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LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689

Current text a fecha 1994-12-19

Entrata in vigore della legge: 20/12/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.

Art. 3

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, e' abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.

2.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convezione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.

Art. 4

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 5

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Gli Stati contraenti della presente Convenzione, Animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo, Constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze della Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessita' di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile, Consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme, Riconoscendo che e' auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranita' di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino, Considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuira' alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessita' di tutta l'umanita' ed, in particolare, degli interessi e delle necessita' specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste, Desiderando che la presente Convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, cosi' come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanita' e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanita', indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati, Convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli Scopi ed ai Principi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta, Affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Uso dei termini e ambito d'applicazione 1. Ai fini della presente Convenzione: 1) Per "Area" si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale; 2) per "Autorita'" s'intende l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini; 3) per "attivita' nell'Area" s'intende ogni attivita' di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area; 4) Per "inquinamento dell'ambiente marino" s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attivita' marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualita' dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali. 5) a) Per "immissione" si intende: i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; b) il termine "immissione" non include: i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purche' non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali; ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purche' tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione. 2. 1) Per gli "Stati contraenti" si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione e' in vigore. 2) La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione "Stati contraenti" si riferisce a questi soggetti.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo 1. La sovranita' dello Stato costiero si estende, al di la' del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo. 3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Larghezza del mare territoriale Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Limite esterno del mare territoriale Il limite esterno del mare territoriale e' la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto piu' prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Linea di base normale Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale e' la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Scogliere affioranti Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale e' la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Linee di base diritte 1. Nelle localita' dove la linea di costa e' profondamente incavata e frastagliata, o vi e' una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si puo' impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. 2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche naturali, la linea di costa e' altamente instabile, i punti appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea piu' avanzata e', anche in caso di ulteriori arretramenti della linea di bassa marea, le linee di base diritte rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione. 3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale dalla costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. 4. Le linee di base diritte non debbono essere tracciate verso o da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti fari o installazioni similari che siano in permanenza emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale. 5. Nei casi in cui il metodo delle linee di base diritte e' applicabile in virtu' del numero 1, si puo' tener conto, per la determinazione di particolari linee di base, degli interessi economici propri della regione considerata, la cui esistenza e importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso. 6. Il metodo delle linee di base diritte non puo' essere impiegato da uno Stato in modo tale da separare il mare territoriale di un altro Stato dall'alto mare o da una zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Acque interne 1. Con l'eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato. 2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Foci dei fiumi Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base e' una linea diritta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Baie 1. Il presente articolo si riferisce solamente alle baie le cui coste appartengono a un solo Stato. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un'insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di piu' di una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura non e' considerata una baia a meno che la sua superficie non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura. 3. La superficie di un'insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell'insenatura e le linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un'insenatura ha piu' di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all'interno di un'insenatura e' compresa nella superficie delle acque dell'insenatura. 4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si puo' tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all'interno di essa sono considerate acque interne. 5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque. 6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette "baie storiche" o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Porti Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti piu' esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Rade Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Bassifondi emergenti a bassa marea 1. Un bassofondo emergente a bassa marea e' un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma e' sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea bassa marea su quel bassofondo puo' essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale. 2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Combinazione di metodi per determinare le linee di base Lo Stato costiero, a seconda delle diverse situazioni, puo' determinare le linee di base mediante uno qualsiasi dei metodi previsti agli articoli precedenti.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di la' della linea mediana di cui ciascun punto e' equidistante dai punti piu' prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtu' di titoli storici o di altre circostanze speciali, e' necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, puo' essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Diritto di passaggio inoffensivo Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Significato del termine "passaggio" 1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne ne' fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale. 2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficolta', oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficolta'.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo" 1. Il passaggio e' inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale. 2. Il passaggio di una nave straniera e' considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave e' impegnata in una qualsiasi delle seguenti attivita': a) minaccia o impiego della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite; b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo; c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero; d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero; e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili; f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari; g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero; h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione; i) attivita' di pesca; j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi; k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero; l) ogni altra attivita' che non sia in rapporto diretto con il passaggio.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Sommergibili e altri veicoli subacquei Nel mare territoriale, i sommergibili e altri veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero puo' emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo; b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni; c) protezione di cavi e condotte; d) conservazione delle risorse biologiche del mare; e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca; f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento; g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici; h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale 1. Lo Stato costiero puo', quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi. 2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare e alle navi adibite al trasporto di sostanze o materiali nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive puo' essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico. 3. Nell'indicare i corridoi di traffico e nel prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto: a) delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale competente; b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale; c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali; d) dell'intensita' del traffico. 4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali da' opportuna diffusione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive. Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Obblighi dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell'applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve: a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l'effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo; oppure b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qualunque Stato o per conto di esso. 2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicita' ogni pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale, del quale sia a conoscenza.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Diritti di protezione dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero puo' adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. 2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali e' subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali. 3. Lo Stato costiero puo', senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubblicizzata.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Tasse imponibili alle navi straniere 1. Nessuna tassa puo' essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale. 2. Le tasse possono essere imposte a una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera 1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi: a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; b) se il reato e' di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale; c) se l'intervento delle autorita' locali e' stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; oppure d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope. 2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini a bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. 3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l'equipaggio della nave. In casi di emergenza tale notifica puo' essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione. 4. Nel considerare l'opportunita' e le modalita' di un arresto, le autorita' locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione. 5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non puo' adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere 1. Lo Stato costiero non dovrebbe fermare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare territoriale, allo scopo di esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si trovi a bordo della nave. 2. Lo Stato costiero non puo' procedere a misure esecutive o cautelari nei confronti della nave nell'ambito di un procedimento civile, se non per effetto di obblighi o di responsabilita' in cui la nave sia incorsa o che abbia assunte durante o in previsione del suo passaggio nelle acque dello Stato costiero. 3. Il numero 2 non pregiudica il diritto dello Stato costiero, conformemente alle sue leggi, di procedere a misure esecutive o cautelari nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di una nave straniera che stazioni nel mare territoriale o che transiti nel mare territoriale dopo aver lascito le acque interne.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Definizione di nave da guerra Ai fini della presente Convenzione, per "nave da guerra" si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Inosservanza da parte di una nave da guerra delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero. Se una nave da guerra non si attiene alle leggi e ai regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio attraverso il suo mare territoriale, e ignora la richiesta di adeguarvisi, lo Stato costiero puo' pretendere che essa abbandoni immediatamente il mare territoriale.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Zona contigua 1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero puo' esercitare il controllo necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse non proprio territorio o mare territoriale. 2. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale 1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare ne' il regime giuridico delle acque di tali stretti, ne' l'esercizio di sovranita' o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi. 2. La sovranita' o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Ambito di applicazione della presente Parte Nessuna norma della presente parte si applica: a) alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali; b) al regime giuridico delle acque situate al di la' del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare; c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio e' totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale La presente Parte non si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale nei quali esista una rotta, attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche; a tali rotte si applicano le altre Parti pertinenti della presente Convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla liberta' di navigazione e di sorvolo.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Ambito di applicazione della presente sezione La presente sezione si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Diritto di passaggio in transito 1. Negli stretti di cui all'articolo 37, tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito; fanno eccezione gli stretti formati da un'isola appartenente a uno Stato rivierasco e dal suo territorio di terraferma, dove il passaggio in transito non e' permesso se al largo dell'isola esiste una rotta attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche. 2. Si intende per "passaggio in transito", conformemente alla presente Parte, l'esercizio della liberta' di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare e zona economica esclusiva. Tuttavia, la condizione che il transito sia continuo e rapido non preclude il passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio di uno Stato rivierasco o di lasciarlo o di ripartirne, nel rispetto delle condizioni che disciplinano l'ingresso in quello Stato. 3. Ogni attivita' diversa dall'esercizio del diritto di passaggio in transito attraverso lo stretto resta subordinata alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito 1. Le navi e gli aeromobili, nell'esercizio del diritto di passaggio in transito: a) attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi; b) si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; c) si astengono da qualsiasi attivita' che non sia inerente alle loro normali modalita' di transito continuo e rapido, a meno che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo; d) si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte. 2. Durante il passaggio in transito le navi: a) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare; b) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi. 3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili: a) rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure di sicurezza e operano in ogni momento nel debito rispetto della sicurezza della navigazione; b) controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata dalla competente autorita' internazionale designata al controllo del traffico aereo, o l'apposita frequenza radio internazionale di soccorso.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Attivita' di ricerca e di rilievi Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unita' idrografiche e di ricerca marine, non possono eseguire alcuna attivita' di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico negli stretti per la navigazione internazionale 1. Conformemente alla presente Parte, gli Stati rivieraschi possono indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che si rendano necessari per garantire la sicurezza del passaggio delle navi attraverso gli stretti. 2. Tali Stati, quando sia necessario e con il dovuto preavviso pubblico, possono indicare nuovi corridoi di traffico o prescrivere schemi di separazione del traffico in sostituzione di quelli precedentemente indicati o prescritti. 3. Tali corridoi di traffico e dispositivi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate. 4. Prima di indicare o sostituire corridoi di traffico o prima di prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, gli Stati rivieraschi sottopongono le relative proposte, al fine di ottenerne l'adozione, all'organizzazione internazionale competente. Essa puo' esclusivamente indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con gli Stati rivieraschi, e solo allora questi ultimi possono indicarli, prescriverli o sostituirli. 5. Quando la proposta di indicare corridoi di traffico o di prescrivere schemi di separazione del traffico riguarda le acque di due o piu' Stati rivieraschi, questi debbono collaborare nella formulazione delle proposte di concerto con la competente organizzazione internazionale. 6. Gli Stati rivieraschi indicano chiaramente sulle carte nautiche, alle quali viene data la dovuta diffusione, tutti i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da loro indicati o prescritti. 7. Le navi nel corso del passaggio di transito rispettano i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito 1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo, secondo il disposto dell'articolo 41; b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive; c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa la manovra delle apparecchiature da pesca; d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, ne' la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale definito nella presente sezione. 3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti. 5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che gode di immunita' sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale e' immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilita' internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare: a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale; b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Obblighi degli Stati rivieraschi Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicita' adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non puo' essere sospeso.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 Passaggio inoffensivo 1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che: a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1; oppure b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato. 2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non puo' essere sospeso.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 Uso dei termini Ai fini della presente Convenzione: a) per "Stato-arcipelago" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o piu' arcipelaghi ed eventualmente da altre isole; b) per "arcipelago" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano cosi' strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 Linee di base arcipelagiche 1. Uno Stato-arcipelago puo' tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole piu' esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1: 1 e 9 : 1. 2. La lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine; tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che racchiudono un arcipelago puo' superare tale lunghezza, fino ad un massimo di 125 miglia marine. 3. Il tracciato di tali linee di base non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla configurazione generale dell'arcipelago. 4. Tali linee di base non debbono essere tracciate nella direzione di, o partire da, bassifondi emergenti a bassa marea ad eccezione del caso che su di essi siano stati costruiti fari o installazioni similari, permanentemente emergenti; oppure ad eccezione del caso che un bassofondo emergente a bassa marea si trovi, tutto o in parte, a una distanza dall'isola piu' vicina non superiore alla larghezza del mare territoriale. 5. Lo Stato-arcipelago deve definire il proprio sistema di linee di base in modo tale da non separare dall'alto mare o dalla zona economica esclusiva il mare territoriale di un altro Stato. 6. Se una parte delle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago si trova tra due parti di territorio di uno Stato limitrofo, i diritti in essere e ogni altro interesse legittimo che quest'ultimo ha esercitato tradizionalmente in tali acque, nonche' tutti i diritti derivanti da accordi stipulati tra i due Stati in questione, sussistono e debbono essere rispettati. 7. Al fine di calcolare il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre di cui al numero 1, si possono considerare come parte integrante della superficie terrestre le acque situate all'interno delle scogliere affioranti intorno alle isole a agli atolli, ivi compresa la parte di tavolato oceanico a scarpata scoscesa, che sia interamente o quasi interamente racchiusa entro una catena di isole calcaree e di scogliere emergenti situate sul perimetro del tavolato. 8. Le linee di base tracciate conformemente al presente articolo vengono indicate su carte nautiche a scala adeguata, al fine di determinarne la posizione. In alternativa, tali carte possono essere sostituite da elenchi di coordinate geografiche di punti, precisando il datum geodetico utilizzato. 9. Lo Stato-arcipelago deve dare debita-diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne un esemplare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 Misurazione della larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale La larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale viene misurata a partire da linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47.

Convenzione - art. 49

Articolo 49 Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante 1. La sovranita' di uno Stato-arcipelago si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47, definite "acque arcipelagiche", indipendentemente dalla loro profondita' o distanza dalla costa. 2. Tale sovranita' si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonche' alle risorse ivi contenute. 3. Tale sovranita' viene esercitata conformemente alla presente Parte. 4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, ne' l'esercizio di sovranita', da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.

Convenzione - art. 50

Articolo 50 Delimitazione delle acque interne Entro le proprie acque arcipelagiche, lo Stato-arcipelago puo' tracciare linee di delimitazione delle acque interne, conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

Convenzione - art. 51

Articolo 51 Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera 1. Senza pregiudizio dell'articolo 49, gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attivita' legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche. I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attivita' in questione, nonche' la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi vengono esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalita'. 2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini gia' messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.

Convenzione - art. 52

Articolo 52 Diritto di passaggio inoffensivo 1. Alle condizioni dell'articolo 53 e senza pregiudizio dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso le acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3. 2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, puo' sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicita'.

Convenzione - art. 53

Articolo 53 Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici 1. Uno Stato-arcipelago puo' istituire corridoi di traffico e rotte aeree nello spazio aereo soprastante, che siano idonei al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente. 2. Tutte le navi e tutti gli aeromobili godono del diritto di passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree. 3. Per "passaggio di traffico nei corridoi arcipelagici" si intende l'esercizio dei diritti di navigazione e sorvolo conformemente alla presente Convenzione e secondo le normali modalita' di navigazione, al solo fine del transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva. 4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano le acque arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e comprendono tutte le rotte di passaggio normalmente usate per la navigazione internazionale nelle acque arcipelagiche o per il sorvolo nello spazio aereo soprastante nonche', per quanto riguarda le navi, tutti i normali canali di navigazione all'interno di tali rotte, restando inteso che non si rendera' necessario istituire ulteriori rotte, di convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita. 5. Tali corridoi di traffico e rotte aeree sono definiti da una serie di linee assiali continue che congiungono i punti di entrata delle rotte di passaggio ai punti di uscita. Durante il passaggio nei corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non devono discostarsi di oltre 25 miglia marine da ciascun lato di tali linee assiali mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10% della distanza che separa i punti piu' vicini delle isole situate ai lati del corridoio. 6. Uno Stato-arcipelago che indichi corridoi di traffico conformemente al presente articolo puo' anche prescrivere schemi di separazione del traffico per garantire la sicurezza del passaggio delle navi che attraversano canali di larghezza limitata all'interno di tali corridoi. 7. Quando le circostanze lo esigano e dopo aver dato la debita diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago puo' modificare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico precedentemente indicati o prescritti. 8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate. 9. Per indicare o sostituire corridoi di traffico oppure per prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, uno Stato-arcipelago deve sottoporre le relative proposte all'organizzazione internazionale competente. Tale organizzazione puo' adottare esclusivamente i corridoi di traffico o gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con lo Stato-arcipelago, e solo allora qust'ultimo puo' indicare, prescrivere, o indicare gli stessi. 10. Lo Stato-arcipelago deve indicare chiaramente, su carte nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico da esso stesso indicati o prescritti. 11. Le navi in passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici rispettano tali corridoi e schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo. 12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico o rotte aeree, il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici puo' essere esercitato utilizzando le rotte normalmente seguite per la navigazione internazionale.

Convenzione - art. 54

Articolo 54 Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attivita' di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici. Gli articoli 39, 40, 42 e 44 si applicano, mutatis mutandis, al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.

Convenzione - art. 55

Articolo 55 Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva e' la zona al di la' del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtu' del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le liberta' degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 56

Articolo 56 Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva 1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di: a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attivita' connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti; b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino; c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione; 2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione. 3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.

Convenzione - art. 57

Articolo 57 Larghezza della zona economica esclusiva La zona economica esclusiva non si estende al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.

Convenzione - art. 58

Articolo 58 Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva 1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle liberta' di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali liberta', come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione. 2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purche' non siano incompatibili con la presente Parte. 3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purche' non siano incompatibili con la presente Parte.

Convenzione - art. 59

Articolo 59 Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equita' e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunita' internazionale nel suo complesso.

Convenzione - art. 60

Articolo 60 Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva 1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di: a) isole artificiali; b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici; c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona. 2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione. 3. Debito preavviso deve essere dato della costruzione di tali isole artificiali, installazioni e strutture, e debbono essere predisposte attrezzature permanenti per segnalarne la presenza. Le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate, debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della navigazione, tenuto conto di ogni disposizione internazionale generalmente accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e obblighi degli altri Stati. Adeguata informazione viene data in merito alla profondita', alla posizione e alle dimensioni di qualunque installazione o struttura che non sia stata completamente rimossa. 4. In caso di necessita' lo Stato costiero puo' istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone di sicurezza all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture. 5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali. Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono oltre la distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione. 6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di sicurezza e si conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative alla navigazione in prossimita' delle isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza. 7. Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, ne' istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale. 8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

Convenzione - art. 61

Articolo 61 Conservazione delle risorse biologiche 1. Lo Stato costiero stabilisce il volume massimo delle risorse biologiche di cui e' consentita la cattura nella sua zona economica esclusiva. 2. Lo Stato costiero, tenuto conto delle informazioni scientifiche piu' attendibili di cui dispone a tale scopo, assicura, attraverso misure appropriate di mantenimento e di utilizzo, che la conservazione delle risorse biologiche della zona economica esclusiva non sia messa in pericolo da uno sfruttamento eccessivo. Lo Stato costiero e le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, collaborano a tal fine. 3. Tali misure mirano altresi' a mantenere o ricostituire le specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile, nel rispetto dei fattori ecologici ed economici pertinenti, ivi compresi i bisogni delle comunita' costiere dedite alla pesca e le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e dei valori minimi internazionali generalmente raccomandati a livello subregionale, regionale o mondiale. 4. Nell'adottare tali misure lo Stato costiero prende in considerazione gli effetti sulle specie associate o dipendenti da quelle che sono oggetto di pesca, al fine di conservare o ricostituire le popolazioni di tali specie associate o dipendenti al di sopra dei livelli ai quali la loro riproduzione puo' venire seriamente compromessa. 5. L'informazione scientifica disponibile, le statistiche sul pescato e sull'attivita' di pesca e qualsiasi altro dato rilevante per la conservazione dei banchi di pesce vengono diffusi e scambiati regolarmente attraverso le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, laddove lo si ritenga appropriato e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati, ivi compresi quelli di cui hanno la nazionalita' i soggetti che sono stati autorizzati a pescare nella zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 62

Articolo 62 Sfruttamento delle risorse biologiche 1. Lo Stato costiero promuove l'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, senza pregiudizio dell'articolo 61. 2. Lo Stato costiero determina la propria potenzialita' di sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva. Quando lo Stato costiero non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, esso deve, attraverso accordi o altre intese conformi ai termini, alle condizioni e alle leggi e regolamenti indicati al numero 4, concedere ad altri Stati l'accesso all'eccedenza della quota consentita con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 69 e 70, soprattutto in relazione ai Paesi in via di sviluppo ivi menzionati. 3. Nel consentire agli altri Stati l'accesso nella propria zona economica esclusiva conformemente al presente articolo, lo Stato costiero prende in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi inclusi tra l'altro: l'importanza che le risorse biologiche dell'area rivestono per l'economia e per altri interessi nazionali dello Stato costiero interessato; le disposizioni degli articoli 69 e 70; le esigenze degli Stati in via di sviluppo presenti nella subregione o regione, in relazione alla pesca di parte dell'eccedenza; e la necessita' di contenere al minimo gli scompensi economici negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona o abbiano dato un contributo sostanziale alla ricerca e all'identificazione dei banchi. 4. I soggetti aventi la nazionalita' di altri Stati che esercitano la pesca nella zona economica esclusiva si attengono alle misure di conservazione e alle altre norme e condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato costiero. Tali leggi e regolamenti debbono essere conformi alla presente Convenzione, e possono avere per oggetto, tra l'altro: a) il rilascio di licenze ai pescatori, ai pescherecci e alle attrezzature, ivi compresi il pagamento di tariffe e altre forme di remunerazione che, nel caso di Stati costieri in via di sviluppo, puo' consistere in un adeguato contributo in materia di finanziamento, attrezzature e tecnologia dell'industria della pesca; b) l'individuazione delle specie che possono essere catturate, e la determinazione delle quote di cattura in relazione a particolari banchi o gruppi di banchi, o al pescato per battello in un dato arco di tempo, o al pescato dei soggetti aventi la nazionalita' di ciascun Stato durante un periodo stabilito; c) la regolamentazione delle stagioni e delle aree di pesca, dei tipi, dimensioni e quantita' delle attrezzature, e dei tipi, dimensioni e numero dei pescherecci che possono essere utilizzati; d) la determinazione dell'eta' e taglia del pesce e delle altre specie di cui e' consentita la pesca; e) la definizione delle informazioni richieste ai pescherecci, ivi incluse le statistiche sul pescato e sull'attivita' di pesca nonche' i rapporti sull'ubicazione dei pescherecci; f) la necessita', subordinata all'autorizzazione e al controllo dello Stato costiero, di condurre specifici programmi di ricerca sulla pesca e di disciplinarne l'esecuzione, compresi il campionamento del pesce catturato, e la messa a disposizione dei campioni e dei rapporti sui relativi dati scientifici; g) l'invio a bordo, da parte dello Stato costiero, di osservatori o apprendisti; h) lo scarico di tutto o parte del pescato da parte di tali pescherecci nei porti dello Stato costiero; i) i termini e le condizioni relative ad azioni in compartecipazione o altre forme di cooperazione; j) le condizioni per la formazione del personale e per il trasferimento di tecnologie nel settore della pesca, ivi incluso il potenziamento delle capacita' dello Stato costiero nel campo della ricerca sulla pesca; k) procedure esecutive. 5. Gli Stati costieri danno debita diffusione alla normativa adottata in materia di conservazione e di gestione.

Convenzione - art. 63

Articolo 63 Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente 1. Quando lo stesso banco o piu' banchi di specie associate si trovano entro le zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri, questi ultimi cercano di concordare, sia direttamente sia attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo di tali banchi, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte. 2. Quando lo stesso banco o piu' banchi di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali banchi situati nell'area adiacente cercano di concordare, mediante trattative dirette o attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per la conservazione di tali banchi nell'area adiacente.

Convenzione - art. 64

Articolo 64 Specie altamente migratorie 1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di la' della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori. 2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.

Convenzione - art. 65

Articolo 65 Mammiferi marini Nessuna disposizione della presente Parte limita il diritto di uno Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a seconda dei casi, di interdire, limitare o regolamentare lo sfruttamento dei mammiferi marini con norme piu' restrittive di quelle previste nella presente Parte. Gli Stati cooperano al fine di garantire la conservazione dei mammiferi marini e in particolare operano attraverso le apposite organizzazioni internazionali, a vantaggio della conservazione, della gestione e dello studio dei cetacei.

Convenzione - art. 66

Articolo 66 Banchi anadromi 1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. 2. Lo Stato di origine dei banchi anadromi ne assicura la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate all'interno dei limiti esterni della zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero 3, b). Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai numeri 3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, puo' stabilire le quote massime consentite di pesca dei banchi anadromi che provengono dai suoi fiumi. 3. a) La pesca dei banchi anadromi e' consentita solamente nelle acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale disposizione possa comportare scompensi economici a uno Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la pesca oltre il limite esterno della zona economica esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attivita', tenendo in debito conto le esigenze di conservazioni dei banchi e le necessita' dello Stato d'origine in relazione ad essi. b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca dei banchi anadromi, tenendo conto della normale quantita' di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonche' di tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca e' praticato. c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtu' di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato di origine per la pesca dei banchi provenienti dai suoi fiumi. d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi oltre la zone economica esclusiva avviene tramite accordi tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati. 4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato coopera con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi. 5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, se opportuno, attraverso organizzazioni regionali.

Convenzione - art. 67

Articolo 67 Specie catadrome 1. Lo Stato costiero, nelle cui acque le specie catadrome trascorrono la maggior parte del loro ciclo vitale, ha la responsabilita' della gestione di tali specie e deve assicurare l'entrata e l'uscita dei pesci in migrazione. 2. La pesca delle specie catadrome viene effettuata solamente nelle acque interne ai limiti esterni delle zone economiche esclusive. Quando e' effettuata all'interno delle zone economiche esclusive, la pesca viene disciplinata dal presente articolo e dalle altre disposizioni della presente Convenzione relative alla pesca in tali zone. 3. Nei casi in cui le specie catadrome, che abbiano o no raggiunto l'eta' adulta, migrano attraverso la zona economica esclusiva di un altro Stato, la gestione, inclusa la pesca, di tali specie e' regolata da un accordo tra lo Stato menzionato al numero 1 e l'altro Stato interessato. Tale accordo deve assicurare la gestione razionale delle specie catadrome e tener conto delle responsabilita' dello Stato citato al numero 1 per la conservazione di esse.

Convenzione - art. 68

Articolo 68 Specie sedentarie La presente Parte non si applica alle specie sedentarie quali sono definite all'articolo 77, 4.

Convenzione - art. 69

Articolo 69 Diritto degli Stati privi di litorale 1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenuto conto delle pertinenti circostanze economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 2. Le condizioni e modalita' di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati attraverso accordi bilaterali, subregionali o regionali, prendendo in considerazione fra l'altro: a) la necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori o all'industria ittica dello Stato costiero; b) la misura in cui lo Stato privo di litorale, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, in virtu' di vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri; c) la misura in cui altri Stati privi di litorale e geograficamente svantaggiati partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e la conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo a carico di un tale Stato o parte di esso; d) le necessita' alimentari della popolazione di ciascuno di tali Stati. 3. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare l'intera quota di risorse biologiche consentita nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano per concludere accordi equi su base bilaterale, subregionale o regionale, al fine di consentire la partecipazione degli Stati in via di sviluppo privi di litorale, della stessa subregione o regione, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo appropriato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nella applicazione di questa norma vengono considerati anche i fattori indicati al numero 2. 4. In virtu' del presente articolo gli Stati sviluppati privi di litorale hanno il diritto di partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nelle zone economiche esclusive di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso alle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona. 5. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni i cui Stati costieri possono concedere agli Stati privi di litorale della stessa subregione o regione, diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 70

Articolo 70 Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati geograficamente svantaggiati hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenendo conto delle pertinenti caratteristiche economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati e conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62. 2. Ai fini della presente Parte, per "Stati geograficamente svantaggiati" si intendono gli Stati costieri, ivi inclusi gli Stati rivieraschi di mari chiusi o semichiusi, la cui situazione geografica li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati nella subregione o regione, per l'approvvigionamento di pesce in misura adeguata al fabbisogno alimentare della loro popolazione o parte di essa; e gli Stati costieri che non possono proclamare una propria zona economica esclusiva. 3. Le condizioni e modalita' di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati, attraverso accordi bilaterali, subregionali e regionali tenendo conto, tra l'altro: a) della necessita' di evitare effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e all'industria ittica dello Stato costiero; b) della misura in cui lo Stato geograficamente svantaggiato, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, secondo vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri; c) della misura in cui altri Stati geograficamente svantaggiati o privi di litorale partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e della conseguente necessita' di evitare un onere eccessivo a carico dello Stato costiero o parte di esso; d) del fabbisogno alimentare delle popolazioni degli Stati interessati. 4. Quando la capacita' di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare la massima quota consentita delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano alla conclusione di accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, per permettere agli Stati in via di sviluppo geograficamente svantaggiati, della stessa subregione o regione, la partecipazione allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo adeguato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nell'applicazione della presente norma debbono essere considerati anche i fattori indicati al numero 3. 5. Gli Stati sviluppati geograficamente svantaggiati hanno diritto, in conformita' del presente articolo, a partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nella zona economica esclusiva di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso allo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessita' di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunita' di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' hanno abitualmente esercitato la pesca nella zona. 6. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni dove gli Stati costieri possano garantire agli Stati geograficamente svantaggiati della subregione o regione diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nelle zone economiche esclusive.

Convenzione - art. 71

Articolo 71 Non applicabilita' degli articoli 69 e 70 Le disposizioni degli articoli 69 e 70 non si applicano nel caso di uno Stato costiero la cui economia sia prevalentemente dipendente dallo sfruttamento delle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 72

Articolo 72 Limitazioni alla concessione di diritti 1. I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli articoli 69 e 70, non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalita', ne' tramite contratti di locazione o licenze, ne' mediante azioni in compartecipazione, ne' in nessun altro modo che abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati. 2. La norma di cui sopra non preclude agli Stati interessati la possibilita' di ottenere assistenza tecnica o finanziaria da terzi Stati o da organizzazioni internazionali, intesa a facilitare l'esercizio dei diritti previsti agli articoli 69 e 70, a condizione che cio' non abbia gli effetti previsti al numero 1.

Convenzione - art. 73

Articolo 73 Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero, nell'esercizio dei propri diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, puo' adottare tutte le misure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente alla presente Convenzione. 2. Le navi fermate e i loro equipaggi debbono essere prontamente rilasciati dietro pagamento di una cauzione ragionevole o di altra forma di garanzia. 3. Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva non possono includere misure di restrizione della liberta' personale salvo accordi diversi tra gli Stati interessati, ne' alcuna altra forma di pena fisica. 4. In caso di fermo o di sequestro di navi straniere, lo Stato costiero deve prontamente notificare allo Stato di bandiera, attraverso i canali appropriati, le azioni intraprese e ogni sanzione conseguentemente applicata.

Convenzione - art. 74

Articolo 74 Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione. 2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.

Convenzione - art. 75

Articolo 75 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Subordinatamente alla presente Parte, i limiti esterni della zona economica esclusiva e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 74 sono riportati su carte nautiche a scala adeguata per determinarne la posizione. Quando e' opportuno, i limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere sostituiti da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 76

Articolo 76 Definizione della piattaforma continentale 1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di la' del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore. 2. La piattaforma continentale di uno Stato costiero non si estende al di la' dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6. 3. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della piattaforma, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali oceaniche ne' il loro sottosuolo. 4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l'orlo esterno del margine continentale ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, mediante: i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento ai punti fissi piu' esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% della distanza piu' breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale; oppure ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi situati a non piu' di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale. b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata continentale coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata. 5. I punti fissi che definiscono la linea che indica il limite esterno della piattaforma continentale sul fondo marino, tracciata conformemente al numero 4, a), i) e ii), vengono fissati a una distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, oppure a una distanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri, che e' la linea che collega i punti dove la profondita' delle acque e' pari a 2.500 metri. 6. Nonostante le disposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine il limite esterno della piattaforma continentale non supera la distanza di 350 miglia dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del margine continentale, quali tavolati, rialzi, duomi, banchi o speroni. 7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando tale piattaforma si estende al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per mezzo di linee diritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine. 8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti. 9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che descrivono in modo definitivo il limite esterno della sua piattaforma continentale. Il Segretario Generale da' adeguata pubblicita' a tali documenti. 10. Le disposizioni del presente articolo sono senza pregiudizio per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti.

Convenzione - art. 77

Articolo 77 Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale 1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali. 2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro puo' intraprendere tali attivita' senza il suo espresso consenso. 3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione. 4. Le risorse naturali indicate nella presente Parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioe' organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo.

Convenzione - art. 78

Articolo 78 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e liberta' degli altri Stati 1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti. 2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e liberta' di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.

Convenzione - art. 79

Articolo 79 Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non puo' impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte. 3. Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale e' subordinato al consenso dello Stato costiero. 4. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, ne' pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture gia' sotto la sua giurisdizione. 5. In occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte gia' in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilita' di riparare quelli gia' esistenti.

Convenzione - art. 80

Articolo 80 Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale L'articolo 60 si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale.

Convenzione - art. 81

Articolo 81 Perforazioni nella piattaforma continentale Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare le perforazioni nella piattaforma continentale, qualunque sia il loro scopo.

Convenzione - art. 82

Articolo 82 Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine 1. Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. 2. I pagamenti e contributi vengono versati annualmente in relazione all'intera produzione di un sito, dopo i primi cinque anni di produzione di quel sito. Per il sesto anno la quota di pagamento o contributo sara' pari all'1% dal valore o volume di produzione di quel sito. La quota aumentera' dell'1% per ogni anno successivo fino al dodicesimo anno e rimarra' del 7% da allora in poi. La produzione non comprende le risorse consumate ai fini dello sfruttamento. 3. Uno Stato in via di sviluppo, che sia importatore totale di una risorsa mineraria prodotta nella propria piattaforma continentale, e esentato da pagamenti e contributi relativamente alla produzione di tale risorsa mineraria. 4. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorita', che li ripartisce tra gli Stati contraenti la presente Convenzione, secondo criteri di equa suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale.

Convenzione - art. 83

Articolo 83 Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti 1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere una equa soluzione. 2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV. 3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale. 4. Quando un accordo e' in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.

Convenzione - art. 84

Articolo 84 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 83 vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione. Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione puo' essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' la debita pubblicita' a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorita'.

Convenzione - art. 85

Articolo 85 Scavo di gallerie La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondita' delle acque sovrastanti il fondo marino.

Convenzione - art. 86

Articolo 86 Ambito di applicazione della presente Parte Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita il alcun modo le liberta' di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.

Convenzione - art. 87

Articolo 87 Liberta' dell'alto mare 1. L'alto mare e' aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La liberta' dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti liberta': a) liberta' di navigazione; b) liberta' di sorvolo; c) liberta' di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI; d) liberta' di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; e) liberta' di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2; f) liberta' di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII. 2. Tali liberta' vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la liberta' dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attivita' nell'Area.

Convenzione - art. 88

Articolo 88 Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.

Convenzione - art. 89

Articolo 89 Illegittimita' delle rivendicazioni di sovranita' sull'alto mare Nessuno Stato puo' legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranita' alcuna parte dell'alto mare.

Convenzione - art. 90

Articolo 90 Diritto di navigazione Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.

Convenzione - art. 91

Articolo 91 Nazionalita' delle navi 1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalita', dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalita' dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un regime effettivo. 2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.

Convenzione - art. 92

Articolo 92 Posizione giuridica delle navi 1. Le navi battono bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. Una nave non puo' cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo o in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprieta' o di immatricolazione. 2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o piu' Stati impiegandole secondo convenienza, non puo' rivendicare nessuna delle nazionalita' in questione nei confronti di altri Stati, e puo' essere assimilata a una nave priva di nazionalita'.

Convenzione - art. 93

Articolo 93 Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Gli articoli precedenti non pregiudicano la posizione delle navi adibite al servizio ufficiale delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che battono la bandiera dell'Organizzazione.

Convenzione - art. 94

Articolo 94 Obblighi dello Stato di bandiera 1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera. 2. In particolare ogni Stato: a) tiene registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtu' di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi. 3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte la misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a: a) costruzione, attrezzature e navigabilita' delle navi; b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali; c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi. 4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che: a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonche' la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione; b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacita' marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave; c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni. 5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato e' tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza. 6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, puo' denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera. Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un'inchiesta e, se vi e' luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione. 7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sara' condotta da o davanti una o piu' persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell'alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l'altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.

Convenzione - art. 95

Articolo 95 Immunita' delle navi da guerra in alto mare Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Convenzione - art. 96

Articolo 96 Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Convenzione - art. 97

Articolo 97 Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione 1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilita' penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorita' giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneita' o licenza, e' il solo componente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorita' che non sia lo Stato di bandiera.

Convenzione - art. 98

Articolo 98 Obbligo di prestare soccorso 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto piu' velocemente e' possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui si puo' ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando e' possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa e' immatricolata, e qual'e' il porto piu' vicino presso cui fara' scalo. 2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.

Convenzione - art. 99

Articolo 99 Divieto di trasporto degli schiavi Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine. Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, e' libero ipso facto.

Convenzione - art. 100

Articolo 100 Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.

Convenzione - art. 101

Articolo 101 Definizione di pirateria Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti: a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati; ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato; b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attivita' di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).

Convenzione - art. 102

Articolo 102 Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia perso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati agli atti commessi da navi o aeromobili privati.

Convenzione - art. 103

Articolo 103 Definizione di nave o aeromobile pirata Una nave o un aeromobile sono considerati navi o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'articolo 101. Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di esse si sono rese colpevoli.

Convenzione - art. 104

Articolo 104 Conservazione o perdita della nazionalita' da parte di navi o aeromobili pirata Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalita' anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria. La conservazione o la perdita della nazionalita' vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalita'.

Convenzione - art. 105

Articolo 105 Sequestro di navi o aeromobili pirata Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato puo' sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; puo' arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonche' le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.

Convenzione - art. 106

Articolo 106 Responsabilita' per sequestri infondati Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria e' stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro e' responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalita', di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.

Convenzione - art. 107

Articolo 107 Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria Un sequestro per atti di pirateria puo' essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.

Convenzione - art. 108

Articolo 108 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali. 2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, puo' richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.

Convenzione - art. 109

Articolo 109 Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare 1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare. 2. Ai fini della presente Convenzione, per "trasmissioni non autorizzate" si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso. 3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate puo' essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari: a) dello Stato di bandiera della nave; b) dello Stato presso cui l'installazione e' registrata; c) dello Stato di cui il responsabile e' un soggetto che ne abbia la nazionalita'; d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni; oppure e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscono interferenze. 4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, puo' arrestare, alle condizioni dell'articolo 110, qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e puo' sequestrare le apparecchiature trasmittenti.

Convenzione - art. 110

Articolo 110 Diritto di visita 1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtu' di trattati, una nave che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunita' secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non puo' legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che: a) la nave sia impegnata in atti di pirateria; b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi; c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorita' di cui all'articolo 109; d) la nave sia priva di nazionalita'; oppure e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalita' della nave da guerra. 2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra puo' procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine puo' inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si puo' procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo. 3. Se i sospetti si mostrano infondati e purche' la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sara' indenizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito. 4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari. 5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.

Convenzione - art. 111

Articolo 111 Diritto di inseguimento 1. E' consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorita' dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e puo' continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non e' stato interrotto. Non e' necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua. Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale e' definita all'articolo 33, l'inseguimento puo' essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona e' stata istituita. 2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza. 3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato. 4. L'inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all'interno del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale. L'inseguimento puo' cominciare solo dopo che l'ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perche' venga ricevuto dalla nave straniera. 5. Il diritto di inseguimento puo' essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzati a tali operazioni. 6. Quando l'inseguimento e' effettuato da un aeromobile: a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4; b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo direttamente. Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale non e' sufficiente che la nave sia stata semplicemente avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o sospette: e' necessario che abbia ricevuto l'intimazione di fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza interruzioni nell'inseguimento, dallo stesso aeromobile o da altri aeromobili o navi. 7. Il rilascio di una nave che sia stata sottoposta a fermo all'interno delle zone di giurisdizione di uno Stato e sia stata scortata in un porto dello stesso Stato per essere sottoposta a inchiesta da parte delle competenti autorita', non puo' essere reclamato invocando il solo fatto che essa ha attraversato sotto scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una parte della zona economica esclusiva o dell'alto mare. 8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l'esercizio del diritto di inseguimento, verra' indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.

Convenzione - art. 112

Articolo 112 Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di la' della piattaforma continentale. 2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'articolo 79, 5.

Convenzione - art. 113

Articolo 113 Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli. Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.

Convenzione - art. 114

Articolo 114 Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.

Convenzione - art. 115

Articolo 115 Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.

Convenzione - art. 116

Articolo 116 Diritto di pesca nell'alto mare Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalita' esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente a) ai loro obblighi convenzionali; b) ai diritti e obblighi nonche' agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e c) alle disposizioni della presente sezione.

Convenzione - art. 117

Articolo 117 Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalita' di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalita' necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.

Convenzione - art. 118

Articolo 118 Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalita' sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca.

Convenzione - art. 119

Articolo 119 Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati: a) adottano misure, sulla base della piu' attendibile documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale. b) prendono in considerazioni gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti, al fine di conservare o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa. 2. La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attivita' di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarita' attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati. 3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.

Convenzione - art. 120

Articolo 120 Mammiferi marini L'articolo 65 si applica anche alla conservazione e alla gestione dei mammiferi marini nell'alto mare.

Convenzione - art. 121

Articolo 121 Regime giuridico delle isole 1. Un'isola e' una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. 2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. 3. Gli scogli che non si presentano all'insediamento umano ne' hanno una vita economica autonoma non possono possedere ne' la zona economica esclusiva ne' la piattaforma continentale.

Convenzione - art. 122

Articolo 122 Definizione Ai fini della presente Convenzione si intende per "mare chiuso o semichiuso" un golfo, un bacino o un mare circondato da due o piu' Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o piu' Stati costieri.

Convenzione - art. 123

Articolo 123 Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a: a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare; b) coordinare l'esercizio del loro diritti e l'adempimento del loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino; c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata; d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Convenzione - art. 124

Articolo 124 Uso dei termini 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per "Stato privo di litorale" si intende uno Stato che non ha coste marine; b) per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito; c) per "Traffico in transito" si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o piu' Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalita' di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale; d) per "mezzi di trasporto" si intende: i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali; ii) nel caso in cui cio' sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma. 2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.

Convenzione - art. 125

Articolo 125 Diritto di accesso al mare e dal mare e liberta' di transito 1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla liberta' dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanita'. A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto 2. Le condizioni e modalita' per l'esercizio della liberta' di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, sub-regionali o regionali. 3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranita' sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.

Convenzione - art. 126

Articolo 126 Inapplicabilita' della clausola della nazione piu' favorita Alle disposizioni della presente Convenzione, cosi' come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione piu' favorita.

Convenzione - art. 127

Articolo 127 Diritti doganali, tasse ed altre spese 1. Il traffico in transito non e' soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezionale di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico. 2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.

Convenzione - art. 128

Articolo 128 Zone franche ed altre strutture doganali Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.

Convenzione - art. 129

Articolo 129 Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla liberta' di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.

Convenzione - art. 130

Articolo 130 Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficolta' di carattere tecnico nel traffico in transito 1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficolta' di carattere tecnico per il traffico in transito. 2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficolta', le autorita' competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.

Convenzione - art. 131

Articolo 131 Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.

Convenzione - art. 132

Articolo 132 Concessione di piu' ampie agevolazioni di transito La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono piu' ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di piu' ampie agevolazioni di transito per il futuro.

Convenzione - art. 133

Articolo 133 Uso dei termini Ai fini della presente Parte: a) per "risorse" si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i moduli polimetallici; b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate "minerali".

Convenzione - art. 134

Articolo 134 Ambito di applicazione della presente Parte 1. La presente Parte si applica all'Area. 2. Le attivita' condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte. 3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, cosi' come la pubblicita' da dare loro sono regolati dalla Parte VI. 4. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validita' degli accordi relativi alla delimitazione fra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.

Convenzione - art. 135

Articolo 135 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti Ne' la presente Parte ne' i diritti accordati od esercitati in virtu' di essa incidono sul regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area o sul regime dello spazio aereo situato sopra quelle acque.

Convenzione - art. 136

Articolo 136 Patrimonio comune dell'umanita' L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanita'.

Convenzione - art. 137

Articolo 137 Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse 1. Nessuno Stato puo' rivendicare od esercitare la sovranita' o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non puo' essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranita' o di diritti sovrani, ne' alcun atto di appropriazione. 2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutto l'umanita', per conto della quale agisce l'Autorita'. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorita'. 3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente, non puo' essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti diritti.

Convenzione - art. 138

Articolo 138 Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.

Convenzione - art. 139

Articolo 139 Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilita' per danni 1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attivita' nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attivita' sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalita' degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalita'. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attivita' condotte da tali organizzazioni nell'Area. 2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilita'; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non e' comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dello articolo 153, 2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III. 3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.

Convenzione - art. 140

Articolo 140 Beneficio dell'umanita' 1. Le attivita' nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanita', indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo o dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale. 2. L'Autorita' assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attivita' nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).

Convenzione - art. 141

Articolo 141 Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici L'area e' aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.

Convenzione - art. 142

Articolo 142 Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri 1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale, le attivita' nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di la' della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti. 2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attivita' nell'Area possono comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, e' richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato. 3. Ne' questa Parte ne' i diritti accordati o esercitati in virtu' di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attivita' nell'Area.

Convenzione - art. 143

Articolo 143 Ricerca scientifica marina 1. La ricerca scientifica marina nell'area e' condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII. 2. L'Autorita' puo' effettuare attivita' di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e puo' stipulare contratti a tale scopo. L'Autorita' promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili. 3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area: a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorita': b) assicurando che, per tramite dell'Autorita' o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di: i) rinforzare il loro potenziale di ricerca; ii) formare il loro personale e quello dell'Autorita' alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca; iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area; c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorita' o altri canali internazionali, quando necessario.

Convenzione - art. 144

Articolo 144 Trasferimento di tecnologia 1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorita' adotta misure dirette a: a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attivita' condotte nella Area; b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinche' tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. 2. A questo scopo, l'Autorita' e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche relative alle attivita' condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. In particolare, essi adottano e promuovono: a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attivita' condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalita' e a condizioni eque e ragionevoli; b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunita' di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attivita' dell'Area.

Convenzione - art. 145

Articolo 145 Protezione dell'ambiente marino Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottare, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attivita'. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro, a: a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui e' sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonche' ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente degli effetti nocivi derivanti da attivita' quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attivita': b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 146

Articolo 146 Protezione della vita umana Per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorita' adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.

