LEGGE 11 novembre 1994, n. 672
ARTICOLO 93 DOGANE 1. La cooperazione cerchera' di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione e' prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica slovacca a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente Accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprendera': - gli scambi di informazioni; - il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti; - la connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della Repubblica slovacca; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente Accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorita' amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sara' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 COOPERAZIONE STATISTICA 1. La cooperazione in questo settore servira' a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica slovacca. 2. Le Parti coopereranno in particolare per: - potenziare il sistema statistico della Repubblica slovacca; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche. 3. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 ECONOMIA 1. La Comunita' e la Repubblica slovacca agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la Repubblica slovacca: - si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Repubblica slovacca, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 DROGHE 1. La cooperazione e' in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Accordo - art. 97
TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE ARTICOLO 97 1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica slovacca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si svilupperanno ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' del patrimonio architettonico e culturale; - la formazione degli addetti agli affari culturali; - l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo. 2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Piu' in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica slovacca puo' partecipare alle iniziative avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformita' delle pro- cedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attivita' e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.
Accordo - art. 98
TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 98 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e in conformita' degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica slovacca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello Statuto della Banca.
Accordo - art. 99
ARTICOLO 99 Tale assistenza finanziaria e' coperta da: - gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89, come modificato, finche' saranno applicabili; dopodiche' la Comunita' predisporra' sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Repubblica slovacca e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103; - il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Repubblica slovacca, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica slovacca per gli anni successivi.
Accordo - art. 100
ARTICOLO 100 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.
Accordo - art. 101
ARTICOLO 101 1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo della Repubblica slovacca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della valuta della Repubblica slovacca; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte del Governo della Repubblica slovacca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica slovacca e, quale obiettivo fi- nale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica slovacca per quanto riguarda tale assistenza.
Accordo - art. 102
ARTICOLO 102 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo della Repubblica slovacca e tenendo conto delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia della Repubblica slovacca, della capacita' di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.
Accordo - art. 103
ARTICOLO 103 Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Accordo - art. 104
TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI ARTICOLO 104 E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente Accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 105
ARTICOLO 105 1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri nominati dal Governo della Repubblica slovacca. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo della Repubblica slovacca, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
Accordo - art. 106
ARTICOLO 106 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'Accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante Accordo tra le due Parti.
Accordo - art. 107
ARTICOLO 107 1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.
Accordo - art. 108
ARTICOLO 108 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica slovacca, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.
Accordo - art. 109
ARTICOLO 109 Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Accordo - art. 110
ARTICOLO 110 E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni del Parlamento della Repubblica slovacca e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.
Accordo - art. 111
ARTICOLO 111 1. Il Comitato parlamentare di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica slovacca. 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica slovacca, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 112
ARTICOLO 112 Il Comitato parlamentare di associazione puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente Accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare di associazione e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione. Il Comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 113
ARTICOLO 113 Nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Accordo - art. 114
ARTICOLO 114 Il presente Accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 115
ARTICOLO 115 1. Nei settori coperti dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica slovacca nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica slovacca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica slovacca o le loro aziende o imprese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo - art. 116
ARTICOLO 116 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Repubblica slovacca non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Repubblica slovacca nel quadro del Titolo IV e del capitolo I del Titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Accordo - art. 117
ARTICOLO 117 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'Accordo stesso. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente Accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 118
ARTICOLO 118 Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente Accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca, dall'altro.
Accordo - art. 119
ARTICOLO 119 I protocolli dal n. 1 al n. 8 e gli allegati da I a XVII formano parte integrante del presente Accordo.
Accordo - art. 120
ARTICOLO 120 Il presente Accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo - art. 121
ARTICOLO 121 Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' economica europea, la Comunita' europea per l'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica slovacca.
Accordo - art. 122
ARTICOLO 122 Il presente Accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo - art. 123
ARTICOLO 123 Il presente Accordo e' approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica federativa ceca e slovacca sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 7 maggio 1990 e il Protocollo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato a Bruxelles il 28 giugno 1991, anteriormente all'entrata in vigore.
Accordo - art. 124
ARTICOLO 124 1. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 1 marzo 1992 sono entrate in vigore, sotto forma di Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita' e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunita' e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, disposizioni equivalenti a quelle di alcune parti dell'Accordo e quindi dell'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunita' e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca in particolare in materia di circolazione di beni, le Parti concordano che alla luce di quanto sopra ai fini degli articoli 64, 66 e 67 del Titolo III del presente Accordo e dei Protocolli n. 1 (fatta eccezione per l'articolo 3), 2, 3, 4, 5 e 6, per "data di entrata in vigore dell'Accordo" si intende: - il 1 marzo 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, e - il 1 gennaio 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo in relazione alla data di entrata in vigore dell'Accordo. 2. Qualora l'Accordo entri in vigore successivamente al 1 gennaio di un anno, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7. Fatto a Lussemburgo, addi' quattro ottobre millenovecentonovantatre.
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