LEGGE 11 novembre 1994, n. 672

Type Legge
Publication 1994-11-11
Ultimo aggiornamento 1994-12-07
State In force
Source Normattiva
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ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, qui di seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA SLOVACCA, dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Repubblica slovacca e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono; RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica slovacca desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Repubblica slovacca al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica commerciale, firmato il 7 maggio 1990 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca e con l'Accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca entrato in vigore il 1 marzo 1992; RICONOSCENDO che, a seguito dello scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca avvenuto il 1 gennaio 1993, prima che entrasse in vigore l'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca, si e' reso necessario concludere due accordi europei separati con la Repubblica slovacca e con la Repubblica slovacca; CONSIDERANDO le opportunita' di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerta dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico nella Repubblica slovacca; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica slovacca si sono impegnati a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione; RICONOSCENDO che si e' instaurato nella Repubblica slovacca un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti degli appartenenti alle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche; RICONOSCENDO che la Comunita' e' disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordinamento democratico e a sostenere la creazione nella Repubblica slovacca di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato; CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica slovacca per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare nell'atto fi- nale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa; CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo europeo, in appresso denominato "accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunita' una delle sue pietre angolari; PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica slovacca, nonche' dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn; DESIDERANDO istituire un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Repubblica slovacca un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale; TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Repubblica slovacca in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Repubblica slovacca e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; CONVINTI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; COSCIENTI che l'obiettivo finale della Repubblica slovacca e' entrare a far parte della Comunita' e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuira' al raggiungimento di tale obiettivo, HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: PER IL REGNO DEL BELGIO: Robert URBAIN, Ministro del Commercio con l'estero e degli affari europei PER IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA ELLENICA: Michel PAPAKONSTANTINOU, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA FRANCESE: Alain JUPPE, Ministro per gli Affari esteri PER L'IRLANDA: Dick SPRING, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA ITALIANA: Paolo BARATTA, Ministro del Commercio con l'estero PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO DEI PAESI BASSI: Peter KOOIJMANS, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE: Jose' Manuel DURAO BARROSO, Ministro per gli affari esteri PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David HEATHCOAT-AMORY, Segretario di Stato per gli Affari Esteri PER LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Willy CLAES, Ministro per gli Affari esteri del Regno del Belgio, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee Sir Leon BRITTAN, Vicepresidente della commissione delle Comunita' europee Hans VAN DEN BROEK, Membro della Commissione delle Comunita' europee PER LA REPUBBLICA SLOVACCA: Vladimir MECIAR, Primo Ministro I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra. 2. Obiettivi del presente accordo sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Repubblica slovacca; - gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunita' alla Repubblica slovacca; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Repubblica slovacca nella Comunita'. A tal fine, la Repubblica slovacca si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti; - promuovere la cooperazione culturale.

Accordo - art. 2

TITOLO I DIALOGO POLITICO ARTICOLO 2 Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che esse intendono sviluppare ed intensificare come mezzo efficace per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra le Comunita' e la Repubblica slovacca, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad istituire duraturi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni: - favoriranno la piena integrazione della Repubblica slovacca nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunita'. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo portera' ad una maggiore convergenza politica; - condurranno a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle Parti sulle questioni relative alla sicurezza.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione; a questo spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottomettergli.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - incontri, a seconda dell'opportunita', tra il Presidente della Repubblica slovacca, da una parte, e il presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunita' europee, dall'altra; - incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica slovacca, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunita' europee e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno i canali diplomatici; - inserendo la Repubblica slovacca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2; - qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

Accordo - art. 6

TITOLO II PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 6 La politica interna ed esterna delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono parte integrante della presente associazione.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica slovacca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terra' conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

Accordo - art. 8

TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica slovacca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le pro- gressive riduzioni previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Repubblica slovacca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Repubblica slovacca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' a prodotti della Repubblica slovacca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente Accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di un altro 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso. 3. I prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno, dall'entrata in vigore del presente accordo. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15%. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica slovacca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio. 6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunita' sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Repubblica slovacca aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. La Comunita' e la Repubblica slovacca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica slovacca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica slovacca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica slovacca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica slovacca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunita'.