Convenzione - art. 147

Articolo 147 Compatibilita' delle attivita' condotte nell'Area e delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino 1. Le attivita' nell'Area sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle altre attivita' esercitate nell'ambiente marino. 2. Le seguenti condizioni si applicano alle installazioni utilizzate per svolgere attivita' nell'Area: a) tali installazioni non devono essere montate, poste in opera e rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le norme, i regolamenti e le procedure emanate dall'Autorita'. Vanno opportunamente resi noti il montaggio, la posa in opera e la rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di sistemi permanenti per segnalarne la presenza. b) tali installazioni non possono essere poste in opera la' dove potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute, essenziali per la navigazione internazionale o in zone in cui viene praticata una attivita' intensiva di pesca; c) tali installazioni devono essere circondate da zone di sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle installazioni stesse e della navigazione. La configurazione e la localizzazione di dette zone di sicurezza e' determinata in maniera tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle navi in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali. d) tali installazioni devono essere utilizzate esclusivamente a scopi pacifici; c) tali installazioni non hanno lo status di isole. Esse non possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. 3. Le altre attivita' esercitate nell'ambiente marino sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle attivita' svolte nell'Area.

Convenzione - art. 148

Articolo 148 Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte nell'Area L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attivita' condotte nell'Area e' favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessita' specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficolta' di accesso e rientro da essa.

Convenzione - art. 149

Articolo 149 Reperti archeologici e storici Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'umanita', tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.

Convenzione - art. 150

Articolo 150 Politiche relative alle attivita' condotte nell'Area Le attivita' svolte nell'Area, cosi' come espressamente previsto dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale ed un'espansione equilibrata del commercio internazionale, e da promuovere la cooperazione internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi, specialmente degli Stati in via di sviluppo, ed allo scopo di assicurare: a) la valorizzazione delle risorse dell'Area; b) una gestione metodica, sicura e razionale delle risorse dell'Area, in particolare sorvegliando che le attivita' condotte nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando ogni sperpero, in conformita' a sani principi di conservazione; c) l'espansione delle possibilita' di partecipare a dette attivita', in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144 e 148; d) la partecipazione dell'Autorita' ai proventi e il trasferimento della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo, come disposto dalla presente Convenzione; e) una maggiore disponibilita' dei minerali provenienti dall'Area, per quanto necessaria considerando le quantita' degli stessi minerali provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori di tali minerali; f) la promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per i minerali provenienti da altre fonti, di prezzi giusti e stabili, remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda; g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione geografica, dell'opportunita' di partecipare allo sfruttamento delle risorse dell'Area e la prevenzione della monopolizzazione delle attivita' condotte nell'Area; h) la protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli che potrebbero avere sulle loro economie o sui loro guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale che figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali riduzioni siano dovute ad attivita' condotte nell'Area, secondo quanto previsto dall'articolo 151; i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta l'umanita'; e j) condizioni di accesso ai mercati, per l'importazione dei minerali provenienti dalle risorse dell'Area e per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali, che non siano piu' favorevoli delle condizioni piu' vantaggiose applicate alle importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.

Convenzione - art. 151

Articolo 151 Politiche in materia di produzione 1. a) Senza pregiudizio per gli obiettivi enunciati nell'articolo 150 e in vista dell'applicazione della lettera h) di detto articolo, l'Autorita', agendo da intermediario di istanze esistenti o, se necessario, nel quadro di nuove trattative o accordi con la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese quelle produttrici e consumatrici, adotta le misure necessarie a favorire la crescita, l'efficace funzionamento e la stabilita' dei mercati per i prodotti di base derivati dai minerali estratti dall'Area, a prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori. Tutti gli Stati contraenti cooperano a questo scopo. b) L'Autorita' ha diritto di prendere parte a qualsiasi conferenza sui prodotti relativa a tali prodotti di base, e a cui partecipano tutte le parti interessate, ivi compresi i produttori e i consumatori. L'Autorita' ha diritto di divenire parte di qualsiasi convenzione o accordo nato in conseguenza di dette conferenze. La partecipazione dell'Autorita' ad ogni organo istituito in base a tali convenzioni o accordi, avviene con riferimento alla produzione nell'Area e in accordo con le norme di tale organo. c) L'Autorita' si fa carico degli obblighi che incorrono su di essa in virtu' delle convenzioni o accordi cui si riferisce questo paragrafo, in maniera tale da assicurare l'applicazione uniforme e non discriminatoria con riferimento alla totalita' della produzione dei minerali in questione nell'Area. Cosi' facendo, l'Autorita' agisce in maniera compatibile con le clausole dei contratti in vigore e con le disposizioni dei piani di lavoro approvati dall'Impresa. 2. a) Nel periodo interinale definito al numero 3, la produzione commerciale non puo' iniziare a fronte di un piano di lavoro approvato finche' l'operatore non abbia richiesto e ottenuto dall'Autorita' l'autorizzazione di produzione. Tale autorizzazione alla produzione non puo' essere domandata o rilasciata piu' di cinque anni prima della data prevista per l'avvio della produzione commerciale in virtu' del piano di lavoro, a meno che l'Autorita' non prescriva un altro periodo nelle sue norme, regolamenti e procedure, con specifico riguardo alla natura e al calendario di esecuzione dei progetti. b) Nella propria richiesta di autorizzazione, l'operatore indica la quantita' annuale di nichel che prevede di estrarre a fronte del piano di lavoro approvato. La richiesta comprende un preventivo di spese che saranno affrontate dall'operatore non appena ricevuta l'autorizzazione, spese che sono state ragionevolmente valutate per consentirgli l'avvio della produzione commerciale alla data prevista. c) Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) l'Autorita' adotta norme di attuazione conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III. d) L'Autorita' rilascia una autorizzazione di produzione per la quantita' specificata nella richiesta, a meno che la somma di tale quantita' e delle quantita' gia' autorizzate non superi, per un anno qualsiasi di produzione compreso nel periodo interinale, il tetto massimo di produzione di nichel calcolato conformemente ai disposti del numero 4 per l'anno in cui l'autorizzazione e' stata concessa. e) Una volta rilasciate, l'autorizzazione di produzione e la domanda approvata diventano parte integrante del piano di lavoro approvato. f) Se la richiesta di autorizzazione di produzione presentata dall'operatore viene respinta ai sensi della lettera d), egli puo' in ogni momento ripresentare domanda all'Autorita'. 3. Il periodo interinale inizia cinque anni prima del primo gennaio dell'anno previsto per l'avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato. Se l'avvio di tale produzione commerciale viene ritardato di un anno rispetto a quello originariamente previsto, l'inizio del periodo interinale e il tetto massimo di produzione inizialmente calcolato vengono corretti di conseguenza. Il periodo interinale ha termine allo scadere del venticinquesimo anno ovvero alla fine della Conferenza di revisione di cui all'articolo 155 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore di nuove convenzioni e accordi di cui al numero 1, a seconda di quale di tali eventi si verifica per primo. Se tali convenzioni o accordi decadono e diventano inefficaci per una qualsiasi ragione, l'Autorita' avoca a se' per il resto del periodo interinale i poteri previsti nel presente articolo. 4. a) Il tetto massimo di produzione fissato per ogni anno del periodo interinale e' costituito dalla somma dei seguenti addendi: i) la differenza tra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno precedente l'avvio della prima produzione commerciale e il valore desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'inizio del periodo interinale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b); e ii) il sessanta per cento della differenza fra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno per cui e' stata richiesta l'autorizzazione di produzione e il valore cosi' desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'anno di avvio della prima produzione commerciale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b). b) Ai fini della lettera a): i) i valori del diagramma di andamento usato per calcolare il tetto massimo della produzione di nichel sono i valori annuali del consumo di nichel letti su un diagramma di andamento stabilito nel corso dell'anno in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di produzione. Il diagramma di andamento si ricava per interpolazione lineare dei logaritmi dei dati sul consumo effettivo annuale di nichel nell'arco di tempo degli ultimi 15 anni per i quali si dispone di dati: si assume il tempo come variabile indipendente. Questo diagramma di andamento costituisce la curva di tendenza iniziale; ii) se il tasso annuale di incremento indicato dal diagramma di andamento e' inferiore al 3%, per determinare le quantita' definite alla lettera a) si assume al posto di tale diagramma un altro diagramma costruito come segue: esso deve intersecare la curva di tendenza iniziale nel punto che rappresenta il valore del consumo del primo anno del periodo di 15 anni considerato e la su pendenza corrisponde ad un incremento annuale al 3%. Comunque, il tetto massimo di produzione fissato per un anno qualsiasi del periodo interinale non puo' in alcun caso superare la differenza tra il valore ricavato dal diagramma di andamento iniziale per l'anno considerato e il valore del diagramma considerato per l'anno che precede l'inizio del periodo interinale. 5. L'Autorita' riserva all'Impresa per la sua produzione iniziale un quantita' di 38.000 tonnellate metriche di nichel sulla quantita' fissata come tetto massimo di produzione conformemente al numero 4. 6. a) L'operatore, nel corso di un anno qualsiasi, puo' produrre meno della produzione annuale di minerali ricavata dai noduli polimetallici indicata nella sua autorizzazione di produzione o superare tale produzione dell'8% al massimo, con l'avvertenza che il totale complessivo della sua produzione non oltrepassi quella indicata in detta autorizzazione. Ogni eccedenza annua compresa tra l'8% e il 20% oppure qualsiasi eccedenza in qualsiasi anno che segue i due anni consecutivi nel corso dei quali la produzione fissata e' gia' stata superata costituisce oggetto di negoziazione con l'Autorita', la quale puo' esigere dall'operatore che esso richieda un'autorizzazione di produzione supplementare. b) L'Autorita' prende in esame le richieste di autorizzazione alla produzione supplementare soltanto dopo che ha deliberato su tutte le richieste pendenti di autorizzazione di produzione e dopo aver preso debitamente in considerazione l'eventualita' di altre richieste. Il principio che guida l'Autorita' a tale proposito e' quello di non superare, durante un anno qualsiasi del periodo interinale, la produzione totale autorizzata ai sensi della formula di limitazione della produzione. L'Autorita' non autorizza per nessun piano di lavoro la produzione di una quantita' superiore a 46.500 tonnellate metriche di nichel per ogni anno 7. La produzione di altri metalli, come il rame, il cobalto e il manganese, di derivazione dai noduli polimetallici estratti in base ad una autorizzazione di produzione non dovrebbe superare il livello che avrebbe raggiunto se l'operatore avesse prodotto, a partire da detti noduli, la quantita' massima di nichel calcolato conformemente al presente articolo. L'Autorita' adotta, conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III, norme, regolamenti e procedure inerenti all'applicazione del presente numero. 8. Vengono applicati all'esplorazione ed allo sfruttamento dei minerali dell'Area i diritti e gli obblighi relativi alle pratiche economiche sleali che sono previsti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali pertinenti. Per la composizione delle controversie derivanti dalla presente disposizione, gli Stati contraenti che sono parte in detti accordi commerciali multilaterali possono ricorrere alle procedure di soluzione delle controversie previste da tali accordi. 9. L'Autorita' ha il potere di limitare il livello della produzione di minerali nell'Area, diversi dai minerali estratti da noduli polimetallici, secondo le condizioni e i metodi che ritiene appropriati, adottando regolamenti in conformita' all'articolo 161, 8. 10. Su raccomandazione del Consiglio, sulla base del parere della Commissione di pianificazione economica, l'Assemblea istituisce un sistema di compensazione o prevede altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'equilibrio economico, non esclusa la cooperazione con le istituzioni specializzate e altre organizzazioni internazionali, per venire in aiuto agli Stati in via di sviluppo la cui economia e i cui introiti da esportazione risentono in maniera grave degli effetti sfavorevoli di una diminuzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti nell'Area ovvero di una riduzione del volume delle proprie esportazioni concernenti quel minerale, nel limite in cui la diminuzione o la riduzione e' dovuta ad attivita' condotte nell'Area. Su richiesta, l'Autorita' intraprende studi sui problemi degli Stati che rischiano di essere piu' seriamente colpiti, al fine di ridurre al minimo le loro difficolta' e di aiutarli ad assestare la loro economia.

Convenzione - art. 152

Articolo 152 Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorita' 1. L'Autorita' evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilita' di svolgere attivita' nell'Area. 2. Purtuttavia, essa puo' accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.

Convenzione - art. 153

Articolo 153 Sistema di esplorazione e di sfruttamento 1. Le attivita' nell'Area sono organizzate, condotte e controllate dall'Autorita' per conto di tutta l'umanita' conformemente al presente articolo, nonche' conformemente alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, cosi' come alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 2. Le attivita' nell'Area vanno condotte secondo quanto contenuto nel numero 3: a) dall'Impresa e, b) in associazione con l'Autorita', dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalita' degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalita', quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell'Allegato III. 3. Le attivita' sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da parte della Commissione giuridica e tecnica. Quando, su autorizzazione dell'Autorita', vengono condotte nell'Area alcune attivita' dai soggetti menzionati al numero 2, b, il piano di lavoro riveste la forma di un contratto conformemente all'articolo 3 dell'Allegato III. Tale contratto puo' prevedere accordi di compartecipazione conformemente all'articolo 11 dell'Allegato III. 4. L'Autorita' esercita sulle attivita' condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e altresi' dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3. Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorita' adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni conformemente all'articolo 139. 5. L'Autorita' ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o di un contratto. L'Autorita' ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area che sono utilizzate per attivita' condotte nell'Area. 6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce la garanzia del titolo. Di conseguenza, il contratto non puo' essere modificato, sospeso o rescisso se non in conformita' agli articoli 18 e 19 dell'Allegato III.

Convenzione - art. 154

Articolo 154 Revisione periodica Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea puo' adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.

Convenzione - art. 155

Articolo 155 La Conferenza di revisione 1. Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno di avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione delle disposizioni della presente Parte e degli allegati che ad essa si riferiscono, che regolano il sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area. La Conferenza di revisione prende in esame nel dettaglio i seguenti punti, alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso: a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in ogni aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare se ne ha tratto beneficio tutta l'umanita'; b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le aree riservate sono state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in confronto con le aree non riservate; c) se la valorizzazione e l'utilizzazione dell'Area e delle risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata del commercio internazionale; d) se si e' prevenuta la monopolizzazione delle attivita' condotte nell'Area; e) se sono state rispettate le politiche esposte negli articoli 150 e 151; e) se il sistema ha consentito di ripartire equamente i vantaggi ricavati dalle attivita' condotte nell'Area, tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessita' degli Stati in via di sviluppo. 2. La Conferenza di revisione garantisce la continuita' del principio del patrimonio comune dell'umanita', dell'assetto internazionale costituito per assicurare un equo sfruttamento delle risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e dell'esistenza di un'Autorita' che organizzi, conduca e controlli le attivita' nell'Area. Essa assicura altresi' il mantenimento dei principi enunciati nella presente Parte per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o esercizio di sovranita' su una qualsiasi parte dell'Area. I diritti degli Stati e la loro generale condotta riguardo all'Area, cosi' come la loro partecipazione alle attivita' nell'Area conformemente alla presente Convenzione, la prevenzione della monopolizzazione delle attivita' nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici, gli aspetti economici delle attivita' condotte nell'Area, la ricerca scientifica marina, il trasferimento di tecnologia, la protezione dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area e dello spazio aereo situato al di sopra di dette acque e la compatibilita' delle attivita' condotte nell'Area e le altre attivita' esercitate nell'ambiente marino. 3. La Conferenza di revisione segue, nell'adottare le sue decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. La Conferenza pone in essere ogni tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con la forma del consenso e non si dovrebbe dare luogo a votazioni su qualsiasi argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il consenso. 4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non e' pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area, nei dodici mesi successivi essa puo' decidere, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti, di adottare e di sottoporre agli Stati contraenti per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del sistema che essa giudica necessari ed appropriati. Questi emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti 12 mesi dopo il deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli Stati contraenti. 5. Gli emendamenti adottati dalla Conferenza di revisione in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti acquisiti a fronte di contratti gia' in vigore.

Convenzione - art. 156

Articolo 156 Costituzione dell'Autorita' 1. E' costituita un'Autorita' internazionale dei fondi marini il cui funzionamento e' retto dalla presente Parte. 2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorita'. 3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorita' in qualita' di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure 4. L'Autorita' ha la propria sede in Giamaica. 5. L'Autorita' puo' istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudichera' necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Convenzione - art. 157

Articolo 157 Natura dell'Autorita' e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento 1. L'Autorita' e l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attivita' nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area. 2. L'Autorita' ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione. Essa e' investita dai poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e le funzioni concernenti le attivita' condotte nell'Area. 3. L'Autorita' si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri. 4. Allo scopo di assicurare a tutti i membri dell'Autorita' i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualita' di membri, ciascun membro dell'Autorita' adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione.

Convenzione - art. 158

Articolo 158 Organi dell'Autorita' 1. Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorita'. 2. Viene costituita l'Impresa, che e' l'organo per mezzo del quale l'Autorita' esercita le funzioni di cui all'articolo 170, 1. 3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte. 4. Su ciascun organo principale dell'Autorita' e dell'Impresa grava la responsabilita' dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferite.

Convenzione - art. 159

Articolo 159 Composizione, procedura e votazione 1. L'Assemblea e' composta da tutti i membri dell'Autorita'. Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che puo' essere accompagnato da supplenti e consulenti. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni e in sessione straordinaria ogni volta che ne decide l'opportunita' o quando e' convocata dal Segretario generale su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorita'. 3. Le sessioni dell'Assemblea, a meno che essa non decida altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorita'. 4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno. All'apertura di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e quanti membri dell'ufficio di presidenza sono necessari. Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente e di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria. 5. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea. 6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto. 7. Le decisioni su questioni di procedura, ivi compresa la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 8. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione. In caso di dubbio sul problema di sapere se si tratta di una questione di sostanza o meno, la questione dibattuta e' considerata come tale, a meno che non venga deciso dall'Assemblea diversamente con la maggioranza richiesta per le decisioni su questioni sostanziali. 9. Quando una questione sostanziale e' sul punto di essere messa ai voti per la prima volta il Presidente puo', e deve se cio' e' richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare la decisione di ricorrere alla votazione su detta questione per un periodo non superiore a cinque giorni feriali. Tale norma puo' essere applicata soltanto una volta per la stessa questione, e l'applicazione di detta norma non deve comportare il rinvio delle questioni oltre la chiusura della sessione. 10. Quando il Presidente viene invitato con richiesta scritta inoltrata da almeno un quarto dei membri dell'Autorita' affinche' l'Assemblea chieda un parere consultivo sulla conformita' alla presente Convenzione di una proposta sottopostale in merito a una qualsiasi questione, l'Assemblea chiede un parere consultivo alla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale Internazionale del diritto del mare. La votazione viene differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio parere. Se tale parere non e' pervenuto prima dell'ultima settimana della sessione in cui e' stato richiesto, l'Assemblea decide quando riunirsi per votare sulla proposta rinviata.

Convenzione - art. 160

Articolo 160 Poteri e funzioni 1. L'Assemblea, unico organo dell'Autorita' composto da tutti i suoi membri, e' considerata quale organo supremo di essa, davanti al quale gli altri organi principali sono responsabili, cosi' come e' espressamente previsto nella Convenzione. L'Assemblea, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi problema o materia che rientri nella competenza dell'Autorita'. 2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni: a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161; b) eleggere il Segretario generale fra i candidati proposti dal Consiglio; c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa; d) Costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi sussidiari, va dovutamente tenuto conto del principio della equa ripartizione geografica, degli interessi particolari e della necessita' di assicurare a tali organi la partecipazione di membri qualificati e competenti nei problemi tecnici specifici di cui tali organi si occupano; e) fissare i contributi dei membri al bilancio amministrativo dell'Autorita' secondo percentuali convenute, basate sul metodo utilizzato per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite, fino a quando l'Autorita' disponga di proventi sufficienti derivanti da altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative; f) i) esaminare e approvare su raccomandazione del Consiglio, le norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa suddivisione dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle attivita' condotte nell'Area, nonche' i pagamenti e le contribuzioni di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro regime di autonomia. Se l'Assemblea non approva le raccomandazioni del Consiglio, essa le inoltra nuovamente al Consiglio perche' possa riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea; ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita', cosi' come qualsiasi emendamento a tali testi, che il Consiglio ha adottato in via provvisoria in applicazione dell'articolo 162, 2, o), ii). Tali norme, regolamenti e procedure hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, la gestione finanziaria dell'Autorita' e la sua amministrazione interna e, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa all'Autorita'; g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi finanziari ed economici ricavati dalle attivita' condotte nell'Area da effettuarsi in modo compatibile con la presente Convenzione e le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'; h) esaminare e approvare il progetto di bilancio annuale dell'Autorita' sottoposto dal Consiglio; i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e dell'Impresa e cosi' anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a qualsiasi altro organo dell'Autorita'; j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere la cooperazione internazionale nel campo delle attivita' condotte nell'Area e tendenti altresi' a incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione; k) esaminare i problemi di carattere generale collegati con le attivita' condotte nell'Area, che abbiano particolare rilevanza per gli Stati in via di sviluppo cosi' come i problemi che si pongono per gli Stati, a proposito delle attivita' nell'Area, in relazione alla loro ubicazione geografica, particolarmente per gli Stati privi di litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati; l) istituire, su raccomandazione del Consiglio e sulla base del parere fornito dalla Commissione di Pianificazione Economica, un sistema di compensazione od altre misure di assistenza utili ad agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10; m) decidere la sospensione dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualita' di membro, in applicazione dell'articolo 185; n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'Autorita' e decidere, in maniera che sia compatibile con la ripartizione dei poteri e delle funzioni fra gli organi dell'Autorita', quale di questi organi trattera' un problema oppure un argomento il cui esame non sia gia' stato espressamente attribuito alla competenza di uno di essi.

Convenzione - art. 161

Articolo 161 Composizione, procedura e voto 1. Il Consiglio si compone di 36 membri dell'Autorita' eletti dall'Assemblea nell'ordine che segue: a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un consumo o importazioni nette di prodotti di base, derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2% del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista), e cosi' anche il maggior consumatore; b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato, direttamente o tramite soggetti aventi la loro nazionalita', gli investimenti piu' consistenti per la preparazione e la realizzazione di attivita' condotte nell'Area, fra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista); c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione proveniente dalle zone sottoposte alla loro giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti delle specie di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di cui almeno due Stati in via di sviluppo la cui economia e' fortemente dipendente dalle esportazioni di tali minerali; d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentano interessi particolari. Tra gli interessi particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati privi di litorale ovvero geograficamente svantaggiati, degli Stati che compaiono fra i principali importatori delle categorie di minerali che devono essere estratte dall'Area, degli Stati potenziali produttori di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una ripartizione geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso che almeno un membro per ogni regione geografica viene eletto in applicazione della presente disposizione. A tal fine, le regioni geografiche sono: l'Africa, l'America Latina, l'Asia, l'Europa Orientale (socialista), e l'Europa Occidentale ed altri Stati. 2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio conformemente al numero 1, essa assicura che: a) gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; b) gli Stati costieri, specialmente quegli Stati in via di sviluppo che non siano considerati sotto il numero 1 a), b), c) ovvero d), siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; c) ciascun gruppo di Stati contraenti che debba essere rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente nominati da quel gruppo. 3. Le elezioni hanno luogo durante le sessioni ordinarie dell'Assemblea. Ciascun membro del Consiglio viene eletto per la durata di quattro anni. Comunque, alla prima elezione, la durata del mandato della meta' dei membri che rappresentano ciascun gruppo contemplato al numero 1 e' di due anni. 4. I membri del Consiglio sono rieleggibili ma dovrebbe essere debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi. 5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nella sede dell'Autorita'; si riunisce con la frequenza che lo esigono le attivita' dell'Autorita', ma non meno di tre volte l'anno. 6. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio. 7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. 8. a) Le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti. b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei membri del Consiglio. c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri del Consiglio, le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito delle disposizioni enumerate qui di seguito: articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2, w), con l'avvertenza che le decisioni emanate in virtu' di tale disposizione non possono essere obbligatorie per un periodo superiore ai trenta giorni, a meno che tali decisioni non vengano confermate da una decisione adottata conformemente alla lettera d); articolo 162, 2, x), y), z); articolo 163, 2; articolo 174, 3; articolo 11 dell'Allegato IV. d) Le decisioni sulle questioni sostanziali che si pongono a proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e cosi' anche a proposito dell'adozione degli emendamenti alla Parte XI sono adottate per consenso. e) Ai fini delle lettere d), f), e g) si intende per consenso l'assenza di qualsiasi obiezione formale. Nei 14 giorni che seguono la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina se vi e' la possibilita' di una obiezione formale alla sua adozione. Nel caso in cui constati che verra' formulata una tale obiezione, il Presidente, nell'arco di tre giorni, costituisce e convoca una commissione di conciliazione composta, al piu', da nove membri del Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di comporre le divergenze e di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso. La Commissione lavora speditamente e riferisce al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua costituzione. Se la Commissione non e' in grado di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio rapporto i motivi ostativi alla proposta. f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il Consiglio e' abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' o a qualsiasi altro titolo, sono adottate conformemente alle lettere del presente numero indicate nelle dette norme, regolamenti e procedure o, in mancanza, conformemente alla disposizione determinata da una decisione del Consiglio, de possibile previa, presa per consenso. g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la questione e' considerata come prevista dalla disposizione richiedente la maggioranza piu' elevata o il consenso, a seconda dei casi, a meno che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza o per consenso. 9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro dell'Autorita' che non e' rappresentato in seno al Consiglio di farsi rappresentare ad una seduta di esso, quando detto membro ne fa richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che lo riguarda in modo particolare. Il rappresentante di detto membro puo' partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

Convenzione - art. 162

Articolo 162 Poteri e funzioni 1. Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Autorita'. Esso, conformemente alla presente Convenzione ed alla politica generale definita dall'Assemblea, ha il potere di stabilire le politiche generali che l'Autorita' dovra' seguire in merito a ogni problema o materia di cui essa e' competente. 2. Inoltre il Consiglio: a) sorveglia e coordina l'applicazione delle disposizioni della presente Parte per tutte le questioni e le materie di competenza dell'Autorita' e richiama l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza; b) propone all'Assemblea un'elenco di candidati per l'elezione del Segretario generale; c) raccomanda all'Assemblea candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Impresa e per l'elezione del Direttore generale di essa; d) istituisce, se del caso e con il dovuto riguardo ai principi di economia e di efficienza, gli organi sussidiari che giudica necessari per esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi, va posto accento sulla necessita' di assicurare ad essi il concorso di membri qualificati e competenti nelle materie tecniche di cui si occupano, sempre che si tenga nella dovuta considerazione il principio di una equa ripartizione geografica e gli interessi particolari; e) adotta il proprio regolamento interno, in cui fissa il criterio di designazione del proprio Presidente; f) in nome dell'Autorita' e nei limiti della sua competenza, conclude accordi con le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea; g) esamina i rapporti dell'Impresa e li trasmette all'Assemblea con le proprie raccomandazioni; h) presenta all'Assemblea rapporti annuali e i rapporti speciali che essa puo' richiedere; i) impartisce direttive all'Impresa conformemente all'articolo 170; j) approva i piani di lavoro conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III. Il Consiglio decide su ciascun piano di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data in cui esso e' stato presentato dalla Commissione giuridica e tecnica nel corso di una sessione del Consiglio e conformemente alle seguenti procedure: (i) se la Commissione raccomanda l'approvazione di un piano di lavoro, tale piano viene considerato accettato dal Consiglio se nessun membro di quest'ultimo sottopone, nel termine di 14 giorni, una specifica obiezione in forma scritta al Presidente nella quale sia addotta la difformita' dalle condizioni enunciate nell'articolo 6 dell'Allegato III. Se una tale obiezione viene formulata, si applica la procedura di conciliazione prevista all'articolo 161, 8, e). Se al termine della procedura di conciliazione l'obiezione permane, il piano di lavoro e' considerato come approvato dal Consiglio a meno che esso non lo respinga per consenso dei suoi membri, ad esclusione dello Stato o degli Stati che presentano la domanda o patrocinano il richiedente; (ii) se la Commissione raccomanda il rigetto di un piano di lavoro oppure non formula raccomandazioni, il Consiglio puo' approvare il piano di lavoro a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione; k) approva i piani di lavoro presentati dall'Impresa conformemente all'articolo 12 dell'Allegato IV, applicando mutatis mutandis le procedure previste alla lettera j); l) esercita un controllo sulle attivita' condotte nell'Area, conformemente all'articolo 153, 4 ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; m) adotta, su raccomandazione della Commissione di pianificazione economica, le misure necessarie ed appropriate per fornire protezione, conformemente all'articolo 150, h), dagli effetti economici sfavorevoli ivi contemplati; n) basandosi sul parere della Commissione di pianificazione economica, fornisce raccomandazioni all'Assemblea sull'istituzione di un sistema di compensazione o sull'adozione di altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'assestamento economico come previsto dall'articolo 151, 10; o) i) raccomanda all'Assemblea norme, regolamenti e procedure relativi ad una equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici ricavati dalle attivita' condotte nell'Area e dai pagamenti e dalle contribuzioni derivanti dall'articolo 82, tenendo in particolare conto gli interessi e le necessita' degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non sono pervenuti alla condizione di totale indipendenza ovvero ad altri regimi di autonomia; ii) adotta ed applica in via provvisoria, attendendo l'approvazione dell'Assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' e tutti gli emendamenti a tali testi, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione giuridica e tecnica ovvero di altro organo subordinato competente. Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, nonche' la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorita'. E' accordata priorita' all'adozione di norme, regolamenti e procedure relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento dei noduli polimetallici. Le norme, regolamenti e procedure per l'esplorazione e lo sfruttamento di ogni altra risorsa diversa dai noduli polimetallici sono adottate nell'arco di tempo di tre anni computati a decorrere dalla data in cui all'Autorita' e' stata inoltrata una richiesta da uno qualsiasi dei suoi membri, con lo scopo di adottare dette norme, regolamenti e procedure nei riguardi di tale risorsa. Ogni norma, regolamento e procedura rimane in vigore a titolo provvisorio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea o fino alla modifica di essi da parte del Consiglio, alla luce dei punti di vista espressi dall'Assemblea; p) controlla il versamento di tutte le somme dovute dalla od alla Autorita' con riferimento alle operazioni effettuate conformemente alla presente Parte; q) esegue une selezione fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato III, nei casi in cui la selezione sia prevista da tale articolo; r) sottopone il progetto di bilancio annuale dell'Autorita' all'approvazione dell'Assemblea; s) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa le politiche da seguire su ciascun problema o materia che rientra nella competenza dell'Autorita'; t) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualifica di membro in applicazione dell'articolo 185; u) a nome dell'Autorita' e per i casi di inadempienza, istituisce procedimenti dinanzi alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini; v) notifica all'Assemblea la decisione adottata dalla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini nei procedimenti istituiti conformemente alla lettera u) ed effettua le raccomandazioni che giudica necessarie circa le misure da adottare; w) emette ordini in caso di urgenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni, allo scopo di prevenire ogni grave danno che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attivita' condotte nell'Area; x) vieta l'avvio dello sfruttamento di talune zone da parte dei contraenti o da parte dell'Impresa quando delle prove sostanziali indicano il rischio di danno grave per l'ambiente marino; y) crea un organo sussidiario per redigere progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie relativi: (i) alla gestione finanziaria conformemente agli articoli da 171 a 175; e (ii) alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 ed all'articolo 17, 1, c) dell'Allegato III; z) stabilisce appropriati meccanismi per la direzione e la supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attivita' condotte nell'Area per stabilire se la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' nonche' i termini e le condizioni dei contratti conclusi con l'Autorita' vengono osservati.

Convenzione - art. 163

Articolo 163 Organi del Consiglio 1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio: a) una Commissione di pianificazione economica; b) una Commissione giuridica e tecnica. 2. Ciascuna commissione e' composta da 15 membri eletti dal Consiglio fra i candidati nominati dagli Stati contraenti. Il Consiglio puo' comunque, se ve n'e' bisogno, decidere di accrescere la composizione dell'una o dell'altra commissione, tenendo nel dovuto conto considerazioni di economicita' ed efficienza. 3. I membri di una commissione devono presentare i requisiti adeguati nell'area di competenza di quella commissione. Per consentire alle commissioni di esercitare le proprie funzioni efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del piu' alto livello di competenza ed integrita' aventi le qualifiche richieste nei vari settori. 4. Nell'eleggere i membri delle commissioni, va tenuta, nel dovuto conto la necessita' di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza di interessi particolari. 5. Nessuno Stato contraente puo' nominare piu' di un candidato per la stessa commissione. Nessuno puo' essere eletto in piu' di una commissione. 6. I membri delle commissioni sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili per un nuovo mandato. 7. In caso di morte, di incapacita' o di dimissioni di un membro di una Commissione prima del compimento del mandato, il Consiglio elegge per il periodo restante del mandato un membro della stessa regione geografica o che rappresenti la stessa categoria di interessi. 8. I membri delle commissioni non devono avere interessi di ordine finanziario in nessuna attivita' concernente l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area. Sotto la propria responsabilita' nei confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, nessun segreto industriale, nessun dato che costituisce proprieta' industriale e che e' stato trasferito all'Autorita' conformemente all'articolo 14 dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni per l'Autorita'. 9. Ciascuna commissione esercita le proprie funzioni conformemente ai principi ed alle direttive adottate dal Consiglio. 10. Ciascuna commissione elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le norme ed i regolamenti necessari al proprio buon funzionamento. 11. Le procedure di adozione delle decisioni delle commissioni sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. Le raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se necessario, da una succinta esposizione delle divergenze che sono emerse nell'ambito della commissione. 12. Ciascuna commissioni esercita ordinariamente le proprie funzioni nella sede dell'Autorita' e si riunisce tutte le volte che e' necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni. 13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna commissione puo' consultare, in caso di necessita', un'altra commissione, ovvero un organo competente delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica competenza nella materia.

Convenzione - art. 164

Articolo 164 La Commissione di pianificazione economica 1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attivita' minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale. Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia e' fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area. 2. La Commissione: a) propone, su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area; b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori cosi' come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo; c) esamina qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150, h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio le suggerimenti appropriate; d) propone al Consiglio, affinche' lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10, un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attivita' condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.

Convenzione - art. 165

Articolo 165 La Commissione giuridica e tecnica. 1. I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere le qualifiche richieste, principalmente in materia di esplorazione, di sfruttamento e di trattamento delle risorse minerali, di oceanografia e di protezione dell'ambiente marino o concernenti le questioni economiche e giuridiche relative alle attivita' minerarie oceaniche o in altri settori connessi. Il Consiglio si sforza di fare in maniera che i membri della Commissione riuniscano tutte le qualifiche necessarie. 2. La Commissione: a) fornisce al Consiglio, su sua richiesta, raccomandazioni concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorita'; b) esamina i piani di lavoro formali e scritti concernenti le attivita' da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e fornisce al Consiglio raccomandazioni appropriate. La Commissione fonda le sue raccomandazioni esclusivamente sulle disposizioni dell'Allegato III e presenta al riguardo al Consiglio un rapporto completo; c) su richiesta del Consiglio, sorveglia le attivita' condotte nell'Area, se necessario, in consultazione ed in collaborazione con tutti gli soggetti che conducono tali attivita' oppure con lo Stato o gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio; d) valuta l'incidenza ecologica delle attivita' condotte o da condurre nell'Area; e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino, tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico; f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti e le procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresa la valutazione dell'incidenza ecologica delle attivita' condotte nell'Area; g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e periodicamente raccomanda al Consiglio gli emendamenti che giudica necessari ed auspicabili; h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione di un programma di sorveglianza per osservare, misurare, valutare e analizzare regolarmente, con metodi scientifici riconosciuti, i rischi o le conseguenze delle attivita' condotte nell'Area relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si accerta che le normative esistenti siano appropriate e rispettate e coordina l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta che sia stato approvato dal Consiglio; i) raccomanda al Consiglio di adire, in nome dell'Autorita', la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, conformemente alla presente Parte ed ai relativi allegati e tenuto conto in particolare dell'articolo 187; j) fornisce al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi in merito ad una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i); k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni allo scopo di prevenire ogni danno grave che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attivita' condotte nell'Area; il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria; l) raccomanda al Consiglio di escludere lo sfruttamento di talune zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando vi siano prove sostanziali che indicano il rischio di un grave danno all'ambiente marino; m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla direzione ed alla supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attivita' condotte nell'Area allo scopo di determinare se sono osservati la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' ed i termini e le condizioni di ogni contratto perfezionato con l'Autorita'; n) calcola il livello massimo di produzione e rilascia autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorita' in applicazione dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio abbia operato la necessaria scelta fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III. 3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni altra parte interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare da un rappresentante di tale Stato o di altra parte interessata quando esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.

Convenzione - art. 166

Articolo 166 Il Segretariato 1. Il Segretariato dell'Autorita' comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorita'. 2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed e' rieleggibile. 3. Il Segretario generale e' il piu' alto funzionario dell'Autorita' e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui e' incaricato da detti organi. 4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attivita' dell'Autorita'.

Convenzione - art. 167

Articolo 167 Personale dell'Autorita' 1. Il personale dell'Autorita' comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorita' ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative. 2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale e' la necessita' di assicurare all'Autorita' i servizi di persone che posseggano i piu' alti livelli di efficienza, di competenza e di integrita'. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la piu' vasta base geografica possibile. 3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalita' di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.

Convenzione - art. 168

Articolo 168 Carattere internazionale del Segretariato 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorita'. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualita' di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorita'. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario e' sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'. 2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attivita' inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area. Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorita', essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprieta' industriale e che e' stato trasferito all'Autorita' in applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni. 3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorita' degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad una azione dell'Autorita' contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita'. La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento. Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorita' fissano le modalita' di applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 169

Articolo 169 Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. 1. Per le questioni di competenza dell'Autorita', il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. 2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtu' del numero 1 puo' designare dei rappresentanti che partecipano, in qualita' di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorita' conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati. 3. Il Segretario generale puo' far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorita'.

Convenzione - art. 170

Articolo 170 L'Impresa 1. L'Impresa e' l'organo dell'Autorita' che conduce attivita' nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e cosi' anche attivita' di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area. 2. Nel quadro dell'Autorita', persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacita' giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV. L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', cosi' come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed e' sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio. 3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorita'. 4. L'Impresa e' dotata, conformemente dell'articolo 173, 2 ed all'articolo 11 dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall'articolo 144 e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.

Convenzione - art. 171

Articolo 171 Risorse finanziarie dell'Autorita' Le risorse finanziarie dell'Autorita' comprendono: a) le contribuzioni dei membri dell'Autorita' fissate conformemente all'articolo 160, 2, e); b) i fondi che l'Autorita' percepisce in applicazione dell'articolo 13 dell'Allegato III relativamente alle attivita' condotte nell'Area; c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all'articolo 10 dell'Allegato IV; d) le somme prese in prestito in applicazione dell'articolo 174; e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all'articolo 151, 10, di cui la Commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.

Convenzione - art. 172

Articolo 172 Bilancio annuale dell'Autorita' Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorita' e lo presenta al Consiglio. Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell'articolo 160, 2, h).

Convenzione - art. 173

Articolo 173 Spese dell'Autorita' 1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorita' fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 2. Le risorse finanziarie dell'Autorita' servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorita' stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro: a) essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g); b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4; c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).

Convenzione - art. 174

Articolo 174 Capacita' dell'Autorita' di contrarre prestiti 1. L'Autorita' ha la capacita' di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacita' nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorita'. 4) Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorita'.

Convenzione - art. 175

Articolo 175 Verifica annuale della contabilita' I rapporti, libri e conti dell'Autorita', ivi comprese le sue posizioni finanziarie, sono verificati ogni anno da un controllore indipendente designato dall'Assemblea.

Convenzione - art. 176

Articolo 176 Status giuridico L'Autorita' possiede la personalita' giuridica internazionale e ha la capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri scopi.

Convenzione - art. 177

Articolo 177 Privilegi e immunita' Per poter esercitare le proprie funzioni, l'Autorita' gode sul territorio di ciascuno Stato contraente dei privilegi e delle immunita' previste nella presente sottosezione. I privilegi e le immunita' relative all'Impresa sono previsti all'articolo 13 dell'Allegato IV.

Convenzione - art. 178

Articolo 178 Immunita' dalla giurisdizione L'Autorita', cosi' come le sue proprieta' ed i suoi beni, gode dell'immunita' dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorita' vi rinunci espressamente in casi particolari.

Convenzione - art. 179

Articolo 179 Immunita' dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro Le proprieta' ed i beni dell'Autorita', dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.

Convenzione - art. 180

Articolo 180 Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria Le proprieta' ed i beni dell'Autorita' sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Convenzione - art. 181

Articolo 181 Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorita' 1. Gli archivi dell'Autorita' sono inviolabili, ovunque essi si trovino. 2. I dati di proprieta' industriale, le informazioni coperte da segreto industriale informazioni similari cosi' come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico. 3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorita', per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 182

Articolo 182 Privilegi e immunita' di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorita' I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e cosi' anche il Segretario generale e il personale dell'Autorita' godono sul territorio di ogni Stato contraente: a) dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorita', a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare: b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalita' di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.

Convenzione - art. 183

Articolo 183 Esenzione da imposte e diritti doganali 1. L'Autorita', nell'esercizio delle sue funzioni, cosi' come i suoi beni, proprieta' e proventi, e cosi' le sue attivita' e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali. L'Autorita' non puo' chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi. 2. Se vengono effettuati dall'Autorita', ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere ne' venduti ne' alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che cio' non avvenga a condizioni convenute con questo Stato. 3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti ne' su altre somme versate in pagamento dall'Autorita' al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorita', e cosi' anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorita', a meno che essi non siano loro cittadini.

Convenzione - art. 184

Articolo 184 Sospensione del diritto di voto Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorita' non puo' partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, puo' autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza e' dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.

Convenzione - art. 185

Articolo 185 Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualita' di membro 1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte puo', su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualita' di membro. 2. Nessuna decisione puo' essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.

Convenzione - art. 186

Articolo 186 Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale Internazionale per il diritto del mare La presente sezione, la Parte XV e l'Allegato VI regolano la costituzione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini e le modalita' di esercizio della sua competenza.

Convenzione - art. 187

Articolo 187 Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtu' della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attivita' condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie: a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono; b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorita' in merito a: i) atti od omissioni dell'Autorita' o di uno Stato contraente che si afferma contravvengano alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorita' conformemente a tali disposizioni; o ii) atti dell'Autorita' di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere; c) controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorita' o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b, in merito a: i) l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure ii) atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attivita' condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi; d) controversie fra l'Autorita' e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto; e) controversie fra l'Autorita' e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilita' dell'Autorita' in virtu' dell'articolo 22 dell'Allegato III; f) ogni altra controversia per cui la competenza della Camera e' specificamente prevista dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 188

Articolo 188 Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio 1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all'articolo 187, a) possono essere sottoposte: a) ad una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o b) ad una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia. 2. a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo 187, c), i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione. Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attivita' condotte nell'Area, tale questione e' rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini. b) Se all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione e' subordinata alla decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera. c) Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformita' alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che puo' essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.

Convenzione - art. 189

Articolo 189 Limitazione di competenza per cio' che riguarda le decisioni dell'Autorita' La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorita', dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non puo' in alcun caso sostituire la propria discrezionalita' a quella dell'Autorita'. Senza pregiudizio nei confronti dell'articolo 191, quando essa esercita la competenza riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformita' alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorita' e non puo' dichiarare l'invalidita' di tali norme, regolamenti o procedure. La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorita' in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonche' a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e cosi' anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtu' della presente Convenzione.

Convenzione - art. 190

Articolo 190 Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati 1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali. 2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto puo' richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto puo' farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalita'.

Convenzione - art. 191

Articolo 191 Pareri consultivi La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini fornisce pareri consultivi, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, circa a questioni giuridiche che si presentano nel quadro delle loro attivita'. Tali pareri sono forniti nel piu' breve tempo possibile.

Convenzione - art. 192

Articolo 192 Obbligo generale Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

Convenzione - art. 193

Articolo 193 Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

Convenzione - art. 194

Articolo 194 Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino 1. Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino quale ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti piu' idonei in loro possesso secondo le loro capacita', e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito. 2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinche' le attivita' condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attivita' svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di la' delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione. 3. Le misure adottate conformemente alla presente Parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell'ambiente marino. In particolare debbono includere, tra l'altro, provvedimenti atti a limitare al massimo: a) il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall'atmosfera, o da immissione; b) l'inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta delle navi; c) l'inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari; d) l'inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell'ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature. 4. Nell'adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attivita' condotte dagli altri Stati nell'esercizio dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente Convenzione. 5. Le misure adottate conformemente alla presente Parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina.

Convenzione - art. 195

Articolo 195 Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro Nell'adottare misure per prevenire ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

Convenzione - art. 196

Articolo 196 Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove 1. Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose. 2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 197

Articolo 197 Cooperazione a livello mondiale o regionale Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come e' piu' opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente Convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.

Convenzione - art. 198

Articolo 198 Notifica di danni imminenti o in atto Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 199

Articolo 199 Piani di intervento urgente contro l'inquinamento Nei casi di cui all'articolo 198, gli Stati situati nell'area esposta cooperano secondo le proprie capacita' con le competenti organizzazioni internazionali nella maniera piu' ampia possibile, per eliminare gli effetti dell'inquinamento e prevenire e ridurre al minimo i danni. A questo fine gli Stati sviluppano e promuovono congiuntamente piani di intervento per affrontare adeguatamente gli incidenti di inquinamento nell'ambiente marino.

Convenzione - art. 200

Articolo 200 Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi, intraprendere programmi di ricerca scientifica e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento dell'ambiente marino. Fanno il possibile per partecipare attivamente a programmi regionali e mondiali volti all'acquisizione delle conoscenze necessarie per determinare la natura e l'estensione dell'inquinamento, che vi e ' esposto, i movimenti di esso, i rischi che comporta e i rimedi possibili.

Convenzione - art. 201

Articolo 201 Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all'articolo 200, gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 202

Articolo 202 Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a) promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel: i) formare il loro personale scientifico e tecnico; ii) favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali. iii) fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie; iv) potenziare la loro capacita' di produrre autonomamente tale strumentazione; v) offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere; b) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti piu' gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino; c) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.

Convenzione - art. 203

Articolo 203 Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a: a) concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati; e b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.

Convenzione - art. 204

Articolo 204 Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto e' possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attivita' da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attivita' rischiano di inquinare l'ambiente marino.

Convenzione - art. 205

Articolo 205 Pubblicazione di rapporti Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all'articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.

Convenzione - art. 206

Articolo 206 Accertamento degli effetti potenziali delle attivita' Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attivita' programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi dobbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attivita' sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'articolo 205.

Convenzione - art. 207

Articolo 207 Inquinamento da fonti terrestri 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale. 2. Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo nell'ambito regionale pertinente. 4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialita' economiche degli Stati in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessita'. 5. Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto e' possibile, l'immissione nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili.

