LEGGE 15 febbraio 1995, n. 54

Type Legge
Publication 1995-02-15
Ultimo aggiornamento 1995-02-27
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 9 Capacita' di ritenzione della nave ed installazioni riceventi 1. Ciascuna Parte fara' in modo di assicurare che tutte le navi aventi diritto ad inalberare la sua bandiera ed ogni altra nave impegnata nelle operazioni Antartiche o di supporto ad essa, prima di entrare nella zona del Trattato Antartico, siano equipaggiate con un serbatoio o serbatoi aventi sufficiente capacita' a bordo per ritenere tutte le acque di scolo, zavorra sporca, acque di lavaggio dei serbatoi ed altri residui e miscele oleose, e che abbiano sufficiente capacita' a bordo per la ritenzione dei rifiuti durante le operazione nella zona del Trattato Antartico. Esse inoltre dovranno aver preso provvedimenti per scaricare tali residui oleosi e rifiuti in un impianto ricevente dopo aver lasciato la zona. Le navi dovranno anche avere sufficiente capacita' a bordo per la ritenzione di sostanze liquide nocive. 2. Ciascuna Parte nei cui porti le navi dipartono dirette verso la zona del Trattato Antartico o giungono da detta zona, si impegna a fare in modo che non appena possibile siano installati adeguati impianti per ricevere tutte le acque di scolo, la zavorra sporca, le acque di lavaggio del serbatoio, altri residui e miscele oleose nonche' i rifiuti provenienti dalle navi senza causare indebiti ritardi, ed in base alle esigenze delle navi che utilizzano tali impianti. 3. Le Parti che hanno in esercizio in porti di altre Parti navi dirette verso la zona del Trattato Antartico o che giungono da detta zona, si consulteranno con tali Parti in vista di assicurare che la sistemazione degli impianti riceventi portuali non imponga un onere indebito alle Parti limitrofe alla zona del Trattato Antartico.

Annesso IV - art. 10

ARTICOLO 10 Progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento di navi Ciascuna Parte terra' conto degli obiettivi del presente Annesso nella progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento delle navi impegnate o di supporto nelle operazioni dell'Antartico.

Annesso IV - art. 11

ARTICOLO 11 Immunita' sovrana 1. Il presente Annesso non si applichera' a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale o altra nave di proprieta' o operata da uno Stato ed attualmente utilizzata solo per servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte assicurera' mediante l'adozione di adeguati provvedimenti che non pregiudicano le operazioni o le capacita' operative di tali navi di sua proprieta' o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ragionevole e possibile, con il presente Annesso. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte terra' conto dell'importanza di proteggere l'ambiente Antartico. 3. Ciascuna Parte informera' le altre Parti su come essa attua la presente disposizione. 4. La procedura di soluzione delle controversie stabilita negli Articoli 18 a 20 del Protocollo non si applica al presente Articolo.

Annesso IV - art. 12

ARTICOLO 12 Misure preventive e prontezza e risposta all'emergenza. 1. Al fine di far fronte in maniera piu' effettiva alle emergenze di inquinamento marino o al rischio che ne deriva nella zona del Trattato Antartico, le Parti in conformita' con l'Articolo 15 del Protocollo, elaboreranno piani di emergenza per far fronte all'inquinamento marino nella zona del Trattato Antartico, compresi piani di emergenza per le navi (diverse dai piccoli battelli adibiti alle operazioni delle basi fisse o delle navi) che operano nella zona del Trattato Antartico, in particolare le navi che trasportano carichi di petrolio e per quanto riguarda i versamenti di petrolio aventi origine da impianti costieri, che si riversano nell'ambiente marino. A tal fine esse: (a) coopereranno nella formulazione ed attuazione di tali piani; (b) attingeranno ai pareri del Comitato, dell'Organizzazione Marittima Internazionale e di altre Organizzazioni Internazionali. 2. Le Parti istituiranno altresi' procedure per far fronte in maniera cooperativa ai casi di emergenza di inquinamento e adotteranno adeguate azioni di risposta in base a tali procedure.

Annesso IV - art. 13

ARTICOLO 13 Revisione Le Parti manterranno sotto continuo controllo le disposizioni del presente Annesso ed altri provvedimenti al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino dell'Antartico e di farvi fronte, ivi compreso ogni emendamento e nuovo regolamento adottato in base a Marpol 73/78 in vista di conseguire gli obiettivi del presente Annesso.

Annesso IV - art. 14

ARTICOLO 14 Rapporti con Marpol 73/78 Per quanto riguarda le Parti che sono anche Parti a Marpol 73/78, nulla nel presente Annesso sara' in deroga ai diritti ed obblighi specifici ivi contenuti.

Annesso IV - art. 15

Articolo 15 Emendamento o Modifica 1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale e' stata adottata a meno che una o piu' Parti Consultive al Trattato Antartico non notifichino il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono approvare il provvedimento. 2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che diviene effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sara' ricevuta dal Depositario.

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