LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Type Legge
Publication 1994-12-14
Ultimo aggiornamento 1994-12-16
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO XI Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione Industria metallurgica Codice NC Prodotto 7317 00 40 - 90 Chiodi 8427 90 00 Carrelli-stivatori 8428 90 99 Piattaforme di carico e analoghi apparecchi di sollevamento 8501 51 Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W 8501 52 Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW 8501 53 92 Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW 8525 10 90 Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 8525 20 90 Collegamenti radiotelefonici Industria plastica Codice NC Prodotto 3923 21 00 Buste e bustine di polimeri di etilene 3923 29 Buste e bustine di altre materie plastiche 3923 50 Dispositivi di chiusura 3923 90 Altri articoli per l'imballaggio 3924 10 00 Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 3926 10 00 Oggetti per l'ufficio 3926 20 00 Accessori di abbigliamento 3926 30 00 Guarnizioni Industria della gomma Codice NC Prodotto 4009 30 00 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili, senza accessori 4009 40 00 Tubi, di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori 4011 10 00 Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo 4011 20 Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4011 50 Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per biciclette 4011 91 Altre, a ramponi, a spina di pesce o simili 4011 99 Altre 4013 10 Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri 4013 20 Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette 4013 90 Altre Industria tessile Codice NC Prodotto 52 Cotone Tessuti di cotone: 5208 31 00 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 5208 32 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 5208 33 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5208 39 00 Altri tessuti 5208 51 00 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 5208 52 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 5208 59 00 Altri tessuti 5209 31 00 Ad armatura a tela 5209 32 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209 39 00 Altri tessuti 5209 51 00 Ad armatura a tela 5209 52 00 Ad armatura sala o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209 59 00 Altri tessuti 5210 31 Ad armatura a tela 5210 32 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5210 39 00 Altri tessuti 5210 51 00 Ad armatura a tela 5210 59 00 Altri tessuti 5211 31 00 Ad armatura a tela 5211 32 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5211 39 00 Altri tessuti 5211 51 00 Ad armatura a tela 5211 59 00 Altri tessuti Altri tessuti di cotone: 5212 15 Stampati 5212 23 Tinti 54 Filamenti sintetici o artificiali Altri tessuti: 5407 42 Tinti 5407 44 Stampati 5407 51 00 Greggi o imbianchiti 5407 52 00 Tinti 5407 54 00 Stampati 5407 71 00 Greggi o imbianchiti 5407 72 00 Tinti 5407 82 00 Tinti 5408 22 Tinti 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco Tessuti di fibre sintetiche in fiocco: 5513 21 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5513 22 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5513 23 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5513 29 00 Altri tessuti 5513 41 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5513 42 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5513 43 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5513 49 00 Altri tessuti 5514 21 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5514 22 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5514 23 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5514 29 00 Altri tessuti 5514 41 00 Di fibre in fiocco di poliestere 5514 42 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5514 43 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5514 49 00 Altri tessuti 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia Codice CN Prodotto 5608 11 Reti confezionate per la pesca 5608 19 Altre 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Altri, vellutati, confezionati: 5702 42 Di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 49 Di altre materie tessili 5702 91 00 Di lana o di peli fini 5702 92 00 Di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 99 00 Di altre materie tessili 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami Nastri, galloni e simili: 5806 20 00 Altri nastri, galloni e simili, contenenti in peso 5 % o piu' di filati di elastomeri o di fili di gomma Altri nastri, galloni e simili: 5806 32 Di fibre sintetiche o artificiali 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 5903 10 Con policloruro di vinile 5903 20 Con poliuretano 5903 90 Altri 60 Stoffe a maglia 6002 92 Di cotone 6002 93 Di fibre sintetiche o artificiali 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni, che scendono fino al ginocchio incluso