LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686
Norsk Suomi Svenska
Stokkand
Sinisorsa Gräsand
Lirype (under art fra Skottland)
Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa
Rødhøne
Punapyy Rödhöna
Berberhøne
Kaliopyy Klipphöna
Rapphøne
Peltopyy Rapphöna
Fasan
Fasaani Fasan
Ringdue
Sepelkyyhky Ringduva
Allegato III/1, 2. dopo "Lagopus lagopus" si aggiunge "lagopus" (la voce 2. e' cosi' formulata "Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus") d) All'allegato III/2 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:
Norsk Suomi Svenska
Tundragås
Tundrahanhi (Euraasian rotu) Bläsgås
Grågås
Merihanhi Grågås
Brunnakke
Haapana Bläsand
Krikkand
Tavi Kricka
Stjertand
Jouhisorsa Stjärtand
Skjeand
Lapasorsa Skedand
14_ Taffeland Punasotka Brunand
Toppand
Tukkasotka Vigg
Bergand
Lapasotka Bergand
Ærfugl
Haahka Ejder
Svartand
Mustalintu Sjöorre
Fjellrype
Kiiruna Fjällripa
Orrfugl (britisk underart)
Teeri (Iso-Britannian populaatio) Orre (brittisk under art)
Storfugl
Metso Tjäder
Sothøne
Nokikana Sothöna
Heilo
Kapustarinta Ljungpipare
Kvartbekkasin
Jänkäkkurppa Dvärgbeckasin
Enkeltbekkasin
Taivaanvuohi Enhelbeckasin
Rugde
Lehtokurppa Mokulla
Nell'allegato IV, lettera a), primo trattino, dopo - Lacci: si aggiunge: "(con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58 N)". 2. 381 R 0348: Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (GU n. L 39 del 12.2.1981, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 2, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 3. 382 R 3626: Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 1970: Regolamento (CEE) n. 1970/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 201 del 20.7.1992, pag. 1). a) All'articolo 13, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti termini: - "Utrotningshotade arter" - "Uhanalaisia lajeja / arter" - "Truede arter" b) All'articolo 21, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 4. 392 L 0043: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7). a) All'articolo 1, lettera c), punto iii), "cinque" e' sostituito da "sei" e "boreale" viene aggiunto dopo "atlantica,". b) All'allegato I si aggiungono: 1) In "Interpretazione", "Codice" una nuova frase: "Gli habitat boreale e pannonico sono identificati con gli habitat del codice Corine 1993"; 2) alla rubrica "Habitat costieri e vegetazioni alofitiche", voce "Steppe continentali alofite e gissofile, dopo il punto 15.19, un nuovo punto: "15.1A, Steppe alofite e paludi pannoniche"; 3) alla rubrica "Dune marittime e continentali", voce "Dune continentali, antiche e decalcificate", dopo il punto 64.1 x 35.2, un nuovo punto: "64.71, Dune pannoniche continentali"; 4) alla rubrica "Formazioni erbose naturali e seminaturali", voce "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli", prima del punto 34.32-34.34, un nuovo punto: "34.31, Formazioni erbose subcontinentali delle steppe"; e dopo il punto 34.5, due nuovi punti: "34.91, Steppe pannoniche" e "34.A1, Steppe pannoniche sabbiose", 5) alla rubrica "Torbiere alte e torbiere basse", dopo il punto 54.3 una nuova voce: "Torbiere Aapa", e a questa nuova voce due punti: "54.8, Torbiere Aapa" e "54.9, Torbiere Palsa"; 6) alla rubrica "Foreste", prima della voce "Foreste dell'Europa temperata" una nuova voce: "Foreste boreali", e a questa nuova voce il punto: "42.C, Taiga occidentale"; 7) alla rubrica "Foreste", voce "Foreste dell'Europa temperata", dopo il punto 41.26, un nuovo punto: "41.2B, Querceti e carpineti pannonici"; e dopo il punto 41.53, due nuovi punti: "41.7374, Querceti pannonici (Quercus alba)" e "41.7A, Querceti della steppa eurosiberiana". c) nell'allegato II, si aggiungono: 1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Rodentia: sottovoce Sciuridae: "Pteromys volans (Sciuropterus russicus)" sottovoce Castoridae, dopo Castor fiber: "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)"; 2) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Carnivora: sottovoce Canidae: "Alopex lagopus" e, dopo Canis lupus, tra parentesi: "escluse le popolazioni finlandesi" sottovoce Ursidae, dopo Ursus arctos: "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)" sottovoce Mustelidae "Gulo gulo" sottovoce Felidae, dopo Lynx lynx: "(escluse le popolazioni finlandesi)" sottovoce Phocidae, Monachus monachus, un nuovo punto: "Phoca hispida saimensis"; 3) alla lettera a) Animali, vertebrati, Pesci: - voce Petromyzoniformes, sottovoce Petromyzonidae, dopo Lampetra Fluviatalis(v): "(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; dopo Lampetra planeri(o): "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)"; e dopo Petromyzon marinus(o): "escluse le popolazioni norvegesi e svedesi"; - voce Salmoniformes, sottovoce Salmonidae, dopo Salmo salar: "(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)"; - voce