LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Type Legge
Publication 1994-12-14
Ultimo aggiornamento 1994-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 3
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---------------------------------------------------------------------- (1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder -------------------------------------------------------------------- - sono aggiunti i seguenti commi: "I quantitativi globali per le quote di consegna austriache possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" austriaci, fino ad un massimo di 180.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non e' trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione. I quantitativi globali per le quote di consegna finlandesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, fino ad un massimo di 200.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non e' trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione. I quantitativi globali per le quote di consegna norvegesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" norvegesi, fino ad un massimo di 175.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non e' trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione. L'aumento dei quantitativi globali e le condizioni a cui sono accordati i quantitativi di riferimento individuali previsti ai tre commi precedenti sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 11." All'articolo 4, il paragrafo 1 e' completato dal secondo comma seguente: "Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, la data del 31 marzo 1993 e' sostituita da quella del 31 marzo 1995 e per la Svezia da quella del 31 marzo 1996.". All'articolo 11 e' aggiunto il secondo comma seguente: "Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 1992 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato e' fissato al 4,03% per l'Austria, al 4,34% per la Finlandia, al 3,87% per la Norvegia e al 4,33% per la Svezia.". II. Carni bovine 1. 368 R 0805: Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da: - 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7). All'articolo 4 ter e' inserito il paragrafo 3 bis seguente: "3bis. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali complessivi che l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia sono rispettivamente tenute a stabilire, e' fissato a: - 423 400 per l'Austria - 250 000 per la Finlandia - 175 000 per la Norvegia - 250 000 per la Svezia. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalita' di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie." All'articolo 4 quinquies e' inserito il paragrafo 1 bis seguente: "1bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 in Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia i massimali individuali sono attribuiti ai produttori a partire da un numero globale di diritti al premio riservato a ciascuno dei suddetti Stati membri. Tale numero globale di diritti e' fissato a: - 325 000 per l'Austria, - 55 000 per la Finlandia, - 50 000 per la Norvegia, - 155 000 per la Svezia. Tali cifre comprendono tanto i diritti ai premi da attribuire inizialmente quanto qualsiasi riserva costituita dai suddetti Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalita' di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie." 2. 390 R 1186: Regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria per la classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 32). L'articolo 1, paragrafo 1 e' completato dal comma seguente: "In Finlandia e in Norvegia le misure di cui al comma precedente si applicano entro il 1 gennaio 1996." III. Luppolo 1. 371 R 1696: Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 - R - 3124: Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1). All'articolo 17, paragrafo 6 e' aggiunta la frase seguente: "Per l'Austria la durata e' di 5 anni a decorrere dalla data di adesione." 2. 377 R 1784: Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 1987: Regolamento (CEE), n. 1987/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993 (GU n. L 182 del 24.7.1993, pag. 1). All'articolo 9 e' aggiunta la frase seguente: "L'Austria comunica questi elementi entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione." 3. 382 R 1981: Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunita' nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione (GU n. L 215 del 23.7.1982, pag. 3), modificato da ultimo da: - 392 R 3337: Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 2). Nell'elenco che figura nell'allegato e' aggiunta la seguente regione: "Österreich" IV Sementi 371 R 2358: Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3375: Regolamento (CE) n. 3375/93, della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9). L'articolo 8 e' completato come segue: "Tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia e la Norvegia possono concedere aiuti rispettivamente: - per alcuni quantitativi di sementi, - per alcuni quantitativi di sementi di cereali, prodotti in questi soli Stati membri, a motivo delle loro condizioni climatiche specifiche. Entro un termine di tre anni a decorrere dall'adesione, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile da parte dei due suddetti Stati membri, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata, all'occorrenza, delle proposte necessarie. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4." V Uova e pollame 375 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100) modificato da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). a) L'articolo 5, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura "oeufs a' couver", "broedeieren", "rugeæg", "Bruteier", (testo in greco), "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "rugeegg", "ovos para incubação", "munia haudottavaksi" o "kläckägg." b) L'articolo 6 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 6 Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata "a' couver", "broedei", "rugeæg", "Brutei", (testo in greco), "para incubar", "hatching", "cova", "rugeegg", "para incubação", "haudottavaksi" o "för kläckning". Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni: a) le indicazioni che compaiono sulle uova; b) la specie di pollame da cui provengono le uova; c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore:" VI. Zucchero 1. 368 R 0206: Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU n. L 47 del 23.2.1968, pag. 1), modificato da ultimo da: - 1 85 I: atto relativo alla condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 5, paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il Contratto prevede una partecipazione del produttore alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi." b) All'articolo 8 bis e' aggiunto il comma seguente: "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la dicitura: - "campagna 1967/1968" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 e' sostituita da: "campagna di commercializzazione 1994/1995", - "prima della campagna saccarifera 1968/1969" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8, lettera d, e' sostituita da: "prima della campagna di commercializzazione 1995/1996" " 2. 