LEGGE 5 luglio 1995, n. 308
Entrata in vigore della legge: 28/7/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali.
Art. 2
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Allegato
Acte Final Parte di provvedimento in formato grafico Accord Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE ------------------- 1. La conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale e' stata convocata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle risoluzioni 1129 (XLI) e 1203 (XLII) adottate dal Consiglio economico e sociale il 27 luglio 1966 ed il 26 maggio 1967. I testi di tali risoluzioni sono i seguenti: Risoluzione 1129 (XLI) "Il consiglio economico e sociale, "Richiamando le proprie risoluzioni 967 (XXXVI) del 25 luglio 1963, 1034 (XXXVII) del 14 agosto 1964 e 1082 B (XXXIX) del 30 luglio 1965 sulla revisione della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale e del Protocollo relativo alla segnalazione stradale, "Considerando, conformemente all'opinione gia' espressa nelle proprie risoluzioni 1034 (XXXVII) a 1082 B (XXXIX) che, allo scopo di facilitare la circolazione stradale, e' necessario modificare e completare la Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale ed il Protocollo del 1949 sulla segnaletica stradale, "Prendendo nota del rapporto del Segretario generale, in particolare il suo paragrafo 6, tenuto conto delle risoluzioni 1082B (XXXIX) del Consiglio, "Prendendo atto dell'invito del Governo austriaco; "1. Decide che la Conferenza internazionale che deve essere convocata stabilira' se dovra' essere predisposto piu' di uno strumento per sostituire la Convenzione ed il Protocollo del 1949 e se alcune disposizioni relative alla segnaletica stradale dovranno avere un carattere obbligatorio o essere semplicemente delle proce- dure raccomandate; "2. Decide che saranno invitati alla Conferenza tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonche', a titolo consultivo, le istituzioni specializzate e, in qualita' di osservatori, le organizzazioni intergovernative interessate e le organizzazioni non governative interessate dotate di statuto consultivo presso il Consiglio; "3. Decide inoltre che la Conferenza si terra' a Vienna nel mese di marzo 1968, durante un periodo non superiore a 25 giorni lavorativi ed alla data che verra' fissata dal Segretario generale di concerto con il Governo austriaco; 4. Prega il Segretario generale di predisporre e di diffondere come documenti della Conferenza: a) Un progetto di convenzione sulla circolazione stradale; b) Un progetto di convenzione sulla segnaletica stradale; basati sui progetti redatti in precedenza e tenendo conto degli emendamenti proposti dalle Commissioni economiche regionali; c) Dei commentari a tali progetti che: i) Pongano in evidenza le differenze di fondo che essi presentano nei confronti dei progetti diramati in precedenza; ii) Ripropongano quegli emendamenti proposti dalle Commissioni economiche regionali che non siano stati incorporati nei nuovi testi; 5. Prega inoltre il Segretario Generale, a) In occasione della diffusione dei nuovi progetti, di chiedere: i) Ai governi degli Stati che saranno invitati alla Conferenza, di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima dell'apertura della Conferenza, gli emendamenti a tali progetti che essi desiderano proporre; ii) Alle istituzioni specializzate, nonche' alle organizzazioni intergovernative e non governative che saranno invitate alla Conferenza, di fargli pervenire nello stesso termine, i suggerimenti di emendamento alle disposizioni tecniche dei nuovi progetti che esse ritengano di dover presentare; b) Di diffondere, almeno due mesi prima dell'apertura della Conferenza, gli emendamenti ed i suggerimenti che avra' ricevuto conformemente ai precedenti commi a), i e ii; c) di prendere le altre disposizioni necessarie per la convocazione della Conferenza ed in particolare, di predisporre e diffondere il progetto di regolamento interno provvisorio della Conferenza, nonche' gli altri documenti utili". Risoluzione 1203 (XLII) "Il Consiglio economico e sociale, Richiamando la propria risoluzione 1129 (XLI) del 26 luglio 1966 concernente le disposizioni relative alla riunione di una conferenza internazionale incaricata di sostituire la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale, fatti a Ginevra il 19 settembre 1949; Prendendo atto del rapporto del Segretario Generale, in data 16 marzo 1967 con le modifiche indicate nella sua lettera 3 aprile 1967, Decide di modificare come segue il calendario della Conferenza fissata dalla Risoluzione 1129 (XLI): a) Al paragrafo 3 di detta risoluzione, sopprimere le parole che seguono la parola "Vienna" ad eccezione delle parole "durante un periodo non superiore a venticinque giorni lavorativi" ed inserire le parole dal "30 settembre al 1 novembre 1968"; b) Al paragrafo 5, sostituire "quattro mesi" con "sei" mesi al punto i) del comma a) e sostituire "due mesi" con "tre mesi" al comma b.) 2. Poiche' le date previste per la Conferenza nella Risoluzione di cui sopra sono state respinte su richiesta del Governo ospitante, la Conferenza sulla circolazione stradale si e' tenuta dal 7 ottobre all'8 novembre 1968. I Governi degli Stati sottoindicati erano rappresentati alla Conferenza per mezzo di delegazioni: Afghanistan Messico Algeria Monaco Arabia Saudita Nigeria Argentina Norvegia Australia Paesi Bassi Austria Peru' Belgio Polonia Brasile Portogallo Bulgaria Repubblica Araba Unita Canada Repubblica centroafricana Cecoslovacchia Cile Repubblica di Corea Cina Repubblica Dominicana Cipro Repubblica Federale tedesca Costa Rica Danimarca Repubblica socialista sovietica di Equador Bielorussia Filippine Repubblica socialista sovietica di Finlandia Ucraina Francia Romania Gabon Regno Unito di Gran Bretagna e Ghana Irlanda del Nord Giappone Grecia San Marino India Santa Sede Indonesia Spagna Iran Stati Uniti d'America Israele Sudan Italia Svezia Jugoslavia Svizzera Kenia Tailandia Kuwait Turchia Liberia Ungheria Libia Unione delle Repubbliche socialiste Lussemburgo sovietiche Malesia Venezuela Mali I Governi degli Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza per mezzo di osservatori: Bolivia Colombia Cuba Guatemala Nicaragua L'Organizzazione internazionale del Lavoro, l'Organizzazione mondiale della Sanita' e l'Agenzia internazionale dell'energia atomico erano rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo. Le Organizzazioni seguenti erano rappresentate alla Conferenza per mezzo di osservatori: A. - Organizzazioni intergovernative: Commissione delle Comunita' Europee; Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti; Consiglio d'Europa; Consiglio Nordico; Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato; Lega degli Stati Arabi; Organizzazione per la collaborazione delle ferrovie. B. - Organizzazioni non governative: Ufficio permanente internazionale dei costruttori di autoveicoli; Ufficio permanente internazionale dei costruttori di motocicli; Camera di Commercio Internazionale; Comitato Europeo delle Assicurazioni; Commissione Internazionale dell'Illuminazione; Confederazione Internazionale dei sindacati cristiani; Confederazione Internazionale dei sindacati liberi; Federazione Internazionale dei funzionari superiori di Polizia; Federazione Internazionale della strada; Federazione Sindacale mondiale; Lega delle Societa' della Croce Rossa; Organizzazione Internazionale di normalizzazione; Organizzazione Internazionale di polizia criminale; Organizzazione mondiale del turismo e dell'automobile; Prevenzione Stradale internazionale; Unione internazionale delle ferrovie; Unione internazionale degli organismi ufficiali di turismo; Unione internazionale dei trasporti pubblici; Unione internazionale dei trasporti stradali. 3. La Conferenza era in possesso di un progetto di convenzione sulla circolazione stradale e di un progetto di convenzione sulla segnaletica stradale redatti dal Segretario Generale e se ne e' servita come base di discussione. (1) 4. Tenuto conto delle sue deliberazioni, riportate nei rendiconti analitici delle sue sedute plenarie e nei rendiconti delle decisioni delle sue commissioni principali, la Conferenza ha elaborato ed aperto alla firma una Convenzione sulla Circolazione stradale ed una Convenzione sulla segnalazione stradale. 5. La Conferenza ha adottato per acclamazione la risoluzione sottoriportata intitolata "Omaggio al Governo ed al popolo della Repubblica d'Austria". "Al termine dei suoi lavori a Vienna, il 7 novembre 1968, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale desidera esprimere la sua profonda gratitudine al popolo ed al Governo austriaco, nonche' alla Citta' di Vienna, per la cortese e generosa ospitalita' accordata a tutti i rappresentanti che hanno partecipato alla Conferenza". IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale. FATTO a Vienna l'otto novembre millenovecentosessantotto, in un solo originale in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Il testo originale sara' depositato nelle mani del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne inviera' delle copie certificate conformi a ciascuno dei Governi invitati a farsi rappresentare alla Conferenza. Il presidente della Conferenza Il Segretario Esecutivo A. BUZZI-QUATTRINI F.D. MASSON ----------------- 1/ Documenti E/CONF.56/1 e Add.1 e E/CONF.56/3 e Add.1
