LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Type Legge
Publication 1994-12-14
Ultimo aggiornamento 1994-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 3
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a)

Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A: Groenlandia, Islanda e Svizzera". 39. 393 D 0197: Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da: - 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11), - 393 D 0510: Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45), - 393 D 0682: Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82). a) Nell'allegato I, il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A Groenlandia, Islanda e Svizzera" b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo e' sostituito da: "CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunita' di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera". 40. 393 D 0198: Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34). Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia" 41. 393 D 0199: Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da: - 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52). - 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16). Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini: "Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 42. 393 D 0244: Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunita' (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21). Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue: "13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien 14. Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo. 16. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 43. 393 D 0257: Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, gag. 75). Nell'allegato si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Tutti i gruppi Tierseuchenbekampfung, Mödling -------------------------------------------------------------------- Finlandia Eläinlääkintä ja Tutti i gruppi elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors -------------------------------------------------------------------- Norvegia Norges Veterinærhøgskole, Gruppo A III a), b); Oslo Gruppo B I a); Gruppo B II a) -------------------------------------------------------------------- Veterinærinstituttet, Oslo Gruppo A I b); Gruppo B II a), b) -------------------------------------------------------------------- Hormonlaboratoriet,Aker Gruppo A I a), c); Sykehus, Oslo Gruppo A II; Gruppo B I b), c) -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens livsmedelsverk, Tutti i gruppi " Uppsala 44. 393 D 0317: Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45) All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente testo: "Austria : AT Finlandia : FI Norvegia : NO Svezia : SE" 45. 393 D 0321: Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identita' e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36). a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini: "dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e" b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini: "della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e". 46. 393 D 0432: Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39). La decisione 93/432/CEE e' abrogata. 47. 393 D 0451: Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993. relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21). La decisione 93/451/CEE e' abrogata. 48. 393 D 0688: Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51). La decisione 93/688/CEE e' abrogata. 49. 393 D 0693: Decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunita' sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi e' che abroga le decisioni 91/642/CEE, 91/643/CEE e 92/255/CEE della Commissione (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 35). Neil'allegato sono soppresse le seguenti parti: "PARTE 4 SVEZIA" "PARTE 8 NORVEGIA" "PARTE 9 AUSTRIA". 50. 394 D 0024: Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16). All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma: "La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Norvegia e la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Norvegia e alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". 51. 394 D 0034: Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22). a) All'articolo 1, dopo la data del 1 febbraio 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,". b) All'articolo 2, dopo la data del 1 giugno 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,". c) All'articolo 3, dopo la data del 1 febbraio 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,". d) All'articolo 4, dopo la data del 1 giugno 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione," e) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 6 bis Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adatta le opportune misure transitorie." 52. 394 D 0070: Decisione 94170/CE della Commissione, deL 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5) Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe: "AT : Austria : x : x : x" "FI : Finlandia : x : x : x" "NO : Norvegia : x : x : x" "SE : Svezia : x : x : x" 53. 394 D 0085. Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31). Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe: "AT : Austria : x :" "FI : Finlandia : x :" "NO : Norvegia : x :" "SE : Svezia : x :" F. VARIE I. Procedure di comitato A. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati, il o i paragrafi menzionato (i) e' o sono sostituito (i) dal paragrafo seguente: "2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.": 1. 365 R 0079: Regolamento (CEE) n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). Articolo 19, paragrafo 2. 2. 366 R 0136: Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo da: - 393 R 3179: Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9). Articolo 38, paragrafo 2. 3. 368 R 0234: Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3336: Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 1). Articolo 14, paragrafo 2. 4. 368 R 0804: Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13), modificato da ultimo da: - 394 R 0230: Regolamento (CE) n. 230/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 1). Articolo 30, paragrafo 2. 5. 368 R 0805: Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da: - 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L328 del 29.12.1993, pag. 7). Articolo 27, paragrafo 2. 6. 370 R 0729: Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo: da - 388 R 2048: Regolamento (CEE) n. 2048/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 1). Articolo 13, paragrafo 2. 