LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 266 Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina 1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacita' al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli. 2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacita' nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attivita' nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo. 3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.
Convenzione - art. 267
Articolo 267 Protezione di interessi legittimi Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell'articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.
Convenzione - art. 268
Articolo 268 Obiettivi fondamentali Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono: a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati; b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata; c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per facilitare il trasferimento della tecnologia marina; d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalita' degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalita' dei Paesi, tra questi, piu' arretrati; e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.
Convenzione - art. 269
Articolo 269 Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 268 gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di: a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti ne' a creare ne' a sviluppare una propria capacita' tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, ne' a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia; b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli; c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina; d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e latri esperti; e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.
Convenzione - art. 270
Articolo 270 Metodi e mezzi di cooperazione internazionale La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina viene effettuata, per quanto e' possibile e opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali gia' in essere come pure attraverso programmi nuovi e ampliati, al fine di promuovere la ricerca scientifica marina e il trasferimento della relativa tecnologia, particolarmente in nuovi settori, e promuovere opportuni finanziamenti internazionali per la ricerca oceanica e la valorizzazione degli oceani.
Convenzione - art. 271
Articolo 271 Direttive, criteri e norme Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessita' degli Stati in via di sviluppo.
Convenzione - art. 272
Articolo 272 Coordinamento di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attivita', ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.
Convenzione - art. 273
Articolo 273 Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorita' Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorita' al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalita' e all'impresa, delle capacita' pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attivita' nell'Area.
Convenzione - art. 274
Articolo 274 Scopi dell'Autorita' Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorita' assicura, in relazione alle attivita' nell'Area, che: a) sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalita' degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attivita'; b) la documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo; c) l'Autorita' adotti disposizioni adeguate per facilitare l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte degli Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalita', l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale; d) gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 275
Articolo 275 Creazione di centri nazionali 1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorita', promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica nonche' il potenziamento dei centri nazionali esistenti, al fine di stimolare a sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacita' di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico. 2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorita', forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalita' e conoscenze pratiche, nonche' tecnici specializzati.
Convenzione - art. 276
Articolo 276 Creazione di centri regionali 1. Gli Stati coordinano il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorita' e degli enti nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina. 2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una piu' efficace realizzazione dei loro obiettivi.
Convenzione - art. 277
Articolo 277 Funzioni dei centri regionali Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro: a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione geologica del fondo marino, la prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione; b) studi gestionali; c) programmi di studio relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento; d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali; e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito della scienza e della tecnologia marina; f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili; g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche; h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti; i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.
Convenzione - art. 278
Articolo 278 Cooperazione tra organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte Xlll adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilita' in virtu' della presente Parte.
Convenzione - art. 279
Articolo 279 Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all'articolo 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33, numero 1, della Carta.
Convenzione - art. 280
Articolo 280 Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 281
Articolo 281 Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti 1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tre le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura. 2. Se le parti hanno altresi' concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.
Convenzione - art. 282
Articolo 282 Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali Se gli Stati contraenti che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato, nell'ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale od in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente Parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti.
Convenzione - art. 283
Articolo 283 Obbligo degli scambi di vedute 1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici. 2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.
Convenzione - art. 284
Articolo 284 Conciliazione 1. Uno Stato contraente, che e' parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, puo' invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione. 2. Se l'invito e' accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte puo' sottoporre la controversia a quella procedura. 3. Se l'invito non e' accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso. 4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia e' stata sottoposta a conciliazione, il procedimento puo' essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.
Convenzione - art. 285
Articolo 285 Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte Xl, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte. Se un soggetto diverso da uno Stato contraente e' parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.
Convenzione - art. 286
Articolo 286 Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, quando non e' stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla Sezione 1, e' sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte od al tribunale competenti ai sensi della presente Sezione.
Convenzione - art. 287
Articolo 287 Scelta della procedura 1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato e' libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o piu' dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione: a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI; b) la Corte internazionale di giustizia; c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII; d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o piu' delle categorie di controversie ivi specificate. 2. Una dichiarazione effettuate ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, ne e' invalidata da tale obbligo. 3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che e' parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII. 4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa puo' essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa puo' essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti. 6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca e' stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti. 8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.
Convenzione - art. 288
Articolo 288 Competenza 1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte. 2. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente Convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell'accordo. 3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare costituita conformemente all'Allegato VI ed qualsiasi altra camera o tribunale arbitrale di cui alla Parte XI, Sezione 5, sono competenti a conoscere di qualsiasi questione che sia loro sottoposta conformemente a tale Sezione. 4. Nel caso di una controversia relativa alla competenza di una corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione di quella corte o tribunale.
Convenzione - art. 289
Articolo 289 Periti In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione puo', su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'apposito elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.
Convenzione - art. 290
Articolo 290 Misure cautelari 1. Se una controversia e' stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale puo' prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva. 2. Le misure cautelari possono esser modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere. 3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunita' di essere sentite. 4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia cd agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari. 5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o Tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attivita' svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, puo' adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione cosi' esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, puo' modificare, revocare o confermare queste misure cautelari. 6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.
Convenzione - art. 291
Articolo 291 Accesso 1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti. 2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.
Convenzione - art. 292
Articolo 292 Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio 1. Quando le autorita' di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l'immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio del fermo puo' essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo nel termine di 10 giorni dal momento del fermo, la questione puo' essere deferita ad una corte o ad un tribunale accettato conformemente all'articolo 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo, od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che Ie parti non convengano altrimenti. 2. L'istanza per il rilascio puo' essere presentata solo dallo Stato di bandiera od a suo nome. 3. La corte od il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il rilascio e conosce solo della questione del rilascio, senza pregiudizio per il merito di qualsiasi causa innanzi alle giurisdizioni interne competenti, intentata contro la nave, il suo proprietario od il suo equipaggio. Le autorita' dello Stato che ha proceduto al fermo restano competenti di rilasciare in qualunque momento la nave od il suo equipaggio. 4. Dal momento del deposito della cauzione o di altra garanzia finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale le autorita' dello Stato che ha effettuato il fermo si conformano prontamente alla decisione della corte o del tribunale in merito al rilascio della nave o del suo equipaggio.
