LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 90 Diritto di navigazione Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.
Convenzione - art. 91
Articolo 91 Nazionalita' delle navi 1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalita', dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalita' dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un regime effettivo. 2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.
Convenzione - art. 92
Articolo 92 Posizione giuridica delle navi 1. Le navi battono bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non puo' cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo o in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprieta' o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o piu' Stati impiegandole secondo convenienza, non puo' rivendicare nessuna delle nazionalita' in questione nei confronti di altri Stati, e puo' essere assimilata a una nave priva di nazionalita'.
Convenzione - art. 93
Articolo 93 Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Gli articoli precedenti non pregiudicano la posizione delle navi adibite al servizio ufficiale delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che battono la bandiera dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 94
Articolo 94 Obblighi dello Stato di bandiera 1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera. 2. In particolare ogni Stato: a) tiene registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtu' di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi. 3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte la misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a: a) costruzione, attrezzature e navigabilita' delle navi; b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali; c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi. 4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che: a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonche' la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione; b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacita' marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave; c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni. 5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato e' tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza. 6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, puo' denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera. Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un'inchiesta e, se vi e' luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione. 7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sara' condotta da o davanti una o piu' persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell'alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l'altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.
Convenzione - art. 95
Articolo 95 Immunita' delle navi da guerra in alto mare Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
Convenzione - art. 96
Articolo 96 Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.
Convenzione - art. 97
Articolo 97 Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione 1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilita' penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorita' giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneita' o licenza, e' il solo componente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorita' che non sia lo Stato di bandiera.
Convenzione - art. 98
Articolo 98 Obbligo di prestare soccorso 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto piu' velocemente e' possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui si puo' ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando e' possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa e' immatricolata, e qual'e' il porto piu' vicino presso cui fara' scalo. 2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.
Convenzione - art. 99
Articolo 99 Divieto di trasporto degli schiavi Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine. Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, e' libero ipso facto.
Convenzione - art. 100
Articolo 100 Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.
Convenzione - art. 101
Articolo 101 Definizione di pirateria Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti: a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati; ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato; b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attivita' di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).
Convenzione - art. 102
Articolo 102 Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia perso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati agli atti commessi da navi o aeromobili privati.
Convenzione - art. 103
Articolo 103 Definizione di nave o aeromobile pirata Una nave o un aeromobile sono considerati navi o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'articolo 101. Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di esse si sono rese colpevoli.
Convenzione - art. 104
Articolo 104 Conservazione o perdita della nazionalita' da parte di navi o aeromobili pirata Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalita' anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria. La conservazione o la perdita della nazionalita' vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalita'.
Convenzione - art. 105
Articolo 105 Sequestro di navi o aeromobili pirata Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato puo' sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; puo' arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonche' le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.
Convenzione - art. 106
Articolo 106 Responsabilita' per sequestri infondati Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria e' stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro e' responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalita', di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.
Convenzione - art. 107
Articolo 107 Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria Un sequestro per atti di pirateria puo' essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.
Convenzione - art. 108
Articolo 108 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, puo' richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.
Convenzione - art. 109
Articolo 109 Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare. 2. Ai fini della presente Convenzione, per "trasmissioni non autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso. 3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate puo' essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari: a) dello Stato di bandiera della nave; b) dello Stato presso cui l'installazione e' registrata; c) dello Stato di cui il responsabile e' un soggetto che ne abbia la nazionalita'; d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni; oppure e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscono interferenze. 4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, puo' arrestare, alle condizioni dell'articolo 110, qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e puo' sequestrare le apparecchiature trasmittenti.
Convenzione - art. 110
Articolo 110 Diritto di visita 1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtu' di trattati, una nave che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunita' secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non puo' legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che: a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi; c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorita' di cui all'articolo 109; d) la nave sia priva di nazionalita'; oppure e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalita' della nave da guerra. 2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra puo' procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine puo' inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si puo' procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo. 3. Se i sospetti si mostrano infondati e purche' la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sara' indenizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito. 4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari. 5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.
Convenzione - art. 111
Articolo 111 Diritto di inseguimento 1. E' consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorita' dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e puo' continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non e' stato interrotto. Non e' necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua. Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale e' definita all'articolo 33, l'inseguimento puo' essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona e' stata istituita. 2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza. 3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato. 4. L'inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all'interno del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale. L'inseguimento puo' cominciare solo dopo che l'ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perche' venga ricevuto dalla nave straniera. 5. Il diritto di inseguimento puo' essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzati a tali operazioni. 6. Quando l'inseguimento e' effettuato da un aeromobile: a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4; b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo direttamente. Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale non e' sufficiente che la nave sia stata semplicemente avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o sospette: e' necessario che abbia ricevuto l'intimazione di fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza interruzioni nell'inseguimento, dallo stesso aeromobile o da altri aeromobili o navi. 7. Il rilascio di una nave che sia stata sottoposta a fermo all'interno delle zone di giurisdizione di uno Stato e sia stata scortata in un porto dello stesso Stato per essere sottoposta a inchiesta da parte delle competenti autorita', non puo' essere reclamato invocando il solo fatto che essa ha attraversato sotto scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una parte della zona economica esclusiva o dell'alto mare. 8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l'esercizio del diritto di inseguimento, verra' indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.
Convenzione - art. 112
Articolo 112 Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di la' della piattaforma continentale. 2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'articolo 79, 5.
Convenzione - art. 113
Articolo 113 Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli. Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.
Convenzione - art. 114
Articolo 114 Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.
Convenzione - art. 115
Articolo 115 Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.
Convenzione - art. 116
Articolo 116 Diritto di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalita' esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente a) ai loro obblighi convenzionali; b) ai diritti e obblighi nonche' agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e c) alle disposizioni della presente sezione.
Convenzione - art. 117
Articolo 117 Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalita' di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalita' necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.
