LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686
- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 378 L 0315: Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1), - 378 L 0547: Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 380 L 1267: Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28, - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0358: Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51), - 387 L 0403: Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44), - 392 L 0053: Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 1), - 393 L 0081: Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49). a) Nell'allegato VII, al punto 1, sezione 1 si inserisce nella colonna quanto segue: " 12 per l'Austria" " 17 per la Finlandia" " 16 per la Norvegia" "5 per la Svezia". b) Nell'allegato IX, alle parti I e II, pagina 2, punto 37 si aggiunge: "Austria:......, Finlandia:......, Norvegia:......, Svezia:......". 2. 370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 373 L 0350: Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33), - 377 L 0212: Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19 pag. 17), - 381 L 0334: Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6), - 384 L 0372: Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47), - 384 L 0424: Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43). - 392 L 0097: Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 371 del 19.12.1992, pag. 1). a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, S ,per la Svezia". 3. 370 L 0388: Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 227), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979. pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 4. 371 L 0127: Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1 marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore, (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da: - 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 379 L 0795: Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 L 0205: Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 386 L 0562: Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49), - 388 L 0321: Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77). Nell'allegato II, appendice 2, nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 5. 374 L 0483: Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.10.1974, pag. 4), modificata da: - 379 L 0488: Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1), 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 6. 376 L 0114: Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonche' alla loro posizione e modo di fissaggio peri veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nelle GU n. 56 del 4.3.1976, pag. 38 e GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da: - 378 L 0507: Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 7. 376 L 0757: Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato III, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 8. 376 L 0758: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0516: Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1 agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1). Nell'allegato III, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 9. 376 L 0759: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da: - 1 79 H. Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985; pag. 23), - 389 L 0277: Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52. Nell'allegato III, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 10. 376 L 0760: Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato I, punto 4.2, e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 11. 376 L 0761: Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonche' di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.19 19, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0517: Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1 agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15). Nell'allegato VI, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente " 12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 12. 376 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonche' alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato II, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 13. 377 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0518: Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1 agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24). Nell'allegato II, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 14. 377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e' agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato II, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 15. 377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, paga 17), - - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato IV, punto 4.2 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 16. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32), - 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1). Nell'allegato III, punto 1.1.1 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 17. 378 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985; pag. 23). Nell'allegato VI, punto 1.1.1 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria", "17 per la Finlandia", "16 per la Norvegia", "5 per la Svezia". 18. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), rettificata nella GU n. L 10 del 16.1.1979, pag. 15, modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0056: Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42), - 389 L 0235: Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1). a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattini: "- "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca, - "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese, - "typegodkjenning" nella legislazione norvegese, - "typgodkännande" nella legislazione svedese.". b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 19. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da: - 380 L 1272: Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'articolo 8 si aggiungono i trattini seguenti: "- "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca, - "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese, - "typegodkjenning" nella legislazione norvegese, - "typgodkännande" nella legislazione svedese.". 20. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da: - 391 L 0542: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1 ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1). Nell'allegato I, al punto 5.1.3, e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria; 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 21. 391 L 0226: Direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e del loro rimorchi (GU n. L 103 del 23.4.1991; pag. 5). Nell'allegato E, al punto 3.4.1, e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 22. 392 L 0022: Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 11). Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 4.4.1, e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 23. 392 L 0023: Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio (GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95). Nell'allegato I al punto 4.2, e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 24. 392 L 0061: Direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72). Nell'allegato V, al punto 1.1, e' aggiunto i testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". II. TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI 1. 374 L 0150: Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10), rettificata nella GU n. L 226 del 18.8.1976, pag. 16, modificata da: - 379 L 0694: Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agii adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985. pag. 23), - 388 L 0297: Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52). Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti: "- "Typengenehmigung" nella legislazione austriaca, - "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande" nella legislazione finlandese, - "typegodkjenning" nella legislazione norvegese, - "typgodkännande" nella legislazione svedese.". 2. 377 L 0536: Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0680: Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26). Nell'allegato VI e aggiunto il testo seguente: " 12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 3. 378 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli a forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.19,82, pag. 45), - 383 L 0190: Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0465: Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31). Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 4. 379 L 0622: Direttiva 791622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da: - 382 L 0953: Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, gag. 31), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0413: Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 ghigno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32). Nell'allegato VI e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 5. 386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da: - 389 L 0682: Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29). Nell'allegato VI e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 6. 387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a' ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da: - 389 L 0681: Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27). Nell'allegato VII e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". 7. 