LEGGE 11 novembre 1994, n. 672

Type Legge
Publication 1994-11-11
Ultimo aggiornamento 1994-12-07
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 89 Cooperazione nel settore sociale 1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - informazione e di formazione; - cooperazione nel settore della sanita'. 2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti: - organizzazione del mercato del lavoro; - ammodernamento dei servizi di collocamento e di consulenza professionale, - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale. La collaborazione in questo campo prende la forma di studi e di fornitura dei servizi di esperti, di informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale rumeno alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90 Turismo Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare: - agevolando il turismo e incoraggiando gli scambi turistici tra giovani; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - esaminando le possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta' ecc.); - tramite la partecipazione della Romania alle opportune organizzazioni turistiche europee; - armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo; - scambiandosi notizie e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo; - tramite assistenza tecnica per lo sviluppo commerciale di infrastrutture che favoriscano il settore turistico.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91 Piccole e medie imprese 1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra PMI comunitarie e rumene. 2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.). 3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92 Informazioni e comunicazioni La Comunita' e la Romania prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati rumeni dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93 Tutela dei consumatori 1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunita'. 2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilita' esistenti: - scambi di informazioni e di esperti; - accesso alle banche dati della Comunita'; - attivita' di formazione e assistenza tecnica.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e la correttezza delle prassi commerciali, e a ravvicinare il sistema doganale rumeno a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - gli scambi di informazioni; - l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata; - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Romania; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95 Cooperazione statistica 1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Romania. 2. In particolare, le parti cooperano al fine di: - rafforzare l'apparato statistico della Romania; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica e sociale; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche; - costruire banche dati. 3. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96 Economia 1. La Comunita' e la Romania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la Romania: - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Romania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97 Droghe 1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a rendere piu' efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori: - elaborazione e attuazione delle normative nazionali; - creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; - formazione di personale e ricerca; - prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. La cooperazione in questo campo comprende assistenza tecnica e amministrativa al fine di stabilire norme adeguate contro l'uso illecito dei prodotti in questione, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare, la "Chemical Action Task Force" (CATF). Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Accordo - art. 98

ARTICOLO 98 Pubblica amministrazione Le parti promuovono la cooperazione tra autorita' della pubblica amministrazione, ivi compresa la creazione di programmi di scambi, al fine di migliorare la reciproca comprensione della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

Accordo - art. 99

TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE ARTICOLO 99 1. Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Romania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte; - le traduzioni letterarie; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale); - la formazione degli addetti agli affari culturali; - l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo; - la divulgazione delle realizzazioni culturali eccezionali, ivi compresa la formazione di specialisti rumeni nel settore. 2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi rumeno potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. La Comunita' incoraggia il settore rumeno degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA. Le parti coordinano, e se nel caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

Accordo - art. 100

TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 100 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 101, 102, 104 e 105, fatto salvo l'articolo 103, la Romania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far frante alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101 Tale assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Romania e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo: - dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Romania, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Romania per gli anni successivi.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103 1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Romania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa rumena; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Romania in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Romania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Romania per quanto riguarda tale assistenza.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia rumena, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Romania.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105 Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 106

TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI ARTICOLO 106 E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107 1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo rumeno. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo rumeno, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109 1. Ciascuna delle parti puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo rumeno, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 108.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111 Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112 E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento rumeno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113 1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento rumeno. 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento rumeno, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114 Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione. Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116 L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117 1.Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Romania nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Romania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini rumeni o tra aziende o imprese rumene. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Romania non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Romania nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119 1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro dell'accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121 I protocolli nn. 1-7 e gli allegati I-XIX sono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122 Il presente accordo e' concluso per un periodo limitato. Ciascuna delle parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Romania.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 125

ARTICOLO 125 Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state completate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Romania sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990 e il protocollo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Romania firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990.

Accordo - art. 126

ARTICOLO 126 Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Romania, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende: - la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e - il 1. gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore. 2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1. gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7. Fatto a Bruxelles, addi' primo febbraio millenovecentonovantatre.

Accordo-Elenco Allegati

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Accordo-Allegato I

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Accordo-Allegato II

Allegato II a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato II b Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato III

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Accordo-Allegato IV

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Accordo-Allegato V

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Accordo-Allegato VI

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Accordo-Allegato VII

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Accordo-Allegato VIII

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Accordo-Allegato IX

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Accordo-Allegato X

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Accordo-Allegato XI

Allegato XI a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XI b Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XII

Allegato XII a Parte di provvedimento in formato grafico Allegato XII b Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato XIII

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Accordo-Allegato XIV

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Accordo-Allegato XV

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Accordo-Allegato XVI

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Accordo-Allegato XVII

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Accordo-Allegato XVIII

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Accordo-Allegato XIX

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Protocolli

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Protocollo 1

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Protocollo 2

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Protocollo 3

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Protocollo 4

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Protocollo 4-Elenco allegati