Convenzione - art. 118
Articolo 118 Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca.
Convenzione - art. 119
Articolo 119 Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati: a) adottano misure, sulla base della piu' attendibile documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale. b) prendono in considerazioni gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti, al fine di conservare o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa. 2. La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attivita' di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarita' attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati. 3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.
Convenzione - art. 120
Articolo 120 Mammiferi marini L'articolo 65 si applica anche alla conservazione e alla gestione dei mammiferi marini nell'alto mare.
Convenzione - art. 121
Articolo 121 Regime giuridico delle isole 1. Un'isola e' una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. 2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. 3. Gli scogli che non si presentano all'insediamento umano ne' hanno una vita economica autonoma non possono possedere ne' la zona economica esclusiva ne' la piattaforma continentale.
Convenzione - art. 122
Articolo 122 Definizione Ai fini della presente Convenzione si intende per "mare chiuso o semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da due o piu' Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri.
Convenzione - art. 123
Articolo 123 Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a: a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare; b) coordinare l'esercizio del loro diritti e l'adempimento del loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino; c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata; d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Convenzione - art. 124
Articolo 124 Uso dei termini 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per "Stato privo di litorale" si intende uno Stato che non ha coste marine; b) per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito; c) per "Traffico in transito" si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o piu' Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalita' di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale; d) per "mezzi di trasporto" si intende: i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali; ii) nel caso in cui cio' sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma. 2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.
Convenzione - art. 125
Articolo 125 Diritto di accesso al mare e dal mare e liberta' di transito 1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla liberta' dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanita'. A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto 2. Le condizioni e modalita' per l'esercizio della liberta' di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, sub-regionali o regionali. 3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranita' sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.
Convenzione - art. 126
Articolo 126 Inapplicabilita' della clausola della nazione piu' favorita Alle disposizioni della presente Convenzione, cosi' come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione piu' favorita.
Convenzione - art. 127
Articolo 127 Diritti doganali, tasse ed altre spese 1. Il traffico in transito non e' soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezionale di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico. 2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.
Convenzione - art. 128
Articolo 128 Zone franche ed altre strutture doganali Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.
Convenzione - art. 129
Articolo 129 Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla liberta' di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.
Convenzione - art. 130
Articolo 130 Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficolta' di carattere tecnico nel traffico in transito 1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficolta' di carattere tecnico per il traffico in transito. 2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficolta', le autorita' competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.
Convenzione - art. 131
Articolo 131 Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.
Convenzione - art. 132
Articolo 132 Concessione di piu' ampie agevolazioni di transito La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono piu' ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di piu' ampie agevolazioni di transito per il futuro.
Convenzione - art. 133
Articolo 133 Uso dei termini Ai fini della presente Parte: a) per "risorse" si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i moduli polimetallici; b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate "minerali".
Convenzione - art. 134
Articolo 134 Ambito di applicazione della presente Parte 1. La presente Parte si applica all'Area. 2. Le attivita' condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte. 3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, cosi' come la pubblicita' da dare loro sono regolati dalla Parte VI. 4. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validita' degli accordi relativi alla delimitazione fra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.
Convenzione - art. 135
Articolo 135 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti Ne' la presente Parte ne' i diritti accordati od esercitati in virtu' di essa incidono sul regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area o sul regime dello spazio aereo situato sopra quelle acque.
Convenzione - art. 136
Articolo 136 Patrimonio comune dell'umanita' L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanita'.
Convenzione - art. 137
Articolo 137 Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse 1. Nessuno Stato puo' rivendicare od esercitare la sovranita' o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non puo' essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranita' o di diritti sovrani, ne' alcun atto di appropriazione. 2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutto l'umanita', per conto della quale agisce l'Autorita'. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorita'. 3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente, non puo' essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti diritti.
Convenzione - art. 138
Articolo 138 Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.
Convenzione - art. 139
Articolo 139 Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilita' per danni 1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attivita' nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attivita' sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalita' degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalita'. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attivita' condotte da tali organizzazioni nell'Area. 2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilita'; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non e' comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dello articolo 153, 2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III. 3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.
Convenzione - art. 140
Articolo 140 Beneficio dell'umanita' 1. Le attivita' nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanita', indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo o dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale. 2. L'Autorita' assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attivita' nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).
Convenzione - art. 141
Articolo 141 Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici L'area e' aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.
Convenzione - art. 142
Articolo 142 Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri 1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale, le attivita' nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di la' della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti. 2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attivita' nell'Area possono comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, e' richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato. 3. Ne' questa Parte ne' i diritti accordati o esercitati in virtu' di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attivita' nell'Area.
Convenzione - art. 143
Articolo 143 Ricerca scientifica marina 1. La ricerca scientifica marina nell'area e' condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII. 2. L'Autorita' puo' effettuare attivita' di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e puo' stipulare contratti a tale scopo. L'Autorita' promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili. 3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area: a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorita': b) assicurando che, per tramite dell'Autorita' o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di: i) rinforzare il loro potenziale di ricerca; ii) formare il loro personale e quello dell'Autorita' alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca; iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area; c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorita' o altri canali internazionali, quando necessario.
Convenzione - art. 144
Articolo 144 Trasferimento di tecnologia 1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorita' adotta misure dirette a: a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attivita' condotte nella Area; b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinche' tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. 2. A questo scopo, l'Autorita' e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche relative alle attivita' condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. In particolare, essi adottano e promuovono: a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attivita' condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalita' e a condizioni eque e ragionevoli; b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunita' di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attivita' dell'Area.
Convenzione - art. 145
Articolo 145 Protezione dell'ambiente marino Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottare, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attivita'. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a: a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui e' sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonche' ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente degli effetti nocivi derivanti da attivita' quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attivita': b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.
Convenzione - art. 146
Articolo 146 Protezione della vita umana Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.