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE LE PARTI CONTRAENTI, NELL'INTENTO di facilitare la Circolazione stradale internazionale e di accrescere la sicurezza nelle strade merce' l'adozione di regole uniformi di circolazione. HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che e' loro attribuito nel presente articolo: a) il termine "legislazione nazionale" di un parte contraente indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente; b) un veicolo e' detto in "Circolazione internazionale" sul territorio di uno Stato quando: i) appartiene ad una personale fisica o morale che ha la propria residenza fuori di detto Stato; ii) non e' immatricolato in detto Stato; iii) e vi e' temporaneamente importato; Ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in "circolazione internazionale" ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di rilievo, della quale la Parte contraente puo' fissare la durata. Un complesso di veicoli si dice "in circolazione internazionale" se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione. c) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali o che e' definita in altro modo dalla legislazione nazionale; d) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica; e) il termine "carreggiata" indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada puo' comprendere piu' carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello; f) sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o una pista oppure delle corsie laterali o delle piste, il termine "bordo della carreggiata" indica, per gli altri utenti della strada, il bordo della restante carreggiata; g) il termine "corsia" indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle quali puo' essere suddivisa la carreggiata; h) il termine "intersezione" indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni; i) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforme indipendente; j) il termine "autostrada" indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica, che non serve le proprieta' confinanti e che: i) Salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l'una dall'altra, con uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente con altri mezzi; ii) Non incrocia a livello ne' strade, ne' vie ferroviarie o tranviarie ne' attraversamenti pedonali; iii) E' segnalata in modo particolare come autostrada; k) un veicolo e' detto: i) "Fermo", allorche' e' immobilizzato o per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose; ii) "In sosta", allorche' e' immobilizzato per un motivo diverso dalla necessita' di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorche' la sua immobilizzazione non si limita al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose. Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come "in sosta" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; l) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che e' mosso esclusivamente dall'energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o manovelle; m) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cmc (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocita', per costruzione, non supera 50 Km (30 miglia) all'ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori nei confronti della propria legislazione nazionale i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilita' d'impegno, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocita' massima, per costruzione, il peso o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l'applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale; n) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 Kg (900 libbre). Il termine "motociclo" non comprende i ciclomotori, tuttavia le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l'applicazione della Convenzione; o) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie; p) il termine "autoveicolo" indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose o alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioe' i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Non comprende i veicoli come i trattori agricoli la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e' solamente accessoria; q) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi; r) il termine "semi-rimorchio" indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata dal detto autoveicolo; s) il termine "rimorchio leggero" indica ogni rimorchio di cui peso massimo autorizzato non superi 750 Kg (1.650 libbre); t) il termine "complesso di veicoli", indica dei veicoli collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unita'; u) il termine "veicolo articolato" indica l'insieme di veicoli costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto autoveicolo; v) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi) o che, su di una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi o degli animali da soma, da sella o da tiro; w) il termine "peso massimo autorizzato" indica il peso massimo del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'Autorita' competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; x) il termine "peso a vuoto" indica il peso del veicolo senza equipaggio ne' passeggeri, ne' carico, ma con il pieno di carburante e l'attrezzatura normale di bordo; y) il termine "peso a pieno carico" indica il peso effettivo del veicolo quando e' caricato con equipaggio e passeggeri a bordo; z) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso di circolazione" indicano la destra allorche', secondo la legislazione nazionale, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario; aa) l'obbligo per il conducente di un veicolo di "cedere il passaggio" ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se cio' puo' costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocita' dei loro veicoli.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Allegati alla Convenzione Gli allegati alla presente Convenzione, cioe': L'allegato 1: Deroghe all'obbligo di ammettere alla circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi; L'allegato 2: Numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in Circolazione internazionale; L'allegato 3: Sigla distintiva degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L'allegato 4: Elementi di identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L'allegato 5: Condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi; L'allegato 6: Permesso nazionale di guida, e L'allegato 7: permesso internazionale di guida; Sono parte integrante della presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Obblighi delle Parti contraenti 1.a) Le Parti contraenti prenderanno le misure opportune perche' le norme di circolazione vigenti sul loro territorio siano, nella sostanza, conformi alle disposizioni del capitolo II della presente Convenzione. A condizione che esse non siano in alcun punto incompatibili con le suddette disposizioni: i) tali norme possono non riprendere quelle disposizioni che si applicano a delle situazioni che non si verificano sul territorio delle Parti contraenti di cui si trattasi: ii) tali norme, possono contenere delle disposizioni non previste nel Capitolo II. b) Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano le Parti contraenti a prevedere delle sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del Capitolo II riprese nelle loro norme di circolazione. 2.a) Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune perche' le norme vigenti sul loro territorio per quanto concerne le condizioni tecniche cui debbono soddisfare gli autoveicoli ed i rimorchi, siano conformi alle disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione; a condizione che non siano in alcun punto in contrasto con i principi di sicurezza che informano le disposizioni anzidette, tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nell'allegato sopra citato. Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune perche' gli autoveicoli ed i rimorchi immatricolati sul loro territorio siano conformi alle disposizioni dell'allegato 5 allorche' s'immetteranno nella circolazione internazionale. b) Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo alle Parti contraenti per quanto concerne le norme vigenti sul loro territorio in materia di condizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore che non siano autoveicoli ai sensi della presente Convenzione. 3. Con riserva delle deroghe previste nell'allegato 1 alla presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV; esse saranno tenute anche a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformita' con le disposizioni del capitolo III come attestanti, fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni definite nel suddetto capitolo III. 4. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali per ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio degli autoveicoli o dei rimorchi che non soddisfano a tutte le condizioni definite nel capitolo III della presente Convenzione e per riconoscere al di fuori dei casi previsti nel capitolo IV, la validita' sul loro territorio di permessi rilasciati da un'altra Parte contraente. 5. Le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfano alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della presente Convenzione ed il cui conducente ha la propria residenza abituale sul territorio di un'altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente potra' esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti che, in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale. 6. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare a ogni Parte contraente che ne fara' richiesta le informazioni necessarie per stabilire l'identita' della persona al nome della quale un autoveicolo, o un rimorchio trainato da un autoveicolo, e' immatricolato nel loro territorio, allorche' la domanda presentata indica che tale veicolo e' stato coinvolto in un incidente sul territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta. 7. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale con la semplificazione delle formalita' doganali, di polizia e sanitarie e delle altre simili formalita', nonche' le misure prese per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera. 8. Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente di subordinare l'ammissione sul proprio territorio, in circolazione internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei ciclomotori, nonche' dei loro conducenti e dei loro occupanti, alla propria regolamentazione dei trasporti commerciali di viaggiatori e di cose, alla propria regolamentazione in materia di assicurazione della responsabilita' civile dei conducenti ed alla propria regolamentazione in materia doganale, nonche' in generale alle proprie regolamentazioni in campi diversi dalla circolazione stradale.