Accordo - art. 19

CAPITOLO II AGRICOLTURA ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Repubblica slovacca. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca applicate ai sensi del regolamento CEE n. 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'Accordo stesso. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca elencati negli allegati XI a) o XI b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati. 3. Le importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti agricoli originari della Comunita' non sono soggette a restrizioni quantita- tive. 4. La Comunita' e la Repubblica slovacca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunita' e delle regole di politica agraria della Repubblica slovacca, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunita' e la Repubblica slovacca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 23

CAPITOLO III PRODOTTI DELLA PESCA ARTICOLO 23 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Repubblica slovacca coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 All'entrata in vigore del presente Accordo, i prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato XV beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

Accordo - art. 25

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ARTICOLO 25 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono aumentati quelli gia' applicati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, ne' vengono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica slovacca e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28 1. Il presente Accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Repubblica slovacca sanciti nel presente Accordo.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29 La Repubblica slovacca puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Repubblica slovacca informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Repubblica slovacca fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31 Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate tali o in condizioni da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica slovacca, puo' adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'articolo 34.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32 Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33 Gli Stati membri e la Repubblica slovacca adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Repubblica slovacca rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Repubblica slovacca assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte. 2. Nei casi specificati agli articolo 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica slovacca, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Repubblica slovacca, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente Accordo.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36 Il presente Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela delle risorse naturali esauribili, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37 Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Repubblica slovacca, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

Accordo - art. 38

TITOLO IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI CAPITOLO I CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ARTICOLO 38 1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalita' della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo di- verse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in quel paese, la Repubblica slovacca accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Repubblica slovacca accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40 1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 39. 2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41 Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Repubblica slovacca e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Repubblica slovacca o degli Stati membri.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica slovacca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43 Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se cosi' si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica nella Repubblica slovacca e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44 Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto nella Repubblica slovacca, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale nella Repubblica slovacca nei modi specificati all'articolo 88.

Accordo - art. 45

CAPITOLO II STABILIMENTO ARTICOLO 45 1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca agevola l'insediamento di attivita' economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa: i) accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica slovacca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVI a e XVI b, per i quali tale trattamento e' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7; ii) a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, accorda alle attivita' delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle societa' e ai cittadini della Repubblica slovacca; iii) in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica slovacca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' a ai cittadini slovacchi. 3. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini della Repubblica slovacca e con- cede alle attivita' delle societa' e dei cittadini slovacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini. 4. Ai fini del presente Accordo, a) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie; b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa'; c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i), ed iii) il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XV a) e XVI b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione. Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) ed iii), il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Repubblica slovacca e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVI a) ed XVI b). 6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita' di societa' e cittadini comunitari e della Repubblica slovacca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVI c). 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo le societa' comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica slovacca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. La Repubblica slovacca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La Repubblica slovacca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46 1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalita' le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Repubblica slovacca l'avviamento e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente nella Repubblica slovacca e nella Comunita', il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione puo' adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48 Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad op- era di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attivita' sul suo territorio di filiali e agenzie di societa' di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle societa' registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede cio' che e' strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), per motivi prudenziali.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49 1. Ai fini del presente Accordo, per "societa' comunitaria" e "societa' della Repubblica slovacca" si intende una societa' o un'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Repubblica slovacca che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunita' o della Repubblica slovacca. Qualora tuttavia la societa' o l'impresa costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica slovacca abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica slovacca, e' necessario che le sue attivita' siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Repubblica slovacca. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o societa' di navigazione degli Stati membri o della Repubblica slovacca stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Repubblica slovacca e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica slovacca, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o nella Repubblica slovacca in conformita' delle rispettive legislazioni. 3. Ai fini del presente Accordo, per "cittadino della Comunita'" e cittadino della Repubblica slovacca" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica slovacca. 4. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50 Ai fini del presente Accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato XVI a). Il Consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVI a).

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51 Nel corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, per i settori di cui agli allegati XVI a) e XVI b), la Repubblica slovacca puo' introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita' qualora determinati settori: - siano in corso di ristrutturazione, - siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella Repubblica slovacca, - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini della Repubblica slovacca in un determinato settore o ramo d'attivita' nella Repubblica slovacca, - o siano nuove industrie nella Repubblica slovacca. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7; ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Repubblica slovacca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle societa' o ai cittadini della Repubblica slovacca le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti nella Repubblica slovacca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura. In caso di necessita' il Consiglio di associazione puo' eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica slovacca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica slovacca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica slovacca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte. Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo. 2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53 1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Repubblica slovacca e dalla Comunita' hanno facolta' di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformita' della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Repubblica slovacca e nella Comunita', persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica slovacca, purche' esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego. 2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", e' il seguente: a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti: - direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; - facolta' di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale; b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune: - competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attivita' che richieda specifiche conoscenze tecniche; - preparazione essenziale per l'attivita' dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione. Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute. Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attivita' che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55 Le societa' che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprieta' da societa' o cittadini della Repubblica slovacca e da societa' o cittadini comunitari sono anch'esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

Accordo - art. 56

CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA SLOVACCA ARTICOLO 56 1. Le Parti si impegnano in conformita' alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica slovacca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica slovacca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi. 3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti: 1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente Accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa. 2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di linea di una qualsiasi delle Parti del presente Accordo non avessero altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato; b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. 4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. 5. Durante il periodo transitorio, la Repubblica slovacca adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. 6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58 Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contem- plate dal presente capitolo.

