LEGGE 11 novembre 1994, n. 672
CAPITOLO IV Disposizioni generali ARTICOLO 59 1. Ai fini del titolo IV, il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione del presente accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54. 2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV sono adattate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS). In attesa dell'adesione della Bulgaria ad un futuro accordo GATS, e fatte salve le eventuali decisioni in merito del Consiglio di associazione, i) la Comunita' riconosce alle societa' e ai cittadini bulgari un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai sensi delle disposizioni di un futuro accordo GATS alle societa' e ai cittadini degli altri membri di tale accordo; ii) La Bulgaria riconosce alle societa' e ai cittadini della Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto dalla Bulgaria alle societa' e ai cittadini di qualsiasi paese terzo. 3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti in Bulgaria conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Bulgaria nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.
Accordo - art. 60
TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I Pagamenti correnti e movimenti di capitale ARTICOLO 60 Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformita' del presente accordo.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Bulgaria rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Bulgaria come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Bulgaria, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Bulgaria e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti. 3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Bulgaria di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di societa' e cittadini bulgari. Cio' tuttavia non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Bulgaria e dei profitti da essi derivati. 4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Bulgaria al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta bulgara ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Bulgaria puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo statuto della Bulgaria nell'ambito del FMI. La Bulgaria applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Bulgaria informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.
Accordo - art. 64
CAPITOLO II Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico ARTICOLO 64 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Bulgaria: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Bulgaria, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. 4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Bulgaria venga valutato tenendo conto del fatto che la Bulgaria va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Bulgaria, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al titolo III, capitoli II e III: - la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunita' o la Bulgaria ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e - non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto (iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti. 7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Bulgaria abbiano, o corrano un imminente rischio di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Bulgaria, secondo il caso, possono, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Bulgaria, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori).
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 1. La Bulgaria continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti. 2. Entro la stessa scadenza, la Bulgaria presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XVI, paragrafo 1) di cui gli Stati membri sono parte o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese bulgare definite all'articolo 49 possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie. Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite all'articolo 49, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Bulgaria, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalita' di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare. Le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio. Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Bulgaria di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Bulgaria, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.
Accordo - art. 69
CAPITOLO III Ravvicinamento delle legislazioni ARTICOLO 69 Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Bulgaria nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Bulgaria a quella della Comunita'. La Bulgaria deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 La Comunita' fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi; - organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.
Accordo - art. 72
TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA ARTICOLO 72 1. La Comunita' e la Bulgaria avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bulgaria, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti. 2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Bulgaria. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, l'agricoltura e il settore agroindustriale, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, lo sviluppo regionale e il turismo. 4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Cooperazione industriale 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere: - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato; - la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato bulgari volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente; - la ristrutturazione dei singoli settori; a questo proposito, il Consiglio di associazione esamina in particolare i problemi relativi al settore del carbone e dell'acciaio e la conversione del settore della difesa; - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, in particolare in taluni settori dell'industria leggera, dell'industria dei beni di consumo e dei servizi; - il trasferimento di tecnologia e know-how. 2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Bulgaria, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione mira a mantenere, e se necessario migliorare, il quadro giuridico e un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Bulgaria. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti dall'estero e la privatizzazione in Bulgaria. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per evitare la doppia imposizione; - l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimento di capitali; - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esportazioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni; - lo scambio di informazioni sulle leggi, sui regolamenti e sulle prassi amministrative nel campo degli investimenti. 3. La Bulgaria si atterra' alle norme sulle misure d'investimento collegate agli scambi quando esse saranno adottate nell'ambito del GATT.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformita' 1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformita'. 2. A tale scopo la cooperazione punta a: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformita' europea; - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Bulgaria ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI E EOTC); - sostenere la Bulgaria all'interno dei programmi europei nel settore delle misure e delle prove; - promuovere gli scambi di informazioni tecnologiche e metodologiche nel campo del controllo qualita' e dei processi di produzione. 