Convenzione - art. 208

Articolo 208 Inquinamento provocato da attivita' relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale 1. Gli Stati costieri adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato direttamente o indirettamente da attivita' relative al fondo marino soggette alla loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture sotto la loro giurisdizione in virtu' degli articoli 60 e 80. 2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Tali leggi, regolamenti e misure non debbono essere meno efficaci di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate a livello internazionale. 4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche in questo senso, agli opportuni livelli regionali. 5. Gli Stati, operando in particolare attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di periodica revisione, se necessario.

Convenzione - art. 209

Articolo 209 Inquinamento da attivita' condotte nell'Area 1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure internazionali, conformemente alla Parte XI, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area. Tali norme, regolamenti e procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo gli inquinamenti dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorita'. Tali leggi e regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti e procedure di cui al numero 1.

Convenzione - art. 210

Articolo 210 Inquinamento da immissione 1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da immissione. 2. Gli Stati adottano qualsiasi altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 3. Tali leggi, regolamenti e misure assicurano che l'immissione non sia effettuata senza l'autorizzazione delle competenti autorita' statali. 4. Gli Stati operando di preferenza attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, si adoperano per stabilire, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento da immissione. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 5. Non e' possibile effettuare alcuna immissione all'interno del mare territoriale e della zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale, senza la preventiva esplicita autorizzazione dello Stato costiero, che ha il diritto di consentire, disciplinare e controllare l'immissione dopo aver debitamente esaminato la questione con gli Stati che, in ragione della propria posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative. 6. Le leggi, regolamenti e misure adottate in ambito nazionale per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento, debbono avere efficacia non inferiore rispetto alla normativa a carattere mondiale.

Convenzione - art. 211

Articolo 211 Inquinamento provocato da navi 1. Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi, e favoriscono l'adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qual volta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l'inquinamento dell'ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessita'. 2. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 3. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, impongono alle navi straniere disposizioni particolari per l'entrata nei loro porti o acque interne, o per l'utilizzo delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, debbono dare ad esse la debita diffusione e comunicarle alla competente organizzazione internazionale. Ogni qualvolta tali condizioni sono emanate in forma identica da due o piu' Stati costieri al fine di uniformare le rispettive politiche, la comunicazione deve precisare quali sono gli Stati che partecipano a tali accordi di collaborazione. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera o e' immatricolata nel suo registro, durante la navigazione nel mare territoriale di uno Stato che partecipa a tali accordi di collaborazione, fornisca, a richiesta dello Stato in questione, informazioni circa la propria eventuale destinazione verso uno Stato della stessa regione che partecipa a tali accordi di collaborazione e, in caso affermativo, comunichi se la nave risponde alle condizioni di entrata nei porti di quello Stato. Questo articolo non pregiudica l'esercizio continuato del diritto di passaggio inoffensivo ne' l'applicazione dell'articolo 25, 2. 4. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranita' nel proprio mare territoriale, possono adottare leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tener sotto controllo l'inquinamento marino da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo. Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, ai sensi della Parte II, sezione 3. 5. Gli Stati costieri ai fini dell'applicazione prevista nella sezione 6, possono adottare nella propria zona economica esclusiva leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, che si conformino e diano applicazione alle regole e norme internazionali generalmente accettate, stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 6. a) Quando le norme e regole internazionali di cui al numero 1 non consentono di far fronte in modo adeguato a circostanze particolari e uno Stato costiero ha fondati motivi per ritenere che in un'area particolare e chiaramente definita della propria zona economica esclusiva si richieda l'adozione di particolari misure ingiuntive al fine di prevenire l'inquinamento provocato da navi, rese necessarie da evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona come pure alla sua utilizzazione, alla protezione delle sue risorse e al carattere peculiare del traffico locale, lo Stato costiero puo', dopo le opportune consultazioni con gli altri Stati interessati attraverso la competente organizzazione internazionale, inviare a quest'ultima una comunicazione relativa a quell'area fornendo documentazione illustrativa e prove scientifiche e tecniche a sostegno della necessita' di strutture di ricezione. Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione decide se le caratteristiche dell'area corrispondono alle condizioni su descritte. In caso affermativo lo Stato costiero puo' adottare in quell'area leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, attuando le regole, pratiche di navigazione e norme internazionali rese applicabili tramite l'organizzazione per le aree speciali. Tali leggi e regolamenti non sono applicabili alle navi straniere prima di 15 mesi dalla data della comunicazione all'organizzazione. b) Lo Stato costiero pubblica i limiti di tali aree particolari e chiaramente definite. c) Nell'inviare la comunicazione di cui sopra, lo Stato costiero contemporaneamente informa l'organizzazione competente della propria intenzione di emanare ulteriori leggi e regolamenti per tale area, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi. Tali ulteriori leggi e regolamenti possono riguardare gli scarichi o le pratiche di navigazione ma non obbligano le navi straniere a osservare norme di progettazione, costruzione e armamento diverse da quelle internazionali generalmente accettate; ed entrano in vigore, per le navi straniere, 15 mesi dopo la data di comunicazione all'organizzazione, a condizione che quest'ultima le approvi entro 12 mesi da tale data. 7. Le regole e norme internazionali previste dal presente articolo dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di notifica tempestiva agli Stati costieri la cui costa e relativi interessi possano essere compromessi da qualsiasi tipo di incidente in mare che provochi o possa provocare scarichi in mare.

Convenzione - art. 212

Articolo 212 Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica 1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino di origine atmosferica o transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo sotto la loro sovranita' e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea. 2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento. 3. Gli Stati, operando particolarmente attraverso le organizzazioni internazionali competenti o una conferenza diplomatica, si impegnano per adottare a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.

Convenzione - art. 213

Articolo 213 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.

Convenzione - art. 214

Articolo 214 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attivita' connesse con il fondo del mare. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 208, ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attivita' connesse con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli articoli 60 e 80.

Convenzione - art. 215

Articolo 215 Applicazione della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attivita' condotte nell'Area L'applicazione di norme, regolamenti e procedure internazionali stabilite conformemente alla Parte XI, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attivita' condotte nell'Area, e' disciplinata da quella Parte.

Convenzione - art. 216

Articolo 216 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione 1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati: a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale; b) dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri; c) da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o presso le installazioni per l'omaggio situate al largo. 2. Nessuno Stato e' obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato gia' iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.

Convenzione - art. 217

Articolo 217 Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera 1. Gli Stati assicurano che le navi che battono la loro bandiera o sono da loro immatricolate, rispettino le regole e norme internazionali pertinenti, emanate tramite la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, e le leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi; inoltre essi adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alla normativa di cui sopra. Gli Stati di bandiera impongono l'effettiva applicazione di tali regole, norme, leggi e regolamenti, indipendentemente dal luogo ove si verifichi la violazione. 2. Gli Stati adottano, in particolare, misure idonee al fine di interdire la navigazione alle navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate, fintanto che esse non si siano adeguate alle regole e norme di cui al numero 1, ivi comprese le disposizioni in materia di progettazione, costruzione e armamento delle navi. 3. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate abbiano a bordo i documenti richiesti e rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali di cui al numero 1. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano ispezionate periodicamente al fine di accertare che tali documenti siano conformi alle condizioni effettive delle navi. Gli altri Stati accettano quei documenti come prova delle condizioni delle navi e li considerano probanti alla stregua di quelli da loro stessi rilasciati, a meno che non esistano motivi fondati per ritenere che le condizioni delle navi siano difformi in misura sostanziale dalle descrizioni riportate sui documenti. 4. Se una nave commette una violazione delle regole e norme istituite attraverso la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, lo Stato di bandiera, senza pregiudizio degli articoli 218, 220 e 228, apre immediatamente un'inchiesta e, se necessario, inizia un procedimento avente ad oggetto la presunta violazione, indipendentemente da dove questa sia stata commessa o dove l'inquinamento si sia verificato o sia stato individuato. 5. Nel corso dell'inchiesta gli Stati di bandiera possono chiedere l'assistenza di un qualsiasi altro Stato la cui collaborazione potrebbe essere utile per chiarire le circostanze del caso. Gli Stati fanno il possibile per soddisfare richieste appropriate da parte degli Stati di bandiera. 6. Su richiesta scritta di un qualunque Stato, gli Stati svolgono indagini in merito a qualsiasi violazione attribuita alle navi che battono la loro bandiera e procedono senza indugio, conformemente al proprio diritto nazionale, contro la presunta violazione, se sono certi di avere raggiunto prove sufficienti in tal senso. 7. Gli Stati di bandiera informano tempestivamente lo Stato che inoltra la richiesta e la competente organizzazione internazionale delle azioni intraprese e dei relativi risultati. Tutti gli Stati hanno accesso a tali informazioni. 8. Le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti degli Stati per le navi che battono la loro bandiera debbono essere severe in misura adeguata a scoraggiare le violazioni, dovunque esse possano verificarsi.

Convenzione - art. 218

Articolo 218 Applicazione della normativa da parte dello Stato del porto 1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo puo' aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale. 2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi del numero 1 in relazione agli scarichi riversati nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato, se non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera o di uno Stato che e' stato o rischia di essere danneggiato dallo scarico illecito, o nel caso che tale violazione abbia causato o possa causare l'inquinamento delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato che inizia il procedimento. 3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di un qualunque altro Stato affinche' venga aperta un'inchiesta in relazione a scarichi effettuati in violazione delle norme di cui al numero 1, che si ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso modo lo Stato del porto deve dare seguito, per quanto possibile, alla richiesta dello Stato di bandiera che venga aperta un'inchiesta in merito alla violazione, indipendentemente da dove questa si sia verificata. 4. Gli atti dell'inchiesta condotta dallo Stato del porto in virtu' del presente articolo vengono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o allo Stato costiero. Qualunque procedimento iniziato dallo Stato del porto sulla base di tale inchiesta puo' essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su richiesta dello Stato costiero quando la violazione si e' verificata nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. In questo caso gli elementi di prova e gli atti del procedimento, nonche' eventuali cauzioni o altre forme di garanzia finanziaria depositate presso le autorita' dello Stato del porto, vengono trasmesse allo Stato costiero. Tale invio preclude la prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.

Convenzione - art. 219

Articolo 219 Misure di controllo delle condizioni di navigabilita' delle navi al fine di evitare inquinamento Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilita' delle navi, dalla quale puo' derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al piu' vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.

Convenzione - art. 220

Articolo 220 Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero 1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo puo', alle condizioni della sezione 7, iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione o alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, quando la violazione si e' verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva. 2. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nel suo mare territoriale, abbia violato, durante il suo passaggio, leggi e regolamenti emanati dallo Stato stesso conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, esso puo', senza pregiudizio per l'applicazione delle pertinenti disposizioni della Parte II, sezione 3, effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione e, se gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle sue leggi, alle condizioni della sezione 7. 3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale abbia commesso nella zona economica esclusiva una violazione delle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, o delle leggi e regolamenti dello Stato stesso emanate conformemente a tali regole e norme e in applicazione di esse, quest'ultimo puo' esigere che la nave comunichi la propria identita' e luogo di immatricolazione, l'ultimo porto di scalo e il successivo, e ogni altro elemento atto a stabilire se una violazione sia stata commessa. 4. Gli Stati emanano leggi e regolamenti e adottano le misure necessarie affinche' le navi battenti la loro bandiera soddisfino le richieste di informazioni di cui al numero 3. 5. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella sua zona economica esclusiva o nel suo mare territoriale abbia commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3 da cui e' derivato uno scarico considerevole che ha provocato o rischia di provocare l'inquinamento grave dell'ambiente marino, tale Stato puo' effettuare un'ispezione della nave in relazione a questioni connesse con la violazione se la nave ha rifiutato di fornire chiarimenti o se questi ultimi sono in evidente contraddizione con i fatti avvenuti, e se le circostanze giustificano tale ispezione. 6. Quando esistono prove chiare e oggettive che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale di uno Stato ha commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3, da cui e' derivato uno scarico che ha provocato o rischia di provocare danni gravi alla costa o agli interessi connessi dello Stato costiero, o a una qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale Stato, alle condizioni della sezione 7 e se gli elementi di prova lo giustificano, puo' iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione. 7. Nonostante le disposizioni del numero 6, ogni qualvolta sono state stabilite procedure appropriate attraverso la competente organizzazione internazionale o secondo accordi diversi, per garantire l'osservanza degli obblighi relativi al versamento di una cauzione o di altre forme di garanzia finanziaria, lo Stato costiero che sia vincolato da tali procedure permette alla nave di proseguire la navigazione. 8. Le disposizioni dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, si applicano anche alle leggi e regolamenti nazionali adottati conformemente all'articolo 211, 6.

Convenzione - art. 221

Articolo 221 Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare 1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtu' del diritto internazionale sia consuetudinario sia convenzionale, di adottare e applicare al di la' del mare territoriale misure proporzionate al danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui e' ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose. 2. Ai fini del presente articolo per "incidente in mare" si intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione, o altro evento verificatosi a bordo o all'esterno della nave, che abbia arrecato danni materiali o comporti il pericolo imminente di danni materiali ad una nave o al suo carico.

Convenzione - art. 222

Articolo 222 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranita' oppure nei confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e i regolamenti adottati conformemente all'articolo 212, 1, e alle altre disposizioni della presente Convenzione, e adottano leggi e regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente a tutte le pertinenti regole e norme internazionali relative alla sicurezza della navigazione aerea.

Convenzione - art. 223

Articolo 223 Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della presente Parte, gli Stati adottano misure atte a facilitare l'audizione dei testimoni e l'ammissione delle prove prodotte dall'autorita' di un altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonche' la partecipazione a tali procedimenti dei rappresentanti ufficiali della competente organizzazione internazionale, dello Stato di bandiera e di qualunque Stato coinvolto dall'inquinamento provocato da una qualsiasi violazione. I rappresentanti ufficiali che partecipano a tali procedimenti hanno i diritti e gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.

Convenzione - art. 224

Articolo 224 Esercizio dei poteri di polizia I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificati come unita' in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.

Convenzione - art. 225

Articolo 225 Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtu' della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione ne' in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi ne' condurle a porti o ancoraggi insicuri, ne' esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.

Convenzione - art. 226

Articolo 226 Indagini su navi straniere 1. a) Gli Stati non trattengono le navi piu' a lungo dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli articoli 216, 218 e 220. Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtu' delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari. Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando: i) esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti; ii) il contenuto di tali documenti non e' sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione; oppure iii) la nave non e' munita di certificati e documenti validi. b) Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalita' ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria. c) Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilita' delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, puo' essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al piu' vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio e' stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve essere prontamente informato e puo' chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV. 2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.

Convenzione - art. 227

Articolo 227 Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.

Convenzione - art. 228

Articolo 228 Sospensione dei procedimenti e limiti dell'apertura degli stessi 1. Il procedimento iniziato da uno Stato al fine di punire le violazioni delle pertinenti leggi e regolamenti o regole e norme internazionali adottate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, commesse da una nave straniera al di fuori del mare territoriale dello Stato in questione, viene sospeso non appena lo Stato di bandiera abbia iniziato esso stesso un procedimento contro la stessa violazione entro sei mesi dalla data in cui e' stato aperto il primo procedimento. Tale sospensione non ha luogo nel caso che il procedimento riguardi danni gravi a carico dello Stato costiero oppure nel caso che lo Stato di bandiera abbia ripetutamente ignorato il proprio obbligo di dare efficacemente corso alle pertinenti regole e norme internazionali violate dalle proprie navi. Lo Stato di bandiera che ha richiesto la sospensione del procedimento deve, conformemente al presente articolo, tempestivamente rimettere, allo Stato che ha intentato il primo procedimento, la documentazione completa e i verbali del proprio procedimento. Quando il procedimento iniziato dallo Stato di bandiera e' giunto a compimento, viene chiuso anche il procedimento sospeso. Ad avvenuto pagamento delle pertinenti spese processuali, lo Stato costiero deve restituire l'eventuale cauzione o le altre garanzie finanziarie depositate in relazione a tale procedimento. 2. Allo scadere di tre anni dalla data della violazione non e' possibile iniziare un procedimento contro navi straniere e nessuno Stato puo' iniziare un procedimento se un altro Stato lo abbia aperto a norma delle disposizioni di cui al numero 1. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto dello Stato di bandiera di adottare le misure, tra cui l'apertura di procedimenti giudiziari, previste dalla propria legislazione nazionale, indipendentemente dai procedimenti gia' iniziati da un altro Stato.

Convenzione - art. 229

Articolo 229 Istituzione di procedimenti civili Nessuna disposizione della presente Convenzione limita il diritto di iniziare una causa civile in caso di perdite o danni derivati dall'inquinamento dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 230

Articolo 230 Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato 1. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte in caso di violazione delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere al di la' del mare territoriale. 2. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte per violazioni delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere nel mare territoriale, a meno che non si tratti di un atto volontario e grave di inquinamento nel mare territoriale. 3. Nel corso di un procedimento iniziato per tali violazioni commesse da una nave straniera per le quali possono essere inflitte pene pecuniarie, si debbono rispettare i diritti riconosciuti dell'accusato.

Convenzione - art. 231

Articolo 231 Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando e' possibile, le autorita' marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.

Convenzione - art. 232

Articolo 232 Responsabilita' degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilita' di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.

Convenzione - art. 233

Articolo 233 Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e 7 modifica il regime giuridico degli stretti usati per la navigazione internazionale. Tuttavia, se una nave straniera diversa da quelle previste nella sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all'articolo 42, 1, a) e b), arrecando o rischiando di arrecare danni gravi all'ambiente marino degli stretti, gli Stati rivieraschi degli stretti possono adottare le misure di applicazione appropriate nel rispetto, mutatis mutandis, delle disposizioni della presente sezione.

Convenzione - art. 234

Articolo 234 Aree coperte dai ghiacci Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte da ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e la presenza di ghiacci per la maggior parte dell'anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale pericolosita' per la navigazione, e l'inquinamento dell'ambiente marino provocherebbe danni gravi o scompensi irreversibili all'equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto le esigenze della navigazione nonche' la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, sulla base della documentazione scientifica piu' affidabile di cui si disponga.

Convenzione - art. 235

Articolo 235 Responsabilita' 1. Gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e ne rispondono conformemente al diritto internazionale. 2. Gli Stati garantiscono la possibilita' di ricorso in accordo con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di ottenere un indennizzo rapido e adeguato o altre forme di reintegrazione dei danni causati da inquinamento dell'ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione. 3. Al fine di assicurare l'indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l'applicazione del diritto internazionale esistente e l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale relativamente all'accertamento e all'indennizzo dei danni e alla soluzione delle relative controversie nonche', quando e' opportuno all'elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di adeguati indennizzi quali assicurazioni obbligatorie o fondi di indennizzo.

Convenzione - art. 236

Articolo 236 Immunita' sovrana Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.

Convenzione - art. 237

Articolo 237 Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino 1. Le disposizioni della presente Parte si applicano senza pregiudizio degli obblighi specifici assunti dagli Stati in virtu' di speciali Convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e di accordi che possono essere conclusi per facilitare l'applicazione dei principi generali enunciati dalla presente Convenzione. 2. Obblighi specifici assunti dagli Stati in virtu' di speciali convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dovrebbero essere assolti coerentemente con i principi generali e con gli obbiettivi della presente Convenzione.

Convenzione - art. 238

Articolo 238 Diritto di condurre ricerca scientifica marina Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 239

Articolo 239 Impulso alla ricerca scientifica marina Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali incoraggiano e facilitano lo sviluppo e la condotta della ricerca scientifica marina conformemente alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 240

Articolo 24O Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti principi: a) la ricerca scientifica marina e' condotta esclusivamente a fini pacifici; b) la ricerca scientifica marina e' condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione; c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi; d) la ricerca scientifica marina e' condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.

Convenzione - art. 241

Articolo 241 Non riconoscimento delle attivita' di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni Le attivita' di ricerca scientifica marina non costituiscono il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell'ambiente marino o delle sue risorse.

Convenzione - art. 242

Articolo 242 Impulso alla cooperazione internazionale 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranita' e della giurisdizione e sulla base della reciprocita' dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici. 2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto e' opportuno, ragionevoli possibilita' di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.

Convenzione - art. 243

Articolo 243 Creazione di condizioni favorevoli Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.

Convenzione - art. 244

Articolo 244 Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonche' le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina. 2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con gli altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonche' il potenziamento delle autonome capacita' di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'altro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.

Convenzione - art. 245

Articolo 245 Ricerca scientifica marina nel mare territoriale Gli Stati costieri, nell'esercizio delle proprie sovranita', hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nel loro mare territoriale. La ricerca scientifica marina nel mare territoriale viene condotta solo con l'espresso consenso dello Stato costiero e alle condizioni da esso stabilite.

Convenzione - art. 246

Articolo 246 Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale 1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione, hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella propria zona economica esclusiva e sulla propria piattaforma continentale conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. 2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale viene condotta con il consenso dello Stato costiero. 3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il proprio consenso ai progetti di ricerca scientifica marina che gli altri Stati o le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla presente Convenzione, intendono eseguire nella loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale per fini esclusivamente pacifici, allo scopo di incrementare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanita'. A questo fine gli Stati costieri adottano norme e procedure per garantire che il loro consenso non venga differito o negato indebitamente. 4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze possono essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca. 5. Gli Stati costieri possono tuttavia, a propria discrezione, rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato o della competente organizzazione internazionale nella propria zona economica esclusiva o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto: a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e non biologiche; b) prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive; c) comporta la costruzione, la conduzione e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture di cui agli articoli 6O e 8O; d) contiene informazioni, comunicate ai sensi dell'articolo 248, che sono inesatte circa la natura e gli obbiettivi del progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtu' di un precedente progetto di ricerca. 6. Nonostante le disposizioni di cui al numero 5, gli Stati costieri non possono esercitare il proprio potere discrezionale di negare il proprio consenso, ai sensi della lettera a) dello stesso numero 5, all'effettuazione di progetti di ricerca scientifica marina, conformi alle disposizioni della presente parte, sulla piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, al di fuori di quelle aree specifiche che gli Stati costieri possono in ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso, o lo saranno entro un ragionevole periodo di tempo, operazioni di sfruttamento o di esplorazione approfondita. Gli Stati costieri notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree ed eventuali loro modifiche, ma non sono tenuti a fornire ragguagli sulle operazioni che intendono eseguire. 7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano i diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, definiti all'articolo 77. 8. La ricerca scientifica marina di cui al presente articolo non deve interferire in modo ingiustificato con le attivita' intraprese dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 247

Articolo 247 Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici Lo Stato costiero che sia membro di un'organizzazione internazionale o sia ad essa legato da un accordo bilaterale, nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale tale organizzazione intende effettuare direttamente, o far eseguire sotto i propri auspici, un progetto di ricerca scientifica marina, viene considerato consenziente all'esecuzione di tale progetto secondo le specifiche concordate, se ha approvato il progetto dettagliato quando l'organizzazione ha adottato la decisione di effettuarlo, o se e' disposto a prendervi parte e non ha espresso alcuna obiezione entro quattro mesi dalla data in cui l'organizzazione ha a esso notificato il progetto stesso.

Convenzione - art. 248

Articolo 248 Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti: a) natura e scopi del progetto; b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche; c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sara' effettuato; d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature; e) nome dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto; f) la misura in cui si ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Convenzione - art. 249

Articolo 249 Obbligo di assolvere certe condizioni 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che intraprendono la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero debbono attenersi alle seguenti condizioni: a) garantire allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di esservi rappresentato, in particolare, quando e' possibile, a bordo di navi da ricerca e di altre imbarcazioni o installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire ai costi del progetto; b) fornire allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena e' possibile, i rapporti preliminari e i risultati e le conclusioni finali quando la ricerca e' stata completata; c) impegnarsi per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che ne venga compromesso il valore scientifico; d) fornire su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei dati, campioni e risultati della ricerca, o aiutarlo in tale valutazione o interpretazione; e) assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non appena possibile, attraverso gli opportuni canali nazionali o internazionali; f) informare immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento importante apportato al programma di ricerca; g) rimuovere le installazioni o le attrezzature scientifiche a completamento della ricerca, salvo accordi diversi. 2. Questo articolo non pregiudica le condizioni sancite dalle leggi e regolamenti dello stato costiero per l'esercizio del proprio potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso in applicazione dell'articolo 246, 5, ivi compreso l'obbligo di stipulare accordi preliminari per la diffusione a livello internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti che interessano direttamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Convenzione - art. 250

Articolo 250 Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina Le comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina avvengono attraverso i canali ufficiali appropriati, salvo accordi diversi.

Convenzione - art. 251

Articolo 251 Criteri e direttive generali Gli Stati si prefiggono di promuovere, attraverso le competenti organizzazioni internazionali, la definizione dei criteri e direttive generali che li aiutino a determinare la natura e le implicazioni della ricerca scientifica marina.

Convenzione - art. 252

Articolo 252 Consenso tacito Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che: a) rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure b) le informazioni fornite dallo Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure c) richiede un supplemento di informazioni circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.

Convenzione - art. 253

Articolo 253 Sospensione o cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina 1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attivita' di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se: a) le attivita' di ricerca non vengono condotte conformemente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure b) lo Stato o la competente organizzazione internazionale che conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina. 2. Lo stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di ogni attivita' di ricerca scientifica marina in caso di qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attivita' di ricerca. 3. Lo stato costiero puo' altresi' esigere la cessazione delle attivita' di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli. 4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali precedentemente autorizzati a svolgere attivita' di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attivita' che sono oggetto della notifica. 5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve essere annullata dallo Stato costiero e le attivita' di ricerca scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.

Convenzione - art. 254

Articolo 254 Diritti degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l'articolo 246, 3, comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi. 2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249, 1, f). 3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunita' di partecipare, ogni qualvolta e' possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina. 4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249, 1, d), fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.

Convenzione - art. 255

Articolo 255 Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di la' del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.

Convenzione - art. 256

Articolo 256 Ricerca scientifica marina nell'Area Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alle disposizioni della Parte XI, di effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.

Convenzione - art. 257

Articolo 257 Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' della zona economica esclusiva Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di la' dei limiti della zona economica esclusiva.

Convenzione - art. 258

Articolo 258 Messa in opera e utilizzo La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino e' subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.

Convenzione - art. 259

Articolo 259 Regime giuridico Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente sezione non possiedono lo status di isole. Non hanno un proprio mare territoriale e la loro presenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

Convenzione - art. 260

Articolo 260 Zone di sicurezza Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.

Convenzione - art. 261

Articolo 261 Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o di apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.

Convenzione - art. 262

Articolo 262 Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione Le installazioni o le attrezzature menzionate nella presente sezione debbono esibire distintivi di identificazione che indichino lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione internazionale alla quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi di segnalazione, concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea, tenuto conto delle regole e norme stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 263

Articolo 263 Responsabilita' 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilita' di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalita', o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure. 3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtu' dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.

Convenzione - art. 264

Articolo 264 Soluzione delle controversie Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in materia di ricerca scientifica marina vengono risolte conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3.

Convenzione - art. 265

Articolo 265 Misure provvisorie In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attivita' di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.

Convenzione - art. 266

Articolo 266 Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina 1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacita' al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli. 2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacita' nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attivita' nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo. 3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.

Convenzione - art. 267

Articolo 267 Protezione di interessi legittimi Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell'articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.

Convenzione - art. 268

Articolo 268 Obiettivi fondamentali Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono: a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati; b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata; c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per facilitare il trasferimento della tecnologia marina; d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalita' degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalita' dei Paesi, tra questi, piu' arretrati; e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.

Convenzione - art. 269

Articolo 269 Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 268 gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di: a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti ne' a creare ne' a sviluppare una propria capacita' tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, ne' a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia; b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli; c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina; d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e latri esperti; e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.

Convenzione - art. 270

Articolo 270 Metodi e mezzi di cooperazione internazionale La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina viene effettuata, per quanto e' possibile e opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali gia' in essere come pure attraverso programmi nuovi e ampliati, al fine di promuovere la ricerca scientifica marina e il trasferimento della relativa tecnologia, particolarmente in nuovi settori, e promuovere opportuni finanziamenti internazionali per la ricerca oceanica e la valorizzazione degli oceani.

Convenzione - art. 271

Articolo 271 Direttive, criteri e norme Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessita' degli Stati in via di sviluppo.

Convenzione - art. 272

Articolo 272 Coordinamento di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attivita', ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.

Convenzione - art. 273

Articolo 273 Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorita' Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorita' al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalita' e all'impresa, delle capacita' pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attivita' nell'Area.

Convenzione - art. 274

Articolo 274 Scopi dell'Autorita' Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorita' assicura, in relazione alle attivita' nell'Area, che: a) sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalita' degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attivita'; b) la documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo; c) l'Autorita' adotti disposizioni adeguate per facilitare l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte degli Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalita', l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale; d) gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 275

Articolo 275 Creazione di centri nazionali 1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorita', promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica nonche' il potenziamento dei centri nazionali esistenti, al fine di stimolare a sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacita' di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico. 2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorita', forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalita' e conoscenze pratiche, nonche' tecnici specializzati.

Convenzione - art. 276

Articolo 276 Creazione di centri regionali 1. Gli Stati coordinano il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorita' e degli enti nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina. 2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una piu' efficace realizzazione dei loro obiettivi.

Convenzione - art. 277

Articolo 277 Funzioni dei centri regionali Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro: a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione geologica del fondo marino, la prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione; b) studi gestionali; c) programmi di studio relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento; d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali; e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito della scienza e della tecnologia marina; f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili; g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche; h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti; i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.

Convenzione - art. 278

Articolo 278 Cooperazione tra organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte Xlll adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilita' in virtu' della presente Parte.

Convenzione - art. 279

Articolo 279 Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all'articolo 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33, numero 1, della Carta.

Convenzione - art. 280

Articolo 280 Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 281

Articolo 281 Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti 1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tre le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura. 2. Se le parti hanno altresi' concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.

Convenzione - art. 282

Articolo 282 Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali Se gli Stati contraenti che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato, nell'ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale od in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente Parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti.

Convenzione - art. 283

Articolo 283 Obbligo degli scambi di vedute 1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici. 2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.

Convenzione - art. 284

Articolo 284 Conciliazione 1. Uno Stato contraente, che e' parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, puo' invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione. 2. Se l'invito e' accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte puo' sottoporre la controversia a quella procedura. 3. Se l'invito non e' accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso. 4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia e' stata sottoposta a conciliazione, il procedimento puo' essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.

Convenzione - art. 285

Articolo 285 Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte Xl, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte. Se un soggetto diverso da uno Stato contraente e' parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.

Convenzione - art. 286

Articolo 286 Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, quando non e' stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla Sezione 1, e' sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte od al tribunale competenti ai sensi della presente Sezione.

Convenzione - art. 287

Articolo 287 Scelta della procedura 1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato e' libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o piu' dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione: a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI; b) la Corte internazionale di giustizia; c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII; d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o piu' delle categorie di controversie ivi specificate. 2. Una dichiarazione effettuate ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, ne e' invalidata da tale obbligo. 3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che e' parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII. 4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa puo' essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa puo' essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti. 6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca e' stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti. 8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.

Convenzione - art. 288

Articolo 288 Competenza 1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte. 2. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 e' competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente Convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell'accordo. 3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare costituita conformemente all'Allegato VI ed qualsiasi altra camera o tribunale arbitrale di cui alla Parte XI, Sezione 5, sono competenti a conoscere di qualsiasi questione che sia loro sottoposta conformemente a tale Sezione. 4. Nel caso di una controversia relativa alla competenza di una corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione di quella corte o tribunale.

Convenzione - art. 289

Articolo 289 Periti In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione puo', su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'apposito elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.

Convenzione - art. 290

Articolo 290 Misure cautelari 1. Se una controversia e' stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale puo' prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva. 2. Le misure cautelari possono esser modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere. 3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunita' di essere sentite. 4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia cd agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari. 5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o Tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attivita' svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, puo' adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione cosi' esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, puo' modificare, revocare o confermare queste misure cautelari. 6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.

Convenzione - art. 291

Articolo 291 Accesso 1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti. 2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.

Convenzione - art. 292

Articolo 292 Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio 1. Quando le autorita' di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l'immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio del fermo puo' essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo nel termine di 10 giorni dal momento del fermo, la questione puo' essere deferita ad una corte o ad un tribunale accettato conformemente all'articolo 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo, od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che Ie parti non convengano altrimenti. 2. L'istanza per il rilascio puo' essere presentata solo dallo Stato di bandiera od a suo nome. 3. La corte od il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il rilascio e conosce solo della questione del rilascio, senza pregiudizio per il merito di qualsiasi causa innanzi alle giurisdizioni interne competenti, intentata contro la nave, il suo proprietario od il suo equipaggio. Le autorita' dello Stato che ha proceduto al fermo restano competenti di rilasciare in qualunque momento la nave od il suo equipaggio. 4. Dal momento del deposito della cauzione o di altra garanzia finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale le autorita' dello Stato che ha effettuato il fermo si conformano prontamente alla decisione della corte o del tribunale in merito al rilascio della nave o del suo equipaggio.

Convenzione - art. 293

Articolo 293 Diritto applicabile 1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione. 2. Il numero 1 non pregiudica la facolta' della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti cosi' concordano.

Convenzione - art. 294

Articolo 294 Procedimenti preliminari 1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all'articolo 297, decide, su domanda di una parte o, puo' decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso prima facie fondato. Se la corte od il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie Iegali o che esso e' prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda. 2. Al momento della ricezione della domanda, la corte od il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1. 3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.

Convenzione - art. 295

Articolo 295 Esaurimento dei ricorsi interni Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione puo' essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.

Convenzione - art. 296

Articolo 296 Carattere definitivo e obbligatorieta' delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione e' definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.

Convenzione - art. 297

Articolo 297 Limiti all'applicabilita' della Sezione 2 1. Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con riferimento all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani o della sua giurisdizione previsti dalla presente Convenzione, sono sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi: a) quando si e' affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alle liberta' e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini oppure con riferimento ad altre utilizzazioni del mare internazionale lecite, specificate nell'articolo 58; b) quando si e' affermato che uno Stato nell'esercizio delle liberta', dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione ed altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione; o c) quando si e' affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla presente Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla presente Convenzione. 2. a) Le controversie relative alla interpretazione od alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla ricerca scientifica marina sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato ad accettare la sottoposizione, a tale procedura di soluzione, delle controversie derivanti: i) dall'esercizio da parte dello Stato costiero di un diritto o di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o ii) da una decisione dello Stato costiero di ordinare la sospensione o la cessazione di un progetto di ricerca conformemente all'articolo 253. b) Una controversia derivante dall'affermazione, da parte dello Stato che effettua la ricerca, che, in relazione ad uno specifico progetto di ricerca, lo Stato costiero non sta esercitando i suoi diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile con la presente Convenzione, e' sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V sezione 2, fatto salvo che la commissione di conciliazione non deve sindacare ne' l'esercizio da parte dello Stato costiero del suo potere discrezionale da designare delle zone specifiche come previsto all'articolo 246, numero 6, ne' l'esercizio del suo potere discrezionale di rifiutare il consenso conformemente all'articolo 246, numero 5. 3. a) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla pesca sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non e' obbligato ad accettare la sottoposizione a tale procedura di soluzione, di qualsiasi controversia relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella zona economica esclusiva ovvero relativa al loro esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare il volume ammissibile delle catture, la sua capacita' di pesca, e la ripartizione delle eccedenze tra altri Stati, e le modalita' e condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla conservazione e gestione. b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il ricorso alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia e' sottoposta alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, ove si sia affermato che: i) lo Stato costiero e' manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva; ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacita' di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato e' interessato a pescare; o iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalita' e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere. c) In nessun caso la commissione di conciliazione sostituisce il suo potere discrezionale a quello Stato costiero. d) Il rapporto della commissione di conciliazione e' trasmesso alle organizzazioni internazionali competenti. e) Nel negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e 70, gli stati contraenti, salvo essi non abbino diversamente concordato, includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad adottare per minimizzare la possibilita' di divergenze sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, o sulla procedura da seguire ove nonostante tutto si manifesti una divergenza.

Convenzione - art. 298

Articolo 298 Eccezioni facoltative all'applicabilita' della sezione 2 1. Al momento della firma della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, od in qualunque altro momento successivo, uno Stato puo' senza che cio' pregiudichi gli obblighi derivanti dalla Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o piu' delle procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente ad una o piu' delle seguenti categorie di controversie: a) i) le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici purche' uno stato che ha effettuato tale dichiarazione accetti, qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e ove non sia stato raggiunto alcun accordo entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra le parti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; ed inoltre purche' non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranita' o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare; ii) dopo che la commissione di conciliazione ha presentato il suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si fonda, le parti negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati non conducono ad un accordo, le parti sottopongono, di comune accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla Sezione 2, salvo che le parti non si accordino diversamente; iii) la presente lettera non si applica ad alcuna delle controversie sulle delimitazioni marine, definitivamente risolte mediante un accordo tra le parti, ne' ad alcuna di quelle controversie che devono essere risolte conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale vincolante le parti; b) le controversie concernenti le attivita' militari, incluse le attivita' militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientranti nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3; c) le controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione. 2. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, puo' in qualunque momento ritirarla o convenire di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una qualsiasi delle procedure di soluzione previste nella presente Convenzione. 3. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, non ha diritto a sottoporre una controversia rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad alcuna delle procedure di cui alla presente Convenzione senza il consenso dello Stato contraente con cui e' in controversia. 4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, a), ogni altro Stato contraente puo' sottoporre una qualsiasi controversia che rientri in una delle categorie escluse, contro lo Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione. 5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte od un tribunale conformemente al presente articolo, salvo che le parti non si accordino diversamente. 6. Le dichiarazioni e le comunicazioni di ritiro delle dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette le relative copie agli Stati contraenti.

Convenzione - art. 299

Articolo 299 Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura 1. Una controversia esclusa ai sensi dell'articolo 297 od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all'articolo 298, dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, puo' essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia. 2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.

Convenzione - art. 300

Articolo 3OO Buona fede e abuso di diritto Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le liberta' riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.

Convenzione - art. 301

Articolo 301 Usi pacifici dei mari Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 302

Articolo 302 Divulgazione delle informazioni Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento degli suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.

Convenzione - art. 303

Articolo 303 Oggetti archeologici e storici scoperti in mare 1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine. 2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero puo', in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo. 3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali. 4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico e storico.

Convenzione - art. 304

Articolo 304 Responsabilita' in caso di danni Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilita' per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilita' internazionale.

Convenzione - art. 305

Articolo 305 Firma 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma: a) di tutti gli Stati; b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia; c) di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; d) di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; e) di tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie; f) delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX. 2. La presente Convenzione e' aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1 luglio 1983 al 9 dicembre 1984.

Convenzione - art. 306

Articolo 306 Ratifica e conferma formale La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 307

Articolo 307 Adesione La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 3O5. L'adesione dei soggetti di cui all'articolo 3O5, 1, f), e' disciplinata dall'Allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 308

Articolo 308 Entrata in vigore 1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fatto salvo il numero 1. 3. L'Assemblea dell'Autorita' si riunisce alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ed elegge il Consiglio della Autorita'. Il primo Consiglio e' costituito in modo compatibile con gli scopi indicati nell'articolo 161, se le disposizioni di tale articolo non possono essere strettamente applicate. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure elaborati dalla Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa che vengano ufficialmente adottati dall'Autorita' conformemente alla parte XI. 5. L'Autorita' ed i suoi organi operano conformemente alla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed alle decisioni adottate dalla Commissione preparatoria in applicazione di tale risoluzione.

Convenzione - art. 309

Articolo 309 Riserve ed eccezioni Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.

Convenzione - art. 310

Articolo 310 Dichiarazioni L'articolo 3O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.

Convenzione - art. 311

Articolo 311 Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali 1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare. 2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 3. Due o piu' Stati contraenti possono concludere degli accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che si applicano soltanto alle loro mutue relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni della Convenzione la cui deroga e' incompatibile con la effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione ed a condizione, inoltre, che detti accordi non influiscano sull'applicazione dei principi fondamentali enunciati dalla Convenzione e che le disposizioni di detti accordi non influiscano ne' sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. 4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti, tramite il depositario della presente Convenzione, la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione che la conclusione di tale accordo comporta. 5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali espressamente autorizzati o mantenuti in vigore da altri articoli della presente Convenzione. 6. Gli Stati contraenti convengono che nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanita' enunciato dall'articolo 136 e che essi non diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.

Convenzione - art. 312

Articolo 312 Emendamenti 1. Al termine di un periodo di 1O anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contrente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purche' essi non riguardino le attivita' esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti cosi' proposti. Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la meta' degli Stati contraenti da' risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza. 2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella conferenza per gli emendamenti, e' la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finche' non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.

Convenzione - art. 313

Articolo 313 Emendamenti con procedura semplificata 1. Uno Stato contraente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attivita' esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza. Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti. 2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento e' considerato respinto. Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti. 3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto e' considerato adottato. Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.

Convenzione - art. 314

Articolo 314 Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area 1. Uno Stato contraente puo' proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale dell'Autorita', un emendamento alle disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area, comprese le disposizioni della sezione 4 dell'Allegato VI. Il Segretario generale diffonde tale comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Una volta approvato dal Consiglio, l'emendamento proposto, deve essere approvato dall'Assemblea. I rappresentanti degli Stati contraenti in tali organi sono muniti dei pieni poteri per esaminare e approvare l'emendamento proposto. L'emendamento proposto, come approvato dal Consiglio e dalla Assemblea, e' considerato adottato. 2. Prima di approvare un emendamento ai sensi del numero 1, il Consiglio e l'Assemblea si accertano che esso non pregiudichi il sistema di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area, in attesa della Conferenza di revisione conformemente all'articolo 155.

Convenzione - art. 315

Articolo 315 Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 1. Gli emendamenti della presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente. 2. Gli articoli 3O6, 3O7 e 32O si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.

Convenzione - art. 316

Articolo 316 Entrata in vigore degli emendamenti 1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti al numero 5, entrano in vigore per gli Stati contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati contraenti o di 60 Stati contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il maggiore. Tali emendamenti non incidono ne' sul godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti ne' sull'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione. 2. Un emendamento puo' prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni piu' alto di quello richiesto dal presente articolo. 3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad un emendamento previsto al numero 1, dopo il deposito del richiesto numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 4. Ogni Stato che diviene contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al numero 1, deve essere considerato, salvo manifestazione di una diversa volonta' da parte di tale Stato, come: a) contraente della presente Convenzione cosi' emendata; e b) contraente della Convenzione non emendata nei confronti degli Stati contraenti non vincolati dall'emendamento. 5. Gli emendamenti riguardanti esclusivamente le attivita' esercitate nell'Area e gli emendamenti all'Allegato VI entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di tre quarti degli Stati contraenti. 6. Ogni Stato che diventa contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5, e' considerato contraente della presente Convenzione cosi' emendata.

Convenzione - art. 317

Articolo 317 Denuncia 1. Uno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validita' della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che la notifica non preveda un termine piu' lungo. 2. La denuncia non libera uno Stato dagli obblighi finanziari e contrattuali assunti quando era contraente della presente Convenzione, cosi' come non pregiudica i diritti, obblighi e situazioni giuridiche di tale Stato create dall'esecuzione della presente Convenzione prima che questa cessi di essere in vigore per quello Stato. 3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 318

Articolo 318 Stato degli allegati Gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione e, salvo quanto altrimenti espressamente previsto, un rinvio alla presente Convenzione o ad una delle sue parti comprende un rinvio rinvio agli allegati che vi si riferiscono.

Convenzione - art. 319

Articolo 319 Depositario 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti della stessa. 2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale: a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorita' ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione; b) notifica all'Autorita' le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonche' le denunce della presente Convenzione; c) notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4; d) diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione; e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione. 3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156: i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a) ii) le notifiche previste al numero 2, b) e c); e iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione. b) Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualita' alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).

Convenzione - art. 320

Articolo 320 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, e' depositato, tenuto conto dell'articolo 305, 2, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CIO', i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A MONTEGO BAY, il dieci dicembre millenovecentottantadue.

Convenzione-Allegato I

ALLEGATO I. SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE 1. Thunnus alalunga (Alalunga o tonno bianco). 2. Thunnus thynnus (Tonno o tonno rosso). 3. Thunnus obesus. 4. Katsuwonus pelamis (Tonnetto). 5. Thunnus albacares. 6. Thunnus atlanticus. 7. Euthynnus alletteratus (Tonnetto); Euthynnus affinis. 8. Thunnus maccoyii. 9. Auxis thazard; Auxis rochei (Tombarello). 10. Bramidae (Bramidi fam.) 11. Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albidus (Aguglia imperiale); Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans. 12. Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans. 13. Xiphias glaudius (Pesce spada) 14. Scomberesox saurus (Costardella o Gastodella) Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides. 15. Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis (Corifena). 16. Hexanchus griseus (Notidano grigio o pesce vacca); Cethorinus maximus (Cetorino o pesce elefante); Alopiidae (Alopidi fam.); Rhincodon typus (Squalo balena); Carcharhinidae (Carcarinidi, fam.). 17. Physeteridae (Fiseteridi, fam.); Balaenopteridae (Balenotteridi, fam.); Balaenidae (Balenidi, fam.); Eschrichtiidae (Escrittidi, fam.); Monodontidae (Monodontidi, fam.); Ziphiidae (Zifidi, fam.); Delphinidae (Delfinidi, fam.).

Allegato II - art. 1

ALLEGATO II COMMISSIONE SUI LIMITI DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE Articolo 1 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 76, viene istituita una Commissione sui limiti della piattaforma continentale oltre le 200 miglia marine, conformemente ai seguenti articoli.