Cypriniformes, sottovoce Cyprinidae, dopo Aspius aspius(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)"; e sottovoce Cobitidae, dopo Cobitis taenia(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)" - voce Scorpaeniformes, sottovoce Cottidae, dopo Cottus gobio(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)"; 4) alla lettera a) Animali, Invertebrati: - Artropodi, voce Insecta, sottovoce Coleoptera, dopo Buprestis splendens, un nuovo punto: "Carabis menetresi pacholei"; - Molluschi, voce Gastropoda, dopo Geomitra moniziana, un nuovo punto: "Helicopsis striata austriaca"; 5) alla lettera b) Piante: - voce Compositae, dopo Artemisia granatensis Boiss, due nuovi punti: "Artemisia laciniata Willd." e "Artemisia pancicii (Janka) Ronn."; - voce Gramineae, dopo Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz, un nuovo punto: "Stipa styriaca Martinovsky". d) All'allegato IV, si aggiungono: 1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi: - voce Rodentia, sottovoce Sciuridae, dopo Citellus citellus: "Pteromys volans (Sciuopterus russicus); sottovoce Castoridae, dopo Castor fiber: "(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; e sottovoce Microtidae, dopo Microtus oeconomus arenicola, un nuovo punto: "Microtus oeconomus mehelyi"; - voce Carnivora, sottovoce Canidae: "Alopex lagopus"; sottovoce Phocidae, dopo Monachus monachus: "Phoca hispida saimensis"; sottovoce Canidae, dopo Canis lupus: "(escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)"; - voce Sauria, sottovoce Lacertidae, dopo Lacerta viridis, un nuovo punto: "Lacerta vivipara pannonica"; - voce Salmoniformes, sottovoce Coregonidae, dopo Coregonus oxyrhynchus: "(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)"; 2) alla lettera a) Animali, Invertebrati, Molluschi: - voce Gastropoda, sottovoce Prosobranchia, dopo Patella feruginea, un nuovo punto: "Theodoxus prevostianus". e) All'allegato V, si aggiungono: 1) alla lettera a) Animali, Vertebrati: - Mammiferi, prima della voce Carnivora, una nuova voce: "Rodentia" e a questa nuova voce, una nuova sottovoce: "Castoridae" e sotto "Castoridae": "Castor fiber (popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; - Mammiferi, voce Carnivora, sottovoce Canidae, dopo Canis lupus: "(popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)"; - Pesci, voce Salmoniformes, sottovoce Cyprinidae, prima di Barbus spp., un nuovo punto: "Aspius aspius" e dopo Barbus spp., due nuovi punti: "Rutilus friesii meidingeri" e "Rutilus pigus virgo", sottovoce Salmonidae, dopo Coregonus spp.: "(inclusa la popolazione norvegese di Coregonus oxyrhynchus)". F. GESTIONE DEI RIFIUTI E TECNOLOGIE PULITE 386 L 0278: Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6), modificata da: - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 15, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". IX. SCIENZA, RICERCA E SVILUPPO 1. 371 D 0057: Decisione 71/57/Euratom della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR) (GU n. L 16 del 20.1.1971, pag. 14), modificata da: - 374 D 0578: Decisione 74/578/Euratom della Commissione, del 13 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26.11.1974, pag. 12), - 375 D 0241: Decisione 75/241/Euratom della Commissione, del 25 marzo 1975 (GU n. L 98 del 19.4.1975, pag. 40), - 382 D 0755: Decisione 82/755/Euratom della Commissione, del 2 giugno 1982 (GU n. L 319 del 16.11.1982, pag. 10), - 384 D 0339: Decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 29), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 D 0593: Decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985 (GU n. L 373 del 31.12.1985, pag. 6), - 393 D 0095: Decisione 93/95/Euratom della Commissione, del 2 febbraio 1993 (GU n. L 37 del 13.2.1993, pag. 44). Al primo paragrafo dell'articolo 4, "13" e "12" sono sostituiti rispettivamente da "17" e "16". 2. 374 R 1728: Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). All'articolo 8, paragrafo 3, "cinquantaquattro" e' sostituito da "sessantaquattro". 3. Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 recante istituzione del Comitato consultivo del programma "Fusione" (Documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8 gennaio 1981), modificata da: - Decisione del Consiglio dell'ottobre 1986 che modifica la decisione del 16 dicembre 1980 (Documento del Consiglio 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)). a) Nella prima frase del paragrafo 8, "10" e' sostituito da "13". b) Le due ultime frasi del paragrafo 14 sono sostituite dal testo seguente: "I pareri riguardanti la lettera g) del paragrafo 5 sono adottati secondo la seguente ponderazione di voto: Belgio 2 Lussemburgo 1 Danimarca 2 Paesi Bassi 2 Germania 5 Norvegia 1 Grecia 1 Austria 2 Spagna 3 Portogallo 2 Francia 5 Finlandia 1 Irlanda 1 Svezia 2 Italia 5 Svizzera 2 Regno Unito 5 --- Totale 42 Per l'adozione di un parere la maggioranza richiesta e' di 22 voti a favore espressi da almeno nove delegazioni." 