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Protocollo 4-Allegato I

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Protocollo 4-Allegato II

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Protocollo 4-Allegato III

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Protocollo 4-Allegato IV

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Protocollo 4-Allegato V

Protocollo 4-Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Allegato VI

Protocollo 4-Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 5

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Protocollo 6

Protocollo 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 7

Protocollo 7 Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

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Accordo - art. 1

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993. ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati "Stati membri" , e la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunita'" da una parte, e la REPUBBLICA DI BULGARIA, qui di seguito denominata "Bulgaria", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Bulgaria e i valori comuni che condividono, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Bulgaria desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse e sulla reciprocita', la quale favorisca la partecipazione della Bulgaria al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato l'8 maggio 1990, CONSIDERANDO le possibilita' di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Bulgaria, CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Bulgaria si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione, RICONOSCENDO il carattere fondamentale della democratizzazione della Bulgaria, realizzata in modo pacifico e volta a costruire un nuovo sistema politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, sul pluralismo politico e su un sistema multipartitico pluralista che preveda elezioni libere e democratiche e la creazione delle condizioni giuridiche ed economiche necessarie per lo sviluppo di un'economia di mercato, nonche' la necessita' di portare avanti e di completare tale processo, con l'assistenza della Comunita', CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dai suoi Stati membri e dalla Bulgaria in difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi quelli delle persone appartenenti a gruppi minoritari, e per la piena applicazione di tutti gli altri principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, e rispetto ai principi e alle disposizioni della Carta europea dell'energia, DECISI a promuovere l'intensificazione dei contatti tra i rispettivi cittadini e il libero flusso delle informazioni e delle idee, come convenuto tra le parti nell'ambito della CSCE, CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, il quale abbia nella Comunita' uno dei suoi fondamenti, PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Bulgaria, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse per sviluppare e completare l'associazione, TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Bulgaria un appoggio determinante per il completamento del passaggio a un'economia di mercato e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale, TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Bulgaria in materia di libero scambio, e in particolare per quanto concerne i principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Bulgaria e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo, CONVINTI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione e dell'ammodernamento tecnologico dell'economia bulgara, DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, COSCIENTI che l'obiettivo finale della Bulgaria e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari IL REGNO DEL BELGIO: Robert URBAIN, Ministro del commercio estero e degli affari europei; IL REGNO DI DANIMARCA: Jorgen OSTROM MOLLER, Segretario di Stato agli affari esteri; LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro federale degli affari esteri; LA REPUBBLICA ELLENICA: Michel PAPACONSTANTINOU Ministro degli affari esteri; IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA, Ministro degli affari esteri; LA REPUBBLICA FRANCESE: Elisabeth GUIGOU, Ministro incaricato degli affari europei; L'IRLANDA Dick SPRING, Ministro degli affari esteri LA REPUBBLICA ITALIANA Valdo SPINI, Segretario di Stato agli affari esteri; IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS, Ministro degli affari esteri; IL REGNO DEI PAESI BASSI: P. KOOIJMANS, Ministro degli affari esteri; LA REPUBBLICA PORTOGHESE: J.M. DURAO BARROSO, Ministro degli affari esteri; IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Douglas HURD, Ministro degli affari esteri e del Commonwealth; LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli affari esteri del Regno di Danimarca, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunita' europee; Sir Leon BRITTAN, Membro della Commissione delle Comunita' europee; Hans VAN DEN BROEK, Membro della Commissione delle Comunita' europee; LA REPUBBLICA DI BULGARIA: Luben BEROV, Primo ministro e Ministro per gli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra. 2. Obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti il quale consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Bulgaria, la quale copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti; - promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Bulgaria: - gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, nonche' dell'assistenza della Comunita' alla Bulgaria; - sostenere gli sforzi della Bulgaria volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Bulgaria nella Comunita'. A tal fine, si istituiranno nuove regole, politiche e prassi conformi ai meccanismi del mercato e la Bulgaria dovra' adoperarsi per soddisfare tutti i requisiti; - creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione.

Accordo - art. 2

TITOLO I DIALOGO POLITICO ARTICOLO 2 Tra le parti si instaura un dialogo politico regolare, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunita' e la Bulgaria, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Bulgaria e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati sulle aspirazioni e sui valori comuni: - favoriscono la piena integrazione della Bulgaria nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica; - conducono ad una migliore reciproca comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti; - permettono a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali; - contribuiscono al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilita' in tutta Europa.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e il Presidente della Repubblica di Bulgaria, dall'altra, si svolgono le opportune riunioni. 2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione. A questo spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari bulgari, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione delle Comunita' europee, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti a livello bilaterale e multilaterale, ad esempio all'ONU, nelle riunioni della CSCE e in altri ambiti multilaterali; - inserendo la Bulgaria nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