Accordo - art. 59

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 59 1. Ai fini del titolo IV del presente Accordo, l'Accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'Accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54. 2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente Accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS). 3. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Repubblica slovacca nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali e' considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

Accordo - art. 60

TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE ARTICOLO 60 Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformita' del presente Accordo.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati membri e la Repubblica slovacca, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e la Repubblica slovacca, a decorrere dalla fine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Repubblica slovacca e non rendono piu' restrittivi gli accordi esistenti. 3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica slovacca al fine di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62 1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63 In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilita' della valuta della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Repubblica slovacca puo' in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Repubblica slovacca nell'ambito del FMI. La Repubblica slovacca applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente Accordo. La Repubblica slovacca informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Accordo - art. 64

CAPITOLO II CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO ARTICOLO 64 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Repubblica slovacca: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Repubblica slovacca, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 sono trattate dalle Parti contraenti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6. 4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca venga valutato tenendo conto del fatto che la Repubblica slovacca e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Repubblica slovacca, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del Titolo III: - le disposizioni del paragrafo 1, punto iii) non si applicano; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n 26/1962. 6. Se la Comunita' o la Repubblica slovacca ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65 1. Qualora uno o piu' Stati membri delle Comunita' o la Repubblica slovacca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Repubblica slovacca, secondo il caso, possono in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non e' piu' giustificato. La Comunita' o la Repubblica slovacca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione. 2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la liberta' di decisione degli imprenditori.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67 1. La Repubblica slovacca continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti. 2. Entro il medesimo termine, la Repubblica slovacca presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973. La Repubblica slovacca accede altresi' alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68 1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT. 2. All'entrata in vigore del presente Accordo, le imprese della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie. Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Repubblica slovacca, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica slovacca. Le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica slovacca a norma del capitolo II del Titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica slovacca. Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Repubblica slovacca di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Repubblica slovacca, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 59.

Accordo - art. 69

CAPITOLO III RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI ARTICOLO 69 Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Repubblica slovacca nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunita'. La Repubblica slovacca deve pertanto adoperarsi affinche', nei limiti del possibile, la sua legislazione sia gradualmente resa compatibile con quella comunitaria.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70 Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori: legislazione doganale, diritto delle societa', legislazione bancaria, conti e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e norme nucleari, trasporti e ambiente.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71 La Comunita' fornisce alla Repubblica slovacca l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti, - comunicazione tempestiva delle informazioni, soprattutto sulla legislazione pertinente, - organizzazioni di seminari, - attivita' di formazione, - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