4. 384 D 0128: Decisione 84/128/CEE della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) (GU n. L 66 dell'8.3.1984, pag. 30), modificata da: - 386 D 0009: Decisione 86/9/CEE della Commissione, del 7 gennaio 1986 (GU n. L 25 del 31.1.1986, pag. 26), - 388 D 0046: Decisione 88/46/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1988 (GU n. L 24 del 29.1.1988, pag. 66). All'articolo 3, paragrafo 1, "14" e' sostituito da "18". X. PESCA 1. 376 R 0104: Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (GU n. L 20 del 28.1.1976, pag. 35), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 R 3575: Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20.12.1983, pag. 6), - 385 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985 (GU n. L 297 del 9.11.1985, pag. 3), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 R 3940: Regolamento (CEE) n. 3940/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987 (GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 6), - 388 R 4213: Regolamento (CEE) n. 4213/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 370 del 31.12.1988, pag. 33), - 391 R 3162: Regolamento (CEE) n. 3162/91 del Consiglio, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 300 del 31.10.1991, pag. 1). All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, secondo trattino si aggiunge quanto segue: " "Hietakatkarapuja" o "Isotaskurapuja" o "Keisarihummereita", "Hestereker" o "Taskekrabbe" o "Sjøkreps", "Hästräkor" o "Krabba" o "Havskräfta".". 2. 382 R 3191: Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalita' d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (GU n. L 338 del 30.11.1982, pag. 13) modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 R 3474: Regolamento (CEE) n. 3474/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985 (GU n. L 333 dell'11.12.1985, pag. 16). All'allegato I si aggiunge quanto segue: "FINLANDIA: Helsinki Tornio Turku NORVEGIA: Tutti i porti SVEZIA: Stoccolma Göteborg". 3. 383 R 2807: Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU n. L 276 del 10.10.1983, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 R 0473: Regolamento (CEE) n. 473/89 della Commissione (GU n. L 53 del 24.2.1989, pag. 34). All'allegato IV, punto 2.4.1, si sopprime quanto segue: "N = Norvegia S = Svezia". 4. 385 R 3459: Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalita' di applicazione relative alla concessione di un'indennita' compensativa per le sardine atlantiche (GU n. L 332 del 10.12.1985, pag. 16). All'articolo 4, secondo comma, secondo trattino si aggiunge quanto segue: ""TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY)N. 3117/85"," "BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) NR. 3117/85"." "BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) NR 3117/85".". 5. 387 D 0277: Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilita' di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU n. L 135 del 23.5.1987, pag. 29), modificata da: - 390 D 0655: Decisione 90/655/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 57). La prima tabella dell'allegato e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 6. 392 R 3760: Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1). L'ALLEGATO I e' cosi' modificato: a) Sotto la rubrica "ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA" si aggiunge quanto segue: ==================================================================== Zona geografica Stato Specie Volume o membro caratteristiche particolari ==================================================================== Skagerrak (4) Norvegia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Skagerrak Svezia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Kattegat Svezia tutte le illimitato (3 -12 miglia)(1) specie Kattegat Norvegia spratto Nel periodo ottobre - dicembre nella zona definita nello "scambio di lettere" tra la Norvegia e la Danimarca allegato all'accordo del 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia Mar Baltico Svezia tutte le illimitato (3 - 12 miglia) specie -------------------------------------------------------------------- -------- (1) Calcolato dalla linea di base. (4) Come definito nell'articolo 41. b) Dopo il testo della rubrica "ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI" si aggiunge quanto segue: "ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA =================================================================== Zona geografica Stato Specie Volume o membro caratteristiche particolari =================================================================== Mar