Accordo - art. 6

TITOLO II PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa ispira la politica interna ed estera delle parti e costituisce un elemento essenziale della presente associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e i risultati ottenuti dalla Bulgaria nel processo di trasformazione in un'economia di mercato sulla base dei principi stabiliti nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le misure di attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bulgaria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 2. Per classificare le merci importate nella Comunita' si applica la Nomenclatura combinata delle merci. Per classificare le merci importate in Bulgaria si applica la tariffa doganale bulgara. 3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore del presente accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Bulgaria si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I Prodotti industriali ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Bulgaria elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I 2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti originari della Bulgaria diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15% del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Bulgaria e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario: - un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati. 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario: - tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 45% del dazio di base; - sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 30% del dazio di base; - otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio e' ridotto al 15% del dazio di base; - nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Bulgaria di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalenti sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Bulgaria. 2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Bulgaria abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunita', fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. La Comunita' e la Bulgaria aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Bulgaria e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Bulgaria all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX che sono abolite entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Bulgaria. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Bulgaria di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II Agricoltura ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Bulgaria. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bulgaria applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3420/83 nella forma esistente alla data della firma del presente accordo. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Bulgaria elencati nell'allegato XI beneficiano della riduzione dei dazi doganali e dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato. 3. Alle importazioni in Bulgaria dei prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nell'allegato XIIa non si applicano restrizioni quantitative. I prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nell'allegato XIIb sono soggetti alle restrizioni quantitative specificate nel suddetto allegato. 4. La Comunita' e la Bulgaria si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita' e delle regola della politica agricola della Bulgaria, del ruolo dell'agricoltura nell'economia bulgara, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Bulgaria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III Prodotti della pesca ARTICOLO 23 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Bulgaria coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

Accordo - art. 25

CAPITOLO IV Disposizioni comuni ARTICOLO 25 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 o 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Bulgaria, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunita' e la Bulgaria, ne' si rendono piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Bulgaria e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27 1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Bulgaria sanciti nel presente accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29 La Bulgaria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, quali sono definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Bulgaria informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Bulgaria fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uguali. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' prendere le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31 Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bulgaria, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32 Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33 Gli Stati membri e la Bulgaria adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Bulgaria rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Bulgaria assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte. 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, il piu' rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bulgaria, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare in calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni. a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bulgaria, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36 Il presente accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralita', da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse naturali esauribili; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o alle norme rel- ative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37 Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Bulgaria, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI CAPITOLO I Circolazione dei lavoratori ARTICOLO 38 1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Bulgaria accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Bulgaria accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40 1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39. 2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di cooperazione amministrativa le quali diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41 Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Bulgaria e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Bulgaria o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori bulgari accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43 Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessita' della Bulgaria e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44 Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Bulgaria, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Bulgaria nei modi specificati all'articolo 89.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II Stabilimento ARTICOLO 45 1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini bulgari e per le attivita' di societa' e cittadini bulgari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVa. 2. La Bulgaria: i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari, fatta eccezione per i settori e i rami d'attivita' specificati negli allegati XVb e XVc, per i quali tale trattamento sara' concesso al piu' tardi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7; ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per le attivita' di societa' e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ai settori figuranti all'allegato XVd. 4. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2 punto (i), la Bulgaria non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' e ai cittadini bulgari. 5. Ai fini del presente accordo, a) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare societa' che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie; b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa'; c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunita' di accellerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XVb e XVe e l'inserimento di aspetti e questioni compresi nell'allegato XVd nel campo di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, punto (i) del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione. Una volta scaduti i periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Bulgaria e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati agli allegati XVb e XVc.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46 1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Bulgaria l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente in Bulgaria e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48 Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, per motivi cautelari.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49 1. Ai fini del presente accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' bulgara" si intende una societa' o un'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Bulgaria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Bulgaria. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Bulgaria dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Bulgaria, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Bulgaria. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli Stati membri o della Bulgaria stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Bulgaria e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Bulgaria, qualora le loro navi siano registrate rispettivamente in quello Stato membro o in Bulgaria in conformita' delle rispettive legislazioni. 3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunita' e della Bulgaria si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Bulgaria. 4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50 Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVb. Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVb.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51 Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinati settori: - siano in corso di ristrutturazione; o - siano in gravi difficolta', in particolare se dette difficolta' comportano gravi problemi sociali in Bulgaria; o - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini bulgari in un determinato settore o ramo d'attivita' in Bulgaria; o - siano nuove industrie in Bulgaria. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo; ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione; iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Bulgaria successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Bulgaria nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle societa' o ai cittadini bulgari. Su richiesta della Bulgaria, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessita', il Consiglio di associazione puo' decidere di prolungare il periodo di cui al punto (i) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Bulgaria riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Bulgaria, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte. Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo. 2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53 1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Bulgaria e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Bulgaria, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego. 2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "societa'", e' il seguente: a) alti dirigenti superiori di una societa' principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti: - direzione della societa' oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; - facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale. b) Persone impiegate da una societa' che possiedano un'elevata o non comune: - competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che richieda specifiche conoscenze tecniche; - preparazione essenziale per l'attivita' della societa', il materiale di ricerca, i metodi o la gestione. Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute. Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la societa' interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. 2. Esse non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55 Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini bulgari e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III Prestazione di servizi tra la Comunita' e la Bulgaria ARTICOLO 56 1. Le parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o bulgari stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Bulgaria e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Bulgaria, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti: 1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa. 2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato: b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide; c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore del presente accordo. 5) Durante il periodo transitorio, la Bulgaria adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. 6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58 Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

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