Convenzione - art. 147
Articolo 147 Compatibilita' delle attivita' condotte nell'Area e delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino 1. Le attivita' nell'Area sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino. 2. Le seguenti condizioni si applicano alle installazioni utilizzate per svolgere attivita' nell'Area: a) tali installazioni non devono essere montate, poste in opera e rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le norme, i regolamenti e le procedure emanate dall'Autorita'. Vanno opportunamente resi noti il montaggio, la posa in opera e la rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di sistemi permanenti per segnalarne la presenza. b) tali installazioni non possono essere poste in opera la' dove potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute, essenziali per la navigazione internazionale o in zone in cui viene praticata una attivita' intensiva di pesca; c) tali installazioni devono essere circondate da zone di sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle installazioni stesse e della navigazione. La configurazione e la localizzazione di dette zone di sicurezza e' determinata in maniera tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle navi in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali. d) tali installazioni devono essere utilizzate esclusivamente a scopi pacifici; c) tali installazioni non hanno lo status di isole. Esse non possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. 3. Le altre attivita' esercitate nell'ambiente marino sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle attivita' svolte nell'Area.
Convenzione - art. 148
Articolo 148 Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte nell'Area L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte nell'Area e' favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessita' specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficolta' di accesso e rientro da essa.
Convenzione - art. 149
Articolo 149 Reperti archeologici e storici Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanita', tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
Convenzione - art. 150
Articolo 150 Politiche relative alle attivita' condotte nell'Area Le attivita' svolte nell'Area, cosi' come espressamente previsto dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale ed un'espansione equilibrata del commercio internazionale, e da promuovere la cooperazione internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi, specialmente degli Stati in via di sviluppo, ed allo scopo di assicurare: a) la valorizzazione delle risorse dell'Area; b) una gestione metodica, sicura e razionale delle risorse dell'Area, in particolare sorvegliando che le attivita' condotte nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando ogni sperpero, in conformita' a sani principi di conservazione; c) l'espansione delle possibilita' di partecipare a dette attivita', in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144 e 148; d) la partecipazione dell'Autorita' ai proventi e il trasferimento della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo, come disposto dalla presente Convenzione; e) una maggiore disponibilita' dei minerali provenienti dall'Area, per quanto necessaria considerando le quantita' degli stessi minerali provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori di tali minerali; f) la promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per i minerali provenienti da altre fonti, di prezzi giusti e stabili, remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda; g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione geografica, dell'opportunita' di partecipare allo sfruttamento delle risorse dell'Area e la prevenzione della monopolizzazione delle attivita' condotte nell'Area; h) la protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli che potrebbero avere sulle loro economie o sui loro guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale che figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali riduzioni siano dovute ad attivita' condotte nell'Area, secondo quanto previsto dall'articolo 151; i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta l'umanita'; e j) condizioni di accesso ai mercati, per l'importazione dei minerali provenienti dalle risorse dell'Area e per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali, che non siano piu' favorevoli delle condizioni piu' vantaggiose applicate alle importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.
Convenzione - art. 151
Articolo 151 Politiche in materia di produzione 1. a) Senza pregiudizio per gli obiettivi enunciati nell'articolo 150 e in vista dell'applicazione della lettera h) di detto articolo, l'Autorita', agendo da intermediario di istanze esistenti o, se necessario, nel quadro di nuove trattative o accordi con la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese quelle produttrici e consumatrici, adotta le misure necessarie a favorire la crescita, l'efficace funzionamento e la stabilita' dei mercati per i prodotti di base derivati dai minerali estratti dall'Area, a prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori. Tutti gli Stati contraenti cooperano a questo scopo. b) L'Autorita' ha diritto di prendere parte a qualsiasi conferenza sui prodotti relativa a tali prodotti di base, e a cui partecipano tutte le parti interessate, ivi compresi i produttori e i consumatori. L'Autorita' ha diritto di divenire parte di qualsiasi convenzione o accordo nato in conseguenza di dette conferenze. La partecipazione dell'Autorita' ad ogni organo istituito in base a tali convenzioni o accordi, avviene con riferimento alla produzione nell'Area e in accordo con le norme di tale organo. c) L'Autorita' si fa carico degli obblighi che incorrono su di essa in virtu' delle convenzioni o accordi cui si riferisce questo paragrafo, in maniera tale da assicurare l'applicazione uniforme e non discriminatoria con riferimento alla totalita' della produzione dei minerali in questione nell'Area. Cosi' facendo, l'Autorita' agisce in maniera compatibile con le clausole dei contratti in vigore e con le disposizioni dei piani di lavoro approvati dall'Impresa. 2. a) Nel periodo interinale definito al numero 3, la produzione commerciale non puo' iniziare a fronte di un piano di lavoro approvato finche' l'operatore non abbia richiesto e ottenuto dall'Autorita' l'autorizzazione di produzione. Tale autorizzazione alla produzione non puo' essere domandata o rilasciata piu' di cinque anni prima della data prevista per l'avvio della produzione commerciale in virtu' del piano di lavoro, a meno che l'Autorita' non prescriva un altro periodo nelle sue norme, regolamenti e procedure, con specifico riguardo alla natura e al calendario di esecuzione dei progetti. b) Nella propria richiesta di autorizzazione, l'operatore indica la quantita' annuale di nichel che prevede di estrarre a fronte del piano di lavoro approvato. La richiesta comprende un preventivo di spese che saranno affrontate dall'operatore non appena ricevuta l'autorizzazione, spese che sono state ragionevolmente valutate per consentirgli l'avvio della produzione commerciale alla data prevista. c) Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) l'Autorita' adotta norme di attuazione conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III. d) L'Autorita' rilascia una autorizzazione di produzione per la quantita' specificata nella richiesta, a meno che la somma di tale quantita' e delle quantita' gia' autorizzate non superi, per un anno qualsiasi di produzione compreso nel periodo interinale, il tetto massimo di produzione di nichel calcolato conformemente ai disposti del numero 4 per l'anno in cui l'autorizzazione e' stata concessa. e) Una volta rilasciate, l'autorizzazione di produzione e la domanda approvata diventano parte integrante del piano di lavoro approvato. f) Se la richiesta di autorizzazione di produzione presentata dall'operatore viene respinta ai sensi della lettera d), egli puo' in ogni momento ripresentare domanda all'Autorita'. 