389 L 0173: Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1). a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". b) Nell'allegato V, punto 2.1.3 al testo fra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia". III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE 384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42). Nell'allegato I, punto 3, al testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia". IV. APPARECCHI DOMESTICI 379 L 0531: Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'ALLEGATO I e' modificato come segue: i) Al punto 3.1.1 e' aggiunto il testo seguente: ""Sähköuuni", in finlandese (FI) "Elektrisk stekeovn", in norvegese (N) "Elektrisk ugn", in svedese (S)". ii) Al punto 3.1.3 e' aggiunto il testo seguente: ""Käyttöflavuus", in finlandese (FI) "Nyttevolum", in norvegese N "Nyttovolym", in svedese (S)". iii) Al punto 3.1.5.1 e' aggiunto il testo seguente: "Esilämmityskulutus 200.°C:een (FI) Energiforbruk ved oppvarming til 200°C (N) Energiförbrukning vid uppvärmning till 200°C (S)" "Vakiokulutus(yhden tunnin aikana 200 C:ssa) (FI) Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time pa 200°C) (N) Energiförbrukning för att upprätthålla på 200°C i en timme (S)". "KOKONAISKULUTUS (FI) TOTALT (N) TOTALT (S)". iv) Al punto 3.1.5.3 e' aggiunto il testo seguente: "Puhdistusvaiheen kulutus (FI) Energiforbruk ved renseprosess (N) Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)". b) Sono aggiunti gli allegati seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico V. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI 1. 386 L 0295: Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1). Nell'allegato IV, al testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia". 2. 386 L 0296: Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10). Nell'allegato IV, al testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "A per l'Austria, N per la Norvegia, 5 per la Svezia, FI per la Finlandia". VI. APPARECCHI A PRESSIONE 376 L 0767: Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio,, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42). Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino al testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia". VII. STRUMENTI DI MISURA 1. 371 L 0316: Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da: 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 372 L 0427: Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 L 0575: Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0354: Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43), - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42), a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino al testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "A per l'Austria, N per la Norvegia, S per la Svezia, FI per la Finlandia". b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, N, S, FI. 2. 371 L 0347: Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da: - 1 72 B:. Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.19 72, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti: "EY hehtolitrapaino" "EF hektolitervekt" "EG hektolitervikt". 3. 371 L 0348: Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti: ""10 Groschen" (Austria) "10 penniä/10 penni" (Finlandia) "10 øre" (Norvegia) "10 öre" (Svezia)". VIII. TESSILI 371 L 0307: Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 L 0523: Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0140: Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987. pag. 24). Nell'articolo 5, paragrafo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- uusi villa - ren ull - kamull". IX. PRODOTTI ALIMENTARI 1. 376 L 0118: Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da: - 378 L 0630: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), 383 L 0635: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e' sostituito dal testo seguente: c) "flødepulver", in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Gräddpulver" in Svezia, "kermajauhe/gräddpulver" in Finlandia e "fløtepulver" in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).". 2. 379 L 0112: Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonche' la relativa pubblicita' (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22), - 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38), - 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17), - 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27). a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 e' aggiunto u testo seguente: "- in finlandese säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä", - in norvegese "bestrålt, behandlet med ioniserende stråling", - in svedese "bestrålad, behandlad med joniserande stråining". b) Nell'articolo 9, paragrafo 6, ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 22.06 del sistema armonizzato. c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 e' aggiunto il testa seguente: - in finlandese "viimeinen käyttöajankohta", - in norvegese "siste forbruksdag", - in svedese "sista förbrukningsdagen" d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 22.04 del sistema armonizzato. 3. 380 L 0590: Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che puo' accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) Nel titolo dell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "LIITE" "VEDLEGG" "BILAGA". b) Nel testo dell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "Tunnus" 4. 389 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34). Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e' aggiunto il testo seguente: "- in finlandese "pakastettu", - in norvegese "dypfryst", - in svedese "djupfryst". 5. 391 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35). a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini "Formula para lactentes" e, "Formula de transição" si aggiunge quanto segue: "- in finlandese "Äidinmaidonkorvike" e "Vierotusvalmiste" - m norvegese "Morsmelkerstatning" e "Tilskuddsblanding" - in svedese "Modersmjölksersättning" e "Tillskottsnäring" b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini "Leite para lactentes" e "Leite de transiçâo" si aggiunge quanto segue: "- in finlandese "Maitopohjainen äidinmaidonkorvike" e "Maitopohjainen vierotusvalmiste" - in norvegese "Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk" e "Tilskuddsblanding utelukkeyde basert på melk" - in svedese "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" e "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk"". 6. 393 L 0077: Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23). Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue: "f) "must", con l'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi; in norvegese "eplemost" per il succo di mela senza aggiunta di zucchero; g) "täysmehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantita' massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti: h) "tuoremehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri o di altri ingredienti e senza trattamenti termiti; i) "mehu", con l'indicazione in lingua finlandese della frutta usata per succhi con aggiunta di acqua o zuccheri e con un contenuto di succo pari ad almeno il 35% del peso.". X. CONCIMI 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 388 L 0183: Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33), - 389 L 0284: Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34), - 389 L 0530: Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989. pag. 116). a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo paragrafo, al testo tra parentesi viene aggiunte il testo seguente: "Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia". b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, dopo (6b), al testo tra parentesi e' aggiunto il testo seguente: "Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia,". XI. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI 1. 383 L 0189: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0182: Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75), - 392 D 0400: Decisione 92/400/CEE della Commissione, del 15 luglio 1992 (GU n. L 221 del 6.8.1992, pag. 55). a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 e' sostituito dal testo seguente: "7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca". b) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente: "ON (Austria) Österreichisches Normungsinstitut Heinestrasse 38 A - 1020 Wien ÖVE (Austria) Österreichischer Verband für Elektrotechnik Eschenbachgasse 9 A - 1010 Wien SFS (Finlandia) Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y. PL 116 FIN - 00241 Helsinki SESKO (Finlandia) Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y. Särkiniementie 3 FIN - 00210 Helsinki NSF (Norvegia) Norges Standardiseringsforbund Pb 7020 Homansbyen N - 0306 Oslo NEK (Norvegia) Norsk Elektroteknisk Komite Pb 280 Skøyen N - 0212 Oslo SIS (Svezia) Standardiseringskommissionen i Sverige Box 3295 S - 103 66 Stockholm SEK (Svezia) Svenska Elektriska Kommissionen Box 1284 S - 164 28 Kista". 2. 393 R 0339: Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformita' delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza (GU n. L 40 del 17.2.1993, pag. 1), modificato da: - 393 D 0583: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 39). a) All'articolo 6, paragrafo 1 si aggiunge quanto segue: - "Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93", - "Farlig produkt - ikke godkjent for fri omseming. Forordning (EØF) nr. 339/93", - "Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93"."; b) All'articolo 6, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue: - "Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93", - "Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93", - "Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".". XII. COMMERCIO E DISTRIBUZIONE 381 D 0428: Decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981, relativa alla creazione di un Comitato per il commercio e la distribuzione (GU n. L 165 del 23.6.1981, pag. 24), modificato da: 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15 novembre 1985, pag. 17). a) All'articolo 3, - nel primo paragrafo "50" e' sostituito da "68"; - nel secondo paragrafo "26" e' sostituito da "36". b) Nel primo paragrafo dell'articolo 7, "dodici" e' sostituito da "sedici". D. RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI I. SISTEMA GENERALE 392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU n. L 209 del 24.7.1992; pag. 25). Nell'allegato C "ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii)": a) Nella sezione "1. Settore paramedico e sociopedagogico" e' aggiunto quanto segue: "In Austria corsi di formazione per: - ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker"), - podologo ("Fußpfleger"), - tecnico audioprotesista ("Hörgeräteakustiker"), - rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist"). ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti. - massaggiatore ("Masseur"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionale ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti. - maestro/a di scuola materna ("Kindergärtner/in"), - educatore ("Erzieher"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame"." b) Nella sezione "2. Settore dei mastri artigiani" ("Mester/Meister/Maitre") che rappresenta formazioni non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A, e' aggiunto quanto segue: "In Austria corsi di formazione per: - ortopedico bendaggi ("Bandagist"), - bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger"), - ottico ("Optiker"), - calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher"), - meccanico ortopedico ("Orthopädietechniker"), - odontotecnico ("Zahntechniker"), - giardiniere ("Gärtner"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e da' diritto al titolo di "Meister". corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e foreste, ossia - perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft"), - perito in economia domestica rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"), - perito orticoltore ("Meister im Gartenbau"), - perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau"), - perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"), - perito in tecnica viticola ed enologica ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"), - perito in tecnologie lattiero-casearie ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"), - perito in tecnologie dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft), - perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft"), - perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft"), - perito in tecnica apistica ("Meister in der Bienenwirtschaft"), - perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft"), - perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten-und Forstpflegewirtschaft"), - perito in magazzinaggio agricolo ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e da' diritto al titolo di "Meister". In Norvegia corsi di formazione per: - giardiniere paesaggista ("anleggsgartner"), - odontotecnico ("tanntekniker"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto di insegnamento professionale, ed in un biennio di pratica e formazione professionale, che si conclude con un esame di perito che abilita alla formazione degli apprendisti e da' diritto al titolo di "Meister"." c) Nella sezione "3. Settore marittimo, sottosezione a) Navigazione marittima", e' aggiunto quanto segue: "In Norvegia corsi di formazione per: - capitano di nave mercantile/ufficiale di coperta classe 1 ("skipsfører"), - primo ufficiale di coperta/ufficiale di coperta classe 2 ("overstyrmann"), - capitano di gran cabotaggio/ufficiale di coperta classe 3 ("kystskipper"), - secondo ufficiale/ufficiale di guardia/ufficiale di coperta classe 4 ("styrmann"), - primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina classe 1 ("maskinsjef"), - secondo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina classe 2 ("1. maskinist"), - direttore di macchina/ufficiale di macchina classe 3 ("enemaskinist"), - ufficiale di macchina di guardia/ufficiale di macchina classe 4 ("maskinoffiser"), ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base e da un periodo di servizio in mare di tre anni (due anni e mezzo per gli ufficiali di macchina), completata - per gli ufficiali di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata, - per gli altri, da due anni di formazione professionale specializzata e da un ulteriore servizio in mare. Tale formazione e' riconosciuta a norma della convenzione internazionale STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia). corsi di formazione per: - ufficiale di elettroautomazione (elettricista navale), ("elektroautomasjonstekniker/skipselektriker) ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni, completata da un anno di pratica professionale e di servizio in mare e da un anno di formazione professionale specializzata." d) Nella sezione "3. Settore marittimo", dopo la sottosezione b) "Pesca marittima" e' aggiunto quanto segue: "c) Personale addetto agli impianti mobili di trivellazione": In Norvegia corsi di formazione per: - direttore di piattaforma ("plattformsjef'), - direttore della sezione stabilita' ("stabilitetssjef"), - operatore della sala di controllo ("Kontrollromoperatør"), - direttore della sezione tecnica ("teknisk sjef"), - vicedirettore della sezione tecnica ("teknisk assistent"), ciclo di formazione che ha una durata di nove anni di istruzione generale seguiti da un ciclo di formazione di base di due anni. Esso viene completato da almeno un anno di servizio in piattaforma e, - per l'operatore della sala di controllo, da un anno di formazione professionale specializzata, - per gli altri, da due anni e mezzo di formazione professionale specializzata." e) Nella sezione "4. Settore tecnico" e' aggiunto quanto segue: "In Austria corsi di formazione per: - guardia forestale ("Förster"), - consulente tecnico ("Technisches Büro"), - intermediario lavoro ad interim ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"), - agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"), - consulente finanziario (Vermögensberater"), - investigatore privato ("Berufsdetektiv"), - agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"), - agente immobiliare ("Immobilienmakler"), - amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"), - agente pubblicitario ("Werbeagentur"), - fiduciario immobiliare ("Bauträger(Bauorganisator,Baubetreuer"), - agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni di istruzione obbligatoria piu' un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturita' tecnica o commerciale, ed e' completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale. consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale. - perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"), - carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"), ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni di istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano")." II. PROFESSIONI LEGALI 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'articolo 1, paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente: "Austria: "Rechtsanwalt", Finlandia: "Asianajaja/Advokat", Norvegia: "Advokat", Svezia: "Advokat". III. ATTIVITA' MEDICHE E, PARAMEDICHE 1. Medici 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU n. L 165 del 7.7.1993, pag. 1). a) Nell'articolo 3 e' aggiunto il testo seguente: m) In Austria: "Doktor der gesaraten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facolta' universitaria di medicina e "Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin" (diploma di tirocinio in medicina generale), o "Facharztdiplom" (diploma di specializzazione) rilasciato dall'autorita' competente; n) in Finlandia: "todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facolta' universitaria di medicina nonche' un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorita' competenti per il settore della sanita' pubblica; o) in Norvegia: "bevis for bestått cand med eksamen" (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facolta' universitaria di medicina nonche' un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorita' competenti per il settore della sanita' pubblica; p) in Svezia: "läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facolta' universitaria di medicina nonche' un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanita'.". b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: "Facharztdiplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dall'autorita' competente; in Finlandia: "todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorita' competenti; in Norvegia: "bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorita' competenti; in Svezia: "bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanita'."; c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 e' aggiunto quanto segue: - anestesia e rianimazione: "Austria: Anästbesiologie und Intensivmedizin, Finlandia: anestesiologia/anestesiologi, Norvegia: anestesiologi, Svezia: anestesi och intensivvård; - chirurgia generale: "Austria: Chirurgie, Finlandia: kirurgia/kirurgi, Norvegia: generell kirurgi, Svezia: kirurgi"; - neurochirurgia: "Austria: Neurochirurgie, Finlandia: neurokirurgia/neurokirurgi, Norvegia: nevrokirurgi, Svezia: nevrokirurgi"; - ostetricia e ginecologia: "Austria: Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Finlandia: naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och förlossningar, Norvegia: fødselshjelp og kvinnesykdommer, Svezia: (obstetrik och gynekologi)"; - medicina interna: "Austria: Innere Medizin, Finlandia: sisätaudit/inremedicin, Norvegia: indremedisin, Svezia: internmedicin"; - oculistica: "Austria: Augenheilkunde und Optometrie, Finlandia: silmätaudit/ögonsjukdomar, Norvegia: øyesykdommer, Svezia: ögonsjukdomar (oftalmologi)"; - otorinolaringoiatria: "Austria: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Finlandia: korva, nenä- ja kurkkutaudit/öron- näs- och strupsjukdomar, Norvegia: øre-nese-halssykdommer, Svezia: öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)"; - pediatria: "Austria: Kinder und Jugendheilkunde, Finlandia: lastentaudit/barnsjukdomar, Norvegia: barnesykdommer, Svezia: barn- och ungdomsmedicin"; - tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio: "Austria: Lungenkrankheiten, Finlandia: keuhkosairaudet/lungsjukdomar, Norvegia: lungesykdommer, Svezia: lungsjukdomar (pneumonologi)", - urologia: "Austria: Urologie, Finlandia: urologia/urologi, Norvegia: urologi, Svezia: urologi"; ortopedia e traumatologia: "Austria: Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Finlandia: ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi, Norvegia: ortopedisk kirurgi, Svezia: ortopedi"; - anatomia patologica: "Austria: Pathologie, Finlandia: patologia/patologi, Norvegia: patologi, Svezia: klinisk patologi"; - neurologia: "Austria: Neurologie, Finlandia: neurologia/neurologi, Norvegia: nevrologi, Svezia: neurologi"; - psichiatria: "Austria: Psychiatrie, Finlandia: psykiatria/psykiatri, Norvegia: psykiatri, Svezia: psykiatri". d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 e' aggiunto quanto segue: - biologia clinica: "Austria: Medizinische Biologie"; - ematologia biologica: "Finlandia: hematologiset laboratoriotutkimukset/hematologiska laboratorieundersökningar"; - microbiologia - barteriologia: "Austria: Hygiene und Mikrobiologie, Finlandia: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi, Norvegia: medisinsk mikrobiologi, Svezia: klinisk bakteriologi"; - biochimica: "Austria: Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Finlandia: kliininen kemia/klinisk kemi, Norvegia: klinisk kjemi, Svezia: klinisk kemi" - immunologia: "Austria: Immunologie, Finlandia: immunologia/immunologi, Norvegia: immunologi og transfusjonsmedisin, Svezia: klinisk immunologi"; - chirurgia plastica: "Austria: Plastische Chirurgie, Finlandia: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi, Norvegia: plastikkirurgi, Svezia: plastikkirurgi"; - chirurgia toracica: "Finlandia: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kärlkirurgi, Norvegia: thoraxkirurgi, Svezia: thoraxkirurgi"; - chirurgia pediatrica: "Finlandia: lastenkarurgia/barnkirurgi, Norvegia: barnekirurgi, Svezia: barn- och ungdomskirurgi"; - chirurgia vascolare: Norvegia: karkirurgi"; - cardiologia: "Finlandia: cardiologia/kardiologi, Norvegia: hjertesykdommer, Svezia: kardiologi"; - gastroenterologia: "Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi, Norvegia: fordøyelsessykdommer, Svezia: medicinsk gastro-enterologi och hepatologi"; - reumatologia: "Finlandia: reumatologia/reumatologi, Norvegia: reumatologi, Svezia: reumatologi" - ematologia generale: "Finlandia: kliininen hematologia/klinisk hematologi, Norvegia: blodsykdommer, Svezia: hematologi"; - endocrinologia: "Finlandia: endocrinologia/endokrinologi, Norvegia: endokrinologi, Svezia: endokrinologi"; - fisioterapia: "Austria: Physikalische Medizin, Finlandia: fysiatria/fysiatri, Norvegia: fysikalsk medisin og rehabilitering, Svezia: rehabiliteringsmedicin"; - dermatologia e venereologia: "Austria: Haut- und Geschlechtkrankheiten, Finlandia: iho- ja sukupuolitau dit/hud- och könssjukdomar, Norvegia: hudsykdommer og veneriske sykdommer, Svezia: hud- och könssjukdomar"; - radiologia: "Norvegia: radiologi"; - radiodiagnostica: "Austria: Medizinische Radiologie-Diagnostik, Finlandia: radiologia/radiologi, Svezia: medicinsk radiologi"; - radioterapia: "Austria: Strahlentherapie - Radioonkologie, Finlandia: syöpätaudit ja sädehoito/cancersjukdomar och radioterapi, Norvegia: onkologi, Svezia: onkologi"; - psichiatria infantile: "Finlandia: lasten psykiatria/barnspsykiatri, Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri, Svezia: barn- och ungdomspsykiatri"; - geriatria: "Finlandia: geriatria/geriatri, Norvegia: geriatri, Svezia: geriatrik"; - malattie renali: "Finlandia: nefrologia/nefrologi, Norvegia: nyresykdommer, Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi)"; - malattie infettive: "Finlandia: infektiosairaudet/infektions sjukdomar, Norvegia: infeksjonssykdommer, Svezia: infektionssjukdomar"; - medicina sociale: "Austria: Sozialmedizin, Finlandia: terveydenhuolto/hälsovård, Norvegia: samfunnsmedisin"; - farmacologia: "Austria: Pharmakologie und Toxikologie, Finlandia: kliininen farmacologia/klinisk farmakologi, Norvegia: klinisk farmakologi, Svezia: klinisk farmakologi"; - medicina del lavoro: "Austria: Arbeits- und Betriebsmedizin, Finlandia: työterveyshuolto/företagshälsovård, Norvegia: arbeidsmedisin, Svezia: yrkes- och miljömedicin"; - allergologia: "Finlandia: allergologia/allergologi, Svezia: allergisjukdomar", - chirurgia dell'apparato digerente: "Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi, Norvegia: gastroenterologisk kirurgi"; - medicina nucleare: "Austria: Nuklearmedizin, Finlandia: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar"; - chirurgia dentaria, della bocca e maxillo facciale (formazione di base di medico e di dentista): "Finlandia: leukakirurgia/käkkirurgi, Norvegia: kjevekirurgi og munnhulesykdommer"; e) all'articolo 9, paragrafo 1 e' aggiunto il trattino seguente: "- la data di adesione per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia." f) al primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 9 e' aggiunto il trattino seguente: "- la data di adesione per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.": 2. Infermieri 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da: 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30), 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73). a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger"; in Finlandia: "sairaanhoitaja/sjukskötare": in Norvegia: "offentlig godkjent sykepleier"; in Svezia: "sjuksköterska" b) Nell'articolo 3 e' aggiunto il testo seguente: "m) in Austria: "Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuoia per infermieri riconosciuta dal governo; n) in Finlandia: diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" (diploma di infermiere o diploma politecnico di infermiere) rilasciato da una scuola per infermieri; o) in Norvegia: "bevis for bestått sykepleiereksamen" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri; p) in Svezia: diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri. 3. Dentisti a) 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 4594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73). i) Nell'articolo 1 e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: l'Austria notifichera' agli Stati membri ed alla Commissione il titolo entro il 31 dicembre 1998;, in Finlandia: hammaslääkäri/tandläkare; in Norvegia: tannlege; in Svezia: tandläkare"; ii) nell'articolo 3 e' aggiunto il testo seguente: "m) in Austria: l'Austria notifichera' agli Stati membri ed alla Commissione il diploma entro il 31 dicembre 1998; n) in Finlandia: "todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facolta' universitaria di medicina nonche' un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle competenti autorita' della pubblica sanita'; o) in Norvegia: "bevis for bestått cand.odont.-eksamen" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facolta' universitaria di odontoiatria; p) in Svezia: "tandläkarexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonche' un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanita'". iii) Nelle rubriche dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini: 1. Ortodonzia: "- in Finlandia: "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorita' competenti,; - in Norvegia: "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dalle autorita' competenti,; - in Svezia: "bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanita'.". 2. Chirurgia odontostomatologica: in Finlandia: "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorita' competenti,; - in Norvegia: "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorita' competenti,; - in Svezia: "bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanita'.". iv) L'articolo 8, paragrafo 1 e' modificato come segue i termini "articoli 2, 4, 7 e 19" sono sostituiti da "articoli 2, 4, 7, 19, 19 bis e 19 ter". v) L'articolo 17 e' modificato come segue: i termini "previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1 e dall'articolo 19" sono sostituiti dai termini "previste dall'articolo 2, dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 19, 19 bis e 19 ter". vi) Dopo l'articolo 19 bis e' inserito il testo seguente: "Articolo 19 ter A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed, altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1 gennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorita' austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo. principale alle attivita' di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attivita' in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3, lettera m). Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorita' competenti.". b) 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10). Nell'articolo 6 il primo paragrafo e' modificato come segue: i termini "Articolo 19" sono sostituiti da "Articoli 19, 19 bis e 19 ter". 4. Veterinaria 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da: 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),. 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73), Nell'articolo 3 e' aggiunto il testo seguente: "m) in Austria: "Diplom Tierarzt" "Mag. med. yet." (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dalla Facolta' di veterinaria dell'Universita' di Vienna (ex Istituto superiore di veterinaria, Vienna); n) in Finlandia: "todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria; o) in Norvegia: "eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen" (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria; p) in Svezia: "veterinärexamen" (diploma universitario in veterinaria) rilasciato dall'Universita' svedese di scienze agrarie;". 