LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689

Type Legge
Publication 1994-12-02
Ultimo aggiornamento 1994-12-19
State In force
Source Normattiva
articles 6
Reform history JSON API

Articolo 13 Clausole finanziarie dei contratti 1. Nell'adottare norme, regolamenti e procedure relative alle clausole finanziarie di un contratto tra l'Autorita' e i soggetti previsti all'articolo 153, 2, b), e nel contrattare tali clausole finanziarie conformemente alla Parte XI e a tali norme, regolamenti e procedure, l'Autorita' persegue gli obiettivi seguenti: a) assicurarsi il massimo profitto dal ricavato della produzione commerciale; b) promuovere l'afflusso di investimenti e tecnologia verso l'esplorazione e lo sfruttamento della zona; c) garantire ai contraenti uguale trattamento finanziario e obblighi finanziari comparabili; d) incoraggiare, con incentivi su base uniforme e non discriminatoria, i contraenti a concludere accordi di compartecipazione con l'Impresa e con gli Stati in via di sviluppo o con soggetti aventi la loro nazionalita', a stimolare il trasferimento di tecnologia verso di essi e di formare il personale dell'Autorita' e degli Stati in via di sviluppo; e) permettere all'Impresa di intraprendere effettivamente l'estrazione mineraria dal fondo marino contemporaneamente ai soggetti menzionati all'articolo 153, 2, b); e f) evitare che, per effetto degli incentivi finanziari forniti ai contraenti in virtu' del numero 14, o delle clausole contrattuali che siano state oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 19 del presente Allegato, oppure delle disposizioni dell'articolo 11 del presente Allegato relative ad azioni in compartecipazione, i contraenti siano sovvenzionati in modo tale da trovarsi in condizioni artificialmente vantaggiose e concorrenziali rispetto alle estrazioni minerarie terrestri. 2. Deve essere applicata, per le spese amministrative di esame delle richieste di approvazione dei programmi di lavoro redatti in forma di contratto, un'imposta fissata in dollari statunitensi 500.000 per richiesta. Tale importo viene riesaminato periodicamente dal Consiglio, al fine di verificare che copra le spese amministrative effettive. Se le spese effettivamente affrontate dall'Autorita' per esaminare una richiesta sono inferiori all'importo dell'imposta, l'Autorita' rimborsera' la differenza al richiedente. 3. Il contraente deve pagare un'imposta annua fissa di un milione di dollari statunitensi, a partire dalla data di entrata in vigore del contratto. Se la data approvata di inizio della produzione commerciale viene posticipata a causa di un ritardo della necessaria autorizzazione a produrre conformemente all'articolo 151, il contraente viene esonerato dal pagamento della frazione d'imposta corrispondente alla durata del rinvio. Dalla data di inizio della produzione commerciale il contraente deve pagare la piu' onerosa tra la tassa sulla produzione e l'imposta annua fissa. 4. Entro un anno dalla data dell'inizio della produzione commerciale, conformemente al numero 3, il contraente versera' il suo contributo finanziario all'Autorita' scegliendo tra: a) il solo il pagamento di una tassa sulla produzione; oppure b) il pagamento di una tassa sulla produzione combinata con una quota dei profitti netti. 5. a) Se il contraente sceglie di versare il suo contributo finanziario all'Autorita' pagando solamente una tassa sulla produzione, questa corrisponde a una percentuale del valore commerciale dei metalli lavorati che si ottengono dai noduli polimetallici estratti dall'area coperta dal contratto. Tale percentuale viene calcolata come segue: i) 5% dal 1 al 10 anno di produzione commerciale ii) 12% dall'11 anno alla conclusione della produzione commerciale. b) Il valore commerciale di cui sopra viene calcolato moltiplicando la quantita' di metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto per il prezzo medio di tali metalli nel corso dell'esercizio contabile pertinente, quale e' definito ai numeri 7 e 8. 6. Se il contraente preferisce versare il suo contributo finanziario all'Autorita' pagando una tassa sulla produzione combinata con una quota dei profitti netti, l'importo da pagare viene calcolato come segue: a) la tassa sulla produzione corrisponde a una percentuale del valore del mercato, calcolato conformemente alla lettera b), dei metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto. Tale percentuale e' pari a: i) 2% per il primo periodo di produzione commerciale; ii) 4% per il secondo periodo di produzione commerciale. Se, nel corso del secondo periodo di produzione commerciale, quale e' definito alla lettera d), il rendimento dell'investimento per un qualunque esercizio contabile, quale e' definito alla lettera m), scende al di sotto del 15% per effetto del pagamento della tassa sulla produzione al 4%, la tassa sulla produzione per quell'esercizio contabile viene fissata al 2% invece che al 4%. b) Il valore di mercato di cui sopra viene calcolato moltiplicando la quantita' di metalli lavorati prodotti dai noduli polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto, per il prezzo medio di tali metalli nell'esercizio contabile pertinente, quale e' definito ai numeri 7 e 8. c) i) La quota di profitti netti spettante all'Autorita' viene prelevata dalla parte di profitti netti del contraente imputabili all'estrazione delle risorse nell'area coperta dal contratto, d'ora in avanti definiti "profitti netti imputabili". ii) La quota spettante all'Autorita' dei profitti netti imputabili viene calcolata secondo lo schema progressivo seguente: Quota dell'Autorita' Parte di profitti Primo periodo di Secondo period netti imputabili produzione produzione commerciale commercial Quota corrispondente a un rendimento dell'investimento su periore allo 0% ma inferiore al 10% 35% 40% Quota corrispondente a un rendimento dell'investimento pari o superiore al 10% ma inferiore al 20% 42,5% 50% Quota superiore a un rendimento dell'investimento pari o superiore al 20% 50% 70% d) i) Il primo periodo della produzione commerciale menzionato alle lettere a) e c) inizia con il primo esercizio contabile della produzione commerciale e termina con l'esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del contraente, maggiorati degli interessi applicati alla porzione di essi che non e' stata ammortizzata, sono stati interamente coperti dalle eccedenze di cassa, come segue: per il primo esercizio contabile nel quale si affrontano costi di sviluppo, quelli non ammortizzati sono pari ai costi di sviluppo decurtati delle eccedenze di cassa per quell'esercizio contabile. Per ogni esercizio finanziario successivo, i costi di sviluppo non ammortizzati sono uguali ai costi di sviluppo relativi all'esercizio contabile precedente, maggiorati dell'interesse annuo del 10%, e dei costi di sviluppo affrontati nell'esercizio contabile in corso, al netto delle eccedenze di cassa per l'esercizio contabile in corso. L'esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo non ammortizzati sono pari a zero e' il primo esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del contraente e relativi interessi per la quota non ammortizzata, sono interamente coperti dalle eccedenze di cassa. Le eccedenze di cassa del contraente per qualunque esercizio contabile corrispondono al ricavato lordo, detratti i costi operativi e i pagamenti corrisposti all'Autorita' conformemente alla lettera c). ii) Il secondo periodo di produzione commerciale comincia nell'esercizio finanziario successivo alla conclusione del primo periodo di produzione commerciale e continua fino alla fine del contratto. e) Si intendono per "profitti netti imputabili" i profitti netti del contraente moltiplicati per il rapporto tra i costi di sviluppo legati all'estrazione e i costi di sviluppo del contraente. Se l'attivita' del contraente consiste nell'estrazione e nel trasporto di noduli polimetallici e nella produzione principalmente rivolta a tre metalli trattati, ovvero cobalto, rame e nickel, l'importo dei "profitti netti imputabili" del contraente non puo' essere inferiore al 25% dei suoi profitti netti. Subordinatamente alla lettera n), in tutti gli altri casi, ivi inclusi i casi in cui il contraente e' impegnato nell'estrazione e nel trasporto di noduli polimetallici e nella produzione principalmente rivolta a quattro metalli trattati, ovvero cobalto, rame, manganese e nickel, l'Autorita' puo' stabilire, nelle sue norme, regolamenti e procedure, quote opportune applicando la stessa proporzione usata per stabilire la quota del 25% nel caso di tre metalli. f) Si intendono per "profitti netti del contraente i suoi ricavi lordi detratti i costi operativi e l'ammortamento dei costi di sviluppo, come previsto alla lettera j). g) i) Se il contraente svolge attivita' di estrazione e trasporto di noduli polimetallici e di produzione di metalli lavorati, si intendono per "ricavi lordi del contraente" i ricavi lordi derivati dalla vendita dei metalli lavorati e ogni altra entrata che possa essere ragionevolmente attribuita alle operazioni effettuate a norma di contratto conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. ii) In tutti i casi diversi da quelli specificati alle lettere g), i) e n), iii), si intendono per "ricavi lordi del contraente" i ricavi lordi derivati dalla vendita di metalli semilavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti dall'area prevista dal contratto, e ogni altra entrata che possa essere ragionevolmente attribuita alle operazioni effettuate a norma di contratto, conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. h) Si intendono per "costi di sviluppo del contraente": i) tutte le spese affrontate prima dell'inizio della produzione commerciale, che siano direttamente connesse con lo sviluppo della capacita' produttiva dell'area coperta dal contratto e con le attivita' connesse con le operazioni previste dal contratto in tutti i casi eccettuati quelli specificati alla lettera n), conformemente ai criteri contabili generalmente riconosciuti, ivi compresi, tra l'altro, il costo dei macchinari, delle apparecchiature, delle navi e degli stabilimenti di lavorazione; i costi di costruzione; il prezzo d'acquisto degli edifici, dei terreni e delle strade; i costi di prospezione e di esplorazione dell'area prevista dal contratto, di ricerca e sviluppo; il costo degli interessi, degli eventuali affitti, licenze e imposte; e ii) le spese simili a quelle esposte al punto i) di cui sopra verificatesi in conseguenza dell'inizio della produzione commerciale e necessarie per eseguire il programma di lavoro, con l'eccezione di quelle imputabili ai costi operativi. i) Le entrate derivate dall'alienazione di beni e il valore di mercato dei beni che non sono piu' necessari per effettuare le operazioni previste dal contratto ma non vengono venduti, sono detratte dai costi di sviluppo del contraente nel corso dell'esercizio contabile pertinente. Quando tali detrazioni eccedono i costi di sviluppo, l'eccedenza viene aggiunta ai proventi lordi. j) I costi di sviluppo del contraente affrontati prima dell'inizio della produzione commerciale, di cui alle lettere h), i) e n), iv), vengono ammortizzati in dieci annualita' uguali a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. I costi di sviluppo del contraente affrontati successivamente all'inizio della produzione commerciale, di cui alle lettere h), ii) e n), iv), vengono ammortizzati in dieci annualita' uguali, o numero inferiore di annualita', al fine di assicurarne il completo ammortamento entro la data di scadenza del contratto. k) Si intendono per "costi operativi del contraente" tutte le spese affrontate dopo l'inizio della produzione commerciale per lo sfruttamento della capacita' produttiva dell'area coperta dal contratto e per le attivita' connesse, relativamente alle operazioni previste dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente riconosciuti, ivi inclusi, tra l'altro, l'imposta fissa annua o la tassa sulla produzione, scegliendo tra le due la piu' elevata, i costi relativi a salari, stipendi, compensi accessori, materiali, servizi, spese di trasporto, di lavorazione e di commercializzazione, interessi, servizi pubblici, protezione dell'ambiente marino, costi generali e amministrativi espressamente connessi alle operazioni previste dal contratto, e qualsiasi perdita operativa netta riportata a nuovo o imputata retroattivamente, come specificato di seguito. Le perdite operative nette possono essere riportate a nuovo per due anni consecutivi, eccettuati gli ultimi due anni del contratto, nel qual caso esse possono essere imputate retroattivamente ai due ultimi anni precedenti. l) Se il contraente effettua l'estrazione, il trasporto dei noduli polimetallici e la produzione di metalli lavorati e semilavorati, si intende per "costi di sviluppo dell'estrazione" la porzione dei costi di sviluppo del contraente direttamente correlata all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita', ivi inclusi, tra l'altro, l'imposta sulla presentazione della domanda, l'imposta fissa annua e, se del caso, i costi di prospezione ed esplorazione dell'area coperta dal contratto e una quota dei costi di ricerca e di sviluppo. m) Si intende per "rendimento dell'investimento" di un qualunque esercizio contabile il rapporto tra i profitti netti imputabili di quell'esercizio e i costi di sviluppo legati all'estrazione. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo dell'estrazione includono le spese per l'acquisto o la sostituzione delle attrezzature utilizzate per l'estrazione, detratto il costo iniziale delle attrezature sostituite. n) Se il contraente si dedica esclusivamente all'estrazione: i) si intende per "profitti netti imputabili" la totalita' dei profitti netti del contraente; ii) la definizione "profitti netti del contraente" ha il significato espresso alla lettera f); iii) si intende per "proventi lordi del contraente" il ricavato lordo della vendita dei noduli polimetalici e ogni altro provento che possa essere ragionevolmente attribuito ad operazioni previste dal contratto conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita. iv) Si intendono per "costi di sviluppo del contraente" tutte le spese affrontate prima dell'inizio della produzione commerciale, come indicato alla lettera h) i), e tutte le spese affrontate successivamente all'inizio della produzione commerciale, come specificato alla lettera h) ii), che siano direttamente correlate all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente accettati; v) si intendono per "costi operativi del contraente" i costi, tra quelli indicati alla lettera k), che siano direttamente correlati all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal contratto conformemente ai principi contabili generalmente accettati; vi) si intende per "rendimento dell'investimento" in un qualunque esercizio contabile, il rapporto tra i profitti netti del contraente in quell'esercizio e i suoi costi di sviluppo. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo del contraente includono le spese per l'acquisto o la sostituzione dell'attrezzatura, detratto il costo iniziale delle attrezzature sostituite. o) I costi di cui alle lettere h), k), l) e n), relativi agli interessi pagati dal contraente, vengono autorizzati nella misura in cui, in ogni circostanza, l'Autorita' consideri ragionevole, conformemente all'articolo 4, 1 del presente Allegato, il rapporto tra indebitamento e capiIale nonche' i tassi di interesse, tenuto conto della prassi commerciale corrente. p) I costi di cui alla presente lettera non comprendono le somme pagate a titolo di imposta sul reddito societario o tasse analoghe applicate dagli Stati in relazione alle operazioni del contraente. 7. a) I "metalli lavorati" menzionati ai numeri 5 e 6 sono i metalli nella forma piu' elementare nella quale vengono usualmente commerciati sui mercati finali internazionali. A questo fine l'Autorita' deve specificare, nelle sue norme, regolamenti e procedure finanziarie, quali sono i competenti mercati finali internazionali. Per quanto riguarda metalli non commerciati su tali mercati, si intendono per "metalli lavorati" i metalli nella forma piu' elementare nella quale essi sono usualmente commerciati nell'ambito di transazioni conformi ai principi dell'impresa indipendente. b) Se l'Autorita' non e' in grado di determinare in altro modo la quantita' di metalli lavorati ricavati dai noduli polimetallici estratti dall'area coperta dal contratto di cui ai numeri 5, b) e 6, b), tale quantita' viene determinata in base al contenuto metallico dei noduli, al coefficiente di rendimento della lavorazione e agli altri fattori pertinenti, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e ai criteri contabili generalmente accettati. 8. Se un mercato finale internazionale offre un meccanismo adeguato di determinazione del prezzo dei metalli lavorati, dei noduli polimetallici e dei metalli semi-lavorati ricavati dai noduli, verra' adottato il prezzo medio di quel mercato. In tutti gli altri casi l'Autorita' stabilisce per essi un prezzo equo, conformemente al numero 9, dopo aver consultato il contraente. 9. a) Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi, nonche' i prezzi e i valori menzionati nel presente articolo debbono scaturire da transazioni conformi al mercato libero o all'impresa indipendente. Se cio' non si puo' verificare, essi vengono determinati dall'Autorita', dopo consultazioni con il contraente, come se fossero il risultato di transazioni conformi ai criteri del mercato libero o dell'impresa indipendente, tenendo conto di transazioni analoghe in altri mercati. b) Al fine di assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente numero, l'Autorita' si attiene ai principi e all'interpretazione adottati, per le transazioni conformi ai criteri dell'impresa indipendente, dalla Commissione per le Societa' Transnazionali delle Nazioni Unite, dal Gruppo di Esperti sulle Convenzioni Fiscali tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo e da altre organizzazioni internazionali, e specifica, nelle sue norme, regolamenti e procedure, norme e procedure contabili uniformi e accettabili a livello internazionale, nonche' i criteri di scelta in base ai quali il contraente seleziona revisori contabili indipendenti che siano accetti all'Autorita', al fine di effettuare le verifiche conformi a tali norme, regolamenti e procedure. 10. Il contraente fornisce ai revisori, conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita', i dati finanziari necessari per garantire il rispetto del presente articolo. 11. Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi nonche' tutti i prezzi e valori menzionati nel presente articolo, vengono determinati conformemente ai criteri contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. 12. I pagamenti a favore dell'Autorita' conformemente ai numeri 5 e 6 vengono effettuati in valute liberamente utilizzabili o in valute liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui principali mercati stranieri di scambio oppure, a scelta del contraente, sotto forma dell'equivalente quantita' di metalli lavorati, al valore di mercato. Tale valore viene calcolato conformemente al numero 5, b). Le valute liberamente utilizzabili e le valute liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui principali mercati stranieri di scambio debbono essere definite nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', conformemente alla prassi monetaria internazionale prevalente. 13. Tutti gli obblighi finanziari del contraente verso l'Autorita', nonche' tutte le imposte, i costi, le spese e i profitti e i proventi menzionati nel presente articolo, debbono essere calcolati ed espressi in valori costanti rapportati ad un anno di riferimento. 14. Al fine di raggiungere gli obiettivi espressi al numero 1 l'Autorita', tenendo conto di eventuali raccomandazioni della Commissione per la Pianificazione Economica e della Commissione Legale e Tecnica, adotta norme, regolamenti e procedure che prevedono incentivi su base uniforme e non discriminatoria che consentano ai contraenti di perseguire gli obiettivi enunciati al numero 1. 15. Nell'eventualita' di controversie tra l'Autorita' e un contraente sull'interpretazione o sull'applicazione dei termini finanziari di un contratto, l'una o l'altra parte possono sottoporre la controversia ad arbitrato commerciale vincolante, salvo che entrambe le parti non concordino di risolvere la controversia con altri mezzi, conformemente all'articolo 188, 2.