Baltico Svezia tutte le illimitato (4 - 12 miglia)(2) specie ------------------------------------------------------------------- ACQUE COSTIERE DELLA NORVEGIA ------------------------------------------------------------------ Skagerrak (4) Danimarca tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Skagerrak (4) Svezia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA ------------------------------------------------------------------ Skagerrak Danimarca tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Skagerrak (4) Norvegia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ Kattegat Danimarca tutte le illimitato (3(3) - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ Mar Baltico Danimarca tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ Mar Baltico Finlandia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ -------- (2) 3 - 12 miglia intorno alle Isole Bogskär. (3) Calcolato dalla linea di base. (4) Come definito nell'articolo 41. L'ALLEGATO II e' modificato come segue: Nella tabella, lettera B si aggiunge quanto segue: "Stato membro Numero di pescherecci autorizzati ----------------------------------------------------------------- Norvegia 57". 7. 393 R 2018: Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attivita' degli Stati membri con attivita' di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 1). All'allegato V, nota e) si aggiunge quanto segue: "Finlandia FIN Norvegia NOR Svezia SVE". 8. 393 R 2210: Regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8). L'ALLEGATO I e' modificato come segue: a) Al punto "I. Prodotti dell'allegato I, parte A del Regolamento (CEE) n. 3759/92": i) alla rubrica "1. Aringhe (Clupea harengus)" si inserisce: l'insieme dei mercati di Tornio-Kokkola l'insieme dei mercati di Pietarsaari-Korsnäs l'insieme dei mercati di Närpiö-Pyhämaa l'insieme dei mercati dell'Uusikaupunki-Kemiö sud l'insieme dei mercati delle isole Åjand l'insieme dei mercati del Golfo di Finlandia l'insieme dei mercati di Trelleborg/Simrishamn l'insieme dei mercati di Lysekil/Kungshamn Gävle"; ii) alla rubrica: "6. Merluzzo (Gadus morhua)" inserire "Karlskrona Göteborg Mariehemm"; b) Al punto "II. Prodotti dell'allegato I, parte D del regolamento (CEE) n. 3659/92", inserire alla rubrica "Gamberetto (Pandalus borealis)": "Smögen Göteborg"; c) Al punto "III. Prodotti dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92", inserire alla rubrica "2. a) Scampo (Nephrops norvegicus)": "Smögen Göteborg"; d) Al punto "VIII. Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92": i) alla rubrica "1. Carpa: "inserire: "- Austria Waldviertel Bundesland Steiermark"; ii) alla rubrica "2. Salmone: "inserire: "- Austria l'intero territorio dell'Austria - Finlandia l'insieme delle zone costiere". XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI A. DIRITTO DELLE SOCIETA', DEMOCRAZIA INDUSTRIALE E NORME DI CONTABILITA'(1) 1. 368 L 0151: Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17a), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag". ---------- (1) Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, esclusivamente o essenzialmente, ad un determinato tipo di societa', tale riferimento puo' essere modificato allorche' venga adottata una normativa specifica per le societa' private a responsabilita' limitata. L'adozione di detta normativa e la denominazione delle societa' interessate sono notificate alla Commissione delle Comunita' europee non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive. 2. 377 L 0091: Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 392 L 0101: Direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (GU n. L 347 del 28.11.1992, pag. 64). a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag."; b) All'articolo 6, i termini "unita' di conto europea" sono sostituiti da "ecu". 3. 378 L 0855: Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle societa' per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985. pag. 23). a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag."; 4. 378 L 0660: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU. n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicita' delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di societa' soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36), - 390 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa' nonche' la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57), - 390 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60). a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag."; b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma e' aggiunto il testo seguente: "m) - per l'Austria: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft; n) - per la Finlandia: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittivhtiö/kommanditbolag; o) - per la Norvegia: partrederi, ansvarlig selskap, konunandittselskap; p) - per la Svezia: handelsbolag, kommanditbolag.". 