381 R 1785: Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU, n. L 177 dell'1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da: - 394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24.1.1994, (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7). a) All'articolo 16 bis e' aggiunto il paragrafo seguente: "2 bis Per il primo anno successivo all'adesione, la Finlandia e' autorizzata ad importare zucchero grezzo dai paesi terzi a prelievo ridotto entro il limite di un quantitativo massimo di 40.000 tonnellate. Le disposizioni del comma precedente sono riesaminate nel contesto della revisione del presente regolamento, da effettuare prima della fine della campagna di commercializzazione 1994/1995." b) All'articolo 16 bis, paragrafo 7, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "7 La domanda del certificato di cui al paragrafo 6 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo e della Finlandia corredata da una dichiarazione di un raffinatore con cui questi si impegna a raffinare in Portogallo e in Finlandia la quantita' di zucchero grezzo in questione nei sei mesi successivi a quello dell'importazione." c) All'articolo 16 bis, paragrafo 10, il testo della frase d'apertura e' sostituito dal seguente: "10. Il Portogallo e la Finlandia comunicano alla Commissione:" d) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente: "1 Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A ed una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero e ad ogni impresa produttrice di isoglucosio stabilita sul loro territorio che: - abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1993/1994, - oppure, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1994," e) L'articolo 24, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1 sono fissati i quantitativi di base seguenti: I. Quantitativi di base A ==================================================================== Regioni a) Quantitativi b) Quantitativi di base A di base A per lo zucchero(1) per l'isoglucosio(2)==================================================================== della Danimarca 328.000,0 - della Germania 1.990.000,0 28.882,0 della Grecia 290.000,0 10.522,0 della Spagna 960.000,0 75.000,0 della Francia metropolitana 2.530.000,0 15.887,0 dei dipartimenti francesi d'oltremare 466.000,0 - dell'Irlanda 182.000,0 - dell'Italia 1.320.000,0 16.569,0 dei Paesi Bassi 690.000,0 7.246,0 dell'Austria 316.529,0 - del Portogallo (continentale) 54.545,5 8.093,9 della regione autonoma delle Azzorre 9.090,9 - della Finlandia 133.433,0 10.845,0 della Svezia 336.364,0 - dell'Unione economica belgo-lussemburghese 680.000,0 56.667,0 del Regno Unito 1.040.000,0 21.696,0 -------------------------------------------------------------------- (1) In tonnellate di zucchero bianco (2) In tonnellate di materia secca. -------------------------------------------------------------------- II. Quantitativi di base B ==================================================================== Regioni a) Quantitativi b) Quantitativi di base B di base B per lo zucchero(1) per l'isoglucosio(2)==================================================================== della Danimarca 96.629,3 - della Germania 612.313,9 6.802,0 della Grecia 29.000,0 2.478,0 della Spagna 40.000,0 8.000,0 della Francia metropolitana 759.232,8 4.135,0 dei dipartimenti francesi d'oltremare 46.600,0 - dell'Irlanda 18.200,0 - dell'Italia 248.250,0 3.902,0 dei Paesi Bassi 182.000,0 1.749,0 dell'Austria 73.881,0 - del Portogallo (continentale) 5.454,5 1.906,1 della regione autonoma delle Azzorre 909,1 - della Finlandia 13.343,0 1.085,0 della Svezia 33.636,0 - dell'Unione economica belgo-lussemburghese 146.000,0 15.583,0 del Regno Unito 104.000,0 5.787,0 -------------------------------------------------------------------- (1) In tonnellate di zucchero bianco (2) In tonnellate di materia secca. -------------------------------------------------------------------- f) All'articolo 24, paragrafo 3, e' inserito, come secondo e terzo comma, il seguente testo: "Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite in: a) Austria, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per l'Austria; b) Finlandia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Finlandia; c) Svezia; la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Svezia. Inoltre, per quanto riguarda l'impresa produttrice di isoglucosio stabilita in Finlandia, la quota A e la quota B di tale impresa sono rispettivamente pari al quantitativo di base A ed al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera b) e al punto II, lettera b) per la Finlandia." VII. Vino e bevande spiritose 1. 386 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31.7.1986, pag. 1), modificato da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma e' aggiunta la frase seguente: "In Austria e' istituito entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'adesione." 2. 387 R 0822: Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU m. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 1566: Regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 39). All'articolo 9, paragrafo 1, seconde comma, lettera a), primo trattino i termini "e l'Austria" sono aggiunti dopo i termini "per la Repubblica federale di Germania" 3. 387 R 0823: Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da: - 391 R 3896: Regolamento (CEE) n. 3896/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 3 pag. 3). All'articolo 15, paragrafo 2 e' aggiunta la seguente lettera: "h) per l'Austria: le seguenti denominazioni che accompagnano le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini: - "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Quälitatswein" - "Kabinett" o "Kabinettwein" - "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" o "Prädikatswein" - "Spätlese" o "Spätlesewein" - "Auslese" o "Auslesewein" - "Beerenauslese" o "Beerenauslesewein" - "Ausbruch" o "Ausbruchwein" - "Trockenbeerenauslese" o "Trockenbeerenauslesewein" - "Eiswein", "Stronwein" 4. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da: - 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3). a) All'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) e' inserito il seguente punto 3); "3) Le denominazioni "Jägertee", "Jagertee" e Jagatee" sono riservate al liquore originario dell'Austria, preparato a partire da alcole etilico di origine agricola, da essenze di alcune bevande spiritose o da te', addizionate con varie sostanze aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE. Il titolo alcolometrico e' almeno di 22,5% vol. Il contenuto di zucchero, espresso in zucchero invertito, e' almeno di 100 g per litro." b) All'articolo 1, paragrafo 4 e' aggiunta la seguente lettera u): "u) Väkevä glögi/Spritglögg La bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, (distillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante sopra menzionate, aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, o una combinazione di tali procedimenti. Possono essere usati anche altri aromi naturali o identici a quelli naturali di estratti di piante, conformi alla direttiva 88/388/CEE, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante. Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non puo' superare il 50%," c) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini: "- rovo camemoro - rovo mora - mirtillo blu - mirtillo rosso - olivello spinoso;" d) All'allegato II: il punto "5. Brandy" e' completato dai termini seguenti: "Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein"; il punto "7. Acquavite di frutta" e' completato dai termini seguenti: "Wachauer Marillenbrand"; il punto "12. Bevande spiritose al carvi" e' completato dai termini seguenti: "Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit" "Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit", il punto "14. Liquore" e' completato dai termini seguenti: "Finnish berry / fruit liqueur Grossgiockner Alpenbitter Mariazeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marillenlikör"; il punto "15. Bevande spiritose" e' completato dai termini seguenti: "Svensk Punsch / Swedish Punsch"; e' aggiunto il seguente punto 16: "16. Vodka: Norsk Vodka / Norwegian Vodka Svensk Vodka / Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland." 5. 389 R 2389: Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varieta' di viti (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 1), modificato da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). All'articolo 3, paragrafo 1, prima dei termini" - le regioni per il Portogallo," e' inserito il seguente, trattino: "- Bundesland per l'Austria," 6. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: - 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5). All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), il primo trattino e' sostituito dal testo seguente: "- "Landwein" per i vini da tavola originari della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria," 7. 389 R 3677: Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidita' totale di alcuni vini di qualita' importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 2606: Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 6). All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) e' soppressa con effetto dal 1 marzo 1995. 8. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da: - 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11 1992; pag. 1). a) All'articolo 2, paragrafo 2 e' aggiunta la seguente lettera: "d) Vâkeva viiniglôgi / Starkvinsglôgg Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica e' ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda puo' essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a)." b) All'articolo 2, paragrafo 3, sono inserite le seguenti lettere: "f bis) Viiniglôgi/Vinglôgg La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Viiniglôgi/Vinglôgg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco". f ter) Gløgg La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Gløgg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco" " 9. 392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9). All'articolo 6, paragrafo 6, il testo della lettera a), primo comma e' sostituito dal testo seguente: "a) Il termine "Winzersekt" e' riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Germania e il termine "Hauersekt" e' riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Austria che soddisfino le seguenti condizioni: - essere ottenuti a partire da uva vendemmiata nella stessa azienda vitivinicola, incluse le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d., - essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette contenenti indicazioni sull'azienda vitivinicola, il vitigno e l'annata." VIII. Carni ovine e caprine 1. 385 R 3643: Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2), modificato da ultimo da - 392 R 3890: Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51). Nella nota in calce a) dell'articolo 1, paragrafo 1, i termini "l'Austria" sono soppressi. 2. 389 R 3013: Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni ovine a caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: - 394 R 0233: Regolamento (CEE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n.. L 30 del 3.2.1994, pag. 9). Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 5 sexies 1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia e' stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale e' stabilito in: - 205 651 per l'Austria, - 80 000 per la Finlandia, - 180 000 per la Svezia. Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le riserve fissate da detti Stati membri. 2. In base ai suddetti massimali ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali: - entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria, - entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia. 3. La Commissione adotta le modalita' di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30. Articolo 5 septies 1. In deroga all'articolo 5 bis paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per la Norvegia e' stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale e' stabilito in: - 1 040 000 per le pecore ammissibili e - un numero da determinare, entro il 30 settembre 1995 e secondo la procedura di cui all'articolo 30, per i caprini ammissibili. Detto numero e' determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento e all'articolo 1, punto 5) del regolamento (CEE) n. 3493/90, sulla base dei premi concessi nel 1991 secondo il registro nazionale di sostegno (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) e si applica a partire dalla campagna 1995. Le cifre fissate a norma del presente paragrafo comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia la riserva stabilita dalla Norvegia. 2. Ai produttori della Norvegia sono attribuiti i limiti individuali in base al suddetto massimale entro il 31 dicembre 1995. 3. La Commissione adotta le modalita' di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30." IX. Seminativi 392 R 1765: Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da: - 394 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7) All'articolo 12, primo comma e' aggiunto il seguente trattino: "- quelle riguardanti la determinazione delle superfici di riferimento da prevedere all'allegato V in favore dei nuovi Stati membri." X. Cereali 392 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da: - 393 R 2193: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22). a) All'articolo 4, paragrafo 2 dopo il primo trattino e' inserito il testo seguente: "- dal 1 dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia. Nel caso in cui il periodo di intervento in Svezia faccia si che i prodotti di cui al paragrafo 1 siano deviati da altri Stati membri verso l'intervento in Svezia, la Commissione adotta le modalita' atte a correggere le posizioni conformemente all'articolo 23." b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente: "In mancanza di una produzione nazionale rilevante di altri cereali per la produzione di amido, e di fecola, puo' essere accordata una restituzione per l'amido e la fecola ottenuti in Finlandia e in Svezia a partire dall'orzo e dall'avena, laddove non ne derivi un aumento del livello di produzione di prodotti amilacei da questi due cereali oltre: - 50 000 tonnellate in Finlandia - 10 000 tonnellate in Svezia." XI. Tabacco 392 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70). All'articolo 8, primo comma, la cifra "350 000" e' sostituita da "350 600" XII. "Saldo" 368 R 0827: Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 3.0.6.1968, gag. 16), modificato da ultimo da: - 393 R 2430: Regolamento (CEE) n. 2430/93 della Commissione, del 1 settembre 1993 (GU n. L 223 del 2.9.1993, gag. 9). L'articolo 5 e' completato come segue: "Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione." C. STRUTTURE AGRICOLE E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 1. 375 L 0268: Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1), modificata da ultimo da: - 385 R 0797: Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1). L'articolo 3, paragrafo 3 e' completato dal comma seguente: "Le zone situate a' nord del 62° parallelo ed alcune zone adiacenti sono equiparate alle zone di cui al primo comma qualora siano soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportino un periodo vegetativo sensibilmente ridotto." 2. 378 R 1360: Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le loro unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). a) All'articolo 2 e' aggiunto il trattino seguente: "- tutto il territorio austriaco, finlandese e norvegese". b) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della frase di apertura e' sostituito dal testo seguente: "1 Per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia, la Grecia, l'Italia, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti per i quali esiste una produzione nei suddetti paesi:" 3. 390 R 0866: Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 - R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). All'articolo 3, paragrafo 2 e' aggiunta la frase seguente: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione." 4. 391 R 2328: Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). a) All'articolo 19 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate e' considerato zona di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE" b) All'articolo 31, paragrafo 1, primo comma e' aggiunta la frase seguente: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia elaborano tali previsioni per il periodo 1995/1999." c) All'articolo 31, paragrafo 4, il primo comma e' completato dalla frase seguente: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione." 5. 392 R 2078: Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 85). All'articolo 7, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano alla Commissione i progetti e le disposizioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione." 6. 392 R 2080: Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 96). All'articolo 5, paragrafo 1 e' aggiunto il seguente comma: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia effettuano le comunicazioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione." D. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA E IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA I. Legislazione fitosanitaria 1. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20) modificata da ultimo da: - 393 L 0110: Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19). a) L'allegato I, parte B e' modificato come segue: - nella sezione a), punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI"; - nella sezione a), dopo il punto 1 si aggiunge quanto segue: "1a Globodera pallida FI (Stone) Behrens"; - nella sezione a), punto 2 si aggiunge nella colonna di destra quanto segue: "S(Malmôhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)"; - nella sezione b), punto 1, si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI"; - nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI". b) L'allegato II, parte B e' modificato come segue: nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "A,FI,N" c) L'allegato III, parte B e' modificato come segue: al punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "A,FI,N". d) L'allegato IV, parte B e' modificato come segue: - si aggiungono nella colonna di destra, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 e 30, le lettere "S,FI"; - dopo il punto 20.2 si aggiunge quanto segue: 20.3 Tuberi di Solanum Fatti salvi i requisiti elencati nella FI tuberosum L., parte A, II, punti 19.1, 19.2 e 19.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la Globodera pallida (Stone) Behrens e la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE" - Si aggiungono alla colonna di destra del punto 21 le lettere "A, FI, N." 2. 392 L 0076: Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' (GU n. L 305 del 21,10.1992, pag. 12). a) All'articolo 1 si aggiunge quanto segue: "Nel caso della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia le predette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996." b) L'allegato e' modificato come segue: i) nella sezione a), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia"; ii) nella sezione a), dopo il punto 5 si aggiunge quanto segue: "5a Globodera pallida Finlandia (Stone) Behrens 5b Globodera rostochiensis (Wollenveber) Behrens Finlandia"; iii) nella sezione a), punto 12, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Svezia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, e Gotlands län)"; iv) nella sezione b), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Austria, Finlandia, Norvegia"; v) nella sezione d), punto 1, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia"; vi) nella sezione d), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia" II. Agricoltura biologica 391 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da: - 392 R 0094: Regolamento, (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17 pag. 14), - 392 R 1535: Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16.6.1992, pag. 15), - 392 R 2083: Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 15), - 393 R 2608: Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 10), - 394 R 0468: Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3.3.1994, pag. 1). a) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti trattini: "- in finlandese luonnonmukainen - in norvegese økologisk - in svedese ekologisk". b) L'allegato V e' modificato come segue: i) il testo per la lingua tedesca e' il seguente: "D: Ökologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft - EWG Kontrollsystem"; ii) si aggiunge quanto segue: "FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem N: Økologisk landbruk - EØF-kontrollordning S: Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem" E. LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA I. Legislazione veterinaria Parte prima - testi di base CAPO 1 - Testi orizzontali 1. 390 L 0675: Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita' (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da: - 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), - 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27), - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). a) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 18 bis 1. L'Austria dispone di un periodo, di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il piu' vicino possibile alla frontiera esterna della Comunita'. 2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il piu' vicino possibile alla frontiera esterna della Comunita'." b) All'articolo 31, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue: "in particolare l'Austria e la Finlandia" c) Nell'allegato I si aggiunge guarito segue: "13. il territorio della Repubblica d'Austria 14. il territorio della Repubblica di Finlandia 15. il territorio del Regno di Norvegia 16. il territorio del Regno di Svezia." 2. 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita' e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da: - 391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), - 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27). a) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 17 bis L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il piu' vicino possibile alla frontiera esterna della Comunita'. b) All'articolo 29, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue: "in particolare l'Austria e la Finlandia,"." CAPO 2 - Salute animale A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO 1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da: 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992. pag. 32). a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue: "- Austria: Bundesland - Finlandia: Lääni / län - Norvegia: fylke - Svezia: län" b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue: "Tuttavia, fino al 1 gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia e della Norvegia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorita' competenti di ciascuno di detti Stati membri. Le autorita' competenti finlandesi e norvegesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente." c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue: "Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si 8 manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo, su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sara' richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata." d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue: "Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si e' manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sara' richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalita' di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12." e) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 8 bis Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione; per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale e' stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sara' richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalita' di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12." f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti: "4. La Commissione esamina il piu' rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il piu' rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia puo', durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione. 6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti: "4. La Commissione esamina il piu' rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il piu' rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia puo', durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." h) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 10 bis 1 Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12. 2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sara' presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinche' i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili datale data.". i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue: "m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finlandia : Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England o) Norvegia : Veterinærinstitutter, Oslo p) Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue: "m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/ Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors o) Norvegia : Veterinærinstitutter, Oslo p) Svezia : Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue: m) Austria : Amtstierarzt n) Finlandia : kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär o) Norvegia : Distriktsveterinær p) Svezia : länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär". l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue: "m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/ Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors o) Norvegia : Veterinærinstitutter, Oslo p) Svezia : Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 2. 