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LEGGE 2 gennaio 1995, n. 13

Current text a fecha 1995-01-18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

CONVENTION

CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico

CONVENZIONE - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONSIGLIO D'EUROPA CONVENZIONE EUROPEA SULLO STATUTO GIURIDICO DEI LAVORATORI MIGRANTI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione. Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di giungere ad una piu' stretta unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e di promuovere, nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro sviluppo economico e sociale; Riconoscendo la necessita' di regolare lo stato giuridico dei lavoratori migranti, cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare loro, nei limiti del possibile, un trattamento che non sia meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali dello Stato d'accoglimento per tutto quello che riguarda le condizioni di vita e di lavoro; Decisi a favorire il progresso sociale ed il benessere dei lavoratori migranti e dei loro familiari; Affermando che i diritti e privilegi che essi concedono reciprocamente ai loro cittadini vengono concessi in virtu' della stretta associazione che unisce gli Stati membri del Consiglio d'Europa mediante il suo Statuto; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizione 1. Ai fini della presente Convenzione, per "lavoratore migrante" si intende il cittadino di una Parte Contraente che e' stato autorizzato da un'altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito. 2. La presente Convenzione non si applica: a. ai lavoratori frontalieri; b. agli artisti, ivi compresi gli artisti di varieta' e gli animatori di spettacoli, agli sportivi, impegnati per un breve periodo di tempo e alle persone che svolgono una professione libera; c. ai marittimi; d. ai tirocinanti; e. agli stagionali; i lavoratori migranti stagionali sono quei cittadini di una Parte Contraente che svolgono un lavoro retribuito nel territorio di un'altra Parte Contraente in una attivita' dipendente dal ritmo delle stagioni, sulla base di un contratto a tempo determinato o per un lavoro determinato; f. ai lavoratori di una Parte Contraente, che svolgono un lavoro determinato nel territorio di un'altra Parte Contraente, per conto di una impresa la cui sede sociale si trova fuori del territorio di detta Parte Contraente.

CONVENZIONE - art. 2

Articolo 2 Forme di reclutamento 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti avviene o per richiesta nominativa o per richiesta non nominativa e in quest'ultimo caso deve essere fatta tramite l'organo ufficiale dello Stato d'origine, se detto organo esiste, e, se del caso, tramite l'organo ufficiale dello Stato d'accoglimento. 2. Le spese amministrative relative al reclutamento, all'ingresso ed al collocamento, qualora avvengano tramite un organo ufficiale, non dovranno essere a carico del lavoratore migrante.

CONVENZIONE - art. 3

Articolo 3 Esame medico e di attitudine professionale 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti puo' essere preceduto da un esame medico e di attitudine professionale. 2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono poter stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni di sa- lute e alle attitudini tecniche necessarie al lavoro offerto e stabilire che per lo stato di salute di detto lavoratore non presenta pericoli per la salute pubblica. 3. Le modalita' di rimborso delle spese relative all'esame medico e di attitudine professionale verranno regolate, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, in modo che tali spese non siano a carico del lavoratore migrante. 4. Il lavoratore migrante in possesso di una richiesta di lavoro nominativa potra' essere sottoposto ad esame di attitudine professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei casi di frode.

CONVENZIONE - art. 4

Articolo 4 Diritto d'uscita - diritto d'accesso Formalita' amministrative 1. Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti: - il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui e' cittadino; - il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti. 2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume. 3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel piu' breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non puo' super- are il costo amministrativo di detti documenti.

CONVENZIONE - art. 5

Articolo 5 Formalita' e procedure riguardanti il contratto di lavoro Ogni lavoratore migrante che ha ottenuto un lavoro dovra' essere munito, prima della sua partenza per lo Stato d'accoglimento, di un contratto di lavoro o di una offerta di lavoro precisa che potranno essere redatte in una o piu' lingue in uso nello Stato d'origine e in una o piu' lingue in uso nello Stato d'accoglimento. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale e una agenzia di collocamento ufficialmente riconosciuta, sara' obbligatorio l'uso di almeno una lingua dello Stato di origine ed una lingua dello Stato d'accoglimento.