Allegato III - art. 14

Articolo 14 Trasferimento dei dati 1. Conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e ai termini e alle condizioni del programma di lavoro, l'operatore trasferisce all'Autorita, con la periodicita' da essa stabilita, tutti i dati che siano ad un tempo necessari e pertinenti all'esercizio effettivo dei poteri e delle funzioni da parte dei principali organi dell'Autorita' relativamente all'area coperta dal programma di lavoro. 2. I dati trasferiti in relazione all'area coperta dal programma di lavoro e considerati come proprieta' industriale, possono essere utilizzati solo ai fini stabiliti nel presente articolo. Non debbono essere considerati proprieta' industriale i dati necessari all'Autorita' per formulare norme, regolamenti e procedure relativi alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente marino, a meno che non si tratti di dati relativi alla progettazione delle apparecchiature. 3. L'Autorita' non puo' comunicare ne' all'impresa ne' a chiunque sia estraneo all'Autorita' i dati ad essa comunicati dai prospettori, da chi ha presentato domanda di contratto o dai contraenti, considerati come proprieta' industriale, ad eccezione dei dati relativi alle aree riservate, che possono essere comunicati all'impresa. Tali dati, comunicati da tali persone all' Impresa, non possono da quest'ultima essere comunicati ne' all'Autorita' ne' a chiunque sia ad essa estraneo.

Allegato III - art. 15

Articolo 15 Programmi di formazione Il contraene predispone programmi pratici per la formazione del personale dell'Autorita' e degli Stati in via di sviluppo, che prevedano la partecipazione di tale personale a tutte le attivita' condotte nell'Area a norma di contratto, conformemente all'articolo 144, 2.

Allegato III - art. 16

Articolo 16 Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attivita' dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'articolo 153, 6.

