DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 441

Type DPR
Publication 1994-04-18
Ultimo aggiornamento 1994-07-14
State In force
Source Normattiva
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2.L'attivita' contrattuale dell'Istituto e' soggetta al parere del Consiglio di Stato che si esprime sui progetti di contratto di importo superiore a seicento milioni. Per i progetti di contratto da cui derivano entrate il limite di cui al comma precedente e' ridotto alla meta'. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonche' sugli atti relativi ad inapplicabilita' di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini ovvero vi corrisponda una penalita' eccedente lire venti milioni.

3.Fermo restando quanto precede, l'Istituto provvede altresi' direttamente alla vendita dei beni non piu' utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione nominata dal direttore.

4.L'acquisto di beni e servizi e' disposto dai dirigenti secondo le attribuzioni e i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CE e dei regolamenti amministrativi in materia.

5.In particolare il direttore dell'Istituto esercita, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

6.I dirigenti esercitano autonomi poteri di spesa, per quanto di competenza, entro i limiti di valore delle spese che possono impegnare definiti dal direttore dell'Istituto, nonche' i poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore dell'Istituto e dai dirigenti generali.

Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 268, vedasi nota all'art. 19. - Gli articoli 3 e 16 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con le disposisioni correttive contenute nel D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, cosi' recitano: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita' dei dirigenti). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". "Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). - 1. I dirigenti generali: a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale; b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro e a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45 comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere; g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241; h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".

Art. 21

Contratti di ricerca e contributi

1.L'Istituto ha facolta' di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca.

2.L'Istituto puo' inoltre concedere, con le modalita' indicate dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessita'.

3.I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o societa' e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

5.I finanziamenti accordati alle universita', agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette universita' od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa e' tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto.

6.Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attivita' svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza.

7.L'Istituto ha la facolta' di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestivita' una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione.

8.L'Istituto ha la facolta' di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.

Nota all'art. 21: - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' recita: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Art. 22

Servizi e spese in economia

1.Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni.

2.Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni.

4.Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.

5.Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto cio' che puo' occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi e' sentita, sulla indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente piu' anziano.

6.Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente.

7.Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

9.I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi e' effettuata mediante lettera o altro atto del committente.

10.L'ordine impegna il fornitore il quale non puo' in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, ne' i prezzi stabiliti, ne' la qualita' e quantita' della merce.

11.In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

12.I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, e' il seguente: "Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale. E' atta eccezione per le province a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate conplete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle spese eseguite od alle materie consegnate".

Art. 23

Forma dei contratti

1.I contratti sono stipulati in conformita' alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.

2.Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.

3.Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto e' disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Organi collegiali

1.Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.

2.La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali interviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 25

Rinvio alle norme di contabilita' pubblica

1.Alle materie non disciplinate espressamente dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di contabilita' pubblica.

Art. 26

Rapporti contrattuali in corso

1.I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 27

(L'articolo 27 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Art. 28

Regolamenti interni

2.Fino all'emanazione dei regolamenti di cui sopra permane in vigore l'attuale regolamento dei servizi di cui al decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991, n. 322.

3.Alla rideterminazione della pianta organica dell'Istituto si provvede entro i limiti di un contingente da determinare d'intesa con il Ministero del tesoro, sulla base del decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1991, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 1992, registro n. 4, foglio n. 53, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, con appositi regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 72, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Nota all'art. 28: - L'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, cosi' recita: "Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 3. L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994. 7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse". - Il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, reca: "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168". Si riporta il comma 4 dell'art. 13: "4. Rideterminazione dotazioni organiche. a) tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica. b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unficazione o diversa collocazione dei profili. c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili". - Il D.M. 24 giugno 1991, n. 322, approva il regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro. - Il D.M. 21 novembre 1991 reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore per la protezione e la sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171". - Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, reca: "Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1 comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si riprota l'art. 3: "Art. 3 (Personale). - 1. Al personale dell'Istituto si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica e' definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro. 2. La disciplina dei concorsi pubblici e' adottata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - L'art. 72, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 36, del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' cosi' formulato: 1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto".

Art. 29

Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi

1.Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attivita' tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attivita' istituzionale, il costo per prestazione e, per le attivita' di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo.

2.A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operativita' specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalita' pubblicistiche perseguite dall'Istituto.

3.Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

Nota all'art. 29: - L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, cosi' recita: "3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi', disciplinati: a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto; b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione; c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico; d) le modalita' di conferimento delle borse di studio; e) le modalita' di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata; f) le modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428; g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato; h) le attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale".