5. Ostetriche 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproca riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da: 80 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 37,5 del 31.12.1980, pag. 74), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73). a) Nell'articolo 1 e' aggiunto quanto segue: "in Austria: "Hebamme", in Finlandia: "kätilö/barnmorska", in Norvegia: "jordmor", in Svezia: "barnmorska",". b) Nell'articolo 3 e' aggiunto il testo seguente: "m) in Austria: "Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia o da un istituto federale di ostetricia; n) in Finlandia: "kätilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia o diploma politecnico di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri; o) in Norvegia: "bevis for bestått jordmoreksamen" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonche' un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorita' competenti per il settore della sanita' pubblica; p) in Svezia: "barnmorskeexamen" (diploma in scienze infermieristiche/ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;". 6. Farmacia 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attivita' nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da: 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42), 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73). Nell'articolo 4, in fine, e' aggiunto il testo seguente: "m) in Austria: "Staatliches Apothekerdiplom" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorita' competenti; n) in Finlandia: "todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen" (laurea in farmacia) rilasciata da un'universita'; in Norvegia: "bevis for bestått cand.pharm.-eksamen" (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'universita'; p) in Svezia: "apotekarexamen" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Universita' di Uppsala;". IV. ARCHITETTURA 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e ,comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da: - 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1), 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71), - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, paga 73). Nell'articolo 11 e' aggiunto il testo seguente: 1) in Austria: - i diplomi rilasciati dai politecnici universitari di Vienna e Graz e dall'Universita' di Innsbruck, Facolta' di ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") e architettura ("Architektur"), indirizzo architettura, ingegneria edile o edilizia ("Hochbau" "Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen"); - diplomi universitari in ingegneria rurale, indirizzo "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft"; - i diplomi della scuola superiore di arti applicate di Vienna, indirizzo architettura; - i diplomi dell'accademia delle arti figurative di Vienna, indirizzo architettura; - i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati dalle scuole tecniche di istruzione superiore o dagli istituti tecnici superiori per l'edilizia, unitamente al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sancita da un esame; - o diplomi della scuola superiore di Linz ("Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung"), indirizzo architettura; - i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, BGBI n. 156/1994); m) in Norvegia: - i diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Universita' di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen; - i certificati di iscrizione al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva; n) in Svezia: - i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Universita' di Lund (arkitekt, laurea in architettura); - i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;" V. ATTIVITA' COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI 1. Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di. Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'articolo 3 e' aggiunto il testo seguente: Non salariati Salariati "in Austria: Handelsagent Handlungsreisender in Finlandia: Kauppa-agentti/ Myyntimies/Försäljare Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant in Norvegia: Handelsagent Handelsagent Kommisionær Selger Grossist Representant in Svezia: Handelsagent Handelsresande Mäklare Kommissionär 2. Commercio e distribuzione di prodotti tossici 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attivita' non salariate e delle attivita' di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5). Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "- Austria. Le sostanze e preparazioni classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz BGBL. Nr. 326/1987) e rispettivi regolamenti (§ 217, par. 1, Gewerbeordnung BGBL n. 194/1994). - Finlandia: 1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e relativi regolamenti; 2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi (327/69) e relativi regolamenti. Norvegia: 1. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1 giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione ecc. di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. 2. Sostanze e preparati di cui al regolamento relativo all'elenco di sostanze, frasi di rischio e frasi di sicurezza del 3 luglio 1990. 3. Prodotti chimici di cui al regolamento del 10 aprile 1984 relativo alla consegna, alla raccolta, al deposito e allo smaltimento di talune categorie di rifiuti pericolosi. 4. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963, al regolamento relativo, ai pesticidi del 7 febbraio 1992 e al regolamento relativo ai requisiti per l'autorizzazione di importazioni di pesticidi del 7 agosto 1987. 5. Amianto e prodotti di amianto di cui al regolamento del 16 agosto 1991 sull'amianto. 6. Solventi organici e preparati contenenti solventi organici di cui al regolamento del 9 dicembre 1982 relativo alla etichettatura-OAR (Occupation Area Requirements). - Svezia: 1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985:835). 2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici tossici ed estremamente pericolosi NFS 1986:5, KIFS 1990:9). 3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985:836. 4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841. 5. PCB e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837. 6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite per la salute (AFS 1990:13). 7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986:2.". VI. AUSILIARI DEI TRASPORTI 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonche' dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) Nell'articolo 3, in fine, e' aggiunto il testo seguente: "Austria A. Spediteur Transportagent Frachtenreklamation B. Reisebüro C. Lagerhalter Tierptleger D. Kraftfahrzeugprüfer Kraftfahrzeugsachverständiger Wäger Finlandia A. Huolitsija/Speditör Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare B. Matkanjärjestäjä/Researrangör Matkanvälittäjä/Reseförmedlare C. - D. Autonselvittäjä/Bilmäklare Norvegia A. Speditør Sipsmegler B. Reisebyrå Reisearrangör C. Oppbevaring D. Bilinspektør Svezia A. Speditör Skeppsmäklare B. Resebyrå C. Magasinering Lagring Förvaring D. Bilinspektör Bilprovare Bilbesiktningsman". VII. ALTRI SETTORI Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate-attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 40 CIM, 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H:.Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - Immobilienmakler - Immobilienverwalter - Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer). in Finlandia: - kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare. in Norvegia: - eiendomsmeglere, advokater - entreprenører, utbyggere av fast eiendom - eiendomsforvaltere - utleiekontorer. in Svezia: - fastighetsmäklare - (fastighets-)värderingsman - fastighetsförvaltare - byggnadsentreprenörer.". E. APPALTI 1. 393 L 0037: Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 54). a) All'articolo 25 si aggiunge il seguente testo: " - per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern, - per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret; - per la Norvegia, Foretaksregisteret, - per la Svezia, aktiebolags- handels- eller föreningsregistren". b) All'allegato I, "ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)", aggiunge il seguente testo: "XIII. AUSTRIA: Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale. XIV. FINLANDIA: Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale. XV. NORVEGIA: Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale. Organismi - Norsk Rikskringkasting, - Norges Bank, - Statens Lånekasse for Utdanning, - Statistisk Sentralbyrå, - Den Norske Stats Husbank, - Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger, - Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet, - Norges Forskningsråd, - Statens Pensjonskasse. Categorie: - Statsbedrifter i h.t. lov av 25, juni 1965 nr. 3 om statsbedrifter (Imprese statali che rientrano nell'ambito d'applicazione della legge sulle imprese statali del 25 giugno 1965 n. 3) - Statsbanker (Banche statali) - Universiteter of høyskoler etter lov av 16, juni 1989 nr. 77 (Universita' e istituti superiori di cui alla legge del 16 giugno 1989, n. 77). XVI. SVEZIA: Tutti gli enti non commerciali i cui appalti sono sottoposti al controllo dell'Ufficio Nazionale per gli Appalti pubblici". 2. 