LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Type Legge
Publication 1994-12-14
Ultimo aggiornamento 1994-12-16
State In force
Source Normattiva
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III. CONCORRENZA A. REGOLAMENTI DI ABILITAZIONE 1. 365 R 0019: Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU n. 36 del 6.3.1965, pag. 533/65), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo elle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) All'articolo 4: - al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia." - il paragrafo 2 e' completato dal comma seguente: "Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione e' stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 2. 371 R 2821: Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da: - 372 R 2743: Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 144), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica, ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 4: - al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia." - il paragrafo 2 e' completato dal comma seguente: "Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione e' stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 3. 387 R 3976: Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 9), modificato da: - 390 R 2344: Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 15), - 392 R 2411: Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 19). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 4 bis Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 puo' stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtu' dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 4. 392 R 0479: Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea ("consorzi") (GU n. 55 del 29.2.1992, pag. 3). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 3 bis Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 puo' stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtu' dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." B. REGOLAMENTI DI PROCEDURA 1. 362 R 0017: Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 - Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da: - 362 R 0059: Regolamento (CEE) n. 59/62 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62), - 363 R 0118: Regolamento (CEE) n. 118/63 del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63), - 371 R 2822: Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49), - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 25 e' aggiunto il paragrafo seguente: "6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Esse non si applicano tuttavia agli accordi, decisioni, e pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE." 2. 368 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), All'articolo 30: - al paragrafo 3 e' aggiunto il seguente comma: "Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.". 3. 386 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalita' di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 26 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.". 4. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13. All'articolo 25 e' aggiunto il paragrafo seguente: "3. Per quanto riguarda le concentrazioni cui si applica il presente regolamento in conseguenza dell'adesione, la data di entrata in vigore del regolamento stesso e' sostituita dalla data di adesione. La disposizione del paragrafo 2, seconda alternativa, e' parimenti applicabile alle procedure avviate da parte di un'autorita' competente in materia di concorrenza dei nuovi Stati membri o dall'Autorita' di vigilanza dell'EFTA." C. REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE 1. 362 R 0027: Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962: Primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118), modificato da: - 375 R 1699: Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU) n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 R 2526: Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione, del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 1 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 2. 369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalita' delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1). All'articolo 3, paragrafo 5 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 3. 388 R 4260: Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo - alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalita' di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31 12.1993, pag. 1). All'articolo 4, paragrafo 4 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 4. 388 R 4261: Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, gag. 1). All'articolo 3; paragrafo 4 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 5. 390 R 2367: Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 2 "ventuno" e' sostituito da "venticinque" e "sedici" da "venti". D. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA 1. 383 R 1983: Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), modificato da: 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 7 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 2. 383 R 1984: Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 15 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53 paragrafo 1 dell'accordo SEE." 3. 384 R 2349: Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984; gag. 15), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29. pag. 8). All'articolo 8 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967 e del 1 aprile 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi, che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 4. 385 R 0123: Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166). All'articolo 9 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967 e del 1 ottobre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 5. 385 R 0417: Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8). All'articolo 9 bis e' aggiunto il testo seguente: "Il precedente comma si applica mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che le date sono rispettivamente la data di adesione di tali paesi e la data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 6. 385 R 0418: Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8). All'articolo 11 e' aggiunto il paragrafo seguente: "7 I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967, del 1 marzo 1985 e del 1 settembre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 7. 388 R 4087: Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46). E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 8 bis Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di franchising in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che a seguito all'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE." 8. 389 R 0556: Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1), modificato da: - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8). All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 8 e 9 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963 e del 1 gennaio 1967 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate a questi accordi conformemente all'articolo 9 non devono essere comunicate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 9. 392 R 3932: Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31.12.1992, pag. 7). All'articolo 20 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 18 e 19 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967, 31 dicembre 1993 e 1 aprile 1993 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate agli accordi ai sensi dell'articolo 19 non devono essere notificate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 10. 393 R 1617: Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 155 del 26.6.1993, pag. 18). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 6 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 11. 393 R 3652: Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 333 del 31.12.1993, pag. 37). Si inserisca il seguente articolo: "Articolo 14 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." IV. POLITICA SOCIALE A. SICUREZZA SOCIALE 1. 