LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689

Type Legge
Publication 1994-12-02
Ultimo aggiornamento 1994-12-19
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 165 La Commissione giuridica e tecnica. 1. I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere le qualifiche richieste, principalmente in materia di esplorazione, di sfruttamento e di trattamento delle risorse minerali, di oceanografia e di protezione dell'ambiente marino o concernenti le questioni economiche e giuridiche relative alle attivita' minerarie oceaniche o in altri settori connessi. Il Consiglio si sforza di fare in maniera che i membri della Commissione riuniscano tutte le qualifiche necessarie. 2. La Commissione: a) fornisce al Consiglio, su sua richiesta, raccomandazioni concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorita'; b) esamina i piani di lavoro formali e scritti concernenti le attivita' da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e fornisce al Consiglio raccomandazioni appropriate. La Commissione fonda le sue raccomandazioni esclusivamente sulle disposizioni dell'Allegato III e presenta al riguardo al Consiglio un rapporto completo; c) su richiesta del Consiglio, sorveglia le attivita' condotte nell'Area, se necessario, in consultazione ed in collaborazione con tutti gli soggetti che conducono tali attivita' oppure con lo Stato o gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio; d) valuta l'incidenza ecologica delle attivita' condotte o da condurre nell'Area; e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino, tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico; f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti e le procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresa la valutazione dell'incidenza ecologica delle attivita' condotte nell'Area; g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e periodicamente raccomanda al Consiglio gli emendamenti che giudica necessari ed auspicabili; h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione di un programma di sorveglianza per osservare, misurare, valutare e analizzare regolarmente, con metodi scientifici riconosciuti, i rischi o le conseguenze delle attivita' condotte nell'Area relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si accerta che le normative esistenti siano appropriate e rispettate e coordina l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta che sia stato approvato dal Consiglio; i) raccomanda al Consiglio di adire, in nome dell'Autorita', la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, conformemente alla presente Parte ed ai relativi allegati e tenuto conto in particolare dell'articolo 187; j) fornisce al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi in merito ad una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i); k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni allo scopo di prevenire ogni danno grave che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attivita' condotte nell'Area; il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria; l) raccomanda al Consiglio di escludere lo sfruttamento di talune zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando vi siano prove sostanziali che indicano il rischio di un grave danno all'ambiente marino; m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla direzione ed alla supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attivita' condotte nell'Area allo scopo di determinare se sono osservati la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' ed i termini e le condizioni di ogni contratto perfezionato con l'Autorita'; n) calcola il livello massimo di produzione e rilascia autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorita' in applicazione dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio abbia operato la necessaria scelta fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III. 3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni altra parte interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare da un rappresentante di tale Stato o di altra parte interessata quando esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.

Convenzione - art. 166

Articolo 166 Il Segretariato 1. Il Segretariato dell'Autorita' comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorita'. 2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed e' rieleggibile. 3. Il Segretario generale e' il piu' alto funzionario dell'Autorita' e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui e' incaricato da detti organi. 4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attivita' dell'Autorita'.

Convenzione - art. 167

Articolo 167 Personale dell'Autorita' 1. Il personale dell'Autorita' comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorita' ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative. 2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale e' la necessita' di assicurare all'Autorita' i servizi di persone che posseggano i piu' alti livelli di efficienza, di competenza e di integrita'. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la piu' vasta base geografica possibile. 3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalita' di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.

Convenzione - art. 168

Articolo 168 Carattere internazionale del Segretariato 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorita'. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualita' di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorita'. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario e' sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'. 2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attivita' inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area. Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorita', essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprieta' industriale e che e' stato trasferito all'Autorita' in applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni. 3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorita' degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad una azione dell'Autorita' contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'. La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento. Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' fissano le modalita' di applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 169

Articolo 169 Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. 1. Per le questioni di competenza dell'Autorita', il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. 2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtu' del numero 1 puo' designare dei rappresentanti che partecipano, in qualita' di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorita' conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati. 3. Il Segretario generale puo' far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorita'.

Convenzione - art. 170

Articolo 170 L'Impresa 1. L'Impresa e' l'organo dell'Autorita' che conduce attivita' nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e cosi' anche attivita' di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area. 2. Nel quadro dell'Autorita', persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacita' giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV. L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', cosi' come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed e' sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio. 3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorita'. 4. L'Impresa e' dotata, conformemente dell'articolo 173, 2 ed all'articolo 11 dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall'articolo 144 e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.

Convenzione - art. 171

Articolo 171 Risorse finanziarie dell'Autorita' Le risorse finanziarie dell'Autorita' comprendono: a) le contribuzioni dei membri dell'Autorita' fissate conformemente all'articolo 160, 2, e); b) i fondi che l'Autorita' percepisce in applicazione dell'articolo 13 dell'Allegato III relativamente alle attivita' condotte nell'Area; c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all'articolo 10 dell'Allegato IV; d) le somme prese in prestito in applicazione dell'articolo 174; e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all'articolo 151, 10, di cui la Commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.

Convenzione - art. 172

Articolo 172 Bilancio annuale dell'Autorita' Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorita' e lo presenta al Consiglio. Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell'articolo 160, 2, h).