393 L 0036: Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina 1e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 1). a) Il testo dell'articolo 21 e' integrato come segue: "- per l'Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern, - per la Finlandia, Kaupparekisteri/Handelsregistret, - per la Norvegia, Foretaksregisteret, - per la Svezia, aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.". b) All'allegato I e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Enti governativi a livello centrale 1. Bundeskanzleramt 2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1 4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle 5. Bundesministerium für Finanzen a) Amtswirtschaftsstelle b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes) c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache) 6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 7. Bundesministerium für Inneres 8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle 9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Materiale non bellico si trova nell'allegato I, parte II, Austria, dell'accordo GATT sugli appalti pubblici) 10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle 12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst 13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 15. Österreichisches Statistisches Zentralamt 16. Österreichische Staatsdruckerei 17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA) 19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten 20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 21. Generaldirektion für die Post - und Telegraphenverwaltung (unicamente affari postali) FINLANDIA Organismi governativi a livello centrale 1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet 2. Rahapaja Oy/Myntverket ab 3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentral 4. Metsãhallitus/Forststyrelsen 5 Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen 6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral 7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket 8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet 9. Merenku1kuhallitus/Sjöfartstyreisen 10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral 11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral 12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen 13. Opetushallitus/Utbildning tyrelsen NORVEGIA Organismi governativi a livello centrale 1. Statens vegvesen 2. Postverket 3. Rikshospitalet 4. Universitetet i Oslo 5. Politiet 6. Norsk Rikskringkasting 7. Universitetet i Trondheim 8. Universitetet i Bergen 9. Kystdirektoratet 10. Universitetet i Tromsø 11. Statens forurensningstilsyn 12. Luftfartsverket 13. Forsvarsdepartementet 14. Forsvarets Sanitet 15. Luftforsvarets Forsyningskommando 16. Hærens Forsyningskommando 17. Sjøforsvarets Forsyningskommando 18. Forsvarets Felles Materielltjeneste 19. Norges Statsbaner per gli appalti di: - traverse di cemento - dispositivi di frenature per materiale rotabile - pezzi di ricambio per macchine adibite ai lavori su strada ferrata - automotrici diesel - carrozze e vagoni SVEZIA Organismi governativi a livello centrale. Gli organismi elencati comprendono suddivisioni regionali e locali. 1. Rikspolisstyrelsen 2. Kriminalvårdsstyrelsen 3. Försvarets sjukvårdsstyrelse 4. Fortifikationsförvaltningen 5. Försvarets materielverk 6. Statens räddningsverk 7. Kustbevakningen 8. Socialstyrelesen 9. Läkemedelsverket 10. Postverket 11. Vägverket 12. Sjöfartsverket 13. Luftfartsverket 14. Generatullstyrelsen 15. Byggnadsstyrelsen 16. Riksskatteverket 17. Skogsstyrelsen 18. AMU-gruppen 19. Statens lantmäteriverk 20. Närings- och teknikutvecklingsverket 21. Domänverket 22. Statistiska centralbyrån 23. Statskontoret 3. 393 L 0038: Direttiva 93/39/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordinale procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 199 del 9.8.1993, pag. 84) a) All'allegato I, "PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE", e' aggiunto il seguente testo: "AUSTRIA Enti delle autorita' locali (Gemeinden) e delle associazioni delle autorita' locali (Gemeindeverbände) responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder. FINLANDIA Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della Laki yleisistä visi- ja viemärilaitoksista (982/77) del 23 dicembre 1977. NORVEGIA Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua a norma della forskrift av 28. september 1951 om drikkevann og vannforsyning. SVEZIA Autorita' locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della Lagen (1970:244) om allmänna varten- och avloppsanläggningar. b) All'allegato II, "PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA'", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione a norma della seconda Verstaatlichungsgesetz (BGBl. nr. 81/1947) e della Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. nr. 260/1975), comprese le Elektrizitätswirtschaftsgesetz dei nove Länder. FINLANDIA Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della Sähkölaki (319/79) del 16 marzo 1979. NORVEGIA Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg, the lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., I, jf, kap V or vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 or energiloven av 29. juni 1990 n. 50. SVEZIA Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della Lagen (1902:71 s.l) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.". c) All'allegato III, "TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE", e' aggiunto il seguente testo: "AUSTRIA Gas: Enti contraenti responsabili del trasporto o della distribuzione ai sensi dell'Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, modificata da dRGBl. I S 467/1941. Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria (Gewerbeordnung, BGBl. n. 50/1974). FINLANDIA Aziende municipali per l'erogazione dell'energia, o associazioni delle medesime, o altri enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorita' municipali. NORVEGIA Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della lov av 18 april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fernvarmeanlegg o energiloven av 29. juni 1990 nr. 50. SVEZIA Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della Lagen (1978:160) om vissa rörledningar.". d) All'allegato IV, "PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Enti ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. nr. 259/75). NORVEGIA Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11 (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della lov av 14. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde. SVEZIA Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o dei gas su licenza a norma della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.". e) All'allegato V, "PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. nr. 259/1975). FINLANDIA Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi operanti sulla base di un diritto di esclusiva ai sensi degli articoli 1 e 2 della laki oikeudesta luovurtaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78). NORVEGIA SVEZIA Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della minerallagen (1991:45) o della Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln."; f) All'allegato VI, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Enti che gestiscono i servizi ferroviari a norma della Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. nr. 60/1957). FINLANDIA Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato). NORVEGIA Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100. SVEZIA Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar and Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della Förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.". g) All'allegato VII, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA, FILOBUS E AUTOBUS", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Enti che gestiscono servizi di trasporto ai sensi dell'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. nr. 60/1957) e della Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. nr. 84/1952). FINLANDIA Enti pubblici o privati che forniscono servizi di autobus ai sensi della "Laki (343/91) luvaranvaraisesta henkilikenteestti tiellel" e Helsingin kaupungin IiikennelaitoslHelsingfors stads traftkverk (Ente trasporti pubblici Helsinki), che offrono servizi di metropolitana e di tram al pubblico. NORVEGIA Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della jernbaneloven av 11 juni 1993 n. 100. SVEZIA Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della Lagen (1978:438) om huvudmannaskap f?r viss kollektiv persontrafik e della Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus ai sensi della Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and Lagen (1983:293) om yrkestrafik.". h) All'allegato VIII, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Austro Control GmbH Enti secondo la definizione degli articoli da 60 a 80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/1957) FINLANDIA Aeroporti gestiti da "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" a norma dell'Ilmailulaki (595/64). NORVEGIA Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. SVEZIA Aeroporti di proprieta' e gestione pubblica conformemente alla Lagen (1957:297) om luftfart. Aeroporti di proprieta' e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza e' conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.". i) All'allegato IX, "ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Porti per la navigazione interna di proprieta' totale o parziale di Länder e/o Gemeinden. FINLANDIA Porti che operano a norma della Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta). NORVEGIA Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari). Enti che svolgono la propria attivita' conformemente alla havneloven av 8. juni 1984 nr. 51 SVEZIA Infrastrutture per porti e terminali, conformemente alla Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordningen (1983:744) om trafile på Göta kanal.". j) All'allegato X, "GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI", e' aggiunto il testo seguente: "AUSTRIA Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTY). FINLANDIA Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva (articolo 4 della Teletoimintalaki (183/87) modificata dalla 676/92). NORVEGIA Enti che operano a norma della telegrafloven av 29. april 1899. SVEZIA Enti che operano sulla base di licenze conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.". 4. 392 L 0013: Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 14). L'allegato della direttiva, "Autorita' nazionali cui possono essere indirizzate richieste per l'applicazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 9", e' integrato come segue: "AUSTRIA Bundesministerium für wirtscheftliche Angelegenheiten FINLANDIA Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet NORVEGIA Nærings-og energidepartementet SVEZIA Nämnden för offentlig upphandliing". 