LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 2 Elenchi di esperti 1. Un elenco di esperti e' stilato e conservato con riferimento a ciascuno dei seguenti settori: 1) pesca; 2) protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) ricerca scientifica marina; e 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni. 2. In materia di pesca, l'elenco di esperti e' stilato e tenuto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, in materia di ricerca scientifica marina dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa, in materia di navigazione, compreso l'inquinamento da navi e da immissioni, dall'Organizzazione Marittima Internazionale, o, in ciascun caso, dall'organo sussidiario appropriato al quale l'organizzazione, il programma o la commissione in questione ha delegato questa funzione. 3. Ciascuno Stato contraente ha diritto di nominare, in ciascuno di questi settori, due esperti la cui competenza negli aspetti giuridici, scientifici, o tecnici di tale settore sia fondata e generalmente riconosciuta e che godano della piu' alta reputazione di imparzialita' e di integrita'. In ciascun settore, l'elenco e' composto dai nomi delle persone cosi' designate. 4. Se in un qualsiasi momento, il numero degli esperti nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato e' inferiore a due, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. 5. Il nome di un esperto rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale esperto continua a partecipare a ciascun tribunale arbitrale speciale nel quale sia stato nominato fino a quando il procedimento innanzi a tale tribunale non sia concluso.
Allegato VIII - art. 3
Articolo 3 Costituzione del tribunale arbitrale speciale Ai fini della procedura prevista nel presente Allegato, il tribunale arbitrale speciale e' costituito, salvo che le parti convengano diversamente, come segue: a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale speciale e' composto da cinque membri. b) La parte che apre il procedimento nomina due membri da scegliere preferibilmente dall'elenco od elenchi appropriati di cui all'articolo 1 del presente Allegato, relativi all'oggetto della controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Le nomine sono inserite nella notifica di cui all'articolo 2 del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, due membri da scegliere preferibilmente dall'elenco od elenchi appropriati, relativi all'oggetto della controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Se le nomine non sono effettuate entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento puo', entro due settimane dalla scadenza di tale termine, chiedere che le nomine siano fatte conformemente alla lettera e). d) Le parti della controversia nominano di comune accordo il Presidente del tribunale arbitrale speciale, scelto preferibilmente dall'elenco appropriato, che deve essere cittadino di uno Stao terzo salvo che le parti non convengano diversamente. Se, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina del Presidente, la nomina e' effettuata conformemente alla lettera e), su richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta e' presentata entro due settimane dalla scadenza del termine sopra menzionato di 30 giorni. e) Salvo che le parti non stabiliscano che la nomina sia effettuata da una persona o da uno Stato terzo da loro scelto, il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le nomine necessarie entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) e d). Le nomine di cui alla presente lettera sono tratte dall'elenco od elenchi appropriati di esperti di cui all'articolo 2 del presente Allegato ed in consultazione con le parti della controversia e con l'organizzazione internazionale interessata. I membri cosi' nominati devono avere diversa cittadinanza e non possono essere al servizio, abitualmente residenti nel territorio, o cittadini di alcuna delle parti della controversia. f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano congiuntamente due membri del tribunale di comune accordo. Quando vi sono piu' parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi e' disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti, si applicano, fin dove possibile, le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f).
Allegato VIII - art. 4
Articolo 4 Disposizioni generali L'Allegato VII, articoli da 4 a 13, si applica mutatis mutandis al procedimento speciale di arbitrato conformemente al presente Allegato.
Allegato VIII - art. 5
Articolo 5 Accertamento dei fatti 1. Le parti di una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a 1) la pesca; 2) la protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) la ricerca scientifica marina; 4) la navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni, possono in qualunque momento concordare di chiedere ad un tribunale arbitrale speciale, costituito conformemente all'art. 3 del presente Allegato, di condurre una inchiesta e ad accertare i fatti all'origine della controversia. 2. Salvo che le parti non convengano diversamente, i fatti constatati dal tribunale arbitrale speciale in applicazione del numero 1 sono considerati come accertati tra le parti. 3. Se tutte le parti della controversia lo richiedono, il tribunale arbitrale speciale puo' formulare delle raccomandazioni che, senza avere il valore di una decisione, costituiscono soltanto la base per un riesame ad opera delle parti delle questioni all'origine della controversia. 4. Nel rispetto del numero 2, il tribunale arbitrale speciale agisce confermemente al presente Allegato, salvo che le parti non convengano diversamente.
Allegato IX - art. 1
ALLEGATO IX. PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Articolo 1 Uso dei termini Ai fini dell'articolo 305 e del presente Allegato, si intende per "organizzazione internazionale" una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente Convenzione, inclusa la competenza a concludere dei trattati su tali materie.
Allegato IX - art. 2
Articolo 2 Firma Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente Convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l'organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente Convenzione, e la natura e l'estensione di tale competenza.
Allegato IX - art. 3
Articolo 3 Conferma formale ed adesione 1. Una organizzazione internazionale puo' depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione. 2. Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli articoli 4 e 5 del presente Allegato.
Allegato IX - art. 4
Articolo 4 Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi 1. Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere l'impegno di accettare i diritti e gli obblighi degli Stati previsti dalla presente Convenzione con riferimento ai settori rispetto ai quali le e' stata trasferita la competenza dagli Stati membri che sono parti della presente Convenzione. 2. Le organizzazioni internazionali sono contraenti della presente Convenzione nei limiti della competenza definita nelle dichiarazioni, comunicazioni di informazioni o notifiche di cui all'articolo 5 del presente Allegato. 3. Per quanto riguarda i settori nei quali la competenza e' stata loro trasferita dagli Stati membri, tali organizzazioni internazionali esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi di cui, in base alla presente Convenzione, sarebbero titolari i loro Stati membri che sono parti della Convenzione. Gli Stati membri di una organizzazione internazionale non esercitano le competenze che hanno trasferito a quest'ultima. 4. La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso una rappresentanza superiore a quella cui avrebbero altrimenti diritto gli Stati membri che sono contraenti della Convenzione; questa disposizione si applica in particolare ai diritti in materia di adozione di decisioni. 5. La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso alcun diritto, in base alla presente Convenzione, agli Stati membri dell'organizzazione che non sono Stati contraenti della presente Convenzione. 6. Nel caso di conflitto tra gli obblighi di una organizzazione internazionale derivanti dalla presente Convenzione ed i suoi obblighi derivanti dall'accordo istitutivo o da altri atti connessi, prevalgono gli obblighi di cui alla presente Convenzione.
Allegato IX - art. 5
Articolo 5 Dichiarazioni, notifiche e comunicazioni 1. Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione nella quale si specificano i settori regolati dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita alla organizzazione dai suoi Stati membri che sono contraenti della presente Convenzione. 2. Al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o nel momento in cui l'organizzazione deposita il suo strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra le due la data successiva, gli Stati membri di una organizzazione internazionale effettuano una dichiarazione nella quale specificano i settori disciplinati dalla presente Convenzione rispetto ai quali hanno trasferito competenza alla organizzazione. 3. Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri di una organizzazione internazionale, che e' contraente della presente Convenzione, siano competenti su tutte quelle materie disciplinate dalla presente Convenzione rispetto alle quali non e' stato espressamente dichiarato, notificato o comunicato, da tali Stati, il trasferimento della competenza alla organizzazione, in base al presente articolo. 4. L'organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri che sono Stati contraenti notificano prontamente al depositario della presente Convenzione ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze, inclusi nuovi trasferimenti di competenza, specificati nella dichiarazione di cui ai numeri 1 e 2. 5. Ogni Stato contraente puo' richiedere ad una organizzazione internazionale ed ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti di fornire informazioni su chi, tra l'organizzazione e gli Stati membri, abbia la competenza su di una specifica questione che sia sorta. La organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni entro un termine ragionevole. L'organizzazione internazionale e gli Stati membri possono anche, di propria iniziativa, fornire queste informazioni. 6. Le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni di informazioni di cui al presente articolo devono specificare la natura e l'estensione della competenza trasferita.
Allegato IX - art. 6
Articolo 6 Responsabilita' 1. Le Parti che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato sono responsabili dell'inadempimento degli obblighi e di ogni altra violazione della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente puo' richiedere ad una organizzazione internazionale od ai suoi Stati membri che sono Stati contraenti di indicare su chi grava la responsabilita' in un caso specifico. L'organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni. Se essi non le forniscono entro un termine ragionevole, o se essi comunicano delle informazioni contraddittorie, vengono considerati solidalmente responsabili.
Allegato IX - art. 7
Articolo 7 Soluzione delle controversie 1. Nel momento del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, od in qualsiasi altro momento successivo, una organizzazione internazionale e' libera di scegliere, con una dichiarazione scritta, uno o piu' dei mezzi di soluzione delle controversie relative all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, previste dall'articolo 287, 1, a), c) o d). 2. La Parte XV si applica mutatis mutandis a qualsiasi controversia tra i contraenti della presente Convenzione, una o piu' delle quali siano organizzazioni internazionali. 3. Quando una organizzazione internazionale e uno o piu' dei suoi Stati membri agiscono o sono convenuti rispetto alla stessa controversia, o hanno un interesse comune ad agire, si ritiene che l'organizzazione abbia accettato gli stessi procedimenti per la soluzione delle controversie degli Stati membri; quando, tuttavia, uno Stato membro ha scelto soltanto la Corte internazionale di giustizia ai sensi dell'articolo 287, si ritiene che l'organizzazione e lo Stato membro coinvolto abbiano accettato l'arbitrato previsto dall'Allegato VII, salvo che le parti della controversia non decidano diversamente.
Allegato IX - art. 8
Articolo 8 Applicazione della Parte XVII 1. La Parte XVII si applica mutatis mutandis alle organizzazioni internazionali salvo nelle ipotesi seguenti: a) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non viene considerato ai fini dell'applicazione dell'articolo 308, 1; b) i) una organizzazione internazionale ha la capacita' esclusiva di agire relativamente all'applicazione degli articoli da 312 a 315, nei limiti in cui essa e' competente ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato su tutta la materia soggetta ad emendamento; ii) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale relativo ad un emendamento su un settore che rientra interamente nella competenza della organizzazione internazionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato, e' considerato come strumento di ratifica od adesione di ciascuno degli Stati membri che sono Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1, 2 e 3; iii) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non e' preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1 e 2, in tutti gli altri casi; c) i) una organizzazione internazionale non puo' denunciare la presente Convenzione conformemente all'articolo 317 se qualcuno dei suoi Stati membri e' uno Stato contraente e se essa continua a rispondere ai requisiti specificati nell'articolo 1 del presente Allegato. ii) una organizzazione internazionale deve denunciare la presente Convenzione quando nessuno dei suoi Stati membri e' Stato contraente o se la organizzazione internazionale cessa di rispondere alle condizioni previste dall'articolo 1 del presente Allegato. La denuncia ha effetto immediatamente.