3. La Comunita' fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro); - attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornisce la necessaria assistenza tecnica. 2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 Istruzione e formazione 1. La cooperazione si prefigge lo scopo di consentire uno sviluppo equilibrato delle risorse umane e di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Bulgaria, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorita' della Bulgaria. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sara' istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto si esamina anche l'opportunita' di una partecipazione della Bulgaria ad altri programmi comunitari. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - riforma del sistema scolastico e di formazione bulgaro; - formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi; - cooperazione tra universita', cooperazione tra universita' e imprese e mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani; - promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni; - reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi; - insegnamento delle lingue comunitarie e della lingua bulgara; - formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 Agricoltura e settore agroindustriale 1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Bulgaria, cercando in particolare di: - sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione; - ristrutturare, sviluppare e ammodernare le imprese di trasformazione e le loro tecniche di commercializzazione; - promuovere la complementarita' nel settore agricolo; - promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Bulgaria; - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (in particolare i trattamenti di ionizzazione), ivi comprese la legislazione e le ispezioni veterinarie e la legislazione relativa ai prodotti vegetali e fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli; - sviluppare aree, tecnologie e raccolti ecologicamente puliti; - sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualita' compatibili con i modelli comunitari; - promuovere uno sviluppo rurale integrato in Bulgaria; - scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola. 2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 Energia 1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire la progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo. 2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine; - gestione e formazione nel settore energetico; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - sviluppo delle risorse energetiche; - miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - settore dell'energia nucleare; - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita'; - settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura; - ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore; - trasferimento di tecnologia e know-how.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Sicurezza nucleare 1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare. 2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori: - miglioramento della sicurezza operativa delle centrali nucleari bulgare; - valutazione della fattibilita' di riadattamento della centrale nucleare esistente dotata di reattori VVER-440; - sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari; - sviluppo della legislazione e dei regolamenti bulgari in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse; - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorte radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione. 3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 Ambiente 1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario. 2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori: - controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale; - lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale; - sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali; - gestione delle risorse idriche per quanto riguarda i corsi d'acqua posti lungo le frontiere, compresi quelli transnazionali, in conformita' con i principi del diritto internazionale e in particolare con le disposizioni della convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; - classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche; - qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (ivi compresi il Danubio e il Mar Nero); - efficace prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le fonti di acqua potabile; - riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea; - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, della degradazione, della salinita' e dell'acidificazione del suolo; - protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilita' ecologica nelle campagne; - pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana; - gestione delle zone costiere; - uso di strumenti economici e fiscali; - cambiamento del clima planetario e sua prevenzione; - istruzione e consapevolezza ambientale; - attuazione di programmi regionali internazionali, relativi tra l'altro al bacino danubiano e al Mar Nero. 3. La cooperazione avviene principalmente tramite: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; - programmi di formazione; - armonizzazione delle legislazioni (norme comunitarie), dei regolamenti, degli standard, delle norme e della metodologia; - cooperazione a livello regionale, compresa eventualmente l'esecuzione di programmi comuni a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la gestione, la protezione e la qualita' delle acque delle vie navigabili transfrontaliere; cooperazione nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' stata creata; - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche; - studi di impatto ambientale; - miglioramento della gestione ambientale, tra l'altro per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche. 4. Il protocollo n. 8 stabilisce le condizioni applicabili alla gestione, alla protezione e alla qualita' delle acque delle vie navigabili transfrontaliere.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 Trasporti 1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Bulgaria di: - ristrutturare e modernizzare i trasporti; - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - facilitare il transito dei vettori comunitari per la Bulgaria, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato; - raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni; 3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti: - trasporti su strada, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito; - gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - sviluppo di una rete stradale e ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, per il trasporto combinato, portuali e aeroportuali; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo; - definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunita'; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni in conformita' a quanto previsto all'articolo 76.