Allegato II - art. 2

Articolo 2 1. La Commissione e' composta da 21 membri che sono esperti nel settore della geologia, della geofisica o dell'idrografia, eletti dagli Stati contraenti della presente Convenzione tra i loro cittadini, tenuto debitamente conto della necessita' di assicurare un'equa rappresentanza geografica, ed esercitando le loro funzioni a titolo individuale. 2. La prima elezione avra' luogo appena possibile ma, in ogni caso, entro un termine di 18 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno 3 mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati contraenti, per invitarli a sottoporre le candidature, dopo le appropriate consultazioni regionali, entro tre mesi. Il Segretario generale prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone cosi' nominate e le sottopone a tutti gli Stati contraenti. 3. Le elezioni dei membri della Commissione vengono effettuate in una riunione degli Stati contraenti convocata dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, il cui quorum e' costituito dai due terzi degli Stati contraenti, le persone elette nella Commissione sono quei candidati che ottengono la maggioranza dei due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti. Non meno di tre membri sono eletti per ciascuna regione geografica. 4. I membri della Commissione sono eletti per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili. 5. Lo Stato contraente che sottopone la candidatura di un membro della Commissione si accolla le spese di quel membro per l'adempimento delle sue funzioni per conto della Commissione. Lo Stato costiero interessato si accolla le spese affrontate relativamente al parere di cui all'articolo 3, 1, b) del presente Allegato. Il segretariato della Commissione e' assicurato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Allegato II - art. 3

Articolo 3 1. Le funzioni della Commissione sono: a) di esaminare i dati e l'altro materiale presentato dagli Stati costieri relativo ai limiti esterni della piattaforma continentale nelle aree in cui questi limiti superano le 2OO miglia marine e di effettuare delle raccomandazioni ai sensi dell'articolo 76 e della dichiarazione di intesa adottata il 29 agosto 198O dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare; b) di fornire pareri scientifici e tecnici, se richiesti dallo Stato costiero interessato, nella preparazione dei dati di cui alla lettera a). 2. La Commissione puo' cooperare, nella misura reputata necessaria ed utile, con la Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO, con l'Organizzazione idrografica internazionale e le altre organizzazioni internazionali competenti in vista dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche che possano essere di aiuto nell'adempimento delle responsabilita' della Commissione.

Allegato II - art. 4

Articolo 4 Quando uno Stato costiero intende fissare, ai sensi dell'articolo 76, i limiti esterni della sua piattaforma continentale entro le 2OO miglia marine, esso sottopone alla Commissione i particolari di tali limiti, insieme ai dati scientifici e tecnici a sostegno, entro il piu' breve tempo possibile ma in ogni caso entro 1O anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato. Lo Stato costiero allo stesso tempo comunica i nomi di tutti i membri della Commissione che gli hanno fornito il parere scientifico e tecnico.

Allegato II - art. 5

Articolo 5 Salvo che la Commissione non decida diversamente, essa opera tramite delle sottocommissioni formate da 7 membri, designati in modo equilibrato tenuto conto degli specifici elementi di ciascuna domanda presentata da uno Stato costiero. I cittadini dello Stato costiero che hanno presentato la domanda e che sono anche componenti della Commissione e qualsiasi altro membro della Commissione che ha assistito uno Stato costiero, fornendogli pareri scientifici e tecnici con riferimento al tracciato, non possono fare parte della sottocommissione che si occupa di detta domanda ma hanno il diritto in qualita' di membri ai lavori della Commissione relativi a detta domanda. Lo Stato costiero che ha presentato la domanda alla Commissione puo' inviare i suoi rappresentanti a partecipare ai lavori pertinenti senza diritto di voto.

Allegato II - art. 6

Articolo 6 1. La sottocommissione sottopone le sue raccomandazioni alla Commissione. 2. L'approvazione da parte della Commissione delle raccomandazioni della sottocommissione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione presenti e votanti. 3. Le raccomandazioni della Commissione sono presentate per iscritto allo Stato costiero che ha effettuato la domanda ed al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Allegato II - art. 7

Articolo 7 Gli stati costieri fissano i limiti esterni della piattaforma continentale conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, 8, e conformemente alle appropriate procedure nazionali.

Allegato II - art. 8

Articolo 8 In caso di disaccordo dello Stato costiero con le raccomandazioni della Commissione, lo Stato costiero effettua, entro un ragionevole periodo di tempo, una domanda modificata o una nuova domanda.

Allegato II - art. 9

Articolo 9 Gli atti della Commissione no pregiudicano le questioni relative alla delimitazione dei confini tra gli Stati le cui coste sono opposte o adiacenti.

Allegato III - art. 1

ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE, L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO Articolo 1 Diritti sui minerali Il trasferimento dei diritti sui minerali avviene al momento dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.

Allegato III - art. 2

Articolo 2 Prospezione 1. a) L'autorita' incoraggia la prospezione nell'Area. b) La prospezione si effettua solo dopo che l'Autorita' ha ricevuto un impegno scritto soddisfacente dal futuro prospettore che manifesta la sua volonta' di rispettare la presente Convenzione e le pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' in materia di cooperazione ai programmi di formazione di cui agli articoli 143 e 144 e di protezione dell'ambiente marino, nonche' la sua disponibilita'' ad accettare controlli in tal senso da parte dell'Autorita'. Il futuro prospettore deve contemporaneamente notificare all'Autorita' i limiti approssimativi dell'area o delle aree dove la prospezione verra' effettuata. c) La prospezione puo' essere condotta simultaneamente da piu' di un prospettore nella stessa area o aree. 2. La prospezione non conferisce al prospettore alcun diritto sulle risorse. Tuttavia egli puo' estrarre una ragionevole quantita' di minerali da usare come campioni.

Allegato III - art. 3

Articolo 3 Esplorazione e sfruttamento 1. L'impresa, gli Stati contraenti e i soggetti menzionati all'articolo 153, 2, b), possono chiedere all'Autorita' di approvare programmi di lavoro in relazione all'attivita' nell'Area. 2. L'Impresa puo' inoltrare tale richiesta per una qualunque parte dell'Area, ma le richieste sottoposte da altri soggetti, in relazione ad aree riservate, sono subordinate alle ulteriori condizioni specificate all'articolo 9 del presente Allegato. 3. L'esplorazione e lo sfruttamento debbono essere effettuati solo nelle aree specificate nei programmi di lavoro citati all'articolo 153, 3, e approvati dall'Autorita' conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 4. Ogni programma di lavoro approvato deve: a) essere conforme alla presente Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; b) prevedere il controllo da parte dell'Autorita' sulle Attivita' condotte nell'Area conformemente all'articolo 153,4; c) conferire all'operatore, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', il diritto esclusivo per l'esplorazione e lo sfruttamento delle categorie specifiche di risorse nell'area prevista dal programma di lavoro. Se tuttavia un richiedente sottopone un programma di lavoro limitato alle sole fasi di esplorazione o sfruttamento, il programma di lavoro approvato gli conferisce diritti esclusivi solo in relazione a quelle fasi. 5. Dopo l'approvazione da parte dell'Autorita', ogni programma di lavoro, esclusi quelli presentati dall'Impresa, viene redatto in forma di contratto concluso tra l'Autorita' e il richiedente o i richiedenti.

Allegato III - art. 4

Articolo 4 Condizioni di idoneita' dei richiedenti 1. I richiedenti, che non siano l'Impresa, sono idonei se posseggono la nazionalita' o il controllo e il patrocino richiesti all'articolo 153, 2, b), e se rispettano le procedure e rispondono ai criteri di idoneita' enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 2. Fatte salve le disposizioni del numero 6, tali criteri di idoneita' riguardano le possibilita' finanziarie e tecniche del richiedente e il suo adempimento di contratti precedentementi stipulati con l'Autorita' 3. Ogni richiedente deve essere patrocinato dallo Stato contraente di cui ha la nazionalita', salvo che non abbia piu' una nazionalita', come si verificherebbe nell'eventualita' di un'associazione o di un consorzio di soggetti appartenenti a Stati diversi, nel qual caso tutti gli Stati contraenti interessati debbono patrocinare la richiesta, o salvo che il richiedente sia effettivamente controllato da una altro Stato contraente o da soggetti aventi la nazionalita', nel qual caso entrambi gli Stati contraenti debbono patrocinare la richiesta. I criteri e le procedure per l'applicazione dei requisiti del patrocinio debbono essere enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 4. Lo Stato o gli Stati patrocinatori, in applicazione dell'articolo 139, hanno la responsabilita' di verificare, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, che un contraente da essi patrocinato esegua le attivita' nell'Area conformemente alle proprie condizioni contrattuali e ai propri vincoli verso la presente Convenzione. Allo Stato patrocinatore non possono essere tuttavia imputabili eventuali danni derivati dal mancato rispetto dei propri obblighi contrattuali da parte di un contraente da esso patrocinato, se lo Stato contraente ha adottato leggi, regolamenti e misure amministrative che, nell'ambito del suo ordinamento giuridico, sono ragionevolmente idonei ad assicurare l'ottemperanza di tali obblighi da parte di persone poste sotto la sua giurisdizione. 5. Le procedure per verificare l'idoneita' degli Stati contraenti che sono richiedenti debbono tener conto della loro natura di Stati. 6. I criteri di idoneita' prevedono che ciascun richiedente, senza eccezioni, si impegni contestualmente alla sua domanda: a) ad accettare come esecutivi e a rispettare gli obblighi che gli derivano ai sensi della Parte XI, nonche' le norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', le decisioni degli organi di essa e i propri obblighi contrattuali verso l'Autorita'; b) ad accettare il controllo dell'Autorita' sulle attivita' condotte nell'Area, secondo il disposto della presente Convenzione; c) a rimettere all'Autorita' un impegno scritto circa la propria volonta' di assolvere i propri obblighi contrattuali in buona fede; d) ad adempiere le disposizioni relative al trasferimento di tecnologia, enunciate all'articolo 5 del presente Allegato.

Allegato III - art. 5

Articolo 5 Trasferimento di tecnologia 1. Nel sottoporre un programma di lavoro, ciascun richiedente fornisce all'Autorita' una descrizione generale dell'attrezzatura e dei metodi che verranno impiegati nell'esecuzione delle attivita' nell'Area e ogni altra informazione pertinente, che non si riferisca alla proprieta' industriale, sulle caratteristiche di tale tecnologia e sui luoghi ove essa sia disponibile. 2. Ciascun operatore comunica all'Autorita' le eventuali revisioni della descrizione e delle informazioni ad essa fornite in virtu' del numero 1, ogni qualvolta viene introdotta una modifica o un'innovazione tecnica sostanziale. 3. Ogni contratto relativo alle attivita' effettuate nell'Area contiene i seguenti impegni a carico del contraente: a) mettere a disposizione dell'Impresa, secondo condizioni e modalita' commerciali eque e ragionevoli e ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, la tecnologia impiegata per effettuare attivita' nell'Area a norma del contratto, che il contraente ha legalmente facolta' di trasferire. Cio' avviene mediante licenze o altri accordi appropriati che il contraente concorda con l'Impresa, che vengono specificati in un apposito accordo complementare al contratto. Si puo' ricorrere a tale impegno solo se l'Impresa constata la propria impossibilita' di reperire sul mercato libero, a modalita' e condizioni commerciali eque e ragionevoli, la stessa tecnologia o altra parimenti efficace; b) ottenere dal proprietario di qualunque tecnologia impiegata per svolgere attivita' nell'Area a norma del contratto, che non sia generalmente reperibile sul libero mercato e non ricada nel disposto della lettera a), un impegno scritto a rendere disponibile, ogni qualvolta l'Autorita' lo richiede, tale tecnologia all'Impresa per mezzo di una licenza o altri accordi appropriati nella stessa misura in cui essa viene fornita al contraente secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. In mancanza di tale impegno, la tecnologia in questione non puo' essere utilizzata dal contraente per svolgere attivita' nell'Area; c) ottenere dal proprietario per mezzo di un contratto esecutivo, su richiesta dell'Impresa e purche' cio' sia fattibile senza costi sostanziali per il contraente, il diritto legale di trasferire all'Impresa qualunque tecnologia impiegata del contraente per effettuare le attivita' nell'Area a norma del contratto, che egli non sia legalmente in diritto di trasferire e che non sia generalmente reperibile sul libero mercato. Nei casi in cui esista un legame sostanziale di tipo corporativo tra il contraente e il proprietario della tecnologia, le caratteristiche di tale legame e il grado di controllo o di influenza vengono valutati quando si debba decidere se siano state prese tutte le ragionevoli misure per acquisire tale diritto. Nei casi in cui il contraente eserciti un controllo effettivo sul proprietario, il mancato ottenimento dal proprietario di tale diritto legale influira' sulla valutazione di sue eventuali successive richieste di approvazione di un programma di lavoro da parte del contraente; d) facilitare all'Impresa, dietro sua domanda, l'acquisizione di ogni tecnologia prevista alla lettera b), per mezzo di licenze o altri accordi appropriati e a termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli, se l'Impresa decide di entrare in trattative direttamente con il proprietario della tecnologia; e) adottare, a favore di uno Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo che abbiano inoltrato richiesta di un contratto ai sensi dell'articolo 9 del presente Allegato, le stesse misure descritte alle lettere a), b), c) e d), purche' esse siano limitate allo sfruttamento di quella parte dell'area proposta dal contraente che e' stata riservata in applicazione dell'articolo 8 del presente Allegato, e purche' le attivita' previste dal contratto sollecitato dallo Stato o gruppo di Stati in via di sviluppo non implichino un trasferimento di tecnologia a uno Stato terzo o ai soggetti aventi la sua nazionalita'. L'obbligo previsto dalla presente disposizione si applica solo a ogni contraente la cui tecnologia non sia stata gia' ad essa trasferita da quello stesso contraente. 4. Le controversie relative agli impegni previsti al numero 3 e alle altre clausole dei contratti sono soggette alla soluzione obbligatoria prevista alla Parte XI, mentre la violazione di tali impegni puo' comportate la sospensione o la rescissione del contratto o sanzioni pecuniarie, conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. Le controversie in merito all'equita' e ragionevolezza delle condizioni commerciali offerte dal contraente possono essere sottoposte da una qualunque delle parti all'arbitrariato commerciale obbligatorio previsto dalle Norme di Arbitrato UNCITRAL o da altre norme essenziali analoghe, prescritte dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. Se si accerta che l'offerta del contraente non si basa su condizioni e termini commerciali equi e ragionevoli, al contraente verranno concessi 45 giorni per ripetere l'offerta a condizioni eque e ragionevoli, prima che l'Autorita' prenda una decisione conformemente all'articolo 18 del presente Allegato. 5. Se l'impresa non e' in grado di ottenere, secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli la tecnologia appropriata per intraprendere nei tempi giusti l'estrazione e la lavorazione dei minerali nell'Area, sia il Consiglio sia l'Assemblea possono convocare un gruppo di Stati contraenti composto da Stati che sono impegnati in attivita' nell'Area, da Stati che hanno patrocinato oggetti impegnati nell'Area e da Stati che hanno accesso a tale tecnologia. Tale gruppo, tramite consultazioni, adotta misure atte a garantire che la tecnologia sia resa disponibile all'Impresa secondo termini e condizioni commerciali eque e ragionevoli. Ciascuno Stato contraente adotta tutte le misure idonee a questo fine nell'ambito del proprio ordinamento giuridico. 6. Nell'eventualita' di azioni in compartecipazione con l'Impresa, il trasferimento di tecnologia avverra' conformemente ai termini previsti dagli accordi pertinenti a tali azioni. 7. Gli impegni previsti al numero 3 vengono inclusi in ciascun contratto per l'esecuzione di attivita' nell'Area per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio della produzione commerciale da parte dell'Impresa e possono essere rivendicati nel corso di quel periodo. 8. Ai fini del presente articolo, per "tecnologia" si intendono l'attrezzatura specialistica e l'esperienza tecnica, ivi inclusi i manuali, i disegni tecnici, le istruzioni pratiche, l'addestramento, le consulenze e l'assistenza tecnica, necessari a costruire, mantenere e far funzionare un sistema produttivo, e il diritto legale di usare questi elementi a questo fine su base non esclusiva.

Allegato III - art. 6

Articolo 6 Approvazione di programmi di lavoro 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorita' prende in esame le proposte di programmi di lavoro. 2. Nell'esaminare una richiesta di approvazione di un programma di lavoro redatto in forma di contratto, l'Autorita' innanzi tutto accerta che: a) il richiedente abbia rispettato le procedure di richiesta previste dall'Articolo 4 del presente Allegato, e abbia espresso all'Autorita' gli impegni e le garanzie richieste da quello stesso articolo. In caso di non osservanza di tali procedure o in assenza di tali impegni e garanzie il richiedente avra' 45 giorni di tempo per ovviare a tali inconvenienti; b) il richiedente possegga l'idoneita' prevista all'articolo 4 del presente Allegato. 3. Tutti i programmi di lavoro proposti vengono esaminati nell'ordine in cui sono ricevuti. Essi debbono essere conformi e disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione e dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', ivi comprese le disposizioni in materia di requisiti operativi, contributi finanziari e impegni relativi al trasferimento di tecnologia. Se i programmi di lavoro proposti sono conformi a tali disposizioni, l'Autorita' li approva purche' siano in accordo con le condizioni uniformi e non discriminatorie contenute nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', a meno che: a) l'area interessata dal programma di lavoro proposto sia, in parte o per intero, compresa in un programma di lavoro gia' approvato o in un programma di lavoro precedentemente proposto sul quale l'Autorita' non abbia ancora deliberato in via definitiva; b) l'area interessata dal programma di lavoro proposto venga, in parte o per intero, esclusa dall'Autorita' conformemente all'articolo 162, 2, x); oppure c) il programma di lavoro proposto sia stato presentato o patrocinato da uno Stato contraente che gia' ottenuto l'approvazione di: i) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate la cui superficie, aggiunta a quella dell'una o dell'altra parte dell'area interessata dal programma di lavoro proposto, occupi oltre il 30% di un'area circolare di 400.000 km2 misurati dal centro dell'una o dell'altra parte dell'interessata dal programma di lavoro proposto; ii) programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di noduli polimetallici in aree non riservate che complessivamente costituiscano il 2% della superficie totale dell'area che non sia riservata o non sia stata esclusa dallo sfruttamento in virtu' dell'articolo 162, 2, x). 4. Ai fini dell'applicazione della regola di cui al numero 3 c), un programma di lavoro presentato da una societa' o da un consorzio viene assegnato secondo criteri di proporzionalita' fra gli Stati contraenti patrocinati interessati, conformemente all'articolo 4,3 del presente Allegato. L'Autorita' puo' approvare programmi di lavoro che ricadono sotto il numero 3, c) se e' certa che tale approvazione non permette, a uno Stato contraente o a soggetti da esso patrocinati, di monopolizzare le attivita' nell'Area o di estromettere altri Stati contraenti dalle attivita' nell'Area. 5. Nonostante il numero 3, a), scaduto il periodo interinale di cui all'articolo 151 3, l'Autorita' puo' adottare, per mezzo di norme, regolamenti e procedure, altre procedure e criteri coerenti con la presente Convenzione per stabilire, nel caso sia necessaria una selezione tra i piu' richiedenti per una stessa area, a quali tra questi verranno approvati i programmi di lavoro. Tali procedure e criteri debbono garantire l'approvazione equa e non discriminatoria dei programmi di lavoro.

Allegato III - art. 7

Articolo 7 Selezione tra coloro cha avanzano richiesta di autorizzazione a produrre 1. Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quattro mesi, l'Autorita' prende in considerazione le richieste di autorizzazioni a produrre presentate nel periodo immediatamente precedente. L'Autorita' concede le approvazioni richieste purche' esse possano essere tutte approvate senza che sia oltrepassato il limite di produzione o purche' l'Autorita' non contravvenga agli obblighi assunti in virtu' di accordi o intese commerciali di cui sia parte, come previsto all'articolo 151. 2. Quando si deve operare una selezione tra piu' richiedenti di autorizzazioni a produrre, in conseguenza del limite di produzione previsto all'articolo 151, numeri da 2 a 7, o negli obblighi assunti dall'Autorita' in virtu' di accordi o intese commerciali di cui sia parte, secondo quanto previsto all'articolo 151, 1, l'Autorita' deve effettuare la selezione sulla base di criteri oggettivi e non dicriminatori stabiliti nelle norme, regolamenti e procedure da essa emanati. 3. Nell'applicare il numero 2, l'Autorita' da' la precedenza ai richiedenti che: a) diano maggiori garanzie di rendimento, tenuto conto dei loro requisiti finanziari e tecnici e delle loro prestazioni, se del caso, in occasione di programmi di lavoro precedentemente approvati; b) offrano all'Autorita' prospettive di vantaggi finanziari piu' immediati, tenendo conto della prevista data di inizio della produzione commerciale; c) abbiano gia' investito la maggior parte delle risorse nella prospezione o nell'esplorazione. 4. I richiedenti che non sono stati selezionati in nessun periodo hanno la precedenza nei periodi successivi fintanto che non ottengano un'autorizzazione a produrre. 5. La selezione deve essere effettuata tenendo conto della necessita' di migliorare le opportunita' di tutti gli Stati contraenti di partecipare alle attivita' nell'Area e della necessita' di evitare il monopolio di tali attivita', indipendentemente dal sistema sociale ed economico di tali Stati o dallo loro posizione geografica, al fine di evitare discriminazioni a danno di un qualunque Stato o sistema. 6. Ogni qualvolta e' in corso di sfruttamento un minor numero di aree riservate che di aree non riservate, hanno la precedenza le domande di autorizzazione a produrre nelle aree riservate. 7. Le decisioni previste dal presente articolo vengono prese quanto prima alla fine di ciascun periodo.

Allegato III - art. 8

Articolo 8 Riserva di aree Ciascuna domanda, salvo quelle inoltrate per aree riservate dall'Impresa o da qualunque altro soggetto, deve coprire una superficie, che non necessariamente deve essere unica superficie ininterrotta, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a permettere due operazioni di estrazione mineraria. Il richiedente deve indicare le coordinate che dividono l'area in due parti di valore commerciale stimato equivalente e deve comunicare tutti i dati da esso raccolti in entrambe le parti. Senza pregiudizio dei poteri dell'Autorita' conformemente all'articolo 17 del presente Allegato, i dati da comunicare relativamente ai noduli polimetallici debbono riguardare la mappatura, il campionamento, la concentrazione dei noduli e i metalli in esso contenuti. Entro 45 giorni dalla ricezione di tali dati, l'Autorita' designa la parte delle due che sara' riservata esclusivamente alle attivita' che essa condurra' attraverso l'Impresa o congiuntamente con Stati in via di sviluppo. Tale designazione puo' essere differita di ulteriori 45 giorni se l'Autorita' incarica un esperto indipendente di accertare se tutti i dati richiesti dal presente articolo sono stati comunicati. L'area designata diventa un'area riservata non appena il programma di lavoro per l'area non riservata e' stato approvato e il contratto e' stato firmato.

Allegato III - art. 9

Articolo 9 Attivita' nelle aree riservate 1. All'Impresa viene concessa la possibilita' di decidere se intende intraprendere attivita' in ciascun'area riservata. Tale decisione puo' essere presa in qualunque momento, a meno che l'Autorita' non riceva una notifica conformemente al numero 4, nel qual caso l'Impresa deve prendere una decisione in un lasso di tempo ragionevole. L'Impresa puo' decidere di sfruttare tale area nell'ambito di azioni in compartecipazione con lo Stato o con il soggetto interessato. 2. L'Impresa puo' stipulare contratti per l'esecuzione di una parte delle proprie attivita' conformemente all'Allegato IV, articolo 12. Puo' anche aderire ad azioni in compartecipazione per la condotta di tali attivita' con altri soggetti abilitati a condurre attivita' nell'Area in virtu' dell'articolo 153, 2b). Nel prendere in considerazione tali azioni in compartecipazione, l'Impresa deve offrire la possibilita' di una partecipazione effettiva agli Stati contraenti che siano Stati in via di sviluppo e ai soggetti aventi la loro nazionalita'. 3. L'Autorita' puo' prescrivere, nelle proprie norme, regolamenti e procedure, requisiti e condizioni fondamentali e procedurali per tali contratti e azioni in compartecipazione. 4. Qualunque Stato contraente che sia uno Stato in via di sviluppo o una qualunque persona fisica o giuridica da esso patrocinata e posta sotto il controllo effettivo di tale Stato o di un altro Stato in via di sviluppo che sia un richiedente qualificato, o un qualunque gruppo di Stati o persone su citati, puo' notificare all'Autorita' la propria intenzione di presentare un programma di lavoro conformemente all'articolo 6 del presente Allegato, relativamente a un'area riservata. Tale programma di lavoro sara' preso in considerazione se l'Impresa decide, in virtu' del numero 1, di non condurre attivita' in quell'area.

Allegato III - art. 10

Articolo 10 Criteri di assegnazione di preferenze e priorita' ai richiedenti Un operatore che sia detentore di un programma di lavoro approvato per la sola esplorazione, ai sensi dell'articolo 3, 4, c) del presente Allegato, ha diritto alla preferenza e alla priorita' rispetto ad altri richiedenti che inoltrino un programma di lavoro per lo sfruttamento della stessa area e delle stesse risorse. Tuttavia tale preferenza e priorita' puo' essere revocata se il lavoro dell'operatore non e' stato soddisfacente.

Allegato III - art. 11

Articolo 11 Accordi di compartecipazione 1. I contratti possono prevedere accordi di compartecipazione tra il contraente e l'Autorita', attraverso l'Impresa, sotto forma di azioni in compartecipazione o di quote di produzione, come pure sotto qualunque altra forma di accordo di compartecipazione, che godra' della stessa protezione accordata ai contratti con l'Autorita' in materia di revisione, sospensione o rescissione. 2. I contraenti che stipulano tali accordi di compartecipazione con l'Impresa possono avvalersi degli incentivi finanziari previsti all'articolo 13 del presente Allegato. 3. I soci di azioni in compartecipazione con l'Impresa sono soggetti ai pagamenti previsti all'articolo 13 del presente Allegato in misura proporzionale alla loro quota nelle azioni in compartecipazione, subordinatamente agli incentivi finanziari previsti da quell'articolo.

Allegato III - art. 12

Articolo 12 Attivita' condotte dall'Impresa 1. Le attivita' condotte nell'Area dall'Impresa conformemente all'articolo 153, 2, a), sono disciplinate dalla Parte XI, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', e dalle pertinenti decisioni di quest'ultima. 2. Ogni programma di lavoro presentato dall'Impresa viene corredato di prove atte a dimostrare l'idoneita' finanziaria e tecnica di quest'ultima.

Allegato III - art. 13

Articolo 13 Clausole finanziarie dei contratti 1. Nell'adottare norme, regolamenti e procedure relative alle clausole finanziarie di un contratto tra l'Autorita' e i soggetti previsti all'articolo 153, 2, b), e nel contrattare tali clausole finanziarie conformemente alla Parte XI e a tali norme, regolamenti e procedure, l'Autorita' persegue gli obiettivi seguenti: a) assicurarsi il massimo profitto dal ricavato della produzione commerciale; b) promuovere l'afflusso di investimenti e tecnologia verso l'esplorazione e lo sfruttamento della zona; c) garantire ai contraenti uguale trattamento finanziario e obblighi finanziari comparabili; d) incoraggiare, con incentivi su base uniforme e non discriminatoria, i contraenti a concludere accordi di compartecipazione con l'Impresa e con gli Stati in via di sviluppo o con soggetti aventi la loro nazionalita', a stimolare il trasferimento di tecnologia verso di essi e di formare il personale dell'Autorita' e degli Stati in via di sviluppo; e) permettere all'Impresa di intraprendere effettivamente l'estrazione mineraria dal fondo marino contemporaneamente ai soggetti menzionati all'articolo 153, 2, b); e f) evitare che, per effetto degli incentivi finanziari forniti ai contraenti in virtu' del numero 14, o delle clausole contrattuali che siano state oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 19 del presente Allegato, oppure delle disposizioni dell'articolo 11 del presente Allegato relative ad azioni in compartecipazione, i contraenti siano sovvenzionati in modo tale da trovarsi in condizioni artificialmente vantaggiose e concorrenziali rispetto alle estrazioni minerarie terrestri. 2. Deve essere applicata, per le spese amministrative di esame delle richieste di approvazione dei programmi di lavoro redatti in forma di contratto, un'imposta fissata in dollari statunitensi 500.000 per richiesta. Tale importo viene riesaminato periodicamente dal Consiglio, al fine di verificare che copra le spese amministrative effettive. Se le spese effettivamente affrontate dall'Autorita' per esaminare una richiesta sono inferiori all'importo dell'imposta, l'Autorita' rimborsera' la differenza al richiedente. 3. Il contraente deve pagare un'imposta annua fissa di un milione di dollari statunitensi, a partire dalla data di entrata in vigore del contratto. Se la data approvata di inizio della produzione commerciale viene posticipata a causa di un ritardo della necessaria autorizzazione a produrre conformemente all'articolo 151, il contraente viene esonerato dal pagamento della frazione d'imposta corrispondente alla durata del rinvio. Dalla data di inizio della produzione commerciale il contraente deve pagare la piu' onerosa tra la tassa sulla produzione e l'imposta annua fissa. 4. Entro un anno dalla data dell'inizio della produzione commerciale, conformemente al numero 3, il contraente versera' il suo contributo finanziario all'Autorita' scegliendo tra: a) il solo il pagamento di una tassa sulla produzione; oppure b) il pagamento di una tassa sulla produzione combinata con una quota dei profitti netti. 5. a) Se il contraente sceglie di versare il suo contributo finanziario all'Autorita' pagando solamente una tassa sulla produzione, questa corrisponde a una percentuale del valore commerciale dei metalli lavorati che si ottengono dai noduli polimetallici estratti dall'area coperta dal contratto. Tale percentuale viene calcolata come segue: i) 5% dal 1 al 10 anno di produzione commerciale ii) 12% dall'11 anno alla conclusione della produzione commerciale. b) Il valore commerciale di cui sopra viene calcolato moltiplicando la quantita' di metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto per il prezzo medio di tali metalli nel corso dell'esercizio contabile pertinente, quale e' definito ai numeri 7 e 8. 6. Se il contraente preferisce versare il suo contributo finanziario all'Autorita' pagando una tassa sulla produzione combinata con una quota dei profitti netti, l'importo da pagare viene calcolato come segue: a) la tassa sulla produzione corrisponde a una percentuale del valore del mercato, calcolato conformemente alla lettera b), dei metalli lavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto. Tale percentuale e' pari a: i) 2% per il primo periodo di produzione commerciale; ii) 4% per il secondo periodo di produzione commerciale. Se, nel corso del secondo periodo di produzione commerciale, quale e' definito alla lettera d), il rendimento dell'investimento per un qualunque esercizio contabile, quale e' definito alla lettera m), scende al di sotto del 15% per effetto del pagamento della tassa sulla produzione al 4%, la tassa sulla produzione per quell'esercizio contabile viene fissata al 2% invece che al 4%. b) Il valore di mercato di cui sopra viene calcolato moltiplicando la quantita' di metalli lavorati prodotti dai noduli polimetallici estratti nell'area coperta dal contratto, per il prezzo medio di tali metalli nell'esercizio contabile pertinente, quale e' definito ai numeri 7 e 8. c) i) La quota di profitti netti spettante all'Autorita' viene prelevata dalla parte di profitti netti del contraente imputabili all'estrazione delle risorse nell'area coperta dal contratto, d'ora in avanti definiti "profitti netti imputabili". ii) La quota spettante all'Autorita' dei profitti netti imputabili viene calcolata secondo lo schema progressivo seguente: Quota dell'Autorita' Parte di profitti Primo periodo di Secondo period netti imputabili produzione produzione commerciale commercial Quota corrispondente a un rendimento dell'investimento su periore allo 0% ma inferiore al 10% 35% 40% Quota corrispondente a un rendimento dell'investimento pari o superiore al 10% ma inferiore al 20% 42,5% 50% Quota superiore a un rendimento dell'investimento pari o superiore al 20% 50% 70% d) i) Il primo periodo della produzione commerciale menzionato alle lettere a) e c) inizia con il primo esercizio contabile della produzione commerciale e termina con l'esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del contraente, maggiorati degli interessi applicati alla porzione di essi che non e' stata ammortizzata, sono stati interamente coperti dalle eccedenze di cassa, come segue: per il primo esercizio contabile nel quale si affrontano costi di sviluppo, quelli non ammortizzati sono pari ai costi di sviluppo decurtati delle eccedenze di cassa per quell'esercizio contabile. Per ogni esercizio finanziario successivo, i costi di sviluppo non ammortizzati sono uguali ai costi di sviluppo relativi all'esercizio contabile precedente, maggiorati dell'interesse annuo del 10%, e dei costi di sviluppo affrontati nell'esercizio contabile in corso, al netto delle eccedenze di cassa per l'esercizio contabile in corso. L'esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo non ammortizzati sono pari a zero e' il primo esercizio contabile nel quale i costi di sviluppo del contraente e relativi interessi per la quota non ammortizzata, sono interamente coperti dalle eccedenze di cassa. Le eccedenze di cassa del contraente per qualunque esercizio contabile corrispondono al ricavato lordo, detratti i costi operativi e i pagamenti corrisposti all'Autorita' conformemente alla lettera c). ii) Il secondo periodo di produzione commerciale comincia nell'esercizio finanziario successivo alla conclusione del primo periodo di produzione commerciale e continua fino alla fine del contratto. e) Si intendono per "profitti netti imputabili" i profitti netti del contraente moltiplicati per il rapporto tra i costi di sviluppo legati all'estrazione e i costi di sviluppo del contraente. Se l'attivita' del contraente consiste nell'estrazione e nel trasporto di noduli polimetallici e nella produzione principalmente rivolta a tre metalli trattati, ovvero cobalto, rame e nickel, l'importo dei "profitti netti imputabili" del contraente non puo' essere inferiore al 25% dei suoi profitti netti. Subordinatamente alla lettera n), in tutti gli altri casi, ivi inclusi i casi in cui il contraente e' impegnato nell'estrazione e nel trasporto di noduli polimetallici e nella produzione principalmente rivolta a quattro metalli trattati, ovvero cobalto, rame, manganese e nickel, l'Autorita' puo' stabilire, nelle sue norme, regolamenti e procedure, quote opportune applicando la stessa proporzione usata per stabilire la quota del 25% nel caso di tre metalli. f) Si intendono per "profitti netti del contraente i suoi ricavi lordi detratti i costi operativi e l'ammortamento dei costi di sviluppo, come previsto alla lettera j). g) i) Se il contraente svolge attivita' di estrazione e trasporto di noduli polimetallici e di produzione di metalli lavorati, si intendono per "ricavi lordi del contraente" i ricavi lordi derivati dalla vendita dei metalli lavorati e ogni altra entrata che possa essere ragionevolmente attribuita alle operazioni effettuate a norma di contratto conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. ii) In tutti i casi diversi da quelli specificati alle lettere g), i) e n), iii), si intendono per "ricavi lordi del contraente" i ricavi lordi derivati dalla vendita di metalli semilavorati ottenuti dai noduli polimetallici estratti dall'area prevista dal contratto, e ogni altra entrata che possa essere ragionevolmente attribuita alle operazioni effettuate a norma di contratto, conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. h) Si intendono per "costi di sviluppo del contraente": i) tutte le spese affrontate prima dell'inizio della produzione commerciale, che siano direttamente connesse con lo sviluppo della capacita' produttiva dell'area coperta dal contratto e con le attivita' connesse con le operazioni previste dal contratto in tutti i casi eccettuati quelli specificati alla lettera n), conformemente ai criteri contabili generalmente riconosciuti, ivi compresi, tra l'altro, il costo dei macchinari, delle apparecchiature, delle navi e degli stabilimenti di lavorazione; i costi di costruzione; il prezzo d'acquisto degli edifici, dei terreni e delle strade; i costi di prospezione e di esplorazione dell'area prevista dal contratto, di ricerca e sviluppo; il costo degli interessi, degli eventuali affitti, licenze e imposte; e ii) le spese simili a quelle esposte al punto i) di cui sopra verificatesi in conseguenza dell'inizio della produzione commerciale e necessarie per eseguire il programma di lavoro, con l'eccezione di quelle imputabili ai costi operativi. i) Le entrate derivate dall'alienazione di beni e il valore di mercato dei beni che non sono piu' necessari per effettuare le operazioni previste dal contratto ma non vengono venduti, sono detratte dai costi di sviluppo del contraente nel corso dell'esercizio contabile pertinente. Quando tali detrazioni eccedono i costi di sviluppo, l'eccedenza viene aggiunta ai proventi lordi. j) I costi di sviluppo del contraente affrontati prima dell'inizio della produzione commerciale, di cui alle lettere h), i) e n), iv), vengono ammortizzati in dieci annualita' uguali a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. I costi di sviluppo del contraente affrontati successivamente all'inizio della produzione commerciale, di cui alle lettere h), ii) e n), iv), vengono ammortizzati in dieci annualita' uguali, o numero inferiore di annualita', al fine di assicurarne il completo ammortamento entro la data di scadenza del contratto. k) Si intendono per "costi operativi del contraente" tutte le spese affrontate dopo l'inizio della produzione commerciale per lo sfruttamento della capacita' produttiva dell'area coperta dal contratto e per le attivita' connesse, relativamente alle operazioni previste dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente riconosciuti, ivi inclusi, tra l'altro, l'imposta fissa annua o la tassa sulla produzione, scegliendo tra le due la piu' elevata, i costi relativi a salari, stipendi, compensi accessori, materiali, servizi, spese di trasporto, di lavorazione e di commercializzazione, interessi, servizi pubblici, protezione dell'ambiente marino, costi generali e amministrativi espressamente connessi alle operazioni previste dal contratto, e qualsiasi perdita operativa netta riportata a nuovo o imputata retroattivamente, come specificato di seguito. Le perdite operative nette possono essere riportate a nuovo per due anni consecutivi, eccettuati gli ultimi due anni del contratto, nel qual caso esse possono essere imputate retroattivamente ai due ultimi anni precedenti. l) Se il contraente effettua l'estrazione, il trasporto dei noduli polimetallici e la produzione di metalli lavorati e semilavorati, si intende per "costi di sviluppo dell'estrazione" la porzione dei costi di sviluppo del contraente direttamente correlata all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita', ivi inclusi, tra l'altro, l'imposta sulla presentazione della domanda, l'imposta fissa annua e, se del caso, i costi di prospezione ed esplorazione dell'area coperta dal contratto e una quota dei costi di ricerca e di sviluppo. m) Si intende per "rendimento dell'investimento" di un qualunque esercizio contabile il rapporto tra i profitti netti imputabili di quell'esercizio e i costi di sviluppo legati all'estrazione. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo dell'estrazione includono le spese per l'acquisto o la sostituzione delle attrezzature utilizzate per l'estrazione, detratto il costo iniziale delle attrezature sostituite. n) Se il contraente si dedica esclusivamente all'estrazione: i) si intende per "profitti netti imputabili" la totalita' dei profitti netti del contraente; ii) la definizione "profitti netti del contraente" ha il significato espresso alla lettera f); iii) si intende per "proventi lordi del contraente" il ricavato lordo della vendita dei noduli polimetalici e ogni altro provento che possa essere ragionevolmente attribuito ad operazioni previste dal contratto conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita. iv) Si intendono per "costi di sviluppo del contraente" tutte le spese affrontate prima dell'inizio della produzione commerciale, come indicato alla lettera h) i), e tutte le spese affrontate successivamente all'inizio della produzione commerciale, come specificato alla lettera h) ii), che siano direttamente correlate all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal contratto, conformemente ai criteri contabili generalmente accettati; v) si intendono per "costi operativi del contraente" i costi, tra quelli indicati alla lettera k), che siano direttamente correlati all'estrazione delle risorse dell'area coperta dal contratto conformemente ai principi contabili generalmente accettati; vi) si intende per "rendimento dell'investimento" in un qualunque esercizio contabile, il rapporto tra i profitti netti del contraente in quell'esercizio e i suoi costi di sviluppo. Ai fini del calcolo di tale rapporto, i costi di sviluppo del contraente includono le spese per l'acquisto o la sostituzione dell'attrezzatura, detratto il costo iniziale delle attrezzature sostituite. o) I costi di cui alle lettere h), k), l) e n), relativi agli interessi pagati dal contraente, vengono autorizzati nella misura in cui, in ogni circostanza, l'Autorita' consideri ragionevole, conformemente all'articolo 4, 1 del presente Allegato, il rapporto tra indebitamento e capiIale nonche' i tassi di interesse, tenuto conto della prassi commerciale corrente. p) I costi di cui alla presente lettera non comprendono le somme pagate a titolo di imposta sul reddito societario o tasse analoghe applicate dagli Stati in relazione alle operazioni del contraente. 7. a) I "metalli lavorati" menzionati ai numeri 5 e 6 sono i metalli nella forma piu' elementare nella quale vengono usualmente commerciati sui mercati finali internazionali. A questo fine l'Autorita' deve specificare, nelle sue norme, regolamenti e procedure finanziarie, quali sono i competenti mercati finali internazionali. Per quanto riguarda metalli non commerciati su tali mercati, si intendono per "metalli lavorati" i metalli nella forma piu' elementare nella quale essi sono usualmente commerciati nell'ambito di transazioni conformi ai principi dell'impresa indipendente. b) Se l'Autorita' non e' in grado di determinare in altro modo la quantita' di metalli lavorati ricavati dai noduli polimetallici estratti dall'area coperta dal contratto di cui ai numeri 5, b) e 6, b), tale quantita' viene determinata in base al contenuto metallico dei noduli, al coefficiente di rendimento della lavorazione e agli altri fattori pertinenti, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e ai criteri contabili generalmente accettati. 8. Se un mercato finale internazionale offre un meccanismo adeguato di determinazione del prezzo dei metalli lavorati, dei noduli polimetallici e dei metalli semi-lavorati ricavati dai noduli, verra' adottato il prezzo medio di quel mercato. In tutti gli altri casi l'Autorita' stabilisce per essi un prezzo equo, conformemente al numero 9, dopo aver consultato il contraente. 9. a) Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi, nonche' i prezzi e i valori menzionati nel presente articolo debbono scaturire da transazioni conformi al mercato libero o all'impresa indipendente. Se cio' non si puo' verificare, essi vengono determinati dall'Autorita', dopo consultazioni con il contraente, come se fossero il risultato di transazioni conformi ai criteri del mercato libero o dell'impresa indipendente, tenendo conto di transazioni analoghe in altri mercati. b) Al fine di assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente numero, l'Autorita' si attiene ai principi e all'interpretazione adottati, per le transazioni conformi ai criteri dell'impresa indipendente, dalla Commissione per le Societa' Transnazionali delle Nazioni Unite, dal Gruppo di Esperti sulle Convenzioni Fiscali tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo e da altre organizzazioni internazionali, e specifica, nelle sue norme, regolamenti e procedure, norme e procedure contabili uniformi e accettabili a livello internazionale, nonche' i criteri di scelta in base ai quali il contraente seleziona revisori contabili indipendenti che siano accetti all'Autorita', al fine di effettuare le verifiche conformi a tali norme, regolamenti e procedure. 10. Il contraente fornisce ai revisori, conformemente alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita', i dati finanziari necessari per garantire il rispetto del presente articolo. 11. Tutti i costi, le spese e i profitti e proventi nonche' tutti i prezzi e valori menzionati nel presente articolo, vengono determinati conformemente ai criteri contabili generalmente accettati e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie dell'Autorita'. 12. I pagamenti a favore dell'Autorita' conformemente ai numeri 5 e 6 vengono effettuati in valute liberamente utilizzabili o in valute liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui principali mercati stranieri di scambio oppure, a scelta del contraente, sotto forma dell'equivalente quantita' di metalli lavorati, al valore di mercato. Tale valore viene calcolato conformemente al numero 5, b). Le valute liberamente utilizzabili e le valute liberamente disponibili ed effettivamente adoperabili sui principali mercati stranieri di scambio debbono essere definite nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', conformemente alla prassi monetaria internazionale prevalente. 13. Tutti gli obblighi finanziari del contraente verso l'Autorita', nonche' tutte le imposte, i costi, le spese e i profitti e i proventi menzionati nel presente articolo, debbono essere calcolati ed espressi in valori costanti rapportati ad un anno di riferimento. 14. Al fine di raggiungere gli obiettivi espressi al numero 1 l'Autorita', tenendo conto di eventuali raccomandazioni della Commissione per la Pianificazione Economica e della Commissione Legale e Tecnica, adotta norme, regolamenti e procedure che prevedono incentivi su base uniforme e non discriminatoria che consentano ai contraenti di perseguire gli obiettivi enunciati al numero 1. 15. Nell'eventualita' di controversie tra l'Autorita' e un contraente sull'interpretazione o sull'applicazione dei termini finanziari di un contratto, l'una o l'altra parte possono sottoporre la controversia ad arbitrato commerciale vincolante, salvo che entrambe le parti non concordino di risolvere la controversia con altri mezzi, conformemente all'articolo 188, 2.

Allegato III - art. 14

Articolo 14 Trasferimento dei dati 1. Conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e ai termini e alle condizioni del programma di lavoro, l'operatore trasferisce all'Autorita, con la periodicita' da essa stabilita, tutti i dati che siano ad un tempo necessari e pertinenti all'esercizio effettivo dei poteri e delle funzioni da parte dei principali organi dell'Autorita' relativamente all'area coperta dal programma di lavoro. 2. I dati trasferiti in relazione all'area coperta dal programma di lavoro e considerati come proprieta' industriale, possono essere utilizzati solo ai fini stabiliti nel presente articolo. Non debbono essere considerati proprieta' industriale i dati necessari all'Autorita' per formulare norme, regolamenti e procedure relativi alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente marino, a meno che non si tratti di dati relativi alla progettazione delle apparecchiature. 3. L'Autorita' non puo' comunicare ne' all'impresa ne' a chiunque sia estraneo all'Autorita' i dati ad essa comunicati dai prospettori, da chi ha presentato domanda di contratto o dai contraenti, considerati come proprieta' industriale, ad eccezione dei dati relativi alle aree riservate, che possono essere comunicati all'impresa. Tali dati, comunicati da tali persone all' Impresa, non possono da quest'ultima essere comunicati ne' all'Autorita' ne' a chiunque sia ad essa estraneo.

Allegato III - art. 15

Articolo 15 Programmi di formazione Il contraene predispone programmi pratici per la formazione del personale dell'Autorita' e degli Stati in via di sviluppo, che prevedano la partecipazione di tale personale a tutte le attivita' condotte nell'Area a norma di contratto, conformemente all'articolo 144, 2.

Allegato III - art. 16

Articolo 16 Diritto esclusivo di esplorazione e sfruttamento L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attivita' dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'articolo 153, 6.