Allegato III - art. 17

Articolo 17 Norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' 1. L'Autorita' adotta e applica in modo uniforme norme, regolamenti e procedure conformemente all'articolo 160, 2, f), ii), e all'articolo 162, 2, o), ii), per l'esercizio delle proprie funzioni, quali sono enunciate nella Parte Xl, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) procedure amministrative relative alla prospezione, esplorazione e sfruttamento dell'Area; b) operazioni: i) superficie dell'area; ii) durata delle operazioni; iii) caratteristiche delle prestazioni, ivi inclusi i requisiti previsti all'articolo 4, 6, c) del presente Allegato; iv) categorie di risorse; v) rinunce di aree; vi) rapporti di avanzamento dei lavori; vii) comunicazione dei dati; viii) ispezione e supervisione delle operazioni; ix) misure per prevenire interferenze a danno di altre attivita' in corso nell'ambiente marino; x) trasferimento da parte di un contraente dei suoi diritti e obblighi; xi) procedure relative al trasferimento di tecnologia agli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 144, e alla partecipazione diretta di essi; xii) regole e prassi della prospezione, ivi incluse quelle relative alla sicurezza delle operazioni alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente marino; xiii) definizione della produzione commerciale; xiv) criteri d'idoneita' dei richiedenti; c) questioni finanziarie: i) emanazione di norme uniformi e non discriminatorie di contabilita' e definizione dei costi, e metodi di scelta dei revisori; ii) ripartizione dei profitti delle operazioni; iii) incentivi di cui all'articolo 13 del presente Allegato; d) attuazione delle decisioni adottate in virtu' dell'articolo 151,10, e dell'articolo 164, 2, d). 2. Norme, regolamenti e procedure relativi agli argomenti seguenti debbono riflettere pienamente i criteri oggettivi sotto enunciati: a) superficie delle aree: l'Autorita' definisce la superficie appropriata delle aree di esplorazione, che puo' estendersi fino al doppio della superficie delle aree di sfruttamento, al fine di consentire un'esplorazione approfondita. La superficie delle aree di esplorazione viene calcolata in modo da soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 del presente Allegato, in merito alla riserva delle aree come pure ai previsti requisiti di produzione che debbono essere coerenti con l'articolo 151 e con i termini del contratto, tenuto conto sia dello stato della tecnologia disponibile al momento nel campo della estrazione mineraria dei fondi marini, sia delle pertinenti caratteristiche fisiche delle aree. La superficie di queste non deve essere ne' superiore ne' inferiore a quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo; b) durata delle operazioni: i) la durata della prospezione non deve avere limiti di tempo; ii) I'esplorazione dovrebbe durare il tempo necessario a consentire il rilievo esauriente dell'area specifica, la progettazione e costruzione delle attrezzature per l'estrazione mineraria nell'Area e la progetaazione e costruzione di stabilimenti di piccole e medie dimensioni per la sperimentazione di sistemi di estrazione mineraria e lavorazione; iii) la durata dello sfruttamento dovrebbe essere correlata alla vita economica del progetto di estrazione tenendo conto di fattori quali il depauperamento del giacimento, la longevita' delle attrezzature minerarie, le installazioni per la lavorazione e la commerciabilita'. Lo sfruttamento dovrebbe durare quanto basta a consentire l'estrazione commerciale dei minerali dell'area e dovrebbe prevedere un ragionevole periodo di tempo per la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione a scala commerciale, durante il quale non dovrebbe essere richiesta alcuna produzione commerciale. Tuttavia, la durata complessiva dello sfruttamento dovrebbe essere anche breve quanto basta affinche' l'Autorita' possa modificare i termini e le condizioni del programma di lavoro nel momento in cui ne prende in esame il rinnovo conformemente alle norme, regolamenti e procedure che ha adottato dopo l'approvazione del programma di lavoro. c) Caratteristiche delle operazioni: l'Autorita' esige che, durante la fase di esplorazione, l'operatore effettui spese periodiche ragionevolmente commisurate alla superficie dell'area coperta dal programma di lavoro e alle spese che verrebbero affrontate da un operatore in buona fede che volesse realizzare la produzione commerciale nell'area, nell'arco di tempo stabilito dall'Autorita'. Le spese imposte non dovrebbero essere fissate a un livello tale da scoraggiare operatori potenziali che disponessero di tecnologia meno costosa di quella prevalentemente impiegata. L'Autorita' stabilisce un lasso di tempo massimo, dopo il completamento della fase di esplorazione e l'inizio della fase di sfruttamento, per cominciare la produzione commerciale. Per determinare tale lasso di tempo l'Autorita' dovrebbe tener conto del fatto che la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione su vasta scala non puo' essere effettuata se non dopo la conclusione della fase di esplorazione e l'inizio della fase di sfruttamento. Pertanto, il lasso di tempo necessario per iniziare la produzione commerciale in un'area dovrebbe tener conto del tempo necessario per procedere a tale costruzione dopo la conclusione della fase esplorativa, e dovrebbe prevedere deroghe ragionevoli per far fronte ai ritardi inevitabili del programma di costruzione. Raggiunta la fase della produzione commerciale, l'Autorita' esige, nell'ambito di limiti ragionevoli e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, che l'operatore mantenga tale produzione commerciale durante l'intero periodo del programma di lavoro. d) Categorie di risorse: Nel determinare le categorie di risorse per le quali viene approvato un programma di lavoro, l'Autorita' prende in particolare considerazione, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: i) che talune risorse richiedono l'impiego di metodi estrattivi simili; e ii) che talune risorse possono essere valorizzate contemporaneamente da piu' operatori impegnati nella stessa area, senza indebita interferenza reciproca. Le disposizioni di cui sopra non impediscono all'Autorita' di approvare un programma di lavoro relativo a piu' d'una categoria di risorse presentato da uno stesso richiedente in una stessa area. e) Rinunce di aree: L'operatore gode in ogni momento del diritto di rinunciare, parzialmente o per intero, ai suoi diritti nell'area coperta da un programma di lavoro, senza incorrere in alcuna penale. f) Protezione dell'ambiente marino: Si stabiliscono norme, regolamenti e procedure al fine di garantire l'effettiva protezione dell'ambiente marino contro effetti dannosi derivati direttamente da attivita' condotte nell'Area o dalla lavorazione di minerali, effettuata a bordo di navi che si trovino immediatamente al di sopra del luogo di estrazione, tenendo conto della misura in cui tali effetti dannosi possono derivare direttamente da perforazione, dragaggio, carotaggio e scavo, e da versamento, immissione e scarico nell'ambiente marino di sedimenti, rifiuti o altri effluenti. g) Produzione commerciale: La produzione commerciale si ritiene iniziata se un operatore intraprende operazioni estrattive intensive e a vasta scala, che producano materiali in quantita' sufficiente a indicare chiaramente che lo scopo principale di tali operazioni e' una produzione a vasta scala, piuttosto che non una produzione intesa alla raccolta di informazioni, al lavoro di analisi o alla sperimentazione di attrezzature o stabilimenti.

Allegato III - art. 18

Articolo 18 Sanzioni 1. I diritti del contraente a norma di contratto possono essere sospesi o revocati solo nei casi seguenti: a) se, nonostante i moniti dell'Autorita', il contraente ha condotto le proprie attivita' in modo tale da determinare violazioni volontarie, gravi e reiterate delle condizioni fondamentali del contratto, della Parte Xl e delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; oppure b) se il contraente ha omesso di adeguarsi a una decisione definitiva e vincolante presa nei suoi confronti dall'organismo preposto alla soluzione delle dispute. 2. Nel caso di una qualunque violazione del contratto oltre a quelle previste al numero 1, a), o in alternativa alla sospensione o rescissione previste al numero 1, a), l'Autorita' puo' imporre al contraente sanzioni pecuniarie commisurate alla gravita' della violazione. 3. Ad eccezione degli ordini emessi in caso di emergenza conformemente all'articolo 162, 2, w), l'Autorita' non puo' rendere esecutiva una decisione che comporti sanzioni pecuniarie, sospensione o rescissione, fintanto che al contraente non sia stata accordata una ragionevole opportunita' di ricorrere ai rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi della Parte Xl, sezione 5.

Allegato III - art. 19

Articolo 19 Revisione del contratto 1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equita' oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni. 2. Un contratto concluso conformemente all'articolo 153, 3, puo' essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.

Allegato III - art. 20

Articolo 20 Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e obblighi scaturiti da un contratto possono essere trasferiti solo con il consenso dell'Autorita' e in accordo con le norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorita' non deve, senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso al trasferimento se il beneficiario potenziale e' a tutti gli effetti un richiedente qualificato e si assume tutti gli obblighi del cedente, e se il trasferimento non conferisce al beneficiario un programma di lavoro la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto dell'Articolo 6, 3, c) del presente Allegato.

Allegato III - art. 21

Articolo 21 Normativa applicabile 1. Il contratto e' disciplinato dalle clausole del contratto stesso, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', dalla Parte XI e dalle altre norme del diritto internazionale che non siano incompatibili con la presente Convenzione. 2. Ogni decisione definitiva emessa da una corte o tribunale avente giurisdizione, in virtu' della presente Convenzione, sui diritti e obblighi dell'Autorita' e del contraente, e' esecutiva nel territorio di ogni Stato contraente. 3. Nessuno Stato contraente puo' imporre a un contraente condizioni incompatibili con la Parte Xl. Tuttavia, non vengono considerati incompatibili con la Parte Xl le leggi e i regolamenti in materia di protezione ambientale o di altro argomento, applicati da uno Stato contraente ai contraenti posti sotto il suo patrocinio o alle navi battenti la sua bandiera, che siano pi¶ restrittivi delle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorita' in applicazione dell'articolo 17, 2, f), del presente Allegato.

Allegato III - art. 22

Articolo 22 Responsabilita' Il contraente e' responsabile e risponde di ogni danno derivante da atti illeciti commessi nel corso delle operazioni, tenendo conto di atti accessori od ommissioni imputabili all'Autorita'. Parimenti, l'Autorita' e' responsabile e risponde di ogni danno imputabile ad atti illeciti commessi nell'esercizio dei suoi poteri e funzioni, ivi incluse le violazioni previste all'articolo 168, 2, tenendo conto di atti accessori od ommissioni commesse dal contraente. In ogni caso il risarcimento deve corrispondere all'effettiva portata del danno.

Allegato IV - art. 1

ALLEGATO IV STATUTO DELL'IMPRESA Articolo 1 Obiettivi 1. L'impresa e' l'organo dcll'Autorita' che svolge direttamente le attivita' nell'Area ai sensi dell'articolo 153, 2, a), cosi' come le attivita' di trasporto, trattamento e commercializzazione dei minerali estratti nell'Area. 2. Nella realizzazione dei suoi obiettivi e nell'esercizio delle sue funzioni, l'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 3. Nello sviluppo delle risorse dell'Area ai sensi del numero 1, l'Impresa opera, sotto riserva della presente Convenzione, conformemente ai principi di una sana gestione commerciale.