5. 392 L 0050: Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24.7.1992, pag. 1). L'articolo 30, paragrafo 3 deve essere integrato come segue: "- In Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern; - In Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret; - In Norvegia, il Foretakregisteret; - in Svezia, l'aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren.", F. PROPRIETA' INTELLETTUALE E RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI I. Brevetti 392 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU n. L 182 del 2.7.1992, pag. 1). a) All'articolo 3, lettera b) e' aggiunto il testo seguente: "Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1 un'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto rilasciata a norma della rispettiva legislazione nazionale dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e' considerata un'autorizzazione rilasciata a norma - secondo il caso - della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE". b) Il paragrafo 1 dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi prodotto che, alla data dell'adesione, sia protetto da un brevetto in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunita' o nel rispettivo territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dopo il 1 gennaio 1985, puo' formare oggetto di un certificato. Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca, in Germania, in Finlandia e in Norvegia, la data del 1 gennaio 1985 e' sostituita dalla data del 1 gennaio 1988. Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio, in Italia e in Austria, la data del 1 gennaio 1985 e' sostituita dalla data del 1 gennaio 1982.". c) All'articolo 20 si aggiunge il comma seguente: "Con riferimento all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia ed alla Svezia, il presente regolamento non si applica ai certificati rilasciati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali prima della data di adesione.". II. Prodotti a semiconduttori 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, paga 29), modificata da: - 393 D 0017: Decisione 93/17/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992 (GU L n. 11 del 19.1.1993, pag. 22). Nell'allegato sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia. XII. ENERGIA 1. 358 X 1101PO534: Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU n. 27 del 6.12.1958, pag. 534/58), modificato da: - 373 D 0045: Decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973, che modifica lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita' (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 20), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) All'articolo V, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 4.416.000 unita' di conto europee. 2. Il capitale e' ripartito nel modo seguente: Belgio 4,34 % Danimarca 2,17 % Germania 15,21 % Grecia 4,34 % Spagna 9,42 % Francia 15,21 % Irlanda 0,72 % Italia 15,21 % Lussemburgo 0,72 % Paesi Bassi 4,34 % Norvegia 0,72 % Austria 2,17 % Portogallo 4,34 % Finlandia 2,17 % Svezia 4,34 % Regno Unito 15,21 % b) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo X sono sostituiti dai seguenti: "1. E' istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di cinquantadue membri. 2. I seggi sono ripartiti per nazionalita' fra gli Stati membri nel modo seguente: Belgio 3 membri Danimarca 2 membri Germania 6 membri Grecia 3 membri Spagna 5 membri Francia 6 membri Irlanda 1 membro Italia 6 membri Lussemburgo Paesi Bassi 3 membri Norvegia 1 membro Austria 2 membri Portogallo 3 membri Finlandia 2 membri Svezia 3 membri Regno Unito 6 membri.". 2. 372 D 0443: Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento dei prezzi delle vendite di carbone nel mercato comune (GU n. L 297 del 30.12.1972, pag. 45), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 386 S 2526: Decisione 2526/86/CECA della Commissione, del 31 luglio 1986 (GU n. L 222 dell'8.8.1986, pag. 8). All'articolo 3, dopo la lettera k) si aggiunge quanto segue: "l) Austria; "m) Finlandia; "n) Norvegia; "o) Svezia.". 3. 377 D 0190: Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunita' (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 34), modificata da: - 379 D 0607: Decisione 79/607/CEE della Commissione, del 30 maggio 1979 (GU n. L 170 del 9.7.1979, pag. 1), - 380 D 0983: Decisione 80/983/CEE della Commissione, del 4 settembre 1980 (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 26), - 381 D 0883: Decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, paga 19), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) Nella tabella dell'APPENDICE A, "DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI", si aggiunge quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico b) Nella tabella dell'APPENDICE B, "SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI", e' aggiunto quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico c) Nella tabella dell'APPENDICE C, "SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI", si aggiunge quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 4. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da: - 393 L 0087: Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993 (GU n. L 277 del 10.11.1993, pag. 32). a) Nell'ALLEGATO I, paragrafo 11 si inserisce quanto segue: "- Austria Vienna" "- Finlandia l'intero paese" "- Svezia l'intero paese". b) Nell'ALLEGATO 11, punto I, n. 2, si inserisce quanto segue: "- Austria Austria settentrionale, Tirolo, Vienna" "- Norvegia l'intero paese" "- Finlandia l'intero paese" "- Svezia l'intero paese". 5. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30). Nell'ALLEGATO si inserisce quanto segue: "Austria Österreichische Rete di trasmissione ad Elektrizitätswirtschaft AG alta tensione Tiroler Wasserkraftwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione Vorarlberger Kraftwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione Vorarlberger Illwerke AG Rete di trasmissione ad alta tensione" "Norvegia Statnett SF Rete di trasmissione ad alta tensione" "Finlandia Imatran Voima Oy/ Rete di trasmissione ad IVO Voimansiirto Oy alta tensione Teollisuuden Voimansiirto Oy Rete di trasmissione ad alta tensione" "Svezia Affärsverket svenska kraftnät Rete di trasmissione ad alta tensione". 6. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991. pag. 37). Nell'ALLEGATO si inserisce quanto segue: "Austria ÖMV Aktiengesellschaft Rete di gas ad alta pressione" "Finlandia Neste Oy Rete di gas ad alta pressione" "Svezia Vattenfall Naturgas AB Rete di gas ad alta pressione" Sydgas AB Rete di gas ad alta pressione". 7. 392 D 0167: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricita' sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43). L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 Composizione 1. Il Comitato e' composto di ventuno membri ossia: - sedici rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunita' (un rappresentante per Stato membro), - tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricita' nella Comunita' siano ampiamente riconosciute, - un rappresentante di Eurelectric, - un rappresentante della Commissione. 2. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, i sedici rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto.". XIII. DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE A. DOGANE I. ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE a) Codice doganale 392 R 2913: Regolamento 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che' istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1): a) L'articolo 3, paragrafo 1, e' sostituito dal seguente: "Il territorio doganale della Comunita' comprende: - il territorio del Regno del Belgio, - il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia, - il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), - il territorio della Repubblica ellenica, - il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla, - il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettivita' territoriali, - il territorio dell'Irlanda, - il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, - il territorio del Granducato del Lussemburgo, - il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, - il territorio del Regno di Norvegia, ad eccezione delle Svalbard, - il territorio della Repubblica d'Austria, - il territorio della Repubblica portoghese, - il territorio della Repubblica di Finlandia, comprese le isole Åland, a condizione che venga fatta una dichiarazione conformemente all'articolo 227, paragrafo 5 del Trattato CE, - il territorio del Regno di Svezia, - il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man:". b) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e' abrogato. b) Disposizioni di applicazione 393 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU n. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da: - 393 R 3665: Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993, pag. 1). 1. L'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma e' sostituito dal seguente: "Certificati di autenticita'" per uve, whisky e tabacchi, "certificati di denominazione d'origine" per i vini e "certificati di qualita'" per il nitrato di sodio". 2. Nella tabella di cui all'articolo 26: a) Per le merci figuranti sotto il numero d'ordine 2, si cancella quanto segue: ""Austria" nella colonna 5; "Agrarmarkt Austria AMA" nella colonna 6; "Vienna" nella colonna 7". b) Il numero d'ordine 5 e' soppresso. 3. L'articolo 27, paragrafo 2, secondo trattino e' sostituito dal seguente: "- quando trattasi di merci figuranti sotto il numero d'ordine 4 nella tabella di cui all'articolo 26, una carta bianca col bordo giallo del peso di almeno 40 g/m2;". 4. L'articolo 29, paragrafo 1, terzo trattino e' sostituito dal seguente: "- 6 mesi, nel caso di merci elencate sotto il numero d'ordine 7 nella tabella,". 