Convenzione - art. 173

Articolo 173 Spese dell'Autorita' 1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorita' fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 2. Le risorse finanziarie dell'Autorita' servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorita' stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro: a) essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g); b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4; c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).

Convenzione - art. 174

Articolo 174 Capacita' dell'Autorita' di contrarre prestiti 1. L'Autorita' ha la capacita' di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacita' nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorita'. 4) Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorita'.

Convenzione - art. 175

Articolo 175 Verifica annuale della contabilita' I rapporti, libri e conti dell'Autorita', ivi comprese le sue posizioni finanziarie, sono verificati ogni anno da un controllore indipendente designato dall'Assemblea.

Convenzione - art. 176

Articolo 176 Status giuridico L'Autorita' possiede la personalita' giuridica internazionale e ha la capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri scopi.

Convenzione - art. 177

Articolo 177 Privilegi e immunita' Per poter esercitare le proprie funzioni, l'Autorita' gode sul territorio di ciascuno Stato contraente dei privilegi e delle immunita' previste nella presente sottosezione. I privilegi e le immunita' relative all'Impresa sono previsti all'articolo 13 dell'Allegato IV.

Convenzione - art. 178

Articolo 178 Immunita' dalla giurisdizione L'Autorita', cosi' come le sue proprieta' ed i suoi beni, gode dell'immunita' dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorita' vi rinunci espressamente in casi particolari.

Convenzione - art. 179

Articolo 179 Immunita' dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro Le proprieta' ed i beni dell'Autorita', dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.

Convenzione - art. 180

Articolo 180 Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria Le proprieta' ed i beni dell'Autorita' sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Convenzione - art. 181

Articolo 181 Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorita' 1. Gli archivi dell'Autorita' sono inviolabili, ovunque essi si trovino. 2. I dati di proprieta' industriale, le informazioni coperte da segreto industriale informazioni similari cosi' come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico. 3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorita', per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 182

Articolo 182 Privilegi e immunita' di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorita' I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e cosi' anche il Segretario generale e il personale dell'Autorita' godono sul territorio di ogni Stato contraente: a) dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorita', a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare: b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalita' di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.

Convenzione - art. 183

Articolo 183 Esenzione da imposte e diritti doganali 1. L'Autorita', nell'esercizio delle sue funzioni, cosi' come i suoi beni, proprieta' e proventi, e cosi' le sue attivita' e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali. L'Autorita' non puo' chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi. 2. Se vengono effettuati dall'Autorita', ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere ne' venduti ne' alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che cio' non avvenga a condizioni convenute con questo Stato. 3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti ne' su altre somme versate in pagamento dall'Autorita' al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorita', e cosi' anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorita', a meno che essi non siano loro cittadini.

Convenzione - art. 184

Articolo 184 Sospensione del diritto di voto Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorita' non puo' partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, puo' autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza e' dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.

Convenzione - art. 185

Articolo 185 Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualita' di membro 1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte puo', su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualita' di membro. 2. Nessuna decisione puo' essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.

Convenzione - art. 186

Articolo 186 Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale Internazionale per il diritto del mare La presente sezione, la Parte XV e l'Allegato VI regolano la costituzione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini e le modalita' di esercizio della sua competenza.

Convenzione - art. 187

Articolo 187 Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtu' della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attivita' condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie: a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono; b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorita' in merito a: i) atti od omissioni dell'Autorita' o di uno Stato contraente che si afferma contravvengano alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorita' conformemente a tali disposizioni; o ii) atti dell'Autorita' di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere; c) controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorita' o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b, in merito a: i) l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure ii) atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attivita' condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi; d) controversie fra l'Autorita' e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto; e) controversie fra l'Autorita' e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilita' dell'Autorita' in virtu' dell'articolo 22 dell'Allegato III; f) ogni altra controversia per cui la competenza della Camera e' specificamente prevista dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 188

Articolo 188 Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio 1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all'articolo 187, a) possono essere sottoposte: a) ad una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o b) ad una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia. 2. a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo 187, c), i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione. Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attivita' condotte nell'Area, tale questione e' rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini. b) Se all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione e' subordinata alla decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera. c) Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformita' alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che puo' essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.

Convenzione - art. 189

Articolo 189 Limitazione di competenza per cio' che riguarda le decisioni dell'Autorita' La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorita', dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non puo' in alcun caso sostituire la propria discrezionalita' a quella dell'Autorita'. Senza pregiudizio nei confronti dell'articolo 191, quando essa esercita la competenza riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformita' alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorita' e non puo' dichiarare l'invalidita' di tali norme, regolamenti o procedure. La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorita' in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonche' a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e cosi' anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtu' della presente Convenzione.

Convenzione - art. 190

Articolo 190 Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati 1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali. 2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto puo' richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto puo' farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalita'.

Convenzione - art. 191

Articolo 191 Pareri consultivi La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini fornisce pareri consultivi, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, circa a questioni giuridiche che si presentano nel quadro delle loro attivita'. Tali pareri sono forniti nel piu' breve tempo possibile.

