20 del predetto decreto: "Art. 14 (Organi tecnici). - Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici: a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS); b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco". "Art. 20 (Funzioni ispettive). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresi' esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanita'. anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita', d'intesa con le amministrazioni di appartenenza. 2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciati dalle autorita' che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria. 3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale". - Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca "attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 di detto decreto: "Art. 21 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori incaricati di svolgere le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'art. 11, comma 3, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanita' copia del predetto registro; c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1; e) richiede all'ISPESL e alle unita' sanitarie locali competenti per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3; f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati". "Art. 35 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori incaricati di svolgere attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che e' responsabile della sua tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta che l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanita' copia del predetto registro; c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio; e) chiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5; f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 4. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5. 5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati". "Art. 36 (Registro dei tumori). - 1. Presso l'ISPESL e' istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati. 2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonche' gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2". "Art. 49 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori che svolgono le attivita' di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza e all'Istituto superiore di sanita' copia del presente registro; c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione; d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1; e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41; f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). 4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati". - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". Si trascrive di seguito il testo dell'art. 5 del predetto decreto: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della dlrettiva CEE n. 78/319. Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia".
Capo II O R G A N I
Art. 2
Organi dell'Istituto
Art. 3
Comitato amministrativo
2.Alle sedute del comitato partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto.
3.Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4.I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
5.Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita' assunto di concerto con il Ministro del tesoro.
7.I provvedimenti sono assunti dal comitato su proposta del direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere a) e c) del comma 6 e' sentito il comitato tecnico-scientifico.
8.Il comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato da lui delegato o di almeno la meta' dei componenti.
9.L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima.
Art. 4
Comitato tecnico-scientifico
1.Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' presieduto dal direttore dell'Istituto.
2.Esso e' composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanita', sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente.
3.Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
4.Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame.
5.Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
6.Il comitato esercita attivita' di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attivita' e formula i pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio.
7.Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, puo' articolare i propri lavori anche per commissioni.
8.La convocazione del comitato puo' essere richiesta da almeno la meta' dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Art. 5
Direttore dell'Istituto
1.L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalita' scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.
2.L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura.
3.Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
5.In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal piu' anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 21 (Nomina dei dirigenti generali). - 1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle amministrazioni, ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina puo', altresi', essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato. 2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri. 3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali". - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168): "Art 17 (Nuovi stipendi), comma 14. - Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete: a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca; b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%; c) per gli enti di cui all'art. 13, secondo comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica". - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1993, n. 470: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obbiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".
Capo III ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO
Art. 6
Organizzazione dell'Istituto
1.L'I.S.P.E.S.L. e organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui alla tabella D del presente regolamento e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.
Art. 7
Dipartimenti centrali
2.I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.
3.Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico.
4.Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti.
5.Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
6.I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta. Con provvedimento motivato puo' essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale.
7.I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta.
8.Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unita' funzionale amministrativo-contabile cui competono attivita' amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilita' e contratti. L'unita' funzionale in questione e' retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV.
9.I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unita' funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
10.L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti e' disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento.
11.I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attivita' di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.
12.I dipartimenti centrali e periferici possono altresi' svolgere attivita' didattica, in relazione a collaborazioni con le universita', enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto.
13.Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
14.Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
15.Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualita' dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualita' dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
16.Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilita' ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
17.Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attivita' di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivita' di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attivita' di certificazione ed omologazione. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
18.Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attivita' didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
Nota all'art. 7: - Si riporta l'allegato 1, per quanto riguarda il I e il II livello professionale, del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168". "ALLEGATO 1 (Profili professionali): I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA. Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalita', significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa. II livello professionale - PRIMO RICERCATORE. Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attivita. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare complessita' e/o di coordinamento e di direzione di servizi e strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno dodici anni di specifica esperienza professionale; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attivita' tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno otto anni di specifica esperienza professionale; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta". - Per il testo dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, si veda in nota all'art. 1. - Per il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, si veda in nota all'art. 1. - Per la legge 12 agosto 1982, n. 597, si veda in nota all'art. 1.
Art. 8
Dipartimenti periferici
1.Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno di essi si articola in tre unita' funzionali tecnico-scientifiche ed in una unita' funzionale amministrativo-contabile.
2.I dipartimenti siti in capoluogo di regione o che abbiano comunque come sviluppo territoriale il territorio regionale possono svolgere particolari incarichi di rappresentanza dell'Istituto a livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione, in tutte le attivita' che l'Istituto puo' svolgere.
3.I dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta.
4.I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti periferici sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta.
5.Nei dipartimenti periferici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli la IV unita' funzionale (unita' amministrativo-contabile) e' coordinata, di norma, da un dirigente che svolge altresi' le funzioni di funzionario delegato, mentre nei rimanenti dipartimenti e' coordinata da un funzionario appartenente, di norma, alla IV qualifica funzionale.