371 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da: - 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6), e successivamente modificato da: - 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1), - 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170), - 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5), - 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1). - 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1), - 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1), - 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2), - 392 R 1247: Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1), - 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7), - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28), - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). a) Nell'articolo 82, paragrafo 1, "72" e' sostituito da "96"; b) L'allegato I, Parte I "Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento)" e' modificato come segue: i) dopo i termini "senza oggetto" della rubrica "J PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attivita' subordinata o autonoma ai sensi della legge sulla previdenza sociale. L. AUSTRIA Senza oggetto."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attivita' subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro. O. SVEZIA Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attivita' subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro."; c) L'allegato I, Parte II "Familiari (Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento)" e' modificato come segue: i) dopo la rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di eta' inferiore a 25 anni. L. AUSTRIA Senza oggetto."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia. O. SVEZIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di eta' inferiore a 18 anni."; d) L'allegato II "(Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento)", Parte I "Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtu' dell'articolo 1, lettera j), quarto comma" e' modificato come segue: i) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Senza oggetto. L. AUSTRIA Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichrungen) e il sistema d'estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker)", ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Senza oggetto. O. SVEZIA Senza oggetto.": e) L'allegato II, Parte II. "Assegni speciali di nascita esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtu' dell'articolo 1, lettera u)" e' modificato come segue: i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali. L. AUSTRIA La parte generale dell'assegno di nascita."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Il pacchetto "maternita'" o l'assegno forfettario di maternita' in applicazione della legge sull'assegno di maternita'. O. SVEZIA Nulla. "; f) L'allegato II, Parte III. "Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundeslander a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; g) L'allegato II bis "(Articolo 10 bis del regolamento)" e' modificato come segue: i) dopo i termini "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA a) prestazioni di base e prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966 per coprire spese supplementari o costi sostenuti dall'invalido per assistenza particolare, infermieristica o domestica, tranne nei casi in cui il beneficiario riscuota dal regime assicurativo nazionale una pensione di vecchiaia, invalidita' o reversibilita'. b) Pensione supplementare minima garantita alle persone minorate dalla nascita o divenute tali nell'infanzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 4 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966. c) Prestazioni per la cura e l'istruzione dei figli al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966. L. AUSTRIA a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori-BSVG). b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo l'ultima voce della rubrica "K. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69). b) Assegno di invalidita' (legge sugli assegni di invalidita', 124/88). c) Indennita' di alloggio per pensionati (legge sulle indennita' di alloggio per pensionati, 591/78). d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio. O. SVEZIA a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962:392, ristampa 1976:1014). b) Assegno di invalidita' non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962:381, ristampa 1982:120), c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982:120); h) L'allegato III, Parte A. "Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "9 BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce. "10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11 BELGIO-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; ii) la numerazione della rubrica "BELGIO-PORTOGALLO" passa da "10" a "12" e si inserisce quanto segue: " 13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto."; iii) la numerazione della rubrica "BELGIO-REGNO UNITO" passa da "11" a "15" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "16. DANIMARCA-GERMANIA" "17. DANIMARCA-SPAGNA" "18. DANIMARCA-FRANCIA" "19. DANIMARCA-GRECIA" "20. DANIMARCA-IRLANDA" "21. DANIMARCA-ITALIA" "22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO" "23. DANIMARCA-PAESI BASSI"; iv) dopo i termini "Senza oggetto" della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce: "24. DANIMARCA-NORVEGIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 25. DANIMARCA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; v) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-PORTOGALLO" passa da "20" a "26" e si inserisce quanto segue: "27. DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 28. DANIMARCA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992."; vi) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-REGNO UNITO" passa da "21" a "29" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "30. GERMANIA-SPAGNA" "31. GERMANIA-FRANCIA" "32. GERMANIA-GRECIA" "33. GERMANIA-IRLANDA" "34. GERMANIA-ITALIA" "35. GERMANIA-LUSSEMBURGO" "36. GERMANIA-PAESI BASSI"; vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "37. GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980. b) Paragrafo 3, lettere c), e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione. c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtu' della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonche' i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia gia' stata concessa o possa essere concessa al 1 gennaio 1994; ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1 gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994. f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non puo' superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione. g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969. h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978. i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione."; viii) la numerazione della rubrica "GERMANIA-PORTOGALLO" passa da "29" a "39" e si inserisce quanto segue: "40. GERMANIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979. b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione. 41. GERMANIA-SVEZIA a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976. b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione."; ix) la numerazione della rubrica "GERMANIA-REGNO UNITO" passa da "30" a "42" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "43. SPAGNA-FRANCIA" "44. SPAGNA-GRECIA" "45. SPAGNA-IRLANDA" "46. SPAGNA-ITALIA" "47. SPAGNA-LUSSEMBURGO" "48. SPAGNA-PAESI BASSI"; x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo, b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xi) la numerazione della rubrica "SPAGNA-PORTOGALLO" passa da "37" a "51" e si inserisce quanto segue: "52. SPAGNA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985. 53. SPAGNA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987"; xii) la numerazione della rubrica "SPAGNA-REGNO UNITO" passa da "38" a "54" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "55. FRANCIA-GRECIA" "56. FRANCIA-IRLANDA" "57. FRANCIA-ITALIA" "58. FRANCIA-LUSSEMBURGO" "59. FRANCIA-PAESI BASSI"; xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla." 61 FRANCIA-AUSTRIA Nulla."; xiv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-PORTOGALLO" passa da "44" a "62" e si inserisce quanto segue: "63. FRANCIA-FINLANDIA Nulla. 