LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686
Atto - Allegato I
"Australie* Communaute' europe'enne: Canada Autriche Irlande Etats-Unis d'Ame'rique Allemagne Italie Japon Belgique Luxembourg Nouvelle-Ze'lande Danemark Norve'ge Suisse Espagne Pays-Bas Finlande Portugal France Royaume-Uni Gre'ce Sue'de". c) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del "Modulo A" in inglese e' sostituita dalla seguente: "Japan, Switzerland and the European Community enter the letter "W" in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: "W"96.18)". d) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del "Modulo A" in francese e' sostituita dalla seguente: "Japon, Suisse et Communaute' europeenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupee par le produit exporte' dans la Nomenclature du Conseil de Cooperation douaniere (systeme harmonise') (exemple: "W"96,18)". 50. L'allegato 18 e' modificato come segue: a) La nota I(1) "Part 2" del "Form APR" in inglese e' sostituita dalla seguente: "Switzerland European Community: Austria Italy Belgium Luxembourg Denmark Netherlands Finland Norway France Portugal Germany Spain Greece Sweden Ireland United Kingdom". b) La nota I(1) "Parti 2" dei "Formulaire APR" in francese e' sostituita dalla seguente: "Suisse Communaute' europe'enne: Autriche Irlande Allemagne Italie Belgique Luxembourg Danemark Norve'ge Espagne Pays-Bas Finlande Portugal France Royaume-Uni Gre'ce Sue'de". 51. L'allegato 25 e' modificato inserendo quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 52. L'allegato 27 e' modificato inserendo quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 53. L'allegato 31 (DUA - Documento unico amministrativo) e' modificato come segue: Nell'esemplare 5 sono aggiunti i seguenti termini: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "Åter tilt". 54. L'allegato 35 (DUA - Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni) e' modificato come segue: Negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "Åter till". 55. L'allegato 48 e' modificato come segue: nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "per tutte le somme di cui un obbligato principale" e' sostituito dal seguente: "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3)..." 56. L'allegato 49 e' modificato come segue: nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "per tutte le somme di cui un obbligato principale" e' sostituito dal. seguente: "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3)..." 57. L'allegato 50 e' modificato come segue: nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "7000 ecu per certificato." e' sostituito dal seguente: "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale, che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarita' commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per le quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilita' mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7000 ecu per certificato.". 58. L'allegato 51 e' modificato come segue: nella casella 7 sono soppressi i seguenti termini: "ECONOMICA", "AUSTRIA", "FINLANDIA", "NORVEGIA", "SVEZIA". 59. L'allegato 60 e' modificato come segue: Sotto "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE", "I. Osservazioni generali": a) nella colonna che segue la frase che inizia con "il formulario di tassazione reca", si inserisce quanto segue: "AT per l'Austria" "FI per la Finlandia" "NO per la Norvegia" "SE per la Svezia"; b) nella colonna che segue il paragrafo che inizia con "Rubrica 16:", si inserisce quanto segue: "ATS = scellini austriaci" "FIM = marchi finlandesi" "NOK = corone norvegesi" "SEK = corone svedesi". 60. L'allegato 63 (esemplare di controllo T5) e' modificato come segue: negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini in finlandese: "Palautetaan", "Tilbakesendestil", "Återtill". 61. L'allegato 68/A e' modificato come segue: sotto la rubrica "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD AVVALERSI DEL REGIME" nella colonna del punto 3 si inserisce quanto segue: "- AT per l'Austria" "- FI per la Finlandia" "- NO per la Norvegia" "- SE per la Svezia". 62. L'allegato 81 e' modificato come segue: nella nota B.14, sul retro del bollettino d'informazione INF 5, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". 63. L'allegato 82 e' modificato come segue: nella nota B.9, sul retro del bollettino d'informazione INF 1, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". 64. L'allegato 98 e' modificato come segue: nella nota B 13, sul retro del bollettino d'informazione INF 6, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". 65. L'allegato 99 e' modificato come segue: i termini seguenti sono soppressi: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 66. L'allegato 106 e' modificato come segue: a) nella nota B.15, sul retro del bollettino d'informazione INF 2, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi"; b) nelle disposizioni relative al bollettino d'informazione INF 2 si inserisce quanto segue: "AT - per l'Austria" "FI - per la Finlandia" "NO - per la Norvegia" "SE - per la Svezia". 67. L'allegato 108 e' modificato aggiungendo quanto segue: "Finlandia : Suomen Vapaasatama Oy Finlands Frihamn Ab 10940 HANKO/HANGÖ Svezia : Frihamnen i Stockholm Frihamnen i Göteborg Frihamnen i Malmö Frihamnen i Norrköping Frihamnen vid Arlanda". 68. L'allegato 111 e' modificato come segue: nella nota B.12, sul retro del formulario "Domanda di rimborsa/sgravio", si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". II. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI NON INCLUSE NEL CODICE DOGANALE 1. 376 L 0308: Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU n. L 73 del 19.3.1976, pag. 18) modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 379 L 1071: Direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979; pag. 10), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). L'articolo 22, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.". 2. 382 R 0636: Regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunita' dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e' sostituito dal seguente: Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.". 3. 383 R 0918: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83 del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 R 3822: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3822/85, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 22), - 387 R 3691: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3691/87, del 9 dicembre 1987 (GU n. L 347 dell' 11.12.1987, pag. 8), - 388 R 1315: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1315/88, del 3 maggio 1988 (GU n. L 123 del 17.5.1988, pag. 2), - 388 R 4235: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4235/88, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 1), - 391 R 3357: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3357/91 del 7 novembre 1991 (GU n. L 318 del 20.11.1991, pag. 3), - 392 R 2913: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1), - 394 R 0355: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/94 del 14 febbraio 1994 (GU n. L 46 del 18.2.1994, pag. 5). a) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 10 bis In deroga agli articoli 3, 4 e 7, la Norvegia pub applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto il trasferimento di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse piu' favorevole di quella riservata nella Comunita' alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.". b) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 30 bis In deroga all'articolo 30, la Norvegia e' autorizzata ad applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse piu' favorevole di quella riservata nella Comunita' alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard e introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.". 4. 383 R 2289: Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchige doganali (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 15) modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 385 R 1746: Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 23), - 385 R 3399: Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10), - 392 R 0735: Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992; pag. 18 ). Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue: "- "Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/föremål för handikappade:Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77 2 andra stycket i förordning,", - "Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,", - "Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls."" 5. 383 R 2290: Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 21), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 R 1745: Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 21), - 385 R 3399: Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10), - 388 R 3893: Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 346 del 15.12.1988, pag. 32); - 389 R 1843: Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione, del 26 giugno 1989 (GU n. L 180 del 27.6.1989, pag. 22), - 392 R 0734: Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 15). Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue: "- "UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudateaan/"UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr. 918/83 uppfylls;" - "UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEC) nr. 918/83 uppfylls,"; - "UNESCO-varer: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 første ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes."." B. FISCALITA' 1. 377 L 0799: Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU n. L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 379 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 8), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 392 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1). a) Il paragrafo 3, dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti: Belgio: Impôt des personnes physiques/Personenbelasting Impôt des societes/Vennootschapsbelasting Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting Impôt des non-residents/Belasting der niet-verblijfhouders Danimarca: Indkomstskat til staten Selskabsskat Den kommunale indkomstskat Den amtskommunale indkomstskat Folkepensionsbidragene Sømandsskat Den særlige indkomstskat Kirkeskat Formueskat til staten Bidrag til dagpengefonden Germania: Einkommensteuer Körperschaftsteuer Vermögensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer Grecia: (testo in greco) Spagna: Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas Impuesto sobre Sociedades Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas Francia: Impôt sur le revenu Impôt sur les societes Taxe professionnelle Taxe fonciere sur les proprietes bâties Taxe fonciere sur les proprietes non bâties Irlanda: Income tax Corporation tax Capital gains tax Wealth tax Italia: Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sul reddito delle persone giuridiche Imposta locale sui redditi