CONVENZIONE - art. 6

Articolo 6 Informazioni 1. Le Parti Contraenti si scambieranno e forniranno ai candidati emigranti informazioni adeguate circa il loro soggiorno, le condizioni e le possibilita' di riunificazione delle famiglie, la natura del lavoro, la possibilita' di concludere un nuovo contratto di lavoro allo scadere del primo, la qualifica richiesta, le condizioni di lavoro e di vita (ivi compreso il costo della vita), la retribuzione, la sicurezza sociale, l'alloggio, il vitto, il trasferimento dei risparmi, il viaggio, nonche' le ritenute sul salario per la tutela e la sicurezza sociale, le imposte, le tasse e gli altri oneri. Possono essere fornite anche informazioni sulle condizioni culturali e religiose nello Stato d'accoglimento. 2. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale dello Stato d'accoglimento queste informazioni saranno fornite al candidato all'emigrazione, prima della sua partenza, in una lingua che egli puo' capire, onde permettergli di prendere una decisione con piena cognizione di causa. Se del caso, la traduzione di queste informazioni in una lingua che il candidato all'emigrazione puo' capire, viene generalmente assicurata dallo Stato d'origine. 3. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a prendere misure appropriate al fine di prevenire la propaganda ingannevole relativa all'emigrazione ed all'immigrazione.

CONVENZIONE - art. 7

Articolo 7 Viaggio 1. Ciascuna Parte Contraente s'impegna, in caso di reclutamento collettivo ufficiale, affinche' in nessun caso le spese di viaggio verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. Le modalita' relative a dette spese saranno determinate nel quadro di accordi bilaterali che potranno prevedere anche l'estensione delle predette misure alle famiglie ed ai lavoratori reclutati individualmente. 2. Nel caso di lavoratori migranti e delle loro famiglie che si trovino in transito sul territorio di una Parte Contraente per raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del loro ritorno nello Stato d'origine, l'autorita' competente dello Stato di transito dovra' prendere tutti i provvedimenti necessari per accelerare il passaggio ed evitare ritardi e difficolta' amministrative. 3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte e tasse sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento al rientro definito nello Stato d'origine nonche' durante i transiti: a. per effetti personali e mobilio appartenenti ai lavoratori migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare; b. in misura ragionevole, per gli attrezzi manuali e l'attrezzatura portatile necessari ai lavoratori migranti per svolgere il loro mestiere. Le esenzioni suindicate sono concesse conformemente alle/inferiori modalita' previste dalle disposizioni legislative o dai regolamenti in vigore in detti Stati.

CONVENZIONE - art. 8

Articolo 8 Permesso di lavoro 1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel proprio territorio un lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro retribuito, gli rilascia o gli rinnova (salvo in caso di dispensa) un permesso di lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione. 2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta non puo', di regola, legare il lavoratore ad uno stesso datore di lavoro o ad una stessa localita' per un periodo superiore ad un anno. 3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore migrante, tale permesso dovrebbe avere generalmente la durata di almeno un anno, fintantoche' la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro lo permettano.

CONVENZIONE - art. 9

Articolo 9 Permesso di soggiorno 1. Ciascuna Parte Contraente rilascera', qualora la legislazione nazionale lo richieda, un permesso di soggiorno ai lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad occupare un posto di lavoro retribuito sul suo territorio conformemente alle condizioni previste nella presente Convenzione. 2. Il permesso di soggiorno sara' rilasciato, e, se del caso, rinnovato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, per una durata uguale, di regola, a quella del permesso di lavoro. Quando la durata del permesso di lavoro e' indeterminata, il permesso sara' rilasciato e, se del caso, rinnovato di regola per un periodo di almeno un anno. Sara' rilasciato e rinnovato gratuitamente o dietro pagamento delle sole spese amministrative. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore migrante autorizzati a raggiungerlo conformemente all'art. 12 della presente Convenzione. 4. Qualora il lavoratore migrante non occupi piu' il posto di lavoro, o perche' colpito da inabilita' temporanea al lavoro dovuta a malattia o incidente, o perche' disoccupato involontario debitamente accertato dalle autorita' competenti, sara' autorizzato ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della presente Convenzione, a rimanere sul territorio dello Stato d'accoglimento per un periodo non inferiore a cinque mesi. Tuttavia, nessuna Parte Contraente avra' l'obbligo nei casi di cui al precedente comma, di permettere al lavoratore migrante di rimanere per un periodo superiore alla durata del versamento delle indennita' di disoccupazione. 5. Il permesso di soggiorno, rilasciato in conformita' alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo potra' essere ritirato: a. per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di buon costume; b. se il titolare si rifiuta, dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze di tale rifiuto, di conformarsi alle prescrizioni emanate dall'autorita' sanitaria nei suoi confronti a fine della tutela della salute pubblica; c. se non e' soddisfatta una condizione essenziale per il suo rilascio o la sua validita'. Ciascuna Parte Contraente si impegna tuttavia ad assicurare ai lavoratori migranti, cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno, un effettivo diritto di ricorso, in conformita' alla procedura prevista dalla propria legislazione, presso un'autorita' giudiziaria o amministrativa.