Convenzione - art. 293
Articolo 293 Diritto applicabile 1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione. 2. Il numero 1 non pregiudica la facolta' della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti cosi' concordano.
Convenzione - art. 294
Articolo 294 Procedimenti preliminari 1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all'articolo 297, decide, su domanda di una parte o, puo' decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso prima facie fondato. Se la corte od il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie Iegali o che esso e' prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda. 2. Al momento della ricezione della domanda, la corte od il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1. 3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.
Convenzione - art. 295
Articolo 295 Esaurimento dei ricorsi interni Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione puo' essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.
Convenzione - art. 296
Articolo 296 Carattere definitivo e obbligatorieta' delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione e' definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.
Convenzione - art. 297
Articolo 297 Limiti all'applicabilita' della Sezione 2 1. Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con riferimento all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani o della sua giurisdizione previsti dalla presente Convenzione, sono sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi: a) quando si e' affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alle liberta' e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini oppure con riferimento ad altre utilizzazioni del mare internazionale lecite, specificate nell'articolo 58; b) quando si e' affermato che uno Stato nell'esercizio delle liberta', dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione ed altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione; o c) quando si e' affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla presente Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla presente Convenzione. 2. a) Le controversie relative alla interpretazione od alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla ricerca scientifica marina sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato ad accettare la sottoposizione, a tale procedura di soluzione, delle controversie derivanti: i) dall'esercizio da parte dello Stato costiero di un diritto o di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o ii) da una decisione dello Stato costiero di ordinare la sospensione o la cessazione di un progetto di ricerca conformemente all'articolo 253. b) Una controversia derivante dall'affermazione, da parte dello Stato che effettua la ricerca, che, in relazione ad uno specifico progetto di ricerca, lo Stato costiero non sta esercitando i suoi diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile con la presente Convenzione, e' sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V sezione 2, fatto salvo che la commissione di conciliazione non deve sindacare ne' l'esercizio da parte dello Stato costiero del suo potere discrezionale da designare delle zone specifiche come previsto all'articolo 246, numero 6, ne' l'esercizio del suo potere discrezionale di rifiutare il consenso conformemente all'articolo 246, numero 5. 3. a) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla pesca sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato ad accettare la sottoposizione a tale procedura di soluzione, di qualsiasi controversia relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella zona economica esclusiva ovvero relativa al loro esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare il volume ammissibile delle catture, la sua capacita' di pesca, e la ripartizione delle eccedenze tra altri Stati, e le modalita' e condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla conservazione e gestione. b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il ricorso alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia e' sottoposta alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, ove si sia affermato che: i) lo Stato costiero e' manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva; ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacita' di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato e' interessato a pescare; o iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalita' e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere. c) In nessun caso la commissione di conciliazione sostituisce il suo potere discrezionale a quello Stato costiero. d) Il rapporto della commissione di conciliazione e' trasmesso alle organizzazioni internazionali competenti. e) Nel negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e 70, gli stati contraenti, salvo essi non abbino diversamente concordato, includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad adottare per minimizzare la possibilita' di divergenze sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, o sulla procedura da seguire ove nonostante tutto si manifesti una divergenza.
Convenzione - art. 298
Articolo 298 Eccezioni facoltative all'applicabilita' della sezione 2 1. Al momento della firma della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, od in qualunque altro momento successivo, uno Stato puo' senza che cio' pregiudichi gli obblighi derivanti dalla Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o piu' delle procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente ad una o piu' delle seguenti categorie di controversie: a) i) le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici purche' uno stato che ha effettuato tale dichiarazione accetti, qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e ove non sia stato raggiunto alcun accordo entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra le parti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; ed inoltre purche' non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranita' o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare; ii) dopo che la commissione di conciliazione ha presentato il suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si fonda, le parti negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati non conducono ad un accordo, le parti sottopongono, di comune accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla Sezione 2, salvo che le parti non si accordino diversamente; iii) la presente lettera non si applica ad alcuna delle controversie sulle delimitazioni marine, definitivamente risolte mediante un accordo tra le parti, ne' ad alcuna di quelle controversie che devono essere risolte conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale vincolante le parti; b) le controversie concernenti le attivita' militari, incluse le attivita' militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientranti nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3; c) le controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione. 2. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, puo' in qualunque momento ritirarla o convenire di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una qualsiasi delle procedure di soluzione previste nella presente Convenzione. 3. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, non ha diritto a sottoporre una controversia rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad alcuna delle procedure di cui alla presente Convenzione senza il consenso dello Stato contraente con cui e' in controversia. 4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, a), ogni altro Stato contraente puo' sottoporre una qualsiasi controversia che rientri in una delle categorie escluse, contro lo Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione. 5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte od un tribunale conformemente al presente articolo, salvo che le parti non si accordino diversamente. 6. Le dichiarazioni e le comunicazioni di ritiro delle dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette le relative copie agli Stati contraenti.
Convenzione - art. 299
Articolo 299 Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura 1. Una controversia esclusa ai sensi dell'articolo 297 od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all'articolo 298, dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, puo' essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia. 2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.
Convenzione - art. 300
Articolo 3OO Buona fede e abuso di diritto Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le liberta' riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.