Convenzione - art. 192

Articolo 192 Obbligo generale Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

Convenzione - art. 193

Articolo 193 Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

Convenzione - art. 194

Articolo 194 Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino 1. Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino quale ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti piu' idonei in loro possesso secondo le loro capacita', e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito. 2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinche' le attivita' condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attivita' svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di la' delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione. 3. Le misure adottate conformemente alla presente Parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell'ambiente marino. In particolare debbono includere, tra l'altro, provvedimenti atti a limitare al massimo: a) il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall'atmosfera, o da immissione; b) l'inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta delle navi; c) l'inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari; d) l'inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell'ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature. 4. Nell'adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attivita' condotte dagli altri Stati nell'esercizio dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente Convenzione. 5. Le misure adottate conformemente alla presente Parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina.

Convenzione - art. 195

Articolo 195 Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro Nell'adottare misure per prevenire ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

Convenzione - art. 196

Articolo 196 Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove 1. Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose. 2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 197

Articolo 197 Cooperazione a livello mondiale o regionale Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come e' piu' opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente Convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.

Convenzione - art. 198

Articolo 198 Notifica di danni imminenti o in atto Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 199

Articolo 199 Piani di intervento urgente contro l'inquinamento Nei casi di cui all'articolo 198, gli Stati situati nell'area esposta cooperano secondo le proprie capacita' con le competenti organizzazioni internazionali nella maniera piu' ampia possibile, per eliminare gli effetti dell'inquinamento e prevenire e ridurre al minimo i danni. A questo fine gli Stati sviluppano e promuovono congiuntamente piani di intervento per affrontare adeguatamente gli incidenti di inquinamento nell'ambiente marino.

Convenzione - art. 200

Articolo 200 Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi, intraprendere programmi di ricerca scientifica e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento dell'ambiente marino. Fanno il possibile per partecipare attivamente a programmi regionali e mondiali volti all'acquisizione delle conoscenze necessarie per determinare la natura e l'estensione dell'inquinamento, che vi e ' esposto, i movimenti di esso, i rischi che comporta e i rimedi possibili.

Convenzione - art. 201

Articolo 201 Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all'articolo 200, gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 202

Articolo 202 Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a) promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel: i) formare il loro personale scientifico e tecnico; ii) favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali. iii) fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie; iv) potenziare la loro capacita' di produrre autonomamente tale strumentazione; v) offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere; b) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti piu' gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino; c) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.

Convenzione - art. 203

Articolo 203 Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a: a) concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati; e b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.

Convenzione - art. 204

Articolo 204 Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto e' possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attivita' da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attivita' rischiano di inquinare l'ambiente marino.

Convenzione - art. 205

Articolo 205 Pubblicazione di rapporti Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all'articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.

Convenzione - art. 206

Articolo 206 Accertamento degli effetti potenziali delle attivita' Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attivita' programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi dobbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attivita' sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'articolo 205.

Convenzione - art. 207

Articolo 207 Inquinamento da fonti terrestri 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale. 2. Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo nell'ambito regionale pertinente. 4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialita' economiche degli Stati in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessita'. 5. Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto e' possibile, l'immissione nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili.

Convenzione - art. 208

Articolo 208 Inquinamento provocato da attivita' relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale 1. Gli Stati costieri adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato direttamente o indirettamente da attivita' relative al fondo marino soggette alla loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture sotto la loro giurisdizione in virtu' degli articoli 60 e 80. 2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Tali leggi, regolamenti e misure non debbono essere meno efficaci di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate a livello internazionale. 4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche in questo senso, agli opportuni livelli regionali. 5. Gli Stati, operando in particolare attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di periodica revisione, se necessario.

Convenzione - art. 209

Articolo 209 Inquinamento da attivita' condotte nell'Area 1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure internazionali, conformemente alla Parte XI, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area. Tali norme, regolamenti e procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo gli inquinamenti dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorita'. Tali leggi e regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti e procedure di cui al numero 1.

Convenzione - art. 210

Articolo 210 Inquinamento da immissione 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da immissione. 2. Gli Stati adottano qualsiasi altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Tali leggi, regolamenti e misure assicurano che l'immissione non sia effettuata senza l'autorizzazione delle competenti autorita' statali. 4. Gli Stati operando di preferenza attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, si adoperano per stabilire, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento da immissione. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 5. Non e' possibile effettuare alcuna immissione all'interno del mare territoriale e della zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale, senza la preventiva esplicita autorizzazione dello Stato costiero, che ha il diritto di consentire, disciplinare e controllare l'immissione dopo aver debitamente esaminato la questione con gli Stati che, in ragione della propria posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative. 6. Le leggi, regolamenti e misure adottate in ambito nazionale per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento, debbono avere efficacia non inferiore rispetto alla normativa a carattere mondiale.