3. Il periodo interinale inizia cinque anni prima del primo gennaio dell'anno previsto per l'avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato. Se l'avvio di tale produzione commerciale viene ritardato di un anno rispetto a quello originariamente previsto, l'inizio del periodo interinale e il tetto massimo di produzione inizialmente calcolato vengono corretti di conseguenza. Il periodo interinale ha termine allo scadere del venticinquesimo anno ovvero alla fine della Conferenza di revisione di cui all'articolo 155 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore di nuove convenzioni e accordi di cui al numero 1, a seconda di quale di tali eventi si verifica per primo. Se tali convenzioni o accordi decadono e diventano inefficaci per una qualsiasi ragione, l'Autorita' avoca a se' per il resto del periodo interinale i poteri previsti nel presente articolo. 4. a) Il tetto massimo di produzione fissato per ogni anno del periodo interinale e' costituito dalla somma dei seguenti addendi: i) la differenza tra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno precedente l'avvio della prima produzione commerciale e il valore desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'inizio del periodo interinale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b); e ii) il sessanta per cento della differenza fra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno per cui e' stata richiesta l'autorizzazione di produzione e il valore cosi' desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'anno di avvio della prima produzione commerciale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b). b) Ai fini della lettera a): i) i valori del diagramma di andamento usato per calcolare il tetto massimo della produzione di nichel sono i valori annuali del consumo di nichel letti su un diagramma di andamento stabilito nel corso dell'anno in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di produzione. Il diagramma di andamento si ricava per interpolazione lineare dei logaritmi dei dati sul consumo effettivo annuale di nichel nell'arco di tempo degli ultimi 15 anni per i quali si dispone di dati: si assume il tempo come variabile indipendente. Questo diagramma di andamento costituisce la curva di tendenza iniziale; ii) se il tasso annuale di incremento indicato dal diagramma di andamento e' inferiore al 3%, per determinare le quantita' definite alla lettera a) si assume al posto di tale diagramma un altro diagramma costruito come segue: esso deve intersecare la curva di tendenza iniziale nel punto che rappresenta il valore del consumo del primo anno del periodo di 15 anni considerato e la su pendenza corrisponde ad un incremento annuale al 3%. Comunque, il tetto massimo di produzione fissato per un anno qualsiasi del periodo interinale non puo' in alcun caso superare la differenza tra il valore ricavato dal diagramma di andamento iniziale per l'anno considerato e il valore del diagramma considerato per l'anno che precede l'inizio del periodo interinale. 5. L'Autorita' riserva all'Impresa per la sua produzione iniziale un quantita' di 38.000 tonnellate metriche di nichel sulla quantita' fissata come tetto massimo di produzione conformemente al numero 4. 6. a) L'operatore, nel corso di un anno qualsiasi, puo' produrre meno della produzione annuale di minerali ricavata dai noduli polimetallici indicata nella sua autorizzazione di produzione o superare tale produzione dell'8% al massimo, con l'avvertenza che il totale complessivo della sua produzione non oltrepassi quella indicata in detta autorizzazione. Ogni eccedenza annua compresa tra l'8% e il 20% oppure qualsiasi eccedenza in qualsiasi anno che segue i due anni consecutivi nel corso dei quali la produzione fissata e' gia' stata superata costituisce oggetto di negoziazione con l'Autorita', la quale puo' esigere dall'operatore che esso richieda un'autorizzazione di produzione supplementare. b) L'Autorita' prende in esame le richieste di autorizzazione alla produzione supplementare soltanto dopo che ha deliberato su tutte le richieste pendenti di autorizzazione di produzione e dopo aver preso debitamente in considerazione l'eventualita' di altre richieste. Il principio che guida l'Autorita' a tale proposito e' quello di non superare, durante un anno qualsiasi del periodo interinale, la produzione totale autorizzata ai sensi della formula di limitazione della produzione. L'Autorita' non autorizza per nessun piano di lavoro la produzione di una quantita' superiore a 46.500 tonnellate metriche di nichel per ogni anno 7. La produzione di altri metalli, come il rame, il cobalto e il manganese, di derivazione dai noduli polimetallici estratti in base ad una autorizzazione di produzione non dovrebbe superare il livello che avrebbe raggiunto se l'operatore avesse prodotto, a partire da detti noduli, la quantita' massima di nichel calcolato conformemente al presente articolo. L'Autorita' adotta, conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III, norme, regolamenti e procedure inerenti all'applicazione del presente numero. 8. Vengono applicati all'esplorazione ed allo sfruttamento dei minerali dell'Area i diritti e gli obblighi relativi alle pratiche economiche sleali che sono previsti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali pertinenti. Per la composizione delle controversie derivanti dalla presente disposizione, gli Stati contraenti che sono parte in detti accordi commerciali multilaterali possono ricorrere alle procedure di soluzione delle controversie previste da tali accordi. 9. L'Autorita' ha il potere di limitare il livello della produzione di minerali nell'Area, diversi dai minerali estratti da noduli polimetallici, secondo le condizioni e i metodi che ritiene appropriati, adottando regolamenti in conformita' all'articolo 161, 8. 10. Su raccomandazione del Consiglio, sulla base del parere della Commissione di pianificazione economica, l'Assemblea istituisce un sistema di compensazione o prevede altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'equilibrio economico, non esclusa la cooperazione con le istituzioni specializzate e altre organizzazioni internazionali, per venire in aiuto agli Stati in via di sviluppo la cui economia e i cui introiti da esportazione risentono in maniera grave degli effetti sfavorevoli di una diminuzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti nell'Area ovvero di una riduzione del volume delle proprie esportazioni concernenti quel minerale, nel limite in cui la diminuzione o la riduzione e' dovuta ad attivita' condotte nell'Area. Su richiesta, l'Autorita' intraprende studi sui problemi degli Stati che rischiano di essere piu' seriamente colpiti, al fine di ridurre al minimo le loro difficolta' e di aiutarli ad assestare la loro economia.
