LEGGE 5 luglio 1995, n. 308
Articolo 42 Sospensione della validita' delle patenti di guida. 1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtu' della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui e' titolare. In simile caso, l'autorita' competente della Parte contraente o della parte costitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potra': a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale e' ritirato il diritto di usare la patente o finche' il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo; b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l'autorita' che ha rilasciato o a nome della quale e' stata rilasciata la patente; c) se si tratta di una patente internazionale, apporre sull'apposito spazio la menzione che la patente non e' piu' valida nel suo territorio; d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all'autorita' che ha rilasciato la patente o a nome della quale e' stata rilasciata la patente, di avvisare l'interessato della decisione presa nei suoi confronti. 2. Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo. 3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un'interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se e' evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli e' stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 Disposizione transitoria Le patenti internazionali di guida conformi alle disposizioni della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949 e rilasciate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47 della presente Convenzione saranno, per l'applicazione degli articoli 41 e 42 della presente Convenzione, assimilate alle patenti internazionali di guida previste nella presente Convenzione.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 1. I velocipedi senza motore in circolazione internazionale debbono: a) avere un freno efficace; b) essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una distanza sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico; c) essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro e di dispositivi che consentono di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti ed una luce rossa verso il dietro. 2. Sul territorio delle Parti contraenti che non hanno, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione che assimili i ciclomotori ai motocicli, i ciclomotori in circolazione internazionale debbono: a) avere due freni indipendenti; b) essere muniti di un campanello o di un altro avvisatore acustico, capace di essere udito a distanza sufficiente; c) essere muniti di un efficace dispositivo di scappamento silenzioso; d) essere muniti di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti, nonche' una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro; e) recare il marchio d'identificazione definito all'allegato 4 della presente Convenzione. 3. Sul territorio delle Parti contraenti che hanno, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione fatto una dichiarazione assimilante i ciclomotori ai motocicli, le condizioni cui debbono soddisfare i ciclomotori per essere ammessi in circolazione internazionale sono quelle definite per i motocicli all'allegato 5 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale. 4. Al momento in cui firmera' la presente Convenzione o depositera' il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario generale il segno distintivo che ha scelto perche' sia apposto in circolazione internazionale sui veicoli che ha immatricolati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione. Con un'altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira', o in ogni altro successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi, di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverra' applicabile al territorio o ai territori designato/i nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato nella notifica e la Convenzione cessera' di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica. 3. Ogni Stato che invia una notifica in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo notifichera' al Segretario generale il o i segni distintivi che ha scelto perche' siano apposti in circolazione internazionale sui veicoli che sono stati immatricolati sul o sui territori interessati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione, con un altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi, dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abroghera' e sostituira', nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica e la Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale firmata ambedue a Parigi il 24 aprile 1926, la Convenzione sulla regolazione della circolazione automobilistica interamericana aperta alla firma a Washington il 15 dicembre 1943 e la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.
Convenzione - art. 49
Articolo 49 1. Dopo un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sara' inviato al Segretario generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione: a) se accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo rifiutano, oppure c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 2.a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, sara' considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una Conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione e ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente che durante il detto termine di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' ad ogni momento, dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parte contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avra' ricevuto la loro notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti ma non meno di dieci lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminare dalla detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5.a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sara' ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentanti alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potra', in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza la proposta di emendamento sara' considerata respinta.
Convenzione - art. 50
Articolo 50 Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.
Convenzione - art. 51
Articolo 51 La presente Convenzione cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sara' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.
Convenzione - art. 52
Articolo 52 Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potra' essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia, per essere decisa da questa.
Convenzione - art. 53
Articolo 53 Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata come interdizione ad una Parte contraente di adottare le misure, compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
Convenzione - art. 54
Articolo 54 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' la presente Convenzione, o depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 52 della precedente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 52 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avra' fatto tale dichiarazione. 2. Al momento in cui depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (articolo 1, n). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data e' posteriore alla precedente. 4. Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto notificata conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 45 o del paragrafo 3 dell'articolo 46 della presente Convenzione, avra' effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. 5. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati di- verse dalla riserva previste al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il segretario generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 6. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtu' dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potra' in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale. 7. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.
Convenzione - art. 55
Articolo 55 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 49 e 54 della presente Convenzione, il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45: a) le firme, le ratifiche, e le adesioni ai sensi dell'articolo 45; b) le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 45 e dell'articolo 46; c) le date dell'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 47; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai par. 2 e 5 dell'articolo 49; e) le denunce ai sensi dell'articolo 50; f) l'abrogazione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 51.
Convenzione - art. 56
Articolo 56 L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Vienna, l'8 novembre 1968.
Convenzione -Allegato 1
ALLEGATI ALLEGATO 1 DEROGHE ALL'OBBLIGO DI AMMETTERE IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE GLI AUTOVEICOLI ED I RIMORCHI 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi ed i complessi di veicoli i cui pesi, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le Parti contraenti sul cui territorio ha luogo una circolazione internazionale di veicoli pesanti si adopereranno per concludere degli accordi regionali che consentano, in circolazione internazionale, l'accesso alle strade della regione, fatta eccezione per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli i cui pesi e dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti i limiti della larghezza massima autorizzata le sporgenze: a) dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici; b) dei dispositivi antislittanti eventualmente montati sulle ruote; c) degli specchi retrovisori costruiti in modo da poter cedere, sotto l'effetto di una moderata pressione, nei due sensi, fino a non oltrepassare piu' la larghezza massima autorizzata; d) degli indicatori di direzione laterali e delle luci di ingombro, purche' tale sporgenza sia di pochi centimetri; e) dei sigilli doganali apposti sul carico e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli. 3. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i complessi di veicoli sottoindicati, nella misura in cui la loro legislazione nazionale vieta la circolazione di tali complessi: a) motocicli con rimorchio; b) complessi costituiti da un autoveicolo e piu' rimorchi; c) veicoli articolati adibiti ai trasporti di persone. 4. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi beneficianti di deroghe in virtu' del paragrafo 60 dell'allegato 5 della Convenzione. 5. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti di un caso di protezione. 6. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale sul loro territorio di ogni autoveicolo, diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, alla presenza a bordo dell'autoveicolo di un dispositivo, previsto al paragrafo 56 dell'allegato 5 della Convenzione, e destinato, in caso di arresto sulla carreggiata, a preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo. 7. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale, su determinate strade accidentate o in determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio, degli autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg. (7.700 libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali imposte dalla loro legislazione nazionale per l'ammissione su tali strade o in tali regioni, dei veicoli dello stesso peso massimo autorizzato da esse immatricolati. 8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori di incrocio a fascio asimettrico allorche' la regolazione dei fasci di luce non e' adattata al senso di circolazione. 9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da quello previsto per tale veicolo all'articolo 37 della presente Convenzione.