Convenzione - art. 301
Articolo 301 Usi pacifici dei mari Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 302
Articolo 302 Divulgazione delle informazioni Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento degli suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.
Convenzione - art. 303
Articolo 303 Oggetti archeologici e storici scoperti in mare 1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine. 2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero puo', in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo. 3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali. 4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico e storico.
Convenzione - art. 304
Articolo 304 Responsabilita' in caso di danni Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilita' per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilita' internazionale.
Convenzione - art. 305
Articolo 305 Firma 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma: a) di tutti gli Stati; b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia; c) di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; d) di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; e) di tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; f) delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX. 2. La presente Convenzione e' aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1 luglio 1983 al 9 dicembre 1984.
Convenzione - art. 306
Articolo 306 Ratifica e conferma formale La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 307
Articolo 307 Adesione La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5. L'adesione dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f), e' disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 308
Articolo 308 Entrata in vigore 1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fatto salvo il numero 1. 3. L'Assemblea dell'Autorita' si riunisce alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ed elegge il Consiglio della Autorita'. Il primo Consiglio e' costituito in modo compatibile con gli scopi indicati nell'articolo 161, se le disposizioni di tale articolo non possono essere strettamente applicate. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure elaborati dalla Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa che vengano ufficialmente adottati dall'Autorita' conformemente alla parte XI. 5. L'Autorita' ed i suoi organi operano conformemente alla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed alle decisioni adottate dalla Commissione preparatoria in applicazione di tale risoluzione.
Convenzione - art. 309
Articolo 309 Riserve ed eccezioni Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.
Convenzione - art. 310
Articolo 310 Dichiarazioni L'articolo 3O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.
Convenzione - art. 311
Articolo 311 Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali 1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare. 2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 3. Due o piu' Stati contraenti possono concludere degli accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che si applicano soltanto alle loro mutue relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni della Convenzione la cui deroga e' incompatibile con la effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione ed a condizione, inoltre, che detti accordi non influiscano sull'applicazione dei principi fondamentali enunciati dalla Convenzione e che le disposizioni di detti accordi non influiscano ne' sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti, tramite il depositario della presente Convenzione, la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione che la conclusione di tale accordo comporta. 5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali espressamente autorizzati o mantenuti in vigore da altri articoli della presente Convenzione. 6. Gli Stati contraenti convengono che nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanita' enunciato dall'articolo 136 e che essi non diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.
Convenzione - art. 312
Articolo 312 Emendamenti 1. Al termine di un periodo di 1O anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contrente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purche' essi non riguardino le attivita' esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti cosi' proposti. Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la meta' degli Stati contraenti da' risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza. 2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella conferenza per gli emendamenti, e' la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finche' non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.
Convenzione - art. 313
Articolo 313 Emendamenti con procedura semplificata 1. Uno Stato contraente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attivita' esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza. Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti. 2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento e' considerato respinto. Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti. 3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto e' considerato adottato. Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 314
Articolo 314 Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area 1. Uno Stato contraente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale dell'Autorita', un emendamento alle disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area, comprese le disposizioni della sezione 4 dell'Allegato VI. Il Segretario generale diffonde tale comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Una volta approvato dal Consiglio, l'emendamento proposto, deve essere approvato dall'Assemblea. I rappresentanti degli Stati contraenti in tali organi sono muniti dei pieni poteri per esaminare e approvare l'emendamento proposto. L'emendamento proposto, come approvato dal Consiglio e dalla Assemblea, e' considerato adottato. 2. Prima di approvare un emendamento ai sensi del numero 1, il Consiglio e l'Assemblea si accertano che esso non pregiudichi il sistema di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area, in attesa della Conferenza di revisione conformemente all'articolo 155.
Convenzione - art. 315
Articolo 315 Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 1. Gli emendamenti della presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente. 2. Gli articoli 3O6, 3O7 e 32O si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.
Convenzione - art. 316
Articolo 316 Entrata in vigore degli emendamenti 1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti al numero 5, entrano in vigore per gli Stati contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati contraenti o di 60 Stati contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il maggiore. Tali emendamenti non incidono ne' sul godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. 2. Un emendamento puo' prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni piu' alto di quello richiesto dal presente articolo. 3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad un emendamento previsto al numero 1, dopo il deposito del richiesto numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 4. Ogni Stato che diviene contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al numero 1, deve essere considerato, salvo manifestazione di una diversa volonta' da parte di tale Stato, come: a) contraente della presente Convenzione cosi' emendata; e b) contraente della Convenzione non emendata nei confronti degli Stati contraenti non vincolati dall'emendamento. 5. Gli emendamenti riguardanti esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area e gli emendamenti all'Allegato VI entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di tre quarti degli Stati contraenti. 6. Ogni Stato che diventa contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5, e' considerato contraente della presente Convenzione cosi' emendata.
Convenzione - art. 317
Articolo 317 Denuncia 1. Uno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validita' della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che la notifica non preveda un termine piu' lungo. 2. La denuncia non libera uno Stato dagli obblighi finanziari e contrattuali assunti quando era contraente della presente Convenzione, cosi' come non pregiudica i diritti, obblighi e situazioni giuridiche di tale Stato create dall'esecuzione della presente Convenzione prima che questa cessi di essere in vigore per quello Stato. 3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 318
Articolo 318 Stato degli allegati Gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione e, salvo quanto altrimenti espressamente previsto, un rinvio alla presente Convenzione o ad una delle sue parti comprende un rinvio rinvio agli allegati che vi si riferiscono.
Convenzione - art. 319
Articolo 319 Depositario 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale: a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorita' ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione; b) notifica all'Autorita' le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonche' le denunce della presente Convenzione; c) notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4; d) diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione; e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione. 3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156: i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a) ii) le notifiche previste al numero 2, b) e c); e iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione. b) Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualita' alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).