Convenzione - art. 152
Articolo 152 Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorita' 1. L'Autorita' evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilita' di svolgere attivita' nell'Area. 2. Purtuttavia, essa puo' accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.
Convenzione - art. 153
Articolo 153 Sistema di esplorazione e di sfruttamento 1. Le attivita' nell'Area sono organizzate, condotte e controllate dall'Autorita' per conto di tutta l'umanita' conformemente al presente articolo, nonche' conformemente alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, cosi' come alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 2. Le attivita' nell'Area vanno condotte secondo quanto contenuto nel numero 3: a) dall'Impresa e, b) in associazione con l'Autorita', dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalita' degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalita', quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell'Allegato III. 3. Le attivita' sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da parte della Commissione giuridica e tecnica. Quando, su autorizzazione dell'Autorita', vengono condotte nell'Area alcune attivita' dai soggetti menzionati al numero 2, b, il piano di lavoro riveste la forma di un contratto conformemente all'articolo 3 dell'Allegato III. Tale contratto puo' prevedere accordi di compartecipazione conformemente all'articolo 11 dell'Allegato III. 4. L'Autorita' esercita sulle attivita' condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e altresi' dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3. Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorita' adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni conformemente all'articolo 139. 5. L'Autorita' ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o di un contratto. L'Autorita' ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area che sono utilizzate per attivita' condotte nell'Area. 6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce la garanzia del titolo. Di conseguenza, il contratto non puo' essere modificato, sospeso o rescisso se non in conformita' agli articoli 18 e 19 dell'Allegato III.
Convenzione - art. 154
Articolo 154 Revisione periodica Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea puo' adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.
Convenzione - art. 155
Articolo 155 La Conferenza di revisione 1. Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno di avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione delle disposizioni della presente Parte e degli allegati che ad essa si riferiscono, che regolano il sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area. La Conferenza di revisione prende in esame nel dettaglio i seguenti punti, alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso: a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in ogni aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare se ne ha tratto beneficio tutta l'umanita'; b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le aree riservate sono state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in confronto con le aree non riservate; c) se la valorizzazione e l'utilizzazione dell'Area e delle risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata del commercio internazionale; d) se si e' prevenuta la monopolizzazione delle attivita' condotte nell'Area; e) se sono state rispettate le politiche esposte negli articoli 150 e 151; e) se il sistema ha consentito di ripartire equamente i vantaggi ricavati dalle attivita' condotte nell'Area, tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessita' degli Stati in via di sviluppo. 2. La Conferenza di revisione garantisce la continuita' del principio del patrimonio comune dell'umanita', dell'assetto internazionale costituito per assicurare un equo sfruttamento delle risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e dell'esistenza di un'Autorita' che organizzi, conduca e controlli le attivita' nell'Area. Essa assicura altresi' il mantenimento dei principi enunciati nella presente Parte per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o esercizio di sovranita' su una qualsiasi parte dell'Area. I diritti degli Stati e la loro generale condotta riguardo all'Area, cosi' come la loro partecipazione alle attivita' nell'Area conformemente alla presente Convenzione, la prevenzione della monopolizzazione delle attivita' nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici, gli aspetti economici delle attivita' condotte nell'Area, la ricerca scientifica marina, il trasferimento di tecnologia, la protezione dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area e dello spazio aereo situato al di sopra di dette acque e la compatibilita' delle attivita' condotte nell'Area e le altre attivita' esercitate nell'ambiente marino. 3. La Conferenza di revisione segue, nell'adottare le sue decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. La Conferenza pone in essere ogni tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con la forma del consenso e non si dovrebbe dare luogo a votazioni su qualsiasi argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il consenso. 4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non e' pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area, nei dodici mesi successivi essa puo' decidere, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti, di adottare e di sottoporre agli Stati contraenti per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del sistema che essa giudica necessari ed appropriati. Questi emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti 12 mesi dopo il deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli Stati contraenti. 5. Gli emendamenti adottati dalla Conferenza di revisione in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti acquisiti a fronte di contratti gia' in vigore.
Convenzione - art. 156
Articolo 156 Costituzione dell'Autorita' 1. E' costituita un'Autorita' internazionale dei fondi marini il cui funzionamento e' retto dalla presente Parte. 2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorita'. 3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorita' in qualita' di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure 4. L'Autorita' ha la propria sede in Giamaica. 5. L'Autorita' puo' istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudichera' necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
Convenzione - art. 157
Articolo 157 Natura dell'Autorita' e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento 1. L'Autorita' e l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attivita' nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area. 2. L'Autorita' ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione. Essa e' investita dai poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e le funzioni concernenti le attivita' condotte nell'Area. 3. L'Autorita' si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri. 4. Allo scopo di assicurare a tutti i membri dell'Autorita' i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualita' di membri, ciascun membro dell'Autorita' adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione.
Convenzione - art. 158
Articolo 158 Organi dell'Autorita' 1. Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorita'. 2. Viene costituita l'Impresa, che e' l'organo per mezzo del quale l'Autorita' esercita le funzioni di cui all'articolo 170, 1. 3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte. 4. Su ciascun organo principale dell'Autorita' e dell'Impresa grava la responsabilita' dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferite.