Convenzione - Atto finale
ATTO FINALE DELLA TERZA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Introduzione 1. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1970 ha adottato la risoluzione 2749 (XXV) contenente la Dichiarazione sui principi che governano il fondo dei mari e degli oceani, cosi' come il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale e, nello stesso giorno, la risoluzione 2750 C (XXV), nella quale decideva di convocare, nel 1973, una conferenza sul diritto del mare che avrebbe affrontato la questione dell'istituzione di un regime internazionale equo - incluso un meccanismo internazionale - per l'area e le risorse del fondo dei mari e degli oceani e del loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, con una precisa definizione di quell'area e con una vasta gamma di questioni connesse, incluse quelle relative al regime dell'alto mare, della piattaforma continentale, del mare territoriale (compresa la questione della sua estensione e la questione degli stretti internazionali) e la zona contigua, la pesca e la conservazione delle risorse viventi dell'alto mare (inclusa la questione sui diritti preferenziali degli Stati costieri), la preservazione dell'ambiente marino (inclusa, tra l'altro, la prevenzione dell'inquinamento) e la ricerca scientifica. 2. Prima dell'adozione di queste risoluzioni, l'Assemblea generale aveva esaminato la questione presentata nel 1967 su iniziativa del Governo di Malta (1) ed aveva di conseguenza adottato le seguenti risoluzioni sul problema di riservare ai fini esclusivamente pacifici il fondo dei mari e degli oceani, ed il loro sottosuolo, nell'alto mare al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale attuale, e l'utilizzazione delle loro risorse nell'interesse dell'umanita'. Risoluzione 2340 (XXII) del 18 dicembre 1967, Risoluzione 2467 (XXIII) del 21 dicembre 1968, e Risoluzione 2574 (XXIV) del 15 dicembre 1969. 3. L'Assemblea generale, con la risoluzione 2340 (XXII), ha istituito un Comitato ad hoc per lo studio degli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale e, dopo avere considerato il suo rapporto (2), ha istituito con la risoluzione 2467 A (XXIII) il Comitato per gli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale. L'Assemblea generale con la risoluzione 2750 C (XXV), ha (1) United Nations General Assembly Official Records, Twenty-second Session, Annexes, punto 92 dell'ordine del giorno, documento A/6695. (2) Ibid., Twenty-third Session, Annexes, punto 26 dell'ordine del giorno, documento A/7230. allargato tale Comitato e gli ha richiesto di preparare un testo provvisorio di articoli di trattato ed una lista esaustiva di argomenti e questioni in vista della Conferenza sul diritto del mare. Il Comitato, cosi' costituito, ha tenuto sei sessioni ed un numero di riunioni supplementari tra il 1971 ed il 1973 presso la sede delle Nazioni Unite a New York e presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra. Dopo avere considerato il suo rapporto (3), l'Assemblea generale ha chiesto al Segretario generale con la risoluzione 2574 A (XXIV) di accertarsi delle posizioni degli Stati membri sull'opportunita' di convocare ad una data prossima, una Conferenza sul diritto del mare. 4. Successivamente all'adozione delle risoluzioni 2749 (XXV) e 2750 (XXV), l'Assemblea generale, dopo aver considerato i rapporti pertinenti del Comitato (4) ha adottato le seguenti risoluzioni sullo stesso problema: Risoluzione 2881 (XXVI) del 21 dicembre 1971, Risoluzione 3029 (XXVII) del 18 dicembre 1972, e Risoluzione 3067 (XXVIII) del 16 novembre 1973. 5. Con la risoluzione 3029 A (XXVII), l'Assemblea generale ha chiesto al Segretario generale di convocare la prima e la seconda sessione della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il Segretario generale era stato autorizzato, in consultazione con il presidente del Comitato, ad adottare quelle disposizioni che possono risultare necessarie per una organizzazione ed amministrazione efficienti della Conferenza e del Comitato ed a fornire quella assistenza che possa essere richiesta in merito a questioni giuridiche, economiche, tecniche e scientifiche. Le agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed altre organizzazioni intergovernative sono state invitate a cooperare pienamente con il Segretario generale nella preparazione della Conferenza e ad inviare degli osservatori alla Conferenza (5). Al Segretario generale e' stato richiesto, su approvazione della Conferenza, di invitare le organizzazioni non governative interessate aventi uno status consultivo presso il Consiglio economico e sociale ad inviare degli osservatori alla Conferenza. (3) Ibid., Twenty-fourth Session, Supplement Nos. 22 and 22A (A/7622 e Corr. 1 e A/7622/Add. 1). (4) Ibid., Twenty-sixth Session, Supplement No. 21 (A/8421); ibid., Twenty-seventh Session, Supplement No. 21 (A/8721 e Corr. 1); ed ibid., Twenty-eight Session, Supplement No. 21 (A/90021 e Corr. 1-3), Voll. I - VI. (5) Inoltre occorre sottolineare che alla Conferenza hanno partecipato ed assistito osservatori dei Programmi e delle Conferenze delle Nazioni Unite. 6. Con la risoluzione 3067 (XXVIII) l'Assemblea generale ha deciso che il mandato della Conferenza consistesse nell'adozione di una Convenzione che trattasse di tutti gli aspetti del diritto del mare, tenendo conto delle tematiche indicate nel paragrafo 2 della risoluzione 2750 C (XXV) della Assemblea generale e della lista di tematiche e questioni relative al diritto del mare formalmente approvata dal Comitato e tenendo in mente che i problemi dello spazio oceanico sono strettamente correlati e devono essere considerati nel loro complesso. Con la stessa risoluzione, l'Assemblea generale ha anche deciso di convocare la prima sessione della Conferenza a New York dal 3 al 14 dicembre 1973 con lo scopo di affrontare gli aspetti organizzativi, inclusi l'elezione dei funzionari, l'adozione dell'ordine del giorno e del regolamento interno della Conferenza, l'istituzione di organi sussidiari e l'attribuzione delle funzioni a questi organi, ed ogni altra finalita' nell'ambito del mandato. La seconda sessione si sarebbe dovuta tenere a Caracas, su invito del governo del Venezuela, dal 20 giugno al 29 agosto 1974 per affrontare il lavoro sostanziale della Conferenza e, se necessario, si sarebbero dovute convocare un'altra successiva sessione, od altre sessioni, se cosi' deciso dalla Conferenza ed approvato dall'Assemblea. I. Sessioni 7. Conformemente a tale decisione e successivamente su raccomandazione della Conferenza approvata dall'Assemblea generale, o conformemente alle decisioni delle Conferenze, le sessioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare sono state tenute come segue: - Prima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 3 al 15 dicembre 1973; - Seconda sessione al Parque Central, a Caracas, dal 20 giugno al 29 agosto 1974; - Terza sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 17 marzo al 9 maggio 1975 (6); - Quarta sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 15 marzo al 7 maggio 1976 (7); - Quinta sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 2 agosto al 17 settembre 1976 (8); (6) Risoluzione dell'Assemblea generale 3334 (XXIX) del 17 dicembre 1974. (7) Risoluzione dell'Assemblea generale 3483 (XXX) del 12 dicembre 1975. (8) Decisione adottata alla 69 seduta della Conferenza plenaria il 7 maggio 1976 (si vedano Official Records of - Sesta sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 23 maggio al 15 luglio 1977 (9); - Settima sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 28 marzo al 19 maggio 1978 (10); - Continuazione della settima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 21 agosto al 15 settembre 1978 (11); - Ottava sessione presso gli Uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 19 marzo al 27 aprile 1979 (12); - Continuazione dell'ottava sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 19 luglio al 24 agosto 1979 (13); - Nona sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo al 4 aprile 1980 (14); - Continuazione della nona sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra dal 28 luglio al 29 agosto 1980 (15); - Decima sessione, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 9 marzo al 24 aprile 1981 (16); the Third Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. V, A/CONF.62/SR.69). (9) Risoluzione dell'Assemblea generale 31/63 del 10 dicembre 1976. (10) Risoluzione dell'Assemblea generale 32/194 del 20 dicembre 1977. (11) Decisione adottata alla 106 seduta della plenaria il 19 maggio 1978 (si vedano Official Record of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. IX, A/CONF.62/SR. 106). (12) Risoluzione dell'Assemblea generale 33/17 del 10 novembre 1978. (13) Decisione adottata all 115 seduta della plenaria il 27 aprile 1979 (si vedano Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. XI, A/CONF.62/SR. 115). (14) Risoluzione dell'Assemblea generale 34/20 del 9 novembre 1979. (15) Ibid. (16) Risoluzione dell'Assemblea generale 35/116 del 10 dicembre 1980, e decisione adottata alla 147 seduta della Conferenza plenaria il 20 aprile 1981 (A/CONF.62/SR.147). - Continuazione della decima sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 3 al 28 agosto 1981 (17); - Undicesima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dall'8 marzo al 30 aprile 1982 (18); - Continuazione dell'undicesima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 22 al 24 settembre 1982 (19); II. Partecipazione alla Conferenza 8. Considerando che sarebbe desiderabile raggiungere l'universalita' della partecipazione alla Conferenza, l'Assemblea generale ha deciso con la risoluzione 3067 (XXVIII) di chiedere al Segretario generale di invitare a partecipare alla Conferenza gli Stati membri delle Nazioni Unite o membri delle agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e gli Stati contraenti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, cosi' come i seguenti Stati: la Repubblica della Guinea-Bissau e la Repubblica Democratica del Vietnam. Hanno partecipato alle sessioni della Conferenza le delegazioni di: Afganistan, Albania, Algeria, Alto Volta, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Bhutan, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Capo Verde, Cecoslovacchia, Ciad, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Danimarca, Dominica, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Equador, Etiopia, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Salomone, Israele, Italia, Kampuchea democratica, Jamahiriya araba libica, Jugoslavia, Kenia, Kuwait, Libano, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malaysia Maldive, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Mauritius, Messico, Monaco, Mongolia, Mozambico, Nauru, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Peru', Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna (17) Risoluzione dell'Assemblea generale 35/452 dell'11 maggio 1981. (18) Risoluzione dell'Assemblea generale 36/79 del 9 dicembre 1981. (19) Decisione adottata alla 182 seduta della Conferenza plenaria il 30 aprile 1982 (A/CONF.62/SR.182). ed Irlanda del nord, Repubblica araba di Siria, Repubblica centroafricana, Repubblica democratica di Corea, Repubblica democratica popolare del Lao, Repubblica democratica tedesca, Repubblica di Corea, Repubblica dominicana, Repubblica federale di Germania, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica dell'Ucraina, Repubblica Unita del Camerun, Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Ruanda, Saint Vincent e le Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Santa Sede, Sao Tome' e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yemen democratico, Zaire, Zambia e Zimbabwe (20). 