CONVENZIONE - art. 10

Articolo 10 Assistenza 1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti e i loro familiari riceveranno tutte le informazioni e i consigli adeguati nonche' tutta l'assistenza necessaria per la loro sistemazione ed il loro adattamento. 2. A tale scopo, i lavoratori migranti ed i loro familiari beneficeranno dell'aiuto e dell'assistenza dei servizi sociali e degli organismi di utilita' pubblica dello Stato d'accoglimento nonche' dell'aiuto fornito dalle autorita' consolari del loro Stato d'origine. Inoltre i lavoratori migranti beneficeranno alla stessa stregua dei lavoratori nazionali dell'aiuto e dell'assistenza del servizio del posto di lavoro. Tuttavia, ciascuna Parte Contraente fara' in modo di assicurare, qualora la situazione lo richieda, dei servizi sociali specializzati al fine di facilitare o coadiuvare l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare ai lavoratori migranti e ai loro familiari la liberta' di praticare il culto che essi professano; essa facilitera' loro, nei limiti dei mezzi disponibili, la pratica di tale culto.

CONVENZIONE - art. 11

Articolo 11 Recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare 1. La condizione di lavoratore migrante non deve ostacolare il recupero delle somme dovute a persone rimaste nello Stato d'origine a titolo di obbligazione alimentare derivante da legami familiari, di parentela, di matrimonio o di unione ivi compresi gli obblighi alimentari verso un figlio non legittimo. 2. Ciascuna Parte Contraente prendera' i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare, utilizzando a tale scopo, nei limiti del possibile il formulario adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 3. Ciascuna Parte Contraente adottera', nei limiti del possibile, dei provvedimenti al fine di nominare un'unica autorita' nazionale o regionale, incaricata di ricevere e di inviare le richieste di alimenti dovuti a titolo di obbligazione alimentare rispondenti alle condizioni del precedente paragrafo 1. 4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni bilaterali o multilaterali gia' concluse o da concludere.

CONVENZIONE - art. 12

Articolo 12 Riunificazione delle famiglie 1. Il congiunto del lavoratore migrante che ha un'occupazione regolare nel territorio di una Parte Contraente e i suoi figli non sposati, fintantoche' sono considerati minori dalla legislazione in materia dello Stato d'accoglimento e che sono a suo carico, sono autorizzati, alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione per l'ammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione o dagli Accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che quest'ultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora. Ciascuna Parte Contraente potra' subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potra' essere superiore ai dodici mesi. 2. Ciascuno Stato potra' inoltre, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avra' effetto un mese dopo il suo ricevimento, subordinare la riunificazione delle famiglie di cui al precedente paragrafo 1 alla condizione che il lavoratore migrante disponga di mezzi finanziari stabili, sufficienti a provvedere ai bisogni della sua famiglia. 3. Ciascuno Stato potra', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avra' effetto un mese dopo il suo ricevimento, derogare temporaneamente all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione prevista al precedente paragrafo 1, per una o piu' parti del suo territorio che indichera' nella dichiarazione, purche' dette misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali. La dichiarazione dovra' menzionare i motivi particolari che giustifichino la deroga relativamente alla capacita' d'accoglimento. Ciascuno Stato che si avvale di tale facolta' di deroga dovra' informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa in merito ai provvedimenti adottati ed assicurare la pubblicazione di detti provvedimenti nel piu' breve tempo possibile. Deve altresi' informare il Segretario Generale della data in cui dette misure cessano di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione sono di nuovo applicabili. La dichiarazione non pregiudichera' in linea di massima le domande di riunificazione delle famiglie sottoposte alle autorita' competenti prima che la dichiarazione sia stata inviata al Segretario Generale dai lavoratori migranti che si trovano gia' nella parte del territorio interessato.