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Telecomunicazioni e servizi postali 1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti; - attivita' di formazione e consulenza; - trasferimenti di tecnologia e di know-how in relazione a tutti gli aspetti delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali. 2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari: - sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni e dei servizi postali in Bulgaria, nonche' di strumenti e procedure giuridici e regolamentari; - ammodernamento della rete di telecomunicazioni bulgara e integrazione nelle reti europea e mondiale; - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari 1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Bulgaria. 2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi: - miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Bulgaria sulla base delle norme comunitarie; - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari; - sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari; - compilazione di glossari terminologici; - scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge; - la preparazione e la traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e bulgare. 3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari 1. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione bulgara, ispirati ai metodi e alle procedure uniformi della Comunita'. 2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi: - scambio di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti; - unificazione della documentazione attinente alla revisione dei conti; - attivita' di formazione e consulenza. 3. A tal fine, la Comunita' fornisce la necessaria assistenza tecnica.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 Politica monetaria Su richiesta delle autorita' bulgare, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Bulgaria per giungere all'introduzione della piena convertibilita' del lev e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo bulgaro a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 Riciclaggio del denaro 1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Sviluppo regionale 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure: - scambio di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Bulgaria per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo delle regioni della Bulgaria poste lungo i confini della Comunita'; - programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' svantaggiate; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Cooperazione nel settore sociale 1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - informazione e assistenza amministrativa e di altro genere alle imprese e attivita' di formazione; - cooperazione nel settore della sanita'. 2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti: - organizzazione del mercato del lavoro; - servizi di collocamento e di consulenza professionale; - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale. La collaborazione in questo campo e' realizzata mediante azioni quali l'effettuazione di studi, la fornitura dei servizi di esperti, informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale bulgaro alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 Turismo Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare: - agevolando il settore turistico e, nei casi opportuni, riducendo le formalita' relative al turismo; - assistendo la Bulgaria nella privatizzazione del settore turistico nonche' nell'elaborazione di politiche statali e aziendali efficienti al fine di istituire meccanismi legali, amministrativi e finanziari ottimali per un suo ulteriore sviluppo; - intensificando gli scambi di informazione attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - esaminando la possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra citta', ecc.); - scambiandosi opinioni e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 Piccole e medie imprese 1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) soprattutto nel settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e bulgare. 2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.). 3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 Informazione e settore degli audiovisivi 1. La Comunita' e la Bulgaria prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati bulgari dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi bulgaro potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. La Comunita' incoraggia il settore bulgaro degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA. Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 Tutela dei consumatori 1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Bulgaria e della Comunita'. 2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilita' esistenti: - scambi di informazioni e di esperti; - accesso alle banche dati della Comunita'; - attivita' di formazione e assistenza tecnica.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale bulgaro a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - gli scambi di informazioni; - la creazione di adeguate infrastrutture ai passaggi di frontiera tra le parti; - l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata in Bulgaria; - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Bulgaria; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini; - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali. Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 Cooperazione statistica 1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Bulgaria. 2. In particolare, le parti cooperano al fine di: - rafforzare l'apparato statistico della Bulgaria; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche. 3. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 Economia 1. La Comunita' e la Bulgaria agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la Bulgaria: - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Bulgaria, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Accordo - art. 97
ARTICOLO 97 Droghe 1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a rendere piu' efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori: - elaborazione e attuazione delle normative nazionali; - creazione o rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; - sviluppo dell'efficienza degli enti impegnati nella lotta contro il traffico illecito di droga; - formazione di personale e ricerca; - prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CAFT). Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Accordo - art. 98
TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE ARTICOLO 98 Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, possono essere estesi alla Bulgaria i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si possono sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte; - la produzione cinematografica e il settore cinematografico, tenendo conto della cooperazione nel settore degli audiovisivi di cui all'articolo 92; - le traduzioni letterarie; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale); - la formazione degli addetti agli affari culturali; - l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo. TITOLO VIII
Accordo - art. 99
COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 99 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 100, 101, 103 e 104, fatto salvo l'articolo 102, la Bulgaria beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.