9. Con la risoluzione 3067 (XXVIII) si e' anche chiesto al Segretario generale di invitare le organizzazioni intergovernative e non governative interessate, cosi' come il Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, a partecipare alla Conferenza come osservatori. Le agenzie specializzate e le organizzazioni intergovernative che hanno partecipato come osservatori alle molte sessioni della Conferenza sono elencate nell'Appendice qui allegata. 10. Su raccomandazione della Conferenza, con la risoluzione 3334 (XXIX), adottata il 17 dicembre 1974, l'Assemblea generale ha chiesto al Segretario generale di invitare Papua-Nuova Guinea, le Isole Cook, le Antille olandesi, Niue, il Suriname, gli Stati associati delle Indie occidentali ed il territorio sotto amministrazione fiduciaria delle Isole del Pacifico a partecipare alle future sessioni della Conferenza come osservatori o, se qualcuno tra loro diventasse indipendente, di prendervi parte come Stato partecipante. Gli Stati ed i territori che hanno partecipato come osservatori alle molte sessioni della Conferenza sono elencati nell'Appendice qui allegata. 11. La Conferenza ha deciso, l'11 luglio 1974, di invitare anche i movimenti di liberazione nazionale, riconosciuti dall'Organizzazione dell'Unita' africana e dalla Lega degli Stati arabi nelle loro rispettive regioni, a partecipare come osservatori ai suoi atti (21). (20) La lista degli Stati partecipanti a ciascuna sessione figura nel relativo rapporto del Comitato per le credenziali. (21) Decisione adottata nella 38 seduta della Conferenza plenaria l'11 luglio 1974, Official Records of the Third I movimenti di liberazione nazionale che hanno partecipato come osservatori alle molte sessioni della Conferenza sono egualmente elencati nell'Appendice qui allegata. 12. Come conseguenza della risoluzione 34/92 dell'Assemblea generale, la Conferenza ha deciso il 6 marzo 1980 (22) che la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, dovesse partecipare alla Conferenza conformemente alle pertinenti decisioni dell'Assemblea generale. III. Organi della Conferenza e Comitati 13. La Conferenza ha eletto Hamilton Shirley Amerasinghe (Sri Lanka) come suo presidente. Successivamente nella sua settima sessione, la Conferenza ha confermato che lo stesso era, e continuava ad essere il presidente della Conferenza benche' non fosse piu' membro della sua delegazione (23). Alla morte di Hamilton Shirley Amerasinghe il 4 dicembre 1980, la Conferenza ne ha commemorato la memoria in una speciale riunione commemorativa il 17 marzo 1981 durante la sua decima sessione (A/CONF.62/SR.144) (24). 14. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha aperto la decima sessione come presidente temporaneo. La Conferenza ha eletto Tommy T. B. Koh (Singapore) come presidente il 13 marzo 1981 (25). United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, A/CONF.62/SR. 38. (22) Ibid., Vol. XIII, A/CONF.62/SR. 122. (23) Nell'86 riunione privata della Conferenza plenaria tenutasi il 5 aprile 1978, con l'adozione della risoluzione A/CONF. 62/R. - 1, proposta dal Nepal a nome del gruppo asiatico; ibid, Vol. IX, nota a pagina 3. (24) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha onorato la memoria dell'ambasciatore Hamilton Shirley Amerasinghe, Presidente della Conferenza a partire dal suo inizio, e prima ancora, Presidente del Comitato sugli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale (A/35/PV. 82). L'Assemblea generale ha successivamente istituito una borsa di studio commemorativa a suo nome (risoluzione 35/116, parr. 1 e 2 del 10 dicembre 1980 e risoluzione 36/79, terzo paragrafo del preambolo e paragrafo 6, del 9 dicembre 1981). Si veda anche A/36/697. (25) A/CONF. 62/SR.143. 15. La Conferenza ha deciso che il presidente ed i relatori dei 3 Comitati principali, il presidente del Comitato di redazione, ed il relatore generale della Conferenza sarebbero stati eletti a titolo personale e che i vice-presidenti della Conferenza, i vice-presidenti dei Comitati principali ed i membri del comitato di redazione sarebbero stati eletti per paese (26). 16. La Conferenza ha eletto come vice-presidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Belgio; sostituito dall'Irlanda a sessioni alterne (con l'accordo del gruppo regionale interessato); Bolivia, Cile, Cina, Egitto, Francia, Islanda, Indonesia, Iran, Iraq, Jugoslavia, Kuwait, Liberia, Madagascar, Nepal, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Peru', Polonia, Repubblica dominicana, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord, Singapore, sostituita dallo Sri Lanka nella decima sessione (con l'accordo del gruppo regionale interessato), Stati Uniti d'America, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, Zaire e Zambia. 17. Sono stati istituiti dalla Conferenza i seguenti comitati: il Comitato generale; i tre Comitati principali, il Comitato di redazione ed il Comitato per le credenziali. L'assegnazione delle questioni alla plenaria ed a ciascuno dei Comitati principali e' stata esposta nella sezione III del documento A/CONF. 65/29. Il Comitato generale e' composto dal presidente della Conferenza come suo presidente, dai vice-presidenti, dai funzionari dei Comitati principali, e dal relatore generale. Il presidente del Comitato di redazione ha avuto riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato generale senza diritto di voto (27). La Conferenza ha eletto i seguenti funzionari per i tre Comitati principali che erano formati da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza: Primo comitato Presidente Paul Bamela Engo (Repubblica Unita del Camerun) Vice-presidente I rappresentanti del Brasile, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone. (26) Ibid, Vol. I, A/CONF.62/SR.2. (27) Decisione adottata nella terza seduta della Conferenza plenaria il 10 dicembre 1973 (si vedano Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, p. 9). Relatore Prima e seconda sessione H. C. Mott (Australia) Dalla terza alla decima sessione John Bailey (Australia) Undicesima sessione Keith Brennan (Australia) Secondo Comitato Presidente Prima e seconda sessione Andres Aguilar (Venezuela) Terza sessione Reynaldo Galindo Pohl (El Salvador) (con l'accordo del gruppo regionale interessato) Dalla quarta alla undicesima sessione Andres Aguilar (Venezuela) Vice-presidente I rappresentanti di Cecoslovacchia, Kenia e Turchia Relatore Satya Nandan (Fiji) Terzo Comitato Presidente Alexander Yankov (Bulgaria) Vice-presidente I rappresentanti di Colombia, Cipro e Repubblica federale di Germania Relatore Prima e seconda sessione Abdel Magied A. Hassan (Sudan) Terza sessione Manyang d'Awol (Sudan) Quarta e quinta sessione Abdel Magied A. Hassan (Sudan) Dalla quinta alla undicesima sessione Manyang d'Awol (Sudan) La Conferenza ha eletto i seguenti funzionari e membri del Comitato di redazione. Comitato di redazione Presidente J. Alan Beesley (Canada) Membri I rappresentanti di Afghanistan, Argentina, Bangladesh, (in alternanza con la Thailandia ogni anno); Equador, El Salvador (sostituito dal Venezuela per la durata della terza sessione con l'accordo del gruppo regionale interessato); Filippine ; Ghana, India, Italia, Lesotho, Malaysia, Mauritania; Mauritius ; Messico; Paesi Bassi (in alternanza con l'Austria ogni sessione); Repubblica Araba Siriana; Repubblica Unita della Tanzania; Romania; Sierra Leone ; Spagna; Stati Uniti d'America ed Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La Conferenza ha eletto i seguenti funzionari e membri del Comitato per le credenziali: Comitato per le credenziali Presidente Prima sessione Heinrich Gleissner (Austria) Seconda e terza sessione Franz Wedinger (Austria) Dalla quarta alla undicesima sessione Karl Wolf (Austria) Membri I rappresentanti di Austria; Chad; Cina ; Costa d'Avorio ; Costa Rica; Giappone ; Irlanda; Ungheria ed Uruguay. Kenneth Rattray (Giamaica) e' stato eletto relatore generale della Conferenza. 18. Il Segretario generale delle Nazioni Unite in qualita' di segretario generale della Conferenza e' stato rappresentato da Constantin Stavropoulos, sottosegretario generale, nella prima e nella seconda sessione. Successivamente Bernardo Zuleta, sottosegretario generale, ha rappresentato il segretario generale. David L.D. Hall era segretario esecutivo della Conferenza. 19. L'Assemblea generale, con la sua risoluzione 3067 (XXVIII) con cui ha convocato la Conferenza, le ha rimesso i rapporti ed i documenti del Comitato sugli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale e la documentazione pertinente dell'Assemblea generale. All'inizio della Conferenza, era inoltre innanzi ad essa la seguente documentazione: a) l'ordine del giorno provvisorio della prima sessione della Conferenza (A/CONF. 62/1); b) il progetto di regolamento interno preparato dal Segretario generale (A/CONF. 62/2 e Add. 1-3), contenenti un'appendice che includeva l'"Accordo tra gentiluomini", approvato dall'Assemblea generale nella sua ventottesima sessione il 16 novembre 1973. Successivamente, la Conferenza ha anche ottenuto la seguente documentazione: (i) Le proposte presentate dalle delegazioni partecipanti alla Conferenza, come illustrate negli Official Records della Conferenza; (ii) I rapporti e gli studi preparati dal Segretario generale (28); (28) Implicazioni economiche dello sfruttamento dei minerali sottomarini nell'area internazionale: ibid., Vol.III (A/CONF. 62/25 datato 22 maggio 1974). Implicazioni economiche dell'estrazione mineraria nei fondi marini nell'Area internazionale: ibid., Vol. IV (A/CONF. 62/37 datato 18 febbraio 1975). Descrizione di alcune tipologie di tecnologia marina e possibili metodi per il loro trasferimento: ibid., Vol.IV (A/CONF. 62/C. 3/L. 22) datato 27 febbraio 1975. Progetti di testi alternativi del preambolo e delle clausole finali: ibid., Vol. VI, (A/CONF. 62/L. 13) datato 26 luglio 1976. Repertorio annotato delle organizzazioni intergovernative interessate in questioni marittime (A/CONF. 62/L.14) datato 10 agosto 1976. Formule alternative di finanziamento dell'Impresa: ibid., VI, (A/CONF. 62/C. 1/L. 17) datato 3 settembre 1976. Costi dell'Autorita' e strumenti contrattuali per il finanziamento delle sue attivita', ibid., Vol. VII, (A/CONF. 62/C. 1/L. 19) datato 18 maggio 1977. Requisiti della manodopera dell'Autorita' e relative necessita' di formazione, ibid., Vol. XII (A/CONF. 62/82) datato 17 agosto 1979. Potenziali implicazioni finanziarie per gli Stati contraenti della futura Convenzione sul diritto del mare (A/CONF. 62/L. 65) datato 20 febbraio 1981. (iii) I testi di negoziato informale ed il progetto di Convenzione sul diritto del mare ed i collegati progetti di risoluzioni e decisioni redatti dalla Conferenza come indicato piu' oltre. IV. Comitato di redazione 20. Il Comitato di redazione ha iniziato i suoi lavori nella settima sessione della Conferenza con l'esame informale dei testi di negoziato, allo scopo di rifinire i progetti, armonizzare le parole e le espressioni ricorrenti, e raggiungere, attraverso la revisione dei testi, la concordanza del testo della Convenzione nelle sei lingue. Il Comitato e' stato assistito nel suo lavoro informale da sei gruppi linguistici comprendenti sia i membri che i non membri del Comitato di redazione, in rappresentanza delle sei lingue ufficiali della Conferenza; ciascuno di questi gruppi e' stato presieduto da un coordinatore (29) ed assistito da esperti linguistici Effetti della formula sulla limitazione della produzione secondo certe specifiche ipotesi (A/CONF. 62/L. 66) datato 24 febbraio 1981 e (A/CONF. 62/L. 66/Corr. 1) datato 3 marzo 1981. Studio preliminare che illustra varie formule per la definizione della piattaforma continentale: ibid., Vol. IX (A/CONF. 62/C. 2/L. 98) datato 18 aprile 1978; carta che illustra le varie formule per la definizione della piattaforma continentale (A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 1); calcolo delle superfici indicate oltre le 200 miglia nel documento A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 1, ibid., Vol. IX, (A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 2) datato 3 maggio 1978; comunicazione ricevuta dal Segretario della Commissione oceanografica intergovernativa: ibid., Vol. IX (A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 3) datato 28 agosto 1978. Studio sulle implicazioni relative alla preparazione di carte su larga scala per la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare: ibid., Vol. XI (A/CONF. 62/C. 2/L. 99) datato 9 aprile 1979. Studio sulle future funzioni del Segretario generale ai sensi del progetto di Convenzione e sulle necessita' degli Stati, soprattutto di quelli in via di sviluppo, in materia di informazioni, consigli, ed assistenza ai sensi del nuovo regime giuridico (A/CONF. 62/L. 76) datato 18 agosto 1981 (29) I coordinatori dei gruppi linguistici erano i seguenti: Gruppo di lingua inglese: Bernard H. Oxman (Stati Uniti) e Thomas A. Clingan (Stati Uniti). del Segretariato. I coordinatori, sotto la direzione del presidente del Comitato di redazione, hanno svolto il compito fondamentale di armonizzare le opinioni dei gruppi linguistici e di preparare delle proposte per il Comitato di redazione, attraverso delle riunioni aperte sia ai membri che ai non membri del Comitato di redazione. Oltre alle riunioni tenute durante le sessioni ordinarie della Conferenza, il Comitato ha tenuto delle riunioni tra l'una e l'altra sessione come segue: - presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 9 al 27 giugno 1980; - presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 12 gennaio al 27 febbraio 1981; - presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 29 giugno al 31 luglio 1981; - presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 18 gennaio al 26 febbraio 1982; - presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 12 luglio al 25 agosto 1982. Supplenti: Steven Asher (Stati Uniti) e Milton Drucker (Stati Uniti). Gruppo di lingua araba: Mustafa Kamil Yassen (Emirati arabi uniti) e Mohammad Al - Haj Hamoud (Iraq). Gruppo di lingua cinese: Wang Tieya (Cina); Ni Zhengyu (Cina) e Zhang Hongzeng (Cina). Gruppo di lingua spagnola: Jose' Antonio Yturriaga Barbaran (Spagna), Jose' Manuel Lacleta Munoz, (Spagna) Jose' Antonio Pastor Ridruejo (Spagna) e Luis Valencia Rodriguez (Ecuador). Gruppo di lingua francese: Tullio Treves (Italia). Supplente: Lucius Caflisch (Svizzera). Gruppo di lingua russa: F. N. Kovalev (URSS), P. N. Evseev (URSS), Yevgeny N. Nasinovsky (URSS) e Georgy G. Ivanov (URSS). A/CONF. 62/L. 56, A/CONF. 62/L. 57/Rev. 1 e A/CONF. 62/L. 63/Rev. 1. Si vedano Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Voll. XIII e XIV. Il Comitato di redazione ha presentato una prima serie di rapporti relativi all'armonizzazione delle parole e delle espressioni ricorrenti (30). Il Comitato ha presentato una seconda serie di rapporti contenenti delle raccomandazioni che sono risultate dalla revisione testuale della Convenzione (31). (31) A/CONF. 62/L. 67/Add. 1-16, A/CONF. 62/L. 75/Add. 1-13, A/CONF. 62/L. 85/Add. 1-9, A/CONF. 62/L. 142/Rev. 1/Add. 1 e A/CONF. 62/L. 152/Add. 1-27. V. Regolamento interno e conduzione dei negoziati 21. La Conferenza ha adottato il suo regolamento interno (A/CONF. 62/30) nella sua seconda sessione (32). La dichiarazione che incorpora l'"Accordo tra gentiluomini" approvato dalla Assemblea generale (33), effettuata dal presidente e adottata dalla Conferenza (34), e' stata allegata al regolamento interno. La dichiarazione disponeva che: "Tenendo conto che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati come un tutt'uno ed avendo presente la auspicabilita' di adottare una Convenzione sul diritto del mare che assicuri una accettazione la piu' ampia possibile, "La Conferenza dovrebbe compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso sulle questioni sostanziali e non vi dovrebbero essere votazioni su tali questioni fino a quando non siano stati compiuti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso". 22. Il regolamento interno e' stato successivamente emendato dalla Conferenza il 12 luglio 1974 (35), il 17 marzo 1975 36 ed il 6 marzo 1980 (37). 23. Nella sua seconda sessione (38), la Conferenza ha fissato le competenze dei tre Comitati principali, attribuendo alla plenaria od ai Comitati le materie e le questioni contenute nella lista preparata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) (A/CONF. 62/29 dell'Assemblea generale. I Comitati principali hanno istituito dei gruppi di lavoro informali o altri organi sussidiari che hanno assistito i Comitati nel loro lavoro (39). (32) Ibid., Vol. I, A/CONF.62/SR.24. (33) Official Records of the General Assembly Twenty-eight Session, Plenary Meetings, 2169esima seduta. (34) Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, A/CONF.62/SR.19. (35) Ibid. Vol. I, A/CONF.62/SR.40. (36) Ibid., Vol. IV, A/CONF.62/SR.52. (37) Ibid., Vol. XIII, A/CONF.62/SR.122. (38) Ibid., Vol. I, A/CONF. 62/SR. 15. (39) Il Primo Comitato ha nominato i seguenti funzionari dei gruppi di lavoro informali da esso istituiti tra la seconda e l'undicesima sessione: Christopher W. Pinto (Sri Lanka) : Presidente dell'organo plenario informale (decisione della prima riunione del Primo Comitato) Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. II; Presidente del gruppo di negoziato sul sistema delle operazioni, il regime e le condizioni di esplorazione e sfruttamento dell'Area, con la partecipazione di 50 Stati ma a composizione non limitata (decisione delle riunioni dalla 14esima alla 16esima del Primo Comitato, ibid.). S.P. Jagota (India) ed H. H. M. Sondaal (Paesi Bassi): Co-presidenti del gruppo di lavoro a composizione non limitata (decisione della 26esima riunione del Primo Comitato, ibid., vol. VI). Jens Evensen (Norvegia): Coordinatore speciale del gruppo di lavoro plenario informale del Presidente sul sistema di sfruttamento (decisione della 38esima riunione del Primo Comitato, ibid., Vol. VII). Satya N. Nandan (Fiji): Presidente del gruppo informale sulla questione delle politiche di produzione, istituito sotto gli auspici del Gruppo di negoziato 1 di cui al par. 28 qui di seguito (si veda la 114esima riunione del Comitato generale del 26 aprile 1979, ibid., Vol. IX). Paul Bamela Engo (Repubblica unita del Camerun): Presidente del Primo Comitato, Francis X. Njenga (Kenya), Tommy T. B. Koh (Singapore) ed Harry Wuensche (Repubblica democratica tedesca): Co-presidenti del Gruppo di lavoro dei 21 sulle questioni del Primo Comitato con il Presidente del Primo Comitato come principale coordinatore. Il Gruppo di lavoro era composto di 10 membri nominati dal Gruppo dei 77, dalla Cina e dai 10 membri nominati dai principali Paesi industrializzati con dei supplenti per ciascun gruppo. Il gruppo era formato da tanti membri e supplenti quanti necessari per rappresentare gli interessi relativi alla questione presa in considerazione (decisione della 45esima riunione del Comitato generale del 9 aprile 1979, ibid., Vol. XI; si veda anche la 114esima seduta della plenaria del 16 aprile 1979, ibid., Vol. XI). Il secondo Comitato ha istituito dei gruppi informali consultivi, a differenti livelli, presieduti dai tre vice-presidenti, dai rappresentanti di Cecoslovacchia, Kenya e Turchia e dal Relatore del Comitato, Satya N. Nandan (Fiji). (Si veda la dichiarazione del Presidente del Secondo Comitato, A/CONF. 62/C. 2/L. 87 (ibid., Vol. IV). Si veda anche la dichiarazione sul lavoro del Comitato preparata dal Relatore A/CONF. 62/C. 2/L. 89/Rev. 1, ibid.). Il terzo Comitato ha nominato i seguenti funzionari delle sue riunioni informali: Jose' Luis Vallarta (Messico): Presidente delle riunioni informali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino (decisione della seconda riunione del Terzo Comitato, ibid., Vol. II). Cornel A. Metternich (Repubblica federale di Germania): Presidente delle riunioni informali sulla ricerca scientifica e lo sviluppo ed il trasferimento della tecnologia (decisione della seconda riunione del terzo Comitato, ibid., Vol. II; si veda anche A/CONF. 62/C. 3/L. 16, ibid., Vol. III). 24. Nella terza sessione, su richiesta della Conferenza, ciascuno dei presidenti dei tre Comitati principali ha preparato un unico testo di negoziato che copre le materie affidate al rispettivo Comitato che, insieme agli altri, ha costituito il Testo Unico Informale di Negoziato (A/CONF. 62/WP. 8, Parti I, II e III), la cui natura e' descritta nella nota introduttiva del presidente della Conferenza. Successivamente, il presidente della Conferenza, tenendo conto dell'attribuzione delle materie e delle questioni alla plenaria ed ai Comitati principali, ha presentato un testo unico di negoziato sulla questione della soluzione delle controversie (A/CONF. 62/WP. 9). 25. Nella quarta sessione della Conferenza, in seguito ad un dibattito generale nella plenaria sull'argomento, come documentato da A/CONF. 62/da SR. 58 a 65, su richiesta della Conferenza (40), il presidente ha preparato un testo modificato sulla soluzione delle controversie (A/CONF. 62/WP. 9/Rev. 1) che ha costituito la Parte IV del testo unico informale di negoziato nel documento A/CONF. 62/WP. 8. Nella stessa sessione, ciascuno dei presidenti dei Comitati principali ha preparato un testo unico modificato di negoziato (A/CONF. 62/WP. 8, Rev. 1, Parti da I a III) e la nota del presidente della Conferenza che e' allegata al testo descrive la sua natura. 26. Durante la quinta sessione, su richiesta della Conferenza (41), il presidente della Conferenza ha preparato un testo unico modificato di negoziato sulla soluzione delle controversie (A/CONF. 62/WP. 9/Rev. 2), che ha costituito la quarta parte del Testo Unico di Negoziato Modificato (A/CONF. 62/WP. 8/Rev. 1). 27. Alla sua sesta sessione (42), la Conferenza ha richiesto al suo presidente ed ai presidenti dei Comitati principali, i quali lavoravano sotto la direzione del presidente della Conferenza in un gruppo cui erano stati associati il presidente del Comitato di redazione ed il Relatore generale (43), al quale ci si e' successivamente riferiti come "il Collegio" (44), di preparare un testo composito informale di negoziato (A/CONF. 62/WP. 10), che trattasse di tutto l'insieme di materie e questioni contenute nelle Parti da I a IV del testo unico modificato di negoziato. La natura del testo composito cosi' preparato e' stata descritta nel memorandum del presidente della Conferenza (A/CONF. 62/WP. 10/Add. 1). 