Allegato III - art. 17

Articolo 17 Norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' 1. L'Autorita' adotta e applica in modo uniforme norme, regolamenti e procedure conformemente all'articolo 160, 2, f), ii), e all'articolo 162, 2, o), ii), per l'esercizio delle proprie funzioni, quali sono enunciate nella Parte Xl, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) procedure amministrative relative alla prospezione, esplorazione e sfruttamento dell'Area; b) operazioni: i) superficie dell'area; ii) durata delle operazioni; iii) caratteristiche delle prestazioni, ivi inclusi i requisiti previsti all'articolo 4, 6, c) del presente Allegato; iv) categorie di risorse; v) rinunce di aree; vi) rapporti di avanzamento dei lavori; vii) comunicazione dei dati; viii) ispezione e supervisione delle operazioni; ix) misure per prevenire interferenze a danno di altre attivita' in corso nell'ambiente marino; x) trasferimento da parte di un contraente dei suoi diritti e obblighi; xi) procedure relative al trasferimento di tecnologia agli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 144, e alla partecipazione diretta di essi; xii) regole e prassi della prospezione, ivi incluse quelle relative alla sicurezza delle operazioni alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente marino; xiii) definizione della produzione commerciale; xiv) criteri d'idoneita' dei richiedenti; c) questioni finanziarie: i) emanazione di norme uniformi e non discriminatorie di contabilita' e definizione dei costi, e metodi di scelta dei revisori; ii) ripartizione dei profitti delle operazioni; iii) incentivi di cui all'articolo 13 del presente Allegato; d) attuazione delle decisioni adottate in virtu' dell'articolo 151,10, e dell'articolo 164, 2, d). 2. Norme, regolamenti e procedure relativi agli argomenti seguenti debbono riflettere pienamente i criteri oggettivi sotto enunciati: a) superficie delle aree: l'Autorita' definisce la superficie appropriata delle aree di esplorazione, che puo' estendersi fino al doppio della superficie delle aree di sfruttamento, al fine di consentire un'esplorazione approfondita. La superficie delle aree di esplorazione viene calcolata in modo da soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 del presente Allegato, in merito alla riserva delle aree come pure ai previsti requisiti di produzione che debbono essere coerenti con l'articolo 151 e con i termini del contratto, tenuto conto sia dello stato della tecnologia disponibile al momento nel campo della estrazione mineraria dei fondi marini, sia delle pertinenti caratteristiche fisiche delle aree. La superficie di queste non deve essere ne' superiore ne' inferiore a quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo; b) durata delle operazioni: i) la durata della prospezione non deve avere limiti di tempo; ii) I'esplorazione dovrebbe durare il tempo necessario a consentire il rilievo esauriente dell'area specifica, la progettazione e costruzione delle attrezzature per l'estrazione mineraria nell'Area e la progetaazione e costruzione di stabilimenti di piccole e medie dimensioni per la sperimentazione di sistemi di estrazione mineraria e lavorazione; iii) la durata dello sfruttamento dovrebbe essere correlata alla vita economica del progetto di estrazione tenendo conto di fattori quali il depauperamento del giacimento, la longevita' delle attrezzature minerarie, le installazioni per la lavorazione e la commerciabilita'. Lo sfruttamento dovrebbe durare quanto basta a consentire l'estrazione commerciale dei minerali dell'area e dovrebbe prevedere un ragionevole periodo di tempo per la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione a scala commerciale, durante il quale non dovrebbe essere richiesta alcuna produzione commerciale. Tuttavia, la durata complessiva dello sfruttamento dovrebbe essere anche breve quanto basta affinche' l'Autorita' possa modificare i termini e le condizioni del programma di lavoro nel momento in cui ne prende in esame il rinnovo conformemente alle norme, regolamenti e procedure che ha adottato dopo l'approvazione del programma di lavoro. c) Caratteristiche delle operazioni: l'Autorita' esige che, durante la fase di esplorazione, l'operatore effettui spese periodiche ragionevolmente commisurate alla superficie dell'area coperta dal programma di lavoro e alle spese che verrebbero affrontate da un operatore in buona fede che volesse realizzare la produzione commerciale nell'area, nell'arco di tempo stabilito dall'Autorita'. Le spese imposte non dovrebbero essere fissate a un livello tale da scoraggiare operatori potenziali che disponessero di tecnologia meno costosa di quella prevalentemente impiegata. L'Autorita' stabilisce un lasso di tempo massimo, dopo il completamento della fase di esplorazione e l'inizio della fase di sfruttamento, per cominciare la produzione commerciale. Per determinare tale lasso di tempo l'Autorita' dovrebbe tener conto del fatto che la costruzione di sistemi di estrazione e lavorazione su vasta scala non puo' essere effettuata se non dopo la conclusione della fase di esplorazione e l'inizio della fase di sfruttamento. Pertanto, il lasso di tempo necessario per iniziare la produzione commerciale in un'area dovrebbe tener conto del tempo necessario per procedere a tale costruzione dopo la conclusione della fase esplorativa, e dovrebbe prevedere deroghe ragionevoli per far fronte ai ritardi inevitabili del programma di costruzione. Raggiunta la fase della produzione commerciale, l'Autorita' esige, nell'ambito di limiti ragionevoli e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, che l'operatore mantenga tale produzione commerciale durante l'intero periodo del programma di lavoro. d) Categorie di risorse: Nel determinare le categorie di risorse per le quali viene approvato un programma di lavoro, l'Autorita' prende in particolare considerazione, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: i) che talune risorse richiedono l'impiego di metodi estrattivi simili; e ii) che talune risorse possono essere valorizzate contemporaneamente da piu' operatori impegnati nella stessa area, senza indebita interferenza reciproca. Le disposizioni di cui sopra non impediscono all'Autorita' di approvare un programma di lavoro relativo a piu' d'una categoria di risorse presentato da uno stesso richiedente in una stessa area. e) Rinunce di aree: L'operatore gode in ogni momento del diritto di rinunciare, parzialmente o per intero, ai suoi diritti nell'area coperta da un programma di lavoro, senza incorrere in alcuna penale. f) Protezione dell'ambiente marino: Si stabiliscono norme, regolamenti e procedure al fine di garantire l'effettiva protezione dell'ambiente marino contro effetti dannosi derivati direttamente da attivita' condotte nell'Area o dalla lavorazione di minerali, effettuata a bordo di navi che si trovino immediatamente al di sopra del luogo di estrazione, tenendo conto della misura in cui tali effetti dannosi possono derivare direttamente da perforazione, dragaggio, carotaggio e scavo, e da versamento, immissione e scarico nell'ambiente marino di sedimenti, rifiuti o altri effluenti. g) Produzione commerciale: La produzione commerciale si ritiene iniziata se un operatore intraprende operazioni estrattive intensive e a vasta scala, che producano materiali in quantita' sufficiente a indicare chiaramente che lo scopo principale di tali operazioni e' una produzione a vasta scala, piuttosto che non una produzione intesa alla raccolta di informazioni, al lavoro di analisi o alla sperimentazione di attrezzature o stabilimenti.

Allegato III - art. 18

Articolo 18 Sanzioni 1. I diritti del contraente a norma di contratto possono essere sospesi o revocati solo nei casi seguenti: a) se, nonostante i moniti dell'Autorita', il contraente ha condotto le proprie attivita' in modo tale da determinare violazioni volontarie, gravi e reiterate delle condizioni fondamentali del contratto, della Parte Xl e delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; oppure b) se il contraente ha omesso di adeguarsi a una decisione definitiva e vincolante presa nei suoi confronti dall'organismo preposto alla soluzione delle dispute. 2. Nel caso di una qualunque violazione del contratto oltre a quelle previste al numero 1, a), o in alternativa alla sospensione o rescissione previste al numero 1, a), l'Autorita' puo' imporre al contraente sanzioni pecuniarie commisurate alla gravita' della violazione. 3. Ad eccezione degli ordini emessi in caso di emergenza conformemente all'articolo 162, 2, w), l'Autorita' non puo' rendere esecutiva una decisione che comporti sanzioni pecuniarie, sospensione o rescissione, fintanto che al contraente non sia stata accordata una ragionevole opportunita' di ricorrere ai rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi della Parte Xl, sezione 5.

Allegato III - art. 19

Articolo 19 Revisione del contratto 1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equita' oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni. 2. Un contratto concluso conformemente all'articolo 153, 3, puo' essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.

Allegato III - art. 20

Articolo 20 Trasferimento di diritti e obblighi I diritti e obblighi scaturiti da un contratto possono essere trasferiti solo con il consenso dell'Autorita' e in accordo con le norme, regolamenti e procedure di quest'ultima. L'Autorita' non deve, senza validi motivi, rifiutare il proprio consenso al trasferimento se il beneficiario potenziale e' a tutti gli effetti un richiedente qualificato e si assume tutti gli obblighi del cedente, e se il trasferimento non conferisce al beneficiario un programma di lavoro la cui approvazione sarebbe interdetta per effetto dell'Articolo 6, 3, c) del presente Allegato.

Allegato III - art. 21

Articolo 21 Normativa applicabile 1. Il contratto e' disciplinato dalle clausole del contratto stesso, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', dalla Parte XI e dalle altre norme del diritto internazionale che non siano incompatibili con la presente Convenzione. 2. Ogni decisione definitiva emessa da una corte o tribunale avente giurisdizione, in virtu' della presente Convenzione, sui diritti e obblighi dell'Autorita' e del contraente, e' esecutiva nel territorio di ogni Stato contraente. 3. Nessuno Stato contraente puo' imporre a un contraente condizioni incompatibili con la Parte Xl. Tuttavia, non vengono considerati incompatibili con la Parte Xl le leggi e i regolamenti in materia di protezione ambientale o di altro argomento, applicati da uno Stato contraente ai contraenti posti sotto il suo patrocinio o alle navi battenti la sua bandiera, che siano pi¶ restrittivi delle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorita' in applicazione dell'articolo 17, 2, f), del presente Allegato.

Allegato III - art. 22

Articolo 22 Responsabilita' Il contraente e' responsabile e risponde di ogni danno derivante da atti illeciti commessi nel corso delle operazioni, tenendo conto di atti accessori od ommissioni imputabili all'Autorita'. Parimenti, l'Autorita' e' responsabile e risponde di ogni danno imputabile ad atti illeciti commessi nell'esercizio dei suoi poteri e funzioni, ivi incluse le violazioni previste all'articolo 168, 2, tenendo conto di atti accessori od ommissioni commesse dal contraente. In ogni caso il risarcimento deve corrispondere all'effettiva portata del danno.

Allegato IV - art. 1

ALLEGATO IV STATUTO DELL'IMPRESA Articolo 1 Obiettivi 1. L'impresa e' l'organo dcll'Autorita' che svolge direttamente le attivita' nell'Area ai sensi dell'articolo 153, 2, a), cosi' come le attivita' di trasporto, trattamento e commercializzazione dei minerali estratti nell'Area. 2. Nella realizzazione dei suoi obiettivi e nell'esercizio delle sue funzioni, l'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. 3. Nello sviluppo delle risorse dell'Area ai sensi del numero 1, l'Impresa opera, sotto riserva della presente Convenzione, conformemente ai principi di una sana gestione commerciale.

Allegato IV - art. 2

Articolo 2 Rapporti con l'Autorita' 1. Ai sensi dell'articolo 170, l'impresa agisce conformemente alle politiche generali dell'Assemblea ed alle direttive del Consiglio. 2. Sotto riserva del numero 1, I'Impresa gode di autonomia nella conduzione delle sue operazioni. 3. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione rende l'Impresa responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Autorita', o rende l'Autorita' responsabile delle azioni o degli obblighi dell'Impresa.

Allegato IV - art. 3

Articolo 3 Limitazione della responsabilita' Senza pregiudizio dell'Articolo 11, 3 del presente Allegato, nessun membro dell'Autorita' e' responsabile delle azioni e degli obblighi dell'Impresa solo in ragione della sua qualita' di membro.

Allegato IV - art. 4

Articolo 4 Struttura L'Impresa ha un Consiglio di amministrazione, un Direttore generale ed il personale necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Allegato IV - art. 5

Articolo 5 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 15 membri eletti dall'Assemblea conformemente all'articolo 160, 2, c). Nell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, occorre tenere conto del principio della equa distribuzione geografica. Nel sottoporre le candidature per la elezione nel Consiglio di amministrazione, i membri dell'Autorita' tengono conto della necessita' di nominare dei candidati che abbiano il piu' alto livello di competenza, con delle qualifiche in settori pcrtinenti in modo da assicurare la attuabilita' ed il successo dell'Impresa. 2. I membri del Consiglio sono eletti per quattro anni e possono essere rieletti; va tenuto in debito conto il principio della rotazione dei seggi. 3. I membri del Consiglio continuano nelle loro funzioni fino a quando i loro successori non sono eletti. Se il seggio di un membro del Consiglio diventa vacante, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 160, 2, c) elegge un nuovo membro per il restante periodo del mandato. 4. I membri del Consiglio di amministrazione agiscono a titolo personale. Nell'adempimento delle loro funzioni non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra fonte. Ogni membro dell'Autorita' rispetta l'indipendenza dei membri del Consiglio di amministrazione e si astiene da qualsiasi tentativo di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. 5. Ogni membro del Consiglio di amministrazione riceve una retribuzione da imputarsi sui fondi dell'Impresa. L'importo della retribuzione viene fissato dall'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio. 6. Il Consiglio di amministraione esercita normalmente le sue funzioni nella sede principale dell'Impresa e si riunisce tanto spesso quanto lo esigono le attivita' dell'Impresa. 7. Il quorum e' costituioto dai due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. 8. Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha un voto. Tutte le questioni presentate al Consiglio di amministrazione vengono decise a maggioranza dei suoi membri. Se un membro si trova in conflitto di interessi relativamente ad una questione presentata al Consiglio di amministrazione non partecipa al voto su quella questione. 9. Qualsiasi membro dell'Autorita' puo' chiedere al Consiglio di amministrazione delle informazioni relativamente alle sue attivita' che lo riguardano in modo particolare. Il Consiglio di amministrazione si sforza di fornire tali informazioni.

Allegato IV - art. 6

Articolo 6 Poteri e funzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai sensi della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Impresa, inclusi i poteri: a) di eleggere un Presidente tra i suoi membri; b) di adottare il suo regolamento interno; c) di fissare e di sottoporre al Consiglio dei piani formali di lavoro per iscritto, conformemente agli articoli 153, 3 e 162, 2, j); d) di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 170; e) di preparare e sottoporre al Consiglio le domande per le autorizzazioni alla produzione conformemente all'articolo 151, da 2 a 7; f) di autorizzare i negoziati relativi alla acquisizione della tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III, articolo 5, 3, a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni; g) di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i negoziati relativi alle azioni in compartecipazione ed alle altre fattispecie di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, articoli 9 e 11 e di approvare i risultati di tali negoziati; h) di raccomandare all'Assemblea quale parte del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonato per la costituzione delle riserve, conformemente all'articolo 12, 3, del presente Allegato; i) di approvare il bilancio annuale dell'Impresa; j) di autorizzare l'approvvigionamento di beni e servizi conformemente all'articolo 12, 3 del presente Allegato; k) di sottoporre un rapporto annuale al Consiglio conformemente all'articolo 9 del presente Allegato; l) di sottoporre al Consiglio, per la approvazione da parte della Assemblea, progetti di norme relativi alla organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme; m) di prendere in prestito dei fondi e di fornire delle garanzie collaterali o di altro genere che esso puo'determinare conformemente all'articolo 11, 2 del presente Allegato; n) di intraprendere delle azioni giudiziarie, di concludere degli accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le altre misure conformemente all'articolo 13 del presente Allegato; o) di delegare, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, ogni potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.

Allegato IV - art. 7

Articolo 7 Il Direttore generale ed il personale dell'Impresa 1. L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio ed a seguito della candidatura del Consiglio di amministrazione, elegge il Direttore generale dell'Impresa che non deve essere un membro del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale e' eletto per un periodo fisso, non superiore ai cinque anni, e puo' essere rieletto per ulteriori periodi. 2. Il Direttore generale e' legale rappresentante e capo esecutivo dell'Impresa ed e' direttamente responsabile innanzi al Consiglio di amministrazione dello svolgimento delle attivita' dell'Impresa. Egli e' responsabile della organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale dell'Impresa, conformemente alle norme ed ai regolamenti di cui all'articolo 6, 1 del presente Allegato. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio quando questi organi trattano di questioni relative all'Impresa. 3. La considerazione dominante nel reclutamento e nell'assunzione del personale e nella determinazione delle loro condizioni di lavoro, e' la necessita' di assicurare il piu' alto livello di efficienza e di competenza tecnica. Fatta salva questa considerazione, va tenuta nel debito riguardo l'importanza di reclutare il personale sulla base di una equa distribuzione geografica. 4. Nell'espletamento delle loro funzioni sia il Direttore generale che il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo o da qualsiasi altra fonte esterna all'Impresa. Essi si astengono da qualsiasi azione incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali dell'Impresa, responsabili soltanto nei confronti dell'Impresa. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale ed a non cercare di influenzarli nell'espletamento delle loro funzioni. 5. Gli obblighi di cui all'articolo 168, 2, gravano anche sul personale dell'Impresa.

Allegato IV - art. 8

Articolo 8 Ubicazione L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorita'. L'Impresa puo' aprire altri uffici e strutture nel territorio di ogni Stato contraente con il consenso dello Stato contraente.

Allegato IV - art. 9

Articolo 9 Rapporti e rendiconti finanziari 1. L'Impresa, non piu' tardi di tre mesi dopo la fine di ogni anno finanziario, sottopone al Consiglio, per le sue osservazioni, un rapporto annuale che contiene un rendiconto revisionato, e trasmette al Consiglio, ad intervalli appropriati, un rendiconto riassuntivo della sua situazione finanziaria ed un conto dei profitti e delle perdite che indichi i risultati delle sue attivita'. 2. L'Impresa pubblica il suo rapporto annuale e gli altri rapporti che ritiene opportuni. 3. Tutti i rapporti ed i rendiconti finanziari di cui al presente articolo vengono distribuiti ai membri dell'Autorita'.

Allegato IV - art. 10

Articolo 10 Ripartizione dei profitti 1. Fatto salvo il numero 3, l'Impresa versa all'Autorita' le somme di cui all'Allegato III, articolo 13, o i loro equivalenti. 2. L'Assemblea puo', su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, determinare quale quota del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonata per costituire le riserve dell'Impresa. Le somme restanti devono essere trasferite all'Autorita'. 3. Durante un periodo iniziale necessario affinche' l'Impresa diventi autosufficiente, periodo che non deve superare i 10 anni a partire dall'inizio della sua produzione commerciale, l'Assemblea esenta l'Impresa dai pagamenti di cui al numero 1 e destina tutto il reddito netto dell'Impresa alle riserve.

Allegato IV - art. 11

Articolo 11 Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie dell'Impresa comprendono: a) le somme ricevute dall'Autorita' conformemente all'articolo 173, 2, b); b) i contributi volontari versati dagli Stati contraenti allo scopo di finanziare le attivita' dell'Impresa: c) le somme prese in prestito dall'Impresa conformemente ai numeri 2 e 3; d) i proventi dell'Impresa derivanti dalle sue attivita'; e) altri fondi messi a disposizione dell'Impresa per permetterle di iniziare le sue operazioni nel piu' breve tempo possibile e di svolgere le sue funzioni. 2. a) L'Impresa ha il potere di prendere in prestito dei fondi e di fornire quelle garanzie collaterali o di altro genere che essa puo' determinare. Prima della vendita pubblica delle sue obbligazioni sui mercati finanziari o nella valuta di uno Stato contraente, l'Impresa deve avere il consenso di tale Stato contraente. L'ammontare totale dei prestiti viene approvato dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio di amministrazione. b) Gli Stati contraenti devono in ogni modo ragionevole di appoggiare le richieste di prestiti da parte dell'Impresa sui mercati finanziari e a istituzioni finanziarie internazionali. 3. a) L'Impresa e' fornita delle risorse finanziarie necessarie per esplorare e sfruttare un sito minerario, e per trasportare, trattare e commercializzare i minerali che vi ha estratto ed il nichel, il rame, il cobalto ed il manganese ottenuti, e per coprire le sue spese amministrative iniziali. L'ammontare di dette risorse ed i criteri e gli elementi per i loro adattamenti sono inseriti dalla Commissione Preparatoria nel progetto di norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. b) Tutti gli Stati contraenti mettono a disposizione dell'Impresa un importo equivalente alla meta' delle risorse di cui alla lettera a), sotto la forma di prestiti a lungo termine senza interessi, conformemente alla tabella dei contributi stabiliti per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite in vigore nel momento in cui i contributi vengono versati, modificato per tenere conto degli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite. I debiti sorti a carico dell'Impresa nel procurarsi l'altra meta' delle risorse finanziarie sono garantiti da tutti gli Stati contraenti secondo la stessa tabella. c) Se il totale dei contributi finanziari degli Stati contraenti e' inferiore alle risorse da mettere a disposizione dell'Impresa ai sensi della lettera. a), l'Assemblea, nella sua prima sessione, esamina, la consistenza del disavanzo ed adotta per consenso le misure necessarie ad affrontare questo disavanzo, tenendo conto dell'obbligo degli Stati contraenti ai sensi delle lettere a) e b) e di ogni raccomandazione della Commissione Preparatoria. d) i) Ogni Stato membro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, od entro 30 giorni dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, valendo tra le due la data successiva, deposita presso l'Impresa dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili, non produttivi di interessi fino alla concorrenza dell'ammontare della sua quota di prestiti senza interessi previsti dalla lettera b). ii) Il Consiglio di amministrazione prepara, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e quindi annualmente od ad altri intervalli appropriati, uno stato di previsione quantitativo e temporale delle sue esigenze per il finanziamento delle sue spese amministrative e per le attivita' svolte dall'Impresa, conformemente all'articolo 170 ed all'articolo 12 del presente Allegato. iii) L'Impresa successivamente notifica agli Stati contraenti, tramite l'Autorita', l'importo delle loro rispettive quote richieste per queste spese, determinato conformemente al numero 3, b). L'Impresa incassa questi importi di vaglia cambiari fino a concorrenza degli importi necessari a finanziare le spese menzionate nello stato di previsione con riferimento ai prestiti senza interesse. iv) gli Stati contraenti, a seguito della ricezione della notifica, mettono a disposizione dell'Impresa le loro rispettive quote di garanzie del debito, conformemente alla lettera b). e) i) Se l'Impresa lo richiede, gli Stati contraenti possono fornire delle garanzie del debito in aggiunta a quelle previste secondo la tabella di cui alla lettera b). ii) In luogo delle garanzie del debito, uno Stato contraente puo' versare all'Impresa un contributo volontario di un importo pari alla parte dei debiti che dovrebbe altrimenti garantire. f) Il rimborso dei prestiti con interesse ha priorita' sul rimborso dei prestiti senza interesse. Il rimborso dei prestiti senza interesse avviene conformemente al piano adottato dall'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio e parere del Consiglio di amministrazione. Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio di amministrazione opera conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' che tengono conto della suprema importanza di assicurare l'effettivo funzionamento dell'Impresa ed, in particolare, assicurare la sua indipendenza finanziaria. g) I fondi a disposizione dell'Impresa consistono di valuta utilizzabile liberamente o di valuta che sia liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile nei principali mercati dei cambi. Queste valute vengono indicate nelle norme, nei regolamenti e nelle procedure dell'Autorita' conformemente alla prassi monetaria internazionale prevalente. Salvo quanto disposto nel numero 2, nessuno Stato contraente mantiene o impone restrizioni relativamente alla possibilita' per l'Impresa di detenere, utilizzare o cambiare tali somme. h) Per "Garanzia del debito" si intende la promessa effettuata da uno Stato contraente ai creditori dell'Impresa di onorare, nella misura prevista dalla tabella appropriata, gli obblighi finanziari dell'Impresa coperti dalla garanzia, dopo la notifica allo Stato contraente, da parte dei creditori, dell'inadempimento dell'Impresa. Le procedure di pagamento di tali obblighi avvengono conformemente alle norme, ai regolamenti ed alle procedure dell'Autorita'. 4. I fondi, le entrate e le spese dell'Impresa devono essere separati da quelli dell'Autorita'. Il presente articolo non impedisce che l'Impresa concluda con l'Autorita' degli accordi relativamente alle installazioni, al personale ed ai servizi, o degli accordi relativi al rimborso delle spese di amministrazione pagate dall'una per conto dell'altra. 5. I documenti, i libri e le scritture contabili dell'Impresa, inclusi i suoi rendiconti finanziari annuali, sono verificati ogni anno ad opera di un revisore indipendente nominato dal Consiglio.

Allegato IV - art. 12

Articolo 12 Operazioni 1. L'Impresa propone al Consiglio dei progetti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 170. Tali proposte comprendono un piano di lavoro formale per iscritto delle attivita' nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e tutte quelle altre informazioni e dati che, di volta in volta, possono essere richiesti per la loro valutazione da parte della Commissione giuridica e tecnica e per l'approvazione da parte del Consiglio. 2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, l'Impresa esegue il progetto sulla base del piano di lavoro formale per iscritto di cui al numero 1. 3. a) Se L'Impresa non possiede i beni ed i servizi necessari per le sue operazioni, essa puo' procurarseli. A tale scopo, essa bandisce delle gare di appalto e stipula i contratti con gli offerenti la cui offerta sia la piu' vantaggiosa sotto il profilo delle qualita', del prezzo e della data di consegna. b) Se piu' di una offerta risponde a queste condizioni, il contratto e aggiudicato conformemente: i) al principio di non discriminazione sulla base di considerazioni politiche o di altra natura non rilevanti rispetto allo svolgimento delle operazioni con la necessaria diligenza ed efficienza; e ii) alle direttive approvate dal Consiglio con riferimento alle preferenze da accordarsi ai beni ed ai servizi provenienti dagli Stati in via di sviluppo, compresi tra questi, gli Stati privi di litorale e quelli geograficamente svantaggiati. c) Il Consiglio di amministrazione puo' adottare delle norme che fissino le circostanze speciali in presenza delle quali e' possibile derogare, nel miglior interesse dell'Impresa, all'obbligo di bandire delle gare di appalto. 4. L'Impresa ha la proprieta' di tutti minerali e sostanze trattate che essa produce. 5. L'Impresa vende i suoi prodotti su basi non discriminatorie. Essa non effettua sconti di carattere non commerciale. 6. Senza alcun pregiudizio per i poteri generali o speciali conferiti all'Impresa in base ad altre disposizioni della presente Convenzione, l'Impresa esercita i poteri necessari per la condotta dei suoi affari. 7. L'Impresa non interferisce nelle questioni politiche degli Stati contraenti; ne e' influenzata nelle sue decisioni dall'orientamento politico dello Stato contraente coinvolto. Per le sue decisioni sono rilevanti soltanto le considerazioni di carattere commerciale e queste considerazioni sono valutate in modo imparziale, in modo da raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 1 del presente Allegato.

Allegato IV - art. 13

Articolo 13 Status giuridico, privilegi ed immunita' 1. Per permettere all'Impresa di esercitare le sue funzioni, lo status, i privilegi e le immunita' definiti nel presente articolo, sono accordati all'Impresa nei territori degli Stati contraenti. Per dare effetto a questo principio, l'Impresa e gli Stati contraenti possono, se necessario, stipulare degli accordi speciali. 2. L'Impresa ha la capacita' giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e per raggiungere i suoi scopi e, in particolare, la capacita': a) di stipulare contratti, accordi di compartecipazione ed altri tipi di accordi, compresi gli accordi con gli Stati e le organizzazioni internazionali; b) di acquistare, locare, detenere ed alienare beni sia immobili che mobili; c) di essere parte nelle procedure giudiziarie. 3. a) Delle azioni giudiziarie possono essere esperite contro l'Impresa soltanto innanzi al tribunale dotato di competenza in uno Stato contraente nel territorio nel quale l'Impresa: i) ha un ufficio o delle installazioni; ii) ha nominato un rappresentante al fine di ricevere notificazioni di atti processuali; iii) ha stipulato un contratto di beni e servizi; iv) ha emesso dei titoli; o v) e' altrimenti impegnata in una attivita' commerciale. b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da ogni tipo di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva prima dell'emissione di una decisione definitiva nei confronti dell'Impresa. 4. a) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da requisizioni, confische, espropri e da ogni forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo. b) I beni e gli attivi dell'Impresa, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esenti da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di carattere discriminatorio, quale che sia la loro natura. c) L'Impresa ed i suoi dipendenti rispettano le leggi locali ed i regolamenti di ogni Stato o territorio in cui l'Impresa od i suoi dipendenti svolgano delle attivita' industriali e commerciali od agiscano altrimenti. d) Gli Stati contraenti assicurano che l'Impresa goda di tutti i diritti, privilegi ed immunita' da loro accordati a quei soggetti che svolgono attivita' commerciali nei loro territori. Tali diritti, privilegi ed immunita' vengono accordati all'Impresa secondo modalita' non meno favorevoli di quelle accordate ai soggetti impegnati in simili attivita' commerciali. Se dei privilegi speciali sono concessi dagli Stati contraenti agli Stati in via di sviluppo od alle loro imprese commerciali, l'Impresa,gode di questi privilegi su una base preferenziale analoga. e) Gli Stati contraenti possono accordare degli incentivi, diritti, privilegi ed immunita' speciali all'Impresa senza che siano tenuti ad accordare tali incentivi, diritti, privilegi ed immunita' speciali alle altre imprese commerciali. 5. L'Impresa negozia con i Paesi ospitanti nei quali sono situati i suoi uffici ed installazioni l'esenzione dalla tassazione diretta ed indiretta. 6. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per dare effetto nel proprio ordinamento ai principi enunciati dal presente Allegato ed informa l'Impresa della specifica misura che ha adottato. 7. L'impresa puo' rinunciare, nella misura e secondo le condizioni che essa decide, ad ogni privilegio ed immunita' che le conferiscono il presente articolo o gli accordi speciali di cui al numero 1.

Allegato V - art. 1

Articolo 1 Apertura del procedimento Se le parti di una controversia si sono accordate, conformemente all'articolo 284, di sottoporla a conciliazione ai sensi della presente sezione, una qualsiasi delle parti puo' aprire il procedimento tramite una notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia.

Allegato V - art. 2

Articolo 2 Elenco dei conciliatori Il Segretario generale delle Nazioni Unite predispone e conserva un elenco di conciliatori. Ogni Stato contraente ha diritto di nominare quattro conciliatori, ciascuno dei quali deve essere persona che goda della piu' alta reputazione possibile quanto ad imparzialita', competenza ed integrita'. L'elenco e' costituito dai nomi delle persone cosi' nominate. Se, in un qualsiasi momento, i conciliatori nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato divengono inferiori a quattro, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. Il nome del conciliatore rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale conciliatore continua a partecipare alle commissioni di conciliazione per le quali e' stato nominato fino al completamento del procedimento innanzi alla commissione.

Allegato V - art. 3

Articolo 3 Costituzione della commissione di conciliazione Salvo che le parti non si accordino diversamente, la commissione di conciliazione e' costituita come segue: a) Ai sensi della lettera g) la commissione di conciliazione e' composta da cinque membri. b) La parte che ha introdotto il procedimento nomina due conciliatori da scegliersi preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, uno dei quali puo' essere un suo cittadino, salvo che le parti non stabiliscano diversamente. Queste nomine devono essere inserite nella notifica prevista dall'articolo 1 del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina due conciliatori secondo le modalita' di cui alla lettera b) entro due giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato. Se le nomine non vengono effettuate nei termini, la parte che ha introdotto il procedimento puo', entro una settimana dalla scadenza di quel termine, o mettere fine al procedimento tramite notifica indirizzata all'altra parte o richiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare le nomine confermemente alla lettera c). d) Entro 30 giorni a partire dal momento in cui tutti e quattro i conciliatori sono stati nominati, essi nominano un quinto conciliatore scelto dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, che sara' il presidente. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, ognuna delle parti puo', entro una settimana dalla scadenza di tale termine, chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare la nomina conformemente alla lettera c). e) Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) o d) il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le necessarie nomine traendole dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, consultandosi con le parti della controversia. f) Si provvede ad ogni ipotesi di vacanza secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Due o piu' parti che stabiliscono con accordo di avere un interesse comune ad agire nominano due conciliatori congiuntamente. Quando due o piu' parti hanno interessi ad agire disgiunti o se vi e' disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, esse nominano i conciliatori separatamente. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti aventi interessi ad agire disgiunti, o se vi e' disaccordo sulla questione se abbiano o meno un interesse comune ad agire, le parti applicano, fin dove possibile, lettere da a) a f).

Allegato V - art. 4

Articolo 4 Procedura La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che le parti non si accordino diversamente. La commissione puo', con il consenso delle parti della controversia, invitare gli Stati contraenti a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto. Le decisioni della commissione su questioni procedurali, il rapporto e le raccomandazioni della commissione sono adottati a maggioranza dei suoi membri.

Allegato V - art. 5

Articolo 5 Soluzione amichevole La commissione puo' attirare l'attenzione delle parti su quelle misure che possono facilitare una soluzione amichevole della controversia.

Allegato V - art. 6

Articolo 6 Funzioni della commissione La commissione ascolta le parti, esamina le loro pretese e le loro obiezioni, e avanza proposte alle parti al fine di raggiungere una soluzione amichevole.

Allegato V - art. 7

Articolo 7 Rapporto 1. La commissione prepara un rapporto entro 12 mesi dalla sua costituzione. Il suo rapporto contiene qualsiasi accordo che sia stato raggiunto e, in assenza di accordo, le sue conclusioni su tutti gli aspetti di fatto e di diritto rilevanti riguardo all'oggetto della controversia e le raccomandazioni che essa reputa appropriate al fine del raggiungimento di una soluzione amichevole. Il rapporto e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ed e' immediatamente da questi essere trasmesso alle parti della controversia. 2. Il rapporto della commissione, incluse le sue conclusioni o raccomandazioni, non e' vincolante per le parti.

Allegato V - art. 8

Articolo 8 Conclusione del procedimento Il procedimento di conciliazione si conclude quando la controversia e' stata risolta, quando le parti hanno accettato od una delle parti ha rigettato le raccomandazioni contenute nel rapporto, con notifica per iscritto indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, o quando e' trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla data di trasmissione del rapporto alle parti.

Allegato V - art. 9

Articolo 9 Onorari e spese Gli onorari e spese della commissione sono a carico delle parti della controversia.

Allegato V - art. 10

Articolo 10 Diritto delle parti a modificare la procedura Le parti della controversia, con un accordo applicabile unicamente a quella controversia, possono convenire di derogare qualsiasi disposizione del presente Allegato.

Allegato V - art. 11

Sezione 2 Sottoposizione obbligatoria alla procedura di conciliazione conformemente alla sezione 3 della Parte XV Articolo 11 Apertura del procedimento 1. Una qualsiasi delle parti di una controversia che, conformemente, alla Parte XV, sezione 3, possa essere sottoposta a conciliazione ai sensi della presente sezione, puo' aprire il procedimento con notifica per iscritto indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia 2. Una qualsiasi delle parti della controversia, che abbia ricevuto la notifica ai sensi del numero 1, e' obbligata a sottoporsi a tale procedimento.

Allegato V - art. 12

Articolo 12 Mancanza di risposta o rifiuto di sottoporsi alla conciliazione Il fatto che una o piu' parti di una controversia non rispondano alla notifica relativa all'apertura di un procedimento di conciliazione, o non si sottopongano a tale procedimento, non costituisce un ostacolo per lo svolgimento del procedimento.

Allegato V - art. 13

Articolo 13 Competenza In caso di contestazione sulla questione se una commissione di conciliazione costituita ai sensi della presente sezione sia competente, e' la commissione a decidere.

Allegato V - art. 14

Articolo 14 Applicazione della sezione 1 Gli articoli da 2 a 1O della sezione 1 del presente Allegato si applicano conformemente alle condizioni della presente sezione.

Allegato VI - art. 1

ALLEGATO VI STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare e' costituito e opera conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del presente Statuto. 2. Il Tribunale ha la sua sede nella libera ed anseatica citta' di Amburgo nella Repubblica federale di Germania. 3. Il Tribunale puo' riunirsi ed esercitare le sue funzioni altrove ogni volta che lo ritiene auspicabile. 4. La sottoposizione di una controversia al Tribunale e' disciplinata dalle disposizioni delle Parti Xl e XV.

Allegato VI - art. 2

Sezione 1. Organizzazione del Tribunale Articolo 2 Composizione 1. Il Tribunale e' composto da un corpo di 21 membri indipendenti, eletti tra le persone che godono della piu' alta reputazione di imparzialita' ed integrita' e di riconosciuta competenza nel campo del diritto del mare. 2. Nel Tribunale nel suo complesso vengono assicurate la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo ed una equa distribuzione geografica.

Allegato VI - art. 3

Articolo 3 Membri del Tribunale 1. Il Tribunale non puo' avere piu' di un membro con la cittadinanza dello stesso Stato. Una persona che, al fine della partecipazione al Tribunale, puo' essere considerata come cittadina di piu' di uno Stato si presume essere cittadina di quello Stato nel quale abitualmente esercita i diritti civili e politici. 2. Non vi devono essere meno di tre membri per ciascun gruppo geografico come definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Allegato VI - art. 4

Articolo 4 Nomine ed elezioni 1. Ciascuno Stato contraente puo' nominare non piu' di due persone dotate delle qualifiche prescritte dall'articolo 2 del presente Allegato. I membri del Tribunale sono eletti dall'elenco di persone cosi' nominate. 2. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso delle prima elezione ed il Cancelliere del Tribunale nel caso delle successive elezioni invitano per iscritto gli Stati contraenti a presentare le loro nomine per i membri del Tribunale entro due mesi. Il Segretario generale od il Cancelliere prepara un elenco in ordine alfabetico di tutte le persone cosi' nominate, indicando gli Stati contraenti che le hanno nominate, e lo presenta agli Stati contraenti prima del settimo giorno dell'ultimo mese precedente la data di ciascuna elezione. 3. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 4. I membri del Tribunale sono eletti a scrutinio segreto. Le elezioni hanno luogo nel corso di una riunione degli Stati contraenti convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel caso della prima elezione e secondo un procedimento concordato dagli Stati contraenti nel caso delle successive elezioni. In tale riunione, il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati contraenti. Le persone elette al Tribunale sono quelle che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda la maggioranza degli Stati contraenti.

Allegato VI - art. 5

Articolo 5 Periodo di permanenza in carica 1. I membri del Tribunale sono eletti per un periodo di nove anni e possono essere rieletti; tuttavia, per quanto riguarda i membri eletti con la prima elezione, la carica di sette di essi cessa alla fine dei tre anni quella di altri sette alla fine dei sei anni. 2. I membri del Tribunale, la cui carica cessa alla fine dei periodi iniziali di tre e sei anni sopramenzionati, sono estratti a sorte dal Segretario generale delle Nazioni Unite immediatamente dopo la prima elezione. 3. I membri del Tribunale continuano ad adempiere alle loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti. Benche' sostituiti, essi portano a termine quei procedimenti cui possano aver dato inizio prima della data della loro sostituzione. 4. In caso di dimissioni di un membro del Tribunale, la lettera di dimissioni e' indirizzata al Presidente del Tribunale. Il seggio diventa vacante al momento della ricezione di tale lettera.

Allegato VI - art. 6

Articolo 6 Seggi vacanti 1. I seggi vacanti sono occupati secondo le stesse modalita' predisposte per la prima elezione, alle condizioni contenute nelle seguenti disposizioni: il Cancelliere, entro un mese dal momento del verificarsi della vacanza, procede all'invio degli inviti di cui all'articolo 4 del presente Allegato, e la data dell'elezione e' fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver consultato gli Stati contraenti. 2. Un membro del Tribunale, eletto per sostituire un membro il cui mandato non era ancora scaduto, mantiene il seggio per il periodo che restava al suo predecessore.

Allegato VI - art. 7

Articolo 7 Incompatibilita' 1. Nessun membro del Tribunale puo' esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, ne' essere associato attivamente od interessato finanziariamente ad alcuna operazione di una qualsiasi impresa che si occupi dell'esplorazione o dello sfruttamento delle risorse del mare o dei fondi marini o di un'altra utilizzazione commerciale del mare o dei fondi marini. 2. Nessun membro del Tribunale puo' agire come agente, consigliere, o avvocato in alcuna controversia. 3. Qualsiasi dubbio su questi punti e' risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.

Allegato VI - art. 8

Articolo 8 Condizioni per la partecipazione dei membri alla soluzione di uno specifico caso 1. Nessun membro del Tribunale puo' partecipare alla soluzione di alcun caso al quale egli abbia in precedenza preso parte come agente, consigliere, od avvocato di una delle parti, o come membro di una corte o tribunale interno od internazionale, o a qualsiasi altro titolo. 2. Se, per alcuni speciali motivi, un membro del Tribunale ritiene che non dovrebbe prendere parte alla decisione di uno specifico caso, ne informa il Presidente del Tribunale. 3. Se il Presidente reputa che per speciali motivi uno dei membri del Tribunale non dovrebbe partecipare alle sedute relative ad uno specifico caso, egli ne informa quest'ultimo. 4. Ogni dubbio su questi punti viene risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.

Allegato VI - art. 9

Articolo 9 Conseguenze connesse al fatto che un membro non risponda piu' alle condizioni richieste Se, secondo l'avviso unanime degli altri membri del Tribunale, un membro non risponde piu' alle condizioni richieste, il Presidente dei Tribunale dichiara il seggio vacante.

Allegato VI - art. 10

Articolo 10 Privilegi ed immunita' I membri del Tribunale, nell'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.

Allegato VI - art. 11

Articolo 11 Dichiarazione solenne dei membri Ogni membro del Tribunale, prima di assumere le loro funzioni, dichiara solennemente durante una pubblica seduta, di esercitare le sue competenze in modo imparziale e secondo coscienza.

Allegato VI - art. 12

Articolo 12 Presidente, Vice-presidente e Cancelliere 1. Il Tribunale elegge il suo Presidente e Vice-presidente per tre anni; essi possono essere rieletti. 2. Il Tribunale nomina il suo Cancelliere e puo' provvedere alla nomina di altri funzionari, se necessario. 3. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede del Tribunale.

Allegato VI - art. 13

Articolo 13 Quorum 1. Tutti i membri disponibili del Tribunale devono essere in seduta; e' necessario un quorum di 11 membri eletti per costituire il Tribunale. 2. Ai sensi dell'articolo 17 del presente Allegato, il Tribunale decide quali membri sono disponibili alla formazione del Tribunale per conoscere di una specifica controversia, tenuto conto dell'effettivo funzionamento delle camere come previsto agli articoli 14 e 15 del presente Allegato. 3. Tutte le controversie e tutte le domande presentate al Tribunale sono esaminate e decise dal Tribunale, a meno che non si applichi l'articolo 14 del presente Allegato o le parti richiedano che la questione sia risolta conformemente all'articolo 15 del presente Allegato.

Allegato VI - art. 14

Articolo 14 Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini Deve essere istituita una Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini conformemente alle disposizioni della sezione 4 del presente Allegato. La sua competenza, i suoi poteri e le sue funzioni sono quelli disposti dalla Parte Xl, sezione 5.

Allegato VI - art. 15

Articolo 15 Camere speciali 1. Il Tribunale puo' costituire camere composte da tre o piu' dei suoi membri eletti, se lo ritiene necessario, per occuparsi di particolari categorie di controversie. 2. Se le parti lo richiedono, il Tribunale costituisce una camera per conoscere di una particolare controversia portata innanzi ad esso. La composizione di detta camera viene decisa dal Tribunale con l'approvazione delle parti. 3. Allo scopo di velocizzare la soluzione delle questioni, il Tribunale costituisce annualmente una camera composta di cinque dei suoi membri eletti che puo' esaminare e decidere le controversie mediante una procedura sommaria. Due membri supplenti sono inoltre nominati per sostituire quei membri che sono impossibilitati a partecipare ad uno specifico procedimento. 4. Le controversie sono esaminate e decise dalle camere previste dal presente articolo se le parti lo richiedono. 5. Le decisioni emesse da una delle camere previste nel presente articolo e nell'articolo 14 del presente Allegato si considerano emesse dal Tribunale.

Allegato VI - art. 16

Articolo 16 Regolamento del Tribunale Il Tribunale determina con regolamento le modalita' secondo le quali esercita le sue funzioni. Esso disciplina in particolare la sua procedura.

Allegato VI - art. 17

Articolo 17 Cittadinanza dei membri 1. I membri del Tribunale che abbiano la cittadinanza di una delle parti della controversia conservano il diritto di partecipare come membri del Tribunale. 2. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza di una delle parti della controversia puo' scegliere una persona affinche' partecipi come membro del Tribunale. 3. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, non comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza delle parti, ciascuna di tali parti puo' sccglicre una persona affinche' partecipi come membro del Tribunale. 4. Il presente articolo si applica alle camere di cui agli articoli 14 e 15 del presente Allegato. In tali casi, il Presidente, consultandosi con le parti, richiede a tanti membri della camera del Tribunale quanti necessari di cedere i loro seggi ai membri del Tribunale aventi la cittadinanza delle parti interessate e, in mancanza od in caso di loro impedimento ad essere presenti, ai membri specificatamente designati dalle parti. 5. Quando piu' parti hanno un interesse comune ad agire, esse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, vengono considerate come una sola parte. Ogni dubbio su questo punto e' risolto con decisione del Tribunale. 6. I membri scelti conformemente ai numeri 2, 3 e 4 devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 2, 8 ed 11 del presente Allegato. Essi partecipano alla decisione in condizioni di completa uguaglianza con i loro colleghi.

Allegato VI - art. 18

Articolo 18 Rimunerazione dei membri 1. Ogni membro eletto del Tribunale riceve una indennita' annuale e, per ogni giorno nel quale esercita le sue funzioni, una indennita' speciale, a condizione che in ogni anno il totale pagabile a ciascun membro come indennita' speciale non superi l'importo dell'indennita' annuale. 2. Il Presidente riceve un'indennita' annuale speciale. 3. Il Vice-presidente riceve un'indennita' speciale per ogni giorno nel quale esercita le funzioni di Presidente. 4. I membri scelti ai sensi dell'articolo 17 del presente Allegato, diversi rispetto i membri eletti del Tribunale, ricevono un compenso per ciascun giorno nel quale esercitano le loro funzioni. 5. Gli stipendi, le indennita' ed i compensi vengono fissati di volta in volta nelle riunioni degli Stati contraenti, tenendo conto del carico di lavoro del Tribunale. Essi non possono essere ridotti durante il mandato. 6. Lo stipendio del Cancelliere viene fissato durante le riunioni degli Stati contraenti su proposta del Tribunale. 7. I regolamenti adottati nelle riunioni degli Stati contraenti fissano le condizioni alle quali possono essere concesse le pensioni ai membri del Tribunale ed al Cancelliere,e le condizioni in base alle quali vengono rimborsate le spese di viaggio ai membri del Tribunale ed al Cancelliere. 8. Gli stipendi, le indennita' ed i compensi sono esenti da imposta.

Allegato VI - art. 19

Articolo 19 Spese del Tribunale 1. Le spese del Tribunale sono sostenute dagli Stati contraenti e dall'Autorita' alle condizioni e secondo le modalita' fissate nelle riunioni degli Stati contraenti. 2. Quando un ente diverso da uno Stato contraente o dall'Autorita' e' parte di una controversia sottoposta al Tribunale, il Tribunale fissa il contributo che tale parte deve versare per le spese del Tribunale.