Convenzione - Allegato 2
ALLEGATO 2 NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. Il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e lettere. Le cifre debbono essere delle cifre arabe e le lettere debbono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegati altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetutto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. 2. Il numero di immatricolazione deve essere composto ed apposto in modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad una distanza minima di 40 metri (130 piedi da un osservatore posto sull'asse del veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono, per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di leggibilita' per i motocicli e per delle categorie speciali di autoveicoli sulle quali sarebbe difficile dare ai numeri di immatricolazione delle dimensioni sufficienti perche' siano leggibili a 40 metri (130 piedi). 3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione e' apposto su di una targa speciale tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale o sensibilmente verticale e perpendicolarmente al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso in cui il numero e' apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale e' apposto o dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. 4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 32, la targa o la superficie nella quale e' apposto o dipinto il numero di immatricolazione puo' essere di materiale rifrangente.
Convenzione - Allegato 3
Allegato 3 SEGNO DISTINTIVO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. Il segno distintivo previsto all'articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli. Le lettere avranno un'altezza minima di 0,08 m (3,1 pollici) ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01 m (0,4 pollici). Le lettere saranno dipinte in nero su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore e' orizzontale. 2. Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l'asse maggiore dell'ellisse puo' essere verticale. 3. Il segno distintivo non deve essere incorporato nel numero di immatricolazione, ne' apposto in modo tale da creare confusione con quest'ultimo o nuocere alla sua leggibilita'. 4. Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno 0,175 m. (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici). Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno: a) 0,24 m (9,4 pollici) e 0,145 m (5,7 pollici) se il segno distintivo reca tre lettere; b) 0,175 m (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici) se il segno distintivo reca meno di tre lettere; 5. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato 2 si applicano all'apposizione del segno distintivo sui veicoli.
Convenzione - Allegato 4
ALLEGATO 4 MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. I marchi di identificazione comprendono: a) Per gli autoveicoli: i) il nome o il marchio del costruttore del veicolo; ii) sul telaio, o in mancanza di telaio, sulla carrozzeria, il numero di fabbricazione o il numero di serie del costruttore; iii) sul motore, il numero di fabbricazione del motore quando tale numero viene apposto dal costruttore; b) Per i rimorchi, le indicazioni previste ai precedenti commi i) e ii); c) Per i ciclomotori, l'indicazione della cilindrata ed il marchio "CM". 2. I marchi indicati al paragrafo 1 del presente allegato debbono essere posti in posizioni accessibili ed essere facilmente leggibili, inoltre essi debbono essere tali che sia difficile modificarli o sopprimerli. Le lettere e le cifre comprese nei marchi saranno sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese ed in cifre arabe, sia ripetute in tale maniera.
Convenzione - Allegato 5
Allegato 5 CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI ED AI RIMORCHI 1. Le Parti contraenti che, conformemente all'articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 kg. (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli sia per gli altri autoveicoli. 2. Ai sensi del presente allegato, il termine "rimorchio" si applica solo a quelli destinati ad essere agganciati ad un'autovettura. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2.a dell'articolo 3 della Convenzione, ogni Parte contraente puo', per gli autoveicoli che essa immatricola e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtu' della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o piu' rigorose di queste. Capitolo I Frenatura 4. Ai fini del presente capitolo, a) il termine "ruote di un asse" indica le ruote simmetriche, oppure sensibilmente simmetriche, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, anche se esse non si trovano su di uno stesso asse (un asse tandem e' contato come due assi); b) il termine "freno di servizio" indica il dispositivo normalmente utilizzato per rallentare o fermare il veicolo; c) il termine "freno di stazionamento" indica il dispositivo utilizzato per mantenere immobile, in assenza del conducente, il veicolo o, nel caso di un rimorchio, il rimorchio allorche' questo e' distaccato; d) il termine "freno di soccorso" indica il dispositivo destinato a rallentare e ad arrestare il veicolo in caso di insufficienza del freno di servizio. A. Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli. 5. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve essere munito di freni che possano essere azionati facilmente, da parte del conducente installato al suo posto di guida. Questi freni dovranno assicurare le tre funzioni di frenatura sottoindicate: a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola; b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere il veicolo immobile, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive dei freni restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica; c) un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il veicolo, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una distanza ragionevole, anche in caso di insufficienza del freno di servizio. 6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, i dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura (freno di servizio, freno di soccorso e freno di stazionamento) possono avere delle parti comuni; la combinazione dei comandi e' ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti. 7. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo; tuttavia, sui veicoli aventi piu' di due assi, le ruote di un asse possono non essere frenate. 8. Il freno di soccorso deve poter agire almeno si una ruota di ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo; la stessa disposizione si applica al freno di stazionamento. 9. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti. 10. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. Tuttavia, tale disinnesto e' ammesso per alcune delle superfici frenate, a condizione: a) che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante un cambio dei rapporti di trasmissione; b) che, nel caso del freno di stazionamento esso non sia possibile senza l'azione del conducente, e c) che, nel caso del freno di servizio o del freno di soccorso, l'azione di frenatura continui a poter essere esercitata con l'efficienza prescritta conformemente al paragrafo 5 del presente allegato. B. Frenatura dei rimorchi. 11. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 17-c del presente allegato, ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero deve essere munito di freni, e precisamente: a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola; b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere immobile il veicolo, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive del freno restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica. La presente disposizione non si applica ai rimorchi che non possono essere distaccati dal veicolo trattore senza l'aiuto di utensili, purche' le esigenze relative alla frenatura di stazionamento siano rispettate per il complesso di veicoli. 