28. Nella sua settima sessione, la Conferenza ha identificato talune questioni fondamentali irrisolte ed ha istituito sette gruppi di negoziato (come registrato in A/CONF. 62/62) allo scopo di risolvere tali questioni (45). (40) Decisione adottata nella 65 seduta della Conferenza plenaria del 12 aprile 1976, ibid., Vol. V, A/CONF. 62/SR. 65. (41) Ibid., Vol. VI, A/CONF. 62/SR. 71. (42) Ibid., Vol. VII, A/CONF. 62/SR. 77-SR. 79. (43) Decisione adottata nella 79 seduta della Conferenza plenaria del 28 giugno 1977, ibid., Vol. VII. (44) Memoria esplicativa del Presidente allegata ad A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 2, datata 11 aprile 1980. (45) Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. IX, A/CONF. 62/SR. 89 e 90. Le descrizioni delle voci sono indicate in A/CONF. 62/62, ibid., Vol. X. Ciascun gruppo era composto da un nucleo di Paesi principalmente coinvolti nelle questioni fondamentali irrisolte, ma era a composizione non limitata. I presidenti dei gruppi di negoziato erano: Gruppo di negoziato sulla Voce 1 Francis X. Njenga (Kenia) Gruppo di negoziato sulla Voce 2 Tommy T. B. Koh (Singapore) Gruppo di negoziato sulla Voce 3 Paul Bamela Engo (Repubblica Unita del Camerun), presidente del Primo Comitato Gruppo di negoziato sulla Voce 4 Satya N. Nandan (Fiji) Gruppo di negoziato sulla Voce 5 Costantin A. Stavropoulos (Grecia) Gruppo di negoziato sulla Voce 6 Andres Aguilar (Venezuela), presidente del Secondo Comitato Gruppo di negoziato sulla Voce 7 E. J. Manner (Finlandia). I presidenti dei gruppi di negoziato dovevano riferire sui risultati dei loro negoziati al Comitato od alla plenaria operante come un Comitato, a seconda dei casi, prima che essi fossero presentati alla plenaria. 29. I negoziati condotti nella settima sessione e nella continuazione della settima sessione della Conferenza sono stati oggetto di un rapporto da parte del presidente relativamente al lavoro della plenaria operante come Comitato principale e da parte dei presidenti dei Comitati principali e dei gruppi di negoziato. Questi rapporti, insieme al rapporto del presidente del Comitato di redazione, sono stati incorporati nei documenti A/CONF. 62/RCNG. 1 e 2 46. La Conferenza ha anche fissato i criteri per le modifiche o revisioni del Testo Composito (46) Ibid., Vol. X. Informale di Negoziato, che sono indicati nel documento A/CONF. 62/62. 30. Nella ottava sessione e' stato istituito un gruppo di esperti giuridici avente come suo presidente Harry Wuensche (Repubblica democratica tedesca) (47). 31. Sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 111-SR. 116) relative ai rapporti del presidente, dei presidenti dei Comitati principali, dei presidenti dei gruppi di negoziato e del presidente del gruppo di esperti giuridici sulle consultazioni da loro condotte, e' stata preparata dal collegio di cui al par. 27 una revisione del Testo Composito Informale di Negoziato (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 1). La natura del testo e' stata descritta nel memorandum del presidente allegato al testo. 32. Nella continuazione dell'ottava sessione e' stato istituito un ulteriore gruppo di esperti giuridici avente come presidente Jens Evensen (Norvegia) (48). 33. I rapporti sui negoziati condotti nella continuazione dell'ottava sessione dal presidente, dai presidenti dei Comitati principali, dai presidenti dei gruppi di negoziato e dai presidenti dei due gruppi di esperti giuridici insieme al rapporto del presidente del Comitato di redazione sono stati inseriti in un memorandum dal presidente della Conferenza (A/CONF. 62/91). 34. Nella sua nona sessione, sulla base del rapporto del presidente relativo alle consultazioni condotte nella plenaria operante come un Comitato principale (A/CONF. 62/L. 49/Add. 1 e 2), la Conferenza ha considerato il progetto di Preambolo preparato dal presidente (A/CONF. 62/L. 49) per l'inserimento nella successiva revisione del Testo composito informale di negoziato (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 1). Sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 125 - SR. 128) relative ai rapporti del presidente, dei presidenti dei Comitati principali, dei presidenti dei gruppi di negoziato e dei presidenti dei gruppi di esperti giuridici sulle (47) Il gruppo di esperti giuridici sulla soluzione delle controversie relative alla Parte XI del testo composito informale di negoziato e' stato istituito dal presidente del Primo Comitato in consultazione con il presidente della Conferenza come indicato nella 114 seduta della plenaria ed in A/CONF.62/C. 1/L. 25 e L. 36, ibid., Vol. XI. (48) Il Gruppo di Esperti giuridici sulle clausole finali e' stato istituito dal Presidente della Conferenza per affrontare gli aspetti tecnici delle clausole finali dopo la loro preliminare analisi nella plenaria informale come indicato nella 120 riunione della plenaria del 24 agosto 1979, ibid., Vol. XII. consultazioni da loro condotte e del rapporto del presidente del Comitato di redazione sul suo lavoro, il Collegio (49) ha intrapreso una seconda revisione del Testo Composito Informale di Negoziato presentato come il Testo Composito Informale di Negoziato/Rev. 2 (nel documento A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 2), la cui natura e' descritta nel memorandum del presidente allegato allo stesso. 35. Nella continuazione della sua nona sessione, sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 134 - SR. 140) relative ai rapporti del presidente e dei presidenti dei Comitati principali sulle consultazioni da loro condotte, il Collegio ha preparato una ulteriore revisione del Testo Composito Informale di Negoziato. Il testo rivisto, intitolato "Progetto di Convenzione sul diritto del mare (testo informale)" (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 3), e' stato pubblicato insieme ad un memorandum del presidente (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 3/Add. 1), che descriva la natura del testo. 36. La Conferenza ha anche deciso che si sarebbe incorporata la dichiarazione d'intesa su un metodo eccezionale di delimitazione della piattaforma continentale applicabile a specifiche condizioni geologiche e geomorfologiche in un allegato dell'Atto finale (50). 37. La Conferenza ha deciso che la decima sessione avrebbe dovuto determinare lo status da dare al progetto di Convenzione (Testo Informale) (51). 38. In seguito alle deliberazioni della Conferenza nella sua decima e nella continuazione della decima sessione (A/CONF. 62/SR. 142-SR. 155), il Collegio ha preparato una revisione del Progetto di Convenzione sul diritto del mare (Testo informale). La Conferenza ha deciso che il testo come rivisto (A/CONF. 62/L. 78) era il progetto ufficiale di Convenzione della Conferenza, sottoposto soltanto alle specifiche condizioni indicate nel documento A/CONF. 62/114. Nella continuazione della decima sessione, la Conferenza ha stabilito che le decisioni adottate nella plenaria informale relative alle sedi dell'Autorita' internazionale dei fondi marini (Giamaica) e del Tribunale internazionale per il diritto del mare (libera ed anseatica citta' di Amburgo nella Repubblica federale di Germania) dovessero essere inserite nella revisione del progetto di Convenzione e (49) Come riferito nel paragrafo 27 supra, e nella memoria esplicativa del Presidente allegata in A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 2. (50) Decisione adottata nella 141 seduta della plenaria del 29 agosto 1980, ibid., Vol. XIV, A/CONF. 62/SR. 141. (51) Ibid., anche indicato in A/CONF. 62/BUR. 13/Rev. 1. che la nota introduttiva a quella revisione dovesse indicare i requisiti concordati nel momento in cui la decisione riguardante le due sedi era stata adottata (A/CONF. 62/L. 78). 39. In seguito all'esame da parte della plenaria (52) delle clausole finali ed in particolare della questione dell'entrata in vigore della Convenzione, sono state prese in esame della plenaria nella sua nona sessione la questione dell'istituzione di una Commissione Preparatoria per l'Autorita' internazionale dei fondi marini e la convocazione del Tribunale internazionale per il diritto del mare. Il presidente, sulla base delle deliberazioni della plenaria informale, ha preparato un progetto di risoluzione da adottarsi da parte della Conferenza, relativo agli accordi provvisori, che e' stato allegato al suo rapporto (A/CONF. 62/L. 55 e Corr. 1). Sulla base degli ulteriori studi condotti sull'argomento congiuntamente da parte della plenaria e del Primo Comitato, nella decima, continuazione della decima ed undicesima sessione della Conferenza, il presidente della Conferenza ed il presidente del Primo Comitato hanno presentato un progetto di risoluzione (A/CONF. 62/C. 1/L. 30, allegato I). 40. In seguito all'esame, all'undicesima sessione, della questione del trattamento da accordare agli investimenti preparatori effettuati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, sempre che tali investimenti siano compatibili con la Convenzione e non siano contrari al suo oggetto ed al suo scopo, il presidente della Conferenza ed il presidente del Primo Comitato hanno presentato un progetto di risoluzione contenuto nell'Allegato II del loro rapporto A/CONF. 62/C. 1/L. 30. La questione della partecipazione alla Convenzione e' stata presa in considerazione dalla plenaria della Conferenza durante le sessioni dalla ottava alla undicesima, ed il presidente ha presentato un rapporto sulle consultazioni nella undicesima sessione nel documento A/CONF. 62/L. 86. 41. L'undicesima sessione e' stata dichiarata la sessione finale per l'adozione delle decisioni della Conferenza (53). Durante quella sessione, sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 157-SR. 166), relative al rapporto del presidente (A/CONF. 62/L. 86) ed ai rapporti dei presidenti dei Comitati principali (A/CONF. 62/L. 87, L.91 ed L.92) sui negoziati da loro condotti ed al rapporto del presidente del Comitato di redazione sul suo lavoro (A/CONF. 62/L. 85 e L.89), il Collegio ha pubblicato un (52) Alla continuazione dell'ottava sessione. (53) Nell'adozione del programma di lavoro (A/CONF.62/116), ibid. A/CONF/62/SR.154. memorandum (A/CONF. 62/L. 93 e Corr. 1) che contiene cambiamenti da incorporare nel progetto di Convenzione sul diritto del mare (A/CONF. 62/L. 78), ed il documento A/CONF. 62/L. 94 che contiene tre progetti di risoluzioni ed un progetto di decisione della Conferenza da adottare nello stesso momento del progetto di Convenzione. La Conferenza ha stabilito che tutti gli sforzi per raggiungere un accordo generale erano stati compiuti (54). Durante i precedenti otto anni dei suoi lavori, la Conferenza aveva adottato tutte le decisioni per consenso benche' avesse fatto eccezionalmente ricorso al voto soltanto per questioni di procedura, per le questioni relative alla nomina dei funzionari e per l'estensione di inviti ai partecipanti alla Conferenza in qualita' di osservatori. 