Accordo - art. 100
ARTICOLO 100 Tale assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Bulgaria e tenuto conto del disposto degli articoli 103 e 104 del presente accordo; - dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Bulgaria, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Bulgaria per gli anni successivi.
Accordo - art. 101
ARTICOLO 101 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.
Accordo - art. 102
ARTICOLO 102 1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Bulgaria e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa bulgara; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Bulgaria e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Bulgaria per quanto riguarda tale assistenza.
Accordo - art. 103
ARTICOLO 103 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia bulgara, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Bulgaria.
Accordo - art. 104
ARTICOLO 104 Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G 24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Accordo - art. 105
TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI ARTICOLO 105 E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 106
ARTICOLO 106 1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo bulgaro. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno dello stesso. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo bulgaro, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
Accordo - art. 107
ARTICOLO 107 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.
Accordo - art. 108
ARTICOLO 108 1. Ciascuna parte puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna parte puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna parte in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.
Accordo - art. 109
ARTICOLO 109 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo bulgaro, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 107.
Accordo - art. 110
ARTICOLO 110 Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Accordo - art. 111
ARTICOLO 111 E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento bulgaro e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Accordo - art. 112
ARTICOLO 112 1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento bulgaro: 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento bulgaro, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 113
ARTICOLO 113 Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione: Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 114
ARTICOLO 114 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Accordo - art. 115
ARTICOLO 115 L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 116
ARTICOLO 116 1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Bulgaria nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Bulgaria non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini bulgari o tra aziende o imprese bulgare. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo - art. 117
ARTICOLO 117 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Bulgaria non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Bulgaria nel quadro del titolo IV e del titolo V, capitolo I non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Accordo - art. 118
ARTICOLO 118 1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che incombono loro nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 119
ARTICOLO 119 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.
Accordo - art. 120
ARTICOLO 120 I protocolli nn. 1-8 e gli allegati I-XVI costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 121
ARTICOLO 121 Il presente accordo e' concluso per un periodo limitato. Ciascuna parte puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo - art. 122
ARTICOLO 122 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bulgaria.
Accordo - art. 123
ARTICOLO 123 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo - art. 124
ARTICOLO 124 Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Bulgaria sul commercio e la cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles l'8 maggio 1990.
Accordo - art. 125
ARTICOLO 125 Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Bulgaria, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articolo 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-7, per "data di entrata in vigore del presente accordo", si intende: - la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e - il 1 gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore. 2. Se l'entrata in vigore e' successiva al 1. gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7. Fatto a Bruxelles, addi' otto marzo millenovecentonovantatre.
Accordo-Elenco Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Allegato IIa Parte di provvedimento in formato grafico Allegato IIb Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VII
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VIII
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IX
Allegato IX Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato X
Allegato X Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XI
Allegato XI a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XI b Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XII
Allegato XII a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XII b Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XIII
Allegato XIII a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XIII b Parte di provvedimento in formato grafico
All. agli all. XIa e XIIIb
All. agli all. XIa e XIIIb Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XIV
Allegato XIV a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XIV b Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XV
Allegato XV a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XV b Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XV c Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XV d Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato XVI
Allegato XVI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocolli
Protocolli Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 1
Protocollo 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2
Protocollo 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Allegato I
Protocollo 2-Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Allegato II
Protocollo 2-Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Allegato III
Protocollo 2-Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Allegato IV
Protocollo 2-Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Allegato V
Protocollo 2-Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3
Protocollo 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3-Allegato I
Protocollo 3-Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3-Allegato II
Protocollo 3-Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3-Allegato III
Protocollo 3-Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4
Protocollo 4 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Elenco Allegati
Protocollo 4-Elenco Allegati Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato I
Protocollo 4-Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato II
Protocollo 4-Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato III
Protocollo 4-Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato IV
Protocollo 4-Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato V
Protocollo 4-Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4-Allegato VI
Protocollo 4-Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5
Protocollo 5 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5-Allegato a
Protocollo 5-Allegato a Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5-Allegato b