Lussemburgo: Impôt sur le revenu des personnes physiques Impôt sur le revenu des collectivites Impôt commercial communal Impôt sur la fortune Impôt foncier Paesi Bassi: Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting Norvegia: Skatt av alminnelig inntekt Skatt av personinntekt Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og rørledningstransport Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere Trygdeavgift Formuesskatt Austria: Einkommensteuer Körperschaftsteuer Grundsteuer Bodenwertabgabe Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Portogallo: Contribuição predial Imposto sobre a industria agricola Contribuição industrial Imposto de capitais Imposto profissional Imposto complementar Imposto de mais-valias Imposto sobre o rendimento do petroleo Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes Finlandia: Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Kunnallisvero/kommunalskatten Kirkollisvero/kyrkoskatten Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten Kiinteistövero/fastighetsskatten Svezia: Den statliga inkomstskatten Sjömansskatten Kupongskatten Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl. Den statliga fastighetsskatten Den kommunala inkomstskatten Förmögenhetsskatten Regno Unito: Income tax Corporation tax Capital gains tax Petroleum revenue tax Development land tax". b) Il paragrafo 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "5. Per "autorita' competenti" si intende in Belgio: De Minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato Le Ministre des finances o un suo rappresentante autorizzato in Danimarca: Skatteministeren o un suo rappresentante autorizzato in Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato in Grecia: (testo in greco) in Spagna: El Ministro de Economia y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato in Francia: Le ministre de l'economie o un suo rappresentante autorizzato in Irlanda: The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato in Italia: Il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato in Lussemburgo: Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato nei Paesi Bassi: De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato in Norvegia: Finans- og tollministeren o un suo rappresentante autorizzato in Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato in Portogallo: O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato in Finlandia: Valtiovarainministeriö o un suo rappresentante autorizzato Finansministeriet o un suo rappresentante autorizzato in Svezia: Ministern med ansvar för skattefrågor o un suo rappresentante autorizzato nel Regno Unito: The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e imposta sui consumi The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni" 2. 378 L 1035: Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 34), modificata da: - 385 L 0576: Direttiva 85/576/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 30). E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 1 bis In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, la Norvegia puo' applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse piu' favorevole di quella riservata nella Comunita' alle merci in questione importate dalle Svalbard nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.". 3. 379 L 1072: Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Modalita' per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) Il punto D dell'allegato C e' sostituito dal seguente: "D: La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti, rispettivamente - per il Belgio: ................................................... - per la Danimarca: ................................................ - per la Germania: ................................................. - per la Grecia: ................................................... - per la Spagna: ................................................... - per la Francia: .................................................. - per l'Irlanda: ................................................... - per l'Italia: .................................................... - per il Lussemburgo: .............................................. - per i Paesi Bassi: ............................................... - per la Norvegia: ................................................. - per l'Austria: ................................................... - per il Portogallo: ............................................... - per la Finlandia: ................................................ - per la Svezia: ................................................... - per il Regno Unito: .............................................. b) Il punto I dell'allegato C e' sostituito dal seguente: "I. Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non puo' tuttavia comportare, per il 19..., un importo globale dell'imposta sul valore aggiunto inferiore a: FB/Flux... DKr... DM... DR... Pta... FF... £IRL... Lit... FL... NKR... OS... Esc... FMK... SKR... £... se il periodo cui essa si riferisce e' inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi. o un importo inferiore a: FB/Flux... DKr... DM... DR... Pta... FF... £IRL... Lit... FL... NKR... OS... Esc... FMK... SKR... £... se il periodo cui essa si riferisce e' di un anno civile o inferiore a tre mesi". 4. 