Allegato VI - art. 20

Articolo 20 Accesso al Tribunale 1. Il Tribunale e' aperto agli Stati contraenti. 2. Il Tribunale e' aperto a soggetti diversi dagli Stati contraenti nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o per qualsiasi controversia presentata in base ad un qualsiasi altro accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte le parti di quella controversia.

Allegato VI - art. 21

Articolo 21 Competenza La competenza del Tribunale comprende tutte le controversie e tutte le domande che gli sono presentate conformemente alla presente Convenzione e tutte le questioni specificatamente previste in qualsiasi altro accordo che conferisca delle competenze al Tribunale.

Allegato VI - art. 22

Articolo 22 Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione gia' in vigore e che riguardi questioni coperte dalla presente Convenzione lo concordano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od alla applicazione di tale trattato o convenzione, puo', conformemente a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.

Allegato VI - art. 23

Articolo 23 Diritto applicabile Il Tribunale decide su tutte le controversie e tutte le domande conformemente all'articolo 293.

Allegato VI - art. 24

Articolo 24 Avvio del procedimento 1. Le controversie sono presentate innanzi aI Tribunale a seconda dei casi, mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi, devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti. 2. Il Cancelliere notifica immediatamente il compromesso o l'istanza a tutti gli interessati. 3. Il Cancelliere notifica inoltre il compromesso o I'istanza a tutti gli Stati contraenti.

Allegato VI - art. 25

Articolo 25 Misure cautelari 1. Conformemente all'articolo 290, il Tribunale e la sua Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, hanno il potere di adottare misure cautelari. 2. Se il Tribunale non e' riunito o se il numero dei membri disponibili e' inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte dalla camera per la procedura sommaria, costituita ai sensi dell'articolo 15, 3 del presente Allegato. Nonostante l'articolo 15, 4 del presente Allegato, tali misure cautelari possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia. Esse sono sottoposte all'esame ed alla revisione da parte del Tribunale.

Allegato VI - art. 26

Articolo 26 Dibattimento 1. Il dibattimento e' diretto dal Presidente o, se egli non e' in grado di presiedere, dal Vice-presidente. Se entrambi non possono presiedere, presiede il giudice piu' anziano del Tribunale tra i presenti. 2. Il dibattimento e' pubblico, a meno che il Tribunale non decida altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.

Allegato VI - art. 27

Articolo 27 Svolgimento del processo Il Tribunale emette delle ordinanze sullo svolgimento del processo, decide la forma ed i tempi secondo i quali ciascuna parte deve presentare le sue conclusioni, e adotta tutte le misure connesse con l'acquisizione delle prove.

Allegato VI - art. 28

Articolo 28 Contumacia Quando una delle parti non si presenta innanzi al Tribunale o non si difende, l'altra parte puo' chiedere al Tribunale di continuare il procedimento e di emettere la sua decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa di una parte non costituisce un ostacolo al procedimento. Prima di adottare la sua decisione, il Tribunale deve accertare non soltanto la sua competenza sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Allegato VI - art. 29

Articolo 29 Maggioranza richiesta per la decisione 1. Tutte le questioni sono decise a maggioranza dei membri del Tribunale che sono presenti. 2. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente o del membro del Tribunale che agisce in sua vece e' decisivo.

Allegato VI - art. 30

Articolo 30 Sentenza 1. La sentenza deve essere motivata. 2. Essa menziona i nomi dei membri del Tribunale che vi hanno preso parte. 3. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei membri del Tribunale, ciascun membro ha diritto di unirvi la sua opinione individuale. 4. La sentenza e' firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa e' letta in udienza pubblica dopo che le parti della controversia ne sono state correttamente avvisate.

Allegato VI - art. 31

Articolo 31 Domanda di intervento 1. Quando uno Stato contraente ritiene di avere un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso puo' presentare una istanza al Tribunale per poter intervenire. 2. Spetta al Tribunale decidere su tale istanza. 3. Se il Tribunale autorizza l'istanza di intervento, la decisione del Tribunale relativa alla controversia e' obbligatoria per lo Stato contraente interveniente nella misura in cui essa riguarda i punti che hanno fatto oggetto dell'intervento dello Stato contraente intervenuto.

Allegato VI - art. 32

Articolo 32 Diritto di intervenire con riferimento a questioni di interpretazione o di applicazione 1. Quando sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, il Cancelliere ne avverte senza ritardo tutti gli Stati contraenti. 2. Quando ai sensi dell'articolo 21 o 22 del presente Allegato, sia in discussione l'interpretazione o l'applicazione di un accordo internazionale, il Cancelliere ne avverte tutte le parti dell'accordo. 3. Ogni parte di cui ai numeri 1 e 2 ha il diritto di intervenire nel procedimcnto; se esercita questo diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza e' del pari obbligatoria anche per esso.

Allegato VI - art. 33

Articolo 33 Carattere definitivo e forza obbligatoria delle decisioni 1. Le decisioni del Tribunale sono definitive e ad esse si conformano tutte le parti della controversia. 2. Le decisioni sono obbligatorie solo per le parti con riferimento a quella specifica controversia. 3. In caso di contestazione sul senso e la portata della decisione spetta al Tribunale interpretarla su richiesta di una qualsiasi delle parti.

Allegato VI - art. 34

Articolo 34 Costi Salvo quanto diversamente stabilito dal Tribunale, ciascuna parte sostiene le sue spese. Sezione 4. Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini

Allegato VI - art. 35

Articolo 35 Composizione 1. La Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini di cui all'articolo 14 del presente Allegato, e' composta da 11 membri, scelti dal Tribunale tra i membri eletti, a maggioranza di questi. 2. Nella scelta dei membri della Camera, e' assicurata la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo ed una equa distribuzione geografica. L'Assemblea dell'Autorita' puo' adottare delle raccomandazioni di natura generale relative a tale rappresentanza e distribuzione. 3. I membri della Camera sono scelti ogni tre anni e possono essere scelti per un secondo mandato. 4. La Camera elegge il suo Presidente tra i suoi membri, ed egli rimane in carica per la durata del mandato della Camera. 5. Se dei procedimcnti sono ancora pendenti alla fine del periodo di tre anni per il quale la Camera e' stata scelta, essa deve concludere il procedimento nella sua composizione originaria. 6. Quando un seggio diviene vacante nella Camera, il Tribunale sceglie un successore tra i suoi membri eletti, successore che continua il mandato del suo predecessore. 7. Per costituire la Camera, e' richiesto un quorum di sette dei membri scelti dal Tribunale.

Allegato VI - art. 36

Articolo 36 Camere ad hoc 1. La Camera delle controversie relative ai fondi marini, forma una camera ad hoc, composta di tre dei suoi membri, per conoscere di una particolare controversia che gli sia stata sottoposta conformemente all'articolo 188, 1, b). La composizione di tale camera e' decisa dalla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini con l'approvazione delle parti. 2. Se le parti non sono d'accordo sulla composizione di una camera ad hoc, ciascuna delle parti della controversia nomina un membro, ed il terzo membro viene da loro nominato di comune accordo. Se esse sono in disaccordo, o se una delle parti non effettua la nomina, il Presidente della Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini effettua prontamente la nomina o le nomine tra i membri della Camera, dopo avere consultato le parti. 3. I membri della camera ad hoc non devono essere al servizio di nessuna delle parti della controversia, ne' essere cittadini di alcuna delle parti della controversia.

Allegato VI - art. 37

Articolo 37 Accesso La Camera e' aperta agli Stati contraenti, all'Autorita' ed agli altri soggetti di cui alla Parte XI, sezione 5.

Allegato VI - art. 38

Articolo 38 Diritto applicabile In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 293, la Camera applica: a) le norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' adottati conformemente alla presente Convenzione; e b) le clausole dei contratti relativi alle attivita' nell'Area nelle questioni connesse a tali contralti.

Allegato VI - art. 39

Articolo 39 Esecuzione delle decisioni della Camera Le decisioni della Camera sono esecutive nel territorio degli Stati contraenti secondo le stesse modalita' delle sentenze od ordinanze delle piu' alte corti dello Stato contraente nel cui territorio e' richiesta l'esecuzione.

Allegato VI - art. 40

Articolo 40 Applicabilita' di altre sezioni del presente Allegato 1. Si applicano alla Camera le altre sezioni del presente Allegato che non sono incompatibili con la presente sezione. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni connesse a pareri consultivi, la Camera si ispira alle disposizioni del presente Allegato relative al procedura innanzi al Tribunale, nella misura in cui essa 1e ritiene applicabili.

Allegato VI - art. 41

Articolo 41 Emendamenti 1. Gli emendamenti al presente Allegato, diversi dagli emendamenti relativi alla sezione 4, non possono essere adottati che conformemente all'articolo 313 o per consenso da una conferenza convocata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli emendamenti alla sezione 4 possono essere adottati solo conformemente all'articolo 314. 3. Il Tribunale puo' proporre gli emendamenti al suo Statuto che ritiene necessari, con comunicazione scritta agli Stati contraenti per le loro considerazioni conformemente ai numeri 1 e 2.

Allegato VII - art. 1

ALLEGATO VII ARBITRATO Articolo 1 Apertura del procedimento Nel rispetto delle disposizioni della Parte XV, una qualsiasi delle parti di una controversia puo' sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui al presente Allegato, con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica e' essere accompagnata dall'esposizione della domanda e dei motivi su cui essa si fonda.

Allegato VII - art. 2

Articolo 2 Elenco di arbitri 1. Un elenco di arbitri deve essere stilato e conservato dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Ogni Stato contraente puo' nominare quattro arbitri, ciascuno dei quali deve essere una persona con esperienza nelle questioni marittime e che gode della piu' alta reputazione di imparzialita', competenza ed integrita'. L'elenco e' costituita dai nomi delle persone cosi' nominate. 2. Se in qualsiasi momento gli arbitri nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' costituito divengono meno di quattro, tale Stato contraente ha diritto di fare tante altre nomine quante sono necessarie. 3. Il nome di un arbitro rimane sull'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che lo ha nominato, fatto salvo che tale arbitro continua a svolgere le sue funzioni nel tribunale arbitrale in cui e' stato nominato fino a quando sia completato il procedimento innanzi a quel tribunale.

Allegato VII - art. 3

Articolo 3 Costituzione del tribunale arbitrale Ai fini del procedimento di cui al presente Allegato, il tribunale arbitrale, salvo quanto diversamente concordato dalle parti, e' costituito come segue: a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale e' composto di cinque membri; b) la parte che apre il procedimento nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato, che puo' essere un suo cittadino. La nomina e' inserita nella notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato. c) l'altra parte della controversia, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, nomina un membro da scegliere preferibilmente dall'elenco, che puo' essere un suo cittadino. Se la nomina non viene effettuata entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento puo', entro due settimane dalla scadenza di tale termine, richiedere che la nomina avvenga conformemente alla lettera c). d) Gli altri tre membri sono nominati di comune accordo tra le parti. Essi sono scelti preferibilmente dall'elenco e sono cittadini di Stati terzi salvo che le parti non concordino diversamente. Le parti della controversia nominano il Presidente del Tribunale arbitrale tra questi tre membri. Se, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina di uno o piu' dei membri del Tribunale che devono essere scelti di comune accordo, o sulla nomina del Presidente, la nomina o le nomine residue sono effettuate conformemente alla lettera c), a richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta e' effettuata entro due settimane dalla scadenza del sopra menzionato periodo di 60 giorni. e) Salvo che le parti non convengano di incaricare una persona od uno Stato terzo, da esse scelto, di procedere alle nomine necessarie in applicazione delle lettere c) e d), il presidente del Tribunale internazionale per il diritto del mare effettua le nomine necessarie. Se il Presidente non puo' agire ai sensi della presente lettera o e' cittadino di una delle parti della controversia, la nomina viene effettuta dal membro piu' anziano del Tribunale internazionale per il diritto del mare che e' disponibile e non e' cittadino di alcuna delle parti. Le nomine di cui alla presente lettera sono effettuate dall'elenco di cui all'articolo 2 del presente Allegato entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta ed in consultazione con le parti. I membri cosi' nominati devono essere cittadinanze diverse e non possono essere al servizio di, o abitualmente residenti nel territorio di, o cittadini di alcuna delle parti della controversia. f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano un membro del Tribunale congiuntamente, di comune accordo. Quando vi sono piu' parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi e' disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. Il numero dei membri del tribunale nominati separatamente dalle parti e' sempre inferiore di uno rispetto al numero dei membri del tribunale che sono nominati congiuntamente dalle parti. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti, si applicano le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f) per quanto possibile.

Allegato VII - art. 4

Articolo 4 Funzioni del tribunale arbitrale Un tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Allegato esercita le sue funzioni conformemente al presente Allegato ed alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Allegato VII - art. 5

Articolo 5 Procedura Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunita' di essere sentita e di esporre il suo caso.

Allegato VII - art. 6

Articolo 6 Obblighi delle parti della controversia Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono: a) fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e b) dargli la possibilita', quando cio' sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.

Allegato VII - art. 7

Articolo 7 Spese Salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale compresa la rimunerazione dei suoi membri, sono a carico delle parti della controversia in eguale proporzione.

Allegato VII - art. 8

Articolo 8 Maggioranza richiesta per le decisioni Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di meno della meta' dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento di una decisione da parte del tribunale. In caso di parita' tra i voti, il voto del Presidente e' decisivo.

Allegato VII - art. 9

Articolo 9 Contumacia Se una delle parti della controversia non compare innanzi al tribunale arbitrale o non si difende, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione. L'assenza di una parte o la mancata difesa non costituiscono un ostacolo al procedimento. Prima di emettere la decisione arbitrale, il tribunale arbitrale accerta non solo di essere competente sulla controversia, ma anche che la domanda sia fondata in fatto ed in diritto.

Allegato VII - art. 10

Articolo 10 Decisione arbitrale La decisione del tribunale arbitrale, e' limitata all'oggetto della controversia ed e' motivata. Essa menziona i nomi dei membri che vi hanno partecipato e la data nella quale e' stata adottata. Ciascuno dei membri del Tribunale puo' allegare alla decisione la sua opinione individuale o dissidente.

Allegato VII - art. 11

Articolo 11 Carattere definitivo della decisione La decisione e' definitiva e non impugnabile, salvo che le parti della controversia non si siano accordate in anticipo su una procedura di impugnazione. Le parti della controversia vi si conformano.

Allegato VII - art. 12

Articolo 12 Interpretazione ed attuazione della decisione 1. Qualsiasi contestazione che possa sorgere tra le parti della controversia con riferimento all'interpretazione od alle modalita' di attuazione della decisione puo' essere sottoposta da ciascuna delle parli alla cognizione del tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. A questo scopo, ogni seggio vacante nel tribunale e' ricoperto secondo le modalita' della nomina originaria dei membri del tribunale. 2. Qualsiasi contestazione di tale genere puo' essere sottoposta ad un'altra corte o tribunale ai sensi dell'articolo 287, se cosi' convengono tutte le parti della controversia.

Allegato VII - art. 13

Articolo 13 Applicazione a soggetti diversi dagli Stati contraenti Le disposizioni del presente Allegato si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia che coinvolga soggetti diversi dagli Stati contraenti.

Allegato VIII - art. 1

ALLEGATO VIII. ARBITRATO SPECIALE Articolo 1 Apertura del procedimento Nel rispetto della Parte XV, ciascuna delle parti di una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione degli articoli della presente Convenzione relativi 1) alla pesca; 2) alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) alla ricerca scientifica marina; o 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissione, puo' sottoporre la controversia alla procedura speciale di arbitrato prevista dal presente Allegato con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica e' accompagnata dall'esposizione delle conclusioni e dei motivi sui quali esse si fondano.

Allegato VIII - art. 2

Articolo 2 Elenchi di esperti 1. Un elenco di esperti e' stilato e conservato con riferimento a ciascuno dei seguenti settori: 1) pesca; 2) protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) ricerca scientifica marina; e 4) alla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni. 2. In materia di pesca, l'elenco di esperti e' stilato e tenuto dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, in materia di ricerca scientifica marina dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa, in materia di navigazione, compreso l'inquinamento da navi e da immissioni, dall'Organizzazione Marittima Internazionale, o, in ciascun caso, dall'organo sussidiario appropriato al quale l'organizzazione, il programma o la commissione in questione ha delegato questa funzione. 3. Ciascuno Stato contraente ha diritto di nominare, in ciascuno di questi settori, due esperti la cui competenza negli aspetti giuridici, scientifici, o tecnici di tale settore sia fondata e generalmente riconosciuta e che godano della piu' alta reputazione di imparzialita' e di integrita'. In ciascun settore, l'elenco e' composto dai nomi delle persone cosi' designate. 4. Se in un qualsiasi momento, il numero degli esperti nominati da uno Stato contraente nell'elenco cosi' formato e' inferiore a due, tale Stato contraente ha diritto di effettuare tante altre nomine quante sono necessarie. 5. Il nome di un esperto rimane nell'elenco fino a quando non sia ritirato dallo Stato contraente che ha effettuato la nomina, fatto salvo che tale esperto continua a partecipare a ciascun tribunale arbitrale speciale nel quale sia stato nominato fino a quando il procedimento innanzi a tale tribunale non sia concluso.

Allegato VIII - art. 3

Articolo 3 Costituzione del tribunale arbitrale speciale Ai fini della procedura prevista nel presente Allegato, il tribunale arbitrale speciale e' costituito, salvo che le parti convengano diversamente, come segue: a) nel rispetto della lettera g), il tribunale arbitrale speciale e' composto da cinque membri. b) La parte che apre il procedimento nomina due membri da scegliere preferibilmente dall'elenco od elenchi appropriati di cui all'articolo 1 del presente Allegato, relativi all'oggetto della controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Le nomine sono inserite nella notifica di cui all'articolo 2 del presente Allegato. c) L'altra parte della controversia nomina, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, due membri da scegliere preferibilmente dall'elenco od elenchi appropriati, relativi all'oggetto della controversia, uno dei quali puo' essere suo cittadino. Se le nomine non sono effettuate entro tale termine, la parte che ha aperto il procedimento puo', entro due settimane dalla scadenza di tale termine, chiedere che le nomine siano fatte conformemente alla lettera e). d) Le parti della controversia nominano di comune accordo il Presidente del tribunale arbitrale speciale, scelto preferibilmente dall'elenco appropriato, che deve essere cittadino di uno Stao terzo salvo che le parti non convengano diversamente. Se, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 1 del presente Allegato, le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla nomina del Presidente, la nomina e' effettuata conformemente alla lettera e), su richiesta di una delle parti della controversia. Tale richiesta e' presentata entro due settimane dalla scadenza del termine sopra menzionato di 30 giorni. e) Salvo che le parti non stabiliscano che la nomina sia effettuata da una persona o da uno Stato terzo da loro scelto, il Segretario generale delle Nazioni Unite effettua le nomine necessarie entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lettere c) e d). Le nomine di cui alla presente lettera sono tratte dall'elenco od elenchi appropriati di esperti di cui all'articolo 2 del presente Allegato ed in consultazione con le parti della controversia e con l'organizzazione internazionale interessata. I membri cosi' nominati devono avere diversa cittadinanza e non possono essere al servizio, abitualmente residenti nel territorio, o cittadini di alcuna delle parti della controversia. f) I seggi vacanti sono ricoperti secondo le modalita' previste per la nomina iniziale. g) Le parti che hanno un interesse comune ad agire nominano congiuntamente due membri del tribunale di comune accordo. Quando vi sono piu' parti che hanno interessi ad agire disgiunti o quando vi e' disaccordo sul punto di sapere se esse hanno un interesse comune ad agire, ciascuna di loro nomina un membro del tribunale. h) Nelle controversie che coinvolgono piu' di due parti, si applicano, fin dove possibile, le disposizioni di cui alle lettere da a) ad f).

Allegato VIII - art. 4

Articolo 4 Disposizioni generali L'Allegato VII, articoli da 4 a 13, si applica mutatis mutandis al procedimento speciale di arbitrato conformemente al presente Allegato.

Allegato VIII - art. 5

Articolo 5 Accertamento dei fatti 1. Le parti di una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a 1) la pesca; 2) la protezione e preservazione dell'ambiente marino; 3) la ricerca scientifica marina; 4) la navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissioni, possono in qualunque momento concordare di chiedere ad un tribunale arbitrale speciale, costituito conformemente all'art. 3 del presente Allegato, di condurre una inchiesta e ad accertare i fatti all'origine della controversia. 2. Salvo che le parti non convengano diversamente, i fatti constatati dal tribunale arbitrale speciale in applicazione del numero 1 sono considerati come accertati tra le parti. 3. Se tutte le parti della controversia lo richiedono, il tribunale arbitrale speciale puo' formulare delle raccomandazioni che, senza avere il valore di una decisione, costituiscono soltanto la base per un riesame ad opera delle parti delle questioni all'origine della controversia. 4. Nel rispetto del numero 2, il tribunale arbitrale speciale agisce confermemente al presente Allegato, salvo che le parti non convengano diversamente.

Allegato IX - art. 1

ALLEGATO IX. PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Articolo 1 Uso dei termini Ai fini dell'articolo 305 e del presente Allegato, si intende per "organizzazione internazionale" una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente Convenzione, inclusa la competenza a concludere dei trattati su tali materie.

Allegato IX - art. 2

Articolo 2 Firma Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente Convenzione se la maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma, l'organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita a tale organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente Convenzione, e la natura e l'estensione di tale competenza.

Allegato IX - art. 3

Articolo 3 Conferma formale ed adesione 1. Una organizzazione internazionale puo' depositare il suo strumento di conferma formale o di adesione se la maggioranza dei suoi Stati membri deposita o ha depositato il suo strumento di ratifica o di accessione. 2. Gli strumenti depositati dalla organizzazione internazionale devono contenere gli impegni e le dichiarazioni richieste dagli articoli 4 e 5 del presente Allegato.

Allegato IX - art. 4

Articolo 4 Estensione della partecipazione, diritti ed obblighi 1. Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere l'impegno di accettare i diritti e gli obblighi degli Stati previsti dalla presente Convenzione con riferimento ai settori rispetto ai quali le e' stata trasferita la competenza dagli Stati membri che sono parti della presente Convenzione. 2. Le organizzazioni internazionali sono contraenti della presente Convenzione nei limiti della competenza definita nelle dichiarazioni, comunicazioni di informazioni o notifiche di cui all'articolo 5 del presente Allegato. 3. Per quanto riguarda i settori nei quali la competenza e' stata loro trasferita dagli Stati membri, tali organizzazioni internazionali esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi di cui, in base alla presente Convenzione, sarebbero titolari i loro Stati membri che sono parti della Convenzione. Gli Stati membri di una organizzazione internazionale non esercitano le competenze che hanno trasferito a quest'ultima. 4. La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso una rappresentanza superiore a quella cui avrebbero altrimenti diritto gli Stati membri che sono contraenti della Convenzione; questa disposizione si applica in particolare ai diritti in materia di adozione di decisioni. 5. La partecipazione di una organizzazione internazionale non conferisce in alcun caso alcun diritto, in base alla presente Convenzione, agli Stati membri dell'organizzazione che non sono Stati contraenti della presente Convenzione. 6. Nel caso di conflitto tra gli obblighi di una organizzazione internazionale derivanti dalla presente Convenzione ed i suoi obblighi derivanti dall'accordo istitutivo o da altri atti connessi, prevalgono gli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Allegato IX - art. 5

Articolo 5 Dichiarazioni, notifiche e comunicazioni 1. Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione nella quale si specificano i settori regolati dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita alla organizzazione dai suoi Stati membri che sono contraenti della presente Convenzione. 2. Al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o nel momento in cui l'organizzazione deposita il suo strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra le due la data successiva, gli Stati membri di una organizzazione internazionale effettuano una dichiarazione nella quale specificano i settori disciplinati dalla presente Convenzione rispetto ai quali hanno trasferito competenza alla organizzazione. 3. Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri di una organizzazione internazionale, che e' contraente della presente Convenzione, siano competenti su tutte quelle materie disciplinate dalla presente Convenzione rispetto alle quali non e' stato espressamente dichiarato, notificato o comunicato, da tali Stati, il trasferimento della competenza alla organizzazione, in base al presente articolo. 4. L'organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri che sono Stati contraenti notificano prontamente al depositario della presente Convenzione ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze, inclusi nuovi trasferimenti di competenza, specificati nella dichiarazione di cui ai numeri 1 e 2. 5. Ogni Stato contraente puo' richiedere ad una organizzazione internazionale ed ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti di fornire informazioni su chi, tra l'organizzazione e gli Stati membri, abbia la competenza su di una specifica questione che sia sorta. La organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni entro un termine ragionevole. L'organizzazione internazionale e gli Stati membri possono anche, di propria iniziativa, fornire queste informazioni. 6. Le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni di informazioni di cui al presente articolo devono specificare la natura e l'estensione della competenza trasferita.

Allegato IX - art. 6

Articolo 6 Responsabilita' 1. Le Parti che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato sono responsabili dell'inadempimento degli obblighi e di ogni altra violazione della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente puo' richiedere ad una organizzazione internazionale od ai suoi Stati membri che sono Stati contraenti di indicare su chi grava la responsabilita' in un caso specifico. L'organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni. Se essi non le forniscono entro un termine ragionevole, o se essi comunicano delle informazioni contraddittorie, vengono considerati solidalmente responsabili.

Allegato IX - art. 7

Articolo 7 Soluzione delle controversie 1. Nel momento del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, od in qualsiasi altro momento successivo, una organizzazione internazionale e' libera di scegliere, con una dichiarazione scritta, uno o piu' dei mezzi di soluzione delle controversie relative all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, previste dall'articolo 287, 1, a), c) o d). 2. La Parte XV si applica mutatis mutandis a qualsiasi controversia tra i contraenti della presente Convenzione, una o piu' delle quali siano organizzazioni internazionali. 3. Quando una organizzazione internazionale e uno o piu' dei suoi Stati membri agiscono o sono convenuti rispetto alla stessa controversia, o hanno un interesse comune ad agire, si ritiene che l'organizzazione abbia accettato gli stessi procedimenti per la soluzione delle controversie degli Stati membri; quando, tuttavia, uno Stato membro ha scelto soltanto la Corte internazionale di giustizia ai sensi dell'articolo 287, si ritiene che l'organizzazione e lo Stato membro coinvolto abbiano accettato l'arbitrato previsto dall'Allegato VII, salvo che le parti della controversia non decidano diversamente.

Allegato IX - art. 8

Articolo 8 Applicazione della Parte XVII 1. La Parte XVII si applica mutatis mutandis alle organizzazioni internazionali salvo nelle ipotesi seguenti: a) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non viene considerato ai fini dell'applicazione dell'articolo 308, 1; b) i) una organizzazione internazionale ha la capacita' esclusiva di agire relativamente all'applicazione degli articoli da 312 a 315, nei limiti in cui essa e' competente ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato su tutta la materia soggetta ad emendamento; ii) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale relativo ad un emendamento su un settore che rientra interamente nella competenza della organizzazione internazionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato, e' considerato come strumento di ratifica od adesione di ciascuno degli Stati membri che sono Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1, 2 e 3; iii) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non e' preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1 e 2, in tutti gli altri casi; c) i) una organizzazione internazionale non puo' denunciare la presente Convenzione conformemente all'articolo 317 se qualcuno dei suoi Stati membri e' uno Stato contraente e se essa continua a rispondere ai requisiti specificati nell'articolo 1 del presente Allegato. ii) una organizzazione internazionale deve denunciare la presente Convenzione quando nessuno dei suoi Stati membri e' Stato contraente o se la organizzazione internazionale cessa di rispondere alle condizioni previste dall'articolo 1 del presente Allegato. La denuncia ha effetto immediatamente.