Allegato IV - art. 2

Articolo 2 Rapporti con l'Autorita' 1. Ai sensi dell'articolo 170, l'impresa agisce conformemente alle politiche generali dell'Assemblea ed alle direttive del Consiglio. 2. Sotto riserva del numero 1, I'Impresa gode di autonomia nella conduzione delle sue operazioni. 3. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione rende l'Impresa responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Autorita', o rende l'Autorita' responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Impresa.

Allegato IV - art. 3

Articolo 3 Limitazione della responsabilita' Senza pregiudizio dell'Articolo 11, 3 del presente Allegato, nessun membro dell'Autorita' e' responsabile delle azioni e degli obblighi dell'Impresa solo in ragione della sua qualita' di membro.

Allegato IV - art. 4

Articolo 4 Struttura L'Impresa ha un Consiglio di amministrazione, un Direttore generale ed il personale necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Allegato IV - art. 5

Articolo 5 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 15 membri eletti dall'Assemblea conformemente all'articolo 160, 2, c). Nell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, occorre tenere conto del principio della equa distribuzione geografica. Nel sottoporre le candidature per la elezione nel Consiglio di amministrazione, i membri dell'Autorita' tengono conto della necessita' di nominare dei candidati che abbiano il piu' alto livello di competenza, con delle qualifiche in settori pcrtinenti in modo da assicurare la attuabilita' ed il successo dell'Impresa. 2. I membri del Consiglio sono eletti per quattro anni e possono essere rieletti; va tenuto in debito conto il principio della rotazione dei seggi. 3. I membri del Consiglio continuano nelle loro funzioni fino a quando i loro successori non sono eletti. Se il seggio di un membro del Consiglio diventa vacante, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 160, 2, c) elegge un nuovo membro per il restante periodo del mandato. 4. I membri del Consiglio di amministrazione agiscono a titolo personale. Nell'adempimento delle loro funzioni non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte. Ogni membro dell'Autorita' rispetta l'indipendenza dei membri del Consiglio di amministrazione e si astiene da qualsiasi tentativo di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. 5. Ogni membro del Consiglio di amministrazione riceve una retribuzione da imputarsi sui fondi dell'Impresa. L'importo della retribuzione viene fissato dall'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio. 6. Il Consiglio di amministraione esercita normalmente le sue funzioni nella sede principale dell'Impresa e si riunisce tanto spesso quanto lo esigono le attivita' dell'Impresa. 7. Il quorum e' costituioto dai due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. 8. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha un voto. Tutte le questioni presentate al Consiglio di amministrazione vengono decise a maggioranza dei suoi membri. Se un membro si trova in conflitto di interessi relativamente ad una questione presentata al Consiglio di amministrazione non partecipa al voto su quella questione. 9. Qualsiasi membro dell'Autorita' puo' chiedere al Consiglio di amministrazione delle informazioni relativamente alle sue attivita' che lo riguardano in modo particolare. Il Consiglio di amministrazione si sforza di fornire tali informazioni.

Allegato IV - art. 6

Articolo 6 Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai sensi della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Impresa, inclusi i poteri: a) di eleggere un Presidente tra i suoi membri; b) di adottare il suo regolamento interno; c) di fissare e di sottoporre al Consiglio dei piani formali di lavoro per iscritto, conformemente agli articoli 153, 3 e 162, 2, j); d) di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 170; e) di preparare e sottoporre al Consiglio le domande per le autorizzazioni alla produzione conformemente all'articolo 151, da 2 a 7; f) di autorizzare i negoziati relativi alla acquisizione della tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III, articolo 5, 3, a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni; g) di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i negoziati relativi alle azioni in compartecipazione ed alle altre fattispecie di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, articoli 9 e 11 e di approvare i risultati di tali negoziati; h) di raccomandare all'Assemblea quale parte del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonato per la costituzione delle riserve, conformemente all'articolo 12, 3, del presente Allegato; i) di approvare il bilancio annuale dell'Impresa; j) di autorizzare l'approvvigionamento di beni e servizi conformemente all'articolo 12, 3 del presente Allegato; k) di sottoporre un rapporto annuale al Consiglio conformemente all'articolo 9 del presente Allegato; l) di sottoporre al Consiglio, per la approvazione da parte della Assemblea, progetti di norme relativi alla organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme; m) di prendere in prestito dei fondi e di fornire delle garanzie collaterali o di altro genere che esso puo'determinare conformemente all'articolo 11, 2 del presente Allegato; n) di intraprendere delle azioni giudiziarie, di concludere degli accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le altre misure conformemente all'articolo 13 del presente Allegato; o) di delegare, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, ogni potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.

Allegato IV - art. 7

Articolo 7 Il Direttore generale ed il personale dell'Impresa 1. L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio ed a seguito della candidatura del Consiglio di amministrazione, elegge il Direttore generale dell'Impresa che non deve essere un membro del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale e' eletto per un periodo fisso, non superiore ai cinque anni, e puo' essere rieletto per ulteriori periodi. 2. Il Direttore generale e' legale rappresentante e capo esecutivo dell'Impresa ed e' direttamente responsabile innanzi al Consiglio di amministrazione dello svolgimento delle attivita' dell'Impresa. Egli e' responsabile della organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale dell'Impresa, conformemente alle norme ed ai regolamenti di cui all'articolo 6, 1 del presente Allegato. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio quando questi organi trattano di questioni relative all'Impresa. 3. La considerazione dominante nel reclutamento e nell'assunzione del personale e nella determinazione delle loro condizioni di lavoro, e' la necessita' di assicurare il piu' alto livello di efficienza e di competenza tecnica. Fatta salva questa considerazione, va tenuta nel debito riguardo l'importanza di reclutare il personale sulla base di una equa distribuzione geografica. 4. Nell'espletamento delle loro funzioni sia il Direttore generale che il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo o da qualsiasi altra fonte esterna all'Impresa. Essi si astengono da qualsiasi azione incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali dell'Impresa, responsabili soltanto nei confronti dell'Impresa. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale ed a non cercare di influenzarli nell'espletamento delle loro funzioni. 5. Gli obblighi di cui all'articolo 168, 2, gravano anche sul personale dell'Impresa.

Allegato IV - art. 8

Articolo 8 Ubicazione L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorita'. L'Impresa puo' aprire altri uffici e strutture nel territorio di ogni Stato contraente con il consenso dello Stato contraente.

Allegato IV - art. 9

Articolo 9 Rapporti e rendiconti finanziari 1. L'Impresa, non piu' tardi di tre mesi dopo la fine di ogni anno finanziario, sottopone al Consiglio, per le sue osservazioni, un rapporto annuale che contiene un rendiconto revisionato, e trasmette al Consiglio, ad intervalli appropriati, un rendiconto riassuntivo della sua situazione finanziaria ed un conto dei profitti e delle perdite che indichi i risultati delle sue attivita'. 2. L'Impresa pubblica il suo rapporto annuale e gli altri rapporti che ritiene opportuni. 3. Tutti i rapporti ed i rendiconti finanziari di cui al presente articolo vengono distribuiti ai membri dell'Autorita'.

Allegato IV - art. 10

Articolo 10 Ripartizione dei profitti 1. Fatto salvo il numero 3, l'Impresa versa all'Autorita' le somme di cui all'Allegato III, articolo 13, o i loro equivalenti. 2. L'Assemblea puo', su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, determinare quale quota del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonata per costituire le riserve dell'Impresa. Le somme restanti devono essere trasferite all'Autorita'. 3. Durante un periodo iniziale necessario affinche' l'Impresa diventi autosufficiente, periodo che non deve superare i 10 anni a partire dall'inizio della sua produzione commerciale, l'Assemblea esenta l'Impresa dai pagamenti di cui al numero 1 e destina tutto il reddito netto dell'Impresa alle riserve.

