DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 698
Entrata in vigore del decreto: 6/1/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, di un regolamento per il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Tenuto conto che l'art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n.
414, ha differito il termine per l'emanazione del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresi', da tale data ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarieta' sociale;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili
1.Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo, nonche' quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidita', ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermita' invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidita' e alla minorazione riconosciuta.
2.Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
3.Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4.Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalita' di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.
5.Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.
6.In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata. 7. ll soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 puo' motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilita' a presentarsi a visita indicando la data in cui puo' essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilita' puo' essere motivata anche da un familiare convivente. 8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermita' e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 11 della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti; b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti; d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' a rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi visita domiciliare. 2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 3. In attesa di una organica revisione della materia, le unita' sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze. 4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a piu' alta densita' di beneficiari di pensioni, assegni e indennita'. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il D.L. n. 414/1994, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 27 agosto 1994, n. 514, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Quest'ultimo decreto e' stato a sua volta sostituito dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, in corso di conversione in legge, il cui art. 43, che qui si riporta, e' pressoche' identico nella sostanza all'art. 43 del D.L. n. 414/1994, salvo il termine per l'emanazione del regolamento, fissato in quest'ultimo decreto al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso: "Art. 43 (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici). - 1. E' differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento e' soppressa, altresi', ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1990, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti: "Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unita' sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, della legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. 2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente. 3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia. 5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti. 6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'. 7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unita' sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge. 8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unita' sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidita' civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita', di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291". - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 509/1988, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291: "Art. 11. - 1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidita' e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso".
Art. 2
Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari
1.Le unita' sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno facolta' di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, le commissioni istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 11, comma 3, della legge n. 537/1993, gia' citata, vedi in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1990, gia' citata, vedi in note all'art. 1.
Art. 3
Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili
1.La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato puo' presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanita' della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.
2.Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica superiore e di invalidita' civile. Il ricorso viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.
3.Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la commissione medica superiore e di invalidita' civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, puo' essere articolata in sezioni regionali utilizzando, ove necessario, duecento unita' di personale medico da portarsi in diminuzione del contingente delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.
4.I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine indicato nello stesso comma.
5.Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita e' ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidita' civile, alla cecita' civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unita' sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.((2))
Art. 4
Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili
1.Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine e' sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data.
3.I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.
4.Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle provvidenze e' disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.
Art. 5
Decorrenza dei benefici economici
1.I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
2.L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili e' tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.
3.I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilita', previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4.Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
5.Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilita' per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, gia' citato: "Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'". - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 537/1993, vedi in note alle premesse.
Art. 6
Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.
1.Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno od indennita', e sul provvedimento di revoca gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura territorialmente competente.
2.Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato.
3.Avverso le decisioni di cui al comma 1 e' ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
4.Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno.
5.Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.
Nota all'art. 6: - Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Art. 7
Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili
1.Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalita' del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili e' effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma.
2.In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
URBANI, Ministro per la funzione pubblica
MARONI, Ministro dell'interno
GUIDI, Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 21
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1933: "Art. 11. - Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio". - Il D.L. n. 313/1994 reca: "Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza".
Modello A
MODELLO A Istante maggiorenne (data) All'Unita' sanitaria locale Commissione medica per l'accertamento delle invalidita' civili ..l .. sottoscritt .. .. .. .. .. ... nat .. a .. .. .. .. .. .. provincia di .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... il .. .. .. .... residente in .. .. .... provincia di .. .. .. ... via/piazza .. .. .. .. .. ... n. .. .. ... c.a.p. .. .. .... stato civile .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... professione .. .. .... tel. .. .. .. ... codice fiscale .. .. .... C H I E D E di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidita', quale: invalido civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni - indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico SI NO cieco civile - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni sordomuto - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni persona -(( ai sensi della legge 5 febbraio)) handicappata (( 1992, n. 104 )) (AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al riconoscimento richiesto) allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidita' civile o alla minorazione che sara' riconosciuta da codesta Commissione. Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidita' o alla minorazione riconosciute. Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potra' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 D I C H I A R A a) di essere nat .. a .. .. provincia di .. .. il .. .. ...; b) di essere cittadin .. italian ..; c) di essere residente in .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..; d) che le infermita' per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidita' civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro. Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti. Allega alla presente domanda: - la certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti rilasciata in data .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... da .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....; - altra documentazione integrativa: .. .. .. .. .. .. .. ... FIRMA (1) AVVERTENZE: 1) La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390. Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... nat .. a .. .. .. .. ... il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza .. .. .. .. .. n. .... c.a.p. .. .... documento .. .. .. .. .... n. .. .. .. ... rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... FIRMA 2 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... nat .. a .. .. .. .. ... il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza .. .. .. .. .. n. .... c.a.p. .. .... documento .. .. .. .. .... n. .. .. .. ... rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ... Data .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... FIRMA NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere: - per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; - per il riconoscimento della cecita' civile e' richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecita' assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. MODELLO B Istante minore anni 18 o interdetto (data) All'Unita' sanitaria locale Commissione medica per l'accertamento delle invalidita' civili ..l .. sottoscritt .. .. .. .. .. ... nat .. a .. .. .. .. .. .. il .. .. .. ... residente in .. .. .. .. .. provincia di .. .. ... c.a.p. .. .. .. via/piazza .. .. .. .. .. n. .... tel. .. .. .... nella sua qualita' di .. .. .. .. .. .. .. .. ... del .. .. .. .... (interdetto o minore di anni 18) nat .. a .. .. .. ... il .. .. ... residente in .. .. .. .... via/piazza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. n. .. .. .... c.a.p. .. .. .. .. codice fiscale .. .. .. .. .. ... C H I E D E che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidita', quale: invalido civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni - indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico SI NO cieco civile - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni sordomuto - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni persona (( - ai sensi della legge 5 febbraio)) handicappata ((1992, n. 104 )) (AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al riconoscimento richiesto) allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidita' civile o alla minorazione che sara' riconosciuta da codesta commissione. Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidita' o alla minorazione riconosciute. Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potra' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. D I C H I A R A che il summenzionato minorato: a) e' nat .. a .. .. .... provincia di .. .. .. il .. .. ...; b) e' cittadin .. italian ..; c) e' residente in .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...; d) che le infermita' per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidita' civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro. Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti. Allega alla presente domanda: - la certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti rilasciata in data .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... da .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - altra documentazione integrativa: .. .. .. .. .. .. ... FIRMA (1-2) AVVERTENZE: 1) La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390. Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... nat .. a .. .. .. .. ... il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza .. .. .. .. .. n. .... c.a.p. .. .... documento .. .. .. .. .... n. .. .. .. ... rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... FIRMA 2 Testimone .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... nat .. a .. .. .. .. ... il .. .. .. .... residente in .. .. .... via/piazza .. .. .. .. .. n. .... c.a.p. .. .... documento .. .. .. .. .... n. .. .. .. ... rilasciato il .. .. .. .. .. .. .. da .. .. .. .. .. ... Data .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... FIRMA 2) Specificare la qualita' rivestita (legale rappresentante o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere: - per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; - per il riconoscimento della cecita' e' richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecita' assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.