383 L 0181: Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 38), modificato da: - 389 L 0219: Direttiva 89/219/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1989 (GU n. L 92 del 5.4.1989, pag. 13). E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 9 bis In deroga agli articoli 3 e 7, la Norvegia puo' applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto la proprieta' personale nel momento del trasferimento della residenza normale dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse pii/ favorevole di quella riservata nella Comunita' alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.". 5. 383 L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunita' in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15 11. 1985, pag. 23) L'allegato e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO Elenco delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino BELGIO - Taxe de circulation sur les vehicules automobiles (Arrête' royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions legales relatives aux taxes assimilees aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du l8 janvier 1966) Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966) DANIMARCA - Vægtafgift af motorkøretøjer. (Lovbekendtgørelse Nr. 163 af 31. marts 1993) GERMANIA - Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979) - Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979) GRECIA (testo in greco) SPAGNA - Tributos Locales sobre circulacion de vehiculos automoviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Regimen Local y al Real Decreto 3 250/1976, de 30 de diciembre) FRANCIA - Taxe differentielle sur les vehicules a' moteur (Loi N. 77-1467 du 30 decembre 1977) - Taxe sur les vehicules d'une puissance fiscale superieure a' 16 CV immatricules dans la categorie des voitures particulieres (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code general des impôts) IRLANDA - Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended) ITALIA - Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni) LUSSEMBURGO - Taxe sur les vehicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrête' grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiee par la loi du 4 août 1975 et les reglements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975) PAESI BASSI Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548) NORVEGIA Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2) AUSTRIA - Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992) PORTOGALLO - imposto sobre veiculos (Decreto-Lei N. 143/78, de 12 de Junho) - Imposto de compensação (Decreto-Lei N. 354-A/82, de 9 de Setembro) FINLANDIA - Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66) SVEZIA - Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327) REGNO UNITO - Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)". XIV. ISTRUZIONE 363 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63) e 363 X 0688: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale 63/688/CEE del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da: - 368 D 0189: Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 26), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.li. 1985, pag. 23). Il primo paragrafo dell'articolo 1 della decisione 63/688/CEE e' sostituito dal seguente "1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, e' composto di novantasei membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.". XV. STATISTICHE 1. 393 R 0696: Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unita' statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunita' (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1). Nell'allegato, sezione II, parte B, Criterio geografico, i termini che compaiono dopo "nei Paesi Bassi", nel paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti: il "kommune" in Norvegia; la "Gemeinde" in Austria; il "concelho" in Portogallo; il "kunta/kommun" in Finlandia; il "primärkommun" in Svezia e il "ward" nel Regno Unito.". 2. 391 S 0612: Decisione 91/612/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 1). Nel questionario Q60.A60: Sezione 1.1: Dopo "Paesi Bassi" sono inseriti i seguenti termini: "Norvegia", "Austria". Dopo "Portogallo", sono inseriti i seguenti termini: "Finlandia", "Svezia". 3. 391 X 0141: Raccomandazione 91/141/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 35). a) Nei questionari M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61: Sezione 1.1: Dopo "Paesi Bassi", sono inseriti i seguenti termini: "Norvegia", "Austria". Dopo "Portogallo", sono inseriti i seguenti termini: "Finlandia", "Svezia". b) Nei questionari M40, A40, A40a: Sezione 1.2: i termini: "Austria", "Norvegia", "Svezia" sono soppressi. c) Nei questionari M50, A50, A50a e nelle note esplicative II ai questionari M50/A50, nei paragrafi 2 e 3 il termine: "EUR 12" e' sostituito da "EUR 16". 4. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 29), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 389 L 0462: Direttiva 89/462/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8). a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi e' inserito il testo seguente: "Norvegia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) Austria: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg" e, dopo le regioni del Portogallo: "Finlandia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) Svezia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II). b) Nell'allegato III: Dopo "Paesi Bassi", si inserisce: "Norvegia", "Austria". Dopo "Portogallo", si inserisce "Finlandia", "Svezia". "Austria", "Norvegia", "Svezia" e "Finlandia" si sopprimono dall'elenco dei paesi terzi. 5. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merce per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi e' inserito il testo seguente: "Austria: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg" e, dopo le regioni del Portogallo: "Finlandia: in attesa di decisione stalla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II) Svezia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)". b) Nell'allegato III l'elenco dei paesi e' modificato come segue: i) La prima parte e' sostituita dalla seguente: "I. Paesi della Comunita' europea 01. Belgio 02. Danimarca 03. Germania 04. Grecia 05. Spagna 06. Francia 07. Irlanda 08. Italia 09. Lussemburgo 10. Paesi Bassi 11. Norvegia 12. Austria 13. Portogallo 14. Finlandia 15. Svezia 16. Regno Unito"; ii) nella parte III il termine "Austria" e' soppresso ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28. c) Nell'allegato IV, tabelle 7(a), 8(a) e 8(b) il titolo "EUR 12" e' sostituito da "EUR 16" e la colonna "A" e' spostata sotto "EUR 16" dopo "L". d) Nell'allegato IV, tabelle 10(a) e 10(b), nella colonna di sinistra, il titolo "EUR 12" e' sostituito da "EUR -16". Dopo il termine "Paesi Bassi", vengono inseriti: "Norvegia", "Austria". Dopo il termine "Portogallo", vengono inseriti: "Finlandia", "Svezia". L'ulteriore riferimento all'Austria e' soppresso. 6. 380 L 1177: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si aggiunge: "ÖBB: Österreichische Bundesbahnen VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna NSB: Norges Statsbaner SJ: Statens järnvägar". b) All'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi viene inserito il testo seguente: "Norvegia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) Austria: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg" e, dopo le regioni del Portogallo: "Finlandia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) "Svezia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)". c) Nell'allegato III l'elenco dei paesi e' modificato come segue: la prima parte e' sostituita dal seguente testo "I. Paesi della Comunita' europea 01. Belgio 02. Danimarca 03. Germania 04. Grecia 05. Spagna 06. Francia 07. Irlanda 08. Italia 09. Lussemburgo 10. Paesi Bassi 11. Norvegia 12. Austria 13. Portogallo 14. Finlandia 15. Svezia 16. Regno Unito". Nella seconda parte i termini "Austria", "Norvegia", "Svezia" e "Finlandia" sono soppressi ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28. XVI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 392 X 0579: Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 66). Al punto V 4) e' aggiunto il testo seguente: "- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY - Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetnina. Rekommendation 92/579/EØF - Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG". XVII. POLITICA STRUTTURALE E REGIONALE 388 R 2052: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo da: 393 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1983 (GU n. L 193 del 31.7.1993, pag. 5). 1) All'articolo 12, paragrafo 1 e' aggiunto il testo seguente: "Come segnalato nell'allegato III, le risorse aggiuntive disponibili per i quattro nuovi Stati membri per gli obiettivi da 1 a 5b, espressi in prezzi 1995, ammonteranno, per il periodo 1995-1999, a 4 775 milioni di ecu. La ripartizione annuale di tali risorse fra gli Stati membri e' riportata nell'allegato III.". 2) All'allegato 1 si aggiunge quanto segue: "AUSTRIA: Burgenland". 3) All'allegato III si aggiunge quanto segue: "ALLEGATO III Destinazione indicativa degli stanziamenti per i nuovi Stati membri (milioni di ecu espressi in prezzi 1995) ==================================================================== 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999==================================================================== Fondi strutturali 908 934 956 978 999 4775 (obiettivi da 1 a 5b) e SFOP -------------------------------------------------------------------- di cui: Austria 308 317 325 332 341 1623 Finlandia 225 233 239 245 251 1193 Norvegia 148 151 154 157 159 769 Svezia 227 233 238 244 248 1190 -------------------------------------------------------------------- p.m. Regioni dell'obiettivo 1 32 34 37 39 42 184 ==================================================================== 1. Tali cifre sono solo indicative. Le effettive ripartizioni per obiettivo saranno determinate in sede di applicazione del regolamento sui Fondi strutturali, come per gli attuali Stati membri. 2. Tali cifre includono tutti gli stanziamenti per progetti pilota, azioni innovative studi e iniziative della Comunita' ai sensi degli articoli 3 e 12, paragrafo 5." XVIII. VARIE ATTI CEE 385 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunita' economica europea (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.". b) L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4, I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.". c) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 La Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e' pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.". Atti EURATOM 358 R 5001(01): Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunita' europea dell'energia atomica (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 401/58), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, 1a lingua olandese, la. lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.". b) L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.". c) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 La Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e' pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.".