Allegato IV - art. 11

Articolo 11 Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie dell'Impresa comprendono: a) le somme ricevute dall'Autorita' conformemente all'articolo 173, 2, b); b) i contributi volontari versati dagli Stati contraenti allo scopo di finanziare le attivita' dell'Impresa: c) le somme prese in prestito dall'Impresa conformemente ai numeri 2 e 3; d) i proventi dell'Impresa derivanti dalle sue attivita'; e) altri fondi messi a disposizione dell'Impresa per permetterle di iniziare le sue operazioni nel piu' breve tempo possibile e di svolgere le sue funzioni. 2. a) L'Impresa ha il potere di prendere in prestito dei fondi e di fornire quelle garanzie collaterali o di altro genere che essa puo' determinare. Prima della vendita pubblica delle sue obbligazioni sui mercati finanziari o nella valuta di uno Stato contraente, l'Impresa deve avere il consenso di tale Stato contraente. L'ammontare totale dei prestiti viene approvato dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio di amministrazione. b) Gli Stati contraenti devono in ogni modo ragionevole di appoggiare le richieste di prestiti da parte dell'Impresa sui mercati finanziari e a istituzioni finanziarie internazionali. 3. a) L'Impresa e' fornita delle risorse finanziarie necessarie per esplorare e sfruttare un sito minerario, e per trasportare, trattare e commercializzare i minerali che vi ha estratto ed il nichel, il rame, il cobalto ed il manganese ottenuti, e per coprire le sue spese amministrative iniziali. L'ammontare di dette risorse ed i criteri e gli elementi per i loro adattamenti sono inseriti dalla Commissione Preparatoria nel progetto di norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. b) Tutti gli Stati contraenti mettono a disposizione dell'Impresa un importo equivalente alla meta' delle risorse di cui alla lettera a), sotto la forma di prestiti a lungo termine senza interessi, conformemente alla tabella dei contributi stabiliti per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite in vigore nel momento in cui i contributi vengono versati, modificato per tenere conto degli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite. I debiti sorti a carico dell'Impresa nel procurarsi l'altra meta' delle risorse finanziarie sono garantiti da tutti gli Stati contraenti secondo la stessa tabella. c) Se il totale dei contributi finanziari degli Stati contraenti e' inferiore alle risorse da mettere a disposizione dell'Impresa ai sensi della lettera. a), l'Assemblea, nella sua prima sessione, esamina, la consistenza del disavanzo ed adotta per consenso le misure necessarie ad affrontare questo disavanzo, tenendo conto dell'obbligo degli Stati contraenti ai sensi delle lettere a) e b) e di ogni raccomandazione della Commissione Preparatoria. d) i) Ogni Stato membro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, od entro 30 giorni dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, valendo tra le due la data successiva, deposita presso l'Impresa dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili, non produttivi di interessi fino alla concorrenza dell'ammontare della sua quota di prestiti senza interessi previsti dalla lettera b). ii) Il Consiglio di amministrazione prepara, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e quindi annualmente od ad altri intervalli appropriati, uno stato di previsione quantitativo e temporale delle sue esigenze per il finanziamento delle sue spese amministrative e per le attivita' svolte dall'Impresa, conformemente all'articolo 170 ed all'articolo 12 del presente Allegato. iii) L'Impresa successivamente notifica agli Stati contraenti, tramite l'Autorita', l'importo delle loro rispettive quote richieste per queste spese, determinato conformemente al numero 3, b). L'Impresa incassa questi importi di vaglia cambiari fino a concorrenza degli importi necessari a finanziare le spese menzionate nello stato di previsione con riferimento ai prestiti senza interesse. iv) gli Stati contraenti, a seguito della ricezione della notifica, mettono a disposizione dell'Impresa le loro rispettive quote di garanzie del debito, conformemente alla lettera b). e) i) Se l'Impresa lo richiede, gli Stati contraenti possono fornire delle garanzie del debito in aggiunta a quelle previste secondo la tabella di cui alla lettera b). ii) In luogo delle garanzie del debito, uno Stato contraente puo' versare all'Impresa un contributo volontario di un importo pari alla parte dei debiti che dovrebbe altrimenti garantire. f) Il rimborso dei prestiti con interesse ha priorita' sul rimborso dei prestiti senza interesse. Il rimborso dei prestiti senza interesse avviene conformemente al piano adottato dall'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio e parere del Consiglio di amministrazione. Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio di amministrazione opera conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' che tengono conto della suprema importanza di assicurare l'effettivo funzionamento dell'Impresa ed, in particolare, assicurare la sua indipendenza finanziaria. g) I fondi a disposizione dell'Impresa consistono di valuta utilizzabile liberamente o di valuta che sia liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile nei principali mercati dei cambi. Queste valute vengono indicate nelle norme, nei regolamenti e nelle procedure dell'Autorita' conformemente alla prassi monetaria internazionale prevalente. Salvo quanto disposto nel numero 2, nessuno Stato contraente mantiene o impone restrizioni relativamente alla possibilita' per l'Impresa di detenere, utilizzare o cambiare tali somme. h) Per "Garanzia del debito" si intende la promessa effettuata da uno Stato contraente ai creditori dell'Impresa di onorare, nella misura prevista dalla tabella appropriata, gli obblighi finanziari dell'Impresa coperti dalla garanzia, dopo la notifica allo Stato contraente, da parte dei creditori, dell'inadempimento dell'Impresa. Le procedure di pagamento di tali obblighi avvengono conformemente alle norme, ai regolamenti ed alle procedure dell'Autorita'. 4. I fondi, le entrate e le spese dell'Impresa devono essere separati da quelli dell'Autorita'. Il presente articolo non impedisce che l'Impresa concluda con l'Autorita' degli accordi relativamente alle installazioni, al personale ed ai servizi, o degli accordi relativi al rimborso delle spese di amministrazione pagate dall'una per conto dell'altra. 5. I documenti, i libri e le scritture contabili dell'Impresa, inclusi i suoi rendiconti finanziari annuali, sono verificati ogni anno ad opera di un revisore indipendente nominato dal Consiglio.

Allegato IV - art. 12

Articolo 12 Operazioni 1. L'Impresa propone al Consiglio dei progetti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 170. Tali proposte comprendono un piano di lavoro formale per iscritto delle attivita' nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e tutte quelle altre informazioni e dati che, di volta in volta, possono essere richiesti per la loro valutazione da parte della Commissione giuridica e tecnica e per l'approvazione da parte del Consiglio. 2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, l'Impresa esegue il progetto sulla base del piano di lavoro formale per iscritto di cui al numero 1. 3. a) Se L'Impresa non possiede i beni ed i servizi necessari per le sue operazioni, essa puo' procurarseli. A tale scopo, essa bandisce delle gare di appalto e stipula i contratti con gli offerenti la cui offerta sia la piu' vantaggiosa sotto il profilo delle qualita', del prezzo e della data di consegna. b) Se piu' di una offerta risponde a queste condizioni, il contratto e aggiudicato conformemente: i) al principio di non discriminazione sulla base di considerazioni politiche o di altra natura non rilevanti rispetto allo svolgimento delle operazioni con la necessaria diligenza ed efficienza; e ii) alle direttive approvate dal Consiglio con riferimento alle preferenze da accordarsi ai beni ed ai servizi provenienti dagli Stati in via di sviluppo, compresi tra questi, gli Stati privi di litorale e quelli geograficamente svantaggiati. c) Il Consiglio di amministrazione puo' adottare delle norme che fissino le circostanze speciali in presenza delle quali e' possibile derogare, nel miglior interesse dell'Impresa, all'obbligo di bandire delle gare di appalto. 4. L'Impresa ha la proprieta' di tutti minerali e sostanze trattate che essa produce. 5. L'Impresa vende i suoi prodotti su basi non discriminatorie. Essa non effettua sconti di carattere non commerciale. 6. Senza alcun pregiudizio per i poteri generali o speciali conferiti all'Impresa in base ad altre disposizioni della presente Convenzione, l'Impresa esercita i poteri necessari per la condotta dei suoi affari. 7. L'Impresa non interferisce nelle questioni politiche degli Stati contraenti; ne e' influenzata nelle sue decisioni dall'orientamento politico dello Stato contraente coinvolto. Per le sue decisioni sono rilevanti soltanto le considerazioni di carattere commerciale e queste considerazioni sono valutate in modo imparziale, in modo da raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 1 del presente Allegato.

Allegato IV - art. 13

Articolo 13 Status giuridico, privilegi ed immunita' 1. Per permettere all'Impresa di esercitare le sue funzioni, lo status, i privilegi e le immunita' definiti nel presente articolo, sono accordati all'Impresa nei territori degli Stati contraenti. Per dare effetto a questo principio, l'Impresa e gli Stati contraenti possono, se necessario, stipulare degli accordi speciali. 2. L'Impresa ha la capacita' giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e per raggiungere i suoi scopi e, in particolare, la capacita': a) di stipulare contratti, accordi di compartecipazione ed altri tipi di accordi, compresi gli accordi con gli Stati e le organizzazioni internazionali; b) di acquistare, locare, detenere ed alienare beni sia immobili che mobili; c) di essere parte nelle procedure giudiziarie. 3. a) Delle azioni giudiziarie possono essere esperite contro l'Impresa soltanto innanzi al tribunale dotato di competenza in uno Stato contraente nel territorio nel quale l'Impresa: i) ha un ufficio o delle installazioni; ii) ha nominato un rappresentante al fine di ricevere notificazioni di atti processuali; iii) ha stipulato un contratto di beni e servizi; iv) ha emesso dei titoli; o v) e' altrimenti impegnata in una attivita' commerciale. b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da ogni tipo di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva prima dell'emissione di una decisione definitiva nei confronti dell'Impresa. 4. a) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da requisizioni, confische, espropri e da ogni forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo. b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di carattere discriminatorio, quale che sia la loro natura. c) L'Impresa ed i suoi dipendenti rispettano le leggi locali ed i regolamenti di ogni Stato o territorio in cui l'Impresa od i suoi dipendenti svolgano delle attivita' industriali e commerciali od agiscano altrimenti. d) Gli Stati contraenti assicurano che l'Impresa goda di tutti i diritti, privilegi ed immunita' da loro accordati a quei soggetti che svolgono attivita' commerciali nei loro territori. Tali diritti, privilegi ed immunita' vengono accordati all'Impresa secondo modalita' non meno favorevoli di quelle accordate ai soggetti impegnati in simili attivita' commerciali. Se dei privilegi speciali sono concessi dagli Stati contraenti agli Stati in via di sviluppo od alle loro imprese commerciali, l'Impresa,gode di questi privilegi su una base preferenziale analoga. e) Gli Stati contraenti possono accordare degli incentivi, diritti, privilegi ed immunita' speciali all'Impresa senza che siano tenuti ad accordare tali incentivi, diritti, privilegi ed immunita' speciali alle altre imprese commerciali. 5. L'Impresa negozia con i Paesi ospitanti nei quali sono situati i suoi uffici ed installazioni l'esenzione dalla tassazione diretta ed indiretta. 6. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per dare effetto nel proprio ordinamento ai principi enunciati dal presente Allegato ed informa l'Impresa della specifica misura che ha adottato. 7. L'impresa puo' rinunciare, nella misura e secondo le condizioni che essa decide, ad ogni privilegio ed immunita' che le conferiscono il presente articolo o gli accordi speciali di cui al numero 1.

Allegato V - art. 1

Articolo 1 Apertura del procedimento Se le parti di una controversia si sono accordate, conformemente all'articolo 284, di sottoporla a conciliazione ai sensi della presente sezione, una qualsiasi delle parti puo' aprire il procedimento tramite una notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia.

Allegato V - art. 2

Articolo 2 Elenco dei conciliatori Il Segretario generale delle Nazioni Unite predispone e conserva un elenco di conciliatori. Ogni Stato contraente ha diritto di nominare quattro conciliatori, ciascuno dei quali deve essere persona che goda della piu' alta reputazione possibile quanto ad imparzialita', competenza ed integrita'. L'elenco e' costituito dai nomi delle persone cosi' nominate. Se, in un qualsiasi momento, i conciliatori nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato divengono inferiori a quattro, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. Il nome del conciliatore rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale conciliatore continua a partecipare alle commissioni di conciliazione per le quali e' stato nominato fino al completamento del procedimento innanzi alla commissione.