Art. 30

Servizi per il personale

1.Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

2.L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, e' deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilita' di bilancio.

3.La gestione del servizio di trasporto e della mensa e' affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.

4.In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.

Nota all'art. 30: - L'art. 12 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, e' il seguente: "Art. 12 (Attivita' culturali e ricreative). - 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3".

Art. 31

Commissione di verifica della programmazione scientifica

1.Il Ministro della sanita' nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto.

2.La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. E' composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalita' scientifiche in grado di apprezzare l'attivita' svolta a questo proposito dall'Istituto.

Art. 32

Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.

1.A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; dall'art. 2, commi 1, 2 e 3, dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175; dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; dal decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 502; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GARAVAGLIA, Ministro della sanita'

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio 31, con esclusione

dell'art. 27, ai sensi della delibera adottata, il 14 giugno

1994, dalla sezione controllo Stato - I collegio.

Note all'art. 32: - Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268. "Art. 2 (Organizzazione). - 1. Sono organi dell'Istituto: a) il comitato amministrativo; b) il comitato tecnico-scientifico; c) il direttore dell'Istituto. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi', disciplinati: a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto; b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione; c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico; d) le modalita' di conferimento delle borse di studio; e) le modalita' di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata; f) le modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428; g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato; h) le attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale; 4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5". - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, e' il seguente: "Art. 1 Costituzione). - E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanita'. L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica". "Art. 2 (Attribuzioni del Ministero della sanita'). - Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto". "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto: a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi; b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine l'Istituto: 1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati; 2) partecipa alla definizione, in campo comunitario e internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; 3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature; 4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita': le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione; le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto); le determinazioni di cui al precedente punto b); 5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti; 6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza". "Art. 4 (Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca). - Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini". "Art. 21 (Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni). - In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita', il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N. Il comitato e' costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed e' presieduto dal Ministro della sanita'. Sono compiti del comitato: 1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposte ai rischi di radiazioni ionizzanti; 2) coordinare le attivita' di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali locali; 3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione". "Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti). - Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita', designati dal Consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal Consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la pervenzione e la sicurezza del lavoro". "Art. 23 (Regolamento organico del personale). - Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sidnacali maggiormente rappresentative in campo naionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto". "Art. 24 (Attribuzioni delle attivita' e funzioni in campo nucleare). - All'Istiutto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere i) e k), nella legge 23 dicembre 1978, n. 833; la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive. Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attivita' connesse con l'impiego specifico dell'energia nucleare. All'istituto sono attribuite le funzioni gia' svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860". - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, 3 dell'art. 3 e 1 dell'art. 4 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, e' il seguente: "Art. 2, commi primo, secondo e terzo. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali e dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei proditti industriali di serie al tipo omologato. Per omologazione di un prodotto industraiale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale". "Art. 3, secondo comma. - Il contributo di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI". "Art. 4, primo comma. - L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, primo comma, e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale". - Per il testo degli articoli 14 e 20 del D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, vedi nota in all'art. 1. - Per il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, vedi in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 5, del D.Lgs. 10 settembre 1982, n. 915, vedi in nota all'art. 1. - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della discipina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1992, n. 517: "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni istiutiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono state attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno nei seguenti servizi: a) igiene e sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli amenti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionai della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale per gli aspetti di competenza dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del C.N.R. e dell'ENEA. 3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici". - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517: "Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. 2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regini, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. 4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destiante alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento. 6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".

Tabella A

TABELLA A (prevista dall'art. 19, comma 1) TARIFFE E SERVIZI SVOLTI DALL'I.S.P.E.S.L. 1. ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RICHIESTA DI ORGANISMI PUBBLICI, PRIVATI ED IMPRESE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE O DELLA SICUREZZA E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO. Copertura dei costi con stipula di apposite convenzioni. 2. ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE. 2.1. Per ore di servizio (accessi, sopralluoghi, studio, relazione): contributo fisso di L. 480.000 per operatore piu' L. 120.000 per ogni ora di servizio o frazione di ora dopo la quarta, piu' eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata C. 2.2. Per controlli strumentali, prelievi e analisi di laboratorio: si applicano le tariffe di cui alla tabella allegata B. 3. ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DA NORME COMUNITARIE O DA TRATTATI INTERNAZIONALI. 3.1. Esame documentazione: contributo di L. 720.000 per operatore piu' L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la sesta. 3.2. Prove di laboratorio: addebito da effettuarsi in base alle prove eseguite secondo la tabella allegata B. 3.3. Verifica CE: addebito in base alle apparecchiature o impianti da certificare secondo la tabella allegata B. 3.4. Sorveglianza CE: contributo di L. 480.000 per operatore piu' L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la quarta, piu' eventuali prove presso laboratorio I.S.P.E.S.L. 4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 4.1. Presso il richiedente: L. 150.000/ora docente piu' eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata C. 4.2. Presso le sedi I.S.P.E.S.L.: per ogni modulo di 4 ore, L. 200.000 per partecipante. 5. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI ACQUISITI. L. 120.000/ora operatore piu' eventuale costo telematico. Tutti i servizi di cui ai punti 2 e 4 resi alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli organismi del Servizio sanitario nazionale sono gratuiti.