Convenzione - art. 159
Articolo 159 Composizione, procedura e votazione 1. L'Assemblea e' composta da tutti i membri dell'Autorita'. Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che puo' essere accompagnato da supplenti e consulenti. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni e in sessione straordinaria ogni volta che ne decide l'opportunita' o quando e' convocata dal Segretario generale su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorita'. 3. Le sessioni dell'Assemblea, a meno che essa non decida altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorita'. 4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno. All'apertura di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e quanti membri dell'ufficio di presidenza sono necessari. Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente e di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria. 5. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea. 6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto. 7. Le decisioni su questioni di procedura, ivi compresa la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 8. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione. In caso di dubbio sul problema di sapere se si tratta di una questione di sostanza o meno, la questione dibattuta e' considerata come tale, a meno che non venga deciso dall'Assemblea diversamente con la maggioranza richiesta per le decisioni su questioni sostanziali. 9. Quando una questione sostanziale e' sul punto di essere messa ai voti per la prima volta il Presidente puo', e deve se cio' e' richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare la decisione di ricorrere alla votazione su detta questione per un periodo non superiore a cinque giorni feriali. Tale norma puo' essere applicata soltanto una volta per la stessa questione, e l'applicazione di detta norma non deve comportare il rinvio delle questioni oltre la chiusura della sessione. 10. Quando il Presidente viene invitato con richiesta scritta inoltrata da almeno un quarto dei membri dell'Autorita' affinche' l'Assemblea chieda un parere consultivo sulla conformita' alla presente Convenzione di una proposta sottopostale in merito a una qualsiasi questione, l'Assemblea chiede un parere consultivo alla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale Internazionale del diritto del mare. La votazione viene differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio parere. Se tale parere non e' pervenuto prima dell'ultima settimana della sessione in cui e' stato richiesto, l'Assemblea decide quando riunirsi per votare sulla proposta rinviata.
Convenzione - art. 160
Articolo 160 Poteri e funzioni 1. L'Assemblea, unico organo dell'Autorita' composto da tutti i suoi membri, e' considerata quale organo supremo di essa, davanti al quale gli altri organi principali sono responsabili, cosi' come e' espressamente previsto nella Convenzione. L'Assemblea, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi problema o materia che rientri nella competenza dell'Autorita'. 2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni: a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161; b) eleggere il Segretario generale fra i candidati proposti dal Consiglio; c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa; d) Costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi sussidiari, va dovutamente tenuto conto del principio della equa ripartizione geografica, degli interessi particolari e della necessita' di assicurare a tali organi la partecipazione di membri qualificati e competenti nei problemi tecnici specifici di cui tali organi si occupano; e) fissare i contributi dei membri al bilancio amministrativo dell'Autorita' secondo percentuali convenute, basate sul metodo utilizzato per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite, fino a quando l'Autorita' disponga di proventi sufficienti derivanti da altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative; f) i) esaminare e approvare su raccomandazione del Consiglio, le norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa suddivisione dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle attivita' condotte nell'Area, nonche' i pagamenti e le contribuzioni di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro regime di autonomia. Se l'Assemblea non approva le raccomandazioni del Consiglio, essa le inoltra nuovamente al Consiglio perche' possa riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea; ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita', cosi' come qualsiasi emendamento a tali testi, che il Consiglio ha adottato in via provvisoria in applicazione dell'articolo 162, 2, o), ii). Tali norme, regolamenti e procedure hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, la gestione finanziaria dell'Autorita' e la sua amministrazione interna e, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa all'Autorita'; g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi finanziari ed economici ricavati dalle attivita' condotte nell'Area da effettuarsi in modo compatibile con la presente Convenzione e le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'; h) esaminare e approvare il progetto di bilancio annuale dell'Autorita' sottoposto dal Consiglio; i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e dell'Impresa e cosi' anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a qualsiasi altro organo dell'Autorita'; j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere la cooperazione internazionale nel campo delle attivita' condotte nell'Area e tendenti altresi' a incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione; k) esaminare i problemi di carattere generale collegati con le attivita' condotte nell'Area, che abbiano particolare rilevanza per gli Stati in via di sviluppo cosi' come i problemi che si pongono per gli Stati, a proposito delle attivita' nell'Area, in relazione alla loro ubicazione geografica, particolarmente per gli Stati privi di litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati; l) istituire, su raccomandazione del Consiglio e sulla base del parere fornito dalla Commissione di Pianificazione Economica, un sistema di compensazione od altre misure di assistenza utili ad agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10; m) decidere la sospensione dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualita' di membro, in applicazione dell'articolo 185; n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'Autorita' e decidere, in maniera che sia compatibile con la ripartizione dei poteri e delle funzioni fra gli organi dell'Autorita', quale di questi organi trattera' un problema oppure un argomento il cui esame non sia gia' stato espressamente attribuito alla competenza di uno di essi.