391 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19). a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente: "4. La Commissione esamina il piu' rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il piu' rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia puo', durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.". b) Si inserisce il seguente articolo: Articolo 8 bis Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinche' le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue: "Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sara' effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.". 3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da: - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29), - 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), - 392 D 0130: Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26), - 392 L 0036: Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28). Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue: " Austria : "Amtstierarzt" Finlandia : "Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Läänineläinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär" Norvegia : "Distriktsveterinær" Svezia : "länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär"." 4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, paga 6), modificata da: - 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35), - 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25), - 393 L 0120: Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35). a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue: "d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.". b) Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 9 bis 1. Per quanto riguarda la salmonellosi; la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito. 2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 9 ter 1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo). 2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." c) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 10 ter 1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione. 2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione. 3. Il test di cui al paragrafo 1 non e' effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.". d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma: "Per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.". f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32." g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo: "Austria : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämfung bei Haustieren, Wien-Hetzndorf Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia : Veterinærintituttet, Oslo Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da: - 393 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34). a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26." b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.". c) Si aggiungono i seguenti articoli: "Articolo 28 bis Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 28 ter Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non, sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo e' prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo e' di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 28 quater Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B e' ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).". 6. 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54). a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma: "In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia puo' mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.". b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo: "Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunita'.". c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera: "c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.". d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere: "e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si e' manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sara' richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si e' manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sara' richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalita' di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26. g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si e' manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sara' richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalita' di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.". e) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 10 bis Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.". f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera: "e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.". g) All'articolo 22 e' aggiunto il seguente comma: "L'allegato B e' riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonche' quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.". h) All'allegato C, punto 2, lettera a) e' aggiunto il seguente testo: "Tuttavia, uno Stato membro puo' essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorita' competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso." 7. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla: "- ETY". B. MISURE DI LOTTA 1. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da: - 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13), - 392 D 0380: Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54). a) All'allegato A si aggiunge il seguente testo: "Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". b) All'allegato B si aggiunge il seguente testo: "Austria : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finlandia : Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey, United Kingdom Norvegia : Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 2. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34). All'allegato II, dopo "Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa" , si aggiunge il seguente testo: "Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Norvegia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 3. 392 L 0035: Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19). All'allegato I, punto A si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf -------------------------------------------------------------------- Finlandia Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm DK-4771 Kalvehave, -------------------------------------------------------------------- Norvegia Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm DK-4771 Kalvehave, -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ". -------------------------------------------------------------------- 4. 392 L 0040: Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1). All'allegato IV si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf -------------------------------------------------------------------- Finlandia Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors -------------------------------------------------------------------- Norvegia Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala Sweden -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ". -------------------------------------------------------------------- All'allegato IV si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf -------------------------------------------------------------------- Finlandia Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors -------------------------------------------------------------------- Norvegia Veterinærinstituttet, Oslo -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ". -------------------------------------------------------------------- 6. 393 L 0053; Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 23). All'allegato A si aggiunge il seguente testo: "Austria: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 7. 