LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686
Atto - Allegato I
- 387 L 0164: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11). All'allegato, sezione I ("Lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare") si aggiunge quanto segue: "F. AUSTRIA 1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente. 2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella societa', anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria. "G. SVEZIA Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attivita'. Cio' vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda." E. SALUTE E SICUREZZA 1. 380 L 1107: Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74). All'articolo 10, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64" 2. 382 L 0130: Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0035: Direttiva 88/35/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1989 (GU n. L 20, del 26.1.1988, pag. 28), - 391 L 0269: Direttiva 91/269/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51). All'articolo 7, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64" 3. 388 D 0383: Decisione 88/383/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1988, relativa al miglioramento dell'informazione in materia di sicurezza, igiene e sanita' sul luogo di lavoro (GU n. L 183 del 14.7.1988, pag. 34). All'articolo 3, "ventiquattro membri" e' sostituito da "due membri per Stato membro" 4. 378 D 0618: Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicita' e dell'ecotossicita' dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da: - 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 18 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29). All'articolo 3, "24" e' sostituito da "32" ed entrambi i "12" sono sostituiti da "16" 5. Decisione del 9 luglio 1957 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487/57), modificata da: - Decisione dell'11 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). L'allegato e' modificato come segue: a) all'articolo 3, paragrafo 1, "quarantotto" e' sostituito da "sessantaquattro"; b) all'articolo 9, paragrafo 2, "sei" e' sostituito da "otto"; c) all'articolo 13, paragrafo 3, "i nove" e' sostituito da "tutti"; d) all'articolo 18, paragrafo 1, "trentadue" e' sostituito da "quarantatre'; e) all'articolo 18, paragrafo 2, "venticinque" e' sostituito da "trentatre'" 6. 374 D 0325: Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 4, paragrafo 1, "72" e' sostituito da "96" F PERSONE INABILI 393 D 0136: Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30). a) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), "24" e' sostituito da "28" b) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), "12" e' sostituito da "16" G. VARIE 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) All'articolo 6, paragrafo 1, "39" e' sostituito da "51", e alle lettere a), b),e c) dello stesso paragrafo "dodici" e' sostituito da "sedici" b) All'articolo 10, paragrafo 1, "12" e' sostituito da "16" V. AGRICOLTURA A. DISPOSIZIONI GENERALI I. Rete d'informazione contabile agricola 365 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunita' economica europea (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag, 23). All'articolo 4 il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il numero massimo di aziende contabili e' di 80 000 per la Comunita'. Alla data del 1 marzo 1986, il numero di aziende contabili e' di: - 12 000 per la Spagna; tale cifra e' gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 15 000; - 1 800 per il Portogallo; tale cifra e' gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi fino a raggiungere la cifra di 3 000. Alla data del 1 marzo 1995, il numero di aziende contabili e' di: - 2 000 per l'Austria; - 1 100 per la Finlandia; - 1 000 per la Norvegia; - 600 per la Svezia; tale cifra e' aumentata nel corso dei tre anni successivi fino a raggiungere la cifra di 1 000." All'articolo 5, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia istituiscono tale comitato entro 6 mesi a decorrere dalla loro adesione." II. Statistiche 1. 372 L 0280: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2) modificata da ultimo da: 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione; del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). All'articolo 4, paragrafo 2, punto 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la quantita' ed il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti. I dati devono essere trasmessi distintamente per circoscrizione, ognuna comprendente gli stabilimenti in essa installati con il seguente criterio: Belgio: Provinces/Provincies Danimarca: - Repubblica federale di Germania: Regierungsbezirke Grecia: Una sola regione Spagna: Communidades autónomas Francia: Re'gions de _programma Irlanda: - Italia: Regioni Lussemburgo: - Paesi Bassi. Provincies Norvegia: Fylker Austria: Portogallo: Regiões Finlandia: - Svezia: - Regno Unito: Standard regions Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, puo' essere previsto,secondo la procedura di cui all'articolo 7, che i dati siano trasmessi separatamente, secondo determinate circoscrizioni regionali." 2. 376 L 0625: Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8.1976, pag. 10), modificata da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia eseguono le indagini di cui ai commi precedenti per la prima volta entro il 31 dicembre 1997." 3. 379 R 0357: Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da: - 393 R 3205: Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11 1993, pag. 4). E' inserito il seguente articolo: "Articolo 1 quater La Repubblica d'Austria esegue la prima indagine di base nel 1999. Tale indagine riguardera' la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna 1998/1999." All'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, i termini "e la Repubblica ellenica" sono sostituiti dai termini "la Repubblica ellenica, e la Repubblica d'Austria." All'articolo 6, paragrafo 1, alla fine si aggiungono i seguenti termini: "a partire dalla campagna 1999/2000 per quanto riguarda l'Austria." All'articolo 6, paragrafo 6, il primo trattino e' sostituito dal seguente: "- per la prima volta, prima del 1 ottobre 1981 per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, prima del 1 ottobre 1984 per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, prima del 1 ottobre 1991 per quanto riguarda il Portogallo e prima del 1 ottobre 1996 per quanto riguarda l'Austria," 4. 