e "shorts": 6103 42 Di cotone 6103 43 Di fibre sintetiche o artificiali Insiemi: 6104 22 00 Di cotone 6104 23 00 Di fibre sintetiche Giacche: 6104 32 00 Di cotone 6104 33 00 Di fibre sintetiche 6104 39 00 Di altre materie tessili Abiti interi: 6104 41 00 Di lana o di peli fini 6104 42 00 Di cotone 6104 43 00 Di fibre sintetiche 6104 44 00 Di fibre artificiali Gonne e gonne pantalone: 6104 51 00 Di lana o di peli fini 6104 52 00 Di cotone 6104 53 00 Di fibre sintetiche 6104 59 00 Di altre materie tessili Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni, che scendono fino al ginocchio incluso e "shorts": 6104 62 Di cotone 6104 63 Di fibre sintetiche 6104 69 Di altre materie tessili Camicie e camicette: 6105 10 00 Di cotone 6105 20 Di fibre sintetiche o artificiali Camicette, bluse e bluse-camicette 6106 10 00 Di cotone 6106 20 00 Di fibre sintetiche o artificiali 6106 90 Di altre materie tessili Slips e mutande 6107 11 00 Di cotone 6107 12 00 Di fibre sintetiche o artificiali Camicie da notte e pigiami: 6107 21 00 Di cotone 6107 22 00 Di fibre sintetiche o artificiali Slips e mutandine: 6108 21 00 Di cotone 6108 220 0 Di fibre sintetiche o artificiali Camicie da notte e pigiami 6108 31 Di cotone 6108 32 Di fibre sintetiche o artificiali Altri: 6108 91 00 Di cotone 6108 92 00 Di fibre sintetiche o artificiali T-shirts e canottiere (magliette): 6109 10 00 Di cotone 6109 90 Di altre materie tessili Maglioni, (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti simili: 6110 10 Di lana o di peli fini 6110 20 Di cotone 6110 30 Di fibre sintetiche o artificiali Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebe's): 6111 20 Di cotone 6111 30 Di fibre sintetiche Tute sportive: 6112 11 00 Di cotone 6112 12 00 Di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo: 6112 31 Di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza: 6112 41 Di fibre sintetiche Calzemaglie e collants: 6115 11 00 Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o inferiore a 67 decitex 6115 12 00 Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex 6115 19 Di altre materie tessili 6115 20 Calze, calzettoni da donna con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex Altri: 6115 91 00 Di lana o di peli fini 6115 92 00 Di cotone 6115 93 Di fibre sintetiche 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci Altra biancheria da letto, stampata: 6302 21 00 Di cotone Altra biancheria da letto: 6302 31 Di cotone Altra biancheria da tavola: 6302 51 Di cotone 6302 60 00 Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone Altra: 6302 91 Di cotone 6302 92 00 Di lino Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto: 6303 91 00 Di cotone 6303 92 Di fibre sintetiche Copriletto: 6304 19 Altri Sacchi e sacchetti da imballaggio: 6305 31 Confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti: 6307 90 Altri Industria dell'abbigliamento Codice NC Prodotto 3926 20 00 Indumenti di materie plastiche 4203 10 00 Indumenti di cuoio 4303 10 Indumenti di pelli da pellicceria Indumenti confezionati con materie tessili 6201 Indumenti esterni 6202 Indumenti esterni 6203 Indumenti esterni 6204 Indumenti esterni 6205 20 00 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone 6205 30 00 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali 6206 Camicette, bluse e bluse- camicette, per donna o ragazza 6209 20 00 Indumenti per bambini piccoli (be'be's), di cotone 6209 30 00 Indumenti per bambini piccoli (be'be's), di fibre sintetiche 6210 Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 6211 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci 6211 32 Altri indumenti per uomo o ragazzo, di cotone 6211 33 Altri indumenti per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali 6211 39 Altri indumenti per uomo o ragazzo, di altre materie tessili 6211 42 Altri indumenti per donna o ragazza, di cotone 6211 43 Altri indumenti per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali 6212 Reggiseni e manufatti simili 6215 10 00 Cravatte di seta 6215 20 00 Cravatte di fibre sintetiche o artificiali Cappelli, copricapo e altre acconciature 6505 90 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, a maglia o tessuti 6506 92 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di pelli da pellicceria naturali Industria calzaturiera Codice NC Prodotto 6403 59 31 Scarpe basse da uomo con suole esterne di cuoio naturale 6403 59 35 Idem 6403 99 91 Scarpe basse da uomo con suole esterne di altri materiali 6403 99 96 Idem 6403 59 31 Scarpe basse da donna con suole esterne di cuoio naturale 6403 59 39 Idem 6403 99 91 Scarpe basse da donna con suole esterne di altri materiali 6403 99 98 Idem 6403 59 31 Scarpe basse da bambino con suole esterne di cuoio naturale 6403 99 91 Scarpe basse da bambino con suole esterne di altri materiali Industria conciaria Codice NC Prodotto 4104 31 19 Cuoio da tappezzeria 4104 31 30 Idem 4104 31 90 Idem