352 L 0119: Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69). All'allegato II, punto 5 si aggiunge il seguente testo: "Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung Wien-Hetzendorf Finlandia: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771-Kalvehave, Denmark Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". CAPO 3 - Sanita' pubblica 1 . 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da: - 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69), - 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1). a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente: "- comportare, per le carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV parte IV, terzo trattino". b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data "1 gennaio 1993" si inserisce quanto segue: "- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1995". c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data "31 dicembre 1991" si inserisce quanto segue: "- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1993". d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "3. Per quanta riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le norme seguenti: a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovra' stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione; b) i) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente; ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sara' riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16; c) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16. 4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinche' i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.". e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle: "AT - FI - NO - SE". f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "o ETY". g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino: "- sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (4): i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e' stato effettuato(4), ii) le carni sono destinate alla trasformazione (4), iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (4)". 2. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105). a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1997". b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1 luglio 1992 si inserisce quanto segue: "oppure per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,". 3. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da: - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1). a) All'articolo 3, punto I,A,i), si inserisce il seguente trattino: "- comportare, per le carni destinate alla Finlandia alla Norvegia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)". b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti: a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovra' stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione; b) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16. 4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinche' i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.". c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti "AT - FI - NO - SE". d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente: "o ETY". e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera: "e) se le carni sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (2): i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e' stato effettuato (4), ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)". f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce: "(4) Cancellare la dicitura inutile.". 4. 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa. a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1). All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi: "1bis. La Finlandia e la Norvegia dispongono di un periodo che scade il 1 gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul loro territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel rispettivo territorio nazionale. La Finlandia e la Norvegia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. 1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1 gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria puo' accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1 gennaio 1998, purche' questi ultimi "abbiano presentato alla competente autorita' una richiesta a tal fine anteriormente al 1 aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento puo' conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1 luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.". 5. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da: - 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1), modificata da: - 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1), - 392 L 0118: Direttiva 92/1118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1 gennaio 1996 si inserisce quanto segue: "ad eccezione: - della Svezia, per la quale la data e' quella del 1 gennaio 1997, - dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1998,". b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1 gennaio 1996 si inserisce quanto segue: "ad eccezione: - della Svezia, per la quale la data e' quella del 1 gennaio 1997, - dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1998,". c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo "UK" sono aggiunte le sigle seguenti: "AT - FI - NO - SE". d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "ETY". e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente: 6. 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1). All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente: "- per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1996". 7. 392 L 0120: Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86). All'articolo 1, paragrafo A, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione dell'Austria e della Norvegia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1996, e della la Finlandia, per la quale la data e' quella del 31 dicembre 1997,". 8. 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, gag. 3), modificata da: - 392 L 0110: Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26). All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1 gennaio 1996 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1997". 9. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da: - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13), - 391 L 0684: Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38). a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo "UK" sono inserite le sigle seguenti: "AT - FI - NO - SE". b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "ETY". c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "ETY". 10. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15). All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Finlandia, per la quale la data e' quella del 31 dicembre 1997." 11. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1). All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Svezia, per la quale la data e' quella del 31 dicembre 1997." 12. 393 D 0383: Decisione 93/393/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31). All'allegato, si aggiunge il testo seguente: "per la Finlandia: - Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingrors; e Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo per la Norvegia: - Norges Veterinærhøgskole, Oslo per la Svezia: - Institutionen for klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg Per l'Austria: se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorita' austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.". CAPO 4 - Testi vari 1. 392 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49) a) All'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1 gennaio 1994 si aggiunge quanto segue: "ad eccezione della Svezia, per la quale la data e' quella del 1 gennaio 1996". b) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), primo trattino, dopo la sigla "UK" sono aggiunte le seguenti sigle: "- AT - FI - NO - SE -". c) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), secondo trattino, si aggiunge la seguente sigla: "ETY". d) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), ii), terzo trattino, si aggiunge la seguente ,sigla: "ETY". 2. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da: - 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 5.4), - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993; pag. 1). a) All'articolo 2, punto 3, dopo "i mammiferi terrestri" si inserisce quanto segue: "comprese le renne". b) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, si aggiunge la seguente frase: "Tuttavia, l'insieme delle operazioni di macellazione delle renne puo' essere effettuato in macelli mobili conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE". c) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle: "AT, FI, NO, SE". d) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla: "ETY". 3. 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizza sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata da: - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1) a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge quanto segue: "Il Consiglio puo' stabilire, su proposta della Commissione, disposizioni specifiche per la raccolta delle carni di selvaggina ove sussistano condizioni climatiche particolari.". b) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle: "- AT - FI - NO - SE -". c) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), terzo trattino, dopo la sigla "EEG" .si inserisce la seguente sigla: "ETY". 4. 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni unitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). a) All'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1 gennaio 1994, si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia per, la quale la data e' quella del 1 luglio 1995". b) Nell'allegato I, capitolo 14, si aggiunge il seguente comma: "Lo stallatico liquido non trasformato proveniente da branchi di pollame vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in regioni che hanno ottenuto lo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE". c) Nell'allegato II, capitolo 2, primo trattino, si aggiunge il seguente testo: "Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa che siano adottate misure comunitarie, alle uova destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le disposizioni seguenti: a) le spedizioni di uova possono essere oggetto di garanzie supplementari generali o limitate, definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18; b) le garanzie di cui alla lettera a) non sono applicabili alle uova originarie di uno stabilimento oggetto di un programma riconosciuto come equivalente a quello di cui alla lettera c), secondo la procedura prevista all'articolo 18; c) le garanzie di cui alla lettera a) si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinche' i programmi operativi e le garanzie previste alla lettera a) possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, le decisioni devono essere adottate dalla Commissione entro tale data". 5. 392 L 0117: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38). All'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, si aggiunge la seguente frase: "Tuttavia, per la Norvegia la data e' quella del 1 luglio 1995." 6. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da: - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13). a) All'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, si aggiunge il seguente comma: "La Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.". b) All'articolo 14, paragrafo 3, si aggiunge la seguente lettera: "e) la Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.". 7. 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32) All'articolo 11, paragrafo 1, si inserisce il seguente trattino: "- per la Finlandia e la Norvegia, anteriormente al 1 gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE". 8. 381 D 0651: Decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario (GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32), modificata da: - 386 D 0105: Decisione 86/105/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 14). All'articolo 3, "diciotto" e' sostituito da "ventidue". CAPO 5 - Protezione degli animali 391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata da: - 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27). a) Nell'allegato, capitolo I, parte A, punto 1, si aggiunge quanto segue: "Tuttavia la Svezia puo', per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali piu' restrittive per il trasporto di vacche gravide e di vitelli appena nati il cui luogo di partenza e il cui luogo di destinazione si trovino nel suo territorio". b) Nell'allegato, capitolo I, parte C, punto 14, si aggiunge quanto segue: "Tuttavia, l'obbligo della copertura non e' imposto per il trasporto delle renne durante un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Previo parere del comitato scientifico veterinario, la Commissione puo' decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 17, di mantenere tale deroga". Parte seconda - Testi di applicazione 1. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da: - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20), - 383 L 0091: Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34), - 384 L 0319: Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984; pag. 34), - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8), - 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33). a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla "EOK" si inserisce la seguente sigla: "ETY". b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla "EUK" si inserisce la seguente sigla: "ETY". 2. 379 D 0542: Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da: - 394 D 0059: Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53). Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti: "AT - Austria" "FI - Finlandia" "NO - Norvegia" "SE - Svezia". 3. 380 D 0790: Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da: - 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33). La decisione 80/790/CEE e' abrogata. 4. 380 D 0799: Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da: - 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33). La decisione 80/799/CEE e' abrogata. 5. 380 D 0800: Decisione 80/800/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Norvegia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 38), modificata da: - 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n: L 237 del 22.8.1981; pag. 33). La decisione 80/800/CEE e' abrogata. 6. 382 D 0730: Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1). La decisione 82/730/CEE e' abrogata. 7. 382 D 0731: Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata. La decisione 82/731/CEE e' abrogata. 8. 382 D 0736: Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata. La decisione 82/736/CEE e' abrogata. 9. 383 D 0421: Decisione 83/421/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (GU n. L 238 del 27.8.1983, pag. 35), come modificata. La decisione 83/421/CEE e' abrogata. 10. 389 X 0214: Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1). a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna "Testo della direttiva", dopo la sigla "P" sono inserite le seguenti sigle: "AT - FI - NO - SE". b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna "Testo della direttiva", si aggiunge la seguente sigla: "ETY" c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna "Testo della direttiva", si aggiunge la seguente sigla: "ETY". 11. 390 D 0014: Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989; recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da: - 391 D 0276: Decisione 91/276/CEE,della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58). Nell'allegato si sopprime quanto segue: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 12. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da: - decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata) - decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata) All'articolo 1 si inserisce il seguente comma: "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." 13. 391 D 0270: Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di' paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56). Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 14. 