CONVENZIONE - art. 13

Articolo 13 Alloggio 1. Ciascuna Parte Contraente applichera' al lavoratore migrante, in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari. 2. Ciascuna Parte Contraente dovra' assicurarsi che i servizi nazionali competenti effettuino dei controlli, nei casi adeguati, ed in collaborazione con le autorita' consolari interessate, nei limiti della loro competenza, al fine di assicurare che le norme di igiene degli alloggi vengano rispettate nei confronti dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i propri nazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna a tutelare i lavoratori migranti, nel quadro delle sue disposizioni legislative e regolamentari, dallo sfruttamento in materia di affitto. 4. Ciascuna Parte Contraente curera', con i mezzi a disposizione dei servizi nazionali competenti, che l'alloggio del lavoratore migrante sia adeguato.

CONVENZIONE - art. 14

Articolo 14 Preformazione - Formazione scolastica, professionale e linguistica - Rieducazione professionale 1. I lavoratori migranti e i loro familiari regolarmente ammessi nel territorio di una Parte Contraente, beneficeranno, allo stesso modo e alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento generale e professionale nonche' della formazione e rieducazione professionale e verra' loro concesso l'accesso all'insegnamento superiore conformemente alle disposizioni che regolano, in generale, l'accesso alle diverse istituzioni nello Stato d'accoglimento. 2. Al fine di favorire l'accesso alle scuole di insegnamento generale e professionale nonche' ai centri di formazione professionale, lo Stato d'accoglimento facilitera' l'insegnamento della sua o delle sue lingue a favore dei lavoratori migranti e dei suoi familiari. 3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2, la concessione di borse di studio sara' lasciata alla discrezione di ciascuna Parte Contraente che si adoperera' per concedere ai figli dei lavoratori migranti che vivono presso le loro famiglie nello Stato d'accoglimento in conformita' con le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione, le stesse facilitazioni in materia che accorda ai suoi lavoratori nazionali. 4. Le qualificazioni professionali del lavoratore nonche' i diplomi e i titoli professionali precedentemente acquisiti nello Stato d'origine saranno riconosciuti dalle Parti Contraenti secondo le modalita' fissate con accordi bilaterali o multilaterali. 5. Le Parti Contraenti interessate si assicureranno, nel quadro di una stretta cooperazione, che la formazione e la rieducazione professionale, ai sensi del presente articolo, tengano conto, nei limiti dei possibile, delle necessita' dei lavoratori migranti in vista in un loro ritorno nel Paese d'origine.

CONVENZIONE - art. 15

Articolo 15 Insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante Le Parti Contraenti interessate opereranno di comune accordo al fine di organizzare, nella misura del possibile, a favore dei figli dei lavoratori migranti, dei corsi speciali per l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante per facilitare, tra l'altro, il loro ritorno nel Paese d'origine.

CONVENZIONE - art. 16

Articolo 16 Condizioni di lavoro 1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini. 2. Non si puo' derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.

CONVENZIONE - art. 17

Articolo 17 Trasferimento dei risparmi 1. Ciascuna Parte Contraente permettera', secondo le modalita' fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire. Tale disposizione verra' applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titoli di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potra' essere in nessun caso ostacolata o impedita. 2. Ciascuna Parte Contraente permettera', nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.

CONVENZIONE - art. 18

Articolo 18 Sicurezza sociale 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari parita' di trattamento con i propri nazionali in materia di sicurezza sociale, con riserva delle condizioni richieste dalla propria legislazione e dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra le Parti Contraenti interessate. 2. Inoltre le Parti Contraenti faranno tutto il possibile per garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il mantenimento dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, nonche' la prestazione di servizi sociali all'estero, mediante accordi bilaterali e multilaterali.