64. FRANCIA-SVEZIA Nulla."; xv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-REGNO UNITO" passa da "45" a "65" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "66. GRECIA-IRLANDA" "67. GRECIA-ITALIA" "68. GRECIA-LUSSEMBURGO" "69. GRECIA-PAESI BASSI"; xvi) dopo il testo della rubrica "69. GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "70. GRECIA-NORVEGIA Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980. 71. GRECIA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xvii) la numerazione della rubrica "GRECIA-PORTOGALLO" passa da "50" a "72" e si inserisce quanto segue: "73. GRECIA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988. 74. GRECIA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984."; xviii) la numerazione della rubrica "GRECIA-REGNO UNITO" passa da "51" a "75" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "76. IRLANDA-ITALIA" "77. IRLANDA-LUSSEMBURGO" "78. IRLANDA-PAESI BASSI"; xix) dopo il testo della rubrica "78. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "79. IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 80. IRLANDA-AUSTRIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xx) la numerazione della rubrica "IRLANDA-PORTOGALLO" passa da "55" a "81" e si inserisce quanto segue: "82. IRLANDA-FINLANDIA Senza oggetto. 83. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto." xxi) la numerazione della rubrica "IRLANDA-REGNO UNITO" passa da "56" a "84" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "85. ITALIA-LUSSEMBURGO" "86. ITALIA-PAESI BASSI", xxii) dopo il testo della rubrica "86. ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "87. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 88. ITALIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono, in un paese terzo."; xxiii) la numerazione della rubrica "ITALIA-PORTOGALLO" passa da "59" a "89" e si inserisce quanto segue: "90. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. 91. ITALIA-SVEZIA Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979."; xxiv) la numerazione della rubrica "ITALIA-REGNO UNITO" passa da "60" a "92" e la rubrica successiva e' rinumerata come segue: "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI"; xxv) dopo il testo della rubrica "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Nulla. 95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxvi) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" passa da "62" a "96" e si inserisce quanto segue: "97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988. 98. LUSSEMBURGO-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Articolo 30 di detta convenzione."; xxvii) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" passa da "63" a 99" e si inserisce quanto segue: "100. PAESI BASSI-NORVEGIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 101. PAESI BASSI-AUSTRIA a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxviii) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-PORTOGALLO" passa da "64" a "102" e si inserisce quanto segue: "103. PAESI BASSI-FINLANDIA Senza oggetto. 104. PAESI BASSI-SVEZIA Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxix) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-REGNO UNITO" passa da "65" a "105" e si inserisce quanto segue: "106. NORVEGIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 107. NORVEGIA-PORTOGALLO Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980. 108. NORVEGIA-FINLANDIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 109. NORVEGIA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 110. NORVEGIA-REGNO UNITO Nulla. 111. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 112. AUSTRIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 113. AUSTRIA-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 114. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento. 115. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 116. PORTOGALLO-SVEZIA Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978."; xxx) la numerazione della rubrica "PORTOGALLO-REGNO UNITO" passa da "66" a "117" e si inserisce quanto segue: "118. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 119. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 120. SVEZIA-REGNO UNITO Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.". i) L'allegato III, parte B "Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non e' esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "9. BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue. " 10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11. BELGIO-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; ii) la numerazione della rubrica "BELGIO-PORTOGALLO" passa da "10" a "12" e si inserisce quanto segue: "13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto."; iii) la numerazione della rubrica "BELGIO-REGNO UNITO" passa da "11" a "15" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "16. DANIMARCA-GERMANIA" "17. DANIMARCA-SPAGNA" "18. DANIMARCA-FRANCIA" "19. DANIMARCA-GRECIA" "20. DANIMARCA IRLANDA" "21. DANIMARCA-ITALIA" "22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO" "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" iv) dopo il testo della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "24. DANIMARCA-NORVEGIA Nulla. 25. DANIMARCA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.", v) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-PORTOGALLO" passa da "20" a "26" e si inserisce quanto segue: "27 DANIMARCA-FINLANDIA Nulla. 28. DANIMARCA-SVEZIA Nulla:"; vi) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-REGNO UNITO" passa da "21" a "29" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "30. GERMANIA-SPAGNA" "31. GERMANIA-FRANCIA" "32. GERMANIA-GRECIA" "33. GERMANIA-IRLANDA" "34. GERMANIA-ITALIA" "35. GERMANIA-LUSSEMBURGO" "36. GERMANIA-PAESI BASSI."; vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "37 GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980. b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione. c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione. e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtu' della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonche' i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia gia' stata concessa o possa essere concessa al 1 gennaio 1994; ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1 gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro il 31 dicembre 1994. f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non puo' superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione."; viii) la numerazione della rubrica "GERMANIA-PORTOGALLO" passa da "29" a "39" e si inserisce quanto segue: "40. GERMANIA-FINLANDIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979. 41. GERMANIA-SVEZIA Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976."; ix) la numerazione della rubrica "GERMANIA-REGNO UNITO" passa da "30" a "42" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "43. SPAGNA-FRANCIA" "44. SPAGNA-GRECIA" "45. SPAGNA-IRLANDA" "46. SPAGNA-ITALIA" "47. SPAGNA-LUSSEMBURGO" "48. SPAGNA-PAESI BASSI"; x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xi) la numerazione della rubrica "SPAGNA-PORTOGALLO" passa da "37" a "51" e si inserisce quanto segue: 52. SPAGNA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985. 53. SPAGNA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987 ", xii) la numerazione della rubrica "SPAGNA-REGNO UNITO" passa da "38" a "54" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "55. FRANCIA-GRECIA" "56. FRANCIA-IRLANDA" "57. FRANCIA-ITALIA" "58. FRANCIA-LUSSEMBURGO" "59. FRANCIA-PAESI BASSI"; xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI-BASSI" si inserisce quanto segue: "60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla. 61. FRANCIA-AUSTRIA Nulla."; xiv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-PORTOGALLO" passa da "44" a "62" e si inserisce quanto segue: "63. FRANCIA-FINLANDIA Senza oggetto. 