7. 370 R 1308: Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1), modificato da ultimo da. - 393 R 1557: Regolamento (CEE) n. 1557/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 26). Articolo 12, paragrafo 2. 8. 371 R 1696: Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3124: Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1). Articolo 20, paragrafo 2. 9. 371 R 2358: Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3375: Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9). Articolo 11, paragrafo 2. 10. 372 R 1035: Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). Articolo 33, paragrafo 2. 11. 375 R 2759: Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1.11.1975; pag. 1); modificato da ultimo da: - 389 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12). Articolo 24, paragrafo 2. 12. 375 R 2771: Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo da: - 393 R 1574: Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1). Articolo 17, paragrafo 2. 13. 375 R 2777: Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo da: - 393 R 1574: Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1). Articolo 17, paragrafo 2. 14. 376 R 1418: Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 1544: Regolamento (CEE) n. 1544/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 5). Articolo 27, paragrafo 2. 15. 378 R 1117: Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3496: Regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17). Articolo 12, paragrafo 2. 16. 378 R 1360: Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). Articolo 16, paragrafo 2. 17. 379 R 0270: Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU n. L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo da: - 387 R 1760: Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987 (GU n. L 167 del 26.6.1987. pag. 1). Articolo 14, paragrafo 2. 18. 379 R 0357: Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da: - 393 R 3205: Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4). Articolo 8, paragrafo 2. 19. 380 R 0458: Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo da: 391 R 0596: Regolamento (CEE) n. 596/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 16). Articolo 12, paragrafo 2. 20. 381 R 1785: Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 del 1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da: 394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7). Articolo 41, paragrafo 2. 21. 386 R 0426: Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1), modificato da ultimo da: 392 R 1569: Regolamento (CEE) n. 1569/92 del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 166 del 20.6.1992, gag. 5). Articolo 22, paragrafo 2. 22. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da ultimo da: 393 D 0156: Decisione 93/156/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1993 (GU n. L 65 del 17.3.1993, pag. 12). Articolo 15, paragrafo 2. 23. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da: - 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3). Articolo 14, paragrafo 2. 24. 389 R 3013: Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1», modificato da ultimo da: - 394 R 0233: Regolamento (CE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. 130 del 3.2.1994, pag. 9). Articolo 30, paragrafo 2. 25. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da: - 390 R 3570: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8). Articolo 11, paragrafo 2. 26. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da: - 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1). Articolo 13, paragrafo 2. 27. 392 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 21), modificato da: - 393 R 2193: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22). Articolo 23, paragrafo 2. 28. 393 R 0959: Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1). Articolo 12, paragrafo 2. 29. 370 L 0373: Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo da: - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 3, paragrafo 2. 30. 372 L 0280: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.91, pag. 11). Articolo 7, paragrafo 2. 31. 376 L 0625: Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8. 1976, pag. 10), modificata da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). Articolo 9, paragrafo 2. 32. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 20, paragrafo 2. 33. 382 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 13, paragrafo 2. 34. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, GU n. L 191 del 23.7.1985; pag. 46), modificata da ultimo da: - 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16). Articolo 10, paragrafo 2. 35. 388 L 0146: Direttiva 881/46/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16). Articolo 8, paragrafo 2. 36. 393 L 0023: Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 3). Articolo 17, paragrafo 2. 37. 393 L 0024: Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5). Articolo 17, paragrafo 2. 38. 393 L 0025: Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 10). Articolo 20, paragrafo 2. 39. 374 R 1728: Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da ultimo da: - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3. 40. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da: - 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32). Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 41. 366 L 0404 Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 42. 366 L 0401: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo da: - 392 L 0019: Direttiva 92/19/CEE della Commissione, del 23 marzo 1992 (GU n. L 104 del 22.4.1992, pag. 61). Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 43. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo da: - 393 L 0002: Direttiva 93/3/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993 (GU n. L 54 del 5.3.1993, pag. 20). Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 44. 366 L 0403: Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo da: - 393 L 0108: Direttiva 93/108/CE della Commissione, del 3 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 39). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 45. 366 L 0404: Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo da: - 391 D 0044: Decisione 91/44/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 32). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 46. 368 L 0193: Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificato da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, paga 48). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 47. 369 L 0208: Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo da: - 392 L 0107: Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 1). Articolo 20, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 48. 370 L 0457: Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 49. 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 40, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 50. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0114: Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24). Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 51. 371 L 0161: Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunita' (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. l4), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 52. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 53. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da: - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag, 13; Articolo 29, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 54. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 55. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da: - 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6). Articolo 7, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 56. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e' contro la loro diffusione nella Comunita' (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da: - 393 L 0110: Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19). a) Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. b) Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 57. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da ultimo da: - 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 27 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 58. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 59. 377 L 0391: Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 44), modificata da ultimo da: - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 60. 377 L 0504: Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo da: - 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 61. 379 L 0117: Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo da: - 391 L 0188: Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 62. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da: 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 63. 380 L 0215: Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.12.1980, pag. 4); modificata da ultimo da: - 391 L 0687: Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 16). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 64. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34). Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 65. 380 L 1095: Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 1), modificata da ultimo da: - 391 D 0686: Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 66. 382 L 0894: Direttiva, 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunita' (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo da: - 392 D 0450: Decisione 92/450/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992 (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77). Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 67. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da: - 392 L 0380: Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 68. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 69. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 70. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da: - 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37). Articolo 15, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 71. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da: - 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 72. 388 L 0661: Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36). Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 73. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 74. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4. 75. 392 L 0117: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38). Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 76. 392 L 0119: Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69). Articolo 26, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 77. 380 D 1096: Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunita' in vista dell'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da: - 391 D 0686: Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15). Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 78. 380 D 1097: Decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunita' per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da: 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 79. 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alla informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonche' abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 234 del 25.8.1992, pag. 27). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. B. Negli atti seguenti e agli articoli indicati, il/i paragrafo/i menzionato/i e'/sono sostituito/i dal paragrafo seguente: "2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.": 1. 382 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da: 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 14, paragrafo 2. 2. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da: - 389 D 0358: Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39). Articolo 11, paragrafo 2. 3. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da: - 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 4. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0114: Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24). Articolo 24, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 5. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da: - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13). Articolo 30, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 6. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 10, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 7. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da: - 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 8. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da: - 393 L 0110: Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 9. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34). Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 10. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da: - 392 L 0380: Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54). Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 11. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 12. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 13. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da: - 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37). Articolo 14, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 14. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da: - 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 15. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 16. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4. VI. TRASPORTI A. TRASPORTI INTERNI 1. 370 R 1108 : Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilita' delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da: - 3701 R 2598: Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1), - 371 R 0281: Regolamento (CEE) n. 28/171 della Commissione, del 9 febbraio 1971 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, gag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 379 R 1384: Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, gag. 1), - 381 R 3021: Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). L'allegato II - e' modificato come segue: a) Alla rubrica "A.1. FERROVIA - Reti principali" si aggiunge quanto segue: "Repubblica d'Austria - Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) "Regno di Norvegia - Norges Statsbaner (NSB)" "Repubblica di Finlandia - Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)" "Regno di Svezia - Statens järnvägar (SJ)". b) Alla rubrica "A.2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane) si inserisce quanto segue: "Regno di Norvegia - Norges Statsbaner (NSB)" "Repubblica di Finlandia - Valtionrautatiet/ Statsjärnvägarna (VR)" "Regno di Svezia - Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB) - Malmö-Limhamns Järnväg" (MLJ) - Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) - Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)". c) Alla rubrica "B. STRADA" si inserisce quanto segue: "Repubblica d'Austria 1. Bundesautobahnen 2. Bundesstraßen 3. Landesstrasen 4. Gemeindestraßen" "Regno di Norvegia 1. Riksveger 2. Fylkesveger 3. Kommunale veger" "Repubblica di Finlandia 1. Päätiet/Huvudvägar 2. Muut maantiet/Övriga landsvägar 3. Paikallistiet/Bygdevägar 4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar" "Regno di Svezia 1. Motorvägar 2. Motortrafikleder 3. Övriga vägar". 2. 371 R 0281: Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11 ), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) Nell'allegato si aggiunge il testo seguente: "Finlandia - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag". "Svezia - Trollhätte kanal e Göta älv - Vänern - Södertälje kanal - Mälaren". 3. 385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da: - 390 R 3314: Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990 (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12), - 392 R 3688: Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12). All'allegato II, nella colonna di cui al primo trattino del paragrafo 1 si inserisce quanto segue: "Austria 12," "Finlandia 17," "Norvegia 16," "Svezia 5,". 4. 391 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1), rettificata da GU n. L 310 del 12.11.1991, pag. 16. a) All'allegato I, il terzo trattino del punto 2 e' sostituito dal seguente: "- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso: B: Belgio L: Lussemburgo DK: Danimarca NL: Paesi Bassi D: Germania N: Norvegia GR: Grecia A: Austria E: Spagna P: Portogallo F: Francia FIN: Finlandia IRL: Irlanda S: Svezia I: Italia UK: Regno Unito". b) All'allegato I, il secondo paragrafo del punto 3 e' sostituito dal seguente: "Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, finlandese, francese, greco inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco), redigera' una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.". 5. 392 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17.12.1992, pag. 38). All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce quanto segue: "- Austria: Straßenverkehrsbeitrag;" "- Finlandia: varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;" "- Norvegia: vektärsavgift;" "- Svezia: fordonsskatt.". 6. 392 R 0881: Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri (GU n. L 95 del 9.4.1992, pag. 1), rettificato da GU n. L 213 del 29.7.1992, pag. 36. All'allegato I (Carta blu), nota in calce (1), si inserisce quanto segue: "(A) Austria" dal 1 gennaio 1997, "(FIN) Finlandia", "(N) Norvegia", "(S) Svezia". 7. 392 R 1839: Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1 luglio 1992, recante modalita' d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (GU n. L 187 del 7.7.1992, pag. 5), modificato da: - 393 R 2944: Regolamento (CEE) n. 2944/93 della Commissione, del 25 ottobre 1993 (GU n. L 266 del 27.10.1993, pag. 2). All'allegato I A, nota in calce (1), all'allegato IV, prima nota in calce (1) e all'allegato V, nota in calce (1), si inserisce quanto segue: "(A) Austria", "(FIN) Finlandia", "(N) Norvegia", "(S) Svezia". 8. 392 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 1). Nella nota in calce (1), rispettivamente dell'allegato I, dell'allegato II e dell'allegato III, si inserisce quanto segue: "(A) Austria", "(N) Norvegia", "(FIN) Finlandia", "(S) Svezia". 9. 393 L 0089: Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 32). All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce quanto segue: "Austria: Kraftfahrzeugsteuer;" "Finlandia: varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;" "Norvegia: vektärsavgift;" "Svezia: fordonsskatt." B. TRASPORTI PER FERROVIA 1. 369 R 1192: Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 3 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 2. 377 R 2830: Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilita' e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 2 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 3. 378 R 2183: Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 2 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 4. 382 D 0529: Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) All'articolo 1 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 5. 383 D 0418: Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 1 e' aggiunto quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". C. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE 1. 