42. Sulla base delle delibere documentate nei verbali della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 167-SR. 182), la Conferenza ha elaborato: LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE RISOLUZIONE I sull'istituzione della Commissione preparatoria per l'Autorita' internazionale per i fondi marini e per il Tribunale internazionale per il diritto del mare. RISOLUZIONE II che disciplina gli Investimenti preparatori nelle attivita' pionieristiche relative ai moduli polimetallici. RISOLUZIONE III relativa ai territori i cui abitanti non abbiano ottenuto la piena indipendenza o un'altra forma di autogoverno riconosciuta dalle Nazioni Unite od ai territori sottoposti a dominazione coloniale. RISOLUZIONE IV relativa ai movimenti di liberazione nazionale. La precedente Convenzione insieme alle risoluzioni da I a IV, che formano un tutt'uno, sono state adottate il 30 aprile 1982, con un voto verbalizzato adottato su richiesta di una delegazione (55). La Convenzione, insieme con le risoluzioni da I a IV, e' stata adottata condizionatamente alle modifiche redazionali in seguito (54) A/CONF/62/SR.174. (55) Voto verbalizzato su richiesta della delegazione degli Stati Uniti d'America, con due delegazioni che non hanno partecipato al voto. Il risultato e' stato di 130 a favore 4 contrari con 17 astensioni. approvate dalla Conferenza (56), che sono state apportate alla Convenzione ed alle risoluzioni da I a IV, allegate al presente Atto finale (Allegato I). La Convenzione e' soggetta a ratifica ed e' aperta alla firma dal 10 dicembre 1982 fino al 9 dicembre 1984 al Ministero degli Affari esteri della Giamaica ed anche dal 1 luglio 1983 al 9 dicembre 1984 presso la sede delle Nazioni Unite. Lo stesso strumento e' aperto all'adesione conformemente alle sue disposizioni. Dopo il 9 dicembre 1984, data della chiusura della firma presso la sede delle Nazioni Unite, la Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Sono allegati a questo Atto finale: La dichiarazione d'intesa di cui sopra al par. 36 (allegato II); e le seguenti risoluzioni adottate dalla Conferenza: Risoluzione che rende omaggio a Simon Bolivar, il Liberatore (allegato III) (57); Risoluzione che esprime gratitudine al presidente, al Governo ed ai funzionari del Venezuela (allegato IV) (58); Omaggio al Congresso anfizionico di Panama (allegato v) (59); Risoluzione sullo sviluppo delle infrastrutture nazionali relative alla scienza e tecnologia marine, ed ai servizi oceanografici (allegato VI) (60); In fede di cio', i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale. FATTO A MONTEGO BAY il dieci dicembre, millenovecentottantadue, in un unico esemplare i cui (56) Decisione adottata dalla Conferenza alla 182esima seduta della Conferenza plenaria il 30 aprile 1982 cosi' come la sua decisione adottata alla 184esima seduta il 24 settembre 1982. (57) Progetto di risoluzione A/CONF. 62/L. 3 ed Add. 1/4 adottato dalla Conferenza alla 43esima seduta della plenaria il 22 luglio 1974, ibid., Vol. I. (58) Progetto di risoluzione A/CONF. 62/L. 9, adottato dalla Conferenza alla 51esima seduta della plenaria il 28 agosto 1974, ibid., Vol. I. (59) Progetto di omaggio A/CONF. 62/L. 15, adottato dalla Conferenza alla 76esima seduta della plenaria il 17 settembre 1976, ibid., Vol. VI. (60) Progetto di risoluzione A/CONF. 62/L. 127 adottato dalla Conferenza alla 182esima seduta della plenaria il 30 aprile 1982. testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici. Gli originali saranno depositati presso gli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il presidente della Conferenza: Il rappresentante speciale del Segretario generale presso la Conferenza: Il segretario esecutivo della Conferenza.
Atto finale - Allegato I
ANNESSI ALL'ATTO FINALE DELLA TERZA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Allegato I RISOLUZIONE I ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA PER L'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI E PER IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare che prevede l'istituzione dell'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, Avendo deciso di adottare tutte le misure possibili per garantire che l'Autorita' e il Tribunale inizino a operare in modo efficace e senza ritardi immotivati, e di emanare le disposizioni necessarie perche' essi entrino in funzione, Avendo deciso di creare a questo fine una Commissione Preparatoria, Decide quanto segue: 1. Viene istituita la Commissione Preparatoria per l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e per il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. Non appena 50 Stati avranno firmato la Convenzione o vi avranno aderito, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' la Commissione che si riunira' non prima di 60 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di convocazione. 2. La Commissione non e' costituita dai rappresentanti degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito. I rappresentanti dei firmatari dell'Atto Finale possono partecipare pienamente alle deliberazioni della Commissione in qualita' di osservatori, ma non hanno titolo a partecipare alle decisioni della stessa. 3. La Commissione elegge il proprio presidente e gli altri funzionari. 4. Le norme procedurali della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare si applicano mutatis mutandis, all'adozione delle norme procedurali della Commissione. 5. La Commissione: a) prepara l'ordine del giorno provvisorio per la prima sessione dell'Assemblea e del Consiglio e, quando e' opportuno, formula raccomandazioni in merito agli argomenti in esso previsti; b) prepara un disegno di norme procedurali per l'Assemblea e per il Consiglio; c) formula raccomandazioni in merito al bilancio del primo esercizio finanziario dell'Autorita'; d) formula raccomandazioni in merito alle relazioni tra l'Autorita' e le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali; e) formula raccomandazioni in merito al Segretariato dell'Autorita' conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione; f) intraprende gli studi necessari relativi all'istituzione della sede dell'Autorita' ed emana le raccomandazioni pertinenti; g) stila un disegno delle norme, regolamenti e procedure necessarie affinche' l'Autorita' possa iniziare le sue funzioni, ivi incluso un disegno di regolamento relativo alla gestione finanziaria e all'amministrazione interna dell'Autorita'; h) esercita i poteri e le funzioni ad essa assegnati dalla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, relativa agli investimenti preparatori; i) intraprende lo studio dei problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con maggiore probabilita' rischiano di essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area, con l'obiettivo di contenere al minimo le loro difficolta' e di aiutarli ad attuare i necessari correttivi economici, ivi inclusi gli studi per la creazione di un fondo di compensazione; la Commissione sottopone all'Autorita' raccomandazioni a questo proposito. 6. La Commissione ha la capacita' giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni e all'assolvimento dei suoi obiettivi, quali sono enunciati nella presente risoluzione. 7. La Commissione istituisce gli organismi sussidiari che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e ne stabilisce i compiti e le norme procedurali. Puo' anche ricorrere a esperti esterni, se e' necessario, in accordo con la consuetudine corrente delle Nazioni Unite di facilitare il compito di organismi a tal fine istituiti. 8. La Commissione istituisce una commissione speciale per l'Impresa, investita delle funzioni menzionate al numero 12 della risoluzione H della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, relativamente agli investimenti preparatori. La commissione speciale prende tutte le misure necessarie alla tempestiva entrata in funzione dell'Impresa. 9. La Commissione istituisce una commissione speciale investita dei problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con maggiori probabilita' rischiano di essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area, alla quale demanda le funzioni menzionate al numero 5, i). 10. La Commissione stila un rapporto contenente le raccomandazioni da sottoporre alla riunione dei Paesi contraenti convocata conformemente all'Allegato VI, articolo 4, della Convenzione, in materia di disposizioni pratiche per l'istituzione del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. 11. La Commissione prepara un rapporto finale su tutte le questioni pertinenti al suo mandato, salvo quanto stabilito al numero 10, da sottoporre alla prima sessione dell'Assemblea. Ogni azione da intraprendere sulla base di tale rapporto deve essere conforme alle disposizioni della Convenzione, relativamente ai poteri e alle funzioni demandati ai rispettivi organi dell'Autorita'. 12. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Autorita' se le strutture sono disponibili; tali riunioni avvengono con la frequenza necessaria al rapido assorbimento delle sue funzioni. 13. La Commissione resta in carica fino alla conclusione della prima sessione dell'Assemblea, dopodiche' i suoi beni e archivi vengono trasferiti all'Autorita'. 14. Le spese della Commissione debbono essere imputate sul bilancio ordinario delle Nazioni Unite, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 15. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce alla Commissione tutti i servizi di segretariato che si rendono necessari. 16. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite porta all'attenzione dell'Assemblea Generale, per le azioni del caso, la presente risoluzione con particolare riferimento ai numeri 14 e 15. RISOLUZIONE II INVESTIMENTI PREPARATORI NELLE ATTIVITA' PRELIMINARI RELATIVE AI NODULI POLIMETALLICI La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare (d'ora in avanti definita "Convenzione"), Avendo istituito, con la risoluzione I, la Commissione Preparatoria dell'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (d'ora in avanti definita "Commissione"), e avendo ad essa demandato il compito di stilare un disegno di norme, regolamenti e procedure necessarie a consentire all'Autorita' di iniziare le proprie funzioni, come pure di formulare raccomandazioni perche' l'Impresa possa tempestivamente iniziare ad operare efficacemente, Desiderando emanare disposizioni affinche' gli Stati e altri soggetti effettuino investimenti compatibili con il regime internazionale previsto nella Parte XI della Convenzione e negli Allegati relativi, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, Riconoscendo la necessita' di garantire che l'Impresa sia dotata dei mezzi finanziari, della tecnologia e della competenza necessaria a consentirle di condurre attivita' nell'Area con la stessa efficacia degli Stati e degli altri soggetti menzionati al numero precedente, Decide quanto segue: 1. Ai fini della presente risoluzione: a) la definizione "investitore pioniere" si riferisce a: i) Francia, Giappone, India e Unione Sovietica, o a un'impresa statale di uno di questi Stati, o a una persona fisica o giuridica che abbia la nazionalita' di uno di questi Stati o sia posta sotto l'effettivo controllo di uno di questi Stati o di soggetti che ne hanno la nazionalita', a condizione che lo Stato in questione firmi la Convenzione e tali imprese statali o persone o giuridiche abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, l'equivalente di almeno 30 milioni di dollari statunitensi (calcolati in dollari costanti del 1982) in attivita' preliminari, e abbia speso non meno del 10% di tale importo nell'individuazione, nel rilievo e nella valutazione dell'area specificata al numero 3, a); ii) quattro soggetti costituiti da persone fisiche o giuridiche (1) che abbiano la nazionalita' di uno o piu' d'uno degli Stati seguenti o siano sotto l'effettivo controllo di uno o piu' d'uno di essi: Belgio, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Federale di Germania, e Stati Uniti d'America, purche' lo Stato o gli Stati certificatori firmino la Convenzione e i soggetti di cui sopra abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, i capitali previsti nelle attivita' specificate al punto i) di cui sopra; (1) Per stabilirne identita' e composizione vedere Sea-bed mineral resources development: recent activities of the international international consortia e allegato, pubblicato dal Department of the International Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite (SI/ESA/107 e Allegato 1) iii) qualunque Stato in via di sviluppo che firmi la Convenzione o qualunque impresa di Stato o persona fisica o giuridica che possegga la nazionalita' di tale Stato o sia sotto l'effettivo controllo di esso o di soggetti che ne hanno la nazionalita', oppure qualunque gruppo costituito dai soggetti si cui sopra che, prima del 1 gennaio 1985, abbia investito i capitali previsti al punto i) di cui sopra nelle attivita' ivi specificate. I diritti dell'investitore pioniere possono essere trasmessi al suo successore. b) Si intendono per "attivita' preliminari" le iniziative, gli impegni finanziari e altre risorse, le indagini, gli accertamenti, la ricerca, i