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Segnaletica Le Parti contraenti alla presente convenzione che non siano Parti contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo: a) che tutti i segnali stradali, i segnali luminosi della circolazione ed i segni sulla carreggiata installati nel loro territorio costituiscano un sistema coerente; b) che il numero dei tipi di segnali sia limitato e che i segnali siano installati soltanto nei punti in cui la loro presenza sia ritenuta utile; c) che i segnali di pericolo siano installati ad una distanza sufficiente dagli ostacoli per avvertire efficacemente gli utenti della loro presenza; d) ed a fare in modo che sia proibito: i) far figurare su di un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa che non si riferisca all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, allorche' le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione non avente scopo di lucro ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire che l'emblema di tale associazione figuri sul segnale o sul suo rapporto, purche' cio' non renda piu' difficoltosa la comprensione del segnale; ii) installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione sia di ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Valore della segnalazione 1. Gli utenti della strada devono, anche se le prescrizioni in questione sembrino essere in contraddizione con altre norme di circolazione, conformarsi alle prescrizioni indicate dai segnali stradali, dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata. 2. Le prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione prevalgono su quelle indicate dai segnali stradali che regolano la precedenza.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Ingiunzioni date agli agenti preposti alla circolazione. 1. Gli agenti preposti alla circolazione saranno facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di notte che di giorno. 2. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare immediatamente ad ogni segnale degli agenti preposti alla circolazione. 3. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che siano in particolare considerati come segnali degli agenti preposti alla circolazione: a) il braccio alzato verticalmente; questo gesto significa "attenzione, arresto" per tutti gli utenti della strada, tranne che per i conducenti che non potrebbero piu' arrestarsi in condizioni sufficienti di sicurezza; inoltre, se questo gesto e' compiuto ad un'intersezione, non impone l'arresto ai conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione; b) il braccio o le braccia tese orizzontalmente; questo gesto significa "arresto" per tutti gli utenti della strada che vengono, qualunque sia il loro senso di marcia, da direzioni intersecanti quella che e' indicata dal braccio o dalle braccia tese; dopo aver compiuto questo gesto, l'agente preposto alla circolazione potra' abbassare il braccio o le braccia; per i conducenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui questo gesto significa ugualmente "arresto"; c) l'oscillazione di una luce rossa; questo gesto significa "arresto" per gli utenti della strada verso i quali e' diretta la luce. 4. I segnali degli agenti preposti alla circolazione prevalgono sulle prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata nonche' sulle norme di circolazione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Regole generali 1. Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento che possa costituire un pericolo o un ostacolo per la circolazione, mettere in pericolo le persone o provocare un danno alle proprieta' pubbliche o private. 2. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli utenti della strada debbano evitare di disturbare la circolazione o di rischiare di renderla pericolosa gettando, deponendo o abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non hanno potuto evitare di creare un ostacolo o un pericolo debbono prendere le misure necessarie per rimuoverlo al piu' presto possibile e se non possono rimuoverlo immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti della strada.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Conducenti 1. Ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente. 2. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli animali da carico gli animali da traino o da sella, e salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate all'entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere un conducente. 3. Ogni conducente deve possedere le qualita' fisiche e psichiche necessarie ed essere in stato fisico e mentale atto a condurre. 4. Ogni conducente di veicolo a motore deve avere le cognizioni e l'abilita' necessarie per la guida del veicolo; questa disposizione non e' tuttavia di ostacolo all'apprendimento della guida secondo la legislazione nazionale. 5. Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Greggi Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, salvo deroghe accordate per facilitare le migrazioni, i greggi siano suddivisi in gruppi di lunghezza moderata e separati gli uni dagli altri da intervalli sufficientemente distanziati per la convenienza della circolazione.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Posizione sulla carreggiata 1. Il senso della circolazione deve essere lo stesso su tutte le strade di uno Stato, tranne se del caso, sulle strade che servono esclusivamente o in via principale il transito tra due altri Stati. 2. Gli animali circolanti sulla carreggiata debbono essere mantenuti il piu' possibile presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 6 del'articolo 11 e delle altre disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di veicolo deve, per quanto consentito dalle circostanze, mantenere il proprio veicolo presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia prescrivere delle norme piu' precise concernenti la posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al trasporto di merci. 4. Allorche' una strada comporta due o tre carreggiate, nessun conducente deve occupare la carreggiata situata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. 5.a) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano almeno quattro corsie, nessun conducente deve occupare le corsie situate completamente sulla meta' della carreggiata opposta al lato corrispondente al senso della circolazione. b) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano le tre corsie, nessun conducente deve occupare la corsia situata al bordo della carreggiata opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Sorpasso e circolazione in file 1.a) Il sorpasso deve essere fatto dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. b) Tuttavia, il sorpasso deve essere fatto dal lato corrispondente al senso della circolazione nel caso in cui il conducente da sorpassare dopo aver indicato la propria intenzione di dirigersi dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, ha portato il proprio veicolo o i propri animali verso quel lato della carreggiata allo scopo sia di voltare da quel lato per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, sia di fermarsi da quel lato. 2. Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dello articolo 7 e di quelli dell'articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi: a) che nessun conducente che lo segue abbia iniziato una manovra per sorpassarlo; b) che il conducente che lo precede sulla stessa corsia non abbia segnalato la propria intenzione di sorpassare un terzo conducente; c) che la corsia che egli sta per percorrere e' libera per una distanza sufficiente perche', tenuto conto della differenza tra la velocita' del proprio veicolo nel corso della manovra e quella degli utenti della strada da sorpassare, la sua manovra non sia di natura tale da mettere in pericolo o da intralciare la circolazione in senso inverso; d) che, salvo il caso che egli percorra una strada vietata alla circolazione in senso inverso, egli potra', senza inconvenienti per l'utente o gli utenti della strada sorpassati, riprendere la posizione prescritta al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione. 3. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e' in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso di circolazione il sorpasso in prossimita' di un dosso e, allorche' la visibilita' e' insufficiente, nelle curve a meno che non esistano in quei punti delle corsie delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie che i segni sulla carreggiata vietano alla circolazione proveniente in senso inverso. 4. Durante il sorpasso, ogni conducente deve discostarsi dall'utente o dagli utenti della strada sorpassati in modo da lasciare libera una distanza laterale sufficiente. 5.a) Sulle carreggiate aventi almeno due corsie riservate alla circolazione nel senso da lui seguito, un conducente che sia costretto ad intraprendere una nuova manovra di sorpasso appena o poco dopo aver ripreso la posizione prescritta dal paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione puo', per effettuare questa manovra e a condizione di assicurarsi che cio' non porti un intralcio ai conducenti di veicoli piu' rapidi che sopravvengono dietro il suo, restare sulla corsia che ha occupato per il primo sorpasso. b) Le Parti contraenti, o le loro parti costitutive possono tuttavia non rendere applicabili le disposizioni del presente paragrafo ai conducenti di velocipedi di ciclomotori di motocicli e di veicoli che non sono autoveicoli ai sensi della presente Convenzione nonche' ai conducenti di autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3500 Kg (7700 libbre) e la cui velocita' per costruzione non possa superare 40 Km/h (25 miglia). 6. Allorche' le disposizioni del paragrafo 5.a del presente articolo sono applicabili e la densita' della circolazione e' tale che i veicoli non soltanto occupano tutta la larghezza della carreggiata riservata al loro senso di circolazione ma circolano altresi' ad una velocita' che dipende dalla velocita' del veicolo che li precede nella fila: a) senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo il fatto che i veicoli di una fila circolino piu' velocemente di quelli di un'altra fila non e' considerato sorpasso ai sensi del presente articolo; b) un conducente che non si trovi sulla corsia piu' prossima al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione deve cambiare fila soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra o a sostare, con riserva dei cambiamenti di corsia operati dai conducenti conformemente alla legislazione nazionale che risultasse dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5-b del presente articolo. 7. Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e' vietato ai conducenti, allorche' le corsie sono delimitate sulla carreggiata da segni longitudinali, circolare a cavallo di tali segni. 8. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno adottare per quanto concerne il sorpasso alle intersezioni ed ai passaggi a livello, nessun conducente di veicolo deve sorpassare un veicolo diverso da un velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote senza carrozzetta: a) immediatamente prima o in un'intersezione diversa da una rotatoria, salvo: i) nel caso previsto al paragrafo 1-b del presente articolo; ii) nel caso in cui la strada in cui ha luogo il sorpasso gode della precedenza all'intersezione; iii) nel caso in cui la circolazione e' regolata all'intersezione da un agente della circolazione o da segnali luminosi di circolazione; b) immediatamente prima o su dei passaggi a livello non provvisti di barriere o di semibarriere; le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai passaggi a livello in cui la circolazione stradale e' regolata da segnali luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che da' ai veicoli l'autorizzazione a procedere. 9. Un veicolo non deve sorpassare un altro veicolo che si avvicina ad un passaggio pedonale, delimitato da segni sulla carreggiata o segnalato come tale o che e' fermo immediatamente prima di questo passaggio se non a velocita' sufficientemente ridotta per potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio. Nessuna disposizione del presente paragrafo dovra' essere interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro Parti costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa distanza da un passaggio pedonale o ad imporre delle prescrizioni piu' severe al conducente di un veicolo che intende sorpassare un altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio. 10. Ogni conducente che constati che il conducente che lo segue intende sorpassarlo, deve, salvo, nel caso previsto al paragrafo 1-b dell'articolo 16 della presente Convenzione, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e non deve accelerare la propria andatura. Allorche' l'insufficienza di larghezza, il profilo e lo stato della carreggiata non permettono, tenuto conto della densita' della circolazione in senso inverso, di sorpassare facilmente o senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono. 11.a) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, sulle carreggiate a senso unico e sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi quando almeno due corsie nei centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati sono riservate alla circolazione nello stesso senso e sono delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata: i) autorizzare i veicoli che circolano su di una corsia a sorpassare dal lato corrispondente al senso della circolazione i veicoli che seguono un'altra corsia; ii) rendere non applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione; con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la possibilita' di cambiare corsia. b) Nel caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il modo di guida previsto sara' considerato non costituente un sorpasso ai sensi della presente Convenzione; tuttavia le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Incrocio 1. Per incrociare, ogni conducente deve lasciare libera una distanza laterale sufficiente, e se necessario, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione; se, cosi' facendo, la sua marcia si trova impedita da un ostacolo o dalla presenza di altri utenti della strada, egli deve rallentare e, se necessario, fermarsi per lasciar passare l'utente o gli utenti che vengono in senso inverso. 2. Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche in cui l'incrocio e' impossibile o difficile il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinanzi a se' di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, e' il conducente del veicolo che scende che deve fare tale manovra salvo se questa si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che sale. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia per determinati veicoli o determinate strade o sezioni di strade prescrivere delle regole speciali differenti da quelle del presente paragrafo.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Velocita' e distanza tra veicoli 1. Ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare padrone del proprio veicolo in modo da potersi conformare alle esigenze della prudenza e da essere costantemente in grado di effettuare tutte le manovre che gli competono. Deve, regolando la velocita' del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell'intensita' della circolazione, in modo da poter arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilita' verso l'avanti, nonche' dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi tutte le volte che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilita' non e' buona. 2. Nessun conducente deve intralciare la marcia normale degli altri veicoli circolando, senza valida ragione, ad una velocita' anormalmente ridotta. 3. Il conducente di un veicolo che circola dietro un altro veicolo deve lasciare libera, dietro quest'ultimo una distanza di sicurezza sufficiente per poter evitare una collisione in caso di rallentamento brusco o di arresto improvviso del veicolo che lo pre- cede. 4. Fuori dei centri abitati, allo scopo di facilitare i sorpassi, i conducenti di veicoli o di complessi di veicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg (7.700 libbre), e la cui lunghezza fuori tutto superi 10 metri (33 piedi) devono salvo quando sorpassano o si accingono a sorpassare, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo sorpassato. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la circolazione e' molto intensa ne' quando il sorpasso e' vietato. Inoltre: a) le autorita' competenti possono far beneficiare alcuni convogli di deroghe a questa disposizione o rendere quast'ultima inapplicabile anche sulle strade in cui due corsie sono adibitie alla circolazione nel senso in questione; b) le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono fissare delle cifre diverse da quelle che sono indicate nel presente paragrafo per le caratteristiche dei veicoli in questione. 5. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive a prescrivere dei limiti, generali o locali, di velocita' per tutti i veicoli o per alcune categorie di veicoli o a prescrivere su alcune strade o su alcune categorie di strade sia delle velocita' minime e massime, sia soltanto delle velocita' minime o massime, o a prescrivere degli intervalli minimi giustificati dalla presenza sulla strada di alcune categorie di veicoli che presentino un pericolo particolare a causa specialmente del loro peso o del loro carico.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Prescrizioni generali per le manovre. 1. Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entravi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata, svoltare a sinistra o a destra per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'. 2. Ogni conducente che vuole effettuare una conversione a U o una retromarcia deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza costituire un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti della strada. 3. Prima di svoltare o di compiere una manovra che comporti uno spostamento laterale, ogni conducente deve annunziare la sua intenzione chiaramente e con sufficiente anticipo a mezzo dell'indicatore o degli indicatori di direzione del proprio veicolo o in mancanza, facendo se possibile un segno appropriato con il braccio. L'indicazione data dal o dagli indicatori di direzione deve continuare ad essere data durante tutto il tempo della manovra. L'indicazione deve cessare appena la manovra e' compiuta.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico Si raccomanda che la legislazioni nazionali prevedano che, nei centri abitati allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione rallentino e se necessario si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza delle fermate segnalate come tali. Le disposizioni cosi emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l'obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo aver annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Cambiamenti di direzione 1. Prima di svoltare a destra o a sinistra per immettersi in un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 e di quelle dell'articolo 14 della presente Convenzione: a) se vuole lasciare la strada dal lato corrispondente al senso della circolazione, accostarsi il piu' possibile al margine della carreggiata corrispondente a questo senso ed eseguire la sua manovra in uno spazio il piu' ristretto possibile; b) se vuole lasciare la strada dall'altro lato, con riserva della possibilita' per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata, se si tratta di una carreggiata in cui la circolazione si svolge nei due sensi, oppure al bordo opposto al lato corrispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico e, se vuole immettersi su di un'altra strada in cui la circolazione si svolge nei due sensi deve effettuare la manovra in modo da impegnare la carreggiata di quest'altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione. 2. Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso sulla carreggiata che egli si appresta a lasciare ed i velocipedi ed i ciclomotori circolanti sulle piste per velocipedi che traversano la carreggiata sulla quale egli sta per immettersi.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Rallentamento 1. Nessun conducente di veicolo deve effettuare brusche frenate non richieste da motivi di sicurezza. 