64. FRANCIA-SVEZIA Nulla."; xv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-REGNO UNITO" passa da "45" a 65" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "66. GRECIA-IRLANDA" "67. GRECIA-ITALIA" "68. GRECIA-LUSSEMBURGO" "69. GRECIA-PAESI BASSI"; xvi) dopo il testo della rubrica "69. GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "70. GRECIA-NORVEGIA Nulla. 71. GRECIA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xvii) la numerazione della rubrica "GRECIA-PORTOGALLO" passa da "50" a 72" e si inserisce quanto segue: "73. GRECIA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988. 74. GRECIA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984."; xviii) la numerazione della rubrica "GRECIA-REGNO UNITO" passa da "51" a "75" e la numerazione delle rubriche successive e' modificata come segue: "76. IRLANDA-ITALIA" "77. IRLANDA-LUSSEMBURGO" "78. IRLANDA-PAESI BASSI"; xix) dopo il testo della rubrica "78. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "79. IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 80. IRLANDA-AUSTRIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xx) la numerazione della rubrica "IRLANDA-PORTOGALLO" passa da "55" a "81" e si inserisce quanto segue: "82. IRLANDA-FINLANDIA Senza oggetto. 83. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto."; xxi) la numerazione della rubrica IRLANDA-REGNO UNITO" passa da "56" a "84" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "85. "ITALIA-LUSSEMBURGO" "86. "ITALIA-PAESI BASSI"; xxii) dopo il testo della rubrica "86. "ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "87. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 88. ITALIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxiii) la numerazione della rubrica "ITALIA-PORTOGALLO" passa da "59" a "89" e si inserisce quanto segue: "90. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. "91 ITALIA-SVEZIA" Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979."; xxiv) la numerazione della rubrica "ITALIA-REGNO UNITO" passa da "60" a "92" e la rubrica successiva e' rinumerata come segue: "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI", (xxv) dopo il testo della rubrica "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Nulla. 95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalla convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.", xxvi) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" passa da "62" a "96" e si inserisce quanto segue: "97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988. 98. LUSSEMBURGO-SVEZIA Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxvii) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" passa da "63" a "99" e si inserisce quanto segue: "100. PAESI BASSI-NORVEGIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 101. PAESI BASSI-AUSTRIA a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxviii) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-PORTOGALLO" passa da "64" a "102" e si inserisce quanto segue: "103. PAESI BASSI-FINLANDIA Senza oggetto. 104. PAESI BASSI-SVEZIA Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.", xxix) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-REGNO UNITO" passa da "65" a «105" e si inserisce quanto segue: "106. NORVEGIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 107. NORVEGIA-PORTOGALLO Nulla. 108. NORVEGIA-FINLANDIA Nulla. 109. NORVEGIA-SVEZIA Nulla. 110. NORVEGIA-REGNO UNITO Nulla. 111. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 112. AUSTRIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone, che risiedono in un paese terzo. 113. AUSTRIA-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 114. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento. 115. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 116. PORTOGALLO-SVEZIA Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978."; xxx) la numerazione della rubrica "PORTOGALLO-REGNO UNITO" passa da "66" a "117" e si inserisce quanto segue: "118. FINLANDIA-SVEZIA Nulla. 119. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 120. SVEZIA-REGNO UNITO Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987."; j) l'allegato IV, parte A "Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidita' e' indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla"; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO"; iii) dopo il testo della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni (547/93)). O. SVEZIA Nulla."; iv) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; g) l'allegato IV, parte B "Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla."; ii) la rubrica "K PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; l) l'allegato IV, parte C "Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si puo' rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Tutte le domande di pensione di vecchiaia, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D. L. AUSTRIA Nulla."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; m) l'allegato IV, parte D, e' sostituito dal testo seguente: "Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento" "1 Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti. a) le prestazioni di invalidita' previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato; b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali e' stata corrisposta una pensione al piu' tardi al 1 ottobre 1989; c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilita' erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali; d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli; e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando e' calcolata in base ad una pensione di invalidita' del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i); f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959 - relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche; g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93); h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1 gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data. 2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo e' determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si e' verificato il rischio e una data ulteriore: a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo e' fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1 ottobre 1984; b) le pensioni tedesche di invalidita' e di reversibilita' per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare gia' acquisito; c) le pensioni italiane di inabilita'; d) le pensioni lussemburghesi di invalidita' e di reversibilita'; e) le pensioni di invalidita' norvegesi, anche se convertite in una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensionabile, e tutte le pensioni (di reversibilita' e di vecchiaia) basate sul reddito della persona deceduta; f) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale; g) le pensioni di invalidita' e di reversibilita' svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio gia' acquisito. 3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o piu' volte il medesimo periodo fittizio: Accordo tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978 Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale."; n) L'allegato VI e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attivita' lavorativa retribuita in qualita' di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che e' richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1 gennaio 1967. Tale requisito e' di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937. 2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera eta' matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato membro, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro. 3. Nella misura in cui puo' essere corrisposta ai sensi del regolamento la pensione norvegese di reversibilita' o di invalidita', calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 e in applicazione dell'articolo 45, non si applicano le disposizioni delle sezioni 8-1 (3) e 10-11 (3) della legge nazionale sulle assicurazioni, secondo cui puo' essere concessa una pensione mediante un'eccezione al requisito generale di essere stati assicurati conformemente alla legge nazionale sulle assicurazioni negli ultimi tre anni fino all'evento pensionabile. L. AUSTRIA 1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di dipendente statale e' considerata un pensionato. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare ne' delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e' maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera. 4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non puo' derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtu' della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'eta' pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia. 2. Qualora l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtu' della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda piu' il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'eta' pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia. 3. Qualora, in virtu' della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro e' considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, e' pervenuta all'istituzione competente in Finlandia. O. SVEZIA 1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati. 2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo piu' favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui e' fatto valere il diritto. 3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidita' o di reversibilita' parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se e' coperta, in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro. 4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera eta' sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; o) L'allegato VII e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO VII (Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento) Casi in cui una persona e' soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri 1. Esercizio di un'attivita' autonoma in Belgio e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, e' applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo. 2. Esercizio di un'attivita' autonoma in Danimarca e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca. 3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attivita' agricola autonoma in Germania e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 4. Esercizio di un'attivita' autonoma, in Spagna e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna. 5. Esercizio di un'attivita' autonoma in Francia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo. 6. Esercizio di un'attivita' autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attivita' subordinata a Lussemburgo. 7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attivita' autonoma in Grecia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 8. Esercizio di un'attivita' autonoma in Italia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 9. Esercizio di un'attivita' autonoma in Norvegia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Norvegia. 10. Esercizio di un'attivita' autonoma in Austria e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 11. Esercizio di un'attivita' autonoma in Portogallo e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 12. Esercizio di un'attivita' autonoma in Finlandia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia. 13. Esercizio di un'attivita' autonoma in Svezia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia."; 2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE), n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da: - 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6), e successivamente modificato da: - 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1), - 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) - 386 R 0513: Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44), - 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5), - 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1), - 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1), - 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11 1989, pag. 1), - 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2), - 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7), - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28), - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). a) L'allegato 1 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA 1. Sosial-og helsedepartementet (Ministero della sanita' e degli affari sociali), Oslo. 2. Kommunal-og arbeidsdepartementet (Ministero dell'amministrazione locale e del lavoro), Oslo. 3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo. L. AUSTRIA 1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien. 2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventu' e della famiglia), Wien."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Sosiaali - ja terveysministeriö - Social - och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanita'), Helsinki. O. SVEZIA Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanita' e degli affari sociali)), Stockholm."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; b) L'allegato 2 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Prestazioni di disoccupazione: Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora). 2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale: Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora). 3. Assegni familiari: Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora). 4. Regime pensionistico per i naviganti: Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo. L. AUSTRIA La competenza delle istituzioni austriache e' regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso. 1. Assicurazione malattia: a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) e' competente per un'assicurazione e se, in virtu' della legislazione austriaca, non e' possibile decidere la competenza locale, detta competenza e' stabilita come segue: - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attivita' lavorativa in Austria, ovvero - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero - se non vi e' mai stata un'attivita' lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi e' mai stata una residenza in Austria, la Wienr Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien; b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG): Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi e' effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale. 2. Assicurazione pensioni: all'atto di stabilire qual e' l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione; si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca. 3. Assicurazione disoccupazione: a) per la notifica della condizione dr disoccupato: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata. 4. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): il Finanzamt (Intendenza di finanza); b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Malattia e maternita': a) prestazioni in denaro: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero la cassa occupazione per la quale la persona interessata e' assicurata; b) Prestazioni in natura i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero la cassa occupazione per la quale la persona interessata e' assicurata; ii) sanita' pubblica e servizi ospedalieri: le unita' locali che erogano servizi nell'ambito del regime. 2. Vecchiaia, invalidita', morte (pensioni): a) pensioni nazionali: Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstaiten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure b) pensioni da lavoro: l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni. 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata. 4. Assegni in caso di morte: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni. 5. Disoccupazione: a) regime di base: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki: ovvero b) regime complementare: la competente cassa disoccupazione. 6. Prestazioni familiari: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki." O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: a) in generale: l'ufficio di previdenza sociale presso cui e' assicurata la persona interessata; b) per i naviganti non residenti in Svezia: Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti); c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero); d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti: - l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui e' avvenuto l'infortunio sul lavoro o si e' manifestata la malattia professionale, ovvero - Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero). 