lavori di ingegneria e altre attivita' relative all'identificazione, all'individuazione, all'analisi e valutazione sistematica dei noduli polimetallici e alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche che ne consentono lo sfruttamento. Le attivita' preliminari includono: i) ogni attivita' in mare di osservazione e valutazione che si prefigga l'obiettivo di determinare e documentare natura, forma, concentrazione, distribuzione e qualita' dei noduli polimetallici, nonche' i fattori ambientali, tecnici e di altro genere di cui si deve tener conto prima dello sfruttamento; ii) il recupero dell'Area di noduli polimetallici in funzione della progettazione, fabbricazione e sperimentazione delle attrezzature da utilizzare per lo sfruttamento di tali noduli; c) si intende per "Stato certificatore" uno Stato che firmi la Convenzione e certifichi che l'investitore pioniere ha impegnato i capitali specificati alla lettera a), assumendo nei confronti dell'investitore pioniere lo stesso ruolo dello Stato promotore che patrocina una richiesta conformemente all'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione; d) si intende per "noduli polimetallici" una delle risorse dell'Area costituita da depositi o concrezioni, sulla superficie del fondo marino o immediatamente al di sotto di essa, di noduli contenenti manganese, nickel, cobalto e rame; e) si intende per "area di attivita' preliminare" un'area assegnata dalla Commissione a un investitore pioniere per condurre attivita' preliminari conformemente alla presente risoluzione. Tale area non puo' avere una superficie superiore a 150.000 km2. L'investitore pioniere restituira' frazioni dell'area di attivita' preliminari che torneranno a far parte integrante dell'Area secondo la tabella seguente: i) 20% dell'area assegnata, allo scadere del terzo anno dalla data dell'assegnazione; ii) un ulteriore 10% dell'area assegnata, allo scadere del quinto anno dalla data dell'assegnazione; iii) un ulteriore 20% dell'area assegnata, o frazione superiore se essa eccede la superficie da sfruttare determinata in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', allo scadere di otto anni dalla data di attribuzione dell'area o dalla data dell'autorizzazione a produrre, scegliendo tra le due quella precedente; f) le definizioni di "Area", "Autorita'", "attivita' nell'Area" e "risorse" hanno il significato loro attribuito dalla Convenzione. 2. Non appena la Commissione iniziera' a operare, ogni Stato che abbia firmato la Convenzione puo' inoltrare domanda alla Commissione di registrazione quale investitore pioniere, in nome proprio o per conto di una qualsiasi delle imprese statali o soggetti o persone fisiche o giuridiche menzionate al numero 1, a). La Commissione registrera' il richiedente come investitore pioniere se la domanda: a) e' accompagnata, nel caso di uno Stato che abbia firmato la Convenzione, da una dichiarazione che certifichi l'importo dell'investimento effettuato conformemente al numero 1, a) e, in tutti gli altri casi, da un attestato dell'importo investito emesso da uno o piu' Stati certificatori; e b) e' conforme alle altre disposizioni della presente risoluzione, ivi incluso il numero 5. 3. a) Ogni domanda riguarda un'area che non necessariamente deve essere un'unica superficie continua, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a consentire due estrazioni minerarie. La domanda deve indicare le coordinate dell'area che ne definiscano la superficie complessiva e ne consentano la divisione in due parti di valore commerciale stimato equivalente, e deve comprendere tutti i dati di cui il richiedente dispone relativamente alle due parti. Tali dati debbono tra l'altro descrivere la distribuzione, la campionatura e la concentrazione dei noduli polimetallici e il loro contenuto metallico. Nel valutare tali dati, la Commissione e il suo personale debbono agire con la dovuta riservatezza, conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e relativi Allegati. b) Entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati di cui alla lettera a), la Commissione definisce la parte dell'area da riservare, conformemente alla Convenzione, alle attivita' di competenza dell'Autorita' tramite l'Impresa o tramite accordi con gli Stati in via di sviluppo. L'altra parte dell'area viene assegnata all'investitore pioniere come area di attivita' preliminari. 4. Un investitore pioniere non puo' essere registrato che per una sola area di attivita' preliminari. Nell'eventualita' che un investitore pioniere sia composto da due o piu' soggetti, nessuno di questi puo' chiedere di essere registrato come investitore pioniere a titolo individuale o in virtu' del numero 1, a), iii). 5. a) Qualsiasi Stato firmatario della Convenzione che intende divenire Stato certificatore deve verificare, prima di inoltrare domanda alla Commissione conformemente al numero 2, che le aree oggetto delle domande non si sovrappongano ne' sconfinino in aree gia' assegnate come aree di attivita' preliminari. Gli Stati interessati tengono la Commissione regolarmente e pienamente al corrente di ogni tentativo di soluzione delle controversie conseguenti a sovrapposizioni delle aree oggetto delle domande e dei relativi risultati. b) Gli Stati certificatori verificano, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, che le attivita' preliminari siano condotte secondo criteri con essa compatibili. c) Gli Stati che intendono diventare Stati certificatori, ivi inclusi tutti i potenziali reclamanti, risolvono le proprie controversie, in applicazione della lettera a), mediante trattative in un arco di tempo ragionevole. Se tali controversie non sono state risolte entro il 1 marzo 1983, l'aspirante Stato certificatore provvede affinche' esse siano sottoposte all'arbitrato obbligatorio previsto dal Regolamento arbitrale dell'UNCITRAL, che dovra' iniziare non oltre il 1 maggio 1983 e dovra' concludersi entro il 1 dicembre 1984. Se uno degli Stati in questione non vuole partecipare all'arbitrato, deve farvisi rappresentare da una persona giuridica che abbia la sua nazionalita'. Il tribunale arbitrale puo', con motivazioni valide, postporre la data di formulazione della propria sentenza di uno o piu' periodi di 30 giorni. d) Nel decidere a quali richiedente coinvolto in una controversia debba essere assegnata, per intero o parzialmente, l'area contesa, il tribunale arbitrale deve pervenire a una soluzione giusta o equa tenendo conto, nei confronti di ogni richiedente coinvolto nella controversia dei fattori seguenti: i) deposito dell'elenco delle coordinate pertinenti presso lo Stato o gli Stati che aspirano a divenire Stati certificatori, da effettuarsi non oltre la data di adozione dell'Atto Finale o entro il 1 gennaio 1983, scegliendosi tra le due date la data precedente; ii) continuita' ed estensione di attivita' precedentemente condotte in ciascuna area contesa e nelle aree oggetto di richieste di cui le precedenti fanno parte; iii) data in cui ciascun investitore pioniere coinvolto o un suo predecessore o un membro di un organizzazione da essi composta, abbia iniziato attivita' in mare nell'area oggetto della domanda; iv) costo, espresso in dollari costanti degli Stati Uniti, delle attivita' pertinenti a ciascun'area oggetto di controversia e alle aree oggetto delle domande, di cui le precedenti fanno parte; v) data di effettuazione di attivita' precedenti e livello di qualita' delle stesse. 6. Un investitore pioniere registrato conformemente alla presente risoluzione ha, a partire dalla data di registrazione, il diritto esclusivo di svolgere attivita' preliminari nell'area di attivita' preliminari ad esso assegnata. 7. a) Ogni richiedente che presenta domanda di registrazione quale investitore pioniere deve pagare alla Commissione un'imposta di 250000 dollari statunitensi. Quando l'investitore pioniere sottopone all'Autorita' un programma di lavoro per l'esplorazione e sfruttamento, l'imposta prevista all'articolo 13, 2 dell'Allegato III della Convenzione ammontera' a 250000 dollari statunitensi. b) Ogni investitore pioniere registrato deve pagare un'imposta fissa annua di un milione di dollari statunitensi a partire dalla data di assegnazione dell'area di attivita' preliminari. I pagamenti vengono corrisposti all'Autorita' dall'investitore pioniere a partire dalla data di approvazione del suo programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento. Gli accordi finanziari stipulati per tale programma di lavoro vengono opportunamente aggiornati per tener conto dei pagamenti effettuati in applicazione del presente numero 7. c) Ogni investitore pioniere registrato accetta di dedicare all'area di attivita' preliminari che ad esso e' stata assegnata, fino all'approvazione del suo programma di lavoro conformemente al numero 8, spese periodiche il cui importo verra' stabilito dalla Commissione. Tale importo dovrebbe essere ragionevolmente commisurato alla superficie dell'area in questione e all'ammontare delle spese che un operatore in buona fede affronterebbe per rendere quell'area commercialmente produttiva in un ragionevole arco di tempo. 8. a) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e dalla concessione, da parte della Commissione conformemente al numero 11, di un attestato di conformita' con la presente risoluzione, l'investitore pioniere in tal modo registrato sottopone all'approvazione dell'Attivita' un programma di lavoro per effettuare l'esplorazione e lo sfruttamento conformemente alla Convenzione. Tale programma di lavoro deve essere conforme e soggetto alle pertinenti disposizioni della Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', comprese quelle relative ai requisiti operativi e finanziari e alle iniziative per il trasferimento della tecnologia. In tal caso l'Autorita' approva la richiesta. b) Quando una richiesta di approvazione di un programma di lavoro e' presentata in applicazione della lettera a) da un soggetto che non sia uno Stato, lo Stato o gli Stati certificatori vengono considerati come Stati patrocinanti ai fini dell'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione, e assumono gli obblighi che da esso derivano. c) Un programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento non viene approvato se lo Stato certificatore non e' uno Stato contraente. Nel caso dei soggetti di cui al numero 1, a), ii), il programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento viene approvato solo se tutti gli Stati, di cui hanno le nazionalita' le persone fisiche o giuridiche che compongono tali soggetti, sono Stati contraenti. Se uno qualunque di tali Stati non ratifica la Convenzione entro sei mesi dalla data in cui riceve la notifica dell'Autorita' che una domanda da esso presentata o patrocinata e' in attesa di approvazione, esso perde lo status di investitore pioniere o di Stato certificatore, a seconda del caso, a meno che il Consiglio, con la maggioranza di 3/4 dei membri presenti e votanti, non decida di posticipare tale scadenza per un periodo non superiore a sei mesi. 9. a) Nell'assegnazione di un'autorizzazione a produrre conformemente all'articolo 151 della Convenzione e all'articolo 7 dell'Allegato III, gli investitori pionieri, i cui programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento siano stati approvati, hanno la precedenza sugli altri richiedenti ad esclusione dell'Impresa, che ha diritto a un'autorizzazione a produrre per due siti minerari, inclusa quella menzionata all'articolo 151, 5 della Convenzione. Dopo che ciascuno degli investitori pionieri ha ottenuto un'autorizzazione a produrre per il proprio primo sito minerario, si applica l'articolo 7, 6 dell'Allegato III della Convenzione