LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Type Legge
Publication 1994-12-14
Ultimo aggiornamento 1994-12-16
State In force
Source Normattiva
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Articolo 138 1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune. Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione. 2. La Commissione autorizza gli aiuti di cui al paragrafo 1: - in tutti i casi in cui gli elementi forniti da un nuovo Stato membro dimostrino che esistono differenze significative tra il livello di sostegno accordato per prodotto ai suoi produttori prima dell'adesione e quello che puo' essere accordato in base alla politica agricola comune; - entro il limite di un importo iniziale al massimo pari a tale differenza. Differenze iniziali inferiori al 10 % non sono considerate significative. Tuttavia, le autorizzazioni della Commissione: - sono accordate in conformita' con gli impegni internazionali della Comunita' ampliata; - tengono conto, per quanto concerne la carne suina, le uova e il pollame, dell'allineamento dei prezzi dei mangimi; - non sono accordati per il tabacco. 3. Il calcolo dell'importo di sostegno di cui al paragrafo 2 e' effettuato per prodotto agricolo di base. In tale calcolo sono prese in considerazione, in particolare, le misure di sostegno dei prezzi attraverso meccanismi di intervento od altri meccanismi, nonche' la concessione di aiuti connessi alla superficie, ai prezzi, alla quantita' prodotta o all'unita' di produzione e la concessione di aiuti ad aziende per prodotti specifici. 4. L'autorizzazione della Commissione: precisa il livello iniziale massimo degli aiuti, il ritmo della loro degressivita' nonche', se necessario, le condizioni per la loro concessione tenendo conto, del pari, di altri aiuti risultanti dalla legislazione comunitaria che non sono contemplati dal presente articolo; e' accordata con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari: - dall'evoluzione della politica agricola comune; - dall'evoluzione dei prezzi nella Comunita'. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati su richiesta della Commissione o sulla base di una decisione di quest'ultima. 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, la Commissione autorizza, ai sensi del paragrafo 1, in particolare gli aiuti nazionali previsti nell'allegato XIII, entro i limiti e alle condizioni previsti in detto allegato.

Atto - art. 139

Articolo 139 1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende. 2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 4. Gli aiuti della stessa natura previsti dalla politica agricola comune o compatibili con la legislazione comunitaria sono detratti dall'importo degli stessi. 3. Gli aiuti autorizzati a norma del presente articolo sono aboliti al piu' tardi alla fine del periodo transitorio. 4. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti.

Atto - art. 140

Articolo 140 La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonche' il ritmo della loro degressivita'.

Atto - art. 141

Articolo 141 Qualora sussistano serie difficolta' derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilita' di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunita', la Commissione puo' autorizzare la Finlandia e la Norvegia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.

Atto - art. 142

Articolo 142 1. La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attivita' agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attivita' agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: - la scarsa densita' di popolazione; - la parte delle terre agricole nella superficie globale; - la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: - essere connessi alla produzione futura; - condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione, da determinarsi dalla Commissione. Gli aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: - mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; - migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; - agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; - garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

Atto - art. 143

Articolo 143 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonche' tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente atto, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istruzione. La loro applicazione e' subordinata alla concessione di tale autorizzazione. La comunicazione delle misure d'aiuto esistenti o in programma effettuata dai nuovi Stati membri prima dell'adesione si considera come notifica effettuata il giorno dell'adesione. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 142, la Commissione presentera' al Consiglio, un anno dopo l'adesione e in seguito ogni cinque anni, una relazione avente ad oggetto: le autorizzazioni concesse; i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni. Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.

Atto - art. 144

Articolo 144 Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE: a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.

Atto - art. 145

Articolo 145 1. Le scorte pubbliche detenute al 1 gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtu' della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunita' al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. 2. Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1 gennaio 1995 e che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati. 3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita' che supera la scorta normale di riporto.

Atto - art. 146

Articolo 146 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all'Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli. Tuttavia, l'articolo 85 del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora: - abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma; - non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o il controllo della produzione.