Convenzione - art. 211

Articolo 211 Inquinamento provocato da navi 1. Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi, e favoriscono l'adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qual volta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l'inquinamento dell'ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessita'. 2. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 3. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, impongono alle navi straniere disposizioni particolari per l'entrata nei loro porti o acque interne, o per l'utilizzo delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, debbono dare ad esse la debita diffusione e comunicarle alla competente organizzazione internazionale. Ogni qualvolta tali condizioni sono emanate in forma identica da due o piu' Stati costieri al fine di uniformare le rispettive politiche, la comunicazione deve precisare quali sono gli Stati che partecipano a tali accordi di collaborazione. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera o e' immatricolata nel suo registro, durante la navigazione nel mare territoriale di uno Stato che partecipa a tali accordi di collaborazione, fornisca, a richiesta dello Stato in questione, informazioni circa la propria eventuale destinazione verso uno Stato della stessa regione che partecipa a tali accordi di collaborazione e, in caso affermativo, comunichi se la nave risponde alle condizioni di entrata nei porti di quello Stato. Questo articolo non pregiudica l'esercizio continuato del diritto di passaggio inoffensivo ne' l'applicazione dell'articolo 25, 2. 4. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranita' nel proprio mare territoriale, possono adottare leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tener sotto controllo l'inquinamento marino da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo. Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, ai sensi della Parte II, sezione 3. 5. Gli Stati costieri ai fini dell'applicazione prevista nella sezione 6, possono adottare nella propria zona economica esclusiva leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, che si conformino e diano applicazione alle regole e norme internazionali generalmente accettate, stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 6. a) Quando le norme e regole internazionali di cui al numero 1 non consentono di far fronte in modo adeguato a circostanze particolari e uno Stato costiero ha fondati motivi per ritenere che in un'area particolare e chiaramente definita della propria zona economica esclusiva si richieda l'adozione di particolari misure ingiuntive al fine di prevenire l'inquinamento provocato da navi, rese necessarie da evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona come pure alla sua utilizzazione, alla protezione delle sue risorse e al carattere peculiare del traffico locale, lo Stato costiero puo', dopo le opportune consultazioni con gli altri Stati interessati attraverso la competente organizzazione internazionale, inviare a quest'ultima una comunicazione relativa a quell'area fornendo documentazione illustrativa e prove scientifiche e tecniche a sostegno della necessita' di strutture di ricezione. Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione decide se le caratteristiche dell'area corrispondono alle condizioni su descritte. In caso affermativo lo Stato costiero puo' adottare in quell'area leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, attuando le regole, pratiche di navigazione e norme internazionali rese applicabili tramite l'organizzazione per le aree speciali. Tali leggi e regolamenti non sono applicabili alle navi straniere prima di 15 mesi dalla data della comunicazione all'organizzazione. b) Lo Stato costiero pubblica i limiti di tali aree particolari e chiaramente definite. c) Nell'inviare la comunicazione di cui sopra, lo Stato costiero contemporaneamente informa l'organizzazione competente della propria intenzione di emanare ulteriori leggi e regolamenti per tale area, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi. Tali ulteriori leggi e regolamenti possono riguardare gli scarichi o le pratiche di navigazione ma non obbligano le navi straniere a osservare norme di progettazione, costruzione e armamento diverse da quelle internazionali generalmente accettate; ed entrano in vigore, per le navi straniere, 15 mesi dopo la data di comunicazione all'organizzazione, a condizione che quest'ultima le approvi entro 12 mesi da tale data. 7. Le regole e norme internazionali previste dal presente articolo dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di notifica tempestiva agli Stati costieri la cui costa e relativi interessi possano essere compromessi da qualsiasi tipo di incidente in mare che provochi o possa provocare scarichi in mare.

Convenzione - art. 212

Articolo 212 Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica 1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino di origine atmosferica o transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo sotto la loro sovranita' e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea. 2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento. 3. Gli Stati, operando particolarmente attraverso le organizzazioni internazionali competenti o una conferenza diplomatica, si impegnano per adottare a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.

Convenzione - art. 213

Articolo 213 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.

Convenzione - art. 214

Articolo 214 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attivita' connesse con il fondo del mare. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 208, ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attivita' connesse con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli articoli 60 e 80.

Convenzione - art. 215

Articolo 215 Applicazione della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attivita' condotte nell'Area L'applicazione di norme, regolamenti e procedure internazionali stabilite conformemente alla Parte XI, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area, e' disciplinata da quella Parte.

Convenzione - art. 216

Articolo 216 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione 1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati: a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale; b) dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri; c) da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o presso le installazioni per l'omaggio situate al largo. 2. Nessuno Stato e' obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato gia' iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.

