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LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686

Current text a fecha 1994-12-16

Entrata in vigore del decreto: 17/12/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.

Art. 2

1.Piena e intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Trattato - art. 1

TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi dei trattati sui quali e' fondata l'Unione europea, DECISI, nello spirito di tali trattati, a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta gia' realizzate, CONSIDERANDO che l'articolo O del trattato sull'Unione europea da' agli Stati europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno chiesto di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati sui quali e' fondata l'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 1. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano membri dell'Unione europea e Parti ai trattati sui quali e' fondata l'Unione, quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati sui quali e' fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato - art. 2

Articolo 2 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1994. 2. Il presente Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1995, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 e 176 dell'atto di adesione, dell'allegato I di tale atto e dei protocolli n. 1 e n. 6 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' anche dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati e protocolli, che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142, paragrafo 2 e paragrafo 3, secondo trattino, 145, 148, 149, 150, 151 e 169 dell'atto di adesione e agli articoli 11, paragrafo 6 e 12, paragrafo 2 del protocollo n. 9. Queste misure prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del presente trattato.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi di ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 1

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea Articolo 1 Ai fini del presente atto: per "trattati originari" si intendono: - il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA), il trattato che istituisce la Comunita' europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione, - il trattato sull'Unione europea ("trattato UE") per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE, per "Comunita'" si intende una o piu' Comunita', di cui al primo trattino, a seconda dei casi, per "nuovi Stati membri" si intendono il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari

Atto - art. 2

Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto - art. 3

Articolo 3 I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono inseparabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea: - ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonche' a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformita' del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione; - ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.

Atto - art. 4

Articolo 4 1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attivita'. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti. 3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative alle Comunita' o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto - art. 5

Articolo 5 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita', con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente a ciascuna delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli attuali Stati membri nell'ambito dell'Unione assistono a tal fine i nuovi Stati membri. 3. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche altri Stati membri o una delle Comunita'.

Atto - art. 6

Articolo 6 L'articolo 234 del trattato CE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.

Atto - art. 7

Articolo 7 Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto a mezzo delle procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.

Atto - art. 8

Articolo 8 Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

Atto - art. 9

Articolo 9 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Atto - art. 10

Articolo 10 L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

Atto - art. 11

Articolo 11 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal seguente: "Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Norvegia 15 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87"

Atto - art. 12

Articolo 12 Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Atto - art. 13

Articolo 13 L'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Articolo 28 Il Consiglio, quando e' consultato dalla Commissione delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'; - o, in caso di parita' dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che, richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5 Danimarca 3 Germania 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Norvegia 3 Austria 4 Portogallo 5 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti"

Atto - art. 14

Articolo 14 Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio" deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parete della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita', delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."

Atto - art. 15

Articolo 15 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio 5 Danimarca 3 Germania 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Norvegia 3 Austria 4 Portogallo 5 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito l0. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 64 voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. - 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli altri casi" 2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE, e' sostituito dal seguente: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 11 membri." 3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE e' sostituito dal seguente: "Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri." 4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE e' sostituita dalla seguente: "In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli."

Atto - art. 16

Articolo 16 Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "1. La Commissione e' composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza."

Atto - art. 17

Articolo 17 1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia e' composta di 17 giudici." 2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) e' sostituito dal seguente: "1 Il Tribunale di primo grado e' composto di 16 giudici.".

Atto - art. 18

Articolo 18 Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 165 del trattato CE, il secondo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre, cinque o sette giudici allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite."

Atto - art. 19

Articolo 19 Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica sono sostituiti dal seguente: "La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di sette giudici sono valide soltanto se prese da cinque giudici. In caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura."

Atto - art. 20

Articolo 20 Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali."

Atto - art. 21

Articolo 21 Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti: "Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."

Atto - art. 22

Articolo 22 Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 36 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "1. La Corte dei conti e' composta di 16 membri."

Atto - art. 23

Articolo 23 Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato economico e sociale e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Norvegia 9 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24"

Atto - art. 24

Articolo 24 Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE e' sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato delle regioni e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Norvegia 9 Austria 12 Portogallo 12 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24"

Atto - art. 25

Articolo 25 Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Presso la Commissione e' istituito un Comitato consultivo. Esso e' composto di non meno di 87 membri e di non piu' di 111 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.".

Atto - art. 26

Articolo 26 Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA e' sostituito dal seguente: "2. Il Comitato e' composto di 39 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."

Atto - art. 27

Articolo 27 Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE e' sostituito dal seguente: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".

Atto - art. 28

Articolo 28 E' inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente: "Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimettera' copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri."

Atto - art. 29

Articolo 29 Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Atto - art. 30

Articolo 30 Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 169.

Atto - art. 31

Articolo 31 1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall'articolo 11 del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. 2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo sono designati dai parlamenti di questi Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati. 3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, puo' procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il protocollo n. 8 allegato al presente atto. 4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 e 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.

Atto - art. 32

Articolo 32 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Atto - art. 33

Articolo 33 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

Atto - art. 34

Articolo 34 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il Regno di Norvegia puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Atto - art. 35

Articolo 35 Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia puo' continuare ad applicare restrizioni in materia di proprieta' di pescherecci della Norvegia da parte di persone non aventi cittadinanza norvegese.

Atto - art. 36

Articolo 36 1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca. 2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.

Atto - art. 37

Articolo 37 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle acque stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Atto - art. 38

Articolo 38 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati "pescherecci della Norvegia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione. A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantira' il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilita' di pesca definite all'articolo 44.

Atto - art. 39

Articolo 39 1 Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92, soltanto 441 pescherecci della Norvegia, indicati nell'allegato IV, in appresso denominato "elenco di base", possono essere autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII. Durante il periodo che va dalla data di adesione fino al 31 dicembre 1995, nella zona situata a sud di 56° 30' di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30' di latitudine nord l'esercizio delle attivita' di pesca e' riservato unicamente ai palangari. 2. Soltanto 165 pescherecci tipo adibiti alla pesca di specie demersali, fra quelli che figurano nell'elenco di base, sono autorizzati ad esercitare simultaneamente le loro attivita' di pesca, a condizione di figurare in un elenco periodico adottato dalla Commissione. 3. Per "peschereccio tipo" si intende un peschereccio di potenza al freno uguale a 511 kilowatt (kW). I tassi di conversione per i pescherecci di potenza diversa sono i seguenti; - inferiore a 219 kW:0,57, - uguale o superiore a 219 kW, ma inferiore a 292 kW:0,76, - uguale o superiore a 292 kW, ma inferiore a 365 kW:0,85, - uguale o superiore a 365 kW, ma inferiore a 438 kW:0,90, - uguale o superiore a 438 kW, ma inferiore a 511 kW:0,96, - uguale o superiore a 511 kW, ma inferiore a 584 kW:1,00, - uguale o superiore a 584 kW, ma inferiore a 730 kW:1,07, - uguale o superiore a 730, kW ma inferiore a 876 kW:1,11, - superiore a 876 kW:2,25, - palangari: 1,00, - palangari equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00. 4. Nel periodo dal 1 dicembre al 31 maggio la pesca di specie pelagiche e' consentita contemporaneamente solo a 60 pescherecci e nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre solo a 30 pescherecci. 5. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di un peschereccio per motivi di forza maggiore sono adottati al piu' tardi il 1 gennaio 1995 secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Questi adattamenti non possono concernere il numero dei pescherecci e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie ne' comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste. Inoltre, i pescherecci della Norvegia designati in sostituzione possono essere scelti soltanto fra quelli che figurano nell'elenco dell'allegato V. 6. Il numero dei pescherecci tipo di cui al paragrafo 2 puo' essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilita' di pesca attribuite alla Norvegia per le popolazioni soggette a limitazione del tasso di sfruttamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 di detto regolamento. 7. I pescherecci indicati nell'elenco di base eventualmente messi fuori servizio o in disarmo e soppressi da detto elenco dopo l'adesione possono essere sostituiti da pescherecci della stessa categoria muniti di un motore di potenza non superiore a quella dei pescherecci soppressi dall'elenco. Le condizioni di sostituzione di cui al precedente comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacita' della flotta degli attuali Stati membri non venga aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico. 8. Le disposizioni volte a garantire l'osservanza della normativa da parte degli operatori, comprese quelle concernenti la possibilita' di non autorizzare il peschereccio interessato a pescare per un certo periodo, sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 40

Articolo 40 1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e da 347 a 352 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nelle norme generali della politica comune della pesca di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 e fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca nelle acque di cui all'articolo 39, alle condizioni determinate dal Consiglio e secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 2. Il regime d'accesso di cui al paragrafo 1 e' regolamentato in modo analogo a quello applicabile ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale, in appresso denominati "pescherecci dell'Unione attuale", nelle acque comunitarie a nord di 62° latitudine nord.

Atto - art. 41

Articolo 41 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak)(1) e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93. ---------- (1) Si definisce Skagerrak la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui al piu' vicino punto della costa svedese.

Atto - art. 42

Articolo 42 Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e 41 sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 43

Articolo 43 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, nella divisione CIEM IIIa (Skagerrak), a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 44

Articolo 44 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, e' fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le possibilita' di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non puo' superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Atto - art. 45

Articolo 45 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, l'intera normativa in materia di attivita' di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia a nord di 62° di latitudine nord, e' identica a quella applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 46

Articolo 46 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci dell'Unione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, nelle divisioni CIEM IIIa e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 47

Articolo 47 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, e' fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non puo' superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Atto - art. 48

Articolo 48 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli articoli 44 e 47 possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 49

Articolo 49 Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia e' autorizzata a fissare i livelli dei tassi di sfruttamento sotto forma di limiti di cattura per le risorse situate nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione a nord di 62° di latitudine nord, ad eccezione dello sgombro. La completa integrazione della gestione di tali risorse nella politica comune della pesca dopo la suddetta data si basera' sull'attuale regime di gestione quale illustrato nella dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° di latitudine nord.

Atto - art. 50

Articolo 50 1. Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia le misure tecniche applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione sono mantenute nei confronti di tutti i pescherecci dell'Unione. 2. Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord le autorita' competenti norvegesi sono autorizzate ad adottare misure volte a vietare temporaneamente taluni tipi di pesca in zone biologicamente sensibili a fini di conservazione delle risorse ittiche, applicabili a tutti i pescherecci interessati. 3. Durante un periodo di tre anni, tutte le catture effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 4. Durante un periodo di tre anni, le catture di specie soggette a limitazioni e per le quali la pesca e' chiusa, effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 5. Prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure tecniche applicabili nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.

Atto - art. 51

Articolo 51 Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia puo' mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicarle a tutti i pescherecci dell'Unione: durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione situate a nord di 62° di latitudine nord; durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione situate a sud di 62° di latitudine nord. Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione; ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.

Atto - art. 52

Articolo 52 1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. Tuttavia, fino al 30 giugno 1998, il Regno di Norvegia gestisce in stretto coordinamento con la Commissione l'accordo del 15 ottobre 1976 sulle reciproche relazioni di pesca concluso con la Russia. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Norvegia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi, di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il mantenimento delle possibilita' di pesca, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo. 4. Laddove, in forza di accordi in vigore conclusi dalla Comunita' con paesi terzi, in particolare con la Groenlandia, la Norvegia benefici di possibilita' di pesca anteriormente alla data di adesione, dette possibilita' saranno mantenute in base ai principi comunitari, tra cui quello della stabilita' relativa.

Atto - art. 53

Articolo 53 1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza degli scambi i seguenti prodotti della pesca: salmone, aringa, sgombro, gamberetti, ventagli, scampi, scorfano di Norvegia e trota, in provenienza dalla Norvegia e destinati agli altri Stati membri dell'Unione. 2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi. Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione puo' adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette misure non sono in alcun caso piu' rigorose di quelle applicate ad importazioni da paesi terzi. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la procedura per l'applicazione del presente articolo.

Atto - art. 54

Articolo 54 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Norvegia, alle condizioni specificate in tale allegato.

Atto - art. 55

Articolo 55 Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 56 e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Norvegia al 1 gennaio 1994.

Atto - art. 56

Articolo 56 Il Regno di Norvegia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII. Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1° gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75%; - al 1° gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40%. Dal 1° gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.

Atto - art. 57

Articolo 57 1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi tenti. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non fossero conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 58

Articolo 58 1. Il Regno di Norvegia e' autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione: - siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e - restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del l2 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82). 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorita' norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorita' norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.

Atto - art. 59

Articolo 59 1 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 60. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Atto - art. 60

Articolo 60 L'articolo 59 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Atto - art. 61

Articolo 61 Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960 e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.

Atto - art. 62

Articolo 62 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.

Atto - art. 63

Articolo 63 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Atto - art. 64

Articolo 64 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunita', o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi della Norvegia con i paesi terzi.

Atto - art. 65

Articolo 65 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se l'imposta sugli investimenti non fosse applicata. A tal fine il Regno di Norvegia mette in atto, a decorrere dall'adesione, le procedure necessarie per garantire l'esatta contabilizzazione delle entrate annue provenienti dall'IVA e delle entrate annue provenienti dall'imposta sugli investimenti.

Atto - art. 66

Articolo 66 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa al Regno di Norvegia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 201 milioni di ecu nel 1995, - 128 milioni di ecu nel 1996, - 52 milioni di ecu nel 1997, - 26 milioni di ecu nel 1998.

Atto - art. 67

Articolo 67 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Norvegia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 68

Articolo 68 La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 69

Articolo 69 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato VIII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano all'Austria. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Atto - art. 70

Articolo 70 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Atto - art. 71

Articolo 71 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al piu' tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci. 2. Per quanto attiene ai prodotti riportati nell'elenco di cui all'allegato IX, il diritto esclusivo d'importazione e' soppresso, al piu' tardi entro tre anni dalla data di adesione. La soppressione di detto diritto esclusivo viene effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dalla data di adesione, di contingenti all'importazione di prodotti provenienti dagli Stati membri. All'inizio di ciascuno dei tre anni suddetti, la Repubblica d'Austria apre un contingente calcolato sulla base delle seguenti percentuali del consumo nazionale: 15% il primo anno, 40% il secondo anno, 70% il terzo anno. I quantitativi corrispondenti a dette percentuali, per i tre anni, sono stabiliti nell'elenco di cui all'allegato IX. I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio. 3. Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorita' indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.

Atto - art. 72

Articolo 72 Fino al 1 gennaio 1996 la Repubblica d'Austria puo' mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Atto - art. 73

Articolo 73 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato.

Atto - art. 74

Articolo 74 La Repubblica d'Austria puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1 gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata. I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all'articolo 76 del presente trattato.

Atto - art. 75

Articolo 75 1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 76

Articolo 76 1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Atto - art. 77

Articolo 77 L'articolo 76 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Atto - art. 78

Articolo 78 La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

Atto - art. 79

Articolo 79 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Atto - art. 80

Articolo 80 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunita' o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi dell'Austria con paesi terzi.

Atto - art. 81

Articolo 81 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa alla Repubblica d'Austria, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 583 milioni di ecu nel 1995, - 106 milioni di ecu nel 1996, - 71 milioni di ecu nel 1997, - 35 milioni di ecu nel 1998.

Atto - art. 82

Articolo 82 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 83

Articolo 83 La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 84

Articolo 84 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato X, conformemente a detto allegato e alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Finlandia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Atto - art. 85

Articolo 85 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica di Finlandia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

Atto - art. 86

Articolo 86 In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia puo' applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.

Atto - art. 87

Articolo 87 In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Atto - art. 88

Articolo 88 1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca. 2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.

Atto - art. 89

Articolo 89 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Atto - art. 90

Articolo 90 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale da parte di pescherecci battenti bandiera della Finlandia e immatricolati e/o registrati in un porto della Finlandia, in appresso denominati "pescherecci della Finlandia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.

Atto - art. 91

Articolo 91 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nella divisione CIEM IIId, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Atto - art. 92

Articolo 92 Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 91 sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 93

Articolo 93 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 94

Articolo 94 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Finlandia, a' fissata come segue per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le parti attribuite alla Finlandia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale di cui all'articolo 91 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Atto - art. 95

Articolo 95 1. Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 96

Articolo 96 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. 2. I diritti ed obblighi che derivano per la Repubblica di Finlandia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

Atto - art. 97

Articolo 97 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Finlandia, alle condizioni specificate in tale allegato.

Atto - art. 98

Articolo 98 Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 90 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica di Finlandia al 1 gennaio 1994.

Atto - art. 99

Articolo 99 La Repubblica di Finlandia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI. Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1 gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %; - al 1 gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 % Dal 1 gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente la tariffa doganale comune.

Atto - art. 100

Articolo 100 1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986; del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti agli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 101

Articolo 101 1. La Repubblica di Finlandia e' autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione: - siano immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica di Finlandia e "siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e - restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82). 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorita' finlandesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorita' finlandesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in questione o la trasformazione atta a conferire loro l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio della Repubblica di Finlandia.

Atto - art. 102

Articolo 102 1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 103. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Atto - art. 103

Articolo 103 L'articolo 102 si applica: agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Atto - art. 104

Articolo 104 La Repubblica di Finlandia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.

Atto - art. 105

Articolo 105 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato finlandese.

Atto - art. 106

Articolo 106 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Atto - art. 107

Articolo 107 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunita', o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi della Finlandia con i paesi terzi.

Atto - art. 108

Articolo 108 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se le isole Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Atto - art. 109

Articolo 109 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa alla Repubblica di Finlandia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 476 milioni di ecu nel 1995, - 163 milioni di ecu nel 1996, - 65 milioni di ecu nel 1997, - 33 milioni di ecu nel 1998.

Atto - art. 110

Articolo 110 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica di Finlandia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 111

Articolo 111 La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 112

Articolo 112 1. Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato XII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Svezia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.

Atto - art. 113

Articolo 113 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

Atto - art. 114

Articolo 114 In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, il Regno di Svezia puo' mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Atto - art. 115

Articolo 115 1. Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca. 2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.

Atto - art. 116

Articolo 116 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Atto - art. 117

Articolo 117 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in appresso denominati "pescherecci della Svezia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.

Atto - art. 118

Articolo 118 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3682/93.

Atto - art. 119

Articolo 119 Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 118 sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 120

Articolo 120 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare le loro attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Finlandia e della Norvegia, nelle divisioni CIEM III e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 121

Articolo 121 1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, e' fissata come segue per specie e per zona Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Svezia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunita' di cui all'articolo 117 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Svezia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Atto - art. 122

Articolo 122 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all'articolo 121 possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 123

Articolo 123 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Svezia, nelle divisioni CIEM IIIa, b e d, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Atto - art. 124

Articolo 124 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Svezia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

Atto - art. 125

Articolo 125 Per un periodo che non puo' superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorita' svedesi competenti. Tale compensazione finanziaria sara' valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.

Atto - art. 126

Articolo 126 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Svezia, alle condizioni specificate in tale allegato.

Atto - art. 127

Articolo 127 1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione; b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita', in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 128

Articolo 128 1. Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 129. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Atto - art. 129

Articolo 129 L'articolo 128 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Atto - art. 130

Articolo 130 Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960, e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.

Atto - art. 131

Articolo 131 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.

Atto - art. 132

Articolo 132 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.

Atto - art. 133

Articolo 133 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune o altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita' negli scambi della Svezia con i paesi terzi.

Atto - art. 134

Articolo 134 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa al Regno di Svezia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 488 milioni di ecu nel 1995, - 432 milioni di ecu nel 1996, - 76 milioni di ecu nel 1997, - 31 milioni di ecu nel 1998.

Atto - art. 135

Articolo 135 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 136

Articolo 136 La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e' imputata al bilancio generale delle Comunita' europee.

Atto - art. 137

Articolo 137 1. Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente atto: - gli scambi dei nuovi Stati membri tra loro, con i paesi terzi o con gli Stati membri attuali sono soggetti al regime applicabile a questi ultimi Stati membri. Il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi all'importazione e tasse di effetto equivalente, restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente si applica, ai nuovi Stati membri; - i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri. 3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.

Atto - art. 138

Articolo 138 1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune. Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione. 2. La Commissione autorizza gli aiuti di cui al paragrafo 1: - in tutti i casi in cui gli elementi forniti da un nuovo Stato membro dimostrino che esistono differenze significative tra il livello di sostegno accordato per prodotto ai suoi produttori prima dell'adesione e quello che puo' essere accordato in base alla politica agricola comune; - entro il limite di un importo iniziale al massimo pari a tale differenza. Differenze iniziali inferiori al 10 % non sono considerate significative. Tuttavia, le autorizzazioni della Commissione: - sono accordate in conformita' con gli impegni internazionali della Comunita' ampliata; - tengono conto, per quanto concerne la carne suina, le uova e il pollame, dell'allineamento dei prezzi dei mangimi; - non sono accordati per il tabacco. 3. Il calcolo dell'importo di sostegno di cui al paragrafo 2 e' effettuato per prodotto agricolo di base. In tale calcolo sono prese in considerazione, in particolare, le misure di sostegno dei prezzi attraverso meccanismi di intervento od altri meccanismi, nonche' la concessione di aiuti connessi alla superficie, ai prezzi, alla quantita' prodotta o all'unita' di produzione e la concessione di aiuti ad aziende per prodotti specifici. 4. L'autorizzazione della Commissione: precisa il livello iniziale massimo degli aiuti, il ritmo della loro degressivita' nonche', se necessario, le condizioni per la loro concessione tenendo conto, del pari, di altri aiuti risultanti dalla legislazione comunitaria che non sono contemplati dal presente articolo; e' accordata con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari: - dall'evoluzione della politica agricola comune; - dall'evoluzione dei prezzi nella Comunita'. Qualora tali adattamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati su richiesta della Commissione o sulla base di una decisione di quest'ultima. 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, la Commissione autorizza, ai sensi del paragrafo 1, in particolare gli aiuti nazionali previsti nell'allegato XIII, entro i limiti e alle condizioni previsti in detto allegato.

Atto - art. 139

Articolo 139 1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende. 2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 4. Gli aiuti della stessa natura previsti dalla politica agricola comune o compatibili con la legislazione comunitaria sono detratti dall'importo degli stessi. 3. Gli aiuti autorizzati a norma del presente articolo sono aboliti al piu' tardi alla fine del periodo transitorio. 4. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti.

Atto - art. 140

Articolo 140 La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonche' il ritmo della loro degressivita'.

Atto - art. 141

Articolo 141 Qualora sussistano serie difficolta' derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilita' di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunita', la Commissione puo' autorizzare la Finlandia e la Norvegia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.

Atto - art. 142

Articolo 142 1. La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attivita' agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attivita' agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: - la scarsa densita' di popolazione; - la parte delle terre agricole nella superficie globale; - la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: - essere connessi alla produzione futura; - condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione, da determinarsi dalla Commissione. Gli aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: - mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; - migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; - agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; - garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

Atto - art. 143

Articolo 143 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonche' tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente atto, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istruzione. La loro applicazione e' subordinata alla concessione di tale autorizzazione. La comunicazione delle misure d'aiuto esistenti o in programma effettuata dai nuovi Stati membri prima dell'adesione si considera come notifica effettuata il giorno dell'adesione. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 142, la Commissione presentera' al Consiglio, un anno dopo l'adesione e in seguito ogni cinque anni, una relazione avente ad oggetto: le autorizzazioni concesse; i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni. Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.

Atto - art. 144

Articolo 144 Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE: a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.

Atto - art. 145

Articolo 145 1. Le scorte pubbliche detenute al 1 gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtu' della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunita' al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. 2. Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1 gennaio 1995 e che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati. 3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita' che supera la scorta normale di riporto.

Atto - art. 146

Articolo 146 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all'Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli. Tuttavia, l'articolo 85 del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora: - abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma; - non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o il controllo della produzione.

Atto - art. 147

Articolo 147 Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o piu' nuovi Stati membri e la Comunita', nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia anteriormente al 1 gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

Atto - art. 148

Articolo 148 1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria.

Atto - art. 149

Articolo 149 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione, del Parlamento europeo, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1

Atto - art. 150

Articolo 150 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese. Esse possono altresi' prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1 gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.

Atto - art. 151

Articolo 151 1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare anteriormente al 1 gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1 gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione.

Atto - art. 152

Articolo 152 1. Fino al 1 gennaio 1996, in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Nelle stesse circostanze ogni Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti in causa e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Atto - art. 153

Articolo 153 Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori contemplati nel presente Atto non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Atto - art. 154

Articolo 154 Il Parlamento europeo si riunisce al piu' tardi un mese dopo l'adesione. Esso apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 155

Articolo 155 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 156

Articolo 156 1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 157

Articolo 157 1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di quattro giudici. 2. a) Il mandato di due dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2000. b) Il mandato di due dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 1998. 3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati un settimo ed un ottavo avvocato generale. 4. Il mandato di uno degli avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Questo avvocato generale e' designato a sorte. Il mandato dell'altro avvocato generale scade il 6 ottobre 2000. 5. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. c) I regolamenti di procedura cosi' adattati sono sottoposti all'approvazione unanime del Consiglio. 6. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi al 1 gennaio 1995, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1994.

Atto - art. 158

Articolo 158 Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti e' completata con la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato di due dei membri cosi' nominati scade il 20 dicembre 1995. Questi membri sono estratti a sorte. Il mandato degli altri membri scade il 9 febbraio 2000.

Atto - art. 159

Articolo 159 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 160

Articolo 160 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni e' completato con la nomina di 42 membri in rappresentanza delle collettivita' regionali e locali dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 161

Articolo 161 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di quindici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri, la Norvegia ne designa tre. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono incarica al momento dell'adesione.

Atto - art. 162

Articolo 162 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di sei membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia, e la Norvegia uno ciascuna. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 163

Articolo 163 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario e' completato con la nomina di due membri per ciascuno dei nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 164

Articolo 164 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Atto - art. 165

Articolo 165 1. Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I Comitati elencati nell'allegato XVII sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Atto - art. 166

Articolo 166 Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.

Atto - art. 167

Articolo 167 L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto puo' essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.

Atto - art. 168

Articolo 168 I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto.

Atto - art. 169

Articolo 169 1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.

Atto - art. 170

Articolo 170 I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese, norvegese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Atto - art. 171

Articolo 171 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concertate che alla data di adesione rientrano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE.

Atto - art. 172

Articolo 172 1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' ogni pertinente notifica o informazione trasmessa all'Autorita' di vigilanza EFTA o al Comitato permanente degli Stati EFTA ai sensi dell'accordo SEE anteriormente all'adesione sia trasmessa senza indugi alla Commissione. Tale trasmissione si presume sia notifica o informazione alla Commissione per i fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie. 2. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' i casi pendenti dinanzi all'Autorita' di vigilanza EFTA immediatamente prima dell'adesione ai sensi degli articoli 53, 54, 57, 61 e 62 o 65 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che, a seguito dell'adesione, diventano di competenza della Commissione, compresi i casi in cui i fatti sono venuti a fine prima della data di adesione, siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che continua a trattarli come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa. 3. I casi che pendono dinanzi alla Commissione, ai sensi degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, o degli articoli 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto gli articoli 85 o 86 del trattato CE o gli articoli 65 o 66 del trattato CECA, compresi i casi in cui i fatti si sono interamente compiuti prima della data di adesione, sono trattati dalla Commissione come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie. 4. Decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 del Protocollo 25 dell'accordo SEE dall'Autorita' di vigilanza EFTA o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 85 del trattato CE o sotto l'articolo 65 del trattato CECA, mantengono con l'adesione la loro validita' ai fini dell'articolo 85 del trattato CE o, se del caso, dell'articolo 65 del trattato CECA, fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria. 5. Tutte le decisioni adottate dall'Autorita' di vigilanza EFTA prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 92 del trattato CE, mantengono al momento dell'adesione la loro validita' in relazione a tale articolo, salvo diversa decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che pero', in violazione dell'accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all'Autorita' di vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l'Autorita' di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. 6. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' tutti gli altri casi di cui l'Autorita' di vigilanza EFTA e' stata investita nel quadro della procedura di vigilanza ai sensi del trattato SEE prima dell'adesione siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa. 7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le decisioni prese dall'Autorita' di vigilanza EFTA rimangano valide dopo l'adesione, purche' la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.

Atto - art. 173

Articolo 173 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Atto - art. 174

Articolo 174 Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Atto - art. 175

Articolo 175 Il Governo della Repubblica francese rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Atto - art. 176

Articolo 176 Il Governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese, norvegese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Atto - art. 177

Articolo 177 Il Segretario Generale rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Atto - Allegato I

ALLEGATI ALLEGATO I Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione I. RELAZIONI ESTERNE 1. 370 L 0509: Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 1), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue: "Austria: Österreichische Kontrollbank AG, Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen, Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Svezia: Exportkreditnämden". 2. 393 R 3030: Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU n. L 275 dell'8.11.1993, pag. 1), modificato da: - 393 R 3617: Regolamento (CEE) n. 3617/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 22), - 394 R 0195: Regolamento (CEE) n. 195/94 della Commissione, del 12 gennaio 1994 (GU n. L 29 del 2.2.1994, paga 1). Il secondo trattino dell'articolo 28, paragrafo 6, dell'allegato III e' sostituito dal seguente: "- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue: AT = Austria BL = Benelux DE = Germania DK = Danimarca EL = Grecia ES = Spagna FI = Finlandia FR = Francia GB = Regno Unito IE = Irlanda IT = Italia NO = Norvegia PT = Portogallo SE = Svezia". 3. 370 L 0510: Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (GU n. L 254 del 23.11.1970, pag. 26), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Nell'allegato A nella nota in calce della prima pagina si aggiunge quanto segue: "Austria: Österreichische Kontrollbank AG, Finlandia: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen, Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Svezia: Exportkreditnämden". 4. 373 D 0391: Decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari (GU n. L 346 del 17.12.1973, pag. 1), modificata da: - 376 D 0641: Decisione 76/641/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L. 223 del 16.8.1976, pag. 25), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Negli articoli 3, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2 dell'allegato, "sei" e' sostituito da "otto". 5. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (non pubblicata, prorogata da ultimo da: - 393 D 0112: Decisione 93/112/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 44 del 22.2.1993, pag. 1). Nell'allegato I "Elenco dei partecipanti", Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia sono soppresse dall'elenco dei paesi terzi e inserite nella nota in calce che contiene l'elenco degli Stati membri della Comunita'. II. MOVIMENTI DI CAPITALI E POLITICA ECONOMICA E MONETARIA 1. 358 X 0301 P 0390: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1958 sullo statuto del Comitato monetario (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 390/58), modificata da: - 362 D 0405 P 1064: Decisione 62/405/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1962 (GU n. 32 del 30.4.1962, pag. 1064/62), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 372 D 0377: Decisione 72/377/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1972 (GU n. L 257 del 15.11.1972, pag. 20), - 376 D 0332: Decisione 76/332/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976 (GU n. L 84 del 31.3.1976, pag. 56), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), a) All'articolo 7 "quattordici" e' sostituito da "diciotto"; b) All'articolo 10, paragrafo 1, "quattordici" e' sostituito da "diciotto". 2. 388 R 1969: Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8.7.1988, gag. 1). L'allegato e' sostituito dal seguente: ALLEGATO Massimali di esposizione debitoria previsti all'articolo 1, paragrafo 3:

Milioni di ECU % totale

Belgio 765 5,49

Danimarca 356 2,56

Germania 2 374 17,05

Grecia 205 1,47

Spagna 990 7,11

Francia 2 374 17,05

Irlanda 138 0,99

Italia 1 582 11,36

Lussemburgo 27 0,19

Paesi Bassi 791 5,68

Norvegia 302 2,17

Austria 475 3,41

Portogallo 198 1,42

Finlandia 302 2,17

Svezia 672 4,83

Regno Unito 2 374 17,05

Totale 13 925 100,00

III. CONCORRENZA A. REGOLAMENTI DI ABILITAZIONE 1. 365 R 0019: Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU n. 36 del 6.3.1965, pag. 533/65), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo elle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) All'articolo 4: - al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia." - il paragrafo 2 e' completato dal comma seguente: "Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione e' stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 2. 371 R 2821: Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da: - 372 R 2743: Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 144), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica, ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 4: - al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia." - il paragrafo 2 e' completato dal comma seguente: "Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione e' stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 3. 387 R 3976: Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 9), modificato da: - 390 R 2344: Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 15), - 392 R 2411: Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 19). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 4 bis Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 puo' stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtu' dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 4. 392 R 0479: Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea ("consorzi") (GU n. 55 del 29.2.1992, pag. 3). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 3 bis Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 puo' stabilire che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 85, paragrafo 1 si applica in virtu' dell'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." B. REGOLAMENTI DI PROCEDURA 1. 362 R 0017: Regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 - Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da: - 362 R 0059: Regolamento (CEE) n. 59/62 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62), - 363 R 0118: Regolamento (CEE) n. 118/63 del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63), - 371 R 2822: Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49), - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 25 e' aggiunto il paragrafo seguente: "6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Esse non si applicano tuttavia agli accordi, decisioni, e pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano gia' nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE." 2. 368 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), All'articolo 30: - al paragrafo 3 e' aggiunto il seguente comma: "Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.". 3. 386 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalita' di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 26 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.". 4. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13. All'articolo 25 e' aggiunto il paragrafo seguente: "3. Per quanto riguarda le concentrazioni cui si applica il presente regolamento in conseguenza dell'adesione, la data di entrata in vigore del regolamento stesso e' sostituita dalla data di adesione. La disposizione del paragrafo 2, seconda alternativa, e' parimenti applicabile alle procedure avviate da parte di un'autorita' competente in materia di concorrenza dei nuovi Stati membri o dall'Autorita' di vigilanza dell'EFTA." C. REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE 1. 362 R 0027: Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962: Primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118), modificato da: - 375 R 1699: Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU) n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 R 2526: Regolamento (CEE) n. 2526/85 della Commissione, del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 1 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 2. 369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalita' delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1). All'articolo 3, paragrafo 5 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 3. 388 R 4260: Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo - alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalita' di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31 12.1993, pag. 1). All'articolo 4, paragrafo 4 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 4. 388 R 4261: Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, gag. 1). All'articolo 3; paragrafo 4 "quindici" e' sostituito da "diciannove" 5. 390 R 2367: Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5), modificato da: - 393 R 3666: Regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione, del 15 dicembre 1993 (GU n. L 336 del 31.12.1993, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 2 "ventuno" e' sostituito da "venticinque" e "sedici" da "venti". D. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA 1. 383 R 1983: Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), modificato da: 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 7 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 2. 383 R 1984: Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), nella versione rettificata pubblicata nella GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 15 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53 paragrafo 1 dell'accordo SEE." 3. 384 R 2349: Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984; gag. 15), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29. pag. 8). All'articolo 8 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967 e del 1 aprile 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi, che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 4. 385 R 0123: Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166). All'articolo 9 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 7 e 8 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967 e del 1 ottobre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 5. 385 R 0417: Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8). All'articolo 9 bis e' aggiunto il testo seguente: "Il precedente comma si applica mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che le date sono rispettivamente la data di adesione di tali paesi e la data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Tuttavia, il presente comma non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 6. 385 R 0418: Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8). All'articolo 11 e' aggiunto il paragrafo seguente: "7 I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967, del 1 marzo 1985 e del 1 settembre 1985 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 7. 388 R 4087: Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46). E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 8 bis Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di franchising in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che a seguito all'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE." 8. 389 R 0556: Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1), modificato da: - 393 R 0151: Regolamento (CEE) n. 151/93 della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU n. L 21 del 29.1.1993, pag. 8). All'articolo 10 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 8 e 9 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963 e del 1 gennaio 1967 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate a questi accordi conformemente all'articolo 9 non devono essere comunicate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 9. 392 R 3932: Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU n. L 398 del 31.12.1992, pag. 7). All'articolo 20 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. Gli articoli 18 e 19 si applicano mutatis mutandis agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 e' sostituita dalla data di adesione e le date del 1 febbraio 1963, del 1 gennaio 1967, 31 dicembre 1993 e 1 aprile 1993 sono sostituite dalla data successiva ai sei mesi dalla data di adesione. Le modifiche apportate agli accordi ai sensi dell'articolo 19 non devono essere notificate alla Commissione. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 10. 393 R 1617: Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. L 155 del 26.6.1993, pag. 18). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 6 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." 11. 393 R 3652: Regolamento (CE) n. 3652/93 della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo (GU n. L 333 del 31.12.1993, pag. 37). Si inserisca il seguente articolo: "Articolo 14 bis Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi in vigore alla data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora, entro sei mesi dalla data di adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, il presente articolo non si applica agli accordi che, alla data dell'adesione, rientrano gia' nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE." IV. POLITICA SOCIALE A. SICUREZZA SOCIALE 1. 371 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da: - 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6), e successivamente modificato da: - 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1), - 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170), - 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5), - 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1). - 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1), - 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1), - 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2), - 392 R 1247: Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1), - 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7), - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28), - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). a) Nell'articolo 82, paragrafo 1, "72" e' sostituito da "96"; b) L'allegato I, Parte I "Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento)" e' modificato come segue: i) dopo i termini "senza oggetto" della rubrica "J PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attivita' subordinata o autonoma ai sensi della legge sulla previdenza sociale. L. AUSTRIA Senza oggetto."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attivita' subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro. O. SVEZIA Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attivita' subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro."; c) L'allegato I, Parte II "Familiari (Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento)" e' modificato come segue: i) dopo la rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di eta' inferiore a 25 anni. L. AUSTRIA Senza oggetto."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia. O. SVEZIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di eta' inferiore a 18 anni."; d) L'allegato II "(Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento)", Parte I "Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtu' dell'articolo 1, lettera j), quarto comma" e' modificato come segue: i) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Senza oggetto. L. AUSTRIA Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichrungen) e il sistema d'estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker)", ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo i termini "Senza oggetto.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Senza oggetto. O. SVEZIA Senza oggetto.": e) L'allegato II, Parte II. "Assegni speciali di nascita esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtu' dell'articolo 1, lettera u)" e' modificato come segue: i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali. L. AUSTRIA La parte generale dell'assegno di nascita."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Il pacchetto "maternita'" o l'assegno forfettario di maternita' in applicazione della legge sull'assegno di maternita'. O. SVEZIA Nulla. "; f) L'allegato II, Parte III. "Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundeslander a favore dei minorati e delle persone bisognose d'assistenza."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; g) L'allegato II bis "(Articolo 10 bis del regolamento)" e' modificato come segue: i) dopo i termini "Nulla.", della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA a) prestazioni di base e prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966 per coprire spese supplementari o costi sostenuti dall'invalido per assistenza particolare, infermieristica o domestica, tranne nei casi in cui il beneficiario riscuota dal regime assicurativo nazionale una pensione di vecchiaia, invalidita' o reversibilita'. b) Pensione supplementare minima garantita alle persone minorate dalla nascita o divenute tali nell'infanzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 4 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966. c) Prestazioni per la cura e l'istruzione dei figli al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 della legge n. 12 sulle assicurazioni sociali del 17 giugno 1966. L. AUSTRIA a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori-BSVG). b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca sugli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli assegni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale."; ii) le rubriche "K. PORTOGALLO" e "L. REGNO UNITO" diventano "M. PORTOGALLO" e "P. REGNO UNITO"; iii) dopo l'ultima voce della rubrica "K. PORTOGALLO" si inserisce: "N. FINLANDIA a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69). b) Assegno di invalidita' (legge sugli assegni di invalidita', 124/88). c) Indennita' di alloggio per pensionati (legge sulle indennita' di alloggio per pensionati, 591/78). d) Assegno base di disoccupazione (Legge sull'assegno di disoccupazione 602/84) nei casi in cui la persona non soddisfi le corrispondenti condizioni per l'assegno di disoccupazione rapportato allo stipendio. O. SVEZIA a) Integrazioni comunali di alloggio delle pensioni di base (legge 1962:392, ristampa 1976:1014). b) Assegno di invalidita' non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962:381, ristampa 1982:120), c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982:120); h) L'allegato III, Parte A. "Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il termine "Nulla.", della rubrica "9 BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce. "10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11 BELGIO-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; ii) la numerazione della rubrica "BELGIO-PORTOGALLO" passa da "10" a "12" e si inserisce quanto segue: " 13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto."; iii) la numerazione della rubrica "BELGIO-REGNO UNITO" passa da "11" a "15" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "16. DANIMARCA-GERMANIA" "17. DANIMARCA-SPAGNA" "18. DANIMARCA-FRANCIA" "19. DANIMARCA-GRECIA" "20. DANIMARCA-IRLANDA" "21. DANIMARCA-ITALIA" "22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO" "23. DANIMARCA-PAESI BASSI"; iv) dopo i termini "Senza oggetto" della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce: "24. DANIMARCA-NORVEGIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 25. DANIMARCA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; v) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-PORTOGALLO" passa da "20" a "26" e si inserisce quanto segue: "27. DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 28. DANIMARCA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992."; vi) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-REGNO UNITO" passa da "21" a "29" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "30. GERMANIA-SPAGNA" "31. GERMANIA-FRANCIA" "32. GERMANIA-GRECIA" "33. GERMANIA-IRLANDA" "34. GERMANIA-ITALIA" "35. GERMANIA-LUSSEMBURGO" "36. GERMANIA-PAESI BASSI"; vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "37. GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980. b) Paragrafo 3, lettere c), e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione. c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtu' della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonche' i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia gia' stata concessa o possa essere concessa al 1 gennaio 1994; ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1 gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994. f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non puo' superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione. g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969. h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978. i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione."; viii) la numerazione della rubrica "GERMANIA-PORTOGALLO" passa da "29" a "39" e si inserisce quanto segue: "40. GERMANIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979. b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione. 41. GERMANIA-SVEZIA a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976. b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione."; ix) la numerazione della rubrica "GERMANIA-REGNO UNITO" passa da "30" a "42" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "43. SPAGNA-FRANCIA" "44. SPAGNA-GRECIA" "45. SPAGNA-IRLANDA" "46. SPAGNA-ITALIA" "47. SPAGNA-LUSSEMBURGO" "48. SPAGNA-PAESI BASSI"; x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo, b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xi) la numerazione della rubrica "SPAGNA-PORTOGALLO" passa da "37" a "51" e si inserisce quanto segue: "52. SPAGNA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985. 53. SPAGNA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987"; xii) la numerazione della rubrica "SPAGNA-REGNO UNITO" passa da "38" a "54" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "55. FRANCIA-GRECIA" "56. FRANCIA-IRLANDA" "57. FRANCIA-ITALIA" "58. FRANCIA-LUSSEMBURGO" "59. FRANCIA-PAESI BASSI"; xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla." 61 FRANCIA-AUSTRIA Nulla."; xiv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-PORTOGALLO" passa da "44" a "62" e si inserisce quanto segue: "63. FRANCIA-FINLANDIA Nulla. 64. FRANCIA-SVEZIA Nulla."; xv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-REGNO UNITO" passa da "45" a "65" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "66. GRECIA-IRLANDA" "67. GRECIA-ITALIA" "68. GRECIA-LUSSEMBURGO" "69. GRECIA-PAESI BASSI"; xvi) dopo il testo della rubrica "69. GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "70. GRECIA-NORVEGIA Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980. 71. GRECIA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xvii) la numerazione della rubrica "GRECIA-PORTOGALLO" passa da "50" a "72" e si inserisce quanto segue: "73. GRECIA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988. 74. GRECIA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984."; xviii) la numerazione della rubrica "GRECIA-REGNO UNITO" passa da "51" a "75" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "76. IRLANDA-ITALIA" "77. IRLANDA-LUSSEMBURGO" "78. IRLANDA-PAESI BASSI"; xix) dopo il testo della rubrica "78. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "79. IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 80. IRLANDA-AUSTRIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xx) la numerazione della rubrica "IRLANDA-PORTOGALLO" passa da "55" a "81" e si inserisce quanto segue: "82. IRLANDA-FINLANDIA Senza oggetto. 83. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto." xxi) la numerazione della rubrica "IRLANDA-REGNO UNITO" passa da "56" a "84" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "85. ITALIA-LUSSEMBURGO" "86. ITALIA-PAESI BASSI", xxii) dopo il testo della rubrica "86. ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "87. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 88. ITALIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono, in un paese terzo."; xxiii) la numerazione della rubrica "ITALIA-PORTOGALLO" passa da "59" a "89" e si inserisce quanto segue: "90. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. 91. ITALIA-SVEZIA Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979."; xxiv) la numerazione della rubrica "ITALIA-REGNO UNITO" passa da "60" a "92" e la rubrica successiva e' rinumerata come segue: "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI"; xxv) dopo il testo della rubrica "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Nulla. 95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxvi) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" passa da "62" a "96" e si inserisce quanto segue: "97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988. 98. LUSSEMBURGO-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Articolo 30 di detta convenzione."; xxvii) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" passa da "63" a 99" e si inserisce quanto segue: "100. PAESI BASSI-NORVEGIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 101. PAESI BASSI-AUSTRIA a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxviii) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-PORTOGALLO" passa da "64" a "102" e si inserisce quanto segue: "103. PAESI BASSI-FINLANDIA Senza oggetto. 104. PAESI BASSI-SVEZIA Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxix) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-REGNO UNITO" passa da "65" a "105" e si inserisce quanto segue: "106. NORVEGIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 107. NORVEGIA-PORTOGALLO Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980. 108. NORVEGIA-FINLANDIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 109. NORVEGIA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 110. NORVEGIA-REGNO UNITO Nulla. 111. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 112. AUSTRIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 113. AUSTRIA-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 114. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento. 115. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 116. PORTOGALLO-SVEZIA Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978."; xxx) la numerazione della rubrica "PORTOGALLO-REGNO UNITO" passa da "66" a "117" e si inserisce quanto segue: "118. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 119. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 120. SVEZIA-REGNO UNITO Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.". i) L'allegato III, parte B "Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non e' esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "9. BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue. " 10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11. BELGIO-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; ii) la numerazione della rubrica "BELGIO-PORTOGALLO" passa da "10" a "12" e si inserisce quanto segue: "13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto."; iii) la numerazione della rubrica "BELGIO-REGNO UNITO" passa da "11" a "15" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "16. DANIMARCA-GERMANIA" "17. DANIMARCA-SPAGNA" "18. DANIMARCA-FRANCIA" "19. DANIMARCA-GRECIA" "20. DANIMARCA IRLANDA" "21. DANIMARCA-ITALIA" "22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO" "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" iv) dopo il testo della rubrica "23. DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "24. DANIMARCA-NORVEGIA Nulla. 25. DANIMARCA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.", v) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-PORTOGALLO" passa da "20" a "26" e si inserisce quanto segue: "27 DANIMARCA-FINLANDIA Nulla. 28. DANIMARCA-SVEZIA Nulla:"; vi) la numerazione della rubrica "DANIMARCA-REGNO UNITO" passa da "21" a "29" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "30. GERMANIA-SPAGNA" "31. GERMANIA-FRANCIA" "32. GERMANIA-GRECIA" "33. GERMANIA-IRLANDA" "34. GERMANIA-ITALIA" "35. GERMANIA-LUSSEMBURGO" "36. GERMANIA-PAESI BASSI."; vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "37 GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980. b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione. c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione. e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtu' della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonche' i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia gia' stata concessa o possa essere concessa al 1 gennaio 1994; ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1 gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro il 31 dicembre 1994. f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non puo' superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione."; viii) la numerazione della rubrica "GERMANIA-PORTOGALLO" passa da "29" a "39" e si inserisce quanto segue: "40. GERMANIA-FINLANDIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979. 41. GERMANIA-SVEZIA Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976."; ix) la numerazione della rubrica "GERMANIA-REGNO UNITO" passa da "30" a "42" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "43. SPAGNA-FRANCIA" "44. SPAGNA-GRECIA" "45. SPAGNA-IRLANDA" "46. SPAGNA-ITALIA" "47. SPAGNA-LUSSEMBURGO" "48. SPAGNA-PAESI BASSI"; x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xi) la numerazione della rubrica "SPAGNA-PORTOGALLO" passa da "37" a "51" e si inserisce quanto segue: 52. SPAGNA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985. 53. SPAGNA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987 ", xii) la numerazione della rubrica "SPAGNA-REGNO UNITO" passa da "38" a "54" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "55. FRANCIA-GRECIA" "56. FRANCIA-IRLANDA" "57. FRANCIA-ITALIA" "58. FRANCIA-LUSSEMBURGO" "59. FRANCIA-PAESI BASSI"; xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI-BASSI" si inserisce quanto segue: "60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla. 61. FRANCIA-AUSTRIA Nulla."; xiv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-PORTOGALLO" passa da "44" a "62" e si inserisce quanto segue: "63. FRANCIA-FINLANDIA Senza oggetto. 64. FRANCIA-SVEZIA Nulla."; xv) la numerazione della rubrica "FRANCIA-REGNO UNITO" passa da "45" a 65" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "66. GRECIA-IRLANDA" "67. GRECIA-ITALIA" "68. GRECIA-LUSSEMBURGO" "69. GRECIA-PAESI BASSI"; xvi) dopo il testo della rubrica "69. GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "70. GRECIA-NORVEGIA Nulla. 71. GRECIA-AUSTRIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xvii) la numerazione della rubrica "GRECIA-PORTOGALLO" passa da "50" a 72" e si inserisce quanto segue: "73. GRECIA-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988. 74. GRECIA-SVEZIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984."; xviii) la numerazione della rubrica "GRECIA-REGNO UNITO" passa da "51" a "75" e la numerazione delle rubriche successive e' modificata come segue: "76. IRLANDA-ITALIA" "77. IRLANDA-LUSSEMBURGO" "78. IRLANDA-PAESI BASSI"; xix) dopo il testo della rubrica "78. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "79. IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 80. IRLANDA-AUSTRIA Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xx) la numerazione della rubrica "IRLANDA-PORTOGALLO" passa da "55" a "81" e si inserisce quanto segue: "82. IRLANDA-FINLANDIA Senza oggetto. 83. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto."; xxi) la numerazione della rubrica IRLANDA-REGNO UNITO" passa da "56" a "84" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "85. "ITALIA-LUSSEMBURGO" "86. "ITALIA-PAESI BASSI"; xxii) dopo il testo della rubrica "86. "ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "87. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 88. ITALIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxiii) la numerazione della rubrica "ITALIA-PORTOGALLO" passa da "59" a "89" e si inserisce quanto segue: "90. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. "91 ITALIA-SVEZIA" Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979."; xxiv) la numerazione della rubrica "ITALIA-REGNO UNITO" passa da "60" a "92" e la rubrica successiva e' rinumerata come segue: "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI", (xxv) dopo il testo della rubrica "93. LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "94. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Nulla. 95. LUSSEMBURGO-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalla convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.", xxvi) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" passa da "62" a "96" e si inserisce quanto segue: "97. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988. 98. LUSSEMBURGO-SVEZIA Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxvii) la numerazione della rubrica "LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" passa da "63" a "99" e si inserisce quanto segue: "100. PAESI BASSI-NORVEGIA Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 101. PAESI BASSI-AUSTRIA a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo."; xxviii) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-PORTOGALLO" passa da "64" a "102" e si inserisce quanto segue: "103. PAESI BASSI-FINLANDIA Senza oggetto. 104. PAESI BASSI-SVEZIA Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.", xxix) la numerazione della rubrica "PAESI BASSI-REGNO UNITO" passa da "65" a «105" e si inserisce quanto segue: "106. NORVEGIA-AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 107. NORVEGIA-PORTOGALLO Nulla. 108. NORVEGIA-FINLANDIA Nulla. 109. NORVEGIA-SVEZIA Nulla. 110. NORVEGIA-REGNO UNITO Nulla. 111. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 112. AUSTRIA-FINLANDIA a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone, che risiedono in un paese terzo. 113. AUSTRIA-SVEZIA a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 114. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento. 115. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 116. PORTOGALLO-SVEZIA Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978."; xxx) la numerazione della rubrica "PORTOGALLO-REGNO UNITO" passa da "66" a "117" e si inserisce quanto segue: "118. FINLANDIA-SVEZIA Nulla. 119. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 120. SVEZIA-REGNO UNITO Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987."; j) l'allegato IV, parte A "Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidita' e' indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla"; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO"; iii) dopo il testo della rubrica "M. PORTOGALLO" si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni (547/93)). O. SVEZIA Nulla."; iv) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; g) l'allegato IV, parte B "Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla."; ii) la rubrica "K PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; l) l'allegato IV, parte C "Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si puo' rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento" e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Tutte le domande di pensione di vecchiaia, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D. L. AUSTRIA Nulla."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; m) l'allegato IV, parte D, e' sostituito dal testo seguente: "Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento" "1 Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti. a) le prestazioni di invalidita' previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato; b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali e' stata corrisposta una pensione al piu' tardi al 1 ottobre 1989; c) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilita' erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali; d) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli; e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando e' calcolata in base ad una pensione di invalidita' del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i); f) la pensione vedovile nei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959 - relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche; g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93); h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1 gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data. 2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo e' determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si e' verificato il rischio e una data ulteriore: a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo e' fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1 ottobre 1984; b) le pensioni tedesche di invalidita' e di reversibilita' per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare gia' acquisito; c) le pensioni italiane di inabilita'; d) le pensioni lussemburghesi di invalidita' e di reversibilita'; e) le pensioni di invalidita' norvegesi, anche se convertite in una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'eta' pensionabile, e tutte le pensioni (di reversibilita' e di vecchiaia) basate sul reddito della persona deceduta; f) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale; g) le pensioni di invalidita' e di reversibilita' svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio gia' acquisito. 3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o piu' volte il medesimo periodo fittizio: Accordo tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978 Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale."; n) L'allegato VI e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attivita' lavorativa retribuita in qualita' di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che e' richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1 gennaio 1967. Tale requisito e' di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937. 2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera eta' matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato membro, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro. 3. Nella misura in cui puo' essere corrisposta ai sensi del regolamento la pensione norvegese di reversibilita' o di invalidita', calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 e in applicazione dell'articolo 45, non si applicano le disposizioni delle sezioni 8-1 (3) e 10-11 (3) della legge nazionale sulle assicurazioni, secondo cui puo' essere concessa una pensione mediante un'eccezione al requisito generale di essere stati assicurati conformemente alla legge nazionale sulle assicurazioni negli ultimi tre anni fino all'evento pensionabile. L. AUSTRIA 1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di dipendente statale e' considerata un pensionato. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare ne' delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e' maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera. 4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non puo' derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtu' della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'eta' pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia. 2. Qualora l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtu' della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda piu' il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'eta' pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia. 3. Qualora, in virtu' della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro e' considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, e' pervenuta all'istituzione competente in Finlandia. O. SVEZIA 1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio computato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati. 2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo piu' favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui e' fatto valere il diritto. 3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidita' o di reversibilita' parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se e' coperta, in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro. 4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera eta' sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; o) L'allegato VII e' sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO VII (Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento) Casi in cui una persona e' soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri 1. Esercizio di un'attivita' autonoma in Belgio e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, e' applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo. 2. Esercizio di un'attivita' autonoma in Danimarca e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca. 3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attivita' agricola autonoma in Germania e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 4. Esercizio di un'attivita' autonoma, in Spagna e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna. 5. Esercizio di un'attivita' autonoma in Francia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo. 6. Esercizio di un'attivita' autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attivita' subordinata a Lussemburgo. 7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attivita' autonoma in Grecia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 8. Esercizio di un'attivita' autonoma in Italia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 9. Esercizio di un'attivita' autonoma in Norvegia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Norvegia. 10. Esercizio di un'attivita' autonoma in Austria e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 11. Esercizio di un'attivita' autonoma in Portogallo e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro. 12. Esercizio di un'attivita' autonoma in Finlandia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia. 13. Esercizio di un'attivita' autonoma in Svezia e di un'attivita' subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia."; 2. 372 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE), n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (GU n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da: - 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6), e successivamente modificato da: - 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1), - 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) - 386 R 0513: Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44), - 386 R 3811: Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5), - 389 R 1305: Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1), - 389 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1), - 389 R 3427: Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11 1989, pag. 1), - 391 R 2195: Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2), - 392 R 1248: Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7), - 392 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28), - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). a) L'allegato 1 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce: "K. NORVEGIA 1. Sosial-og helsedepartementet (Ministero della sanita' e degli affari sociali), Oslo. 2. Kommunal-og arbeidsdepartementet (Ministero dell'amministrazione locale e del lavoro), Oslo. 3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo. L. AUSTRIA 1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien. 2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventu' e della famiglia), Wien."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Sosiaali - ja terveysministeriö - Social - och hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanita'), Helsinki. O. SVEZIA Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanita' e degli affari sociali)), Stockholm."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; b) L'allegato 2 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Prestazioni di disoccupazione: Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora). 2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale: Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora). 3. Assegni familiari: Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora). 4. Regime pensionistico per i naviganti: Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo. L. AUSTRIA La competenza delle istituzioni austriache e' regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso. 1. Assicurazione malattia: a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) e' competente per un'assicurazione e se, in virtu' della legislazione austriaca, non e' possibile decidere la competenza locale, detta competenza e' stabilita come segue: - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attivita' lavorativa in Austria, ovvero - la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero - se non vi e' mai stata un'attivita' lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi e' mai stata una residenza in Austria, la Wienr Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien; b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG): Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi e' effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale. 2. Assicurazione pensioni: all'atto di stabilire qual e' l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione; si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca. 3. Assicurazione disoccupazione: a) per la notifica della condizione dr disoccupato: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata. 4. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): il Finanzamt (Intendenza di finanza); b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Malattia e maternita': a) prestazioni in denaro: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero la cassa occupazione per la quale la persona interessata e' assicurata; b) Prestazioni in natura i) Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero la cassa occupazione per la quale la persona interessata e' assicurata; ii) sanita' pubblica e servizi ospedalieri: le unita' locali che erogano servizi nell'ambito del regime. 2. Vecchiaia, invalidita', morte (pensioni): a) pensioni nazionali: Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstaiten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure b) pensioni da lavoro: l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni. 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata. 4. Assegni in caso di morte: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni. 5. Disoccupazione: a) regime di base: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki: ovvero b) regime complementare: la competente cassa disoccupazione. 6. Prestazioni familiari: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki." O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: a) in generale: l'ufficio di previdenza sociale presso cui e' assicurata la persona interessata; b) per i naviganti non residenti in Svezia: Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti); c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero); d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti: - l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui e' avvenuto l'infortunio sul lavoro o si e' manifestata la malattia professionale, ovvero - Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero). 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro),"; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; c) L'allegato 3 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora). L. AUSTRIA 1. Assicurazione malattia: a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento: Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento: l'istituzione competente. 2. Assicurazione pensioni: a) se l'interessato e' stato soggetto alla legislazione, austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: l'istituzione competente; b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien; c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 3. Assicurazione infortuni: a) prestazioni in natura: la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata; ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien puo' concedere le prestazioni; b) prestazioni in denaro: i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien; ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione: Hauptverbarid der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 4. Assicurazione disoccupazione: Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato. 5. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario; b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Malattia e maternita': a) prestazioni in denaro: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero b) prestazioni in natura: i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero ii) sanita' pubblica e servizi ospedalieri: le unita' locali che erogano servizi nell'ambito del regime. 2. Vecchiaia, invalidita', morte (pensioni): a) pensioni nazionali: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ovvero b) pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 3. Assegni in caso di morte: assegno generale in caso di morte: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 4. Disoccupazione: a) regime di base: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; b) regime complementare: i) nel caso dell'articolo 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; ii) negli altri casi: la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata e' assicurata. 5. Prestazioni familiari: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki." O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora. 2. Per le prestazioni di disoccupazione: l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; d) l'allegato 4 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica " J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Prestazioni d disoccupazione: Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo. 2. In tutti gli altri casi: Rikstrydevertet (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. L. AUSTRIA 1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione: Haupteverbandder österreichischenSozialversicherungsträger(Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 2. Assicurazione disoccupazione: a) in relazione alla Germania: Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg; b) in tutti gli altri casi: Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien. 3. Prestazioni familiari: a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventu' e la famiglia), Wien; b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Assicurazione malattia e maternita', pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e assegni in caso di morte: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 2. Pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki. O. SVEZIA 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione: Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali). 2. Per le prestazioni di disoccupazione: Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).", iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; e) L'allegato 5 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "9. BELGIO-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "10. BELGIO-NORVEGIA Senza oggetto. 11. BELGIO-AUSTRIA Nulla.", ii) la rubrica "10. BELGIO-PORTOGALLO" diventa "12. BELGIO-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "13. BELGIO-FINLANDIA Senza oggetto. 14. BELGIO-SVEZIA Senza oggetto."; iii) la rubrica "11. BELGIO-REGNO UNITO" diventa "15. BELGIO-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue. "16. DANIMARCA-GERMANIA" "17. DANIMARCA-SPAGNA" "18. DANIMARCA-FRANCIA" "19. DANIMARCA-GRECIA" "20. DANIMARCA-IRLANDA" "21. DANIMARCA-ITALIA" "22. DANIMARCA-LUSSEMBURGO" "23. DANIMARCA-PAESI BASSI"; iv) dopo il testo della rubrica "23, DANIMARCA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "24. DANIMARCA-NORVEGIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 25. DANIMARCA-AUSTRIA Nulla."; v) la rubrica "20 DANIMARCA-PORTOGALLO" diventa "26. DANIMARCA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "27. DANIMARCA-FINLANDIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 28. DANIMARCA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici)."; vi) la rubrica "21 DANIMARCA-REGNO UNITO" diventa, "29. DANIMARCA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "30. GERMANIA-SPAGNA" "31. GERMANIA-FRANCIA" "32. GERMANIA-GRECIA" "33. GERMANIA-IRLANDA" "34. GERMANIA-ITALIA" "35. GERMANIA-LUSSEMBURGO" "36. GERMANIA-PAESI BASSI"; vii) dopo il testo della rubrica "36. GERMANIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "37 GERMANIA-NORVEGIA Senza oggetto. 38. GERMANIA-AUSTRIA Sezione II, numero 1 e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978."; viii) la rubrica "29 GERMANIA-PORTOGALLO" diventa "39. GERMANIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "40. GERMANIA-FINLANDIA Nulla. 41 GERMANIA-SVEZIA Nulla."; ix) la rubrica "30 GERMANIA-REGNO UNITO" diventa "42 GERMANIA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "43. SPAGNA-FRANCIA" "44. SPAGNA-GRECIA" "45. SPAGNA-IRLANDA" "46. SPAGNA-ITALIA" "47. SPAGNA-LUSSEMBURGO" "48. SPAGNA-PAESI BASSI"; x) dopo il testo della rubrica "48. SPAGNA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "49. SPAGNA-NORVEGIA Senza oggetto. 50. SPAGNA-AUSTRIA Nulla."; xi) la rubrica "37 SPAGNA-PORTOGALLO" diventa "51. SPAGNA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "52. SPAGNA-FINLANDIA Nulla. 53. SPAGNA-SVEZIA Nulla."; xii) la rubrica "38. SPAGNA-REGNO UNITO" diventa "54. SPAGNA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "55. FRANCIA-GRECIA" "56. FRANCIA-IRLANDA" "57. FRANCIA-ITALIA" "58. FRANCIA-LUSSEMBURGO" "59. FRANCIA-PAESI BASSI"; xiii) dopo il testo della rubrica "59. FRANCIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "60. FRANCIA-NORVEGIA Nulla. 61. FRANCIA-AUSTRIA Nulla."; xiv) la rubrica "44. FRANCIA-PORTOGALLO" diventa "62. FRANCIA-PORTOGALLO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "63. FRANCIA-REGNO UNITO" "64. GRECIA-IRLANDA" "65. GRECIA-ITALIA" "66. GRECIA-LUSSEMBURGO" "67 GRECIA-PAESI BASSI"; xv) dopo il testo della rubrica "67 GRECIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "68. GRECIA-NORVEGIA Nulla. 69. GRECIA-AUSTRIA Nulla."; xvi) la rubrica "50. GRECIA-PORTOGALLO" diventa "70. GRECIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "71 GRECIA-FINLANDIA Nulla. 72. GRECIA-SVEZIA Nulla."; xvii) la rubrica "51 GRECIA-REGNO UNITO" diventa "73. GRECIA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "74. IRLANDA-ITALIA" "75. IRLANDA-LUSSEMBURGO" "76. IRLANDA-PAESI BASSI" xviii) dopo il testo della rubrica "76. IRLANDA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "77 IRLANDA-NORVEGIA Senza oggetto. 78. IRLANDA-AUSTRIA Nulla."; xix) la rubrica "55. IRLANDA-PORTOGALLO" diventa "79. IRLANDA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "80. IRLANDA-FINLANDIA Senza, oggetto. 81. IRLANDA-SVEZIA Senza oggetto."; xx) la rubrica "56. IRLANDA-REGNO UNITO" diventa "82. IRLANDA-REGNO UNITO" e le rubriche successive sono rinumerate come segue: "83. ITALIA-LUSSEMBURGO" "84. ITALIA-PAESI BASSI"; xxi) dopo il testo della rubrica "84. ITALIA-PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "85. ITALIA-NORVEGIA Nulla. 86. ITALIA-AUSTRIA Nulla."; xxii) la rubrica "59. ITALIA-PORTOGALLO" diventa "87. ITALIA-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "88. ITALIA-FINLANDIA Senza oggetto. 89. ITALIA-SVEZIA Nulla."; xxiii) le rubriche "60. ITALIA-REGNO UNITO" e "61 LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" diventano "90. ITALIA-REGNO UNITO" e "91 LUSSEMBURGO-PAESI BASSI" e si inserisce quanto segue: "92. LUSSEMBURGO-NORVEGIA Senza oggetto. 93. LUSSEMBURGO-AUSTRIA Nulla."; xxiv) la rubrica "62. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" diventa "94. LUSSEMBURGO-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "95. LUSSEMBURGO-FINLANDIA Rimborso - accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento. 96. LUSSEMBURGO-SVEZIA Nulla."; xxv) la rubrica "63 LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" diventa "97 LUSSEMBURGO-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue: "98. PAESI BASSI-NORVEGIA Nulla. 99. PAESI BASSI-AUSTRIA Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale."; xxvi) la rubrica "64 PAESI BASSI-PORTOGALLO" diventa "100. PAESI BASSI-PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "101 PAESI BASSI-FINLANDIA Rimborso - accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento. 102. PAESI BASSI-SVEZIA Nulla."; xxvii) la rubrica "65 PAESI BASSI-REGNO UNITO" diventa "103. PAESI BASSI-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue: "104. NORVEGIA-AUSTRIA Nulla. 105. NORVEGIA-PORTOGALLO Nulla. 106. NORVEGIA-FINLANDIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 107. NORVEGIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 108. NORVEGIA-REGNO UNITO Articolo 7 paragrafo 3 dell'accordo amministrativo del 28 agosto 1990 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale. 109. AUSTRIA-PORTOGALLO Nulla. 110. AUSTRIA-FINLANDIA Nulla. 111. AUSTRIA-SVEZIA Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale. 112. AUSTRIA-REGNO UNITO a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento. b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al Titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte. 113. PORTOGALLO-FINLANDIA Senza oggetto. 114. PORTOGALLO-SVEZIA Nulla."; xxviii) la rubrica "66. PORTOGALLO-REGNO UNITO" diventa " 115. PORTOGALLO-REGNO UNITO" e si inserisce quanto segue: "116. FINLANDIA-SVEZIA Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonche' degli esami medici). 117. FINLANDIA-REGNO UNITO Nulla. 118. SVEZIA-REGNO UNITO Nulla."; f) l'allegato o e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Pagamento diretto. L. AUSTRIA Pagamento diretto."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Pagamento diretto. O. SVEZIA Pagamento diretto."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; g) L'allegato 7 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo. L. AUSTRIA Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N FINLANDIA Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (Banca postale srl. Helsinki). O. SVEZIA Nulla."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; h) L'allegato 8 e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO 8 CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI (Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione) L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione e' applicabile a: A. Lavoratori subordinati e autonomi a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: - tra il Belgio e la Germania - tra il Belgio e la Spagna - tra il Belgio e la Francia - tra il Belgio e la Grecia - tra il Belgio e l'Irlanda - tra il Belgio e il Lussemburgo - tra il Belgio e la Norvegia - tra il Belgio e l'Austria - tra il Belgio e il Portogallo - tra il Belgio e la Finlandia - tra il Belgio e la Svezia - tra il Belgio e il Regno Unito - tra la Germania e la Spagna - tra la Germania e la Francia - tra la Germania e la Grecia - tra la Germania e l'Irlanda - tra la Germania e il Lussemburgo - tra la Germania e la Norvegia - tra la Germania e l'Austria - tra la Germania e la Finlandia - tra la Germania e la Svezia - tra la Germania e il Regno Unito - tra la Spagna e la Norvegia - tra la Spagna e l'Austria - tra la Spagna e la Finlandia - tra la Spagna e la Svezia - tra la Francia e il Lussemburgo - tra la Francia e la Norvegia - tra la Francia e l'Austria - tra la Francia e la Finlandia - tra la Francia e la Svezia - tra l'Irlanda e la Norvegia - tra l'Irlanda e l'Austria - tra l'Irlanda e la Svezia - tra il Lussemburgo e la Norvegia - tra il Lussemburgo e l'Austria - tra il Lussemburgo e la Finlandia - tra il Lussemburgo e la Svezia - tra i Paesi Bassi e la Norvegia - tra i Paesi Bassi e l'Austria - tra i Paesi Bassi e la Finlandia - tra i Paesi Bassi e la Svezia - tra la Norvegia e l'Austria - tra la Norvegia e il Portogallo - tra la Norvegia e la Finlandia - tra la Norvegia e la Svezia - tra la Norvegia e il Regno Unito - tra l'Austria e il Portogallo - tra l'Austria e la Finlandia - tra l'Austria e la Svezia - tra l'Austria e il Regno Unito - tra il Portogallo e la Francia - tra il Portogallo e l'Irlanda - tra il Portogallo e il Lussemburgo - tra il Portogallo e la Finlandia - tra il Portogallo e la Svezia - tra il Portogallo e il Regno Unito - tra la Finlandia e la Svezia - tra la Finlandia e il Regno Unito - tra la Svezia e il Regno Unita; b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: - tra la Danimarca e la Germania, la Norvegia - tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo. B. Lavoratori autonomi Con un periodo di riferimento, della durata di un trimestre civile nei rapporti: - tra il Belgio e i Paesi Bassi. C. Lavoratori subordinati Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: - tra il Belgio e i Paesi Bassi."; i) L'allegato 9 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtu' del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (n. 12 del 17 giugno 1966), della legge n. 86 del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge n. 57 del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge n. 2 del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale. L. AUSTRIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali.)."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanita' pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonche' i servizi di riabilitazione prestati da Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto, delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA Il costo medio annuo delle prestazioni in natura e' calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale. iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; j) L'allegato 10 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b): Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia svolta in Norvegia: il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede. 3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata e' distaccata per lavoro in Norvegia: il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro e' registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza dei Comune in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3: il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede. 5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 2: il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 6. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2. Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. 7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione: Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione). 8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione: Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati. 9. Per il regime pensionistico per i naviganti: a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia; b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero. 10. Per gli assegni familiari: Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione). L. AUSTRIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria: Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento: Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventu' e la famiglia), Wien. 3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione: a) se la persona interessata e' soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia: la competente istituzione di assicurazione malattia; b) se la persona interessata e' soggetta alla legislazione austriaca e non e' coperta da un'assicurazione malattia: la competente istituzione di assicurazione infortuni; c) in tutti gli altri casi: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. 4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari. 5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro. 6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternita'): l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro. 7. Per l'applicazione: a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien; b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento: Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien. 8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione: - la competente istituzione, ovvero - qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza. 9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura e' effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 2. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki; 3. Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki 4. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. 5. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, e Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. 6. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del regolamento di applicazione: l'istituzione di assicurazione designata, quale istituzione del luogo di residenza o domicilio, da: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki. 7. Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione: la competente cassa disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari, Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base. 8. Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni. 9. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione: a) pensioni da lavoro: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro; b) infortuni sul lavoro, malattie professionali: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione infortuni; c) altri casi: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki. O. SVEZIA 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonche' dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata e' assicurata. 2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia: l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 3. Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi: Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti). 4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento: l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza. 5. Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonche' dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione: l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta. 6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento: a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attivita' lavorativa e' o sara' svolta; b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi. 7 Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2: a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali); b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO"; k) L'allegato 11 e' modificato come segue: i) dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla."; ii) la rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; iii) la rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO" 3. Decisioni della Commissione amministrativa delle Comunita' europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti: a) Decisione n. 117 del 7.7.1982 (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3). Il punto 2.2. della decisione e' sostituito dal seguente: "Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende: Belgio Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles. Danimarca Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København. Germania Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg. Spagna Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid. Francia Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours. Grecia Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene. Irlanda Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin. Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma. Lussemburgo Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securite' sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg. Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam. Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. Portogallo Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa. Finlandia Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. Svezia Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm. Regno Unito Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanita' e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne."; b) Decisione n. 118 del 20.4.1983 (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2) Il punto 2.4. della decisione e' sostituito dal seguente: "Per "organismo designato", agli effetti della presente decisione, si intende: Belgio Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles. Danimarca Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione nazionale della sicurezza sociale e assistenza), København. Germania Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Federazione organismi tedeschi assicurazione pensioni - Centro elaborazione elettronica), Würzburg. Spagna Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), Madrid. Francia Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia - Centro nazionale elaborazione elettronica - Lavoratori migranti SCOM), Tours. Grecia Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Istituto delle assicurazioni sociali), Atene. Irlanda Department of Social Welfare (Ministero della previdenza sociale), Dublin. Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma. Lussemburgo Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securite' sociale (Centro di informatica, affiliazione e riscossione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg. Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam. Norvegia Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo. Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien. Portogallo Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale pensioni), Lisboa. Finlandia Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. Svezia Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm. Regno Unito Department of Social Security, Records Branch (Ministero della sanita' e della sicurezza sociale, Centro di informatica), Newcastle-upon-Tyne."; c) Decisione n. 135 dell'1.7.1987 (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 7). Il punto 2.2. della decisione e' sostituito dal seguente: "Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sottoindicato: a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga; b) 3 600 DKr per l'istituzione del luogo di residenza danese; c) 1 000 DM per l'istituzione del luogo di residenza tedesca; d) 50 000 DR per l'istituzione del luogo di residenza greca; e) 50 000 Pta per l'istituzione del luogo di residenza spagnola; f) 2 900 FF per l'istituzione del luogo di residenza francese; g) 300 £IRL per l'istituzione del luogo di residenza irlandese; h) 590 000 Lit per l'istituzione del luogo di residenza italiano; i) 20 000 Flux per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese; j) 1 100 Fl per l'istituzione del luogo di residenza olandese; k) 3 600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese; l) 7 000 OS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca; m) 60 000 Esc per l'istituzione del luogo di residenza portoghese; n) 3 000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese; o) 3 600 SKR per, l'istituzione del luogo di residenza svedese; p) 350 £ per l'istituzione del luogo di residenza del Regno Unito."; d) Decisione n. 136 dell'1.7.1987 (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7). L'allegato della decisione e' modificato come segue: i) Dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Nulla. L. AUSTRIA Nulla."; ii) La rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N. FINLANDIA Nulla. O. SVEZIA Nulla."; iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P REGNO UNITO"; e) Decisione n. 150 del 26.6.1992 (GU n. C 229 del 25.8.1993, pag. 5). L'allegato della decisione e' modificato come segue: i) Dopo il testo della rubrica "J. PAESI BASSI" si inserisce quanto segue: "K. NORVEGIA Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo. L. AUSTRIA 1. In caso unicamente di assegni familiari: il competente Finanzamt (Ufficio della Finanza). 2. In tutti gli altri casi: la competente istituzione previdenziale."; ii) La rubrica "K. PORTOGALLO" diventa "M. PORTOGALLO" e si inserisce quanto segue: "N FINLANDIA 1 Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki e 2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki. O. SVEZIA Per i beneficiari residenti in Svezia: l'Ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza. Per i beneficiari non residenti in Svezia: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stoccolma, divisione estero)."; iii) La rubrica "L. REGNO UNITO" diventa "P. REGNO UNITO" B. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI 368 I 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13). La nota 1 nell'allegato e' sostituita dalla seguente: "austriaco/ci, belga/gi, britannico/ci, danese/si, finlandese/si, francese/si, greco/ci, irlandese/si, italiano/ni, lussemburghese/si, norvegese/si, olandese/si, portoghese/si, spagnolo/li, svedese/si, tedesco/chi, secondo il paese che rilascia la carta" C. PARITA' DI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE 382 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 relativa alla creazione di un Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilita' tra le donne e gli uomini (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da: 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 3, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "Il Comitato e' costituito da due membri per ogni Stato membro"; b) la seconda frase dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: "L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti; tuttavia e' richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla meta' dei voti dei membri."; c) all'articolo 11, la frase; "E' tuttavia richiesto un minimo di dodici voti favorevoli" e' sostituita dalla frase: "E' tuttavia richiesto un minimo di voti favorevoli pari alla meta' dei voti dei membri" D. DIRITTO DEL LAVORO 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:

Atto - Allegato I

Stati membri Consegna Vendite dirette

Belgio 3 066 337 244 094

Danimarca 4 454 459 889

Germania (1) 27 764 778 100 038

Grecia 625 985 4 528

Spagna 5 200 000 366 950

Francia 23 637 283 598 515

Irlanda 5 233 805 11 959

Italia 9 212 190 717 870

Lussemburgo 268 098 951

Paesi Bassi 10 983 195 91 497

Norvegia 1 842 000

Austria 2 205 000 367 000

Portogallo 1 804 881 67 580

Finlandia 2 342 000 10 000

Svezia 3 300 000 3 000

Regno Unito 14 247 283 342 764

---------------------------------------------------------------------- (1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder -------------------------------------------------------------------- - sono aggiunti i seguenti commi: "I quantitativi globali per le quote di consegna austriache possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" austriaci, fino ad un massimo di 180.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non e' trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione. I quantitativi globali per le quote di consegna finlandesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, fino ad un massimo di 200.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non e' trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione. I quantitativi globali per le quote di consegna norvegesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" norvegesi, fino ad un massimo di 175.000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non e' trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione. L'aumento dei quantitativi globali e le condizioni a cui sono accordati i quantitativi di riferimento individuali previsti ai tre commi precedenti sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 11." All'articolo 4, il paragrafo 1 e' completato dal secondo comma seguente: "Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia, la data del 31 marzo 1993 e' sostituita da quella del 31 marzo 1995 e per la Svezia da quella del 31 marzo 1996.". All'articolo 11 e' aggiunto il secondo comma seguente: "Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 1992 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato e' fissato al 4,03% per l'Austria, al 4,34% per la Finlandia, al 3,87% per la Norvegia e al 4,33% per la Svezia.". II. Carni bovine 1. 368 R 0805: Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da: - 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7). All'articolo 4 ter e' inserito il paragrafo 3 bis seguente: "3bis. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali complessivi che l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia sono rispettivamente tenute a stabilire, e' fissato a: - 423 400 per l'Austria - 250 000 per la Finlandia - 175 000 per la Norvegia - 250 000 per la Svezia. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalita' di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie." All'articolo 4 quinquies e' inserito il paragrafo 1 bis seguente: "1bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 in Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia i massimali individuali sono attribuiti ai produttori a partire da un numero globale di diritti al premio riservato a ciascuno dei suddetti Stati membri. Tale numero globale di diritti e' fissato a: - 325 000 per l'Austria, - 55 000 per la Finlandia, - 50 000 per la Norvegia, - 155 000 per la Svezia. Tali cifre comprendono tanto i diritti ai premi da attribuire inizialmente quanto qualsiasi riserva costituita dai suddetti Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione stabilisce le modalita' di applicazione del presente paragrafo e in particolare le necessarie misure di adattamento e transitorie." 2. 390 R 1186: Regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria per la classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 119 dell'11.5.1990, pag. 32). L'articolo 1, paragrafo 1 e' completato dal comma seguente: "In Finlandia e in Norvegia le misure di cui al comma precedente si applicano entro il 1 gennaio 1996." III. Luppolo 1. 371 R 1696: Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 - R - 3124: Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1). All'articolo 17, paragrafo 6 e' aggiunta la frase seguente: "Per l'Austria la durata e' di 5 anni a decorrere dalla data di adesione." 2. 377 R 1784: Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU n. L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 1987: Regolamento (CEE), n. 1987/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993 (GU n. L 182 del 24.7.1993, pag. 1). All'articolo 9 e' aggiunta la frase seguente: "L'Austria comunica questi elementi entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione." 3. 382 R 1981: Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunita' nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione (GU n. L 215 del 23.7.1982, pag. 3), modificato da ultimo da: - 392 R 3337: Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 2). Nell'elenco che figura nell'allegato e' aggiunta la seguente regione: "Österreich" IV Sementi 371 R 2358: Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3375: Regolamento (CE) n. 3375/93, della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9). L'articolo 8 e' completato come segue: "Tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia e la Norvegia possono concedere aiuti rispettivamente: - per alcuni quantitativi di sementi, - per alcuni quantitativi di sementi di cereali, prodotti in questi soli Stati membri, a motivo delle loro condizioni climatiche specifiche. Entro un termine di tre anni a decorrere dall'adesione, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite in tempo utile da parte dei due suddetti Stati membri, trasmette al Consiglio una relazione sui risultati degli aiuti autorizzati, corredata, all'occorrenza, delle proposte necessarie. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4." V Uova e pollame 375 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100) modificato da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). a) L'articolo 5, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura "oeufs a' couver", "broedeieren", "rugeæg", "Bruteier", (testo in greco), "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "rugeegg", "ovos para incubação", "munia haudottavaksi" o "kläckägg." b) L'articolo 6 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 6 Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata "a' couver", "broedei", "rugeæg", "Brutei", (testo in greco), "para incubar", "hatching", "cova", "rugeegg", "para incubação", "haudottavaksi" o "för kläckning". Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni: a) le indicazioni che compaiono sulle uova; b) la specie di pollame da cui provengono le uova; c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore:" VI. Zucchero 1. 368 R 0206: Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU n. L 47 del 23.2.1968, pag. 1), modificato da ultimo da: - 1 85 I: atto relativo alla condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 5, paragrafo 4 e' sostituito dal testo seguente: "4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il Contratto prevede una partecipazione del produttore alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi." b) All'articolo 8 bis e' aggiunto il comma seguente: "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la dicitura: - "campagna 1967/1968" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 e' sostituita da: "campagna di commercializzazione 1994/1995", - "prima della campagna saccarifera 1968/1969" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8, lettera d, e' sostituita da: "prima della campagna di commercializzazione 1995/1996" " 2. 381 R 1785: Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU, n. L 177 dell'1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da: - 394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24.1.1994, (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7). a) All'articolo 16 bis e' aggiunto il paragrafo seguente: "2 bis Per il primo anno successivo all'adesione, la Finlandia e' autorizzata ad importare zucchero grezzo dai paesi terzi a prelievo ridotto entro il limite di un quantitativo massimo di 40.000 tonnellate. Le disposizioni del comma precedente sono riesaminate nel contesto della revisione del presente regolamento, da effettuare prima della fine della campagna di commercializzazione 1994/1995." b) All'articolo 16 bis, paragrafo 7, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "7 La domanda del certificato di cui al paragrafo 6 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo e della Finlandia corredata da una dichiarazione di un raffinatore con cui questi si impegna a raffinare in Portogallo e in Finlandia la quantita' di zucchero grezzo in questione nei sei mesi successivi a quello dell'importazione." c) All'articolo 16 bis, paragrafo 10, il testo della frase d'apertura e' sostituito dal seguente: "10. Il Portogallo e la Finlandia comunicano alla Commissione:" d) All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente: "1 Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A ed una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero e ad ogni impresa produttrice di isoglucosio stabilita sul loro territorio che: - abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1993/1994, - oppure, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1994," e) L'articolo 24, paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Per l'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1 sono fissati i quantitativi di base seguenti: I. Quantitativi di base A ==================================================================== Regioni a) Quantitativi b) Quantitativi di base A di base A per lo zucchero(1) per l'isoglucosio(2)==================================================================== della Danimarca 328.000,0 - della Germania 1.990.000,0 28.882,0 della Grecia 290.000,0 10.522,0 della Spagna 960.000,0 75.000,0 della Francia metropolitana 2.530.000,0 15.887,0 dei dipartimenti francesi d'oltremare 466.000,0 - dell'Irlanda 182.000,0 - dell'Italia 1.320.000,0 16.569,0 dei Paesi Bassi 690.000,0 7.246,0 dell'Austria 316.529,0 - del Portogallo (continentale) 54.545,5 8.093,9 della regione autonoma delle Azzorre 9.090,9 - della Finlandia 133.433,0 10.845,0 della Svezia 336.364,0 - dell'Unione economica belgo-lussemburghese 680.000,0 56.667,0 del Regno Unito 1.040.000,0 21.696,0 -------------------------------------------------------------------- (1) In tonnellate di zucchero bianco (2) In tonnellate di materia secca. -------------------------------------------------------------------- II. Quantitativi di base B ==================================================================== Regioni a) Quantitativi b) Quantitativi di base B di base B per lo zucchero(1) per l'isoglucosio(2)==================================================================== della Danimarca 96.629,3 - della Germania 612.313,9 6.802,0 della Grecia 29.000,0 2.478,0 della Spagna 40.000,0 8.000,0 della Francia metropolitana 759.232,8 4.135,0 dei dipartimenti francesi d'oltremare 46.600,0 - dell'Irlanda 18.200,0 - dell'Italia 248.250,0 3.902,0 dei Paesi Bassi 182.000,0 1.749,0 dell'Austria 73.881,0 - del Portogallo (continentale) 5.454,5 1.906,1 della regione autonoma delle Azzorre 909,1 - della Finlandia 13.343,0 1.085,0 della Svezia 33.636,0 - dell'Unione economica belgo-lussemburghese 146.000,0 15.583,0 del Regno Unito 104.000,0 5.787,0 -------------------------------------------------------------------- (1) In tonnellate di zucchero bianco (2) In tonnellate di materia secca. -------------------------------------------------------------------- f) All'articolo 24, paragrafo 3, e' inserito, come secondo e terzo comma, il seguente testo: "Tuttavia, per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite in: a) Austria, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per l'Austria; b) Finlandia, la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Finlandia; c) Svezia; la quota A e la quota B dell'impresa produttrice di zucchero sono rispettivamente pari al quantitativo di base A e al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera a) e punto II, lettera a) per la Svezia. Inoltre, per quanto riguarda l'impresa produttrice di isoglucosio stabilita in Finlandia, la quota A e la quota B di tale impresa sono rispettivamente pari al quantitativo di base A ed al quantitativo di base B fissati al paragrafo 2, punto I, lettera b) e al punto II, lettera b) per la Finlandia." VII. Vino e bevande spiritose 1. 386 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (GU n. L 208 del 31.7.1986, pag. 1), modificato da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma e' aggiunta la frase seguente: "In Austria e' istituito entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'adesione." 2. 387 R 0822: Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU m. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 1566: Regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 39). All'articolo 9, paragrafo 1, seconde comma, lettera a), primo trattino i termini "e l'Austria" sono aggiunti dopo i termini "per la Repubblica federale di Germania" 3. 387 R 0823: Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da: - 391 R 3896: Regolamento (CEE) n. 3896/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 3 pag. 3). All'articolo 15, paragrafo 2 e' aggiunta la seguente lettera: "h) per l'Austria: le seguenti denominazioni che accompagnano le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini: - "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Quälitatswein" - "Kabinett" o "Kabinettwein" - "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" o "Prädikatswein" - "Spätlese" o "Spätlesewein" - "Auslese" o "Auslesewein" - "Beerenauslese" o "Beerenauslesewein" - "Ausbruch" o "Ausbruchwein" - "Trockenbeerenauslese" o "Trockenbeerenauslesewein" - "Eiswein", "Stronwein" 4. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da: - 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3). a) All'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) e' inserito il seguente punto 3); "3) Le denominazioni "Jägertee", "Jagertee" e Jagatee" sono riservate al liquore originario dell'Austria, preparato a partire da alcole etilico di origine agricola, da essenze di alcune bevande spiritose o da te', addizionate con varie sostanze aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE. Il titolo alcolometrico e' almeno di 22,5% vol. Il contenuto di zucchero, espresso in zucchero invertito, e' almeno di 100 g per litro." b) All'articolo 1, paragrafo 4 e' aggiunta la seguente lettera u): "u) Väkevä glögi/Spritglögg La bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, (distillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante sopra menzionate, aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali di chiodi di garofano o di cannella, o una combinazione di tali procedimenti. Possono essere usati anche altri aromi naturali o identici a quelli naturali di estratti di piante, conformi alla direttiva 88/388/CEE, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante. Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non puo' superare il 50%," c) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini: "- rovo camemoro - rovo mora - mirtillo blu - mirtillo rosso - olivello spinoso;" d) All'allegato II: il punto "5. Brandy" e' completato dai termini seguenti: "Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein"; il punto "7. Acquavite di frutta" e' completato dai termini seguenti: "Wachauer Marillenbrand"; il punto "12. Bevande spiritose al carvi" e' completato dai termini seguenti: "Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit" "Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit", il punto "14. Liquore" e' completato dai termini seguenti: "Finnish berry / fruit liqueur Grossgiockner Alpenbitter Mariazeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marillenlikör"; il punto "15. Bevande spiritose" e' completato dai termini seguenti: "Svensk Punsch / Swedish Punsch"; e' aggiunto il seguente punto 16: "16. Vodka: Norsk Vodka / Norwegian Vodka Svensk Vodka / Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland." 5. 389 R 2389: Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varieta' di viti (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 1), modificato da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). All'articolo 3, paragrafo 1, prima dei termini" - le regioni per il Portogallo," e' inserito il seguente, trattino: "- Bundesland per l'Austria," 6. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: - 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5). All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), il primo trattino e' sostituito dal testo seguente: "- "Landwein" per i vini da tavola originari della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria," 7. 389 R 3677: Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidita' totale di alcuni vini di qualita' importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 2606: Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 6). All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) e' soppressa con effetto dal 1 marzo 1995. 8. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da: - 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11 1992; pag. 1). a) All'articolo 2, paragrafo 2 e' aggiunta la seguente lettera: "d) Vâkeva viiniglôgi / Starkvinsglôgg Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica e' ottenuta mediante l'impiego di chiodi di garofano e/o cannella che devono essere utilizzati insieme ad altre spezie; questa bevanda puo' essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a)." b) All'articolo 2, paragrafo 3, sono inserite le seguenti lettere: "f bis) Viiniglôgi/Vinglôgg La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Viiniglôgi/Vinglôgg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco". f ter) Gløgg La bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e zucchero, aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano. Nel caso in cui sia stata preparata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita "Gløgg" deve essere completata dalle parole "di vino bianco" " 9. 392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9). All'articolo 6, paragrafo 6, il testo della lettera a), primo comma e' sostituito dal testo seguente: "a) Il termine "Winzersekt" e' riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Germania e il termine "Hauersekt" e' riservato ai v.s.q.p.r.d. prodotti in Austria che soddisfino le seguenti condizioni: - essere ottenuti a partire da uva vendemmiata nella stessa azienda vitivinicola, incluse le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d., - essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette contenenti indicazioni sull'azienda vitivinicola, il vitigno e l'annata." VIII. Carni ovine e caprine 1. 385 R 3643: Regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2), modificato da ultimo da - 392 R 3890: Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992 (GU n. L 391 del 31.12.1992, pag. 51). Nella nota in calce a) dell'articolo 1, paragrafo 1, i termini "l'Austria" sono soppressi. 2. 389 R 3013: Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni ovine a caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: - 394 R 0233: Regolamento (CEE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n.. L 30 del 3.2.1994, pag. 9). Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 5 sexies 1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia e' stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale e' stabilito in: - 205 651 per l'Austria, - 80 000 per la Finlandia, - 180 000 per la Svezia. Tali cifre comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia le riserve fissate da detti Stati membri. 2. In base ai suddetti massimali ai produttori di Austria, Finlandia e Svezia sono attribuiti i limiti individuali: - entro il 31 dicembre 1996 per l'Austria, - entro il 31 dicembre 1995 per la Finlandia e la Svezia. 3. La Commissione adotta le modalita' di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30. Articolo 5 septies 1. In deroga all'articolo 5 bis paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5 e 6, per la Norvegia e' stabilito un massimale complessivo per la concessione del premio di cui all'articolo 5. Il numero totale dei diritti compresi in tale massimale e' stabilito in: - 1 040 000 per le pecore ammissibili e - un numero da determinare, entro il 30 settembre 1995 e secondo la procedura di cui all'articolo 30, per i caprini ammissibili. Detto numero e' determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento e all'articolo 1, punto 5) del regolamento (CEE) n. 3493/90, sulla base dei premi concessi nel 1991 secondo il registro nazionale di sostegno (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) e si applica a partire dalla campagna 1995. Le cifre fissate a norma del presente paragrafo comprendono sia i quantitativi da attribuire inizialmente sia la riserva stabilita dalla Norvegia. 2. Ai produttori della Norvegia sono attribuiti i limiti individuali in base al suddetto massimale entro il 31 dicembre 1995. 3. La Commissione adotta le modalita' di applicazione del presente articolo e in particolare le necessarie misure transitorie e di adattamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30." IX. Seminativi 392 R 1765: Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da: - 394 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7) All'articolo 12, primo comma e' aggiunto il seguente trattino: "- quelle riguardanti la determinazione delle superfici di riferimento da prevedere all'allegato V in favore dei nuovi Stati membri." X. Cereali 392 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da: - 393 R 2193: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22). a) All'articolo 4, paragrafo 2 dopo il primo trattino e' inserito il testo seguente: "- dal 1 dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia. Nel caso in cui il periodo di intervento in Svezia faccia si che i prodotti di cui al paragrafo 1 siano deviati da altri Stati membri verso l'intervento in Svezia, la Commissione adotta le modalita' atte a correggere le posizioni conformemente all'articolo 23." b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo il primo comma e' inserito il comma seguente: "In mancanza di una produzione nazionale rilevante di altri cereali per la produzione di amido, e di fecola, puo' essere accordata una restituzione per l'amido e la fecola ottenuti in Finlandia e in Svezia a partire dall'orzo e dall'avena, laddove non ne derivi un aumento del livello di produzione di prodotti amilacei da questi due cereali oltre: - 50 000 tonnellate in Finlandia - 10 000 tonnellate in Svezia." XI. Tabacco 392 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 70). All'articolo 8, primo comma, la cifra "350 000" e' sostituita da "350 600" XII. "Saldo" 368 R 0827: Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU n. L 151 del 3.0.6.1968, gag. 16), modificato da ultimo da: - 393 R 2430: Regolamento (CEE) n. 2430/93 della Commissione, del 1 settembre 1993 (GU n. L 223 del 2.9.1993, gag. 9). L'articolo 5 e' completato come segue: "Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione." C. STRUTTURE AGRICOLE E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 1. 375 L 0268: Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1), modificata da ultimo da: - 385 R 0797: Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1). L'articolo 3, paragrafo 3 e' completato dal comma seguente: "Le zone situate a' nord del 62° parallelo ed alcune zone adiacenti sono equiparate alle zone di cui al primo comma qualora siano soggette a condizioni climatiche molto difficili che comportino un periodo vegetativo sensibilmente ridotto." 2. 378 R 1360: Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le loro unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). a) All'articolo 2 e' aggiunto il trattino seguente: "- tutto il territorio austriaco, finlandese e norvegese". b) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della frase di apertura e' sostituito dal testo seguente: "1 Per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia, la Grecia, l'Italia, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti per i quali esiste una produzione nei suddetti paesi:" 3. 390 R 0866: Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 - R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). All'articolo 3, paragrafo 2 e' aggiunta la frase seguente: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione." 4. 391 R 2328: Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). a) All'articolo 19 e' aggiunto il paragrafo seguente: "4. In Finlandia, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'insieme delle zone svantaggiate e' considerato zona di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE" b) All'articolo 31, paragrafo 1, primo comma e' aggiunta la frase seguente: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia elaborano tali previsioni per il periodo 1995/1999." c) All'articolo 31, paragrafo 4, il primo comma e' completato dalla frase seguente: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano tali previsioni entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione." 5. 392 R 2078: Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 85). All'articolo 7, paragrafo 1 si aggiunge il seguente comma: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia comunicano alla Commissione i progetti e le disposizioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione." 6. 392 R 2080: Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU n. L 215 del 30.6.1992, pag. 96). All'articolo 5, paragrafo 1 e' aggiunto il seguente comma: "L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia effettuano le comunicazioni di cui al primo comma entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione." D. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA E IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA I. Legislazione fitosanitaria 1. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20) modificata da ultimo da: - 393 L 0110: Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19). a) L'allegato I, parte B e' modificato come segue: - nella sezione a), punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI"; - nella sezione a), dopo il punto 1 si aggiunge quanto segue: "1a Globodera pallida FI (Stone) Behrens"; - nella sezione a), punto 2 si aggiunge nella colonna di destra quanto segue: "S(Malmôhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar e Gotlands län)"; - nella sezione b), punto 1, si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI"; - nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "S,FI". b) L'allegato II, parte B e' modificato come segue: nella sezione b), punto 2 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "A,FI,N" c) L'allegato III, parte B e' modificato come segue: al punto 1 si aggiungono nella colonna di destra le lettere "A,FI,N". d) L'allegato IV, parte B e' modificato come segue: - si aggiungono nella colonna di destra, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 e 30, le lettere "S,FI"; - dopo il punto 20.2 si aggiunge quanto segue: 20.3 Tuberi di Solanum Fatti salvi i requisiti elencati nella FI tuberosum L., parte A, II, punti 19.1, 19.2 e 19.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la Globodera pallida (Stone) Behrens e la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE" - Si aggiungono alla colonna di destra del punto 21 le lettere "A, FI, N." 2. 392 L 0076: Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' (GU n. L 305 del 21,10.1992, pag. 12). a) All'articolo 1 si aggiunge quanto segue: "Nel caso della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia le predette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996." b) L'allegato e' modificato come segue: i) nella sezione a), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia"; ii) nella sezione a), dopo il punto 5 si aggiunge quanto segue: "5a Globodera pallida Finlandia (Stone) Behrens 5b Globodera rostochiensis (Wollenveber) Behrens Finlandia"; iii) nella sezione a), punto 12, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Svezia (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, e Gotlands län)"; iv) nella sezione b), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Austria, Finlandia, Norvegia"; v) nella sezione d), punto 1, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia"; vi) nella sezione d), punto 2, nella colonna di destra si aggiunge quanto segue: "Finlandia, Svezia" II. Agricoltura biologica 391 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da: - 392 R 0094: Regolamento, (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992 (GU n. L 11 del 17 pag. 14), - 392 R 1535: Regolamento (CEE) n. 1535/92 della Commissione, del 15 giugno 1992 (GU n. L 162 del 16.6.1992, pag. 15), - 392 R 2083: Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (GU n. L 208 del 24.7.1992, pag. 15), - 393 R 2608: Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993 (GU n. L 239 del 24.9.1993, pag. 10), - 394 R 0468: Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994 (GU n. L 59 del 3.3.1994, pag. 1). a) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti trattini: "- in finlandese luonnonmukainen - in norvegese økologisk - in svedese ekologisk". b) L'allegato V e' modificato come segue: i) il testo per la lingua tedesca e' il seguente: "D: Ökologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft - EWG Kontrollsystem"; ii) si aggiunge quanto segue: "FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem N: Økologisk landbruk - EØF-kontrollordning S: Ekologiskt jordbruk - EEG-kontrollsystem" E. LEGISLAZIONE VETERINARIA E ZOOTECNICA I. Legislazione veterinaria Parte prima - testi di base CAPO 1 - Testi orizzontali 1. 390 L 0675: Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita' (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da: - 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13), - 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27), - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). a) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 18 bis 1. L'Austria dispone di un periodo, di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il piu' vicino possibile alla frontiera esterna della Comunita'. 2. La Finlandia dispone di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio la Finlandia applica le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 24. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il piu' vicino possibile alla frontiera esterna della Comunita'." b) All'articolo 31, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue: "in particolare l'Austria e la Finlandia" c) Nell'allegato I si aggiunge guarito segue: "13. il territorio della Repubblica d'Austria 14. il territorio della Repubblica di Finlandia 15. il territorio del Regno di Norvegia 16. il territorio del Regno di Svezia." 2. 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita' e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da: - 391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991 (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), - 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27). a) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 17 bis L'Austria e la Finlandia dispongono di un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per instaurare il regime di controlli previsto dal presente capitolo. Durante questo periodo transitorio l'Austria e la Finlandia applicano le misure che saranno definite prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo la procedura di cui all'articolo 23. Dette misure devono garantire che siano effettuati tutti i controlli necessari il piu' vicino possibile alla frontiera esterna della Comunita'. b) All'articolo 29, dopo i termini "gli Stati membri", si inserisce quanto segue: "in particolare l'Austria e la Finlandia,"." CAPO 2 - Salute animale A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO 1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da: 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992. pag. 32). a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue: "- Austria: Bundesland - Finlandia: Lääni / län - Norvegia: fylke - Svezia: län" b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue: "Tuttavia, fino al 1 gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia e della Norvegia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorita' competenti di ciascuno di detti Stati membri. Le autorita' competenti finlandesi e norvegesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente." c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue: "Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si 8 manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo, su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sara' richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata." d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue: "Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si e' manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sara' richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalita' di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12." e) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 8 bis Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione; per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale e' stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sara' richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalita' di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12." f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti: "4. La Commissione esamina il piu' rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il piu' rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia puo', durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione. 6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti: "4. La Commissione esamina il piu' rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il piu' rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia puo', durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12. 5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." h) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 10 bis 1 Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12. 2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sara' presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinche' i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili datale data.". i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue: "m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finlandia : Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England o) Norvegia : Veterinærinstitutter, Oslo p) Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue: "m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/ Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors o) Norvegia : Veterinærinstitutter, Oslo p) Svezia : Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue: m) Austria : Amtstierarzt n) Finlandia : kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär o) Norvegia : Distriktsveterinær p) Svezia : länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär". l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue: "m) Austria : Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling n) Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/ Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors o) Norvegia : Veterinærinstitutter, Oslo p) Svezia : Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 2. 391 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19). a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente: "4. La Commissione esamina il piu' rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il piu' rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia puo', durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.". b) Si inserisce il seguente articolo: Articolo 8 bis Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinche' le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue: "Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sara' effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.". 3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da: - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29), - 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), - 392 D 0130: Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26), - 392 L 0036: Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28). Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue: " Austria : "Amtstierarzt" Finlandia : "Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Läänineläinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär" Norvegia : "Distriktsveterinær" Svezia : "länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär"." 4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, paga 6), modificata da: - 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35), - 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25), - 393 L 0120: Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35). a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue: "d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.". b) Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 9 bis 1. Per quanto riguarda la salmonellosi; la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito. 2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 9 ter 1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo). 2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove cio' sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." c) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 10 ter 1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione. 2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione. 3. Il test di cui al paragrafo 1 non e' effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.". d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma: "Per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.". f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32." g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo: "Austria : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämfung bei Haustieren, Wien-Hetzndorf Finlandia : Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia : Veterinærintituttet, Oslo Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da: - 393 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34). a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26." b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione esamina al piu' presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al piu' presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia puo', per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno puo' essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.". c) Si aggiungono i seguenti articoli: "Articolo 28 bis Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 28 ter Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non, sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo e' prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo e' di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Articolo 28 quater Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B e' ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).". 6. 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54). a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma: "In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia puo' mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.". b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo: "Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunita'.". c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera: "c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.". d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere: "e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si e' manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sara' richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si e' manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sara' richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalita' di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26. g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si e' manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sara' richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalita' di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.". e) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 10 bis Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.". f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera: "e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.". g) All'articolo 22 e' aggiunto il seguente comma: "L'allegato B e' riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonche' quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.". h) All'allegato C, punto 2, lettera a) e' aggiunto il seguente testo: "Tuttavia, uno Stato membro puo' essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorita' competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso." 7. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla: "- ETY". B. MISURE DI LOTTA 1. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da: - 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13), - 392 D 0380: Decisione 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54). a) All'allegato A si aggiunge il seguente testo: "Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". b) All'allegato B si aggiunge il seguente testo: "Austria : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finlandia : Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey, United Kingdom Norvegia : Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, Denmark Animal Virus Research Institute, Pirbright, Woking, Surrey, United Kingdom Svezia : Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 2. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34). All'allegato II, dopo "Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa" , si aggiunge il seguente testo: "Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf Finlandia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Norvegia: Statens Veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 3. 392 L 0035: Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19). All'allegato I, punto A si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf -------------------------------------------------------------------- Finlandia Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm DK-4771 Kalvehave, -------------------------------------------------------------------- Norvegia Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm DK-4771 Kalvehave, -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ". -------------------------------------------------------------------- 4. 392 L 0040: Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1). All'allegato IV si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf -------------------------------------------------------------------- Finlandia Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors -------------------------------------------------------------------- Norvegia Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala Sweden -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ". -------------------------------------------------------------------- All'allegato IV si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung - Wien - Hetzendorf -------------------------------------------------------------------- Finlandia Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors -------------------------------------------------------------------- Norvegia Veterinærinstituttet, Oslo -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala ". -------------------------------------------------------------------- 6. 393 L 0053; Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 23). All'allegato A si aggiunge il seguente testo: "Austria: Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 7. 352 L 0119: Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69). All'allegato II, punto 5 si aggiunge il seguente testo: "Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung Wien-Hetzendorf Finlandia: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors Norvegia: Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771-Kalvehave, Denmark Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". CAPO 3 - Sanita' pubblica 1 . 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da: - 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69), - 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1). a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente: "- comportare, per le carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV parte IV, terzo trattino". b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data "1 gennaio 1993" si inserisce quanto segue: "- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1995". c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data "31 dicembre 1991" si inserisce quanto segue: "- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1993". d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "3. Per quanta riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le norme seguenti: a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovra' stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione; b) i) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente; ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sara' riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16; c) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16. 4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinche' i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.". e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle: "AT - FI - NO - SE". f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "o ETY". g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino: "- sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (4): i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e' stato effettuato(4), ii) le carni sono destinate alla trasformazione (4), iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (4)". 2. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105). a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1997". b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1 luglio 1992 si inserisce quanto segue: "oppure per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,". 3. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da: - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1). a) All'articolo 3, punto I,A,i), si inserisce il seguente trattino: "- comportare, per le carni destinate alla Finlandia alla Norvegia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)". b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti: a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovra' stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione; b) il test di cui alla lettera a) non e' effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16. 4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinche' i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.". c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti "AT - FI - NO - SE". d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente: "o ETY". e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera: "e) se le carni sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (2): i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e' stato effettuato (4), ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)". f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce: "(4) Cancellare la dicitura inutile.". 4. 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa. a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1). All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi: "1bis. La Finlandia e la Norvegia dispongono di un periodo che scade il 1 gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul loro territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel rispettivo territorio nazionale. La Finlandia e la Norvegia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. 1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1 gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria puo' accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1 gennaio 1998, purche' questi ultimi "abbiano presentato alla competente autorita' una richiesta a tal fine anteriormente al 1 aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento puo' conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1 luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.". 5. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da: - 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1), modificata da: - 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1), - 392 L 0118: Direttiva 92/1118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1 gennaio 1996 si inserisce quanto segue: "ad eccezione: - della Svezia, per la quale la data e' quella del 1 gennaio 1997, - dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1998,". b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1 gennaio 1996 si inserisce quanto segue: "ad eccezione: - della Svezia, per la quale la data e' quella del 1 gennaio 1997, - dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1998,". c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo "UK" sono aggiunte le sigle seguenti: "AT - FI - NO - SE". d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "ETY". e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente: 6. 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1). All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente: "- per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1996". 7. 392 L 0120: Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86). All'articolo 1, paragrafo A, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione dell'Austria e della Norvegia, per le quali la data e' quella del 31 dicembre 1996, e della la Finlandia, per la quale la data e' quella del 31 dicembre 1997,". 8. 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, gag. 3), modificata da: - 392 L 0110: Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26). All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1 gennaio 1996 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 gennaio 1997". 9. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da: - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13), - 391 L 0684: Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38). a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo "UK" sono inserite le sigle seguenti: "AT - FI - NO - SE". b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "ETY". c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente: "ETY". 10. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15). All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Finlandia, per la quale la data e' quella del 31 dicembre 1997." 11. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1). All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Svezia, per la quale la data e' quella del 31 dicembre 1997." 12. 393 D 0383: Decisione 93/393/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31). All'allegato, si aggiunge il testo seguente: "per la Finlandia: - Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingrors; e Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo per la Norvegia: - Norges Veterinærhøgskole, Oslo per la Svezia: - Institutionen for klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg Per l'Austria: se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorita' austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.". CAPO 4 - Testi vari 1. 392 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49) a) All'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1 gennaio 1994 si aggiunge quanto segue: "ad eccezione della Svezia, per la quale la data e' quella del 1 gennaio 1996". b) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), primo trattino, dopo la sigla "UK" sono aggiunte le seguenti sigle: "- AT - FI - NO - SE -". c) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), i), secondo trattino, si aggiunge la seguente sigla: "ETY". d) Nell'allegato C, capitolo IV, A, punto 3, lettera a), ii), terzo trattino, si aggiunge la seguente ,sigla: "ETY". 2. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da: - 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 5.4), - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993; pag. 1). a) All'articolo 2, punto 3, dopo "i mammiferi terrestri" si inserisce quanto segue: "comprese le renne". b) All'articolo 6, paragrafo 2, settimo trattino, si aggiunge la seguente frase: "Tuttavia, l'insieme delle operazioni di macellazione delle renne puo' essere effettuato in macelli mobili conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE". c) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle: "AT, FI, NO, SE". d) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11.1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge la seguente sigla: "ETY". 3. 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizza sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata da: - 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1) a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, si aggiunge quanto segue: "Il Consiglio puo' stabilire, su proposta della Commissione, disposizioni specifiche per la raccolta delle carni di selvaggina ove sussistano condizioni climatiche particolari.". b) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), primo trattino, sono aggiunte le seguenti sigle: "- AT - FI - NO - SE -". c) Nell'allegato I, capitolo VII, punto 2, lettera a), i), terzo trattino, dopo la sigla "EEG" .si inserisce la seguente sigla: "ETY". 4. 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni unitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). a) All'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1 gennaio 1994, si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia per, la quale la data e' quella del 1 luglio 1995". b) Nell'allegato I, capitolo 14, si aggiunge il seguente comma: "Lo stallatico liquido non trasformato proveniente da branchi di pollame vaccinati contro la malattia di Newcastle non deve essere spedito in regioni che hanno ottenuto lo statuto di "regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle" conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE". c) Nell'allegato II, capitolo 2, primo trattino, si aggiunge il seguente testo: "Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa che siano adottate misure comunitarie, alle uova destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le disposizioni seguenti: a) le spedizioni di uova possono essere oggetto di garanzie supplementari generali o limitate, definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18; b) le garanzie di cui alla lettera a) non sono applicabili alle uova originarie di uno stabilimento oggetto di un programma riconosciuto come equivalente a quello di cui alla lettera c), secondo la procedura prevista all'articolo 18; c) le garanzie di cui alla lettera a) si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinche' i programmi operativi e le garanzie previste alla lettera a) possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, le decisioni devono essere adottate dalla Commissione entro tale data". 5. 392 L 0117: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38). All'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, si aggiunge la seguente frase: "Tuttavia, per la Norvegia la data e' quella del 1 luglio 1995." 6. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da: - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13). a) All'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, si aggiunge il seguente comma: "La Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.". b) All'articolo 14, paragrafo 3, si aggiunge la seguente lettera: "e) la Norvegia e la Svezia possono, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.". 7. 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32) All'articolo 11, paragrafo 1, si inserisce il seguente trattino: "- per la Finlandia e la Norvegia, anteriormente al 1 gennaio 1996 per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini. Durante il periodo transitorio la Commissione adotta, ove necessario, misure appropriate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE". 8. 381 D 0651: Decisione 81/651/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981, che istituisce un comitato scientifico veterinario (GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32), modificata da: - 386 D 0105: Decisione 86/105/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 14). All'articolo 3, "diciotto" e' sostituito da "ventidue". CAPO 5 - Protezione degli animali 391 L 0628: Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata da: - 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27). a) Nell'allegato, capitolo I, parte A, punto 1, si aggiunge quanto segue: "Tuttavia la Svezia puo', per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali piu' restrittive per il trasporto di vacche gravide e di vitelli appena nati il cui luogo di partenza e il cui luogo di destinazione si trovino nel suo territorio". b) Nell'allegato, capitolo I, parte C, punto 14, si aggiunge quanto segue: "Tuttavia, l'obbligo della copertura non e' imposto per il trasporto delle renne durante un periodo transitorio di due anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. Previo parere del comitato scientifico veterinario, la Commissione puo' decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 17, di mantenere tale deroga". Parte seconda - Testi di applicazione 1. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da: - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20), - 383 L 0091: Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34), - 384 L 0319: Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984; pag. 34), - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8), - 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33). a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla "EOK" si inserisce la seguente sigla: "ETY". b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla "EUK" si inserisce la seguente sigla: "ETY". 2. 379 D 0542: Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da: - 394 D 0059: Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53). Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti: "AT - Austria" "FI - Finlandia" "NO - Norvegia" "SE - Svezia". 3. 380 D 0790: Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da: - 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33). La decisione 80/790/CEE e' abrogata. 4. 380 D 0799: Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da: - 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33). La decisione 80/799/CEE e' abrogata. 5. 380 D 0800: Decisione 80/800/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Norvegia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 38), modificata da: - 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n: L 237 del 22.8.1981; pag. 33). La decisione 80/800/CEE e' abrogata. 6. 382 D 0730: Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1). La decisione 82/730/CEE e' abrogata. 7. 382 D 0731: Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata. La decisione 82/731/CEE e' abrogata. 8. 382 D 0736: Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata. La decisione 82/736/CEE e' abrogata. 9. 383 D 0421: Decisione 83/421/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (GU n. L 238 del 27.8.1983, pag. 35), come modificata. La decisione 83/421/CEE e' abrogata. 10. 389 X 0214: Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1). a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna "Testo della direttiva", dopo la sigla "P" sono inserite le seguenti sigle: "AT - FI - NO - SE". b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna "Testo della direttiva", si aggiunge la seguente sigla: "ETY" c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna "Testo della direttiva", si aggiunge la seguente sigla: "ETY". 11. 390 D 0014: Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989; recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da: - 391 D 0276: Decisione 91/276/CEE,della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58). Nell'allegato si sopprime quanto segue: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 12. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da: - decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata) - decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata) All'articolo 1 si inserisce il seguente comma: "Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione." 13. 391 D 0270: Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di' paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56). Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 14. 391 D 0426: Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalita' della partecipazione finanziaria della Comunita' alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorita' veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da: 393 D 0004: Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, gag. 32). a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "per l'insieme della rete" sono sostituiti da: "per la Comunita' nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione". b) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 2 bis 1. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunita' alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1. 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1. 3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorita' norvegesi e svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorita' austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, di detto trattato." 15. 391 D 0449: Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da: 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16). a) Nell'allegato A, parte II, sano soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 16. 391 D 0539: Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalita' di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 1 bis Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unita' che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunita'. Per la Norvegia e la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue: "ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 aprile 1994,". All'articolo 3, dopo la data del "1 dicembre 1991" si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' quella del 1 dicembre 1995,". 17. 392 D 0124: Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10). La decisione 92/124/CEE e' abrogata. 18. 392 D 0126: Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28). La decisione 92/126/CEE e' abrogata. 19. 392 D 0128: Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46). La decisione 92/128/CEE e' abrogata. 20. 392 D 0175: Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unita' della rete informatizzata "Animo" e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da: - 393 D 0071: Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39), - 393 D 0228: Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33). All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia." 21. 392 D 0260: Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da: 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11). a) Nell'allegato I il gruppo A e' sostituito da: "gruppo A: Groenlandia, Islanda e Svizzera". b) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, il titolo e' sostituito da: "CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunita', per un periodo inferiore a novanta giorni,, di cavalli registrati provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera". c) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". d) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". e) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". f) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". g) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". 22. 392 D 0265: Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunita' di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da: - 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52). La decisione. 92/265/CEE e' abrogata. 23. 392 D 0290: Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37). All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo: "4. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sara' sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso." 24. 392 D 0341: Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unita' locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37). All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella del 1 settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' quella del 1 giugno 1995,". 25. 392 D 0387: Decisione 92/387/CEE della Commissione, del 10 giugno 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Norvegia (GU n. L 204 del 21.7.1992, pag. 22). La decisione 92/387/CEE e' abrogata. 26. 392 D 0401: Decisione 92/401/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione dalla Norvegia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 224 dell'8.8.1992, pag. 1), modificata da: - 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58). La decisione 92/401 /CEE e' abrogata. 27. 392 D 0461: Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da: - 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23), - 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58). La decisione 92/461/CEE e' abrogata. 28. 392 D 0462: Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da: - 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23), - 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58). La decisione 92/462/CEE e' abrogata. 29. 392 D 0471: Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27). Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 30. 392 D 0486: Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalita' di collaborazione tra il centro di gestione (server) "Animo" e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da: - 393 D 0188: Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20). All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data di entrata in vigore e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto e' quella del 1 aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto e' quella del 1 aprile 1996." 31. 392 D 0562: Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23). a) Nell'allegato, parte introduttiva "Definizioni", si inserisce la seguente definizione: "Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidita'." b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo: " CAPITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE I. Descrizione del sistema Parte di provvedimento in formato grafico La materia prima e' ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio e' immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto e' quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore e' controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida e' pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidita' intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento. II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti I. Dimensione dei frammenti: dopo la frantumazione la dimensione dei frammenti deve essere inferiore a... mm. 2. pH: durante la fase di acidificazione il pH deve essere inferiore o pari a ... Il pH deve essere verificato quotidianamente. 3. Durata dell'immagazzinamento intermedio: deve essere almeno di ... ore. 4. Durata assoluta del trattamento: il trattamento deve avere una durata minima di ... minuti alla temperatura minima di cui al punto 5. 5. Temperatura critica: il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.". 32. 393 D 0013: Decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi (GU n. L 9 del 15.1.1993, pag. 33). Nell'allegato F sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 33. 393 D 0024: Decisione 93/24/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 18), modificata da: - 393 D 0341: Decisione 93/341/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993 (GU n. L 136 del 5.6.1993, pag. 47), - 393 D 0664: Decisione 93/664/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10. 12.1993, pag. 27). Nell'allegato II, punto 2, lettera d) si aggiunge il seguente testo: "13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien 14. Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo. 16. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 34. 393 D 0028: Decisione 93/28/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 28). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 3 bis Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia l'azione di cui all'articolo 1 e' finanziata al 100% dalla Comunita'." 35. 393 D 0052: Decisione 93152/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU n. L 13 del 21.1.1993, pag. 14). Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 2 bis Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". 36. 393 D 0160: Decisione 93/160/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, recante l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina (GU n. L 67 del 19.3.1993, pag. 27). Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini: "Austria" «Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 37. 393 D 0195: Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 1), modificata da: - 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11), - 393 D 0509: Decisione 93/509/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993; pag. 44). a) Nell'allegato I, il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A Groenlandia, Islanda e Svizzera". b) Nell'allegato II, il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A Groenlandia, Islanda e Svizzera". 38. 393 D 0196: Decisione 93/136/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle, condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

Atto - Allegato I

a)