391 D 0426: Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalita' della partecipazione finanziaria della Comunita' alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorita' veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da: 393 D 0004: Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, gag. 32). a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "per l'insieme della rete" sono sostituiti da: "per la Comunita' nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione". b) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 2 bis 1. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunita' alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1. 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1. 3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorita' norvegesi e svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorita' austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, di detto trattato." 15. 391 D 0449: Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da: 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16). a) Nell'allegato A, parte II, sano soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 16. 391 D 0539: Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalita' di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 1 bis Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unita' che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunita'. Per la Norvegia e la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue: "ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 aprile 1994,". All'articolo 3, dopo la data del "1 dicembre 1991" si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' quella del 1 dicembre 1995,". 17. 392 D 0124: Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10). La decisione 92/124/CEE e' abrogata. 18. 392 D 0126: Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28). La decisione 92/126/CEE e' abrogata. 19. 392 D 0128: Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46). La decisione 92/128/CEE e' abrogata. 20. 392 D 0175: Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unita' della rete informatizzata "Animo" e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da: - 393 D 0071: Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39), - 393 D 0228: Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33). All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia." 21. 392 D 0260: Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da: 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11). a) Nell'allegato I il gruppo A e' sostituito da: "gruppo A: Groenlandia, Islanda e Svizzera". b) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, il titolo e' sostituito da: "CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunita', per un periodo inferiore a novanta giorni,, di cavalli registrati provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera". c) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". d) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". e) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". f) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". g) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". 22. 392 D 0265: Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunita' di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da: - 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52). La decisione. 92/265/CEE e' abrogata. 23. 392 D 0290: Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37). All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sara' sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso." 24. 392 D 0341: Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unita' locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37). All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' quella del 1 giugno 1995,". 25. 392 D 0387: Decisione 92/387/CEE della Commissione, del 10 giugno 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Norvegia (GU n. L 204 del 21.7.1992, pag. 22). La decisione 92/387/CEE e' abrogata. 26. 392 D 0401: Decisione 92/401/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione dalla Norvegia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 224 dell'8.8.1992, pag. 1), modificata da: - 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58). La decisione 92/401 /CEE e' abrogata. 27. 392 D 0461: Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da: - 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23), - 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58). La decisione 92/461/CEE e' abrogata. 28. 392 D 0462: Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da: - 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23), - 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58). La decisione 92/462/CEE e' abrogata. 29. 392 D 0471: Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27). Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 30. 392 D 0486: Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalita' di collaborazione tra il centro di gestione (server) "Animo" e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da: - 393 D 0188: Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20). All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data di entrata in vigore e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto e' quella del 1 aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto e' quella del 1 aprile 1996." 31. 392 D 0562: Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23). a) Nell'allegato, parte introduttiva "Definizioni", si inserisce la seguente definizione: "Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidita'." b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo: " CAPITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE I. Descrizione del sistema Parte di provvedimento in formato grafico La materia prima e' ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio e' immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto e' quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore e' controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida e' pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidita' intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento. II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti I. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a... mm. 2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a ... Il pH deve essere verificato quotidianamente. 3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di ... ore. 4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di ... minuti alla temperatura minima di cui al punto 5. 5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.". 32. 393 D 0013: Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33). Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 33. 393 D 0024: Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da: - 393 D 0341: Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47), - 393 D 0664: Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10. 12.1993, pag. 27). Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo: "13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien 14. Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo. 16. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 34. 393 D 0028: Decisione 93/28/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 28). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 3 bis Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia l'azione di cui all'articolo 1 e' finanziata al 100% dalla Comunita'." 35. 393 D 0052: Decisione 93152/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 2 bis Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". 36. 393 D 0160: Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27). Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini: "Austria" «Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 37. 393 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da: - 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11), - 393 D 0509: Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993; pag. 44). a) Nell'allegato I, il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A Groenlandia, Islanda e Svizzera". b) Nell'allegato II, il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A Groenlandia, Islanda e Svizzera". 38. 393 D 0196: Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle, condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

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