Convenzione - art. 217

Articolo 217 Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera 1. Gli Stati assicurano che le navi che battono la loro bandiera o sono da loro immatricolate, rispettino le regole e norme internazionali pertinenti, emanate tramite la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, e le leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi; inoltre essi adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alla normativa di cui sopra. Gli Stati di bandiera impongono l'effettiva applicazione di tali regole, norme, leggi e regolamenti, indipendentemente dal luogo ove si verifichi la violazione. 2. Gli Stati adottano, in particolare, misure idonee al fine di interdire la navigazione alle navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate, fintanto che esse non si siano adeguate alle regole e norme di cui al numero 1, ivi comprese le disposizioni in materia di progettazione, costruzione e armamento delle navi. 3. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate abbiano a bordo i documenti richiesti e rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali di cui al numero 1. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano ispezionate periodicamente al fine di accertare che tali documenti siano conformi alle condizioni effettive delle navi. Gli altri Stati accettano quei documenti come prova delle condizioni delle navi e li considerano probanti alla stregua di quelli da loro stessi rilasciati, a meno che non esistano motivi fondati per ritenere che le condizioni delle navi siano difformi in misura sostanziale dalle descrizioni riportate sui documenti. 4. Se una nave commette una violazione delle regole e norme istituite attraverso la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, lo Stato di bandiera, senza pregiudizio degli articoli 218, 220 e 228, apre immediatamente un'inchiesta e, se necessario, inizia un procedimento avente ad oggetto la presunta violazione, indipendentemente da dove questa sia stata commessa o dove l'inquinamento si sia verificato o sia stato individuato. 5. Nel corso dell'inchiesta gli Stati di bandiera possono chiedere l'assistenza di un qualsiasi altro Stato la cui collaborazione potrebbe essere utile per chiarire le circostanze del caso. Gli Stati fanno il possibile per soddisfare richieste appropriate da parte degli Stati di bandiera. 6. Su richiesta scritta di un qualunque Stato, gli Stati svolgono indagini in merito a qualsiasi violazione attribuita alle navi che battono la loro bandiera e procedono senza indugio, conformemente al proprio diritto nazionale, contro la presunta violazione, se sono certi di avere raggiunto prove sufficienti in tal senso. 7. Gli Stati di bandiera informano tempestivamente lo Stato che inoltra la richiesta e la competente organizzazione internazionale delle azioni intraprese e dei relativi risultati. Tutti gli Stati hanno accesso a tali informazioni. 8. Le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti degli Stati per le navi che battono la loro bandiera debbono essere severe in misura adeguata a scoraggiare le violazioni, dovunque esse possano verificarsi.

Convenzione - art. 218

Articolo 218 Applicazione della normativa da parte dello Stato del porto 1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo puo' aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi del numero 1 in relazione agli scarichi riversati nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato, se non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera o di uno Stato che e' stato o rischia di essere danneggiato dallo scarico illecito, o nel caso che tale violazione abbia causato o possa causare l'inquinamento delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato che inizia il procedimento. 3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di un qualunque altro Stato affinche' venga aperta un'inchiesta in relazione a scarichi effettuati in violazione delle norme di cui al numero 1, che si ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso modo lo Stato del porto deve dare seguito, per quanto possibile, alla richiesta dello Stato di bandiera che venga aperta un'inchiesta in merito alla violazione, indipendentemente da dove questa si sia verificata. 4. Gli atti dell'inchiesta condotta dallo Stato del porto in virtu' del presente articolo vengono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o allo Stato costiero. Qualunque procedimento iniziato dallo Stato del porto sulla base di tale inchiesta puo' essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su richiesta dello Stato costiero quando la violazione si e' verificata nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. In questo caso gli elementi di prova e gli atti del procedimento, nonche' eventuali cauzioni o altre forme di garanzia finanziaria depositate presso le autorita' dello Stato del porto, vengono trasmesse allo Stato costiero. Tale invio preclude la prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.

Convenzione - art. 219

Articolo 219 Misure di controllo delle condizioni di navigabilita' delle navi al fine di evitare inquinamento Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilita' delle navi, dalla quale puo' derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al piu' vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.

Convenzione - art. 220

Articolo 220 Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero 1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo puo', alle condizioni della sezione 7, iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione o alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, quando la violazione si e' verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva. 2. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nel suo mare territoriale, abbia violato, durante il suo passaggio, leggi e regolamenti emanati dallo Stato stesso conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, esso puo', senza pregiudizio per l'applicazione delle pertinenti disposizioni della Parte II, sezione 3, effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione e, se gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle sue leggi, alle condizioni della sezione 7. 3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale abbia commesso nella zona economica esclusiva una violazione delle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, o delle leggi e regolamenti dello Stato stesso emanate conformemente a tali regole e norme e in applicazione di esse, quest'ultimo puo' esigere che la nave comunichi la propria identita' e luogo di immatricolazione, l'ultimo porto di scalo e il successivo, e ogni altro elemento atto a stabilire se una violazione sia stata commessa. 4. Gli Stati emanano leggi e regolamenti e adottano le misure necessarie affinche' le navi battenti la loro bandiera soddisfino le richieste di informazioni di cui al numero 3. 5. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella sua zona economica esclusiva o nel suo mare territoriale abbia commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3 da cui e' derivato uno scarico considerevole che ha provocato o rischia di provocare l'inquinamento grave dell'ambiente marino, tale Stato puo' effettuare un'ispezione della nave in relazione a questioni connesse con la violazione se la nave ha rifiutato di fornire chiarimenti o se questi ultimi sono in evidente contraddizione con i fatti avvenuti, e se le circostanze giustificano tale ispezione. 6. Quando esistono prove chiare e oggettive che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale di uno Stato ha commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3, da cui e' derivato uno scarico che ha provocato o rischia di provocare danni gravi alla costa o agli interessi connessi dello Stato costiero, o a una qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale Stato, alle condizioni della sezione 7 e se gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione. 7. Nonostante le disposizioni del numero 6, ogni qualvolta sono state stabilite procedure appropriate attraverso la competente organizzazione internazionale o secondo accordi diversi, per garantire l'osservanza degli obblighi relativi al versamento di una cauzione o di altre forme di garanzia finanziaria, lo Stato costiero che sia vincolato da tali procedure permette alla nave di proseguire la navigazione. 8. Le disposizioni dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, si applicano anche alle leggi e regolamenti nazionali adottati conformemente all'articolo 211, 6.