Nell'allegato I, nota in calce (5), sono soppressi i seguenti termini: "Austria", "Finlandia", "Norvegia", "Svezia". b) Nell'allegato II, nota in calce (3), il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A: Groenlandia, Islanda e Svizzera". 39. 393 D 0197: Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 16), modificata da: - 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11), - 393 D 0510: Decisione 93/510/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993 (GU n. L 238 del 23.9.1993, pag. 45), - 393 D 0682: Decisione 93/682/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.1993, pag. 82). a) Nell'allegato I, il gruppo A e' sostituito da: "Gruppo A Groenlandia, Islanda e Svizzera" b) Nell'allegato II. A, Certificato sanitario, il titolo e' sostituito da: "CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunita' di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera". 40. 393 D 0198: Decisione 93/198/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 34). Nell'allegato, parte 2 a, sono soppressi i seguenti termini: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia" 41. 393 D 0199: Decisione 93/199/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi (GU n. L 86 del 6.4.1993, pag. 43), modificata da: - 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52). - 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16). Nell'allegato, parte 2, sono soppressi i seguenti termini: "Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 42. 393 D 0244: Decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunita' (GU n. L 111 del 5.5.1993, pag. 21). Nell'allegato II, 2 d) si aggiunge quanto segue: "13. Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien 14. Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki / Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo. 16. Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala". 43. 393 D 0257: Decisione 93/257/CEE della Commissione, del 15 aprile 1993, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali per la ricerca dei residui (GU n. L 118 del 14.5.1993, gag. 75). Nell'allegato si aggiunge il seguente testo: "Austria Bundesanstalt für Tutti i gruppi Tierseuchenbekampfung, Mödling -------------------------------------------------------------------- Finlandia Eläinlääkintä ja Tutti i gruppi elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors -------------------------------------------------------------------- Norvegia Norges Veterinærhøgskole, Gruppo A III a), b); Oslo Gruppo B I a); Gruppo B II a) -------------------------------------------------------------------- Veterinærinstituttet, Oslo Gruppo A I b); Gruppo B II a), b) -------------------------------------------------------------------- Hormonlaboratoriet,Aker Gruppo A I a), c); Sykehus, Oslo Gruppo A II; Gruppo B I b), c) -------------------------------------------------------------------- Svezia Statens livsmedelsverk, Tutti i gruppi " Uppsala 44. 393 D 0317: Decisione 93/317/CEE della Commissione, del 21 aprile 1993, relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (GU n. L 122 del 18.5.1993, pag. 45) All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge il seguente testo: "Austria : AT Finlandia : FI Norvegia : NO Svezia : SE" 45. 393 D 0321: Decisione 93/321 della Commissione, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identita' e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera (GU n. L 123 del 19.5.1993, pag. 36). a) Nel titolo sono soppressi i seguenti termini: "dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e" b) All'articolo 1, paragrafo 1 sono soppressi i seguenti termini: "della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e". 46. 393 D 0432: Decisione 93/432/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dall'Austria (GU n. L 200 del 10.8.1993, pag. 39). La decisione 93/432/CEE e' abrogata. 47. 393 D 0451: Decisione 93/451/CEE della Commissione, del 13 luglio 1993. relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria (GU n. L 210 del 21.8.1993, pag. 21). La decisione 93/451/CEE e' abrogata. 48. 393 D 0688: Decisione 93/688/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1993, relativa alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dalla Svezia (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 51). La decisione 93/688/CEE e' abrogata. 49. 393 D 0693: Decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunita' sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi e' che abroga le decisioni 91/642/CEE, 91/643/CEE e 92/255/CEE della Commissione (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 35). Neil'allegato sono soppresse le seguenti parti: "PARTE 4 SVEZIA" "PARTE 8 NORVEGIA" "PARTE 9 AUSTRIA". 50. 394 D 0024: Decisione 94/24/CE della Commissione, del 7 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da paesi terzi e che abroga le decisioni 92/430/CEE e 92/431/CEE (GU n. L 18 del 21.1.1994, pag. 16). All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma: "La Commissione completa l'elenco dei posti di cui all'allegato per la Norvegia e la Svezia ed eventualmente per l'Austria e la Finlandia. Le decisioni relative alla Norvegia e alla Svezia sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.". 51. 394 D 0034: Decisione 94/34/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (GU n. L 21 del 26.1.1994, pag. 22). a) All'articolo 1, dopo la data del 1 febbraio 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,". b) All'articolo 2, dopo la data del 1 giugno 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,". c) All'articolo 3, dopo la data del 1 febbraio 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione,". d) All'articolo 4, dopo la data del 1 giugno 1994 si inserisce quanto segue: "ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data e' quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data e' di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione," e) Si inserisce il seguente articolo: "Articolo 6 bis Per l'Austria e la Finlandia la Commissione adatta le opportune misure transitorie." 52. 394 D 0070: Decisione 94170/CE della Commissione, deL 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 36 dell'8.2.1994, pag. 5) Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe: "AT : Austria : x : x : x" "FI : Finlandia : x : x : x" "NO : Norvegia : x : x : x" "SE : Svezia : x : x : x" 53. 394 D 0085. Decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (GU n. L 44 del 17.2.1994, pag. 31). Nell'allegato sono soppresse le seguenti righe: "AT : Austria : x :" "FI : Finlandia : x :" "NO : Norvegia : x :" "SE : Svezia : x :" F. VARIE I. Procedure di comitato A. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati, il o i paragrafi menzionato (i) e' o sono sostituito (i) dal paragrafo seguente: "2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.": 1. 365 R 0079: Regolamento (CEE) n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). Articolo 19, paragrafo 2. 2. 366 R 0136: Regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo da: - 393 R 3179: Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9). Articolo 38, paragrafo 2. 3. 368 R 0234: Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3336: Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992 (GU n. L 336 del 20.11.1992, pag. 1). Articolo 14, paragrafo 2. 4. 368 R 0804: Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13), modificato da ultimo da: - 394 R 0230: Regolamento (CE) n. 230/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 1). Articolo 30, paragrafo 2. 5. 368 R 0805: Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da: - 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L328 del 29.12.1993, pag. 7). Articolo 27, paragrafo 2. 6. 370 R 0729: Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo: da - 388 R 2048: Regolamento (CEE) n. 2048/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 1). Articolo 13, paragrafo 2. 7. 370 R 1308: Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1), modificato da ultimo da. - 393 R 1557: Regolamento (CEE) n. 1557/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 26). Articolo 12, paragrafo 2. 8. 371 R 1696: Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, (GU n. L 175 del 4.8.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3124: Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992 (GU n. L 313 del 30.10.1992, pag. 1). Articolo 20, paragrafo 2. 9. 371 R 2358: Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU n. L 246 del 5.11.1971, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3375: Regolamento (CE) n. 3375/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 9). Articolo 11, paragrafo 2. 10. 372 R 1035: Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). Articolo 33, paragrafo 2. 11. 375 R 2759: Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 282 dell'1.11.1975; pag. 1); modificato da ultimo da: - 389 R 1249: Regolamento (CEE) n. 1249/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12). Articolo 24, paragrafo 2. 12. 375 R 2771: Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo da: - 393 R 1574: Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1). Articolo 17, paragrafo 2. 13. 375 R 2777: Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo da: - 393 R 1574: Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 152 del 24.6.1993, pag. 1). Articolo 17, paragrafo 2. 14. 376 R 1418: Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 1544: Regolamento (CEE) n. 1544/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 5). Articolo 27, paragrafo 2. 15. 378 R 1117: Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU n. L 142 del 30.5.1978, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3496: Regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17). Articolo 12, paragrafo 2. 16. 378 R 1360: Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). Articolo 16, paragrafo 2. 17. 379 R 0270: Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (GU n. L 38 del 14.2.1979, pag. 6), modificato da ultimo da: - 387 R 1760: Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987 (GU n. L 167 del 26.6.1987. pag. 1). Articolo 14, paragrafo 2. 18. 379 R 0357: Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da ultimo da: - 393 R 3205: Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 4). Articolo 8, paragrafo 2. 19. 380 R 0458: Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (GU n. L 57 del 29.2.1980, pag. 27), modificato da ultimo da: 391 R 0596: Regolamento (CEE) n. 596/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 16). Articolo 12, paragrafo 2. 20. 381 R 1785: Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 177 del 1.7.1981, pag. 4), modificato da ultimo da: 394 R 0133: Regolamento (CE) n. 133/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 22 del 27.1.1994, pag. 7). Articolo 41, paragrafo 2. 21. 386 R 0426: Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1), modificato da ultimo da: 392 R 1569: Regolamento (CEE) n. 1569/92 del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 166 del 20.6.1992, gag. 5). Articolo 22, paragrafo 2. 22. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da ultimo da: 393 D 0156: Decisione 93/156/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1993 (GU n. L 65 del 17.3.1993, pag. 12). Articolo 15, paragrafo 2. 23. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da: - 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3). Articolo 14, paragrafo 2. 24. 389 R 3013: Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1», modificato da ultimo da: - 394 R 0233: Regolamento (CE) n. 233/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. 130 del 3.2.1994, pag. 9). Articolo 30, paragrafo 2. 25. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da: - 390 R 3570: Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 8). Articolo 11, paragrafo 2. 26. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da: - 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1). Articolo 13, paragrafo 2. 27. 392 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 21), modificato da: - 393 R 2193: Regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 22). Articolo 23, paragrafo 2. 28. 393 R 0959: Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU n. L 98 del 24.4.1993, pag. 1). Articolo 12, paragrafo 2. 29. 370 L 0373: Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da ultimo da: - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 3, paragrafo 2. 30. 372 L 0280: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.91, pag. 11). Articolo 7, paragrafo 2. 31. 376 L 0625: Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto (GU n. L 218 dell'11.8. 1976, pag. 10), modificata da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). Articolo 9, paragrafo 2. 32. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 20, paragrafo 2. 33. 382 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 13, paragrafo 2. 34. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica, GU n. L 191 del 23.7.1985; pag. 46), modificata da ultimo da: - 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16). Articolo 10, paragrafo 2. 35. 388 L 0146: Direttiva 881/46/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16). Articolo 8, paragrafo 2. 36. 393 L 0023: Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 3). Articolo 17, paragrafo 2. 37. 393 L 0024: Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5). Articolo 17, paragrafo 2. 38. 393 L 0025: Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 10). Articolo 20, paragrafo 2. 39. 374 R 1728: Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da ultimo da: - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3. 40. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da: - 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32). Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 41. 366 L 0404 Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 42. 366 L 0401: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo da: - 392 L 0019: Direttiva 92/19/CEE della Commissione, del 23 marzo 1992 (GU n. L 104 del 22.4.1992, pag. 61). Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 43. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo da: - 393 L 0002: Direttiva 93/3/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993 (GU n. L 54 del 5.3.1993, pag. 20). Articolo 21, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 44. 366 L 0403: Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo da: - 393 L 0108: Direttiva 93/108/CE della Commissione, del 3 dicembre 1993 (GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 39). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 45. 366 L 0404: Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo da: - 391 D 0044: Decisione 91/44/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 32). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 46. 368 L 0193: Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15), modificato da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, paga 48). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 47. 369 L 0208: Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo da: - 392 L 0107: Direttiva 92/107/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (GU n. L 16 del 25.1.1993, pag. 1). Articolo 20, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 48. 370 L 0457: Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 49. 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 40, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 50. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0114: Direttiva 93/114/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24). Articolo 23, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 51. 371 L 0161: Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunita' (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. l4), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 52. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 53. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da: - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag, 13; Articolo 29, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 54. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 55. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da: - 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6). Articolo 7, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 56. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e' contro la loro diffusione nella Comunita' (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da: - 393 L 0110: Direttiva 93/110/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19). a) Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. b) Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 57. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da ultimo da: - 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 27 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 58. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 59. 377 L 0391: Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 44), modificata da ultimo da: - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 60. 377 L 0504: Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo da: - 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 61. 379 L 0117: Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da ultimo da: - 391 L 0188: Direttiva 91/188/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 62. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da: 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 63. 380 L 0215: Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.12.1980, pag. 4); modificata da ultimo da: - 391 L 0687: Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 16). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 64. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34). Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 65. 380 L 1095: Direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 1), modificata da ultimo da: - 391 D 0686: Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15). Articolo 9, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 66. 382 L 0894: Direttiva, 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunita' (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo da: - 392 D 0450: Decisione 92/450/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992 (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77). Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 67. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da: - 392 L 0380: Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 68. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 69. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 12, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 70. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da: - 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37). Articolo 15, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 71. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da: - 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 72. 388 L 0661: Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36). Articolo 11, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 73. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 74. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4. 75. 392 L 0117: Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38). Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 76. 392 L 0119: Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69). Articolo 26, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 77. 380 D 1096: Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunita' in vista dell'eradicazione della peste suina classica (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da: - 391 D 0686: Decisione 91/686/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 15). Articolo 6, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 78. 380 D 1097: Decisione 80/1097/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunita' per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 5), modificata da ultimo da: 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 79. 392 D 0438: Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alla informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonche' abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 234 del 25.8.1992, pag. 27). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. B. Negli atti seguenti e agli articoli indicati, il/i paragrafo/i menzionato/i e'/sono sostituito/i dal paragrafo seguente: "2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.": 1. 382 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da: 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 14, paragrafo 2. 2. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo da: - 389 D 0358: Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39). Articolo 11, paragrafo 2. 3. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da: - 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 4. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0114: Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24). Articolo 24, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 5. 372 L 0462: Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo da: - 392 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13). Articolo 30, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 6. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Articolo 10, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 7. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da: - 393 L 0058: Direttiva 93/58/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 6). Articolo 8, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 8. 377 L 0093: Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 20), modificata da ultimo da: - 393 L 0110: Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 (GU n. L 303 del 10.12.1993, pag. 19). Articolo 17, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 9. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 393 D 0384: Decisione 93/384/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34). Articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 10. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo da: - 392 L 0380: Direttiva 92/380/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992 (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54). Articolo 16, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 11. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da ultimo da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 12. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43), modificata da: - 393 L 0057: Direttiva 93/57/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU n. L 211 del 23.8.1993, pag. 1). Articolo 13, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 13. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36), modificata da ultimo da: - 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37). Articolo 14, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 14. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo da: - 393 L 0060: Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 15. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62). Articolo 19, paragrafi 2 e 3; il paragrafo 4 diventa paragrafo 3. 16. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata da ultimo da: - 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Articolo 18, paragrafi 2 e 3; i paragrafi 4 e 5 diventano paragrafi 3 e 4. VI. TRASPORTI A. TRASPORTI INTERNI 1. 370 R 1108 : Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilita' delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da: - 3701 R 2598: Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1), - 371 R 0281: Regolamento (CEE) n. 28/171 della Commissione, del 9 febbraio 1971 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, gag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 379 R 1384: Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, gag. 1), - 381 R 3021: Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). L'allegato II - e' modificato come segue: a) Alla rubrica "A.1. FERROVIA - Reti principali" si aggiunge quanto segue: "Repubblica d'Austria - Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) "Regno di Norvegia - Norges Statsbaner (NSB)" "Repubblica di Finlandia - Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)" "Regno di Svezia - Statens järnvägar (SJ)". b) Alla rubrica "A.2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane) si inserisce quanto segue: "Regno di Norvegia - Norges Statsbaner (NSB)" "Repubblica di Finlandia - Valtionrautatiet/ Statsjärnvägarna (VR)" "Regno di Svezia - Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB) - Malmö-Limhamns Järnväg" (MLJ) - Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) - Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)". c) Alla rubrica "B. STRADA" si inserisce quanto segue: "Repubblica d'Austria 1. Bundesautobahnen 2. Bundesstraßen 3. Landesstrasen 4. Gemeindestraßen" "Regno di Norvegia 1. Riksveger 2. Fylkesveger 3. Kommunale veger" "Repubblica di Finlandia 1. Päätiet/Huvudvägar 2. Muut maantiet/Övriga landsvägar 3. Paikallistiet/Bygdevägar 4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar" "Regno di Svezia 1. Motorvägar 2. Motortrafikleder 3. Övriga vägar". 2. 371 R 0281: Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11 ), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) Nell'allegato si aggiunge il testo seguente: "Finlandia - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag". "Svezia - Trollhätte kanal e Göta älv - Vänern - Södertälje kanal - Mälaren". 3. 385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da: - 390 R 3314: Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione, del 16 novembre 1990 (GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12), - 392 R 3688: Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12). All'allegato II, nella colonna di cui al primo trattino del paragrafo 1 si inserisce quanto segue: "Austria 12," "Finlandia 17," "Norvegia 16," "Svezia 5,". 4. 391 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1), rettificata da GU n. L 310 del 12.11.1991, pag. 16. a) All'allegato I, il terzo trattino del punto 2 e' sostituito dal seguente: "- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso: B: Belgio L: Lussemburgo DK: Danimarca NL: Paesi Bassi D: Germania N: Norvegia GR: Grecia A: Austria E: Spagna P: Portogallo F: Francia FIN: Finlandia IRL: Irlanda S: Svezia I: Italia UK: Regno Unito". b) All'allegato I, il secondo paragrafo del punto 3 e' sostituito dal seguente: "Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, finlandese, francese, greco inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco), redigera' una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.". 5. 392 L 0106: Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 368 del 17.12.1992, pag. 38). All'articolo 6, paragrafo 3, si inserisce quanto segue: "- Austria: Straßenverkehrsbeitrag;" "- Finlandia: varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;" "- Norvegia: vektärsavgift;" "- Svezia: fordonsskatt.". 6. 392 R 0881: Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri (GU n. L 95 del 9.4.1992, pag. 1), rettificato da GU n. L 213 del 29.7.1992, pag. 36. All'allegato I (Carta blu), nota in calce (1), si inserisce quanto segue: "(A) Austria" dal 1 gennaio 1997, "(FIN) Finlandia", "(N) Norvegia", "(S) Svezia". 7. 392 R 1839: Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1 luglio 1992, recante modalita' d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (GU n. L 187 del 7.7.1992, pag. 5), modificato da: - 393 R 2944: Regolamento (CEE) n. 2944/93 della Commissione, del 25 ottobre 1993 (GU n. L 266 del 27.10.1993, pag. 2). All'allegato I A, nota in calce (1), all'allegato IV, prima nota in calce (1) e all'allegato V, nota in calce (1), si inserisce quanto segue: "(A) Austria", "(FIN) Finlandia", "(N) Norvegia", "(S) Svezia". 8. 392 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 1). Nella nota in calce (1), rispettivamente dell'allegato I, dell'allegato II e dell'allegato III, si inserisce quanto segue: "(A) Austria", "(N) Norvegia", "(FIN) Finlandia", "(S) Svezia". 9. 393 L 0089: Direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU n. L 279 del 12.11.1993, pag. 32). All'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce quanto segue: "Austria: Kraftfahrzeugsteuer;" "Finlandia: varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;" "Norvegia: vektärsavgift;" "Svezia: fordonsskatt." B. TRASPORTI PER FERROVIA 1. 369 R 1192: Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 3 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 2. 377 R 2830: Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilita' e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 2 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 3. 378 R 2183: Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 2 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 4. 382 D 0529: Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12) All'articolo 1 si inserisce quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". 5. 383 D 0418: Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12). All'articolo 1 e' aggiunto quanto segue: "- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);" "- Norges Statsbaner (NSB);" "- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);" "- Statens järnvägar(SJ).". C. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE 1. 377 D 0527: Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da: - 378 L 1016: Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 235. Nell'allegato l'elenco e' completato come segue: "SUOMI - Saimaan kanava/Saima kanal - Saimaan vesistö/Saimens vattendrag SVERIGE - Trollhätte kanal e Göta alv - Vänern - Mälaren - Södertälje kanal - Falsterbo kanal - Sotenkanalen". 2. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1). Nell'allegato I l'elenco e' modificato come segue: a) Al "CAPITOLO I", "Zona 2", si aggiunge quanto segue: "Svezia Trollhätte kanal e Göta älv Lago Vänern Södertälje kanal Lago Mälaren Falsterbo kanal Sotenkanalen."; b) Al "CAPITOLO II", "Zona 3", si aggiunge quanto segue: "Austria Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-slovacco Svezia Göta kanal Lago Vättern."; c) Al "CAPITOLO III", "Zona 4", si aggiunge quanto segue: "Svezia Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3.". 3. 391 L 0672: Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU n. L 373 del 31.12.1991, pag. 29). a) L'allegato I e' modificato come segue: i) sotto la rubrica "GRUPPO A" si aggiunge quanto segue: "Repubblica di Finlandia: - Laivurinkirja/Skepparbrev, - Kuljettajankirja I/Förarbrev I. Regno di Svezia: - Bevis om behörighet som skeppare B, - Bevis om behörighet som skeppare A, - Bevis om behörighet som styrman B, - Bevis om behörighet som styrman A, - Bevis om behörighet som sjökapten."; ii) sotto la rubrica "GRUPPO B" si aggiunge quanto segue: "Repubblica, d'Austria - Kapitänspatent A, - Schiffsführerpatent A. Repubblica di Finlandia - Laivurinkirja/Skepparbrev, - Kuljettajankirja I/Förarbrev I"; Regno di Svezia: - Bevis om behörighet som skeppare B, - Bevis om behörighet som skeppare A, - Bevis om behörighet som styrman B, - Bevis om behörighet som styrman A, - Bevis om behörighet som sjökapten."; b) Nell'allegato II si aggiunge quanto segue: "Repubblica di Finlandia Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag." "Regno di Svezia Trollhätte kanal e Göta älv, Lago Vänern, Lago Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen". D. TRASPORTI AEREI 1. 392 R 2408: Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 8). a) Nell'ALLEGATO I "Elenco degli aereoporti di categoria 1" si inserisce quanto segue: "AUSTRIA : Vienna" "FINLANDIA : Helsinki-Vantaa/Helsingfors Vanda" "NORVEGIA : Oslo airport system" "SVEZIA : Stockholm airport system". b) Nell'ALLEGATO II "Elenco dei sistemi aeroportuali" si inserisce quanto segue: "NORVEGIA : Oslo-Fornebu/Gardermoen" "SVEZIA : Stockholm-Arianda/Bromma". 2. 393 L 0065: Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU n. L 187 del 29.7.1993, pag. 52). Nell'ALLEGATO II si inserisce quanto segue: "Austria Austro Control GmbH Schnirchgasse 11 A-1030 Wien" "Finlandia Ilmailulaitos/Luftfartsverket F.O. Box 50 FIN-01531 Vantaa Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorita' locali o dai proprietari." "Norvegia Luftfartsverket P.O. Box 8124 Dep. N-0032 Oslo Oslo Hovedflyplass A/S P.O. Box 2654 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Gli acquisti per piccoli aeroporti ed aerodromi possono essere eseguiti dalle autorita' locali o dai proprietari. " "Svezia Luftfartsverket S-601 79 Norrköping". VII. SVILUPPO 391 D 0482: Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' economica europea (GU n. L 263 del 19.9.1991, pag. 1). a) All'allegato II, articolo 13, paragrafo 3, e' aggiunto il testo seguente: "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND", "UTSTEDT I ETTERHAND". "UTFÄRDAT I EFTERHAND". b) All'allegato II, articolo 14, e' aggiunto il testo seguente: "KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT". c) All'allegato III, articolo 3, e' aggiunto il testo seguente: "KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT". VIII. AMBIENTE A. PROTEZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE 1. 376 L 0160: Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualita' delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 11, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 2. 377 D 0795: Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualita' delle acque dolci superficiali nella Comunita' (GU n. L 334 del 24.12.1977, paga 29), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 381 D 0856: Decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag, 17), - 384 D 0422: Decisione 84/422/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 15), - 386 D 0574: Decisione 86/574/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 (GU n. L 335 del 28.11.1986, pag. 44). a) All'articolo 8, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64" b) All'allegato I "ELENCO DELLE STAZIONI DI PRELIEVO O DI MISURA PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI" si aggiunge quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 3. 378 L 0659: Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 14, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 4. 379 L 0869: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da: - 381 L 0855: Direttiva 81/855/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 11, paragrafo 2, "54"'e' sostituito da "64". 5. 380 L 0778: Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da: - 381 L 0858: Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 15, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 6. 382 L 0883: Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalita' di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agii adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) All'articolo 11, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". B. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 1. 380 L 0779: Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualita' dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da: - 381 L 0857: Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23) - 389 L 0427: Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 14, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 2. 382 L 0884: Direttiva 82/994/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15), modificata da: - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag . 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 11, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 3. 385 L 0203: Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualita' atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), modificata da: - 385 L 0580: Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 14, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64" 4. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da: - 385 L 0581: Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37), - 387 L 0416: Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1587, pag. 33). All'articolo 12, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 5. 387 L 0217: Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40), modificata da: 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 12, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 6. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1), modificata da: - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), a) Nell'allegato I, nella tabella "MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO(base)2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI" si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci: Parte di provvedimento in formato grafico b) Nell'allegato II, nella tabella "MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NO(base)x, PER GLI IMPIANTI ESISTENTI" si inseriscono nelle rispettive colonne le seguenti voci: Parte di provvedimento in formato grafico C. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO 379 L 0113: Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 1051: Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49), - 385 L 0405: Direttiva 85/405/CEE della Commissione, del 12 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 5, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". D. SOSTANZE CHIMICHE, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA 1. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0101: Direttiva 93/101/CE della Commissione, dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). All'articolo 21, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 2. 378 D 0618: Decisione 781618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978, relativa all'istituzione di un Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicita' e dell'eco tossicita' dei composti chimici (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 380 D 1084: Decisione 80/1084/CEE della Commissione (GU n. L 316 del 25.11.1980, pag. 21), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29). All'articolo 3, "24" e' sostituito da "32" e "12" e' sostituito da "16". 3. 382 L 0501: Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0216: Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36), - 388 L 0610: Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 16, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 4. 391 D 0596: Decisione 91/596/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1991, concernente il modello per la sintesi delle notifiche di cui all'articolo 9 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 322 del 23.11.1991. pag. 1). Nell'allegato, rubrica "INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'ALLEGATO II della direttiva 90/220/CEE", Parte A, paragrafo 3, lettera b), punto i), si aggiunge quanto segue: "Boreale [ ] Artico [ ]". E. CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE 1. 379 L 0409: Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 0854: Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1991 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 3), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 L 0411: Direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 33), - 386 L 0122: Direttiva 86/122/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 22), - 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), - 391 L 0244: Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 16 marzo 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 41). a) L'ALLEGATO 1 e' modificato come segue: i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci: "40.a Mergus albellus" "71.a Falco rusticolus" "101.a Calidris minuta" "103.a Limosa lapponica" "105.a Xenus cinereus" "127.a Surnia ulula" "128.a Strix nebulosa" "128.b Strix uralensis" "148.a Anthus cervinus" "175.a Emberiza pusillus" ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati: Parte di provvedimento in formato grafico b) Nell'allegato IIII sono aggiunte le seguenti colonne in corrispondenza dei numeri indicati: Parte di provvedimento in formato grafico c) L'allegato II/2 e' modificato come segue: i) alla tabella vengono aggiunte le seguenti voci: 38.a Lagopus lagopus lagopus 73. Garulus glandarius 74. Pica Pica 75. Corvus monedula 76. Corvus frugilegus 77. Corvus corone ii) le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati: Parte di provvedimento in formato grafico d) Alle tabelle di cui all'allegato II/2 in fine (contenenti le specie dal n. 25 al n. 72) si aggiungono i termini seguenti "Österreich" "Sverige" "Suomi/Finland" "Norge" - sono aggiunti i termini seguenti: "+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettielossa mainittujen lajen metsästyksen. + = Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene. + = Medlemsstater, som enligt artikel 7, 3, får tillåta jakt på de angivna arterna." - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Österreich" si aggiunge in corrispondenza delle seguenti specie: 25. Cygnus olor 35. Bucephala clangula 38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia) 39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 40. Tetrao urogallus 42. Coturnix coturnix 43. Meleagris gallopavo 59. Larus ridibundus 65. Streptopelia decaoctoa 66. Streptopelia turtur 69. Turdus pilaris - alle tabelle di cui all'allegato 11/2 a in fine, alla voce "Sverige" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 27. Anser albifrons 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bonasa bonaria (Tetrastes bonaria) 39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) 40. Tetrao urogallus 59. Larus ridibundus 60. Larus canus 62. Larus argentatus 63. Larus marinus 68. Turdus merula 69. Turdus pilaris - alle tabelle di cui all'allegato 11/2 a in fine, alla voce "Suomi" si aggiunge in corrispondenza delle seguenti specie: 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bohasa bonasia 39. Tetrao tetrix 40. Tetrao urogallus 62. Larus argentatus 60. Larus casus 63. Larus marinus 69. Turdus pilaris - alle tabelle di cui all'allegato 11/2 a in fine, alla voce "Norge" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 26. Anser brachyrhyncus 31. Somateria mollissima 32. Clangula hyemalis 33. Melanitta nigra 34. Melanitta fusca 35. Bucephala clangula 36. Mergus serrator 37. Mergus merganser 38. Bonasa bonasia 39. Tetrao tetrix 40. Tetrao urogallus 47. Pluvialis apricaria 50. Calidris canutus 51. Philomachus pugnax 54. Numenius phaeopus 55. Numenius arquata 58. Tringa nebularia 59. Larus ridibundus 60. Larus canus 62. Larus argentatus 63. Larus marinus 64. Columba oenas 69. Turdus pilaris 71. Turdus iliacus - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Sverige" si aggiunge "+" in corrispondenza delle specie soprammenzionate alle voci 38.a e 73-77 - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Suomi" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 38.a Lagopus lagopus lagopus 74. Pica pica 75. Corvus monedula 77. Corvus corone - alle tabelle di cui all'allegato II/2 a in fine, alla voce "Norge" si aggiunge "+" in corrispondenza delle seguenti specie: 38.a Lagopus lagopus lagopus 73. Garrulus glandarius 74. Pica pica 77. Gorvus corone." c) All'allegato III/1 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

Norsk Suomi Svenska

1.

Stokkand

Sinisorsa Gräsand

2.

Lirype (under art fra Skottland)

Nummiriekko (riekon alalajeja) Dalripa

3.

Rødhøne

Punapyy Rödhöna

4.

Berberhøne

Kaliopyy Klipphöna

5.

Rapphøne

Peltopyy Rapphöna

6.

Fasan

Fasaani Fasan

7.

Ringdue

Sepelkyyhky Ringduva

Allegato III/1, 2. dopo "Lagopus lagopus" si aggiunge "lagopus" (la voce 2. e' cosi' formulata "Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus") d) All'allegato III/2 le seguenti colonne sono aggiunte in corrispondenza dei numeri indicati:

Norsk Suomi Svenska

8.

Tundragås

Tundrahanhi (Euraasian rotu) Bläsgås

9.

Grågås

Merihanhi Grågås

10.

Brunnakke

Haapana Bläsand

11.

Krikkand

Tavi Kricka

12.

Stjertand

Jouhisorsa Stjärtand

13.

Skjeand

Lapasorsa Skedand

14_ Taffeland Punasotka Brunand

15.

Toppand

Tukkasotka Vigg

16.

Bergand

Lapasotka Bergand

17.

Ærfugl

Haahka Ejder

18.

Svartand

Mustalintu Sjöorre

19.

Fjellrype

Kiiruna Fjällripa

20.

Orrfugl (britisk underart)

Teeri (Iso-Britannian populaatio) Orre (brittisk under art)

21.

Storfugl

Metso Tjäder

22.

Sothøne

Nokikana Sothöna

23.

Heilo

Kapustarinta Ljungpipare

24.

Kvartbekkasin

Jänkäkkurppa Dvärgbeckasin

25.

Enkeltbekkasin

Taivaanvuohi Enhelbeckasin

26.

Rugde

Lehtokurppa Mokulla

e)

Nell'allegato IV, lettera a), primo trattino, dopo - Lacci: si aggiunge: "(con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58 N)". 2. 381 R 0348: Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (GU n. L 39 del 12.2.1981, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 2, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 3. 382 R 3626: Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 1970: Regolamento (CEE) n. 1970/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (GU n. L 201 del 20.7.1992, pag. 1). a) All'articolo 13, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti termini: - "Utrotningshotade arter" - "Uhanalaisia lajeja / arter" - "Truede arter" b) All'articolo 21, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". 4. 392 L 0043: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7). a) All'articolo 1, lettera c), punto iii), "cinque" e' sostituito da "sei" e "boreale" viene aggiunto dopo "atlantica,". b) All'allegato I si aggiungono: 1) In "Interpretazione", "Codice" una nuova frase: "Gli habitat boreale e pannonico sono identificati con gli habitat del codice Corine 1993"; 2) alla rubrica "Habitat costieri e vegetazioni alofitiche", voce "Steppe continentali alofite e gissofile, dopo il punto 15.19, un nuovo punto: "15.1A, Steppe alofite e paludi pannoniche"; 3) alla rubrica "Dune marittime e continentali", voce "Dune continentali, antiche e decalcificate", dopo il punto 64.1 x 35.2, un nuovo punto: "64.71, Dune pannoniche continentali"; 4) alla rubrica "Formazioni erbose naturali e seminaturali", voce "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli", prima del punto 34.32-34.34, un nuovo punto: "34.31, Formazioni erbose subcontinentali delle steppe"; e dopo il punto 34.5, due nuovi punti: "34.91, Steppe pannoniche" e "34.A1, Steppe pannoniche sabbiose", 5) alla rubrica "Torbiere alte e torbiere basse", dopo il punto 54.3 una nuova voce: "Torbiere Aapa", e a questa nuova voce due punti: "54.8, Torbiere Aapa" e "54.9, Torbiere Palsa"; 6) alla rubrica "Foreste", prima della voce "Foreste dell'Europa temperata" una nuova voce: "Foreste boreali", e a questa nuova voce il punto: "42.C, Taiga occidentale"; 7) alla rubrica "Foreste", voce "Foreste dell'Europa temperata", dopo il punto 41.26, un nuovo punto: "41.2B, Querceti e carpineti pannonici"; e dopo il punto 41.53, due nuovi punti: "41.7374, Querceti pannonici (Quercus alba)" e "41.7A, Querceti della steppa eurosiberiana". c) nell'allegato II, si aggiungono: 1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Rodentia: sottovoce Sciuridae: "Pteromys volans (Sciuropterus russicus)" sottovoce Castoridae, dopo Castor fiber: "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)"; 2) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi, voce Carnivora: sottovoce Canidae: "Alopex lagopus" e, dopo Canis lupus, tra parentesi: "escluse le popolazioni finlandesi" sottovoce Ursidae, dopo Ursus arctos: "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)" sottovoce Mustelidae "Gulo gulo" sottovoce Felidae, dopo Lynx lynx: "(escluse le popolazioni finlandesi)" sottovoce Phocidae, Monachus monachus, un nuovo punto: "Phoca hispida saimensis"; 3) alla lettera a) Animali, vertebrati, Pesci: - voce Petromyzoniformes, sottovoce Petromyzonidae, dopo Lampetra Fluviatalis(v): "(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; dopo Lampetra planeri(o): "(escluse le popolazioni finlandesi e svedesi)"; e dopo Petromyzon marinus(o): "escluse le popolazioni norvegesi e svedesi"; - voce Salmoniformes, sottovoce Salmonidae, dopo Salmo salar: "(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)"; - voce Cypriniformes, sottovoce Cyprinidae, dopo Aspius aspius(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)"; e sottovoce Cobitidae, dopo Cobitis taenia(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)" - voce Scorpaeniformes, sottovoce Cottidae, dopo Cottus gobio(o): "(escluse le popolazioni finlandesi)"; 4) alla lettera a) Animali, Invertebrati: - Artropodi, voce Insecta, sottovoce Coleoptera, dopo Buprestis splendens, un nuovo punto: "Carabis menetresi pacholei"; - Molluschi, voce Gastropoda, dopo Geomitra moniziana, un nuovo punto: "Helicopsis striata austriaca"; 5) alla lettera b) Piante: - voce Compositae, dopo Artemisia granatensis Boiss, due nuovi punti: "Artemisia laciniata Willd." e "Artemisia pancicii (Janka) Ronn."; - voce Gramineae, dopo Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz, un nuovo punto: "Stipa styriaca Martinovsky". d) All'allegato IV, si aggiungono: 1) alla lettera a) Animali, Vertebrati, Mammiferi: - voce Rodentia, sottovoce Sciuridae, dopo Citellus citellus: "Pteromys volans (Sciuopterus russicus); sottovoce Castoridae, dopo Castor fiber: "(escluse le popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; e sottovoce Microtidae, dopo Microtus oeconomus arenicola, un nuovo punto: "Microtus oeconomus mehelyi"; - voce Carnivora, sottovoce Canidae: "Alopex lagopus"; sottovoce Phocidae, dopo Monachus monachus: "Phoca hispida saimensis"; sottovoce Canidae, dopo Canis lupus: "(escluse le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)"; - voce Sauria, sottovoce Lacertidae, dopo Lacerta viridis, un nuovo punto: "Lacerta vivipara pannonica"; - voce Salmoniformes, sottovoce Coregonidae, dopo Coregonus oxyrhynchus: "(escluse le popolazioni finlandesi e norvegesi)"; 2) alla lettera a) Animali, Invertebrati, Molluschi: - voce Gastropoda, sottovoce Prosobranchia, dopo Patella feruginea, un nuovo punto: "Theodoxus prevostianus". e) All'allegato V, si aggiungono: 1) alla lettera a) Animali, Vertebrati: - Mammiferi, prima della voce Carnivora, una nuova voce: "Rodentia" e a questa nuova voce, una nuova sottovoce: "Castoridae" e sotto "Castoridae": "Castor fiber (popolazioni finlandesi, norvegesi e svedesi)"; - Mammiferi, voce Carnivora, sottovoce Canidae, dopo Canis lupus: "(popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)"; - Pesci, voce Salmoniformes, sottovoce Cyprinidae, prima di Barbus spp., un nuovo punto: "Aspius aspius" e dopo Barbus spp., due nuovi punti: "Rutilus friesii meidingeri" e "Rutilus pigus virgo", sottovoce Salmonidae, dopo Coregonus spp.: "(inclusa la popolazione norvegese di Coregonus oxyrhynchus)". F. GESTIONE DEI RIFIUTI E TECNOLOGIE PULITE 386 L 0278: Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6), modificata da: - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). All'articolo 15, paragrafo 2, "54" e' sostituito da "64". IX. SCIENZA, RICERCA E SVILUPPO 1. 371 D 0057: Decisione 71/57/Euratom della Commissione, del 13 gennaio 1971, che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR) (GU n. L 16 del 20.1.1971, pag. 14), modificata da: - 374 D 0578: Decisione 74/578/Euratom della Commissione, del 13 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26.11.1974, pag. 12), - 375 D 0241: Decisione 75/241/Euratom della Commissione, del 25 marzo 1975 (GU n. L 98 del 19.4.1975, pag. 40), - 382 D 0755: Decisione 82/755/Euratom della Commissione, del 2 giugno 1982 (GU n. L 319 del 16.11.1982, pag. 10), - 384 D 0339: Decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 29), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 D 0593: Decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985 (GU n. L 373 del 31.12.1985, pag. 6), - 393 D 0095: Decisione 93/95/Euratom della Commissione, del 2 febbraio 1993 (GU n. L 37 del 13.2.1993, pag. 44). Al primo paragrafo dell'articolo 4, "13" e "12" sono sostituiti rispettivamente da "17" e "16". 2. 374 R 1728: Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola (GU n. L 182 del 5.7.1974, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8). All'articolo 8, paragrafo 3, "cinquantaquattro" e' sostituito da "sessantaquattro". 3. Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 recante istituzione del Comitato consultivo del programma "Fusione" (Documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8 gennaio 1981), modificata da: - Decisione del Consiglio dell'ottobre 1986 che modifica la decisione del 16 dicembre 1980 (Documento del Consiglio 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)). a) Nella prima frase del paragrafo 8, "10" e' sostituito da "13". b) Le due ultime frasi del paragrafo 14 sono sostituite dal testo seguente: "I pareri riguardanti la lettera g) del paragrafo 5 sono adottati secondo la seguente ponderazione di voto: Belgio 2 Lussemburgo 1 Danimarca 2 Paesi Bassi 2 Germania 5 Norvegia 1 Grecia 1 Austria 2 Spagna 3 Portogallo 2 Francia 5 Finlandia 1 Irlanda 1 Svezia 2 Italia 5 Svizzera 2 Regno Unito 5 --- Totale 42 Per l'adozione di un parere la maggioranza richiesta e' di 22 voti a favore espressi da almeno nove delegazioni." 4. 384 D 0128: Decisione 84/128/CEE della Commissione, del 29 febbraio 1984, che istituisce un Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) (GU n. L 66 dell'8.3.1984, pag. 30), modificata da: - 386 D 0009: Decisione 86/9/CEE della Commissione, del 7 gennaio 1986 (GU n. L 25 del 31.1.1986, pag. 26), - 388 D 0046: Decisione 88/46/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1988 (GU n. L 24 del 29.1.1988, pag. 66). All'articolo 3, paragrafo 1, "14" e' sostituito da "18". X. PESCA 1. 376 R 0104: Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (GU n. L 20 del 28.1.1976, pag. 35), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 R 3575: Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20.12.1983, pag. 6), - 385 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985 (GU n. L 297 del 9.11.1985, pag. 3), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 R 3940: Regolamento (CEE) n. 3940/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987 (GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 6), - 388 R 4213: Regolamento (CEE) n. 4213/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 370 del 31.12.1988, pag. 33), - 391 R 3162: Regolamento (CEE) n. 3162/91 del Consiglio, del 28 ottobre 1991 (GU n. L 300 del 31.10.1991, pag. 1). All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, secondo trattino si aggiunge quanto segue: " "Hietakatkarapuja" o "Isotaskurapuja" o "Keisarihummereita", "Hestereker" o "Taskekrabbe" o "Sjøkreps", "Hästräkor" o "Krabba" o "Havskräfta".". 2. 382 R 3191: Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalita' d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (GU n. L 338 del 30.11.1982, pag. 13) modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 R 3474: Regolamento (CEE) n. 3474/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985 (GU n. L 333 dell'11.12.1985, pag. 16). All'allegato I si aggiunge quanto segue: "FINLANDIA: Helsinki Tornio Turku NORVEGIA: Tutti i porti SVEZIA: Stoccolma Göteborg". 3. 383 R 2807: Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU n. L 276 del 10.10.1983, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 R 0473: Regolamento (CEE) n. 473/89 della Commissione (GU n. L 53 del 24.2.1989, pag. 34). All'allegato IV, punto 2.4.1, si sopprime quanto segue: "N = Norvegia S = Svezia". 4. 385 R 3459: Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalita' di applicazione relative alla concessione di un'indennita' compensativa per le sardine atlantiche (GU n. L 332 del 10.12.1985, pag. 16). All'articolo 4, secondo comma, secondo trattino si aggiunge quanto segue: ""TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY)N. 3117/85"," "BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) NR. 3117/85"." "BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) NR 3117/85".". 5. 387 D 0277: Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilita' di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU n. L 135 del 23.5.1987, pag. 29), modificata da: - 390 D 0655: Decisione 90/655/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 57). La prima tabella dell'allegato e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 6. 392 R 3760: Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1). L'ALLEGATO I e' cosi' modificato: a) Sotto la rubrica "ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA" si aggiunge quanto segue: ==================================================================== Zona geografica Stato Specie Volume o membro caratteristiche particolari ==================================================================== Skagerrak (4) Norvegia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Skagerrak Svezia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Kattegat Svezia tutte le illimitato (3 -12 miglia)(1) specie Kattegat Norvegia spratto Nel periodo ottobre - dicembre nella zona definita nello "scambio di lettere" tra la Norvegia e la Danimarca allegato all'accordo del 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia Mar Baltico Svezia tutte le illimitato (3 - 12 miglia) specie -------------------------------------------------------------------- -------- (1) Calcolato dalla linea di base. (4) Come definito nell'articolo 41. b) Dopo il testo della rubrica "ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI" si aggiunge quanto segue: "ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA =================================================================== Zona geografica Stato Specie Volume o membro caratteristiche particolari =================================================================== Mar Baltico Svezia tutte le illimitato (4 - 12 miglia)(2) specie ------------------------------------------------------------------- ACQUE COSTIERE DELLA NORVEGIA ------------------------------------------------------------------ Skagerrak (4) Danimarca tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Skagerrak (4) Svezia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA ------------------------------------------------------------------ Skagerrak Danimarca tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie Skagerrak (4) Norvegia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ Kattegat Danimarca tutte le illimitato (3(3) - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ Mar Baltico Danimarca tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ Mar Baltico Finlandia tutte le illimitato (4 - 12 miglia) specie ------------------------------------------------------------------ -------- (2) 3 - 12 miglia intorno alle Isole Bogskär. (3) Calcolato dalla linea di base. (4) Come definito nell'articolo 41. L'ALLEGATO II e' modificato come segue: Nella tabella, lettera B si aggiunge quanto segue: "Stato membro Numero di pescherecci autorizzati ----------------------------------------------------------------- Norvegia 57". 7. 393 R 2018: Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attivita' degli Stati membri con attivita' di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 1). All'allegato V, nota e) si aggiunge quanto segue: "Finlandia FIN Norvegia NOR Svezia SVE". 8. 393 R 2210: Regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 8). L'ALLEGATO I e' modificato come segue: a) Al punto "I. Prodotti dell'allegato I, parte A del Regolamento (CEE) n. 3759/92": i) alla rubrica "1. Aringhe (Clupea harengus)" si inserisce: l'insieme dei mercati di Tornio-Kokkola l'insieme dei mercati di Pietarsaari-Korsnäs l'insieme dei mercati di Närpiö-Pyhämaa l'insieme dei mercati dell'Uusikaupunki-Kemiö sud l'insieme dei mercati delle isole Åjand l'insieme dei mercati del Golfo di Finlandia l'insieme dei mercati di Trelleborg/Simrishamn l'insieme dei mercati di Lysekil/Kungshamn Gävle"; ii) alla rubrica: "6. Merluzzo (Gadus morhua)" inserire "Karlskrona Göteborg Mariehemm"; b) Al punto "II. Prodotti dell'allegato I, parte D del regolamento (CEE) n. 3659/92", inserire alla rubrica "Gamberetto (Pandalus borealis)": "Smögen Göteborg"; c) Al punto "III. Prodotti dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92", inserire alla rubrica "2. a) Scampo (Nephrops norvegicus)": "Smögen Göteborg"; d) Al punto "VIII. Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92": i) alla rubrica "1. Carpa: "inserire: "- Austria Waldviertel Bundesland Steiermark"; ii) alla rubrica "2. Salmone: "inserire: "- Austria l'intero territorio dell'Austria - Finlandia l'insieme delle zone costiere". XI. MERCATO INTERNO E SERVIZI FINANZIARI A. DIRITTO DELLE SOCIETA', DEMOCRAZIA INDUSTRIALE E NORME DI CONTABILITA'(1) 1. 368 L 0151: Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17a), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). All'articolo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag". ---------- (1) Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, esclusivamente o essenzialmente, ad un determinato tipo di societa', tale riferimento puo' essere modificato allorche' venga adottata una normativa specifica per le societa' private a responsabilita' limitata. L'adozione di detta normativa e la denominazione delle societa' interessate sono notificate alla Commissione delle Comunita' europee non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive. 2. 377 L 0091: Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 392 L 0101: Direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (GU n. L 347 del 28.11.1992, pag. 64). a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag."; b) All'articolo 6, i termini "unita' di conto europea" sono sostituiti da "ecu". 3. 378 L 0855: Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle societa' per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985. pag. 23). a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag."; 4. 378 L 0660: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU. n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicita' delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di societa' soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36), - 390 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa' nonche' la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57), - 390 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60). a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag."; b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma e' aggiunto il testo seguente: "m) - per l'Austria: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft; n) - per la Finlandia: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittivhtiö/kommanditbolag; o) - per la Norvegia: partrederi, ansvarlig selskap, konunandittselskap; p) - per la Svezia: handelsbolag, kommanditbolag.". 5. 383 L 0349: Settima, direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983. pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 390 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui canti consolidati per, quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa' nonche' la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57), - 390 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60). Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma e' aggiunto il testo seguente: "m) - per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; n) - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; o) - per la Norvegia: aksjeselskap; p) - per la Svezia: aktiebolag. ". 6. 389 L 0667: Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle societa' relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40). Nell'articolo 1 e' aggiunto il testo seguente: "- per l'Austria: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; - per la Finlandia: osakeyhtiö/aktiebolag; - per la Norvegia: aksjeselskap; - per la Svezia: aktiebolag. ". B. FISCALITA' DIRETTA, ASSICURAZIONI E ENTI CREDITIZI I. Fiscalita' diretta 1. 369 L 0335: Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU n. L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 373 L 0079: Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 13), - 373 L 0080: Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18.4.1973, pag. 15), - 374 L 0553: Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974 (GU n. L 303 del 13.11.1974, paga 9), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 L 0303: Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 156 del 15.6.1985, pag. 23), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1981, pag. 23). Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e' aggiunto il testo seguente "Le societa' di diritto austriaco denominate: - "Aktiengesellschaft" - "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; le societa' di diritto finlandese denominate: - "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"; le societa' di diritto norvegese denominate: - "aksjeiselskap"; le societa' di diritto svedese denominate: "aktiebolag - bankaktiebolag - försäkringsaktiebolag"." 2. 390 L 0434: Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 1) a) Nell'articolo 3, lettera c) e' aggiunto il testo seguente: "- Körperschaftsteuer in Austria, - Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, - Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia, - Statlig inkomstskatt in Svezia;". b) Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "m) le societa' di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; n) le societa' di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/akfebolag"; "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank", "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"; o) le societa' di diritto norvegese denominate "aksjeiselskap"; p) le societa' di diritto svedese denominate: "akfebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".". 3. 390 L 435: Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (GU n. L 225 del 20.8.1990, pag. 6). a) Nell'articolo 2, lettera c) e' aggiunto il testo seguente: "- Körperschaftsteuer in Austria, - Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, - Skatt av alminnelig inntekt in Norvegia, - Statlig inkomstskatt in Svezia;". b) Nell'allegato e' aggiunto il testo seguente: "m) le societa' di diritto austriaco denominate "Akfengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"; n) le societa' di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag"; o) le societa' di diritto norvegese denominate "aksjeiselskap"; p) le societa' di diritto svedese denominate: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".". II. Assicurazioni 1. 373 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da: - 376 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17 ), - 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 387 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72), - 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77), - 388 L 0357: Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988 (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1), - 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44), - 392 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (GU n. L 228 dell'11.8.1992, pag. 1), All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e' aggiunto il testo seguente: "- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; - per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening; - per quanto riguarda il Regno di Norvegia: aksjeselskap, gjensidig selskap; - per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar". 2. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attivita' (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - Versicherungsmakler; in Finlandia: - vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare; in Norvegia: - forsikringsmegler; in Svezia: - försäkringsmäklare". b) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - Versicherungsagent; in Finlandia: - vakuutusasiamies/försäkringsombud; in Norvegia: - assurandør - agent; in Svezia: - försäkringsombud". c) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e' aggiunto il testo seguente: In Norvegia: - underagent". 3. 379 L 0267: Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 390 L 0619: Direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990 (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50), - 392 L 0096: Direttiva 92196/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1.). a) All'articolo 4 si aggiunge il seguente paragrafo: "La presente direttiva non riguarda le attivita' delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che: a) le imprese di assicurazione pensioni che sono gia' obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilita' e di gestione per le loro attivita' nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entita' giuridiche separate per l'esercizio di tali attivita'; b) le autorita' finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attivita' specificate nell'articolo 1 connesse con tale esenzione allorche': - detengono la proprieta' o la partecipazione in una compagnia o in gruppo esistente di assicurazione; - costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni; c) le autorita' finlandesi presenteranno, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attivita' TEL dalle normali attivita' di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della terza direttiva assicurazione vita." b) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e' aggiunto il testo seguente: "- per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit; - per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening; - per quanto riguarda il Regno di Norvegia: aksjeselskap, gjensidig selskap; - per quanto riguarda il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar". III. Enti creditizi 1. 377 L 0780: Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 385 L 0345: Direttiva 85/345/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 18.7.1985, pag. 19), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 386 L 0524: Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986 (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15), - 389 L 0646: Direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989 (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1). All'articolo 2, paragrafo 2 e' aggiunto il testo seguente: "in Austria: - delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico, in Finlandia: - Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab, in Svezia: - della Svenska Skeppshypotekskassan." 2. 389 L 0299: Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernenti i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16), modificata da: - 391 L 0633: Direttiva 91/633/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1991 (GU n. L 339 dell'11.12.1991, pag. 33), - 3.92 L 0016: Direttiva 92/16/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992 (GU n. L 75 del 21.3.1992, pag. 48). All'articolo 4 bis, all'inizio, si inserisce dopo "La Danimarca": "e la Norvegia" e "puo' autorizzare gli enti danesi" e' sostituito con "possono autorizzare i loro enti". 3. 389 L 0647: Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14), modificata da: - 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20), - 392 L 0030: Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992 (GU n. L 110 del 28.4.1992, pag. 52). a) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 e' aggiunto il testo seguente: "e prestiti totalmente garantiti, secondo modalita' ritenute soddisfacenti dalle autorita' competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprieta' che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario." b) All'articolo 11, paragrafo 4, i termini "la Germania, la Danimarca e la Grecia" sono sostituiti da "la Germania, la Danimarca, la Grecia e l'Austria". 4. 392 L 0121: Direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 29 del 5.2.1993, pag. 1) a) 11 testo dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera p), prima frase e' sostituito dal testo seguente: "p) prestiti garantiti, secondo modalita' ritenute soddisfacenti dalle autorita' competenti, da un'ipoteca su alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtu' delle quali il locatore mantiene la piena proprieta' dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50% del valore dell'alloggio in questione.". b) All'articolo 6, paragrafo 9 e' aggiunto il secondo comma seguente: "Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalita' ritenute soddisfacenti dalle autorita' competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.". C. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI I. VEICOLI A MOTORE 1. 370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:

Atto - Allegato I

Atto - Allegato I

"Australie* Communaute' europe'enne: Canada Autriche Irlande Etats-Unis d'Ame'rique Allemagne Italie Japon Belgique Luxembourg Nouvelle-Ze'lande Danemark Norve'ge Suisse Espagne Pays-Bas Finlande Portugal France Royaume-Uni Gre'ce Sue'de". c) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del "Modulo A" in inglese e' sostituita dalla seguente: "Japan, Switzerland and the European Community enter the letter "W" in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: "W"96.18)". d) La nota III, lettera b, punto 3 delle note che compaiono sul retro del "Modulo A" in francese e' sostituita dalla seguente: "Japon, Suisse et Communaute' europeenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupee par le produit exporte' dans la Nomenclature du Conseil de Cooperation douaniere (systeme harmonise') (exemple: "W"96,18)". 50. L'allegato 18 e' modificato come segue: a) La nota I(1) "Part 2" del "Form APR" in inglese e' sostituita dalla seguente: "Switzerland European Community: Austria Italy Belgium Luxembourg Denmark Netherlands Finland Norway France Portugal Germany Spain Greece Sweden Ireland United Kingdom". b) La nota I(1) "Parti 2" dei "Formulaire APR" in francese e' sostituita dalla seguente: "Suisse Communaute' europe'enne: Autriche Irlande Allemagne Italie Belgique Luxembourg Danemark Norve'ge Espagne Pays-Bas Finlande Portugal France Royaume-Uni Gre'ce Sue'de". 51. L'allegato 25 e' modificato inserendo quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 52. L'allegato 27 e' modificato inserendo quanto segue: Parte di provvedimento in formato grafico 53. L'allegato 31 (DUA - Documento unico amministrativo) e' modificato come segue: Nell'esemplare 5 sono aggiunti i seguenti termini: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "Åter tilt". 54. L'allegato 35 (DUA - Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni) e' modificato come segue: Negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini: "Palautetaan", "Tilbakesendes til," "Åter till". 55. L'allegato 48 e' modificato come segue: nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "per tutte le somme di cui un obbligato principale" e' sostituito dal seguente: "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3)..." 56. L'allegato 49 e' modificato come segue: nel paragrafo I, 1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "per tutte le somme di cui un obbligato principale" e' sostituito dal. seguente: "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale (3)..." 57. L'allegato 50 e' modificato come segue: nel paragrafo I,1, il periodo che inizia con "nei confronti del Regno del Belgio" e termina con "7000 ecu per certificato." e' sostituito dal seguente: "nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica finlandese, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale, che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarita' commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per le quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilita' mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7000 ecu per certificato.". 58. L'allegato 51 e' modificato come segue: nella casella 7 sono soppressi i seguenti termini: "ECONOMICA", "AUSTRIA", "FINLANDIA", "NORVEGIA", "SVEZIA". 59. L'allegato 60 e' modificato come segue: Sotto "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE", "I. Osservazioni generali": a) nella colonna che segue la frase che inizia con "il formulario di tassazione reca", si inserisce quanto segue: "AT per l'Austria" "FI per la Finlandia" "NO per la Norvegia" "SE per la Svezia"; b) nella colonna che segue il paragrafo che inizia con "Rubrica 16:", si inserisce quanto segue: "ATS = scellini austriaci" "FIM = marchi finlandesi" "NOK = corone norvegesi" "SEK = corone svedesi". 60. L'allegato 63 (esemplare di controllo T5) e' modificato come segue: negli esemplari 4 e 5 sono aggiunti i seguenti termini in finlandese: "Palautetaan", "Tilbakesendestil", "Återtill". 61. L'allegato 68/A e' modificato come segue: sotto la rubrica "DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD AVVALERSI DEL REGIME" nella colonna del punto 3 si inserisce quanto segue: "- AT per l'Austria" "- FI per la Finlandia" "- NO per la Norvegia" "- SE per la Svezia". 62. L'allegato 81 e' modificato come segue: nella nota B.14, sul retro del bollettino d'informazione INF 5, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". 63. L'allegato 82 e' modificato come segue: nella nota B.9, sul retro del bollettino d'informazione INF 1, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". 64. L'allegato 98 e' modificato come segue: nella nota B 13, sul retro del bollettino d'informazione INF 6, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". 65. L'allegato 99 e' modificato come segue: i termini seguenti sono soppressi: "Austria" "Finlandia" "Norvegia" "Svezia". 66. L'allegato 106 e' modificato come segue: a) nella nota B.15, sul retro del bollettino d'informazione INF 2, si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi"; b) nelle disposizioni relative al bollettino d'informazione INF 2 si inserisce quanto segue: "AT - per l'Austria" "FI - per la Finlandia" "NO - per la Norvegia" "SE - per la Svezia". 67. L'allegato 108 e' modificato aggiungendo quanto segue: "Finlandia : Suomen Vapaasatama Oy Finlands Frihamn Ab 10940 HANKO/HANGÖ Svezia : Frihamnen i Stockholm Frihamnen i Göteborg Frihamnen i Malmö Frihamnen i Norrköping Frihamnen vid Arlanda". 68. L'allegato 111 e' modificato come segue: nella nota B.12, sul retro del formulario "Domanda di rimborsa/sgravio", si inserisce quanto segue: "- ATS per gli scellini austriaci" "- FIM per i marchi finlandesi" "- NOK per le corone norvegesi" "- SEK per le corone svedesi". II. ADATTAMENTI TECNICI ALLE DISPOSIZIONI NON INCLUSE NEL CODICE DOGANALE 1. 376 L 0308: Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU n. L 73 del 19.3.1976, pag. 18) modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 379 L 1071: Direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979; pag. 10), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). L'articolo 22, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.". 2. 382 R 0636: Regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunita' dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (GU n. L 76 del 20.3.1982, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e' sostituito dal seguente: Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il Presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 64 voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.". 3. 383 R 0918: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83 del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 1), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 R 3822: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3822/85, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 22), - 387 R 3691: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3691/87, del 9 dicembre 1987 (GU n. L 347 dell' 11.12.1987, pag. 8), - 388 R 1315: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1315/88, del 3 maggio 1988 (GU n. L 123 del 17.5.1988, pag. 2), - 388 R 4235: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4235/88, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 1), - 391 R 3357: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3357/91 del 7 novembre 1991 (GU n. L 318 del 20.11.1991, pag. 3), - 392 R 2913: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1), - 394 R 0355: Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/94 del 14 febbraio 1994 (GU n. L 46 del 18.2.1994, pag. 5). a) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 10 bis In deroga agli articoli 3, 4 e 7, la Norvegia pub applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto il trasferimento di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse piu' favorevole di quella riservata nella Comunita' alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.". b) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 30 bis In deroga all'articolo 30, la Norvegia e' autorizzata ad applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse piu' favorevole di quella riservata nella Comunita' alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard e introdotte nel territorio doganale quale definito, in relazione alla Norvegia, nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, modificato dall'atto di adesione della Norvegia.". 4. 383 R 2289: Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchige doganali (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 15) modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 385 R 1746: Regolamento (CEE) n. 1746/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 23), - 385 R 3399: Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10), - 392 R 0735: Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992; pag. 18 ). Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue: "- "Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/föremål för handikappade:Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77 2 andra stycket i förordning,", - "Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,", - "Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls."" 5. 383 R 2290: Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, (GU n. L 220 dell'11.8.1983, pag. 21), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 385 R 1745: Regolamento (CEE) n. 1745/85 della Commissione, del 26 giugno 1985 (GU n. L 167 del 27.6.1985 pag. 21), - 385 R 3399: Regolamento (CEE) n. 3399/85 della Commissione, del 28 novembre 1985 (GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 10), - 388 R 3893: Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 346 del 15.12.1988, pag. 32); - 389 R 1843: Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione, del 26 giugno 1989 (GU n. L 180 del 27.6.1989, pag. 22), - 392 R 0734: Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione, del 25 marzo 1992 (GU n. L 81 del 26.3.1992, pag. 15). Al secondo comma del secondo paragrafo dell'articolo 3 si aggiunge quanto segue: "- "UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudateaan/"UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr. 918/83 uppfylls;" - "UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEC) nr. 918/83 uppfylls,"; - "UNESCO-varer: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 første ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes."." B. FISCALITA' 1. 377 L 0799: Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU n. L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 379 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 8), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 392 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1). a) Il paragrafo 3, dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti: Belgio: Impôt des personnes physiques/Personenbelasting Impôt des societes/Vennootschapsbelasting Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting Impôt des non-residents/Belasting der niet-verblijfhouders Danimarca: Indkomstskat til staten Selskabsskat Den kommunale indkomstskat Den amtskommunale indkomstskat Folkepensionsbidragene Sømandsskat Den særlige indkomstskat Kirkeskat Formueskat til staten Bidrag til dagpengefonden Germania: Einkommensteuer Körperschaftsteuer Vermögensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer Grecia: (testo in greco) Spagna: Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas Impuesto sobre Sociedades Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas Francia: Impôt sur le revenu Impôt sur les societes Taxe professionnelle Taxe fonciere sur les proprietes bâties Taxe fonciere sur les proprietes non bâties Irlanda: Income tax Corporation tax Capital gains tax Wealth tax Italia: Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sul reddito delle persone giuridiche Imposta locale sui redditi Lussemburgo: Impôt sur le revenu des personnes physiques Impôt sur le revenu des collectivites Impôt commercial communal Impôt sur la fortune Impôt foncier Paesi Bassi: Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting Norvegia: Skatt av alminnelig inntekt Skatt av personinntekt Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og rørledningstransport Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere Trygdeavgift Formuesskatt Austria: Einkommensteuer Körperschaftsteuer Grundsteuer Bodenwertabgabe Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Portogallo: Contribuição predial Imposto sobre a industria agricola Contribuição industrial Imposto de capitais Imposto profissional Imposto complementar Imposto de mais-valias Imposto sobre o rendimento do petroleo Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes Finlandia: Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Kunnallisvero/kommunalskatten Kirkollisvero/kyrkoskatten Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten Kiinteistövero/fastighetsskatten Svezia: Den statliga inkomstskatten Sjömansskatten Kupongskatten Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl. Den statliga fastighetsskatten Den kommunala inkomstskatten Förmögenhetsskatten Regno Unito: Income tax Corporation tax Capital gains tax Petroleum revenue tax Development land tax". b) Il paragrafo 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "5. Per "autorita' competenti" si intende in Belgio: De Minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato Le Ministre des finances o un suo rappresentante autorizzato in Danimarca: Skatteministeren o un suo rappresentante autorizzato in Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato in Grecia: (testo in greco) in Spagna: El Ministro de Economia y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato in Francia: Le ministre de l'economie o un suo rappresentante autorizzato in Irlanda: The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato in Italia: Il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato in Lussemburgo: Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato nei Paesi Bassi: De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato in Norvegia: Finans- og tollministeren o un suo rappresentante autorizzato in Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato in Portogallo: O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato in Finlandia: Valtiovarainministeriö o un suo rappresentante autorizzato Finansministeriet o un suo rappresentante autorizzato in Svezia: Ministern med ansvar för skattefrågor o un suo rappresentante autorizzato nel Regno Unito: The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e imposta sui consumi The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni" 2. 378 L 1035: Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 34), modificata da: - 385 L 0576: Direttiva 85/576/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 30). E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 1 bis In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, la Norvegia puo' applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto piccole spedizioni di merci dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse piu' favorevole di quella riservata nella Comunita' alle merci in questione importate dalle Svalbard nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.". 3. 379 L 1072: Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Modalita' per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) Il punto D dell'allegato C e' sostituito dal seguente: "D: La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti, rispettivamente - per il Belgio: ................................................... - per la Danimarca: ................................................ - per la Germania: ................................................. - per la Grecia: ................................................... - per la Spagna: ................................................... - per la Francia: .................................................. - per l'Irlanda: ................................................... - per l'Italia: .................................................... - per il Lussemburgo: .............................................. - per i Paesi Bassi: ............................................... - per la Norvegia: ................................................. - per l'Austria: ................................................... - per il Portogallo: ............................................... - per la Finlandia: ................................................ - per la Svezia: ................................................... - per il Regno Unito: .............................................. b) Il punto I dell'allegato C e' sostituito dal seguente: "I. Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non puo' tuttavia comportare, per il 19..., un importo globale dell'imposta sul valore aggiunto inferiore a: FB/Flux... DKr... DM... DR... Pta... FF... £IRL... Lit... FL... NKR... OS... Esc... FMK... SKR... £... se il periodo cui essa si riferisce e' inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi. o un importo inferiore a: FB/Flux... DKr... DM... DR... Pta... FF... £IRL... Lit... FL... NKR... OS... Esc... FMK... SKR... £... se il periodo cui essa si riferisce e' di un anno civile o inferiore a tre mesi". 4. 383 L 0181: Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 38), modificato da: - 389 L 0219: Direttiva 89/219/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1989 (GU n. L 92 del 5.4.1989, pag. 13). E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 9 bis In deroga agli articoli 3 e 7, la Norvegia puo' applicare la propria legislazione nazionale in vigore anteriormente all'adesione avente ad oggetto la proprieta' personale nel momento del trasferimento della residenza normale dalle Svalbard al territorio continentale della Norvegia, qualora la normativa in Norvegia anteriormente all'adesione fosse pii/ favorevole di quella riservata nella Comunita' alle importazioni delle merci in questione provenienti dalle Svalbard ed introdotte nel territorio fiscale quale definito, in relazione alla Norvegia, nell'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dall'atto di adesione della Norvegia.". 5. 383 L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunita' in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU n. L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15 11. 1985, pag. 23) L'allegato e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO Elenco delle tasse di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino BELGIO - Taxe de circulation sur les vehicules automobiles (Arrête' royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions legales relatives aux taxes assimilees aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du l8 janvier 1966) Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966) DANIMARCA - Vægtafgift af motorkøretøjer. (Lovbekendtgørelse Nr. 163 af 31. marts 1993) GERMANIA - Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979) - Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979) GRECIA (testo in greco) SPAGNA - Tributos Locales sobre circulacion de vehiculos automoviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Regimen Local y al Real Decreto 3 250/1976, de 30 de diciembre) FRANCIA - Taxe differentielle sur les vehicules a' moteur (Loi N. 77-1467 du 30 decembre 1977) - Taxe sur les vehicules d'une puissance fiscale superieure a' 16 CV immatricules dans la categorie des voitures particulieres (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code general des impôts) IRLANDA - Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended) ITALIA - Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni) LUSSEMBURGO - Taxe sur les vehicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrête' grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiee par la loi du 4 août 1975 et les reglements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975) PAESI BASSI Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548) NORVEGIA Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2) AUSTRIA - Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992) PORTOGALLO - imposto sobre veiculos (Decreto-Lei N. 143/78, de 12 de Junho) - Imposto de compensação (Decreto-Lei N. 354-A/82, de 9 de Setembro) FINLANDIA - Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66) SVEZIA - Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327) REGNO UNITO - Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)". XIV. ISTRUZIONE 363 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63) e 363 X 0688: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale 63/688/CEE del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da: - 368 D 0189: Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 26), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.li. 1985, pag. 23). Il primo paragrafo dell'articolo 1 della decisione 63/688/CEE e' sostituito dal seguente "1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, e' composto di novantasei membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.". XV. STATISTICHE 1. 393 R 0696: Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unita' statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunita' (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1). Nell'allegato, sezione II, parte B, Criterio geografico, i termini che compaiono dopo "nei Paesi Bassi", nel paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti: il "kommune" in Norvegia; la "Gemeinde" in Austria; il "concelho" in Portogallo; il "kunta/kommun" in Finlandia; il "primärkommun" in Svezia e il "ward" nel Regno Unito.". 2. 391 S 0612: Decisione 91/612/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 1). Nel questionario Q60.A60: Sezione 1.1: Dopo "Paesi Bassi" sono inseriti i seguenti termini: "Norvegia", "Austria". Dopo "Portogallo", sono inseriti i seguenti termini: "Finlandia", "Svezia". 3. 391 X 0141: Raccomandazione 91/141/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1991, relativa alle statistiche del carbone (GU n. L 74 del 20.3.1991, pag. 35). a) Nei questionari M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61: Sezione 1.1: Dopo "Paesi Bassi", sono inseriti i seguenti termini: "Norvegia", "Austria". Dopo "Portogallo", sono inseriti i seguenti termini: "Finlandia", "Svezia". b) Nei questionari M40, A40, A40a: Sezione 1.2: i termini: "Austria", "Norvegia", "Svezia" sono soppressi. c) Nei questionari M50, A50, A50a e nelle note esplicative II ai questionari M50/A50, nei paragrafi 2 e 3 il termine: "EUR 12" e' sostituito da "EUR 16". 4. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 29), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). - 389 L 0462: Direttiva 89/462/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8). a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi e' inserito il testo seguente: "Norvegia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) Austria: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg" e, dopo le regioni del Portogallo: "Finlandia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) Svezia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II). b) Nell'allegato III: Dopo "Paesi Bassi", si inserisce: "Norvegia", "Austria". Dopo "Portogallo", si inserisce "Finlandia", "Svezia". "Austria", "Norvegia", "Svezia" e "Finlandia" si sopprimono dall'elenco dei paesi terzi. 5. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merce per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) Nell'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi e' inserito il testo seguente: "Austria: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg" e, dopo le regioni del Portogallo: "Finlandia: in attesa di decisione stalla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II) Svezia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi NUTS II)". b) Nell'allegato III l'elenco dei paesi e' modificato come segue: i) La prima parte e' sostituita dalla seguente: "I. Paesi della Comunita' europea 01. Belgio 02. Danimarca 03. Germania 04. Grecia 05. Spagna 06. Francia 07. Irlanda 08. Italia 09. Lussemburgo 10. Paesi Bassi 11. Norvegia 12. Austria 13. Portogallo 14. Finlandia 15. Svezia 16. Regno Unito"; ii) nella parte III il termine "Austria" e' soppresso ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28. c) Nell'allegato IV, tabelle 7(a), 8(a) e 8(b) il titolo "EUR 12" e' sostituito da "EUR 16" e la colonna "A" e' spostata sotto "EUR 16" dopo "L". d) Nell'allegato IV, tabelle 10(a) e 10(b), nella colonna di sinistra, il titolo "EUR 12" e' sostituito da "EUR -16". Dopo il termine "Paesi Bassi", vengono inseriti: "Norvegia", "Austria". Dopo il termine "Portogallo", vengono inseriti: "Finlandia", "Svezia". L'ulteriore riferimento all'Austria e' soppresso. 6. 380 L 1177: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) si aggiunge: "ÖBB: Österreichische Bundesbahnen VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna NSB: Norges Statsbaner SJ: Statens järnvägar". b) All'allegato II, dopo le regioni dei Paesi Bassi viene inserito il testo seguente: "Norvegia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) Austria: Burgenland Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg" e, dopo le regioni del Portogallo: "Finlandia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II) "Svezia: in attesa di decisione sulla classificazione NUTS (livello cui riferirsi: NUTS II)". c) Nell'allegato III l'elenco dei paesi e' modificato come segue: la prima parte e' sostituita dal seguente testo "I. Paesi della Comunita' europea 01. Belgio 02. Danimarca 03. Germania 04. Grecia 05. Spagna 06. Francia 07. Irlanda 08. Italia 09. Lussemburgo 10. Paesi Bassi 11. Norvegia 12. Austria 13. Portogallo 14. Finlandia 15. Svezia 16. Regno Unito". Nella seconda parte i termini "Austria", "Norvegia", "Svezia" e "Finlandia" sono soppressi ed i numeri da 13 a 25 diventano da 17 a 28. XVI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 392 X 0579: Raccomandazione 92/579/CEE della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne (GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 66). Al punto V 4) e' aggiunto il testo seguente: "- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY - Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetnina. Rekommendation 92/579/EØF - Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG". XVII. POLITICA STRUTTURALE E REGIONALE 388 R 2052: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9), modificato da ultimo da: 393 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1983 (GU n. L 193 del 31.7.1993, pag. 5). 1) All'articolo 12, paragrafo 1 e' aggiunto il testo seguente: "Come segnalato nell'allegato III, le risorse aggiuntive disponibili per i quattro nuovi Stati membri per gli obiettivi da 1 a 5b, espressi in prezzi 1995, ammonteranno, per il periodo 1995-1999, a 4 775 milioni di ecu. La ripartizione annuale di tali risorse fra gli Stati membri e' riportata nell'allegato III.". 2) All'allegato 1 si aggiunge quanto segue: "AUSTRIA: Burgenland". 3) All'allegato III si aggiunge quanto segue: "ALLEGATO III Destinazione indicativa degli stanziamenti per i nuovi Stati membri (milioni di ecu espressi in prezzi 1995) ==================================================================== 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999==================================================================== Fondi strutturali 908 934 956 978 999 4775 (obiettivi da 1 a 5b) e SFOP -------------------------------------------------------------------- di cui: Austria 308 317 325 332 341 1623 Finlandia 225 233 239 245 251 1193 Norvegia 148 151 154 157 159 769 Svezia 227 233 238 244 248 1190 -------------------------------------------------------------------- p.m. Regioni dell'obiettivo 1 32 34 37 39 42 184 ==================================================================== 1. Tali cifre sono solo indicative. Le effettive ripartizioni per obiettivo saranno determinate in sede di applicazione del regolamento sui Fondi strutturali, come per gli attuali Stati membri. 2. Tali cifre includono tutti gli stanziamenti per progetti pilota, azioni innovative studi e iniziative della Comunita' ai sensi degli articoli 3 e 12, paragrafo 5." XVIII. VARIE ATTI CEE 385 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunita' economica europea (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.". b) L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4, I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.". c) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 La Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e' pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.". Atti EURATOM 358 R 5001(01): Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunita' europea dell'energia atomica (GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 401/58), modificato da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). a) L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Articolo 1 Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua norvegese, 1a lingua olandese, la. lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca.". b) L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle dodici lingue ufficiali.". c) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 La Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e' pubblicata nelle dodici lingue ufficiali.".

Atto - Allegato II

ALLEGATO II Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione I. POLITICA COMMERCIALE 1. 394 R 0517: Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni ne' da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 1). Nell'allegato III A deve essere aggiunta l'indicazione dei prodotti originari di paesi diversi da quelli di cui all'allegato II per i quali l'immissione in libera circolazione era soggetta a restrizioni quantitative nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1993. Pertanto l'espressione "a norma del regolamento (CEE) n. 288/82", che compare nell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, va soppressa. Svezia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto delle attuali correnti commerciali della Svezia. Austria, Norvegia e Finlandia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano negli allegati III B, IV e VI devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia. 2. 392 R 3951: Regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 6), modificato da: 394 R 0217: Regolamento (CE) n. 217/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 28 del 2.2.1994, pag. 1). Svezia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono tonto delle attuali correnti commerciali della Svezia. Austria, Norvegia e Finlandia: Le tabelle relative ai limiti quantitativi che figurano nell'allegato II devono essere adeguate, se del caso, per indicare i nuovi limiti quantitativi che tengono conto dell'adesione dell'Austria, della Norvegia e della Finlandia. II. PESCA 1. 392 R 3759: Regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1). Le modifiche da apportare agli allegati I e VI di questo regolamento per introdurre nuove specie saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione, alla luce dei dati che saranno forniti dagli Stati membri dell'Unione nonche' dagli Stati aderenti. Le modifiche da apportare all'articolo 5 per autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a titolo esclusivo saranno effettuate durante il periodo interinale su proposta della Commissione. 2. 393 R 2210: Regolamento (CEE) n. 2210 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 197 del 6.8.1993, gag. 8). Un elenco dei mercati rappresentativi e dei porti sara' stabilito prima dell'adesione conformemente alla appropriata procedura.

Atto - Allegato III

ALLEGATO III Disposizioni di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione 1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi e l'indicazione sull'etichettatura del medesimo. 2. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 51). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio nelle pile alcaline al manganese, incluse le pile del tipo a bottone di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 3. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda: i) i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice A, in quanto la Norvegia puo' chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione, un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici diversi; ii) i criteri di classificazione e etichettatura delle sostanze cancerogene di cui al punto 4.2.1. dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Norvegia puo' chiedere di applicare criteri di classificazione diversi e diversi requisiti per l'attribuzione di talune frasi di rischio. b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 6 della direttiva, per quanto riguarda i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e riportati nell'appendice B, in quanto la Norvegia puo' chiedere di utilizzare per tali sostanze una classificazione. un'etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici. c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d) della direttiva, in quanto la Norvegia puo' chiedere l'uso di una frase di rischio supplementare ("R-215") non elencata nell'allegato III della direttiva; d) Per le sostanze contemplate alle precedenti lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che impongono l'uso dei termini "Etichetta CEE". 4. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46). a) Articolo 13 in connessione con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti le sostanze definite al punto 3, lettere a), b) e c) del presente allegato. b) Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prove sui preparati circa gli effetti sensibilizzanti. 5. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). 6. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206, del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalia direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Appendice A DENOMINAZIONE N. CEE Acrilato di etile 607-032-00-X Di-isocianato di -2,4-toluene 615-006-00-4 Di-isocianato di -2,6-toluene 615-006-00-4 Dinitro-toluene (tutti gli isomeri) 609-007-00-9 Bromuro di metile 602-002-00-2 Cromato di calcio 024-008-00-9 Mercurio, composti organici 080-002-00-6 e inorganici 080-004-00-7 Trementina 650-002-00-6 Cloruro di bario (Sali di bario...) 056-002-00-7 n-Esano 601-037-00-0 Pentossido di vanadio 023-001-00-8 Appendice B DENOMINAZIONE: Cromato di bario N-fenil-2-naftilammina Benzo(e)-pirene Crisene Creosoto di catrame di carbone Indeno(1,2,3-cd)pirene Cloruro di cobalto(II) Solfato di cobalto(II) Cloruro di nichel N-fenil-N'-isopropil-p-fenilen-diammina Monosolfuro di tetralmetiltiurame Cloroacetaldeide

Atto - Allegato IV

ALLEGATO IV Elenco previsto all'articolo 39 paragrafo 1 dell'atto di adesione. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato V

ALLEGATO V Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesione. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato VI

ALLEGATO VI Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di adesione LEGISLAZIONE DOGANALE Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (GU n. L 302 del 19.10.1992) e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (GU n. L 253 dell'11.10.1993), modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita'. Fatte salve le disposizioni seguenti, la legislazione comunitaria in materia doganale si applica ai nuovi Stati membri dalla data dell'adesione. 1. Articoli da 22 a 27 del regolamento del Consiglio e articoli da 35 a 140 del regolamento della Commissione riguardanti l'origine delle merci, modificati dal regolamento (CEE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 (GU n. L 335 del 31.12.1993), e protocolli d'origine inclusi negli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita'. 1. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia con tali paesi o nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono rispettivamente accettate da questi ultimi, a condizione che: - la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; - la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro i quattro mesi successivi alla data di adesione. 2. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che: - una siffatta disposizione figuri anche negli accordi conclusi da questi paesi terzi con l'Unione nella sua composizione attuale; - gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine comunitarie. Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine di cui ai punti 1, 2 e 4 sono accettate dalle autorita' doganali competenti dell'Unione nella sua composizione attuale e da quelle dei nuovi Stati membri per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione. 4. Qualora la prova dell'origine e/o i documenti di trasporto siano stati rilasciati prima della data di adesione e ove si rendano necessarie formalita' doganali per gli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e l'Unione nella sua composizione attuale o tra i nuovi Stati membri stessi, si applicano le disposizioni del titolo V del protocollo 4 sulle norme di origine dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del titolo V del protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la CE e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia. 2. Articolo 76 del regolamento del Consiglio e articoli da 253 a 289 del regolamento della Commissione riguardanti le procedure semplificate. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti le dichiarazioni periodiche rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse. 2. Tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Articoli da 98 a 113 del regolamento del Consiglio e articoli da 503 a 548 del regolamento della Commissione riguardanti il deposito doganale. 1. Fatto salvo il punto 2, i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni riguardanti il deposito doganale rilasciate prima dell'adesione alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse. 2. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria delle merci di importazione, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, questi elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. 4. Articoli da 114 a 129 del regolamento del Consiglio e articoli da 549 a 649 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento attivo. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo e qualora tale dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione. 4. Se la dichiarazione di perfezionamento attivo e' stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data dell'adesione. 5. Articoli da 130 a 136 del regolamento del Consiglio e articoli da 650 a 669 del regolamento della Commissione riguardanti la trasformazione sotto controllo doganale. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. 6. Articoli da 137 a 144 del regolamento del Consiglio e articoli da 670 a 747 del regolamento della Commissione riguardanti l'ammissione temporanea. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di ammissione temporanea rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, l'importo pagato e' considerato quale risorsa propria della Comunita'. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Qualora l'appuramento dia luogo ad un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti nell'Unione nella sua composizione attuale e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo, sui dazi all'importazione esigibili in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria a decorrere dalla data di adesione. 7. Articoli da 145 a 160 del regolamento del Consiglio e articoli da 748 a 787 del regolamento della Commissione riguardanti il perfezionamento passivo. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni di perfezionamento passivo rilasciate prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 2. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 1 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 3. Il regime e' appurato in base alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, l'importo dell'obbligazione doganale e' determinato in base alla normativa applicabile prima dell'adesione nel nuovo Stato membro nel quale la dichiarazione di perfezionamento passivo e' stata accettata prima della data di adesione. 8. Articoli da 166 a 181 del regolamento del Consiglio e articoli da 799 a 840 del regolamento della Commissione riguardanti le zone franche e i depositi franchi. 1. I nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi, franchi designati o autorizzati prima dell'adesione, alle stesse condizioni in base alle quali sono stati designati o autorizzati, se conformi alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, a decorrere dalla data di adesione. 2. Qualora le zone franche e i depositi franchi di cui al punto 1 non soddisfino le condizioni stabilite nella legislazione comunitaria, i nuovi Stati membri possono mantenere le zone franche e i depositi franchi designati o autorizzati prima della data di adesione al massimo per un anno a decorrere dalla stessa. 3. Le autorizzazioni di cui al punto 1 sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 4. Le autorita' competenti dei nuovi Stati membri approvano, entro un anno dalla data di adesione, la contabilita' di magazzino degli operatori in zona franca. L'approvazione e' rilasciata alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 5. I nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni - rilasciate prima dell'adesione - di vincolo ai regimi doganali, di cui all'articolo 173 lettere c), d) ed e) del regolamento del Consiglio, delle merci in permanenza in una zona franca o in un deposito franco, alle stesse condizioni in base alle quali sono state concesse, fino alla scadenza della loro validita' ma non oltre l'anno successivo alla data di adesione. 6. Qualora la validita' delle autorizzazioni di cui al punto 5 scada dopo l'anno successivo alla data di adesione, tali autorizzazioni sono sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. 9. Articoli da 201 a 232 del regolamento del Consiglio e articoli da 868 a 876 del regolamento della Commissione riguardanti la contabilizzazione e il recupero a posteriori. Il recupero e' effettuato alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e' effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite. 10. Articoli da 235 a 242 del regolamento del Consiglio e articoli da 877 a 912 del regolamento della Commissione riguardanti il rimborso e lo sgravio dei dazi. Il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni da esso stabilite.

Atto - Allegato VII

ALLEGATO VII Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione

Codice tariffario norvegese DESIGNAZIONE DELLE MERCI

6201 Cappotti, anoraks, ecc. per uomo o ragazzo

6202 Cappotti, anoraks, ecc. per donna o ragazza

6203 Vestiti o completi, giacche, pantaloni, ecc. per uomo o ragazzo

6204 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, pantaloni, abiti interi, gonne, ecc. per donna o ragazza

6205 Camicie e camicette per uomo o ragazzo

6210 (ad esclusione di 6210.1020) Indumenti confezionati con prodotti impregnati o spalmati

6211 (ad esclusione di 6211.1100 - 6211.1200) Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, tute sportive (trainings), ecc.

6302 di maglia di tessuto (ad esclusione di 6302.2210, 6302.3210 e 6302.4000 - 6302.9900) Biancheria da letto

6303.9190 6303.9290 6303.9990 Tendine, tende e tendaggi

6306.2101 - 6306.2900 Tende

Atto - Allegato VIII

ALLEGATO VIII Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di adesione 1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34). 2. 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59). Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC. 3. 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19). Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici. 4. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi. 5. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4. 6. 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81). Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma. 7. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 8. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1). a) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria puo' chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze. b) Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come "molto tossiche", "tossiche" e "nocive" possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche ("Österreichische Giftliste"). c) Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in, quanto l'Austria puo' chiedere l'uso di: i) etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose; ii) etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente; iii) etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose. d) Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini "etichetta CEE". 9. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, gag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46). a) Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenerti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato; b) Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e ili). c) Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute rei preparati pericolosi. 10. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag 1). 11. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Appendice Sostanza N linuron 006-021-00-1 triclorosilano 014-001-00-9 tricloruro di fosforo 015-007-00-4 pentaclorufo di fosforo 015-008-00-X ossicloruro di fosforo 015-009-00-5 polisolfuri di sodio 016-010-00-3 dicloruro di dizolfo 016-012-00-4 cloruro di tionile 016-015-00-0 ipoclorito di calcio; soluzione ... % Cl attivo 017-012-00-7 idrossido di potassio 019-002-00-8 triossido di cromo 024-001-00-0 dicromato di potassio 024-002-00-6 dicromato di ammonio 024-003-00-1 dicromato di sodio 024-004-00-7 -clorotoluene 602-037-00-3 2-dimetilamminoetanolo 603-047-00-0 2-dietilamminoetanolo 603-048-00-6 dietanolammina 603-071-00-1 N-metil-2-etanolammina 603-080-00-0 2-etilesan-1,3-diolo;ottilenglicole 603-087-00-9 isoforone 606-012-00-8 6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b) chinossalin-2-one 606-036-00-9 anidride acetica 607-008-00-9 formiato di metile 607-014-00-1 formiato di etile 607-015-00-7 acido acrilico 607-061-00-8 cloruro di cloroacetile 607-080-00-1 nitrofene 609-040-00-9 quintozene (ISO); pentacloronitrobenzene 609-043-00-5 metilammina (mono, di e tri) 612-001-00-9 dietilammina 612-003-00-X trietilammina 612-004-00-5 butilammina 612-005-00-0 benzilammina 612-047-00-X di- n -propilammina[1], di-isopropilammina[2] 612-048-00-5 diclofluanide 616-006-00-7 clorammina T (sale di sodio) 616-010-00-9 idroperossido di cumene 617-002-00-8 monocrotofos 015-072-00-9 edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile 015-121-00-4 triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3ile 015-140-00-8 metanolo 603-001-00-X cloroformiato di etile 607-020-00-4 dipropilentriammina 612-063-00-7 trifenmorfo (ISO); 4-tritilmorfolina 613-052-00-X diuron 006-015-00-9 ossido di bis(tris) (2-fenil-2-metilpropil) stagno; ossido di fenbutatina 050-017-00-2 butanolo (escluso ter-butanolo) 603-004-00-6 esafluoroalluminato di trisodio 009-016-00-2 bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropran-1,3-diolo 603-085-00-8

Atto - Allegato IX

ALLEGATO IX ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 71 PARAGRAFO 2 DELL'ATTO D'ADESIONE Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato X

ALLEGATO X Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione 1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991. pag. 14). 2. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi. 3. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992; pag. 1). 4. 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81). Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nei gasoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 5. 391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Articoli 15 e 16, lettera f) nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura fanno riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13) modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