Atto - Allegato XII

ALLEGATO XII Disposizioni di cui all'articolo 112 dell'atto di adesione 1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, (pentaclorofenolo) recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed" amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34). 2. 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, (cadmio) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari,ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59). La Svezia, tuttavia, mantiene durante il periodo transitorio, per i prodotti di porcellana e ceramica, comprese le piastrelle di ceramica, la libera circolazione prevista dalla regolamentazione nazionale vigente relativa alle deroghe al divieto dell'uso del cadmio per trattamenti superficiali o come stabilizzante o colorante. 3. 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (mercurio, arsenico e composti organostannici) recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19). Per le disposizioni della direttiva riguardanti l'arsenico e i composti organostannici. 4. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93169/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi. 5. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 6. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). a) Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda: i) prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura c/o limiti di concentrazione individuali per le 58 sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice A, in quanto la Svezia puo' prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze; ii) criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Svezia puo' imporre ai produttori o agli importatori di applicare criteri di classificazione diversi e requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi di rischio. b) Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 9 sostanze o gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice B, in quanto la Svezia puo' prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze. c) Articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), in quanto la Svezia puo' prescrivere l'impiego di frasi di rischio supplementari ("R-313, 320, 321, 322, 340") non elencate nell'allegato III della direttiva. d) Per le sostanze di cui alle lettere a) e c) non si applica l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrive l'uso dei termini "Etichetta CEE". 7. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46). a) Articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7 della direttiva per quanto riguarda: - preparati che contengono sostanze di cui ai punti 6 a), 6 b) e 6 c) del presente allegato - e per quanto riguarda preparati classificati come moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese. b) Articolo 3, paragrafo 5 e allegato I, tabella V per quanto riguarda la formaldeide impiegata come sensibilizzante, concentrazione da prendere in considerazione per i preparati contenenti tale sostanza. Ad 6 a) e 7 a) Durante il periodo transitorio menzionato nell'articolo 112 dell'atto di adesione, la Comunita' sottoporra' a revisione, conformemente alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, la classificazione delle sostanze e preparati di cui alle suddette direttive, classificati dalla Svezia al 1 gennaio 1994 come "moderatamente nocivi" 8. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Appendice A Sostanza N. Allegato 1 acetone 606-001-00-8 butanone 606-002-00-3 formiato di amile 607-018-00-3 acetato di etile 607-022-00-5 n-butilacetato 607-025-00-1 sec-butilacetato 607-026-00-7 terz-butilacetato 607-026-00-7 iso-butilacetato 607-026-00-7 formiato di butile 607-017-00-8 cicloesano 601-017-00-1 1,4-dimetilcicloesano 601-019-00-2 etere dietilico 603-022-00-4 etere metilico di etile 603-020-00-3 acetato di amile 607-130-00-2 lattato di etile 607-129-00-7 propionato di amile 607-131-00-8 2,4-dimetilpentan-3-one 606-028-00-5 di-n-propiletere 603-045-00-X di-n-propilchetone 606-027-00-X propionato di etile 607-028-00-8 eptano 601-008-00-2 esano (miscela di isomeri) < 5% n-esano 601-007-00-7 acetato di isopropile 607-024-00-6 alcole isopropilico 603-003-00-0 4-metossi-4-metilpentan-2-one 606-023-00-8 acetato di metile 607-021-00-X metilcicloesano 601-018-00-7 5-metilesan-2-one 606-026-00-4 lattato di metile 607-092-00-7 4-metilpentan-2-one 606-004-00-4 propionato di metile 607-027-00-2 ottano 601-009-00-8 pentano 601-006-00-1 pentano-3-one 606-006-00-5 propan-1-olo 603-003-00-0 acetato di propile 607-024-00-6 formiato di propile 607-016-00-2 propionato di propile 607-030-00-9 bisolfato di sodio=polisolfato 016-010-00-3 formaldeide > = 25% 605-001-00-5 5% < = 25% 605-001-01-2 1% < = 5% 605-001-02-X sali di acido cromico - dicromato di ammonio > = 20% 024-003-00-1 0.5% < = 20% - cromato di calcio 024-008-00-9 - cromato di potassio 024-006-00-8 - dicromato di potassio 024-002-00-6 - dicromato di sodio 024-004-00-7 diisocianato di -2,4-toluene 615-006-00-4 diisociatato di -2,6-toluene 615-006-00-4 floruro di cadmio 048-006-00-2 bromuro di vinile 602-024-00-2 clorammina T (sale di sodio) 616-010-00-9 1,2-epossi-3-(totilossi)-propano 603-056-00-X difenilmetano-2,2'-diisocianato 615-005-00-9 difenilmetano-2,4'-diisocianato 615-005-00-9 difenilmetano-4,4'-diisocianato 615-005-00-9 anidride esaidroftalica 607-102-00-X idrochinone 604-005-00-4 acrilato di idrossipropile 607-108-00-2 mercurio 080-001-00-0 mercurio, composti organici e inorganici 080-002-00-6 080-004-00-7 piperazina 612-057-00-4 anidride tetraidroftalica 607-099-00-5 trementina 650-002-00-6 amminofenolo (tutti gli isomeri) 612-033-00-3 composti di bario 056-002-00-7 butilmetilchetone (2-esanone) 606-030-00-6 n-esano 601-007-00-7 pirogallolo (1,2,3-triidrossibenzene) 604-009-00-6 pentossido di vanadio 023-001-00-8 Appendice B Sostanza decani cherosene avio-, motore distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilita' inferiore a 21 °C distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilita' compreso tra 21 e 55 °C nitrato di sodio 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano tungsteno composti di tungsteno ossido di zinco