Convenzione - art. 320
Articolo 320 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, e' depositato, tenuto conto dell'articolo 305, 2, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CIO', i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A MONTEGO BAY, il dieci dicembre millenovecentottantadue.
Convenzione-Allegato I
ALLEGATO I. SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE 1. Thunnus alalunga (Alalunga o tonno bianco). 2. Thunnus thynnus (Tonno o tonno rosso). 3. Thunnus obesus. 4. Katsuwonus pelamis (Tonnetto). 5. Thunnus albacares. 6. Thunnus atlanticus. 7. Euthynnus alletteratus (Tonnetto); Euthynnus affinis. 8. Thunnus maccoyii. 9. Auxis thazard; Auxis rochei (Tombarello). 10. Bramidae (Bramidi fam.) 11. Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albidus (Aguglia imperiale); Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans. 12. Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans. 13. Xiphias glaudius (Pesce spada) 14. Scomberesox saurus (Costardella o Gastodella) Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides. 15. Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis (Corifena). 16. Hexanchus griseus (Notidano grigio o pesce vacca); Cethorinus maximus (Cetorino o pesce elefante); Alopiidae (Alopidi fam.); Rhincodon typus (Squalo balena); Carcharhinidae (Carcarinidi, fam.). 17. Physeteridae (Fiseteridi, fam.); Balaenopteridae (Balenotteridi, fam.); Balaenidae (Balenidi, fam.); Eschrichtiidae (Escrittidi, fam.); Monodontidae (Monodontidi, fam.); Ziphiidae (Zifidi, fam.); Delphinidae (Delfinidi, fam.).
Allegato II - art. 1
ALLEGATO II COMMISSIONE SUI LIMITI DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE Articolo 1 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 76, viene istituita una Commissione sui limiti della piattaforma continentale oltre le 200 miglia marine, conformemente ai seguenti articoli.
Allegato II - art. 2
Articolo 2 1. La Commissione e' composta da 21 membri che sono esperti nel settore della geologia, della geofisica o dell'idrografia, eletti dagli Stati contraenti della presente Convenzione tra i loro cittadini, tenuto debitamente conto della necessita' di assicurare un'equa rappresentanza geografica, ed esercitando le loro funzioni a titolo individuale. 2. La prima elezione avra' luogo appena possibile ma, in ogni caso, entro un termine di 18 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno 3 mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati contraenti, per invitarli a sottoporre le candidature, dopo le appropriate consultazioni regionali, entro tre mesi. Il Segretario generale prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone cosi' nominate e le sottopone a tutti gli Stati contraenti. 3. Le elezioni dei membri della Commissione vengono effettuate in una riunione degli Stati contraenti convocata dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, il cui quorum e' costituito dai due terzi degli Stati contraenti, le persone elette nella Commissione sono quei candidati che ottengono la maggioranza dei due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti. Non meno di tre membri sono eletti per ciascuna regione geografica. 4. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili. 5. Lo Stato contraente che sottopone la candidatura di un membro della Commissione si accolla le spese di quel membro per l'adempimento delle sue funzioni per conto della Commissione. Lo Stato costiero interessato si accolla le spese affrontate relativamente al parere di cui all'articolo 3, 1, b) del presente Allegato. Il segretariato della Commissione e' assicurato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Allegato II - art. 3
Articolo 3 1. Le funzioni della Commissione sono: a) di esaminare i dati e l'altro materiale presentato dagli Stati costieri relativo ai limiti esterni della piattaforma continentale nelle aree in cui questi limiti superano le 2OO miglia marine e di effettuare delle raccomandazioni ai sensi dell'articolo 76 e della dichiarazione di intesa adottata il 29 agosto 198O dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare; b) di fornire pareri scientifici e tecnici, se richiesti dallo Stato costiero interessato, nella preparazione dei dati di cui alla lettera a). 2. La Commissione puo' cooperare, nella misura reputata necessaria ed utile, con la Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO, con l'Organizzazione idrografica internazionale e le altre organizzazioni internazionali competenti in vista dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche che possano essere di aiuto nell'adempimento delle responsabilita' della Commissione.
Allegato II - art. 4
Articolo 4 Quando uno Stato costiero intende fissare, ai sensi dell'articolo 76, i limiti esterni della sua piattaforma continentale entro le 2OO miglia marine, esso sottopone alla Commissione i particolari di tali limiti, insieme ai dati scientifici e tecnici a sostegno, entro il piu' breve tempo possibile ma in ogni caso entro 1O anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato. Lo Stato costiero allo stesso tempo comunica i nomi di tutti i membri della Commissione che gli hanno fornito il parere scientifico e tecnico.
Allegato II - art. 5
Articolo 5 Salvo che la Commissione non decida diversamente, essa opera tramite delle sottocommissioni formate da 7 membri, designati in modo equilibrato tenuto conto degli specifici elementi di ciascuna domanda presentata da uno Stato costiero. I cittadini dello Stato costiero che hanno presentato la domanda e che sono anche componenti della Commissione e qualsiasi altro membro della Commissione che ha assistito uno Stato costiero, fornendogli pareri scientifici e tecnici con riferimento al tracciato, non possono fare parte della sottocommissione che si occupa di detta domanda ma hanno il diritto in qualita' di membri ai lavori della Commissione relativi a detta domanda. Lo Stato costiero che ha presentato la domanda alla Commissione puo' inviare i suoi rappresentanti a partecipare ai lavori pertinenti senza diritto di voto.
Allegato II - art. 6
Articolo 6 1. La sottocommissione sottopone le sue raccomandazioni alla Commissione. 2. L'approvazione da parte della Commissione delle raccomandazioni della sottocommissione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione presenti e votanti. 3. Le raccomandazioni della Commissione sono presentate per iscritto allo Stato costiero che ha effettuato la domanda ed al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Allegato II - art. 7
Articolo 7 Gli stati costieri fissano i limiti esterni della piattaforma continentale conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, 8, e conformemente alle appropriate procedure nazionali.