relativamente al diritto di precedenza dell'Impresa. b) L'autorizzazione a produrre viene rilasciata a ogni investitore pioniere entro 30 giorni dalla data in cui esso notifica all'Autorita' la propria intenzione di iniziare la produzione commerciale entro i cinque anni successivi. Se un investitore pioniere non e' in grado di iniziare la produzione entro tale periodo per motivi dipendenti dalla sua possibilita' di controllo, chiede una proroga alla Commissione Legale e Tecnica. Essa la accorda per il periodo di un ulteriore quinquennio non prolungabile, se accerta che l'investitore pioniere non e' in grado di iniziare una produzione economicamente remunerativa alla data inizialmente prevista. Le disposizioni della presente lettera b) non impediscono all'Impresa o a un altro aspirante pioniere, che abbia notificato all'Autorita' la propria intenzione di iniziare la produzione commerciale nell'arco dei cinque anni successivi, di ottenere la precedenza su qualunque altro richiedente che abbia ottenuto la proroga di cui sopra. c) Se l'Autorita', avendo ricevuto la notifica di cui alla lettera b), accerta che l'inizio della produzione commerciale entro l'arco dei cinque anni sfonderebbe il tetto di produzione di cui all'articolo 151, numeri da 2 a 7, della Convenzione, il richiedente avra' la precedenza su ogni altro richiedente per la concessione della successiva autorizzazione a produrre consentita dal tetto di produzione. d) Se due o piu' investitori pionieri chiedono autorizzazioni a produrre per iniziare contemporaneamente la produzione commerciale e l'articolo 151, numeri da 2 a 7, della Convenzione non consente tale contemporaneita', l'Autorita' notifica tale circostanza agli investitori pionieri interessati. Entro tre mesi dalla notifica, essi decidono se e, in caso affermativo, in quale misura, intendono suddividersi il tonnellaggio consentito. e) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori pionieri interessati decidono di non suddividersi la produzione disponibile, essi si accordano sull'ordine di priorita' delle autorizzazioni a produrre tutte le richieste successive verranno concesse solo dopo l'approvazione di quelle gia' menzionate in questa lettera e). f) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori pionieri interessati decidono di suddividersi il tonnellaggio consentito, l'Autorita' concede a ciascuno di essi un'autorizzazione a produrre per la quantita' ridotta da essi concordata. A ciascun richiedente viene approvato il quantitativo richiesto e la piena produzione viene ad essa permessa non appena il tetto di produzione consentira' ai richiedenti in concorrenza di raggiungerla. Tutte le successive richieste di autorizzazione verranno concesse solo dopo che le condizioni previste dalla presente lettera f) sono state soddisfatte e solo dopo che il richiedente non e' piu' subordinato alla riduzione prevista nella presente lettera f). g) Se le parti in causa non pervengono ad un accordo nell'arco di tempo stabilito, la questione sara' risolta immediatamente con gli strumenti previsti al numero 5, c) secondo i criteri enunciati all'articolo 7, 3 e 5 dell'Allegato III della Convenzione. 10. a) Nel caso di soggetti o di persone fisiche o giuridiche, che abbiano la nazionalita' o siano poste sotto il controllo effettivo di uno o piu' Stati che abbiano perso la propria qualita' di Stato certificatore, i diritti da essi acquisiti decadono, a meno che l'investitore non rinunci alla propria nazionalita' e non ottenga il patrocinio di un altro Stato entro i sei mesi successivi, come previsto alla lettera e). b) Un investitore pioniere puo' rinunciare alla nazionalita' e al patrocinio di cui godeva al momento della sua registrazione come investitore pioniere, e puo' ottenere la nazionalita' e il patrocinio di un qualunque altro Stato contraente che eserciti su di esso un controllo effettivo ai sensi del numero 1, a). c) I cambiamenti di nazionalita' e patrocinio ai sensi del presente numero 10 non modificano in alcun modo i diritti o le priorita' accordate a un investitore pioniere ai sensi dei numeri 6 e 8. 11. La Commissione: a) rilascia a ciascun investitore pioniere il certificato di conformita' con le disposizioni della presente risoluzione, prevista al numero 8; e b) inserisce nel suo rapporto finale, previsto al numero 11 della risoluzione I della Conferenza, informazioni dettagliate su tutte le registrazioni di investitori pionieri e su tutte le assegnazioni di aree di attivita' preliminari effettuate conformemente alla presente risoluzione. 12. Al fine di garantire che l'Impresa sia in grado di effettuare le attivita' nell'Area allo stesso ritmo degli Stati e degli altri soggetti: a) ogni investitore pioniere registrato: i) effettua su richiesta della Commissione, l'esplorazione nella parte dell'area che nella sua domanda, ai sensi del numero 3, e' riservata alle attivita' da parte dell'Autorita' nell'Area per mezzo dell'Impresa o in associazione con Stati in via di sviluppo, sulla base di un rimborso dei costi affrontati per tale esplorazione, maggiorati dell'interesse annuo del 10%; ii) assicura la formazione a tutti i livelli del personale designato dalla Commissione; iii) si impegna, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, a soddisfare gli obblighi da essa prescritti relativamente al trasferimento di tecnologia; b) ogni Stato certificatore: i) garantisce che all'Impresa vengano tempestivamente assicurati i necessari mezzi finanziari e subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, conformemente ad essa; e ii) riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle attivita' svolte da esso o da soggetti o persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti. 13. L'Autorita' e i suoi organi riconoscono e rispettano i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla presente risoluzione nonche' le decisioni prese dalla Commissione in applicazione di essa. 14. Senza pregiudizio del numero 13, la presente risoluzione e' valida fino all'entrata in vigore della Convenzione. 15. Le disposizioni della presente risoluzione non possono derogare all'articolo 6, 3, c), dell'Allegato III della Convenzione. RISOLUZIONE III La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare Tenuto conto della Convenzione sul Diritto del Mare, Avendo presente la Carta delle Nazioni Unite e in particolare l'articolo 73, 1. Dichiara che: a) Nel caso di un territorio il cui popolo non abbia raggiunto la piena indipendenza o altro regime di autonomia riconosciuto dalle Nazioni Unite, o nel caso di un territorio sottoposto a dominazione coloniale, le disposizioni relative a diritti e interessi previsti dalla Convenzione vengono applicate a beneficio del popolo di quel territorio con l'obiettivo di promuoverne il benessere e lo sviluppo. b) In caso di controversie tra Stati in materia di sovranita' su di un territorio al quale si applica la presente risoluzione, in relazione alle quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite abbia raccomandato strumenti specifici di soluzioni, si debbono intrattenere consultazioni tra le parti in causa in merito all'esercizio dei diritti menzionati alla lettera a). Nel corso di tali consultazioni gli interessi dei popoli dei territori in questione ricevono considerazione preminente. Qualunque esercizio di tali diritti tiene conto delle pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non e' pregiudizievole alla posizione di una qualunque delle parti in causa. Gli Stati implicati si impegnano per addivenire ad accordi provvisori di carattere pratico e non compromettono ne' ostacolano il raggiungimento della soluzione definitiva della disputa. 2. Chiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite di portare la presente risoluzione all'attenzione di tutti i Paesi Membri delle Nazioni Unite e degli altri partecipanti alla Conferenza, come pure dei principali organi delle Nazioni Unite, e di chiederne l'osservanza. RISOLUZIONE IV La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Tenendo a mente che i movimenti di liberazione nazionale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza in qualita' di osservatori, conformemente alla norma 62 delle sue norme procedurali, Decide che i movimenti di liberazione nazionale che hanno partecipato alla Terza Conferenza sul Diritto del Mare hanno diritto a firmare l'Atto Finale della Conferenza, nella loro qualita' di osservatori.
Atto finale - Allegato II
ALLEGATO II Dichiarazione d'intesa relativa ad uno specifico metodo da utilizzare per fissare il bordo esterno del margine continentale. La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Considerando le speciali caratteristiche del margine continentale di uno Stato dove: 1) la distanza media si situa l'isobata dei 200 metri non supera le 20 miglia marine; 2) la maggior parte delle rocce sedimentarie del margine continentale si trova al di sotto della risalita; e Tenendo conto della iniquita' di cui quello Stato sarebbe vittima nel caso dell'applicazione al suo margine continentale dell'articolo 76 della Convenzione, nel senso che la media matematica dello spessore delle rocce sedimentarie lungo una linea fissata alla massima distanza autorizzata dalle disposizioni del numero 4, a), i) ed ii) di detto articolo, la quale si presume rappresenti la totalita' del bordo esterno del margine continentale, non sarebbe inferiore ai 3,5 chilometri; e che piu' della meta' del margine sarebbe di conseguenza esclusa; Riconosce che tale Stato puo', nonostante le disposizioni dell'articolo 76, fissare il bordo esterno del suo margine continentale utilizzando delle linee rette di una lunghezza non superiore alle 60 miglia marine che collegano dei punti fissi, definiti con la latitudine e longitudine, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie non e' inferiore ad 1 chilometro. Quando uno Stato stabilisce il bordo esterno del suo margine continentale applicando il metodo previsto del precedente paragrafo di questa dichiarazione, questo metodo puo' anche essere utilizzato da uno Stato vicino per delimitare il bordo esterno del suo margine continentale su di un elemento geografico comune, quando il suo bordo esterno si estenderebbe su tale elemento su di una linea tracciata alla distanza massima autorizzata conformemente all'articolo 76 4, a), i) ed ii), lungo la quale la media matematica dello spessore della roccia sedimentaria non e' inferiore ai 3,5 chilometri. La Conferenza chiede alla Commissione sui limiti della piattaforma continentale istituita conformemente all'Allegato II della presente Convenzione, di attenersi ai termini della presente dichiarazione nel formulare le sue raccomandazioni sulle questioni relative alla fissazione del bordo esterno dei margini continentali di tali Stati nella parte meridionale del Golfo del Bengala.
Atto finale - Allegato III
ALLEGATO III Omaggio a Simon Bolivar il Liberatore La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Considerando che il 24 luglio 1974 sara' celebrato un nuovo anniversario della nascita di Simon Bolivar, il Liberatore, uomo di intuito e precursore dell'organizzazione internazionale ed una figura storica di dimensioni universali, Considerando inoltre che il lavoro di Simon Bolivar il Liberatore, basato sui concetti di liberta' e giustizia come fondamenti della pace e del progresso dei popoli, ha lasciato un segno indelebile nella storia e costituisce fonte di costante ispirazione, Decide di rendere un omaggio pubblico di ammirazione e rispetto a Simon Bolivar il Liberatore, nella seduta plenaria della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Atto finale - Allegato IV
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