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro),"; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; c) L'allegato 3 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora). L. AUSTRIA 1. Assicurazione malattia: a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento: Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento: l'istituzione competente. 2. Assicurazione pensioni: a) se l'interessato e' stato soggetto alla legislazione, austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: l'istituzione competente; b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien; c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 3. Assicurazione infortuni: a) prestazioni in natura: la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien puo' concedere le prestazioni; b) prestazioni in denaro: i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien; ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione: Hauptverbarid der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 4. Assicurazione disoccupazione: Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato. 5. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario; b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Malattia e maternita': a) prestazioni in denaro: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero b) prestazioni in natura: i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero ii) sanita' pubblica e servizi ospedalieri: le unita' locali che erogano servizi nell'ambito del regime. 2. Vecchiaia, invalidita', morte (pensioni): a) pensioni nazionali: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero b) pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 3. Assegni in caso di morte: assegno generale in caso di morte: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 4. Disoccupazione: a) regime di base: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; b) regime complementare: i) nel caso dell'articolo 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; ii) negli altri casi: la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata e' assicurata. 5. Prestazioni familiari: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki." O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora. 2. Per le prestazioni di disoccupazione: l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; d) l'allegato 4 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica " J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Prestazioni d disoccupazione: Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo. 2. In tutti gli altri casi: Rikstrydevertet (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. L. AUSTRIA 1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione: Haupteverbandder österreichischenSozialversicherungsträger(Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 2. Assicurazione disoccupazione: a) in relazione alla Germania: Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg; b) in tutti gli altri casi: Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien. 3. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventu' e la famiglia), Wien; b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Assicurazione malattia e maternita', pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e assegni in caso di morte: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 2. Pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki. O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali). 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).", iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; e) L'allegato 5 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "9. BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11. BELGIO-AUSTRIA Nulla.", ii) la rubrica "10. BELGIO-PORTOGALLO" diventa "12. BELGIO-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto."; iii) la rubrica "11. BELGIO-REGNO UNITO" diventa "15. BELGIO-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue. "16. DANIMARCA-GERMANIA" "17. DANIMARCA-SPAGNA" "18. DANIMARCA-FRANCIA" "19. DANIMARCA-GRECIA" "20. DANIMARCA-IRLANDA" "21. DANIMARCA-ITALIA" "22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO" "23. DANIMARCA-PAESI BASSI"; iv) dopo il testo della rubrica "23, DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "24. DANIMARCA-NORVEGIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 25. DANIMARCA-AUSTRIA Nulla."; v) la rubrica "20 DANIMARCA-PORTOGALLO" diventa "26. DANIMARCA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "27. DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 28. DANIMARCA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici)."; vi) la rubrica "21 DANIMARCA-REGNO UNITO" diventa, "29. DANIMARCA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "30. GERMANIA-SPAGNA" "31. GERMANIA-FRANCIA" "32. GERMANIA-GRECIA" "33. GERMANIA-IRLANDA" "34. GERMANIA-ITALIA" "35. GERMANIA-LUSSEMBURGO" "36. GERMANIA-PAESI BASSI"; vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "37 GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978."; viii) la rubrica "29 GERMANIA-PORTOGALLO" diventa "39. GERMANIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "40. GERMANIA-FINLANDIA Nulla. 41 GERMANIA-SVEZIA Nulla."; ix) la rubrica "30 GERMANIA-REGNO UNITO" diventa "42 GERMANIA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "43. SPAGNA-FRANCIA" "44. SPAGNA-GRECIA" "45. SPAGNA-IRLANDA" "46. SPAGNA-ITALIA" "47. SPAGNA-LUSSEMBURGO" "48. SPAGNA-PAESI BASSI"; x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA Nulla."; xi) la rubrica "37 SPAGNA-PORTOGALLO" diventa "51. SPAGNA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "52. SPAGNA-FINLANDIA Nulla. 53. SPAGNA-SVEZIA Nulla."; xii) la rubrica "38. SPAGNA-REGNO UNITO" diventa "54. SPAGNA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "55. FRANCIA-GRECIA" "56. FRANCIA-IRLANDA" "57. FRANCIA-ITALIA" "58. FRANCIA-LUSSEMBURGO" "59. FRANCIA-PAESI BASSI"; xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla. 61. FRANCIA-AUSTRIA Nulla."; xiv) la rubrica "44. FRANCIA-PORTOGALLO" diventa "62. FRANCIA-PORTOGALLO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "63. FRANCIA-REGNO UNITO" "64. GRECIA-IRLANDA" "65. GRECIA-ITALIA" "66. GRECIA-LUSSEMBURGO" "67 GRECIA-PAESI BASSI"; xv) dopo il testo della rubrica "67 GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "68. GRECIA-NORVEGIA Nulla. 69. GRECIA-AUSTRIA Nulla."; xvi) la rubrica "50. GRECIA-PORTOGALLO" diventa "70. GRECIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "71 GRECIA-FINLANDIA Nulla. 72. GRECIA-SVEZIA Nulla."; xvii) la rubrica "51 GRECIA-REGNO UNITO" diventa "73. GRECIA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "74. IRLANDA-ITALIA" "75. IRLANDA-LUSSEMBURGO" "76. IRLANDA-PAESI BASSI" xviii) dopo il testo della rubrica "76. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "77 IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 78. IRLANDA-AUSTRIA Nulla."; xix) la rubrica "55. IRLANDA-PORTOGALLO" diventa "79. IRLANDA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "80. IRLANDA-FINLANDIA Senza, oggetto. 81. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto."; xx) la rubrica "56. IRLANDA-REGNO UNITO" diventa "82. IRLANDA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "83. ITALIA-LUSSEMBURGO" "84. ITALIA-PAESI BASSI"; xxi) dopo il testo della rubrica "84. ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "85. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 86. ITALIA-AUSTRIA Nulla."; xxii) la rubrica "59. ITALIA-PORTOGALLO" diventa "87. ITALIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "88. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. 89. ITALIA-SVEZIA Nulla."; xxiii) le rubriche "60. ITALIA-REGNO UNITO" e "61 LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" diventano "90. ITALIA-REGNO UNITO" e "91 LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" e si inserisce quanto segue: "92. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Senza oggetto. 93. LUSSEMBURGO-AUSTRIA Nulla."; xxiv) la rubrica "62. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" diventa "94. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "95. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Rimborso - accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento. 96. LUSSEMBURGO-SVEZIA Nulla."; xxv) la rubrica "63 LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" diventa "97 LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue: "98. PAESI BASSI-NORVEGIA Nulla. 99. PAESI BASSI-AUSTRIA Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale."; xxvi) la rubrica "64 PAESI BASSI-PORTOGALLO" diventa "100. PAESI BASSI-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "101 PAESI BASSI-FINLANDIA Rimborso - accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento. 102. PAESI BASSI-SVEZIA Nulla."; xxvii) la rubrica "65 PAESI BASSI-REGNO UNITO" diventa "103. PAESI BASSI-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue: "104. NORVEGIA-AUSTRIA Nulla. 105. NORVEGIA-PORTOGALLO Nulla. 106. NORVEGIA-FINLANDIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 107. NORVEGIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 108. NORVEGIA-REGNO UNITO Articolo 7 paragrafo 3 dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale. 109. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 110. AUSTRIA-FINLANDIA Nulla. 111. AUSTRIA-SVEZIA Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale. 112. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento. b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte. 113. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 114. PORTOGALLO-SVEZIA Nulla."; xxviii) la rubrica "66. PORTOGALLO-REGNO UNITO" diventa " 115. PORTOGALLO-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue: "116. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 117. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 118. SVEZIA-REGNO UNITO Nulla."; f) l'allegato o e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Pagamento diretto. L. AUSTRIA Pagamento diretto."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Pagamento diretto. O. SVEZIA Pagamento diretto."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; g) L'allegato 7 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo. L. AUSTRIA Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N FINLANDIA Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Banca postale srl. Helsinki). O. SVEZIA Nulla."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; h) L'allegato 8 e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO 8 CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI (Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione) L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione e' applicabile a: A. Lavoratori subordinati e autonomi a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: - tra il Belgio e la Germania - tra il Belgio e la Spagna - tra il Belgio e la Francia - tra il Belgio e la Grecia - tra il Belgio e l'Irlanda - tra il Belgio e il Lussemburgo - tra il Belgio e la Norvegia - tra il Belgio e l'Austria - tra il Belgio e il Portogallo - tra il Belgio e la Finlandia - tra il Belgio e la Svezia - tra il Belgio e il Regno Unito - tra la Germania e la Spagna - tra la Germania e la Francia - tra la Germania e la Grecia - tra la Germania e l'Irlanda - tra la Germania e il Lussemburgo - tra la Germania e la Norvegia - tra la Germania e l'Austria - tra la Germania e la Finlandia - tra la Germania e la Svezia - tra la Germania e il Regno Unito - tra la Spagna e la Norvegia - tra la Spagna e l'Austria - tra la Spagna e la Finlandia - tra la Spagna e la Svezia - tra la Francia e il Lussemburgo - tra la Francia e la Norvegia - tra la Francia e l'Austria - tra la Francia e la Finlandia - tra la Francia e la Svezia - tra l'Irlanda e la Norvegia - tra l'Irlanda e l'Austria - tra l'Irlanda e la Svezia - tra il Lussemburgo e la Norvegia - tra il Lussemburgo e l'Austria - tra il Lussemburgo e la Finlandia - tra il Lussemburgo e la Svezia - tra i Paesi Bassi e la Norvegia - tra i Paesi Bassi e l'Austria - tra i Paesi Bassi e la Finlandia - tra i Paesi Bassi e la Svezia - tra la Norvegia e l'Austria - tra la Norvegia e il Portogallo - tra la Norvegia e la Finlandia - tra la Norvegia e la Svezia - tra la Norvegia e il Regno Unito - tra l'Austria e il Portogallo - tra l'Austria e la Finlandia - tra l'Austria e la Svezia - tra l'Austria e il Regno Unito - tra il Portogallo e la Francia - tra il Portogallo e l'Irlanda - tra il Portogallo e il Lussemburgo - tra il Portogallo e la Finlandia - tra il Portogallo e la Svezia - tra il Portogallo e il Regno Unito - tra la Finlandia e la Svezia - tra la Finlandia e il Regno Unito - tra la Svezia e il Regno Unita; b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: - tra la Danimarca e la Germania, la Norvegia - tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo. B. Lavoratori autonomi Con un periodo di riferimento, della durata di un trimestre civile nei rapporti: - tra il Belgio e i Paesi Bassi. C. Lavoratori subordinati Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: - tra il Belgio e i Paesi Bassi."; i) L'allegato 9 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtu' del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (n. 12 del 17 giugno 1966), della legge n. 86 del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge n. 57 del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge n. 2 del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale. L. AUSTRIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali.)."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanita' pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonche' i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto, delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale. iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; j) L'allegato 10 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b): Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia svolta in Norvegia: il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede. 3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata e' distaccata per lavoro in Norvegia: il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro e' registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza dei Comune in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3: il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede. 5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2: il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 6. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2. Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. 7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione: Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione). 8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione: Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati. 9. Per il regime pensionistico per i naviganti: a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia; b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero. 10. Per gli assegni familiari: Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione). L. AUSTRIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria: Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento: Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventu' e la famiglia), Wien. 3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione: a) se la persona interessata e' soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia: la competente istituzione di assicurazione malattia; b) se la persona interessata e' soggetta alla legislazione austriaca e non e' coperta da un'assicurazione malattia: la competente istituzione di assicurazione infortuni; c) in tutti gli altri casi: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari. 5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro. 6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro. 7. Per l'applicazione: a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien; b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento: Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien. 8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione: - la competente istituzione, ovvero - qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza. 9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura e' effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 2. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; 3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki 4. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del regolamento di applicazione: l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o domicilio, da: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki. 7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione: la competente cassa disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari, Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base. 8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni. 9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione: a) pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro; b) infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione infortuni; c) altri casi: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonche' dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata e' assicurata. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia: l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 3. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi: Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti). 4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento: l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza. 5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonche' dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione: l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento: a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attivita' lavorativa e' o sara' svolta; b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi. 7 Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2: a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali); b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; k) L'allegato 11 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO" 3. Decisioni della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti: a) Decisione n. 117 del 7.7.1982 (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3). Il punto 2.2. della decisione e' sostituito dal seguente: "Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende: Belgio Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles. Danimarca Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København. Germania Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg. Spagna Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid. Francia Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours. Grecia Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene. Irlanda Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin. Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma. Lussemburgo Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securite' sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg. Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam. Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. Portogallo Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa. Finlandia Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. Svezia Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm. Regno Unito Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanita' e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne."; b) Decisione n. 118 del 20.4.1983 (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2) Il punto 2.4. della decisione e' sostituito dal seguente: "Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende: Belgio Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles. Danimarca Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København. Germania Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg. Spagna Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid. Francia Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours. Grecia Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene. Irlanda Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin. Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma. Lussemburgo Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securite' sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg. Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam. Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. Portogallo Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa. Finlandia Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. Svezia Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm. Regno Unito Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanita' e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne."; c) Decisione n. 135 dell'1.7.1987 (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 7). Il punto 2.2. della decisione e' sostituito dal seguente: "Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sottoindicato: a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga; b) 3 600 DKr per l'istituzione del luogo di residenza danese; c) 1 000 DM per l'istituzione del luogo di residenza tedesca; d) 50 000 DR per l'istituzione del luogo di residenza greca; e) 50 000 Pta per l'istituzione del luogo di residenza spagnola; f) 2 900 FF per l'istituzione del luogo di residenza francese; g) 300 £IRL per l'istituzione del luogo di residenza irlandese; h) 590 000 Lit per l'istituzione del luogo di residenza italiano; i) 20 000 Flux per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese; j) 1 100 Fl per l'istituzione del luogo di residenza olandese; k) 3 600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese; l) 7 000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca; m) 60 000 Esc per l'istituzione del luogo di residenza portoghese; n) 3 000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese; o) 3 600 SKR per, l'istituzione del luogo di residenza svedese; p) 350 £ per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito."; d) Decisione n. 136 dell'1.7.1987 (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7). L'allegato della decisione e' modificato come segue: i) Dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla."; ii) La rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; e) Decisione n. 150 del 26.6.1992 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5). L'allegato della decisione e' modificato come segue: i) Dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. L. AUSTRIA 1. In caso unicamente di assegni familiari: il competente Finanzamt (Ufficio della Finanza). 2. In tutti gli altri casi: la competente istituzione previdenziale."; ii) La rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N FINLANDIA 1 Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki e 2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. O. SVEZIA Per i beneficiari residenti in Svezia: l'Ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza. Per i beneficiari non residenti in Svezia: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero)."; iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO" B. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI 368 I 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13). La nota 1 nell'allegato e' sostituita dalla seguente: "austriaco/ci, belga/gi, britannico/ci, danese/si, finlandese/si, francese/si, greco/ci, irlandese/si, italiano/ni, lussemburghese/si, norvegese/si, olandese/si, portoghese/si, spagnolo/li, svedese/si, tedesco/chi, secondo il paese che rilascia la carta" C. PARITA' DI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE 382 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 relativa alla creazione di un Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilita' tra le donne e gli uomini (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da: 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 3, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "Il Comitato e' costituito da due membri per ogni Stato membro"; b) la seconda frase dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: "L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia e' richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla meta' dei voti dei membri."; c) all'articolo 11, la frase; "E' tuttavia richiesto un minimo di dodici voti favorevoli" e' sostituita dalla frase: "E' tuttavia richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla meta' dei voti dei membri" D. DIRITTO DEL LAVORO 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:

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