Atto - Allegato XI

ALLEGATO XI Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione Industria metallurgica Codice NC Prodotto 7317 00 40 - 90 Chiodi 8427 90 00 Carrelli-stivatori 8428 90 99 Piattaforme di carico e analoghi apparecchi di sollevamento 8501 51 Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza inferiore o uguale a 750 W 8501 52 Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW 8501 53 92 Altri motori a corrente alternata, trifase, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW 8525 10 90 Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 8525 20 90 Collegamenti radiotelefonici Industria plastica Codice NC Prodotto 3923 21 00 Buste e bustine di polimeri di etilene 3923 29 Buste e bustine di altre materie plastiche 3923 50 Dispositivi di chiusura 3923 90 Altri articoli per l'imballaggio 3924 10 00 Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 3926 10 00 Oggetti per l'ufficio 3926 20 00 Accessori di abbigliamento 3926 30 00 Guarnizioni Industria della gomma Codice NC Prodotto 4009 30 00 Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili, senza accessori 4009 40 00 Tubi, di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori 4011 10 00 Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo 4011 20 Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4011 50 Coperture nuove di gomma (radiali o a struttura incrociata) dei tipi utilizzati per biciclette 4011 91 Altre, a ramponi, a spina di pesce o simili 4011 99 Altre 4013 10 Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri 4013 20 Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette 4013 90 Altre Industria tessile Codice NC Prodotto 52 Cotone Tessuti di cotone: 5208 31 00 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 5208 32 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 5208 33 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5208 39 00 Altri tessuti 5208 51 00 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 5208 52 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 5208 59 00 Altri tessuti 5209 31 00 Ad armatura a tela 5209 32 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209 39 00 Altri tessuti 5209 51 00 Ad armatura a tela 5209 52 00 Ad armatura sala o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5209 59 00 Altri tessuti 5210 31 Ad armatura a tela 5210 32 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5210 39 00 Altri tessuti 5210 51 00 Ad armatura a tela 5210 59 00 Altri tessuti 5211 31 00 Ad armatura a tela 5211 32 00 Ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 5211 39 00 Altri tessuti 5211 51 00 Ad armatura a tela 5211 59 00 Altri tessuti Altri tessuti di cotone: 5212 15 Stampati 5212 23 Tinti 54 Filamenti sintetici o artificiali Altri tessuti: 5407 42 Tinti 5407 44 Stampati 5407 51 00 Greggi o imbianchiti 5407 52 00 Tinti 5407 54 00 Stampati 5407 71 00 Greggi o imbianchiti 5407 72 00 Tinti 5407 82 00 Tinti 5408 22 Tinti 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco Tessuti di fibre sintetiche in fiocco: 5513 21 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5513 22 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5513 23 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5513 29 00 Altri tessuti 5513 41 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5513 42 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5513 43 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5513 49 00 Altri tessuti 5514 21 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5514 22 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5514 23 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5514 29 00 Altri tessuti 5514 41 00 Di fibre in fiocco di poliestere 5514 42 00 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 5514 43 00 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5514 49 00 Altri tessuti 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia Codice CN Prodotto 5608 11 Reti confezionate per la pesca 5608 19 Altre 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Altri, vellutati, confezionati: 5702 42 Di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 49 Di altre materie tessili 5702 91 00 Di lana o di peli fini 5702 92 00 Di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 99 00 Di altre materie tessili 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami Nastri, galloni e simili: 5806 20 00 Altri nastri, galloni e simili, contenenti in peso 5 % o piu' di filati di elastomeri o di fili di gomma Altri nastri, galloni e simili: 5806 32 Di fibre sintetiche o artificiali 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 5903 10 Con policloruro di vinile 5903 20 Con poliuretano 5903 90 Altri 60 Stoffe a maglia 6002 92 Di cotone 6002 93 Di fibre sintetiche o artificiali 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni, che scendono fino al ginocchio incluso e "shorts": 6103 42 Di cotone 6103 43 Di fibre sintetiche o artificiali Insiemi: 6104 22 00 Di cotone 6104 23 00 Di fibre sintetiche Giacche: 6104 32 00 Di cotone 6104 33 00 Di fibre sintetiche 6104 39 00 Di altre materie tessili Abiti interi: 6104 41 00 Di lana o di peli fini 6104 42 00 Di cotone 6104 43 00 Di fibre sintetiche 6104 44 00 Di fibre artificiali Gonne e gonne pantalone: 6104 51 00 Di lana o di peli fini 6104 52 00 Di cotone 6104 53 00 Di fibre sintetiche 6104 59 00 Di altre materie tessili Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni, che scendono fino al ginocchio incluso e "shorts": 6104 62 Di cotone 6104 63 Di fibre sintetiche 6104 69 Di altre materie tessili Camicie e camicette: 6105 10 00 Di cotone 6105 20 Di fibre sintetiche o artificiali Camicette, bluse e bluse-camicette 6106 10 00 Di cotone 6106 20 00 Di fibre sintetiche o artificiali 6106 90 Di altre materie tessili Slips e mutande 6107 11 00 Di cotone 6107 12 00 Di fibre sintetiche o artificiali Camicie da notte e pigiami: 6107 21 00 Di cotone 6107 22 00 Di fibre sintetiche o artificiali Slips e mutandine: 6108 21 00 Di cotone 6108 220 0 Di fibre sintetiche o artificiali Camicie da notte e pigiami 6108 31 Di cotone 6108 32 Di fibre sintetiche o artificiali Altri: 6108 91 00 Di cotone 6108 92 00 Di fibre sintetiche o artificiali T-shirts e canottiere (magliette): 6109 10 00 Di cotone 6109 90 Di altre materie tessili Maglioni, (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti simili: 6110 10 Di lana o di peli fini 6110 20 Di cotone 6110 30 Di fibre sintetiche o artificiali Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebe's): 6111 20 Di cotone 6111 30 Di fibre sintetiche Tute sportive: 6112 11 00 Di cotone 6112 12 00 Di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo: 6112 31 Di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza: 6112 41 Di fibre sintetiche Calzemaglie e collants: 6115 11 00 Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o inferiore a 67 decitex 6115 12 00 Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex 6115 19 Di altre materie tessili 6115 20 Calze, calzettoni da donna con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex Altri: 6115 91 00 Di lana o di peli fini 6115 92 00 Di cotone 6115 93 Di fibre sintetiche 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci Altra biancheria da letto, stampata: 6302 21 00 Di cotone Altra biancheria da letto: 6302 31 Di cotone Altra biancheria da tavola: 6302 51 Di cotone 6302 60 00 Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone Altra: 6302 91 Di cotone 6302 92 00 Di lino Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto: 6303 91 00 Di cotone 6303 92 Di fibre sintetiche Copriletto: 6304 19 Altri Sacchi e sacchetti da imballaggio: 6305 31 Confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti: 6307 90 Altri Industria dell'abbigliamento Codice NC Prodotto 3926 20 00 Indumenti di materie plastiche 4203 10 00 Indumenti di cuoio 4303 10 Indumenti di pelli da pellicceria Indumenti confezionati con materie tessili 6201 Indumenti esterni 6202 Indumenti esterni 6203 Indumenti esterni 6204 Indumenti esterni 6205 20 00 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone 6205 30 00 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali 6206 Camicette, bluse e bluse- camicette, per donna o ragazza 6209 20 00 Indumenti per bambini piccoli (be'be's), di cotone 6209 30 00 Indumenti per bambini piccoli (be'be's), di fibre sintetiche 6210 Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 6211 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci 6211 32 Altri indumenti per uomo o ragazzo, di cotone 6211 33 Altri indumenti per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali 6211 39 Altri indumenti per uomo o ragazzo, di altre materie tessili 6211 42 Altri indumenti per donna o ragazza, di cotone 6211 43 Altri indumenti per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali 6212 Reggiseni e manufatti simili 6215 10 00 Cravatte di seta 6215 20 00 Cravatte di fibre sintetiche o artificiali Cappelli, copricapo e altre acconciature 6505 90 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, a maglia o tessuti 6506 92 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di pelli da pellicceria naturali Industria calzaturiera Codice NC Prodotto 6403 59 31 Scarpe basse da uomo con suole esterne di cuoio naturale 6403 59 35 Idem 6403 99 91 Scarpe basse da uomo con suole esterne di altri materiali 6403 99 96 Idem 6403 59 31 Scarpe basse da donna con suole esterne di cuoio naturale 6403 59 39 Idem 6403 99 91 Scarpe basse da donna con suole esterne di altri materiali 6403 99 98 Idem 6403 59 31 Scarpe basse da bambino con suole esterne di cuoio naturale 6403 99 91 Scarpe basse da bambino con suole esterne di altri materiali Industria conciaria Codice NC Prodotto 4104 31 19 Cuoio da tappezzeria 4104 31 30 Idem 4104 31 90 Idem

Atto - Allegato XII

ALLEGATO XII Disposizioni di cui all'articolo 112 dell'atto di adesione 1. 391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, (pentaclorofenolo) recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed" amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34). 2. 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, (cadmio) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari,ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59). La Svezia, tuttavia, mantiene durante il periodo transitorio, per i prodotti di porcellana e ceramica, comprese le piastrelle di ceramica, la libera circolazione prevista dalla regolamentazione nazionale vigente relativa alle deroghe al divieto dell'uso del cadmio per trattamenti superficiali o come stabilizzante o colorante. 3. 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (mercurio, arsenico e composti organostannici) recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19). Per le disposizioni della direttiva riguardanti l'arsenico e i composti organostannici. 4. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93169/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30). Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi. 5. 391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38). Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 6. 367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1). a) Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda: i) prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura c/o limiti di concentrazione individuali per le 58 sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice A, in quanto la Svezia puo' prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze; ii) criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Svezia puo' imporre ai produttori o agli importatori di applicare criteri di classificazione diversi e requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi di rischio. b) Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 9 sostanze o gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice B, in quanto la Svezia puo' prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze. c) Articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), in quanto la Svezia puo' prescrivere l'impiego di frasi di rischio supplementari ("R-313, 320, 321, 322, 340") non elencate nell'allegato III della direttiva. d) Per le sostanze di cui alle lettere a) e c) non si applica l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrive l'uso dei termini "Etichetta CEE". 7. 388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46). a) Articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7 della direttiva per quanto riguarda: - preparati che contengono sostanze di cui ai punti 6 a), 6 b) e 6 c) del presente allegato - e per quanto riguarda preparati classificati come moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese. b) Articolo 3, paragrafo 5 e allegato I, tabella V per quanto riguarda la formaldeide impiegata come sensibilizzante, concentrazione da prendere in considerazione per i preparati contenenti tale sostanza. Ad 6 a) e 7 a) Durante il periodo transitorio menzionato nell'articolo 112 dell'atto di adesione, la Comunita' sottoporra' a revisione, conformemente alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, la classificazione delle sostanze e preparati di cui alle suddette direttive, classificati dalla Svezia al 1 gennaio 1994 come "moderatamente nocivi" 8. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Appendice A Sostanza N. Allegato 1 acetone 606-001-00-8 butanone 606-002-00-3 formiato di amile 607-018-00-3 acetato di etile 607-022-00-5 n-butilacetato 607-025-00-1 sec-butilacetato 607-026-00-7 terz-butilacetato 607-026-00-7 iso-butilacetato 607-026-00-7 formiato di butile 607-017-00-8 cicloesano 601-017-00-1 1,4-dimetilcicloesano 601-019-00-2 etere dietilico 603-022-00-4 etere metilico di etile 603-020-00-3 acetato di amile 607-130-00-2 lattato di etile 607-129-00-7 propionato di amile 607-131-00-8 2,4-dimetilpentan-3-one 606-028-00-5 di-n-propiletere 603-045-00-X di-n-propilchetone 606-027-00-X propionato di etile 607-028-00-8 eptano 601-008-00-2 esano (miscela di isomeri) < 5% n-esano 601-007-00-7 acetato di isopropile 607-024-00-6 alcole isopropilico 603-003-00-0 4-metossi-4-metilpentan-2-one 606-023-00-8 acetato di metile 607-021-00-X metilcicloesano 601-018-00-7 5-metilesan-2-one 606-026-00-4 lattato di metile 607-092-00-7 4-metilpentan-2-one 606-004-00-4 propionato di metile 607-027-00-2 ottano 601-009-00-8 pentano 601-006-00-1 pentano-3-one 606-006-00-5 propan-1-olo 603-003-00-0 acetato di propile 607-024-00-6 formiato di propile 607-016-00-2 propionato di propile 607-030-00-9 bisolfato di sodio=polisolfato 016-010-00-3 formaldeide > = 25% 605-001-00-5 5% < = 25% 605-001-01-2 1% < = 5% 605-001-02-X sali di acido cromico - dicromato di ammonio > = 20% 024-003-00-1 0.5% < = 20% - cromato di calcio 024-008-00-9 - cromato di potassio 024-006-00-8 - dicromato di potassio 024-002-00-6 - dicromato di sodio 024-004-00-7 diisocianato di -2,4-toluene 615-006-00-4 diisociatato di -2,6-toluene 615-006-00-4 floruro di cadmio 048-006-00-2 bromuro di vinile 602-024-00-2 clorammina T (sale di sodio) 616-010-00-9 1,2-epossi-3-(totilossi)-propano 603-056-00-X difenilmetano-2,2'-diisocianato 615-005-00-9 difenilmetano-2,4'-diisocianato 615-005-00-9 difenilmetano-4,4'-diisocianato 615-005-00-9 anidride esaidroftalica 607-102-00-X idrochinone 604-005-00-4 acrilato di idrossipropile 607-108-00-2 mercurio 080-001-00-0 mercurio, composti organici e inorganici 080-002-00-6 080-004-00-7 piperazina 612-057-00-4 anidride tetraidroftalica 607-099-00-5 trementina 650-002-00-6 amminofenolo (tutti gli isomeri) 612-033-00-3 composti di bario 056-002-00-7 butilmetilchetone (2-esanone) 606-030-00-6 n-esano 601-007-00-7 pirogallolo (1,2,3-triidrossibenzene) 604-009-00-6 pentossido di vanadio 023-001-00-8 Appendice B Sostanza decani cherosene avio-, motore distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilita' inferiore a 21 °C distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilita' compreso tra 21 e 55 °C nitrato di sodio 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano tungsteno composti di tungsteno ossido di zinco

Atto - Allegato XIII

ALLEGATO XIII Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesione NORVEGIA 1. Aiuto supplementare rispetto alle indennita' compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. 2. Aiuto per la produzione di varieta' specifiche di sementi certificate di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg, e' limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate, e' supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Tale aiuto puo' essere concesso in particolare per le seguenti varieta' di sementi foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina. AUSTRIA 1. Aiuto supplementare rispetto alle indennita' compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. 2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di' cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. 3. Aiuto supplementare rispetto all'aiuto alla produzione di luppolo di cui agli articoli 12 e 12bis del regolamento (CEE) n. 1696/71, concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione entro i limiti della superficie adibita, in media, alla coltivazione di luppolo nei tre anni precedenti l'adesione. 4. Aiuto concesso nei tre anni successivi all'adesione ad alcuni moltiplicatori di sementi di piante foraggere per determinati quantitativi per i quali nel 1992 era stato corrisposto, in virtu' del vigente regime nazionale, un premio pari ad almeno il doppio del sostegno comunitario. 5. Aiuto supplementare rispetto ai pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 per la produzione di piante proteiche nella misura necessaria per mantenerne la competitivita' rispetto ai cereali e ai semi oleosi. FINLANDIA 1. Aiuto supplementare rispetto alle indennita' compensative di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, concesso ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola entro i limiti del volume della produzione esistente prima dell'adesione. 2. Aiuto pari alla differenza tra il livello del premio per le vacche nutrici concesso prima dell'adesione e il livello di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. 3. Aiuti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsti dal regolamento (CEE) n. 234/68 che - non comportano un aumento della produzione esistente prima dell'adesione; - sono concessi entro i limiti individuali da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68. 4. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, concesso per le due campagne di commercializzazione successive all'adesione ai produttori di foraggi essiccati nelle zone di produzione tradizionali. 5. Aiuto per la produzione di varieta' specifiche di sementi certificate o commerciali di un numero limitato di specie di piante foraggere contemplate dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Questo aiuto viene concesso per 100 kg; e' limitato ai quantitativi prodotti prima dell'adesione e, per le sementi certificate o selezionate, e' supplementare rispetto a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71. Tale aiuto puo' essere concesso in particolare per le seguenti varieta' di sementi di piante foraggere: fleolo, trifoglio pratense, festuca dei prati e erba mazzolina.

Atto - Allegato XIV

ALLEGATO XIV Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione NORVEGIA 1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 nelle regioni in cui si coltiva tradizionalmente il grano primaverile destinato all'industria molitoria. 2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti: - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. AUSTRIA 1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 concesso nei limiti del volume di produzione esistente prima dell'adesione ai produttori di granturco destinato all'industria della fecola. 2. Aiuto ai produttori in caso di messa a riposo di seminativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92, concesso per ettaro in aggiunta all'aiuto previsto all'articolo 138. 3. Aiuti all'allevamento di giovani bovini. 4. Aiuti, supplementari rispetto a quello previsto all'articolo 138, a favore dei produttori che consegnano latte di qualita' per la produzione di formaggio "Bergkäse" entro il limite del volume di produzione corrispondente a quello esistente prima dell'adesione. 5. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo conuna e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 6. Aiuti agli, investimenti realizzati da agricoltori a tempo parziale quali definiti dalla normativa austriaca, concessi oltre il massimale previsto dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 di tale regolamento. La concessione di tali aiuti puo' essere autorizzata per i tre anni successivi all'adesione. FINLANDIA 1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138, concesso in regioni di produzione tradizionali per il frumento da panificazione, la segala da panificazione e l'orzo destinato alla fabbricazione della birra. 2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di prodotti orticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti: - non possono comportare un aumento delle capacita' totali di produzione; - sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Atto - Allegato XV

ALLEGATO XV Elenco di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. 370 L 0220: Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 17), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 374 L 0290: Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61), - 374 L 0102: Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32), - 378 L 0665: Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 383 L 0351: Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 388 L 0076: Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1), - 388 L 0436: Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 36), rettificata da GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36, - 389 L 0458: Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 Luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1), - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43), - 391 L 0441: Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1), - 393 L 0059: Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993 (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 21). La Repubblica d'Austria puo' mantenere, fino al 1 ottobre 1995, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei veicoli commerciali leggeri dotati di motori diesel ad iniezione diretta, consentira' pero' la libera circolazione conformemente all'"acquis" comunitario a decorrere dal 1 gennaio 1995. La Repubblica d'Austria sara' autorizzata a rilasciare l'omologazione CE in conformita' della direttiva 93/59/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui si applichera' integralmente detta direttiva. 2. 375 L 0106: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da: - 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21), - 379 L 1005: Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4.12.1979, pag. 25), - 385 L 0010: Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5.1.1985, pag. 20), - 388 L 0316: Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10.6.1988, pag. 26), - 389 L 0676: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 18). In Norvegia, fino al 31 dicembre 1996, i prodotti indicati nell'allegato III, punto 1, lettera a), possono essere commercializzati in volumi di 0,35 l e 0,7 l, se contenuti in vuoti a rendere. A decorrere dalla data dell'adesione, il Regno di Norvegia continua a garantire la libera circolazione di prodotti commercializzati ai sensi della direttiva 75/106/CEE, come da ultimo modificata. 3. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32), - 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 387 L 0354: Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43), - 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1). La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rifiutare, fino al 1 luglio 1997, secondo le loro procedure nazionali di omologazione, l'immissione sul mercato di veicoli delle categorie M1, M2 e M3 le cui cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta non soddisfino i requisiti della direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, ma non rifiuteranno di immettere sul mercato i veicoli che soddisfano questi requisiti. La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia potranno rilasciare l'omologazione CE in conformita' della direttiva 90/628/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applicheranno integralmente detta direttiva. Il Regno di Svezia potra' rilasciare l'omologazione CE in conformita' di dette direttive solo per i veicoli che soddisfano i requisiti obbligatori della direttiva 77/541/CEE modificata dalla direttiva 90/628/CEE. 4. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da: - 391 L 0542: Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991 (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1). Il Regno di Svezia puo' mantenere, fino al 1 ottobre 1996, secondo le sue procedure nazionali di omologazione, la propria normativa riguardante le emissioni dei motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 85 kW, consentira' pero' la libera circolazione conformemente all'"acquis" comunitario a decorrere dal 1 gennaio 1995. Il Regno di Svezia potra' rilasciare l'omologazione CE in conformita' della direttiva 91/542/CEE soltanto a decorrere dalla data in cui applichera' integralmente detta direttiva. II. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI 1. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19), - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73). Fino al termine, in Austria, della formazione di dentista alle condizioni prescritte dalla direttiva 78/687/CEE, o al piu' tardi fino al 31 dicembre 1998, l'applicazione della liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi e' differita in Austria per i dentisti diplomati degli altri Stati membri e, negli altri Stati membri, per i medici austriaci diplomati che esercitano l'attivita' di dentista. Durante il periodo d'applicazione della deroga temporanea di cui sopra, le facilitazioni generali o particolari relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che dovessero esistere a norma delle disposizioni austriache o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e l'uno o l'altro Stato membro saranno mantenute e applicate in maniera non discriminatoria nei riguardi di tutti gli altri Stati membri. 2. 392 L 0096: Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU n. L 360 del 9.12.1992, pag. 1). a) Il Regno di Svezia puo' prevedere disposizioni transitorie fino al 1 gennaio 2000 per conformarsi all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/96/CEE, restando inteso che entro il 1 luglio 1994, le autorita' svedesi sottoporranno all'approvazione della Commissione un progetto delle misure da adottare per riportare entro i limiti stabiliti dalla direttiva i fidi che superano i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b); b) Non oltre la data dell'adesione della Svezia e entro il 31 dicembre 1997, le autorita' svedesi presenteranno alla Commissione relazioni sull'andamento della situazione in merito alle misure adottate per conformarsi alla direttiva. La Commissione riesaminera' le misure in base a tali relazioni. Alla luce degli sviluppi constatati, tali misure saranno eventualmente adeguate allo scopo di accelerare il processo di limitazione dei fidi. Le autorita' svedesi chiederanno alle imprese di assicurazione vita interessate di avviare immediatamente il processo di limitazione dei grandi fidi. Le imprese interessate non aumenteranno tali fidi, salvo che gli stessi rientrino gia' nei limiti prescritti dalla direttiva e che gli aumenti non comportino un superamento di tali limiti. Entro la fine del periodo transitorio le autorita' svedesi presenteranno una relazione finale sui risultati delle suddette misure. III. POLITICA DEI TRASPORTI 391 L 0439: Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 1). II Regno di Norvegia puo' mantenere, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, l'attuale modello di patente di guida fino al 31 dicembre 1997. A tale data esso applichera' l"acquis" comunitario esistente in materia di patente di guida. IV. STATISTICHE 1. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). La Repubblica di Finlandia e' autorizzata a differire la raccolta dei dati richiesti da tale direttiva fino al 1 gennaio 1997. Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, essa deve fornire, con scadenza mensile, dati relativi all'indice della produzione industriale. 2. 390 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da: - 393 R 0761: Regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU n. L 83 del 3.4.1993, pag. 1). La Repubblica di Finlandia e' autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1 gennaio 1997. Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla "NACE REV 1 ". 3. 391 D 3731: Decisione 3731/91/CECA della Commissione, del 18 ottobre 1991, recante modifica dei questionari contenuti nell'allegato delle decisioni 1566/86/CECA, 4104/88/CECA e 3938/89/CECA (GU n. L 359 del 30.12.1991, pag. 1). La Repubblica di Finlandia e' autorizzata a differire fino al 1 gennaio 1996 la raccolta dei dati indicati nel questionario 2-73 "Consegne di acciaio sul mercato nazionale per prodotti e per industrie consumatrici" di cui all'allegato di tale decisione. 4. 391 R 3924: Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU n. L 374 del 31.12.1991, pag. 1). La Repubblica di Finlandia e' autorizzata a differire l'applicazione di tale regolamento fino al 1 gennaio 1997. Tuttavia, con effetto a decorrere dalla data dell'adesione, la Repubblica di Finlandia, stabilisce un calendario contenente chiare indicazioni sulle scadenze per i vari settori (conti nazionali, settori produttivi e produzione, indagini regolari, ecc.) e si sforza di trasmettere i dati utilizzando una classificazione adattata alla "NACE REV 1". 5. 393 R 0696: Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unita' statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunita' (GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1). Per la Repubblica d'Austria, il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e' prorogato fino al 31 dicembre 1996. 6. 393 R 2186: Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU n. L 196 del 5.8.1993, pag. 1). La Repubblica d'Austria e' autorizzata a differire l'applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 1996. Tuttavia le indagini statistiche sull'industria sono svolte con effetto a decorrere dalla data di adesione. V. POLITICA SOCIALE 376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40). L'articolo 5 della suddetta direttiva non si applica all'Austria per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne fino al 2001. Anteriormente al 31 dicembre 1997, sulla scorta di una relazione della Commissione sullo sviluppo della situazione sociale e giuridica, il Consiglio esamina gli effetti di tale deroga, in base alle disposizioni della legislazione comunitaria. VI. AMBIENTE 1. 375 L 0716: Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da: - 387 L 0219: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, paga 19), - 390 L 0660: Direttiva 90/660/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 79), - 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48), - 393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993 (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81). a) La Repubblica d'Austria puo' mantenere fino al 1 ottobre 1996 la legislazione nazionale relativa al tenore di zolfo del gasolio, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1. b) La Repubblica di Finlandia puo' mantenere fino al 1 ottobre 1996 la legislazione nazionale relativa al tenore di zolfo del gasolio, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1. 2. 390 L 0641: Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GU n. L 349 del 13.12.1990, pag. 21). La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicano, dal 1 gennaio 1997, le norme contenute negli articoli 2, 3, 5 e 6, lettera e), che fanno riferimento alla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 3. 390 R 0737: Regolamento (CEE) n. 90/737 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU n. L 82 del 29.3.1990, pag. 1), modificato da: - 393 R 1518: Regolamento (CEE) n. 1518/93 della Commissione, del 21 giugno 1993 (GU n. L 150 del 22.6.1993, pag. 30). La . Repubblica d'Austria puo' mantenere la legislazione nazionale in materia fino al 31 marzo 1995. 4. 392 L 0112: Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 409 del 31.12.1992, pag. 11). Il Regno di Norvegia applica le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) per quanto riguarda la riduzione di scarichi nell'atmosfera a partire dal 1 gennaio 1997. Esso sottopone alla Commissione, perche' lo valuti, al piu' tardi entro la data di entrata in vigore dell'articolo 9, paragrafo l, lettera a), punto ii) (1 gennaio 1995) un efficace programma per la riduzione. delle emissioni di SO(base)2, includendovi la presentazione del piano di investimenti e delle soluzioni tecnologiche scelte, nonche' uno studio sull'impatto ambientale dell'uso di acqua marina nel processo di trattamento. 5. 393 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio (GU n. L 30 del 6.2.1993, pag. 1). La Repubblica d'Austria puo' mantenere, fino al 3,1 dicembre 1996, la legislazione nazionale sull'importazione, l'esportazione ed il transito di rifiuti. VII. AGRICOLTURA A. DISPOSIZIONI GENERALI I. R.I.C.A. 365 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunita' economica europea (GU n. L 109 del 23.6.1965, pag. 1859), modificato da ultimo da: - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23). La Finlandia, la Norvegia e la Svezia si conformano alla natura dei dati contabili e ai tipi di aziende stabiliti dal regolamento n. 79/65/CEE entro il 31 dicembre 1997. II. Controllo integrato 392 R 3508: Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 1), modificato da: - 394 R 0165: Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 24 del 29.1.1994, pag. 6). In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92 il sistema integrato si applica nei nuovi Stati membri: - dal 1 marzo 1995 per quanto riguarda le domande di aiuto e il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92, - al piu' tardi dal 1 gennaio 1997 per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92. I nuovi Stati membri adottano tutte le misure amministrative, tecniche e di bilancio necessarie affinche' i rispettivi elementi del sistema integrato siano operativi a decorrere da tali date. Tuttavia, qualora uno o piu' elementi del sistema integrato siano operativi prima di tali date, essi possono avvalersene per le loro attivita' di gestione e di controllo. La Commissione puo' adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, le modalita' di applicazione della presente disposizione e segnatamente misure transitorie per il periodo di avvio dei sistema nei nuovi Stati membri. B. ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI I. Latte e prodotti lattiero-caseari 371 R 1411: Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (GU n. L 148 del 3.7.1971, gag. 4), modificato da ultimo da: 392 R 2138: Regolamento (CEE) n. 2138/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (GU n. L 214 del 30.7.1992, pag. 6). In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1411/71 le prescrizioni relative al contenuto minimo di grassi non si applicano al latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia, Norvegia e Svezia per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione. Il latte destinato al consumo umano non conforme alle prescrizioni relative al contenuto minimo di grassi puo' essere commercializzato solo nel paese di produzione o esportato in un paese terzo. Durante tale periodo si procedera' ad un riesame della classificazione del latte destinato al consumo umano prevista dal regolamento. II. Carni bovine 368 R 0805: Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148 del 27.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo da: 393 R 3611: Regolamento (CE) n. 3611/93 del 22 dicembre 1993 (GU n. L 328 del 29.12.1993, pag. 7). In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti della voce n. 1602 50 della tariffa doganale comune, l'Austria puo' allineare gradualmente, nel corso del periodo transitorio, i propri dazi doganali riscossi sulle importazioni da paesi terzi a quelli risultanti dall'applicazione della TDC. L'allineamento e' effettuato all'inizio di ciascuno dei cinque anni a decorrere dalla data di adesione. Esso e' pari rispettivamente almeno ad un sesto, ad un quinto, ad un quarto, ad un terzo, ed alla meta' della differenza fra i dazi in questione. I dazi doganali risultanti dall'applicazione della TDC sono validi a decorrere dal 2000. III. Ortofrutticoli 372 R 1035: Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 l'applicazione delle norme comuni di qualita' e' introdotta, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 33 del suddetto regolamento, nel corso di un periodo di: - tre anni relativamente ai prodotti austriaci e due anni relativamente ai prodotti finlandesi. Durante detti periodi questi prodotti, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, possono essere commercializzati soltanto sul mercato nazionale; - due anni relativamente alle carote prodotte in Svezia. Durante detto periodo questi prodotti possono essere esportati verso paesi terzi. IV. Vino e bevande spiritose 1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 3). In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89: - le bevande spiritose elaborate in Austria prima dell'adesione nonche' quelle elaborate tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995, conformemente alla normativa nazionale vigente, possono essere commercializzate nella Comunita' fino al 31 dicembre 1996 con una presentazione conforme alle disposizioni nazionali. I prodotti ancora detenuti a quest'ultima data nello stadio del commercio al dettaglio possono essere smaltiti fino ad esaurimento delle scorte; - l'utilizzazione della denominazione "Inländerrum" e' autorizzata fino al 31 dicembre 1998 per i prodotti originari dell'Austria, a condizione che la presentazione del prodotto sia conforme alla normativa comunitaria in materia di designazione e di presentazione delle bevande spiritose, che gli ingredienti siano chiaramente menzionati sull'etichetta frontale della bottiglia e che tale etichetta precisi senza ambiguita' che il prodotto non contiene rum. 2. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: 391 R 3897: Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 (GU n. L 368 del 31.12.1991, pag. 5). 392 R 2333: Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 9). 1. In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 e (CEE) n. 2333/92: - i vini e i vini spumanti, i vini spumanti gassificati ed i mosti di uve che si trovano sul territorio dell'Austria e che sono stati designati e presentati conformemente alle disposizioni austriache in vigore anteriormente al 1 marzo 1995 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte; le etichette stampate anteriormente al 1 marzo 1995 e contenenti informazioni conformi alle disposizioni austriache in vigore a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie possono essere utilizzate fino al 1 marzo 1996. Le modalita' di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, il marchio commerciale "Winzersekt", che e' stato registrato in Austria anteriormente al 1 marzo 1994, puo' essere utilizzato in Austria fino al 31 dicembre 1999, per i vini spumanti elaborati in Austria conformemente alle disposizioni stabilite in virtu' dell'articolo 6 per il "Winzersekt" Le modalita' di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 3. 391 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo da: - 392 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992 (GU n. L 327 del 13.11.1992, pag. 1). In deroga all'articolo 6, la Norvegia e' autorizzata, durante il primo anno successivo all'adesione, a produrre "vermut" conforme alle norme in vigore prima dell'adesione. I prodotti ottenuti da tale produzione possono essere commercializzati sul mercato norvegese fino al 31 dicembre 1996 al piu' tardi. 4. 392 R 2332: Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunita' (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da: - 393 R 1568: Regolamento (CEE) n. 1568/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU n. L 154 del 25.6.1993, pag. 42). 1. In deroga all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2332/92, fino al 31 dicembre 1997 la durata minima di elaborazione dei vini spumanti di qualita', ad eccezione dei v.s.q.p.r.d., elaborati in Austria secondo il metodo di fermentazione in recipiente chiuso, e' fissata come segue: a) per quanto concerne la durata dell'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvee): - elaborati nel 1995: nessuna durata minima, - elaborati nel 1996: nessuna durata minima, - elaborati nel 1997: 4 mesi; b) per quanto concerne la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvee) e la durata della presenza della medesima sulle fecce: - elaborati nel 1995: nessuna durata minima, - elaborati nel 1996: nessuna durata minima, - elaborati nel 1997: 60 giorni o, se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori, 20 giorni. 2. I vini spumanti di qualita' che hanno formato oggetto delle deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere commercializzati con la denominazione "vini spumanti di qualita'" o "Sekt" solo in Austria. 3. Le modalita' di applicazione particolareggiate sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. C. SEMINATIVI 392 R 1765: Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU n. L 181 del 1.7.1992, pag. 12), modificato da ultimo da: - 394 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 30 del 3.2.1994, pag. 7). 1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 6, i produttori in Svezia che, a norma di un regime nazionale in materia, abbiano messo a riposo una superficie piu' vasta di quella in cui intendono coltivare seminativi che possono fruire dell'aiuto e che non abbiano ricominciato a coltivare seminativi su tale superficie possono, allorche' cessano di partecipare al regime nazionale, continuare a ritirare dalla produzione, per un ulteriore periodo di 60 mesi, superfici che avevano gia' messo a riposo in virtu' di detto regime. I pagamenti relativi alla messa a riposo sono in tal caso fissati alla percentuale di cui all'articolo 7 paragrafo 6 per la parte eccedente quella adibita a seminativi per cui e' richiesto il pagamento compensativo. 2. Fino alla campagna di commercializzazione 1999/2000 l'Austria puo' pagare, previa autorizzazione della Commissione, un importo pari a quello versato prima dell'adesione, ai piccoli produttori definiti all'articolo 8, paragrafo 2, che continuano la messa a riposo di un terreno di dimensioni pari a quello per il quale ricevevano un pagamento in base al regime nazionale al 1 gennaio 1994. li costo di tale pagamento e' a carico dell'Austria. D. STRUTTURE 1. 390 R 0866: Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. L 91 del 6.4.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CEE) 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). All'atto dell'applicazione dell'articolo 16 paragrafo 5, la Commissione: - puo' autorizzare la Norvegia a concedere, nei tre anni successivi all'adesione, aiuti nazionali agli investimenti in tutti i settori attinenti ai prodotti di cui all'allegato II del trattato CE e che richiedono una ristrutturazione, purche' non venga aumentata la capacita' produttiva dei suddetti settori. - attuera' tali disposizioni relativamente all'Austria e alla Finlandia in conformita' della dichiarazione n. 31 contenuta nell'atto finale. Tuttavia l'autorizzazione della Commissione puo' essere concessa solo a condizione che venga assicurata una partecipazione adeguata dei beneficiari al finanziamento degli investimenti in questione. 2. 391 R 2328: Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU n. L 218, del 6.8.1991, pag. 1) modificato da ultimo da: - 393 R 3669: Regolamento (CEE) n. 3669/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26). In deroga: a) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli aiuti previsti da detto regolamento possono essere concessi in Norvegia e in Svezia, fino al 31 dicembre 1999, ad aziende agrosilvicole a conduzione familiare, purche' la superficie agricola dell'azienda non sia inferiore a 15 ettari e gli aiuti riguardino unicamente le attivita' agricole. Le dimensioni massime di un'azienda agrosilvicola a conduzione familiare sono stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. b) ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la Finlandia e la Norvegia, in base agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE possono erogare: - fino al 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale per investimenti di cui all'articolo 5 ad aziende agricole il cui reddito da lavoro superi il reddito di riferimento contemplato dalla medesima disposizione; - fino al 31 dicembre 2001, un aiuto nazionale in favore di aziende in difficolta' finanziarie; c) all'articolo 35, la Repubblica d'Austria, previa autorizzazione della Commissione: - puo' continuare a garantire, fino al 31 dicembre 2004, ai piccoli produttori che ne avevano diritto nel 1993 in forza della legislazione nazionale, un aiuto nazionale nei limiti in cui l'indennita' compensativa di cui agli articoli 17-19 non sia sufficiente a compensare svantaggi naturali permanenti. L'aiuto concesso in totale a tali produttori non deve superare gli importi concessi in Austria nel suddetto anno. Anteriormente al 30 giugno 1999 e 2004 la Commissione presentera' al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale misura, accompagnata, se necessario, da una proposta. Il Consiglio decidera' in ordine a tale proposta conformemente alla procedura di cui. all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato CE; d) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) la Repubblica d'Austria puo' esonerare fino al 31 dicembre 1999 i produttori dall'obbligo previsto da detta disposizione. E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 1. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0114: Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24). 1. La Repubblica d'Austria puo' mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione in materia di commercializzazione e impiego degli additivi appartenenti alle categorie degli enzini e dei microorganismi, purche' sussistano le condizioni indicate in appresso. La Repubblica d'Austria deve comunicare alla Commissione, anteriormente al 1 novembre 1994: - l'elenco degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati autorizzati nel suo territorio, in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio e - una scheda segnaletica compilata per ciascun additivo dal responsabile della commercializzazione in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio. Anteriormente al 1 gennaio 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sui fascicoli presentati dalla Repubblica d'Austria ai fini dell'autorizzazione degli additivi in questione. Fintantoche' non sara' adottata una decisione a livello comunitario, la Repubblica d'Austria non ostacolera' la circolazione degli additivi, in provenienza dall'Unione, iscritti su elenchi nazionali redatti conformemente all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, laddove tali additivi figurino parimenti sull'elenco da essa trasmesso in virtu' del secondo trattino di cui sopra. Questa disposizione si applica per analogia alle premiscele e agli alimenti per animali contenenti gli additivi in questione. 2. La Repubblica di Finlandia puo' mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che prevede il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali dei seguenti additivi - avoparcina - per le vacche da latte, - fosfato di tilosina, - spiramicina e - antibiotici con effetti analoghi. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dalla Repubblica di Finlandia; tali richieste saranno corredate, per ciascun additivo in questione, da una circostanziata documentazione scientifica. La presente deroga non puo' avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunita'. 3. Il Regno di Norvegia puo' mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione - sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie: = antibiotici, = chemioterapici, = coccidiostatici, = fattori di crescita; - sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di: -- rame, -- acido formico, acido cloridrico e acido solforico per la conservazione delle piante foraggere e dei cereali. Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste sono corredate da una circostanziata documentazione scientifica. Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunita'. 4. Il Regno di Svezia puo' mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione - sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie: = antibiotici, = chemioterapici, = coccidiostatici, = fattori di crescita; - sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di: -- additivi appartenenti alle categorie dei carotenoidi e delle xantofille, - rame, -- acido formico -- acido formico combinato con etossichina. Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate da una circostanziata documentazione scientifica. Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunita'. 2. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantita' massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 4), modificata da ultimo da: - 393 L 0074; Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). 1. Il Regno di Norvegia pub mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A e di altre micotossine. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica. La presente deroga non puo' avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunita'. 2. Il Regno di Svezia pub mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A, di piombo e di PCB. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica. La presente deroga non puo' avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunita'. 3. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Il Regno di Svezia pub mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che vieta l'uso di alimenti fabbricati con animali morti per causa naturale o con parti di carcasse di animali macellati che presentano alterazioni di carattere patologico. Anteriormente al 31 dicembre 1997, viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 77/101/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta e' corredata di una circostanziata documentazione scientifica. Tale deroga non puo' avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunita'. 4. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Il Regno di Svezia puo' mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che impone l'obbligo di dichiarare il tenore di fosforo sull'etichetta degli alimenti composti per animali destinati ai pesci. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 79/373/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta e' corredata di una circostanziata documentazione scientifica. F. SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE 1. 366 L 0401: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66). Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia e' autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al piu' tardi, il suo regime nazionale di produzione di sementi della categoria "sementi commerciali" ("Kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali definite nella normativa finlandese in vigore. Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Repubblica di Finlandia adattera' la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo. Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perche' vi siano commercializzati. 2. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66). Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia e' autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al piu' tardi, il suo regime nazionale di produzione di: - sementi non conformi alle prescrizioni della direttiva per quanto attiene all'indice massimo di generazione delle sementi della categoria "sementi certificate" ("Valiosiemen"/"elitutsäde",) e - sementi della categoria "sementi commerciali" ("Kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali definite nella vigente normativa finlandese. Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Repubblica di Finlandia adattera' la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo. Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perche' vi siano commercializzati. 3. 366 L 0403: Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66). Per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate, il Regno di Svezia e' autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al piu' tardi, un limite di tolleranza del 40% in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone del Regno di Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune. Tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri. Il Regno di Svezia adattera' la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo. Tuttavia il Regno di Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perche' vi siano commercializzati. 4. 366 L 0404: Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell' 11.7.1966, pag. 2326/66). - La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati a mantenere la rispettiva legislazione nazionale relativa alla commercializzazione, nel loro territorio, dei materiali forestali di moltiplicazione, fino al 31 dicembre 1999 al piu' tardi. - La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad usufruire di un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2001 per l'esaurimento delle scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulate prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo trattino. - Nella misura in cui non sono conformi alle disposizioni della direttiva detti materiali non sono introdotti nel territorio di Stati membri, diversi dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, a meno che venga altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva. - Tuttavia la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia applicano, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nei loro territori dei materiali conformi alla direttiva. - Se necessario saranno adottate ulteriori disposizioni transitorie, conformemente alle pertinenti procedure comunitarie. 5. 370 L 0457: Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1) e 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7). - La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 ai piu' tardi, l'applicazione nei loro territori delle due suddette direttive per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varieta' elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varieta' delle specie di piante agricole e delle varieta' delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Le sementi delle suddette varieta' non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo. - Le varieta' delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sia nei cataloghi comuni, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varieta'. - Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varieta' riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varieta' delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. 6. 371 L 0161: Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunita' (GU n. L 87, del 17.4.1971, pag. 14). - La Repubblica di Finlandia puo' mantenere la legislazione nazionale relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione in relazione alla loro commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 dicembre 1999 al piu' tardi. - Laddove non siano conformi alle disposizioni della direttiva tali materiali non vengono introdotti nel territorio di altri Stati membri, a meno che sia altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva. La Repubblica di Finlandia adatta al riguardo la propria legislazione onde conformarsi alle disposizioni della direttiva alla data di scadenza del suddetto periodo. Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nel suo territorio dei materiali conformi alla direttiva. 7. 393 L 0048: Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 1). 8. 393 L 0049: Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 9). 9. 393 L 0061: Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva, 92/33/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 19). La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia sono autorizzati ad imporre condizioni supplementari riguardo all'etichettatura di origine delle piante perenni ai fini della commercializzazione nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1996 al piu' tardi. Tali condizioni possono essere applicate solo alla loro produzione nazionale. VIII. PESCA 1. 377 R 2115: Regolamento (CEE) n. 2115/77 del Consiglio, del 27 settembre 1977 (GU n. L 247 del 28.9.1977, pag. 2 ). In deroga all'articolo 1, durante un periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati, a condizione che tale pesca non componi rischi di irreversibile danno ecologico, ad intraprendere operazioni di pesca diretta dell'aringa per fini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato e subordinatamente a un sistema di controllo delle catture accessorie con la supervisione della Commissione. In deroga all'articolo 2, durante uh periodo di tre anni dalla data di adesione, i pescherecci che battono la bandiera della Finlandia, della Norvegia o della Svezia sono autorizzati a sbarcare nell'Unione le catture di aringhe pescate pedini diversi dal consumo umano, alle stesse condizioni esistenti prima dell'adesione, tenendo conto degli sbocchi di mercato. Entro un periodo di tre anni dalla data di adesione, in conformita' della procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio effettua un riesame del regolamento (CEE) n. 2115/77. Il Consiglio adottera' decisioni per l'utilizzazione ottimale delle popolazioni di aringhe, compresa la pesca all'aringa per fini diversi dal consumo umano, purche' esso sia compatibile con un razionale e responsabile sfruttamento su base sostenibile e prendendo in considerazione i mercati, nonche' gli aspetti biologici e le esperienze acquisite mediante l'applicazione di sistemi di controllo. e di progetti pilota. 2. 386 R 3094: Regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1). In deroga all'allegato 1, durante un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell'adesione, i pescherecci svedesi sono autorizzati a utilizzare maglie di dimensioni di 16 mm nello Skagerrak e nel Kattegat per la pesca di spratti. Entro la fine di detto periodo transitorio, le misure tecniche e il sistema di controllo per tale tipo di pesca saranno riesaminati dal Consiglio alla luce dei dati scientifici. 3. 389 R 2136: Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 79). In deroga all'articolo 2, secondo trattino, durante un periodo di sei mesi dalla data di adesione, la commercializzazione degli spratti in scatola sotto la descrizione commerciale di "sardine in scatola" e' autorizzata in Norvegia e Svezia per i prodotti inscatolati prima della data di adesione. IX. FISCALITA' 1. 372 L 0464: Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1 ), modificata da ultimo da: - 392 L 0078: Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 5). In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 il Regno di Svezia puo' rinviare fino al 1 gennaio 1996 l'applicazione dell'accisa proporzionale sulle, sigarette. 2. 377,L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 394 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994 (GU n. L 60 del 3.3.1994, pag. 16). Austria a) In deroga agli articoli 12 e 13 bis, paragrafo 1: la Repubblica d'Austria puo' continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1996: - un'aliquota ridotta dell'IVA del 10% per le attivita' ospedaliere nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale e per i trasporti di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati effettuati da organismi debitamente autorizzati; - un'aliquota normale dell'IVA del 20% per la prestazione di dure da parte di medici nel settore del servizio sanitario pubblico e dell'assistenza sociale; - un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, per le forniture effettuate da enti operanti nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale. Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. b) Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) la Repubblica d'Austria puo' applicare una seconda aliquota normale nei territori di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15%. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. c) Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, la Repubblica d'Austria puo' accordare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecu. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. d) Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 la Repubblica d'Austria puo' continuare ad assoggettare all'imposta i trasporti internazionali di persone effettuati da soggetti passivi non stabiliti in Austria a mezzo di veicoli a motore non immatricolati in Austria, alle seguenti condizioni: - questa misura transitoria puo' applicarsi fino al 31 dicembre 2000; - il percorso effettuato in Austria sara' tassato secondo una base imponibile media per persona e per chilometro; - il sistema non implichera' controlli fiscali alle frontiere tra gli Stati membri; - questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. e) In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria puo' applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, non inferiore comunque al 10%. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. f) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), la Repubblica d'Austria pub applicare un'aliquota ridotta per i servizi di ristorazione. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. g) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), la Repubblica d'Austria puo' applicare un'aliquota ridotta per la fornitura di vini di produzione propria effettuata direttamente dal produttore e la fornitura di veicoli a trazione elettrica, non inferiore comunque al 12%. L'aliquota ridotta non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. h) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), la Repubblica d'Austria puo' assoggettare all'imposta: - fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2 dell'allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnici a titolo professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale; - le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E. Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. i) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) la Repubblica d'Austria puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto: - le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai servizi pubblici postali finche' il Consiglio non avra' adottato un regime comune di imposizione per tali prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri attuali che applicano un'esenzione totale cesseranno di applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino al 31 dicembre 1995; - le operazioni elencate ai punti 7 e 16 dell'allegato F, fintanto che le stesse esenzioni sono applicate ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali, - con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, dall'Austria ad uno Stato membro o a un paese terzo e viceversa, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza, fintanto che la stessa esenzione si applica ad uno qualsiasi degli Stati membri attuali. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. Finlandia j) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia, la Repubblica di Finlandia puo' applicare un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua e' inferiore all'equivalente di 10 000 ecu in valuta nazionale. k) Per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, la Repubblica di Finlandia puo' continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni: - questa misura transitoria puo' applicarsi fino al 31 dicembre 2000; - questa esenzione puo' applicarsi alle navi di almeno 10 metri di lunghezza non costruite per essere imbarcazioni da diporto o destinate ad attivita' sportive; - questa misura, intesa a semplificare la riscossione dell'imposta, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. l) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), la Repubblica di Finlandia puo', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 281 terdecies, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di organismi di interesse pubblico. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio. m) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e fintanto che tali transazioni sono soggette ad imposta da parte di uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia puo' tassare le operazioni elencate al punto 7 dell'allegato E. Questa tassazione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. n) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione e' applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, la Repubblica di Finlandia puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto: - i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F; - le operazioni elencate ai punti 7, 16 e 17 dell'allegato F. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. Norvegia o) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1: il Regno di Norvegia puo', fino al 31 dicembre 1995, continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi che non erano soggetti all'imposta sul valore aggiunto prima della data di adesione. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. p) In deroga all'articolo 13 ter, lettera b, punto 1: il Regno di Norvegia puo', fino al 31 dicembre 1995, esentare dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero e in settori aventi funzioni analoghe, compresi le sistemazioni in ostelli e villette, nonche' l'affitto e la locazione di terreni attrezzati per il campeggio. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. q) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Norvegia puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto taluni gruppi di soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu. r) In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, il Regno di Norvegia puo' continuare ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, le vendite, locazioni, riparazioni e manutenzioni di navi, alle seguenti condizioni: - questa esenzione puo' applicarsi alle navi di almeno 15 metri di lunghezza che sono adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, al trasporto di merci o ad operazioni di rimorchio, recupero, salvataggio e che sono impiegate come rompighiaccio nelle acque norvegesi, ovvero alle forniture di navi adibite alla ricerca, al servizio di previsioni meteorologiche o ad attivita' di addestramento in relazione alle attivita' non contemplate dall'articolo 15, paragrafo 5; - questa misura transitoria puo' applicarsi fino al 31 dicembre 2000; - questa misura, destinata a semplificare la procedura di imposizione, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. s) In applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore o fino al 31 dicembre 1995, ove tale data sia anteriore, il Regno di Norvegia puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto la prestazione di servizi di cui al terzo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), eccetto la prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. t) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2 lettera a), il Regno di Norvegia puo' durante il periodo transitorio di cui all'articolo 281, applicare esenzioni, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda le forniture di giornali, libri e riviste. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. u) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) e fintanto che la stessa esenzione e' applicata da uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Norvegia puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni elencate ai punti 1, 2, 6, 10, 16, 17 e 27 dell'allegato F. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. v) In deroga all'articolo 33: il Regno di Norvegia puo', fino al 31 dicembre 1999, continuare ad applicare l'imposta nazionale sugli investimenti per l'acquisto di beni destinati ad essere impiegati in attivita' commerciali. Durante questo periodo, il Regno di Norvegia riduce gradualmente l'aliquota di tale imposta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. Svezia w) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e al punto 7 dell'allegato H: il Regno di Svezia puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto la vendita di biglietti d'ingresso nei cinema fino al 31 dicembre 1995. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. x) In applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6 e in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie in questo settore, il Regno di Svezia puo' applicare la seguente procedura semplificata per le piccole e medie imprese, purche' le disposizioni siano conformi al trattato che istituisce le Comunita' europee, in particolare agli articoli 95 e 96: - presentazione delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale; - applicazione di una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto per i soggetti passivi la cui cifra di affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu. y) In applicazione dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a), il Regno di Svezia e autorizzato a consentire ai soggetti passivi di presentare documenti ricapitolativi annui alle condizioni in esso previste. z) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), il Regno di Svezia puo', durante il periodo transitorio di cui all'articolo 281 terdecies, applicare esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, che siano conformi alla legislazione comunitaria e soddisfino le condizioni di cui all'ultimo trattino dell'articolo 17, della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, per quanto riguarda la fornitura di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, la fornitura di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione e altri servizi connessi concernenti i periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. aa) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), fintanto che la stessa esenzione e' applicata a uno qualsiasi degli Stati membri attuali, il Regno di Svezia puo' esentare dall'imposta sul valore aggiunto: - i servizi prestati da autori, artisti e interpreti artistici di cui al punto 2 dell'allegato F; - le operazioni elencate ai punti l, 16 e 17 dell'allegato F. Queste esenzioni non hanno effetti sulle risorse proprie per le quali la base imponibile dovra' essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio. 3. 392 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 1), modificata da ultimo da: - 392 L 0108: Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992, (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124). La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono mantenere limiti quantitativi alle importazioni di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, bevande spiritose, vini e birra da altri Stati membri alle condizioni stabilite nell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio. Tali limiti sono: Prodotti a base di tabacco: - 300 sigarette - 150 sigaretti (sigari di peso massimo pari a 3 grammi ciascuno) o - 75 sigari o - 400 grammi di tabacco da fumo Bevande alcoliche - distillati e bevande spiritose, con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol 1 litro oppure distillati, bevande spiritose ed aperitivi ottenuti da una base di vino o di alcole con titolo alcolometrico non superiore a 22 % vol, vini spumanti o vino alcolizzato 3 litri - vini tranquilli 5 litri - birra 15 litri La Finlandia, la Norvegia e la Svezia adottano le misure necessarie per garantire che non siano autorizzate importazioni di birra da paesi terzi a condizioni piu' favorevoli di quelle stabilite per le importazioni da altri Stati membri. 4. 392 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 8) In deroga all'articolo 2, il Regno di Svezia puo' posporre fino al 1 gennaio 1999 l'applicazione di un'accisa minima generale pari al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla categoria di prezzo piu' richiesta. 5. 392 L 0081: Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 12), modificata da ultimo da: 392 L 0108: Direttiva 92/108/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 (GU n. L 390 del 31.12.1992, pag. 124) e - 392 D 0510: Decisione 92/510/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le gia' esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 16). a) In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1998, l'accisa sugli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per il trasporto dei passeggeri all'interno delle acque norvegesi. b) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si pongano in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia puo' mantenere: - aliquote d'uccisa ridotte sul carburante per gli autobus di linea; - un'aliquota d'uccisa ridotta sul carburante per le imbarcazioni da diporto. c) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Norvegia puo' mantenere: - l'esenzione dall'uccisa per i carburanti rispettosi dell'ambiente destinati a motoseghe ed altri attrezzi; - l'esenzione dall'uccisa per i carburanti organici ed il metano derivato da procedimenti organici; - l'esenzione dall'uccisa per gli oli residui per riscaldamento; - l'esenzione dall'accesa per il carburante destinato a motoslitte e imbarcazioni fluviali nelle zone in cui non esistono strade; - l'esenzione dall'accesa per gli oli minerali utilizzati per l'aviazione privata. d) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, integrata dalla decisione 93/697/CE del Consiglio, e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica d'Austria puo' mantenere l'esenzione dall'uccisa per il GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale. e) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, e segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia puo' mantenere: - aliquote d'accisa ridotte sul carburante per motori diesel e sul gasolio a basso tenore di zolfo; - aliquote d'accisa ridotte sulla benzina con piombo e senza piombo riformulata. f) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalia decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, la Repubblica di Finlandia puo' mantenere: l'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi; - l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali usati nelle imbarcazioni private da diporto. g) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e, segnatamente, a condizione che tali aliquote non si situino in alcun momento al di sotto delle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia puo' mantenere: - un'aliquota d'accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali; - aliquote fiscali ridotte per il gasolio e il gasolio leggero per riscaldamento conformemente alle classificazioni ambientali. h) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, alle condizioni stabilite dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio e fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, il Regno di Svezia puo' mantenere l'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui. 6. 392 L 0083: Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU n. L 316 del 31.10.1992, pag. 21). In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il Regno di Svezia puo' continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1997, un'aliquota d'accisa ridotta alle birre aventi un titolo alcolometrico non superiore al 3,5% vol., a condizione che tale aliquota non si situi in alcun momento al di sotto dell'aliquota minima prevista dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio. X. VARIE 389 L 0622: Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1), modificata da: 392 L 0041: Direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992 (GU n. L 158 dell'11.6.1992, pag. 30). a) Il divieto di cui all'articolo 8 bis della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, per quanto riguarda l'immissione sul mercato del prodotto definito all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE, non si applica al Regno di Svezia e al Regno di Norvegia; sussiste tuttavia il divieto di commercializzare detto prodotto in forme che abbiano apparenza di prodotto alimentare. b) Il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia adottano tutte le misure necessarie per far si che il prodotto di cui alla lettera a) non sia immesso sul mercato negli Stati membri cui si applicano integralmente le direttive 89/622/CEE e 92/41/CEE. c) La Commissione controlla l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera b). d) Tre anni dopo la data di adesione del Regno di Svezia e del Regno di Norvegia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione da parte del Regno di Svezia e del Regno di Norvegia delle misure di cui alla lettera b). Detta relazione puo' essere corredata, ove necessario, di proposte appropriate.