Convenzione - Atto finale

ATTO FINALE DELLA TERZA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Introduzione 1. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1970 ha adottato la risoluzione 2749 (XXV) contenente la Dichiarazione sui principi che governano il fondo dei mari e degli oceani, cosi' come il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale e, nello stesso giorno, la risoluzione 2750 C (XXV), nella quale decideva di convocare, nel 1973, una conferenza sul diritto del mare che avrebbe affrontato la questione dell'istituzione di un regime internazionale equo - incluso un meccanismo internazionale - per l'area e le risorse del fondo dei mari e degli oceani e del loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, con una precisa definizione di quell'area e con una vasta gamma di questioni connesse, incluse quelle relative al regime dell'alto mare, della piattaforma continentale, del mare territoriale (compresa la questione della sua estensione e la questione degli stretti internazionali) e la zona contigua, la pesca e la conservazione delle risorse viventi dell'alto mare (inclusa la questione sui diritti preferenziali degli Stati costieri), la preservazione dell'ambiente marino (inclusa, tra l'altro, la prevenzione dell'inquinamento) e la ricerca scientifica. 2. Prima dell'adozione di queste risoluzioni, l'Assemblea generale aveva esaminato la questione presentata nel 1967 su iniziativa del Governo di Malta (1) ed aveva di conseguenza adottato le seguenti risoluzioni sul problema di riservare ai fini esclusivamente pacifici il fondo dei mari e degli oceani, ed il loro sottosuolo, nell'alto mare al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale attuale, e l'utilizzazione delle loro risorse nell'interesse dell'umanita'. Risoluzione 2340 (XXII) del 18 dicembre 1967, Risoluzione 2467 (XXIII) del 21 dicembre 1968, e Risoluzione 2574 (XXIV) del 15 dicembre 1969. 3. L'Assemblea generale, con la risoluzione 2340 (XXII), ha istituito un Comitato ad hoc per lo studio degli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale e, dopo avere considerato il suo rapporto (2), ha istituito con la risoluzione 2467 A (XXIII) il Comitato per gli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale. L'Assemblea generale con la risoluzione 2750 C (XXV), ha (1) United Nations General Assembly Official Records, Twenty-second Session, Annexes, punto 92 dell'ordine del giorno, documento A/6695. (2) Ibid., Twenty-third Session, Annexes, punto 26 dell'ordine del giorno, documento A/7230. allargato tale Comitato e gli ha richiesto di preparare un testo provvisorio di articoli di trattato ed una lista esaustiva di argomenti e questioni in vista della Conferenza sul diritto del mare. Il Comitato, cosi' costituito, ha tenuto sei sessioni ed un numero di riunioni supplementari tra il 1971 ed il 1973 presso la sede delle Nazioni Unite a New York e presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra. Dopo avere considerato il suo rapporto (3), l'Assemblea generale ha chiesto al Segretario generale con la risoluzione 2574 A (XXIV) di accertarsi delle posizioni degli Stati membri sull'opportunita' di convocare ad una data prossima, una Conferenza sul diritto del mare. 4. Successivamente all'adozione delle risoluzioni 2749 (XXV) e 2750 (XXV), l'Assemblea generale, dopo aver considerato i rapporti pertinenti del Comitato (4) ha adottato le seguenti risoluzioni sullo stesso problema: Risoluzione 2881 (XXVI) del 21 dicembre 1971, Risoluzione 3029 (XXVII) del 18 dicembre 1972, e Risoluzione 3067 (XXVIII) del 16 novembre 1973. 5. Con la risoluzione 3029 A (XXVII), l'Assemblea generale ha chiesto al Segretario generale di convocare la prima e la seconda sessione della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il Segretario generale era stato autorizzato, in consultazione con il presidente del Comitato, ad adottare quelle disposizioni che possono risultare necessarie per una organizzazione ed amministrazione efficienti della Conferenza e del Comitato ed a fornire quella assistenza che possa essere richiesta in merito a questioni giuridiche, economiche, tecniche e scientifiche. Le agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed altre organizzazioni intergovernative sono state invitate a cooperare pienamente con il Segretario generale nella preparazione della Conferenza e ad inviare degli osservatori alla Conferenza (5). Al Segretario generale e' stato richiesto, su approvazione della Conferenza, di invitare le organizzazioni non governative interessate aventi uno status consultivo presso il Consiglio economico e sociale ad inviare degli osservatori alla Conferenza. (3) Ibid., Twenty-fourth Session, Supplement Nos. 22 and 22A (A/7622 e Corr. 1 e A/7622/Add. 1). (4) Ibid., Twenty-sixth Session, Supplement No. 21 (A/8421); ibid., Twenty-seventh Session, Supplement No. 21 (A/8721 e Corr. 1); ed ibid., Twenty-eight Session, Supplement No. 21 (A/90021 e Corr. 1-3), Voll. I - VI. (5) Inoltre occorre sottolineare che alla Conferenza hanno partecipato ed assistito osservatori dei Programmi e delle Conferenze delle Nazioni Unite. 6. Con la risoluzione 3067 (XXVIII) l'Assemblea generale ha deciso che il mandato della Conferenza consistesse nell'adozione di una Convenzione che trattasse di tutti gli aspetti del diritto del mare, tenendo conto delle tematiche indicate nel paragrafo 2 della risoluzione 2750 C (XXV) della Assemblea generale e della lista di tematiche e questioni relative al diritto del mare formalmente approvata dal Comitato e tenendo in mente che i problemi dello spazio oceanico sono strettamente correlati e devono essere considerati nel loro complesso. Con la stessa risoluzione, l'Assemblea generale ha anche deciso di convocare la prima sessione della Conferenza a New York dal 3 al 14 dicembre 1973 con lo scopo di affrontare gli aspetti organizzativi, inclusi l'elezione dei funzionari, l'adozione dell'ordine del giorno e del regolamento interno della Conferenza, l'istituzione di organi sussidiari e l'attribuzione delle funzioni a questi organi, ed ogni altra finalita' nell'ambito del mandato. La seconda sessione si sarebbe dovuta tenere a Caracas, su invito del governo del Venezuela, dal 20 giugno al 29 agosto 1974 per affrontare il lavoro sostanziale della Conferenza e, se necessario, si sarebbero dovute convocare un'altra successiva sessione, od altre sessioni, se cosi' deciso dalla Conferenza ed approvato dall'Assemblea. I. Sessioni 7. Conformemente a tale decisione e successivamente su raccomandazione della Conferenza approvata dall'Assemblea generale, o conformemente alle decisioni delle Conferenze, le sessioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare sono state tenute come segue: - Prima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 3 al 15 dicembre 1973; - Seconda sessione al Parque Central, a Caracas, dal 20 giugno al 29 agosto 1974; - Terza sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 17 marzo al 9 maggio 1975 (6); - Quarta sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 15 marzo al 7 maggio 1976 (7); - Quinta sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 2 agosto al 17 settembre 1976 (8); (6) Risoluzione dell'Assemblea generale 3334 (XXIX) del 17 dicembre 1974. (7) Risoluzione dell'Assemblea generale 3483 (XXX) del 12 dicembre 1975. (8) Decisione adottata alla 69 seduta della Conferenza plenaria il 7 maggio 1976 (si vedano Official Records of - Sesta sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 23 maggio al 15 luglio 1977 (9); - Settima sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 28 marzo al 19 maggio 1978 (10); - Continuazione della settima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 21 agosto al 15 settembre 1978 (11); - Ottava sessione presso gli Uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 19 marzo al 27 aprile 1979 (12); - Continuazione dell'ottava sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 19 luglio al 24 agosto 1979 (13); - Nona sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo al 4 aprile 1980 (14); - Continuazione della nona sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra dal 28 luglio al 29 agosto 1980 (15); - Decima sessione, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 9 marzo al 24 aprile 1981 (16); the Third Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. V, A/CONF.62/SR.69). (9) Risoluzione dell'Assemblea generale 31/63 del 10 dicembre 1976. (10) Risoluzione dell'Assemblea generale 32/194 del 20 dicembre 1977. (11) Decisione adottata alla 106 seduta della plenaria il 19 maggio 1978 (si vedano Official Record of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. IX, A/CONF.62/SR. 106). (12) Risoluzione dell'Assemblea generale 33/17 del 10 novembre 1978. (13) Decisione adottata all 115 seduta della plenaria il 27 aprile 1979 (si vedano Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. XI, A/CONF.62/SR. 115). (14) Risoluzione dell'Assemblea generale 34/20 del 9 novembre 1979. (15) Ibid. (16) Risoluzione dell'Assemblea generale 35/116 del 10 dicembre 1980, e decisione adottata alla 147 seduta della Conferenza plenaria il 20 aprile 1981 (A/CONF.62/SR.147). - Continuazione della decima sessione presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 3 al 28 agosto 1981 (17); - Undicesima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dall'8 marzo al 30 aprile 1982 (18); - Continuazione dell'undicesima sessione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 22 al 24 settembre 1982 (19); II. Partecipazione alla Conferenza 8. Considerando che sarebbe desiderabile raggiungere l'universalita' della partecipazione alla Conferenza, l'Assemblea generale ha deciso con la risoluzione 3067 (XXVIII) di chiedere al Segretario generale di invitare a partecipare alla Conferenza gli Stati membri delle Nazioni Unite o membri delle agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e gli Stati contraenti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, cosi' come i seguenti Stati: la Repubblica della Guinea-Bissau e la Repubblica Democratica del Vietnam. Hanno partecipato alle sessioni della Conferenza le delegazioni di: Afganistan, Albania, Algeria, Alto Volta, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Bhutan, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Capo Verde, Cecoslovacchia, Ciad, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Danimarca, Dominica, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Equador, Etiopia, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Salomone, Israele, Italia, Kampuchea democratica, Jamahiriya araba libica, Jugoslavia, Kenia, Kuwait, Libano, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malaysia Maldive, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Mauritius, Messico, Monaco, Mongolia, Mozambico, Nauru, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Peru', Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna (17) Risoluzione dell'Assemblea generale 35/452 dell'11 maggio 1981. (18) Risoluzione dell'Assemblea generale 36/79 del 9 dicembre 1981. (19) Decisione adottata alla 182 seduta della Conferenza plenaria il 30 aprile 1982 (A/CONF.62/SR.182). ed Irlanda del nord, Repubblica araba di Siria, Repubblica centroafricana, Repubblica democratica di Corea, Repubblica democratica popolare del Lao, Repubblica democratica tedesca, Repubblica di Corea, Repubblica dominicana, Repubblica federale di Germania, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica dell'Ucraina, Repubblica Unita del Camerun, Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Ruanda, Saint Vincent e le Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Santa Sede, Sao Tome' e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yemen democratico, Zaire, Zambia e Zimbabwe (20). 9. Con la risoluzione 3067 (XXVIII) si e' anche chiesto al Segretario generale di invitare le organizzazioni intergovernative e non governative interessate, cosi' come il Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, a partecipare alla Conferenza come osservatori. Le agenzie specializzate e le organizzazioni intergovernative che hanno partecipato come osservatori alle molte sessioni della Conferenza sono elencate nell'Appendice qui allegata. 10. Su raccomandazione della Conferenza, con la risoluzione 3334 (XXIX), adottata il 17 dicembre 1974, l'Assemblea generale ha chiesto al Segretario generale di invitare Papua-Nuova Guinea, le Isole Cook, le Antille olandesi, Niue, il Suriname, gli Stati associati delle Indie occidentali ed il territorio sotto amministrazione fiduciaria delle Isole del Pacifico a partecipare alle future sessioni della Conferenza come osservatori o, se qualcuno tra loro diventasse indipendente, di prendervi parte come Stato partecipante. Gli Stati ed i territori che hanno partecipato come osservatori alle molte sessioni della Conferenza sono elencati nell'Appendice qui allegata. 11. La Conferenza ha deciso, l'11 luglio 1974, di invitare anche i movimenti di liberazione nazionale, riconosciuti dall'Organizzazione dell'Unita' africana e dalla Lega degli Stati arabi nelle loro rispettive regioni, a partecipare come osservatori ai suoi atti (21). (20) La lista degli Stati partecipanti a ciascuna sessione figura nel relativo rapporto del Comitato per le credenziali. (21) Decisione adottata nella 38 seduta della Conferenza plenaria l'11 luglio 1974, Official Records of the Third I movimenti di liberazione nazionale che hanno partecipato come osservatori alle molte sessioni della Conferenza sono egualmente elencati nell'Appendice qui allegata. 12. Come conseguenza della risoluzione 34/92 dell'Assemblea generale, la Conferenza ha deciso il 6 marzo 1980 (22) che la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, dovesse partecipare alla Conferenza conformemente alle pertinenti decisioni dell'Assemblea generale. III. Organi della Conferenza e Comitati 13. La Conferenza ha eletto Hamilton Shirley Amerasinghe (Sri Lanka) come suo presidente. Successivamente nella sua settima sessione, la Conferenza ha confermato che lo stesso era, e continuava ad essere il presidente della Conferenza benche' non fosse piu' membro della sua delegazione (23). Alla morte di Hamilton Shirley Amerasinghe il 4 dicembre 1980, la Conferenza ne ha commemorato la memoria in una speciale riunione commemorativa il 17 marzo 1981 durante la sua decima sessione (A/CONF.62/SR.144) (24). 14. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha aperto la decima sessione come presidente temporaneo. La Conferenza ha eletto Tommy T. B. Koh (Singapore) come presidente il 13 marzo 1981 (25). United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, A/CONF.62/SR. 38. (22) Ibid., Vol. XIII, A/CONF.62/SR. 122. (23) Nell'86 riunione privata della Conferenza plenaria tenutasi il 5 aprile 1978, con l'adozione della risoluzione A/CONF. 62/R. - 1, proposta dal Nepal a nome del gruppo asiatico; ibid, Vol. IX, nota a pagina 3. (24) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha onorato la memoria dell'ambasciatore Hamilton Shirley Amerasinghe, Presidente della Conferenza a partire dal suo inizio, e prima ancora, Presidente del Comitato sugli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale (A/35/PV. 82). L'Assemblea generale ha successivamente istituito una borsa di studio commemorativa a suo nome (risoluzione 35/116, parr. 1 e 2 del 10 dicembre 1980 e risoluzione 36/79, terzo paragrafo del preambolo e paragrafo 6, del 9 dicembre 1981). Si veda anche A/36/697. (25) A/CONF. 62/SR.143. 15. La Conferenza ha deciso che il presidente ed i relatori dei 3 Comitati principali, il presidente del Comitato di redazione, ed il relatore generale della Conferenza sarebbero stati eletti a titolo personale e che i vice-presidenti della Conferenza, i vice-presidenti dei Comitati principali ed i membri del comitato di redazione sarebbero stati eletti per paese (26). 16. La Conferenza ha eletto come vice-presidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Belgio; sostituito dall'Irlanda a sessioni alterne (con l'accordo del gruppo regionale interessato); Bolivia, Cile, Cina, Egitto, Francia, Islanda, Indonesia, Iran, Iraq, Jugoslavia, Kuwait, Liberia, Madagascar, Nepal, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Peru', Polonia, Repubblica dominicana, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord, Singapore, sostituita dallo Sri Lanka nella decima sessione (con l'accordo del gruppo regionale interessato), Stati Uniti d'America, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, Zaire e Zambia. 17. Sono stati istituiti dalla Conferenza i seguenti comitati: il Comitato generale; i tre Comitati principali, il Comitato di redazione ed il Comitato per le credenziali. L'assegnazione delle questioni alla plenaria ed a ciascuno dei Comitati principali e' stata esposta nella sezione III del documento A/CONF. 65/29. Il Comitato generale e' composto dal presidente della Conferenza come suo presidente, dai vice-presidenti, dai funzionari dei Comitati principali, e dal relatore generale. Il presidente del Comitato di redazione ha avuto riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato generale senza diritto di voto (27). La Conferenza ha eletto i seguenti funzionari per i tre Comitati principali che erano formati da tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza: Primo comitato Presidente Paul Bamela Engo (Repubblica Unita del Camerun) Vice-presidente I rappresentanti del Brasile, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone. (26) Ibid, Vol. I, A/CONF.62/SR.2. (27) Decisione adottata nella terza seduta della Conferenza plenaria il 10 dicembre 1973 (si vedano Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, p. 9). Relatore Prima e seconda sessione H. C. Mott (Australia) Dalla terza alla decima sessione John Bailey (Australia) Undicesima sessione Keith Brennan (Australia) Secondo Comitato Presidente Prima e seconda sessione Andres Aguilar (Venezuela) Terza sessione Reynaldo Galindo Pohl (El Salvador) (con l'accordo del gruppo regionale interessato) Dalla quarta alla undicesima sessione Andres Aguilar (Venezuela) Vice-presidente I rappresentanti di Cecoslovacchia, Kenia e Turchia Relatore Satya Nandan (Fiji) Terzo Comitato Presidente Alexander Yankov (Bulgaria) Vice-presidente I rappresentanti di Colombia, Cipro e Repubblica federale di Germania Relatore Prima e seconda sessione Abdel Magied A. Hassan (Sudan) Terza sessione Manyang d'Awol (Sudan) Quarta e quinta sessione Abdel Magied A. Hassan (Sudan) Dalla quinta alla undicesima sessione Manyang d'Awol (Sudan) La Conferenza ha eletto i seguenti funzionari e membri del Comitato di redazione. Comitato di redazione Presidente J. Alan Beesley (Canada) Membri I rappresentanti di Afghanistan, Argentina, Bangladesh, (in alternanza con la Thailandia ogni anno); Equador, El Salvador (sostituito dal Venezuela per la durata della terza sessione con l'accordo del gruppo regionale interessato); Filippine ; Ghana, India, Italia, Lesotho, Malaysia, Mauritania; Mauritius ; Messico; Paesi Bassi (in alternanza con l'Austria ogni sessione); Repubblica Araba Siriana; Repubblica Unita della Tanzania; Romania; Sierra Leone ; Spagna; Stati Uniti d'America ed Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La Conferenza ha eletto i seguenti funzionari e membri del Comitato per le credenziali: Comitato per le credenziali Presidente Prima sessione Heinrich Gleissner (Austria) Seconda e terza sessione Franz Wedinger (Austria) Dalla quarta alla undicesima sessione Karl Wolf (Austria) Membri I rappresentanti di Austria; Chad; Cina ; Costa d'Avorio ; Costa Rica; Giappone ; Irlanda; Ungheria ed Uruguay. Kenneth Rattray (Giamaica) e' stato eletto relatore generale della Conferenza. 18. Il Segretario generale delle Nazioni Unite in qualita' di segretario generale della Conferenza e' stato rappresentato da Constantin Stavropoulos, sottosegretario generale, nella prima e nella seconda sessione. Successivamente Bernardo Zuleta, sottosegretario generale, ha rappresentato il segretario generale. David L.D. Hall era segretario esecutivo della Conferenza. 19. L'Assemblea generale, con la sua risoluzione 3067 (XXVIII) con cui ha convocato la Conferenza, le ha rimesso i rapporti ed i documenti del Comitato sugli usi pacifici del fondo dei mari e degli oceani oltre i limiti della giurisdizione nazionale e la documentazione pertinente dell'Assemblea generale. All'inizio della Conferenza, era inoltre innanzi ad essa la seguente documentazione: a) l'ordine del giorno provvisorio della prima sessione della Conferenza (A/CONF. 62/1); b) il progetto di regolamento interno preparato dal Segretario generale (A/CONF. 62/2 e Add. 1-3), contenenti un'appendice che includeva l'"Accordo tra gentiluomini", approvato dall'Assemblea generale nella sua ventottesima sessione il 16 novembre 1973. Successivamente, la Conferenza ha anche ottenuto la seguente documentazione: (i) Le proposte presentate dalle delegazioni partecipanti alla Conferenza, come illustrate negli Official Records della Conferenza; (ii) I rapporti e gli studi preparati dal Segretario generale (28); (28) Implicazioni economiche dello sfruttamento dei minerali sottomarini nell'area internazionale: ibid., Vol.III (A/CONF. 62/25 datato 22 maggio 1974). Implicazioni economiche dell'estrazione mineraria nei fondi marini nell'Area internazionale: ibid., Vol. IV (A/CONF. 62/37 datato 18 febbraio 1975). Descrizione di alcune tipologie di tecnologia marina e possibili metodi per il loro trasferimento: ibid., Vol.IV (A/CONF. 62/C. 3/L. 22) datato 27 febbraio 1975. Progetti di testi alternativi del preambolo e delle clausole finali: ibid., Vol. VI, (A/CONF. 62/L. 13) datato 26 luglio 1976. Repertorio annotato delle organizzazioni intergovernative interessate in questioni marittime (A/CONF. 62/L.14) datato 10 agosto 1976. Formule alternative di finanziamento dell'Impresa: ibid., VI, (A/CONF. 62/C. 1/L. 17) datato 3 settembre 1976. Costi dell'Autorita' e strumenti contrattuali per il finanziamento delle sue attivita', ibid., Vol. VII, (A/CONF. 62/C. 1/L. 19) datato 18 maggio 1977. Requisiti della manodopera dell'Autorita' e relative necessita' di formazione, ibid., Vol. XII (A/CONF. 62/82) datato 17 agosto 1979. Potenziali implicazioni finanziarie per gli Stati contraenti della futura Convenzione sul diritto del mare (A/CONF. 62/L. 65) datato 20 febbraio 1981. (iii) I testi di negoziato informale ed il progetto di Convenzione sul diritto del mare ed i collegati progetti di risoluzioni e decisioni redatti dalla Conferenza come indicato piu' oltre. IV. Comitato di redazione 20. Il Comitato di redazione ha iniziato i suoi lavori nella settima sessione della Conferenza con l'esame informale dei testi di negoziato, allo scopo di rifinire i progetti, armonizzare le parole e le espressioni ricorrenti, e raggiungere, attraverso la revisione dei testi, la concordanza del testo della Convenzione nelle sei lingue. Il Comitato e' stato assistito nel suo lavoro informale da sei gruppi linguistici comprendenti sia i membri che i non membri del Comitato di redazione, in rappresentanza delle sei lingue ufficiali della Conferenza; ciascuno di questi gruppi e' stato presieduto da un coordinatore (29) ed assistito da esperti linguistici Effetti della formula sulla limitazione della produzione secondo certe specifiche ipotesi (A/CONF. 62/L. 66) datato 24 febbraio 1981 e (A/CONF. 62/L. 66/Corr. 1) datato 3 marzo 1981. Studio preliminare che illustra varie formule per la definizione della piattaforma continentale: ibid., Vol. IX (A/CONF. 62/C. 2/L. 98) datato 18 aprile 1978; carta che illustra le varie formule per la definizione della piattaforma continentale (A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 1); calcolo delle superfici indicate oltre le 200 miglia nel documento A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 1, ibid., Vol. IX, (A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 2) datato 3 maggio 1978; comunicazione ricevuta dal Segretario della Commissione oceanografica intergovernativa: ibid., Vol. IX (A/CONF. 62/C. 2/L. 98/Add. 3) datato 28 agosto 1978. Studio sulle implicazioni relative alla preparazione di carte su larga scala per la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare: ibid., Vol. XI (A/CONF. 62/C. 2/L. 99) datato 9 aprile 1979. Studio sulle future funzioni del Segretario generale ai sensi del progetto di Convenzione e sulle necessita' degli Stati, soprattutto di quelli in via di sviluppo, in materia di informazioni, consigli, ed assistenza ai sensi del nuovo regime giuridico (A/CONF. 62/L. 76) datato 18 agosto 1981 (29) I coordinatori dei gruppi linguistici erano i seguenti: Gruppo di lingua inglese: Bernard H. Oxman (Stati Uniti) e Thomas A. Clingan (Stati Uniti). del Segretariato. I coordinatori, sotto la direzione del presidente del Comitato di redazione, hanno svolto il compito fondamentale di armonizzare le opinioni dei gruppi linguistici e di preparare delle proposte per il Comitato di redazione, attraverso delle riunioni aperte sia ai membri che ai non membri del Comitato di redazione. Oltre alle riunioni tenute durante le sessioni ordinarie della Conferenza, il Comitato ha tenuto delle riunioni tra l'una e l'altra sessione come segue: - presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 9 al 27 giugno 1980; - presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 12 gennaio al 27 febbraio 1981; - presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 29 giugno al 31 luglio 1981; - presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 18 gennaio al 26 febbraio 1982; - presso gli uffici delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 12 luglio al 25 agosto 1982. Supplenti: Steven Asher (Stati Uniti) e Milton Drucker (Stati Uniti). Gruppo di lingua araba: Mustafa Kamil Yassen (Emirati arabi uniti) e Mohammad Al - Haj Hamoud (Iraq). Gruppo di lingua cinese: Wang Tieya (Cina); Ni Zhengyu (Cina) e Zhang Hongzeng (Cina). Gruppo di lingua spagnola: Jose' Antonio Yturriaga Barbaran (Spagna), Jose' Manuel Lacleta Munoz, (Spagna) Jose' Antonio Pastor Ridruejo (Spagna) e Luis Valencia Rodriguez (Ecuador). Gruppo di lingua francese: Tullio Treves (Italia). Supplente: Lucius Caflisch (Svizzera). Gruppo di lingua russa: F. N. Kovalev (URSS), P. N. Evseev (URSS), Yevgeny N. Nasinovsky (URSS) e Georgy G. Ivanov (URSS). A/CONF. 62/L. 56, A/CONF. 62/L. 57/Rev. 1 e A/CONF. 62/L. 63/Rev. 1. Si vedano Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Voll. XIII e XIV. Il Comitato di redazione ha presentato una prima serie di rapporti relativi all'armonizzazione delle parole e delle espressioni ricorrenti (30). Il Comitato ha presentato una seconda serie di rapporti contenenti delle raccomandazioni che sono risultate dalla revisione testuale della Convenzione (31). (31) A/CONF. 62/L. 67/Add. 1-16, A/CONF. 62/L. 75/Add. 1-13, A/CONF. 62/L. 85/Add. 1-9, A/CONF. 62/L. 142/Rev. 1/Add. 1 e A/CONF. 62/L. 152/Add. 1-27. V. Regolamento interno e conduzione dei negoziati 21. La Conferenza ha adottato il suo regolamento interno (A/CONF. 62/30) nella sua seconda sessione (32). La dichiarazione che incorpora l'"Accordo tra gentiluomini" approvato dalla Assemblea generale (33), effettuata dal presidente e adottata dalla Conferenza (34), e' stata allegata al regolamento interno. La dichiarazione disponeva che: "Tenendo conto che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati come un tutt'uno ed avendo presente la auspicabilita' di adottare una Convenzione sul diritto del mare che assicuri una accettazione la piu' ampia possibile, "La Conferenza dovrebbe compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso sulle questioni sostanziali e non vi dovrebbero essere votazioni su tali questioni fino a quando non siano stati compiuti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso". 22. Il regolamento interno e' stato successivamente emendato dalla Conferenza il 12 luglio 1974 (35), il 17 marzo 1975 36 ed il 6 marzo 1980 (37). 23. Nella sua seconda sessione (38), la Conferenza ha fissato le competenze dei tre Comitati principali, attribuendo alla plenaria od ai Comitati le materie e le questioni contenute nella lista preparata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) (A/CONF. 62/29 dell'Assemblea generale. I Comitati principali hanno istituito dei gruppi di lavoro informali o altri organi sussidiari che hanno assistito i Comitati nel loro lavoro (39). (32) Ibid., Vol. I, A/CONF.62/SR.24. (33) Official Records of the General Assembly Twenty-eight Session, Plenary Meetings, 2169esima seduta. (34) Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. I, A/CONF.62/SR.19. (35) Ibid. Vol. I, A/CONF.62/SR.40. (36) Ibid., Vol. IV, A/CONF.62/SR.52. (37) Ibid., Vol. XIII, A/CONF.62/SR.122. (38) Ibid., Vol. I, A/CONF. 62/SR. 15. (39) Il Primo Comitato ha nominato i seguenti funzionari dei gruppi di lavoro informali da esso istituiti tra la seconda e l'undicesima sessione: Christopher W. Pinto (Sri Lanka) : Presidente dell'organo plenario informale (decisione della prima riunione del Primo Comitato) Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. II; Presidente del gruppo di negoziato sul sistema delle operazioni, il regime e le condizioni di esplorazione e sfruttamento dell'Area, con la partecipazione di 50 Stati ma a composizione non limitata (decisione delle riunioni dalla 14esima alla 16esima del Primo Comitato, ibid.). S.P. Jagota (India) ed H. H. M. Sondaal (Paesi Bassi): Co-presidenti del gruppo di lavoro a composizione non limitata (decisione della 26esima riunione del Primo Comitato, ibid., vol. VI). Jens Evensen (Norvegia): Coordinatore speciale del gruppo di lavoro plenario informale del Presidente sul sistema di sfruttamento (decisione della 38esima riunione del Primo Comitato, ibid., Vol. VII). Satya N. Nandan (Fiji): Presidente del gruppo informale sulla questione delle politiche di produzione, istituito sotto gli auspici del Gruppo di negoziato 1 di cui al par. 28 qui di seguito (si veda la 114esima riunione del Comitato generale del 26 aprile 1979, ibid., Vol. IX). Paul Bamela Engo (Repubblica unita del Camerun): Presidente del Primo Comitato, Francis X. Njenga (Kenya), Tommy T. B. Koh (Singapore) ed Harry Wuensche (Repubblica democratica tedesca): Co-presidenti del Gruppo di lavoro dei 21 sulle questioni del Primo Comitato con il Presidente del Primo Comitato come principale coordinatore. Il Gruppo di lavoro era composto di 10 membri nominati dal Gruppo dei 77, dalla Cina e dai 10 membri nominati dai principali Paesi industrializzati con dei supplenti per ciascun gruppo. Il gruppo era formato da tanti membri e supplenti quanti necessari per rappresentare gli interessi relativi alla questione presa in considerazione (decisione della 45esima riunione del Comitato generale del 9 aprile 1979, ibid., Vol. XI; si veda anche la 114esima seduta della plenaria del 16 aprile 1979, ibid., Vol. XI). Il secondo Comitato ha istituito dei gruppi informali consultivi, a differenti livelli, presieduti dai tre vice-presidenti, dai rappresentanti di Cecoslovacchia, Kenya e Turchia e dal Relatore del Comitato, Satya N. Nandan (Fiji). (Si veda la dichiarazione del Presidente del Secondo Comitato, A/CONF. 62/C. 2/L. 87 (ibid., Vol. IV). Si veda anche la dichiarazione sul lavoro del Comitato preparata dal Relatore A/CONF. 62/C. 2/L. 89/Rev. 1, ibid.). Il terzo Comitato ha nominato i seguenti funzionari delle sue riunioni informali: Jose' Luis Vallarta (Messico): Presidente delle riunioni informali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino (decisione della seconda riunione del Terzo Comitato, ibid., Vol. II). Cornel A. Metternich (Repubblica federale di Germania): Presidente delle riunioni informali sulla ricerca scientifica e lo sviluppo ed il trasferimento della tecnologia (decisione della seconda riunione del terzo Comitato, ibid., Vol. II; si veda anche A/CONF. 62/C. 3/L. 16, ibid., Vol. III). 24. Nella terza sessione, su richiesta della Conferenza, ciascuno dei presidenti dei tre Comitati principali ha preparato un unico testo di negoziato che copre le materie affidate al rispettivo Comitato che, insieme agli altri, ha costituito il Testo Unico Informale di Negoziato (A/CONF. 62/WP. 8, Parti I, II e III), la cui natura e' descritta nella nota introduttiva del presidente della Conferenza. Successivamente, il presidente della Conferenza, tenendo conto dell'attribuzione delle materie e delle questioni alla plenaria ed ai Comitati principali, ha presentato un testo unico di negoziato sulla questione della soluzione delle controversie (A/CONF. 62/WP. 9). 25. Nella quarta sessione della Conferenza, in seguito ad un dibattito generale nella plenaria sull'argomento, come documentato da A/CONF. 62/da SR. 58 a 65, su richiesta della Conferenza (40), il presidente ha preparato un testo modificato sulla soluzione delle controversie (A/CONF. 62/WP. 9/Rev. 1) che ha costituito la Parte IV del testo unico informale di negoziato nel documento A/CONF. 62/WP. 8. Nella stessa sessione, ciascuno dei presidenti dei Comitati principali ha preparato un testo unico modificato di negoziato (A/CONF. 62/WP. 8, Rev. 1, Parti da I a III) e la nota del presidente della Conferenza che e' allegata al testo descrive la sua natura. 26. Durante la quinta sessione, su richiesta della Conferenza (41), il presidente della Conferenza ha preparato un testo unico modificato di negoziato sulla soluzione delle controversie (A/CONF. 62/WP. 9/Rev. 2), che ha costituito la quarta parte del Testo Unico di Negoziato Modificato (A/CONF. 62/WP. 8/Rev. 1). 27. Alla sua sesta sessione (42), la Conferenza ha richiesto al suo presidente ed ai presidenti dei Comitati principali, i quali lavoravano sotto la direzione del presidente della Conferenza in un gruppo cui erano stati associati il presidente del Comitato di redazione ed il Relatore generale (43), al quale ci si e' successivamente riferiti come "il Collegio" (44), di preparare un testo composito informale di negoziato (A/CONF. 62/WP. 10), che trattasse di tutto l'insieme di materie e questioni contenute nelle Parti da I a IV del testo unico modificato di negoziato. La natura del testo composito cosi' preparato e' stata descritta nel memorandum del presidente della Conferenza (A/CONF. 62/WP. 10/Add. 1). 28. Nella sua settima sessione, la Conferenza ha identificato talune questioni fondamentali irrisolte ed ha istituito sette gruppi di negoziato (come registrato in A/CONF. 62/62) allo scopo di risolvere tali questioni (45). (40) Decisione adottata nella 65 seduta della Conferenza plenaria del 12 aprile 1976, ibid., Vol. V, A/CONF. 62/SR. 65. (41) Ibid., Vol. VI, A/CONF. 62/SR. 71. (42) Ibid., Vol. VII, A/CONF. 62/SR. 77-SR. 79. (43) Decisione adottata nella 79 seduta della Conferenza plenaria del 28 giugno 1977, ibid., Vol. VII. (44) Memoria esplicativa del Presidente allegata ad A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 2, datata 11 aprile 1980. (45) Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Vol. IX, A/CONF. 62/SR. 89 e 90. Le descrizioni delle voci sono indicate in A/CONF. 62/62, ibid., Vol. X. Ciascun gruppo era composto da un nucleo di Paesi principalmente coinvolti nelle questioni fondamentali irrisolte, ma era a composizione non limitata. I presidenti dei gruppi di negoziato erano: Gruppo di negoziato sulla Voce 1 Francis X. Njenga (Kenia) Gruppo di negoziato sulla Voce 2 Tommy T. B. Koh (Singapore) Gruppo di negoziato sulla Voce 3 Paul Bamela Engo (Repubblica Unita del Camerun), presidente del Primo Comitato Gruppo di negoziato sulla Voce 4 Satya N. Nandan (Fiji) Gruppo di negoziato sulla Voce 5 Costantin A. Stavropoulos (Grecia) Gruppo di negoziato sulla Voce 6 Andres Aguilar (Venezuela), presidente del Secondo Comitato Gruppo di negoziato sulla Voce 7 E. J. Manner (Finlandia). I presidenti dei gruppi di negoziato dovevano riferire sui risultati dei loro negoziati al Comitato od alla plenaria operante come un Comitato, a seconda dei casi, prima che essi fossero presentati alla plenaria. 29. I negoziati condotti nella settima sessione e nella continuazione della settima sessione della Conferenza sono stati oggetto di un rapporto da parte del presidente relativamente al lavoro della plenaria operante come Comitato principale e da parte dei presidenti dei Comitati principali e dei gruppi di negoziato. Questi rapporti, insieme al rapporto del presidente del Comitato di redazione, sono stati incorporati nei documenti A/CONF. 62/RCNG. 1 e 2 46. La Conferenza ha anche fissato i criteri per le modifiche o revisioni del Testo Composito (46) Ibid., Vol. X. Informale di Negoziato, che sono indicati nel documento A/CONF. 62/62. 30. Nella ottava sessione e' stato istituito un gruppo di esperti giuridici avente come suo presidente Harry Wuensche (Repubblica democratica tedesca) (47). 31. Sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 111-SR. 116) relative ai rapporti del presidente, dei presidenti dei Comitati principali, dei presidenti dei gruppi di negoziato e del presidente del gruppo di esperti giuridici sulle consultazioni da loro condotte, e' stata preparata dal collegio di cui al par. 27 una revisione del Testo Composito Informale di Negoziato (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 1). La natura del testo e' stata descritta nel memorandum del presidente allegato al testo. 32. Nella continuazione dell'ottava sessione e' stato istituito un ulteriore gruppo di esperti giuridici avente come presidente Jens Evensen (Norvegia) (48). 33. I rapporti sui negoziati condotti nella continuazione dell'ottava sessione dal presidente, dai presidenti dei Comitati principali, dai presidenti dei gruppi di negoziato e dai presidenti dei due gruppi di esperti giuridici insieme al rapporto del presidente del Comitato di redazione sono stati inseriti in un memorandum dal presidente della Conferenza (A/CONF. 62/91). 34. Nella sua nona sessione, sulla base del rapporto del presidente relativo alle consultazioni condotte nella plenaria operante come un Comitato principale (A/CONF. 62/L. 49/Add. 1 e 2), la Conferenza ha considerato il progetto di Preambolo preparato dal presidente (A/CONF. 62/L. 49) per l'inserimento nella successiva revisione del Testo composito informale di negoziato (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 1). Sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 125 - SR. 128) relative ai rapporti del presidente, dei presidenti dei Comitati principali, dei presidenti dei gruppi di negoziato e dei presidenti dei gruppi di esperti giuridici sulle (47) Il gruppo di esperti giuridici sulla soluzione delle controversie relative alla Parte XI del testo composito informale di negoziato e' stato istituito dal presidente del Primo Comitato in consultazione con il presidente della Conferenza come indicato nella 114 seduta della plenaria ed in A/CONF.62/C. 1/L. 25 e L. 36, ibid., Vol. XI. (48) Il Gruppo di Esperti giuridici sulle clausole finali e' stato istituito dal Presidente della Conferenza per affrontare gli aspetti tecnici delle clausole finali dopo la loro preliminare analisi nella plenaria informale come indicato nella 120 riunione della plenaria del 24 agosto 1979, ibid., Vol. XII. consultazioni da loro condotte e del rapporto del presidente del Comitato di redazione sul suo lavoro, il Collegio (49) ha intrapreso una seconda revisione del Testo Composito Informale di Negoziato presentato come il Testo Composito Informale di Negoziato/Rev. 2 (nel documento A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 2), la cui natura e' descritta nel memorandum del presidente allegato allo stesso. 35. Nella continuazione della sua nona sessione, sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 134 - SR. 140) relative ai rapporti del presidente e dei presidenti dei Comitati principali sulle consultazioni da loro condotte, il Collegio ha preparato una ulteriore revisione del Testo Composito Informale di Negoziato. Il testo rivisto, intitolato "Progetto di Convenzione sul diritto del mare (testo informale)" (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 3), e' stato pubblicato insieme ad un memorandum del presidente (A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 3/Add. 1), che descriva la natura del testo. 36. La Conferenza ha anche deciso che si sarebbe incorporata la dichiarazione d'intesa su un metodo eccezionale di delimitazione della piattaforma continentale applicabile a specifiche condizioni geologiche e geomorfologiche in un allegato dell'Atto finale (50). 37. La Conferenza ha deciso che la decima sessione avrebbe dovuto determinare lo status da dare al progetto di Convenzione (Testo Informale) (51). 38. In seguito alle deliberazioni della Conferenza nella sua decima e nella continuazione della decima sessione (A/CONF. 62/SR. 142-SR. 155), il Collegio ha preparato una revisione del Progetto di Convenzione sul diritto del mare (Testo informale). La Conferenza ha deciso che il testo come rivisto (A/CONF. 62/L. 78) era il progetto ufficiale di Convenzione della Conferenza, sottoposto soltanto alle specifiche condizioni indicate nel documento A/CONF. 62/114. Nella continuazione della decima sessione, la Conferenza ha stabilito che le decisioni adottate nella plenaria informale relative alle sedi dell'Autorita' internazionale dei fondi marini (Giamaica) e del Tribunale internazionale per il diritto del mare (libera ed anseatica citta' di Amburgo nella Repubblica federale di Germania) dovessero essere inserite nella revisione del progetto di Convenzione e (49) Come riferito nel paragrafo 27 supra, e nella memoria esplicativa del Presidente allegata in A/CONF. 62/WP. 10/Rev. 2. (50) Decisione adottata nella 141 seduta della plenaria del 29 agosto 1980, ibid., Vol. XIV, A/CONF. 62/SR. 141. (51) Ibid., anche indicato in A/CONF. 62/BUR. 13/Rev. 1. che la nota introduttiva a quella revisione dovesse indicare i requisiti concordati nel momento in cui la decisione riguardante le due sedi era stata adottata (A/CONF. 62/L. 78). 39. In seguito all'esame da parte della plenaria (52) delle clausole finali ed in particolare della questione dell'entrata in vigore della Convenzione, sono state prese in esame della plenaria nella sua nona sessione la questione dell'istituzione di una Commissione Preparatoria per l'Autorita' internazionale dei fondi marini e la convocazione del Tribunale internazionale per il diritto del mare. Il presidente, sulla base delle deliberazioni della plenaria informale, ha preparato un progetto di risoluzione da adottarsi da parte della Conferenza, relativo agli accordi provvisori, che e' stato allegato al suo rapporto (A/CONF. 62/L. 55 e Corr. 1). Sulla base degli ulteriori studi condotti sull'argomento congiuntamente da parte della plenaria e del Primo Comitato, nella decima, continuazione della decima ed undicesima sessione della Conferenza, il presidente della Conferenza ed il presidente del Primo Comitato hanno presentato un progetto di risoluzione (A/CONF. 62/C. 1/L. 30, allegato I). 40. In seguito all'esame, all'undicesima sessione, della questione del trattamento da accordare agli investimenti preparatori effettuati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, sempre che tali investimenti siano compatibili con la Convenzione e non siano contrari al suo oggetto ed al suo scopo, il presidente della Conferenza ed il presidente del Primo Comitato hanno presentato un progetto di risoluzione contenuto nell'Allegato II del loro rapporto A/CONF. 62/C. 1/L. 30. La questione della partecipazione alla Convenzione e' stata presa in considerazione dalla plenaria della Conferenza durante le sessioni dalla ottava alla undicesima, ed il presidente ha presentato un rapporto sulle consultazioni nella undicesima sessione nel documento A/CONF. 62/L. 86. 41. L'undicesima sessione e' stata dichiarata la sessione finale per l'adozione delle decisioni della Conferenza (53). Durante quella sessione, sulla base delle deliberazioni della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 157-SR. 166), relative al rapporto del presidente (A/CONF. 62/L. 86) ed ai rapporti dei presidenti dei Comitati principali (A/CONF. 62/L. 87, L.91 ed L.92) sui negoziati da loro condotti ed al rapporto del presidente del Comitato di redazione sul suo lavoro (A/CONF. 62/L. 85 e L.89), il Collegio ha pubblicato un (52) Alla continuazione dell'ottava sessione. (53) Nell'adozione del programma di lavoro (A/CONF.62/116), ibid. A/CONF/62/SR.154. memorandum (A/CONF. 62/L. 93 e Corr. 1) che contiene cambiamenti da incorporare nel progetto di Convenzione sul diritto del mare (A/CONF. 62/L. 78), ed il documento A/CONF. 62/L. 94 che contiene tre progetti di risoluzioni ed un progetto di decisione della Conferenza da adottare nello stesso momento del progetto di Convenzione. La Conferenza ha stabilito che tutti gli sforzi per raggiungere un accordo generale erano stati compiuti (54). Durante i precedenti otto anni dei suoi lavori, la Conferenza aveva adottato tutte le decisioni per consenso benche' avesse fatto eccezionalmente ricorso al voto soltanto per questioni di procedura, per le questioni relative alla nomina dei funzionari e per l'estensione di inviti ai partecipanti alla Conferenza in qualita' di osservatori. 42. Sulla base delle delibere documentate nei verbali della Conferenza (A/CONF. 62/SR. 167-SR. 182), la Conferenza ha elaborato: LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE RISOLUZIONE I sull'istituzione della Commissione preparatoria per l'Autorita' internazionale per i fondi marini e per il Tribunale internazionale per il diritto del mare. RISOLUZIONE II che disciplina gli Investimenti preparatori nelle attivita' pionieristiche relative ai moduli polimetallici. RISOLUZIONE III relativa ai territori i cui abitanti non abbiano ottenuto la piena indipendenza o un'altra forma di autogoverno riconosciuta dalle Nazioni Unite od ai territori sottoposti a dominazione coloniale. RISOLUZIONE IV relativa ai movimenti di liberazione nazionale. La precedente Convenzione insieme alle risoluzioni da I a IV, che formano un tutt'uno, sono state adottate il 30 aprile 1982, con un voto verbalizzato adottato su richiesta di una delegazione (55). La Convenzione, insieme con le risoluzioni da I a IV, e' stata adottata condizionatamente alle modifiche redazionali in seguito (54) A/CONF/62/SR.174. (55) Voto verbalizzato su richiesta della delegazione degli Stati Uniti d'America, con due delegazioni che non hanno partecipato al voto. Il risultato e' stato di 130 a favore 4 contrari con 17 astensioni. approvate dalla Conferenza (56), che sono state apportate alla Convenzione ed alle risoluzioni da I a IV, allegate al presente Atto finale (Allegato I). La Convenzione e' soggetta a ratifica ed e' aperta alla firma dal 10 dicembre 1982 fino al 9 dicembre 1984 al Ministero degli Affari esteri della Giamaica ed anche dal 1 luglio 1983 al 9 dicembre 1984 presso la sede delle Nazioni Unite. Lo stesso strumento e' aperto all'adesione conformemente alle sue disposizioni. Dopo il 9 dicembre 1984, data della chiusura della firma presso la sede delle Nazioni Unite, la Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Sono allegati a questo Atto finale: La dichiarazione d'intesa di cui sopra al par. 36 (allegato II); e le seguenti risoluzioni adottate dalla Conferenza: Risoluzione che rende omaggio a Simon Bolivar, il Liberatore (allegato III) (57); Risoluzione che esprime gratitudine al presidente, al Governo ed ai funzionari del Venezuela (allegato IV) (58); Omaggio al Congresso anfizionico di Panama (allegato v) (59); Risoluzione sullo sviluppo delle infrastrutture nazionali relative alla scienza e tecnologia marine, ed ai servizi oceanografici (allegato VI) (60); In fede di cio', i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale. FATTO A MONTEGO BAY il dieci dicembre, millenovecentottantadue, in un unico esemplare i cui (56) Decisione adottata dalla Conferenza alla 182esima seduta della Conferenza plenaria il 30 aprile 1982 cosi' come la sua decisione adottata alla 184esima seduta il 24 settembre 1982. (57) Progetto di risoluzione A/CONF. 62/L. 3 ed Add. 1/4 adottato dalla Conferenza alla 43esima seduta della plenaria il 22 luglio 1974, ibid., Vol. I. (58) Progetto di risoluzione A/CONF. 62/L. 9, adottato dalla Conferenza alla 51esima seduta della plenaria il 28 agosto 1974, ibid., Vol. I. (59) Progetto di omaggio A/CONF. 62/L. 15, adottato dalla Conferenza alla 76esima seduta della plenaria il 17 settembre 1976, ibid., Vol. VI. (60) Progetto di risoluzione A/CONF. 62/L. 127 adottato dalla Conferenza alla 182esima seduta della plenaria il 30 aprile 1982. testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici. Gli originali saranno depositati presso gli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il presidente della Conferenza: Il rappresentante speciale del Segretario generale presso la Conferenza: Il segretario esecutivo della Conferenza.

Atto finale - Allegato I

ANNESSI ALL'ATTO FINALE DELLA TERZA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Allegato I RISOLUZIONE I ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA PER L'AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI E PER IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare che prevede l'istituzione dell'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, Avendo deciso di adottare tutte le misure possibili per garantire che l'Autorita' e il Tribunale inizino a operare in modo efficace e senza ritardi immotivati, e di emanare le disposizioni necessarie perche' essi entrino in funzione, Avendo deciso di creare a questo fine una Commissione Preparatoria, Decide quanto segue: 1. Viene istituita la Commissione Preparatoria per l'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e per il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. Non appena 50 Stati avranno firmato la Convenzione o vi avranno aderito, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' la Commissione che si riunira' non prima di 60 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di convocazione. 2. La Commissione non e' costituita dai rappresentanti degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito. I rappresentanti dei firmatari dell'Atto Finale possono partecipare pienamente alle deliberazioni della Commissione in qualita' di osservatori, ma non hanno titolo a partecipare alle decisioni della stessa. 3. La Commissione elegge il proprio presidente e gli altri funzionari. 4. Le norme procedurali della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare si applicano mutatis mutandis, all'adozione delle norme procedurali della Commissione. 5. La Commissione: a) prepara l'ordine del giorno provvisorio per la prima sessione dell'Assemblea e del Consiglio e, quando e' opportuno, formula raccomandazioni in merito agli argomenti in esso previsti; b) prepara un disegno di norme procedurali per l'Assemblea e per il Consiglio; c) formula raccomandazioni in merito al bilancio del primo esercizio finanziario dell'Autorita'; d) formula raccomandazioni in merito alle relazioni tra l'Autorita' e le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali; e) formula raccomandazioni in merito al Segretariato dell'Autorita' conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione; f) intraprende gli studi necessari relativi all'istituzione della sede dell'Autorita' ed emana le raccomandazioni pertinenti; g) stila un disegno delle norme, regolamenti e procedure necessarie affinche' l'Autorita' possa iniziare le sue funzioni, ivi incluso un disegno di regolamento relativo alla gestione finanziaria e all'amministrazione interna dell'Autorita'; h) esercita i poteri e le funzioni ad essa assegnati dalla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, relativa agli investimenti preparatori; i) intraprende lo studio dei problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con maggiore probabilita' rischiano di essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area, con l'obiettivo di contenere al minimo le loro difficolta' e di aiutarli ad attuare i necessari correttivi economici, ivi inclusi gli studi per la creazione di un fondo di compensazione; la Commissione sottopone all'Autorita' raccomandazioni a questo proposito. 6. La Commissione ha la capacita' giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni e all'assolvimento dei suoi obiettivi, quali sono enunciati nella presente risoluzione. 7. La Commissione istituisce gli organismi sussidiari che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e ne stabilisce i compiti e le norme procedurali. Puo' anche ricorrere a esperti esterni, se e' necessario, in accordo con la consuetudine corrente delle Nazioni Unite di facilitare il compito di organismi a tal fine istituiti. 8. La Commissione istituisce una commissione speciale per l'Impresa, investita delle funzioni menzionate al numero 12 della risoluzione H della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, relativamente agli investimenti preparatori. La commissione speciale prende tutte le misure necessarie alla tempestiva entrata in funzione dell'Impresa. 9. La Commissione istituisce una commissione speciale investita dei problemi che potrebbero insorgere per gli Stati in via di sviluppo, produttori terrestri, che con maggiori probabilita' rischiano di essere disturbati dalla produzione di minerali provenienti dall'Area, alla quale demanda le funzioni menzionate al numero 5, i). 10. La Commissione stila un rapporto contenente le raccomandazioni da sottoporre alla riunione dei Paesi contraenti convocata conformemente all'Allegato VI, articolo 4, della Convenzione, in materia di disposizioni pratiche per l'istituzione del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. 11. La Commissione prepara un rapporto finale su tutte le questioni pertinenti al suo mandato, salvo quanto stabilito al numero 10, da sottoporre alla prima sessione dell'Assemblea. Ogni azione da intraprendere sulla base di tale rapporto deve essere conforme alle disposizioni della Convenzione, relativamente ai poteri e alle funzioni demandati ai rispettivi organi dell'Autorita'. 12. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Autorita' se le strutture sono disponibili; tali riunioni avvengono con la frequenza necessaria al rapido assorbimento delle sue funzioni. 13. La Commissione resta in carica fino alla conclusione della prima sessione dell'Assemblea, dopodiche' i suoi beni e archivi vengono trasferiti all'Autorita'. 14. Le spese della Commissione debbono essere imputate sul bilancio ordinario delle Nazioni Unite, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 15. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce alla Commissione tutti i servizi di segretariato che si rendono necessari. 16. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite porta all'attenzione dell'Assemblea Generale, per le azioni del caso, la presente risoluzione con particolare riferimento ai numeri 14 e 15. RISOLUZIONE II INVESTIMENTI PREPARATORI NELLE ATTIVITA' PRELIMINARI RELATIVE AI NODULI POLIMETALLICI La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare Avendo adottato la Convenzione sul Diritto del Mare (d'ora in avanti definita "Convenzione"), Avendo istituito, con la risoluzione I, la Commissione Preparatoria dell'Autorita' Internazionale dei Fondi Marini e del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (d'ora in avanti definita "Commissione"), e avendo ad essa demandato il compito di stilare un disegno di norme, regolamenti e procedure necessarie a consentire all'Autorita' di iniziare le proprie funzioni, come pure di formulare raccomandazioni perche' l'Impresa possa tempestivamente iniziare ad operare efficacemente, Desiderando emanare disposizioni affinche' gli Stati e altri soggetti effettuino investimenti compatibili con il regime internazionale previsto nella Parte XI della Convenzione e negli Allegati relativi, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, Riconoscendo la necessita' di garantire che l'Impresa sia dotata dei mezzi finanziari, della tecnologia e della competenza necessaria a consentirle di condurre attivita' nell'Area con la stessa efficacia degli Stati e degli altri soggetti menzionati al numero precedente, Decide quanto segue: 1. Ai fini della presente risoluzione: a) la definizione "investitore pioniere" si riferisce a: i) Francia, Giappone, India e Unione Sovietica, o a un'impresa statale di uno di questi Stati, o a una persona fisica o giuridica che abbia la nazionalita' di uno di questi Stati o sia posta sotto l'effettivo controllo di uno di questi Stati o di soggetti che ne hanno la nazionalita', a condizione che lo Stato in questione firmi la Convenzione e tali imprese statali o persone o giuridiche abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, l'equivalente di almeno 30 milioni di dollari statunitensi (calcolati in dollari costanti del 1982) in attivita' preliminari, e abbia speso non meno del 10% di tale importo nell'individuazione, nel rilievo e nella valutazione dell'area specificata al numero 3, a); ii) quattro soggetti costituiti da persone fisiche o giuridiche (1) che abbiano la nazionalita' di uno o piu' d'uno degli Stati seguenti o siano sotto l'effettivo controllo di uno o piu' d'uno di essi: Belgio, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Federale di Germania, e Stati Uniti d'America, purche' lo Stato o gli Stati certificatori firmino la Convenzione e i soggetti di cui sopra abbiano investito, prima del 1 gennaio 1983, i capitali previsti nelle attivita' specificate al punto i) di cui sopra; (1) Per stabilirne identita' e composizione vedere Sea-bed mineral resources development: recent activities of the international international consortia e allegato, pubblicato dal Department of the International Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite (SI/ESA/107 e Allegato 1) iii) qualunque Stato in via di sviluppo che firmi la Convenzione o qualunque impresa di Stato o persona fisica o giuridica che possegga la nazionalita' di tale Stato o sia sotto l'effettivo controllo di esso o di soggetti che ne hanno la nazionalita', oppure qualunque gruppo costituito dai soggetti si cui sopra che, prima del 1 gennaio 1985, abbia investito i capitali previsti al punto i) di cui sopra nelle attivita' ivi specificate. I diritti dell'investitore pioniere possono essere trasmessi al suo successore. b) Si intendono per "attivita' preliminari" le iniziative, gli impegni finanziari e altre risorse, le indagini, gli accertamenti, la ricerca, i lavori di ingegneria e altre attivita' relative all'identificazione, all'individuazione, all'analisi e valutazione sistematica dei noduli polimetallici e alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche che ne consentono lo sfruttamento. Le attivita' preliminari includono: i) ogni attivita' in mare di osservazione e valutazione che si prefigga l'obiettivo di determinare e documentare natura, forma, concentrazione, distribuzione e qualita' dei noduli polimetallici, nonche' i fattori ambientali, tecnici e di altro genere di cui si deve tener conto prima dello sfruttamento; ii) il recupero dell'Area di noduli polimetallici in funzione della progettazione, fabbricazione e sperimentazione delle attrezzature da utilizzare per lo sfruttamento di tali noduli; c) si intende per "Stato certificatore" uno Stato che firmi la Convenzione e certifichi che l'investitore pioniere ha impegnato i capitali specificati alla lettera a), assumendo nei confronti dell'investitore pioniere lo stesso ruolo dello Stato promotore che patrocina una richiesta conformemente all'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione; d) si intende per "noduli polimetallici" una delle risorse dell'Area costituita da depositi o concrezioni, sulla superficie del fondo marino o immediatamente al di sotto di essa, di noduli contenenti manganese, nickel, cobalto e rame; e) si intende per "area di attivita' preliminare" un'area assegnata dalla Commissione a un investitore pioniere per condurre attivita' preliminari conformemente alla presente risoluzione. Tale area non puo' avere una superficie superiore a 150.000 km2. L'investitore pioniere restituira' frazioni dell'area di attivita' preliminari che torneranno a far parte integrante dell'Area secondo la tabella seguente: i) 20% dell'area assegnata, allo scadere del terzo anno dalla data dell'assegnazione; ii) un ulteriore 10% dell'area assegnata, allo scadere del quinto anno dalla data dell'assegnazione; iii) un ulteriore 20% dell'area assegnata, o frazione superiore se essa eccede la superficie da sfruttare determinata in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', allo scadere di otto anni dalla data di attribuzione dell'area o dalla data dell'autorizzazione a produrre, scegliendo tra le due quella precedente; f) le definizioni di "Area", "Autorita'", "attivita' nell'Area" e "risorse" hanno il significato loro attribuito dalla Convenzione. 2. Non appena la Commissione iniziera' a operare, ogni Stato che abbia firmato la Convenzione puo' inoltrare domanda alla Commissione di registrazione quale investitore pioniere, in nome proprio o per conto di una qualsiasi delle imprese statali o soggetti o persone fisiche o giuridiche menzionate al numero 1, a). La Commissione registrera' il richiedente come investitore pioniere se la domanda: a) e' accompagnata, nel caso di uno Stato che abbia firmato la Convenzione, da una dichiarazione che certifichi l'importo dell'investimento effettuato conformemente al numero 1, a) e, in tutti gli altri casi, da un attestato dell'importo investito emesso da uno o piu' Stati certificatori; e b) e' conforme alle altre disposizioni della presente risoluzione, ivi incluso il numero 5. 3. a) Ogni domanda riguarda un'area che non necessariamente deve essere un'unica superficie continua, abbastanza ampia e di valore commerciale stimato sufficiente a consentire due estrazioni minerarie. La domanda deve indicare le coordinate dell'area che ne definiscano la superficie complessiva e ne consentano la divisione in due parti di valore commerciale stimato equivalente, e deve comprendere tutti i dati di cui il richiedente dispone relativamente alle due parti. Tali dati debbono tra l'altro descrivere la distribuzione, la campionatura e la concentrazione dei noduli polimetallici e il loro contenuto metallico. Nel valutare tali dati, la Commissione e il suo personale debbono agire con la dovuta riservatezza, conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e relativi Allegati. b) Entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati di cui alla lettera a), la Commissione definisce la parte dell'area da riservare, conformemente alla Convenzione, alle attivita' di competenza dell'Autorita' tramite l'Impresa o tramite accordi con gli Stati in via di sviluppo. L'altra parte dell'area viene assegnata all'investitore pioniere come area di attivita' preliminari. 4. Un investitore pioniere non puo' essere registrato che per una sola area di attivita' preliminari. Nell'eventualita' che un investitore pioniere sia composto da due o piu' soggetti, nessuno di questi puo' chiedere di essere registrato come investitore pioniere a titolo individuale o in virtu' del numero 1, a), iii). 5. a) Qualsiasi Stato firmatario della Convenzione che intende divenire Stato certificatore deve verificare, prima di inoltrare domanda alla Commissione conformemente al numero 2, che le aree oggetto delle domande non si sovrappongano ne' sconfinino in aree gia' assegnate come aree di attivita' preliminari. Gli Stati interessati tengono la Commissione regolarmente e pienamente al corrente di ogni tentativo di soluzione delle controversie conseguenti a sovrapposizioni delle aree oggetto delle domande e dei relativi risultati. b) Gli Stati certificatori verificano, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, che le attivita' preliminari siano condotte secondo criteri con essa compatibili. c) Gli Stati che intendono diventare Stati certificatori, ivi inclusi tutti i potenziali reclamanti, risolvono le proprie controversie, in applicazione della lettera a), mediante trattative in un arco di tempo ragionevole. Se tali controversie non sono state risolte entro il 1 marzo 1983, l'aspirante Stato certificatore provvede affinche' esse siano sottoposte all'arbitrato obbligatorio previsto dal Regolamento arbitrale dell'UNCITRAL, che dovra' iniziare non oltre il 1 maggio 1983 e dovra' concludersi entro il 1 dicembre 1984. Se uno degli Stati in questione non vuole partecipare all'arbitrato, deve farvisi rappresentare da una persona giuridica che abbia la sua nazionalita'. Il tribunale arbitrale puo', con motivazioni valide, postporre la data di formulazione della propria sentenza di uno o piu' periodi di 30 giorni. d) Nel decidere a quali richiedente coinvolto in una controversia debba essere assegnata, per intero o parzialmente, l'area contesa, il tribunale arbitrale deve pervenire a una soluzione giusta o equa tenendo conto, nei confronti di ogni richiedente coinvolto nella controversia dei fattori seguenti: i) deposito dell'elenco delle coordinate pertinenti presso lo Stato o gli Stati che aspirano a divenire Stati certificatori, da effettuarsi non oltre la data di adozione dell'Atto Finale o entro il 1 gennaio 1983, scegliendosi tra le due date la data precedente; ii) continuita' ed estensione di attivita' precedentemente condotte in ciascuna area contesa e nelle aree oggetto di richieste di cui le precedenti fanno parte; iii) data in cui ciascun investitore pioniere coinvolto o un suo predecessore o un membro di un organizzazione da essi composta, abbia iniziato attivita' in mare nell'area oggetto della domanda; iv) costo, espresso in dollari costanti degli Stati Uniti, delle attivita' pertinenti a ciascun'area oggetto di controversia e alle aree oggetto delle domande, di cui le precedenti fanno parte; v) data di effettuazione di attivita' precedenti e livello di qualita' delle stesse. 6. Un investitore pioniere registrato conformemente alla presente risoluzione ha, a partire dalla data di registrazione, il diritto esclusivo di svolgere attivita' preliminari nell'area di attivita' preliminari ad esso assegnata. 7. a) Ogni richiedente che presenta domanda di registrazione quale investitore pioniere deve pagare alla Commissione un'imposta di 250000 dollari statunitensi. Quando l'investitore pioniere sottopone all'Autorita' un programma di lavoro per l'esplorazione e sfruttamento, l'imposta prevista all'articolo 13, 2 dell'Allegato III della Convenzione ammontera' a 250000 dollari statunitensi. b) Ogni investitore pioniere registrato deve pagare un'imposta fissa annua di un milione di dollari statunitensi a partire dalla data di assegnazione dell'area di attivita' preliminari. I pagamenti vengono corrisposti all'Autorita' dall'investitore pioniere a partire dalla data di approvazione del suo programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento. Gli accordi finanziari stipulati per tale programma di lavoro vengono opportunamente aggiornati per tener conto dei pagamenti effettuati in applicazione del presente numero 7. c) Ogni investitore pioniere registrato accetta di dedicare all'area di attivita' preliminari che ad esso e' stata assegnata, fino all'approvazione del suo programma di lavoro conformemente al numero 8, spese periodiche il cui importo verra' stabilito dalla Commissione. Tale importo dovrebbe essere ragionevolmente commisurato alla superficie dell'area in questione e all'ammontare delle spese che un operatore in buona fede affronterebbe per rendere quell'area commercialmente produttiva in un ragionevole arco di tempo. 8. a) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e dalla concessione, da parte della Commissione conformemente al numero 11, di un attestato di conformita' con la presente risoluzione, l'investitore pioniere in tal modo registrato sottopone all'approvazione dell'Attivita' un programma di lavoro per effettuare l'esplorazione e lo sfruttamento conformemente alla Convenzione. Tale programma di lavoro deve essere conforme e soggetto alle pertinenti disposizioni della Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', comprese quelle relative ai requisiti operativi e finanziari e alle iniziative per il trasferimento della tecnologia. In tal caso l'Autorita' approva la richiesta. b) Quando una richiesta di approvazione di un programma di lavoro e' presentata in applicazione della lettera a) da un soggetto che non sia uno Stato, lo Stato o gli Stati certificatori vengono considerati come Stati patrocinanti ai fini dell'articolo 4 dell'Allegato III della Convenzione, e assumono gli obblighi che da esso derivano. c) Un programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento non viene approvato se lo Stato certificatore non e' uno Stato contraente. Nel caso dei soggetti di cui al numero 1, a), ii), il programma di lavoro per esplorazione e sfruttamento viene approvato solo se tutti gli Stati, di cui hanno le nazionalita' le persone fisiche o giuridiche che compongono tali soggetti, sono Stati contraenti. Se uno qualunque di tali Stati non ratifica la Convenzione entro sei mesi dalla data in cui riceve la notifica dell'Autorita' che una domanda da esso presentata o patrocinata e' in attesa di approvazione, esso perde lo status di investitore pioniere o di Stato certificatore, a seconda del caso, a meno che il Consiglio, con la maggioranza di 3/4 dei membri presenti e votanti, non decida di posticipare tale scadenza per un periodo non superiore a sei mesi. 9. a) Nell'assegnazione di un'autorizzazione a produrre conformemente all'articolo 151 della Convenzione e all'articolo 7 dell'Allegato III, gli investitori pionieri, i cui programmi di lavoro per l'esplorazione e lo sfruttamento siano stati approvati, hanno la precedenza sugli altri richiedenti ad esclusione dell'Impresa, che ha diritto a un'autorizzazione a produrre per due siti minerari, inclusa quella menzionata all'articolo 151, 5 della Convenzione. Dopo che ciascuno degli investitori pionieri ha ottenuto un'autorizzazione a produrre per il proprio primo sito minerario, si applica l'articolo 7, 6 dell'Allegato III della Convenzione relativamente al diritto di precedenza dell'Impresa. b) L'autorizzazione a produrre viene rilasciata a ogni investitore pioniere entro 30 giorni dalla data in cui esso notifica all'Autorita' la propria intenzione di iniziare la produzione commerciale entro i cinque anni successivi. Se un investitore pioniere non e' in grado di iniziare la produzione entro tale periodo per motivi dipendenti dalla sua possibilita' di controllo, chiede una proroga alla Commissione Legale e Tecnica. Essa la accorda per il periodo di un ulteriore quinquennio non prolungabile, se accerta che l'investitore pioniere non e' in grado di iniziare una produzione economicamente remunerativa alla data inizialmente prevista. Le disposizioni della presente lettera b) non impediscono all'Impresa o a un altro aspirante pioniere, che abbia notificato all'Autorita' la propria intenzione di iniziare la produzione commerciale nell'arco dei cinque anni successivi, di ottenere la precedenza su qualunque altro richiedente che abbia ottenuto la proroga di cui sopra. c) Se l'Autorita', avendo ricevuto la notifica di cui alla lettera b), accerta che l'inizio della produzione commerciale entro l'arco dei cinque anni sfonderebbe il tetto di produzione di cui all'articolo 151, numeri da 2 a 7, della Convenzione, il richiedente avra' la precedenza su ogni altro richiedente per la concessione della successiva autorizzazione a produrre consentita dal tetto di produzione. d) Se due o piu' investitori pionieri chiedono autorizzazioni a produrre per iniziare contemporaneamente la produzione commerciale e l'articolo 151, numeri da 2 a 7, della Convenzione non consente tale contemporaneita', l'Autorita' notifica tale circostanza agli investitori pionieri interessati. Entro tre mesi dalla notifica, essi decidono se e, in caso affermativo, in quale misura, intendono suddividersi il tonnellaggio consentito. e) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori pionieri interessati decidono di non suddividersi la produzione disponibile, essi si accordano sull'ordine di priorita' delle autorizzazioni a produrre tutte le richieste successive verranno concesse solo dopo l'approvazione di quelle gia' menzionate in questa lettera e). f) Se, in applicazione della lettera d), gli investitori pionieri interessati decidono di suddividersi il tonnellaggio consentito, l'Autorita' concede a ciascuno di essi un'autorizzazione a produrre per la quantita' ridotta da essi concordata. A ciascun richiedente viene approvato il quantitativo richiesto e la piena produzione viene ad essa permessa non appena il tetto di produzione consentira' ai richiedenti in concorrenza di raggiungerla. Tutte le successive richieste di autorizzazione verranno concesse solo dopo che le condizioni previste dalla presente lettera f) sono state soddisfatte e solo dopo che il richiedente non e' piu' subordinato alla riduzione prevista nella presente lettera f). g) Se le parti in causa non pervengono ad un accordo nell'arco di tempo stabilito, la questione sara' risolta immediatamente con gli strumenti previsti al numero 5, c) secondo i criteri enunciati all'articolo 7, 3 e 5 dell'Allegato III della Convenzione. 10. a) Nel caso di soggetti o di persone fisiche o giuridiche, che abbiano la nazionalita' o siano poste sotto il controllo effettivo di uno o piu' Stati che abbiano perso la propria qualita' di Stato certificatore, i diritti da essi acquisiti decadono, a meno che l'investitore non rinunci alla propria nazionalita' e non ottenga il patrocinio di un altro Stato entro i sei mesi successivi, come previsto alla lettera e). b) Un investitore pioniere puo' rinunciare alla nazionalita' e al patrocinio di cui godeva al momento della sua registrazione come investitore pioniere, e puo' ottenere la nazionalita' e il patrocinio di un qualunque altro Stato contraente che eserciti su di esso un controllo effettivo ai sensi del numero 1, a). c) I cambiamenti di nazionalita' e patrocinio ai sensi del presente numero 10 non modificano in alcun modo i diritti o le priorita' accordate a un investitore pioniere ai sensi dei numeri 6 e 8. 11. La Commissione: a) rilascia a ciascun investitore pioniere il certificato di conformita' con le disposizioni della presente risoluzione, prevista al numero 8; e b) inserisce nel suo rapporto finale, previsto al numero 11 della risoluzione I della Conferenza, informazioni dettagliate su tutte le registrazioni di investitori pionieri e su tutte le assegnazioni di aree di attivita' preliminari effettuate conformemente alla presente risoluzione. 12. Al fine di garantire che l'Impresa sia in grado di effettuare le attivita' nell'Area allo stesso ritmo degli Stati e degli altri soggetti: a) ogni investitore pioniere registrato: i) effettua su richiesta della Commissione, l'esplorazione nella parte dell'area che nella sua domanda, ai sensi del numero 3, e' riservata alle attivita' da parte dell'Autorita' nell'Area per mezzo dell'Impresa o in associazione con Stati in via di sviluppo, sulla base di un rimborso dei costi affrontati per tale esplorazione, maggiorati dell'interesse annuo del 10%; ii) assicura la formazione a tutti i livelli del personale designato dalla Commissione; iii) si impegna, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, a soddisfare gli obblighi da essa prescritti relativamente al trasferimento di tecnologia; b) ogni Stato certificatore: i) garantisce che all'Impresa vengano tempestivamente assicurati i necessari mezzi finanziari e subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, conformemente ad essa; e ii) riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle attivita' svolte da esso o da soggetti o persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti. 13. L'Autorita' e i suoi organi riconoscono e rispettano i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla presente risoluzione nonche' le decisioni prese dalla Commissione in applicazione di essa. 14. Senza pregiudizio del numero 13, la presente risoluzione e' valida fino all'entrata in vigore della Convenzione. 15. Le disposizioni della presente risoluzione non possono derogare all'articolo 6, 3, c), dell'Allegato III della Convenzione. RISOLUZIONE III La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare Tenuto conto della Convenzione sul Diritto del Mare, Avendo presente la Carta delle Nazioni Unite e in particolare l'articolo 73, 1. Dichiara che: a) Nel caso di un territorio il cui popolo non abbia raggiunto la piena indipendenza o altro regime di autonomia riconosciuto dalle Nazioni Unite, o nel caso di un territorio sottoposto a dominazione coloniale, le disposizioni relative a diritti e interessi previsti dalla Convenzione vengono applicate a beneficio del popolo di quel territorio con l'obiettivo di promuoverne il benessere e lo sviluppo. b) In caso di controversie tra Stati in materia di sovranita' su di un territorio al quale si applica la presente risoluzione, in relazione alle quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite abbia raccomandato strumenti specifici di soluzioni, si debbono intrattenere consultazioni tra le parti in causa in merito all'esercizio dei diritti menzionati alla lettera a). Nel corso di tali consultazioni gli interessi dei popoli dei territori in questione ricevono considerazione preminente. Qualunque esercizio di tali diritti tiene conto delle pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e non e' pregiudizievole alla posizione di una qualunque delle parti in causa. Gli Stati implicati si impegnano per addivenire ad accordi provvisori di carattere pratico e non compromettono ne' ostacolano il raggiungimento della soluzione definitiva della disputa. 2. Chiede al Segretario Generale delle Nazioni Unite di portare la presente risoluzione all'attenzione di tutti i Paesi Membri delle Nazioni Unite e degli altri partecipanti alla Conferenza, come pure dei principali organi delle Nazioni Unite, e di chiederne l'osservanza. RISOLUZIONE IV La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, Tenendo a mente che i movimenti di liberazione nazionale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza in qualita' di osservatori, conformemente alla norma 62 delle sue norme procedurali, Decide che i movimenti di liberazione nazionale che hanno partecipato alla Terza Conferenza sul Diritto del Mare hanno diritto a firmare l'Atto Finale della Conferenza, nella loro qualita' di osservatori.