Allegato V - art. 3

Articolo 3 Costituzione della commissione di conciliazione Salvo che le parti non si accordino diversamente, la commissione di conciliazione e' costituita come segue: a) Ai sensi della lettera g) la commissione di conciliazione e' composta da cinque membri. b) La parte che ha introdotto il procedimento nomina due conciliatori da scegliersi preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, uno dei quali puo' essere un suo cittadino, salvo che le parti non stabiliscano diversamente. Queste nomine devono essere inserite nella notifica prevista dall'articolo 1 del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina due conciliatori secondo le modalita' di cui alla lettera b) entro due giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato. Se le nomine non vengono effettuate nei termini, la parte che ha introdotto il procedimento puo', entro una settimana dalla scadenza di quel termine, o mettere fine al procedimento tramite notifica indirizzata all'altra parte o richiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare le nomine confermemente alla lettera c). d) Entro 30 giorni a partire dal momento in cui tutti e quattro i conciliatori sono stati nominati, essi nominano un quinto conciliatore scelto dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, che sara' il presidente. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, ognuna delle parti puo', entro una settimana dalla scadenza di tale termine, chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare la nomina conformemente alla lettera c). e) Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) o d) il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le necessarie nomine traendole dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, consultandosi con le parti della controversia. f) Si provvede ad ogni ipotesi di vacanza secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Due o piu' parti che stabiliscono con accordo di avere un interesse comune ad agire nominano due conciliatori congiuntamente. Quando due o piu' parti hanno interessi ad agire disgiunti o se vi e' disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, esse nominano i conciliatori separatamente. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti aventi interessi ad agire disgiunti, o se vi e' disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, le parti applicano, fin dove possibile, lettere da a) a f).

Allegato V - art. 4

Articolo 4 Procedura La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che le parti non si accordino diversamente. La commissione puo', con il consenso delle parti della controversia, invitare gli Stati contraenti a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto. Le decisioni della commissione su questioni procedurali, il rapporto e le raccomandazioni della commissione sono adottati a maggioranza dei suoi membri.

Allegato V - art. 5

Articolo 5 Soluzione amichevole La commissione puo' attirare l'attenzione delle parti su quelle misure che possono facilitare una soluzione amichevole della controversia.

Allegato V - art. 6

Articolo 6 Funzioni della commissione La commissione ascolta le parti, esamina le loro pretese e le loro obiezioni, e avanza proposte alle parti al fine di raggiungere una soluzione amichevole.

Allegato V - art. 7

Articolo 7 Rapporto 1. La commissione prepara un rapporto entro 12 mesi dalla sua costituzione. Il suo rapporto contiene qualsiasi accordo che sia stato raggiunto e, in assenza di accordo, le sue conclusioni su tutti gli aspetti di fatto e di diritto rilevanti riguardo all'oggetto della controversia e le raccomandazioni che essa reputa appropriate al fine del raggiungimento di una soluzione amichevole. Il rapporto e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ed e' immediatamente da questi essere trasmesso alle parti della controversia. 2. Il rapporto della commissione, incluse le sue conclusioni o raccomandazioni, non e' vincolante per le parti.

Allegato V - art. 8

Articolo 8 Conclusione del procedimento Il procedimento di conciliazione si conclude quando la controversia e' stata risolta, quando le parti hanno accettato od una delle parti ha rigettato le raccomandazioni contenute nel rapporto, con notifica per iscritto indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, o quando e' trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla data di trasmissione del rapporto alle parti.

Allegato V - art. 9

Articolo 9 Onorari e spese Gli onorari e spese della commissione sono a carico delle parti della controversia.

Allegato V - art. 10

Articolo 10 Diritto delle parti a modificare la procedura Le parti della controversia, con un accordo applicabile unicamente a quella controversia, possono convenire di derogare qualsiasi disposizione del presente Allegato.

Allegato V - art. 11

Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione conformemente alla sezione 3 della Parte XV Articolo 11 Apertura del procedimento 1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che, conformemente, alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione ai sensi della presente sezione, puo' aprire il procedimento con notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia 2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che abbia ricevuto la notifica ai sensi del numero 1, e' obbligata a sottoporsi a tale procedimento.

Allegato V - art. 12

Articolo 12 Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione Il fatto che una o piu' parti di una controversia non rispondano alla notifica relativa all'apertura di un procedimento di conciliazione, o non si sottopongano a tale procedimento, non costituisce un ostacolo per lo svolgimento del procedimento.

Allegato V - art. 13

Articolo 13 Competenza In caso di contestazione sulla questione se una commissione di conciliazione costituita ai sensi della presente sezione sia competente, e' la commissione a decidere.

Allegato V - art. 14

Articolo 14 Applicazione della sezione 1 Gli articoli da 2 a 1O della sezione 1 del presente Allegato si applicano conformemente alle condizioni della presente sezione.

Allegato VI - art. 1

ALLEGATO VI STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare e' costituito e opera conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del presente Statuto. 2. Il Tribunale ha la sua sede nella libera ed anseatica citta' di Amburgo nella Repubblica federale di Germania. 3. Il Tribunale puo' riunirsi ed esercitare le sue funzioni altrove ogni volta che lo ritiene auspicabile. 4. La sottoposizione di una controversia al Tribunale e' disciplinata dalle disposizioni delle Parti Xl e XV.

Allegato VI - art. 2

Sezione 1. Organizzazione del Tribunale Articolo 2 Composizione 1. Il Tribunale e' composto da un corpo di 21 membri indipendenti, eletti tra le persone che godono della piu' alta reputazione di imparzialita' ed integrita' e di riconosciuta competenza nel campo del diritto del mare. 2. Nel Tribunale nel suo complesso vengono assicurate la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo ed una equa distribuzione geografica.

Allegato VI - art. 3

Articolo 3 Membri del Tribunale 1. Il Tribunale non puo' avere piu' di un membro con la cittadinanza dello stesso Stato. Una persona che, al fine della partecipazione al Tribunale, puo' essere considerata come cittadina di piu' di uno Stato si presume essere cittadina di quello Stato nel quale abitualmente esercita i diritti civili e politici. 2. Non vi devono essere meno di tre membri per ciascun gruppo geografico come definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Allegato VI - art. 4

Articolo 4 Nomine ed elezioni 1. Ciascuno Stato contraente puo' nominare non piu' di due persone dotate delle qualifiche prescritte dall'articolo 2 del presente Allegato. I membri del Tribunale sono eletti dall'elenco di persone cosi' nominate. 2. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso delle prima elezione ed il Cancelliere del Tribunale nel caso delle successive elezioni invitano per iscritto gli Stati contraenti a presentare le loro nomine per i membri del Tribunale entro due mesi. Il Segretario generale od il Cancelliere prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone cosi' nominate, indicando gli Stati contraenti che le hanno nominate, e lo presenta agli Stati contraenti prima del settimo giorno dell'ultimo mese precedente la data di ciascuna elezione. 3. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 4. I membri del Tribunale sono eletti a scrutinio segreto. Le elezioni hanno luogo nel corso di una riunione degli Stati contraenti convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso della prima elezione e secondo un procedimento concordato dagli Stati contraenti nel caso delle successive elezioni. In tale riunione, il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati contraenti. Le persone elette al Tribunale sono quelle che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda la maggioranza degli Stati contraenti.

Allegato VI - art. 5

Articolo 5 Periodo di permanenza in carica 1. I membri del Tribunale sono eletti per un periodo di nove anni e possono essere rieletti; tuttavia, per quanto riguarda i membri eletti con la prima elezione, la carica di sette di essi cessa alla fine dei tre anni quella di altri sette alla fine dei sei anni. 2. I membri del Tribunale, la cui carica cessa alla fine dei periodi iniziali di tre e sei anni sopramenzionati, sono estratti a sorte dal Segretario generale delle Nazioni Unite immediatamente dopo la prima elezione. 3. I membri del Tribunale continuano ad adempiere alle loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti. Benche' sostituiti, essi portano a termine quei procedimenti cui possano aver dato inizio prima della data della loro sostituzione. 4. In caso di dimissioni di un membro del Tribunale, la lettera di dimissioni e' indirizzata al Presidente del Tribunale. Il seggio diventa vacante al momento della ricezione di tale lettera.

Allegato VI - art. 6

Articolo 6 Seggi vacanti 1. I seggi vacanti sono occupati secondo le stesse modalita' predisposte per la prima elezione, alle condizioni contenute nelle seguenti disposizioni: il Cancelliere, entro un mese dal momento del verificarsi della vacanza, procede all'invio degli inviti di cui all'articolo 4 del presente Allegato, e la data dell'elezione e' fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver consultato gli Stati contraenti. 2. Un membro del Tribunale, eletto per sostituire un membro il cui mandato non era ancora scaduto, mantiene il seggio per il periodo che restava al suo predecessore.

Allegato VI - art. 7

Articolo 7 Incompatibilita' 1. Nessun membro del Tribunale puo' esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, ne' essere associato attivamente od interessato finanziariamente ad alcuna operazione di una qualsiasi impresa che si occupi dell'esplorazione o dello sfruttamento delle risorse del mare o dei fondi marini o di un'altra utilizzazione commerciale del mare o dei fondi marini. 2. Nessun membro del Tribunale puo' agire come agente, consigliere, o avvocato in alcuna controversia. 3. Qualsiasi dubbio su questi punti e' risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.

Allegato VI - art. 8

Articolo 8 Condizioni per la partecipazione dei membri alla soluzione di uno specifico caso 1. Nessun membro del Tribunale puo' partecipare alla soluzione di alcun caso al quale egli abbia in precedenza preso parte come agente, consigliere, od avvocato di una delle parti, o come membro di una corte o tribunale interno od internazionale, o a qualsiasi altro titolo. 2. Se, per alcuni speciali motivi, un membro del Tribunale ritiene che non dovrebbe prendere parte alla decisione di uno specifico caso, ne informa il Presidente del Tribunale. 3. Se il Presidente reputa che per speciali motivi uno dei membri del Tribunale non dovrebbe partecipare alle sedute relative ad uno specifico caso, egli ne informa quest'ultimo. 4. Ogni dubbio su questi punti viene risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.

Allegato VI - art. 9

Articolo 9 Conseguenze connesse al fatto che un membro non risponda piu' alle condizioni richieste Se, secondo l'avviso unanime degli altri membri del Tribunale, un membro non risponde piu' alle condizioni richieste, il Presidente dei Tribunale dichiara il seggio vacante.

Allegato VI - art. 10

Articolo 10 Privilegi ed immunita' I membri del Tribunale, nell'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.

Allegato VI - art. 11

Articolo 11 Dichiarazione solenne dei membri Ogni membro del Tribunale, prima di assumere le loro funzioni, dichiara solennemente durante una pubblica seduta, di esercitare le sue competenze in modo imparziale e secondo coscienza.