382 L 0606: Direttiva 82/606/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 22), modificata da ultimo da: - 391 L 0534: Direttiva 91/534/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991 (GU n. L 288 del 18.10.1991, pag. 36). All'articolo 1, paragrafo 1 e' aggiunto il seguente comma: "L'indagine di cui al primo comma viene eseguita entro il: - 31 dicembre 1996 dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia - 31 dicembre 1997 dall'Austria.". Il punto 1 dell'allegato 1 e' sostituito dal testo seguente: "1 Per l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania (ad eccezione dei Länder di Berlino, Brema, Amburgo e Saar), l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia: lavoratori fissi occupati a tempo pieno." 5. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da: 390 R 3570: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8). L'allegato III e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO III LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6 Parte di provvedimento in formato grafico ==================================================================== Stati membri Ripartizione regionale ==================================================================== Italia Regioni -------------------------------------------------------------------- NUTS = nomenclatura delle unita' territoriali statistiche. (1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. (2) Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni italiane possono essere raggruppate secondo la ripartizione NUTS I" 6. 393 R 0959: Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1). a) L'allegato VI sostituito dal seguente: "ALLEGATO VI LIVELLI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 Parte di provvedimento in formato grafico ==================================================================== Stati membri Ripartizione regionale ==================================================================== Italia Regioni -------------------------------------------------------------------- (1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. NUTS: Nomenclatura delle unita' territoriali statistiche." b) L'allegato VIII e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico III. Politica in materia di qualita' 1. 392 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase: "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione." 2. 392 R 2082: Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 9). All'articolo 7, paragrafo 4 e' aggiuntala seguente frase: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia pubblicano tali dati entro 6 mesi dall'adesione." All'articolo 14, paragrafo 1 si aggiunge la seguente frase: "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data dell'adesione." B. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI 1. Latte e prodotti lattiero-caseari 1. 368 R 0985: Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (GU n. L 169 del 18.7.1968, pag. 1), modificato da ultimo da: - 391 R 2045: Regolamento (CEE) n. 2045/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 1). All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) sono aggiunti i seguenti trattini: "- classificato "meierismør" per quanto riguarda il burro norvegese, - classificato "Teebutter" per quanto riguarda il burro di qualita' austriaco, - classificato "meijerivoi/mejerismör" per quanto riguarda il burro finlandese, - classificato "Svenskt smör" per quanto riguarda il burro svedese." 2. 387 R 0777: Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere (GU n. L 78 del 20.3.1987, pag. 10), modificato da ultimo da: - 391 R 1634: Regolamento (CEE) n. 1634/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 150 del 15.6.1991, pag. 26), All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "106 000 tonnellate" sono sostituiti da "109 000 tonnellate" 3. 387 R 1898: Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU n. L 182 del 3.7.1987, pag. 36), modificato da: - 388 R 0222: Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 28 dell'1.2.1988, pag. 1). Nell'allegato sono aggiunte le seguenti denominazioni: "- kulturmelk - rømme - prim - viili/fil - smetana - fil" 4. 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), modificato da ultimo da: - 393 R 1974: Regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione, del 22 luglio 1993 (GU n. L 180 del 23.7.1993, pag. 26). All'articolo 2, e' aggiunto il comma seguente: "L'allegato puo' essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per aggiungere, all'occorrenza, alcuni prodotti lattiero-caseari d'origine norvegese o svedese che rispondono alle esigenze dell'arcipelago e spediti tradizionalmente verso le suddette isole." 5. 392 R 3950: Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo da: - 394 R 0647: Regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione, del 23 marzo 1994 (GU n. L 80 del 24.3.1994, pag. 16). All'articolo 3, paragrafo 2: - la tabella del primo comma e' sostituita dalla seguente:
Stati membri Consegna Vendite dirette
Belgio 3 066 337 244 094
Danimarca 4 454 459 889
Germania (1) 27 764 778 100 038
Grecia 625 985 4 528
Spagna 5 200 000 366 950
Francia 23 637 283 598 515
Irlanda 5 233 805 11 959
Italia
9 212 190
717 870
Lussemburgo 268 098 951
Paesi Bassi 10 983 195 91 497
Norvegia 1 842 000
Austria 2 205 000 367 000
Portogallo 1 804 881 67 580
Finlandia 2 342 000 10 000
Svezia 3 300 000 3 000
Regno Unito 14 247 283 342 764
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