Convenzione - art. 221

Articolo 221 Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare 1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtu' del diritto internazionale sia consuetudinario sia convenzionale, di adottare e applicare al di la' del mare territoriale misure proporzionate al danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui e' ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose. 2. Ai fini del presente articolo per "incidente in mare" si intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione, o altro evento verificatosi a bordo o all'esterno della nave, che abbia arrecato danni materiali o comporti il pericolo imminente di danni materiali ad una nave o al suo carico.

Convenzione - art. 222

Articolo 222 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranita' oppure nei confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e i regolamenti adottati conformemente all'articolo 212, 1, e alle altre disposizioni della presente Convenzione, e adottano leggi e regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente a tutte le pertinenti regole e norme internazionali relative alla sicurezza della navigazione aerea.

Convenzione - art. 223

Articolo 223 Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della presente Parte, gli Stati adottano misure atte a facilitare l'audizione dei testimoni e l'ammissione delle prove prodotte dall'autorita' di un altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonche' la partecipazione a tali procedimenti dei rappresentanti ufficiali della competente organizzazione internazionale, dello Stato di bandiera e di qualunque Stato coinvolto dall'inquinamento provocato da una qualsiasi violazione. I rappresentanti ufficiali che partecipano a tali procedimenti hanno i diritti e gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.

Convenzione - art. 224

Articolo 224 Esercizio dei poteri di polizia I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificati come unita' in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.

Convenzione - art. 225

Articolo 225 Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtu' della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione ne' in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi ne' condurle a porti o ancoraggi insicuri, ne' esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.

Convenzione - art. 226

Articolo 226 Indagini su navi straniere 1. a) Gli Stati non trattengono le navi piu' a lungo dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli articoli 216, 218 e 220. Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtu' delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari. Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando: i) esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti; ii) il contenuto di tali documenti non e' sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione; oppure iii) la nave non e' munita di certificati e documenti validi. b) Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalita' ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria. c) Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilita' delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, puo' essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al piu' vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio e' stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve essere prontamente informato e puo' chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV. 2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.

Convenzione - art. 227

Articolo 227 Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.

Convenzione - art. 228

Articolo 228 Sospensione dei procedimenti e limiti dell'apertura degli stessi 1. Il procedimento iniziato da uno Stato al fine di punire le violazioni delle pertinenti leggi e regolamenti o regole e norme internazionali adottate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, commesse da una nave straniera al di fuori del mare territoriale dello Stato in questione, viene sospeso non appena lo Stato di bandiera abbia iniziato esso stesso un procedimento contro la stessa violazione entro sei mesi dalla data in cui e' stato aperto il primo procedimento. Tale sospensione non ha luogo nel caso che il procedimento riguardi danni gravi a carico dello Stato costiero oppure nel caso che lo Stato di bandiera abbia ripetutamente ignorato il proprio obbligo di dare efficacemente corso alle pertinenti regole e norme internazionali violate dalle proprie navi. Lo Stato di bandiera che ha richiesto la sospensione del procedimento deve, conformemente al presente articolo, tempestivamente rimettere, allo Stato che ha intentato il primo procedimento, la documentazione completa e i verbali del proprio procedimento. Quando il procedimento iniziato dallo Stato di bandiera e' giunto a compimento, viene chiuso anche il procedimento sospeso. Ad avvenuto pagamento delle pertinenti spese processuali, lo Stato costiero deve restituire l'eventuale cauzione o le altre garanzie finanziarie depositate in relazione a tale procedimento. 2. Allo scadere di tre anni dalla data della violazione non e' possibile iniziare un procedimento contro navi straniere e nessuno Stato puo' iniziare un procedimento se un altro Stato lo abbia aperto a norma delle disposizioni di cui al numero 1. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto dello Stato di bandiera di adottare le misure, tra cui l'apertura di procedimenti giudiziari, previste dalla propria legislazione nazionale, indipendentemente dai procedimenti gia' iniziati da un altro Stato.

Convenzione - art. 229

Articolo 229 Istituzione di procedimenti civili Nessuna disposizione della presente Convenzione limita il diritto di iniziare una causa civile in caso di perdite o danni derivati dall'inquinamento dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 230

Articolo 230 Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato 1. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte in caso di violazione delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere al di la' del mare territoriale. 2. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte per violazioni delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere nel mare territoriale, a meno che non si tratti di un atto volontario e grave di inquinamento nel mare territoriale. 3. Nel corso di un procedimento iniziato per tali violazioni commesse da una nave straniera per le quali possono essere inflitte pene pecuniarie, si debbono rispettare i diritti riconosciuti dell'accusato.

Convenzione - art. 231

Articolo 231 Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando e' possibile, le autorita' marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.

