← Current text · History

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 707

Current text a fecha 1994-12-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Accordo - art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1 - Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2 - Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3 - Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Indonesia: l'imposta sul reddito (the income tax) e, nella misura prevista da tale imposta sul reddito, l'imposta sulle societa' (the com- pany tax) applicata ai sensi della "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello Stato n. 319 del 1925, come modificata da ultimo dalla legge n. 8 del 1970) e l'imposta applicata ai sensi della "Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970" (legge n. 10 del 1970); ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta indonesiana") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4 - Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Accordo - art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a)(i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformita' a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982. (ii) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona nella quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, e le risorse naturali; (b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia; (c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; (d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (g) il termine "nazionali" designa: (i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, le societa' di persone, le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (h) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Accordo - art. 4

Articolo 4 RESIDENTI 1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Accordo - art. 5

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere di montaggio, un cantiere di installazione o attivita' di supervisione ad esso connesse, ma solamente se tali cantieri o attivita' si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; (h) la prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza forniti da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attivita' di questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa) si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale a tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi. 3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4 - una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se: (a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attivita' siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o (b) essa non ha detto potere, ma abitualmente dispone in detto primo Stato di un deposito di merci dal quale consegna regolarmente merci per conto dell'impresa. 5 - Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, e' considerata stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in tale altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio dipendente o di un rappresentante che non sia un agente che goda di uno status indipendente cosi' come indicato nel paragrafo 6. 6 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando le attivita' di detto intermediario sono esercitate totalmente o quasi totalmente per conto di detta impresa, esso non e' considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 7 - Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Accordo - art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2 - L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresi' considerati "beni immobili" Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Accordo - art. 7

Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili (a) alla stabile organizzazione; (b) a vendite effettuate nell'altro Stato di merci di natura identica o analoga a quelle vendute per mezzo della stabile organizzazione; o (c) ad altre attivita' commerciali svolte in detto altro Stato di natura identica o analoga a quelle effettuate per mezzo della stabile organizzazione. 2 - Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3 - Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4 - Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5 - Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Accordo - art. 9

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Accordo - art. 10

Articolo 10 DIVIDENDI 1 - I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2 - Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' un residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la persona che percepisce i dividendi stessi e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3 - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' un residente la societa' distributrice. 4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5 - Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 6 - Nonostante le altre disposizione del presente Accordo, quando una societa' che e' residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile organizzazione possono essere assoggettati ad un'imposta supplementare in detto altro Stato in conformita' alla sua legislazione, ma l'imposta supplementare cosi' applicata non deve superare il 12 per cento dell'ammontare di tali utili depurati dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta afferente il reddito applicata in detto altro Stato. 7 - Le disposizioni del paragrafo 6 di questo articolo non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti di ripartizione della produzione e nei contratti di lavoro (o altri contratti simili) relativi al settore del petrolio e dei gas naturali o ad altri settori minerali conclusi il, o prima del, 31 dicembre 1983, dal Governo indonesiano, da una sua emanazione, da una importante societa' governativa petrolifera o per l'estrazione del gas o da qualche altro organismo siffatto con un soggetto residente in Italia.

Accordo - art. 11

Articolo 11 INTERESSI 1 - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2 - Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non potra' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di questa limitazione. 3 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: (a) il debitore degli interessi e' il Governo di questo Stato contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) gli interessi sono pagati ad un altro ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti effettuati in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti. 4 - Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazione di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazioni agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5 - Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6 - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformita' alle leggi di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 12

Articolo 12 CANONI 1 - I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2 - Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di questa limitazione. 3 - Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico. 4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5 - I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 13

Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili cosi' come indicati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2 - Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto in detto Stato. 4 - Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Accordo - art. 14

Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita' o sia presente in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Se egli dispone di una tale base fissa o si trova in quell'altro Stato per il predetto periodo o periodi, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa o sono prodotti in detto altro Stato durante il predetto periodo o periodi. 2 - L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o didattico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Accordo - art. 15

Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO 1 - Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Accordo - art. 16

Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o di altri organi simili di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Accordo - art. 17

Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1 - Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2 - Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate. 3 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 esercitate in base ad un accordo culturale tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita' sono svolte se il soggiorno in detto Stato contraente e' totalmente o sostanzialmente finanziato con fondi dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente lo- cale o da una sua istituzione pubblica.