CONVENZIONE - art. 19

Articolo 19 Assistenza sociale e medica Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio ai lavoratori migranti e ai loro familiari, residenti regolarmente nel proprio territorio, la stessa assistenza sociale e medica riservata per i propri nazionali e cio' in conformita' agli obblighi assunti con accordi internazionali ed in particolare con la Convenzione Europea di assistenza sociale e medica del 1953.

CONVENZIONE - art. 20

Articolo 20 Incidenti sul lavoro e malattie professionali - Igiene del lavoro 1. Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, nonche' l'igiene del lavoro, i lavoratori migranti beneficeranno degli stessi diritti e della stessa tutela dei lavoratori nazionali in applicazione delle leggi di una Parte Contraente e dei contratti collettivi e tenuto conto della loro situazione particolare. 2. Il lavoratore migrante che avra' subito un incidente sul lavoro o sia stato colpito da una malattia professionale nel territorio dello Stato d'accoglimento beneficera' della stessa rieducazione professionale dei lavoratori nazionali.

CONVENZIONE - art. 21

Articolo 21 Controllo delle condizioni di lavoro Ciascuna Parte Contraente controllera' o fara' controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sara' effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.

CONVENZIONE - art. 22

Articolo 22 Decesso Ciascuna Parte Contraente avra' cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, vengano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.

CONVENZIONE - art. 23

Articolo 23 Imposte sul reddito da lavoro 1. In materia di reddito e senza pregiudicare le disposizioni riguardanti la doppia imposizione contenute negli accordi gia' conclusi o che potranno essere conclusi tra le Parti Contraenti, i lavoratori migranti non saranno soggetti, nel territorio di una Parte Contraente, a diritti, tasse, imposte o contributi, di qualunque genere, superiori o piu' gravosi di quelli che vengono imposti ai lavoratori nazionali che si trovano in situazione analoga. Essi beneficeranno, in particolare, di riduzioni o esenzioni da tasse o imposte e di sgravi alla base, ivi comprese le detrazioni per oneri familiari. 2. Le Parti Contraenti stabiliranno fra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali sulla doppia imposizione, i provvedimenti da adottare per evitare la doppia imposizione sui guadagni dei lavoratori migranti.

CONVENZIONE - art. 24

Articolo 24 Scadenza del contratto di lavoro e licenziamento 1. Alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, alla fine del periodo stabilito, e in caso di rescissione anticipata di tale contratto o di rescissione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore migrante beneficera' di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro. 2. Il lavoratore migrante beneficera', in caso di licenziamento individuale o collettivo, del regime applicabile ai lavoratori nazionali in virtu' della legislazione o dei contratti collettivi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la forma e il periodo di preavviso per il licenziamento, le indennita' previste dalla legge o dai contratti collettivi, e quelle che eventualmente gli spetterebbero in caso di rescissione arbitraria del suo contratto di lavoro.

CONVENZIONE - art. 25

Articolo 25 Reimpiego 1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volonta', soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorita' competente dello Stato d'accoglimento facilitera' il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato. 2. A tal fine, lo Stato ospite favorira' i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purche' manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.

CONVENZIONE - art. 26

Articolo 26 Ricorso alle autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato d'accoglimento 1. Ciascuna Parte Contraente accordera' ai lavoratori migranti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai lavoratori nazionali in materia di procedimenti giudiziari. I lavoratori migranti avranno diritto, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, alla piena tutela legale e giudiziaria della loro persona e dei loro beni, dei loro diritti ed interessi; essi hanno in particolare lo stesso diritto dei lavoratori nazionali di ricorrere alle autorita' giudiziarie ed amministrative competenti secondo la legislazione dello Stato d'accoglimento, e di farsi assistere da una persona di loro scelta autorizzata dalle leggi di dello Stato, in particolare nelle controversie con il loro datore di lavoro, con i loro familiari e con i terzi. Le norme del diritto internazionale privato in vigore nello Stato d'accoglimento non vengono pregiudicate dal presente articolo. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' ai lavoratori migranti il beneficio dell'assistenza giudiziaria alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali ed in caso di procedura civile o penale, la possibilita' di farsi assistere da un interprete se il lavoratore migrante non capisce o non parla la lingua usata nell'udienza.