Atto - Allegato XIII

ALLEGATO XIII Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione NORVEGIA 1. Aiuto supplementare rispetto alle indennita' compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. 2. Aiuto per la produzione di varieta' specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, e' limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, e' supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Tale aiuto puo' essere concesso in particolare per le seguenti varieta' di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina. AUSTRIA 1. Aiuto supplementare rispetto alle indennita' compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. 2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di' cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. 3. Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione. 4. Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtu' del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario. 5. Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitivita' rispetto ai cereali e ai semi oleosi. FINLANDIA 1. Aiuto supplementare rispetto alle indennita' compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. 2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. 3. Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che - non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione; - sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68. 4. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali. 5. Aiuto per la produzione di varieta' specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg; e' limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, e' supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Tale aiuto puo' essere concesso in particolare per le seguenti varieta' di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.

Atto - Allegato XIV

ALLEGATO XIV Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione NORVEGIA 1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 nelle regioni in cui si coltiva tradizionalmente il grano primaverile destinato all'industria molitoria. 2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti: - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. AUSTRIA 1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 concesso nei limiti del volume di produzione esistente prima dell'adesione ai produttori di granturco destinato all'industria della fecola. 2. Aiuto ai produttori in caso di messa a riposo di seminativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92, concesso per ettaro in aggiunta all'aiuto previsto all'articolo 138. 3. Aiuti all'allevamento di giovani bovini. 4. Aiuti, supplementari rispetto a quello previsto all'articolo 138, a favore dei produttori che consegnano latte di qualita' per la produzione di formaggio "Bergkäse" entro il limite del volume di produzione corrispondente a quello esistente prima dell'adesione. 5. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo conuna e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 6. Aiuti agli, investimenti realizzati da agricoltori a tempo parziale quali definiti dalla normativa austriaca, concessi oltre il massimale previsto dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 di tale regolamento. La concessione di tali aiuti puo' essere autorizzata per i tre anni successivi all'adesione. FINLANDIA 1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138, concesso in regioni di produzione tradizionali per il frumento da panificazione, la segala da panificazione e l'orzo destinato alla fabbricazione della birra. 2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di prodotti orticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti: - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Atto - Allegato XV

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