Allegato VI - art. 12

Articolo 12 Presidente, Vice-presidente e Cancelliere 1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti. 2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e puo' provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario. 3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.

Allegato VI - art. 13

Articolo 13 Quorum 1. Tutti i membri disponibili del Tribunale devono essere in seduta; e' necessario un quorum di 11 membri eletti per costituire il Tribunale. 2. Ai sensi dell'articolo 17 del presente Allegato, il Tribunale decide quali membri sono disponibili alla formazione del Tribunale per conoscere di una specifica controversia, tenuto conto dell'effettivo funzionamento delle camere come previsto agli articoli 14 e 15 del presente Allegato. 3. Tutte le controversie e tutte le domande presentate al Tribunale sono esaminate e decise dal Tribunale, a meno che non si applichi l'articolo 14 del presente Allegato o le parti richiedano che la questione sia risolta conformemente all'articolo 15 del presente Allegato.

Allegato VI - art. 14

Articolo 14 Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini Deve essere istituita una Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini conformemente alle disposizioni della sezione 4 del presente Allegato. La sua competenza, i suoi poteri e le sue funzioni sono quelli disposti dalla Parte Xl, sezione 5.

Allegato VI - art. 15

Articolo 15 Camere speciali 1. Il Tribunale puo' costituire camere composte da tre o piu' dei suoi membri eletti, se lo ritiene necessario, per occuparsi di particolari categorie di controversie. 2. Se le parti lo richiedono, il Tribunale costituisce una camera per conoscere di una particolare controversia portata innanzi ad esso. La composizione di detta camera viene decisa dal Tribunale con l'approvazione delle parti. 3. Allo scopo di velocizzare la soluzione delle questioni, il Tribunale costituisce annualmente una camera composta di cinque dei suoi membri eletti che puo' esaminare e decidere le controversie mediante una procedura sommaria. Due membri supplenti sono inoltre nominati per sostituire quei membri che sono impossibilitati a partecipare ad uno specifico procedimento. 4. Le controversie sono esaminate e decise dalle camere previste dal presente articolo se le parti lo richiedono. 5. Le decisioni emesse da una delle camere previste nel presente articolo e nell'articolo 14 del presente Allegato si considerano emesse dal Tribunale.

Allegato VI - art. 16

Articolo 16 Regolamento del Tribunale Il Tribunale determina con regolamento le modalita' secondo le quali esercita le sue funzioni. Esso disciplina in particolare la sua procedura.

Allegato VI - art. 17

Articolo 17 Cittadinanza dei membri 1. I membri del Tribunale che abbiano la cittadinanza di una delle parti della controversia conservano il diritto di partecipare come membri del Tribunale. 2. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza di una delle parti della controversia puo' scegliere una persona affinche' partecipi come membro del Tribunale. 3. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, non comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza delle parti, ciascuna di tali parti puo' sccglicre una persona affinche' partecipi come membro del Tribunale. 4. Il presente articolo si applica alle camere di cui agli articoli 14 e 15 del presente Allegato. In tali casi, il Presidente, consultandosi con le parti, richiede a tanti membri della camera del Tribunale quanti necessari di cedere i loro seggi ai membri del Tribunale aventi la cittadinanza delle parti interessate e, in mancanza od in caso di loro impedimento ad essere presenti, ai membri specificatamente designati dalle parti. 5. Quando piu' parti hanno un interesse comune ad agire, esse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, vengono considerate come una sola parte. Ogni dubbio su questo punto e' risolto con decisione del Tribunale. 6. I membri scelti conformemente ai numeri 2, 3 e 4 devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 2, 8 ed 11 del presente Allegato. Essi partecipano alla decisione in condizioni di completa uguaglianza con i loro colleghi.

Allegato VI - art. 18

Articolo 18 Rimunerazione dei membri 1. Ogni membro eletto del Tribunale riceve una indennita' annuale e, per ogni giorno nel quale esercita le sue funzioni, una indennita' speciale, a condizione che in ogni anno il totale pagabile a ciascun membro come indennita' speciale non superi l'importo dell'indennita' annuale. 2. Il Presidente riceve un'indennita' annuale speciale. 3. Il Vice-presidente riceve un'indennita' speciale per ogni giorno nel quale esercita le funzioni di Presidente. 4. I membri scelti ai sensi dell'articolo 17 del presente Allegato, diversi rispetto i membri eletti del Tribunale, ricevono un compenso per ciascun giorno nel quale esercitano le loro funzioni. 5. Gli stipendi, le indennita' ed i compensi vengono fissati di volta in volta nelle riunioni degli Stati contraenti, tenendo conto del carico di lavoro del Tribunale. Essi non possono essere ridotti durante il mandato. 6. Lo stipendio del Cancelliere viene fissato durante le riunioni degli Stati contraenti su proposta del Tribunale. 7. I regolamenti adottati nelle riunioni degli Stati contraenti fissano le condizioni alle quali possono essere concesse le pensioni ai membri del Tribunale ed al Cancelliere,e le condizioni in base alle quali vengono rimborsate le spese di viaggio ai membri del Tribunale ed al Cancelliere. 8. Gli stipendi, le indennita' ed i compensi sono esenti da imposta.

Allegato VI - art. 19

Articolo 19 Spese del Tribunale 1. Le spese del Tribunale sono sostenute dagli Stati contraenti e dall'Autorita' alle condizioni e secondo le modalita' fissate nelle riunioni degli Stati contraenti. 2. Quando un ente diverso da uno Stato contraente o dall'Autorita' e' parte di una controversia sottoposta al Tribunale, il Tribunale fissa il contributo che tale parte deve versare per le spese del Tribunale.

Allegato VI - art. 20

Articolo 20 Accesso al Tribunale 1. Il Tribunale e' aperto agli Stati contraenti. 2. Il Tribunale e' aperto a soggetti diversi dagli Stati contraenti nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o per qualsiasi controversia presentata in base ad un qualsiasi altro accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte le parti di quella controversia.

Allegato VI - art. 21

Articolo 21 Competenza La competenza del Tribunale comprende tutte le controversie e tutte le domande che gli sono presentate conformemente alla presente Convenzione e tutte le questioni specificatamente previste in qualsiasi altro accordo che conferisca delle competenze al Tribunale.

Allegato VI - art. 22

Articolo 22 Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione gia' in vigore e che riguardi questioni coperte dalla presente Convenzione lo concordano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od alla applicazione di tale trattato o convenzione, puo', conformemente a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.

Allegato VI - art. 23

Articolo 23 Diritto applicabile Il Tribunale decide su tutte le controversie e tutte le domande conformemente all'articolo 293.

Allegato VI - art. 24

Articolo 24 Avvio del procedimento 1. Le controversie sono presentate innanzi aI Tribunale a seconda dei casi, mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi, devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti. 2. Il Cancelliere notifica immediatamente il compromesso o l'istanza a tutti gli interessati. 3. Il Cancelliere notifica inoltre il compromesso o I'istanza a tutti gli Stati contraenti.

Allegato VI - art. 25

Articolo 25 Misure cautelari 1. Conformemente all'articolo 290, il Tribunale e la sua Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, hanno il potere di adottare misure cautelari. 2. Se il Tribunale non e' riunito o se il numero dei membri disponibili e' inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte dalla camera per la procedura sommaria, costituita ai sensi dell'articolo 15, 3 del presente Allegato. Nonostante l'articolo 15, 4 del presente Allegato, tali misure cautelari possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia. Esse sono sottoposte all'esame ed alla revisione da parte del Tribunale.

Allegato VI - art. 26

Articolo 26 Dibattimento 1. Il dibattimento e' diretto dal Presidente o, se egli non e' in grado di presiedere, dal Vice-presidente. Se entrambi non possono presiedere, presiede il giudice piu' anziano del Tribunale tra i presenti. 2. Il dibattimento e' pubblico, a meno che il Tribunale non decida altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.

Allegato VI - art. 27

Articolo 27 Svolgimento del processo Il Tribunale emette delle ordinanze sullo svolgimento del processo, decide la forma ed i tempi secondo i quali ciascuna parte deve presentare le sue conclusioni, e adotta tutte le misure connesse con l'acquisizione delle prove.

Allegato VI - art. 28

Articolo 28 Contumacia Quando una delle parti non si presenta innanzi al Tribunale o non si difende, l'altra parte puo' chiedere al Tribunale di continuare il procedimento e di emettere la sua decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa di una parte non costituisce un ostacolo al procedimento. Prima di adottare la sua decisione, il Tribunale deve accertare non soltanto la sua competenza sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Allegato VI - art. 29

Articolo 29 Maggioranza richiesta per la decisione 1. Tutte le questioni sono decise a maggioranza dei membri del Tribunale che sono presenti. 2. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente o del membro del Tribunale che agisce in sua vece e' decisivo.

Allegato VI - art. 30

Articolo 30 Sentenza 1. La sentenza deve essere motivata. 2. Essa menziona i nomi dei membri del Tribunale che vi hanno preso parte. 3. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei membri del Tribunale, ciascun membro ha diritto di unirvi la sua opinione individuale. 4. La sentenza e' firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa e' letta in udienza pubblica dopo che le parti della controversia ne sono state correttamente avvisate.

Allegato VI - art. 31

Articolo 31 Domanda di intervento 1. Quando uno Stato contraente ritiene di avere un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso puo' presentare una istanza al Tribunale per poter intervenire. 2. Spetta al Tribunale decidere su tale istanza. 3. Se il Tribunale autorizza l'istanza di intervento, la decisione del Tribunale relativa alla controversia e' obbligatoria per lo Stato contraente interveniente nella misura in cui essa riguarda i punti che hanno fatto oggetto dell'intervento dello Stato contraente intervenuto.

Allegato VI - art. 32

Articolo 32 Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione 1. Quando sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, il Cancelliere ne avverte senza ritardo tutti gli Stati contraenti. 2. Quando ai sensi dell'articolo 21 o 22 del presente Allegato, sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione di un accordo internazionale, il Cancelliere ne avverte tutte le parti dell'accordo. 3. Ogni parte di cui ai numeri 1 e 2 ha il diritto di intervenire nel procedimcnto; se esercita questo diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza e' del pari obbligatoria anche per esso.

Allegato VI - art. 33

Articolo 33 Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni 1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano tutte le parti della controversia. 2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a quella specifica controversia. 3. In caso di contestazione sul senso e la portata della decisione spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle parti.