Allegato II - art. 8
Articolo 8 In caso di disaccordo dello Stato costiero con le raccomandazioni della Commissione, lo Stato costiero effettua, entro un ragionevole periodo di tempo, una domanda modificata o una nuova domanda.
Allegato II - art. 9
Articolo 9 Gli atti della Commissione no pregiudicano le questioni relative alla delimitazione dei confini tra gli Stati le cui coste sono opposte o adiacenti.
Allegato III - art. 1
ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE, L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO Articolo 1 Diritti sui minerali Il trasferimento dei diritti sui minerali avviene al momento dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.
Allegato III - art. 2
Articolo 2 Prospezione 1. a) L'autorita' incoraggia la prospezione nell'Area. b) La prospezione si effettua solo dopo che l'Autorita' ha ricevuto un impegno scritto soddisfacente dal futuro prospettore che manifesta la sua volonta' di rispettare la presente Convenzione e le pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' in materia di cooperazione ai programmi di formazione di cui agli articoli 143 e 144 e di protezione dell'ambiente marino, nonche' la sua disponibilita'' ad accettare controlli in tal senso da parte dell'Autorita'. Il futuro prospettore deve contemporaneamente notificare all'Autorita' i limiti approssimativi dell'area o delle aree dove la prospezione verra' effettuata. c) La prospezione puo' essere condotta simultaneamente da piu' di un prospettore nella stessa area o aree. 2. La prospezione non conferisce al prospettore alcun diritto sulle risorse. Tuttavia egli puo' estrarre una ragionevole quantita' di minerali da usare come campioni.
Allegato III - art. 3
Articolo 3 Esplorazione e sfruttamento 1. L'impresa, gli Stati contraenti e i soggetti menzionati all'articolo 153, 2, b), possono chiedere all'Autorita' di approvare programmi di lavoro in relazione all'attivita' nell'Area. 2. L'Impresa puo' inoltrare tale richiesta per una qualunque parte dell'Area, ma le richieste sottoposte da altri soggetti, in relazione ad aree riservate, sono subordinate alle ulteriori condizioni specificate all'articolo 9 del presente Allegato. 3. L'esplorazione e lo sfruttamento debbono essere effettuati solo nelle aree specificate nei programmi di lavoro citati all'articolo 153, 3, e approvati dall'Autorita' conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 4. Ogni programma di lavoro approvato deve: a) essere conforme alla presente Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; b) prevedere il controllo da parte dell'Autorita' sulle Attivita' condotte nell'Area conformemente all'articolo 153,4; c) conferire all'operatore, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', il diritto esclusivo per l'esplorazione e lo sfruttamento delle categorie specifiche di risorse nell'area prevista dal programma di lavoro. Se tuttavia un richiedente sottopone un programma di lavoro limitato alle sole fasi di esplorazione o sfruttamento, il programma di lavoro approvato gli conferisce diritti esclusivi solo in relazione a quelle fasi. 5. Dopo l'approvazione da parte dell'Autorita', ogni programma di lavoro, esclusi quelli presentati dall'Impresa, viene redatto in forma di contratto concluso tra l'Autorita' e il richiedente o i richiedenti.
Allegato III - art. 4
Articolo 4 Condizioni di idoneita' dei richiedenti 1. I richiedenti, che non siano l'Impresa, sono idonei se posseggono la nazionalita' o il controllo e il patrocino richiesti all'articolo 153, 2, b), e se rispettano le procedure e rispondono ai criteri di idoneita' enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 2. Fatte salve le disposizioni del numero 6, tali criteri di idoneita' riguardano le possibilita' finanziarie e tecniche del richiedente e il suo adempimento di contratti precedentementi stipulati con l'Autorita' 3. Ogni richiedente deve essere patrocinato dallo Stato contraente di cui ha la nazionalita', salvo che non abbia piu' una nazionalita', come si verificherebbe nell'eventualita' di un'associazione o di un consorzio di soggetti appartenenti a Stati diversi, nel qual caso tutti gli Stati contraenti interessati debbono patrocinare la richiesta, o salvo che il richiedente sia effettivamente controllato da una altro Stato contraente o da soggetti aventi la nazionalita', nel qual caso entrambi gli Stati contraenti debbono patrocinare la richiesta. I criteri e le procedure per l'applicazione dei requisiti del patrocinio debbono essere enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 4. Lo Stato o gli Stati patrocinatori, in applicazione dell'articolo 139, hanno la responsabilita' di verificare, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, che un contraente da essi patrocinato esegua le attivita' nell'Area conformemente alle proprie condizioni contrattuali e ai propri vincoli verso la presente Convenzione. Allo Stato patrocinatore non possono essere tuttavia imputabili eventuali danni derivati dal mancato rispetto dei propri obblighi contrattuali da parte di un contraente da esso patrocinato, se lo Stato contraente ha adottato leggi, regolamenti e misure amministrative che, nell'ambito del suo ordinamento giuridico, sono ragionevolmente idonei ad assicurare l'ottemperanza di tali obblighi da parte di persone poste sotto la sua giurisdizione. 5. Le procedure per verificare l'idoneita' degli Stati contraenti che sono richiedenti debbono tener conto della loro natura di Stati. 6. I criteri di idoneita' prevedono che ciascun richiedente, senza eccezioni, si impegni contestualmente alla sua domanda: a) ad accettare come esecutivi e a rispettare gli obblighi che gli derivano ai sensi della Parte XI, nonche' le norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', le decisioni degli organi di essa e i propri obblighi contrattuali verso l'Autorita'; b) ad accettare il controllo dell'Autorita' sulle attivita' condotte nell'Area, secondo il disposto della presente Convenzione; c) a rimettere all'Autorita' un impegno scritto circa la propria volonta' di assolvere i propri obblighi contrattuali in buona fede; d) ad adempiere le disposizioni relative al trasferimento di tecnologia, enunciate all'articolo 5 del presente Allegato.