12. I dispositivi che assicurano le due funzioni di frenatura (servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni. 13. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio. 14. Il freno di servizio deve poter essere azionato mediante il comando della frenatura di servizio del veicolo trattore, tuttavia, se il peso massimo autorizzato del rimorchio non supera 3500 kg (7700 libbre), il freno puo' essere realizzato in modo da non potere essere azionato, durante la marcia, che dal semplice avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia). 15. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti. 16. I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l'arresto del rimorchio sia assicurato automaticamente in caso di rottura del dispositivo di accoppiamento, durante la marcia. Tuttavia, tale prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due assi distanti uno dall'altro meno di un metro (40 pollici) a condizione che il loro peso massimo autorizzato non superi 1500 kg (3300 libbre) e, ad eccezione dei semirimorchi, che siano muniti, oltre al dispositivo di accoppiamento, del collegamento secondario previsto al paragrafo 58 del presente allegato. C. Frenatura dei complessi di veicoli 17. Oltre alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo relative ai veicoli isolati (autoveicoli e rimorchi), le sottoindicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli: a) i dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che compongono il complesso debbono essere compatibili; b) l'azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata fra i veicoli che compongono il complesso; c) il peso massimo autorizzato di un rimorchio non provvisto di un freno di servizio non deve superare la meta' della somma del peso a vuoto del veicolo trattore e del peso del conducente. D. Frenatura dei motocicli 18. a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura di cui uno agisca almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo e' aggiunta una carrozzetta, la frenatura della ruota della carrozzetta non e' richiesta. Tali dispositivi di frenatura debbono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola. b) Oltre ai dispositivi previsti al capoverso a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo debbono essere provvisti di un freno di stazionamento che risponda alle condizioni indicate al capoverso b) del paragrafo 5 del presente allegato. Capitolo II Luci e dispositivi riflettenti 19. Ai fini del presente capitolo, il termine: "Proiettore di profondita' indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo; "Proiettore di incrocio" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada innanzi a tale veicolo senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso e gli altri utenti della strada; "Luce di posizione anteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte anteriore; "Luce di posizione posteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte posteriore; "Luce di arresto" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che il suo conducente aziona il freno di servizio; "Proiettore fendi nebbia" indica la luce del veicolo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di caduta di neve, di temporale o di nubi di polvere; "Proiettore di retromarcia" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo esegue una retromarcia o e' sul punto di eseguirla; "Indicatore di direzione" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli utenti della strada che il conducente ha l'intenzione di cambiare direzione verso destra o verso sinistra; "Catadiottro" indica un dispositivo che serve ad indicare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa non collegata a tale veicolo, ed essendo l'osservatore posto presso tale sorgente luminosa; "Superficie luminosa" indica per le luci la superficie visibile da cui e' emessa la luce e per i catadiottri la superficie visibile rifrangente; 20. I colori delle luci previste nel presente capitolo debbono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date nell'appendice del presente allegato. 21. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di un numero pari di proiettori di profondita' emettenti luce di colore bianco o giallo- selettivo capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 100 m (325) davanti al veicolo. I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore non debbono in alcun caso trovarsi piu' vicini all'estremita' della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di incrocio. 22. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocita' di 10 Km (6 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di due proiettori d'incrocio emettenti luce bianca o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 40 m. (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. Un autoveicolo non deve essere provvisto di piu' di due proiettori di incrocio. I proiettori di incrocio debbono essere regolati in maniera da essere conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato. 23. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo e' ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori di profondita' o nei proiettori di incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo. Tali luci di posizione anteriori, allorche' sono le sole luci accese verso l'avanti del veicolo debbono essere visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale e mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. 24.a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriore rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. b) Ogni rimorchio deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. 25. Ogni autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un numero di immatricolazione deve essere munito di un dispositivo di illuminazione di detto numero, tale che quest'ultimo, allorche' e' illuminato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo chiaro, a veicolo fermo, ad una distanza di 20 m (65) piedi dalla parte posteriore del veicolo, tuttavia, ogni Parte contraente puo' ridurre tale distanza minima di leggibilita' di notte nella stessa proporzione e per gli stessi veicoli per i quali abbia ridotto, in applicazione del paragrafo 2 dell'allegato 2 della Convenzione, la distanza minima di leggibilita' di giorno. 26. Su ogni autoveicolo (compresi i motocicli) e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o piu' rimorchi i collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori di profondita', i proiettori di incrocio i proiettori fendinebbia, le luci di posizioni anteriori dell'autoveicolo ed il dispositivo previsto al precedente paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci di posizione posteriori dell'autoveicolo o del complesso di veicoli, situate piu' indietro, sono anch'esse in funzione. Tuttavia, tale condizione non e' imposta per i proiettori di profondita' o per i proiettori di incrocio quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 5 della Convenzione. Inoltre i collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori dell'autoveicolo siano sempre accese quando sono accesi i proiettori di incrocio, i proiettori di profondita' o i proiettori fendinebbia. 27. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi di forma triangolare. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. I catadiottri debbono essere visibili, per il conducente di un veicolo, di notte con tempo chiaro, ad una distanza di almeno 150 m (500 piedi) quando sono illuminati dai proiettori di profondita' di tale veicolo. 28. Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale; la misura dei suoi lati deve essere compresa fra 0,15 m (6 pollici) e 0,20 m (8 pollici); nessuna luce di segnalazione deve essere posta all'interno del triangolo. Tali catadiottri debbono soddisfare alla condizione di visibilita' fissata al precedente paragrafo 27. Da ciascun lato il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi, la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. 29. Ogni rimorchio deve esser provvisto nella parte anteriore di due catadiottri bianchi di forma non triangolare. Tali catadiottri debbono soddisfare alle condizioni di installazione e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. 30. Un rimorchio deve essere provvisto, nella parte anteriore di due luci di posizione anteriori bianche quando la sua larghezza supera 1,60 m (5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione cosi' prescritte debbono essere poste il piu' vicino possibile all'estremita' della larghezza del rimorchio ed in ogni caso in modo tale che il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non disti oltre 0,15 m (6 pollici) da tali estremita'. 31. Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocita' di 25 km (15 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte posteriore di due luci di arresto di colore rosso la cui intensita' luminosa sia nettamente superiore a quella delle luci di posizione posteriori. La stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che costituisce l'ultimo veicolo di un complesso di veicoli; tuttavia nessuna luce di arresto e' richiesta sui piccoli rimorchi le cui dimensioni siano tali che le luci di arresto del veicolo trattore restino visibili. 32. Con riserva della possibilita' per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o da parte di tali obblighi: a) Ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di un proiettore di incrocio che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 22; b) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta capace di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto, oltre che del proiettore di incrocio, di almeno un proiettore di profondita' che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 21. Se tale motociclo reca piu' di un proiettore di profondita' tali proiettori debbono essere posti il piu' vicino possibile l'uno all'altro; c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non deve essere provvisto ne' di piu' di un proiettore di incrocio ne' di piu' di due proiettori di profondita'. 33. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta puo' essere provvisto nella parte anteriore di una o due luci di posizione anteriori che soddisfino alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca due luci di posizioni anteriori esse debbono essere poste il piu' vicino possibile l'una all'altra. Un motociclo a due ruote senza carrozzetta non deve essere provvisto di piu' di due luci di posizione anteriori. 34. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 24. 35. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. 36. Con riserva della possibilita' per le Parti contraenti che conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi alle disposizioni del precedente paragrafo 31. 37. Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci ed ai dispositivi richiesti per i motocicli senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata ad un motociclo a due ruote deve essere provvista nella parte anteriore di una luce diposizione anteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 23 e nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo. IN ogni caso, una carrozzetta non deve recare ne' un proiettore di profondita' ne' un proiettore di incrocio. 38. Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione del comma n) dell'articolo primo della Convenzione, debbono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti articoli 21, 22, 23, 24-a, 27 e 31. Tuttavia, quando la larghezza di tale veicolo non supera 1,30 m (4 piedi e 3 pollici), sono sufficienti un solo proiettore di profondita' ed un solo proiettore di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza delle superfici luminose rispetto all'estremita' della larghezza del veicolo non si applicano in tale caso. 39. Ogni autoveicolo, ad eccezione di quelli il cui conducente puo' indicare i propri cambiamenti di direzione mediante segnali fatti col braccio visibili da ogni angolo dagli altri utenti della strada deve essere provvisto di indicatori di direzione a posizione fissa ed a luce lampeggiante arancione, disposti in numero pari sul veicolo e visibili di giorno e di notte dagli utenti della strada interessati al movimento del veicolo. La frequenza del lampeggiamento della luce deve essere di 90 al minuto con tolleranza di 30. 40. Se su di un autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta sono installati dei proiettori fendinebbia, questi debbon emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto piu' alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediante del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. 41. Il proiettore di retromarcia non deve abbagliare o disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Se su un autoveicolo e' montato un proiettore di retromarcia, esso deve emettere luce bianca, arancione oppure giallo-selettivo. Il comando di accensione di detto proiettore deve essere tale che esso possa accendersi soltanto quando e' innestato il dispositivo di retromarcia. 42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di direzione, installata su di un autoveicolo o su di un rimorchio, deve essere lampeggiante, ad eccezione di quelle utilizzate, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, per segnalare i veicoli o complessi di veicoli che non sono tenuti a rispettare le regole generali della circolazione e la cui presenza sulla strada impone agli altri utenti della strada delle precauzioni particolari, in special modo i veicoli prioritari, i convogli di veicoli, i veicoli di dimensioni eccezionali ed i veicoli o le macchine operatrici per la costruzione o la manutenzione delle strade. Tuttavia le Parti contraenti possono autorizzare o prescrivere che determinate luci, diverse da quelle che emettono una luce rossa, lampeggino in tutto o in parte per segnalare il periodo particolare costituito momentaneamente dal veicolo. 43. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato, viene considerato: a) come una sola luce ogni combinazione di due o piu' luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e lo stesso colore, di cui le proiezioni delle superfici luminose su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 50% della superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle superfici luminose anzidette. b) come due o come un numero pari di luci, una sola superficie luminosa avente la forma di una fascia quando questa e' situata simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e si estende almeno fino a 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo da ciascun lato di quest'ultimo, con una lunghezza minima di 0,80 m (32 pollici). L'illuminazione di tale superficie dovra' essere assicurata da almeno due sorgenti luminose poste il piu' vicino possibile alle sue estremita'. La superficie luminosa puo' essere costituita da un insieme di elementi affiancati in modo che le proiezioni delle superfici luminose dei diversi elementi su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupino almeno il 50% della superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle singole superfici luminose. 44. Su di uno stesso veicolo, le luci che hanno la stesa funzione e che sono orientate verso la stessa direzione debbono essere dello stesso colore. Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo salvo sui veicoli la cui forma esterna e' asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia debbono avere sensibilmente la stessa intensita'. 45. Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purche' ciascuna di tali luci e di tali catadiottri risponda alle disposizioni del presente allegato che ad essere si applicano. Capitolo III Altre prescrizioni Dispositivo di direzione 46. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di direzione robusto che consenta al conducente di cambiare facilmente, rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo. Specchio retrovisivo 47. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o piu' specchi retrovisivi; il numero, le dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono essere tali da consentire al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo. Avvisatore acustico 48. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di almeno un avvisatore acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall'avvisatore deve essere continuo, uniforme e non stridente. I veicoli prioritari ed i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio pubblico possono avere degli avvisatori acustici supplementari che non sono soggetti a queste esigenze. Tergicristallo 49. Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente, dal suo posto di guida, vedere la strada verso l'avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza, deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata ed il cui funzionamento non richieda l'intervento costante del conducente. Lavavetro 50. Ogni autoveicolo, soggetto all'obbligo di essere munito di almeno un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro. Parabrezza e vetri 51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio: a) Le sostanze trasparenti che costituiscono gli elementi di parete esterna del veicolo, ivi compreso il parabrezza, o di parete interna di separazione, debbono essere tali che, in caso di rottura, il pericolo di lesioni corporali sia il piu' possibile ridotto; b) i vetri del parabrezza devono essere fatti di una sostanza la cui trasparenza non si alteri e debbono essere tali da non provocare alcuna deformazione apprezzabile degli oggetti visti in trasparenza e tali che in caso di rottura il conducente possa ancora avere una visione sufficiente della strada. Dispositivo di retromarcia 52. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida. Tuttavia, tale dispositivo non e' obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo se il loro peso massimo autorizzato non supera 400 kg (900 libbre). Silenziatore 53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di scappamento silenziatore efficace, tale dispositivo deve essere tale da non poter esser reso inoperante dal conducente dal suo posto di guida. Pneumatici 54. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere munite di pneumatici; lo stato di tali pneumatici deve esser tale che sia garantita la sicurezza, ivi compresa l'aderenza, anche su strada bagnata. Tuttavia la presente disposizione non potra' impedire alle Parti contraenti di autorizzare la utilizzazione di dispositivi che diano dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con dei pneumatici. Indicatore di velocita' 55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto di un indicatore di velocita'; ogni Parte contraente puo' tuttavia esonerare da tale obbligo determinate categorie di motocicli e di altri veicoli leggeri. Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli 56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5 dell'articolo 23 ed al paragrafo 6 dell'allegato 1 della Convenzione, deve essere: a) sia un pannello, costituito da un triangolo equilatero coi lati di almeno 0,40 m (16 pollici), a bordi rossi larghi almeno 0,05 m (2 pollici) ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi rossi debbono essere illuminati per trasparenza o essere provvisti di una striscia rifrangente; il pannello deve essere tale da poter essere collocato in posizione verticale stabile; b) sia un altro dispositivo egualmente efficace prescritto dalla legislazione del Paese in cui il veicolo e' immatricolato. Dispositivo antifurto 57. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo e' lasciato in sosta, impedisca il funzionamento o blocchi un organo essenziale del veicolo stesso. Dispositivo di aggancio dei rimorchi leggeri 58. Ad eccezione dei semirimorchi, i rimorchi che non sono muniti del freno automatico previsto al paragrafo 16 del presente allegato debbono essere provvisti oltre che del dispositivo di aggancio, di un attacco secondario (catena, cavo, ecc.) che in caso di rottura del dispositivo di aggancio possa impedire al timone di toccare il suolo ed assicurare una certa azione residua di guida del rimorchio. Disposizioni generali 59. a) Per quanto possibile, gli organi meccanici e gli equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono comportare rischi di incendio o di esplosione; non debbono neppure provocare emissioni eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori. b) Per quanto possibile, il dispositivo di accensione ad alta tensione del motore degli autoveicoli non deve dar luogo ad un'eccessiva emissione di parassiti radioelettrici sensibilmente fatidiosi. c) Ogni autoveicolo deve essere costituito in modo che il campo di visibilita' del conducente verso l'avanti, verso destra e verso sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza. d) per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti e gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare non debbono esservi, ne' all'interno ne' all'esterno, ornamenti o altri oggetti che, presentando degli spigoli o delle sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per gli occupanti e per gli altri utenti della strada. CAPITOLO IV Deroghe 60. Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi: a) Per gli autoveicoli ed i rimorchi la cui velocita' per costruzione, non puo' superare su strada piana 25 Km (15 miglia) all'ora o per i quali la legislazione nazionale limita la velocita' a 25 km/h, b) Per le vetture da invalidi, cioe' i piccoli autoveicoli particolarmente concepiti e costruiti - e non soltanto adattati - per l'uso da parte di una persona colpita da un'infermita' o da un'incapacita' fisica e che normalmente non sono usati che da questa persona, c) Per dei veicoli destinati a delle esperienze aventi lo scopo di seguire il progresso della tecnica e di migliorare la sicurezza, d) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare, o che sono utilizzati per degli scopi particolari in condizioni speciali. 61. Le Parti contraenti possono anche concedere le seguenti deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono entrare in circolazione internazionale: a) Autorizzando il colore arancione per le luci di posizione indicate ai paragrafi 23 2 30 del presente allegato e per i catadiottri indicati al paragrafo 29 del presente allegato; b) Autorizzando il colore rosso per quelli fra gli indicatori di direzione indicati nel paragrafo 39 del presente allegato che sono situati nella parte posteriore del veicolo; c) Autorizzando il colore rosso per quelle tra le luci indicate nell'ultima frase del paragrafo 42 del presente allegato che sono situate nella parte posteriore del veicolo; d) Per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale, la cui forma esterna non consentisse il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dei dispositivi di montaggio che potrebbero essere facilmente danneggiati o asportati; e) Autorizzando la presenza di un numero dispari, superiore a due, di proiettori di profondita' sugli autoveicoli da essa immatricolati; e f) Per quanto riguarda i rimorchi che servono al trasporto di carichi lunghi (tronchi d'albero, tubi, ecc.) e che, quando il veicolo e' in moto, non sono agganciati al veicolo trattore ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico. CAPITOLO V Disposizioni transitorie 62. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purche' soddisfino alle prescrizioni delle parti I, II e III dell'allegato 6 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale. APPENDICE DEFINIZIONE DEI FILTRI COLORATI PER L'OTTENIMENTO DEI COLORI PREVISTI AL PRESENTE ALLEGATO (COORDINATE TRICROMATICHE) Rosso ......... limite verso il giallo: y (minore o pari) 0,335 limite verso il porpora(1): z (minore o pari) 0,008 Bianco ........ limite verso il blu: x (maggiore o pari) 0,310 limite verso il giallo: x (minore o pari) 0,500 limite verso il verde: y (minore o pari) 0,150 + 0,640 x limite verso il verde: y (minore o pari) 0,440 limite verso il porpora: y (maggiore o pari) 0,050 + 0,750 limite verso il rosso: y (maggiore o pari) 0,382 Arancione(2) .. limite verso il giallo(1): y (minore o pari) 0,429 limite verso il rosso(1) y (maggiore o pari) 0,398 limite verso il bianco(1) z (minore o pari) 0,007 Giallo selettivo(3) .. limite verso il rosso(1): y (maggiore o pari) 0,138 + 0,580 x limite verso il verde (1): y (minore o pari) 1,29x - 0,100 limite verso il bianco (1): y (maggiore o pari - x + 0,966 limite verso il valore dello spettro (1): y (minore o pari) - x + 0,992 Per la verifica delle caratteristiche colorimetriche di tali filtri, deve essere usata una sorgente luminosa a temperatura di colore di 2854 (gradi) K (corrispondente all'illuminante A della Commissione Internazionale dell'Illuminazione (CIE). -------------------------- (1) In questi casi sono stati adottati limiti differenti da quelli raccomandati dalla CIE, perche' le tensioni di alimentazione ai morsetti delle lampade che equipaggiano le luci variano entro limiti assai ampi. (2) Si applica al colore dei segnali automobilistici correntemente chiamato finora "arancio" o "giallo arancio". Corrisponde ad una parte bene determinata della zona "gialla" del triangolo dei colori CIE. (3) Si applica unicamente ai proiettori di incrocio ed ai proiettori di profondita'. Nel caso particolare dei proiettori fendi nebbia, la selettivita' del colore sara' riconosciuta soddisfacente se il fattore di purezza e' almeno uguale a 0,820; il limite verso il bianco y (pari o maggiore) - x + 0,966, dovra' essere in tale caso y (pari o maggiore) - x + 0,940 e y = 0,440.
Convenzione- Allegato 6
ALLEGATO 6 PATENTE NAZIONALE DI GUIDA 1. La patente nazionale di guida e' un foglietto di formato A 7 (70 x 105 mm - 2,91 x 4,13 pollici) o un foglietto doppio (148 x 150 mm - 5,82 x 4,13 pollici) o triplo (222 x 105 mm - 8,87 x 4,13 pollici) che possa essere piegato in tale formato. E' di colore rosa. 2. La patente e' stampata nella lingua o nelle lingue prescritte dall'autorita' che la rilascia o che abilita a rilasciarla, tuttavia, essa reca in francese il titolo "Permis de conduire" accompagnata o non dal titolo in altre lingue. 3. Le indicazioni manoscritte o dattiloscritte apposte sulla patente sono sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale maniera. 4. Due delle pagine della patente sono conformi alle pagine modello N. 1 e 2 sottoriportate. A condizione che non siano modificate ne' la portata delle rubriche A, B, C, D ed E, tenuto conto del paragrafo 4 dell'articolo 41 della presente Convenzione, ne' le loro lettere di riferimento ne' l'essenziale delle rubriche relative all'identita' del titolare della patente, la presente disposizione sara' ritenuta soddisfatta anche se saranno state apportate, in confronto a questi modelli, delle modifiche di dettaglio, in particolare saranno consid- erate come soddisfacenti alle disposizioni del presente allegato le patenti nazionali di guida conformi al modello dell'allegato 9 della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949. 5. E' competenza della legislazione nazionale determinare se la pagina modello 3 deve o no far parte della patente e se la patente deve o no contenere delle indicazioni supplementari; se e' previsto uno spazio per iscrivervi i cambiamenti di residenza, questo sara' situato, salvo sulla patente conforme al modello dell'allegato 9 della Convenzione del 1949, nella parte alta del retro della pagina 3 della patente. PAGINE MODELLO N. 1 | | | PATENTE DI GUIDA (1) PERMIS DE CONDUIRE (1) | | | | | | 1. Cognome ..................................................... | | | | 2. Nomi (3) .................................................... | | | | 3. Data (4) e luogo (5) di nascita ............................. | | | | ............................................................. | | | | 4. Indirizzo ................................................... | | | | ............................................................. | | | | | | | | | | Firma del titolare (6) | | | | | | | | | Fotografia | | | | 35 x 45 mm | | | ...................... | (1,37 x 1,75 pollici) | | | | | | | | | | | | | 5. Rilasciata da ............................................... | | | | 6. A ......................... il .............................. | | | | 7. Valida fino al (7) .......................................... | | | | N. ............................................................. | | | | | | Firma, ecc. (8) | | | | | PAGINA MODELLO N. 2 | | | (2) | | | | | | Categorie di veicoli per i quali la patente e' valida | | | | | | | A | Motocicli. (9) | | | | | | | | B | Autoveicoli diversi da quelli della categoria | | | A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3,500 kg | | | (7.700 libbre) e con non piu' di otto posti a sedere, | | | oltre quello del conducente. (9) | | | | | | | | C | Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso | | | massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre). (9) | | | | | | | | D | Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi piu' | | | di otto posti a sedere, oltre quello del conducente. (9) | | | | | | | | E | Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o | | | nelle categorie B, C o D per le quali il conducente e' | | | abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o | | | in tali categorie. (9) | | | | | | | | | | | | (10)| | | | | | | | | (11)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGINA MODELLO N. 3 | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | (10)| | | | | | | | | | | | | | | (1) Sui modelli pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, tale indicazione puo' figurare nella prima pagina di copertina. (2) Indicare in questo spazio il nome o la sigla distintiva dello Stato, definita in virtu' dell'allegato 3 della presente Convenzione. La precedente nota 1 si applica anche a questa rubrica. (3) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio. (4) Se la data di nascita non e' conosciuta, si indichera' l'eta' approssimativa alla data del rilascio della patente. (5) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non e' conosciuto. (6) "In mancanza, impronta del pollice". La firma o l'impronta del pollice nonche' lo spazio ad essi destinato possono essere omessi. (7) Tale rubrica e' facoltativa sulle patenti che comportano una pagina modello n. 3. (8) Firma e/o sigillo o timbro dell'autorita' che rilascia la patente o dell'associazione abilitata a rilasciarla. Sui modello pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, il sigillo o il timbro possono essere apposti sulla prima pagina di copertina. (9) Sigillo o timbro dell'autorita' che rilascia la patente e, eventualmente, data di apposizione del sigillo e del timbro. Tale sigillo o timbro sara' apposto nella colonna di destra della pagina modello n.2 di fronte alle caselle relative alle definizioni delle categorie di veicoli per i quali la patente e' valida e soltanto di fronte a tali caselle; le stesse disposizioni si applicano alle informazioni