5. Nell'articolo 62, paragrafo 3, dopo "emitido a posteriori", si inserisce: - annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand, - utstedt i etterhånd, - utfärdat i efterhand". 6. Nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), si sopprime: "Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia o". 7. L'articolo 80 e' sostituito dal seguente: "Articolo 80 I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'importazione nella Comunita', beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 su presentazione di un certificato d'origine, modulo A, rilasciato dalle autorita' doganali della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorita' competenti del paese beneficiario d'esportazione, purche' siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 75 e purche' la Svizzera assista la Comunita', permettendo alle autorita' doganali di controllare l'autenticita' e la veridicita' dei certificati d'origine, modulo A. La procedura di controllo di cui all'articolo 95 si applica mutatis mutandis. Il termine di cui all'articolo 95, paragrafo 3, primo comma, e' portato a otto mesi.". 8. L'articolo 96 e' sostituito dal seguente: "Articolo 96 Le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 80 sono applicabili unicamente nella misura in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detto paese applica disposizioni simili a quelle sopra citate.". 9. Nell'articolo 107, paragrafo 3 si aggiunge: - annettu jälkikätee/utfärdat i efterhand, - utstedt i etterhånd, - utfärdat i efterhand". 10. Nell'articolo 108, paragrafo 2 si aggiunge: - KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT.". 11. L'articolo 163, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone; ex iugoslavo nella sua composizione al 1 gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunita', a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori.". 12. L'articolo 163, paragrafo 4 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, ceco; estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1 gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese.". 13. All'articolo 280, paragrafo 3 si aggiunge: "- Yksinkertaistettu vientimenettely/Förenklad export - Forenklet utførsel - Förenklad export.". 14. All'articolo 298, paragrafo 2, casella 104 si aggiunge: "- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) No 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93), - SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RADIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERETTIGEDE (FORORDNING (EØF) Nr 2454/93, ARTIKKEL 298), - SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 299/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),". 15. All'articolo 299, paragrafo 3, si, aggiunge: "- TIETTY KÄYTTOTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMAL, - SLUTTBRUK, - SÄRSKILT ÄNDAMAL.". 16. All'articolo 303, paragrafo 1, si aggiunge: "- TIETTY KÄYTTOTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) No 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA), - SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFØRSEL (FORORDNING (EØF) Nr 2454/93, ARTIKKEL 303: ANVENDELSE AV MONETÆERE UTJEVNINGSBELØP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET), - SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA), 17. All'articolo 318 si aggiunge: "- annettu jälkiäteen/utfärdat i efterhand, - utstedt i etterhånd, - utfärdat i efterhand.". 18. All'articolo 335; paragrafo 2, terzo comma si aggiunge: "- ote/utdrag, - utdrag, - utdrag.". 19. Nell'articolo 361, paragrafo 2, dopo "- toepassing van artikei 361, punto 2, van Verordening (EEG) nr 2454/93" si aggiunge,": "- asetuksen (ETY) No 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93, - anvendelse av Artikkel 361, nr. 2 underparagraf 2 i forordning (EØF) Nr 2454/93, - Tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordnmg (EEG) nr 2454/93.". 20. Nell'articolo 371 dopo "BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93," si inserisce: "- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93, - BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EØF) NR 2454/93, ARTIKKEL 371, - BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,". 21. All'articolo 392, paragrafo 2 si aggiunge: "- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande, - forenklet prosedyre, - förenklat förfarande.". 22. All'articolo 393, paragrafo 2 si aggiunge: "- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift, - fritatt for underskrift, - befriad från underskrift.". 23. All'articolo 402, paragrafo 1 si aggiunge: "- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande, - forenklat prosedyre, - förenklat förfarande.". 24. All'articolo 404, paragrafo 2 si aggiunge: "- vapautettu allekirjoituksestalbefriad fran underskrift - fritatt for underskrift, - befriad från underskrift.". 25. All'articolo 464 dopo "Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen," si aggiunge: "- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner, - Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner, - Export från Gemenskapen underkastad restriksjoner,". 26. All'articolo 464 dopo "Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen," si aggiunge: "- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter, - Utførsel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling, - Export från Gemenskapen underkastad avgifter,". 27. All'articolo 481, paragrafo 3 si aggiunge: "- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/Varor ej under transitering, - varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre, - varor ej under transitering,". 28. All'articolo 485, paragrafo 4 si aggiunge: "- Ote valvontakappaleesta:.............. (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar:......(nummer och datum samt utfärdande kontor och land) - Utdrag av kontrolleksemplar:........(nummer, dato, utstedende kontor og land) - Utdrag ur kontrollexemplar:......(nummer och datum samt utfärdande kontor och land)". 29. All'articolo 485, paragrafo 5 si aggiunge: "- annettuja otteita .... (ukumäärä) - kopiot oheisina/.... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas, - ....(antall) utstedte utdrag, kopior vedlagt, - ....(antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas," 30. All'articolo 486, paragrafo 2 si aggiunge: "- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand, - Utstedt i etterhånd, - Utfärdat i efterhand.". 31. All'articolo 492, paragrafo 1 si aggiunge: "- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande, - Forenklet prosedyre, - Förenklet förfarande.". 32. All'articolo 494, paragrafo 2 si aggiunge: "- Vapautettu,allekirjoituksesta/Befriad från underskrift; - Fritatt for underskrift, - Befriad från underskrift.". 33. All'articolo 522, paragrafo 4 si aggiunge: "- TK-tavaroita/NB-varor, - NB=varer, - NB-varor.". 34. All'articolo 601 paragrafo 3 si aggiunge: "- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT.". 35. All'articolo 610, paragrafo 1 si aggiunge: "- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor, - IB/S- varer, - AF/S-varor.". 36. All'articolo 610, paragrafo 2 si aggiunge: "- Kauppapolititiikka/Handelspolitik, - Handelspolitikk, - Handelspolitik.". 37. All'articolo 644, paragrafo 1 si aggiunge: "- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor, - IB/R-varer, - AF/R-varor.". 38. All'articolo 711 si aggiunge: "- VM-tavaroita/TI varor, - MI-varer, - TI varor.". 39. All'articolo 778, paragrafo 3 si aggiunge: "- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT.". 40. All'articolo 818, paragrafo 4 si aggiunge: "- TK-tavaroita/VH-varor, - NB-varer, - VR-varor.". 41. All'articolo 849, paragrafo 2 si aggiunge: "- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten. - Ingen tilbakebetalinger eller andre beløp gitt ved utførselen, - Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.". 42. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge: "- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin......(määrä) osalta/ De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ....(kvantitet); - Tilbakebetalinger og andre beløp gitt ved utførselen er betalt for....(mengde); - De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ....(kvantitet). ". 43. All'articolo 849, paragrafo 3 si aggiunge dopo "or": "- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu ......(määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för....(kvantitet); - Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling av andre beløp ved utførselen er opphevet for .....(mengde); - Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats for....(kvantitet).". 44. All'articolo 855 si aggiunge: "- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT.". 45. All'articolo 882, paragrafo 1 si aggiunge: "- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod - Returvarer i henhold til artikkel 185 nr, 2 bokstav b) i Fellesskapets tollkodeks - Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex.". 46. L'allegato 1 e' modificato come segue: Nella casella "13 Lingua" delle copie 4 e 5 del formulario Informazioni tariffarie vincolanti si inserisce: "FI", "NO", "SE". 47. L'allegato 6 e' modificato come segue: Il modulo "CERTIFICATO DI AUTENTICITA' PER LA VODKA FINLANDESE` e' sostituito dal seguente: Abrogato". 48. L'allegato 6A e' modificato come segue: Il modulo "CERTIFICATO DI AUTENTICITA' PER LA VODKA SVEDESE" e' sostituito dal seguente: «Abrogato". 49. L'allegato 17 e' modificato come segue: a) Le quattro colonne che iniziano con "Australia" e terminano con "United Kingdom" sotto la nota I(1) sul retro del "Modulo A", in inglese, sono sostituite dalle seguenti: "Australia European Community: Canada Austria Italy Japan Belgium Luxembourg New Zealand Denmark Netherlands Switzerland Finland Norway United States of America France Portugal Germany Spain Greece Sweden Ireland United Kingdom". b) Le quattro colonne che iniziano con "Australie" e terminano con "Royaume-Uni" sotto la nota I(1) sul retro del "Modulo A", in francese, sono sostituite dalle seguenti:
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