CONVENZIONE - art. 27

Articolo 27 Ricorso ai servizi relativi all'impiego Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti ed ai loro familiari che si trovano regolarmente nel suo territorio, il diritto di ricorrere ai servizi relativi all'impiego, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ivi comprese le condizioni di accesso in vigore in detto Stato.

CONVENZIONE - art. 28

Articolo 28 Esercizio del diritto sindacale Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti il libero esercizio del diritto sindacale per la tutela dei loro interessi economici e sociali alle condizioni previste dalla legislazione nazionale per i propri cittadini.

CONVENZIONE - art. 29

Articolo 29 Partecipazione all'attivita' dell'azienda Ciascuna Parte Contraente facilitera', nella misura del possibile, la partecipazione dei lavoratori migranti all'attivita' dell'azienda alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

CONVENZIONE - art. 30

Articolo 30 Ritorno al paese d'origine 1. Ciascuna Parte Contraente adottera', per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sara' lasciata a ciascuna Parte Contraente la facolta' di fornire una assistenza finanziaria. 2. Affinche' i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverra' il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunichera' allo Stato d'accoglimento, che le mettera' a disposizione degli interessati su loro richiesta, informazioni relative in particolare a: - le possibilita' e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine; - l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica; - il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale; - i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio; - l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento; - l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.

CONVENZIONE - art. 31

Articolo 31 Mantenimento dei diritti acquisiti Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordati ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato e' Parte Contraente.

CONVENZIONE - art. 32

Articolo 32 Relazione fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno piu' favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtu' della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonche' delle misure adottate per la loro applicazione.

CONVENZIONE - art. 33

Articolo 33 Applicazione della Convenzione 1. Verra' istituito un Comitato a carattere consultivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte Contraente designera' un rappresentante per tale Comitato consultivo. Ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potra' farsi rappresentare da un osservatore con voto consultivo. 3. Il Comitato consultivo esaminera' ogni proposta che gli verra' sottoposta da una delle Parti Contraenti al fine di facilitare o di migliorare le condizioni di applicazione della Convenzione nonche' ogni proposta di modifica della presente Convenzione. 4. I pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo verranno adottati a maggioranza dei membri del Comitato: tuttavia le proposte di modifica della Convenzione verranno adottate all'unanimita' dai membri del Comitato. 5. I pareri, le raccomandazioni e le proposte del Comitato consultivo sopramenzionate verranno inviate al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che decidera' sul seguito da dar loro. 6. Il Comitato consultivo sara' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa e si riunira', di regola, almeno una volta ogni due anni ed inoltre su iniziativa del Comitato dei Ministri o di almeno due Parti Contraenti; il Comitato si riunira' anche su richiesta di una Parte Contraente qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 12. 7. Il Comitato consultivo redigera' periodicamente, per il Comitato dei Ministri, un rapporto contenente le informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio delle Parti e relative alle materie contemplate dalla presente Convenzione.

CONVENZIONE - art. 34

Articolo 34 Firma - Ratifica - Entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera', accettera' o approvera' in seguito, il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

CONVENZIONE - art. 35

Articolo 35 Campo di applicazione territoriale 1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o piu' territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali e' autorizzato a stipulare. 2. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirato per quanto riguarda ogni territorio designato in detta dichiarazione. Questo ritiro avra' effetto nei sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

CONVENZIONE - art. 36

Articolo 36 Riserve 1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o piu' riserve che non potranno riguardare piu' di nove articoli dei Capitoli dal II al IV incluso, ad eccezione degli articoli 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26. 2. Ogni Stato potra' ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtu' del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento.

CONVENZIONE - art. 37

Articolo 37 Denuncia della Convenzione 1. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento. 2. Non potra' essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata. 3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualita' di Stato membro.

CONVENZIONE - art. 38

Articolo 38 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a) le firme; b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12; d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 34; e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 35; f) le riserve formulate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 36; g) il ritiro delle riserve effettuate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 36; h) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 37 e la data in cui la denuncia avra' effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme ed ogni Stato firmatario. Seguono firme.