Convenzione - art. 161
Articolo 161 Composizione, procedura e voto 1. Il Consiglio si compone di 36 membri dell'Autorita' eletti dall'Assemblea nell'ordine che segue: a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un consumo o importazioni nette di prodotti di base, derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2% del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista), e cosi' anche il maggior consumatore; b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato, direttamente o tramite soggetti aventi la loro nazionalita', gli investimenti piu' consistenti per la preparazione e la realizzazione di attivita' condotte nell'Area, fra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista); c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione proveniente dalle zone sottoposte alla loro giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti delle specie di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di cui almeno due Stati in via di sviluppo la cui economia e' fortemente dipendente dalle esportazioni di tali minerali; d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentano interessi particolari. Tra gli interessi particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati privi di litorale ovvero geograficamente svantaggiati, degli Stati che compaiono fra i principali importatori delle categorie di minerali che devono essere estratte dall'Area, degli Stati potenziali produttori di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una ripartizione geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso che almeno un membro per ogni regione geografica viene eletto in applicazione della presente disposizione. A tal fine, le regioni geografiche sono: l'Africa, l'America Latina, l'Asia, l'Europa Orientale (socialista), e l'Europa Occidentale ed altri Stati. 2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio conformemente al numero 1, essa assicura che: a) gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; b) gli Stati costieri, specialmente quegli Stati in via di sviluppo che non siano considerati sotto il numero 1 a), b), c) ovvero d), siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; c) ciascun gruppo di Stati contraenti che debba essere rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente nominati da quel gruppo. 3. Le elezioni hanno luogo durante le sessioni ordinarie dell'Assemblea. Ciascun membro del Consiglio viene eletto per la durata di quattro anni. Comunque, alla prima elezione, la durata del mandato della meta' dei membri che rappresentano ciascun gruppo contemplato al numero 1 e' di due anni. 4. I membri del Consiglio sono rieleggibili ma dovrebbe essere debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi. 5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nella sede dell'Autorita'; si riunisce con la frequenza che lo esigono le attivita' dell'Autorita', ma non meno di tre volte l'anno. 6. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio. 7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. 8. a) Le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti. b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei membri del Consiglio. c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri del Consiglio, le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito delle disposizioni enumerate qui di seguito: articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2, w), con l'avvertenza che le decisioni emanate in virtu' di tale disposizione non possono essere obbligatorie per un periodo superiore ai trenta giorni, a meno che tali decisioni non vengano confermate da una decisione adottata conformemente alla lettera d); articolo 162, 2, x), y), z); articolo 163, 2; articolo 174, 3; articolo 11 dell'Allegato IV. d) Le decisioni sulle questioni sostanziali che si pongono a proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e cosi' anche a proposito dell'adozione degli emendamenti alla Parte XI sono adottate per consenso. e) Ai fini delle lettere d), f), e g) si intende per consenso l'assenza di qualsiasi obiezione formale. Nei 14 giorni che seguono la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina se vi e' la possibilita' di una obiezione formale alla sua adozione. Nel caso in cui constati che verra' formulata una tale obiezione, il Presidente, nell'arco di tre giorni, costituisce e convoca una commissione di conciliazione composta, al piu', da nove membri del Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di comporre le divergenze e di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso. La Commissione lavora speditamente e riferisce al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua costituzione. Se la Commissione non e' in grado di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio rapporto i motivi ostativi alla proposta. f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il Consiglio e' abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' o a qualsiasi altro titolo, sono adottate conformemente alle lettere del presente numero indicate nelle dette norme, regolamenti e procedure o, in mancanza, conformemente alla disposizione determinata da una decisione del Consiglio, de possibile previa, presa per consenso. g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la questione e' considerata come prevista dalla disposizione richiedente la maggioranza piu' elevata o il consenso, a seconda dei casi, a meno che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza o per consenso. 9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro dell'Autorita' che non e' rappresentato in seno al Consiglio di farsi rappresentare ad una seduta di esso, quando detto membro ne fa richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che lo riguarda in modo particolare. Il rappresentante di detto membro puo' partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.
Convenzione - art. 162
Articolo 162 Poteri e funzioni 1. Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Autorita'. Esso, conformemente alla presente Convenzione ed alla politica generale definita dall'Assemblea, ha il potere di stabilire le politiche generali che l'Autorita' dovra' seguire in merito a ogni problema o materia di cui essa e' competente. 2. Inoltre il Consiglio: a) sorveglia e coordina l'applicazione delle disposizioni della presente Parte per tutte le questioni e le materie di competenza dell'Autorita' e richiama l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza; b) propone all'Assemblea un'elenco di candidati per l'elezione del Segretario generale; c) raccomanda all'Assemblea candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Impresa e per l'elezione del Direttore generale di essa; d) istituisce, se del caso e con il dovuto riguardo ai principi di economia e di efficienza, gli organi sussidiari che giudica necessari per esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi, va posto accento sulla necessita' di assicurare ad essi il concorso di membri qualificati e competenti nelle materie tecniche di cui si occupano, sempre che si tenga nella dovuta considerazione il principio di una equa ripartizione geografica e gli interessi particolari; e) adotta il proprio regolamento interno, in cui fissa il criterio di designazione del proprio Presidente; f) in nome dell'Autorita' e nei limiti della sua competenza, conclude accordi con le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea; g) esamina i rapporti dell'Impresa e li trasmette all'Assemblea con le proprie raccomandazioni; h) presenta all'Assemblea rapporti annuali e i rapporti speciali che essa puo' richiedere; i) impartisce direttive all'Impresa conformemente all'articolo 170; j) approva i piani di lavoro conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III. Il Consiglio decide su ciascun piano di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data in cui esso e' stato presentato dalla Commissione giuridica e tecnica nel corso di una sessione del Consiglio e conformemente alle seguenti procedure: (i) se la Commissione raccomanda l'approvazione di un piano di lavoro, tale piano viene considerato accettato dal Consiglio se nessun membro di quest'ultimo sottopone, nel termine di 14 giorni, una specifica obiezione in forma scritta al Presidente nella quale sia addotta la difformita' dalle condizioni enunciate nell'articolo 6 dell'Allegato III. Se una tale obiezione viene formulata, si applica la procedura di conciliazione prevista all'articolo 161, 8, e). Se al termine della procedura di conciliazione l'obiezione permane, il piano di lavoro e' considerato come approvato dal Consiglio a meno che esso non lo respinga per consenso dei suoi membri, ad esclusione dello Stato o degli Stati che presentano la domanda o patrocinano il