← Current text · History

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 710

Current text a fecha 1994-12-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) nel caso della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) nel caso degli Stati Uniti Messicani: - l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta); - l'imposta sull'attivo (impuesto al activo), (qui di seguito indicate quali "imposta messicana"); 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede, la repubblica italiana o gli Stati Uniti Messicani; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia puo' esercitare diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo; c) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per un'estensione e con le modalita' stabilite dallo stesso diritto internazionale; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di uno Stato contraente; e ii) le persone giuridiche, societa' di persone, ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze; ii) per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretaria de Hacienda Y Credito Publico). 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente defi- nite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 RESIDENZA 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sara' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona non ha la nazionalita' di alcuno degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonche' le connesse attivita' di supervisione, pero' solo quando tali cantieri, costruzione o attivita' si protraggono per un periodo superiore a otto mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni; e) una sede fissa di affari ai soli fini di compiere per l'impresa qualsiasi altra attivita' di carattere preparatorio o ausiliare. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attivita' che questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo. 6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al quale si applichi il successivo paragrafo. 7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attivita' commerciali per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Cio' nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue attivita' in nome di dette impresa, egli non e' considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente paragrafo. 8. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, i proventi o gli utili imputabili ad una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la predetta stabile organizzazione, ancorche' i pagamenti siano differiti ad epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato di esistere. 4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 5. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non comprendono gli utili derivanti dalla gestione di alberghi o da un'attivita' di trasporto diversa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10 DIVIDENTI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da diritti o azioni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo degli interessi, purche' sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario sia uno degli Stati contraenti, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali; b) gli interessi siano pagati da una delle persone menzionate nel precedente punto a); c) gli interessi siano pagati in relazione a prestiti con scadenza a tre o piu' anni, concessi o garantiti da organismi di finanziamento o di garanzia di carattere pubblico, le cui finalita' siano la promozione delle esportazioni mediante la concessione di crediti o garanzie a condizioni preferenziali. 4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quanto il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati ecceda, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed il creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti sara' imponibile, ai sensi della legislazione interna di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto delle ulteriori disposizioni della presente Convenzione. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il credito per il quale sono stati pagati gli interessi e' stato negoziato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12 CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni a titolo di diritto d'autore e le altre remunerazioni analoghe relative alla produzione o riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole, pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente assoggettato ad imposizione in ragione di tali canoni, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esprerienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine "canoni" utilizzato nel presente articolo comprende altresi' i proventi derivanti dall'alienazione di diritti o beni indicati nel presente paragrafo, nella misura in cui le somme derivanti da detta alienazione sono determinate in funzione della produttivita' o utilizzazione di detti diritti o beni. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui esigenze sono utilizzati i beni o diritti che hanno dato luogo al pagamento dei canoni e che pertanto ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per qualsiasi ragione, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno qualora il diritto o il bene per cui siano pagati i canoni sia stato concertato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote sociali od altri diritti di una societa' o di altra persona giuridica i cui attivi siano principalmente costituiti, direttamente od indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente o di diritti correlati a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non si prendono in considerazione i beni immobili che la detta societa' o persona giuridica destini alla sua attivita' industriale, commerciale o agricola, o all'esercizio di una professione indipendente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione dei beni o diritti a cui si riferisce l'articolo 12 della presente Convezione sono imponibili soltanto in conformita' delle disposizioni del detto articolo. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nel presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a) quando detto residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato contraente soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa; o b) quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi che ammontano od altre passano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito che detto residente ritrae dalle attivita' scolte nel predetto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15 LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quindi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, nonche', per quanto concerne il Messico, in qualita' di amministratore o di commissario, di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente paragrafo comprendono i redditi accessori connessi alla notorieta' personale di detto residente, che siano correlati con la sua presenza nell'altro Stato contraente e provengano da detto altro Stato. 2. Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi possono essere tassati, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove sono svolte le prestazioni di detto artista o sportivo.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20 STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21 ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione - art. 22

ARTICOLO 22 METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzionale in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: a) i residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da essi dovuta, l'imposta sul reddito pagata in Italia per un ammontare non superiore all'imposta pagabile in Messico sullo stesso elemento di reddito; b) alle condizioni previste dalla legislazione messicana, le societa' residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da esse dovuta in relazione ai dividendi ricevuti, l'imposta sul reddito pagata in Italia per gli utili con i quali la societa' residente dell'Italia ha corrisposto i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, si presume che sia stata pagata un'imposta del 15 per cento sui dividendi distribuiti da societa' residenti in Messico, sempre che gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi provengano principalmente da attivita' economiche svolte in Messico.