Atto - Allegato XVI

ALLEGATO XVI Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesione 1. Comitato del Fondo sociale europeo: Istituito dall'articolo 124 del Trattato CE e da 388 R 2052: Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 (GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9) modificato da: - 393 R 2081: Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU n L 193 del 31.7.1993, pag. 5). 2. Comitato consultivo della libera circolazione dei lavoratori: Istituito da 368 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2) modificato da ultimo da: - 392 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU n. L 245 del 26.8.1992, pag. 1). 3. Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti: Istituito da 371 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo da: - 393 R 1945: Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1). 4. Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro: Istituito da 374 D 0325: Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 5. Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: Istituito da 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 1947: Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 13). 6. Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: Istituito da 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 393 R 1947: Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993 (GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 13). 7. Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilita' tra le donne e gli uomini: Istituito da 382 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 (GU n. L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agii adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 8. Organo permanente per la sicurezza e la salubrita' nelle miniere di carbon fossile e nell'insieme delle industrie estrattive: Istituito dalla Decisione del 9 luglio 1957 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei Ministri (GU n. 28 del 31.8.1957, pag. 487), modificata da: - 365 D: Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 1965 (GU n. 46 del 22.3.1965, pag. 698/65), - 374 D 0326. Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 18). 9. Comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi: Istituito da 380 D 0686: Decisione 80/686/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980 (GU n. L 189 del 22.7.1980, pag. 11), modificata da ultimo da: - 387 D 0144: Decisione 87/144/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 57). 10. Comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici: Istituito da 390 D 0067: Decisione 90/67/CEE iella Commissione, del 9 febbraio 1990 (GU n. L 44 del 20.2.1990, pag. 30). 11. Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicita' e dell'ecotossicita' dei composti chimici: Istituito da 378 D 0618: Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 17), modificata da ultimo da: - 388 D 0241: Decisione 88/241/CEE della Commissione, del 14 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 29). 12. Comitato in materia di gestione dei rifiuti: Istituito da 376 D 0431: Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976 (GU n. L 115 del 1.5.1976, pag. 13), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 13. Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca: Istituito da 393 D 0619: Decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993 (GU n. L 297 del 2.12.1993, pag. 25). 14. Comitato consultivo per la formazione medica: Istituito da 375 D 0364: Decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 17). 15. Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica: Istituito da 377 D 0454: Decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 11). 16. Comitato consultivo per la formazione dei dentisti: Istituito da 378 D 0688: Decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 15). 17. Comitato consultivo per la formazione dei veterinari: Istituito da 378 D 1028: Decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 10). 18. Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche: Istituito da 380 D 0156: Decisione 80/156/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 13). 19. Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura: Istituito da 385 D 0385: Decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU n. L 233 del 21.8.1985, pag. 26). 20. Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti: Istituito da 385 D 0434: Decisione 85/434/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985 (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 43). 21. Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici: Istituito da 387 D 0305: Decisione 87/305/CEE della Commissione, del 26 maggio 1987 (GU n. L 152 del 12.6.1987, pag. 32), modificata da: - 387 D 0560: Decisione 87/560/CEE della Commissione, del 17 luglio 1987 (GU n. L 338 del 28.11.1987, pag. 37). 22. Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici: Istituito da 371 D 0306: Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 15), modificata da: - 377 D 0063: Decisione 77/63/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 13, del 15.1.1977, pag. 15). 23. Comitato di esperti per il transito di elettricita' (OSTE): Istituito da 392 D 0167: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un Comitato di esperti per il transito di elettricita' sulle grandi reti (GU n. L 74 del 20.3.1992, pag. 43). 24. Comitato dei Rappresentanti degli Stati membri: Istituito dall'articolo 4 di 393 D 0379: Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuita' ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunita' (GU n. L 161 del 2.7.1993, pag. 68). 25. Comitato per il turismo: Istituito da. 392 D 0421: Decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano i azioni comunitarie a favore del turismo (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 26).

Atto - Allegato XVII

ALLEGATO XVII Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesione 1. Comitato consultivo per la formazione professionale: Istituito da 362 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963 (GU n. 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63), il cui statuto e' stato adottato da 363 X 0688: Decisione 63/698/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63), modificata da: - 368 D 0189: Decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. 91 del 12.4.1968, pag. 26), - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23). 2. Comitato consultivo per la pesca: Istituito da 371 D 0128: Decisione 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971 (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 18), modificata da: - 373 D 0429: Decisione 73/429/CEE della Commissione, del 31 ottobre 1973 (GU n. L 355 del 24.12.1973, pag. 61), - 389 D 0004: Decisione 89/4/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 5 del 7.1.1989, pag. 33). 3. Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta: Istituito da 391 D 0453: Decisione 91/453/CEE della Commissione, del 30 luglio 1991 (GU n. L 241 del 30.8.1991, pag. 43).

Atto - Allegato XVIII

ALLEGATO XVIII Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione A. Uova e pollame 1. 375 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), modificato da ultimo da: - 391 R 1057: Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione, del 26 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 11). Norvegia e Svezia: 1.1.1997. 2. 390 R 1906: Regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: - 393 R 3204: Regolamento (CEE) n. 3204/93 del Consiglio, del 16 novembre 1993 (GU n. L 289 del 24.11.1993, pag. 3). Norvegia e Svezia: 1.1.1997. 3. 390 R 1907: Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 5), modificato da: 393 R 2617: Regolamento (CEE) n. 2617/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993 (GU n. L 240 del 2.5.9.1993, pag. 1). Norvegia e Svezia: 1.1.1997. B. Carni bovine 381 R 1208: Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio; del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 3), modificato da ultimo da: 391 R 1026: Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio del 22 aprile 1991 (GU n. L 106 del 26.4.1991, pag. 2). Norvegia e Finlandia: 1.1.1996. C. Carni suine 384 R 3220: Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (GU n. L 301 del 20.1.1984, pag. 1), modificato da ultimo da: 393 R 3513: Regolamento (CEE) n. 3513/93 del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 5). Norvegia e Finlandia: 1.1.1996. D: Settore fitosanitario 1. 369 L 0464: Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 1). Finlandia: 1.1.1996 Svezia: 1.1.1997. Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tali Stati membri non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri. 2. 369 L 0465: Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato (GU n. L 323 del 24.12.1969, pag. 3). Svezia: 1.1.1997. Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tale Stato membro non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri. 3. 393 L 0085: Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU n. L 259 del 18.10.1993, pag. 1). Finlandia: 1.1.1996 Svezia: 1.1.1996. Nel corso del periodo transitorio le patate prodotte in tali Stati membri non potranno essere introdotte nel territorio degli altri Stati membri.

Atto - Allegato XIX

ALLEGATO XIX Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), - 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, gag. 19), - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 73). Austria: 1 gennaio 1999. II. POLITICA DEI TRASPORTI 391 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Austria: 1 luglio 1995. III. AMBIENTE 1. 376 L 0160: Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualita' delle acque di balneazione (GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1), modificata da: 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17), 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23), 390 L 0656: Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 59), 391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991 (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48). Austria: 1 gennaio 1997. 2. 380 L 836: Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 246 del 17.9.1980, pag. 1), modificata da: 384 L 0467: Direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 265 del 5.10.1984, pag. 4). a) Austria: 1 gennaio 1997. b) Finlandia: 1 gennaio 1997. c) Svezia: 1 gennaio 1997. 3. 392 L 0014: Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU n. L 76 del 23.3.1992, pag. 21). Austria: 1 aprile 2002. IV. ENERGIA 368 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da: - 1 72 B: Atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14), - 372 L 0425: Direttiva 72/425/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 154). Finlandia: 1 gennaio 1996. V. AGRICOLTURA 1. 393 L 0023: Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 1). Finlandia: 1 gennaio 1996. 2. 393 L 0024: Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU n. L 149 del 21.6.1993, pag. 5). Finlandia: 1 gennaio 1996.

Protocollo n. 1 - art. 1

Articolo 1 L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca 8 sostituito dal seguente: "Articolo 3 Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio, - il Regno di Danimarca, - la Repubblica federale di Germania, - la Repubblica ellenica, - il Regno di Spagna, - la Repubblica francese, - l'Irlanda, - la Repubblica italiana, - il Granducato del Lussemburgo, - il Regno dei Paesi Bassi, - il Regno di Norvegia, - la Repubblica d'Austria, - la Repubblica portoghese, - la Repubblica di Finlandia, - il Regno di Svezia, - il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

Protocollo n. 1 - art. 2

Articolo 2 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "1. Il capitale della Banca e' di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: - Germania 11 017 450 000 - Francia 11 017 450 000 - Italia 11 017 450 000 - Regno Unito 11 017 450 000 - Spagna 4 049 856 000 - Belgio 3 053 960 000 - Paesi Bassi 3 053 960 000 - Svezia 2 026 000 000 - Danimarca 1 546 308 000 - Austria 1 516 000 000 - Norvegia 927 000 000 - Finlandia 871 000 000 - Grecia 828 380 000 - Portogallo 533 844 000 - Irlanda 386 576 000 - Lussemburgo 77 316 000."

Protocollo n. 1 - art. 3

Articolo 3 L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "Articolo 10 Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato."

Protocollo n. 1 - art. 4

Articolo 4 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di amministrazione e' composto di 26 amministratori e di 13 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania, - tre amministratori designati dalla Repubblica francese, tre amministratori designati dalla Repubblica italiana, - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - due amministratori designati dal Regno di Spagna, - un amministratore designato dal Regno del Belgio, - un amministratore designato dal Regno di Danimarca, - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica, - un amministratore designato dall'Irlanda, - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo, - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi, - un amministratore designato dal Regno di Norvegia, - un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria, - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, - un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia, - un amministratore designato dal Regno di Svezia, - un amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania, - due sostituti designati dalla Repubblica francese, due sostituti designati dalla Repubblica italiana, - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese, - un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, - un sostituto designato dalla Commissione."

Protocollo n. 1 - art. 5

Articolo 5 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dal seguente: "La maggioranza qualificata richiede diciotto voti."

Protocollo n. 1 - art. 6

Articolo 6 1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1 gennaio 1995: Svezia ECU 137 913 558, Austria ECU 103 196 917, Norvegia ECU 63 102 600, Finlandia ECU 59 290 577. Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata e' dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione. 2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi: Svezia ECU 14 069 444, Austria ECU 10 527 778, Norvegia ECU 6 437 500, Finlandia ECU 6 048 611. Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.

Protocollo n. 1 - art. 7

Articolo 7 I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste: Svezia 3,51736111%, Austria 2,63194444%, Norvegia 1,60937500%, Finlandia 1,51215278%.

Protocollo n. 1 - art. 8

Articolo 8 I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale. Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sara' del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.

Protocollo n. 1 - art. 9

Articolo 9 1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali e' designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonche' un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia. 2. Il mandato degli amministratori e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.

Protocollo n. 2 - art. 1

PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE LE ISOLE ALAND Tenuto conto dello status speciale di cui le Isole Aland godono in base al diritto internazionale, trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Aland con le seguenti deroghe: Articolo 1 Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole Aland delle disposizioni vigenti al 1 gennaio 1994 per quanto concerne: le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Aland, nonche' delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Aland senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di queste ultime; le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Aland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di dette isole.

Protocollo n. 2 - art. 2

Articolo 2 a) Il territorio delle isole Aland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, e' escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alte accise e altre forme di fiscalita' indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunita'. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti. b) Questa deroga e' intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Aland e non si ripercuotera' negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano piu' giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presentera' proposte adeguate al Consiglio, che agira' conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.

Protocollo n. 2 - art. 3

Articolo 3 La Repubblica di Finlandia assicura la parita' di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Aland.

Protocollo n. 3 - art. 1

PROTOCOLLO N. 3 CONCERNENTE LA POPOLAZIONE SAMI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale, PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami, CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attivita' economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Protocollo n. 3 - art. 2

Articolo 2 Il presente protocollo potra' essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. II Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, puo' adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.

Protocollo n. 4

PROTOCOLLO N. 4 CONCERNENTE IL SETTORE PETROLIFERO IN NORVEGIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO l'importanza fondamentale del settore petrolifero per l'economia e lo sviluppo della societa' in Norvegia, HANNO CONVENUTO quanto segue: PRENDONO ATTO che il trattato CE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprieta' esistente negli Stati membri; RICORDANO che gli Stati membri hanno sovranita' e diritti sovrani sulle risorse petrolifere; RICONOSCONO a tal fine che gli Stati membri hanno a) il diritto di intervenire nelle attivita' relative al settore petrolifero sotto forma di partecipazione statale e di nominare una persona giuridica incaricata della gestione di tale partecipazione, b) diritti esclusivi sulla gestione delle risorse, tra cui rientrano le politiche di esplorazione e di sfruttamento, l'ottimizzazione dello sviluppo e della produzione ed il tasso al quale possono essere esaurite o altrimenti sfruttate le risorse petrolifere, c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento, e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.

Protocollo n. 5

PROTOCOLLO N. 5 CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI AI FONDI DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono cosi' fissati: - Repubblica d'Austria ECU 15 300 000 - Repubblica di Finlandia ECU 12 100 000 - Regno di Norvegia ECU 1 800 000 - Regno di Svezia ECU 16 700 000 Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1 gennaio 1995 e la seconda il 1 gennaio 1996.

Protocollo n. 6 - art. 1

PROTOCOLLO N. 6 CONCERNENTE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OBIETTIVO N. 6 NEL QUADRO DEI FONDI STRALI IN FINLANDIA, NORVEGIA E SVEZIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate; considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6; considerando che questo dispositivo transitorio sara' riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999; considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo; considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari; considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo e' inteso a: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densita' di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").

Protocollo n. 6 - art. 2

Articolo 2 Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densita' di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunita' puo' essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densita' di popolazione. Tali regioni e zone denominate nel presente Protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Protocollo n. 6 - art. 3

Articolo 3 Per il periodo 1995-1999, l'importo di 1 109 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunita' da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi gia' programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Protocollo n. 6 - art. 4

Articolo 4 Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1 - regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio; - regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.

Protocollo n. 6 - art. 5

Articolo 5 Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilita' delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformita' con le procedure stabilite da tale regolamento.

Protocollo n. 6-Allegato 1

Allegato 1 Regioni interessate dall'obiettivo n. 6 Finlandia: Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal "Maakunta" (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre "Maakunnat" di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe: - nel "Maakunta" di Pohjois-Pohjanmaa: "Seutukunnat" di Ii, Pyhäntä, Kuusamo e Nivala - nel "Maakunta" di Pohjois-Savo: "Seutukunta" di Nilsiä - nel "Maakunta" di Keski-Suomi: "Seutukunnat" di Saarijärvi e Viitasaari - nel "Maakunta" di Keski-Pohjanmaa: "Seutukunta" di Kaustinen. Norvegia: La regione della Norvegia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "Fylke" (regione di livello NUTS III) di Finnmark, Troms, Nordland e Nord-Trøndelag. Svezia: La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai "län" (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland, escluse le seguenti zone: - nel Norrbotten: "kommun" di LuleA, "församling" di OverluleA nel "kommun" di Boden e "kommun" di PiteA (escluso il "folkbokföringsdistrikt" di Markbygden) - nel Västerbotten: "kommuner" di Nordmaling, Robertsfors, Vännäs e UmeA e "församlingar" di Boliden, BureA, Burträsk, Byske, KAgedalen, LövAnger, Sankt Olov, Sankt Orjan e SkellefteA nel "kommun" di SkellefteA ma comprese le seguenti zone limitrofe: - nel "län" di Västernorrland: "kommuner" di Ange e SollefteA, "församlingar" di Holm e Liden nel "kommun" di Sundsvall e "församlingar" di Anundsjö, Björna, Skorped, e Trehörningsjö nel "kommun" di Ornsköldsvik - nel "län" di Gävleborg: "kommun" di Ljusdal - nel "län" di Kopparberg: "kommuner" di Alvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e "församlingar" di Venjan e VAmhus nel "kommun" di' Mora - nel "län" di Värmland: "kommun" di Torsby. I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.

Protocollo n. 6-Allegato 2

Allegato 2 Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6 milioni di ecu a prezzi 1995

1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999

Norvegia 65 69 73 78 83 368

Finlandia 90 95 101 110 115 511

Svezia 41 43 46 49 51 230

Totale 196 207 220 237 249 1109

Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunita' di cui alla'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Protocollo n. 7 - art. 1

PROTOCOLLO N. 7 CONCERNENTE LE SVALBARD LE ALTE PARTI CONTRAENTI CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, 8 comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinche' gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunita' europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione, CONSIDERANDO che l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 240 miglia intorno alle Svalbard, nonche' la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale, RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di mantenere sulle Svalbard la presenza di comunita' vitali, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 I trattati su cui si fonda l'Unione europea non si applicano alle Svalbard. Tuttavia, l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonche' la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale.

Protocollo n. 7 - art. 2

Articolo 2 1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative

Voce TDC Designazione delle merci

2701 Carboni; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adottare le ulteriori disposizioni necessarie per consentire l'importazione nell'Unione europea, alle stesse condizioni, di merci originarie delle Svalbard diverse da quelle contemplate al paragrafo 1. 3. a) Ai fini del presente protocollo, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati originari delle Svalbard ove siano interamente ottenuti in queste ultime, ossia siano stati estratti dal sottosuolo delle Svalbard. b) All'atto dell'importazione nell'Unione i suddetti prodotti beneficiano delle disposizioni del presente protocollo su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata su una fattura, una ricevuta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale. c) Le autorita' doganali norvegesi adottano appropriate misure per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. 4. Sono incompatibili con il presente protocollo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra l'Unione e le Svalbard: I) tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate tra imprese che abbiano la finalita' o l'effetto di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza per quanto riguarda la produzione o gli scambi di merci; II) l'abuso di posizione dominante da parte di una o piu' imprese nell'insieme del territorio delle Parti contraenti o in una parte significativa di esso; III) ogni aiuto pubblico che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci. 5. Ove sorgessero difficolta' nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adottare misure appropriate.

Protocollo n. 7 - art. 3

Articolo 3 L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impregiudicate le posizioni delle Parti contraenti in merito all'applicazione del trattato di Parigi del 1920.

Protocollo n. 8 - art. 1

PROTOCOLLO N.8 CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilita' di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro puo' procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.

Protocollo n. 8 - art. 2

Articolo 2 Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che e' allegato alla decisione 76/787/CEE, CECA, Euratom, modificato da ultimo dal presente Atto di adesione, si considerano applicabili anche alle elezioni a cui si procede a norma del presente protocollo. Si procedera' alle elezioni conformemente alle disposizioni di cui all'allegato del presente protocollo.

Protocollo n. 8 - art. 3

Articolo 3 I risultati delle elezioni a cui se sia proceduto a norma degli articoli 1 e 2, prendono effetto dalla data di entrata in vigore del presente trattato per i nuovi Stati membri che hanno proceduto a tali elezioni.

Protocollo n. 8 - art. 4

Articolo 4 Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione: - il Parlamento europeo avra' i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto; la Corte di giustizia avra' gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.

Prot. n.8 Allegato-art. 1

Allegato Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio Articolo 1 Ai fini del presente allegato si intendono per: - "elezioni del Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretta dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5); - "territorio elettorale", il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato; "Stato aderente", il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato; - "Stato aderente di residenza", lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza; - "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza; - "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato; - "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilita' al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtu' del presente allegato; - "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorita' secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualita' di elettore; - "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi eiettori o cittadini eleggibili; - "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza e' passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.

Prot. n.8 Allegato-art. 2

Articolo 2 Ogni persona che, nel giorno di riferimento, a) e' cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e b) pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilita' dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilita' nello Stato aderente di residenza, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non e' decaduta da tali diritti ai sensi degli articoli 5 e 6. Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Prot. n.8 Allegato-art. 3

Articolo 3 1. Non puo' votare nello Stato aderente chi abbia votato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri. 2. Non e' eleggibile nello Stato aderente chi si sia presentato come candidato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.

Prot. n.8 Allegato-art. 4

Articolo 4 Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di detto Stato per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione lascia impregiudicate le condizioni specifiche connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o ente locale.

Prot. n.8 Allegato-art. 5

Articolo 5 1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, e' decaduto dal diritto di eleggibilita' in forza del diritto dello Stato aderente di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, e' escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato aderente di residenza in occasione delle eiezioni del Parlamento europeo. 2. La candidatura di un cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza e' dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Prot. n.8 Allegato-art. 6

Articolo 6 1. Lo Stato aderente di residenza puo' accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volonta' di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritta nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale. 2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lo Stato aderente di residenza puo' notificare la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni pertinenti e normalmente disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle dovute forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato aderente di residenza prende le misure adeguate per impedire la partecipazione al voto dell'interessato. 3. Lo Stato membro d'origine puo' inoltre trasmettere allo Stato aderente di residenza, nelle dovute forme e nei termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Prot. n.8 Allegato-art. 7

Articolo 7 1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato aderente di residenza qualora ne abbia espresso la volonta'. 2. Se netto Stato aderente di residenza il voto e' obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volonta'.

Prot. n.8 Allegato-art. 8

Articolo 8 1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volonta' di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. 2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza. b) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali e' stato iscritto da ultimo e c) che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994. 3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza puo' esigere che l'elettore comunitario: a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non e' decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine, b) presenti un nocumento di identita' valido e c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro. 4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finche' non chiedono la cancellazione o finche' non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Prot. n.8 Allegato-art. 9

Articolo 9 1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante: a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza, b) che non era candidato alte elezioni del Parlamento europeo del 1994 in nessun altro Stato membro e c) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di un altro Stato membro nelle cui liste elettorali sia stato iscritto da ultimo, 2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorita' amministrative competenti del proprio Stato membro d'origine che certifichi che egli non e' decaduto dal diritto di eleggibilita' in tale Stato membro o che a dette autorita' non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto. 3. Inoltre lo Stato aderente di residenza puo' esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identita' valido; puo' anche esigere che egli indichi da che data e' cittadino di uno Stato membro.

Prot. n.8 Allegato-art. 10

Articolo 10 1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. 2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato puo' presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.

Prot. n.8 Allegato-art. 11

Articolo 11 Lo Stato aderente di residenza informa, nelle dovute forme e nei termini appropriati, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalita' per l'esercizio del di itto di, voto e per l'eleggibilita' vigenti in detto Stato.

Prot. n.8 Allegato-art. 12

Articolo 12 Gli attuali Stati membri e lo Stato aderente si scambiano le informazioni necessarie a fini dell'attuazione dell'articolo 3.

Prot. n.8 Allegato-art. 13

Articolo 13 1. Se in uno Stato aderente alla data del 1 gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'eta' per essere elettori supera il 20% del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli articoli 2, 8 e 9: a) puo' riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni, b) puo' riservare il diritto di eleggibilita' ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni. Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente puo' prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri. Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati. 2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformita' con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi,

Protocollo n. 9 - art. 1

PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE IL TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARIO E COMBINATO IN AUSTRIA Articolo 1 Ai sensi del presente protocollo si intende per a) "veicolo", il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione; b) "trasporti internazionali", i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione; c) "traffico di transito attraverso l'Austria", il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di localita' estere; d) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate; e) "traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria", il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto; f) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unita' di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco puo' essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada; g) "viaggi bilaterali", i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasponi.

Protocollo n. 9 - art. 2

Articolo 2 La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.

Protocollo n. 9 - art. 3

Articolo 3 La Comunita' e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.

Protocollo n. 9 - art. 4

Articolo 4 Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato CE la Comunita' garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.

Protocollo n. 9 - art. 5

Articolo 5 La Comunita' e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2.

Protocollo n. 9 - art. 6

Articolo 6 La Comunita' e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacita' supplementari su rotaia di cui all'allegato 3.

Protocollo n. 9 - art. 7

Articolo 7 La Comunita' e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato; se del caso, e fatte salve altre disposizioni del trattato CE, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitivita', all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinche' siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalita' di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi alle norme comunitarie.

Protocollo n. 9 - art. 8

Articolo 8 La Comunita' e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorita' ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.

Protocollo n. 9 - art. 9

Articolo 9 La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesaminera' l'applicazione della presente parte.

Protocollo n. 9 - art. 10

Articolo 10 La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunita'.

Protocollo n. 9 - art. 11

Articolo 11 1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo. 2. Fino al 1 gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'emissione totale di NO, degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verra' ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4; b) la riduzione del valore di emissione complessiva NO(base)2, di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NO(base)2, di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla "conformity of production" (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5; c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8% nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5; d) l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria; e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 6. 3. Prima del 1 gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunita' nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1 gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 2. 4. Prima del 1 gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 2, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo e' stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 2 cessano dall'essere applicabili alla data del 1 gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non e' stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del Trattato CE, puo' adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60% dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2. 5. Al termine del periodo transitorio l'"acquis" comunitario si applica integralmente. 6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adora misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alta data di adesione dell'Austria. Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.

Protocollo n. 9 - art. 12

Articolo 12 1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si' applicano fino al 31 dicembre 1996. 2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sara' effettiva a decorrere dal 1 gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1 gennaio 1996. Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione puo' adottare le misure appropriate a tale fine. 3. Il Consiglio, in conformita' con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1 gennaio 1997 al piu' tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11. 4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti. 5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' austriache non e' consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono ne' il carico ne' lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonche', ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.

Protocollo n. 9 - art. 13

Articolo 13 1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri. 2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorita' in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.

Protocollo n. 9 - art. 14

Articolo 14 1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonche' le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare. indebitamente, il normale flusso di traffico. 2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Protocollo n. 9 - art. 15

Articolo 15 1. In deroga all'articolo 7 lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria puo' applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.750 ecu all'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 2 500 ecu all'anno comprese le spese amministrative. 2. L'Austria, se si avvale della possibilita' di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative. 3. L'Austria applica una riduzione del 50% delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia puo' applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto e' gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.

Protocollo n. 9 - art. 16

Articolo 16 1. La Commissione e' assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Allorche' viene fatto riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sui progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal Comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 4. Se allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta gli e' stata presentata il Consiglio non ha adottato una decisione le misure proposte soro adottate dalla Commissione.

Protocollo n. 9-Allegato 1

Allegato 1 PRINCIPALI ASSI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO ATTRAVERSO LE ALPI di cui all'articolo 4 del Protocollo 1. I principali assi ferroviari europei che attraversano il territorio nazionale austriaco e che hanno rilevanza per il traffico di transito sono i seguenti: 1.1. Asse del Brennero Monaco - Verona - Bologna 1.2. Asse dei Tauri Monaco - Salisburgo - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Lubiana 1.3. Asse Pyhrn - Valico di Schober Ratisbona - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor 1.4. Asse del Danubio Norimberga - Vienna - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava 1.5. Asse di Pontebbana Praga - Vienna - Tarvisio - Pontebba - Udine 2. Tali assi comprendono altresi' i relativi prolungamenti e terminali.

Protocollo n. 9-Allegato 2

Allegato 2 MISURE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO di cui all'articolo 5 del Protocollo a) AUSTRIA 1. Asse del Brennero 1.1. Misure a breve termine - miglioramento degli impianti di sicurezza e dell'organizzazione dell'esercizio; - informatizzazione del controllo della circolazione dei treni; - nuovo sistema di blocco; - costruzione di posti di scambio tra le stazioni; - ristrutturazione della stazione di Wörgl; - prolungamento dei binari di precedenza nelle stazioni. 1.2. Misure a lungo termine Tali misure dipenderanno dalla decisione che sara' adottata per la costruzione della galleria di base del Brennero. 2. Asse dei Tauri 2.1. Misure a breve termine - proseguimento del raddoppio del binario; - miglioramento della sicurezza. 2.2. Misure a medio termine - miglioramenti puntuali delle linee; - aumento della velocita' massima; - ravvicinamento degli intervalli di blocco; - proseguimento del raddoppio del binario. 3. Asse Pyhrn - Valico di Schober 3.1. Misure a breve termine - abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Pyhrn; - abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Hieflau; - costruzione della curva a piccolo raggio Traun - Marchtrenk. 3.2. Misure a medio termine - lavori di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni; - miglioramento degli impianti di sicurezza; - riduzione degli intervalli di blocco; - soppressione ai passaggi a livello; - raddoppio selettivo del binario. 3.3. Misure a lungo termine - proseguimento del raddoppio del binario sull'intera linea Passau - Spielfeld/Straß - ricostruzione della linea St. Michael - Bruck. 4. Asse del Danubio Misure destinate ad aumentare la capacita' sulla linea Vienna-Wels. b) GERMANIA 1. Misure a breve termine - stazioni di trasbordo Monaco-Riem, Duisburg porto; - completamento della linea Monaco-Rosenheim-Kufstein, in particolare binari di linea propri per la rete rapida regionale (S-Bahn) tra Zorneding e Grafng; - riduzione degli intervalli di blocco (miglioramento della linea) tra Grafing e Rosenheim, come pure tra Rosenheim e Kiefersfelden; - costruzione di binari di precedenza (ad esempio, tra le stazioni di Großkarolinenfeld, Raubling e Fischbach); - costruzione di passaggi a raso fra i marciapiedi, senza rotaie, nella stazione di Großkarolinenfeld, nonche' - modifiche del piano schematico dei binari nella stazione di Rosenheim ed altre misure nelle stazioni di Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf e Kiefersfelden. 2. Misure a medio termine (fino alla fine del 1998, con riserva di approvazione in base alle direttive di piano) - potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-corridoio di Freilassing. c) ITALIA Asse del Brennero: - ampliamento dei profili delle gallerie tra il Brennero e Verona per consentire il trasporto per ferrovia di autocarri di altezza agli angoli di 4 metri, accompagnati o non accompagnati; - completamento del centro intermodale di Verona-Quadrante Europa; - potenziamento della linea soprassuolo e costruzione di nuove sottostazioni; realizzazione di ulteriori interventi tecnici (blocchi di linea automatici e banalizzazioni sui tratti sovraccarichi delle linee all'ingresso delle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero) per migliorare ancora la capacita' di scorrimento e le condizioni di sicurezza. d) PAESI BASSI Costruzione di un centro di servizio ferroviario nell'area di Rotterdam. Collegamento ferroviario per trasporto merci (Betuwe line). Definizioni: "a breve termine" disponibile a partire dalla fine del 1995 "a medio termine" disponibile a partire dalla fine del 1997 "a lungo termine" disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

Protocollo n. 9-Allegato 3

Allegato 3 CAPACITA' DELLA RETE FERROVIARIA di cui all'articolo 6 del protocollo 1. CAPACITA' SUPPLEMENTARE OFFERTA DALLA ÖBB PER IL TRANSITO DI MERCI ATTRAVERSO L'AUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico 2. POSSIBILI AUMENTI DI CAPACITA' IN TERMINI DI SPEDIZIONI O DI TONNELLATE Immediatamente: Dal 1 dicembre 1989 l'Austria ha introdotto 39 ulteriori treni per il trasporto di merci e il trasporto combinato nel transito del Brennero. A breve termine: Tutti i lavori di potenziamento a breve termine faranno piu' che raddoppiare la capacita' ferroviaria per il traffico di transito attraverso l'Austria. Dal 1996 la capacita' annua del trasporto combinato - a seconda della tecnica utilizzata - aumentera' fino a 1,8 milioni di spedizioni o fino a 33 milioni di tonnellate di merci. A medio termine: Entro il 1998, detta capacita' sara' aumentata di ulteriori 10 000 000 di tonnellate all'anno con il raddoppio selettivo del binario e gli interventi sugli impianti di sicurezza e le tecniche di esercizio sugli assi di transito. A lungo termine: Sara' terminato il raddoppio del binario sull'asse Pyhrn-Schober. Una galleria di base del Brennero potra' migliorare ulteriormente le capacita' ferroviarie sulla linea del Brennero fino a 400 treni al giorno. A partire dal 2010, la capacita' supplementare delle ferrovie nel trasporto combinato potra' aumentare fino a 60-89 milioni di tonnellate' di merci all'anno, a seconda della tecnologia scelta. Definizioni: "immediatamente" disponibile a partire dal 1 gennaio 1995 "a breve termine" disponibile a partire dalla fine del 1995 "a medio termine" disponibile a partire dalla fine del 1997 "a lungo termine" disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.