377 D 0527: Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da: - 378 L 1016: Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 235. Nell'allegato l'elenco e' completato come segue: "SUOMI - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag SVERIGE - Trollhätte kanal e Göta alv - Vänern - Mälaren - Södertälje kanal - Falsterbo kanal - Sotenkanalen". 2. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1). Nell'allegato I l'elenco e' modificato come segue: a) Al "CAPITOLO I", "Zona 2", si aggiunge quanto segue: "Svezia Trollhätte kanal e Göta älv Lago Vänern Södertälje kanal Lago Mälaren Falsterbo kanal Sotenkanalen."; b) Al "CAPITOLO II", "Zona 3", si aggiunge quanto segue: "Austria Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-slovacco Svezia Göta kanal Lago Vättern."; c) Al "CAPITOLO III", "Zona 4", si aggiunge quanto segue: "Svezia Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3.". 3. 391 L 0672: Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU n. L 373 del 31.12.1991, pag. 29). a) L'allegato I e' modificato come segue: i) sotto la rubrica "GRUPPO A" si aggiunge quanto segue: "Repubblica di Finlandia: - Laivurinkirja/Skepparbrev, - Kuljettajankirja I/Förarbrev I. Regno di Svezia: - Bevis om behörighet som skeppare B, - Bevis om behörighet som skeppare A, - Bevis om behörighet som styrman B, - Bevis om behörighet som styrman A, - Bevis om behörighet som sjökapten."; ii) sotto la rubrica "GRUPPO B" si aggiunge quanto segue: "Repubblica, d'Austria - Kapitänspatent A, - Schiffsführerpatent A. Repubblica di Finlandia - Laivurinkirja/Skepparbrev, - Kuljettajankirja I/Förarbrev I"; Regno di Svezia: - Bevis om behörighet som skeppare B, - Bevis om behörighet som skeppare A, - Bevis om behörighet som styrman B, - Bevis om behörighet som styrman A, - Bevis om behörighet som sjökapten."; b) Nell'allegato II si aggiunge quanto segue: "Repubblica di Finlandia Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag." "Regno di Svezia Trollhätte kanal e Göta älv, Lago Vänern, Lago Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen". D. TRASPORTI AEREI 1. 392 R 2408: Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 8). a) Nell'ALLEGATO I "Elenco degli aereoporti di categoria 1" si inserisce quanto segue: "AUSTRIA : Vienna" "FINLANDIA : Helsinki-Vantaa/Helsingfors Vanda" "NORVEGIA : Oslo airport system" "SVEZIA : Stockholm airport system". b) Nell'ALLEGATO II "Elenco dei sistemi aeroportuali" si inserisce quanto segue: "NORVEGIA : Oslo-Fornebu/Gardermoen" "SVEZIA : Stockholm-Arianda/Bromma". 2. 393 L 0065: Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29.7.1993, pag. 52). Nell'ALLEGATO II si inserisce quanto segue: "Austria Austro Control GmbH Schnirchgasse 11 A-1030 Wien" "Finlandia Ilmailulaitos/Luftfartsverket F.O. Box 50 FIN-01531 Vantaa Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorita' locali o dai proprietari." "Norvegia Luftfartsverket P.O. Box 8124 Dep. N-0032 Oslo Oslo Hovedflyplass A/S P.O. Box 2654 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorita' locali o dai proprietari. " "Svezia Luftfartsverket S-601 79 Norrköping". VII. SVILUPPO 391 D 0482: Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' economica europea (GU n. L 263 del 19.9.1991, pag. 1). a) All'allegato II, articolo 13, paragrafo 3, e' aggiunto il testo seguente: "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND", "UTSTEDT I ETTERHAND". "UTFÄRDAT I EFTERHAND". b) All'allegato II, articolo 14, e' aggiunto il testo seguente: "KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT". c) All'allegato III, articolo 3, e' aggiunto il testo seguente: "KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT". VIII. AMBIENTE A. PROTEZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE 1. 376 L 0160: Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualita' delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 11, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 2. 377 D 0795: Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualita' delle acque dolci superficiali nella Comunita' (GU n. L 334 del 24.12.1977, paga 29), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 381 D 0856: Decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag, 17), - 384 D 0422: Decisione 84/422/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 15), - 386 D 0574: Decisione 86/574/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 (GU n. L 335 del 28.11.1986, pag. 44). a) All'articolo 8, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64" b) All'allegato I "ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI" si aggiunge quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 3. 378 L 0659: Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 14, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 4. 379 L 0869: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da: - 381 L 0855: Direttiva 81/855/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 11, paragrafo 2, "54"'e' sostituito da "64". 5. 380 L 0778: Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da: - 381 L 0858: Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 15, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 6. 382 L 0883: Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agii adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) All'articolo 11, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". B. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 1. 380 L 0779: Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualita' dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da: - 381 L 0857: Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) - 389 L 0427: Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 14, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 2. 382 L 0884: Direttiva 82/994/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15), modificata da: - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag . 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 11, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 3. 385 L 0203: Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualita' atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), modificata da: - 385 L 0580: Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 14, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64" 4. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da: - 385 L 0581: Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37), - 387 L 0416: Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1587, pag. 33). All'articolo 12, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 5. 