Atto - art. 147

Articolo 147 Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o piu' nuovi Stati membri e la Comunita', nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia anteriormente al 1 gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

Atto - art. 148

Articolo 148 1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria.

Atto - art. 149

Articolo 149 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione, del Parlamento europeo, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1

Atto - art. 150

Articolo 150 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese. Esse possono altresi' prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1 gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.

Atto - art. 151

Articolo 151 1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare anteriormente al 1 gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1 gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione.

Atto - art. 152

Articolo 152 1. Fino al 1 gennaio 1996, in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Nelle stesse circostanze ogni Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti in causa e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Atto - art. 153

Articolo 153 Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori contemplati nel presente Atto non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Atto - art. 154

Articolo 154 Il Parlamento europeo si riunisce al piu' tardi un mese dopo l'adesione. Esso apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 155

Articolo 155 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 156

Articolo 156 1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 157

Articolo 157 1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di quattro giudici. 2. a) Il mandato di due dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2000. b) Il mandato di due dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 1998. 3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati un settimo ed un ottavo avvocato generale. 4. Il mandato di uno degli avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Questo avvocato generale e' designato a sorte. Il mandato dell'altro avvocato generale scade il 6 ottobre 2000. 5. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. c) I regolamenti di procedura cosi' adattati sono sottoposti all'approvazione unanime del Consiglio. 6. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi al 1 gennaio 1995, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1994.

Atto - art. 158

Articolo 158 Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti e' completata con la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato di due dei membri cosi' nominati scade il 20 dicembre 1995. Questi membri sono estratti a sorte. Il mandato degli altri membri scade il 9 febbraio 2000.

Atto - art. 159

Articolo 159 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 160

Articolo 160 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni e' completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle collettivita' regionali e locali dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 161

Articolo 161 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di quindici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri, la Norvegia ne designa tre. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono incarica al momento dell'adesione.

Atto - art. 162

Articolo 162 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di sei membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia, e la Norvegia uno ciascuna. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 163

Articolo 163 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario e' completato con la nomina di due membri per ciascuno dei nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 164

Articolo 164 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Atto - art. 165

Articolo 165 1. Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I Comitati elencati nell'allegato XVII sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Atto - art. 166

Articolo 166 Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.

Atto - art. 167

Articolo 167 L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto puo' essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.

Atto - art. 168

Articolo 168 I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto.

Atto - art. 169

Articolo 169 1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.

Atto - art. 170

Articolo 170 I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese, norvegese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Atto - art. 171

Articolo 171 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concertate che alla data di adesione rientrano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE.

Atto - art. 172

Articolo 172 1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' ogni pertinente notifica o informazione trasmessa all'Autorita' di vigilanza EFTA o al Comitato permanente degli Stati EFTA ai sensi dell'accordo SEE anteriormente all'adesione sia trasmessa senza indugi alla Commissione. Tale trasmissione si presume sia notifica o informazione alla Commissione per i fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie. 2. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' i casi pendenti dinanzi all'Autorita' di vigilanza EFTA immediatamente prima dell'adesione ai sensi degli articoli 53, 54, 57, 61 e 62 o 65 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che, a seguito dell'adesione, diventano di competenza della Commissione, compresi i casi in cui i fatti sono venuti a fine prima della data di adesione, siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che continua a trattarli come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa. 3. I casi che pendono dinanzi alla Commissione, ai sensi degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, o degli articoli 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto gli articoli 85 o 86 del trattato CE o gli articoli 65 o 66 del trattato CECA, compresi i casi in cui i fatti si sono interamente compiuti prima della data di adesione, sono trattati dalla Commissione come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie. 4. Decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 del Protocollo 25 dell'accordo SEE dall'Autorita' di vigilanza EFTA o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 85 del trattato CE o sotto l'articolo 65 del trattato CECA, mantengono con l'adesione la loro validita' ai fini dell'articolo 85 del trattato CE o, se del caso, dell'articolo 65 del trattato CECA, fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria. 5. Tutte le decisioni adottate dall'Autorita' di vigilanza EFTA prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 92 del trattato CE, mantengono al momento dell'adesione la loro validita' in relazione a tale articolo, salvo diversa decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che pero', in violazione dell'accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all'Autorita' di vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l'Autorita' di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. 6. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' tutti gli altri casi di cui l'Autorita' di vigilanza EFTA e' stata investita nel quadro della procedura di vigilanza ai sensi del trattato SEE prima dell'adesione siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa. 7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le decisioni prese dall'Autorita' di vigilanza EFTA rimangano valide dopo l'adesione, purche' la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.