Allegato III - art. 5
Articolo 5 Trasferimento di tecnologia 1. Nel sottoporre un programma di lavoro, ciascun richiedente fornisce all'Autorita' una descrizione generale dell'attrezzatura e dei metodi che verranno impiegati nell'esecuzione delle attivita' nell'Area e ogni altra informazione pertinente, che non si riferisca alla proprieta' industriale, sulle caratteristiche di tale tecnologia e sui luoghi ove essa sia disponibile. 2. Ciascun operatore comunica all'Autorita' le eventuali revisioni della descrizione e delle informazioni ad essa fornite in virtu' del numero 1, ogni qualvolta viene introdotta una modifica o un'innovazione tecnica sostanziale. 3. Ogni contratto relativo alle attivita' effettuate nell'Area contiene i seguenti impegni a carico del contraente: a) mettere a disposizione dell'Impresa, secondo condizioni e modalita' commerciali eque e ragionevoli e ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, la tecnologia impiegata per effettuare attivita' nell'Area a norma del contratto, che il contraente ha legalmente facolta' di trasferire. Cio' avviene mediante licenze o altri accordi appropriati che il contraente concorda con l'Impresa, che vengono specificati in un apposito accordo complementare al contratto. Si puo' ricorrere a tale impegno solo se l'Impresa constata la propria impossibilita' di reperire sul mercato libero, a modalita' e condizioni commerciali eque e ragionevoli, la stessa tecnologia o altra parimenti efficace; b) ottenere dal proprietario di qualunque tecnologia impiegata per svolgere attivita' nell'Area a norma del contratto, che non sia generalmente reperibile sul libero mercato e non ricada nel disposto della lettera a), un impegno scritto a rendere disponibile, ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, tale tecnologia all'Impresa per mezzo di una licenza o altri accordi appropriati nella stessa misura in cui essa viene fornita al contraente secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. In mancanza di tale impegno, la tecnologia in questione non puo' essere utilizzata dal contraente per svolgere attivita' nell'Area; c) ottenere dal proprietario per mezzo di un contratto esecutivo, su richiesta dell'Impresa e purche' cio' sia fattibile senza costi sostanziali per il contraente, il diritto legale di trasferire all'Impresa qualunque tecnologia impiegata del contraente per effettuare le attivita' nell'Area a norma del contratto, che egli non sia legalmente in diritto di trasferire e che non sia generalmente reperibile sul libero mercato. Nei casi in cui esista un legame sostanziale di tipo corporativo tra il contraente e il proprietario della tecnologia, le caratteristiche di tale legame e il grado di controllo o di influenza vengono valutati quando si debba decidere se siano state prese tutte le ragionevoli misure per acquisire tale diritto. Nei casi in cui il contraente eserciti un controllo effettivo sul proprietario, il mancato ottenimento dal proprietario di tale diritto legale influira' sulla valutazione di sue eventuali successive richieste di approvazione di un programma di lavoro da parte del contraente; d) facilitare all'Impresa, dietro sua domanda, l'acquisizione di ogni tecnologia prevista alla lettera b), per mezzo di licenze o altri accordi appropriati e a termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli, se l'Impresa decide di entrare in trattative direttamente con il proprietario della tecnologia; e) adottare, a favore di uno Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo che abbiano inoltrato richiesta di un contratto ai sensi dell'articolo 9 del presente Allegato, le stesse misure descritte alle lettere a), b), c) e d), purche' esse siano limitate allo sfruttamento di quella parte dell'area proposta dal contraente che e' stata riservata in applicazione dell'articolo 8 del presente Allegato, e purche' le attivita' previste dal contratto sollecitato dallo Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo non implichino un trasferimento di tecnologia a uno Stato terzo o ai soggetti aventi la sua nazionalita'. L'obbligo previsto dalla presente disposizione si applica solo a ogni contraente la cui tecnologia non sia stata gia' ad essa trasferita da quello stesso contraente. 4. Le controversie relative agli impegni previsti al numero 3 e alle altre clausole dei contratti sono soggette alla soluzione obbligatoria prevista alla Parte XI, mentre la violazione di tali impegni puo' comportate la sospensione o la rescissione del contratto o sanzioni pecuniarie, conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. Le controversie in merito all'equita' e ragionevolezza delle condizioni commerciali offerte dal contraente possono essere sottoposte da una qualunque delle parti all'arbitrariato commerciale obbligatorio previsto dalle Norme di Arbitrato UNCITRAL o da altre norme essenziali analoghe, prescritte dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. Se si accerta che l'offerta del contraente non si basa su condizioni e termini commerciali equi e ragionevoli, al contraente verranno concessi 45 giorni per ripetere l'offerta a condizioni eque e ragionevoli, prima che l'Autorita' prenda una decisione conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. 5. Se l'impresa non e' in grado di ottenere, secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli la tecnologia appropriata per intraprendere nei tempi giusti l'estrazione e la lavorazione dei minerali nell'Area, sia il Consiglio sia l'Assemblea possono convocare un gruppo di Stati contraenti composto da Stati che sono impegnati in attivita' nell'Area, da Stati che hanno patrocinato oggetti impegnati nell'Area e da Stati che hanno accesso a tale tecnologia. Tale gruppo, tramite consultazioni, adotta misure atte a garantire che la tecnologia sia resa disponibile all'Impresa secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. Ciascuno Stato contraente adotta tutte le misure idonee a questo fine nell'ambito del proprio ordinamento giuridico. 6. Nell'eventualita' di azioni in compartecipazione con l'Impresa, il trasferimento di tecnologia avverra' conformemente ai termini previsti dagli accordi pertinenti a tali azioni. 7. Gli impegni previsti al numero 3 vengono inclusi in ciascun contratto per l'esecuzione di attivita' nell'Area per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio della produzione commerciale da parte dell'Impresa e possono essere rivendicati nel corso di quel periodo. 8. Ai fini del presente articolo, per "tecnologia" si intendono l'attrezzatura specialistica e l'esperienza tecnica, ivi inclusi i manuali, i disegni tecnici, le istruzioni pratiche, l'addestramento, le consulenze e l'assistenza tecnica, necessari a costruire, mantenere e far funzionare un sistema produttivo, e il diritto legale di usare questi elementi a questo fine su base non esclusiva.