Protocollo n. 9-Allegato 4

Allegato 4 Allegato 4 di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo

Anno (1) % degli ecopunti (2) Ecopunti per l'Austria e gli attuali Stati membri (3)

1991 100,0% 23 306 580

1995 71,7% 16 710 818

1996 65,0% 15 149 277

1997 59,1% 13 774 189

1998 54,8% 12 772 006

1999 51,9% 12 096 115

2000 49,8% 11 606 677

2001 48,5% 11 303 691

2002 44,8% 10 441 348

2003 40,0% 9 322 632

Le cifre della colonna 3 saranno adattate conformemente alla proce- dura di cui all'articolo 16 per tener conto dei percorsi effettuati da autocarri in transito immatricolati in Finlandia, Norvegia e Svezia, sulla base di valori indicativi per i rispettivi paesi calcolati in funzione del numero di percorsi effettuati nel 1991 e di un valore standard di emissioni di NO(base)2, pari a 15,8 g NO(base)2/kWh.

Protocollo n. 9-Allegato 5

Allegato 5 CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI di cui all'articolo 11 paragrafo 2, lettera b) del protocollo Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti: a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NO2, dell'autocarro utilizzato; b) una carta di eco punti in corso di validita', rilasciata dalle autorita' competenti. In relazione alla lettera a) Per gli autocarri immatricolati dopo il 1 ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorita' competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NO(base)2, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10%. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non puo' piu' essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso. Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/KWh. In relazione alla lettera b) La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati: 1. Ogni g/kWh di emissione di NO(base)2, corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto. 2. I decimali dei valori di emissione di NO(base)2, vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto. 2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 16, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione NO(base)2, degli autocarri distintamente per ogni nazionalita'. 3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo e' fissato come segue: Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NO(base)2, da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NO(base)2 previste per l'anno successivo, il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituira' il numero di ecopunti per l'anno in questione.

Protocollo n. 10

PROTOCOLLO N. 10 CONCERNENTE L'USO DI SPECIFICI TERMINI AUSTRIACI DELLA LINGUA TEDESCA NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA Nell'ambito dell'Unione europea si applica quanto segue: 1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato del presente protocollo hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato. 2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del presente protocollo sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.

Protocollo n. 10-Allegato

ALLEGATO Austria Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee Beiried Roastbeef Eierschwammerl Pfifferlinge Erdäpfel Kartoffeln Faschiertes Hackfleisch Fisolen Grüne Bohnen Grammein Grieben Hüferl Hüfte Karfiol Blumenkohl Kohlsprossen Rosenkohl Kren Meerrettich Lungenbraten Filet Marillen Aprikosen Melanzani Aubergine Nuß Kugel Obers Sahne Paradeiser Tomaten Powidl Pflaumenmus Ribisel Johannisbeeren Rostbraten Hochrippe Schlögel Keule Topfen Quark Vogerlsalat Feldsalat Weichsein Sauerkirschen

Atto finale

TESTO DELL'ATTO FINALE I Plenipotenziari DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DI SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, DI SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DI SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Riuniti a Corfu', il ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia: I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea; II. l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati: A. Allegato I : Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione Allegato II : Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione Allegato III : Disposizioni di cui all'articol dell'atto di adesione Allegato IV : Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 1 dell'atto di adesio Allegato V : Elenco di cui all'articolo 39, paragrafo 5 dell'atto di adesio Allegato VI : Elenco di cui agli articoli 54, 73, 97 e 126 dell'atto di a Allegato VII : Elenco di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione Allegato VIII : Disposizioni di cui all'articolo 69 dell'atto di ad Allegato IX : Elenco di cui all'articolo 71, paragrafo 2 dell'atto di adesio Allegato X : Disposizioni di cui all'articolo 84 dell'atto di ad Allegato XI : Elenco di cui all'articolo 99 dell'atto di adesione Allegato XII : Disposizioni di cui all'articol dell'atto di adesione Allegato XIII : Elenco di cui all'articolo 138, paragrafo 5 dell'atto di adesio Allegato XIV : Elenco di cui all'articolo 140 dell'atto di adesione Allegato XV : Elenco di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione Allegato XVI : Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 1 dell'atto di adesio Allegato XVII : Elenco di cui all'articolo 165, paragrafo 2 dell'atto di adesio Allegato XVIII : Elenco di cui all'articolo 167 dell'atto di adesione Allegato XIX : Elenco di cui all'articolo 168 dell'atto di adesione B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investime Protocollo n. 2 concernente le isole Aland Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acci Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia Protocollo n. 7 concernente le Svalbard Protocollo n. 8 concernente le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio Protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea C. I testi: - del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' economica europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica e il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, - del trattato sull'Unione europea, in lingua finnica, norvegese e svedese, Inoltre i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.

Atto finale-Dichiarazioni

1.

Dichiarazione comune sulla politica estera e di sicurezza comune 2. Dichiarazione comune sull'articolo 157, paragrafo 4 dell'atto di adesione 3. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunita' europee 4. Dichiarazione comune sull'applicazione del trattato Euratom 5. Dichiarazione comune sulle residenze secondarie 6. Dichiarazione comune sulle norme per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei prodotti 7. Dichiarazione comune sugli articoli 32, 69, 84 e 112 dell'atto di adesione 8. Dichiarazione comune sulle procedure istituzionali del trattato di adesione 9. Dichiarazione comune sull'articolo 172 dell'atto di adesione 1. Dichiarazione comune sulla politica estera e di sicurezza comune 1. L'Unione prende atto che la Norvegia, la Finlandia, l'Austria e la Svezia confermano di accettare pienamente i diritti e gli obblighi connessi all'Unione e al suo quadro istituzionale, il cosiddetto "acquis" comunitario vigente per gli attuali Stati membri. Questo comprende, segnatamente, il contenuto, i principi e gli obiettivi politici dei trattati, inclusi quelli del trattato sull'Unione europea. L'Unione, da un lato, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dall'altro, convengono che: - l'adesione all'Unione dovrebbe rafforzare la coesione interna nonche' la capacita' della medesima di agire efficacemente in materia di politica estera e di sicurezza; - i nuovi Stati membri, a partire dalla data dell'adesione, saranno subito in grado di partecipare pienamente ed attivamente alla politica estera e di sicurezza comune, quale definita dal trattato sull'Unione europea; - i nuovi Stati membri, a decorrere dall'adesione, accetteranno integralmente e senza riserve tutti gli obiettivi del trattato, le disposizioni del Titolo V e le pertinenti dichiarazioni ad esso allegate; - i nuovi Stati membri saranno subito in grado di appoggiare le politiche specifiche dell'Unione vigenti alla data dell'adesione. 2. Per quanto attiene agli obblighi derivanti agli Stati membri dal trattato sull'Unione europea in materia di attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione resta inteso che alla data dell'adesione il quadro normativo dei paesi aderenti sara' compatibile con l' "acquis". 2. Dichiarazione comune sull'articolo 157, paragrafo 4 dell'atto di adesione I nuovi Stati membri prenderanno parte a un sistema basato sull'attuale alternanza di tre avvocati generali in ordine alfabetico, fermo restando che la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non prenderanno parte al sistema in quanto disporranno di un avvocato generale permanente ciascuno. L'ordine alfabetico e' pertanto il seguente: Belgique (1988-1994), Danmark (1991-1997), Ellas (1994-2000), Ireland, Luxembourg, Nederland, Norge, Osterreich, Portugal, Suomi, Sverige. Ne consegue che, a decorrere dall'adesione, verranno nominati un avvocato generale di nazionalita' spagnola e uno di nazionalita' irlandese. Il mandato dell'avvocato generale spagnolo scadra' il 6 ottobre 1997, mentre quello dell'avvocato generale irlandese scadra' il 6 ottobre 2000. 3. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunita' europee Le misure complementari che si rivelassero necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, puo' portare a nove il numero degli avvocati generali e apportare i necessari adattamenti a norma delle disposizioni dell'articolo 32 bis, terzo comma, del trattato CECA, dell'articolo 166, terzo comma, del trattato CE e dell'articolo 138, terzo comma, del trattato CEEA. 4. Dichiarazione comune sull'applicazione del trattato Euratom Le Parti contraenti, ricordando che i trattati su cui e' basata l'Unione europea si applicano a tutti gli Stati membri su basi non discriminatorie e fatte salve le norme che disciplinano il mercato interno, riconoscono che, in qualita' di Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, gli Stati membri decidono di produrre o di non produrre energia nucleare conformemente ai loro orientamenti politici specifici. Gli Stati membri sono competenti per definire le rispettive politiche in merito alla parte terminale del ciclo del combustibile nucleare. 5. Dichiarazione comune sulle residenze secondarie L' "acquis" comunitario non vieta ai singoli Stati membri l'adozione di misure nazionali, regionali o locali aventi ad oggetto le residenze secondarie, a condizione che tali misure siano necessarie per l'assetto territoriale e la tutela dell'ambiente e la loro applicazione non comporti discriminazioni dirette o indirette tra i cittadini degli Stati membri, conformemente all' "acquis". 6. Dichiarazione comune sulle norme per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei prodotti Le Parti contraenti sottolineano che e' essenziale promuovere un elevato livello di tutela in materia di salute, sicurezza e ambiente, in quanto parte dell'azione comunitaria, conformemente agli obiettivi e secondo i criteri definiti nel trattato sull'Unione europea. In tale contesto esse si richiamano inoltre alla risoluzione del 1 febbraio 1993 su un programma comunitario di politica e di azione in relazione all'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile. Consapevoli dell'importanza che i nuovi Stati membri attribuiscono alla salvaguardia delle norme attuate in alcuni settori, a motivo segnatamente delle loro specifiche condizioni geografiche e climatiche, le Parti contraenti hanno convenuto, a titolo eccezionale e per casi specifici, una procedura d'esame dell' "acquis" comunitario esistente, che prevede la piena partecipazione dei nuovi Stati membri, secondo i termini e le condizioni precisati nel trattato di adesione. Fatto salvo il risultato della procedura d'esame convenuta, le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per portare a compimento tale procedura prima della scadenza del periodo transitorio fissato. Al termine di tale periodo transitorio, l'intero "acquis" comunitario sara' applicabile nei nuovi Stati membri alle medesime condizioni previste per gli attuali Stati membri dell'Unione. 7. Dichiarazione comune sugli articoli 32, 69, 84 e 112 dell'atto di adesione Le Parti contraenti rammentano che nella riunione ministeriale del 21 dicembre 1993 le Conferenze hanno preso atto di quanto segue: - l'obiettivo della soluzione concordata e' quello di adottare decisioni prima della scadenza del periodo transitorio; - il riesame dell' "acquis" comunitario lascia impregiudicato l'esito del medesimo; - nell'effettuare il riesame l'Unione terra' parimenti conto dei criteri definiti all'articolo 130 R, paragrafo 3 del trattato CE. 8. Dichiarazione comune sulle procedure istituzionali del trattato di adesione Nell'adottare le disposizioni istituzionali del trattato di adesione, gli Stati membri e i paesi aderenti convengono che, oltre ad esaminare il ruolo legislativo del Parlamento europeo e gli altri aspetti previsti nel trattato sull'Unione europea, la conferenza intergovernativa che sara' convocata nel 1996 trattera' le questioni attinenti al numero dei membri della Commissione e alla ponderazione dei voti degli Stati membri in seno al Consiglio. Verranno altresi' esaminate le misure reputate necessarie per agevolare il lavoro delle istituzioni e garantire la loro effettiva operativita'. 9. Dichiarazione comune sull'articolo 172 dell'atto di adesione Le Parti contraenti prendono atto che ogni modifica all'accordo SEE e all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorita' di vigilanza e di una Corte di giustizia richiede il consenso delle Parti contraenti interessate. I Plenipotenziari hanno preso atto dello scambio di lettere riguardante l'accordo sulla procedura per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che pre- cede l'adesione, raggiunto in sede di conferenza tra l'Unione europea e gli Stati che hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea e allegato al presente atto finale. Infine, sono state fatte le seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto finale: A. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/ il Regno di Norvegia 10. Dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62 gradi N 11. Dichiarazione comune sulla fascia delle 12 miglia 12. Dichiarazione comune sulla proprieta' dei pescherecci 13. Dichiarazione comune sull'approvvigionamento di materia prima dell'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia 14. Dichiarazione sull'articolo 147 concernente l'industria alimentare in Norvegia 15. Dichiarazione comune sulle Svalbard B. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/ la Repubblica d'Austria 16. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori 17. Dichiarazione comune sulle misure di salvaguardia nel quadro degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale 18. Dichiarazione comune sulla soluzione dei problemi tecnici rimasti in sospeso nel settore dei trasporti 19. Dichiarazione comune sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada 20. Dichiarazione comune sulla galleria di base del Brennero 21. Dichiarazione comune sugli articoli 6 e 76 dell'atto di adesione C. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/ la Repubblica di Finlandia 22. Dichiarazione comune sulla salvaguardia delle relazioni di traffico della Finlandia 23. Dichiarazione comune sulla spedizione via mare di rifiuti radioattivi 24. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione D. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Svezia 25. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione 26. Dichiarazione comune sull'articolo 127 dell'atto di adesione E. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/vari nuovi Stati membri 27. Dichiarazione comune di Norvegia, Austria e Svezia sui PCB/PCT 28. Dichiarazione comune sulla cooperazione nordica 29. Dichiarazione comune sul numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici in Norvegia e in Finlandia 30. Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia sulle possibilita' di pesca nel Mar Baltico 31. Dichiarazione sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia F. Dichiarazioni degli attuali Stati membri 32. Dichiarazione sulle isole Aland 33. Dichiarazione sulla stabilita' relativa 34. Dichiarazione sulla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri 35. Dichiarazione sull'adempimento degli impegni assunti nel settore agricolo in base a strumenti non inclusi nell'atto di adesione 36. Dichiarazione sulle misure agroambientali 37. Dichiarazione sulle zone di montagna e sulle zone svantaggiate G. Dichiarazioni del Regno di Norvegia 38. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla lingua norvegese 39. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulle questioni riguardanti i Sami 40. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla trasparenza H. Dichiarazioni della Repubblica d'Austria 41. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 109 G del trattato CE 42. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla radiodiffusione televisiva 43. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla fissazione dei prezzi del trasporto combinato sull'asse del Brennero 44. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 14 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria I. Dichiarazioni della Repubblica di Finlandia 45. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia sulla trasparenza J. Dichiarazioni del Regno di Svezia 46. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla politica sociale 47. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e dichiarazione di risposta dell'Unione K. Dichiarazioni di vari nuovi Stati membri 48. Dichiarazione comune del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sulla pesca 49. Dichiarazione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sugli articoli 3 e 4 dell'atto di adesione 50. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sui monopoli degli alcolici A. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Norvegia 10. Dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62 N Le Parti contraenti prendono atto dell'esistenza di un ecosistema vulnerabile e sensibile nel mare di Barents e nelle acque settentrionali e riconoscono che e' essenziale mantenere una gestione sana, basata su una conservazione sostenibile e sullo sfruttamento ottimale di tutte le popolazioni ittiche delle acque in questione. Convengono che l'integrazione di tali acque nella politica comune della pesca (PCP) deve essere basata sul regime di gestione vigente onde continuare ad applicare le attuali norme tecniche, di controllo e di attuazione e migliorarle. Convengono che le istituzioni regionali di ricerca marina e di ricerca scientifica ubicate in prossimita' delle acque in questione dovrebbero continuare a fornire un importante contributo al processo di decisione per consentire la rapida adozione delle decisioni necessarie in materia di gestione, nel quadro della PCP. Convengono che i negoziati con la Russia nel quadro della PCP dovrebbero essere ispirati ai principi e alla prassi definiti in sede di commissione mista Norvegia/Russia sulla pesca. Convengono che dovrebbe essere mantenuto il sistema attuale che prevede, prima di avviare i negoziati con la Russia, la consultazione delle organizzazioni interessate del settore della pesca. Convengono inoltre che gli obiettivi e le misure di gestione debbano comportare i seguenti elementi: - tenere debitamente conto dell'interrelazione tra le popolazioni in una prospettiva di gestione multispecie, - tener conto, nella gestione delle specie pelagiche, del fatto che tali specie costituiscono una importante fonte di cibo per altre specie, - assicurare catture ottimali e stabili a lungo termine, - nel fissare il TAC per una popolazione, tener conto della conservazione della scorta riproduttiva, allo scopo di assicurare un ricambio sufficiente, - mantenere le catture delle popolazioni demersali considerate biologicamente non a rischio entro i limiti della capacita' riproduttiva della popolazione interessata e tenere debitamente conto delle condizioni peculiari inerenti a ciascuna popolazione, - per le popolazioni demersali biologicamente a rischio, adottare misure destinate a ricostituire la popolazione ad un livello sostenibile, tenendo conto anche dei requisiti minimi dell'industria della pesca, - continuare ad attribuire considerevole importanza all'opinione del comitato consultivo per la gestione delle risorse della pesca (ACFM). Le Parti contraenti riconoscono che nella futura gestione di tali acque in base alle norme della politica comune della pesca occorre tener conto dei particolari interessi della Norvegia, in quanto Stato costiero a nord di 62 N, nonche' di quelli di tutte le parti interessate. Inoltre, derogando temporaneamente alle norme, allo scopo di favorire una integrazione graduale della Norvegia nella PCP, le Parti contraenti hanno convenuto che, a decorrere dalla data di adesione: 1. la Norvegia sia autorizzata a fissare i livelli dei TAC e a mantenere il suo accordo di pesca con la Russia per un periodo transitorio, al piu' tardi fino al 1 luglio 1998; durante tale periodo la fissazione dei livelli dei TAC e la gestione del suddetto accordo saranno effettuati dalla Norvegia in stretta collaborazione con la Commissione; 2. la Norvegia possa mantenere nelle acque in questione, su base non discriminatoria, il suo attuale sistema di: - regolamentazioni tecniche per un periodo transitorio di un anno, - divieto di rigetti in mare per un periodo transitorio di tre anni, - misure di controllo e, in particolare, la chiusura e l'apertura delle aree sensibili per un periodo transitorio di tre anni. Durante i suddetti periodi transitori l'Unione esaminera' le modalita' piu' opportune per integrare questi meccanismi regolatori nella politica comune della pesca. 11. Dichiarazione comune sulla fascia delle 12 miglia Le Parti contraenti riconoscono che per la Norvegia e' notevolmente importante conservare comunita' di pescatori attive nelle regioni costiere. All'atto del riesame dell'attuale regolamentazione in materia di accesso alle acque nella fascia delle dodici miglia, attuata allo scopo di determinare la futura regolamentazione, le istituzioni dell'Unione terranno particolarmente presenti gli interessi di tali comunita' negli Stati membri TESTO DELL'ATTO FINALE 12. Dichiarazione comune sulla proprieta' dei pescherecci Le Parti contraenti prendono atto delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e riconoscono che, nel contesto della politica comune della pesca, uno degli scopi del sistema di contingenti nazionali assegnati agli Stati membri, in base al principio della stabilita' relativa, consiste nella salvaguardia delle esigenze peculiari delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Tale scopo puo' giustificare la fissazione di condizioni intese ad assicurare l'esistenza di un legame economico reale tra i pescherecci che operano in base ai contingenti di uno Stato membro e tale Stato membro, qualora tali condizioni siano destinate a permettere alle popolazioni che dipendono dalla pesca e dalle industrie connesse di beneficiare dei contingenti in questione. 13. Dichiarazione comune sull'approvvigionamento di materia prima dell'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia Le Parti contraenti prendono atto della richiesta del Regno di Norvegia in ordine all'approvvigionamento di materia prima per l'industria di trasformazione del pesce nel nord della Norvegia e riconoscono l'esigenza di assicurare un soddisfacente equilibrio negli approvvigionamenti alla luce della peculiare situazione di tale industria. Di cio' occorre tenere debitamente conto all'atto della fissazione, da parte dell'Unione, di contingenti tariffari autonomi per il pesce destinato all'industria di trasformazione successivamente all'adesione della Norvegia. 14. Dichiarazione sull'articolo 147 concernente l'industria alimentare in Norvegia Le Parti contraenti prendono atto della seguente dichiarazione della Commissione: Nell'esaminare eventuali richieste della Norvegia relative all'adozione di misure in caso di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione terra' conto dei particolari problemi di ristrutturazione dell'industria alimentare in Norvegia e provvedera' affinche' le misure necessarie siano prese con sufficiente tempestivita' al fine di evitare danni a lungo termine. Le misure che la Commissione adotta possono comprendere, per un periodo di tre anni, un sistema di monitoraggio e dei massimali indicativi per evitare che l'apertura del mercato causi perturbazioni tali da ostacolare la necessaria ristrutturazione dell'industria alimentare in Norvegia per i seguenti prodotti derivanti da prodotti agricoli di base del luogo: prodotti a base di carne, farina, alimenti composti per animali, carote e piselli lavorati e prodotti lattiero-caseari, fatta eccezione per il burro, il latte scremato in polvere ed il formaggio a pasta molle. 15. Dichiarazione comune sulle Svalbard Le Parti contraenti convengono che l'accesso delle flotte degli Stati membri dell'Unione europea alle risorse ittiche nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard per lo sfruttamento dei contingenti di pesca decisi dall'Unione restera' invariato sulla base dell'attuale statu quo nel settore della pesca. Le Parti convengono inoltre che le risorse vive in dette acque debbano essere gestite in modo tale da garantire un rendimento permanente e sostenibile a beneficio degli Stati membri dell'Unione europea corrispondente ai rispettivi diritti di pesca in dette acque. In particolare, tale gestione non pregiudichera' la possibilita' per le flotte degli Stati membri dell'Unione europea di esaurire i rispettivi contingenti e non ostacolera' in alcun modo le normali operazioni di pesca. B. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica d'Austria 16. Dichiarazione comune sulla libera circolazione dei lavoratori Qualora l'adesione dell'Austria creasse difficolta' in materia di libera circolazione dei lavoratori, la questione potra' essere sottoposta alle istituzioni dell'Unione per trovare una soluzione al problema. Detta soluzione dovra' essere totalmente conforme alle disposizioni dei trattati (comprese quelle del trattato sull'Unione europea), nonche' alla normativa adottata in applicazione dei medesimi, in particolare quella relativa alla libera circolazione dei lavoratori. 17. Dichiarazione comune sulle misure di salvaguardia nel quadro degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale 1. Gli "accordi europei" tra le Comunita' e i loro Stati membri e i paesi dell'Europa centrale e orientale includono disposizioni che consentono alle Comunita' di adottare opportune misure di salvaguardia, a determinate condizioni, stabilite in detti accordi. 2. In sede di esame e di adozione di misure ai sensi di tali disposizioni, le Comunita' possono invocare la situazione dei produttori o delle regioni di uno o piu' Stati membri. 3. Le norme comunitarie concernenti l'applicazione delle misure di salvaguardia, compresa la gestione dei contingenti comunitari, garantiscono che si tenga pienamente conto degli interessi degli Stati membri conformemente alle procedure appropriate. 18. Dichiarazione comune sulla soluzione dei problemi tecnici rimasti in sospeso nel settore dei trasporti La Repubblica d'Austria e la Comunita' dichiarano la loro disponibilita' a risolvere, in via consensuale, nel contesto del comitato del transito CE-Austria, prima dell'adesione dell'Austria, i problemi tecnici rimasti in sospeso, segnatamente: a) questioni concernenti il sistema degli ecopunti: - sostituzione del motore degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1990; - sostituzione del veicolo trattore; - insieme di veicoli accoppiati multinazionali; - discriminazione a favore dei veicoli austriaci che transitano tra due paesi terzi. b) Altre questioni: - soluzione, in ambito comunitario, per l'accordo "Lofer" del 29 giugno 1993 tra Austria e Germania; - elenco dei terminali che rientrano nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5 dell'accordo amministrativo (trasporti "Furnitz"); - trasporti pesanti e voluminosi ("carichi eccezionali"). 19. Dichiarazione comune sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada Le Parti contraenti prendono atto che la Repubblica d'Austria si conformera' all'"acquis" comunitario nel settore dei pesi e delle dimensioni massime autorizzate degli autocarri permettendo, senza applicare ammende, un peso di 38 tonnellate con una tolleranza del 5%. 20. Dichiarazione comune sulla galleria di base del Brennero L'Austria, la Germania, l'Italia e la Comunita' stanno operando attivamente per completare gli studi preparatori relativi alla galleria di base del Brennero, di cui e' prevista la presentazione nel giugno 1994. L'Austria, la Germania e l'Italia si impegnano a prendere una decisione sulla costruzione della galleria entro il 31 ottobre 1994. La Comunita' si dichiara disposta, in caso di decisione positiva da parte dei tre stati interessati, a dare il proprio sostegno per la costruzione in base agli strumenti finanziari disponibili a livello comunitario. 21. Dichiarazione comune sugli articoli 6 e 76 dell'atto di adesione La Repubblica d'Austria e la Comunita' ribadiscono la propria intenzione di garantire, tramite opportuni negoziati che, dalla data dell'adesione, gli autotrasportatori in provenienza da paesi terzi, in particolare dalla Slovenia e dalla Svizzera, non godranno di un trattamento piu' favorevole di quello riservato agli autotrasportatori dell'UE, per quanto attiene al transito di autocarri attraverso il territorio austriaco. C. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/la Repubblica di Finlandia 22. Dichiarazione comune sulla salvaguardia delle relazioni di traffico della Finlandia Le Parti contraenti, riconoscendo che i corridoi marittimi rivestono per la Finlandia un'importanza capitale in considerazione della sua posizione geografica e che e' particolarmente difficile mantenerli operativi a motivo delle condizioni climatiche, convengono che nelle pertinenti iniziative dell'Unione, collegate tra l'altro allo sviluppo delle reti transeuropee nell'Europa settentrionale, occorrera' vigilare debitamente sul mantenimento e sul potenziamento dei collegamenti marittimi della Finlandia con il resto dell'Unione. 23. Dichiarazione comune sulle spedizioni di rifiuti radioattivi Le Parti contraenti confermano che la normativa comunitaria non obbliga uno Stato membro ad accettare una specifica spedizione di rifiuti radioattivi in provenienza da un altro Stato membro. 24. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e confermano il loro appoggio al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). Ribadiscono che l'adempimento degli obblighi sanciti dal TNP resta una responsabilita' nazionale, fatte salve le competenze dell'AIEA e della Comunita' europea dell'energia atomica relativamente all'attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP. Ricordano il loro impegno ad attuare le disposizioni definite nell'ambito delle direttive del gruppo dei fornitori nucleari e ad assicurare, come condizione per l'approvvigionamento, che le garanzie totali dell'AIEA siano applicate negli Stati che non posseggono armi nucleari nei quali vengono esportati materiale nucleare ed attrezzature specialmente progettate o preparate per il trattamento, l'uso o la produzione di materiale nucleare. Fatto salvo l'obbligo assunto ai sensi del trattato Euratom, la Repubblica di Finlandia afferma che nell'adempimento dei suoi obblighi a titolo del TNP cooperera' strettamente con l'AIEA, in quanto Stato membro dell'AIEA, nonche' nel quadro di INFCIRC/193. D. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/il Regno di Svezia 25. Dichiarazione comune sul trattato di non proliferazione Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e confermano il loro appoggio al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). Ribadiscono che l'adempimento degli obblighi sanciti dal TNP resta una responsabilita' nazionale, fatte salve le competenze dell'AIEA e della Comunita' europea dell'energia atomica relativamente all'attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP. Ricordano il loro impegno ad attuare le disposizioni definite nell'ambito delle direttive del gruppo dei fornitori nucleari e ad assicurare, come condizione per l'approvvigionamento, che le garanzie totali dell'AIEA siano applicate negli Stati che non posseggono armi nucleari nei quali vengono esportati materiale nucleare ed attrezzature specialmente progettate o preparate per il trattamento, l'uso o la produzione di materiale nucleare. Fatto salvo l'obbligo assunto ai sensi del trattato Euratom, il Regno di Svezia afferma che nell'adempimento dei suoi obblighi a titolo del TNP cooperera' strettamente con l'AIEA, in quanto Stato membro dell'AIEA, nonche' nel quadro di INFCIRC/193. 26. Dichiarazione comune sull'articolo 127 dell'atto di adesione Le direttive di negoziato che accompagnano la decisione del Consiglio con cui si autorizza la Commissione a negoziare i protocolli degli accordi bilaterali e degli accordi di cui all'articolo 127 saranno conformi alle conclusioni cui si e' pervenuti con la Svezia in sede di conferenza. E. Dichiarazioni comuni: gli attuali Stati membri/vari nuovi Stati membri 27. Dichiarazione comune di Norvegia, Austria e Svezia sui PCB/PCT Le Parti contraenti rilevano che, nei loro territori, la produzione di PCB e PCT e' vietata e che il riciclaggio di tali prodotti non viene piu' praticato. In attesa dell'adozione di un'analoga legislazione comunitaria che vieti il riciclaggio dei PCB e PCT, le Parti contraenti non hanno obiezioni sul mantenimento di siffatto divieto nella legislazione nazionale. 28. Dichiarazione comune sulla cooperazione nordica Le Parti contraenti prendono atto che la Svezia, la Finlandia e la Norvegia, nella loro qualita' di membri dell'Unione europea, intendono proseguire, nel pieno rispetto del diritto comunitario e delle altre disposizioni del trattato sull'Unione europea, la cooperazione nordica instaurata tra di loro nonche' con altri paesi e territori. 29. Dichiarazione comune sul numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici in Norvegia e in Finlandia Qualora si verifichi, in seguito all'adesione, una sproporzionata diminuzione del volume di produzione di altri prodotti principali, verra' riesaminato per la Norvegia e per la Finlandia il numero di capi ammissibili al premio per le vacche nutrici. 30. Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia sulle possibilita' di pesca nel Mar Baltico Le Parti contraenti prendono atto che l'assegnazione delle risorse di pesca nelle acque comunitarie del Mar Baltico e' stata calcolata in base alla riattribuzione alle Parti delle possibilita' di pesca trasferite all'ex URSS e alla Polonia nel periodo di riferimento. Le Parti contraenti convengono pertanto che la futura assegnazione delle possibilita' di pesca ottenute nell'ambito di accordi in materia con la Russia, i tre Stati Baltici e la Polonia non terra' conto di scambi di possibilita' di pesca avvenuti prima dell'allargamento. 31. Dichiarazione sull'industria di trasformazione in Austria e Finlandia Le Parti contraenti convengono quanto segue: i) piena attuazione delle misure di cui all'obiettivo 5 a), per attenuare gli effetti dell'adesione, ii) flessibilita' per quanto riguarda i regimi transitori nazionali di aiuto volti a favorire la ristrutturazione. F. Dichiarazioni degli attuali Stati membri 32. Dichiarazione sulle isole Aland Per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali nelle isole Aland, l'Unione rammenta che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del Trattato CE consente di soddisfare le richieste della Repubblica di Finlandia. Qualora la Repubblica di Finlandia notifichi, conformemente all'articolo 28, recante modifica dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, che il trattato CE si applica alle isole Aland, il Consiglio, entro un termine di sei mesi e deliberando conformemente alle procedure di cui all'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato CE, precisera' se necessario le condizioni d'applicazione di questo stesso articolo alla situazione particolare delle isole Aland. 33. Dichiarazione sulla stabilita' relativa L'Unione riconosce che per la Norvegia e per gli Stati membri e' di grande importanza mantenere il principio della stabilita' relativa come elemento fondamentale per conseguire l'obiettivo di un sistema permanente di distribuzione delle possibilita' di pesca in futuro. 34. Dichiarazione sulla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri L'Unione informa l'Austria che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proporre l'adozione di un quadro normativo per la soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di autocarri. Tale quadro comprendera' opportune misure in materia di diritti di utenza stradale, infrastrutture ferroviarie, servizi di trasporto continuato e norme tecniche dei veicoli. 35. Dichiarazione sull'adempimento degli impegni assunti nel settore agricolo in base a strumenti non inclusi nell'atto di adesione L'Unione europea dichiara che tutti gli strumenti necessari al rispetto delle conclusioni dei negoziati di adesione nel settore agricolo non compresi nell'atto di adesione (nuovi atti del Consiglio da applicarsi dopo l'adesione e atti della Commissione) verranno adottati in tempo utile secondo le procedure previste a tale scopo nell'atto di adesione stesso o nell'ambito dell'"acquis" comunitario. La maggior parte di tali strumenti verra' adottata durante il periodo transitorio conformemente alle procedure previste dall'atto di adesione. Gli altri impegni assunti in sede di negoziato nel settore agricolo saranno adempiuti con sollecitudine e tempestivita'. 36. Dichiarazione sulle misure agroambientali L'Unione adottera' le misure necessarie per consentire ai nuovi Stati membri di attuare rapidamente i programmi agroambientali a favore dei loro agricoltori, conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 e per assicurare il cofinanziamento di questi programmi entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. L'Unione rileva che per ciascuno dei nuovi Stati membri si puo' prevedere il seguente ammontare: - Norvegia 55 milioni di ecu - Austria 175 milioni di ecu - Finlandia 135 milioni di ecu - Svezia 165 milioni di ecu. 37. Dichiarazione sulle zone di montagna e sulle zone svantaggiate L'Unione prende atto che i nuovi Stati membri considerano che zone importanti del loro territorio presentano svantaggi naturali permanenti e auspicano che venga rapidamente attuata la delimitazione delle zone di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio. Nella delimitazione delle zone suddette, l'Unione conferma la sua intenzione di attuare l'"acquis" come segue: per l'Austria, in quanto paese alpino, la scelta delle regioni sara' basata sui criteri gia' usati per le zone simili in Germania, Italia e Francia; - per la Svezia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio permettera' di includere quattro delle cinque "zone di sostegno agricolo nella Svezia settentrionale"; - per la Norvegia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, nonche' l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo permettera' di coprire fino all'85% della superficie agricola utilizzata; - per la Finlandia, la presa in considerazione della latitudine nord come criterio pertinente ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, nonche' la modifica dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio permettera' di coprire l'85% della superficie agricola utilizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio. G. Dichiarazioni del Regno di Norvegia 38. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla lingua norvegese Il Regno di Norvegia dichiara che nell'uso scritto della lingua norvegese come lingua ufficiale delle Istituzioni delle Comunita' va riconosciuto uno status equivalente al Bokmal ed al Nynorsk, a condizione che i documenti di applicazione generale, la corrispondenza ed il materiale di informazione generale siano redatti nell'una o nell'altra versione della lingua norvegese. 39. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulle questioni riguardanti i Sami Visti l'articolo 110 A della Costituzione norvegese e la legge norvegese del 12 giugno 1987, n. 56, visti gli obblighi e gli impegni stabiliti nella convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, in particolare l'articolo 27, e la Convenzione ILO n. 169 del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, la Norvegia ha assunto la responsabilita' di creare le condizioni necessarie per permettere alla popolazione Sami di conservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e le usanze che le sono propri. Le comunita' Sami nelle zone di insediamento tradizionali dipendono da svariate attivita' economiche tradizionali. Tali attivita' costituiscono di per se' parte integrante della cultura Sami e formano la base necessaria per la futura evoluzione del sistema di vita di questa popolazione. Tenuto conto del protocollo sulla popolazione Sami, il Governo della Norvegia dichiara che continuera' su questa base ad adempiere ai propri obblighi ed impegni nei confronti di questa popolazione. 40. Dichiarazione del Regno di Norvegia sulla trasparenza Il Regno di Norvegia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione nel senso di una maggiore apertura e trasparenza. In Norvegia la trasparenza nella pubblica amministrazione, compreso l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, costituisce un principio di fondamentale importanza giuridica e politica. Il Regno di Norvegia continuera' ad applicare tale principio in conformita' con i suoi diritti e obblighi in qualita' di membro dell'Unione. H. Dichiarazioni della Repubblica d'Austria 41. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 109 G del trattato CE La Repubblica d'Austria prende atto che la composizione del paniere monetario dell'ecu resta immutata e che con la sua partecipazione alla terza fase il valore dello scellino rispetto all'ecu sara' fissato irrevocabilmente. La Repubblica d'Austria continuera' a mantenere la stabilita' dello scellino e contribuira' in tal modo alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. La transizione per fasi ad un'unica moneta europea e' appoggiata dalla Repubblica d'Austria poiche' la qualita' della futura moneta europea e' salvaguardata dai presupposti in termini di politica di stabilita' contenuti nel trattato CE. 42. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla radiodiffusione televisiva In riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legisla- tive, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, la Repubblica d'Austria dichiara che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, quale interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, essa avra' la facolta' di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la sua legislazione interna. TESTO DELL'ATTO FINALE 43. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sulla fissazione dei prezzi del trasporto combinato sull'asse del Brennero La Repubblica d'Austria dichiara che intende promuovere, conformemente alle norme comunitarie, l'impiego del trasporto combinato rotaia-strada sull'asse del Brennero fissando per la linea austriaca un prezzo adeguato per siffatto trasporto che sia competitivo rispetto ai prezzi del trasporto su strada. La Repubblica d'Austria osserva che questa misura sara' adottata a condizione che l'impatto sul mercato degli aiuti da essa concessi non venga ridotto da misure adottate su altre linee del summenzionato collegamento rotaia-strada. 44. Dichiarazione della Repubblica d'Austria sull'articolo 14 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria La Repubblica d'Austria dichiara di avere intenzione di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 1997, un'amministrazione informatizzata e il controllo elettronico del sistema di ecopunti, al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo n. 9. I. Dichiarazioni della Repubblica di Finlandia 45. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia sulla trasparenza La Repubblica di Finlandia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione nel senso di una maggiore apertura e trasparenza. In Finlandia la trasparenza nella pubblica amministrazione, compreso l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, costituisce un principio di fondamentale importanza giuridica e politica. La Repubblica di Finlandia continuera' ad applicare tale principio in conformita' con i suoi diritti e obblighi in qualita' di membro dell'Unione europea. J. Dichiarazioni del Regno di Svezia 46. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla politica sociale In uno scambio di lettere tra il Regno di Svezia e la Commissione, allegato al sommario delle conclusioni della quinta riunione della conferenza a livello ministeriale (CONF-S 81/93), il Regno di Svezia ha ottenuto assicurazioni in merito alla prassi svedese in questioni attinenti al mercato del lavoro ed in particolare al sistema di determinazione delle condizioni di lavoro nei contratti collettivi tra le parti sociali. 47. Dichiarazione del Regno di Svezia sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e dichiarazione di risposta dell'Unione 1. Dichiarazione della Svezia La Svezia conferma la sua dichiarazione introduttiva del 1 febbraio 1993 (CONF-S 3/93). La Svezia si compiace per gli sviluppi che si stanno attualmente registrando nell'Unione europea nel senso di una maggiore apertura e trasparenza. La trasparenza nella pubblica amministrazione e, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, nonche' la tutela costituzionale prevista per coloro che forniscono informazioni agli organi di informazione, costituiscono e costituiranno principi fondamentali che sono parte integrante del retaggio costituzionale, politico e culturale della Svezia. 2. Dichiarazione di risposta degli attuali Stati membri Gli attuali Stati membri dell'Unione europea prendono atto della dichiarazione unilaterale della Svezia sull'apertura e la trasparenza. Esprimono la certezza che la Svezia si conformera' pienamente, in qualita' di membro dell'Unione europea, alla normativa comunitaria in materia. K. Dichiarazioni di vari nuovi Stati membri 48. Dichiarazione comune del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sulla pesca In uno scambio di lettere tra il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia e' stato convenuto che la Norvegia manterra' gli stessi diritti svedesi riconosciuti nell'accordo bilaterale sulla pesca del 1977. Quantitativi e specie, conformemente alla prassi dell'accordo bilaterale, verranno trasferiti su base annua, previe consultazioni bilaterali e ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. 49. Dichiarazione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sugli articoli 3 e 4 dell'atto di adesione Con riferimento alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione, ancora in fase di negoziato, la Norvegia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia accettano i punti che sono stati convenuti dagli Stati membri attuali o dal Consiglio alla data dell'adesione e parteciperanno di conseguenza ai successivi negoziati relativi a tali convenzioni e strumenti unicamente in ordine ai punti non ancora risolti. 50. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sui monopoli degli alcolici Nella quinta sessione del 21 dicembre 1993 la Conferenza a livello ministeriale e' stata informata dello scambio di lettere tra la Commissione e la Finlandia e tra la Commissione e la Svezia sui monopoli degli alcolici nel quadro del capitolo 6, politica della concorrenza, menzionato nei documenti CONF-SF 78/93 e CONF-S 82/93. Scambio di lettere tra l'Unione europea, da un lato, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, dall'altro, sulla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione Lettera N.1 Signore, mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione. Confermo che l'Unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarera' definitivamente conclusi i negoziati di allargamento. La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima. Lettera N. 2 Signore, mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna cosi' redatta: "Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione. Confermo che L'unione europea puo' accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarera' definitivamente conclusi i negoziati di allargamento. La prego di confermarmi che il Suo Governo e' d'accordo sul contenuto di questa lettera." Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Atto finale-Allegato

ALLEGATO Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che pre- cede l'adesione I. 1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' europee che possa condurre a decisioni del Consiglio dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio. 2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni. 3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni. 4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti. 5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori. 6. Il comitato interinale e' assistito da un segretario, che e' quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione. 7. Le consultazioni avvengono di norma non appena nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni. 8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente. 9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti. 10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita' di futuri membri dell'Unione. II. 1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di decisioni del Consiglio che definiscono posizioni comuni ai sensi dell'articolo J.2 del trattato dull'Unione europea o che adottano azioni comuni ai sensi dell'articolo J.3, fatte salve le disposizioni in appresso. 2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione e' effettuata da uno Stato membro. 3. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver luogo in forma di scambio di comunicazioni mediante telecopia. 4. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato politico. III. 1. La procedura di cui al punto I si applica, mutatis mutandis, ai progetti di decisioni del Consiglio che definiscono posizioni comuni o che adottano azioni comuni ai sensi dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea nonche' all'elaborazione di convenzioni in conformita' di detto articolo, fatte salve le disposizioni in appresso. 2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione e' effettuata da uno Stato membro. 3. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato di cui all'articolo K.4 del trattato sull'Unione europea. IV. Il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo per quanto possibile, ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione. Nella misura in cui gli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e all'articolo 4, paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le pro- cedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione. V. Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 59, 76, 102 e 128 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali. Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1995 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente. VI. Le Istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 170 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.