Accordo - art. 18

Articolo 18 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Accordo - art. 19

Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1 (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2 (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo altro Stato e ne abbia la nazionalita'. 3 - Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'abito di un'attivita' economica o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Accordo - art. 20

Articolo 20 INSEGNANTI E RICERCATORI Un professore, un insegnante o un ricercatore, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente al solo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per un periodo non superiore a due anni relativamente alle retribuzioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Accordo - art. 21

Articolo 21 STUDENTI Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato unicamente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, istruzione o formazione professionale non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme gli siano derivate da fonti situate fuori da questo Stato.

Accordo - art. 22

Articolo 22 ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente citati nei precedenti articoli del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato salvo che questi redditi non siano derivati da fonti situate nell'altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in detto altro Stato.

Accordo - art. 23

Articolo 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1 - Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2 - Qualora un residente dell'Indonesia riceva redditi dall'Italia e tali redditi siano imponibili in Italia in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta con riferimento a tali redditi e' deducibile dall'imposta indonesiana applicata a detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non piu' superare la quota d'imposta indonesiana attribuibile a detti redditi. 3 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia dedurra' dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

Accordo - art. 24

Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE 1 - I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obblighi ad essa relativi, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2 - L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3 - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4 - Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5 - Nel presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

Accordo - art. 25

Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE 1 - Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo. 2 - L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. 3 - Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. 4 - Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale Accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Accordo - art. 26

Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1 - Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non e' contraria all'Accordo nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorita' potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Accordo - art. 27

Articolo 27 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali di diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Accordo - art. 28

Articolo 28 RIMBORSI 1 - Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo. 2 - Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere il diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo. 3 - Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Accordo - art. 29

Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1 - Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2 - Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica, ed avra' efficacia: (a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo; (b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo - art. 30

Articolo 30 DENUNCIA Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione il, o antecedentemente al, 30 giugno di ciascun anno solare dopo un periodo di cinque anni dall'anno in cui l'Accordo e' entrato in vigore. In tal caso l'Accordo cessera' di avere effetto: (a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; (b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare, a Giacarta il giorno 18 febbraio 1990 in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indonesiana Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

PROTOCOLLO All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante del detto Accordo. Resta inteso che: (a) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 5 la consegna di merci provenienti da un deposito situato in uno Stato contraente ad un paese terzo per mezzo di una persona che agisce in qualita' di agente indipendente cui si applica il paragrafo 6 dell'articolo 5, non costituisce una stabile organizzazione; (b) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, i punti (b) e (c) di detto paragrafo si applicano se le vendite e le attivita' commerciali sono state operate o intraprese al fine di eludere le imposte nell'altro Stato contraente; (c) con ulteriore riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione; (d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ricava utili all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non e' assoggettabile ad alcuna imposta locale sul reddito dovuta nell'altro Stato contraente; (e) il paragrafo 3 dell'articolo 24 non impedisce ad uno Stato contraente di applicare le norme per calcolare il rapporto tra indebitamento e capitale di rischio delle imprese residenti di detto Stato al fine di determinare la deducibilita' dell'interesse pagato da quelle imprese; (f) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme all'Accordo; (g) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo; (h) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi a: (i) per quanto concerne l'Italia: - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane (F.S.) - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT.) - Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) - l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e (ii) per quanto concerne l'Indonesia: - le Ferrovie di Stato indonesiane (PJKA) - l'Ufficio di Pegno indonesiano (Perusa haan Jawatan Pegadaian Negara) sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, conseguentemente, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 dell'Accordo; (i) le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate in un modo tale da limitare qualsiasi esclusione, esenzione, deduzione, credito o altra concessione presente o futura prevista da Accordi speciali sulla tassazione nell'ambito della cooperazione economica o tecnica tra gli Stati contraenti. Fatto in duplice esemplare a Giacarta il 18 febbraio 1990 in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indonesiana Parte di provvedimento in formato grafico