Allegato III - art. 6
Articolo 6 Approvazione di programmi di lavoro 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorita' prende in esame le proposte di programmi di lavoro. 2. Nell'esaminare una richiesta di approvazione di un programma di lavoro redatto in forma di contratto, l'Autorita' innanzi tutto accerta che: a) il richiedente abbia rispettato le procedure di richiesta previste dall'Articolo 4 del presente Allegato, e abbia espresso all'Autorita' gli impegni e le garanzie richieste da quello stesso articolo. In caso di non osservanza di tali procedure o in assenza di tali impegni e garanzie il richiedente avra' 45 giorni di tempo per ovviare a tali inconvenienti; b) il richiedente possegga l'idoneita' prevista all'articolo 4 del presente Allegato. 3. Tutti i programmi di lavoro proposti vengono esaminati nell'ordine in cui sono ricevuti. Essi debbono essere conformi e disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione e dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', ivi comprese le disposizioni in materia di requisiti operativi, contributi finanziari e impegni relativi al trasferimento di tecnologia. Se i programmi di lavoro proposti sono conformi a tali disposizioni, l'Autorita' li approva purche' siano in accordo con le condizioni uniformi e non discriminatorie contenute nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', a meno che: a) l'area interessata dal programma di lavoro proposto sia, in parte o per intero, compresa in un programma di lavoro gia' approvato o in un programma di lavoro precedentemente proposto sul quale l'Autorita' non abbia ancora deliberato in via definitiva; b) l'area interessata dal programma di lavoro proposto venga, in parte o per intero, esclusa dall'Autorita' conformemente all'articolo 162, 2, x); oppure c) il programma di lavoro proposto sia stato presentato o patrocinato da uno Stato contraente che gia' ottenuto l'approvazione di: i) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate la cui superficie, aggiunta a quella dell'una o dell'altra parte dell'area interessata dal programma di lavoro proposto, occupi oltre il 30% di un'area circolare di 400.000 km2 misurati dal centro dell'una o dell'altra parte dell'interessata dal programma di lavoro proposto; ii) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate che complessivamente costituiscano il 2% della superficie totale dell'area che non sia riservata o non sia stata esclusa dallo sfruttamento in virtu' dell'articolo 162, 2, x). 4. Ai fini dell'applicazione della regola di cui al numero 3 c), un programma di lavoro presentato da una societa' o da un consorzio viene assegnato secondo criteri di proporzionalita' fra gli Stati contraenti patrocinati interessati, conformemente all'articolo 4,3 del presente Allegato. L'Autorita' puo' approvare programmi di lavoro che ricadono sotto il numero 3, c) se e' certa che tale approvazione non permette, a uno Stato contraente o a soggetti da esso patrocinati, di monopolizzare le attivita' nell'Area o di estromettere altri Stati contraenti dalle attivita' nell'Area. 5. Nonostante il numero 3, a), scaduto il periodo interinale di cui all'articolo 151 3, l'Autorita' puo' adottare, per mezzo di norme, regolamenti e procedure, altre procedure e criteri coerenti con la presente Convenzione per stabilire, nel caso sia necessaria una selezione tra i piu' richiedenti per una stessa area, a quali tra questi verranno approvati i programmi di lavoro. Tali procedure e criteri debbono garantire l'approvazione equa e non discriminatoria dei programmi di lavoro.
Allegato III - art. 7
Articolo 7 Selezione tra coloro cha avanzano richiesta di autorizzazione a produrre 1. Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorita' prende in considerazione le richieste di autorizzazioni a produrre presentate nel periodo immediatamente precedente. L'Autorita' concede le approvazioni richieste purche' esse possano essere tutte approvate senza che sia oltrepassato il limite di produzione o purche' l'Autorita' non contravvenga agli obblighi assunti in virtu' di accordi o intese commerciali di cui sia parte, come previsto all'articolo 151. 2. Quando si deve operare una selezione tra piu' richiedenti di autorizzazioni a produrre, in conseguenza del limite di produzione previsto all'articolo 151, numeri da 2 a 7, o negli obblighi assunti dall'Autorita' in virtu' di accordi o intese commerciali di cui sia parte, secondo quanto previsto all'articolo 151, 1, l'Autorita' deve effettuare la selezione sulla base di criteri oggettivi e non dicriminatori stabiliti nelle norme, regolamenti e procedure da essa emanati. 3. Nell'applicare il numero 2, l'Autorita' da' la precedenza ai richiedenti che: a) diano maggiori garanzie di rendimento, tenuto conto dei loro requisiti finanziari e tecnici e delle loro prestazioni, se del caso, in occasione di programmi di lavoro precedentemente approvati; b) offrano all'Autorita' prospettive di vantaggi finanziari piu' immediati, tenendo conto della prevista data di inizio della produzione commerciale; c) abbiano gia' investito la maggior parte delle risorse nella prospezione o nell'esplorazione. 4. I richiedenti che non sono stati selezionati in nessun periodo hanno la precedenza nei periodi successivi fintanto che non ottengano un'autorizzazione a produrre. 5. La selezione deve essere effettuata tenendo conto della necessita' di migliorare le opportunita' di tutti gli Stati contraenti di partecipare alle attivita' nell'Area e della necessita' di evitare il monopolio di tali attivita', indipendentemente dal sistema sociale ed economico di tali Stati o dallo loro posizione geografica, al fine di evitare discriminazioni a danno di un qualunque Stato o sistema. 6. Ogni qualvolta e' in corso di sfruttamento un minor numero di aree riservate che di aree non riservate, hanno la precedenza le domande di autorizzazione a produrre nelle aree riservate. 7. Le decisioni previste dal presente articolo vengono prese quanto prima alla fine di ciascun periodo.