2. Ogni conducente, che intenda rallentare in modo notevole l'andatura del proprio veicolo deve, a meno che tale rallentamento sia determinato da un pericolo imminente, assicurarsi preliminarmente che puo' farlo senza pericolo ne' intralcio eccessivo per gli altri conducenti. Deve inoltre, salvo se si e' assicurato di non essere seguito da un veicolo o di non essere seguito che a una distanza considerevole, indicare la propria intenzione chiaramente e sufficientemente in anticipo, facendo con il braccio un segno appropriato; tuttavia tale disposizione non si applica se l'indicazione di rallentamento e' data dall'accensione sul veicolo delle luci di arresto indicate al paragrafo 31 dell'allegato 5 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio. 1. Ogni conducente avvicinandosi ad una intersezione deve fare uso di una particolare prudenza, adeguata alle condizioni locali. Il conducente di un veicolo deve, in particolare guidare ad una velocita' tale da avere la possibilita' di fermarsi per lasciar passare i veicoli che hanno la precedenza. 2. Ogni conducente che si immette da un sentiero o da una strada di campagna su di una strada che non e' ne' un sentiero ne' una strada di campagna e' obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti sulla strada. Ai fini del presente articolo i termini "sentiero" e "strada di campagna" potranno essere definiti nelle legislazioni nazionali. 3. Ogni conducente che da una proprieta' laterale si immette su di una strada e' obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti su tale strada. 4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo: a) negli Stati in cui il senso della circolazione e' a destra, alle intersezioni diverse da quelle che sono previste al paragrafo 2 del presente articolo ed ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, il conducente di un veicolo e' obbligato a cedere il passaggio ai veicoli provenienti dalla sua destra; b) le Parti contraenti o le loro parti costitutive nel cui territorio la circolazione si svolge a sinistra sono libere di fissare come ritengono le regole di precedenza alle intersezioni. 5. Anche se i segnali luminosi glielo consentono un conducente non deve immettersi in una intersezione se la densita' della circolazione e' tale che egli resterebbe probabilmente immobilizzato nell'intersezione, intralciando o impedendo cosi' la circolazione trasversale. 6. Ogni conducente immessosi in una intersezione in cui la circolazione e' regolata da segnali luminosi di circolazione puo' lasciare libera l'intersezione senza attendere che la circolazione sia consentita nel senso in cui egli si sta dirigendo, ma a condizione di non intralciare la circolazione degli altri utenti della strada che avanzano nel senso in cui la circolazione e' consentita. 7. Alle intersezioni, i conducenti di veicoli che non si muovono su rotaie sono obbligati a cedere il passaggio ai veicoli che si muovono su rotaie.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Passaggi a livello Ogni utente della strada deve fare uso di una maggiore prudenza all'avvicinarsi e nell'attraversare i passaggi a livello. In particolare: a) Ogni conducente di veicolo deve circolare ad andatura moderata; b) senza pregiudizio dell'obbligo di obbedire alle indicazioni di arresto date da un segnale lumminoso o da un segnale acustico, nessun utente della strada deve immettersi in un passaggio a livello le cui barriere o semibarriere sono collocate attraverso la strada o nel quale le semi-barriere si stanno alzando; c) se un passaggio a livello non e' munito di barriere, ne' di semi-barriere ne' di segnali luminosi, nessun utente della strada deve immettervisi prima di essersi assicurato che nessun veicolo su rotaie si sta avvicinando; d) nessun utente della strada deve prolungare indebitamente l'attraversamento di un passaggio a livello; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il suo conducente deve sforzarsi di portarlo fuori delle linee ferroviarie e se non puo' farlo, deve prendere immediatamente tutte le misure in suo potere perche' i conducenti siano avvisati in tempo sufficiente dell'esistenza del pericolo.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Prescrizioni applicabili ai pedoni 1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive potranno rendere applicabili le disposizioni del presente articolo soltanto nel caso in cui la circolazione di pedoni sulla carreggiata sia pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli. 2. Se, di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi, o delle banchine praticabili per i pedoni, essi debbono usarli. Tuttavia prendendo le necessarie precauzioni: a) i pedoni che spingono o trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul marciapiede o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni; b) i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un corteo, possono circolare sulla carreggiata. 3. Se non e' possibile usare i marciapiedi o le banchine o in assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densita' della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi. 4. Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata. 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui cio' possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione ed analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo. Salvo il caso che essi formino un corteo i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono di notte e con cattiva visibilita', nonche' di giorno se la densita' della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice. 6.a) I pedoni non debbono inoltrarsi su di una carreggiata per attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono usare il passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimita'. b) Per attraversare un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata: i) se il passaggio e' munito di segnali luminosi per i pedoni, questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali; ii) se il passaggio non e' munito di tale segnalazione, ma se la circolazione dei veicoli e' regolata da segnali luminosi di circolazione o da un agente preposto alla circolazione i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata finche' il segnale luminoso o il gesto dell'agente preposto alla circolazione indichi che i veicoli possono passarvi; iii) agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata senza tener conto della distanza e della velocita' dei veicoli che si avvicinano. c) Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli. d) Una volta iniziato l'attraversamento di una carreggiata, i pedoni non debbono allungare il loro percorso, attardarsi o arrestarsi senza necessita'. 7. Tuttavia le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono emanare delle disposizioni piu' severe per i pedoni che attraversano le carreggiate.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 9 dell'articolo 11 e del paragrafo 1 dell'articolo 13 della presente Convenzione, quando esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata: a) se la circolazione dei veicoli e' regolata in detto passaggio da segnali luminosi della circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono, quando e' loro vietato passare, arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio e, quando e' loro consentito passare, non debbono intralciare ne' disturbare l'attraversamento dei pedoni che si sono inoltrati sul passaggio e lo attraversano nelle condizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione; se i conducenti svoltano per inoltrarsi in un'altra strada all'entrata della quale si trova un passaggio pedonale, debbono farlo ad andatura moderata lasciando passare, fino ad arrestarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati o si inoltrano sul passaggio nelle condizioni previste al paragrafo 6 dell'articolo 20 della presente Convenzione; b) se la circolazione dei veicoli non e' regolata in detto passaggio a livello ne' da segnali luminosi della circolazione, ne' da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono avvicinarsi a tale passaggio ad andatura sufficientemente moderata per non metter in pericolo i pedoni che vi si sono inoltrati o che vi si inoltrano; se necessario, essi debbono fermarsi per farli passare. 2. I conducenti che intendono sorpassare, dal lato corrispondente al senso della circolazione, un veicolo di trasporto pubblico ad una fermata segnalata come tale debbono ridurre la loro velocita' e se necessario fermarsi per permettere ai viaggiatori di salire su detto veicolo o di discenderne. 3. Nessuna disposizione del presente articolo sara' interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive: ad obbligare i conducenti dei veicoli a fermarsi ogni volta che dei pedoni si sono inoltrati o si inoltrano su di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata nelle condizioni previste nell'articolo 20 della presente Convenzione, oppure a vietar loro di impedire o di disturbare il passaggio dei pedoni che attraversano la carreggiata ad un'intersezione o nelle immediate vicinanze di un'intersezione, anche se non vi e' in quel punto un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Isole di rifugio sulla carreggiata Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente puo' lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola, ad eccezione dei casi seguenti: a) quando il segnale impone il passaggio su uno dei lati dell'isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo; b) quando l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo e' sull'asse di una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due sensi; in quest'ultimo caso, il conducente deve lasciare l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Fermata e sosta 1. Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o in sosta debbono essere posti, per quanto possibile, fuori della carreggiata. Non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, ne' salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile, sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni. 2.a) Gli animali ed i veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata debbono essere posti il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata. Un conducente non deve arrestare il proprio veicolo o sostare su una carreggiata se non sul lato corrispondente per lui, al senso della circolazione; tuttavia, tale fermata o sosta e' autorizzata sull'altro lato quando non e' possibile sul lato corrispondente al senso della circolazione a causa della presenza di binari. Inoltre le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono: i) non vietare la fermata ne' la sosta sull'uno o sull'altro lato in determinate condizioni specialmente se dei segnali stradali vietano la fermata sul lato corrispondente al senso della circolazione; ii) sulle carreggiate a senso unico. autorizzare la fermata e la sosta sull'altro lato, contemporaneamente o no con la fermata e la sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione; iii) autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata entro delle aree particolarmente segnalate. b) Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale, i veicoli diversi dai velocipedi a due ruote, dai ciclomotori a due ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non debbono fermarsi o sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta devono, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette di fare altrimenti essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata. 3.a) La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate sulla carreggiata: i) sui passaggi pedonali, sui passaggi per ciclisti e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari, posti sulla strada o cosi' vicino a detti binari che la circolazione dei tram o dei treni potrebbe trovarsi ostacolata, nonche', con riserva della possibilita' per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere delle disposizioni contrarie, sui marciapiedi e sulle piste per velocipedi; b) la fermata e la sosta, di un veicolo sono vietate in ogni luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare: i) sotto i cavalcavia e nelle gallerie salvo eventualmente in luoghi specialmente indicati; ii) sulla carreggiata, in prossimita' di dossi e nelle curve, quando la visibilita' e' insufficiente perche' il sorpasso del veicolo possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocita' dei veicoli sul tratto di strada in questione; iii) sulla carreggiata in prossimita' di un segno longitudinale quando il capoverso b) ii) del presente paragrafo non si applica ma la larghezza della carreggiata tra il segno ed il veicolo e' inferiore a 3 metri (10 piedi) ed il segno e' tale che il suo attraversamento e' vietato ai veicoli che lo abbordano dallo stesso lato. c) La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata: i) in prossimita' dei passaggi a livello, delle intersezioni e delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che circolano su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale; ii) davanti ai passi carrabili delle proprieta'; iii) in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l'accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure la spostamento di tale veicolo; iv) sulla carreggiata centrale delle strade atre corsie e, fuori dai centri abitati, sulle carreggiate delle strade indicate come aventi la precedenza da una appropriata segnaletica; v) nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda dei segnali stradali o dei segnali luminosi di circolazione alla vista degli utenti della strada. 4. Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri animali senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per evitare che esso venga usato senza autorizzazione. 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonche' ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, sia segnalato a distanza, a mezzo di un dispositivo appropriato, posto nel luogo piu' indicato per avvertire sufficientemente in tempo gli altri conducenti che si avvicinano: a) quando il veicolo e' fermo di notte sulla carreggiata in condizioni tali che i conducenti che si avvicinano non possono rendersi contro dell'ostacolo che esso costituisce; b) quando il conducente, in altri casi, e' stato costretto ad immobilizzare il proprio veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata. 6. Nulla nel presente articolo potra' essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive ad imporre altre restrizioni di sosta o di fermata.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Apertura degli sportelli E' vietato aprire lo sportello di un veicolo, lasciarlo aperto o scendere dal veicolo senza essersi assicurato che cio' non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Autostrade e strade di carattere simile 1. Sulle autostrade e, se la legislazione nazionale cosi' dispone, sulle strade speciali di accesso alle autostrade e di uscita dalle autostrade: a) la circolazione e' vietata ai pedoni, agli animali, ai velocipedi, ai ciclomotori se non sono assimilati ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonche' agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano, per costruzione, suscettibili di raggiungere su strada piana una velocita' stabilita dalla legislazione nazionale, b) e' vietato ai conducenti: i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta segnalati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; ii) fare conversione a U, o retromarcia, o penetrare sulla striscia di terreno centrale, compresi i raccordi colleganti le due carreggiate tra loro. 2. I conducenti che si immettono in un'autostrada debbono: a) se non esiste una corsia di accelerazione che prolunga la strada di accesso, cedere il passaggio ai veicoli che circolano sull'autostrada; b) se esiste una corsia di accelerazione, inoltrarvisi ed immettersi nella circolazione dell'autostrada rispettando le prescrizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 della presente Convenzione. 3. il conducente che lascia l'autostrada deve, sufficientemente in anticipo, inoltrarsi nella corsia di circolazione corrispondente all'uscita dall'autostrada ed immettersi al piu' presto sulla corsia di decelerazione, se esiste. 4. per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e nelle quali le proprieta' laterali non hanno accesso.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Prescrizioni particolari applicabili ai cortei e agli invalidi 1. E' vietato agli utenti delle strade interrompere le colonne militari, i gruppi di studenti in fila accompagnati da una guida e gli altri cortei. 2. Gli invalidi che si spostano su una sedia mobile mossa da loro stessi o circolante a passo d'uomo possono usare i marciapiedi e le banchine praticabili.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi ed ai motociclisti. 1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono consentire ai ciclisti di circolare affiancati. 2. E' vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio almeno con una mano, farsi trainare da un altro veicolo o trasportare, trainare o spingere degli oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli utenti della strada. Le stesse disposizioni sono applicabili ai ciclomotoristi ed ai motociclisti, ma, inoltre, questi debbono tenere il manubrio con ambedue le mani, salvo eventualmente per segnalare la manovra descritta al paragrafo 3 dell'articolo 14 della presente Convenzione. 3. E' vietato ai ciclisti ed ai ciclomotoristi trasportare passeggeri sul loro veicolo, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia autorizzare delle deroghe a questa disposizione, in particolare, autorizzare il trasporto di passeggeri sul o sui sedili supplementari che fossero installati sul veicolo. I motociclisti non potranno trasportare dei passeggeri altro che nella carrozzetta, se esiste, e sul sedile supplementare eventualmente installato dietro il conducente. 4. Quando esiste una pista per velocipedi, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanente carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i motociclisti a circolare sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono utile, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 Avvertimenti acustici e luminosi 1. Si puo' fare uso degli avvisatori acustici soltanto: a) per dare gli avvertimenti utili al fine di evitare un incidente; b) fuori dei centri abitati quando e' opportuno avvisare un conducente che sta per essere sorpassato. L'emissione di suoni a mezzo avvisatori acustici non deve prolungarsi piu' del necessario. 2. I conducenti di autoveicoli possono, fra il tramonto e l'alba, dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 5 dell'articolo 33 della presente Convenzione in luoghi degli avvertimenti acustici. Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, se cio' e' piu' appropriato alle circostanze. 3. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono autorizzare l'uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 Veicoli su rotaie 1. Quando un binario corre su di una carreggiata, ogni utente della strada deve, all'avvicinarsi di un tram o di un altro veicolo su rotaie, lasciar libero al piu' presto il binario per far passare il veicolo su rotaie. 2. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono adottare delle norme speciali, diverse da quelle definite dal presente articolo, per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie o per l'incrocio o il sorpasso di questi veicoli. Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive non possono adottare delle disposizioni contrarie a quelle del paragrafo 7 dell'articolo 8 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 Carico dei veicoli 1. Se per un veicolo e' stabilito un peso massimo autorizzato, il peso del veicolo carico non deve mai superare il peso massimo autorizzato. 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario fissato in modo che non possa: a) mettere in pericolo le persone o causare danni a proprieta' pubbliche o private, ed in particolare strisciare o cadere sulla strada; b) ridurre la visibilita' del conducente o compromettere la stabilita' o la guida del veicolo; c) provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono essere evitati; d) occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione, ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell'articolo 17 della presente Convenzione. 