richiedente; (ii) se la Commissione raccomanda il rigetto di un piano di lavoro oppure non formula raccomandazioni, il Consiglio puo' approvare il piano di lavoro a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione; k) approva i piani di lavoro presentati dall'Impresa conformemente all'articolo 12 dell'Allegato IV, applicando mutatis mutandis le procedure previste alla lettera j); l) esercita un controllo sulle attivita' condotte nell'Area, conformemente all'articolo 153, 4 ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; m) adotta, su raccomandazione della Commissione di pianificazione economica, le misure necessarie ed appropriate per fornire protezione, conformemente all'articolo 150, h), dagli effetti economici sfavorevoli ivi contemplati; n) basandosi sul parere della Commissione di pianificazione economica, fornisce raccomandazioni all'Assemblea sull'istituzione di un sistema di compensazione o sull'adozione di altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'assestamento economico come previsto dall'articolo 151, 10; o) i) raccomanda all'Assemblea norme, regolamenti e procedure relativi ad una equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici ricavati dalle attivita' condotte nell'Area e dai pagamenti e dalle contribuzioni derivanti dall'articolo 82, tenendo in particolare conto gli interessi e le necessita' degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non sono pervenuti alla condizione di totale indipendenza ovvero ad altri regimi di autonomia; ii) adotta ed applica in via provvisoria, attendendo l'approvazione dell'Assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' e tutti gli emendamenti a tali testi, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione giuridica e tecnica ovvero di altro organo subordinato competente. Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, nonche' la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorita'. E' accordata priorita' all'adozione di norme, regolamenti e procedure relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento dei noduli polimetallici. Le norme, regolamenti e procedure per l'esplorazione e lo sfruttamento di ogni altra risorsa diversa dai noduli polimetallici sono adottate nell'arco di tempo di tre anni computati a decorrere dalla data in cui all'Autorita' e' stata inoltrata una richiesta da uno qualsiasi dei suoi membri, con lo scopo di adottare dette norme, regolamenti e procedure nei riguardi di tale risorsa. Ogni norma, regolamento e procedura rimane in vigore a titolo provvisorio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea o fino alla modifica di essi da parte del Consiglio, alla luce dei punti di vista espressi dall'Assemblea; p) controlla il versamento di tutte le somme dovute dalla od alla Autorita' con riferimento alle operazioni effettuate conformemente alla presente Parte; q) esegue une selezione fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato III, nei casi in cui la selezione sia prevista da tale articolo; r) sottopone il progetto di bilancio annuale dell'Autorita' all'approvazione dell'Assemblea; s) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa le politiche da seguire su ciascun problema o materia che rientra nella competenza dell'Autorita'; t) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualifica di membro in applicazione dell'articolo 185; u) a nome dell'Autorita' e per i casi di inadempienza, istituisce procedimenti dinanzi alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini; v) notifica all'Assemblea la decisione adottata dalla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini nei procedimenti istituiti conformemente alla lettera u) ed effettua le raccomandazioni che giudica necessarie circa le misure da adottare; w) emette ordini in caso di urgenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni, allo scopo di prevenire ogni grave danno che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attivita' condotte nell'Area; x) vieta l'avvio dello sfruttamento di talune zone da parte dei contraenti o da parte dell'Impresa quando delle prove sostanziali indicano il rischio di danno grave per l'ambiente marino; y) crea un organo sussidiario per redigere progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie relativi: (i) alla gestione finanziaria conformemente agli articoli da 171 a 175; e (ii) alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 ed all'articolo 17, 1, c) dell'Allegato III; z) stabilisce appropriati meccanismi per la direzione e la supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attivita' condotte nell'Area per stabilire se la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' nonche' i termini e le condizioni dei contratti conclusi con l'Autorita' vengono osservati.
Convenzione - art. 163
Articolo 163 Organi del Consiglio 1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio: a) una Commissione di pianificazione economica; b) una Commissione giuridica e tecnica. 2. Ciascuna commissione e' composta da 15 membri eletti dal Consiglio fra i candidati nominati dagli Stati contraenti. Il Consiglio puo' comunque, se ve n'e' bisogno, decidere di accrescere la composizione dell'una o dell'altra commissione, tenendo nel dovuto conto considerazioni di economicita' ed efficienza. 3. I membri di una commissione devono presentare i requisiti adeguati nell'area di competenza di quella commissione. Per consentire alle commissioni di esercitare le proprie funzioni efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del piu' alto livello di competenza ed integrita' aventi le qualifiche richieste nei vari settori. 4. Nell'eleggere i membri delle commissioni, va tenuta, nel dovuto conto la necessita' di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza di interessi particolari. 5. Nessuno Stato contraente puo' nominare piu' di un candidato per la stessa commissione. Nessuno puo' essere eletto in piu' di una commissione. 6. I membri delle commissioni sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili per un nuovo mandato. 7. In caso di morte, di incapacita' o di dimissioni di un membro di una Commissione prima del compimento del mandato, il Consiglio elegge per il periodo restante del mandato un membro della stessa regione geografica o che rappresenti la stessa categoria di interessi. 8. I membri delle commissioni non devono avere interessi di ordine finanziario in nessuna attivita' concernente l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area. Sotto la propria responsabilita' nei confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, nessun segreto industriale, nessun dato che costituisce proprieta' industriale e che e' stato trasferito all'Autorita' conformemente all'articolo 14 dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni per l'Autorita'. 9. Ciascuna commissione esercita le proprie funzioni conformemente ai principi ed alle direttive adottate dal Consiglio. 10. Ciascuna commissione elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le norme ed i regolamenti necessari al proprio buon funzionamento. 11. Le procedure di adozione delle decisioni delle commissioni sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. Le raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se necessario, da una succinta esposizione delle divergenze che sono emerse nell'ambito della commissione. 12. Ciascuna commissioni esercita ordinariamente le proprie funzioni nella sede dell'Autorita' e si riunisce tutte le volte che e' necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni. 13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna commissione puo' consultare, in caso di necessita', un'altra commissione, ovvero un organo competente delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica competenza nella materia.
Convenzione - art. 164
Articolo 164 La Commissione di pianificazione economica 1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attivita' minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale. Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia e' fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area. 2. La Commissione: a) propone, su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area; b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori cosi' come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo; c) esamina qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150, h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio le suggerimenti appropriate; d) propone al Consiglio, affinche' lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10, un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attivita' condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.
Convenzione - art. 165
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