Allegato III - art. 8
Articolo 8 Riserva di aree Ciascuna domanda, salvo quelle inoltrate per aree riservate dall'Impresa o da qualunque altro soggetto, deve coprire una superficie, che non necessariamente deve essere unica superficie ininterrotta, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a permettere due operazioni di estrazione mineraria. Il richiedente deve indicare le coordinate che dividono l'area in due parti di valore commerciale stimato equivalente e deve comunicare tutti i dati da esso raccolti in entrambe le parti. Senza pregiudizio dei poteri dell'Autorita' conformemente all'articolo 17 del presente Allegato, i dati da comunicare relativamente ai noduli polimetallici debbono riguardare la mappatura, il campionamento, la concentrazione dei noduli e i metalli in esso contenuti. Entro 45 giorni dalla ricezione di tali dati, l'Autorita' designa la parte delle due che sara' riservata esclusivamente alle attivita' che essa condurra' attraverso l'Impresa o congiuntamente con Stati in via di sviluppo. Tale designazione puo' essere differita di ulteriori 45 giorni se l'Autorita' incarica un esperto indipendente di accertare se tutti i dati richiesti dal presente articolo sono stati comunicati. L'area designata diventa un'area riservata non appena il programma di lavoro per l'area non riservata e' stato approvato e il contratto e' stato firmato.
Allegato III - art. 9
Articolo 9 Attivita' nelle aree riservate 1. All'Impresa viene concessa la possibilita' di decidere se intende intraprendere attivita' in ciascun'area riservata. Tale decisione puo' essere presa in qualunque momento, a meno che l'Autorita' non riceva una notifica conformemente al numero 4, nel qual caso l'Impresa deve prendere una decisione in un lasso di tempo ragionevole. L'Impresa puo' decidere di sfruttare tale area nell'ambito di azioni in compartecipazione con lo Stato o con il soggetto interessato. 2. L'Impresa puo' stipulare contratti per l'esecuzione di una parte delle proprie attivita' conformemente all'Allegato IV, articolo 12. Puo' anche aderire ad azioni in compartecipazione per la condotta di tali attivita' con altri soggetti abilitati a condurre attivita' nell'Area in virtu' dell'articolo 153, 2b). Nel prendere in considerazione tali azioni in compartecipazione, l'Impresa deve offrire la possibilita' di una partecipazione effettiva agli Stati contraenti che siano Stati in via di sviluppo e ai soggetti aventi la loro nazionalita'. 3. L'Autorita' puo' prescrivere, nelle proprie norme, regolamenti e procedure, requisiti e condizioni fondamentali e procedurali per tali contratti e azioni in compartecipazione. 4. Qualunque Stato contraente che sia uno Stato in via di sviluppo o una qualunque persona fisica o giuridica da esso patrocinata e posta sotto il controllo effettivo di tale Stato o di un altro Stato in via di sviluppo che sia un richiedente qualificato, o un qualunque gruppo di Stati o persone su citati, puo' notificare all'Autorita' la propria intenzione di presentare un programma di lavoro conformemente all'articolo 6 del presente Allegato, relativamente a un'area riservata. Tale programma di lavoro sara' preso in considerazione se l'Impresa decide, in virtu' del numero 1, di non condurre attivita' in quell'area.
Allegato III - art. 10
Articolo 10 Criteri di assegnazione di preferenze e priorita' ai richiedenti Un operatore che sia detentore di un programma di lavoro approvato per la sola esplorazione, ai sensi dell'articolo 3, 4, c) del presente Allegato, ha diritto alla preferenza e alla priorita' rispetto ad altri richiedenti che inoltrino un programma di lavoro per lo sfruttamento della stessa area e delle stesse risorse. Tuttavia tale preferenza e priorita' puo' essere revocata se il lavoro dell'operatore non e' stato soddisfacente.
Allegato III - art. 11
Articolo 11 Accordi di compartecipazione 1. I contratti possono prevedere accordi di compartecipazione tra il contraente e l'Autorita', attraverso l'Impresa, sotto forma di azioni in compartecipazione o di quote di produzione, come pure sotto qualunque altra forma di accordo di compartecipazione, che godra' della stessa protezione accordata ai contratti con l'Autorita' in materia di revisione, sospensione o rescissione. 2. I contraenti che stipulano tali accordi di compartecipazione con l'Impresa possono avvalersi degli incentivi finanziari previsti all'articolo 13 del presente Allegato. 3. I soci di azioni in compartecipazione con l'Impresa sono soggetti ai pagamenti previsti all'articolo 13 del presente Allegato in misura proporzionale alla loro quota nelle azioni in compartecipazione, subordinatamente agli incentivi finanziari previsti da quell'articolo.
Allegato III - art. 12
Articolo 12 Attivita' condotte dall'Impresa 1. Le attivita' condotte nell'Area dall'Impresa conformemente all'articolo 153, 2, a), sono disciplinate dalla Parte XI, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', e dalle pertinenti decisioni di quest'ultima. 2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa viene corredato di prove atte a dimostrare l'idoneita' finanziaria e tecnica di quest'ultima.
Allegato III - art. 13
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