Atto - art. 173

Articolo 173 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Atto - art. 174

Articolo 174 Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Atto - art. 175

Articolo 175 Il Governo della Repubblica francese rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Atto - art. 176

Articolo 176 Il Governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese, norvegese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Atto - art. 177

Articolo 177 Il Segretario Generale rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Atto - Allegato I

ALLEGATI ALLEGATO I Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione I. RELAZIONI ESTERNE 1. 370 L 0509: Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue: "Austria: Österreichische Kontrollbank AG, Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen, Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Svezia: Exportkreditnämden". 2. 393 R 3030: Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU n. L 275 dell'8.11.1993, pag. 1), modificato da: - 393 R 3617: Regolamento (CEE) n. 3617/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 22), - 394 R 0195: Regolamento (CEE) n. 195/94 della Commissione, del 12 gennaio 1994 (GU n. L 29 del 2.2.1994, paga 1). Il secondo trattino dell'articolo 28, paragrafo 6, dell'allegato III e' sostituito dal seguente: "- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue: AT = Austria BL = Benelux DE = Germania DK = Danimarca EL = Grecia ES = Spagna FI = Finlandia FR = Francia GB = Regno Unito IE = Irlanda IT = Italia NO = Norvegia PT = Portogallo SE = Svezia". 3. 370 L 0510: Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 26), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue: "Austria: Österreichische Kontrollbank AG, Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen, Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Svezia: Exportkreditnämden". 4. 373 D 0391: Decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU n. L 346 del 17.12.1973, pag. 1), modificata da: - 376 D 0641: Decisione 76/641/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L. 223 del 16.8.1976, pag. 25), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Negli articoli 3, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2 dell'allegato, "sei" e' sostituito da "otto". 5. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (non pubblicata, prorogata da ultimo da: - 393 D 0112: Decisione 93/112/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 44 del 22.2.1993, pag. 1). Nell'allegato I "Elenco dei partecipanti", Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia sono soppresse dall'elenco dei paesi terzi e inserite nella nota in calce che contiene l'elenco degli Stati membri della Comunita'. II. MOVIMENTI DI CAPITALI E POLITICA ECONOMICA E MONETARIA 1. 358 X 0301 P 0390: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958 sullo statuto del Comitato monetario (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 390/58), modificata da: - 362 D 0405 P 1064: Decisione 62/405/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1962 (GU n. 32 del 30.4.1962, pag. 1064/62), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 372 D 0377: Decisione 72/377/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1972 (GU n. L 257 del 15.11.1972, pag. 20), - 376 D 0332: Decisione 76/332/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976 (GU n. L 84 del 31.3.1976, pag. 56), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), a) All'articolo 7 "quattordici" e' sostituito da "diciotto"; b) All'articolo 10, paragrafo 1, "quattordici" e' sostituito da "diciotto". 2. 388 R 1969: Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8.7.1988, gag. 1). L'allegato e' sostituito dal seguente: ALLEGATO Massimali di esposizione debitoria previsti all'articolo 1, paragrafo 3:

Milioni di ECU % totale

Belgio 765 5,49

Danimarca 356 2,56

Germania 2 374 17,05

Grecia 205 1,47

Spagna 990 7,11

Francia 2 374 17,05

Irlanda 138 0,99

Italia 1 582 11,36

Lussemburgo 27 0,19

Paesi Bassi 791 5,68

Norvegia 302 2,17

Austria 475 3,41

Portogallo 198 1,42

Finlandia 302 2,17

Svezia 672 4,83

Regno Unito 2 374 17,05

Totale 13 925 100,00

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