Convenzione - art. 23

ARTICOLO 23 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Convenzione - art. 24

ARTICOLO 24 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stato contraente comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi, verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Convenzione - art. 25

ARTICOLO 25 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti rela- tive alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le perone o le autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto a fini fiscali. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ardine pubblico.

Convenzione - art. 26

ARTICOLO 26 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Convenzione - art. 27

ARTICOLO 27 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverra' lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalita' costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi. 2. La presente Convenzione si applichera': a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Convenzione - art. 28

ARTICOLO 28 DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la Convenzione dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, mediante comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi d'imposta aventi inizio il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi. Fatta a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo degli Repubblica Italiana Stati Uniti Messicani Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

PROTOCOLLO alla Convenzione tra di Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Agli effetti del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che il termine "stabile organizzazione" non comprende il mantenimento di una sede fissa di affari in uno Stato contraente ai soli fini di svolgere per l'impresa attivita' di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerca scientifica o di preparazione alla collocazione di prestiti, sempre che dette attivita' abbiano carattere preparatorio o ausiliare. Nel caso di attivita' di preparazione alla collocazione di prestiti resta inteso che il carattere preparatorio o ausiliare sussiste allorche' i prestiti sono effettuati con risorse non provenienti da detto Stato contraente. 2. Agli effetti del paragrafo 1 dell'articolo 7, resta inteso che costituiscono redditi della stabile organizzazione i redditi derivanti dalla vendita in uno Stato contraente di beni di tipo identico o analogo a quelli venduti da detta stabile organizzazione, effettuata dalla casa madre o da una sua qualsiasi filiale allorche' l'attivita' di pubblicita', la campagna di commercializzazione, il deposito, l'esposizione o la consegna siano o siano stati effettuati per il tramite della predetta stabile organizzazione. 3. In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso di contratti (in particolare di contratti di progettazione, di somministrazione, di installazione o di costruzione di macchinari e attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici), o di opere pubbliche eseguite da un'impresa residente di uno Stato contraente che abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non saranno determinati sulla base dell'importo totale del contratto, ma soltanto di quella parte del contratto che sia effettivamente eseguita da detta stabile organizzazione nello Stato contraente in cui la stessa e' situata. 4. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 5. Con ulteriore riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 7, gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni in esso contenute compatibilmente con quanto previsto dalla propria legislazione interna e nel senso attribuito al medesimo paragrafo dai commenti effettuati dal Comitato degli Affari Fiscali dell'O.C.S.E., in relazione al modello di convenzione del 1977. 6. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 11, se, in conformita' ad una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra il Messico e qualunque altro Stato membro della Comunita' Economica Europea, il Messico limiti la sua imposizione alla fonte sugli interessi ad un'aliquota inferiore a quella stabilita' in detto articolo, l'aliquota ridotta cosi' convenuta si applichera' automaticamente alla presente Convenzione, fermo restando che tale aliquota non potra' essere inferiore al 10 per cento. 7. Le autorita' competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure amministrative necessarie per applicare il paragrafo 7 dell'articolo 11 in modo da limitare fenomeni di sottocapitalizzazione o di eccessivo indebitamento dei soggetti considerati in detto paragrafo. 8. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' alternativa a quanto previsto per la procedura contenziosa nazionale, ma che, in ogni caso, devono esaurirsi i ricorsi previsti nei casi in cui la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle imposte non conforme con le disposizioni della presente Convenzione. 9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente, mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione della presente disposizione. Fatto a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo degli Repubblica Italiana Stati Uniti Messicani parte di provvedimento in formato grafico