3. Tutti gli accessori come funi, catene e teloni, che servono a fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati solidamente. Tutti gli accessori che servono a proteggere il carico debbono soddisfare alle condizioni previste per il carico al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I carichi sporgenti dal veicolo verso l'avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischiano di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; la notte, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore, a) i carichi sporgenti dall'estremita' del veicolo piu' di un metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l'avanti debbono essere segnalati; b) i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo che la loro estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione anteriore del veicolo, debbono essere segnalati ai notte verso l'avanti e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo. 5. Nulla nel paragrafo 4 del presente articolo potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive a vietare, a limitare o a sottoporre ad una autorizzazione speciale le sporgenze di carico previste al detto paragrafo 4.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 Comportamento in caso di incidente 1. Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l'obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve: a) arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione; b) sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell'incidente e se una persona e' stata uccisa o gravemente ferita nell'incidente, evitare, purche' cio' non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilita'; c) se altre persone implicate nell'incidente glielo chiedono, comunicare la propria identita'; d) se una persona e' stata ferita o uccisa nell'incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell'incidente fino all'arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato; 2. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall'imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1) del presente articolo quando nessuna ferita grave e' stata provocata e nessuna delle persone implicate nell'incidente esige che sia avvisata la polizia.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Illuminazione: prescrizioni generali 1. Ai sensi del presente articolo, il termine "notte" indica l'intervallo fra il tramonto e l'alba, nonche' gli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, a causa per esempio di nebbia, di nevicata, di forte pioggia, o di passaggio entro una galleria. 2. Di notte: a) ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote senza carrozzetta che si trovi su di una strada deve mostrare verso l'avanti almeno due luci bianche o giallo-selettivo e verso il dietro un numero pari di luci rosse, conformemente alle prescrizioni previste per gli autoveicoli ai paragrafi 23 e 24 dell'allegato 5; le legislazioni nazionali possono, tuttavia, autorizzare delle luci di posizione arancioni verso l'avanti. Le disposizioni del presente comma si applicano ai complessi formati da un veicolo a motore e da uno o piu' rimorchi, in questo caso le luci rosse debbono trovarsi sulla parte posteriore dell'ultimo rimorchio; i rimorchi ai quali sono applicabili le disposizioni del paragrafo 30 dell'allegato 5 della presente Convenzione debbono mostrare, verso l'avanti, le due luci bianche di cui essi debbono essere muniti in virtu' delle disposizioni di detto paragrafo 30. b) Ogni veicolo o complesso di veicoli al quale non si applicano le disposizioni del comma a) del presente paragrafo e che si trovi su di una strada, deve avere almeno una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti ed almeno una luce rossa verso il dietro; allorche' vi e' soltanto una luce verso l'avanti o una luce verso il dietro, tale luce deve essere posta sull'asse del veicolo o dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione; per i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano, il dispositivo che emette tali luci puo' essere portato dal conducente o da un accompagnatore che cammina su tale lato del veicolo. 3. Le luci previste al paragrafo 2 del presente articolo debbono essere tali da segnalare chiaramente il veicolo agli altri utenti della strada; la luce anteriore e la luce posteriore non debbono essere emesse dalla stessa lampada o dallo stesso dispositivo a meno che le caratteristiche del veicolo, in particolare la sua modesta lunghezza, siano tali che questa prescrizione possa essere soddisfatta in tali condizioni. 4.a) in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i) le disposizioni di tale paragrafo 2 non si applicano ai veicoli fermi o in sosta su di una strada illuminata in modo tale che essi siano chiaramente visibili ad una distanza sufficiente; ii) i veicoli a motore che non superino 6 m (20 piedi) di lunghezza e 2 m (6 piedi e 6 pollici) di larghezza ed ai quali non sia agganciato alcun veicolo, potranno, in caso di fermata o di sosta su di una strada all'interno di un centro abitato, mostrare soltanto una luce posta sul lato del veicolo opposto al bordo della carreggiata lungo il quale il veicolo e' fermo o in sosta; tale luce sara' bianca o arancione verso l'avanti e rossa o arancione verso il dietro; iii) le disposizioni del comma b) di detto paragrafo 2 non si applicano ne' ai velocipedi a due ruote, ne' ai ciclomotori a due ruote, ne' ai motocicli a due ruote senza carrozzetta non provvisti di batteria, allorche' sono fermi o in sosta all'interno di un centro abitato sul bordo della carreggiata; b) inoltre, la legislazione nazionale puo' accordare delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per: i) i veicoli fermi o in sosta in luoghi appositi fuori della carreggiata; ii) i veicoli fermi o in sosta in strade residenziali in cui la circolazione e' poco intensa; 5. In nessun caso, un veicolo dovra' mostrare verso l'avanti delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti rossi, verso il dietro, delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti bianchi o giallo-selettivo; questa disposizione non si applica ne' all'uso dei proiettori bianchi o giallo-selettive di retromarcia ne' alla rifrangenza delle cifre o delle lettere di colore chiaro delle targhe di immatricolazione posteriori, dei segni distintivi o degli altri marchi distintivi richiesti dalla legislazione nazionale, ne' alla rifrangenza del fondo chiaro di dette targhe o segni, ne' alle luci rosse girevoli o lampeggianti di determinati veicoli prioritari. 6. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella misura in cui li ritengano possibile, senza compromettere la sicurezza della circolazione, accordare nella loro legislazione nazionale delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per: a) i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano; b) i veicoli di forma o di natura particolare impiegati a scopi ed in condizioni particolari. 7. Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre ai gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti un corteo, nonche' ai conducenti di animali, isolati o in greggi, o di animali da tiro, da soma o da sella, di mostrare, quando circolano sulla carreggiata nelle circostanze indicate al paragrafo 2 b) del presente articolo, un dispositivo rifrangente o una luce; la luce riflessa o emessa deve essere allora sia bianca o giallo-selettivo verso l'avanti e rossa verso il dietro, sia arancione verso ambedue le direzioni.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 Illuminazione: condizioni di impiego delle luci previste all'allegato 5 1. Il conducente di un veicolo munito di proiettori di profondita', di proiettori di incrocio e di luci di posizione definiti all'allegato 5 della presente Convenzione deve usare tali luci nelle condizioni seguenti quando, in virtu' dell'articolo 32 della presente Convenzione, il veicolo deve mostrare almeno una o due luci bianche o giallo-selettivo verso l'avanti: a) i proiettori di profondita' non devono essere accessi ne' nei centri abitati quando la strada e' sufficientemente illuminata ne' fuori dai centri abitati quando la carreggiata e' illuminata in modo continuo e tale illuminazione e' sufficiente per consentire al conducente di vedere distintamente ad una distanza adeguata, ne' quando il veicolo e' fermo; b) con riserva della possibilita' per la legislazione nazionale di autorizzare l'utilizzazione dei proiettori di profondita' durante le ore del giorno quando la visibilita' sia insufficiente a causa per esempio, di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia o di passaggio entro una galleria, i proiettori di profondita' non debbono essere accesi o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l'abbagliamento; i) quando un conducente sta per incrociare un altro veicolo; i proiettori, se sono utilizzati, debbono allora essere spenti o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l'abbagliamento alla distanza necessaria perche' il conducente dell'altro veicolo possa continuare la sua marcia agevolmente e senza pericolo; ii) quando un veicolo ne segue un altro a breve distanza, tuttavia i proiettori di profondita' possono essere utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo per indicare l'intenzione di sorpassare nelle condizioni previste all'articolo 28 della presente Convenzione; iii) in tutte le altre circostanze in cui e' necessario non abbagliare gli altri utenti della strada o gli utenti di una via d'acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada; c) con riserva delle disposizioni del comma d) del presente paragrafo, i proiettori d'incrocio debbono essere accesi quando l'uso dei proiettori di profondita' e' vietato dalle disposizioni dei precedenti commi a) e b) e possono essere utilizzati in luogo dei proiettori di profondita' quando i proiettori di incrocio permettono al conducente di vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente ed agli altri utenti della strada di scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente; d) le luci di posizione debbono essere utilizzate contemporaneamente ai proiettori di profondita', ai proiettori di incrocio ed ai proiettori fendinebbia. Esse possono essere utilizzate da sole quando il veicolo e' fermo o in sosta o quando su delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade indicate al paragrafo 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, le condizioni di illuminazione sono tali che il conducente puo' vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente o gli altri utenti possono scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente; 2. Quando un veicolo e' munito dei proiettori fendi nebbia definiti all'allegato 5 della presente convenzione non deve usare tali proiettori che in caso di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1-c del presente articolo l'accensione dei proiettori fendinebbia sostituisce allora quella dei proiettori di incrocio, potendo tuttavia la legislazione nazionale autorizzare in questo caso l'accensione simultanea dei proiettori fendinebbia e dei proiettori di incrocio. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la legislazione nazionale puo' autorizzare, anche in assenza di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia, l'accensione dei proiettori fendinebbia su strade strette e con numerose curve. 4. Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre l'obbligo di utilizzare i proiettori d'incrocio all'interno dei centri abitati. 5. Gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 2 dell'articolo 28 della presente Convenzione consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori di incrocio o nell'accensione intermittente dei proiettori di profondita' o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori di incrocio e dei proiettori di profondita'.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 Deroghe 1. Non appena avvertito dell'avvicinarsi di un veicolo prioritario a mezzo degli speciali apparecchi di segnalazione, luminosi o acustici, di tale veicolo ogni conducente della strada deve lasciare libero il passaggio sulla carreggiata e, se necessario, fermarsi. 2. Le legislazioni nazionali possono prescrivere che i conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione e' annunciata dagli speciali apparecchi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in periodo gli altri utenti della strada, non sono tenuti a rispettare in tutto o in parte le disposizioni del presente Capitolo II diverse da quelle del paragrafo 2 dell'articolo 6: 3. Le legislazioni nazionali possono determinare la misura entro la quale il personale che lavora alla costruzione, alla riparazione ed alla manutenzione della strada, compresi i conducenti dei mezzi impiegati per i lavori non e' tenuto, con riserva di osservare ogni utile precauzione, a rispettare durante il lavoro, le disposizioni del presente Capitolo II. 4. Per sorpassare o incrociare i mezzi previsti al paragrafo 3 del presente articolo mentre sono al lavoro sulla strada, i conducenti degli altri veicoli possono, nella misura necessaria ed a condizione di adottare ogni utile precauzione, non osservare le disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 Immatricolazione 1.a) Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere immatricolati da una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive ed il conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia da una autorita' competente di tale Parte contraente o di una sua parte costitutiva, sia, a nome della Parte contraente o della sua parte costitutiva, dell'associazione che essa ha abilitato a tale scopo. Il certificato, detto certificato d'immatricolazione, reca almeno: Un numero d'ordine, detto numero di immatricolazione, la cui composizione e' indicata all'allegato a) della presente Convenzione; La data della prima immatricolazione del veicolo; Il nome completo ed il domicilio del titolare del certificato; Il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo; Il numero d'ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di serie del costruttore); Se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, il peso massimo e' autorizzato; Il periodo di validita', se non e' illimitato. Le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in carattere latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale forma. b) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, decidere che sui certificati rilasciati sul loro territorio in luogo della data della prima immatricolazione sia indicato l'anno di fabbricazione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicolo articolato non diviso mentre e' in circolazione internazionale beneficiera' delle disposizioni della presente Convenzione anche se non e' oggetto che di una sola immatricolazione e di un solo certificato per il trattore e per il semirimorchio che lo costituiscono. 3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come limitazione al diritto delle Parti contraenti e delle loro parti costitutive di esigere, nel caso di un veicolo in circolazione internazionale che non sia immatricolato a nome di una persona che si trovi a bordo di esso, la giustificazione del diritto del conducente al possesso del veicolo stesso. 4. Si raccomanda che le Parti contraenti che non ne fossero ancora provviste istituiscano un servizio incaricato, su scala nazionale o regionale, di registrare gli autoveicoli messi in circolazione e di accentrare, per ogni veicolo, le informazioni iscritte su ogni certificato di immatricolazione.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Numero di immatricolazione 1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella Parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d'immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore. 2. Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o piu' rimorchi, il rimorchio unico o l'ultimo rimorchio, se non e' immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore. 3. La composizione e le modalita' di apposizione del numero di immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 2 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 Segno distintivo dello Stato di immatricolazione 1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella Parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui e' immatricolato. 2. Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtu' dell'articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione e' rilasciato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio e' immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'autoveicolo cui e' agganciato; se il rimorchio non e' immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato di immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato. 3. La composizione e le modalita' di apposizione del segno distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 Marchi di identificazione Ogni autoveicolo ed ogni rimorchio in circolazione internazionale debbono recare i marchi di identificazione definiti all'allegato 4 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 Prescrizioni tecniche Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale debbono soddisfare alle disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione. Essi debbono inoltre essere in buono stato di marcia.
Convenzione - art. 40
Articolo 40 Disposizione transitoria Per la durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47, i rimorchi in circolazione internazionale beneficeranno, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato, delle disposizioni della presente Convenzione, anche se non sono immatricolati.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 Validita' delle patenti di guida 1. Le Parti contraenti riconosceranno: a) ogni patente redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non e' redatta in una di dette lingua, accompagnata da una traduzione certificata conforme; b) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione; c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente: a) quando la validita' della patente di guida e' subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato, di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell'invalidita' del conducente, la patente sara' riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni; b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validita' sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto diciotto anni; c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validita' sul loro territorio per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D ed E previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuti ventun anni. 3. Le Parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie perche' le patenti nazionali ed internazionali di guida previste ai commi a, b e c del paragrafo 1 del presente articolo non siano rilasciate sul loro territorio senza una ragionevole garanzia delle capacita' del conducente e della sua attitudine fisica. 4. Per l'applicazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2, comma c del presente articolo; a) agli autoveicoli della categoria B prevista agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un rimorchio leggero; puo' anche esservi agganciato un rimorchio il cui peso massimo autorizzato superi 750 Kg (1.650 libbre) ma non superi il peso a vuoto dell'autoveicolo se il totale dei pesi massimi autorizzati dei veicoli cosi' accoppiati non supera 3.500 Kg (7.700 libre); b) agli autoveicoli delle categorie C e D previste agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un rimorchio leggero, senza che il complesso cosi' costituito cessi d'appartenere alla categoria C o alla categoria D. 5. La patente internazionale potra' essere rilasciata soltanto al possessore di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. Non dovra' essere valida per un pericolo piu' lungo di quello della corrispondente patente nazionale il cui numero dovra' figurare sulla patente internazionale. 6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti: a) a riconoscere la validita' delle patenti, nazionali o internazionali, rilasciate sul territorio di un'altra parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio, o la cui residenza abituale e' stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio; b) a riconoscere la validita' delle patenti sopra rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente e' stata rilasciata o la cui residenza e' stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.
Convenzione - art. 42
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