Convenzione - art. 232

Articolo 232 Responsabilita' degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilita' di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.

Convenzione - art. 233

Articolo 233 Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e 7 modifica il regime giuridico degli stretti usati per la navigazione internazionale. Tuttavia, se una nave straniera diversa da quelle previste nella sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all'articolo 42, 1, a) e b), arrecando o rischiando di arrecare danni gravi all'ambiente marino degli stretti, gli Stati rivieraschi degli stretti possono adottare le misure di applicazione appropriate nel rispetto, mutatis mutandis, delle disposizioni della presente sezione.

Convenzione - art. 234

Articolo 234 Aree coperte dai ghiacci Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte da ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e la presenza di ghiacci per la maggior parte dell'anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale pericolosita' per la navigazione, e l'inquinamento dell'ambiente marino provocherebbe danni gravi o scompensi irreversibili all'equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto le esigenze della navigazione nonche' la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, sulla base della documentazione scientifica piu' affidabile di cui si disponga.

Convenzione - art. 235

Articolo 235 Responsabilita' 1. Gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e ne rispondono conformemente al diritto internazionale. 2. Gli Stati garantiscono la possibilita' di ricorso in accordo con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di ottenere un indennizzo rapido e adeguato o altre forme di reintegrazione dei danni causati da inquinamento dell'ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione. 3. Al fine di assicurare l'indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l'applicazione del diritto internazionale esistente e l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale relativamente all'accertamento e all'indennizzo dei danni e alla soluzione delle relative controversie nonche', quando e' opportuno all'elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di adeguati indennizzi quali assicurazioni obbligatorie o fondi di indennizzo.

Convenzione - art. 236

Articolo 236 Immunita' sovrana Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.

Convenzione - art. 237

Articolo 237 Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino 1. Le disposizioni della presente Parte si applicano senza pregiudizio degli obblighi specifici assunti dagli Stati in virtu' di speciali Convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e di accordi che possono essere conclusi per facilitare l'applicazione dei principi generali enunciati dalla presente Convenzione. 2. Obblighi specifici assunti dagli Stati in virtu' di speciali convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dovrebbero essere assolti coerentemente con i principi generali e con gli obbiettivi della presente Convenzione.

Convenzione - art. 238

Articolo 238 Diritto di condurre ricerca scientifica marina Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 239

Articolo 239 Impulso alla ricerca scientifica marina Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali incoraggiano e facilitano lo sviluppo e la condotta della ricerca scientifica marina conformemente alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 240

Articolo 24O Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi: a) la ricerca scientifica marina e' condotta esclusivamente a fini pacifici; b) la ricerca scientifica marina e' condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione; c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi; d) la ricerca scientifica marina e' condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 241

Articolo 241 Non riconoscimento delle attivita' di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni Le attivita' di ricerca scientifica marina non costituiscono il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell'ambiente marino o delle sue risorse.

Convenzione - art. 242

Articolo 242 Impulso alla cooperazione internazionale 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranita' e della giurisdizione e sulla base della reciprocita' dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici. 2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto e' opportuno, ragionevoli possibilita' di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.

Convenzione - art. 243

Articolo 243 Creazione di condizioni favorevoli Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.

Convenzione - art. 244

Articolo 244 Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonche' le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina. 2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con gli altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonche' il potenziamento delle autonome capacita' di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'altro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.

Convenzione - art. 245

Articolo 245 Ricerca scientifica marina nel mare territoriale Gli Stati costieri, nell'esercizio delle proprie sovranita', hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nel loro mare territoriale. La ricerca scientifica marina nel mare territoriale viene condotta solo con l'espresso consenso dello Stato costiero e alle condizioni da esso stabilite.

Convenzione - art. 246

Articolo 246 Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale 1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione, hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella propria zona economica esclusiva e sulla propria piattaforma continentale conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. 2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale viene condotta con il consenso dello Stato costiero. 3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il proprio consenso ai progetti di ricerca scientifica marina che gli altri Stati o le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla presente Convenzione, intendono eseguire nella loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale per fini esclusivamente pacifici, allo scopo di incrementare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanita'. A questo fine gli Stati costieri adottano norme e procedure per garantire che il loro consenso non venga differito o negato indebitamente. 4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze possono essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca. 5. Gli Stati costieri possono tuttavia, a propria discrezione, rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato o della competente organizzazione internazionale nella propria zona economica esclusiva o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto: a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e non biologiche; b) prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive; c) comporta la costruzione, la conduzione e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture di cui agli articoli 6O e 8O; d) contiene informazioni, comunicate ai sensi dell'articolo 248, che sono inesatte circa la natura e gli obbiettivi del progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtu' di un precedente progetto di ricerca. 6. Nonostante le disposizioni di cui al numero 5, gli Stati costieri non possono esercitare il proprio potere discrezionale di negare il proprio consenso, ai sensi della lettera a) dello stesso numero 5, all'effettuazione di progetti di ricerca scientifica marina, conformi alle disposizioni della presente parte, sulla piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, al di fuori di quelle aree specifiche che gli Stati costieri possono in ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso, o lo saranno entro un ragionevole periodo di tempo, operazioni di sfruttamento o di esplorazione approfondita. Gli Stati costieri notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree ed eventuali loro modifiche, ma non sono tenuti a fornire ragguagli sulle operazioni che intendono eseguire. 7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano i diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, definiti all'articolo 77. 8. La ricerca scientifica marina di cui al presente articolo non deve interferire in modo ingiustificato con le attivita' intraprese dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 247