da indicare nella colonna di destra della pagina n.3 in merito ai rinnovi accordati. Le parti contraenti possono, anziche' apporre il sigillo o il timbro dell'autorita' nella colonna di destra della pagina modello n.2 iscrivere in una nuova rubrica 8, "Categorie" sulla pagina modello n.1, la lettera o le lettere corrispondenti alla categoria o alle categorie per cui la patente e' valida ed un asterisco per ogni categoria per cui la patente non e' valida (per esempio" 8. Categoria A, B ****"). (10) Spazio riservato per altre categorie di veicoli definite nella legislazione nazionale. (11) Spazio riservato per le osservazioni supplementari che le Autorita' competenti dello Stato che rilascia la patente desiderino, se necessario, annotare, comprese le condizioni restrittive di utilizzazione (per esempio "Obbligo di lenti di correzione" Valida solo per la guida del veicolo n...", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba"). Nel caso previsto al secondo comma della precedente nota 9, le osservazioni complementari figureranno preferibilmente sulla pagina modello 1. Altre osservazioni possono essere apposte nelle pagine che non sono pagine modello.
Convenzione - Allegato 7
ALLEGATO 7 PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA 1. La patente e' un libretto di formato A6 (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici). La copertina e' grigia; le pagine interne sono bianche. 2. Il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle pagine modello n. 1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue di cui obbligatoriamente l'inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine. 3. Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese. 4. Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di guida il cui foglietto di copertina e' stampato in una lingua che non e' ne' l'inglese, ne' lo spagnolo, ne' il francese, ne' il russo, comunicheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n.3 sottoindicato. Pagina modello n.1 (Facciata anteriore del primo foglietto di copertina) | (1) | | ................................................... | | Circolazione automobilistica internazionale | | | | PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA | | | | n. ........... | | | | Convenzione sulla circolazione stradale dell'8.11.1968 | | | | Valida fino al ................................. (2) | | | | Rilasciata da .................................. | | a .............................................. | | il ............................................. | | | | Numero della patente nazionale di guida ............. | | | | | | Timbro | | (4) | | | | ........... (3) | | | | | (1) Nome dello Stato che ha rilasciato la patente e sigla distintiva di tale Paese, definita all'allegato 3. (2) Tre anni dopo la data di rilascio o alla data di scadenza di validita' della patente nazionale di guida, a quella delle due date che precede l'altra. (3) Firma dell'autorita' o dell'associazione che rilascia la patente. (4) Sigillo o timbro dell'autorita' o dell'associazione che rilascia la patente. Pagina modello n. 2 Retro del primo foglietto di copertina | | | La presente patente non e' valida per la circolazione sul | | territorio di .................................................. | | ................................................................ | | | | Essa e' valida sui territori di ogni altra Parte contraente. Le | | categorie di veicoli per la guida dei quali essa e' valida sono | | stabilite alla fine del libretto. | | | | | | (2) | | | | La presente patente non esonera in alcun modo il suo titolare | | dell'obbligo di conformarsi in ogni Stato in cui circola alle | | leggi ed ai regolamenti relativi allo stabilirsi o all'esercitare | | una professione. In particolare, il permesso cessa di essere | | valido in uno Stato se il suo titolare vi stabilisce la propria | | residenza abituale. | | | | | (1) Dovra' essere indicato in questo spazio il nome della Parte contraente in cui il titolare ha la propria residenza abituale. (2) Spazio riservato all'iscrizione facoltativo della lista delle Parti contraenti. Modello N. 3 Pagina di sinistra | | | INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE | | | | Cognomi ....................................... 1. | | Nomi (1) ...................................... 2. | | Luogo di nascita (2) .......................... 3. | | Data di nascita (3) ........................... 4. | | Domicilio ..................................... 5. | | | | | | CATEGORIE DI VEICOLI PER LE QUALI E' VALIDA LA PATENTE | | | | | | | | Motocicli. | A | | | | | | | | | | | Autoveicoli diversi da quelli della categoria | B | | | A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3,500 kg | | | | (7.700 libbre) e con non piu' di otto posti a sedere | | | | oltre quello del conducente. | | | | | | | | | | | | Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso | C | | | massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre). | | | | | | | | | | | | Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi piu'| D | | | di otto posti a sedere, oltre quello del conducente. | | | | | | | | | | | | Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o | E | | | nelle categorie B, C o D per le quali il conducente e' | | | | abilitato, ma non rientrano essi stessi in tale o | | | | in tali categorie. | | | | | | | | | | CONDIZIONI RESTRITTIVE DI UTILIZZAZIONE (5) .................... | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | | (1) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio. (2) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non e' conosciuto. (3) Se la data di nascita non e' conosciuta indicare l'eta' approssimativa alla data del rilascio della patente (4) Sigillo o timbro dell'autorita' o dell'associazione che rilascia la patente. Tale sigillo o timbro sara' apposto di fronte Modello n. 3 Pagina di destra | | | 1. ............................................................. | | 2. ............................................................. | | 3. ............................................................. | | 4. ............................................................. | | 5. ............................................................. | | | | | | | | | A (4) | | | | | | | | | | | | Fotografia | | | B (4) | | | | | | | | | | | | | | | C (4) | | | | | | | | | | | | (Timbro) | | | D (4) | | (4) | | | | | | | | | Firma del titolare .... | | E (4) | | | | | | | | | | | | | | ESCLUSIONI: | | Il titolare e' scaduto dal diritto | | di guidare sul territorio di ....... | | .................................(7) fino al ................... | | A ............................. il .................timbro | | ................. (8) (8)| | | | Il titolare e' scaduto dal diritto | | di guidare sul territorio di ....... | | .................................(7) fino al ................... | | | | A ............................. il .................timbro | | ................. (8) (8)| | | alle categorie A, B, C D ed E soltanto se il titolare e' abilitato a guidare i veicoli della categoria in questione: (5) Per esempio "Obbligo di lenti", "Valido soltanto per la guida del veicolo n....", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba". (6) In mancanza, impronta del pollice (7) Nome dello Stato (8) Firma e sigillo o timbro dell'autorita' che ha annullato la validita' della patente sul proprio territorio. Nel caso in cui gli spazi previsti per le esclusioni sulla presente pagina siano gia' tutti utilizzati, le esclusioni supplementari potranno essere scritte sul retro.
Accordo-art. 1
ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LA PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'2 NOVEMBRE 1968. IN VISTA di stabilire una maggiore uniformita' delle norme relative alla circolazione stradale in Europa, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo 1. Le Parti contraenti, parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno i provvedimenti appropriati affinche' le norme relative alla circolazione stradale in vigore sul loto territorio siano sostanzialmente conformi con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo. 2. Sempre che non siano incompatibili in alcun punto con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo, a) tali norme possono non riprendere quelle determinate disposizioni applicantisi a situazioni che non si presentano sul territorio delle Parti contraenti in causa; b) tali norme possono contenere disposizioni non previsti nel presente Annesso. 3. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contenenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione alle disposizioni dell'Annesso incorporate nelle loro norme di circolazione.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre *1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, o ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. * In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sara' aperto alla firma e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1972. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica dopo che lo Stato avra' ratificato la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che e' Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' o ad ogni successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che l'Accordo diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi di cui assicura i rapporti internazionali. L'Accordo diverra' applicabile al territorio o ai territori designato(i) nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' effettuato una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che l'Accordo cessera' di essere applicabile al territorio designato nella notifica e l'Accordo cessera' di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella che risulta dall'applicazione dell'Articolo 47 della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Accordo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nei rapporti tra le Parti contraenti, le norme concernenti la circolazione stradale contenute nell'Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950 nonche' l'Accordo europeo relativo all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale, relativo alle dimensioni ed ai pesi dei veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle Parti contraenti in data 16 settembre 1950.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto delle motivazioni, sara' inviato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di far Sapere al Segretario Generale entro un termine di dodici mesi a seguito della data di questa comunicazione: a) se accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' altresi' il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sia stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo sara' ritenuta accettata se, entro il termine di dodici mesi surriferito, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario Generale sia che respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera a tutte le Parti contraenti ogni accettazione od ogni rifiuto dell'emendamento proposto, nonche' ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo la scadenza del termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo; b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine surriferito di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra', in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario Generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo, il Segretario Generale convochera' una conferenza al fine di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le norme del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da tale Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' tali proposte almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara' ritenuto accettato se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante questo periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il periodo sopraindicato di dodici mesi potra' in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del periodo sopraindicato di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' considerata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta. 7. A prescindere dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per via di accordo tra le Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'Amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di una autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo il consenso dell'Amministrazione competente della Parte contraente in oggetto alla modifica dell'annesso sara' considerato come dato quando tale Amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le Amministrazioni pertinenti potra' prevedere che le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore in tutto o in parte, per un periodo transitorio, contemporaneamente alle nuove. Il Segretario Generale stabilira' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato al momento in cui firmera', o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', notifichera' al Segretario generale nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare il benestare previsto al paragrafo 7 del presente articolo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' in ogni momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non avrebbero potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sara' di conseguenza deferita a uno o piu' arbitri prescelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri una qualunque di dette Parti potra' domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
Accordo-art. 11
Articolo 11 1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'Articolo 9 del presente Accordo, le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario generale in quale misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Le riserve che non fossero state oggetto della notifica effettuata all'atto del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, saranno ritenute non applicarsi al presente Accordo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e notifiche effettuate in applicazione del presente articolo, a tutti gli Stati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 5. Ogni Stato il quale abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo, potra', in ogni tempo, ritirarla con notifica indirizzata al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato detta riserva, le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva entro i limiti di quest'ultima; b) modifica queste disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro rapporti con la Parte contraente che ha effettuato o ha notificato la riserva.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni a titolo dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni a titolo dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'Articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformita' con i paragrafi 2,5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie a titolo dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Accordo a titolo dell'articolo 8.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Dopo il 31 dicembre* 1972, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. * In conformita' con la decisione presa dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarebbe aperto alla firma e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1972. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO, a Ginevra, il primo maggio mille novecentosettantuno, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
Annesso
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)