Protocollo 5-Allegato b Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 6
Protocollo 6 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 7
Protocollo 7 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 8
Protocollo 8 Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
Atto finale Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA CECA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, qui di seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA CECA, dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Repubblica ceca e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono; RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica ceca desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Repubblica ceca al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 7 maggio 1990 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca e con l'Accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca entrato in vigore il 1 marzo 1992; RICONOSCENDO che, a seguito dello scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca avvenuto il 1 gennaio 1993, prima che entrasse in vigore l'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca, si e' reso necessario concludere due accordi europei separati con la Repubblica ceca e con la Repubblica slovacca; CONSIDERANDO le opportunita' di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerta dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico nella Repubblica ceca; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica ceca si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione; RICONOSCENDO che si e' instaurato nella Repubblica ceca un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti degli appartenenti alle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche; RICONOSCENDO che la Comunita' e' disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordinamento democratico e a sostenere la creazione nella Repubblica ceca di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato; CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica ceca per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa; CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo europeo, in appresso denominato "accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' una delle sue pietre angolari; PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica ceca, nonche' dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn; DESIDERANDO istituire un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Repubblica ceca un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale; TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Repubblica ceca in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Repubblica ceca e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; CONVINTI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; COSCIENTI che l'obiettivo finale della Repubblica ceca e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo, HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: PER IL REGNO DEL BELGIO: Robert URBAIN, Ministro del Commercio con l'estero e degli affari europei PER IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA ELLENICA: Michel PAPAKONSTANTINOU, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA FRANCESE: Alain JUPPE, Ministro per gli Affari esteri PER L'IRLANDA: Dick SPRING, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA ITALIANA: Paolo BARATTA, Ministro del Commercio con l'estero PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO DEI PAESI BASSI: Peter KOOIJMANS, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE: Jose' Manuel DURAO BARROSO, Ministro per gli affari esteri PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David HEATHCOAT-AMORY, Segretario di Stato per gli Affari Esteri PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Willy CLAES, Ministro per gli Affari esteri del Regno del Belgio, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee Sir Leon BRITTAN, Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee Hans VAN DEN BROEK, Membro della Commissione delle Comunita' europee PER LA REPUBBLICA CECA: Josef ZIELENIEC, Ministro per gli Affari esteri I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra. 2. Obiettivi del presente accordo sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Repubblica ceca; - gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunita' alla Repubblica ceca; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Repubblica ceca nella Comunita'. A tal fine, la Repubblica ceca si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti; - promuovere la cooperazione culturale.
Accordo - art. 2
TITOLO I DIALOGO POLITICO ARTICOLO 2 Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che esse intendono sviluppare ed intensificare come mezzo efficace per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra le Comunita' e la Repubblica ceca, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad istituire duraturi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni: - favoriranno la piena integrazione della Repubblica ceca nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo portera' ad una maggiore convergenza politica; - condurranno a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle Parti sulle questioni relative alla sicurezza.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione; a questo spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottomettergli.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - incontri, a seconda dell'opportunita', tra il presidente della Repubblica ceca, da una parte, e il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra; - incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica ceca, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno i canali diplomatici; - inserendo la Repubblica ceca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2; - qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.
Accordo - art. 6
TITOLO II PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 La politica interna ed esterna delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono parte integrante della presente Associazione.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica ceca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terra' conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.
Accordo - art. 8
TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica ceca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le pro- gressive riduzioni previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Repubblica ceca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Accordo - art. 9
CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Repubblica ceca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Repubblica ceca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di un altro 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso. 3. I prodotti originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorre dall'entrata in vigore del presente Accordo, mediante riduzioni annuali del 15%. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica ceca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio. 6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica ceca aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. La Comunita' e la Repubblica ceca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica ceca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica ceca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica ceca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica ceca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunita'.
Accordo - art. 19
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