Atto - Allegato II
ALLEGATO II Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione I. POLITICA COMMERCIALE 1. 394 R 0517: Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni ne' da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 1). Nell'allegato III A deve essere aggiunta l'indicazione dei prodotti originari di paesi diversi da quelli di cui all'allegato II per i quali l'immissione in libera circolazione era soggetta a restrizioni quantitative nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1993. Pertanto l'espressione "a norma del regolamento (CEE) n. 288/82", che compare nell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, va soppressa. Svezia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto delle attuali correnti commerciali della Svezia. Austria, Norvegia e Finlandia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia. 2. 392 R 3951: Regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 6), modificato da: 394 R 0217: Regolamento (CE) n. 217/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 28 del 2.2.1994, pag. 1). Svezia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono tonto delle attuali correnti commerciali della Svezia. Austria, Norvegia e Finlandia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia. II. PESCA 1. 392 R 3759: Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1). Le modifiche da apportare agli allegati I e VI di questo regolamento per introdurre nuove specie saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione, alla luce dei dati che saranno forniti dagli Stati membri dell'Unione nonche' dagli Stati aderenti. Le modifiche da apportare all'articolo 5 per autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a titolo esclusivo saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione. 2. 393 R 2210: Regolamento (CEE) n. 2210 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, gag. 8). Un elenco dei mercati rappresentativi e dei porti sara' stabilito prima dell'adesione conformemente alla appropriata procedura.
Atto - Allegato III
ALLEGATO III Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione 1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi e l'indicazione sull'etichettatura del medesimo. 2. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 51). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio nelle pile alcaline al manganese, incluse le pile del tipo a bottone di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 3. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda: i) i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice A, in quanto la Norvegia puo' chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici diversi; ii) i criteri di classificazione e etichettatura delle sostanze cancerogene di cui al punto 4.2.1. dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Norvegia puo' chiedere di applicare criteri di classificazione diversi e diversi requisiti per l'attribuzione di talune frasi di rischio. b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 6 della direttiva, per quanto riguarda i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice B, in quanto la Norvegia puo' chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione. un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici. c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva, in quanto la Norvegia puo' chiedere l'uso di una frase di rischio supplementare ("R-215") non elencata nell'allegato III della direttiva; d) Per le sostanze contemplate alle precedenti lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che impongono l'uso dei termini "Etichetta CEE". 4. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46). a) Articolo 13 in connessione con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti le sostanze definite al punto 3, lettere a), b) e c) del presente allegato. b) Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prove sui preparati circa gli effetti sensibilizzanti. 5. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). 6. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206, del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalia direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Appendice A DENOMINAZIONE N. CEE Acrilato di etile 607-032-00-X Di-isocianato di -2,4-toluene 615-006-00-4 Di-isocianato di -2,6-toluene 615-006-00-4 Dinitro-toluene (tutti gli isomeri) 609-007-00-9 Bromuro di metile 602-002-00-2 Cromato di calcio 024-008-00-9 Mercurio, composti organici 080-002-00-6 e inorganici 080-004-00-7 Trementina 650-002-00-6 Cloruro di bario (Sali di bario...) 056-002-00-7 n-Esano 601-037-00-0 Pentossido di vanadio 023-001-00-8 Appendice B DENOMINAZIONE: Cromato di bario N-fenil-2-naftilammina Benzo(e)-pirene Crisene Creosoto di catrame di carbone Indeno(1,2,3-cd)pirene Cloruro di cobalto(II) Solfato di cobalto(II) Cloruro di nichel N-fenil-N'-isopropil-p-fenilen-diammina Monosolfuro di tetralmetiltiurame Cloroacetaldeide
Atto - Allegato IV
ALLEGATO IV Elenco previsto all'articolo 39 paragrafo 1 dell'atto di adesione. Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato V
ALLEGATO V Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesione. Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato VI
ALLEGATO VI Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di adesione LEGISLAZIONE DOGANALE Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992) e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (GU n. L 253 dell'11.10.1993), modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita'. Fatte salve le disposizioni seguenti, la legislazione comunitaria in materia doganale si applica ai nuovi Stati membri dalla data dell'adesione. 1. Articoli da 22 a 27 del regolamento del Consiglio e articoli da 35 a 140 del regolamento della Commissione riguardanti l'origine delle merci, modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita'. 1. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia con tali paesi o nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono rispettivamente accettate da questi ultimi, a condizione che: - la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; - la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro i quattro mesi successivi alla data di adesione. 2. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che: - una siffatta disposizione figuri anche negli accordi conclusi da questi paesi terzi con l'Unione nella sua composizione attuale; - gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine comunitarie. Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine di cui ai punti 1, 2 e 4 sono accettate dalle autorita' doganali competenti dell'Unione nella sua composizione attuale e da quelle dei nuovi Stati membri per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione. 4. Qualora la prova dell'origine e/o i documenti di trasporto siano stati rilasciati prima della data di adesione e ove si rendano necessarie formalita' doganali per gli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e l'Unione nella sua composizione attuale o tra i nuovi Stati membri stessi, si applicano le disposizioni del titolo V del protocollo 4 sulle norme di origine dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del titolo V del protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la CE e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia. 2. Articolo 76 del regolamento del Consiglio e articoli da 253 a 289 del regolamento della Commissione riguardanti le procedure semplificate. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti le dichiarazioni periodiche rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse. 2. Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Articoli da 98 a 113 del regolamento del Consiglio e articoli da 503 a 548 del regolamento della Commissione riguardanti il deposito doganale. 1. Fatto salvo il punto 2, i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti il deposito doganale rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse. 2. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria delle merci di importazione, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, questi elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. 4. Articoli da 114 a 129 del regolamento del Consiglio e articoli da 549 a 649 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento attivo. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo e qualora tale dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione. 4. Se la dichiarazione di perfezionamento attivo e' stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data dell'adesione. 5. Articoli da 130 a 136 del regolamento del Consiglio e articoli da 650 a 669 del regolamento della Commissione riguardanti la trasformazione sotto controllo doganale. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. 6. Articoli da 137 a 144 del regolamento del Consiglio e articoli da 670 a 747 del regolamento della Commissione riguardanti l'ammissione temporanea. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di ammissione temporanea rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo, sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione. 7. Articoli da 145 a 160 del regolamento del Consiglio e articoli da 748 a 787 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento passivo. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento passivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, l'importo dell'obbligazione doganale e' determinato in base alla normativa applicabile prima dell'adesione nel nuovo Stato membro nel quale la dichiarazione di perfezionamento passivo e' stata accettata prima della data di adesione. 8. Articoli da 166 a 181 del regolamento del Consiglio e articoli da 799 a 840 del regolamento della Commissione riguardanti le zone franche e i depositi franchi. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi, franchi designati o autorizzati prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono stati designati o autorizzati, se conformi alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a decorrere dalla data di adesione. 2. Qualora le zone franche e i depositi franchi di cui al punto 1 non soddisfino le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, i nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi franchi designati o autorizzati prima della data di adesione al massimo per un anno a decorrere dalla stessa. 3. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 4. Le autorita' competenti dei nuovi Stati membri approvano, entro un anno dalla data di adesione, la contabilita' di magazzino degli operatori in zona franca. L'approvazione e' rilasciata alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 5. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni - rilasciate prima dell'adesione - di vincolo ai regimi doganali, di cui all'articolo 173 lettere c), d) ed e) del regolamento del Consiglio, delle merci in permanenza in una zona franca o in un deposito franco, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 6. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 5 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 9. Articoli da 201 a 232 del regolamento del Consiglio e articoli da 868 a 876 del regolamento della Commissione riguardanti la contabilizzazione e il recupero a posteriori. Il recupero e' effettuato alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e' effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite. 10. Articoli da 235 a 242 del regolamento del Consiglio e articoli da 877 a 912 del regolamento della Commissione riguardanti il rimborso e lo sgravio dei dazi. Il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite.
Atto - Allegato VII
ALLEGATO VII Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione
Codice tariffario norvegese DESIGNAZIONE DELLE MERCI
6201 Cappotti, anoraks, ecc. per uomo o ragazzo
6202 Cappotti, anoraks, ecc. per donna o ragazza
6203 Vestiti o completi, giacche, pantaloni, ecc. per uomo o ragazzo
6204 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, pantaloni, abiti interi, gonne, ecc. per donna o ragazza
6205 Camicie e camicette per uomo o ragazzo
6210 (ad esclusione di 6210.1020) Indumenti confezionati con prodotti impregnati o spalmati
6211 (ad esclusione di 6211.1100 - 6211.1200) Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, tute sportive (trainings), ecc.