6.Ferma restando la dipendenza diretta dal direttore dell'Istituto, i direttori dei dipartimenti periferici sono coordinati dai dipartimenti centrali nelle attivita' che afferiscono alle materie di rispettiva competenza dei dipartimenti centrali stessi.
7.I direttori dei dipartimenti periferici sono responsabili dell'attivita' complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, sente i dipartimenti centrali interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicita' di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attivita' delle unita' organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative.
8.Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto.
9.Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali sono conferiti dal direttore dell'Istituto sentiti i direttori dei dipartimenti interessati.
10.Ai direttori dei dipartimenti periferici e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle loro dirette dipendenze. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
11.I dipartimenti periferici sede di capoluogo di regione esplicano anche funzione di raccordo e di rappresentanza con le strutture decentrate dello Stato, nonche' con tutti gli organi istituzionali regionali.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'allegato 1 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, si veda i nota all'art. 7.
Art. 9
Dipartimenti amministrativi centrali e Servizio per la valutazione e controlli di gestione
1.Gli uffici amministrativi centrali sono composti da tre dipartimenti amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.
3.I direttori dei servizi amministrativi centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.
4.Gli incarichi di direzione dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto a un dirigente generale amministrativo.
5.Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti, a un dirigente amministrativo.
6.Gli incarichi di direzione di dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
7.I direttori dei dipartimenti amministrativi centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione dei programmi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti amministrativi centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
8.L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti amministrativi e' disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento.
9.Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale svolge compiti di programmazione e di gestione economico-finanziaria inerenti il bilancio, i servizi a terzi, i contratti, le spese in economia e l'ufficio del consegnatario. Svolge inoltre l'attivita' relativa alla gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. Cura l'amministrazione del personale, il reclutamento e lo svolgimento delle carriere, il trattamento economico di attivita' nonche' quello di previdenza e quiescenza, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, le relazioni interne, il contenzioso e il supporto all'attivita' degli organi collegiali dell'Istituto. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.
10.Il dipartimento informatico-statistico svolge compiti di studio e progettazione del sistema informatico per l'attivita' di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni. Coordina lo sviluppo dell'attivita' informatica degli uffici dell'Istituto seguendo l'innovazione tecnologica, la progettazione e lo sviluppo del software. Svolge attivita' di elaborazione dati e di statistica. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.
11.Il dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina" e "Monteporzio" svolge attivita' amministrativa relativa a convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico. Cura i rapporti con organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di interesse. Cura i rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa, nonche' la partecipazione dell'Istituto a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Svolge inoltre compiti di supporto e assistenza al complesso dei laboratori di ricerca delle aree "Casilina" e "Monteporzio". Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.
12.Il servizio per la valutazione e i controlli di gestione ha il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonche' l'imparzialita' e il buon andamento delle attivita' istituzionali. Il servizio, cui e' preposto un dirigente amministrativo, opera in posizione di autonomia e risponde al Ministro della sanita' per il tramite del direttore dell'Istituto. Al servizio e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto qualsiasi atto o notizia. Il servizio determina, almeno annualmente, tenendo conto altresi' delle indicazioni emanate dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i parametri di riferimento del controllo.
13.Per quanto non espressamente previsto al comma 12, si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti": "Art 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se d'importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se d'importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformita' a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che i singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie, ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi' pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del contollo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato e' presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed e' costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria". - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi ai Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le ammmistrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle aministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
Art. 10
Consiglio interdipartimentale
1.Il consiglio interdipartimentale e' composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti centrali e dai dirigenti amministrativi preposti alle direzioni centrali.
3.Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno la meta' dei componenti.
4.L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 22 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, recante: "Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro". "Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti). - Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due Istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita', designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".
Art. 11
Comitati tecnici
1.Al fine della partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con delibera del comitato ammistrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, sono istituiti comitati tecnici per determinate materie.
2.I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione e la certificazione sono istituiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619: "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto: a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi; b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; A tal fine l'Istituto: 1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati; 2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; 3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature; 4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita': le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione; le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto); le determinazioni di cui al precedente punto b); 5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti; 6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
Art. 12
Borse di studio
1.L'I.S.P.E.S.L. e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni.
2.Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
3.Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non piu' di un biennio.
4.Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto.
5.I requisiti, le modalita' di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'art. 28.
Art. 13
Coordinamento con gli organismi del Servizio sanitario nazionale
1.Il Ministro della sanita', con proprio decreto, regolamenta le forme di coordinamento tra l'I.S.P.E.S.L. e gli organismi del Servizio sanitario nazionale nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 14
Attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.
1.La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e' deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.
2.A tal fine nei piani di attivita' dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonche' la durata dei corsi stessi.