5. 383 L 0349: Settima, direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983. pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 390 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui canti consolidati per, quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa' nonche' la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57), - 390 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60). Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma e' aggiunto il testo seguente: "m) - per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; n) - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; o) - per la Norvegia: aksjeselskap; p) - per la Svezia: aktiebolag. ". 6. 389 L 0667: Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle societa' relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40). Nell'articolo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag. ". B. FISCALITA' DIRETTA, ASSICURAZIONI E ENTI CREDITIZI I. Fiscalita' diretta 1. 369 L 0335: Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU n. L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 373 L 0079: Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 13), - 373 L 0080: Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 15), - 374 L 0553: Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974 (GU n. L 303 del 13.11.1974, paga 9), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 L 0303: Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 156 del 15.6.1985, pag. 23), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1981, pag. 23). Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e' aggiunto il testo seguente "Le societa' di diritto austriaco denominate: - "Aktiengesellschaft" - "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; le societa' di diritto finlandese denominate: - "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"; le societa' di diritto norvegese denominate: - "aksjeiselskap"; le societa' di diritto svedese denominate: "aktiebolag - bankaktiebolag - försäkringsaktiebolag"." 2. 390 L 0434: Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 1) a) Nell'articolo 3, lettera c) e' aggiunto il testo seguente: "- Körperschaftsteuer in Austria, - Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, - Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia, - Statlig inkomstskatt in Svezia;". b) Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "m) le societa' di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; n) le societa' di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/akfebolag"; "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank", "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"; o) le societa' di diritto norvegese denominate "aksjeiselskap"; p) le societa' di diritto svedese denominate: "akfebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".". 3. 390 L 435: Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 6). a) Nell'articolo 2, lettera c) e' aggiunto il testo seguente: "- Körperschaftsteuer in Austria, - Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, - Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia, - Statlig inkomstskatt in Svezia;". b) Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "m) le societa' di diritto austriaco denominate "Akfengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; n) le societa' di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"; o) le societa' di diritto norvegese denominate "aksjeiselskap"; p) le societa' di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".". II. Assicurazioni 1. 373 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da: - 376 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17 ), - 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72), - 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77), - 388 L 0357: Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988 (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1), - 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44), - 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11.8.1992, pag. 1), All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e' aggiunto il testo seguente: "- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; - per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening; - per quanto riguarda il Regno di Norvegia: aksjeselskap, gjensidig selskap; - per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar". 2. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita' (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - Versicherungsmakler; in Finlandia: - vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare; in Norvegia: - forsikringsmegler; in Svezia: - försäkringsmäklare". b) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - Versicherungsagent; in Finlandia: - vakuutusasiamies/försäkringsombud; in Norvegia: - assurandør - agent; in Svezia: - försäkringsombud". c) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e' aggiunto il testo seguente: In Norvegia: - underagent". 3. 379 L 0267: Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 390 L 0619: Direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50), - 392 L 0096: Direttiva 92196/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1.). a) All'articolo 4 si aggiunge il seguente paragrafo: "La presente direttiva non riguarda le attivita' delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che: a) le imprese di assicurazione pensioni che sono gia' obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilita' e di gestione per le loro attivita' nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entita' giuridiche separate per l'esercizio di tali attivita'; b) le autorita' finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attivita' specificate nell'articolo 1 connesse con tale esenzione allorche': - detengono la proprieta' o la partecipazione in una compagnia o in gruppo esistente di assicurazione; - costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni; c) le autorita' finlandesi presenteranno, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attivita' TEL dalle normali attivita' di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della terza direttiva assicurazione vita." b) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e' aggiunto il testo seguente: "- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; - per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening; - per quanto riguarda il Regno di Norvegia: aksjeselskap, gjensidig selskap; - per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar". III. Enti creditizi 1. 377 L 0780: Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 L 0345: Direttiva 85/345/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 18.7.1985, pag. 19), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 386 L 0524: Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986 (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15), - 389 L 0646: Direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989 (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico, in Finlandia: - Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab, in Svezia: - della Svenska Skeppshypotekskassan." 2. 389 L 0299: Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernenti i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16), modificata da: - 391 L 0633: Direttiva 91/633/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 339 dell'11.12.1991, pag. 33), - 3.92 L 0016: Direttiva 92/16/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992 (GU n. L 75 del 21.3.1992, pag. 48). All'articolo 4 bis, all'inizio, si inserisce dopo "La Danimarca": "e la Norvegia" e "puo' autorizzare gli enti danesi" e' sostituito con "possono autorizzare i loro enti". 3. 389 L 0647: Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14), modificata da: - 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20), - 392 L 0030: Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992 (GU n. L 110 del 28.4.1992, pag. 52). a) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 e' aggiunto il testo seguente: "e prestiti totalmente garantiti, secondo modalita' ritenute soddisfacenti dalle autorita' competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprieta' che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario." b) All'articolo 11, paragrafo 4, i termini "la Germania, la Danimarca e la Grecia" sono sostituiti da "la Germania, la Danimarca, la Grecia e l'Austria". 4. 392 L 0121: Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 29 del 5.2.1993, pag. 1) a) 11 testo dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera p), prima frase e' sostituito dal testo seguente: "p) prestiti garantiti, secondo modalita' ritenute soddisfacenti dalle autorita' competenti, da un'ipoteca su alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtu' delle quali il locatore mantiene la piena proprieta' dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50% del valore dell'alloggio in questione.". b) All'articolo 6, paragrafo 9 e' aggiunto il secondo comma seguente: "Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalita' ritenute soddisfacenti dalle autorita' competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.". C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI I. VEICOLI A MOTORE 1. 370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:
Atto - Allegato I
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