Atto finale - Allegato II

ALLEGATO II Dichiarazione d'intesa relativa ad uno specifico metodo da utilizzare per fissare il bordo esterno del margine continentale. La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Considerando le speciali caratteristiche del margine continentale di uno Stato dove: 1) la distanza media si situa l'isobata dei 200 metri non supera le 20 miglia marine; 2) la maggior parte delle rocce sedimentarie del margine continentale si trova al di sotto della risalita; e Tenendo conto della iniquita' di cui quello Stato sarebbe vittima nel caso dell'applicazione al suo margine continentale dell'articolo 76 della Convenzione, nel senso che la media matematica dello spessore delle rocce sedimentarie lungo una linea fissata alla massima distanza autorizzata dalle disposizioni del numero 4, a), i) ed ii) di detto articolo, la quale si presume rappresenti la totalita' del bordo esterno del margine continentale, non sarebbe inferiore ai 3,5 chilometri; e che piu' della meta' del margine sarebbe di conseguenza esclusa; Riconosce che tale Stato puo', nonostante le disposizioni dell'articolo 76, fissare il bordo esterno del suo margine continentale utilizzando delle linee rette di una lunghezza non superiore alle 60 miglia marine che collegano dei punti fissi, definiti con la latitudine e longitudine, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie non e' inferiore ad 1 chilometro. Quando uno Stato stabilisce il bordo esterno del suo margine continentale applicando il metodo previsto del precedente paragrafo di questa dichiarazione, questo metodo puo' anche essere utilizzato da uno Stato vicino per delimitare il bordo esterno del suo margine continentale su di un elemento geografico comune, quando il suo bordo esterno si estenderebbe su tale elemento su di una linea tracciata alla distanza massima autorizzata conformemente all'articolo 76 4, a), i) ed ii), lungo la quale la media matematica dello spessore della roccia sedimentaria non e' inferiore ai 3,5 chilometri. La Conferenza chiede alla Commissione sui limiti della piattaforma continentale istituita conformemente all'Allegato II della presente Convenzione, di attenersi ai termini della presente dichiarazione nel formulare le sue raccomandazioni sulle questioni relative alla fissazione del bordo esterno dei margini continentali di tali Stati nella parte meridionale del Golfo del Bengala.

Atto finale - Allegato III

ALLEGATO III Omaggio a Simon Bolivar il Liberatore La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Considerando che il 24 luglio 1974 sara' celebrato un nuovo anniversario della nascita di Simon Bolivar, il Liberatore, uomo di intuito e precursore dell'organizzazione internazionale ed una figura storica di dimensioni universali, Considerando inoltre che il lavoro di Simon Bolivar il Liberatore, basato sui concetti di liberta' e giustizia come fondamenti della pace e del progresso dei popoli, ha lasciato un segno indelebile nella storia e costituisce fonte di costante ispirazione, Decide di rendere un omaggio pubblico di ammirazione e rispetto a Simon Bolivar il Liberatore, nella seduta plenaria della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Atto finale - Allegato IV

ALLEGATO IV Risoluzione che esprime gratitudine al presidente, al Governo ed ai Funzionari del Venezuela La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Avendo presente che la sua seconda sessione si e' tenuta nella citta' di Caracas, culla di Simon Bolivar, Liberatore di cinque nazioni, che ha dedicato la sua vita alla lotta per l'autodeterminazione dei popoli, l'uguaglianza tra gli Stati e la giustizia come espressione del loro comune destino, Avendo coscienza con una viva riconoscenza dello sforzo straordinario fatto dal Governo e dalla popolazione del Venezuela che ha permesso alla Conferenza di riunirsi nel piu' favorevole spirito di fraternita' ed in condizioni materiali incomparabili, Decide 1. Di esprimere a Sua Eccellenza il presidente della Repubblica del Venezuela, il presidente ed i membri del Comitato organizzativo della Conferenza ed il Governo e la popolazione del Venezuela la sua piu' profonda gratitudine per l'indimenticabile ospitalita' che essi le hanno offerto; 2. Di dare voce alla sua speranza che gli ideali di giustizia sociale, uguaglianza tra le nazioni e solidarieta' tra i popoli difesi dal Liberatore Simon Bolivar servano a guidare il futuro lavoro della Conferenza.

Atto finale - Allegato V

ALLEGATO V Omaggio al Congresso anfizionico di Panama La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla sua quinta sessione, Considerando che l'anno 1976 coincide con il centocinquantesimo anniversario del Congresso anfizionico di Panama, convocato dal Liberatore Simon Bolivar con lo scopo lodevole e idealista di unire i popoli dell'America Latina, Considerando che uno spirito di universalita' ha predominato nel Congresso di Panama, che, in anticipo sui tempi, ha preveduto che solo sulla base di un'unione e di una cooperazione reciproca e' possibile garantire la pace e promuovere lo sviluppo delle nazioni, Considerando ugualmente che il Congresso di Panama ha evocato la prestigiosa e costruttiva Anfizione greca ed ha anticipato l'immagine ecumenica e creativa delle Nazioni Unite, Decide di rendere un omaggio pubblico al Congresso anfizionico di Panama riconoscendo la sua significativa importanza storica, in una seduta plenaria della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla sua quinta sessione.

Accordo - art. 1

ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 1982 ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 Gli Stati contraenti del presente Accordo, Riconoscendo l'importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (d'ora in poi "la Convenzione") al mantenimento della pace, alla giustizia ed al progresso di tutti i popoli del mondo; Confermando che i fondi marini ed oceanici ed il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d'ora in poi "l'Area"), come anche le risorse dell'Area sono patrimonio comune dell'umanita'; Consapevoli dell'importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e preservazione dell'ambiente marino e del crescente interesse per l'ambiente mondiale; Considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI ed a disposizioni collegate della Convenzione (d'ora in poi "Parte XI"); Tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull'attuazione della Parte XI; Desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione; Ritenendo che un accordo in merito all'attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Attuazione della Parte XI 1. Gli Stati contraenti del presente Accordo si impegnano ad attuare la Parte XI conformemente al presente Accordo. 2. L'Allegato e' parte integrante del presente Accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Rapporti tra il presente Accordo e la Parte XI 1. Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo. 2. Gli Articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo cosi' come si applicano alla Convenzione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Firma Il presente Accordo e' aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, a), c), d), e) ed f) della Convenzione per 12 mesi a partire dalla data della sua adozione.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Consenso ad essere obbligati 1. In seguito all'adozione del presente Accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla Convenzione rappresentera' nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo. 2. Nessuno Stato od altro soggetto puo' consentire ad essere obbligato dal presente Accordo se non ha gia' consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione. 3. Gli Stati o i soggetti di cui all'articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente Accordo mediante: a) firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura disposta nell'articolo 5; b) firma soggetta a ratifica o conferma formale, seguita dalla ratifica o conferma formale; c) firma soggetta alla procedura di cui all'articolo 5; o d) adesione. 4. La conferma formale da parte dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f) della Convenzione avverra' conformemente all'Allegato IX della Convenzione. 5. Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Procedura semplificata 1. Gli Stati o i soggetti che abbiano depositato uno strumento di ratifica, conferma formale o adesione relativo alla Convenzione prima della data di adozione del presente Accordo e che abbiano firmato il presente Accordo conformemente all'articolo 4, 3, c), si riterra' che abbiano consentito ad essere obbligati dal presente Accordo dodici mesi dopo la data della sua adozione, a meno che tali Stati o soggetti non notifichino per iscritto al depositario prima di quella data che non stanno utilizzando la procedura semplificata disposta nel presente articolo. 2. Nel caso che venisse fatta tale notifica, il consenso ad essere obbligati, dal presente Accordo e' determinato conformemente all'articolo 4, 3, b).

Accordo - art. 6

Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data in cui 40 Stati hanno consentito ad obbligarsi, conformemente agli articoli 4 e 5, sempre che tra questi Stati siano compresi almeno sette degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione II della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (d'ora in poi "risoluzione II"), dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati. Se tali condizioni per l'entrata in vigore vengono soddisfatte prima del 16 novembre 1994, il presente Accordo entrera' in vigore il 16 novembre 1994. 2. Per ogni Stato o soggetto che consente ad essere obbligato dal presente Accordo dopo che sono state soddisfatte le condizioni disposte dal numero 1, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o soggetto avranno manifestato il loro consenso ad essere obbligati.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Applicazione provvisoria Se il 16 novembre 1994 il presente Accordo non e' entrato in vigore, esso sara' applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore dagli: a) Stati che hanno consentito alla sua adozione nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tranne gli Stati che prima del 16 novembre 1994 notificano per iscritto al depositario che non applicheranno in tal modo il presente Accordo o che consentiranno a tale applicazione solo in seguito a successiva firma o notifica per iscritto; b) Stati e soggetti che firmano il presente Accordo, tranne gli Stati o i soggetti che notificano per iscritto al depositario al momento della firma che non applicheranno in tal modo il presente Accordo; c) Stati e soggetti che consentono alla sua applicazione provvisoria tramite notifica per iscritto al depositario; e d) Stati che aderiscono al presente Accordo. 2. Tutti tali Stati e soggetti applicano il presente Accordo in via provvisoria conformemente alle loro leggi e regolamenti nazionali o interni, a partire dal 16 novembre 1994 o dalla data della firma, della notifica del consenso o della adesione, se successiva. 3. L'applicazione provvisoria terminera' alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In ogni caso, l'applicazione provvisoria terminera' il 16 novembre 1998 se a quella data non sara' stata soddisfatta la condizione di cui all'articolo 6, 1, che richiede il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo di almeno sette degli Stati di cui al numero 1, a) della risoluzione II (dei quali almeno cinque devono essere Stati industrializzati).

Accordo - art. 8

Articolo 8 Stati Contraenti 1. Ai fini del presente Accordo, "Stati contraenti" significa Stati che hanno consentito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i quali esso e' in vigore. 2. Il presente Accordo si applica mutatis mutandis, ai soggetti di cui all'articolo 305, 1, c), d), e) ed f) della Convenzione, che diventano parti del presente Accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui "Stati contraenti" si riferisce a tali soggetti.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il depositario del presente Accordo.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Testi autentici L'originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A NEW YORK, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro.

Accordo - Allegato

ALLEGATO SEZIONE 1. COSTI PER GLI STATI CONTRAENTI ED ASSETTO ISTITUZIONALE 1. L'Autorita' internazionale dei fondi marini (d'ora in poi "l'Autorita'") e' l'organizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della Convenzione, conformemente al regime dell'Area disposto nella Parte XI e nel presente Accordo, organizzano e controllano le attivita' nell'Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell'Area. I poteri e le funzioni dell'Autorita' sono quelli espressamente ad essa conferiti dalla Convenzione. L'Autorita' ha quei poteri sussidiari compatibili con la Convenzione che sono impliciti o necessari per l'esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attivita' nell'Area. 2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla Convenzione ed al presente Accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni. 3. L'istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell'Autorita' si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessita' funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinche' essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attivita' nell'Area. 4. Le prime funzioni dell'Autorita' in seguito all'entrata in vigore della Convenzione sono svolte dall'Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all'approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento. 5. Tra l'entrata in vigore della Convenzione e l'approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento, l'Autorita' si concentra su: a) l'esame delle domande di approvazione di piani di lavoro di esplorazione conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo; b) l'attuazione delle decisioni della Commissione Preparatoria per l'Autorita' dei fondi internazionali ed il Tribunale internazionale per il diritto del mare (d'ora in poi "Commissione Preparatoria") relative agli investitori pionieri registrati ed ai loro Stati patrocinanti, compresi i loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 308, 5 della Convenzione ed alla risoluzione II, numero 13; c) il controllo sul rispetto dei piani di lavoro di esplorazione approvati sotto forma di contratti; d) il controllo ed il riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attivita' minerarie dei fondi marini, compresa un'analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli e dei prezzi, tendenze e prospettive dei metalli; e) lo studio dell'impatto potenziale della produzione mineraria dell'Area sulle economie dei produttori terrestri in via di sviluppo di quei minerali che probabilmente saranno piu' seriamente interessati, allo scopo di minimizzare le loro difficolta' e di assisterli nel loro riassetto economico, tenendo conto del lavoro svolto a questo riguardo dalla Commissione Preparatoria; f) l'adozione di norme, regolamenti e procedure necessari per la continuazione delle attivita' nell'Area. Nonostante le disposizioni dell'Allegato III, articolo 17, 2, b) e c) della Convenzione, tali norme, regolamenti e procedure tengono conto dei termini del presente Accordo, del prolungato ritardo nelle attivita' commerciali minerarie dei fondi marini e del probabile ritmo delle attivita' nell'Area; g) l'adozione di norme, regolamenti e procedure che includano standards applicabili per la protezione e preservazione dell'ambiente marino; h) la promozione e l'incoraggiamento della conduzione di ricerca scientifica marina riguardo alle attivita' nell'Area e la raccolta e distribuzione dei risultati, quando disponibili, di tale ricerca ed analisi, con particolare riguardo alla ricerca collegata all'impatto ambientale delle attivita' nell'Area; i) l'acquisizione di conoscenze scientifiche ed il controllo del progresso della tecnologia marina riguardo alle attivita' nell'Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; j) la valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed esplorazione; e k) la tempestiva elaborazione di norme, regolamenti e procedure per lo sfruttamento, comprese quelle che riguardano la protezione e preservazione dell'ambiente marino. 6. a) le domande di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione vengono valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione avviene iconformemente alle disposizioni della Convenzione, incluso il suo Allegato III, ed al presente Accordo e nel rispetto di quanto segue. i) Un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno Stato o di un altro soggetto, o parte di tale soggetto, come considerato nella risoluzione II, 1, a), ii) o iii), diverso da un investitore pioniere registrato, che abbia gia' intrapreso attivita' sostanziali nell'Area prima dell'entrata in vigore della Convenzione, o dei loro aventi causa, viene ritenuto conforme ai requisiti finanziari e tecnici necessari per l'approvazione se lo Stato o gli Stati patrocinanti attestano che il richiedente ha speso una somma non inferiore a 30 milioni di dollari statunitensi in attivita' di ricerca ed esplorazione ed ha speso non meno del 10% di quella cifra per individuare, ispezionare e valutare l'area cui si riferisce il piano di lavoro. Se il piano di lavoro soddisfa altrimenti le condizioni poste dalla Convenzione e dalle norme, regolamenti e procedure adottati in sua applicazione, esso viene approvato dal Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della Sezione 3, 11 del presente Allegato vengono interpretate ed applicate di conseguenza. ii) Nonostante le disposizioni della risoluzione II, numero 8, a), gli investitori pionieri registrati possono chiedere l'approvazione di un piano di lavoro di esplorazione entro 36 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione. Il piano di lavoro di esplorazione comprende i documenti, i rapporti e gli altri dati presentati alla Commissione Preparatoria prima e dopo della registrazione, ed e' accompagnato da un certificato di conformita', che consiste in un rapporto sui fatti, che descrive lo stato di adempimento degli obblighi esistenti in regime di investitori pionieri, rilasciato dalla Commissione Preparatoria conformemente alla risoluzione II, numero 11, a). Tale piano di lavoro viene valutato per l'approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la forma di un contratto concluso tra l'Autorita' e l'investitore pioniere registrato, conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo. L'imposta di 250.000 dollari statunitensi, pagata conformemente alla risoluzione II, numero 7, a), viene considerata essere l'imposta relativa alla fase di esplorazione, di cui alla sezione 8, 3 del presente Allegato. La Sezione 3, 11, del presente Allegato e' interpretata ed applicata di conseguenza. iii) conformemente al principio di non discriminazione, il contratto con uno Stato, o soggetto, o parte di tale soggetto di cui alla lettera a), i) comprende clausole simili e non meno favorevoli di quelle concordate con uno qualsiasi degli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a), ii). Se ad uno degli Stati, soggetti o parti di tali soggetti di cui alla lettera a), i) sono concesse condizioni piu' favorevoli, il Consiglio concede condizioni simili e non meno favorevoli in relazione ai diritti ed obblighi assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a), ii), sempre che tali condizioni non tocchino o pregiudichino gli interessi dell'Autorita'. iv) Lo Stato patrocinante di una domanda di piano di lavoro secondo le disposizioni della lettera a), i) o ii) puo' essere uno Stato contraente, o uno Stato che applica il presente Accordo in via provvisoria conformemente all'articolo 7, o uno Stato provvisoriamente membro dell'Autorita', conformemente al numero 12. v) La risoluzione II, numero 8, c) e' interpretata ed applicata conformemente alla lettera a), iv). b) L'approvazione di un piano di lavoro di esplorazione avviene conformemente all'articolo 153, 3 della Convenzione. 7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attivita' proposte e dalla descrizione di un programma di studi oceanografici ed ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorita'. 8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al numero 6, a), i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella Sezione 3, 11 del presente Allegato. 9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di 15 anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non la abbia gia' presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non piu' lunghi di 5 anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento. 10. La designazione di un'area riservata all'Autorita', conformemente all'Allegato III, articolo 8 della Convenzione, avviene in concomitanza con l'approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l'approvazione di una domanda per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento. 11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro di esplorazione gia' approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente Accordo, non e' piu' valido se tale Stato cessa di applicare il presente Accordo in via provvisoria e non e' diventato un membro in via provvisoria conformemente al paragrafo 12 o non e' diventato uno Stato contraente. 12. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati e i soggetti di cui all'articolo 3 del presente Accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conformemente all'articolo 7 e per i quali esso non e' in vigore possono continuare ad essere membri dell'Autorita' in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue. a) Se il presente Accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono continuare ad essere membri dell'Autorita' in via provvisoria mediante la notifica, da parte di tale Stato o soggetto, al depositario dell'Accordo della propria intenzione di partecipare come membro su base provvisoria. Tale partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se nei confronti di tale membro entrano in vigore il presente Accordo e la Convenzione. Il Consiglio puo', su richiesta dello Stato o del soggetto interessato, estendere tale partecipazione oltre il 16 novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori periodi che non superino in tutto i due anni, sempre che il Consiglio sia convinto che lo Stato o soggetto interessato abbia tentato in buona fede di diventare parte dell'Accordo e della Convenzione. b) Se il presente Accordo entra in vigore dopo il 15 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio di consentire una partecipazione continua all'Autorita' in via provvisoria per un periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16 novembre 1998. Il Consiglio consente tale partecipazione provvisoria a partire dalla data della richiesta se e' convinto che lo Stato o soggetto abbia fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell'Accordo e della Convenzione. c) Gli Stati ed i soggetti che sono membri dell'Autorita' in via provvisoria conformemente alla lettera a) o b) applicano le norme della Parte XI ed il presente Accordo conformemente alle loro leggi, regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni, ed hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi: i) l'obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell'Autorita', conformemente alla scala dei contributi stabiliti; ii) il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalita' di piu' di uno Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a meno che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche comprendono questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori. d) Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro approvato sotto forma di contratto di esplorazione, che era stato patrocinato conformemente alla lettera c), ii) da uno Stato che era membro provvisorio, non e' piu' valido se tale partecipazione non sussiste piu' e lo Stato o soggetto non e' divenuto uno Stato contraente. e) Se tale membro non ha dato il suo contributo stabilito o ha altrimenti mancato ai suoi obblighi secondo il presente numero, la sua partecipazione provvisoria viene meno. 13. Il riferimento, nell'Allegato III, articolo 10 della Convenzione, alla condotta che non e' stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o piu' avvisi scritti dell'Autorita' al contraente che gli ingiungono di applicare il piano. 14. L'Autorita' ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell'Autorita' sono coperte dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell'Assemblea generale, fino alla fine dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell'Autorita' sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, conformemente all'articolo 171, a) e 173 della Convenzione ed al presente Accordo, fino al momento in cui l'Autorita' non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L'Autorita' non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziere il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall'articolo 174, 1 della Convenzione. 15. L'Autorita' elabora ed adotta, conformemente all'articolo 162, 2, o), ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle Sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente Allegato, e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l'approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue. a) Il Consiglio puo' intraprendere tale elaborazione ogni volta che ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure siano necessari per la conduzione di attivita' nell'Area, o quando stabilisce che lo sfruttamento commerciale e' imminente, o su richiesta di uno Stato i cui aventi la nazionalita' intendono presentare domanda per l'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento. b) Se ne e' fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera a), il Consiglio conformemente all'articolo 162, 2, o) della Convenzione, completa l'adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro due anni dalla richiesta. c) Se il Consiglio non ha completato l'elaborazione delle norme, regolamenti e procedure relativi allo sfruttamento entro il tempo prescritto, ed e' in corso una domanda per l'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione e approva in via provvisoria tale piano di lavoro basato sulle disposizioni della Convenzione e tutte le norme, regolamenti e procedure che il Consiglio puo' avere adottato in via provvisoria, o sulla base delle norme contenute nella Convenzione e dei termini e principi contenuti nel presente Allegato e del principio di non discriminazione tra contraenti. 16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccomandazioni della Commissione Preparatoria, sono presi in considerazione dall'Autorita' nell'adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla Parte XI ed al presente Accordo. 17. Le disposizioni rilevanti della Parte XI, Sezione 4 della Convenzione sono interpretate ed applicate conformemente al presente Accordo. SEZIONE 2. L'IMPRESA 1. Il Segretariato dell'Autorita' svolge le funzioni dell'Impresa finche' essa non comincia ad operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell'Autorita' nomina tra il personale dell'Autorita' un Direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di: a) controllo e riesame delle tendenze e degli sviluppi relativi alle attivita' minerarie dei fondi marini, inclusa un'analisi periodica delle condizioni del mercato mondiale dei metalli ed i rezzi, le tendenze e le prospettive riguardo ai metalli; b) valutazione dei risultati della ricerca scientifica marina riguardo alle attivita' nell'Area, prestando particolare attenzione alla ricerca relativa all'impatto ambientale delle attivita' nell'Area; c) valutazione dei dati disponibili relativi alla prospezione ed esplorazione compresi i criteri di tali attivita'; d) valutazione degli sviluppi della tecnologia riguardo alle attivita' nell'Area, in particolare della tecnologia relativa alla protezione e preservazione dell'ambiente marino; e) valutazione di informazioni e dati relativi alle aree riservate all'Autorita'; f) valutazione degli approcci in materia di azioni in compartecipazione g) raccolta di informazioni sulla disponibilita' di manodopera qualificata; h) studio di opzioni di politica gestionale per l'amministrazione dell'Impresa ai diversi stadi delle sue operazioni. 2. L'Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell'approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall'Impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un'azione in compartecipazione con l'Impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell'Impresa indipendentemente dal Segretariato dell'Autorita'. Se le azioni in compartecipazione con l'Impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell'articolo 170, 2, della Convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente. 3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell'Impresa previsti nell'Allegato IV, articolo 11, 3, della Convenzione, non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell'Impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipazione. 4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all'Impresa. Nonostante le disposizioni dell'articolo 153, 3 e l'Allegato III, articolo 3, 5, della Convenzione, un piano di lavoro dell'Impresa almomento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l'Autorita' e l'Impresa. 5. Un contraente che abbia attribuito all'Autorita' un'area specifica quale area riservata, ha il diritto di priorita' per concludere con l'Impresa un accordo di azione in compartecipazione per l'esplorazione e lo sfruttamento di quell'area. Se l'Impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attivita' in tale area riservata entro quindici anni dall'inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell'Autorita', o entro quindici anni dalla data in cui quell'area e' stata riservata all'Autorita', valendo tra i due termini l'ultimo, il contraente che ha attribuito l'area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell'area, sempre che offra in buona fede di includere l'Impresa come socia nel quadro di una azione in compartecipazione. 6. L'articolo 170, 4, l'Allegato IV e le altre disposizioni della Convenzione che riguardano l'Impresa sono interpretate ed applicate conformemente alla presente sezione. SEZIONE 3. FASE DECISIONALE 1. Le politiche generali dell'Autorita' sono decise dall'Assemblea di concerto con il Consiglio. 2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell'Autorita' dovrebbero essere adottate per consenso. 3. Se si e' in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nell'Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto dall'articolo 159, 8 della Convenzione. 4. Le decisioni dell'Assemblea su tutte le questioni per le quali e' competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l'Assemblea non accetta la raccomandazione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un'ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall'Assemblea. 5. Se si e' in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la Convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere, di cui al numero 9. Nell'adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell'Autorita'. 6. Il Consiglio puo' rimandare l'adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia in ogni modo tentato di raggiungere il consenso sulla questione. 7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate dall'Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finanziario. 8. Le disposizioni dell'articolo 161, 8, b) e c) della Convenzione non sono applicabili. 9. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al paragrafo 15 da a) a c), e' considerato come una camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. Gli Stati in via di sviluppo eletti in base al numero 15 d) ed e) sono considerati come un'unica camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. b) Prima dell'elezione dei membri del Consiglio, l'Assemblea istituisce degli elenchi di Stati che corrispondono ai criteri di appartenenza ai gruppi di Stati di cui al numero 15 da a) a d). Se uno Stato risponde ai criteri di appartenenza in piu' di uno dei gruppi, puo' essere proposto per l'elezione al Consiglio soltanto da uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del Consiglio. 10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 da a) a d) e' rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15 da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale, si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi. 11. a) Il Consiglio approva ciascuna raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica favorevole all'approvazione di un piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare tale piano di lavoro a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, inclusa la maggioranza dei membri presenti e votanti in ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non adotta una decisione su di una raccomandazione favorevole all'approvazione di un piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene approvata dal Consiglio alla scadenza di tale termine. Il termine prescritto e' normalmente di 60 giorni, a meno che il Consiglio non fissi un termine piu' lungo. Se la Commissione raccomanda la disapprovazione di un piano di lavoro o non adotta alcuna raccomandazione, il Consiglio puo' comunque approvare il piano di lavoro conformemente alle disposizioni del suo regolamento interno che disciplinano l'adozione di decisioni su questioni sostanziali. (b) Le disposizioni dell'articolo 162, 2, j) della Convenzione non sono applicabili. 12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di lavoro, tale controversia e' sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Convenzione. 13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 14. La Parte XI Sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione sono interpretate ed applicate conformemente alla presente sezione. 15. Il Consiglio e' composto da 36 membri dell'autorita' eletti dall'Assemblea nell'ordine seguente: a) quattro membri tra gli Stati contraenti, ciascuno dei quali, durante gli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili statistiche, od abbia consumato piu' del 2%, in termini di valore del consumo totale mondiale, od abbia avuto importazioni nette superiori al 2% in termini di valore delle importazioni totali mondiali dei prodotti di base derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato della regione dell'Europa orientale che abbia la piu' consistente economia in quella regione, in termini di prodotto interno lordo, e lo Stato che abbia la piu' consistente economia in termini di prodotto interno lordo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se tali Stati desiderano essere rappresentati in tale gruppo; b) quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato i maggiori investimenti nella preparazione e conduzione di attivita' nell'Area, sia direttamente sia mediante i aventi la loro nazionalita'; c) quattro membri tra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione nelle aree di loro giurisdizione, sono tra i maggiori esportatori netti delle categorie di minerali che verranno estratti dall'Area, inclusi almeno due Stati in via di sviluppo le cui esportazioni di tali minerali rivestano una importanza fondamentale per le loro economie; d) sei membri tra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentino interessi particolari. Gli interessi particolari da rappresentare comprendono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati che non hanno accesso al mare o sono geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono tra i maggiori importatori delle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, degli Stati che sono produttori potenziali di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) diciotto membri eletti seguendo il principio di assicurare un'equa distribuzione geografica dei seggi nel Consiglio globalmente considerato, sempre che ciascuna regione geografica abbia almeno un membro eletto in base alla presente lettera. A questo scopo, le regioni geografiche sono l'Africa, L'America latina ed i Caraibi, l'Asia. l'Europa orientale, l'Europa occidentale ed altri Stati. 16. Le disposizioni dell'articolo 161, 1, della Convenzione non si applicano. SEZIONE 4. CONFERENZA DI REVISIONE Le disposizioni relative alla Conferenza di revisione di cui all'articolo 155, 1, 3 e 4 della Convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell'articolo 314, 2, della Convenzione, l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, puo' intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all'articolo 155, 1, della Convenzione. Gli emendamenti relativi al presente Accordo ed alla Parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all'articolo 155, 2, della Convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo. SEZIONE 5. TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA 1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 144 della Convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della Parte XI, e' disciplinato dai seguenti principi: a) L'Impresa e gli Stati in via di sviluppo che desiderano ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini tentano di ottenerla a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli sul libero mercato, o mediante accordi di azioni in compartecipazione; b) Se l'Impresa o gli Stati in via di sviluppo non sono in grado di ottenere la tecnologia mineraria dei fondi marini, l'Autorita' puo' invitare tutti o alcuni dei contraenti ed il loro rispettivo Stato o Stati patrocinanti a cooperare con lei nell'agevolare l'acquisizione della tecnologia mineraria dei fondi marini da parte dell'Impresa o della sua impresa in compartecipazione, o di uno o piu' Stati in via di sviluppo che cercano di acquisire tale tecnologia a termini e condizioni commerciali giusti e ragionevoli, compatibili con l'efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare pienamente ed efficacemente con l'Autorita' a questo scopo e ad assicurare che anche i contraenti da loro patrocinati cooperino pienamente con l'Autorita'. c) Come regola generale, gli Stati contraenti promuovono la cooperazione internazionale tecnica e scientifica relativamente alle attivita' nell'Area sia tra le parti interessate, sia mediante programmi di formazione, assistenza tecnica e cooperazione scientifica nella scienza e tecnologia marina e la protezione e preservazione dell'ambiente marino. 2. Le disposizioni dell'Allegato III, articolo 5 della Convenzione non si applicano. SEZIONE 6. POLITICA DELLA PRODUZIONE 1. La politica della produzione dell'Autorita' si basa sui seguenti principi: a) Lo sfruttamento delle risorse dell'Area avviene conformemente a sani principi commerciali. b) Le disposizioni dell'Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, i suoi codici pertinenti e gli accordi successivi o sostitutivi, si applicano per quanto riguarda le attivita' nell'Area. c) In particolare, non vi sono sovvenzioni delle attivita' nell'Area salvo quanto puo' essere autorizzato dagli accordi di cui sopra alla lettera b). Ai fini di tali principi, le sovvenzioni sono definite dagli accordi di cui alla lettera b). d) Non sussistono discriminazioni tra i minerali estratti dall'Area e quelli provenienti da altre fonti. Non vi e' un accesso preferenziale ai mercati per tali minerali o per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali. In particolare: i) con l'utilizzazione di barriere tariffarie o non tariffarie; e ii) concesso dagli Stati contraenti a tali minerali od ai prodotti di base ottenuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalita' o che siano controllate dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro nazionalita'; e) Il piano di lavoro per lo sfruttamento approvato dall'Autorita' con riferimento a ciascuna zona mineraria, indica un programma preventivo di produzione che comprende la quantita' massima stimata di minerali che verrebbe prodotta attualmente in base al piano di lavoro. f) Le seguenti disposizioni si applicano alla risoluzione delle controversie relative alle disposizioni degli accordi di cui alla lettera b): i) Quando gli Stati contraenti interessati sono parti di tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi; ii) Quando uno o piu' degli Stati contraenti interessati non partecipano a tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. g) Qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera b) che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che e' vietata o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato contraente e non siano stati intrapresi i passi necessari dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, uno Stato contraente puo' chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie. 2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1, b), cosi' come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale, nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi. 3. L'accettazione da parte di un contraente, di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al numero 1, b), comporta una violazione delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attivita' nell'Area. 4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, da b) a d) o 3, puo' ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al numero 1, f) o g). 5. Uno Stato contraente puo' in qualsiasi momento portare all'attenzione del Consiglio attivita' che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, da b) a d). 6. L'Autorita' sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente Sezione. Cio' comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che disciplinano l'approvazione dei piani di lavoro. 7. Le disposizioni dell'articolo 151, da 1 a 7 e 9, dell'articolo 162, 2, q), dell'articolo 165, 2, n), e dell'Allegato III, articolo 6, 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili. SEZIONE 7. ASSISTENZA ECONOMICA 1. La politica dell'Autorita' di assistere i Paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all'esportazione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall'Area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell'ambito in cui tali riduzioni siano causate da attivita' condotte nell'Area, si basa sui seguenti principi: a) L'Autorita' costituisce un fondo di assistenza economica con la parte delle sue risorse che supera l'importo necessario a coprire le sue spese amministrative. L'importo accantonato per questo scopo e' periodicamente determinato dal Consiglio, su raccomandazione del Comitato finanziario. Solo le somme ricevute in pagamento dai contributi volontari sono utilizzati per la costituzione del fondo di assistenza economica; b) Gli Stati in via di sviluppo produttori terrestri le cui economie si ritiene siano state seriamente danneggiate dalla produzione dei minerali estratti dai fondi marini sono assistiti con il fondo di assistenza economica dell'Autorita'; c) l'Autorita' fornisce assistenza con il fondo agli Stati in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati, se del caso in cooperazione con le esistenti istituzioni mondiali o regionali di sviluppo che sono dotate delle infrastrutture e dell'esperienza per portare avanti tali programmi di assistenza; d) L'ampiezza e la durata del periodo di assistenza sono fissate con riferimento ai casi specifici. Cosi' agendo, opportuna considerazione e' data alla natura ed alla gravita' dei problemi incontrati dai Paesi in via di sviluppo produttori terrestri danneggiati. 2. L'articolo 151, 10, della Convenzione e' attuato attraverso le misure di assistenza economica di cui al numero 1. L'articolo 160, 2, l), l'articolo 162, 2, n), l'articolo 164, 2, d), l'articolo 171, f) e l'articolo 173, 2, c) della Convenzione sono interpretati di conseguenza. SEZIONE 8 CLAUSOLE FINANZIARIE DEL CONTRATTO 1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto: a) Il sistema dei pagamenti all'Autorita' deve essere equo sia per il contraente che per l'Autorita' e deve fornire strumenti adeguati per garantire l'osservanza di sistema da parte del contraente; b) Gli importi dei pagamenti dovuti nel quadro di tale sistema, devono essere comparabili a quelli in vigore per quanto riguarda la produzione terrestre degli stessi minerali o di minerali simili in modo da evitare di attribuire ai produttori di minerali estratti dai fondi marini un vantaggio od uno svantaggio artificiale nella concorrenza; c) Il sistema non dovrebbe essere complesso e non dovrebbe imporre gravosi costi amministrativi a carico dell'Autorita' o del contraente. Dovrebbe essere prevista l'adozione di un sistema di tasse indirette o di un sistema che combina la tassazione indiretta con la divisione dei profitti. Se vengono scelti dei sistemi alternativi, il contraente ha il diritto di scegliere il sistema applicabile al suo contratto. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi, tuttavia, e' concordato tra l'Autorita' ed il contraente; d) Si paga un'imposta annuale fissa a partire dalla data di inizio della produzione commerciale. Tale imposta puo' essere dedotta dagli altri pagamenti dovuti in base al sistema adottato conformemente alla lettera c). L'importo di tale imposta e' determinato dal Consiglio; e) Il sistema dei pagamenti puo' essere periodicamente rivisto alla luce delle mutate circostanze. Qualsiasi cambiamento viene effettuato in modo non discriminatorio. Tali cambiamenti possono essere applicati ai contratti gia' esistenti solo al momento della scelta del contraente. Ogni successivo cambiamento nella scelta tra sistemi alternativi e' concordato tra l'Autorita' ed il contraente; f) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle norme e regolamenti che si basano su tali principi sono sottoposte alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione. 2. Le disposizioni dell'Allegato III, articolo 13, da 3 a 10 della Convenzione non sono applicabili. 3. Con riferimento all'attuazione dell'Allegato III, articolo 13, 2 della Convenzione, l'imposta dovuta per l'esame delle domande per l'approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell'esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250.000 dollari statunitensi. SEZIONE 9. IL COMITATO FINANZIARIO 1. E' istituito un Comitato finanziario. Il Comitato e' composto da 15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del piu' alto livello di competenza ed integrita'. 2. Il Comitato finanziario no puo' comprendere piu' di un membro avente la nazionalita' dello stesso Stato contraente. 3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall'Assemblea e particolare rilevanza e' data alla necessita' di una equa distribuzione geografica ed alla rappresentanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3, 15, a), b), c) e d) del presente Allegato e' rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l'Autorita' non avra' risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includera' i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell'Autorita'. Successivamente, l'elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverra' sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilita' che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo. 4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di 5 anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo. 5. In caso di morte, incapacita' o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l'Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati. 6. I membri del comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico in alcuna attivita' connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato e' competente ed emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l'Autorita'. 7. Le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario: a) progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie degli organi dell'autorita' e gestione finanziaria ed amministrazione finanziaria interna dell'Autorita'; b) valutazione dei contributi dei membri in favore del bilancio amministrativo dell'Autorita' conformemente all'articolo 160, 2, e), della Convenzione; c) tutti le rilevanti questioni finanziarie, compresa la proposta di bilancio annuale, preparati dal Segretario generale dell'Autorita' conformemente all'articolo 172 della Convenzione e gli aspetti finanziari dell'attuazione dei programmi di lavoro del Segretariato; d) il bilancio amministrativo (e) gli obblighi finanziari degli Stati contraenti che derivano dalla attuazione del presente Accordo e della Parte XI, cosi' come le implicazioni amministrative e di bilancio delle proposte e delle raccomandazioni che comportano della spese sui fondi dell'Autorita'. f) Le norme, i regolamenti e le procedure sull'equa distribuzione dei benefici finanziari o di altri benefici economici derivati dalle attivita' nell'Area e le decisioni da adottare in merito. 8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso. 9. Si ritiene che il requisito di cui all'art. 162, 2, y) della Convenzione, che contempla l'istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle questioni finanziarie, sia soddisfatto dall'istituzione del Comitato finanziario conformemente a questa sezione.

Accordo - Dichiarazione

DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE AMBASCIATORE FRANCESCO PAOLO FULCI ALL'ATTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE Il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite presenta i suoi complimenti al Segretario Generale delle Nazioni Unite. In relazione alla firma italiana dell'Accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare adottata dall'Assemblea Generale il 28 luglio 1994, alla luce dell'articolo 7, par. 1 (b) del detto Accordo, ha l'onore di notificare che l'Italia non intende, fino ad ulteriore comunicazione, applicare provvisoriamente l'Accordo. Il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite si avvale di questa opportunita' per assicurare il Segretario Generale delle Nazioni Unite della sua piu' alta considerazione. NEW YORK, 29 luglio 1994