Accordo - art. 72

TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA ARTICOLO 72 1. La Comunita' e la Repubblica slovacca avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Repubblica slovacca, consolidando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti. 2. Si elaboreranno politiche ed altre misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Repubblica slovacca e improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Queste politiche dovranno tener conto, fin dall'inizio, delle considerazioni ambientali, che a loro volta saranno connesse alle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi in modo particolare sulle politiche e sulle misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Infine, si rivolgera' particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo armonioso della regione.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73 COOPERAZIONE INDUSTRIALE 1. La cooperazione dovra' promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica slovacca nei settori pubblico e privato, nonche' la cooperazione industriale tra operatori economici di entrambe le Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato. 2. Si cerchera' in particolare di: - ristrutturare i singoli settori; in tale contesto, il Consiglio di associazione esaminera', in particolare, i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio e la riconversione dell'industria bellica; - creare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita. 3. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorita' stabilite dalla Repubblica slovacca e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese, inclusa la necessaria assistenza tecnica.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74 PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. Si cerchera' di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Repubblica slovacca. 2. Piu' specificamente, la cooperazione si prefiggera' di: - migliorare il contesto istituzionale per gli investimenti nella Repubblica slovacca; - far si' che gli Stati membri e la Repubblica slovacca proroghino gli accordi di promozione e di tutela degli investimenti; - applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali; - continuazione della deregolamentazione e miglioramento dell'infrastruttura economica; - scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75 NORME INDUSTRIALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. Le Parti coopereranno al fine di rendere la Repubblica slovacca pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle proce- dure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, si cerchera' di: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita'; - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare la partecipazione della Repubblica slovacca ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC). 3. La Comunita' fornira' alla Repubblica slovacca l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76 COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 1. Le Parti promuoverano la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro); - attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica. 2. Il Consiglio di associazione fissera' procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verra' eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1. Le Parti coopereranno al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella Repubblica slovacca, tenendo conto delle priorita' del paese. Si elaboreranno contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. In tale contesto, si prendera' in considerazione anche la partecipazione della Repubblica slovacca ed altri programmi comunitari. 2. La cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori, secondo modalita' che le Parti dovranno determinare congiuntamente: - riforma del sistema d'istruzione e di formazione nella Repubblica slovacca; - formazione iniziale, formazione sul lavoro e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri del settore pubblico e privato e dei funzionari di grado superiore, particolarmente in settori prioritari da determinare; - cooperazione tra universita', cooperazione tra universita' e imprese e mobilita' per gli insegnanti, gli studenti, gli amministratori e i giovani; - promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate; - riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi. 3. Nel settore della traduzione, ci si concentrera' sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonche' sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78 AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE 1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sara' quello di ammodernare l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di: - sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione; - sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing; - promuovere la complementarita' nel settore agricolo; - promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Repubblica slovacca; - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli. 2. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79 ENERGIA 1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica slovacca e della Comunita', rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale; - maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito piu' agevole del gas e dell'elettricita'; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricita' e gas, compresa, eventualmente, la possibilita' di allacciamenti con le reti europee; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how, che puo' comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche piu' adeguate.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80 SICUREZZA NUCLEARE 1. Si cerchera' principalmente di garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare; 2. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi ai ciclo del combustibile, salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione. 3. La cooperazione comprendera' altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81 AMBIENTE 1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorita'. 2. La cooperazione sara' imperniata su quanto segue: - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali; - lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria; - produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate; - classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici; - prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive); - impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilita' ecologica delle campagne; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali e loro prevenzione; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - convenzioni internazionali in materia ambiente. 3. La cooperazione prende le seguenti forme: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente; - programmi di formazione; - attivita' di ricerca comuni; - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sara' istituita dalla Comunita') e internazionale; - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82 TRASPORTI 1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica slovacca di: - ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti; - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica slovacca, nonche' il trasporto combinato; - definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'. 2. In particolare, la cooperazione comprendera': - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni; - mezzi per potenziare le infrastrutture nella Repubblica slovacca. 3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti: - costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito; - gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali; - sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell'articolo 76; - elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunita'.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83 TELECOMUNICAZIONI 1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe; - formazione e consulenze; - trasferimenti di tecnologia; - designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali. 2. Queste attivita' si concentreranno nei seguenti settori prioritari: - modernizzazione della rete di telecomunicazioni della Repubblica slovacca e integrazione nelle reti europea e mondiale; - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84 BANCHE, ASSICURAZIONI, ALTRI SERVIZI FINANZIARI E COOPERAZIONE IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE 1. Le Parti collaboreranno allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella Repubblica slovacca. a) La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e finanziario; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e finanziari; - traduzione delle legislazioni comunitaria e della Repubblica slovacca; - compilazione di glossari di terminologia; - scambi d'informazioni, in particolare sulla legislazione proposta. b) A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie. 2. Le Parti collaboreranno al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella Repubblica slovacca secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'. a) Ci si concentrera' sui seguenti settori: - creazione nella Repubblica slovacca di un istituto supremo e autonomo per la revisione contabile; - creazione di unita' interne di revisione contabile presso gli organismi governativi; - scambi d'informazioni utili in materia di revisione contabile; - uniformazione della documentazione pertinente; - formazione e consulenze. b) La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85 POLITICA MONETARIA Su richiesta delle autorita' della Repubblica slovacca, la Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilita' della corona e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo della Repubblica slovacca a quelle del Sistema monetario europeo. Si procedera' altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86 RICICLAGGIO DEL DENARO 1. Le Parti convengono della necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprendera' un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87 SVILUPPO REGIONALE 1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono prendere le seguenti misure: - scambi di informazioni delle autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale; - assistenza alla Repubblica slovacca per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunita' e la Repubblica slovacca e altre zone della Repubblica slovacca con forti disparita' regionali; - programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88 COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE 1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione comprende in particolare: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione. 2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale. La cooperazione in questo settore sara' realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonche' informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89 TURISMO Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare: - agevolando il turismo; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra citta', ecc.; - organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90 PICCOLE E MEDIE IMPRESE 1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e della Repubblica slovacca. 2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.). 3. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari di formazione, di consulenza, tecnologici e commerciali.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI In questo settore, la Comunita' e la Repubblica slovacca prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti specializzati nella Repubblica slovacca dati piu' specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92 TUTELA DEI CONSUMATORI 1. Le Parti collaboreranno al fine di rendere il sistema della Repubblica slovacca di tutela dei consumatori pienamente compatibile con quello della Comunita'. 2. Nei limiti delle possibilita' esistenti, la cooperazione comprendera': - scambi di informazioni e assistenza di esperti; - accesso alle banche dati della Comunita'; - formazione e assistenza tecnica.

Accordo - art. 93

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