Tabella B

TABELLA B (prevista dall'art. 19, comma 1) SERVIZI OMOLOGATIVI DELL'ISTITUTO E DELLE UU.SS.LL. DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 597 Le tariffe di cui al decreto del Ministero della sanita' del 14 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 1991 - supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991) sono aggiornate secondo le variazioni degli indici ISTAT relativi al periodo dicembre 1989 - dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993) e pertanto sono aumentate del 13,2%, con esclusione di quelle relative alle verifiche per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e i rivenditori di cui alla tariffa IV del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991, che rimangono invariate.

Tabella C

TABELLA C (prevista dall'art. 19, comma 1) RIMBORSO FORFETTARIO Per prestazioni rese a terzi con oneri a loro carico, sono dovuti all'Istituto i seguenti rimborsi forfettari: Missioni orarie nell'ambito dipartimentale. Tempo fino fino fino oltre impiegato 50 km 100 km 150 km 150 km - - - - - fino a 4 ore. . 68.000 128.000 188.000 218.000 fino a 8 ore. . 71.000 131.000 191.000 221.000 oltre 8 ore . . 98.000 158.000 218.000 248.000 le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le missioni del personale della sede centrale nel Lazio. Missioni nell'ambito nazionale. Per le attivita' rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del costo dei biglietti di viaggio o eventuale indennita' chilometrica con pedaggio autostradale piu' il rimborso delle spese di missione nella misura forfettaria di L. 350.000 giornaliere, in caso di pernottamento e di L. 130.000 giornaliere senza pernottamento.

Tabella D

TABELLA D (prevista dall'art. 6, comma 1) DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISPESL Sede Indirizzo Territorio Alessandria Via Cesare Lombroso, 14 Alessandria, Asti Ancona Via Cadorna, 10 Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno Aosta (Sede e competenze territo- riali da definire) Bari Via Piccinni, 164 Bari, Foggia Bergamo Via G. Paglia, 40 Bergamo Biella Via V. Cerruti, 7 Aosta, Vercelli, Novara Bologna Via Boldrini, 14 Bologna, Modena, Ferrara Bolzano Via Orazio, 49 Bolzano, Trento Brescia Corso Cavour, 15 Brescia, Cremona, Mantova Cagliari Via Malta, 45 Cagliari, Oristano Campobasso Via Nazario Sauro, 6 Campobasso, Isernia Catania Largo di Vespri, 19 Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa Catanzaro Via F. Spasari, 3 Catanzaro, Reggio Cala- bria, Cosenza Como Viale Giulio Cesare, 17 Como, Sondrio, Varese Firenze Viale Gramsci, 19 Firenze, Arezzo, Siena Forli' Piazzale della Vittoria, Forli', Ravenna 12 Genova Piazza Brignole, 3 Genova, Imperia, La Spezia, Savona Livorno Via Grande, 129 Livorno, Grosseto, Pisa Lucca Via Bonamici, 19 Lucca, Massa Carrara, Pistoia Milano Via Mangiagalli, 3 Milano, Pavia Napoli Via Chiatamone, 33 Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno Padova Via Berchet, 9 Padova, Rovigo, Vicenza Palermo Via M. Stabile, 9 Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani Piacenza Via Taverna, 273 Piacenza, Parma, Reggio Emilia Pescara Corso Vittorio Emanuele Pescara, Chieti, II, 10 L'Aquila, Teramo Potenza Via F. Baracca, 17 Potenza, Matera Roma Via Bargoni, 8 Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo Sassari Via Amendola, 82 Sassari, Nuoro Taranto Via D'Aquino, 40 Taranto, Brindisi, Lecce Terni Via Annio Floriano, 23 Terni, Perugia Torino Corso Turati, 11 Torino, Cuneo Treviso (Sede e competenze territo- riali da definire) Udine Viale Ungheria, 32 Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste Venezia Corso del Popolo, 133 Venezia, Treviso, Belluno Verona Via Luigi Poloni, 7 Verona

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