3.I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.
4.Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonche' un compenso determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
Capo IV GESTIONE FINANZIARIA
Art. 15
Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione
1.L'Istituto gestisce autonomamente le spese nei limiti dei fondi annualmente assegnati in bilancio.
2.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3.La gestione finanziaria dell'Istituto, disciplinata per programmi, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno e adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministero della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data della deliberazione.
4.L'Istituto apre, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I prelevamenti sono effettuati a cura dell'I.S.P.E.S.L. a favore di un istituto di credito cassiere e strettamente correlati alla effettiva necessita' delle erogazioni a favore dei creditori. A tal fine l'Istituto allega alla richiesta di prelevamento l'elenco riepilogativo dei mandati trasmessi all'istituto cassiere. Per l'attuazione delle suesposte disposizioni l'I.S.P.E.S.L. stipula apposita convenzione di cassa con primario istituto di credito avente sede sociale nel territorio nazionale. La contabilita' speciale e' alimentata con ordinativi diretti emessi dal Ministero della sanita'.
5.Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo alle entrate.
6.E' vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.
7.Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dai dati della consistenza numerica del personale in servizio.
8.Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.
9.Le variazioni di bilancio compensative da articolo ad articolo sono deliberate, su proposta del direttore, dal comitato amministrativo e comunicate entro quindici giorni dalla data della deliberazione al Ministero della sanita'. Le variazioni per minori o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
10.Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Nota all'art. 15: - L'art. 1280 delle I.C.S.T. e' il seguente: "Presso le sezioni di tesoreria sono aperte contabilita' speciali costituite da conti correnti, cui affluiscono somme versate da amministrazioni centrali o periferiche, da enti pubblici e da privati per il funzionamento di determinati servizi di carattere locale, a favore dei sottodescritti funzionari od uffici incaricati di provvedere ai servizi medesimi e alla erogazione dei fondi relativi, mediante emissione di ordinativi di pagamento, in conformita' alle disposizioni legislative o regolamentati e alle istruzioni ministeriali all'uopo emanate: 1) prefetti; 2) provveditori agli studi - gestione delle scuole pubbliche elementari e popolari; 3) provveditori agli studi - gestione dei depositi provvisori; 4) ingegneri capi del Genio civile; 5) ingegneri capi dei compartimenti per la viabilita'; 6) circoli ferroviari di ispezione; 7) ispettori agrari compartimentali; 8) uffici di contabilita' e revisione presso i comandi di corpo d'armata; 9) uffici di contabilita' e revisione presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, in Roma; 10) amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 11) azienda per i servizi telefonici".
Art. 16
Gestione finanziaria
1.La gestione finanziaria dell'Istituto e' unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalita' stabilite dal direttore dell'Istituto.
2.Le funzioni amministrative relative alla contabilita' generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unita' centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento tra le amministrazioni delle unita' operative e l'amministrazione centrale.
3.Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto e' esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall'art. 15, comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 619.
Note all'art. 16: - L'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724, e' cosi' formulato: "Art. 8. - Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e' costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato". - L'art. 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, cosi' recita: "2. L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanita' svolge anche il controllo amministrativo-contabile di provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro".
Art. 17
Attivita' di ricerca finanziata
1.L'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'Istituto e' altresi' finanziata con quota-parte dello stanziamento previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, determinata secondo le indicazioni della commissione per la ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 18, distinta per la ricerca corrente e per quella finalizzata e in conto capitale. Detto finanziamento va ad incrementare il fondo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanita' - I.S.P.E.S.L. ed e' ripartito incrementando gli stanziamenti degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.
Nota all'art. 17: - L'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e' cosi' formulato: "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; 5) centri di ricerca per l'erogazione di attivita' sanitarie di alta specialita' di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale; b) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie".
Art. 18
Gestione della spesa
1.I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilita' programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa.
2.Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa.
3.Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessita', aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
4.La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
5.Il rendiconto della gestione delle spese e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, pe il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indenita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordianrio per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate incicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto di Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro i concorsi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della lege 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).
Capo V E N T R A T E
Art. 19
Servizi a pagamento
1.L'Istituto puo' rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C).
2.Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanita'. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali.
3.Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalita' suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.
Nota all'art. 19: - L'art. 1 D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'. 2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. 4. L'Istituto svolge le seguenti attivita': a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonche' consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati; b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori; c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; d) assistenza alle imprese; e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali; f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza; g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario; h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici".
Capo VI GESTIONE CONTRATTUALE
Art. 20
C o n t r a t t i
1.L'Istituto, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, provvede in piena autonomia direttamente all'acquisto dei beni, dei servizi e di tutto cio' che occorre per le attivita' gestionali e per il funzionamento dei dipartimenti centrali, dei dipartimenti periferici e dei servizi amministrativi.
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Normattiva
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