Allegato VI - art. 34

Articolo 34 Costi Salvo quanto diversamente stabilito dal Tribunale, ciascuna parte sostiene le sue spese. Sezione 4. Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini

Allegato VI - art. 35

Articolo 35 Composizione 1. La Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini di cui all'articolo 14 del presente Allegato, e' composta da 11 membri, scelti dal Tribunale tra i membri eletti, a maggioranza di questi. 2. Nella scelta dei membri della Camera, e' assicurata la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo ed una equa distribuzione geografica. L'Assemblea dell'Autorita' puo' adottare delle raccomandazioni di natura generale relative a tale rappresentanza e distribuzione. 3. I membri della Camera sono scelti ogni tre anni e possono essere scelti per un secondo mandato. 4. La Camera elegge il suo Presidente tra i suoi membri, ed egli rimane in carica per la durata del mandato della Camera. 5. Se dei procedimcnti sono ancora pendenti alla fine del periodo di tre anni per il quale la Camera e' stata scelta, essa deve concludere il procedimento nella sua composizione originaria. 6. Quando un seggio diviene vacante nella Camera, il Tribunale sceglie un successore tra i suoi membri eletti, successore che continua il mandato del suo predecessore. 7. Per costituire la Camera, e' richiesto un quorum di sette dei membri scelti dal Tribunale.

Allegato VI - art. 36

Articolo 36 Camere ad hoc 1. La Camera delle controversie relative ai fondi marini, forma una camera ad hoc, composta di tre dei suoi membri, per conoscere di una particolare controversia che gli sia stata sottoposta conformemente all'articolo 188, 1, b). La composizione di tale camera e' decisa dalla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini con l'approvazione delle parti. 2. Se le parti non sono d'accordo sulla composizione di una camera ad hoc, ciascuna delle parti della controversia nomina un membro, ed il terzo membro viene da loro nominato di comune accordo. Se esse sono in disaccordo, o se una delle parti non effettua la nomina, il Presidente della Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini effettua prontamente la nomina o le nomine tra i membri della Camera, dopo avere consultato le parti. 3. I membri della camera ad hoc non devono essere al servizio di nessuna delle parti della controversia, ne' essere cittadini di alcuna delle parti della controversia.

Allegato VI - art. 37

Articolo 37 Accesso La Camera e' aperta agli Stati contraenti, all'Autorita' ed agli altri soggetti di cui alla Parte XI, sezione 5.

Allegato VI - art. 38

Articolo 38 Diritto applicabile In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 293, la Camera applica: a) le norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' adottati conformemente alla presente Convenzione; e b) le clausole dei contratti relativi alle attivita' nell'Area nelle questioni connesse a tali contralti.

Allegato VI - art. 39

Articolo 39 Esecuzione delle decisioni della Camera Le decisioni della Camera sono esecutive nel territorio degli Stati contraenti secondo le stesse modalita' delle sentenze od ordinanze delle piu' alte corti dello Stato contraente nel cui territorio e' richiesta l'esecuzione.

Allegato VI - art. 40

Articolo 40 Applicabilita' di altre sezioni del presente Allegato 1. Si applicano alla Camera le altre sezioni del presente Allegato che non sono incompatibili con la presente sezione. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni connesse a pareri consultivi, la Camera si ispira alle disposizioni del presente Allegato relative al procedura innanzi al Tribunale, nella misura in cui essa 1e ritiene applicabili.

Allegato VI - art. 41

Articolo 41 Emendamenti 1. Gli emendamenti al presente Allegato, diversi dagli emendamenti relativi alla sezione 4, non possono essere adottati che conformemente all'articolo 313 o per consenso da una conferenza convocata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli emendamenti alla sezione 4 possono essere adottati solo conformemente all'articolo 314. 3. Il Tribunale puo' proporre gli emendamenti al suo Statuto che ritiene necessari, con comunicazione scritta agli Stati contraenti per le loro considerazioni conformemente ai numeri 1 e 2.

Allegato VII - art. 1

ALLEGATO VII ARBITRATO Articolo 1 Apertura del procedimento Nel rispetto delle disposizioni della Parte XV, una qualsiasi delle parti di una controversia puo' sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui al presente Allegato, con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica e' essere accompagnata dall'esposizione della domanda e dei motivi su cui essa si fonda.

Allegato VII - art. 2

Articolo 2 Elenco di arbitri 1. Un elenco di arbitri deve essere stilato e conservato dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Ogni Stato contraente puo' nominare quattro arbitri, ciascuno dei quali deve essere una persona con esperienza nelle questioni marittime e che gode della piu' alta reputazione di imparzialita', competenza ed integrita'. L'elenco e' costituita dai nomi delle persone cosi' nominate. 2. Se in qualsiasi momento gli arbitri nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' costituito divengono meno di quattro, tale Stato contraente ha diritto di fare tante altre nomine quante sono necessarie. 3. Il nome di un arbitro rimane sull'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che lo ha nominato, fatto salvo che tale arbitro continua a svolgere le sue funzioni nel tribunale arbitrale in cui e' stato nominato fino a quando sia completato il procedimento innanzi a quel tribunale.

Allegato VII - art. 3

Articolo 3 Costituzione del tribunale arbitrale Ai fini del procedimento di cui al presente Allegato, il tribunale arbitrale, salvo quanto diversamente concordato dalle parti, e' costituito come segue: a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale e' composto di cinque membri; b) la parte che apre il procedimento nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, che puo' essere un suo cittadino. La nomina e' inserita nella notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato. c) l'altra parte della controversia, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco, che puo' essere un suo cittadino. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento puo', entro due settimane dalla scadenza di tale termine, richiedere che la nomina avvenga conformemente alla lettera c). d) Gli altri tre membri sono nominati di comune accordo tra le parti. Essi sono scelti preferibilmente dall'elenco e sono cittadini di Stati terzi salvo che le parti non concordino diversamente. Le parti della controversia nominano il Presidente del Tribunale arbitrale tra questi tre membri. Se, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina di uno o piu' dei membri del Tribunale che devono essere scelti di comune accordo, o sulla nomina del Presidente, la nomina o le nomine residue sono effettuate conformemente alla lettera c), a richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta e' effettuata entro due settimane dalla scadenza del sopra menzionato periodo di 60 giorni. e) Salvo che le parti non convengano di incaricare una persona od uno Stato terzo, da esse scelto, di procedere alle nomine necessarie in applicazione delle lettere c) e d), il presidente del Tribunale internazionale per il diritto del mare effettua le nomine necessarie. Se il Presidente non puo' agire ai sensi della presente lettera o e' cittadino di una delle parti della controversia, la nomina viene effettuta dal membro piu' anziano del Tribunale internazionale per il diritto del mare che e' disponibile e non e' cittadino di alcuna delle parti. Le nomine di cui alla presente lettera sono effettuate dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta ed in consultazione con le parti. I membri cosi' nominati devono essere cittadinanze diverse e non possono essere al servizio di, o abitualmente residenti nel territorio di, o cittadini di alcuna delle parti della controversia. f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano un membro del Tribunale congiuntamente, di comune accordo. Quando vi sono piu' parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi e' disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. Il numero dei membri del tribunale nominati separatamente dalle parti e' sempre inferiore di uno rispetto al numero dei membri del tribunale che sono nominati congiuntamente dalle parti. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti, si applicano le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f) per quanto possibile.

Allegato VII - art. 4

Articolo 4 Funzioni del tribunale arbitrale Un tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Allegato esercita le sue funzioni conformemente al presente Allegato ed alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Allegato VII - art. 5

Articolo 5 Procedura Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunita' di essere sentita e di esporre il suo caso.

Allegato VII - art. 6

Articolo 6 Obblighi delle parti della controversia Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono: a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e b) dargli la possibilita', quando cio' sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.

Allegato VII - art. 7

Articolo 7 Spese Salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale compresa la rimunerazione dei suoi membri, sono a carico delle parti della controversia in eguale proporzione.

Allegato VII - art. 8

Articolo 8 Maggioranza richiesta per le decisioni Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di meno della meta' dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento di una decisione da parte del tribunale. In caso di parita' tra i voti, il voto del Presidente e' decisivo.

Allegato VII - art. 9

Articolo 9 Contumacia Se una delle parti della controversia non compare innanzi al tribunale arbitrale o non si difende, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa non costituiscono un ostacolo al procedimento. Prima di emettere la decisione arbitrale, il tribunale arbitrale accerta non solo di essere competente sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto ed in diritto.

Allegato VII - art. 10

Articolo 10 Decisione arbitrale La decisione del tribunale arbitrale, e' limitata all'oggetto della controversia ed e' motivata. Essa menziona i nomi dei membri che vi hanno partecipato e la data nella quale e' stata adottata. Ciascuno dei membri del Tribunale puo' allegare alla decisione la sua opinione individuale o dissidente.

Allegato VII - art. 11

Articolo 11 Carattere definitivo della decisione La decisione e' definitiva e non impugnabile, salvo che le parti della controversia non si siano accordate in anticipo su una procedura di impugnazione. Le parti della controversia vi si conformano.

Allegato VII - art. 12

Articolo 12 Interpretazione ed attuazione della decisione 1. Qualsiasi contestazione che possa sorgere tra le parti della controversia con riferimento all'interpretazione od alle modalita' di attuazione della decisione puo' essere sottoposta da ciascuna delle parli alla cognizione del tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. A questo scopo, ogni seggio vacante nel tribunale e' ricoperto secondo le modalita' della nomina originaria dei membri del tribunale. 2. Qualsiasi contestazione di tale genere puo' essere sottoposta ad un'altra corte o tribunale ai sensi dell'articolo 287, se cosi' convengono tutte le parti della controversia.

Allegato VII - art. 13

Articolo 13 Applicazione a soggetti diversi dagli Stati contraenti Le disposizioni del presente Allegato si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia che coinvolga soggetti diversi dagli Stati contraenti.

Allegato VIII - art. 1

ALLEGATO VIII. ARBITRATO SPECIALE Articolo 1 Apertura del procedimento Nel rispetto della Parte XV, ciascuna delle parti di una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione degli articoli della presente Convenzione relativi 1) alla pesca; 2) alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) alla ricerca scientifica marina; o 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissione, puo' sottoporre la controversia alla procedura speciale di arbitrato prevista dal presente Allegato con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica e' accompagnata dall'esposizione delle conclusioni e dei motivi sui quali esse si fondano.

Allegato VIII - art. 2

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)