6302 di maglia di tessuto (ad esclusione di 6302.2210, 6302.3210 e 6302.4000 - 6302.9900) Biancheria da letto
6303.9190 6303.9290 6303.9990 Tendine, tende e tendaggi
6306.2101 - 6306.2900 Tende
Atto - Allegato VIII
ALLEGATO VIII Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione 1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34). 2. 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59). Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC. 3. 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19). Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici. 4. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi. 5. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4. 6. 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81). Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma. 7. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 8. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1). a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria puo' chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze. b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come "molto tossiche", "tossiche" e "nocive" possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche ("Österreichische Giftliste"). c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in, quanto l'Austria puo' chiedere l'uso di: i) etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose; ii) etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente; iii) etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose. d) Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini "etichetta CEE". 9. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, gag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46). a) Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenerti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato; b) Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e ili). c) Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute rei preparati pericolosi. 10. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag 1). 11. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Appendice Sostanza N linuron 006-021-00-1 triclorosilano 014-001-00-9 tricloruro di fosforo 015-007-00-4 pentaclorufo di fosforo 015-008-00-X ossicloruro di fosforo 015-009-00-5 polisolfuri di sodio 016-010-00-3 dicloruro di dizolfo 016-012-00-4 cloruro di tionile 016-015-00-0 ipoclorito di calcio; soluzione ... % Cl attivo 017-012-00-7 idrossido di potassio 019-002-00-8 triossido di cromo 024-001-00-0 dicromato di potassio 024-002-00-6 dicromato di ammonio 024-003-00-1 dicromato di sodio 024-004-00-7 -clorotoluene 602-037-00-3 2-dimetilamminoetanolo 603-047-00-0 2-dietilamminoetanolo 603-048-00-6 dietanolammina 603-071-00-1 N-metil-2-etanolammina 603-080-00-0 2-etilesan-1,3-diolo;ottilenglicole 603-087-00-9 isoforone 606-012-00-8 6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b) chinossalin-2-one 606-036-00-9 anidride acetica 607-008-00-9 formiato di metile 607-014-00-1 formiato di etile 607-015-00-7 acido acrilico 607-061-00-8 cloruro di cloroacetile 607-080-00-1 nitrofene 609-040-00-9 quintozene (ISO); pentacloronitrobenzene 609-043-00-5 metilammina (mono, di e tri) 612-001-00-9 dietilammina 612-003-00-X trietilammina 612-004-00-5 butilammina 612-005-00-0 benzilammina 612-047-00-X di- n -propilammina[1], di-isopropilammina[2] 612-048-00-5 diclofluanide 616-006-00-7 clorammina T (sale di sodio) 616-010-00-9 idroperossido di cumene 617-002-00-8 monocrotofos 015-072-00-9 edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile 015-121-00-4 triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3ile 015-140-00-8 metanolo 603-001-00-X cloroformiato di etile 607-020-00-4 dipropilentriammina 612-063-00-7 trifenmorfo (ISO); 4-tritilmorfolina 613-052-00-X diuron 006-015-00-9 ossido di bis(tris) (2-fenil-2-metilpropil) stagno; ossido di fenbutatina 050-017-00-2 butanolo (escluso ter-butanolo) 603-004-00-6 esafluoroalluminato di trisodio 009-016-00-2 bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropran-1,3-diolo 603-085-00-8
Atto - Allegato IX
ALLEGATO IX ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 71 PARAGRAFO 2 DELL'ATTO D'ADESIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Atto - Allegato X
ALLEGATO X Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione 1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991. pag. 14). 2. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi. 3. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992; pag. 1). 4. 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81). Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nei gasoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 5. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Articoli 15 e 16, lettera f) nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura fanno riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13) modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
Atto - Allegato XI
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