387 L 0217: Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40), modificata da: 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 12, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 6. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1), modificata da: - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), a) Nell'allegato I, nella tabella "MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO(base)2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI" si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci: Parte di provvedimento in formato grafico b) Nell'allegato II, nella tabella "MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NO(base)x, PER GLI IMPIANTI ESISTENTI" si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci: Parte di provvedimento in formato grafico C. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO 379 L 0113: Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 1051: Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49), - 385 L 0405: Direttiva 85/405/CEE della Commissione, del 12 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 5, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA 1. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0101: Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). All'articolo 21, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 2. 378 D 0618: Decisione 781618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicita' e dell'eco tossicita' dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 380 D 1084: Decisione 80/1084/CEE della Commissione (GU n. L 316 del 25.11.1980, pag. 21), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29). All'articolo 3, "24" e' sostituito da "32" e "12" e' sostituito da "16". 3. 382 L 0501: Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0216: Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36), - 388 L 0610: Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 16, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 4. 391 D 0596: Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23.11.1991. pag. 1). Nell'allegato, rubrica "INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'ALLEGATO II della direttiva 90/220/CEE", Parte A, paragrafo 3, lettera b), punto i), si aggiunge quanto segue: "Boreale [ ] Artico [ ]". E. CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE 1. 379 L 0409: Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 0854: Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1991 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 3), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 L 0411: Direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 33), - 386 L 0122: Direttiva 86/122/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 22), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0244: Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 16 marzo 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 41). a) L'ALLEGATO 1 e' modificato come segue: i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci: "40.a Mergus albellus" "71.a Falco rusticolus" "101.a Calidris minuta" "103.a Limosa lapponica" "105.a Xenus cinereus" "127.a Surnia ulula" "128.a Strix nebulosa" "128.b Strix uralensis" "148.a Anthus cervinus" "175.a Emberiza pusillus" ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati: Parte di provvedimento in formato grafico b) Nell'allegato IIII sono aggiunte le seguenti colonne in corrispondenza dei numeri indicati: Parte di provvedimento in formato grafico c) L'allegato II/2 e' modificato come segue: i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci: 38.a Lagopus lagopus lagopus 73. Garulus glandarius 74. Pica Pica 75. Corvus monedula 76. Corvus frugilegus 77. Corvus corone ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati: Parte di provvedimento in formato grafico d) Alle tabelle di cui all'allegato II/2 in fine (contenenti le specie dal n. 25 al n. 72) si aggiungono i termini seguenti "Österreich" "Sverige" "Suomi/Finland" "Norge" - sono aggiunti i termini seguenti: "+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettielossa mainittujen lajen metsästyksen. + = Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene. + = Medlemsstater, som enligt artikel 7, 3, får tillåta jakt på de angivna arterna." - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Österreich" si aggiunge in corrispondenza delle seguenti specie: 25. Cygnus olor 35. Bucephala clangula 38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia) 39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 40. Tetrao urogallus 42. Coturnix coturnix 43. Meleagris gallopavo 59. Larus ridibundus 65. Streptopelia decaoctoa 66. Streptopelia turtur 69. Turdus pilaris - alle tabelle di cui all'allegato 11/2 a in fine, alla voce "Sverige" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 27. Anser albifrons 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bonasa bonaria (Tetrastes bonaria) 39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 40. Tetrao urogallus 59. Larus ridibundus 60. Larus canus 62. Larus argentatus 63. Larus marinus 68. Turdus merula 69. Turdus pilaris - alle tabelle di cui all'allegato 11/2 a in fine, alla voce "Suomi" si aggiunge in corrispondenza delle seguenti specie: 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bohasa bonasia 39. Tetrao tetrix 40. Tetrao urogallus 62. Larus argentatus 60. Larus casus 63. Larus marinus 69. Turdus pilaris - alle tabelle di cui all'allegato 11/2 a in fine, alla voce "Norge" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 26. Anser brachyrhyncus 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bonasa bonasia 39. Tetrao tetrix 40. Tetrao urogallus 47. Pluvialis apricaria 50. Calidris canutus 51. Philomachus pugnax 54. Numenius phaeopus 55. Numenius arquata 58. Tringa nebularia 59. Larus ridibundus 60. Larus canus 62. Larus argentatus 63. Larus marinus 64. Columba oenas 69. Turdus pilaris 71. Turdus iliacus - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Sverige" si aggiunge "+" in corrispondenza delle specie soprammenzionate alle voci 38.a e 73-77 - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Suomi" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 38.a Lagopus lagopus lagopus 74. Pica pica 75. Corvus monedula 77. Corvus corone - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Norge" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 38.a Lagopus lagopus lagopus 73. Garrulus glandarius 74. Pica pica 77. Gorvus corone." c) All'allegato III/1 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

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