Articolo 247 Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici Lo Stato costiero che sia membro di un'organizzazione internazionale o sia ad essa legato da un accordo bilaterale, nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale tale organizzazione intende effettuare direttamente, o far eseguire sotto i propri auspici, un progetto di ricerca scientifica marina, viene considerato consenziente all'esecuzione di tale progetto secondo le specifiche concordate, se ha approvato il progetto dettagliato quando l'organizzazione ha adottato la decisione di effettuarlo, o se e' disposto a prendervi parte e non ha espresso alcuna obiezione entro quattro mesi dalla data in cui l'organizzazione ha a esso notificato il progetto stesso.

Convenzione - art. 248

Articolo 248 Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti: a) natura e scopi del progetto; b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche; c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sara' effettuato; d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature; e) nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto; f) la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Convenzione - art. 249

Articolo 249 Obbligo di assolvere certe condizioni 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che intraprendono la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero debbono attenersi alle seguenti condizioni: a) garantire allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di esservi rappresentato, in particolare, quando e' possibile, a bordo di navi da ricerca e di altre imbarcazioni o installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire ai costi del progetto; b) fornire allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena e' possibile, i rapporti preliminari e i risultati e le conclusioni finali quando la ricerca e' stata completata; c) impegnarsi per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che ne venga compromesso il valore scientifico; d) fornire su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei dati, campioni e risultati della ricerca, o aiutarlo in tale valutazione o interpretazione; e) assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non appena possibile, attraverso gli opportuni canali nazionali o internazionali; f) informare immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento importante apportato al programma di ricerca; g) rimuovere le installazioni o le attrezzature scientifiche a completamento della ricerca, salvo accordi diversi. 2. Questo articolo non pregiudica le condizioni sancite dalle leggi e regolamenti dello stato costiero per l'esercizio del proprio potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso in applicazione dell'articolo 246, 5, ivi compreso l'obbligo di stipulare accordi preliminari per la diffusione a livello internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti che interessano direttamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Convenzione - art. 250

Articolo 250 Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina Le comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina avvengono attraverso i canali ufficiali appropriati, salvo accordi diversi.

Convenzione - art. 251

Articolo 251 Criteri e direttive generali Gli Stati si prefiggono di promuovere, attraverso le competenti organizzazioni internazionali, la definizione dei criteri e direttive generali che li aiutino a determinare la natura e le implicazioni della ricerca scientifica marina.

Convenzione - art. 252

Articolo 252 Consenso tacito Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che: a) rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure b) le informazioni fornite dallo Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure c) richiede un supplemento di informazioni circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.

Convenzione - art. 253

Articolo 253 Sospensione o cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina 1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attivita' di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se: a) le attivita' di ricerca non vengono condotte conformemente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure b) lo Stato o la competente organizzazione internazionale che conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina. 2. Lo stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di ogni attivita' di ricerca scientifica marina in caso di qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attivita' di ricerca. 3. Lo stato costiero puo' altresi' esigere la cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli. 4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali precedentemente autorizzati a svolgere attivita' di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attivita' che sono oggetto della notifica. 5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve essere annullata dallo Stato costiero e le attivita' di ricerca scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.

Convenzione - art. 254

Articolo 254 Diritti degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l'articolo 246, 3, comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi. 2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249, 1, f). 3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunita' di partecipare, ogni qualvolta e' possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina. 4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249, 1, d), fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.

Convenzione - art. 255

Articolo 255 Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di la' del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.

Convenzione - art. 256

Articolo 256 Ricerca scientifica marina nell'Area Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alle disposizioni della Parte XI, di effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.

Convenzione - art. 257

Articolo 257 Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' della zona economica esclusiva Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' dei limiti della zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 258

Articolo 258 Messa in opera e utilizzo La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino e' subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.

Convenzione - art. 259

Articolo 259 Regime giuridico Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente sezione non possiedono lo status di isole. Non hanno un proprio mare territoriale e la loro presenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

Convenzione - art. 260

Articolo 260 Zone di sicurezza Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.

Convenzione - art. 261

Articolo 261 Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o di apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.

Convenzione - art. 262

Articolo 262 Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione Le installazioni o le attrezzature menzionate nella presente sezione debbono esibire distintivi di identificazione che indichino lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione internazionale alla quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi di segnalazione, concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea, tenuto conto delle regole e norme stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 263

Articolo 263 Responsabilita' 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilita' di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalita', o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure. 3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtu' dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.

Convenzione - art. 264

Articolo 264 Soluzione delle controversie Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in materia di ricerca scientifica marina vengono risolte conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3.

Convenzione - art. 265

Articolo 265 Misure provvisorie In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attivita' di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.

Convenzione - art. 266

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